Rapporto esplicativo concernente l’ordinanza sul sistema informa- tico per il Servizio veterinario pubblico (SISVet)
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1. Situazione iniziale 1
1.1. Contesto generale 1
1.2. Base legale 2
1.3. Il sistema informatico in sintesi 3
2. I principali elementi dell’ordinanza 6
2.1. Collaborazione tra Confederazione e Cantoni 6
2.2. Protezione dei dati e sicurezza informatica 7
2.3. Finanziamento 7
3. Commento ai singoli articoli 8
1. Situazione iniziale
1.1. Contesto generale
Il crescente sviluppo del commercio internazionale di merci di origine animale, l’adeguamento della legislazione in materia di derrate alimentari agli standard euro- pei (equivalenza con il diritto dell’UE) e la sensibilizzazione della popolazione sulle problematiche legate alla protezione degli animali determinano via via un incremento, in termini di volume e complessità, dei compiti che il Servizio veterinario pubblico è chiamato a svolgere. Sulla base di obblighi assunti a livello nazionale e internazionale, la Svizzera deve poter dimostrare lo stato di salute dei propri effettivi di animali, se non altro per non compromettere la propria capacità d’esportazione. Vanno inoltre eseguiti controlli nell’ambito della salute degli animali e programmi volti alla lotta contro le epizoozie. A causa della sua complessità, ad esempio, il programma di lotta contro la BVD (Bovi- ne Virus Diarrhoe) non potrebbe avere luogo in assenza di un sistema di amministra- zione dei dati efficiente e interconnesso. Nel quadro del piano di controllo nazionale, i Cantoni sono tenuti a registrare una notevole quantità di dati provenienti dai settori relativi alle derrate alimentari, alla sa- lute e alla protezione degli animali e a notificarli all’Ufficio federale di veterinaria (UFV). Per i motivi sopra citati si è assistito a un incremento non solo della complessità dei processi, ma anche del volume delle informazioni da trattare e della necessità di co- ordinamento e di scambio dei dati tra la Confederazione e i Cantoni. Per lo svolgi- mento di tali compiti, i Cantoni hanno sviluppato e adottato finora soluzioni tecniche diverse, rendendo più complesso il lavoro con i dati. È quindi evidente che il Servizio 1
veterinario pubblico necessita di uno strumento pratico e unitario per l’amministrazione delle pratiche e dei dati al fine di poter svolgere i propri compiti in maniera più efficiente, più interconnessa e in modo da garantire la tracciabilità dei dati. L’UFV e gli uffici veterinari cantonali hanno riconosciuto questa necessità nel 2001 e, sotto la guida dell’UFV, hanno avviato lo sviluppo di un sistema di amministrazione delle pratiche e dei dati adeguato alle esigenze specifiche del Servizio veterinario, ovvero dotato delle funzionalità necessarie a sostenere i servizi veterinari cantonali nello svolgimento dei propri compiti d’esecuzione. Per il coordinamento dei controlli sulle aziende agricole previsto nel quadro della poli- tica agricola 2011 o per il piano di controllo nazionale pluriennale richiesto a seguito dell’equivalenza con la legislazione UE nell’ambito delle derrate alimentari, la Confe- derazione è chiamata a creare un sistema informatico centrale destinato a sostenere la Confederazione stessa e i Cantoni nello svolgimento dei propri compiti d’esecuzione prescritti per legge. Il sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (SISVet) soddisfa le esigenze specifiche del settore veterinario, ma è da considerarsi come parte integrante del futuro sistema informatico centrale della Con- federazione. Il sistema, chiamato CODAVET quando ancora era in fase progettuale, assume ora una denominazione generica che rispecchia maggiormente il suo essere parte di un altro sistema. SISVet dovrà essere sviluppato ulteriormente tenendo con- to della strategia della Confederazione di creare un tool informatico di gestione per l’intera filiera alimentare. Sono già in corso analisi specifiche al riguardo. Attraverso diritti d’accesso specifici, il sistema informatico potrebbe già oggi mettere a disposi- zione delle autorità, in modo mirato, i risultati dei controlli (ad es. controlli veterinari ufficiali effettuati negli allevamenti, controlli nel settore del latte, risultati dei controlli dei residui nel settore della carne) per attività che interessano più settori. Fin dall’inizio sono state inoltre previste interfacce con altre banche dati (banca dati sul traffico di animali, BDTA e sistema d'informazione sulla politica agricola, A- GIS/SIPA) per evitare la presenza di ridondanze e utilizzare i dati già esistenti (ad es. gli indirizzi delle aziende). A seconda delle necessità, sarà possibile programmare in futuro ulteriori interfacce con altri sistemi contenenti dati rilevanti per il settore veteri- nario (ad es. con l’Animal Identity Service (ANIS)), oppure importare dati attraverso un tool di importazione. Lo sviluppo di un tale sistema è in linea con la strategia informatica della Confedera- zione secondo la quale le autorità sono tenute a ottimizzare i propri processi e a col- laborare in maniera efficace e interconnessa avvalendosi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
1.2. Base legale
L’allestimento del sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico e la fase pilota sono disciplinati nell’articolo 65b dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizo- ozie (OFE, RS 916.401; modifica del 15 novembre 2006 (RU 2006 5217)). L’articolo, contenente anche disposizioni relative all’utilizzo e al finanziamento del sistema du- rante questa fase, sarà abrogato con l’entrata in vigore della presente ordinanza. La base legale del sistema informatico centrale è racchiusa nel nuovo articolo 54a della legge sulle epizoozie approvato dalle Camere federali nella sessione autunnale
2007 (FF 2007 6541s http://www.admin.ch/ch/i/ff/2007/6541.pdf). Il Parlamento ha
deciso, tra le altre cose, di sostituire il nome CODAVET con la denominazione di “si- 2
stema informatico centrale” nell’intento di accelerare l’ulteriore sviluppo di un sistema comune per l’esecuzione della filiera alimentare. La Confederazione è responsabile della gestione del sistema informatico, il cui contenuto si limita ai dati necessari all’adempimento dei compiti della Confederazione e dei Cantoni nei settori relativi alle epizoozie, alla protezione degli animali e all’igiene delle derrate alimentari; gli utenti del sistema informatico sono le autorità d’esecuzione competenti nei settori sopra citati; la chiave di ripartizione dei costi di gestione corrisponde a 1/3 a carico della Confederazione e 2/3 a carico dei Cantoni; a entrambi competono in egual mi- sura la protezione dei dati e la sicurezza informatica. Il Consiglio federale si assume- rà l’incarico di disciplinare le seguenti questioni: - la procedura di collaborazione con i Cantoni, segnatamente i particolari relativi al finanziamento; - il catalogo dei dati; - le responsabilità relative al trattamento dei dati; - i diritti d’accesso, segnatamente la portata degli accessi in linea; - le misure necessarie a garantire la protezione e la sicurezza dei dati; - l’archiviazione. In merito alle modifiche apportate alla legge sulle epizoozie è stato fissato un termine di referendum. L’articolo 54a LFE entrerà in vigore in parallelo alla presente ordinan- za, presumibilmente nella prima metà del 2008. L’OSISVet disciplina lo stato attuale del contenuto e dei diritti d’accesso (si veda an- che l’allegato dell’ordinanza). Mancano in particolare eventuali integrazioni all’OSISVet dovute alla prevista nuova ordinanza concernente il coordinamento dei controlli sulle aziende agricole.
1.3 Il sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico in sintesi
Finalità Il sistema informatico contiene i dati relativi alle aziende e alle persone rilevanti per l’esecuzione nel settore veterinario e offre una vasta gamma di funzionalità orientate ai processi per l’amministrazione delle pratiche, lo svolgimento delle attività quotidia- ne e la risoluzione dei casi di crisi. In particolare, il sistema serve: - a ottimizzare i controlli medico-veterinari (allevamenti, macelli, aziende di eli- minazione, studi veterinari, aziende di altro genere) attraverso la selezione mi- rata delle aziende, la documentazione in formato elettronico sui risultati dei controlli e la possibilità di coordinare i compiti dell’UFV con quelli degli uffici veterinari cantonali; - a eseguire programmi di sorveglianza e di lotta a livello nazionale; - come strumento operativo per i servizi veterinari cantonali grazie alla ricerca di informazioni, alla documentazione dei processi operativi, alla creazione auto- matica e in serie dei documenti d’esecuzione necessari e all’amministrazione delle risorse umane nell’ambito di determinati compiti; - a una lotta coordinata contro le epizoozie e a una precisa gestione delle crisi in caso di epizoozie altamente contagiose (ad es. afta epizootica), tra l’altro, tramite il supporto di un sistema informatico geografico. 3
Struttura Attualmente il sistema informatico comprende: a. una banca dati con interfacce ad altre banche dati (BDTA, AGIS/SIPA, banca dati di laboratorio dell’UFV, in futuro anche con il RIS); b. diversi moduli per l’amministrazione delle pratiche d’esecuzione e degli utenti (diritti d’accesso) nonché per la configurazione e l’adeguamento del sistema. c. un’interfaccia Web per scaricare gli elenchi delle aziende da sottoporre a con- trollo nell’ambito del programma di eradicazione della BVD (in costruzione) Il programma e i dati sono registrati su un server centrale presso l’Information Servi- ce Center (ISCeco) del DFE. Gli utenti accedono al server attraverso la rete KTV (re- te protetta tra la Confederazione e i Cantoni) oppure via Internet e un’interfaccia Web sicura (Citrix). I diritti d’accesso, concessi a seconda dei compiti d’esecuzione di una persona e in base al ruolo di quest’ultima all’interno del sistema (amministratori presso l’UFV, amministratori presso gli uffici veterinari cantonali, utenti, risorse del progetto), ven- gono amministrati a livello centrale dal servizio specializzato per il sistema informati- co gestito dall’UFV.
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Schema 1: flussi di dati
Banca dati dei laboratori UFV UFV Server centrale (ISCeco)
Interfaccia DC
BDLab
Banca dati AGIS/SIPA Servizi veterinari cantonali
Interfaccia AGIS/SIPA
BDTA
Veterinari ufficiali Sistema informatico centrale
Tool d’import. Tes t
Interfaccia BDTA On On S ma rt Replace Load Line Batt ery Boos t Batte ry Battery
SISVet Fornitori di dati esterni (ad es. organizzazioni di controllo, banche dati esterne Web BVD
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Schema 2: rappresentazione generale del sistema
Registrazione (Security)
Progetti di sor- Trattamento di Amministra- veglianza “casi” Gestio- zione utenti ne delle • Campioni • Caso di epizoozia crisi • Controlli veterinari • Caso di protezione ufficiali degli animali • Controlli nell’ambito • Violazione della Documenti, della protezione degli legislazione sulle Evaluazi- autorizza- animali derrate alimentari one / zioni • Controlli periodici in • Residui di medica- Statistica macelli menti per uso veteri- • BVD, ecc. nario
Banca dati del sistema informatico (sicu- rezza delle derrate alimentari, salute degli animali, protezione degli animali)
BDTA Banca dati di labora- AGIS/SIPA + torio banca dati a- gricola canto- nale
2. I principali elementi dell’ordinanza
2.1. Collaborazione tra Confederazione e Cantoni
Il sistema informatico è nato dalla collaborazione tra l’UFV e i Cantoni, collaborazione destinata a proseguire nell’ambito della fase operativa. La gestione di un simile si- stema è un processo dinamico nel quale si rendono necessari adeguamenti e inter- venti di miglioramento. L’inserimento dei dati spetta per lo più ai Cantoni che posso- no avvalersi del sistema per l’adempimento dei compiti che sono chiamati a svolgere nei casi di routine e di crisi. Pertanto è fondamentale tenere in debita considerazione le loro esigenze e coinvolgerli costantemente nel processo.
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La partecipazione dei Cantoni si esplica attraverso 4 rappresentanti all’interno del comitato misto responsabile della pianificazione finanziaria, dell’adeguamento e dell’ulteriore sviluppo del sistema informatico. Secondo quanto prescritto dall’articolo 54a LFE, i Cantoni finanziano gran parte della gestione. Dal canto suo, l’UFV aggiorna costantemente il sistema a livello tecnico, fornisce supporto agli utenti attraverso la gestione di un help desk e assume un ruolo di coordinamento nell’amministrazione dei dati e nel caso di operazioni rilevanti ai fini della gestione e dell’ulteriore sviluppo del sistema.
2.2. Protezione dei dati e sicurezza informatica
Per ogni applicazione gestita dalla Confederazione deve essere elaborato un piano di sicurezza informatica e di protezione dei dati. Una volta effettuata un’analisi del rischio, vengono definiti gli obiettivi e le misure necessari a garantire i requisiti di si- curezza informatica e protezione dei dati stabiliti dalla Confederazione. Queste diret- tive vengono costantemente applicate. Parte dei requisiti previsti dal piano viene at- tuata con le disposizioni contenute nell’ordinanza (ad es. la conclusione di accordi di utilizzazione che disciplinano anche aspetti legati alla protezione dei dati, l’amministrazione centrale degli accessi al sistema o i corsi di formazione obbligatori per gli utenti). Altri requisiti di carattere tecnico e organizzativo dovranno essere at- tuati in specifici regolamenti per il trattamento dei dati. Per quanto riguarda la sicu- rezza informatica è previsto inoltre che una parte del SISVet sia integrata nell’ambiente informatico della prevenzione delle catastrofi della Confederazione. In quanto gestore, e pertanto responsabile, del sistema, l’UFV svolge un ruolo fon- damentale nel garantire la sicurezza informatica e la protezione dei dati. I requisiti in tal senso sono tuttavia rilevanti anche per i Cantoni, in quanto essi utilizzano il siste- ma informatico per svolgere le proprie attività quotidiane e i loro dati convivono all’interno del sistema con quelli della Confederazione. Pertanto anch’essi sono tenu- ti a definire misure adeguate in tal senso (si veda l’art. 54a cpv. 8 LFE). Gli accordi di utilizzazione con i Cantoni conterranno quindi disposizioni in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica, ad es. sulla gestione dei certificati relativi all’accesso alla rete della Confederazione.
2.3. Finanziamento
Il sistema informatico (nome di progetto: CODAVET) è stato sviluppato tra il 2002 e il 2007 (conclusione del progetto: aprile 2007). I costi complessivi legati allo sviluppo del progetto ammontano finora a 3,73 milioni di franchi. Dalla metà del 2005 ha avuto inizio la fase operativa (fase pilota e di utilizzo). I costi di gestione ammontavano nel 2005 a 0,372 milioni e nel 2006 a 0,485 milioni di franchi. La quota di partecipazione ai costi relativi allo sviluppo del sistema e alla gestione della fase pilota e di utilizzo posta a carico dei Cantoni si attestava complessivamente, tra il 2002 e il 2006, su 1,23 milioni. Finora, l’UFV ha contribuito allo sviluppo (2002 – 2007) e alla gestione (2005 – 2006) per un totale di 2,49 milioni di franchi. Altre unità federali si sono accol- late 0,87 milioni per lo sviluppo del sistema informatico. Secondo quanto disciplinato dall’articolo 54a cpv. 6 LFE, la Confederazione sostiene 1/3 dei costi di gestione, mentre i restanti 2/3 sono a carico dei Cantoni.
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I costi di gestione annui computabili vengono stimati all’incirca a 0,6 milioni di franchi (si veda il messaggio del Consiglio federale concernente l’articolo 54a LFE, FF 2006 6514). Tali costi coprono in particolare l’hosting, l’infrastruttura tecnica e le spese per l’ulteriore sviluppo e la manutenzione dei software nonché per l’integrazione del si- stema. In quanto organo responsabile della gestione del sistema informatico, l’UFV sostiene i costi legati al servizio specializzato, per un ammontare pari a circa 300 000 franchi. Tali costi non saranno messi in conto ai Cantoni. Il contributo ai costi di gestione da parte dei Cantoni (2/3 dei costi; attualmente circa 400 000 franchi all’anno) dovrebbe esprimersi attraverso il pagamento dei diritti di licenza. Attualmente ammontano a 10 000 franchi per Cantone, che equivalgono a due postazioni d’accesso (postazioni base). L’acquisto di licenze supplementari do- vrebbe coprire la parte restante dei costi di gestione. Nel 2006 e nel 2007 i costi rela- tivi a una licenza supplementare sono stati pari a 3500 franchi. Il prezzo della licenza è in stretta correlazione con il numero delle licenze ordinate dai Cantoni. Con questo modello di prezzi l’UFV ipotizza che i Cantoni gestiranno entro il 2008 almeno 170 tra postazioni di base (48) e postazioni supplementari (122). Qualora non si raggiunga il numero stabilito di licenze supplementari, occorre preventivare un aumento dell’importo per le due postazioni d’accesso iniziali o un incremento dei diritti per le postazioni supplementari.
3. Commento ai singoli articoli
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 3 Definizioni
Lett. a terzi incaricati:
I terzi incaricati menzionati nell’ordinanza corrispondono a persone o organizzazioni che vengono incaricate dagli organi d’esecuzione operanti nei settori delle epizoozie, della protezione degli animali e dell’igiene delle derrate alimentari di eseguire deter- minati compiti di controllo di diritto pubblico. Nel settore veterinario, ci si riferisce ai compiti rientranti nella sfera di competenza dei veterinari cantonali o della Confede- razione. A titolo esemplificativo si potrebbero citare, tra gli altri, i controlli nel settore dei medicamenti per uso veterinario (art. 30 dell’ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicamenti per uso veterinario; OMVet, RS 812.212.27) o quelli disciplinati dall’articolo 38 della nuova legge del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (FF 2006 327) oppure la possibilità di affidare compiti a veterinari non ufficiali (art. 5 dell’ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico; RS 916.402).
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Sezione 2: Competenze
Art. 4 Responsabilità del sistema
In base all’articolo 54a LFE, l’UFV è tenuto a provvedere, avvalendosi di fornitori di prestazioni qualificati, a che la gestione del sistema informatico funzioni in modo soddisfacente e i requisiti stabiliti dalla Confederazione in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica vengano rispettati. I fornitori di prestazioni (esterni) si assumono la responsabilità dal punto di vista tecnico. Dal momento che l’ulteriore sviluppo di un sistema rappresenta un processo perma- nente, strettamente correlato alla gestione da un punto di vista tecnico e specialisti- co, anche in tal senso l’UFV deve assumere un ruolo predominante e di coordina- mento. L’Ufficio federale svolge anche una funzione di Controlling, oltre a redigere e amministrare i contratti con i fornitori di prestazioni esterni. I Cantoni sono responsabili dell’accesso al SISVet a livello cantonale. Ricevono dal servizio specializzato le istruzioni relative all’installazione dei programmi necessari al funzionamento.
Art. 5 Servizio specializzato
L’UFV provvede, insieme al servizio specializzato, a che i Cantoni ricevano il suppor- to necessario all’utilizzo del sistema sotto forma di corsi di formazione, assistenza agli utenti e informazioni relative al sistema.
Art. 6 Comitato misto
La partecipazione dei Cantoni alla gestione e all’ulteriore sviluppo del SISVet si e- sprime attraverso prese di posizione all’interno del comitato misto, dove sono rappre- sentati da quattro membri su un totale di sette. I rappresentanti sono nominati dai Cantoni stessi. In particolare, il comitato misto ha un ruolo importante che consiste nel fornire input strategici per l’adeguamento e l’ulteriore sviluppo del sistema.
Sezione 3: Struttura e contenuto del SISVet
Art. 8 Fonte dei dati registrati
Una parte dei dati viene importata in lettura da altre banche dati. Altri dati (ad es. la registrazione di aziende non agricole, dati derivanti dall’esecuzione) vengono inseriti manualmente dagli uffici veterinari cantonali o dall’UFV. Una parte delle informazioni relative alle aziende alimentari (si veda l’art. 89 cpv. 4 dell’ordinanza concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari; RS 817.025.21) viene notifica- ta all’UFV dai laboratori cantonali. Ulteriori dati verranno forniti da altri organi d’esecuzione cantonali (organizzazioni di controllo incaricate, ad es., del controllo di qualità del latte o veterinari ufficiali aventi il compito di effettuare i relativi controlli in aziende con allevamento di bestiame da reddito ecc.). La lista degli esempi non è esaustiva.
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Art. 9 Contenuto del SISVet
Nel catalogo dei dati sono riportati i dati in modo dettagliato (si veda l’allegato).
Sezione 4: Notifiche
Art. 10
Cpv. 1
Le notifiche di cui viene fatta menzione in questo articolo corrispondono, tra le altre cose, a quelle già riportate nell’articolo 65b OFE. Nella gestione ordinaria, tuttavia, tali risultati devono essere inseriti assolutamente nel sistema. Una notifica unitaria dei dati semplificherà il trattamento degli stessi. Il servizio specializzato provvederà a fornire ai Cantoni le direttive necessarie alla gestione delle notifiche con il SISVet. Ovviamente gli altri obblighi di notifica, come ad es. la notifica telefonica all’UFV in caso di epizoozie altamente contagiose (art. 64 cpv. 2 OFE), rimangono comunque in essere.
Cpv. 3 Nel caso di un focolaio di epizoozia deve essere possibile disporre che nel SISVet vengano registrati dati e informazioni supplementari per consentire all’UFV di eserci- tare il proprio ruolo di coordinamento.
Sezione 5: Accesso al SISVet
Dall’art. 11 all’art. 15
Nel SISVet è possibile, da un punto di vista tecnico, limitare l’accesso a determinate categorie di dati a seconda dei compiti d’esecuzione e dell’appartenenza degli utenti a una determinata unità amministrativa. Nell’ambito di compiti o progetti d’esecuzione coordinati, alcune informazioni possono essere tuttavia trattate in maniera congiunta. Attualmente accedono al sistema solo gli uffici veterinari cantonali e l’UFV. A secon- da delle esigenze, è possibile concedere diritti d’accesso e di trattamento ad altre autorità d’esecuzione attive nei settori delle epizoozie, della protezione degli animali e dell’igiene delle derrate alimentari, tutto ciò unito a un appropriato adeguamento della base legale, in particolare dell’allegato dell’ordinanza. Sono considerati collaboratori degli uffici veterinari cantonali le persone menzionate nell’articolo 1 dell’ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico (RS 916.402), nonché altri collaboratori. Sono considerati collaboratori dell’UFV anche quelli impiegati presso l’Istituto di viro- logia e di immunoprofilassi (IVI). I collaboratori dell’Unità federale per la filiera alimen- tare (UFAL) sottostanno all’UFV, all’UFSP e all’UFAG, e hanno quindi uno status speciale. Nell’ordinanza vengono pertanto menzionati separatamente.
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Art. 16 Concessione dell’accesso mediante procedura di richiamo a terzi incaricati
Per motivi di protezione dei dati, l’accesso mediante procedura di richiamo (accesso in linea) a dati degni di particolare protezione e a informazioni che consentono di i- dentificare profili della personalità (si veda in proposito l’art. 3 lett. c e d della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati; LPD, RS 235.1) va gestito in maniera restrittiva. Infatti, secondo quanto prescritto dall’articolo 54a LFE, questo tipo di accesso è consentito unicamente alle autorità d’esecuzione. Conformemente all’articolo 3 LFE e all’articolo 6 lettera k OFE, possono far parte de- gli organi della polizia epizootica (vale a dire autorità d’esecuzione) anche terzi inca- ricati che provvedono all’applicazione di provvedimenti di polizia delle epizoozie. In tal senso, sono autorizzati a trattare in modalità on-line i dati non degni di particolare protezione e le informazioni che consentono di identificare profili di aziende ma non profili della personalità.
Sezione 6: Comunicazione di dati
Artt. 17 e 18 Queste disposizioni derivano dai requisiti contenuti nella LPD e nella legge del 9 ot- tobre 1992 sulla statistica federale (RS 431.01). Lo scambio di dati descritto nell’articolo 17 è necessario, ad es., nell’ambito della lot- ta contro le epizoozie o delle notifiche di cui all’articolo 33 cpv. 3 OMVet. Tra i rapporti menzionati all’articolo 18, che l’UFV è tenuto a redigere ai sensi del di- ritto svizzero o internazionale, rientrano ad esempio il rapporto sulle zoonosi all’attenzione della Commissione UE oppure le notifiche di epizoozia per l’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
Art. 19 Comunicazione di dati a privati
Il termine “privati” comprende non solo gli individui privati ma anche le organizzazioni di controllo o i proprietari di marchi di carattere privato attivi nel settore dell’agricoltura. La comunicazione dei dati va gestita conformemente all’art. 19 LPD.
Sezione 7: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione
Art. 23 Archiviazione e cancellazione dei dati
Per garantire la congruenza della banca dati è importante che i contenuti da cancel- lare, le competenze e lo svolgimento del processo di cancellazione siano definiti in modo chiaro. Inoltre, determinati dati devono essere presenti sufficientemente a lun- go per il coordinamento dei controlli in agricoltura, la creazione di un piano di control- lo nazionale e per i casi giuridici che talvolta si protraggono per più anni. Conforme- mente alla legge federale sull’archiviazione è l’Archivio federale a decidere se deter- minati dati sono degni di essere archiviati. Occorre consultare l’Archivio federale pri- ma di cancellare dal sistema dati relativi a persone o aziende.
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Sezione 8: Finanziamento del SISVet
Art. 24 Finanziamento
Cpv. 1 La chiave di ripartizione dei costi di gestione è ancorata nell’art. 54a LFE.
Cpv. 2 e 3 I costi del contributo per due postazioni d’accesso per Cantone ammontano attual- mente a 10 000 franchi e quelli delle postazioni supplementari (licenze supplementa- ri) a 3500 franchi. È stato elaborato un sistema di prezzi a scaglioni perché i costi d’investimento e le spese relative all’installazione del sistema diminuiscono con l’aumentare del numero di accessi (licenze). Se vengono ordinate più licenze, è pos- sibile eventualmente ridurre i costi per le licenze supplementari in relazione ai costi di gestione complessivi. Il numero delle licenze e i costi sono definiti negli accordi di utilizzazione.
Cpv. 4 Dal momento che i costi di gestione variano di anno in anno, eventuali richieste sup- pletive o eccedenze vengono compensate ai Cantoni l’anno successivo. Il tutto di- pende dal numero di licenze supplementari utilizzate.
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Allegato
L’allegato elenca tutti i dati contenuti nel SISVet e i singoli diritti d’accesso degli uten- ti con l’eventuale ruolo attribuito nel sistema. L’implementazione tecnica del sistema per l’esecuzione del programma di lotta contro la BVD è attualmente in corso. L’elenco dei dati e dei diritti d’accesso corrispondenti sarà prodotto a ottobre. È pre- vista anche un’implementazione qualora altri organi d’esecuzione dovessero necessi- tare di un accesso al sistema per svolgere i propri compiti prescritti per legge nei set- tori delle epizoozie, della protezione degli animali e dell’igiene delle derrate alimenta- ri. Gli accessi per i terzi incaricati non sono menzionati nell’allegato in quanto vengono definiti nell’ambito dell’incarico assegnato (si veda l’art. 16 cpv. 2). Dipenderanno da un lato dall’organizzazione dell’esecuzione a livello cantonale e dall’altro dall’ambito di impiego della persona e/o dell’organizzazione incaricata. Nel contesto della pro- fessionalizzazione del Servizio veterinario e in relazione alle diverse possibilità anco- rate a livello legislativo di delegare compiti a terze persone, si rende necessario defi- nire l’impiego di terzi incaricati a livello di esecuzione e le corrispondenti autorizza- zioni d’accesso al sistema. Nel concedere i diritti d’accesso a terzi incaricati occorre attenersi strettamente ai requisiti dell’articolo 16 cpv. 1 riguardanti la protezione dei dati.
6.11.2007
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