Ordinanza sull'indennizzo delle spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali nell'attività di polizia giudiziaria della Confederazione
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Berna, 4 maggio 2007
Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sull’indennizzo delle spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali nell'attività di polizia giudiziaria della Confederazione
1. Situazione iniziale
La legge federale del 15 giugno 1934 1 sulla procedura penale (PP) permette al pro- curatore generale della Confederazione di ricorrere alle autorità di polizia dei Cantoni per le indagini di polizia giudiziaria federale (art. 17 PP). In seguito al «progetto sull’efficienza», a partire dal 1° gennaio 2002, gli organi della polizia cantonale sono maggiormente sollecitati rispetto al passato.
La PP prevedeva un indennizzo dei Cantoni soltanto in due casi: per le spese straor- dinarie sopportate dai Cantoni in caso di procedimenti sospesi dalle autorità federale (art. 106 cpv. 2 PP) e per le spese straordinarie occasionate dalla procedura investi- gatoria o dall’istruzione in procedimenti deferiti dal Ministero pubblico della Confede- razione alle autorità cantonali (art. 257 PP). La partecipazione degli organi cantonali di polizia ai procedimenti ordinari della Confederazione invece non veniva indenniz- zata.
La PP è stata modificata per fornire alla Confederazione la possibilità di indennizzare le spese straordinarie che i Cantoni sostengono quando i loro organi operano nella veste di polizia giudiziaria della Confederazione, e ciò a prescindere dall’esito mate- riale e dalla durata del procedimento 2 .
I nuovi articoli 17 capoverso 4 e 257 PP istituiscono una base legale generale relati- va all’indennizzo e l’articolo 17 capoverso 6 PP incarica il Consiglio federale di defini- re in un’ordinanza le categorie di spese straordinarie e l’ammontare delle indennità.
2. Commento ai singoli articoli
Articolo 1
Dopo aver rammentato che il Ministero pubblico delle Confederazione (MPC) e la Polizia giudiziaria federale (PGF) devono innanzitutto far capo alle proprie risorse e
1 RS 312.0. Cfr. FF 2006 3877 e 2007 2097; il termine di referendum scade il 12 luglio 2007.
che i Cantoni prestano l’assistenza giudiziaria di regola a titolo gratuito 3 , l’articolo 1 dell’ordinanza stabilisce che soltanto le spese straordinarie sono indennizzate.
Articolo 2
Sebbene sia piuttosto difficile definire in maniera generale la nozione di «spese stra- ordinarie», l’articolo 2 opera una distinzione tra le spese ordinarie e quelle straordina- rie. Nel caso di quest’ultime si tratta segnatamente delle spese occasionate da inda- gini la cui entità, durata o tipo supera ampiamente le prestazioni che i Cantoni forni- scono al MPC nell’ambito dei compiti generali di polizia giudiziaria (cpv. 1).
Se la Confederazione versa sussidi a un organo cantonale o intercantonale, va da sé che non lo indennizzerà per le prestazioni che è tenuto a fornire nel singolo caso (cpv. 2). La Confederazione contribuisce, ad esempio, alle spese occasionate dai trasporti intercantonali di detenuti con il versamento di un importo forfetario annuo (cfr. in merito le spiegazioni relative all’art. 3).
Articolo 3
L’articolo 3 designa le prestazioni che danno luogo a un indennizzo. Ne fanno parte quelle che per esperienza vengono richieste con maggiore frequenza agli organi can- tonali di polizia. Tali prestazioni sono indennizzate soltanto se occorre mobilitare du- revolmente un numero rilevante di persone che formano un’unità di polizia 4 o se è necessario ricorrere a specialisti o impiegare apparecchi di difficile utilizzo. L’elenco delle prestazioni è esaustivo.
L’articolo 3 lascia tuttavia all’autorità incaricata di eseguire l’ordinanza un certo mar- gine di apprezzamento per valutare, a seconda delle circostanze, se la prestazione fornita da un Cantone in un caso specifico gli occasioni spese straordinarie. Conse- guentemente, al fine di poter tenere opportunamente conto dell’entità e dell’organizzazione del corpo di polizia al quale è stato fatto ricorso, l’ordinanza non fissa il numero minimo di persone che devono far parte dei servizi di osservazione, delle unità d’intervento o di polizia di sicurezza. La PGF e i corpi di polizia cantonale concordano di caso in caso quante persone sono necessarie per l’intervento.
Il rilevamento e la conservazione delle tracce nonché l’allestimento di rapporti scienti- fici e di perizie danno luogo a indennizzi. Ciò è conforme all’articolo 358 capoverso 1 CP: «L’assistenza è prestata gratuitamente. Tuttavia, l’autorità richiedente deve rim- borsare le spese per perizie scientifiche o tecniche.» Il ricorso al servizio d’identificazione (rilevamento delle impronte digitali, prelievo del sangue, prelievo di DNA, fotografie) è per contro gratuito; tuttavia il prelievo e l’analisi del DNA sono in- dennizzati conformemente all’articolo 20 capoverso 2 della legge sui profili del DNA 5 . Cfr. art. 358 cpv. 1 Codice penale (CP; RS 311.0) e art. 27bis PP. Può trattarsi di agenti di polizia in borghese o in uniforme. 5 RS 363
Un trasporto di detenuti è considerato «speciale» ai sensi del capoverso 4 lettera b se occorre prendere misure particolari (ad es. scorta) a ragione del carattere perico- loso e dello stato della persona da trasportare. La presente ordinanza non si applica a un trasporto ordinario da uno stabilimento penitenziario ad un altro o da uno stabi- limento penitenziario a un centro audizioni della PGF. Siffatti trasporti rientrano nell’assistenza giudiziaria prestata gratuitamente (art. 358 cpv. 1 CP); inoltre essi sono in generale coperti dall’accordo amministrativo del 27 aprile 2005 tra il DFGP e la Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia (CDCGP) in materia di trasporti intercantonali di detenuti («Jail Transport System»; JTS). Dal momento che la Confederazione versa già una somma forfetaria pari al 34 per cento delle spese complessive di gestione del sistema, essa indennizza già i Cantoni mediante questa sovvenzione (cfr. art. 2 cpv. 2). 6
In questa sede va però anche rammentato che la Confederazione dal canto suo offre servizi gratuiti in materia di giustizia penale ai Cantoni, ad esempio, permettendo loro l’accesso alle banche dei dati gestiti dall’Ufficio federale di polizia senza chiedere alcun compenso.
Articolo 4
Come già l’ordinanza del 1° dicembre 1999 7 sulle prestazioni finanziarie ai Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna (ordinanza LMSI sulle prestazioni finan- ziarie) anche l’articolo 4 fissa indennità forfetarie, ma con aliquote orarie e non gior- naliere. Ad eccezione dei servizi di osservazione, che a volte possono essere impie- gati anche 24 ore su 24 per diversi giorni, in generale gli agenti delle polizie cantonali non prestano giorni interi a favore del procuratore generale della Confederazione. Il sistema per cui si è optato permette dunque di determinare in modo preciso il tempo di lavoro da indennizzare.
Le spese occasionate dall’utilizzo di apparecchi speciali sono indennizzate in base alla tariffa applicabile in ogni singolo Cantone. Se non vi è alcuna tariffa cantonale o convenzionale 8 , l’indennizzo avviene in base al costo effettivo (ad es. tassa di loca- zione per una macchina).
Le spese per i pasti, il trasporto, l’utilizzo e la riparazione del materiale sono coperte dall’importo forfetario versato poiché trattasi di spese ordinarie a carico dei Cantoni.
La somma forfetaria annua ammonta a 2,27 milioni di franchi. 7 RS 120.6, art. 4a cpv. 1: per ogni persona impiegata un’indennità forfetaria di 600 franchi al giorno; le spese sono rimborsate separatamente. Il procuratore generale della Confederazione potrebbe ad esempio concludere con i Cantoni una convenzione sulle spese occasionate dai trasporti speciali di detenuti purché il Consiglio federale gliene conferisca la competenza (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. e del progetto di ordinanza in combinato di- sposto con l’art. 17 cpv. 7 PP).
Il tempo impiegato per preparare l’intervento è parte integrante dell’assistenza giudi- ziaria che i Cantoni devono prestare a titolo gratuito a favore della Confederazione e non viene dunque indennizzato.
Articoli 5-6
Gli articoli da 5 a 6 descrivono la procedura da seguire dal momento dell’inoltro della domanda d’indennizzo fino alla relativa decisione. Se un Cantone ha già recuperato integralmente o in parte le spese per le quali ha inoltrato una domanda d’indennizzo o se ha ancora la possibilità di coprire queste spese segnatamente mediante confi- sca, deve informarne il MPC per evitare che le medesime prestazioni gli siano inden- nizzate due volte.
L’esame materiale delle fatture presentate al procuratore responsabile incombe alla PGF visto che generalmente partecipa agli interventi affidati alla polizia cantonale; essa è dunque perfettamente in grado di verificare se gli importi richiesti corrispon- dono effettivamente ai compiti eseguiti a favore della Confederazione.
Articoli 7- 8
Dal momento che il diritto all’indennizzo ha un effetto retroattivo al 1° gennaio 2002, è necessario stabilire una data entro la quale i Cantoni devono far valere i loro crediti anteriori all’entrata in vigore della legge.
Dipartimento federale di giustizia e polizia
Christoph Blocher Consigliere federale