Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Stato maggiore Servizio giuridico e protezione dei dati
RAPPORTO ESPLICATIVO CONCERNENTE L’ORDINANZA SUGLI ESPLOSIVI
1. IN GENERALE
1.1 SITUAZIONE INIZIALE Nel contesto della decisione del 31 ottobre 2007 relativa alla revisione della legge del 6 otto- bre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51), il Consiglio federale ha fra l’altro incaricato il DFGP di elaborare una revisione dell’ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi (OEspl; RS 941.411). Lo scopo è di adeguare la legislazione svizzera alla normativa europea sui prodotti, eliminando, per i pezzi pirotecnici, le divergenze esistenti, in materia di autorizzazioni d’importazione e di permessi d’uso, rispetto alla direttiva europea 2007/23/CE del 23 maggio 2007 relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici1. Occorre tuttavia ricordare che la Svizzera non sarebbe tenuta a trasporre la direttiva, dato che quest’ultima non costituisce una Convenzione internazionale. Nel frattempo, la Comunità europea ha adottato una nuova direttiva in materia di esplosivi, un ambito a sua volta contemplato dall’OEspl (direttiva 2008/43/CE del 4 aprile 2008 relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazio- ne e tracciabilità degli esplosivi per uso civile2). La nuova direttiva richiede una modifica dell’OEspl e della legge sugli esplosivi (LEspl; RS 941.41). La modifica della LEspl è stata integrata nella revisione parziale della LOTC eseguita dalla SECO. La revisione ha lo scopo di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio. Il 25 giugno 2008 il Consiglio federale ha licenziato la modifica e il relativo messaggio (FF 2008 6499 e 2008 6385; l’entrata in vigore è prevista non prima del 1° gennaio 2010). Il testo definitivo è stato approvato definitivamente dal Parlamento il 12 giugno 2009. Inoltre, con la revisione della LEspl è stata colta l’occasione per procedere a precisazioni e modifiche formali, rese necessarie dall’applicazione dell’OEspl.
1.2 PRINCIPALI PUNTI DELLA MODIFICA Le modifiche concernono principalmente i tre aspetti seguenti:
1.2.1 SISTEMA RELATIVO AI PERMESSI D’ACQUISTO E D’USO (ART. 12 CPV. 5, 14 CPV. 2 E 15 CPV. 4 LESPL) L’allegato 1 OEspl attualmente in vigore contempla 7 categorie di pezzi pirotecnici ripartite in due gruppi: i pezzi pirotecnici per lo spettacolo (categorie I, II, III e IV) e i pezzi pirotecnici per
1 GU L 154 del 14.6.2007, pag. 1. 2 GU L 94 del 5.4.2008, pag. 8.
scopi professionali (G1, G2 e G3). La direttiva 2007/23/CE introduce otto categorie suddivise in tre gruppi: i fuochi d’artificio (1, 2, 3 e 4), i pezzi pirotecnici per uso scenico (T1 e T2) e gli altri pezzi pirotecnici (P1 e P2). Come illustrato nella tabella sottostante, in seguito alla presente revisione le categorie I, II, III, IV sono sostituite dalle categorie 1, 2, 3 e 4, le categorie G1 e G2 sono suddivise rispetti- vamente nelle categorie T1 e T2 (pezzi pirotecnici per uso scenico) e P1 e P2 (pezzi pirotec- nici per scopi industriali, tecnici o agricoli, cfr. art. 7 lett. a LEspl). La categoria G3, che non è invece contemplata dalla direttiva 2007/23/CE, per motivi di coerenza assume la nuova de- nominazione di P3.
vecchia nuova direttiva OEspl OEspl 2007/23/CE
Fuochi d’artificio Fuochi d’artificio I 1 1 II 2 2 (pezzi pirotecnici III 3 3 IV 4 4 da spettacolo)
Pezzi T1 T1 G1 pirotecnici
Pezzi pirotecnici P1 T2 per uso scenico
T2
per scopi professionali G2 P1 P2 Altri pezzi
pirotecnici P2 G3 P3
Categoria P3: Pur costituendo una categoria a se stante, gli oggetti inclusi nella futura categoria P3 presen- tano molte analogie con i pezzi pirotecnici contemplati dagli articoli 7 LEspl e 5 e 6 OEspl. Si tratta di munizioni per uso industriale come ad esempio le cartucce Hilti, le munizioni per pistole scacciacani, le munizioni per lo stordimento di bovini ecc. Questi oggetti non sono contemplati dalla direttiva 2007/23/CE o da altre direttive europee. Per quanto concerne il diritto svizzero, essi non rientrano nel campo d’applicazione della legislazione sulle armi né possono essere integrati in un’altra legislazione. Inoltre, sebbene presentino molte analogie con altri pezzi pirotecnici, non possono essere neppure inclusi in un’altra categoria. Le defi- nizioni delle altre categorie contemplate sono, infatti, troppo circostanziate per i pezzi piro- tecnici della categoria P3. L’obiettivo della legislazione sugli esplosivi è di controllare l’insieme del commercio civile degli esplosivi e dei pezzi pirotecnici (FF 1975 II 1261 e 1265). Il controllo dell’importazione e della fabbricazione di oggetti appartenenti alla categoria P3 rimarrà di competenza dell’Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica. Il controllo non implica una verifica dei criteri spe- cifici del prodotto (esame tecnico), ma consiste piuttosto nel vigilare sul commercio degli e- splosivi e dei pezzi pirotecnici (identificazione del detentore e della quantità ai fini della trac-
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ciabilità nonché controllo dell’etichetta del prodotto). Per motivi di sicurezza, è necessario che tale controllo, circoscritto all’importazione e alla fabbricazione, venga mantenuto. Non è ipotizzabile pertanto sopprimere la categoria P3, sebbene con il suo mantenimento la classi- ficazione dell’OEspl si discosti lievemente dalla classificazione adottata dalla direttiva 2007/23/CE. Categoria 4: Con la revisione dell’OEspl viene introdotto l’obbligo di possedere un permesso d’uso per l’utilizzazione di fuochi d’artificio della categoria 4. L’obbligo è motivato dalla pericolosità po- tenziale di tali oggetti. Nonostante siano classificati come fuochi d’artificio, il loro uso sarà reso professionale, verrà sottoposto a maggiori vincoli e quindi parificato, sotto questo aspet- to, all’uso delle categorie T2 e P2 (la vecchia categoria G2), ovvero ai pezzi pirotecnici per scopi professionali (industriali, tecnici o agricoli) la cui utilizzazione presuppone il possesso di un permesso d’uso. Per quanto riguarda la terminologia, attualmente, l’articolo 14 LEspl utilizza l’espressione «permesso d’uso» (Sprengausweis). Il permesso d’uso è un documento in cui possono figu- rare diverse menzioni (cfr. art. 52 OEspl), a seconda che si tratti di un’abilitazione al brilla- mento (impiego di esplosivi) o all’utilizzazione di pezzi pirotecnici. Tuttavia, poiché nel qua- dro della revisione della LOTC il campo d’applicazione dell’articolo 14 capoverso 2 LEspl è stato esteso anche ai pezzi pirotecnici da spettacolo, nella versione tedesca il termine «Sprengausweis» sarà sostituito con il termine più generico di «Ausweis». In italiano, e in francese, non è possibile ripetere la stessa operazione, in quanto il termine «permesso» («permis» in francese) potrebbe essere confuso con «permesso d’acquisto» ai sensi dell’articolo 12 LEspl («permis d’acquisition» nel testo francese). Pertanto si è deciso di adot- tare il termine «permesso d’uso» («permis d’emploi» in francese) e, al contempo, di soppri- mere in tutto il testo dell’OEspl il termine «permesso di brillamento» («permis de minage» e «Spreng- und Verwendungsausweis» in francese e in tedesco; cfr. qui di seguito il punto 2 «sostituzione di espressioni»). Categorie T1, P1, T2 e P2: Occorre precisare che le attuali categorie G1 e G2 corrispondono grosso modo rispettiva- mente alle categorie europee T1 e P1 e T2 e P2. L’introduzione nell’OEspl di tale sistema di classificazione non dovrebbe pertanto comportare alcun cambiamento sostanziale del regi- me d’autorizzazione per l’acquisto o l’impiego di pezzi pirotecnici.
1.2.2 ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO DEI PERMESSI (ART. 14 CPV. 6 LESPL) Su richiesta dell’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), in futuro sarà predisposto un accesso elettronico diretto ai dati. Ciò consentirà ai Cantoni e all’Ufficio centrale di accedere in qualsiasi momento a un registro dei permessi costantemen- te aggiornato. Inoltre, come previsto dalla nuova LEspl modificata nel quadro della revisione della LOTC, l’UFFT è autorizzato a utilizzare il numero d’assicurato AVS per registrare i permessi d’uso.
1.2.3 TRACCIABILITÀ DEGLI ESPLOSIVI (ART. 29 CPV. 4 LESPL) La legislazione svizzera prevede attualmente diversi tipi di marcatura ed etichettatura degli esplosivi (art. 18 segg. OEspl). La Svizzera è l’unico Paese in cui la legislazione stabilisce che gli esplosivi devono contenere un fattore di rilevamento che permetta di identificare, an- che dopo l’esplosione, la provenienza e il periodo di fabbricazione dell’esplosivo (art. 18 O- Espl). Conformemente alla Convenzione internazionale del 1° marzo 1991 sul contrassegno 3/16
degli esplosivi plastici ed in foglie ai fini del rilevamento, l’articolo 19 OEspl prevede che an- che gli esplosivi plastici debbano contenere un fattore di rilevamento, ovvero un marcatore per il rilevamento olfattivo degli esplosivi durante i controlli di sicurezza, soprattutto negli ae- roporti. Inoltre, anche le micce di sicurezza e le micce detonanti devono essere munite di un marchio individuabile anche dopo il loro impiego che permetta di risalire al fabbricante e alla data di fabbricazione (art. 20 OEspl). Infine, l’articolo 21 contiene un elenco di tutte le pre- scrizioni relative all’imballaggio e all’etichettatura (indicazioni e designazioni) degli esplosivi. A seguito degli attentati di Madrid del 2004, la Comunità europea ha voluto migliorare le pos- sibilità di rilevare la provenienza degli esplosivi per consentire di rintracciare e identificare i detentori degli esplosivi in qualsiasi momento e lungo tutta la catena della fornitura, ovvero dal sito produttivo fino all’utilizzatore finale. A tal fine è stata adottata la direttiva 2008/43/CE che prevede, oltre a un sistema di etichettatura classico, l’utilizzo di un codice a barre o a matrice oppure di una piastrina elettronica di materiale inerte e passivo. I sistemi di marcatura (art. 18, 19 e 20 OEspl) adottati in Svizzera e a livello internazionale continueranno a essere validi. Per eliminare gli ostacoli tecnici al commercio concernenti l’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, la legislazione svizzera sarà adattata al conte- nuto della direttiva 2008/23/CE mediante la modifica degli articoli 20, 21 e 23 OEspl, relativi al sistema di marcatura ed etichettatura, e mediante l’aggiunta degli allegati 14, 15 e 16.
1.3 DIFFERENZE CON IL DIRITTO COMUNITARIO Qui di seguito sono riportati i punti che differenziano l’OEspl dal diritto comunitario: categoria P3 (cfr. punto 1.2.1);
fuochi d’artificio tradizionali (art. 7 cpv. 6 OEspl);
vigili del fuoco (art. 24 OEspl);
contenuto ed etichettatura (art. 26 OEspl);
numero d’identificazione CH (art. 26 OEspl).
2 COMMENTO ALLE MODIFICHE DELL’ORDINANZA
SOSTITUZIONE DI ESPRESSIONI
Attualmente i permessi d’uso vengono rilasciati dalla Commissione dei brillamenti. Tuttavia, con la modifica dell’OEspl l’obbligo di possedere un permesso d’uso sarà esteso anche ai fuochi d’artificio della categoria 4 (cfr. spiegazioni al punto 1.2.1). Pertanto, dato che la sua competenza non sarà più limitata soltanto agli esplosivi, la Commissione dei brillamenti sarà rinominata «commissione d’esame». Per la stessa ragione il termine «brillamento» è stato soppresso a più riprese nel testo (cfr. spiegazioni al punto 1.2.1). Si è rinunciato tuttavia a ricorrere alla tecnica della «sostitu- zione di espressioni», dato il carattere eterogeneo delle modifiche apportate.
ART. 1a Le definizioni contenute nell’articolo 9 si riferiscono esclusivamente agli esplosivi. Poiché la presente revisione concerne anche i pezzi pirotecnici, sarà necessario includere nel testo ulteriori definizioni. Le nuove definizioni, comprese quelle di cui all’articolo 9, verranno rag- gruppate nel nuovo articolo 1a. L’articolo 9 sarà conseguentemente abrogato. 4/16
Le lettere a e b contenenti le definizioni di «sicurezza» ed «esplosivi» sono riprese dall’articolo 9. Le lettere c e d riportano rispettivamente le definizioni dei termini «fuochi d’artificio» e «fuochi d’artificio professionali». Fatta eccezione per la rubrica dell’articolo 7 e del nuovo numero 2 dell’allegato 1, per evitare di fare confusione il termine «fuochi d’artificio» designerà nel testo le categorie 1-4 nel loro complesso. Nei casi in cui invece ci si riferisce soltanto a una cate- goria, sarà semplicemente specificata la categoria di appartenenza (p. es. «fuochi d’artificio della categoria 1»). Per la categoria 4, si utilizzerà invece il termine «fuochi d’artificio profes- sionali». Il termine permette di mettere in rilievo il carattere specifico di questa categoria ri- spetto alle altre tre categorie (pezzi pirotecnici da spettacolo il cui impiego è riservato ai tito- lari di un permesso d’uso). La lettera e riprende la definizione di «commercializzazione» di cui all’articolo 9 lettera c at- tualmente in vigore. Su richiesta dei professionisti del settore, è stata introdotta la lettera f contenente la defini- zione di «commercio al dettaglio», termine menzionato anche nell’articolo 7 capoverso 5. La lettera g definisce la nozione di «persona con conoscenze specialistiche». Questo termi- ne è utilizzato in riferimento alle categorie che presuppongono il possesso di un permesso.
ART. 3 CPV. 1 La modifica concerne soltanto il testo francese.
ART. 5 CPV. 1 L’articolo 5 capoverso 1 contiene la definizione di pezzi pirotecnici. Per rendere la definizione conforme al diritto comunitario, è stato aggiunto il termine «gas», sebbene esso sia già com- preso nella nozione di «pressione». Occorre comunque precisare che in questo contesto il termine gas non si riferisce necessariamente ai gas tossici.
ART. 6 L’articolo 6 definisce i pezzi pirotecnici per scopi professionali. Dal punto di vista del contenu- to, la definizione rimane invariata. Cambiano invece i nomi delle categorie, adattati alla clas- sificazione del diritto comunitario. In tutto l’articolo, come ricordato in precedenza (cfr. punto 1.2.1), la categoria G1 è suddivisa in T1 e P1, la categoria G2 in T2 e P2, mentre la catego- ria G3 assume la denominazione di P3 (cfr. tabella di cui al punto 1.2.1). In base all’articolo 6 capoverso 1, attualmente i pezzi pirotecnici per scopi professionali sono assegnati alle rispettive categorie dall’Ufficio centrale. Poiché la classificazione sarà ripresa dal diritto comunitario, non è più necessario che l’Ufficio centrale continui a svolgere questo compito. L’ordinanza in vigore sancisce il divieto di fornire pezzi pirotecnici delle categorie G1 e G2 a persone di età inferiore ai 18 anni. Inoltre, per utilizzare pezzi pirotecnici della categoria G2 è necessario possedere un permesso d’acquisto o d’uso. Tale obbligo è sancito dagli articoli 47 capoverso 1 e 52 capoverso 6 OEspl. Per le categorie T1 e P1 (la vecchia categoria G1) il limite di età resta fissato a 18 anni (cpv. 2), mentre le categorie T2 e P2 (la vecchia catego- ria G2) continuano a essere soggette all’obbligo di un permesso. Per motivi di chiarezza, è stato introdotto il nuovo capoverso 2bis che sancisce il divieto di fornire pezzi pirotecnici delle categorie T2 e P2 alle persone prive di conoscenze specialistiche e di un permesso d’uso ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LEspl, modificato nel quadro della revisione della LOTC. 5/16
ART. 7 L’articolo 7 definisce i pezzi pirotecnici da spettacolo. Nonostante siano solitamente designati come «fuochi d’artificio», questi oggetti sono menzionati nella rubrica dell’articolo 7 come «pezzi pirotecnici da spettacolo» (categorie 1-4 oppure fuochi d’artificio), per distinguerli net- tamente dai pezzi pirotecnici per scopi professionali (categorie T1, T2, P1, P2 e P3). La defi- nizione del termine «fuochi d’artificio» è contenuta nel nuovo articolo 1a lettera c (cfr. punto 1.2.1). Il vigente articolo 7 capoverso 1 statuisce che i fuochi d’artificio sono classificati dall’Ufficio centrale nelle categorie I-IV. Poiché la classificazione è contemplata dal diritto comunitario, non è più necessario che l’Ufficio centrale continui a svolgere questo compito. La numera- zione delle categorie è pertanto modificata secondo la classificazione illustrata in precedenza al punto 1.2.1. I capoversi successivi descrivono i requisiti specifici di ogni categoria di fuochi d’artificio. Il nuovo capoverso 2 sancisce tuttora che per i fuochi d’artificio della categoria 1 sono ne- cessarie soltanto l’autorizzazione di fabbricazione e l’autorizzazione d’importazione. Prevede anche che nei riguardi dei fuochi d’artificio non si applichino le altre prescrizioni relative ai pezzi pirotecnici. Con la revisione dell’OEspl è stato, infine, introdotto il divieto di fornire tali oggetti a persone di età inferiore ai 12 anni. Il nuovo capoverso 3 fissa a 16 anni il limite di età per la fornitura dei fuochi d’artificio della categoria 2. Il nuovo capoverso 4 riprende il vigente capoverso 2 e statuisce che i fuochi d’artificio della categoria 3 non possono essere forniti ai minori di 18 anni. Analogamente al vecchio capoverso 2 e conformemente all’articolo 8a LEspl, il nuovo capo- verso 5 vieta il commercio al dettaglio (vendita libera) dei fuochi d’artificio professionali (ca- tegoria 4). Nel capoverso 5 è inserita inoltre una nuova disposizione, in virtù della quale i fuochi d’artificio di questa categoria potranno essere utilizzati o maneggiati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche e titolari di un permesso d’uso. Queste due condi- zioni costituiscono la principale novità della presente revisione (cfr. spiegazioni al punto 1.2.1). Gli oggetti della categoria 4 presentano infatti una pericolosità potenziale talmente elevata da giustificare la scelta di estendere a questo tipo di fuochi d’artificio le stesse restri- zioni che si applicano ai pezzi pirotecnici per scopi professionali, ovvero gli altri oggetti peri- colosi per il cui utilizzo è richiesto un permesso d’uso (corrispondenti alla vecchia categoria G2, suddivisa nella presente modifica in T2 e P2). Il nuovo capoverso 6 consente di rispettare il patrimonio culturale e tradizionale svizzero (con riferimento in particolare alla festa nazionale e a San Silvestro), autorizzando in via eccezio- nale, alle stesse condizioni della categoria 3 ed esclusivamente per il territorio svizzero, l’acquisto e l’impiego senza permesso di determinati fuochi d’artificio professionali (p. es. vulcani di grandi dimensioni, razzi ecc.) in occasione di avvenimenti culturali. Nella pratica, si tratta di fuochi d’artificio che fanno attualmente parte delle categorie II e III. Poiché l’Unione europea non ha ancora definito con precisione il contenuto delle future cate- gorie 1-4, non è escluso che alcuni oggetti solitamente classificati nella categoria III possano essere inclusi nella nuova categoria 4 soggetta all’obbligo di permesso. Occorre ricordare a questo proposito che una buona parte dei cittadini svizzeri è abituata a maneggiare questi oggetti, venduti solitamente, in funzione dell’autorizzazione, durante i 15 giorni che precedono un evento culturale. Pertanto questi fuochi d’artificio non rappresentano un rischio maggiore rispetto agli altri pezzi delle categorie 1-3 in circolazione. È necessario
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quindi garantire la vendita libera di tali prodotti, avvertendo semplicemente il cittadino del divieto di esportazione. Peraltro, la pratica inversa applicata ai fuochi d’artificio che scoppiano a terra, autorizzati nella Comunità europea ma totalmente vietati in Svizzera (art. 31 cpv. 2 lett. a), sembra fun- zionare alla perfezione. I fabbricanti e gli importatori stranieri sono infatti al corrente del divie- to vigente in Svizzera per questo tipo di fuochi d’artificio altamente pericolosi e dimostrano di rispettare questa prassi consolidata. Pertanto il capoverso 6 offre all’Ufficio centrale la possibilità di prevedere eccezioni basate su criteri tecnici precisi (p. es. il peso per i vulcani di grandi dimensioni), consentendo l’acquisto e l’impiego di fuochi d’artificio professionali unicamente sul territorio svizzero e in occasione di eventi culturali, alle stesse condizioni della categoria 3. Tale limitazione nell’uso è segnalata all’acquirente mediante l’etichetta riportante il divieto di esportazione (cfr. allega- to 2 lett. i). Il capoverso 6 potrebbe essere considerato una deroga alle categorie e alle relative disposi- zioni introdotte dalla direttiva 2007/23/CE. In realtà, si tratta di una misura atta a garantire esclusivamente la sicurezza delle persone residenti in Svizzera. Tale misura invece di rap- presentare un ostacolo per il mercato e i fabbricanti europei, consente a questi ultimi di am- pliare la gamma dell’offerta estendendola anche ai prodotti in questione.
ART. 8 CPV. 1 LETT. ABIS E CPV. 2 LETT. A E C Nel capoverso 1 dell’articolo 8 sono elencate le condizioni che gli esplosivi devono soddisfa- re per poter essere commercializzati. Analogamente alla lettera a, secondo cui per la com- mercializzazione, gli esplosivi devono essere conformi alla direttiva CE sugli esplosivi, la nuova lettera abis impone, ai fini dell’immissione sul mercato, l’adempimento dei requisiti del nuovo allegato 14, che riprende la direttiva 2008/43/CE relativa alla tracciabilità degli esplo- sivi per uso civile. Nel capoverso 2 lettera a l’espressione «in Svizzera» è soppressa, poiché è evidente che l’OEspl si applica esclusivamente in Svizzera. Secondo l’attuale capoverso 2 lettere a e b, le disposizioni del capitolo 1 relative ai requisiti degli esplosivi non si applicano agli esplosivi utilizzati nell’ambito scientifico, della ricerca, dello sviluppo o agli esplosivi impiegati dalla polizia. La vigente lettera c aggiunge che il capi- tolo 1 non si applica nemmeno agli esplosivi utilizzati per la formazione nei settori menzionati nelle lettere a e b. Tale disposizione risulta superflua, in quanto è chiaramente sottinteso che gli ambiti descritti nelle lettere a e b comprendono anche la formazione.
ART. 9 L’attuale articolo 9 definisce alcuni termini relativi agli esplosivi. Poiché tali termini sono stati ripresi nell’articolo 1a, l’articolo 9 sarà abrogato.
ART. 20, RUBRICA, NONCHÉ CPV. 3 L’articolo 20 concerne la marcatura delle micce di sicurezza e delle micce detonanti. Affinché il mercato europeo resti accessibile per i prodotti svizzeri, essi devono adempiere, confor- memente al nuovo capoverso 3, i requisiti supplementari di cui all’allegato 14 relativi alla tracciabilità degli esplosivi.
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ART. 21, RUBRICA, NONCHÉ CPV. 1 L’articolo 21 riguarda l’imballaggio, le indicazioni e le designazioni che devono figurare sui materiali esplosivi. Nella nuova versione del testo, si è deciso di omettere dalla rubrica il ter- mine «esplosivi», in quanto esso è contenuto già nel titolo del capitolo 1. La nuova rubrica sarà pertanto intitolata: «Imballaggio, indicazioni e designazioni». È necessario inoltre inserire un rinvio all’allegato 14, vertente sullo stesso argomento.
ART. 23 CPV. 4 L’articolo 23 riguarda la marcatura dei detonatori e delle capsule detonanti. Anch’esso con- tiene un rinvio all’allegato 14, che disciplina la marcatura, riprendendo la direttiva 2008/43/CE.
ART. 24 L’articolo 24 prende spunto dall’articolo 8. Il capoverso 1 stabilisce le condizioni che i pezzi pirotecnici devono adempiere per poter essere commercializzati. Essi devono essere con- formi alla direttiva 2007/23/CE e all’articolo 26 e soprattutto non mettere in pericolo persone o cose quando sono utilizzati in modo conforme alla loro destinazione. Il capoverso 2 indica le eccezioni al campo di applicazione della sezione 1. Analogamente agli esplosivi, anche nel caso dei pezzi pirotecnici le eccezioni concernono l’uso in quantità limitata per scopi scientifici, di ricerca o di sviluppo, da parte della polizia oppure per la for- mazione nei suddetti ambiti. Inoltre, conformemente a quanto previsto dal diritto comunitario, fanno eccezione anche i pezzi pirotecnici utilizzati a fini d’esame. Il diritto comunitario prevede un’etichettatura speciale per i pezzi pirotecnici elencati nel pa- ragrafo precedente. Nella revisione dell’ordinanza si è tuttavia rinunciato a rendere obbligato- ria tale etichettatura. Infatti, la loro destinazione è nota all’Ufficio centrale, visto che la loro fabbricazione e importazione è soggetta ad autorizzazione. Pertanto non è necessario ag- giungere alcuna indicazione speciale. Contrariamente a quanto stabilito dal futuro articolo 2a LEspl, nell’ordinanza non è prevista alcuna deroga per i vigili del fuoco. L’idea d’introdurre tale deroga è stata abbandonata in quanto essa sarebbe stata limitata soltanto all’impiego da parte dei vigili del fuoco di pezzi pirotecnici specifici (p.es. dispositivo di apertura delle porte) della categoria G2 (la nuova categoria P2). Per giunta, in Svizzera la maggior parte dei pompieri non presta servizio a titolo professionale e, a differenza di quanto avviene per le forze di polizia, il loro livello di formazione e di perfezionamento non può essere sempre garantito. Alla luce di tali conside- razioni, è preferibile che, per motivi di sicurezza, i vigili del fuoco che maneggiano questi pezzi pirotecnici siano soggetti all’obbligo di possedere un permesso.
ART. 25 L’articolo 25 sancisce che gli articoli 10-17 riguardanti gli esplosivi si applicano per analogia anche ai pezzi pirotecnici. L’articolo 10 autorizza l’Ufficio centrale a stabilire le norme tecni- che necessarie. Il capoverso 1 dell’articolo 25 rimanda all’articolo 10 e alla direttiva sugli arti- coli pirotecnici alla quale le norme tecniche si devono riferire. Gli articoli 11-15, ai quali rinvia il capoverso 2, disciplinano gli aspetti inerenti alla dichiarazione di conformità. L’articolo 16 definisce le competenze di controllo dell’Ufficio centrale, dei Cantoni e dell’Amministrazione delle dogane. L’articolo 17 stabilisce infine i provvedimenti che l’Ufficio centrale può adottare in caso di non conformità.
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ART. 26 L’articolo 26 disciplina i requisiti per l’imballaggio e stabilisce le indicazioni e le designazioni per i pezzi pirotecnici. Le disposizioni dell’articolo 26 non devono essere confuse con quelle dell’allegato 14 che si applicano esclusivamente agli esplosivi. Le prime sono infatti più rigo- rose, visto che si tratta di prodotti particolari. In effetti, la maggior parte dei pezzi pirotecnici sono venduti liberamente, a differenza di quanto avviene invece per i prodotti pericolosi o tossici acquistabili prevalentemente in farmacia o in drogheria, dove i venditori vengono ap- positamente istruiti per avvertire i clienti sui possibili rischi connessi all’utilizzo di tali prodotti. I pezzi pirotecnici vengono invece venduti dai dipendenti dei supermercati per periodi di tem- po limitato. Un’ulteriore differenza risiede nel fatto che, contrariamente a un farmaco, un uso inadeguato di un pezzo pirotecnico può costituire un rischio diretto per numerose persone. Per tali ragioni, nel rispetto del nuovo articolo 4a capoverso 1 lettera b LOTC, l’OEspl si di- scosta dal diritto comunitario per quanto concerne le indicazioni obbligatorie e l’etichettatura degli oggetti pirotecnici. Indicazioni nelle tre lingue ufficiali (cpv. 4): Il capoverso 4 stabilisce che le indicazioni sulle etichette continueranno, per motivi di sicu- rezza, a figurare nelle tre lingue ufficiali. L’Ufficio centrale rilascia le autorizzazioni per la fab- bricazione e sorveglia l’importazione, ma non la distribuzione in Svizzera. Pertanto, il sempli- ce fatto che le istruzioni per l’uso di un pezzo pirotecnico autorizzato dall’Ufficio centrale sia- no riportate sull’etichetta soltanto in francese non garantisce che il prodotto venga poi effetti- vamente distribuito dall’importatore o dai grandi distributori esclusivamente nella Svizzera romanda. Inoltre, date le dimensioni ridotte del territorio e la crescente mobilità dei suoi citta- dini, è necessario che in Svizzera le istruzioni d’uso figurino in tutte le lingue ufficiali, diver- samente da quanto avviene invece nei Paesi dell’UE. È molto probabile infatti che una per- sona germanofona si rechi in Romandia per fare acquisti o che si verifichino, in generale, spostamenti tra le regioni linguistiche, soprattutto durante le vacanze estive e in occasione della festa del 1° agosto. I consumatori devono quindi potersi fidare completamente delle istruzioni per l’uso, in particolare quando si tratta di pezzi pirotecnici che non richiedono il possesso di un permesso d’uso. Oltretutto, anche se un prodotto classificato come pericoloso è omologato per tutto il mercato europeo, l’etichetta varia in base alla lingua ufficiale del Paese. Numerose sono pertanto le etichette in uso sui mercati europei. La Svizzera non costituisce un’eccezione, bensì soltanto un ulteriore mercato destinatario del prodotto. Etichettatura (cpv. 2 in combinazione con l’allegato 2 lett. i): L’articolo 12 della direttiva 2007/23/CE stabilisce che ogni pezzo pirotecnico deve essere etichettato. Se l’etichettatura del prodotto è impossibile da eseguire, le indicazioni dovranno figurare sulla confezione più piccola di vendita. Tuttavia, l’interpretazione a contrario di tale articolo permette di dedurre che se ogni pezzo è stato etichettato, non sarà obbligatorio ap- porre l’etichetta anche sulla confezione più piccola di vendita. Il diritto svizzero prevede inve- ce che le indicazioni devono figurare sulle unità elementari d’imballaggio anche se ogni pez- zo pirotecnico è stato etichettato (cpv. 2). In questo ambito, il diritto comunitario non è applicabile in Svizzera poiché potrebbe compor- tare dei rischi per i consumatori. I pezzi pirotecnici vengono infatti spesso utilizzati in condi- zioni di oscurità. Se l’etichetta figura soltanto sul pezzo pirotecnico, l’utilizzatore potrà farsi un’idea delle modalità d’impiego soltanto una volta aperta la confezione. Ciò può comportare dei rischi, nel caso ad esempio in cui l’utilizzatore si avvicini a una fiamma per leggere le 9/16
istruzioni per l’uso. L’etichettatura delle più piccole unità d’imballaggio permette invece ai consumatori in Svizzera di rendersi conto, già al momento dell’acquisto, delle modalità di impiego e delle precauzioni da adottare, determinando eventualmente la decisione d’acquisto del prodotto in questione. Un eventuale recepimento delle norme comunitarie in materia comprometterebbe l’efficacia della legislazione svizzera e dei controlli da eseguire. Il numero esiguo di incidenti che si verificano in Svizzera dimostrano l’efficacia delle norme sull’etichettatura. Numero d’identificazione CH (cpv. 2 lett. h): Il nuovo capoverso 2 lettera h stabilisce che sull’etichetta deve essere riportato anche il nu- mero d’identificazione CH. Questo numero di riferimento viene attualmente già riportato sull’etichetta. In passato esso era denominato «numero d’ammissione CH». L’uso dell’espressione «numero d’identificazione CH» è dovuta al fatto che questo numero non serve più a esaminare e a omologare il prodotto, ma soltanto a controllare che l’etichetta, che varia da Paese a Paese in funzione della lingua e della rispettiva clientela, sia conforme ai requisiti. L’etichetta è solitamente controllata prima che il prodotto sia fabbricato o importato. Infatti, il distributore non può correre il rischio (in termini di costi e di procedure da seguire) che la sua merce venga rifiutata. Grazie a questa procedura non occorre mai rispedire i pezzi pirotecnici ai fornitori. L’attribuzione di un numero all’etichetta permette di accelerare la procedura di controllo per il rilascio di un’autorizzazione di fabbricazione o d’importazione. Un simile si- stema, basato sui numeri di riferimento, è previsto ad esempio anche in Germania. Non si tratta di uno scostamento dal diritto comunitario, bensì di uno strumento che permette di semplificare le procedure amministrative. Le restanti disposizioni dell’articolo 26 sono conformi al diritto comunitario. Come nel caso degli esplosivi, gli imballaggi per la spedizione di pezzi pirotecnici devono essere conformi alle prescrizioni dell’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (cpv. 1). Il capoverso 2 contiene un elenco delle indicazioni che devono figurare su ogni unità d’imballaggio e, se possibile, su ogni pezzo. Fatta eccezione per la lettera h, già trattata in precedenza, il capoverso 2 riprende le norme del diritto comunitario, soprattutto la marcatura di conformità (lett. g) riportata nell’allegato IV della direttiva 2007/23/CE. Tale contrassegno attesta che il pezzo è stato sottoposto con successo all’esame di conformità eseguito dagli organismi notificati dalla Comunità europea. Il capoverso 3 rinvia all’allegato 2 che stabilisce quali istruzioni e designazioni supplementari devono figurare in modo esplicito e imperativo sui pezzi pirotecnici. Infine, il capoverso 5 esclude dal campo di applicazione dell’articolo i pezzi pirotecnici che servono per scopi scientifici, dimostrativi, di ricerca, di sviluppo o di prova.
ART. 31 CPV. 2 LETT. A L’espressione «pezzi pirotecnici da spettacolo» è sostituita da «fuochi d’artificio» (cfr. com- mento all’art. 7).
ART. 32 L’articolo disciplina i dati necessari per una domanda d’importazione. Il capoverso 1 vigente verte sui requisiti generali applicabili sia agli esplosivi sia ai pezzi pirotecnici. Il capoverso 2
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definisce i requisiti supplementari per gli esplosivi e il capoverso 3 quelli per i pezzi pirotecni- ci. Nel capoverso 3 verrà inserito l’obbligo di allegare alla domanda d’importazione un’etichetta originale del prodotto. Questo consentirà di verificare se l’etichetta soddisfa i requisiti di cui all’articolo 26, in particolare se è stata redatta nelle tre lingue ufficiali e se contiene il numero d’identificazione CH che deve figurare su ogni pezzo pirotecnico immesso sul mercato sviz- zero (cfr. commento all’art. 26).
ART. 36 CPV. 2 Per consentire all’Ufficio centrale di esercitare il controllo integrale su tutto il commercio di esplosivi e di pezzi pirotecnici, come statuito dall’obiettivo principale del messaggio sulla LEspl (FF 1975 II 1261 e 1265), si propone di inserire l’obbligo per i Cantoni di trasmettere all’Ufficio centrale una copia delle autorizzazioni di vendita rilasciate. In questo modo verrà agevolato il rilascio delle autorizzazioni per l’importazione, le quali non sono concesse in funzione della conformità del prodotto bensì della facoltà di soddisfare determinati requisiti (p. es. garantire un immagazzinamento appropriato), una circostanza che è attestata tramite le autorizzazioni di vendita.
ART. 47 CPV. 1 Secondo il vigente capoverso 1 gli acquirenti di pezzi pirotecnici della categoria G2 devono essere titolari di un permesso d’acquisto. La categoria G2 diventa T2 e P2. Come già spiega- to in precedenza, i fuochi d’artificio della categoria 4 presentano un rischio potenziale che corrisponde almeno a quello dei pezzi pirotecnici delle categorie T2 e P2. Anche per i fuochi d’artificio professionali va pertanto introdotto l’obbligo di possedere un permesso d’uso e d’acquisto. Gli organi responsabili della formazione dovranno pertanto elaborare nuovi corsi per i fuochi d’artificio della categoria 4. Tuttavia è prevista un’eccezione per i fuochi d’artificio tradizionali della categoria 4 ai sensi dell’articolo 7 capoverso 6.
TITOLO PRIMA DELL'ART. 51 Attualmente il capitolo 5 disciplina i permessi di brillamento e di utilizzazione. Poiché nel quadro della revisione della LOTC il campo d’applicazione del permesso d’uso (in tedesco Sprengausweis) sancito dall’articolo 14 LExpl è stato esteso anche ai pezzi pirotecnici da spettacolo, questa distinzione è diventata superflua. In tedesco la nozione Sprengausweis è pertanto stata modificata in Ausweis. Si tratta di una scelta legittima se si considera che il documento è sempre lo stesso e contiene semplicemente menzioni (cfr. art. 52) differenti a seconda della categoria di esplosivi o di pezzi pirotecnici che il titolare è abilitato a utilizzare. Il capitolo 5 quindi ora menziona semplicemente il permesso d’uso (Ausweis), un termine che si riferisce sia alle abilitazioni a utilizzare gli esplosivi (abilitazioni al brillamento) sia alle abilitazioni a utilizzare i pezzi pirotecnici (abilitazioni all’utilizzazione) come indicato nel titolo della sezione 1.
ART. 51 CPV. 1 La modifica apportata concerne soltanto il testo francese. ART. 52, RUBRICA, NONCHÉ CPV. 6
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Gli articoli 51 e seguenti della modifica dell’OEspl riguardano il permesso d’uso. L’articolo 52 disciplina i dati che vi devono figurare e il capoverso 6 concerne in particolare la menzione PG che abilita a utilizzare pezzi pirotecnici in modo indipendente. La sigla G2 diventa T2 e P2 a cui occorre aggiungere la categoria 4, visto che anch’essa sarà sottoposta all’obbligo di possedere un permesso. L’indicazione PG designa il permesso per i pezzi pirotecnici e rimane invariata. Infatti, accan- to alla menzione i pezzi pirotecnici in questione devono essere «indicati nel permesso». Sarà quindi sufficiente che i pezzi della categoria 4 siano designati allo stesso modo di quelli dell’attuale categoria G2.
ART. 56 CPV. 1 La modifica concerne soltanto il testo francese.
ART. 57 CPV. 2 E 3 Il presente articolo verte sulla consegna del permesso. Il vigente capoverso 2 sancisce che i permessi sono firmati dal presidente della Commissione dei brillamenti. Per agevolare l’organizzazione, l’UFFT propone che questo compito sia affidato a uno dei presidenti dei comitati della commissione d’esame. Visto che questa modifica non implica alcun pericolo per la sicurezza pubblica, non vi sono motivi per opporvisi. L’attuale capoverso 3 obbliga l’UFFT a tenere un registro dei permessi rilasciati. Conside- rando l’evoluzione dei requisiti in materia di protezione dei dati avvenuta negli ultimi anni, le disposizioni sul registro devono essere più restrittive. Per questo motivo si propone di inseri- re il nuovo articolo 57a che riprende il testo del capoverso 3 dell’articolo 57 vigente comple- tandolo.
ART. 57a Come spiegato sopra, per rispettare la legislazione sulla protezione dei dati si propone di inserire un elenco dei dati contenuti nel registro dei permessi, di disciplinare il diritto d’accesso elettronico (cfr. commento punto 1.2.2) e la durata massima di conservazione.
ART. 58 CPV. 2 Il capoverso statuisce che prima di eseguire un brillamento, i titolari di un permesso d’uso devono partecipare a un corso complementare se dall’ultima abilitazione o formazione sono trascorsi più di cinque anni. Tale obbligo si applicherà anche ai titolari di un permesso d’uso per pezzi pirotecnici.
ART. 64 CPV. 1 Il vigente capoverso 1 fa riferimento alla tecnica del brillamento. Tuttavia, visto che la dispo- sizione va estesa anche al settore dei pezzi pirotecnici, occorrerà eliminare l’espressione «di brillamento».
ART. 65 CPV. 2 L’attuale capoverso 2 concerne la documentazione relativa alla formazione e agli esami. In futuro gli esami non riguarderanno più soltanto il settore degli esplosivi ma anche la pirotec- nica. Occorre pertanto modificare alcune designazioni; il «Comitato d’esperti sugli esplosivi» diventa quindi il «comitato di esperti». 12/16
TITOLO PRIMA DELL'ART. 66 In analogia all’articolo 65, l’espressione «Comitato d’esperti sugli esplosivi» è sostituita da «comitato di esperti».
ART. 66 CPV. 1, FRASE INTRODUTTIVA, NONCHÉ CPV. 2
Anche in questo caso il «Comitato d’esperti sugli esplosivi» è modificato in «comitato di e- sperti». La legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010) statuisce norme restrittive riguardo alla delega di competenze per l’istituzione di comitati di esperti permanenti. Onde eliminare ogni ambiguità ed evitare che il comitato di esperti sia sottoposto a nuove disposizioni, il nuovo capoverso 1 precisa che il comitato è istituito ad hoc secondo i compiti e l’ambito specifico.
ART. 67, FRASE INTRODUTTIVA E LETT. B ED E, PRIMO PERIODO L’articolo disciplina il commercio agevolato di esplosivi o pezzi pirotecnici destinati a scopi scientifici, di ricerca o di sviluppo (l’istruzione è stata eliminata in analogia all’art. 8 cpv. 2 lett. c). Gli esplosivi sono già contemplati dall’articolo 8 capoverso 2 che sancisce un’eccezione alle condizioni per la commercializzazione. Con l’articolo 24 capoverso 2, questa eccezione è stata estesa, per motivi di coerenza e in analogia all’articolo 8 capoverso 2, anche ai pezzi pirotecnici. Nel capoverso 1 dell’articolo 67 è stato pertanto inserito un rimando all’articolo 24 capoverso 2. L’espressione «in Svizzera» è eliminata in analogia all’articolo 8 capoverso 2 lettera a. Nelle lettere b ed e l’espressione «permesso di brillamento e di utilizzazione» è sostituita da «permesso d’uso».
ART. 72 Le denominazioni vigenti delle categorie di pezzi pirotecnici vanno sostituite con le nuove denominazioni della presente modifica. Nel capoverso 1, G2 diventa quindi T2 e P2, mentre nel capoverso 2, G1 è modificato in T1 e P1 con l’aggiunta della categoria 4.
ART. 73 CPV. 1 La modifica concerne soltanto il testo francese e tedesco.
ART. 86 Il presente articolo verte sulla custodia e il deposito di pezzi pirotecnici per scopi professiona- li. Nel capoverso 1, G2 è modificato in T2 e P2, mentre nel capoverso 2, la categoria G1 di- venta T1 e P1 con l’aggiunta della categoria 4.
ART. 88 CPV. 1 La modifica concerne soltanto il testo francese e tedesco.
ART. 93 CPV. 1 Il riferimento alla tecnica si estende anche al settore dei pezzi pirotecnici. Occorre pertanto eliminare l’espressione «di brillamento».
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ART. 108 CPV. 1 E 3 Nel capoverso 1 l’espressione «Permesso di brillamento e di utilizzazione» è sostituita da «Permesso d’uso» come per il titolo prima dell’articolo 51. Nel capoverso 3 la categoria IV diventa «fuochi d’artificio professionali».
ART. 110 CPV. 2 LETT. C, NONCHÉ CPV. 2BIS, 4 E 6 L’articolo 110 definisce le modalità per gli elenchi sugli esplosivi e sui pezzi pirotecnici. Il vigente capoverso 2 è completato da una lettera c ed è stato aggiunto anche un capoverso 2bis, secondo cui gli elenchi devono soddisfare i requisiti sanciti nell’allegato 14 in materia di tracciabilità degli esplosivi. Nel capoverso 4 l’espressione «persona abilitata a eseguire brillamenti» è sostituita da «per- sona titolare di un permesso d’uso». Nel capoverso 6 la denominazione vigente delle categorie dei pezzi pirotecnici è stata sosti- tuita con quella nuova. Le categorie I-III diventano di conseguenza 1-3 e G2 è modificata in T2 e P2 a cui si aggiunge la categoria 4. La durata di conservazione dei dati è aumentata a
10 anni conformemente al nuovo allegato 14.
ART. 113 CPV. 1 LETT. F E CPV. 2 L’articolo 113 fissa le tasse da riscuotere secondo l’OEspl. Poiché la presente modifica intro- duce l’obbligo di possedere un permesso d’uso per categorie che prima non esistevano o che comunque non necessitavano di un permesso, il suo rilascio richiede una tassa supple- mentare. Nel capoverso 2 l’espressione «permesso di brillamento e di utilizzazione» è sostituita da «permesso d’uso».
ART. 114 L’espressione «permesso di brillamento e di utilizzazione» è sostituita da «permesso d’uso».
ART. 118 L’articolo 118 disciplina la competenza per l’adeguamento degli allegati dell’OEspl. Inoltre, siccome la presente modifica comprende nuovi allegati, il numero 13 è sostituito da 16.
ART. 119 Il vigente articolo 119 disciplina le disposizioni transitorie applicabili a una revisione prece- dente. Poiché esse non sono più applicabili, l’articolo è abrogato.
ART. 119a Il nuovo articolo 119a definisce le disposizioni transitorie necessarie per la presente modifica e fissa dei termini differenti a seconda degli argomenti. Le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente modifica restano valide (cpv. 1). I requisiti sulla commercializzazione dei pezzi pirotecnici devono essere soddisfatti entro termini differenti, a seconda che se si tratti di pezzi pirotecnici da spettacolo o per scopi pro- fessionali. Le categorie 1-3 dovranno quindi adempiere i requisiti pertinenti a partire dal 4 14/16
luglio 2010, mentre per le categorie T1, T2, P1, P2, P3 e 4 il termine è il 4 luglio 2013 (cpv. 2). Le disposizioni in materia di tracciabilità degli esplosivi dovranno essere soddisfatte a partire dal 5 aprile 2012 (cpv. 3). I permessi per l’acquisto rilasciati prima dell’entrata in vigore della presente modifica restano validi fino al 3 luglio 2017 o fino alla loro scadenza, a seconda della data più prossima. Il corso di formazione per la categoria 4 dovrà essere disponibile a partire dal 4 luglio 2013 (cpv. 5).
ALLEGATO 1 L’allegato 1 definisce le categorie di pezzi pirotecnici. Le definizioni delle categorie T1, T2, P1, P2 e 1-4 sono adeguate ai criteri del diritto comunitario (cfr. punto 1.2) La definizione della categoria P3, che corrisponde all’attuale G3, resta invariata.
ALLEGATO 2 L’allegato 2 cita esplicitamente le frasi che dovranno figurare sulle unità elementari d’imballaggio e, se possibile, su ogni pezzo pirotecnico come statuito dall’articolo 26. Esse sono adeguate alle indicazioni previste dal diritto comunitario.
ALLEGATO 4.1 La nozione di permesso di brillamento è eliminata in tutto l’allegato e il periodo di conserva- zione dei registri è stato aumentato da 5 a 10 anni come sancito dal nuovo articolo 110 ca- poverso 6.
ALLEGATO 4.2 La categoria G2 è suddivisa in T2 e P2 a cui si aggiunge la categoria 4. Come sancito dal nuovo articolo 110 capoverso 6, il periodo di conservazione dei registri è stato aumentato da
5 a 10 anni.
ALLEGATO 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 13 Questi allegati vertono sulla garanzia della qualità dei prodotti che, a seguito della modifica, concerne anche i pezzi pirotecnici. L’espressione «esplosivo» va pertanto sempre completa- ta con «o pezzo pirotecnico».
ALLEGATO 14 Il nuovo allegato 14 disciplina i requisiti che le etichette degli esplosivi devono soddisfare. Queste prescrizioni sono riprese dalla direttiva 2008/43/CE relativa alla tracciabilità degli esplosivi e sono sancite dal nuovo articolo 8 capoverso 1 lettera abis. Come sancito dai nuovi articoli 20 capoverso 3, 21 capoverso 1 e 23 capoverso 4, il numero 2 dell’allegato disciplina l’obbligo per i fabbricanti e gli importatori di apporre un’identificazione univoca su ogni unità elementare d’imballaggio. I numeri 12 e 13 disciplinano le modalità per la raccolta dei dati e la tenuta dei registri con- formemente al nuovo articolo 110.
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ALLEGATO 15 Dal momento che tra la terminologia del diritto comunitario e quella del diritto svizzero vi so- no alcune divergenze, si propone di introdurre una tabella di equivalenze.
ALLEGATO 16 Il presente allegato riprende la marcatura di conformità contenuta nella direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici, che dovrà figurare sull’etichetta dei pezzi pirotecnici (cfr. art. 26).
3 RIPERCUSSIONI PER LE AUTORITÀ CANTONALI E FEDERALI IN TERMINI DI RISORSE FINANZIARIE E PERSONALI Le modifiche proposte comporteranno un aumento di lavoro contenuto per le diverse autori- tà. Le nuove norme sulla tracciabilità degli esplosivi vanno di pari passo con l’incremento delle attività dell’Ufficio centrale. Siccome tuttavia la mole di lavoro diminuirà a causa della sop- pressione del lavoro di ammissione e che tale riduzione sarà in parte compensata dalle nuo- ve mansioni relative al controllo del mercato nel settore dei pezzi pirotecnici, l’aumento sarà limitato e non dovrebbe pertanto richiedere ulteriori risorse. Il rilascio di permessi supplementari implicherà un aumento dell’attività dell’UFFT. Il rilascio di permessi per l’utilizzazione di pezzi pirotecnici della categoria 4 non dovrebbe richiedere più di un posto di lavoro al 50 per cento. Lo stesso vale per i Cantoni che dovranno affrontare un incremento della quantità di doman- de per il rilascio di permessi d’acquisto.
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