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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell’ambiente UFAM

Commento alla revisione dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del diritto vigente: - ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR)

Commento alla revisione dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffi- co di rifiuti

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Commento alla revisione dell’ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)

La revisione dell’OTRif in breve 3 Parte 1: Commenti generali 4

1. Situazione iniziale 4

1.1 Agevolazioni per lo smaltimento di rifiuti speciali prodotti dalle economie domestiche 4

1.2 Termini per la notifica degli altri rifiuti soggetti a controllo 4

1.3 Disposizioni complementari per gli Stati CE non membri dell’OCSE 4

1.4 Criteri per l’autorizzazione all’esportazione e all’importazione di rifiuti da parte dell’UFAM 5

1.5 Notifiche delle esportazioni e altre notifiche esclusivamente elettroniche 6

1.6 Notifica alle autorità analogamente alle prescrizioni CE 6

1.7 Possibilità di autorizzazioni triennali anche per le importazioni di rifiuti 6 1.8 Competenze della Confederazione e dei Cantoni nell’ambito del sostegno agli uffici do- 6 ganali

2. Modifica del diritto vigente 6

Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) 6

3. Revisione dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti 6

4. Basi giuridiche della revisione 7

4.1 OTRif 7

4.2 OTR 7

5. Rapporto con la legislazione europea 7

5.1 OTRif 7

5.2 OTR 7

6. Ripercussioni della modifica dell’ordinanza 8

6.1 Ripercussioni finanziarie e di personale per la Confederazione 8

6.2 Ripercussioni finanziarie e di personale per i Cantoni 8

6.3 Ripercussioni per l’economia 9

Parte 2: Commento alle singole modifiche 9 Capitolo 1: Disposizioni generali 9 Capitolo 2: Traffico di rifiuti in Svizzera 10 Sezione 2: Ricezione di rifiuti 10 Capitolo 3: Traffico transfrontaliero di rifiuti 11 Sezione 1: Limitazioni all’esportazione e all’importazione 11 Sezione 2: Esportazione 12 Sezione 3: Importazione 15 Sezione 4: Transito 16 Sezione 5: Notifica ed etichettatura 16 Capitolo 4: Esecuzione 16 Capitolo 5: Disposizioni finali 17 Parte 3: Modifica del diritto vigente 17 Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR) 17

1 Obiettivo 17

2 Situazione iniziale 17

3 Motivi all’origine della modifica 20

4 Principali elementi della modifica 21

5 Commento alle singole modifiche 21

Revisione dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti 28

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La revisione dell’OTRif in breve

Le principali novità al capitolo 1: Disposizioni generali • Delimitazione rispetto all’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) • Agevolazione dello smaltimento di determinati rifiuti speciali prodotti dalle economie do- mestiche

Le principali novità al capitolo 2: Traffico di rifiuti in Svizzera • Adeguamento dell’obbligo di notifica annuale della ricezione e del trasferimento di altri rifiuti soggetti a controllo • Obbligo di utilizzare la forma elettronica per notificare i rifiuti speciali e gli altri rifiuti sog- getti a controllo ricevuti

Le principali novità al capitolo 3: Traffico transfrontaliero di rifiuti • Autorizzazione delle esportazioni verso Stati della Comunità europea non membri dell’OCSE (Romania, Bulgaria) • Concretizzazione delle condizioni per l’autorizzazione all’importazione e all’esportazione con varianti • Armonizzazione delle procedure amministrative con l’Unione europea (introduzione della notifica alle autorità, modulo per l’esportazione di rifiuti figuranti nella lista verde) • Possibilità di rilasciare un’autorizzazione di tre anni anche per l’importazione

Le principali novità al capitolo 4: Esecuzione • Precisazione dei compiti dei Cantoni nel traffico transfrontaliero di rifiuti (sostegno agli uffici doganali nell’ambito del controllo della merce, assicurazione di uno smaltimento ri- spettoso dell’ambiente in caso di esportazioni illegali)

Modifica del diritto vigente Le principali novità nell’ordinanza sui rifiuti (OTR) • Nuova versione riveduta e ristrutturata dell’allegato 1 – Rifiuti autorizzati nelle discariche. I requisiti disciplinano da un lato i singoli generi di rifiuti conferiti in discarica e dall’altro valori limite per determinati generi di rifiuti con una composizione eterogenea.

Revisione dell’ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti Le principali novità • Nuova definizione di imballaggi contaminati • Riclassificazione degli scarti di legno impiegato sul cantiere sulla scia della modifica dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico • Introduzione di una nuova voce per i cascami e i rottami nonché il materiale raccolto sui veicoli

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Parte 1: Commenti generali

1. Situazione iniziale

La nuova ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) è in vigore dal 1° gennaio 2006. Nell’ambito dell’esecuzione dell’OTRif, i Cantoni e la Confederazione hanno rilevato singoli problemi o lacune da eliminare. L’articolo 39 OTRif prevede l’elaborazione di un aiuto all’esecuzione del DATEC, che stabilisca i criteri per l’esportazione di rifiuti speciali nonché di scorie provenienti dagli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani (IIRU). Siccome però nel frattempo il bisogno di concretizzazione si è esteso ad altri generi di rifiuti nonché all’importazione di rifiuti, occor- re una regolamentazione a livello dell’ordinanza. Una revisione dell’OTRif s’impone anche a causa del nuovo regolamento sulle spedizioni di rifiuti della Comunità europea, entrato in vigore il 12 luglio 2007, che rende necessari adeguamenti del diritto svizzero nell’ambito del traffico transfrontaliero con la CE. L’OTRif deve essere armonizzata il più possibile con il regolamento europeo, allo scopo di eliminare il più possibile gli ostacoli al commercio per le imprese svizzere di smaltimento. Le principali modifiche dell’OTRif possono essere riassunte come segue:

1.1 Agevolazione dello smaltimento di rifiuti speciali prodotti dalle economie domestiche

1.2 Mancanza di termini per la notifica degli altri rifiuti soggetti a controllo

1.3 Mancanza di disposizioni per i nuovi Stati membri della CE che non sono membri dell’OCSE (Bulgaria, Romania) in conformità con la Convenzione di Basilea

1.4 Criteri per l’autorizzazione all’esportazione e all’importazione di rifiuti da parte dell’UFAM e di conseguenza concretizzazione dell’articolo 30 LPAmb, che prevede lo smaltimento dei rifiuti entro i confini nazionali, per quanto possibile e ragionevole

1.5 Obbligo di utilizzare VeVA-Online per la notifica delle esportazioni e le altre notifiche

1.6 Notifica alle autorità, adeguamento alla prassi CE

1.7 Possibilità di un’autorizzazione triennale anche per l’importazione secondo le disposi- zioni OCSE

1.8 Basi per migliorare i controlli doganali (responsabilità dei Cantoni in caso di ritorno)

1.1 Agevolazione per lo smaltimento di rifiuti speciali prodotti dalle economie dome- stiche Grazie ai metodi di smaltimento utilizzati oggi in Svizzera, determinati rifiuti speciali prodotti dalle economie domestiche (ad esempio generatori aerosol, piccoli contenitori di pittura uti- lizzati nell’ambito del “fai da te”, oli eterici) possono essere smaltiti senza problemi, in piccole quantità, assieme ai rifiuti urbani. Questa regolamentazione dovrebbe fugare i dubbi esistenti finora sull’obbligo o meno di smaltire questi rifiuti con i rifiuti speciali.

1.2 Termini per la notifica degli altri rifiuti soggetti a controllo

L’ordinanza in vigore stabilisce un termine di 30 giorni per l’inoltre delle notifiche dei rifiuti speciali ricevuti. Deve essere previsto lo stesso termine per la notifica degli altri rifiuti sogget- ti a controllo, da presentare annualmente.

1.3 Disposizioni complementari per gli Stati CE non membri dell’OCSE

Nuovi Stati membri della CE come la Romania o la Bulgaria non sono membri dell’OCSE. In base al diritto svizzero in vigore non possono essere esportati rifiuti verso questi Stati. Que- sta disparità di trattamento di Stati CE va eliminata.

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1.4 Criteri per l’autorizzazione all’esportazione e all’importazione di rifiuti da parte dell’UFAM a) Esportazione Secondo l’articolo 30 LPAmb, i rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e, per quanto possibile e ragionevole, entro il territorio nazionale. Il termine di “ragionevole” è vago e va quindi concretizzato a livello di ordinanza. Come finora, in via di principio lo smaltimento di rifiuti urbani, scorie dell’incenerimento dei rifiuti o fanghi di depurazione nonché rifiuti edili combustibili non selezionati deve avvenire entro i confini nazionali. Per questi rifiuti di massa è così garantita la necessaria sicurezza dello smaltimento, che fa parte della dotazione di base di uno Stato, come la rete stradale, l’infrastruttura delle telecomunicazioni o il corpo dei pompieri. Se la Svizzera optasse per una forte dipendenza dalle esportazioni, in caso di modifica delle disposizioni all’estero o addirit- tura di pandemia potrebbero verificarsi stati caotici, pericolosi per la salute, come è avvenuto recentemente nella regione di Napoli. Per la Svizzera, che non fa parte della CE, inoltre, l’autodeterminazione in materia di gestione dei rifiuti sarebbe fortemente limitata e dipenden- te dalle disposizioni della CE. Devono restare possibili deroghe, e cioè esportazioni, se:

– non è possibile uno smaltimento rispettoso dell’ambiente entro i confini nazionali (ad e- sempio strozzature temporanee delle capacità); – lo smaltimento è disciplinato contrattualmente tra i Cantoni di confine e la regione stranie- ra limitrofa (collaborazione transfrontaliera regionale); – contemporaneamente alla domanda di importazione di rifiuti urbani destinati all’incenerimento è stata chiesta e approvata dall’autorità straniera competente la ripresa delle scorie risultanti.

Il presente disegno di ordinanza contempla anche una seconda variante, in base a cui oltre ai rifiuti di massa menzionati sopra devono essere smaltite entro i confini nazionali anche le quasi 500 000 tonnellate di legno usato attualmente esportate. Le attuali capacità degli IIRU potrebbero così essere utilizzate appieno per il trattamento termico di questi rifiuti. Lo sfrut- tamento energetico del legno usato entro i confini nazionali è auspicabile anche nell’ottica della politica svizzera in materia di CO2. D’altro canto sarebbe però rimesso in dubbio il pri- mato del riciclaggio, perseguito finora, e sarebbero generati costi di smaltimento supplemen- tari per l’edilizia, stimati a 25-30 milioni di franchi all’anno.

Gli altri rifiuti, in particolare i rifiuti speciali, possono essere esportati solo se il loro smalti- mento all’estero rispetta almeno i requisiti svizzeri. Qui all’UFAM è attribuita espressamente la competenza di controllare l’intera via di esportazione fino al riciclaggio o al deposito finale completo. Con la revisione dell’ordinanza del 5 aprile 2000 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati è inoltre riscossa una tassa anche sul conferimento in discarica di materiali residui del trattamento di rifiuti esportati. Sono così create “armi pari” per chi smaltisce in Svizzera e chi esporta. L’attuale prassi in base a cui un’esportazione di questi rifiuti è “ragio- nevole” solo se i costi dello smaltimento all’estero sono inferiori almeno del 30 per cento si è rivelata difficile e spesso anche ingiusta in sede di esecuzione. Molte imprese sono infatti in grado di presentare offerte molto vantaggiose per raggiungere la piena utilizzazione dell’impianto o lasciare inutilizzata la capacità disponibile.

b) Importazione L’importazione di rifiuti va autorizzata se lo smaltimento in Svizzera è equivalente o migliore dal profilo ecologico rispetto allo smaltimento all’estero. Come finora, il Cantone interessato deve dare il suo consenso in relazione alla compatibilità ambientale e alla capacità. Ovvia- mente, gli altri requisiti procedurali dell’OTRif devono essere soddisfatti per le singole do- mande, come finora. In analogia con l’esportazione, per principio deve essere vietata anche l’importazione di rifiuti destinati direttamente a discariche sotterranee. Dal profilo ecologico è assurdo importare rifiuti da lontano per depositarli in Svizzera senza alcun trattamento. Inol- tre oggi è molto difficile, tecnicamente e politicamente, trovare ubicazioni adatte per nuove

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discariche, tanto più se sono destinate al deposito di rifiuti stranieri. La Svizzera deve utiliz- zare le sue capacità di deposito, in alcune regioni molto limitate, per smaltire rifiuti svizzeri. Sono possibili deroghe al principio di autorizzare l’importazione solo se lo smaltimento in Svizzera è migliore dal profilo ecologico rispetto allo smaltimento all’estero:

– in caso di incenerimento di rifiuti urbani all’estero, è possibile riprendere le scorie dell’incenerimento fino alla quantità corrispondente ai rifiuti esportati; – sono possibili importazioni di rifiuti provenienti dalla regione transfrontaliera, se disciplina- te contrattualmente.

1.5 Notifiche delle esportazioni e altre notifiche esclusivamente elettroniche

Per motivi di efficienza, le imprese di smaltimento devono immettere tutti i dati da notificare elettronicamente in VeVA-Online. Per un’impresa moderna, al giorno d’oggi ciò non rappre- senta un problema ed è quindi esigibile.

1.6 Notifica alle autorità analogamente alle prescrizioni CE

Le disposizioni della Comunità europea relative al traffico transfrontaliero di rifiuti (regola- mento CE n. 1013/2006), in vigore dal 12 luglio 2007, impongono la cosiddetta notifica alle autorità entro i confini della CE: la procedura nell’ambito del traffico transfrontaliero di rifiuti coinvolge unicamente le autorità competenti. Ciò comporta un netto sgravio per le imprese di smaltimento e di norma accorcia i tempi della procedura. Una sincronizzazione con la CE offre notevoli vantaggi anche alle imprese di smaltimento, ma provoca un maggior onere per l’UFAM.

1.7 Possibilità di autorizzazione triennale anche per le importazioni di rifiuti

Secondo la decisione OCSE possono essere autorizzate spedizioni transfrontalieri di rifiuti destinati al riciclaggio per un periodo fino a tre anni. La condizione è che l’autorità competen- te dello Stato importatore rilasci alle imprese interessate un’autorizzazione generale d’importazione e lo notifichi all’OCSE. Finora questa regolamentazione era contemplata dall’OTRif solo per l’esportazione e ora dovrà applicarsi per analogia anche all’importazione.

1.8 Competenze della Confederazione e dei Cantoni nell’ambito del sostegno agli uffici doganali Negli scorsi anni, la Svizzera e gli Stati CE limitrofi hanno intensificato i controlli alla frontiera e i rinvii di spedizioni di rifiuti illegali sono ormai frequenti. Spesso non è però chiaro quale sia l’autorità svizzera competente per il corretto smaltimento dei rifiuti illegali. In genere per l’UFAM, che è l’autorità federale, è estremamente difficile e richiede molto tempo trovare vie adeguate. La ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni va quindi disciplinata in modo più chiaro ed efficiente.

2. Modifica del diritto vigente

Nell’ambito della revisione dell’OTRif è adeguata anche l’ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR). L’allegato 1 dell’ordinanza – Rifiuti autorizzati nelle discariche – è ri- formulato e ristrutturato. Per tutti i tipi di discarica è prevista la stessa struttura contenutistica. È disponibile una nuova versione dell’allegato 1, che riprende le vecchie disposizioni collau- date e le completa con i requisiti mancanti in materia di deposito definitivo dei rifiuti. Questi requisiti disciplinano da un lato i singoli generi di rifiuti destinati al deposito definitivo e dall’altro i valori limite per determinati generi di rifiuti con una composizione eterogenea.

3. Revisione dell’ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti (LTR) Le precisazioni previste consentono un miglior controllo dei rifiuti di legno provenienti dai cantieri nonché per i cascami, i rottami e il materiale raccolto sui veicoli. È invece agevolato lo smaltimento di contenitori vuoti in cui non sono state tenute sostanze particolarmente peri- colose. 6/31

4. Basi giuridiche della revisione

4.1 OTRif

Secondo gli articoli 30f e 30g LPAmb, come pure in applicazione della Convenzione di Basi- lea e della decisione OCSE, il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il traffico di rifiuti speciali e altri rifiuti.

4.2 OTR L’articolo 30h LPAmb attribuisce al Consiglio federale la competenza di emanare prescrizioni tecniche e organizzative concernenti gli impianti di smaltimento di rifiuti (impianti di tratta- mento). Oggi l’OTR contiene prescrizioni per le discariche, il deposito intermedio, gli impianti d’incenerimento dei rifiuti e gli impianti di compostaggio.

5. Rapporto con la legislazione europea

5.1 OTRif

Sulla scorta delle esperienze fatte dall’introduzione dell’OTRif il 1° gennaio 2006 e del nuovo regolamento europeo sulle spedizioni di rifiuti il 12 luglio 2007, l’OTRif è armonizzata in nu- merosi punti con le disposizioni della Comunità europea. La procedura amministrativa è così unificata e di conseguenza semplificata in particolare anche per le imprese di smaltimento svizzere. Il nuovo regolamento CE sulle spedizioni di rifiuti concede alle autorità dello Stato di spedi- zione più possibilità per sollevare obiezioni contro il trasporto dei rifiuti. La prassi della CE si avvicina così a quella svizzera. Particolare rilievo è assunto dall’autarchia dello smaltimento, dal principio della vicinanza, dal primato del riciclaggio o dalla tecnica disponibile. In base a questi principi, l’Austria ha ad esempio vietato per legge l’importazione di rifiuti contenenti amianto destinati a discariche superficiali. A differenza della variante del divieto dell’esportazione di legno usato qui proposta, gli Stati membri della CE puntano prevalente- mente su misure d’incentivazione nell’ambito della politica energetica o in materia di CO2. Il passaggio a metodi di prova elettronici è in pieno corso anche in altri Paesi europei. In Ger- mania, ad esempio, per i rifiuti speciali a partire dal 2011 è ammessa solo la forma elettroni- ca e sono addirittura in atto sforzi per un sistema elettronico unitario in tutta la CE.

5.2 OTR Nella direttiva europea 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti sono formulati principi concernenti il deposito definitivo di rifiuti paragonabili a quelli del diritto svizzero, e cioè: “L’interramento, analogamente a qualsiasi altro trattamento di ri- fiuti, andrebbe controllato e gestito in modo adeguato per prevenire o ridurre i potenziali ef- fetti negativi sull’ambiente nonché i rischi per la salute umana. È necessario adottare misure adeguate per evitare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti. A tal fine le discariche devono poter essere controllate per quanto riguarda le sostanze contenute nei rifiuti ivi depositati. Tali sostanze dovrebbero, nella misura del possibile, presentare sol- tanto reazioni prevedibili.” Un comitato tecnico è incaricato di elaborare criteri di accettazione dei rifiuti da conferire in discarica. Come in Svizzera, anche nella CE dovranno essere desti- nati a deposito definitivo solo rifiuti trattati. Anche nella CE sono previsti tre tipi di discarica, vi è tuttavia una differenza rispetto alla Svizzera, dove le discariche per rifiuti speciali sono sta- te soppresse dal catalogo delle discariche già nel 1990. Nella decisione del Consiglio CE del 19 dicembre 2002 sono stati definiti criteri per i rifiuti conferiti in discarica. Questi criteri non sono direttamente paragonabili ai criteri svizzeri esistenti o nuovi, ma anche la direttiva CE contempla un elenco positivo: in altre parole, i rifiuti che figurano su questo elenco possono essere depositati senza ulteriori analisi chimiche. Questo sistema è però stato applicato solo alle discariche per materiali inerti. D’altro canto, la CE ha adottato valori limite dell’eluito per parametri inorganici per tutti e tre i tipi di discarica. Per alcuni parametri organici, nella diretti- va CE esistono valori limite del tenore totale, come previsto nel presente progetto. Il presente disegno va però più in là, nel senso che punta su valori limite del tenore totale prevalente- mente per motivi di costi e di praticabilità. Questi valori sono tuttavia stati derivati scientifica- mente da valori dell’eluito basati sul collaudato approccio improntato ai rischi dell’OTR del

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1990 (vedi capitolo 4). Non sussistono pertanto differenze significative tra le disposizioni del- la CE e della Svizzera. Come già indicato, i valori limite dell’OTR sono derivati dai valori dell’eluito. I principi concernenti il deposito di rifiuti sono praticamente identici; solo i criteri concreti non sono direttamente paragonabili.

6. Ripercussioni della modifica dell’ordinanza

6.1 Ripercussioni finanziarie e di personale per la Confederazione

Nell’ambito della revisione dell’OTRif

L’armonizzazione delle procedure amministrative con la CE comporta maggiori spese per l’UFAM, in qualità di autorità esecutiva nell’ambito del traffico transfrontaliero di rifiuti, in par- ticolare per tre punti:

- Con l’introduzione della notifica alle autorità, le domande non saranno più gestite come finora a livello bilaterale tra il richiedente e l’autorità di autorizzazione svizzera o stranie- ra, bensì direttamente tra le autorità dello Stato esportatore e dello Stato importatore. - Gli esportatori svizzeri potranno depositare la garanzia richiesta dalle prescrizioni della CE per un eventuale ritorno e smaltimento alternativo dei rifiuti oggetto di trasporti tran- sfrontalieri presso l’UFAM. A tal fine l’UFAM stabilirà un importo adeguato. - Ultimamente, i rinvii di rifiuti inviati illegalmente sono gestiti dagli Stati CE in modo più burocratico. I precedenti rinvii per telefono, meno complicati, non sono più accettati. - Negli ultimi anni si contata inoltre un continuo incremento delle domande da elaborare. Il numero di decisioni rilasciate è passato da circa 450 nel 2000 a oltre 700 nel 2007. Con la crescente globalizzazione della gestione dei rifiuti e le condizioni quadro chiare create con la presente modifica dell’ordinanza in vista di una liberalizzazione è prevedibile un ulteriore incremento delle domande.

Da un po’ di tempo, però, con il personale attualmente in organico non è sempre possibile svolgere i compiti menzionati sopra rispettando le scadenze, in particolare in caso di malat- tia, vacanze o nuovi atti normativi. Per l’esecuzione dell’OTRif riveduta, l’UFAM ha quindi bisogno di due nuovi posti di lavoro. Anche così, la Svizzera disporrà di nettamente meno personale rispetto ad altri Stati europei paragonabili. I costi di personale supplementari do- vranno essere finanziati con un aumento delle tasse delle autorizzazioni all’esportazione e all’importazione. L’attuale tassa di base di fr. 350.-, relativamente bassa e decisamente in- sufficiente per coprire i costi, sarà aumentata a fr. 650.-. Tale aumento è giustificato: il servi- zio supplementare semplifica infatti il lavoro del richiedente. L’importo maggiorato resta inol- tre basso rispetto alle tasse riscosse in altri Paesi europei. Per il settore, che registra una cifra d’affari annua di circa 500 milioni di franchi, le tasse dovrebbero essere sostenibili.

Nell’ambito della modifica dell’OTR La modifica dell’ordinanza non ha ripercussioni finanziarie e sul personale per la Confedera- zione.

6.2 Ripercussioni finanziarie e di personale per i Cantoni

Nell’ambito della revisione dell’OTRif L’obbligo della notifica elettronica per le imprese di smaltimento facilita l’esecuzione ai Can- toni. La nuova ripartizione dei compiti in caso di ritorno di esportazioni di rifiuti illegali com- porta un maggior onere per le autorità esecutive dei Cantoni. Si tratta però di compiti che finora non erano svolti allo stesso modo da tutti i Cantoni a causa della mancanza di riparti- zione dei compiti. Con l’ormai chiara attribuzione dei compiti, questi lavori non graveranno più sempre sull’UFAM o sui Cantoni di confine, ma saranno distribuiti uniformemente su tutti i Cantoni.

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Nell’ambito della modifica dell’OTR La modifica dell’ordinanza non ha ripercussioni finanziarie e sul personale per i Cantoni.

6.3 Ripercussioni per l’economia

Nell’ambito della revisione dell’OTRif L’economia approfitta in misura significativa dell’armonizzazioni delle procedure amministra- tive con quelle della Comunità europea. Soprattutto la notifica alle autorità permette alle im- prese di smaltimento netti risparmi di denaro e di tempo in molti casi. In particolare per molti piccoli Stati CE, il traffico tra le autorità competenti è più semplice che per le singole imprese private già per motivi linguistici. Con la concretizzazione delle condizioni per l’esportazione e l’importazione di rifiuti, per l’economia è creata la certezza del diritto necessaria per orientare le proprie attività. Grazie alle buone relazioni internazionali dell’UFAM con le aziende euro- pee partner e alla partecipazione attiva negli organismi corrispondenti, la Svizzera può in- fluenzare favorevolmente l’attuazione del regolamento CE nei singoli Stati partner, cercando così di ottenere agevolazioni per l’economia svizzera di esportazione di rifiuti. L’obbligo della notifica completa elettronica dei dati non dovrebbe rappresentare un onere supplementare per le moderne PMI. Nella banca dati VeVA-Online della Confederazione sono iscritte circa 100 000 aziende fornitrici di rifiuti speciali. Ogni anno, queste aziende forniscono circa 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali. Di questi, approssimativamente il 15 per cento è espor- tato mediante circa 650 autorizzazioni dell’UFAM. Complessivamente, ogni anno l’UFAM elabora più di 1000 domande di esportazione, importazione e transito e la tendenza è in net- to rialzo.

Nell’ambito della modifica dell’OTR La modifica dell’ordinanza ha delle ripercussioni sull’economia nel senso che i rifiuti forte- mente contaminati non potranno più essere depositati senza alcun trattamento. Di conse- guenza cambieranno i flussi di rifiuti che oggi finiscono direttamente in discarica. Si farà sempre più ricorso alle tecnologie di trattamento: potrà così essere attuato in modo più si- stematico anche l’obbligo di riciclaggio previsto già oggi nell’OTR e sarà compiuto un altro passo dalla gestione di rifiuti verso la gestione di materie prime secondarie. Naturalmente, cambieranno le vie di smaltimento: i gestori di impianti di trattamento dovranno trattare mag- giori quantità di rifiuti. È probabile che in futuro saranno create più capacità di trattamento. Ai gestori di discariche le nuove disposizioni offrono la garanzia che in caso di attuazione cor- retta i rischi legati alla discarica saranno calcolabili. Si risparmieranno così onerosi risana- menti e a medio termine anche la fase postoperativa della discarica risulterà più controllabile, breve e di conseguenza economica. Nel complesso, però, praticamente l’economia non subi- rà maggiori costi degni di nota.

Parte 2: Commento alle singole modifiche

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Scopo e campo d’applicazione Nel traffico transfrontaliero, i sottoprodotti di origine animale rientrano nel campo d’applicazione sia dell’OTRif che dell’ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA). La procedura prescritta dall’OESA tiene sufficientemente conto dello smaltimento rispettoso dell’ambiente. Per evitare doppioni, per i rifiuti che rientrano nel campo d’applicazione dell’OESA si può rinunciare alla procedura di notifica conformemente all’OTRif (art. 1 cpv. 3 lett. d). Questa suddivisione del campo d’applicazione è applicata anche nella CE. Si potrà così rinunciare anche a onerose armo- nizzazioni delle procedure tra le autorità. L’articolo 1 capoverso 4 lettera c può quindi essere abrogato. Anche per il traffico di rifiuti in Svizzera, la delimitazione proposta indica chiara- mente se deve essere applicata la procedura di controllo dell’OESA o quella dell’OTRif.

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Art. 2 Elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento Invece che all’articolo 12 capoverso 2 è ora menzionato all’articolo 2 capoverso 2 secondo periodo che, nella LTR, il DATEC definisce anche i metodi di smaltimento secondo la Con- venzione di Basilea. Il titolo è stato adeguato di conseguenza.

Capitolo 2: Traffico di rifiuti in Svizzera

Sezione 2: Ricezione di rifiuti Art. 4 Obblighi dei detentori Al momento dell’introduzione dell’ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS), i rifiuti ur- bani erano in parte ancora conferiti in discarica. Attuando l’ordinanza era quindi opportuno raccogliere e smaltire separatamente anche piccole quantità di rifiuti speciali delle economie domestiche. Si evitava così che prodotti contenenti sostanze nocive finissero nelle discariche inquinando il percolato e l’aria. Oggi, però, tutti i rifiuti urbani sono inceneriti in impianti d’incenerimento dei rifiuti. All’epoca, inoltre, erano liberamente in vendita sostanze la cui messa in commercio oggi è vietata o limitata, ad esempio numerosi propellenti che impoveri- scono lo strato di ozono utilizzati nei generatori aerosol. Oggi l’ordinanza sui prodotti chimici limita fortemente la fornitura di sostanze particolarmente pericolose. Le sostanze tossiche, corrosive o esplosive, ad esempio, possono essere fornite solo con l’indicazione delle misure di protezione necessarie e dello smaltimento corretto. È vietata la fornitura al pubblico. Di fronte a queste condizioni quadro mutate è lecito chiedersi se la raccolta e lo smaltimento differenziati di piccole quantità di rifiuti speciali delle economie domestiche sia ancora neces- saria e adeguata per garantire la salute dell’uomo, il traffico sicuro dei rifiuti e lo smaltimento rispettoso dell’ambiente.

I rifiuti prodotti dalle economie domestiche che secondo l’elenco dei rifiuti rientrano tra i rifiuti speciali devono essere riconsegnati al commercio o a un apposito centro di raccolta. Secon- do la legge sui prodotti chimici, il commercio è obbligato a riprenderli. Soprattutto nel com- mercio al dettaglio, però, molti punti di vendita non si prestano a tal fine. I punti di vendita nei centri non dispongono neanche della possibilità di depositare temporaneamente in un luogo sicuro all’aperto grandi quantità ad esempio di generatori aerosol. I negozi di alimentari di quartiere, inoltre, non hanno personale competente per separare questi rifiuti nelle varie ca- tegorie di pericolo e sorvegliare il deposito intermedio. I pericoli tenderebbero quindi ad au- mentare. D’altro canto, molti di questi rifiuti possono essere eliminati senza problemi, in pic- cole quantità, con la spazzatura domestica, e cioè con i rifiuti urbani. Il fatto che le economie domestiche gettino singoli imballaggi con un contenuto residuo non superiore a 200 g nel sacco dei rifiuti non compromette né la sicurezza della raccolta e del trasporto né il tratta- mento dei rifiuti negli IIRU. Ecco qualche esempio: bottigliette con oli eterici, generatori aero- sol non svuotati completamente o contenitori di metallo, vetro o plastica con pitture “fai da te”. Contenuti residui di composizione organica (ad esempio i propellenti) sono distrutti in modo sicuro. I metalli riciclabili sono perlopiù ricuperati attraverso l’estrazione dei rottami dalle scorie, che oggi fa parte dello stato della tecnica.

Questa regolamentazione risolve anche il problema dello smaltimento dei generatori aerosol. Siccome questi ultimi contengono in parte propellenti combustibili, grandi quantità di genera- tori aerosol raccolti separatamente rappresentano un rischio da non sottovalutare nell’ambito dello stoccaggio, del trasporto e del trattamento. I generatori aerosol devono essere immessi nella camera di combustione dell’IIRU in determinate dosi, con un onere non indifferente, o destinati a un impianto di incenerimento di rifiuti speciali (IIRS). Inoltre, negli IIRU il metallo è ricuperato attraverso l’estrazione dei rottami, mentre negli IIRS va perso. Autorizzando lo smaltimento di singoli generatori aerosol nel sacco dei rifiuti si evita anche questo accumulo. Finora non sono emersi metodi di trattamento alternativi (ad esempio la separazione dell’imballaggio, del propellente e del contenuto residuo).

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Lo smaltimento di singoli piccoli contenitori nel sacco dei rifiuti si applica solo ai privati e non alle imprese. Queste ultime devono continuare a poter dimostrare regolarmente lo smalti- mento dei loro rifiuti speciali. Sono inoltre esclusi dallo smaltimento con il sacco dei rifiuti tutti i prodotti per cui l’ORRPChim prevede un obbligo di riconsegna, tra cui figurano le batterie, i prodotti fitosanitari e i biocidi. Siccome l’ORRPChim esclude anche le sostanze particolar- mente pericolose, come indicato sopra, non vi è alcun pericolo per l’ambiente in base alle prescrizioni attuali per il trasporto di merci pericolose ADR/SDR.

La regolamentazione qui proposta (cpv. 2) consente una soluzione su misura per l’utilizzazione di prodotti chimici e l’infrastruttura di smaltimento dei rifiuti attuali. L’ottimizzazione delle vie di smaltimento permette di ridurre i costi della raccolta e del tratta- mento e l’onere per il commercio e i centri di raccolta dei Comuni. Chi getta nel sacco dei rifiuti un flacone di smalto per le unghie iniziato non commette un’azione illegale. La nuova disposizione sarà concretizzata in un aiuto all’esecuzione, in modo da consentire ai Comuni di adeguare i loro promemoria con un onere contenuto.

Art. 12 Obblighi di notifica Il nuovo capoverso 2 corrisponde al precedente capoverso 4, fatta eccezione per una modifi- ca alla lettera c. Il motivo di questa modifica sta nel fatto che al momento della prima regi- strazione delle notifiche per il 2007 è emerso che in genere le imprese non sono in grado di indicare il metodo di smaltimento utilizzato in caso di trasferimento dei rifiuti. Per garantire che i rifiuti siano smaltiti correttamente è sufficiente che il destinatario sia abilitato, in virtù della sua autorizzazione, ad accettare i rifiuti. Le autorità esecutive non possono tuttavia veri- ficarlo, poiché l’impresa fornitrice non deve indicare l’impresa di smaltimento a cui ha tra- smesso i rifiuti. Nell’ambito del trasferimento dei rifiuti è quindi ora richiesto di indicare non più il metodo di smaltimento, bensì il destinatario con il suo numero d’esercizio.

All’articolo 12 manca un termine per l’inoltro delle notifiche degli altri rifiuti soggetti a controllo ricevuti, analogamente al termine per i rifiuti speciali. Per la notifica della ricezione di altri rifiuti soggetti a controllo si applica quindi ora lo stesso termine come per i rifiuti speciali: la notifica deve avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla fine dell’anno. Oggi le imprese di smaltimento notificano trimestralmente i rifiuti speciali ricevuti esclusiva- mente mediante registrazione online nella banca dati dell’UFAM (VeVA-Online). La prima attuazione dell’obbligo di notifica annuale per gli altri rifiuti soggetti a controllo nel 2007 ha suscitato ancora alcune difficoltà iniziali in singoli settori. Si può però partire dal presupposto che anche in questi settori potrà essere utilizzata la forma elettronica della notifica. In singoli casi, i Cantoni possono immettere eventuali notifiche scritte delle imprese nella banca dati riscuotendo una tassa per l’onere corrispondente. È incontestato che per un’esecuzione effi- cace i dati devono essere disponibili in forma elettronica. In futuro sarà quindi ammessa e- sclusivamente la notifica elettronica. Se le notifiche degli altri rifiuti soggetti a controllo ricevuti sono immesse nella banca dati VeVA-Online messa a disposizione dall’UFAM, i dati saranno accessibili sia ai Cantoni che all’UFAM. Il trasferimento delle notifiche dai Cantoni all’UFAM di cui all’articolo 12 capoverso

5 risulta quindi superfluo e obsoleto.

Capitolo 3: Traffico transfrontaliero di rifiuti

Sezione 1: Limitazioni all’esportazione e all’importazione Art. 14 Secondo il nuovo articolo 14 capoverso 1 lettera a, in futuro saranno consentite esportazioni di rifiuti conformemente alla Convenzione di Basilea anche in Paesi della Comunità europea che non sono membri dell’OCSE. Questa disposizione rispecchia la decisione III/1 della ter- za Conferenza delle parti del settembre 1995. I rifiuti menzionati nella Convenzione di Basi- lea potranno essere esportati in Paesi dell’OCSE e della CE nonché in Liechtenstein.

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Sezione 2: Esportazione Le condizioni per l’autorizzazione all’esportazione che figuravano nei precedenti articoli 16 e 17 sono ristrutturate. Nell’ordinanza sono concretizzati alcuni requisiti sulla scorta della pras- si esecutiva attuale. I principali elementi del precedente articolo 39 sono ora attuati all’articolo 17.

Art. 16 Domanda Secondo il nuovo articolo 16 capoverso 1 lettera c è previsto l’obbligo della forma elettronica per il modulo di notifica. Già oggi i moduli di notifica sono elaborati esclusivamente con l’applicazione web VeVA-Online messa a disposizione dall’UFAM. Questa prassi comporta perlopiù vantaggi sia per i richiedenti che per le autorità esecutive.

La nuova lettera b corrisponde sostanzialmente alla precedente lettera f. È stata eliminata l’ultima parte del periodo sulla conferma della validità dei contratti. Si parte dal presupposto che i contratti siano validi.

Le disposizioni CE relative al traffico transfrontaliero di rifiuti (regolamento CE n. 1013/2006), in vigore dal 12 luglio 2007, prevedono che l’esportatore inoltri sempre la domanda all’autorità dello Stato esportatore. L’autorità verifica la completezza della domanda, chiede altri documenti, se del caso, e trasmette la domanda completa alle autorità competenti degli Stati di transito e di importazione interessati. L’autorità dello Stato esportatore autorizza l’esportazione una volta ricevuto il consenso delle altre autorità competenti. Il regolamento comprende disposizioni derogatorie per gli Stati membri dell’OCSE che non sono membri della CE, ma queste si applicano unicamente se i rifiuti sono riciclati. Nella pratica, ciò pro- voca spesso malintesi e notevoli ritardi nella procedura con un corrispondente onere scritto per l’UFAM e gli esportatori. Le domande sono spesso respinte senza essere trattate poiché le autorità subordinate all’estero aspettano che le procedure in Svizzera si allineino a quelle della CE. La procedura di notifica va quindi ravvicinata a quella della CE (cpv. 2 e 3). L’armonizzazione dei processi riduce notevolmente l’onere amministrativo per le imprese svizzere. Gli esportatori svizzeri lamentano inoltre un crescente formalismo da parte delle autorità straniere, il che equivale in genere a una notevole perdita di tempo in un settore dai ritmi febbrili. In qualità di autorità federale, in genere l’UFAM è invece trattato con maggior premura; inoltre, nei casi gravi ha la possibilità di intervenire direttamente presso l’autorità nazionale dello Stato importatore, a tutto vantaggio delle imprese di smaltimento svizzere. La notifica alle autorità comporta tuttavia un onere nettamente maggiore per l’UFAM.

Art. 17 Condizioni per l’autorizzazione all’esportazione La compatibilità ambientale era valutata osservando l’intera via di smaltimento già in base all’attuale prassi esecutiva. Il richiedente è ora obbligato espressamente a rivelare l’intera catena di smaltimento (lett. a). Se in vista del trattamento i rifiuti sono suddivisi in varie fra- zioni, occorre indicare le imprese a cui sono trasmesse le singole frazioni e il trattamento a cui sono sottoposte. La catena dei trattamenti termina con la fabbricazione di un prodotto o il deposito definitivo dei residui in una discarica a cielo aperto o sotterranea adeguata.

Se l’importatore si occupa unicamente del deposito intermedio, occorre rivelare e documen- tare tutte le vie di smaltimento che fanno capo al deposito intermedio. Il trasferimento alle imprese di smaltimento successive deve essere controllabile e dimostrato con delle prove dello smaltimento al termine della spedizione.

All’articolo 17 lettera d è riformulato il precedente articolo 16 capoverso 1 lettere c e d. A tito- lo complementare sono concretizzati i requisiti del precedente articolo 39.

Variante 1: la Convenzione di Basilea chiede alle parti di adottare misure adeguate per trat- tare i rifiuti in modo rispettoso dell’ambiente e, nei limiti del possibile, entro i confini nazionali (art. 4 (2) b). Questa richiesta è ripresa anche all’articolo 30 capoverso 3 LPAmb. Negli scor- si anni, la Svizzera ha quindi creato un’infrastruttura sufficiente con ingenti investimenti, an-

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che da parte dello Stato, in particolare per lo smaltimento dei cosiddetti rifiuti di massa. Que- sti rifiuti sono oggetto della pianificazione dei rifiuti imposta ai Cantoni secondo l’OTR. Di norma si tratta anche di rifiuti difficilmente accatastabili, che in caso di deposito intermedio si tradurrebbero rapidamente in costi elevati, notevoli problemi di spazio e difficoltà igieniche. La garanzia della sicurezza e dell’autonomia dello smaltimento è quindi particolarmente im- portante: per questi rifiuti di massa, essa fa parte della dotazione di base dello Stato, come ad esempio anche la rete stradale, l’infrastruttura delle telecomunicazioni e il corpo dei pom- pieri. Può assumere rilievo in particolare in caso di pandemia (ad esempio di influenza avia- ria), poiché in base alle disposizioni internazionali concernenti il traffico transfrontaliero di rifiuti le frontiere possono essere chiuse ai rifiuti sensibili dall’oggi al domani.

Il gruppo di lavoro d’esame preliminare dell’UFAM, composto da rappresentanti dei Cantoni, dei produttori di rifiuti e degli smaltitori, era quindi perlopiù concorde nel dire che è adeguato smaltire i seguenti rifiuti per principio entro i confini nazionali e mantenere l’infrastruttura ne- cessaria a tal fine: rifiuti urbani, scorie dell’incenerimento dei rifiuti, rifiuti provenienti dalla manutenzione pubblica delle strade e dagli impianti pubblici di depurazione delle acque di scarico nonché rifiuti edili combustibili non selezionati. Tra i rifiuti edili combustibili non sele- zionati rientrano i rifiuti simili ai rifiuti urbani o i rifiuti edili non selezionati provenienti da de- molizioni, suddivisi in frazioni organica e minerale in un impianto di cernita. In base alla va- riante 1, l’esportazione dei rifiuti menzionati sopra è sostanzialmente vietata. Sono possibili deroghe solo se lo smaltimento in Svizzera non è possibile (ad esempio in caso di chiusura temporanea di impianti). Ovviamente, una cooperazione transfrontaliera tra regioni limitrofe nell’ambito dello smaltimento dei rifiuti deve essere possibile anche in futuro grazie a una prassi di autorizzazione flessibile. Ciò ha sicuramente senso anche dal profilo ecologico se si considerano le distanze di trasporto brevi (principio della vicinanza). Resta possibile anche l’esportazione di scorie dell’incenerimento dei rifiuti da rifiuti urbani importati.

Rispetto alla prassi attuale, è abrogata la limitazione dell’esportazione di rifiuti speciali. Oggi, il richiedente deve provare che lo smaltimento entro i confini nazionali non è possibile o non ha senso. L’UFAM rilascia un’autorizzazione solo se la capacità di trattamento in Svizzera non è disponibile o non è sufficiente oppure se lo smaltimento in Svizzera non ha senso per motivi finanziari o tecnici (ad esempio costi superiori del 30%).

La prassi ha mostrato che in un contesto di mercato dinamico, salvo per i rifiuti di massa, per l’autorità esecutiva è molto difficile rilevare le capacità disponibili e quindi la sicurezza dello smaltimento. Se le capacità disponibili sono solo in parte sufficienti, le autorizzazioni all’esportazione dovrebbero essere contingentate fino alla piena utilizzazione della capacità svizzere. Ciò potrebbe però essere realizzato in modo corretto e trasparente solo con un onere sproporzionato. Il calcolo dei costi dello smaltimento in Svizzera e all’estero è molto complesso e inaffidabile. Molte imprese sono infatti in grado di presentare offerte molto vantaggiose per raggiungere la piena utilizzazione dell’impianto o lasciare inutilizzata la capacità disponibile. L’efficacia del criterio applicato finora di un costo all’estero inferiore almeno del 30 per cento suscita da tempo perplessità da più parti.

L’abrogazione delle limitazioni all’esportazione di rifiuti speciali tiene conto anche della cre- scente internazionalizzazione nell’ambito dello smaltimento di rifiuti industriali. Spesso, im- pianti specializzati con una tecnica moderna possono lavorare in modo efficiente e offrire quindi un trattamento vantaggioso solo con i rifiuti provenienti da un bacino di utenza più ampio. L’esportazione di rifiuti speciali deve però sempre essere autorizzata dall’UFAM. L’autorizzazione è rilasciata solo se lo smaltimento è rispettoso dell’ambiente. Lo smaltimen- to deve corrispondere allo stato della tecnica in Svizzera.

La variante 2 propone di vietare anche l’esportazione di rifiuti di legno oltre ai rifiuti della variante 1, se è possibile smaltirli in Svizzera. Nel 2007 sono state esportate dalla Svizzera 470 000 tonnellate di legno usato, la maggior parte (360 000 tonnellate) per la fabbricazione

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di materiali legnosi (pannelli truciolari). Il resto (110 000 tonnellate) è stato utilizzato per pro- durre energia. Si tratta sempre di impianti situati nella regione di confine. L’esportazione di legno usato è soggetta ad autorizzazione. L’UFAM verifica la compatibilità ambientale dello smaltimento in base alle prescrizioni svizzere e allo stato della tecnica disponibile in Svizze- ra. Per la fabbricazione di materiali legnosi possono essere esportati solo rifiuti di legno con un basso carico di inquinanti. La cernita e il controllo della qualità avvengono in base alle indicazioni dell’aiuto all’esecuzione “rifiuti di legno” dell’UFAM. Con la prevedibile scomparsa delle importazioni di rifiuti urbani, sarà sostanzialmente possibile assicurare lo smaltimento del legno usato prodotto in Svizzera con gli impianti d’incenerimento dei rifiuti e gli impianti a combustione alimentati con legno usato esistenti. Con la variante 2, l’esportazione di legno usato non sarebbe consentita, il che migliorerebbe sensibilmente le condizioni quadro per gli impianti svizzeri che utilizzano legno usato. Un divieto all’esportazione renderebbe superflua l’importazione di rifiuti urbani e di conseguenza ridurrebbe i trasporti di rifiuti. D’altro canto, il divieto all’esportazione di legno usato rappresenta un intervento drastico su un mercato che funziona. Le crescenti esportazioni di legno usato sono da attribuire non da ultimo al fatto che in alcune regioni estere limitrofe il legno usato vanta già un valore di mercato positivo per la produzione energetica, mentre negli impianti svizzeri è solitamente necessario un fi- nanziamento supplementare. Ciò è legato anche alla politica energetica e in materia di CO2 di questi Paesi. La maggior parte degli altri Paesi europei cerca di far fronte al deflusso di biomassa con misure d’incentivazione invece che con ostacoli al commercio.

Con la limitazione dell’esportazione proposta sarebbero tutelati anche i prezzi dello smalti- mento di legno usato più alti in Svizzera. In base ai prezzi offerti nel marzo 2008, un divieto all’esportazione provocherebbe maggiori spese per l’edilizia pari a 25-30 milioni di franchi all’anno. L’esportazione di legno usato è favorita non da ultimo anche perché permette di evitare viaggi a vuoto e contenere le spese di trasporto. Attualmente la domanda di legno usato per la fabbricazione di materiali legnosi è in forte calo: è quindi disponibile più legno usato per lo sfruttamento energetico. Bisogna tuttavia partire dal presupposto che la doman- da di rifiuti biogeni in Europa tenderà ad aumentare. Il rischio che a lungo termine si verifi- chino strozzature dello smaltimento è relativamente basso. I costi dello smaltimento del le- gno usato sui mercati europei tenderanno a diminuire. Il legno usato è anche più facilmente impilabile dei rifiuti urbani.

Verrebbe infine meno il primato del riciclaggio dei materiali, poiché in Svizzera mancano gli impianti corrispondenti e probabilmente non saranno realizzati neanche in futuro. Il ricupero del legno usato è tuttavia sensato dal profilo ecologico: la sostituzione del legno fresco con rifiuti di legno permette infatti di risparmiare le risorse. Al termine del secondo ciclo di vita è ancora possibile uno sfruttamento energetico: si avrebbe così un’utilizzazione a cascata. Con il proposto divieto all’esportazione di legno usato, lo sfruttamento energetico in Svizzera è privilegiato anche rispetto al riciclaggio dei materiali all’estero. Ciò non comporta vantaggi ecologici nell’ottica dell’intera catena di smaltimento.

La prassi attuale, che vieta le esportazioni destinate al deposito in discariche a cielo aperto all’estero, è ora ancorata a livello dell’ordinanza. La Svizzera dispone di sufficienti discariche a cielo aperto per smaltire i rifiuti prodotti. In base ai principi della Convenzione di Basilea, la Svizzera deve mantenere un’infrastruttura di smaltimento propria, laddove abbia senso. I rifiuti destinati a deposito finale sono spesso costituiti da grandi quantità di residui del tratta- mento dei rifiuti o da rifiuti per cui non esiste nessun’altra possibilità di smaltimento. Per que- sti rifiuti, la Svizzera deve provvedere da sé alla sicurezza dello smaltimento. Ciò permette anche di evitare che i rifiuti finiscano in discariche inadatte. L’autorità federale competente è sì in grado di controllare la compatibilità ambientale di un certo numero di moderni impianti di smaltimento stranieri. Sarebbe però impossibile farlo con un onere ragionevole per le mi- gliaia di discariche a cielo aperto nei Paesi dell’UE e dell’OCSE e anche assurdo. Restano eccettuate le esportazioni nell’ambito di una collaborazione regionale transfrontaliera disci- plinata contrattualmente o l’esportazione di scorie dell’incenerimento di rifiuti urbani importati (lett. d).

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Art. 20 Garanzia dei costi di smaltimento Le prescrizioni della Comunità europea prevedono che in caso di spedizione transfrontaliera di rifiuti sia costituita una garanzia finanziaria. Su richiesta dell’esportatore, la garanzia può anche essere depositata presso l’UFAM. In caso di ritorno dei rifiuti per insolvenza dell’esportatore, per l’UFAM è determinante avere accesso diretto alla garanzia, se necessa- rio. Ciò è tuttavia possibile solo per le promesse di prestazione di natura astratta (garanzie bancarie, assicurazioni), indipendenti dal negozio di base garantito. Le fideiussioni hanno invece carattere accessorio: presuppongono l’esistenza di un debito principale. Se bisogna procedere a uno smaltimento rapido, ad esempio per motivi di sicurezza, non si può aspetta- re il completamento degli accertamenti necessari e la liberazione della garanzia. L’articolo 20 capoverso 2 è precisato nel senso che la garanzia deve essere fornita sotto forma di garan- zia bancaria o assicurazione.

Sezione 3: Importazione Art. 23 Condizioni per il rilascio del consenso I requisiti concernenti l’importazione sono stati definiti in modo speculare a quelli concernenti l’esportazione, per quanto possibile e sensato.

In analogia alle disposizioni relative all’esportazione, è vietato anche importare rifiuti destinati al conferimento diretto in discariche a cielo aperto (cpv. 1 lett. b). La pianificazione dei rifiuti dei Cantoni comprende lo smaltimento dei rifiuti entro i confini nazionali. Non sono previste importazioni di rifiuti destinati al deposito definitivo. La creazione di discariche va pianificata a lungo termine. In Svizzera l’apertura di nuove discariche è difficile da realizzare politica- mente a causa delle condizioni territoriali. Il volume delle discariche svizzere è quindi limita- to. In determinate regioni (Svizzera occidentale e Ticino), il volume delle discariche disponibi- le è scarso già oggi. È quindi corretto non ammettere rifiuti provenienti dall’estero ai fini del deposito definitivo diretto in discariche svizzere. Di norma, il fatto che i rifiuti siano depositati in Svizzera invece che all’estero e che siano necessari lunghi trasporti non comporta nean- che vantaggi ecologici. Nell’aprile 2008, con la stessa motivazione il Tribunale amministrativo federale ha pertanto confermato una decisione dell’UFAM di vietare l’importazione di rifiuti contenenti amianto destinati a discariche svizzere. Se eccezionalmente sono esportati rifiuti urbani destinati all’incenerimento, le scorie risultanti possono essere reintrodotte e depositate in Svizzera a condizione che la ripresa sia stata richiesta nella domanda di esportazione.

Il capoverso 1 lettera c corrisponde alla seconda parte del periodo del precedente capoverso

1 lettera b.

In caso di importazioni di rifiuti il cui smaltimento è di competenza dei Cantoni, i Cantoni de- vono ora verificare espressamente se l’importazione prevista non è contraria alla pianifica- zione cantonale dei rifiuti (cpv. 1 lett. d).

Il capoverso 1 lettera e corrisponde alla prima parte del periodo del precedente capoverso 1 lettera b.

Il capoverso 1 lettera f corrisponde al precedente capoverso 1 lettera a.

Il capoverso 1 lettera g corrisponde sostanzialmente al precedente capoverso 1 lettera d. L’ultima parte del periodo relativa alla conferma della validità dei contratti è stata soppressa. Si parte dal presupposto che i contratti siano validi.

Art. 24 Limitazione della durata del consenso In base alla decisione OCSE è possibile autorizzare spedizioni transfrontaliere di rifiuti desti- nati al riciclaggio per un periodo fino a tre anni, a condizione che l’autorità competente notifi- chi l’impresa interessata all’OCSE quale cosiddetto impianto di riciclaggio con un’autorizzazione generale di importazione. Finora, questa disposizione era contemplata nell’OTRif solo per l’esportazione. L’introduzione della cosiddetta autorizzazione generale di 15/31

importazione permette di ridurre l’onere amministrativo per i richiedenti e le autorità. Questa agevolazione si rivolge a impianti specializzati, che devono coprire una quota importante delle loro capacità di trattamento con rifiuti importati. Deve trattarsi di metodi definitivi. Non sono considerati metodi di riciclaggio definitivi ad esempio i depositi intermedi. L’autorizzazione generale d’importazione è rilasciata dall’UFAM, dopo aver sentito il parere dei Cantoni.

Sezione 4: Transito Art. 29 Controllo al momento del transito Per vari gruppi di rifiuti, la Svizzera ha emanato disposizioni più severe rispetto ai Paesi limi- trofi. Queste disposizioni riguardano certi rifiuti destinati al riciclaggio menzionati nella lista verde dell’OCSE o nell’allegato IX della Convenzione di Basilea, che in base alle prescrizioni degli Stati interessati possono essere spediti senza autorizzazione. Secondo la nuova formu- lazione, è possibile rinunciare a una notifica in caso di transito di rifiuti soggetti a controllo solo in Svizzera (cpv. 1). La disposizione in vigore attualmente non può essere attuata in modo efficiente poiché molti spedizionieri stranieri, che effettuano solo transiti, non conosco- no le disposizioni svizzere specifiche.

Sezione 5: Notifica ed etichettatura Art. 31 Moduli di notifica e di accompagnamento Secondo la decisione OCSE e ll’OTRif in vigore, i rifiuti che possono essere spediti senza autorizzazione devono essere accompagnati dai dati necessari. La normativa CE esige un modulo specifico a tal fine. Chi esporta questi rifiuti dalla Svizzera o li importa in Svizzera è pertanto tenuto a utilizzare questo modulo della Comunità europea. Per coerenza, tale requi- sito è ripreso nella legislazione svizzera (cpv. 8). Si eviterà così che gli esportatori si orienti- no all’OTRif ignorando che la CE applica prescrizioni più severe.

Capitolo 4: Esecuzione Art. 40 Compiti speciali dei Cantoni Siccome all’articolo 12 capoverso 3 le imprese di smaltimento sono obbligate a registrare la notifica dei rifiuti speciali ricevuti on line, viene meno il compito dei Cantoni di immettere le notifiche scritte nella banca dati elettronica previsto al vecchio capoverso 3.

Nel traffico transfrontaliero di rifiuti, l’esecuzione è di competenza dell’UFAM e degli uffici doganali. Il precedente capoverso 4 prescrive un sostegno degli uffici doganali da parte delle autorità cantonali nell’ambito del prelievo e dell’analisi di campioni di rifiuti. In pratica, però, il controllo è svolto prevalentemente mediante ispezione della merce. Il testo modificato del capoverso 4 (ora cpv. 3) amplia leggermente i compiti rispecchiando la prassi già attuata. Nell’ambito di campagne di controllo o in singoli casi, l’UFAM e gli uffici doganali possono così fare appello al know-how delle autorità esecutive cantonali. È quindi opportuno che sia l’autorità competente per il territorio in questione a svolgere il compito. Di norma si tratta dei Cantoni di Confine sul cui territorio si trovano gli uffici doganali.

Se durante i controlli dei trasporti di rifiuti da parte delle autorità competenti in Svizzera o all’estero emerge che l’esportazione è avvenuta illegalmente, i rifiuti devono essere ritornati nello Stato di spedizione d’intesa con le autorità interessate. La consegna resta bloccata presso l’ufficio doganale fintanto che l’autorità competente nello Stato di spedizione non ha deciso lo smaltimento. L’autorità deve assicurarsi che i rifiuti siano smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e conforme alle prescrizioni. Sono ora disciplinati chiaramente i compiti dell’UFAM e dei Cantoni. L’UFAM resta l’interlocutore degli uffici doganali o delle autorità straniere e deve approvare definitivamente un eventuale ritorno. Chiarisce la situazione con gli uffici doganali svizzeri e stranieri, ordina fotografie ed eventualmente un rapporto e decide in merito a un eventuale ritorno dei rifiuti. A seconda della situazione, la decisione è presa d’intesa con l’autorità straniera competente. Se i rifiuti sono ritornati in Svizzera, l’UFAM ha bisogno del sostegno dei Cantoni per poter garantire che i rifiuti siano smaltiti nel rispetto

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dell’ambiente. I Cantoni competenti devono dare istruzioni all’esportatore di ritornare i rifiuti al mittente o di consegnarli a un’impresa di smaltimento autorizzata (cpv. 4). I Cantoni sor- vegliano il ritorno e lo smaltimento dei rifiuti. Un’eventuale denuncia spetta al Cantone. I de- litti nel traffico transfrontaliero di rifiuti per cui non è previsto nessun ritorno di rifiuti in Svizze- ra sono invece perseguiti dall’UFAM.

Il ritorno dei rifiuti è di competenza del Cantone da cui provengono i rifiuti. Se l’origine dei rifiuti non è nota o i rifiuti provengono da più Cantoni, la competenza spetta al Cantone in cui ha il proprio domicilio o la sede della ditta il detentore dei rifiuti. Se il detentore ha il proprio domicilio o la sede della ditta all’estero, la competenza spetta al Cantone da cui sono stati esportati i rifiuti, e cioè al Cantone sul cui territorio si trova l’ufficio doganale attraverso il qua- le dovevano essere esportati o sono stati esportati i rifiuti (cpv. 5).

Art. 43 Compiti degli uffici doganali Le prescrizioni CE prevedono che in caso di sospetto di spedizione illegale di rifiuti la conse- gna sia bloccata in dogana e le autorità competenti degli Stati interessati informate. Queste ultime decidono in merito al seguito della procedura. Questa prassi permette di ottenere in- formazioni mirate per confermare o smentire il sospetto. Se i rifiuti devono essere ritornati, l’autorità competente può assicurarsi che i rifiuti siano smaltiti correttamente. Si evita così che i rifiuti siano spediti illegalmente attraverso un altro ufficio doganale. La Svizzera adotta questa prassi. La dogana informa l’UFAM (cpv. 3). In caso di ritorno, l’UFAM assegna il caso al Cantone interessato.

Capitolo 5: Disposizioni finali Allegato 3 Abrogazione e modifica del diritto vigente Nell’ambito della presente revisione dell’OTRif è modificata l’ordinanza tecnica del 10 dicem- bre 1990 sui rifiuti (OTR).

Parte 3: Modifica del diritto vigente

Ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR)

1. Obiettivo

La presente modifica dell’ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) stabilisce i criteri tuttora mancan- ti per il conferimento in discarica dei rifiuti. La Confederazione intende così reagire al radicale mutamento della gestione dei rifiuti negli ultimi 20 anni (ad esempio trattamento integrale dei rifiuti urbani, forte aumento del materiale di scavo contaminato). Anche nella situazione mu- tata è prevista l’applicazione sistematica dell’approccio improntato ai rischi delle linee diretti- ve per la gestione dei rifiuti (1986) e del commento all’OTR (1988). L’obiettivo è di promuo- vere il riciclaggio dei rifiuti e migliorare la qualità dei rifiuti destinati alle discariche, mediante trattamento, in modo da avvicinarsi, a medio termine, all’obiettivo generale della gestione dei rifiuti in Svizzera, e cioè l’idoneità dei rifiuti al deposito finale. Sono così create le premesse affinché in linea di massima siano depositati nelle discariche unicamente rifiuti trattati. In sin- goli casi giustificati come pure per il materiale di scavo non contaminato sono tuttavia oppor- tune delle deroghe. Questi requisiti chiari in materia di deposito finale dei rifiuti devono inoltre contribuire a un’esecuzione unitaria a livello delle discariche in Svizzera.

2. Situazione iniziale

La modifica dell’ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) prende spunto dagli sviluppi intervenuti nel settore dei rifiuti dalla sua entrata in vigore nel 1990 e dal crescente numero di risanamenti di siti contaminati e progetti di ingegneria civile con grandi volumi di materiale di scavo in parte molto contaminato. Con questa modifica dell’ordinanza non s’intende però modificare radi- calmente la politica in materia di rifiuti conferiti in discarica. Sono numerosi gli elementi col- 17/31

laudati che scaturiscono dalle linee direttive per la gestione dei rifiuti in Svizzera (1986), dal commento all’OTR (1988), dai rapporti sulla valutazione della politica della Confederazione in materia di rifiuti (2006), dagli aiuti all’esecuzione della Confederazione e dei Cantoni non- ché dai rapporti di ricerca: messi assieme, essi costituiscono ora una base importante per questa modifica dell’OTR.

Gli obiettivi e i principi contenuti nelle linee direttive hanno influenzato fortemente la politica della Confederazione in materia di rifiuti e di conseguenza l’evoluzione dello smaltimento dei rifiuti in Svizzera negli ultimi 20 anni. Oggi, in Svizzera la gestione dei rifiuti è un sistema in- tegrato che funziona bene e in collaborazione con tutti gli attori, pubblici e privati, nello smal- timento dei rifiuti sono stati raggiunti miglioramenti significativi dal punto di vista ecologico. La valutazione della politica della Confederazione in materia di rifiuti (2006) ha confermato obiettivi importanti per il trattamento e il deposito definitivo dei rifiuti. D’ora in poi dovrà finire nell’ambiente il minor quantitativo possibile di sostanze inquinanti. I sistemi di trattamento dei rifiuti devono produrre materie prime riciclabili e/o rifiuti adatti al deposito definitivo. I rifiuti che finiscono oggi nelle discariche non hanno ancora raggiunto l’auspicata qualità da “depo- sito definitivo”. Tale qualità è infatti riservata alle discariche che non hanno bisogno di misure tecniche a posteriori, come il trattamento del percolato o dei gas di scarico, per evitare il rila- scio di emissioni inammissibili, anche a lungo termine. La strategia dell’OTR del 1990 in materia di discariche prevedeva tre tipi di discarica e anche le disposizioni dell’ordinanza sono state definite di conseguenza. Nelle discariche per mate- riali inerti si possono depositare materiali di demolizione non contaminati e determinate fra- zioni di rifiuti edili selezionati, simili alle rocce. La qualità del percolato della discarica deve essere equivalente a quella dell’acqua dei fiumi. I rifiuti destinati alle discariche per materiali inerti devono presentare il minor tenore possibile di inquinanti organici e tenori di metalli pe- santi solo leggermente superiori. Le discariche per sostanze residue sono destinate al deposito definitivo di residui di tratta- mento metallici, inorganici e difficilmente solubili, come ceneri dei filtri cementate, fanghi di idrossidi di metalli e residui dei filtri dell’industria. Il percolato della discarica deve soddisfare le condizioni per lo scarico nelle acque superficiali. Anche nel caso delle discariche per so- stanze residue, i rifiuti depositati devono presentare il minor tenore possibile di inquinanti organici. Per i metalli pesanti che non possono essere riciclati assume rilievo unicamente il possibile rilascio, determinato mediante il test di eluizione dell’OTR. Le discariche reattore, infine, sono riservate ai rifiuti urbani non trattati. La qualità del perco- lato deve corrispondere approssimativamente a quella delle discariche per sostanze residue. Nel commento all’OTR del 1988, la discarica reattore era definita una soluzione transitoria per i rifiuti urbani in attesa della creazione dei presupposti tecnici per un trattamento (incene- rimento). In base al commento menzionato, in futuro le discariche per rifiuti speciali non sa- ranno più ammesse.

Dall’entrata in vigore dell’OTR, nel 1990, si sono verificati i seguenti sviluppi: a partire dagli anni 1990 è riconosciuta la problematica dei siti contaminati e contemporaneamente aumen- ta la quantità di materiale di scavo contaminato prodotto anche da numerosi progetti di inge- gneria civile in aree abitate. Grazie alle indicazioni della direttiva sul materiale di scavo (1999), anche il tasso di trattamento e riciclaggio progredisce, ma oggi sono ancora conferite in discarica notevoli quote non trattate delle circa 480 000 tonnellate di materiale di scavo contaminato (stato 2007 senza grandi progetti), spesso con tenori critici di inquinanti organi- ci. Circa un terzo dei risanamenti di siti contaminati degli ultimi 15 anni era costituito da sem- plici metodi “dig-and-dump”: rifiuti contaminati sono quindi tuttora estratti e conferiti in disca- rica senza alcun trattamento preliminare. Lo stesso vale per il materiale di scavo estratto da siti contaminati.

Grazie alle dichiarazioni annuali nell’ambito dell’esecuzione dell’OTaRSi (ordinanza del 5 aprile 2000 sulla tassa per il risanamento dei siti contaminati), i volumi e i generi di rifiuti de- positati in discariche reattore e per sostanze residue sono noti esattamente.

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brennbare Abfälle KVA-Schlacke sortierte Bauabfälle, Inertstoffe verschmutzter Aushub Sonderabfälle 30% übrige Abfälle wie Strassenwischgut, Altlastmaterial, 55% Industrieabfälle, Sandfangrück- stände, Strassenbeläge unverschmutzter Aushub

= 1.19 Mio. Tonnen

Fig. 1: Composizione dei rifiuti nelle discariche reattore (2007)

Oggi nelle discariche reattore è ancora depositato solo l’1 per cento circa di rifiuti urbani non trattati, quelli per cui era previsto originariamente questo tipo di discarica, come già indicato. Le scorie degli impianti d’incenerimento dei rifiuti (IIRU) rappresentano il 55 per cento circa del totale dei rifiuti conferiti in discariche reattore. In base alle disposizioni dell’OTR in vigore, esse dovrebbero essere depositate in un compartimento separato, che impedisca lo scambio di sostanze con altri rifiuti, il che negli ultimi sette anni è avvenuto solo in circa 13 discariche. Il 34 per cento dei depositi definitivi in discariche reattore è invece costituito da materiale non previsto per questo tipo di discarica nelle linee direttive. Per questo motivo, nell’OTR in vigo- re non sono stati definiti criteri per il deposito definitivo di materiale di scavo contaminato, rifiuti speciali e rifiuti simili. L’OTR ammette eccezionalmente il deposito definitivo di rifiuti speciali, che però oggi costituiscono una quota notevole in numerose discariche. Nel 2007, nelle discariche per sostanze residue sono state depositate sostanzialmente so- stanze residue secondo l’OTR. Il 26 per cento di materiale di scavo rilevato dovrebbe essere depositato in compartimenti separati.

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verfestigte Filterstäube KVA-Schlacke Reststoffqualität aus Rauchgasreinigung Aushubmaterial übrige Reststoffe

= 0.19 Mio. Tonnen

26%

Fig. 2: Composizione dei rifiuti nelle discariche per sostanze residue (2007)

Conclusione: mancano valori limite adatti per gli inquinanti organici nelle discariche per so- stanze residue. Per le discariche reattore non esistono neanche valori limite per garantire la compatibilità ambientale del deposito definitivo di rifiuti. Sono anni, però, che i Cantoni chie- dono alla Confederazione valori limite. Occorre infine armonizzare i requisiti per il deposito definitivo di rifiuti nei tre tipi di discarica – discariche per materiali inerti, discariche per so- stanze residue e discariche reattore.

3. Motivi all’origine della modifica

L’ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) è in vigore dal 10 dicembre 1990. L’evoluzione nel setto- re dei rifiuti, in particolare a livello di tecnologie di trattamento, flussi di rifiuti e generi di rifiuti da conferire in discarica, i numerosi risanamenti di siti contaminati e il materiale di scavo e- stratto da siti contaminati rendono necessaria una modifica dell’allegato 1: Oggi nelle discariche reattore finiscono rifiuti non previsti per questo tipo di discarica in base alle linee direttive e al commento all’OTR (fig. 1). Per le discariche reattore non esistono valori limite: di fatto, oggi circa un terzo dei rifiuti depositati è costituito da rifiuti speciali (fig. 1) e dovrebbe essere depositato in una disca- rica reattore solo in casi eccezionali. Circa un terzo dei risanamenti di siti contaminati sono semplici spostamenti: in altre paro- le, i rifiuti sono conferiti in discarica senza nessun trattamento preliminare. Ciò non corri- sponde assolutamente a una gestione sostenibile dei rifiuti. Sono inoltre depositate diret- tamente nelle discariche anche grandi quantità di materiale di scavo contaminato, quanti- tà che aumentano anno dopo anno. Il principio “solo rifiuti trattati nelle discariche” va at- tuato rapidamente con misure corrispondenti e deroghe adeguate. In merito alle discariche sono disponibili molteplici aiuti all’esecuzione della Confedera- zione e di singoli Cantoni. I requisiti in materia di deposito dei rifiuti devono essere armo- nizzati a livello nazionale, riassunti nell’OTR e strutturati chiaramente, in una forma com- prensibile.

4. Principali elementi della modifica

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L’allegato 1 dell’ordinanza – Rifiuti autorizzati nelle discariche – è riformulato e ristrutturato. Per tutti i tipi di discarica è prevista la stessa struttura contenutistica. È disponibile una nuova versione dell’allegato 1, che riprende le vecchie disposizioni collaudate e le completa con i requisiti mancanti in materia di deposito definitivo dei rifiuti. Questi requisiti disciplinano da un lato i singoli generi di rifiuti destinati al deposito definitivo e dall’altro i valori limite per de- terminati generi di rifiuti con una composizione eterogenea. I valori limite si orientano alle indicazioni improntate ai rischi delle linee direttive e dell’OTR del 1990, ma sono state ade- guate alle moderne conoscenze tossicologiche. Nell’ambito di questa modifica dell’OTR sono sostanzialmente mantenuti i tre tipi di discarica previsti finora. Un’eventuale estensione ad altri tipi di discarica o requisiti speciali in materia di ubicazione dovranno essere discussi nell’ambito di una revisione totale dell’ordinanza. Nel quadro della revisione dell’OTaRSi del [data del decreto del Consiglio federale] è introdotta, a grande richiesta dei Cantoni, una di- scarica per materiali inerti per il deposito definitivo di materiale di scavo esclusivamente non contaminato. Con la presente revisione è inoltre riconfermato il compartimento per scorie quale sottotipo di discarica reattore.

5. Commento alle singole modifiche

Capitolo 3: Discariche, sezione 2 Sistemazione e gestione Art. 30 Il titolo di questo articolo è stato abrogato nel 2004 con l’ordinanza concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA). È reintrodotto il seguente titolo: Ubicazione, sistemazione e chiusura. Art 33 cpv. 1 Finora, il detentore di rifiuti doveva provare, al momento della consegna, che i suoi rifiuti era- no autorizzati nella discarica prevista solo per due tipi di discarica: quella per materiali inerti e quella per sostanze residue. Per le discariche reattore non era previsto nessun obbligo di prova. Secondo l’allegato 1 dell’OTR, la prova deve ora essere fornita per tutti e tre i tipi di discarica. Art. 36 cpv. 4 e 5 Il capoverso 4 è abrogato, la disposizione corrispondente è stata integrata nell’allegato 1. Al capoverso 5 è stato aggiornato il rimando all’allegato.

Allegato 1 Rifiuti autorizzati nelle discariche Introduzione Il paesaggio delle discariche svizzere è sostanzialmente costruito: fare “tabula rasa” è im- possibile, l’attuale piano delle discariche deve basarsi su ciò che esiste già. Sono mantenuti i tre tipi di discarica attuali, ma sono delimitati in modo più netto in base ai requisiti relativi ai rifiuti depositabili. La discarica per materiali inerti riservata al materiale di scavo contaminato, introdotta con la revisione dell’OTaRSi del [data del decreto del Consiglio federale], nonché il compartimento per le scorie messo in risalto nel presente disegno quale sottotipo della di- scarica reattore si integrano in modo ottimale nel paesaggio delle discariche esistente (vedi fig. 3).

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Inertstoffdeponie Reststoffdeponie Reaktordeponie

Triage: Grenzwerte für Abfallstoffe (Anorganika, Organika)

unverschmutzter übrige übrige Inertstoffe Reststoffe Schlacke Reaktorstoffe Aushub

ex-Zone S status quo status quo status quo status quo

Standortanforderungen A B C D E A B C D E VASA-Revision 1.1.2009 TVA-Änderung 2008

Fig. 3: Panoramica del piano delle discariche 2008

Con la riformulazione dell’allegato sono anche stati ristrutturati i contenuti relativi ai singoli tipi di discarica: le singole cifre sono così state impostate in base alla stessa struttura per agevolare la comprensione e la visione d’insieme. Dapprima è definito ciò che può essere depositato nei vari tipi di discarica e poi è riportato un elenco di rifiuti depositabili senza pro- ve chimiche. Per tutti gli altri rifiuti devono essere fornite prove analitiche del rispetto dei re- quisiti corrispondenti al tipo di discarica a cui sono destinati. I corrispondenti valori limite so- no stati calcolati scientificamente, soddisfano i requisiti delle linee direttive e sono sostan- zialmente armonizzati anche con l’ordinanza sui siti contaminati (OSiti).

Per definire requisiti scientifici sono calcolati valori limite per le sostanze in base ai valori di concentrazione dell’ordinanza sui siti contaminati (OSiti, 26 agosto 1998) nonché della diret- tiva sui test di eluizione secondo l’ordinanza sui siti contaminati (2000) attraverso il principio del cosiddetto test di eluizione virtuale. Attraverso il legame con i valori di concentrazione dell’OSiti, i valori limite per le sostanze solide sono basati sui rischi, dato che i valori di con- centrazione dell’OSiti rappresentano valori dell’acqua potabile basati sulla tossicità secondo l’ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE, 26 giugno 1995) e, dove man- cano, principi riconosciuti a livello internazionale. Questi valori dell’acqua potabile corrispon- dono quale ordine di grandezza agli obiettivi di qualità delle acque dei fiumi, ma possono essere estesi in modo relativamente semplice nonché scientificamente fondato e attuale a un numero nettamente più elevato di sostanze che assumono rilievo per i rifiuti. Il decuplo dei valori dell’acqua potabile corrisponde a sua volta all’ordine di grandezza delle condizioni d’immissione dell’ordinanza sull’immissione delle acque di rifiuto, abrogata nel 1998. Questo sistema basato sulla tossicità era già stato utilizzato per calcolare i valori limite per le sostan- ze solide o i rifiuti nell’OTR in vigore e negli aiuti all’esecuzione che la concretizzano:

• materiali inerti (OTR 1990): le concentrazioni di inquinanti nell’eluito dei materiali inerti corrispondono al valore di concentrazione dell’OSiti; • sostanze residue (OTR 1990): le concentrazioni di inquinanti nell’eluito delle sostanze residue corrispondono a dieci volte il valore di concentrazione dell’OSiti; • materiale T (materiale di scavo tollerabile secondo la direttiva per il riciclaggio, il tratta- mento e il deposito di materiale di scavo (direttiva sul materiale di scavo 1999)): le con- centrazioni di inquinanti nell’eluito del materiale T corrispondono al 50 per cento circa del valore di concentrazione.

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Bisogna tener presente che certi inquinanti possono presentare una mobilità accresciuta a causa dell’attività biologica nelle discariche reattore (il valore pH, ad esempio, scende, per via dell’attività biologica; di conseguenza aumenta la mobilità dei metalli pesanti).

Per calcolare il valore limite per una sostanza solida attraverso un test di eluizione virtuale bisogna conoscere la frazione di carbonio organico (foc) nei rifiuti depositati. Le variazioni dei valori foc dei rifiuti depositati nelle discariche sono tuttavia notevoli. Per determinare i valori indicativi per la direttiva sul materiale di scavo, per semplicità per il sottosuolo è stato ipotiz- zato un valore foc costante, che per esperienza è compreso tra 0.001 e 0.005. In base alle condizioni quadro descritte sopra si è imposta la seguente procedura:

• determinazione delle categorie di rifiuti in discariche reattore quantitativamente più impor- tanti • definizione di valori foc rappresentativi per queste categorie di rifiuti • calcolo di valori limite per le sostanze solide in base al decuplo dei valori di concentrazio- ne dell’ordinanza sui siti contaminati nonché al cosiddetto test di eluizione virtuale della direttiva sui test di eluizione secondo l’OSiti. I calcoli sono stati realizzati per vari valori foc possibili.

Come indicato alla cifra 4 del presente allegato, entro l’entrata in vigore della presente modi- fica dell’ordinanza l’Ufficio federale emanerà una direttiva in cui sarà definito il metodo di calcolo dei valori limite. La determinazione dei nuovi valori limite sarà così trasparente nei singoli casi.

Cifra 1 Al punto 1 sono definiti in forma generica i rifiuti che possono sostanzialmente essere depo- sitati nelle discariche per materiali inerti.

Cifra 11 Al capoverso 1 sono elencati i rifiuti che, a meno che non si sospettino contaminazioni, pos- sono essere depositati nelle discariche per materiali inerti senza prove chimiche. Per i generi di rifiuti detriti alluvionali, frammenti di pavimentazioni stradali, gesso, ceneri di legna non trattata, vetro (vetro piano e per imballaggi) e rifiuti della fabbricazione di prodotti di cerami- ca, in base alla composizione chimica e mineralogica, alle proprietà fisiche nonché al com- portamento geochimico si può partire dal presupposto che si comportano come i materiali inerti e che eventuali contaminazioni sono di origine geogena o Secondo il capoverso 2, tutti gli altri rifiuti destinati al deposito definitivo in discariche per materiali inerti devono fornire una serie di prove di idoneità. Queste prove consentono di depositare nelle discariche per materiali inerti anche residui non problematici della produzione industriale. La caratterizza- zione di questi rifiuti come materiali inerti è effettuate a tappe, ma devono essere rispettate tutte le condizioni. La valutazione comprende valori limite scientifici relativi alle sostanze so- lide di parametri organici e inorganici nonché condizioni volte a limitare le componenti solubi- li. La prima tappa consiste nel verificare che i rifiuti destinati al deposito definitivo siano com- posti prevalentemente (95 per cento in peso) da componenti simili alle rocce compatibili con l’ambiente.

Devono poi essere determinati, mediante analisi chimica, i tenori totali di parametri organici e inorganici. In base al metodo di conversione descritto, i valori limite corrispondono alla quali- tà dell’acqua potabile nel percolato della discarica. La novità è che per tutti i parametri men- zionati alla cifra 11 capoverso 2 lettera b non è più necessario un test di eluizione. Da un lato l’attuale “test di eluizione OTR” si è rivelato poco adatto per i parametri organici e dall’altro in genere le analisi delle sostanze solide sono più economiche e i risultati più chiari. L’attuale elenco dei parametri per i valori limite per le sostanze solide per i metalli è stato completato con valori limite per le sostanze solide calcolati per le sostanze organiche. È emerso che questi valori limite, calcolati in base al metodo descritto, sono quasi identici a quelli della di- rettiva sui rifiuti autorizzati nelle discariche per materiali inerti (2000). Per non rivoluzionare la 23/31

prassi collaudata nei Cantoni a causa di scarti minimi sono stati ripresi i valori indicativi della direttiva citata. Per l’antimonio è stato introdotto un nuovo valore limite di 30 mg/kg, come per l’arsenico, dato che i due elementi hanno un comportamento chimico e tossicologico si- mile. Per il TOC (Total Organic Carbon) è introdotto un valore limite di 50 000 mg/kg, dato che questo parametro si presta molto bene quale parametro guida ed è relativamente sem- plice ed economico da misurare.

Un’altra condizione che devono rispettare i rifiuti destinati al deposito definitivo è la limitazio- ne del tenore di sali solubili allo 0,5 per cento in peso, il che equivale a limitare il tenore di composti idrosolubili. Il quarto requisito da soddisfare è il rispetto dei valori limite di quattro sostanze eluite in acqua distillata per 24 ore. Il secondo test durante 48 ore richiesto finora è soppresso poiché la prassi ha mostrato che in genere non può essere realizzato o è appunto determinato solo il valore medio tra due misurazioni.

Occorre inoltre tener presente che i valori per i fluoruri e i nitriti sono stati innalzati rispetto alle disposizioni in vigore. Per i fluoruri, il valore attuale è troppo basso se si parte dal pre- supposto che il percolato della discarica deve corrispondere ai valori dell’acqua potabile. Il valore di tolleranza dell’OSoE per l’acqua potabile è di 1,5 mg/l: un adeguamento del valore limite dell’OTR per i materiali inerti a 2mg/l è quindi opportuno e permette ancora di deposita- re nelle discariche per materiali inerti materiale con un tenore di fluoruri molto basso. L’attuale valore limite dell’OTR (1 mg/l) dovrebbe essere considerato il valore U in futuro. L’innalzamento del valore limite per i nitriti dagli attuali 0,1 mg/l a 1 mg/l scaturisce dall’esperienza pluriennale con il materiale di scavo delle gallerie e i fanghi prodotti durante i brillamenti. Nei vari grandi progetti svizzeri, in base a numerose misurazioni dei nitriti e a vari esperimenti di dilavamento è emerso che la decomposizione da nitrito in nitrato dipende da fattori come densità del campione, organismi biologicamente attivi, presenza di metalli catali- ticamente attivi, valore pH nonché la temperatura. Nel materiale di scavo, in genere questa decomposizione è buona. Nei fanghi occorre prestare grande attenzione ai fattori menzionati per consentire la decomposizione, che richiede anche un certo tempo. Con l’innalzamento del valore limite per i nitriti a 1 mg/l , il percolato delle discariche per materiali inerti non do- vrebbe provocare contaminazioni inammissibili delle acque anche senza trattamento, per via della possibile decomposizione in nitrato. L’apporto nell’ambiente di nitrato attraverso il per- colato della discarica, a causa del deposito definitivo di materiale di scavo contenente nitriti nelle discariche per materiali inerti, è trascurabile rispetto all’apporto di nitrato dell’agricoltura.

Cifra 12 Nel capitolo rifiuti edili erano necessari completamenti e uno spostamento delle lettere. In futuro non potrà più essere depositato in discariche per materiali inerti asfalto contenente catrame (elevati tenori di idrocarburi aromatici policiclici). Finora, questo requisito era disci- plinato nella direttiva sui rifiuti autorizzati nelle discariche per materiali inerti. Le precedenti lettere b e c sono state scambiate: nel processo è infatti più logico che dapprima siano sepa- rate le componenti e poi si verifichi se il 95 per cento in peso è composto da sassi, ecc. Nella precedente lettera b, “…nella massima misura possibile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio e sopportabile sotto il profilo economico” è stato sostituito dal concetto di stato della tecnica. Ciò significa che la tecnica deve essere collaudata in impianti paragonabili in Svizzera o all’estero, essere stata oggetto di sperimentazioni riuscite e poter essere trasferita in altri impianti in base alle regole della tecnica. Il capoverso 2 è stato introdotto per far sì che il materiale di scavo già classificato come non inquinato non debba ancora fornire prove per essere depositato in discariche per materiali inerti.

Cifra 13 La cifra 13 è stata ripresa senza modifiche.

Cifra 2

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Il capitolo sulle discariche per sostanze residue è stato ristrutturato (seguendo la struttura dei capitoli sulle discariche per materiali inerti e sulle discariche reattore) e il suo contenuto è stato riveduto e semplificato. Non sono stati definiti nuovi requisiti per le sostanze residue a livello contenutistico, ma sono state formulate in modo più chiaro e inequivocabile le disposizioni già in vigore, basate sulle linee direttive. Non dimentichiamo che la discarica per sostanze residue è pensata per i rifiuti metallici, inorganici e difficilmente solubili. Dapprima sono quindi definiti anche qui i rifiuti che pos- sono essere depositati nelle discariche per sostanze residue. Alla lettera c occorre ricordare che benché i materiali inerti rispettino i requisiti di qualità delle sostanze residue non ha sen- so riempire il prezioso e costoso volume delle discariche per sostanze residue con materiali inerti. Spetterà ai servizi cantonali stabilire una limitazione nelle autorizzazioni di esercizio per le discariche per sostanze residue.

Cifra 21 I rifiuti considerati sostanze residue sono menzionati in un elenco esaustivo e per tutti occor- re provare che soddisfano i requisiti stabiliti. Le sostanze residue sono rifiuti che a causa del loro elevato tenore di metalli pesanti vanno sottoposti a pretrattamento in modo da renderli chimicamente e meccanicamente stabili: si tratta cioè di rifiuti metallici, inorganici e difficil- mente solubili. La valutazione per stabilire se i tre generi di rifiuti elencati soddisfano i criteri di qualità delle sostanze residue deve basarsi sui dati dei test di eluizione e sui dati relativi alla composizione organica. Le limitazioni relative ai parametri organici devono impedire che nelle discariche per sostanze residue sostanze chimiche organiche provochino reazioni in- controllate. Da notare che con la presente modifica dell’OTR non è ancora stabilito un valore limite per la diossina nell’ambito del deposito definitivo superficiale di rifiuti. Con il deposito definitivo di ceneri dei filtri cementate e lavate con acidi, nelle discariche per sostanze resi- due finiscono carichi di diossina che possono provocare reazioni chimiche organiche (ad esempio materiale di scavo contaminato con olio). I requisiti delle sostanze residue menzionati al capoverso 2 devono essere rispettati cumula- tivamente per i tre generi di rifiuti. La limitazione del tenore di sali solubili al due per cento in peso equivale a limitare il tenore di composti idrosolubili. La condizione di cui alla lettera b deve garantire che non possano essere liberate tra l’altro sostanze esplosive, ad esempio idrogeno. Le sostanze residue depositate devono presentare una forma chimicamente stabi- le, non reattiva, per evitare reazioni chimiche incontrollate. I requisiti dell’eluito delle sostanze residue restano invariati. Per principio, il percolato prodotto dalle discariche per sostanze residue deve poter essere immesso nelle acque senza ulteriori trattamenti. Di norma, i valori limite scaturiscono dalle precedenti condizioni sull’immissione di acque di rifiuto. Oltre al rispetto dei valori limiti per gli inquinanti, l’eluito deve superare un test di tossicità. Anche questo è già previsto dall’OTR in vigore. Al capoverso 3, per i residui del trattamento chimico superficiale dei metalli sono definiti valo- ri limite per le sostanze solide per parametri organici, che corrispondono ai valori limite dei materiali inerti. Solo così è possibile garantire che nelle discariche per sostanze residue non si verifichino reazioni chimiche organiche non previste per questo tipo di discarica ed even- tualmente una mobilitazione incontrollata di diossine e metalli pesanti.

Cifra 3 Anche per le discariche reattore sono dapprima definiti in generale i rifiuti che possono so- stanzialmente essere depositati.

Cifra 31 Al capoverso 1 sono menzionati in un elenco esaustivo cinque generi di rifiuti, che possono essere depositati nelle discariche reattore (senza compartimento per scorie) senza ulteriori prove. Le esperienze fatte finora in relazione alla composizione di questi rifiuti consentono il deposito definitivo diretto in un “compartimento reattore”. I rifiuti prodotti in caso di piena o incendio devono essere sottoposti a una cernita grossolana prima di un eventuale deposito definitivo. Oggetti grandi, come frigoriferi, piani di cottura o congelatori, vanno smontati e smaltiti separatamente. Alla lettera e, per rifiuti edili di materiali compositi non combustibili

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s’intendono ad esempio pannelli di cartongesso o materiali da costruzione in argilla e canna. Tutti gli altri rifiuti, non menzionati espressamente al capoverso 1, devono provare che sono rispettati i valori limite (tenori totali) per i parametri organici e inorganici. I valori limite per le sostanze solide per i parametri organici sono stati calcolati come descritto nell’introduzione alla modifica del presente allegato. I valori limite per i metalli pesanti corrispondono ai valori limite per il compartimento per scorie e rappresentano tenori massimi di metalli pesanti delle moderne scorie.

Cifra 32 Alla cifra 32 è disciplinato il deposito definitivo di rifiuti in compartimenti per scorie. Questi rifiuti possono essere depositati solo a condizione che sia escluso uno scambio di sostanze con altri rifiuti. I cinque generi di rifiuti menzionati al capoverso 1 – scorie provenienti dagli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani, vetro da schermo, residui vetrificati, scorie prove- nienti dagli impianti d’incenerimento dei rifiuti speciali e ceneri dei filtri lavate con acidi – pos- sono essere depositati direttamente nei compartimenti per scorie senza ulteriori prove. Tutti questi rifiuti sono simili alle scorie. La loro composizione esclude reazioni impreviste nel cor- po della discarica.

Per le scorie provenienti dagli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani, menzionate alla let- tera a, è introdotto un requisito relativo all’estrazione dei rottami di ferro e metalli non ferrosi. La quota di metallo particolato (pezzi di metallo) dopo l’estrazione dei rottami può ancora essere del due per cento in peso. In questo modo si vuole garantire che, dopo un periodo transitorio di tre anni dall’entrata in vigore della presente modifica dell’ordinanza, tutte le sco- rie in Svizzera siano sottoposte a estrazione dei rottami in base allo stato della tecnica. Solo così sarà possibile tener conto di entrambi gli obiettivi della gestione svizzera dei rifiuti, il risparmio delle risorse e la chiusura dei cicli. Occorre precisare che negli ultimi anni con l’estrazione dei rottami dalle scorie sono stati guadagnati molti soldi grazie ai prezzi elevati delle materie prime e di conseguenza in molti luoghi in Svizzera l’estrazione dei rottami è già svolta in appositi impianti direttamente presso gli impianti d’incenerimento o le discariche. Con l’entrata in vigore della presente modifica dell’ordinanza, l’Ufficio federale emanerà una direttiva dettagliata su come prelevare campioni di scorie e determinare il tenore residuo di metalli. Deve essere elaborato un metodo semplice, economico e solido, in collaborazione con esperti autorevoli.

I generi di rifiuti elencati in modo esaustivo al capoverso 2, come rivestimenti di forni, fanghi di idrossidi di Ca e Al, sabbie e scorie decantate in fonderie nonché materiale non combusti- bile raccolto nei parapalle, devono rispettare dei requisiti relativi al tenore di metalli pesanti (tenori totali). Questi valori corrispondono alla composizione media delle scorie in Svizzera.

Cifra 4 Alla cifra 4 sono riassunte le prove valevoli per tutti e tre i tipi di discarica. Secondo il capoverso 1, le autorità competenti devono stabilire i parametri da determinare analiticamente di volta in volta. Si tratta dei parametri per cui non sono escluse contamina- zione a causa del genere e dell’origine dei rifiuti. L’onere delle analisi è così limitato allo stretto necessario.

L’elenco dei valori limite proposto comprende inquinanti presenti nei rifiuti da depositare nel 90 per cento circa dei casi. Ciò non significa che gli altri gruppi di inquinanti non esistano, però non ha molto senso fissare dei valori limite per migliaia di composti organici nell’OTR. Secondo il capoverso 2, per le sostanze pericolose per l’ambiente per le quali non sono defi- niti valori limite, l’autorità competente stabilisce valori limite di volta in volta con l’approvazione dell’Ufficio federale. In proposito, con l’entrata in vigore della presente modifi- ca dell’ordinanza, l’Ufficio federale elaborerà una direttiva che definisca chiaramente il meto- do di calcolo dei valori limite. Al capoverso 3 sono elencate le tre direttive emanate dall’Ufficio federale menzionate sopra. Il test di eluizione in vigore attualmente in base all’OTR sarà verificato e, se del caso, ade-

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guato. Le altre due direttive – il metodo per determinare il tenore di metalli particolati nelle scorie provenienti dagli impianti d’incenerimento dei rifiuti urbani e il metodo per fissare valori limite – saranno pubblicate con l’entrata in vigore della presente modifica dell’ordinanza.

Cifra 5 La disposizione transitoria fissa un termine di tre anni dall’entrata in vigore della presente modifica dell’ordinanza per l’estrazione dei rottami dalle scorie. A partire da questa data po- tranno ancora essere depositati in compartimenti per scorie solo scorie provenienti dagli im- pianti d’incenerimento dei rifiuti urbani il cui tenore di metalli particolati non supera il due per cento in peso. Le scorie vanno preparate di conseguenza.

Allegato 2 Esigenze concernenti l’ubicazione, la sistemazione e la chiusura definitiva di una discarica Cifra 22 cpv. 2 In tedesco, il termine di “Abteil” è sostituito dal sinonimo “Kompartiment”. È omesso il riman- do (allegato 1 cifra 3 cpv. 2) poiché queste disposizioni si applicano a tutte le discariche e i compartimenti per cui è richiesta l’impermeabilizzazione. Cifra 23 cpv. 3 In tedesco, il termine di “Abteil” è sostituito dal sinonimo “Kompartiment”. È omesso il riman- do (allegato 1 cifra 3 cpv. 2) poiché queste disposizioni si applicano a tutte le discariche e i compartimenti per cui è richiesto un dispositivo di drenaggio. Cifra 24 cpv. 2 In tedesco, il termine di “Abteil” è sostituito dal sinonimo “Kompartiment”. È omesso il riman- do (allegato 1 cifra 3 cpv. 2) poiché queste disposizioni si applicano a tutte le discariche e i compartimenti per cui è richiesto un dispositivo di captazione e smaltimento dei biogas.

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Revisione dell’ordinanza del DATEC del 18 ottobre 2005 sulle liste per il traffico di rifiuti (LTR)

Allegato 1: Elenco dei rifiuti

Le modifiche dell’elenco dei rifiuti proposte possono essere suddivise in quattro categorie, descritte qui di seguito.

1. Sistematica coerente

Nell’ordinanza in vigore, la sistematica non è stata attuata in modo coerente. Ciò provoca incertezze nel determinare il codice corretto soprattutto nel traffico transfrontaliero. Si appli- cano i seguenti principi: - rifiuti speciali [rs] (CH) corrisponde a “rifiuti pericolosi*” (CE) - altri rifiuti (CH) corrisponde a “rifiuti non pericolosi” (CE) - i rifiuti che non figurano nell’elenco dei rifiuti CE sono riportati con un codice supplemen- tare L’attuazione coerente della sistematica rende necessaria la modifica dell’attribuzione del codice dei rifiuti ai seguenti generi di rifiuti:

Ordinanza in vigore Modifica proposta

03 01 98 Rifiuti della produzione di 03 01 05 Rifiuti della produzione di le-

legno non trattato e non rive- gno non trattato e non rivestito stito (scarti di legno) (scarti di legno) 03 01 05 [rc] Rifiuti di legno eccetto quelli 03 01 98 [rc] Rifiuti di legno eccetto quelli di di cui ai codici 03 01 04 o 03 cui ai codici 03 01 04 o 03 01

01 98 (legno usato) 05 (legno usato)

16 02 16 [rc] Componenti elettronici rimos- 16 02 97 [rc] Componenti elettronici rimossi si da apparecchiature fuori da apparecchiature fuori uso uso eccetto quelli di cui al eccetto quelli di cui ai codici codice 16 02 15 16 02 15 e 16 02 16

16 02 97 Componenti rimossi da appa- 16 02 16 Componenti rimossi da appa-

recchiature fuori uso eccetto recchiature fuori uso eccetto quelli di cui ai codici 16 02 15 quelli di cui ai codici 16 02 15 o 16 02 16 o 16 02 97 19 12 07 [rc] Rifiuti di legno eccetto quelli 19 12 98 [rc] Rifiuti di legno eccetto quelli di di cui ai codici 19 12 06 o 19 cui ai codici 19 12 06 o 19 12

12 98 (legno usato) 07 (legno usato)

19 12 98 Rifiuti di legno né trattati né 19 12 07 Rifiuti di legno né trattati né rivestiti (legno allo stato natu- rivestiti (legno allo stato natu- rale) rale)

2. Attribuzione corretta ai capitoli

Ordinanza in vigore Modifica proposta

19 10 98 [rc] Rottami misti non trattati pro- 20 01 95 [rc] Rottami misti non trattati pro- venienti dalle economie do- venienti dalle economie do- mestiche e dal commercio mestiche e dal commercio (rottami di raccolta) (rottami di raccolta)

19 10 Rifiuti prodotti da operazioni 19 10 Rifiuti prodotti da operazioni di

di frantumazione di rifiuti con- frantumazione di rifiuti conte- tenenti metallo («shredder») nenti metallo («shredder») o destinati ad essere frantu- mati con tali operazioni

I rottami misti non trattati prodotti dalle economie domestiche e dal commercio (rottami di raccolta) non sono rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti … (cap. 19). Il capitolo corretto è il capitolo 20 (Rifiuti urbani e assimilabili… inclusi i rifiuti della raccolta separata). 28/31

L’aggiunta di “o destinati ad essere frantumati con tali operazioni” nel titolo del capitolo 19 10 è quindi superflua.

3. Differenze inutili rispetto all’elenco dei rifiuti CE

In alcuni casi sono state introdotte differenze inutili rispetto all’elenco dei rifiuti CE. Queste differenze sono eliminate:

Ordinanza in vigore Modifica proposta

13 05 03 [rs] *Al posto di questo codice, in 13 05 03 [rs] Fanghi dei pozzetti stradali Svizzera è utilizzato il codice 20 03 06 [CE: Fanghi da collettori] 20 03 06 [rs] Fanghi dei pozzetti stradali 20 03 06 [rs] Rifiuti della pulizia delle fogna- [CE: rifiuti della pulizia delle ture fognature]

4. Precisazioni

Le esperienze fatte nell’ambito dell’attuazione del nuovo elenco dei rifiuti introdotto con l’OTRif hanno mostrato che per molte designazioni sono necessarie delle precisazioni per garantire un’esecuzione unitaria.

Ordinanza in vigore Modifica proposta

15 01 10 [rs] Imballaggi contenenti residui 15 01 10 [rs] Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o di di sostanze o rifiuti speciali rifiuti speciali o contaminati con proprietà particolarmente da tali sostanze o rifiuti spe- pericolose o contaminati da ciali tali sostanze o rifiuti speciali

L’ordinanza in vigore fa sì che ad esempio i contenitori per oli minerali vuoti e fatti sgocciola- re siano considerati rifiuti speciali poiché gli oli usati sono considerati rifiuti speciali. Lo stes- so vale per gli imballaggi metallici vuoti di pitture, vernici nonché detergenti e diluenti non alogenati d’uso corrente nelle economie domestiche e nell’artigianato, che spesso costitui- scono sostanze pericolose secondo l’ordinanza sui prodotti chimici. Dal punto di vista della protezione dell’ambiente è sproporzionato consegnare questi rifiuti alle imprese di smalti- mento autorizzate con moduli di accompagnamento. Lo smaltimento può avvenire anche attraverso la raccolta dei metalli usati. Gli imballaggi di plastica (ad esempio i secchi di pittu- ra vuoti) possono essere smaltiti con i rifiuti urbani. Rientrano ancora tra i rifiuti speciali gli imballaggi che contenevano prodotti o rifiuti speciali con proprietà particolarmente pericolose. È il caso anche quando i contenitori sono vuoti. Questi imballaggi devono essere lavati (ad esempio lavaggio dei fusti) o smaltiti separata- mente (ad esempio inceneriti). Il criterio “particolarmente pericoloso” ha senso perché in ba- se all’ordinanza sui prodotti chimici questi prodotti non possono essere forniti al pubblico. In caso di fornitura di questi prodotti, l’acquirente deve essere informato in merito alle misure di protezione necessarie e allo smaltimento corretto. Si tratta pertanto di prodotti forniti preva- lentemente all’industria e all’artigianato. È quindi esigibile che l’acquirente conosca i simboli di pericolo corrispondenti e riconosca l’imballaggio vuoto come rifiuto speciale. L’imballaggio è infatti contrassegnato con questi simboli di pericolo.

Ordinanza in vigore Modifica proposta

16 02 96 [rs] Componenti di plastica, conte-

nenti sostanze pericolose, rimossi da apparecchiature fuori uso

Nell’ambito del trattamento di apparecchi elettrici ed elettronici sono liberate anche frazioni di plastica contenenti ritardanti di fiamma bromurati. Secondo l’ORRPChim, alcuni di questi 29/31

ritardanti di fiamma non sono più autorizzati per la fabbricazione di prodotti. Non è quindi neanche più possibile riciclare le sostanze di questi rifiuti. Per poter controllare dove finisco- no questi rifiuti, tali materie plastiche vanno classificate tra i rifiuti speciali. Finora, a tal fine era utilizzato il codice 16 02 15. Lo svantaggio è che questo codice può comprendere un’ampia gamma di rifiuti (ad esempio materie plastiche, condensatori contenenti PCB). In particolare, nell’ambito del rilascio di autorizzazioni per le imprese di smaltimento sarebbe utile disporre di codici differenziati. Su richiesta di vari Cantoni, è quindi proposto un codice separato per le materie plastiche contenenti sostanze pericolose.

Ordinanza in vigore Modifica proposta

16 08 02 [rs] Catalizzatori esauriti conte- 16 08 02 [rs] Catalizzatori esauriti conte- nenti metalli di transizione nenti metalli di transizione pericolosi o composti di me- pericolosi o composti di metalli talli di transizione pericolosi. di transizione pericolosi Ai fini del presente codice sono considerati metalli di transizione: scandio, vanadio, manganese, cobalto, rame, ittrio, niobio, afnio, tungsteno, titanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio. La classificazione come sostanze pericolose determina quali di questi me- talli di transizione e composti di metalli di transizione sono da considerare pericolosi.]

L’elenco europeo dei rifiuti e l’elenco dei rifiuti dell’OCSE utilizzano definizioni differenti di “metalli di transizione pericolosi”. Ciò suscita difficoltà, in particolare nel traffico transfrontalie- ro, quando si tratta di stabilire se l’esportazione di determinati catalizzatori è soggetta a noti- fica o meno. Le interpretazioni e le conclusioni di singoli Stati CE sono difficili da seguire. Per questo motivo si propone di rinunciare alla definizione esplicita conformemente all’elenco europeo dei rifiuti e di basarsi, nella pratica, sulla definizione dell’OCSE.

Ordinanza in vigore Modifica proposta

17 01 02 Mattoni 17 01 02 Mattoni

Il codice 17 01 01 non era stato ripreso dal catalogo europeo dei rifiuti partendo dal presup- posto che i mattoni finiscono tra i rifiuti prevalentemente sotto forma di materiale di demoli- zione non separato (codice 17 01 07). Siccome nel frattempo i codici dei rifiuti sono utilizzati anche per altre applicazioni al di fuori del settore dei rifiuti speciali e degli altri rifiuti soggetti a controllo (www.abfall.ch), vari Cantoni hanno segnalato il bisogno di reintrodurre questo co- dice.

Ordinanza in vigore Modifica proposta

17 02 01 Scarti di legno impiegato sul 17 02 01 Scarti di legno impiegato sul

cantiere cantiere

Per i rifiuti di legno, l’elenco dei rifiuti riprende sostanzialmente le definizioni dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico. Dalla revisione dell’OIAt del 1° settembre 2007, gli scarti di legno impiegato sul cantiere in generale non sono più considerati combustibile legnoso, bensì legno usato. Il codice 17 02 01 è pertanto obsoleto. I rifiuti di legno dell’allestimento di cantieri rientrano ora nel codice 17 02 97.

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Ordinanza in vigore Modifica proposta

19 01 14 [rs] Ceneri leggere eccetto quelle 19 01 14 Ceneri leggere eccetto quelle di cui al codice 19 01 03 di cui al codice 19 01 03

Originariamente si partiva dal presupposto che tutte le ceneri leggere degli impianti d’incenerimento dei rifiuti rientrassero tra i rifiuti speciali a causa del prevedibile inquinamen- to. Per semplicità, entrambi i codici dell’elenco europeo dei rifiuti corrispondenti sono quindi stati contrassegnati come rifiuti speciali. Vi sono tuttavia ceneri leggere di impianti d’incenerimento dell’industria della carta che soddisfano i criteri per i materiali inerti e posso- no essere utilizzate nei cementifici. Non si tratta di rifiuti speciali. La designazione rifiuti spe- ciali va pertanto eliminata alla voce corrispondente.

Ordinanza in vigore Modifica proposta

19 10 98 [rc] Cascami e rottami nonché

materiale raccolto sui veicoli

I cascami e rottami sono prodotti durante la frantumazione di rifiuti metallici. Per materiale raccolto sui veicoli s’intendono i residui che restano nei veicoli durante il trasporto di rottami metallici. Si tratta di una miscela di componenti minerali, organiche e metalliche. Di norma, la presenza di inquinanti è inferiore rispetto ai rifiuti frantumati non metallici (“RESH”, codice 19 10 03). La classificazione sotto gli altri rifiuti soggetti a controllo permette ai Cantoni un mi- glior controllo sulla fine di questi rifiuti.

Ordinanza in vigore Modifica proposta

20 01 21 [rs] Tubi fluorescenti e altri rifiuti 20 01 21 [rs] Lampade fluorescenti contenenti mercurio

20 01 94 [rs] Rifiuti contenenti mercurio

eccetto quelli di cui al codice 20 01 21

Molte imprese di smaltimento (ad esempio i centri di raccolta comunali) possono accettare solo lampade fluorescenti. Per il rilascio dell’autorizzazione allo smaltimento è pertanto op- portuno che il codice corrispondente si limiti alle lampade fluorescenti. Per gli altri rifiuti con- tenenti mercurio prodotti dalle economie domestiche e dall’artigianato deve essere introdotto un nuovo codice.

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