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Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (contemporaneamente con l'indagine 'Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare')

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell’energia Diritto e trasporto in condotta

30 giugno 2008

Ordinanza sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (OIFSN)

Rapporto esplicativo

1. Situazione iniziale

Il 22 giugno 2007 le Camere federali hanno adottato la legge federale sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN, RS 732.2). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato l’11 ottobre 2007. La LIFSN conferisce autonomia giuridica alla Divisione principale della sicurezza degli impianti nucleari (DSN) e all’autorità di vigilanza della Confederazione nel settore della sicurezza nucleare, trasformandola in un istituto federale di diritto pubblico con personalità giuridica propria (vedi art. 1 cpv. 1 LIFSN).

Prima che l’IFSN possa assumere i suoi compiti di vigilanza, la sua organizzazione deve essere con- clusa. Ne è responsabile il Consiglio dell’IFSN che deve emanare le disposizioni d’applicazione e i regolamenti (ad es. regolamento d’organizzazione, regolamento del personale, regolamento delle tasse / art, 6 cpv. 6 LIFSN). Per questo motivo, sono entrate in vigore prima le disposizioni concernen- ti il Consiglio dell’IFSN il 1° gennaio 2008, data in cui ha iniziato la sua attività, mentre le altre disposi- zioni entreranno in vigore il 1° gennaio 2009. La DSN sarà integrata nell’IFNS il 1° gennaio 2009.

Sono spiegati soltanto gli articoli del disegno di ordinanza che necessitano di chiarimenti.

Ad articoli 1 e 15: Sede

La DSN ha sede a Würenlingen presso l’Istituto Paul Scherrer, dove all’inizio avrà sede anche l’IFSN. L’edificio messo a disposizione non è tuttavia sufficientemente grande. Per questo motivo, dal 1° apri- le 2010 l’IFSN avrà sede a Brugg (AG). La permanenza dell’IFSN a Würenlingen fino al 31 marzo

2010 è pertanto prevista in una disposizione transitoria (vedi art. 15 OIFSN).

Ad articolo 2: Garanzia della qualità

Siccome è tenuto a garantire la qualità, l’IFSN deve far verificare periodicamente da uffici esterni la qualità dei compiti adempiuti e delle prestazioni fornite. L’esigenza fondamentale richiesta nel capo- verso 1 è un sistema di gestione della qualità certificato che comprende tutti i campi di attività. Finora la DSN ha soddisfatto questa esigenza: è certificata secondo le direttive ISO 9001 e la sua attività è verificata periodicamente nell’ambito della convenzione sulla sicurezza nucleare (RS 0.732.020) e della convenzione sulla sicurezza dello smaltimento di combustibile esaurito e sulla sicurezza dello smaltimento di rifiuti radioattivi (RS 0.732.11).

L’IFSN deve inoltre essere accreditato come laboratorio di prova (secondo ISO 17025) e come servi- zio di ispezione (secondo ISO 17020). L’accreditamento conferisce il riconoscimento formale della competenza tecnica e organizzativa dell’IFSN nei settori considerati. È regolarmente verificato dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS).

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Infine, sono previste ogni 10 anni circa missioni di verifica (Integrated Regulatory Review Service, IRRS), organizzate e condotte dall’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA).

Ad articoli da 3 a 5: Profilo dei requisti, indipendenza, onorari e prestazioni accessorie del Consi- glio dell’IFSN

Il Consiglio dell’IFSN è l’organo di vigilanza strategico e interno dell’IFSN. È composto da cinque a sette membri con competenze idonee, nominati per quattro anni. Per gli onorari dei membri del Consi- glio dell’IFSN e le altre condizioni contrattuali con essi convenute si applica per analogia l’articolo 6a capoversi 1–5 della legge sul personale federale (rimunerazione e altre condizioni contrattuali conve- nute con i quadri di grado più elevato e con i membri degli organi dirigenti di aziende e di stabilimenti della Confederazione).

Il Consiglio dell’IFSN deve disporre delle necessarie conoscenze tecniche e aziendali per svolgere correttamente la sua funzione ed assumersi le sue responsabilità. A tal fine, i membri del Consiglio dell’IFSN devono essere nominati sulla base di un profilo dei requisiti stabilito in precedenza. In que- sto profilo figurano le capacità tecniche e specifiche del settore e le capacità in termini di economia aziendale di cui l’organo direttivo deve assolutamente disporre (cfr. il Rapporto del Consiglio federale sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione [Rapporto sul governo d’impresa], FF 2006 7545 segg.).

Il 17 ottobre 2007 il Consiglio federale ha nominato il Consiglio dell’IFSN con entrata in funzione il 1° gennaio 2008. Al momento il Consiglio dell’IFSN si compone di sei membri, il che permette nei pros- simi anni di nominarne altri a seconda delle esperienze. Per la nomina del Consiglio dell’IFSN si è tenuto conto dell’indipendenza dei membri (nessun membro di un organo sottoposto alla vigilanza, nessun impiegato di una società sottoposta alla vigilanza, nessuno che lavora su mandato per un esercente o un fabbricante di impianti nucleari), della competenza settoriale e tecnica nonché della competenza metodologica e sociale.

Ad articolo 8: Rapporti

Il Consiglio dell’IFSN elabora il rapporto di attività e il rapporto di gestione (vedi art. 6 cpv. 6 lett. l LIFSN). Il rapporto di attività contiene i dati più importanti sullo stato degli impianti nucleari nonché i dati sui risultati e le prestazioni dell’IFSN nell’ambito della sua vigilanza, permettendo così di valutare se gli obiettivi nell’anno in questione sono stati raggiunti. Il rapporto informa inoltre sulla gestione della qualità, sulla gestione del rischio e sul sistema di controllo interno. Il contenuto del rapporto di gestio- ne è retto per analogia dal codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (vedi art. 662 CO, RS 220) e dalle disposizioni dell’International Sector Accounting Standards (IPSAS) e contiene in particolare il conto economico, il bilancio e l’allegato. Questi rapporti corrispondono all’attuale rapporto di gestione della DSN.

Oltre al rapporto di attività e al rapporto di gestione del Consiglio dell’IFSN, la direzione dell’IFSN pub- blica un rapporto di vigilanza dettagliato sulla sicurezza nucleare degli impianti nucleari svizzeri non- ché un rapporto sulla radioprotezione.

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Ad articolo 9: Ricusazione

Il pericolo di conflitti di interessi e di parzialità non può essere sempre individuato in astratto prima della nomina. Spesso si deve decidere nel singolo caso e per questo motivo è necessario prevedere un regolamento di ricusazione. I motivi di ricusazione sanciti dal diritto federale della procedura ammi- nistrativa sono applicabili per analogia. Il capoverso 2 del presente articolo precisa segnatamente che lo statuto di membro di associazioni specialistiche come il Forum nucleare o la Società svizzera degli ingegneri nucleari non costituisce un motivo di ricusazione.

Ad articolo 11: Organo paritetico dell’istituto di previdenza

Ogni datore di lavoro che ha al suo servizio impiegati sottoposti all’assicurazione deve aderire a un istituto di previdenza professionale. Questo vale anche per le unità amministrative decentralizzate. La previdenza professionale del personale dell’IFSN è retta dalla legislazione sulla Cassa pensioni della Confederazione.

Ogni istituto di previdenza dispone di un organo paritetico composto dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. In virtù dell’articolo 88 k (entrato in vigore il 1° giugno 2008) dell’ordinanza sul personale federale, l’IFSN ha istituito l’organo paritetico il …. 2008.

L’organo paritetico partecipa alla definizione della politica di previdenza del datore di lavoro. Collabora soprattutto all’elaborazione del contratto di affiliazione e adotta le misure necessarie affinché il contrat- to di affiliazione possa diventare effettivo al momento del passaggio dalla DSN all’IFSN.

Per motivi di sistematica, la detta disposizione dell’ordinanza sul personale federale è ripresa per l’IFSN nella presente ordinanza.

Ad articolo 12: Prestazioni a favore della Confederazione

La Confederazione affida all’IFSN diversi compiti di interesse pubblico, i cui costi non possono tuttavia essere ripercossi sulle imprese sottoposte alla vigilanza dell’IFSN. Questi concernono ad esempio la risposta agli interventi parlamentari, la partecipazione ai lavori legislativi e la fornitura di informazioni generali sulle attività dell’IFSN. Queste spese sono a carico della Confederazione.

La Confederazione promuove la ricerca applicata sulla sicurezza degli impianti nucleari e sullo smal- timento delle scorie. I costi dei lavori di ricerca e di sviluppo effettuati nell’ambito della vigilanza pos- sono essere ripercossi sulle imprese sottoposte a vigilanza. Per contro i mandati di ricerca dell’IFSN su questioni di sicurezza, i cui costi non possono ripercossi sugli esercenti degli impianti nucleari, sono ugualmente a carico della Confederazione.

Le indennità della Confederazione (per le prestazioni di servizio e le sovvenzioni) sono iscritte nel consuntivo dell’UFE che svolge anche il ruolo di committente di prestazioni secondo il rapporto sul governo d’impresa.

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Ad articolo 13: Presentazione dei conti

Le unità amministrative decentralizzate della Confederazione, giuridicamente indipendenti, hanno una propria contabilità. Per presentare una panoramica il più completa possibile sulla situazione patrimo- niale, finanziaria e reddituale della Confederazione e delle unità legate ad essa economicamente, deve essere redatto e pubblicato un conto annuale consolidato.

Per garantire la comparabilità con altre unità indipendenti, devono essere ripresi i principi della pre- sentazione dei conti dell’ordinanza sulle finanze della Confederazione. La presentazione dei conti si fonda anche sui principi dell’International Sector Accounting Standards (IPSAS).

Ad articolo 17: Modifica del diritto vigente

Le modifiche concernono essenzialmente gli adeguamenti necessari a livello di ordinanza in seguito all’inserimento organizzativo dell’IFSN nel terzo cerchio e il cambiamento della denominazione ufficia- le.

Un’importante modifica riguarda l’allegato 6 dell’ordinanza sull’energia nucleare (OENu). In questo allegato è prevista, oltre alla scala di valutazione internazionale IAEA-INES (International Nuclear Event Scale) anche una scala nazionale. L’applicazione parallela di due scale di valutazione ha ragio- ni storiche. La scala nazionale è stata in origine creata per l’imposizione degli impegni dell’organizza- zione di emergenza e in seguito è stata completata per l’applicazione anche agli eventi e ai riscontri di importanza secondaria. Con l’introduzione della scala INES, il settore di applicazione è stato ampliato di modo che ormai tutti gli eventi e i riscontri di importanza per la sicurezza nazionale, soprattutto nel settore del trasporto, possano essere valutati in modo differenziato. La scala INES si riferisce sistema- ticamente all’impatto radiologico interno ed esterno rispetto all’impianto nucleare e allo stato delle misure preventive scaglionate in materia di sicurezza. Questa scala permette anche di gestire l’impe- gno dell’organizzazione di emergenza. L’utilizzazione parallela delle due scale è pertanto inutile.

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