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Revisione totale della legislazione postale:

legge sull’organizzazione delle poste (LOP)

Rapporto esplicativo concernente il progetto in consultazione

Marzo 2008

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Indice

1 Situazione iniziale 2

1.1 La legge sull’organizzazione delle poste attualmente in vigore 2

1.2 Necessità di agire 3

1.3 Studio sulle conseguenze dell’apertura del mercato postale nel 2011 4

1.4 Le nuove regolamentazioni proposte 5

1.4.1 Struttura organizzativa 5

1.4.2 Partecipazione della Confederazione 7

1.4.3 Personale 8

1.4.4 Vigilanza su PostFinance 8

1.4.5 Abolizione dei privilegi fiscali 9

2 Spiegazioni relative ai singoli articoli 10

2.1 Legge sull’organizzazione della posta 10

2.1.1 Disposizioni generali 10

2.1.2 Capitale azionario e azionisti 12

2.1.3 Organi e personale 12

2.1.4 Assoggettamento fiscale 13

2.1.5 Rapporti giuridici e responsabilità 14

2.1.6 Disposizioni finali 14

2.2 Modifiche del diritto previgente 17

3 Conseguenze 18

3.1 Conseguenze per la Confederazione a livello finanziario e del personale 18

3.2 Conseguenze per i Cantoni e i Comuni a livello finanziario e del personale 18

3.3 Conseguenze sulla Posta svizzera 18

3.4 Conseguenze sull'economia nazionale 19

3.5 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 19

3.6 Rapporto con il diritto europeo 19

1 Situazione iniziale

1.1 La legge sull’organizzazione delle poste attualmente

in vigore Conformemente all’articolo 92 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), la Confederazione provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali di base sufficienti e a prezzo ragionevole. Dal 1849 questo mandato è assolto dalla Posta svizzera. Dalla riforma del settore delle poste e delle telecomunicazioni nel 1998 l’azienda è strutturata come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria. L’organizzazione e la responsabilità della Posta sono tuttavia equiparabili già oggi a quelle di una società anonima.

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Dalla riforma delle PTT la Posta è in continua evoluzione, chiamata a reagire alle prime tappe di apertura del mercato, alla crescente concorrenza, alle mutate esigenze dei clienti e al progresso tecnologico. Motivi questi che hanno spinto la Posta ad ammodernare la sua rete di uffici postali e costruire nuovi centri per il trattamento dei pacchi. Essa ha inoltre provveduto ad adeguare le sue strutture fondando diverse società affiliate (ad es. AutoPostale SA) e scorporando alcuni settori d’attività. La Posta è ora più attiva anche all’estero, in particolare nei comparti Swiss Post Interna- tional, AutoPostale e MailSource. Quasi il 20 per cento del suo fatturato è generato dagli scambi con l’estero. Entro il 2009 la Posta intende inoltre ottimizzare il suo sistema di trattamento delle lettere attuando il progetto REMA (Reengineering Mailprocessing). I 18 centri lettere esistenti saranno sostituiti da 3 nuovi centri moderni e 6 sottocentri lettere. Il volume degli investimenti ammonta a più di un miliardo di franchi. Nel 2006 la Posta ha inoltre deciso di istituire circa 200 agenzie gestite secondo il principio «Posta nel negozio di paese». L’andamento positivo dell’azienda Posta trova conferma anche negli indicatori fondamentali: dalla riforma il risultato del gruppo è cresciuto da 239 a 837 milioni di franchi (nel 2006) e parallelamente è aumentato anche il ricavo d’esercizio, che è passato da 5,4 a 7,9 miliardi di franchi (nel 2006). Il totale di bilancio, che all’inizio si attestava sui 28 miliardi di franchi, è da allora raddoppiato.

1.2 Necessità di agire

La revisione totale della legge del 30 aprile 1997 sulle poste (LPO; RS 783.0) e l’apertura del mercato in essa prevista rendono necessaria la contemporanea revisio- ne totale della legge del 30 aprile 1997 sull’organizzazione delle poste (LOP; RS 783.1). Un intervento s’impone soprattutto in vista della crescente concorrenza di altri operatori cui si troverà confrontata l’azienda Posta per effetto dell’apertura del mercato. Con l’attuale struttura organizzativa dell’ente di diritto pubblico la Posta non può sopravvivere nel medio e lungo periodo in un mercato postale nazionale e internazionale in regime di libera concorrenza.

La nuova regolamentazione è incentrata sui seguenti temi: l’adeguamento della struttura organizzativa della Posta (cap. 1.3.1) e la partecipazione della Confedera- zione (cap. 1.3.2), le condizioni quadro del diritto del lavoro (cap. 1.3.3), la vigilan- za sull’attività finanziaria (cap. 1.3.4 e 1.3.5) e l’abolizione dei privilegi fiscali (cap. 1.3.6).

Struttura organizzativa della Posta Attualmente la Posta è organizzata come un ente di diritto pubblico. Con questa sua struttura l’azienda ha difficoltà a operare in un mercato sempre più globalizzato. In vista delle prossime fasi di apertura e fino alla completa liberalizzazione del mercato postale occorrerà pertanto adeguare anche la struttura organizzativa della Posta. Lo scopo sarà migliorare la sua capacità finanziaria, vale a dire la capacità di procurarsi mezzi finanziari propri o risorse di terzi, e agevolarle la conclusione di alleanze. Solo in questo modo si possono gettare le basi per lo sviluppo e il consolidamento futuro dell’azienda nel contesto nazionale e internazionale. Come accaduto con le Ferrovie federali svizzere SA (FFS SA) e Swisscom SA, la Posta sarà trasformata in una società anonima di diritto speciale.

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Condizioni quadro del diritto del lavoro La Posta e i suoi concorrenti del settore privato sono retti attualmente da regimi diversi del diritto del lavoro. I rapporti d’impiego del personale della Posta si orien- tano alla legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1), quelli degli operatori privati al Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). La necessità per la Posta di concorrere nel lungo periodo con altri operatori richiede un adegua- mento delle condizioni quadro del diritto del lavoro, affinché la Posta sia dotata di basi comparabili a quelle degli offerenti privati. Con la revisione della legge sull’organizzazione delle poste i rapporti d’impiego della Posta sono dunque assog- gettati al Codice delle obbligazioni, con il conseguente obbligo per la Posta di avvia- re negoziazioni in vista della conclusione di un contratto collettivo di lavoro. Inoltre, in virtù della nuova regolamentazione sull’obbligo di notifica (art. 5s. del progetto concernente la nuova LPO) anche la Posta deve rispettare le condizioni di lavoro in uso nel settore.

Vigilanza sull’attività finanziaria Il settore dei servizi finanziari della Posta non è sottoposto attualmente alla vigilanza sulle banche e questo sebbene la Posta riceva in deposito, amministri e investa somme ingenti della propria clientela. Questo regime non è più al passo con i tempi e deve essere adeguato nell’ottica dell’assoggettamento alla legge sulla vigilanza dei mercati finanziari.

Abolizione dei privilegi fiscali La Posta, quale ente di diritto pubblico, gode oggi del privilegio fiscale previsto nell’articolo 62d della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Essa è esentata dal pagamento delle imposte ad eccezione che per le entrate generate dai servizi in regime di libera concorrenza. Questo privilegio non si giustifica più in un mercato liberalizzato. Il progetto prevede quindi che una volta trasformata in società anonima di diritto speciale la Posta svizzera sarà interamente soggetta al pagamento delle imposte.

1.3 Studio sulle conseguenze dell’apertura del mercato

postale nel 2011 La nuova legge sull’organizzazione della posta ha notevoli ripercussioni anche sulla garanzia di finanziamento del servizio universale. È la conclusione cui giunge lo studio di Plaut Economics e Frontier Economics sulle conseguenze di un’ulteriore apertura del mercato («Auswirkungen Postmarktliberalisierung 2011», Plaut Eco- nomics/Frontier Economics, Londra, dicembre 2007). In esso sono formulate previ- sioni sulla finanziabilità del servizio universale, partendo dal presupposto che la Posta svizzera sia anche nel lungo periodo il fornitore del servizio universale. Per illustrare la portata delle possibili conseguenze di un’apertura totale del mercato sono ipotizzati due scenari: − Scenario «basso livello dei costi della Posta»: si ipotizza che con l’entrata in vigore della nuova legge la Posta riesca ad abbassare i costi, allineandoli a quelli delle aziende private, con ripercussioni sul numero di posti di lavoro,

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sui salari, sulle condizioni d’impiego e sul comportamento della Posta nei confronti di diversi gruppi di interessati (regioni periferiche, Cantoni ecc.). − Scenario «elevato livello dei costi della Posta»: si ipotizza che anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge la Posta non riuscirà ad allinearsi al li- vello dei costi di aziende private e questo perché non adegua al ribasso i sa- lari e le condizioni di lavoro, la sua offerta di prestazioni del servizio univer- sale va al di là del minimo stabilito per legge e perché essa continua a tener conto delle aspettative politiche di Cantoni, regioni periferiche e altri gruppi di interessati. Se la Posta non riuscirà ad abbassare in maniera significativa il livello dei costi saranno necessarie risorse supplementari per finanziare il servizio universale. Se sarà in grado di adeguare il proprio livello di costi, la Posta potrà finanziare a lungo termine il servizio universale con i mezzi propri. Il progetto al vaglio tiene conto di questa circostanza adattando il diritto del personale della Posta a quello degli opera- tori privati. Il progetto prevede tuttavia altre condizioni aggiuntive per la Posta, tra cui ad esempio l’attenzione per le regioni nell’organizzazione aziendale o il vincolo di promuovere la parità delle persone disabili. Pur essendo dette condizioni in con- traddizione con il principio della concorrenza ad armi pari tra operatori privati e Posta, in questi casi deve essere data la precedenza gli interessi dei lavoratori disabi- li e delle regioni periferiche.

1.4 Le nuove regolamentazioni proposte

1.4.1 Struttura organizzativa

Dalla riforma delle PTT attuata nel 1998 la Posta svizzera è un ente federale auto- nomo retto dal diritto pubblico. Tra le motivazioni che spinsero a suo tempo a optare per questa struttura organizzativa invece di quella della società anonima si addussero le condizioni finanziarie sfavorevoli, che scoraggiavano una simile scelta: per garan- tire lunga vita alla Posta erano necessari un capitale di dotazione e la garanzia stata- le 1 .

Dalla riforma del 1998 la situazione finanziaria della Posta come del resto il contesto economico e giuridico sono tuttavia mutati radicalmente. La situazione finanziaria della Posta, allora considerata ancora incerta, si è nel frattempo stabilizzata e dal 2004 in avanti la Posta è riuscita, grazie agli utili conseguiti, a costituire una base di capitale proprio. Questo processo dovrebbe essere portato a termine nel 2010. Nel frattempo, gran parte del fatturato della Posta viene realizzato nei comparti in regime di concorrenza con gli operatori privati. In questo contesto competitivo sono andate mutando le esigenze di autonomia dell’azienda a livello sia di organizzazione sia di direzione. Infine, per effetto dell’apertura del mercato postale europeo e sulla scia della globalizzazione anche i flussi di merci si sono internazionalizzati, allargando la concorrenza oltre i confini nazionali. Oggi la Posta è sempre più attiva anche all’estero grazie ai contratti di collaborazione, alle partecipazioni o alle sue società del gruppo, soluzioni che in futuro assumeranno maggiore rilevanza.

1 Messaggio del 10 giugno 1996 concernente la legge sull’organizzazione delle poste e la legge sull’azienda delle telecomunicazioni , FF 1996, p. 1201ss, p. 1212.

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Alla luce di questi sviluppi il Consiglio federale propone di trasformare la Posta da ente di diritto pubblico a società anonima, tenendo così conto delle esigenze dell’azienda, la cui organizzazione si rifà già oggi in diversi punti al diritto della società anonima (ad es. struttura della direzione del gruppo e del consiglio d’amministrazione, responsabilità civile degli organi direttivi). Questa proposta rispecchia anche la decisione del Consiglio federale del 13 settembre 2006, che prevede la forma giuridica della società anonima per le unità – come la Posta svizze- ra – che forniscono servizi sul mercato, sono finanziate principalmente mediante i prezzi, non forniscono prestazioni di carattere sovrano e soddisfano le condizioni per la loro autonomia economica e che quindi sono aperte anche alla partecipazione di terzi (cfr. rapporto sul governo d’impresa del 13 settembre 2006).

Società anonima di diritto speciale o società anonima di diritto privato?

Alla Posta svizzera può essere accordato lo statuto giuridico di società anonima di diritto speciale o di diritto privato. Il presente progetto prevede la costituzione di una società anonima di diritto speciale (analoga a Swisscom SA e FFS SA). Nell’ambito della consultazione verrà ad ogni modo discussa anche la forma giuridica della società anonima di diritto privato. La costituzione di una società anonima di diritto speciale deve avvenire mediante apposito decreto, grazie al quale il legislatore può, laddove lo ritenga opportuno e politicamente avveduto, derogare in maniera mirata alle regolamentazioni del Codi- ce delle obbligazioni. In questo modo il diritto organizzativo dell’unità resa autono- ma può essere orientato alle esigenze specifiche della Confederazione e ai suoi interessi pubblici nei compiti della Posta svizzera. Quanto più importante è la parte- cipazione politica nell’adempimento delle funzioni, tanto più opportuna sarà la scelta della società anonima di diritto speciale. Per il resto, anche alla società anoni- ma di diritto speciale si applicano in larga misura le norme di diritto privato. I punti fondamentali di una regolamentazione di diritto speciale sono lo scopo socia- le, gli azionisti e il fondamento giuridico di una partecipazione della Confederazio- ne, gli organi, i diritti d’informazione della Confederazione e i suoi mezzi di control- lo (obiettivi strategici). La soluzione alternativa è costituire una società anonima di diritto privato. In questo caso il contenuto della legge sull’organizzazione della posta consisterebbe unica- mente in un «decreto di trasformazione». Tutte le altre prescrizioni si rifarebbero alle disposizioni del diritto della società anonima e potrebbero essere definite nello statuto. Di seguito sono illustrate le principali differenze tra la società anonima di diritto speciale e la società anonima di diritto privato sulla base di alcuni temi cen- trali: − Scopo/obiettivo: una società anonima di diritto privato mira sostanzialmente a conseguire degli utili e il perseguimento dell’interesse comune quale scopo primario rappresenta l’eccezione. Nella società anonima di diritto speciale questi due scopi hanno lo stesso valore. − Controllo per mezzo di obiettivi strategici: gli obiettivi strategici sono uno strumento che consente alla Confederazione di esercitare la sua influenza sull’evoluzione delle proprie aziende e sui rispettivi compiti, tenuto conto di una visione d’insieme. In una società anonima di diritto speciale questo pre- zioso strumento può essere sancito nella legge e al Consiglio federale può

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essere di conseguenza conferito il mandato vincolante di gestire l'azienda della Confederazione sulla base di obiettivi strategici. − Diritti d’informazione: quale proprietaria dell’azienda, la Confederazione ha tutto l’interesse a disporre delle informazioni e dei dati che la riguardano. In una società anonima di diritto privato l’accesso a questi dati dipenderebbe dai diritti d’informazione riconosciuti in egual maniera a tutti gli azionisti, mentre in una società anonima di diritto speciale essa potrebbe esercitare dei diritti d’informazione che non spettano agli altri proprietari e azionisti né di principio né in riferimento all’entità, senza con ciò violare le prescrizioni del diritto della società anonima. − Consenso politico: vista la spiccata sensibilità del popolo svizzero per i set- tori della Posta svizzera e del servizio universale postale, la trasformazione da ente di diritto pubblico in società anonima di diritto speciale gode di maggiore consenso politico rispetto alla conversione in una società anonima di diritto privato. Decisivi per la scelta tra società anonima di diritto speciale e società anonima di diritto privato sono dunque da un lato le esigenze di controllo e informazione della Confederazione e dall’altro il bisogno della direzione aziendale di disporre della più ampia libertà d'azione. Per quanto riguarda la scelta della forma giuridica occorre inoltre tener conto del consenso politico espresso dalla popolazione. Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio federale giunge alla conclusione che la società anonima di diritto speciale è la struttura organizzativa più adatta per la Posta svizze- ra.

1.4.2 Partecipazione della Confederazione

La partecipazione della Confederazione all’azienda della Posta svizzera è, dopo la regolamentazione del servizio universale nella legge sulle poste, il secondo pilastro della politica postale federale finalizzato all’adempimento del mandato costituziona- le per garantire il servizio universale dei servizi postali. La Confederazione deve strutturare la propria partecipazione in maniera tale da poter perseguire gli interessi pubblici per i quali essa partecipa alla Posta svizzera. La legge prevede dunque che la Confederazione debba sempre disporre della maggio- ranza del capitale e dei voti. Questa maggioranza può essere ceduta solo mediante modifica di legge. Tale disciplinamento rispecchia quello della partecipazione della Confederazione a FFS SA e Swisscom SA. La partecipazione maggioritaria della Confederazione è parte integrante di una strategia di apertura graduale e controllata del mercato. La Confederazione non rinuncia al controllo politico sull’azienda, a suo avviso ancor oggi importante in un contesto in profondo mutamento, e al contempo la Posta ottiene la libertà di mano- vra necessaria per sopravvivere in un mercato competitivo.

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1.4.3 Personale

La volontà di potenziare la flessibilità aziendale passa anche attraverso l’adeguamento del diritto del personale. La Posta svizzera, dovendo far fronte a una crescente concorrenza di aziende nazionali ed estere, ha esigenze diverse in materia di diritto del personale rispetto all’Amministrazione federale, realtà più circoscritta. La legge sul personale federale non risponde adeguatamente a dette esigenze, ragion per cui la Posta svizzera dovrà in futuro regolamentare da sé, sulla base del CO, i propri rapporti d’impiego, attuando una politica del personale che tenga tuttavia conto delle esigenze sia dell’azienda sia degli impiegati. Come misura accompagna- toria, alla Posta viene imposto l’obbligo di negoziare con le associazioni del perso- nale in vista della conclusione di un contratto collettivo di lavoro. La Posta è inoltre tenuta a rispettare, nell’ambito dell’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 5s. del progetto concernente la nuova LPO, le condizioni di lavoro in uso nel settore.

Per effetto dell’assoggettamento al Codice delle obbligazioni l’articolo 13 della legge federale sull’eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis; RS 151.3) non è più direttamente applicabile. Pertanto, conformemente all’articolo 12 capoverso 3, la Posta è tenuta, in qualità di datore di lavoro, a garantire pari oppor- tunità ai disabili.

Al personale della Posta è infine assicurata una rappresentanza nel consiglio d’amministrazione dell’azienda (cfr. art. 10).

1.4.4 Vigilanza su PostFinance

Nell’ambito della revisione della legge sull’organizzazione delle poste bisogna disporre nuove regole anche in materia di vigilanza sui servizi finanziari della Posta (PostFinance). Il regime attuale della vigilanza sulle attività di PostFinance è una soluzione eccezionale, e poco trasparente, venutasi a creare nel tempo. I compiti sono ripartiti tra Consiglio federale, Dipartimento federale delle finanze e Diparti- mento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. Alcune funzioni sono espletate dall’Autorità di regolazione postale e parte delle competenze spettano infine all’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro o all’Organismo di autodisciplina della Posta. Questo ordinamento in materia di vigilanza non è più adeguato alle esigenze di protezione dei clienti e delle funzioni. PostFinance deve pertanto essere sottoposta alla normale vigilanza sui mercati finanziari. Il Consiglio federale aveva prospettato al Parlamento l’esame di detta questione già a giugno 2006 nel quadro delle trattative concernenti la legge sulla vigilanza dei mercati finanziari 2 . Alcune attività di PostFinance nel settore del traffico dei pagamenti sarebbero già oggi conformi all’attività bancaria di cui nell’articolo 2a dell’ordinanza sulle banche del 17 maggio 1972 (OBCR; RS 952.02) (raccolta di depositi del pubblico). A causa della deroga di cui nell’articolo 3a capoverso 1 OBCR per gli istituti di diritto pub-

2 Cfr. presa di posizione del Consiglio federale del 28.02.2007 in relazione a 06.3660. Postulat (WAK-NR). Finanzmarktaufsichtsgesetz. Weiterentwicklung.

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blico, la Posta non è però soggetta alla legislazione in materia. Modificandone la struttura organizzativa tale deroga non sarà più valida. L’assoggettamento alla legge sulla vigilanza dei mercati finanziari del 22 giugno

2007 (LAUFIN; FF 2007, 4245) presuppone un’autorizzazione da parte della Com-

missione federale delle banche. Si applicano dunque le leggi settoriali della vigilan- za sui mercati finanziari, nel caso specifico la legge sulle banche dell’8 novembre 1934 (LBCR; RS 952.0). L’entità dell’attività svolta da PostFinance è definita dal legislatore nell’articolo riguardante lo scopo (cfr. art. 3). La richiesta e l’ottenimento di una simile autorizzazione non richiedono un adegua- mento delle basi di legge. PostFinance deve però essere scorporata dalla casa madre della Posta: si tratta di un passaggio necessario, giacché la vigilanza sui mercati finanziari esercita la sua sorveglianza esclusivamente sulle società che operano prevalentemente nel ramo finanziario (cfr. art. 2a OBCR). La Posta dovrà pertanto fondare una società affiliata cui affidare le attività di PostFinance. Quale impresa madre la Posta mantiene il controllo su PostFinance. La partecipazione maggioritaria della Posta in PostFinance è indispensabile ai fini del servizio universale nel traffico dei pagamenti sia dal punto di vista della Posta, per la quale essa rappresenta una delle fonti principali di ricavo, sia dal punto di vista della Confederazione, quale committente. Inoltre, l’organizzazione interna di PostFinance deve soddisfare le prescrizioni del diritto in materia di mercati finanziari e deve disporre della base di capitale proprio richiesta. I mezzi necessari a tal fine possono essere prelevati dalle risorse disponibili del gruppo.

1.4.5 Abolizione dei privilegi fiscali

La Posta gode oggi, in qualità di ente di diritto pubblico, del privilegio fiscale previ- sto nell’articolo 62d della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Secondo questa disposizione, la Confederazione e i suoi istituti, aziende e fondazioni dipendenti sono esenti da qualsiasi imposta cantonale e comunale. L’articolo 13 LOP limita questo privilegio, specificando che la Posta è soggetta al pagamento delle imposte sugli utili generati dai servizi in regime di libera concorrenza. Posto che in futuro la Posta opererà con altri concorrenti in un mercato liberalizzato, i privilegi fiscali non sono più giustificati (cfr. art. 13), poiché contrari al principio della concorrenza ad armi pari tra i vari operatori del mercato. Con la conversione in società anonima di diritto speciale la Posta sarà pertanto soggetta interamente al pagamento delle imposte.

Inoltre, la deroga al versamento dell’imposta sul valore aggiunto conformemente all’articolo 18 numero 1 della legge federale concernente l’imposta sul valore ag- giunto (LIVA; RS 641.20) è abolita. Secondo quanto previsto, questa modifica di legge sarà attuata nell’ambito della decisione del Consiglio federale del 26 gennaio 2005 sulla revisione della legge sull’IVA. L’obbligo di versare l’IVA per le presta- zioni del servizio universale non è previsto nella regolamentazione in vigore nei Paesi europei, dove dette prestazioni sono esentate dall’IVA anche nel mercato liberalizzato.

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2 Spiegazioni relative ai singoli articoli

2.1 Legge sull’organizzazione della posta

2.1.1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge si prefigge la conversione e l’organizzazione dell’azienda delle poste della Confederazione. L’oggetto prevede il cambiamento della struttura orga- nizzativa, ovvero la conversione dell’ente in società anonima di diritto speciale. Si tratta di una regolamentazione di legge speciale che per la trasformazione degli enti deroga alle prescrizioni formulate nella legge sulla fusione del 3 ottobre 2003 (LFus; RS 221.301), ai sensi dell’articolo 99 e seguenti.

Art. 2 Natura giuridica e ragione sociale

La Posta è una società anonima di diritto speciale. L’azienda delle poste è regola- mentata dalla presente legge e dallo statuto. Per quanto la presente legge non di- sponga altrimenti, la sua organizzazione si rifà alle disposizioni in materia di società anonima del Codice delle obbligazioni. Deroghe al CO sono ammesse unicamente laddove ritenute opportune e necessarie (cfr. art. 5). L’attuale iscrizione nel registro di commercio è modificata come segue: «Schweize- rische Post AG, La Poste Suisse SA, La Posta Svizzera SA».

Art. 3 Scopo dell’azienda

Con il capoverso 1 si creano le basi giuridiche per le attività economiche della Posta e delle società del gruppo. La delimitazione dello scopo è formulata volutamente in termini generali per lasciare all’azienda lo stesso margine di manovra della concor- renza. Lo scopo è definito in maniera più dettagliata nello statuto. In questo modo è più facile apportare gli adeguamenti che potrebbero rivelarsi necessari in ragione del rapido sviluppo tecnologico ed economico. La Posta continuerà a fornire servizi postali in Svizzera e all’estero come previsto nell’articolo 92 della Costituzione: rientrano in questa categoria i servizi postali (lettere e pacchi), le prestazioni di servizi del traffico dei pagamenti e del trasporto viaggiatori. Parallelamente, come già in passato, potrà fornire prestazioni diretta- mente complementari nell’ambito dei limiti costituzionali. Si tratta di settori nei quali la Posta opera già oggi attraverso società del gruppo e associate, tra cui ad esempio la gestione dei dati, il direct mailing o i servizi logistici nel senso più am- pio. L’attività della Posta nel settore dei servizi finanziari è chiaramente circoscritta a quelle prestazioni che trovano il loro fondamento giuridico nell’articolo 92 della Costituzione: oltre alle prestazioni del servizio universale nel traffico dei pagamenti vi rientra anche un’offerta di conti per le operazioni di pagamento adeguata alle esigenze dei clienti. La Posta può fornire altre prestazioni di vendita e di servizio in collaborazione con terzi e nell’ambito dell’uso corrente della propria infrastruttura (cpv. 3), a maggior ragione se finalizzate a migliorare il servizio ai suoi sportelli. Per poter adempiere ai propri compiti, la Posta deve disporre degli strumenti necessari per svolgere tutte le attività economiche previste. Detti strumenti sono elencati nel capoverso 2 e sono sostanzialmente uguali a quelli previsti nella legge

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sull’organizzazione delle poste in vigore. La Posta deve in ogni caso poter stringere alleanze con altre società e fondare società affiliate. Deve inoltre poter prendere in prestito e investire capitali sui mercati monetari e finanziari, come consentitole già oggi in virtù degli articoli 11b e 11c LOP. Il capoverso 2 lettera d non costituisce tuttavia la base per un’attività finanziaria della Posta che esuli dal traffico dei paga- menti ordinario e vada nel senso di un'attività bancaria vera e propria. L'assetto strutturale dell’azienda è una scelta che spetta alla Posta, già oggi organizzata come un gruppo. Essa deve infine poter acquistare e alienare fondi.

Art. 4 Organizzazione aziendale

Con questa prescrizione sull'organizzazione dell'azienda Posta viene sciolto il prin- cipio secondo cui a tutti gli offerenti di servizi postali debbano essere garantite condizioni quadro il più possibile equivalenti. La disposizione è stata però inserita di recente dal Parlamento nella vigente legge sull’organizzazione delle poste ed è entrata in vigore soltanto il 1˚ novembre 2007. Deve pertanto essere ripresa.

Art. 5 Strategia del proprietario

Il Consiglio federale definisce ogni quattro anni gli obiettivi strategici della Posta svizzera. Questa possibilità di esercitare il proprio controllo è importante poiché la legislazione, nella sua funzione relativamente statica, può tenere solo limitatamente conto della continua trasformazione del settore delle poste. Inoltre, attraverso gli obiettivi strategici la Confederazione rende trasparenti le intenzioni che essa perse- gue con la sua partecipazione maggioritaria. Già oggi la Confederazione gestisce la sua azienda mediante obiettivi strategici. Nel capoverso 2 sono precisati il reporting e gli obblighi d’informazione che il consiglio d’amministrazione ha nei confronti del proprietario.

Art. 6 Diritto applicabile

In base a quanto specificato in questo articolo, l’organizzazione dell’azienda Posta si orienta fondamentalmente alle disposizioni del diritto della società anonima. Dato che il presente progetto è, sotto il profilo giuridico, un decreto costitutivo, in esso devono essere menzionati lo scopo, il capitale azionario e gli azionisti nonché gli organi. Inoltre, la legge sull’organizzazione della posta deve prevedere disposizioni di diritto speciale solo laddove necessarie alla conversione dell’ente in società ano- nima o laddove, nell’ottica della Confederazione, si richiedono speciali deroghe al diritto della società anonima. Lo scopo è garantire la massima flessibilità imprendi- toriale della Posta e fissare nella legge solo i punti indispensabili ai fini del controllo politico ritenuto necessario. Tutte le altre direttive riguardanti l’organizzazione dell’azienda sono definite nello statuto. Si rinuncia volutamente a ripetere alla lettera o per analogia, in forma dichiarativa, le disposizioni del diritto della società anonima, ad esempio quelle sancite nella legge del 30 aprile 1997 sull’azienda delle telecomunicazioni (LATC; RS 784.11). In questo modo è espressa la validità di principio del diritto della società anonima.

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2.1.2 Capitale azionario e azionisti

Art. 7 Capitale azionario

Come menzionato sopra, il decreto di conversione deve fornire indicazioni sul capitale azionario. L’ammontare del capitale azionario nonché il genere e il valore nominale dei titoli di partecipazione sono tuttavia definiti unicamente nello statuto, che viene approvato per la prima volta dal Consiglio federale, il quale in una fase iniziale assume le funzioni dell’assemblea generale. In futuro la Posta non disporrà quindi più di un capitale di dotazione e si finanzierà esclusivamente secondo i prin- cipi del diritto privato (in merito alla trasformazione del capitale di dotazione cfr. art. 17 cpv. 2). Nelle legge, come già in quella sulle telecomunicazioni, viene utilizzato il termine «titoli di partecipazione», poiché si vuole garantire la possibilità di emettere non solo azioni, ma anche buoni di partecipazione.

Art. 8 Azionisti

La Confederazione deve detenere la maggioranza del capitale e dei voti. Il progetto di privatizzazione di Swisscom SA risalente al 2005 ha mostrato che in politica e nella popolazione prevale un forte scetticismo nei confronti delle strategie di priva- tizzazione nel settore del servizio pubblico. La decisione riguardante la partecipa- zione della Confederazione alle proprie aziende è una questione centrale di enorme peso politico ai sensi dell’articolo 164 della Costituzione. La cessione della parteci- pazione di maggioranza della Confederazione non potrebbe quindi avvenire senza la necessaria legittimazione democratica.

2.1.3 Organi e personale

Art. 9 Organi

L’organizzazione dell’azienda poggia sul diritto della società anonima. Oltre all’assemblea generale prescritta nel diritto della società anonima, al consiglio d’amministrazione e all’ufficio di revisione, la legge prevede anche una direzione. Alla direzione è affidata la gestione dell’azienda conformemente al regolamento di organizzazione del consiglio d’amministrazione.

Art. 10 Consiglio d’amministrazione

Al personale della Posta è riconosciuto il diritto di far valere i propri interessi me- diante un'adeguata rappresentanza nel consiglio d’amministrazione. Questa rappre- sentanza è nominata dall’assemblea generale, come avviene per qualsiasi altro consiglio d’amministrazione, e ha quindi i medesimi diritti e obblighi, segnatamente in fatto di segretezza e responsabilità. Ne consegue per altro che i rappresentanti, facendo parte di detto organo, possono farvi valere il punto di vista del personale, purché sempre nel pieno rispetto degli interessi dell’azienda.

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Art. 11 Direzione

La gestione è affidata alla direzione già nella legge. Mentre il consiglio d’amministrazione si concentra sugli affari principali di tipo aziendale e strategico, le attività operative giornaliere sono delegate alla direzione. Con ciò si vuole garan- tire che il consiglio d’amministrazione, pur votandola e sorvegliandola, non abbia la possibilità di assumere da solo la gestione dell’azienda. Gli statuti di grandi società anonime di diritto privato prevedono la stessa regolamentazione. Secondo il rapporto sul governo d’impresa, si può derogare al principio dell’indipendenza del personale tra direzione e consiglio d’amministrazione solo laddove ciò s’imponga per interessi specifici dell’azienda. Per ragioni pratiche, e quale altra concretizzazione del diritto della società anonima, è la direzione e non il consiglio d’amministrazione a poter designare procuratori e altri mandatari nonché iscriverli al registro di commercio.

Art. 12 Rapporti d’impiego

Secondo il capoverso 1 tutto il personale della Posta svizzera è assunto secondo il diritto privato. Non sono previste deroghe al Codice delle obbligazioni. I singoli rapporti d'impiego devono essere regolamentati sulla base di un contratto collettivo di lavoro negoziato con le associazioni del personale. Di riflesso, il capo- verso 2 prevede l’obbligo per la Posta svizzera di negoziare con le associazioni del personale in vista della conclusione di un contratto collettivo di lavoro valido per l’intero gruppo. Ciò non esclude che in detto contratto si possa tener conto delle diverse esigenze specifiche delle varie categorie di personale. Scopo del capoverso 3 è obbligare la Posta, nelle sue vesti di datore di lavoro, a garantire anche in futuro le pari opportunità alle persone affette da disabilità, obbligo cui era in precedenza tenuta in virtù della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), in relazione con la legge sul personale federale. Detto obbligo viene tuttavia meno con il passaggio ai rapporti d’impiego retti dal diritto privato. La Posta è tenuta inoltre ad assicurare la «gestione della pluralità» perseguita già in passato. È stabilito in maniera vincolante che nel mettere a punto la politica del personale essa debba tener conto della promozione della pluralità e della parità. La Posta mantiene tuttavia un ampio margine di manovra nell’elaborazione della pro- pria politica del personale, in quanto la regolamentazione proposta non impone misure particolari né costituisce diritti individuali.

2.1.4 Assoggettamento fiscale

Art. 13

Il diritto federale statuisce che la Confederazione e i suoi enti, e tra di essi è comune opinione includere anche le società anonime di diritto speciale, sono esentati dall’assoggettamento fiscale. Questo principio trova espressione nell’articolo 62d LOGA, nell’articolo 56 capoverso 1 lettera a della legge federale sull’imposta fede- rale diretta (LIFD; RS 642.11) e nell’articolo 23 capoverso 1 lettera a della legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette (LAID; RS 642.14). Il futuro

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assoggettamento fiscale integrale della Posta deve pertanto essere sancito esplicita- mente nel decreto concernente l’azienda.

2.1.5 Rapporti giuridici e responsabilità

Art. 14

Per quanto riguarda i rapporti giuridici con la clientela, la vigente legge sull’organizzazione delle poste rimandava alla legislazione sulle poste e alla legisla- zione sui trasporti pubblici. In entrambi i casi i rapporti tra la Posta e la clientela sono soggetti alla giurisdizione civile. Conformemente al proposto capoverso 1, nel decreto concernente l’organizzazione deve ora essere ripreso il principio secondo cui i rapporti giuridici tra la Posta e la clientela sono retti dal diritto privato. È con ciò inteso che l’offerta e i prezzi della Posta possono essere fissati in funzione delle esigenze del mercato e secondo criteri puramente di diritto privato. Sono fatti salvi i vantaggi che possono essere concessi alla Posta nell’ambito degli obblighi relativi al servizio universale conformemente alla nuova legge sulle poste. Le unità rese autonome della Confederazione assolvono compiti pubblici. Pertanto, in caso di responsabilità si applicherebbe in linea di principio la legge sulla respon- sabilità del 1˚ marzo 1958 (LResp; RS 170.32). Se dette unità esercitano invece le loro attività prevalentemente sul mercato e nell’ambito del diritto privato, il che significa che i loro rapporti con la clientela sono retti unicamente dal diritto privato, l’applicabilità della legge sulla responsabilità viene messa in discussione. Secondo il rapporto sul governo d’impresa del Consiglio federale, le unità rese autonome ri- spondono in questi casi unicamente in base al diritto privato. Di riflesso, i loro organi e i loro collaboratori devono essere assoggettati alle disposizioni sulla re- sponsabilità del diritto privato, a garanzia di uniformità. Per questa ragione, nel capoverso 2 è esclusa esplicitamente l’applicabilità della legge sulla responsabilità.

2.1.6 Disposizioni finali

Le disposizioni finali contengono le disposizioni necessarie per la conversione dell’ente in società anonima di diritto speciale. La trasformazione da ente in società anonima senza liquidazione avviene solitamente in base ai disposti dell’articolo 99 e seguenti LFus. La procedura descritta nella LFus, segnatamente l’obbligo di allestire un inventario e il trasferimento di patrimonio, comporterebbe tuttavia costi esagera- tamente elevati per la Posta. Per questo motivo si preferisce optare per una conver- sione «su misura» della Posta da ente a società anonima sulla base di una legge speciale.

Art. 15 Trasformazione della struttura organizzativa

Come stabilito nel capoverso 1, si tratta nella fattispecie di una «trasformazione volta unicamente a modificare la natura giuridica» e non di una «trasformazione mediante trasferimento» come avvenuto nel 1998 con la suddivisione delle PTT in Posta e Swisscom SA. La trasformazione comporta un cambiamento della struttura organizzativa, ma non dei rapporti giuridici dell’azienda, che rimangono invariati.

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Solo i rapporti d’impiego sono sottoposti ad adeguamento conformemente all’articolo 12. La società conserva quindi in ogni momento la propria identità e personalità giuridica. A causa dei lavori che s’impongono in vista della trasformazione, la conversione dell’azienda non potrà avvenire contemporaneamente all’entrata in vigore della presente legge, tanto più che al momento attuale non è ancora possibile fissare un termine per la conclusione dei lavori e il compimento della trasformazione. Il compi- to di stabilire la data della trasformazione è pertanto delegato al Consiglio federale (cap. 2), il quale dovrà inoltre avviare le deliberazioni necessarie per fissare la data della trasformazione. Per motivi di trasparenza, nel capoverso 3 deve essere illustrato nel dettaglio il procedimento di trasformazione. La decisione implicante la trasformazione può essere presa unicamente sulla base di una modifica dello statuto e di un bilancio aggiornato. Se la data dell’ultimo bilancio precede di oltre sei mesi la data della trasformazione o se dalla chiusura dell’ultimo bilancio sono intervenute modifiche significative nella situazione patrimoniale della società, è richiesto l’allestimento di un bilancio intermedio da parte di un ufficio di revisione qualificato ai sensi della lettera a. L’articolo 58 LFus concernente il bilan- cio intermedio da allestire in caso di trasformazione si applica per analogia. Il Con- siglio federale decide riguardo al bilancio intermedio e alla discarica del consiglio d’amministrazione (lett. b). Il Consiglio federale nomina inoltre il primo consiglio d’amministrazione e ne designa il presidente. Adotta inoltre (al posto di un’assemblea costitutiva) il primo statuto dell’azienda Posta e designa l’ufficio di revisione (cpv. 3 lett. c). La competenza e la responsabilità per l’attuazione della trasformazione nel quadro del Codice delle obbligazioni spettano esplicitamente al consiglio d’amministrazione, come sancito nella lettera d. In particolare, esso emana i rego- lamenti di organizzazione necessari e in una prima seduta del consiglio d’amministrazione nomina le persone incaricate della direzione e della rappresen- tanza dell’azienda. Va segnalato che non sono previste deroghe all’articolo 11; il consiglio d’amministrazione nomina unicamente i vertici della direzione, con l’obbligo di iscriverne successivamente i rappresentanti presso il registro di com- mercio. La trasformazione della struttura organizzativa comporta modifiche e adeguamenti di diverse iscrizioni nei registri. Oltre al registro fondiario menzionato al capoverso 4, in collaborazione con i Cantoni deve essere messa a punto una procedura sempli- ce ed efficace per i registri della circolazione stradale.

Art. 16 Abrogazione e modifica del diritto previgente

Le modifiche del diritto previgente sono regolamentate nell’allegato.

Art. 17 Disposizioni transitorie

Il capoverso 1 contiene una disposizione transitoria in merito al vigente articolo 20 capoverso 4 LOP. Lo scopo è garantire che i termini sanciti in questo articolo e

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tutt’oggi in corso continuino a decorrere anche dopo l’entrata in vigore della nuova LOP. Il capoverso 2 contiene le disposizioni riguardanti la trasformazione del capitale di dotazione messo a disposizione della Posta al momento dell’istituzione dell’ente nel 1998. Detto capitale doveva servire a coprire eventuali perdite transitorie. Per la Confederazione il capitale di dotazione costituisce patrimonio statale a destinazione vincolata. Esso crea un rapporto debitorio tra l’ente e la Confederazione. Di regola l’ente sarebbe tenuto a versare gli interessi maturati sul rapporto di dotazione. Nel caso della Posta si è rinunciato a farle pagare gli interessi, obbligandola invece per legge a versare una parte degli utili. Negli ultimi anni la Posta svizzera ha accelerato la costituzione del capitale proprio richiesta dal Consiglio federale negli obiettivi strategici e a medio termine raggiun- gerà la base di capitale proprio necessaria. Questo capitale proprio è costituito in parte dal capitale di dotazione. Di conseguenza, convertendo l’ente in società ano- nima si dovrà trasformare il capitale di dotazione in capitale proprio. Nelle vesti di datore di lavoro, l’azienda continua a gestire tutti i rapporti d’impiego dell’ente. Con l’entrata in vigore della legge i rapporti d’impiego del personale saranno assoggettati al Codice delle obbligazioni (cpv. 3). Nel capoverso 4 del progetto è proposta una disposizione transitoria volta ad abolire la garanzia statale. Nel messaggio del 10 giugno 1996 concernente la legge sulle poste il Consiglio federale ha chiesto di includere esplicitamente nella suddetta legge la garanzia statale per i soldi depositati sui conti postali. Le Camere erano però del parere che la Confederazione avrebbe in ogni caso risposto degli impegni assunti dal proprio ente di diritto pubblico, con o senza definizione nella legge di una garanzia esplicita. Nella legge non fu dunque prevista nessuna garanzia esplicita. Oggi si suppone pertanto che la Confederazione presti per la Posta una garanzia completa per quanto sussidiaria. Ciò significa che in caso di insolvibilità della Posta la Con- federazione garantisce in modo sussidiario ai clienti di rispondere dei loro impegni, assicurando in particolare la restituzione dei crediti nel settore del traffico dei paga- menti. Nel 2004, con una modifica della legge sull’organizzazione delle poste, la Posta è stata dotata di una tesoreria propria. Con il conseguente stralcio della Posta dall’articolo 35 capoverso 2 della legge del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Con- federazione (LFC; RS 611.0) veniva soppressa tuttavia unicamente la garanzia di liquidità della Confederazione nei confronti della Posta. Stando al messaggio la garanzia statale implicita continuava ad essere garantita. Per ridurre al minimo il rischio finanziario che ne derivava furono emanate prescrizioni specifiche, in parti- colare quelle relative alla politica d’investimento della Posta, e istituiti i diritti di controllo dell’Amministrazione federale delle finanze. Parallelamente, alla Posta fu dato incarico di costituire un capitale proprio in linea con gli usi del settore in vista delle successive tappe di apertura del mercato e di un’eventuale futura abolizione della garanzia statale. La costituzione di questo capitale proprio dovrebbe concluder- si entro il 2010. Al momento attuale sembra opportuno procedere a un riesame dell’abolizione della garanzia statale e ciò per molteplici ragioni: − Negli ultimi anni la Posta svizzera ha potuto avviare, grazie agli utili conse- guiti, la costituzione di una base di capitale proprio in linea con gli usi del settore. Ha così ampliato il suo sostrato di responsabilità e in futuro dovreb-

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be essere in grado di assumersi interamente i rischi finanziari delle sue atti- vità. − Uno degli obiettivi dichiarati della revisione totale della legislazione postale è evitare il più possibile distorsioni della concorrenza con disposizioni di legge. La Posta, e con essa anche PostFinance, gode oggi di un certo vantag- gio competitivo derivante dall’implicita garanzia statale che esiste di fatto. Simili garanzie sono considerate aiuti statali illeciti non da ultimo anche nell’UE in ragione delle possibilità di rifinanziamento tendenzialmente più favorevoli. − La responsabilità dello Stato nei confronti della Posta è collegata a rischi no- tevoli difficilmente qualificabili e quantificabili proprio a causa delle attività che essa esercita nel settore finanziario. Nel principio 12 del suo rapporto sul governo d’impresa il Consiglio federale ha stabilito che la Confederazione deve assumersi solo in via eccezionale le garanzie delle unità autonome. A condizione che la Posta raggiunga una base sufficiente di capitale proprio, da un ottica di politica del rischio non è più giustificato concederle una ga- ranzia statale. − Il rischio finanziario in assoluto più elevato è correlato alla garanzia statale per i soldi depositati sui conti postali. La nuova regolamentazione concer- nente la vigilanza su PostFinance proposta nel capitolo 1.3.4 ha come conse- guenza che anche PostFinance deve dotarsi di un capitale proprio conforme alle vigenti disposizioni internazionali, in modo tale da poter tra l’altro co- prire da sé il proprio rischio imprenditoriale. Una volta soddisfatte le condi- zioni per l’assoggettamento alla vigilanza sui mercati finanziari sono date anche le condizioni per «l’esonero» di PostFinance dalla garanzia statale. Viste le considerazioni di cui sopra, il Consiglio federale chiede che nel progetto in questione sia prevista un’abolizione progressiva della garanzia statale. Finora la garanzia aveva rilevanza primariamente per gli impegni nel settore dei servizi finan- ziari. In previsione dell’incremento dei mezzi propri in base agli usi del settore e dell’assoggettamento alla vigilanza ordinaria sui mercati finanziari, detta garanzia può essere abolita a medio termine, tenendo conto degli interessi della clientela. Così facendo, tra la Posta nonché le sue affiliate e gli istituti finanziari che non beneficiano di garanzie statali vengono a crearsi eguali condizioni.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della legge, che porrà in vigore insieme alla legge sulle poste interamente rivista.

2.2 Modifiche del diritto previgente

Con l’entrata in vigore della nuova legge sull’organizzazione della posta è abrogata la previgente legge. Per effetto dell’assoggettamento del personale della Posta al Codice delle obbliga- zioni si rendono necessarie modifiche del diritto previgente (n. 1, 2 e 3).

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3 Conseguenze

3.1 Conseguenze per la Confederazione a livello finan-

ziario e del personale Dato che la funzione di proprietario della Confederazione nei confronti della Posta rimarrà invariata anche in seguito all’entrata in vigore della nuova legge sull’organizzazione della posta, non vi saranno cambiamenti nemmeno sul versante delle entrate e della cessione degli utili della Posta. Un cambiamento a lungo termi- ne di queste circostanze dipenderà dall’eventuale intenzione del Consiglio federale di alienare a terzi i titoli di partecipazione. Per effetto del nuovo assoggettamento fiscale integrale della Posta si prevedono invece corrispondenti entrate a livello federale. La revisione della legge sull’organizzazione delle poste non avrà ripercussioni sul personale dell’Amministrazione federale. Le cariche che oggi si occupano di salva- guardare gli interessi del proprietario (segreteria generale del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e Amministrazione federale delle finanze) tuteleranno anche in futuro gli interessi in qualità di azionisti. Con l’abolizione esplicita della garanzia statale si riduce inoltre il rischio finanziario legato alla partecipazione maggioritaria della Confederazione nella Posta.

3.2 Conseguenze per i Cantoni e i Comuni a livello fi-

nanziario e del personale Quale società anonima di diritto speciale la Posta svizzera è tassata alla stregua delle società di capitali private. Queste imposte dovranno essere ripartite tra Confedera- zione, Cantoni e Comuni. A seconda delle legislazioni cantonali, la trasformazione della struttura organizzati- va della Posta avrà ripercussioni nel settore dell’imposta sugli immobili e dell’imposta sulla sostanza.

3.3 Conseguenze sulla Posta svizzera

La trasformazione della struttura organizzativa favorirà ulteriormente le possibilità di cooperazione della Posta svizzera, presupposto indispensabile per poter sopravvi- vere nei mercati internazionali liberalizzati. Sulla base dell’articolo riguardante lo scopo dell’azienda, formulato in termini generali, la Posta avrà inoltre la possibilità di adeguare la propria gamma di prodotti e prestazioni in funzione dei progressi tecnologici e dell’evoluzione sociale. Questa libertà d’azione è necessaria per poter attuare in particolare una strategia di lungo termine riguardante PostFinance. Le conseguenze della revisione totale della legislazione postale dipenderanno tutta- via in gran parte anche dall’impostazione del mandato di servizio universale nella nuova legge sulle poste. Lo studio Plaut/Frontier giunge alla conclusione che sia le condizioni per il servizio universale sia la possibilità di adottare misure di raziona- lizzazione da parte dell’azienda determinano se la Posta possa fornire le prestazioni del servizio universale in regime di concorrenza.

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La revisione della legge sull’organizzazione delle poste ha ripercussioni anche sul personale della Posta. In futuro gli impiegati saranno assunti sulla base di contratti di diritto privato e non saranno più soggetti alla legge sul personale federale. Ciò non avrà conseguenze dirette sul personale in termini di situazione occupazionale, bensì unicamente sulle condizioni d’assunzione. Anche per il personale l’apertura del mercato in applicazione della nuova legge sulle poste comporterà, in base allo svi- luppo della concorrenza, cambiamenti più marcati di quanto non avverrebbe con la sola legge sull'organizzazione della posta. Il consolidamento della Posta svizzera auspicato nel presente progetto dovrebbe invece contribuire a mantenere posti di lavori a corto e più lungo termine.

3.4 Conseguenze sull'economia nazionale

La revisione comporterà un consolidamento a lungo termine della Posta svizzera, con i conseguenti risvolti positivi sull’intera economia nazionale. Da un lato la Posta è l’unica azienda in grado di garantire in un prossimo futuro un approvvigionamento capillare di servizi postali in tutto il Paese. La fornitura di queste prestazioni è il presupposto essenziale per assicurare il funzionamento e l’attrattiva della Svizzera quale piazza economica. Dall’altro vi è un forte interesse per una Posta stabile e competitiva, poiché si tratta di uno dei principali datori di lavoro del nostro Paese.

3.5 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera Gli impegni assunti dalla Svizzera a livello internazionale non sono in contrasto con la trasformazione della Posta in società anonima. Occorre a tal proposito garantire la definizione di chiare regole per la rappresentanza della Svizzera in seno agli organi- smi internazionali. Dette regole sono formulate nel progetto relativo alla legge sulle poste.

3.6 Rapporto con il diritto europeo

La definizione del nuovo assetto dell’azienda statale nel mercato postale non richie- de l’adempimento di atti comunitari. Lo Stato è segnatamente libero di scegliere la forma giuridica dell’azienda. Si richiede unicamente di separare chiaramente i compiti sovrani da quelli aziendali. La Svizzera non ha nessun impegno contrattuale con la CE nel settore postale e non è pertanto tenuta a recepire le normative europee in materia.

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