Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Avamprogetto
Spiegazioni relative all’ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (ordinanza sul registro LPMed)
Contesto La nuova legge federale del 23 giugno 20061 sulle professioni mediche (legge federale sulle professioni mediche; LPMed) affida al Consiglio federale l’emanazione di disposizioni dettagliate sui dati personali contenuti nel registro delle professioni mediche e sulle relative modalità di trattamento (art. 51 cpv. 5 LPMed). Le aspettative nei confronti del registro delle professioni mediche universitarie sono elevate e, nel corso dei dibattiti parlamentari, lo scopo del suddetto registro è stato notevolmente ampliato (art. 51 LPMed); infatti, oltre a tutelare i pazienti, garantire la qualità, fornire dati statistici, semplificare le procedure necessarie per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione e informare i servizi esteri, il registro serve ora anche ad allestire la demografia medica. Secondo la volontà del Parlamento, il registro delle professioni mediche dovrebbe inoltre contenere anche le informazioni necessarie ai Cantoni e agli organi federali per l’esecuzione della legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie. I dati necessari per soddisfare tutti questi obiettivi sono molteplici e non sempre chiaramente definiti. I dati da rilevare sulle persone delle professioni mediche universitarie fissati nell’ordinanza in questione rappresentano pertanto una scelta fra molti altri possibili dati. Una banca dati può tuttavia soddisfare gli obiettivi summenzionati solo se viene debitamente curata da tutti i partner, ovvero se i dati sono attuali e corretti. È probabile che le prime esperienze con il sistema attuale facciano emergere problemi o scoprire nuove possibilità di sviluppo, che comporteranno la modifica di processi esistenti o l'introduzione di nuovi processi che permettano di garantire l'attualità dei dati.
Al momento attuale è già chiaro che, in una seconda fase del progetto, nel registro delle professioni mediche universitarie verranno probabilmente integrate anche le professioni sanitarie non universitarie. Il registro delle professioni mediche riporterà così, ad eccezione degli psicologi, tutti i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie3. Con l’articolo 12ter dell’accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici del 18 febbraio 1993, la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) ha creato le basi giuridiche necessarie, secondo cui la CDS dovrebbe gestire un registro sui titolari di un diploma di formazione estero. Il registro delle professioni sanitarie non universitarie dovrebbe perseguire gli stessi scopi del registro delle professioni mediche universitarie. Poiché le autorità cantonali competenti, identiche per le professioni sia universitarie che non universitarie, ricevono già con il presente progetto un’interfaccia nel registro delle professioni mediche, sarebbe logico usare lo stesso contenitore/sistema anche per le professioni sanitarie non universitarie.
Note relative alle singole disposizioni
Sezione 1: Disposizioni generali