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Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione protezione die consumatori

31 agosto 2007

Ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco

1. In generale

L’ordinanza sul tabacco (OTab; RS 817.06) disciplina, in base alla legge sulle derrate alimentari (LDerr; RS 817.0) la fabbricazione, la caratterizzazione, la pubblicità e la consegna dei prodotti del tabacco e dei succedanei del tabacco. Con l’entrata in vigore dell’ordinanza il 27 ottobre 2004, il diritto svizzero in materia di etichettatura del tabacco è stato ampiamente armonizzato al diritto europeo. L’articolo 12 dell’ordinanza sul tabacco prescrive che ogni pacchetto di prodotti del tabacco debba recare un’avvertenza generale, su un totale di 2 in circolazione, da apporre sulla parte anteriore del pacchetto e un’avvertenza complementare, su un totale di 14 in circolazione, da apporre sulla parte posteriore. Inoltre, con decisione del 18 aprile 2007, il Consiglio federale ha reso tale disciplinamento ancora più concreto, affiancando immagini alle avvertenze complementari esistenti, a partire dal 2008.

Sulla base della relativa decisione di delega (art. 12 cpv. 5 OTab), il Dipartimento federale dell’interno (DFI) propone per ognuna delle 14 avvertenze complementari 3 fotografie o altre illustrazioni a colori, da combinare alle avvertenze complementari esistenti, in modo da mostrare e spiegare le ripercussio- ni che il fumo ha sulla salute. Nella nuova ordinanza del DFI concernente le avvertenze combinate sui prodotti del tabacco saranno proposte le stesse illustrazioni e le stesse regole tecniche per la loro applicazione, così come è già il caso negli Stati membri dell’UE per quanto essi esigano l’apposizione di tale illustrazioni. Una decisione della Commissione europea del 5 settembre 2003 definisce le illu- strazioni e le regole tecniche per la loro applicazione.1 L’impiego delle immagini messe a disposizione dall’UE è disciplinato da un contratto di licenza tra la CE e la Svizzera. Per quattro illustrazioni la Commissione europea non ha potuto concedere diritti di licenza per motivi relativi al diritto d’autore. In questi casi la licenza è concessa dalle autorità sanitarie canadesi (figura 1) oppure le immagini ven- gono acquistate direttamente presso l’agenzia che ne è proprietaria.

Fig. 1: iIllustrazione delle autorità sanita- Fig. 2: illustrazione della Getty Images rie canadesi sul tema dell’impotenza (va (foto d’agenzia) su diversi temi. ripresa solo l’immagine)

1 Decisione 2003/641/CE della Commissione del 5 settembre 2003 sull'impiego di fotografie a colori o altre illustrazioni quali avvertenze per la salute sulle confezioni di prodotti del tabacco, GU L 226 del 10.9.2003, pag. 24, scaricato il 20.04.2007, disponibile all’indirizzo URL: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/legal_smoking_prevention_tobacco_en.htm

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In seguito ai pareri rientrati dopo la procedura di consultazione e la consultazione degli uffici condotti negli anni 2003-2004, il Consiglio federale ha rinunciato a introdurre nell’ordinanza sul tabacco l’avvertenza dell’Unione europea «fumare puo' portare ad una morte lenta e dolorosa», sostituendola con la frase «il fumo provoca il cancro della cavità boccale». Pertanto, a tale riguardo la Svizzera si serve di immagini proprie proposte dalla Clinica di chirurgia orale e stomatologia dell’Università di Berna nel quadro del progetto «Rauchen schadet - Let it be» (Il fumo è nocivo - Lascia perdere), Ta- skforce della prassi dentistica. L’UFSP ha ottenuto i consensi dei pazienti interessati (figura 3).

Fig. 3: illustrazioni sul tema del cancro della cavità orale che colpisce gli adulti che han- no fumato. Le fotografie mostrano i cambiamenti provocati dalla malattia sul bordo sini- stro della lingua, rispettivamente sulla parete inferiore del cavo orale.

Nell’UE spetta agli Stati membri prescrivere l’impiego di illustrazioni a complemento delle avvertenze. Se decidono di farne uso, gli Stati membri devono tuttavia impiegare le illustrazioni messe a disposi- zione dalla Commissione europea in un’apposita raccolta. Il Belgio e la Romania sono i primi Stati membri dell’UE ad aver fatto uso di questa possibilità. In Belgio entro il 1° gennaio 2007 dovevano essere apposte avvertenze combinate sui pacchetti di sigarette. In Romania, queste avvertenze sono introdotte dal 1° luglio 2008 per le sigarette. Anche Regno Unito e Polonia hanno avviato procedure in questo senso.

Come proposto per la prima volta in seno all’UE dal Regno Unito, le nuove avvertenze devono essere prescritte per tutti i prodotti del tabacco. Non è opportuno limitare le avvertenze alle sigarette come avviene in Belgio e Romania, dal momento che anche altri prodotti del tabacco vengono fumati ed espongono la salute a rischi analoghi. Come è finora stato il caso, la nuova normativa continua a non applicarsi a prodotti come il tabacco da masticare e quello da fiuto che già attualmente non devono recare avvertenze complementari sul retro delle loro confezioni.

L’impiego di avvertenze grafiche è raccomandata all’articolo 11 della Convenzione quadro dell'OMS del 21 maggio 2003 sul controllo del tabacco (FCTC). Negli Stati in cui si pratica un’attiva di preven- zione del tabagismo tali avvertenze sono già state introdotte. Il Canada è stato il primo Paese che ne ha domandato l’introduzione nel 2001. Oggigiorno, oltre a Hong Kong, vi sono 11 Stati al di fuori dell’UE in cui le avvertenze grafiche sono prescritte per legge (Australia, Brasile, Canada, Giordania, India, Nuova Zelanda, Panama, Singapore, Tailandia, Uruguay e Venezuela).

Stando alla letteratura scientifica, le avvertenze grafiche rappresentano il modo più efficace d’informare i consumatori sui rischi connessi con il consumo del tabacco2, perché sono più lette e meglio comprese. Grazie al loro influsso vi sono meno consumatori che iniziano a fumare e sono più motivati a smetter di consumare prodotti del tabacco. In tal modo si dà un contributo per il migliora- mento della sanità pubblica e così anche per ridurre i costi della salute.

2 Banca mondiale: Tobacco Pack Information at a glance, 2003, documento scaricato il 20.04.2007, disponibile all’indirizzo URL: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTHEALTHNUTRITIONANDPOPULATION/ EXTPHA- AG/0,,contentMDK:20799704~menuPK:1314842~pagePK:64229817~piPK:64229743~theSitePK:672 263,00.html .

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Le persone toccate dall’illetteratismo (il 16% della popolazione in Svizzera) approfittano anch’esse di tali messaggi trasmessi per mezzo delle immagini, prevalentemente comprensibili anche senza dover saper leggere.3 Lo stesso vale per le persone le cui conoscenze di una lingua ufficiale sono molto limitate o nulle (ad esempio i migranti).

Le avvertenze proposte figurano nell’allegato 1 all’ordinanza.

2. Interventi parlamentari

Nel suo parere del 28 febbraio 2007 dato alla mozione Brunner Toni 06.3852 Stralcio senza sostitu- zione dell'articolo 12 dell'ordinanza sul tabacco, il Consiglio federale ha dichiarato di volere mantenere la vigente normativa prevista dall'articolo 12 dell'ordinanza sul tabacco in materia di avvertenze (at- tualmente in forma testuale, con un'opzione per una combinazione con illustrazioni) quale mezzo poco oneroso per informare i consumatori e che non si sarebbe dovuto sopprimerla. Il Consiglio nazionale, seguendo le argomentazioni del Consiglio federale, ha deciso di respingere la mozione il 23 marzo 2007.

3 Letteratismo e competenze degli adulti. Primi risultati dell'indagine ALL - Adult Literacy and Lifeskills, UST, Neuchâtel 2005, scaricato il 20.04.2007, disponibile all’indirizzo URL: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index/themen/15/22/publ.html?publicationID=1774

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3. Spiegazioni per i singoli articoli

Articolo 1 Oggetto L’ordinanza disciplina la combinazione di avvertenze complementari ai sensi dell’articolo 12 capover- so 5 dell’ordinanza sul tabacco (OTab; RS 817.06) con l’ausilio di fotografie e altre illustrazioni. In tal modo viene definito il posizionamento di tutti gli elementi all’interno del riquadro nero in cui è compre- sa l’avvertenza complementare.

Articolo 2 Avvertenze combinate Un’avvertenza combinata consiste in un’avvertenza complementare, un'illustrazione e un’indicazione visiva relativa alla prevenzione del tabagismo (indicazione «Stop tabacco»). La nozione di avvertenza combinata è utilizzata con il medesimo significato attribuitole in ambito UE. Così come previsto dal diritto europeo, anche i testi complementari possono essere interpretati quali altre illustrazioni ai sensi dell’articolo 12 capoverso 5 OTab. Per le avvertenze combinate possono essere impiegate solo le immagini indicate a tale scopo nell’allegato 1 all’ordinanza (cpv. 2). Va da sé che gli abbinamenti di immagini e testi previsti nell’allegato 1 non devono essere modificati (cpv.3).

Articolo 3 Struttura delle avvertenze combinate L’articolo 3 disciplina la struttura delle avvertenze combinate. Nei capoversi 1-5 sono definiti le pro- porzioni delle dimensioni di illustrazione, avvertenza complementare, indicazione «Stop tabacco» e gradazione tonale del colore, come mostrano le figure da 4 a 7. Durante l’indagine conoscitiva, così come in tutti gli atti giuridici rilevanti e nelle pubblicazioni Internet, le immagini sono corredate con il testo complementare «© European Community». Tuttavia, per non creare equivoci, sui veri pacchetti questa indicazione non deve apparire.

*

© European Community illustrazione: 50 %

testo/testo: 88 %

testo: 38 %

* © European Community

indicazione «Stop tabacco»: 12 %, lungo il bordo inf. Fig. 4: l'illustrazione deve coprire il 50 % Fig. 5: le avvertenze combinate della superficie dell’avvertenza combinata composte unicamente da testi compresa nel riquadro. devono coprire l’88 % della super- ficie compresa nel riquadro.

*) Indicazione dei diritti d'autore nel testo dell’ordinanza e in Internet per la durata delle procedure di consultazione interna ed esterna .

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Indicazione «Stop tabacco» (art. 3 cpv. 4) L’indicazione «Stop tabacco» (vedi figura 6) è un’avvertenza visuale recentemente ideata e prevista dall’articolo 12 dell’ordinanza sul tabacco. Fa riferimento alla «Linea stop tabacco», un servizio messo a disposizione dalla Lega svizzera contro il cancro e dall’Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo che, con il sostegno del Fondo per la prevenzione del tabagismo, offrono una consulenza telefonica volta a fare smettere di fumare (vanno pagate soltanto le spese della comunicazione).4 L’indicazione «Stop tabacco» è composta da tre elementi: l’immagine di una sigaretta spezzata (1), il riferimento alla Linea stop tabacco in tre lingue (2) e un numero di telefono (3). La sigaretta spezzata riprende l’elemento del logo della campagna di prevenzione BRAVO dell’UFSP, che tematizza la pro- tezione dal tabagismo passivo.5 Le esigenze concernenti la forma dell’indicazione «Stop tabacco» sono disciplinate nell’allegato 2 cifra 3 dell’ordinanza. Nel calcolo della superficie dell’avvertenza com- binata si può omettere la parte superiore del filtro (vedi rettangolo rosso nella figura 6).

1 2 3

Fig. 6: l’indicazione «Stop tabacco», presente su ogni pacchetto, contiene il numero di telefono del servizio di consulenza (si pagano i costi della comunicazione) per smettere di fumare.

L’avvertenza complementare e

© European Community* l’illustrazione sono collegate per motivi grafici da una zona nera che si scolorisce gradatamente (cpv. 5). Tale zona occupa circa il

10 per cento della superficie del-

l'avvertenza combinata. Il 25 per cento al massimo di questa zona copre lo sfondo, non il testo, dell’avvertenza complementare.

Articolo 4 Regole concer- nenti la forma Fig. 7: le fasce nere coprono il 10 % della superficie Il capoverso 1 del presente artico- dell’avvertenza combinata legando in tal modo testi e im- lo rinvia all’allegato 2 che contiene magini, vedi rettangolo rosso. le regole tecniche concernenti la forma, il capoverso 2 rinvia alle guide tecniche dell’UE e dell’UFSP che illustrano con esempi grafici il corretto allestimento dell’avvertenza combinata (guida UE) e dell’indicazione «Stop tabacco» (guida UFSP). La Guida dell’UE, la cosiddetta «Combined warning editing, Guidance document» adottata il 5 maggio 2006 dalla Direzione generale salute e protezione dei consumatori della Commissione euro- pea può essere consultata sul CD-ROM, direttamente presso l’UFSP oppure su internet. 6

4 Linea Stop tabacco in Internet, scaricata il 20.04.2007: Lega svizzera contro il cancro http://www.swisscancer.ch/index.php?id=1214, Fondo per la prevenzione del tabagismo http://www.bag.admin.ch/tabak_praevention/00879/00886/03585/index.html?lang=it 5 Ufficio federale della sanità pubblica, campagna BRAVO 2006-2007, scaricata il 20.04.2007, dispo- nibile all’indirizzo URL: http://www.bravo.ch 6 Commissione europea, Direzione generale salute e protezione dei consumatori: SANCO guidance document for the editing of combined health warnings on tobacco packages, 5 maggio 2006, scaricata il 20.04.2007, disponibile all’indirizzo URL: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/keydo_tobacco_en.htm.

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Articolo 5 Serie di stampa Il capoverso 1 rinvia all’allegato 1 nel quale le 42 avvertenze combinate sono suddivise in 3 serie di stampa. Le serie contengono illustrazioni diverse affinché un rinnovamento regolare garantisca a lun- ga scadenza l’efficacia dell’avvertenza combinata. È quanto raccomandano le autorità dei Paesi che già usano tali informazioni destinate ai consumatori. Secondo il capoverso 2, le serie di stampa vanno utilizzate seguendo costantemente una rotazione prestabilita (1a serie, 2a serie, 3a serie, 1a serie …). Così facendo, si ripetono soltanto nel quarto anno (cpv. 2). La data del passaggio a una nuova serie è sempre il 1° gennaio (cpv. 2), una data tradizionalmente scelta da molti consumatori per smettere di fumare.

Al fine di permettere ai fabbricanti e agli importatori di iniziare con una nuova serie, vengono fissati terrmini transitori che consentono di passare da una serie all’altra. Tali termini sono di tre mesi (da ottobre a dicembre) per le sigarette e di sei mesi (da luglio a dicembre) per gli altri prodotti del tabac- co. Il decorso cronologico è rappresentato graficamente nell’allegato al presente documento. In tal modo si tiene conto dei diversi tempi di smercio previsti per i vari prodotti del tabacco.

Articolo 6 Utilizzo delle illustrazioni e dell' indicazione «Stop al fumo» Il capoverso 1 stabilisce che le illustrazioni possono essere utilizzate dai fabbricanti e dagli importatori di prodotti del tabacco solamente per la realizzazione di avvertenze combinate per permettere all’UFSP di rispettare gli obblighi contratti nei confronti di chi rilascia le licenze relative alle illustrazioni. Anche l’utilizzo dell’indicazione «Stop tabacco» è limitato. Per motivi inerenti alle licenze soltanto le autorità federali (per esempio l’Ufficio federale dello sport) possono chiedere all’UFSP l’autorizzazione di impiegare le illustrazioni per altri scopi (campagne di prevenzione).

Articolo 7 Disposizioni transitorie Affinché i fabbricanti e gli importatori possano adattare i pacchetti alle nuove avvertenze combinate corredate da illustrazioni, ai diversi prodotti sono concessi termini transitori differenziati. Per le sigaret- te tale scadenza è di 12 mesi e va fino alla fine 2008 (cpv. 1), mentre per gli altri prodotti del tabacco è di 24 mesi e si estende fino a fine 2009 (cpv. 2). L’introduzione più tardiva per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette è giustificata dal fatto che, per questi prodotti, le attuali avvertenze combinate nettamente più incisive sono state introdotte soltanto dal maggio 2007 (un anno dopo che per le siga- rette). Per le sigarette si inizia con la 1a serie di stampa, mentre per i prodotti del tabacco diversi dalle sigarette si inizia con la 2a serie di stampa (cpv. 3). In tal modo, il 1° gennaio 2010 tutti i pacchetti di prodotti del tabacco recheranno le avvertenze della 2a serie di stampa (cpv. 4).

Per quanto concerne la durata del termine transitorio per la prima introduzione sul mercato di avver- tenze grafiche, secondo le informazioni ricevute dalla autorità sanitarie britanniche che hanno consul- tato specialisti in materia di stampa dell’industria del tabacco, un termine di 13 mesi è considerato adeguato.7 Dal canto suo, la Banca mondiale ritiene sufficiente un termine compreso tra 3 e 6 mesi.2 Australia e Nuova Zelanda hanno concesso un termine di 12 mesi per le loro normative che già sono state introdotte, rispettivamente adottate. Questo termine sarà applicato anche in Svizzera.

Effettuata dal Consiglio federale il 18 aprile 2007, la tempestiva comunicazione delle nuove prescri- zioni riguardanti versioni di avvertenze combinate pronte per l’uso e termini transitori sufficienti – sia per la prima introduzione, sia per il cambiamento delle serie – ha permesso ai fabbricanti e agli impor- tatori di ottimizzare le procedure d’introduzione e di smercio, evitando così il ritiro dal commercio di prodotti non conformi, come pure gli onerosi rimborsi di imposta e le azioni di distruzione sorvegliate che gravano sull’Amministrazione federale delle dogane.

7 Department of Health: Consultation on the introduction of picture warnings on tobacco packs, 2006, Health Improvement Directorate, scaricato il 20.04.2007, disponibile all’indirizzo URL: http://www.dh.gov.uk/Consultations/ClosedConsultations/ClosedConsultationsArticle/fs/en?CONTENT _ID=4138143&chk=3C4F3g.

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Il capoverso 5 stabilisce che per gli articoli da fumo contenenti succedanei del tabacco autorizzati secondo il diritto anteriore deve essere presentata un'istanza di rinnovo della domanda di autorizza- zione entro fine maggio 2008.

Articolo 8 Entrata in vigore L’entrata in vigore della nuova ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2008.

Allegati e appendici Le illustrazioni che richiede la presente ordinanza sono accessibili ai fabbricanti e agli importatori su un CD-ROM che può essere ordinato gratuitamente presso l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).8 L’accesso alle illustrazioni via CD-ROM corrisponde alla prassi attualmente in uso nel Bel- gio.

Allegato 1 L’allegato 1 contiene 42 avvertenze combinate disposte in 3 serie di stampa, ciascuna delle quali comprende 14 avvertenze separate.

Modelli per la stampa e supplemento (su CD-ROM) I modelli per la stampa delle avvertenze combinate sono registrati su CD-ROM e possono essere ordinati presso l’UFSP. Sul CD-ROM le avvertenze combinate sono disponibili in due formati: da una parte come documento impossibile da modificare (formato *.jpg) per l’utilizzo immediato sui pacchetti di sigarette (dimensioni: 55 mm x 88 mm) e sui prodotti del tabacco diversi dalle sigarette (sigari e tabacco trinciato con superficie massima del pacchetto > 75 cm2), e dall’altra come documento che può essere modificato (nel formato del programma grafico InDesign) con le avvertenze combinate completamente allestite e pronte per essere adeguate alle dimensioni dei pacchetti.

Oltre i modelli per la stampa, sul CD-ROM vi è anche una cartella 2 Beila- ge_compément_supplemento in cui figurano le appendici. La cartella contiene un’istruzione per la realizzazione di avvertenze grafiche e due guide: • nella Guida della Commissione europea sono descritti dettagli tecnici per la realizzazione delle avvertenze (per esempio colori, impiego dei colori, allineamento di testo e illustrazioni). Questo documento non ha carattere normativo. Il documento è redatto in lingua inglese. Visto che è de- stinato a specialisti del settore grafico, che spesso producono imballaggi per il mercato europeo, si parte dal presupposto che sia sufficiente la versione inglese. • la Guida dell’Ufficio federale della sanità pubblica contiene esempi per la corretta realizzazione grafica dell’indicazione «Stop tabacco» nelle lingue ufficiali usuali.

Allegato 2 L’allegato 2 riprende alle cifre 1 e 2 le regole concernenti la forma stabilite nella succitata decisione della Commissione europea.1

Cifra 1 Regole generali I capoversi 1 e 2 stabiliscono che le proporzioni e i colori delle avvertenze combinate non devono essere deformati o modificati. Sono fatti salvi gli adeguamenti alle diverse misure dei pacchetti secon- do le cifre 2 e 3. Il capoverso 3 definisce l’esigenza minima del CMYK (Cyan Magenta Yellow Black) per la stampa a quattro colori con 133 linee per pollice.

8 I modelli per la stampa delle avvertenze combinate possono essere ordinati presso l’UFSP all’indirizzo seguente: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), 3003 Berna, www.tabacco.bag.admin.ch.

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Cifra 2 Regole specifiche per diverse dimensioni dei pacchetti Secondo il capoverso 1, le avvertenze combinate vanno adegua- te alle diverse dimensioni dei pacchetti. I capoversi 1-3 descrivo- no le regole per adeguare i testi. Questi possono essere adegua- ti modificando la dimensione dei caratteri di scrittura e l’impostazione dell’interruzione delle righe allo scopo di assicura- re una buona leggibilità (cpv. 2). Sono adeguate nel medesimo modo anche le avvertenze combinate corredate con le cosiddette illustrazioni in forma di testo (cpv. 3). Occorre adoperarsi per rispettare le proporzioni tra le dimensioni della superficie coperta dall’illustrazione in forma di testo (testo bianco) e la superficie dell'avvertenza complementare (testo rosso).

Il capoverso 4 descrive le regole che si applicano alle illustrazio- Fig. 8: per i pacchetti che si svi- ni: la modifica delle loro dimensioni deve essere effettuata me- luppano in larghezza (altez- diante un cambiamento di scala. Per tenere conto degli speciali za/larghezza < 0.8) il testo può formati di determinati pacchetti, secondo la lettera a, il testo essere posto a destra dell’avvertenza combinata può essere posto anche a destra dell’illustrazione (invece che sotto dell’illustrazione per i pacchetti che si sviluppano in larghezza di essa), secondo la Guida UE, (rapporto di altezza e larghezza dell'avvertenza combinata < 0.8) pagina 6. (vedi figura 8).

Per i pacchetti che si sviluppano in altezza (rapporto di altezza e larghezza dell’avvertenza combinata > 1.2) il testo può essere posto anche sotto l’illustrazione. La guida UE riporta esempi corrispondenti alle pagine 22-24 e 29-32 (vedi figura 9).

Cifra 3 Regole specifiche per l'indicazione «Stop tabacco» Alla cifra 3 sono elencate le regole concernenti la forma per la specifica indicazione «Stop tabacco» svizzera. La disposizione prevede che per adeguare questa indicazione a pacchetti di di- verse dimensioni se ne può modificare la larghezza, così da di- sporre su 1, 2 o 4 righe. Le dimensioni dell’illustrazione della sigaretta spezzata devono essere adeguate modificando la sca- la. Fig. 9: per i pacchetti che si sviluppano in altezza (altez- za/larghezza > 1.2) il testo

4. Ripercussioni può essere posto sotto

l’illustrazione (invece che L’acquisizione dei diritti sulle illustrazioni, l’allestimento accanto), secondo la Guida dell’avvertenza combinata, dell’indicazione «Stop tabacco» e del UE, pagina 6. CD-ROM sono posti a carico del budget ordinario dell’UFSP. Così la Confederazione sopporta una parte dei costi che altrimenti dovrebbero ripetutamente assume- re i fabbricanti e gli importatori. Nel settore di competenza dell’Amministrazione federale delle dogane potrebbero insorgere costi amministrativi a carico della Confederazione per il rimborso e la distruzione sorvegliata, resi necessari dal cambiamento delle avvertenze, di eventuali eccedenze di prodotti del tabacco già tassati. Si prevede che l’effetto preventivo delle avvertenze indurrà un ulteriore incremen- to nella pluriennale tendenza alla diminuzione del numero di fumatori in Svizzera. In futuro sarà così possibile ottenere una lieve diminuzione delle spese causate dalle assenze per malattia dal posto di lavoro e dal trattamento delle malattie provocate dal tabacco. Anche una lieve diminuzione del numero di fumatori ha un grande impatto a tale riguardo: se il numero di fumatori diminuisce dell’1 %, la pro- gnosi relativa alla salute di 15 000 persone migliora nettamente.

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Inoltre, la leggera riduzione del consumo influenzerà i proventi dell’imposta sul tabacco. Questa con- seguenza negativa sulle entrate sarà tuttavia più che compensata per quanto concerne l’insieme dell’economia, come risulta da una stima dei costi delle autorità sanitarie britanniche. Secondo tale stima, il beneficio netto delle avvertenze grafiche per il Regno Unito ammonta a una cifra pari a 499 mio. CHF. Anche in Svizzera l’introduzione delle avvertenze dovrebbe produrre un beneficio netto.9

I fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco devono sostenere spese per quanto concerne la nuova forma delle avvertenze complementari apposte sul retro dei pacchetti, rispettivamente per la stampa di nuovi autocollanti colorati. I costi che ne derivano possono tuttavia essere minimizzati, visto che vengono messi a disposizione formati pronti all’uso. Da un’eventuale impossibilità di svendere, malgrado il termine transitorio per il cambiamento di serie, i prodotti del tabacco corredati dalla vec- chia scritta, risultano costi supplementari per rimborsare l’imposta e distruggere la merce. Per i punti di vendita le spese possono aumentare a causa di un maggior numero di ritorni al fabbricante. Per i con- sumatori non vi è alcun onere finanziario supplementare. Una ripercussione sui consumatori dei mag- giori costi sopportati dall’industria del tabacco e dal commercio è estremamente improbabile.

5. Rapporto con il diritto europeo

La direttiva 2001/37/CE relativa «alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco», entrata in vigore il 18 luglio 2001, ha reso obbligatorie sul mercato europeo le avvertenze sotto forma di testo e ha definito le condizioni che gli Stati membri devono rispettare se vogliono com- pletare su base volontaria tali avvertenze con illustrazioni. La direttiva 2001/37/CE non è vincolante per la Svizzera. La presente ordinanza si basa sull'ordinanza sul tabacco, compatibile con la direttiva europea summenzionata.

Finora, il Belgio ha introdotto tali avvertenze sulle sigarette e la Romania le introdurrà nel 2008. Nu- merosi altri Paesi europei (Gran Bretagna, Irlanda, Lettonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Polonia) hanno ufficialmente comunicato la loro intenzione di introdurre le avvertenze combinate.

La decisione 2003/641/CE della Commissione del 5 settembre 2003 disciplina la disponibilità delle illustrazioni e fissa le direttive concernenti la forma. La possibilità per la Svizzera di utilizzare le illu- strazioni della CE per le avvertenze combinate è garantita da un contratto di licenza concluso tra l'Uf- ficio federale della sanità pubblica e la CE. Nella misura del possibile sono recepite dalle disposizioni CE anche le esigenze riguardo alla forma grafica.

9 Beneficio netto: profitti (minori costi per i trattamenti medici e i casi di morte) meno spese (minori entrate fiscali, spese di produzione più elevate per i fabbricanti).

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Allegato 2: scadenze per l’introduzione delle avvertenze combinate Sigarette

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 La nuova serie non può essere introdotta prima 1° gennaio 1° ottobre| 1° ottobre 1° ottobre del …

Testo Illustr. 1a serie 2a serie 3a serie 1a serie

La nuova serie deve 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio essere introdotta il …

Altri prodotti del tabacco

Anno 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 La nuova serie non può essere introdotta prima 1° gennaio 1° luglio 1° luglio 1° luglio del …

Testo Illustr. 2a serie 3a serie 1a serie

La nuova serie deve 1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio essere introdotta il …

La rappresentazione illustra il decorso dell’introduzione delle avvertenze combinate sui pacchetti di sigarette (sopra) e sui pacchetti di altri prodotti del ta- bacco (sotto). Le avvertenze combinate della 1a serie possono essere apposte sui pacchetti di sigarette a partire dalla data prevista di entrata in vigore dell’ordinanza del DFI, cioè dal 1° gennaio 2008. Dal 1° gennaio 2009 tutti i pacchetti disponibili sul mercato devono recare illustrazioni della prima serie. Per quanto concerne gli altri prodotti del tabacco, l’introduzione può iniziare ugualmente il 1° gennaio 2008 e deve essere portata a termine entro il 10/10 31 dicembre 2009 con la 2a serie. Dal 1° gennaio 2010 su tutti i pacchetti in circolazione sul mercato figurano avvertenze della medesima serie che da quel momento in poi vengono cambiate ogni anno.

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