Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell’energia Diritto e trasporto in condotta
30 giugno 2008
Ordinanza sulla Commissione per la sicurezza nucleare
Rapporto esplicativo
1. Situazione iniziale
In vista della consultazione in merito al disegno di legge sull’Ispettorato federale della sicurezza nu- cleare, il Consiglio federale aveva deciso di sopprimere del tutto la Commissione federale per la sicu- rezza degli impianti nucleari (CSI). Questa decisione ha sollevato reazioni contrastanti durante la con- sultazione. Contrariamente alla proposta del Consiglio federale, le Camere federali hanno deciso di sostituire la CSI con una Commissione per la sicurezza nucleare (CSN).
La CSN, istituita il 1° gennaio 2008 dal Consiglio federale, si compone di sette membri ed è un organo consultativo al servizio del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle co- municazioni (DATEC) e dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN). La CSN verifica le questioni fondamentali della sicurezza nucleare e partecipa ai lavori legislativi in questo settore. Può presentare al Consiglio federale e al DATEC i suoi pareri in merito alle perizie dell’IFSN e redige pareri su mandato del Consiglio federale, del DATEC o dell’Ufficio federale dell’energia (UFE).
Vengono spiegati gli articoli del disegno di ordinanza che, ai fini della comprensione, necessitano di un chiarimento.
Ad articoli 2–5: Attività
La CSN è un organo specialistico indipendente che si occupa delle questioni concernenti la sicurezza, lo smaltimento e la vigilanza in un’ottica globale e focalizzandosi sugli aspetti fondamentali. Può an- che emanare raccomandazioni per rafforzare la sicurezza nucleare. La CSN partecipa inoltre ai lavori di legislazione, poiché nelle leggi e nelle ordinanze sono disciplinati gli aspetti fondamentali della sicu- rezza nucleare; è invece libera di pronunciarsi o meno sulle direttive dell’ex DSN, poiché queste ver- tono talvolta su dettagli. Contrariamente alla CSI, la CSN non ha più il compito di seguire l’esercizio degli impianti nucleari. La CSN non deve nemmeno assumere compiti di vigilanza, che spettano sol- tanto all’IFSN.
Ad articolo 6: Informazioni
Le informazioni di cui necessita la CSN per assumere i suoi compiti devono generalmente essere messe a disposizione dall’autorità di vigilanza. Dal canto suo, la CSN deve richiedere agli esercenti degli impianti nucleari solo le informazioni di cui le autorità di vigilanza non dispongono. In tal modo si evita che le autorità di vigilanza e la CSN richiedano le stesse informazioni agli esercenti degli impianti nucleari.
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Ad articolo 7: Composizione
Rispetto alla CSI, la CSN è stata ridotta da 13 a 7 membri. Questi esercitano la loro funzione a titolo personale e non in qualità di rappresentanti di un’organizzazione o di un’impresa. Non sono vincolati a istruzioni e non possono farsi rappresentare. Questo corrisponde alle disposizioni dell’attuale ordinan- za della CSI.
È inoltre esplicitamente sancito che la maggioranza dei membri della CSN non può essere costituita da esercenti di impianti nucleari o da persone in rapporto di dipendenza nei confronti di questi ultimi (come previsto nella prassi attuale).
L’ex CSI comprendeva anche membri critici nei confronti dello sfruttamento dell’energia nucleare; anche questa prassi è ora sancita esplicitamente.
Ad articolo 9: Gruppi peritali temporanei
La CSN non deve più, come l’ex DSN, istituire gruppi peritali permanenti. Questo si giustifica poiché il numero dei membri è diminuito e i compiti della Commissione sono ridotti. Per il trattamento di pro- blemi specifici, la CSN ha tuttavia la possibilità di istituire gruppi peritali temporanei composti di pochi membri della CSN e, d’intesa con il BFE, far capo a periti (vedi art. 10 OCSN).
Ad articolo 12: Sedute
Siccome la CSN è subordinata al BFE, i collaboratori dell’Ufficio federale possono partecipare alle sedute della Commissione. Anche i collaboratori dell’IFSN possono parteciparvi su invito, dato che l’IFSN è il principale fornitore di informazioni della CSN.
Ad articolo 13: Votazioni
Le decisioni possono essere prese anche per corrispondenza. Il processo decisionale risulta quindi snellito.
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