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Confronto tra la LPT e l’avamprogetto di legge sullo sviluppo territoriale (AP-LSTe)

Al fine di facilitare la riflessione, la seguente tabella indica in maniera chiara dove sono state riprese nell’AP-LSTe le disposizioni del diritto vigente. I brevi commenti riportati nella terza colonna indicano, per ogni disposizione del diritto vigente, se e quali modifiche sono state apportate nell’avamprogetto. Per maggiori dettagli si rimanda alle spiegazioni approfondite sui singoli articoli contenute nel rapporto esplicativo. Le disposizioni dell’AP-LSTe che non trovano corrispondenza nel diritto vigente non sono riportate nella tabella. Si tratta, in particolare, di quelle riguardanti la pianificazione negli spazi funzionali (art. 21 - 24 AP-LSTe), la disponibilità di terreno edificabile (art. 45 - 47 AP- LSTe), le imposte (art. 65 - 70 AP-LSTe) e le disposizioni finali concernenti gli adeguamenti da apportare alle zone edificabili (art. 76 - 79 e 84 AP-LSTe). Le disposizioni riguardanti l’attività di costruzione al di fuori delle zone edificabili (art. 48 - 58 AP-LSTe) sono state sottoposte a una sostanziale rielaborazione. Le nuove disposizioni sostituiscono l’ordinamento vigente (art. 16 - 16b e art. 24-24d LPT). Infine, anche nei singoli capitoli dell’AP-LSTe si trovano modifiche puntuali rispetto al diritto vigente. Si rimanda in merito al rapporto esplicativo.

Articolo della LPT Articolo dell’AP- Commento sul rapporto tra il diritto LSTe vigente e l’avamprogetto

1e3 5–7 Aggiornamento e integrazione degli scopi e dei principi in materia di pianificazione.

2 2 Precisazioni sul coordinamento tra la

pianificazione del territorio e la protezione dell’ambiente.

4 8 Formulazione adeguata ai tempi con accento

sulla necessaria tempestività di informazione e partecipazione.

5 cpv. 1 70 Facoltativo, di competenza dei Cantoni.

art. 5 cpv. 2 e 3 11 Adeguamento redazionale.

6 25 Accento sul contenuto dei piani direttori.

L’articolo relativo ai fondamenti è quindi stato notevolmente abbreviato.

7 3e4 Obbligo più esplicito di collaborazione esteso

anche ai privati; chiarimenti concernenti la collaborazione con i Paesi limitrofi; scartata la procedura di conciliazione se esula dalla procedura di approvazione (l’art. 7 cpv. 2

LPT non trova alcuna corrispondenza nell’AP-LSTe).

8 26–30 Prescrizioni giuridiche federali più chiare

quanto al contenuto dei piani direttori cantonali.

9 34 Carattere vincolante per le autorità di tutti i

livelli solo dopo l’approvazione da parte della Confederazione; scartato il riesame sistematico.

10 31 Adeguamento redazionale senza modifiche di

contenuto.

11 33 e 34 cpv. 1 Il Consiglio federale ha ora la facoltà di

delegare al Dipartimento la competenza per l’approvazione dei piani; disposizioni più precise sui requisiti da soddisfare per l’approvazione; il carattere vincolante per le autorità di tutti i livelli ha effetto soltanto dopo l’approvazione da parte della Confederazione.

12 32 Chiarimenti sulla procedura di conciliazione,

prevista soltanto nel quadro della procedura di approvazione; il Consiglio federale deve decidere dopo un anno anziché dopo tre.

13 14–20 Progetto territoriale Svizzera sancito per

legge; concezioni e piani settoriali; zone di pianificazione per la salvaguardia di superfici adibite a progetti di interesse nazionale; rafforzamento del ruolo del Parlamento nelle pianificazioni federali.

14 35 Introduzione della bipartizione tra zone

edificabili e zone coltive (nuovo concetto), tra loro complementari; la protezione conserva una posizione di primo piano; chiarimento sul ruolo della pianificazione di utilizzazione in relazione allo sfruttamento razionale dell’energia e all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

15 40 Il fabbisogno di terreno edificabile deve

essere determinato a livello regionale; l’azzonamento è possibile soltanto se il terreno è disponibile; abrogato il termine di

15 anni.

16 - 16b 48 - 58 (soprattutto Nuove disposizioni in materia di costruzione

48 e 53) al di fuori delle zone edificabili.

17 48 - 58 (soprattutto Nuove disposizioni in materia di costruzione

35 cpv. 3) al di fuori delle zone edificabili.

18 cpv. 1 e 2 48 - 58 (soprattutto Nuove disposizioni in materia di costruzione 51) al di fuori delle zone edificabili.

18 cpv. 3 48 cpv. 5 Adeguamento redazionale.

18a 35 cpv. 4 e 55 Campo d’applicazione più ampio e non più limitato soltanto all’energia solare; tema pertinente per la pianificazione dell’utilizzazione e per edifici e impianti esistenti nelle zone coltive (formulazione più conforme all’applicazione).

19 41 - 44 Normativa federale più completa, con

particolare accento sui collegamenti con la rete dei trasporti pubblici.

20 45 La ricomposizione particellare deve servire

esplicitamente a garantire che i terreni siano edificabili; accento sul coordinamento tra le misure di pianificazione del territorio e quelle della ricomposizione particellare.

21 36 Invariato.

22 69 - 61 Condizione supplementare per la concessione

dell’autorizzazione edilizia: il terreno deve essere edificabile; nelle zone coltive, gli edifici e gli impianti a scopo non abitativo devono di norma essere autorizzati per una durata limitata.

23 60 cpv. 2 Adeguamento redazionale.

24 54 in combinato Adeguamento redazionale.

disposto con l’art. 52 cpv. 3 24a a 24d 52, 53 e 56 Nuove disposizioni in materia di costruzione al fuori delle zone edificabili.

25 62 Precisazione delle esigenze relative alla

procedura (pubblicazione, obiezioni); la procedura d’obiezione vale come procedura di conciliazione ai sensi del Codice svizzero di procedura civile. 25a 63 Invariato.

26 38 Precisazione delle esigenze relative alla

procedura (pubblicazione ufficiale dei progetti dei piani di utilizzazione; la pubblicazione va resa nota; obiezioni); adeguamento redazionale della disposizione (precisazione) e introduzione di una norma sull’effetto anticipato negativo.

27 37 Adeguamento redazionale.

27a 51 Nuova disposizione in materia di costruzione al di fuori delle zone edificabili.

28 Già abrogato nella cifra 1 della legge federale

del 13 dicembre 2002 (nel quadro dei provvedimenti di sgravio delle finanze

federali).

29 Disposizione scartata perché non applicabile.

30 74 Ampliamento del campo d’applicazione.

31 80 cpv. 2 «Ufficio specializzato» sostituito da

«autorità»; nuova classificazione sistematica.

32 71 cpv. 2 Nuovo elemento nella disposizione sulla

vigilanza.

33 38 e 39 Condensazione dei rimedi giuridici; nuova

norma sull’effetto anticipato negativo.

34 75 I Cantoni e i Comuni devono essere

legittimati a ricorrere anche contro i piani di utilizzazione.

35 (in combinato 83 cpv. 3 L’articolo 35 LPT si applica già oggi

disposto con l’art. 36 esclusivamente ai piani di utilizzazione. cpv. 3)

36 cpv. 1 80 cpv. 1 L’articolo 80 capoverso 1 riprende

36 cpv. 2 83 cpv. 2 testualmente il diritto vigente. Diversamente

36 cpv. 3 83 cpv. 3 dalla LPT, nell’articolo 83 capoverso 2 manca

il riferimento alle disposizioni che limitano l’attività di costruzione realizzata al di fuori delle zone edificabili (perché vengono introdotte nuove disposizioni in materia). L’articolo 83 capoverso 3 riprende sostanzialmente il diritto vigente.

37 72 Il capoverso 1 del diritto vigente viene

suddiviso in due capoversi nell’avamprogetto; il contenuto rimane invariato. 37a 48 - 58 Nessuna corrispondenza esplicita poiché l’attività di costruzione al di fuori delle zone edificabili è disciplinata dalle nuove disposizioni.