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Commissione degli affari giuridici CH-3003 Berna
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03.428 n Iniziativa parlamentare.
Cognome e cittadinanza dei coniugi. Parità
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Rapporto della Commissione degli affari giuridici del 1° giugno 2007
Compendio
Il 19 giugno 2003, la consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer ha chiesto, mediante iniziativa parlamentare, una modifica del Codice civile volta a garantire la parità giuridica dei coniugi in materia di cognome e di cittadinanza. Il 7 ottobre 2004, il Consiglio nazionale ha dato seguito all’iniziativa. Il 1° giugno 2007, con 17 voti contro 2, la Commissione degli affari giuridici ha adottato l’avamprogetto elaborato da una sottocommissione tra febbraio e marzo 2007. La legislazione vigente, approvata dal Parlamento nel 1984, nell’ambito della ri- forma del diritto matrimoniale, non garantisce pienamente l’uguaglianza tra donna e uomo (cfr. in particolare la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Burghartz c. Svizzera del 22 febbraio 1994). È quindi necessaria una revisione par- ziale del Codice civile. Un primo progetto di revisione, elaborato in seguito all’iniziativa parlamentare della consigliera nazionale Suzette Sandoz (94.434), è stato respinto il 22 giugno 2001 in votazione finale. Il presente avamprogetto si ispira al principio dell’immutabilità del cognome di na- scita; gli sposi possono, tuttavia, dichiarare di voler assumere come cognome co- niugale quello da celibe o nubile dello sposo o della sposa. I genitori uniti in matri- monio che portano cognomi diversi scelgono il cognome dei loro figli comuni (co- gnome da celibe o nubile del padre o della madre); in caso di disaccordo, il figlio porta il cognome da nubile della madre. Sono altresì modificate le disposizioni sulla cittadinanza cantonale e sull’attinenza comunale: ciascun coniuge conserva le proprie; il figlio acquista quelle del genitore di cui porta il cognome.
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Rapporto
1. Genesi
1.1 Iniziativa parlamentare
Il 19 giugno 2003, la consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer ha de- positato un’iniziativa parlamentare volta a modificare il Codice civile svizzero (CC)1 in modo da garantire la parità dei coniugi in materia di cognome e di cittadinanza. Il 13 ottobre 2003 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha svolto l’esame preliminare dell’iniziativa e ha proposto di darle seguito con 9 voti contro 5 e 4 astensioni. Il 7 ottobre 2004, il Consiglio nazionale ha adottato la proposta della Commissione, dando seguito all’iniziativa parlamentare2. Conformemente all’articolo 21quater capoverso 1 della legge sui rapporti fra i Consi- gli3, il Consiglio nazionale ha incaricato la Commissione degli affari giuridici di e- laborare un progetto di atto normativo.
1.2 Lavori della Commissione e della sottocommissione
Il 10 novembre 2005, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha incaricato una sottocommissione di elaborare un avamprogetto di revisione par- ziale del CC. La sottocommissione, riunitasi sette volte tra febbraio 2006 e marzo 2007, si com- poneva di Viola Amherd, sostituita da Christa Markwalder Bär e poi da Isabelle Mo- ret, Anne-Catherine Menétrey-Savary, Susanne Leutenegger Oberholzer, Carlo Sommaruga (presidente), Jean-Paul Glasson e Hans Ulrich Mathys. I lavori sono cominciati nel maggio 2006 con l’audizione di un docente di diritto civile4, di due medici5 e della responsabile dell’ufficio dello stato civile di una grande città svizze- ra6. Il 5 marzo 2007, la sottocommissione ha adottato l’avamprogetto all’attenzione della commissione plenaria. La Commissione degli affari giuridici lo ha esaminato il 1o giugno 2007, approvan- dolo con 17 voti contro 2. Conformemente all’articolo 21quater capoverso 2 della legge sui rapporti fra i Consi- gli, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha assistito la Commissione nei suoi lavori.
1 RS 210.
2 Boll. Uff. 2004 n. 1728.
3 RU 1962 811 ; cfr. art. 173 cpv. 3 (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10).
4 Cyril Hegnauer.
5 Dieter Bürgin e Gérard Salem.
6 Elisabeth Meyer.
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2 Situazione iniziale
2.1 Origine del diritto del cognome
Per parecchio tempo il cognome non è stato oggetto di regolamentazione. Ancora verso la metà XIX secolo, secondo la maggior parte dei giuristi è una questione pri- vata7. Il matrimonio non produce alcun effetto: marito e moglie conservano ciascuno il proprio cognome. Le prime disposizioni sul cognome appaiono soltanto alla fine del XVIII secolo, a fini d’ordine e di identificazione. Il cognome acquista allora due funzioni: da un lato, serve a identificare una persona nelle sue relazioni con lo Stato e la società e, dall’altro, è parte della personalità e, in quanto tale, protetto8. In Europa occidentale, nel XVII e XVIII secolo, alle donne sposate è concesso porta- re anche il cognome del marito. Nell’ambito della codificazione degli effetti giuridi- ci del matrimonio, alla fine del XVIII secolo, il diritto della sposa di assumere il co- gnome dello sposo si trasforma - nei Paesi germanofoni9, compresi i Cantoni della Svizzera tedesca - in obbligo di cambiare cognome. Nella normativa d’origine ro- mana o anglosassone permane invece il diritto consuetudinario secondo il quale la sposa porta il cognome del marito oltre al proprio. L’obbligo della sposa di cambiare cognome si estende ai Cantoni romandi e al Ticino nel 190710, con l’adozione del Codice civile svizzero.
2.2 Revisione del diritto matrimoniale del 1984
La riforma del diritto matrimoniale del 198411, entrata in vigore il 1o gennaio 1988, intendeva « istituire tra marito e moglie, per il bene dell'unione coniugale, una colla- borazione fondata sull'eguaglianza dei diritti e degli obblighi»12. Vista la sempre maggiore eguaglianza tra donna e uomo nella vita pubblica, era in effetti opportuno promuovere la parità giuridica dei coniugi. Nel predetto messaggio, il Consiglio fe- derale osservava tuttavia, che « l'eguaglianza di diritto […] non esige affatto che ai coniugi sia applicata in ogni circostanza una norma identica […]. Essa esige invece che ciascun coniuge abbia le stesse possibilità di svilupparsi nel quadro della vita comune […] »13. In materia di cognome e di cittadinanza il progetto del Consiglio federale del 1979 prevedeva il mantenimento del principio secondo il quale la sposa prende il cogno- me dello sposo. All’epoca, il Consiglio federale notava che lasciare ai fidanzati la possibilità di scegliere come cognome coniugale quello dell'uno o dell'altro era una parità puramente formale, poiché uno dei coniugi doveva rinunciare al proprio co- 7 Clausdieter Schott, Der Name der Ehefrau, in Festschrift für Cyril Hegnauer zum
65. Geburtstag, Berna 1986, pag. 473.
8 Alexandra Rumo-Jungo, Das neue Namensrecht – ein Diskussionsbeitrag, Zeitschrift für Vormundschaftswesen, n. 1-2/2001, pag. 68.
9 Per es. Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten del 1794.
10 Cyril Hegnauer, Im Namen der Gleichstellung, NZZ am Sonntag 26.11.2006 ; Alexandra Rumo-Jungo, op. cit., pag. 167 segg.; Clausdieter Schott, op. cit., pag. 471 segg. 11 Messaggio del Consiglio federale sulla revisione del Codice civile svizzero (effetti del matrimonio in generale, regime dei beni coniugali e diritto successorio) dell’11 luglio 1979, FF 1979 II 1119; Modifica del Codice civile svizzero del 5 ottobre 1984, RU 1986 I 122.
12 Messaggio citato pag. 1120.
13 Messaggio citato, n. 142.2, pag. 1132.
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gnome14. In mancanza di una variante convincente, il disegno non prevedeva alcuna modifica fondamentale. Il Consiglio federale ricordava altresì che, in virtù dell’articolo 30 CC, i coniugi potevano essere autorizzati, per gravi motivi, a cam- biare il proprio cognome, assumendo quello da nubile della sposa. Per tener conto degli sviluppi sociali, il progetto dava quindi alla donna coniugata il diritto non solo di aggiungere, ma anche di anteporre a quello del marito il proprio cognome da nu- bile, a condizione tuttavia che il cognome coniugale fosse riconoscibile (per es. Ber- nasconi in Goggi). Solo il cognome coniugale sarebbe figurato nei registri ufficiali. L’Assemblea federale ha modificato il progetto di revisione, adottando una disposi- zione in virtù della quale la sposa può dichiarare di voler mantenere il proprio co- gnome da nubile seguito dal cognome coniugale; la donna coniugata può così porta- re un doppio cognome15 che figura nei registri dello stato civile. Il diritto di cittadinanza era così disciplinato: fino all’entrata in vigore della riforma del 1984, la moglie perdeva la propria cittadinanza cantonale e attinenza comunale per seguire quella del coniuge. Lo statuto del marito, invece, restava immutato. No- nostante la proposta del Consiglio federale di conservare la normativa vigente, il Parlamento ha modificato la legge in modo che la moglie acquisisca la cittadinanza del marito senza perdere quella che possedeva prima del matrimonio16.
2.3 Progetto di revisione del 1998
La soluzione adottata dal Parlamento nell’ottobre 1984 sapeva di compromesso: non garantiva la piena uguaglianza tra donna e uomo in materia di cognome e cittadinan- za. D’allora la coscienza sociale in materia ha conosciuto un’evoluzione costante e la giurisprudenza si è sviluppata. L’articolo 5 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)17, entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1988, recita «i coniugi godranno dell’uguaglianza di diritti e di respon- sabilità di carattere civilistico tra loro, nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso […]». La Svizzera ha emesso una riserva secondo la quale le disposizioni dell’articolo 5 sa- ranno applicate con riserva, da un lato, delle disposizioni di diritto federale concer- nenti il cognome coniugale (artt. 160 e 8a tit. fin. CC) e, dall’altro, di quelle concer- nenti la cittadinanza (artt. 161, 134 cpv. 1, 149 cpv. 1 e 8b tit. fin. CC)18. Con una decisione del 22 febbraio 199419 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato priva di efficacia la riserva della Svizzera nel Protocollo n. 7 in merito al
14 Messaggio citato, n. 212.1, pag. 1169.
15 Boll. Uff, 1981 S 69, 76, Boll. Uff 1983 N 624, Boll. Uff. 1984 S 124, Boll. Uff. 1984 N 1040
16 Boll. Uff. 1981 S 71, Boll. Uff. 1983 N 641, Boll. Uff. 1984 S 126.
17 RS 0.101.07. 18 Sono riservate inoltre talune disposizioni del diritto transitorio relative al regime matri- moniale (artt. 9, 9a, 9c, 9d, 9e, 10 e 10a tit. fin. CC).— La Svizzera ha emesso anche una riserva analoga, relativa al cognome coniugale, in occasione della ratifica della Conven- zione del 18 dicembre 1979 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei con- fronti della donna (RS 0.108 ; ad art. 16 par. 1 lett. g). 19 Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Burghartz c. Svizzera, serie A n. 280 del 22 febbraio 1994.
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cognome e alla cittadinanza. In seguito a questa sentenza, il 1° luglio 1994 il Consi- glio federale ha modificato l’ordinanza sullo stato civile20, autorizzando lo sposo a mantenere il proprio cognome da celibe, anteponendolo a quello coniugale, se gli sposi fanno domanda di portare il cognome da nubile della sposa come cognome co- niugale21. Poiché questa possibilità è sancita dall’ordinanza sullo stato civile ma non dalla legge, la legislazione vigente continua ad essere contraria al principio della pa- rità dei sessi e l’ordinanza è in contraddizione con la legge. A fine 1994, la consigliera nazionale Suzette Sandoz ha presentato un’iniziativa par- lamentare (94.434. Iv. Pa. Sandoz Suzette. Cognome e cittadinanza dei coniugi e dei figli) volta a modificare le disposizioni pertinenti del CC. Il 31 agosto 1998 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale ha proposto un progetto di modifica del CC22 volta a garantire ai coniugi la più completa parità, lasciando lo- ro la scelta tra portare un cognome coniugale, conservare il cognome attuale o ri- prendere il rispettivo cognome da celibe o nubile. Il cognome coniugale poteva es- sere scelto tra il cognome attuale o il cognome da nubile o celibe della sposa o dello sposo. Il progetto lasciava ai genitori uniti in matrimonio che portano cognomi di- versi la scelta di dare ai figli comuni uno dei loro cognomi da celibe o nubile e non attribuiva al matrimonio alcun effetto sulla cittadinanza cantonale e sull’attinenza comunale. Prevedeva inoltre che figlio acquisisse la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui portava il cognome. Il progetto è stato note- volmente modificato dall’Assemblea federale, in particolare mediante le seguenti di- sposizioni: lo sposo il cui cognome non era stato scelto come cognome coniugale poteva aggiungere il proprio cognome attuale a quest’ultimo; se gli sposi conserva- vano il loro cognome attuale potevano aggiungervi il cognome dell’altro coniuge; in caso di disaccordo tra i genitori sul cognome del figlio, la decisione spettava all’autorità tutoria. Il progetto di modifica è stato respinto dalle Camere federali in votazione finale il 22 giugno 200123.
2.4 Diritto vigente
2.4.1 Cognome dei coniugi e dei figli
Il diritto del cognome attualmente in vigore dispone che il cognome coniugale è quello del marito (art. 160 cpv. 1 CC) e prevede due disposizioni derogatorie: la prima consente alla sposa di mantenere il proprio cognome, anteponendolo a quello coniugale (art. 160 cpv. 2 CC) ; la seconda accorda agli sposi di portare il cognome della sposa mediante istanza di cambiamento del nome (art. 30 cpv. 2 CC). Se gli sposi chiedono di poter portare, dopo la celebrazione del matrimonio, il cognome della moglie come cognome coniugale, lo sposo può dichiarare di voler mantenere, dopo il matrimonio, il proprio cognome anteponendolo a quello coniugale (art. 12 cpv. 1; ordinanza sullo stato civile OSC24). D’altra parte non è raro che in Svizzera, 20 Art. 177a cpv. 1 dell’ordinanza del 1° giugno 1953 sullo stato civile (RU 1994 1384). 21 Cfr. art. 12 della nuova ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2).
22 FF 1999 4285 ; il relativo rapporto esplicativo è pubblicato nel FF 1999 4270
23 Il Consiglio nazionale ha respinto il progetto con 97 voti contro 77 (Boll. Uff. 2001 N 949) e il Consiglio degli Stati con 25 voti contro 16 (Boll. Uff. 2001 S 471). 24 RS 211.112.2.
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e unicamente in Svizzera, gli sposi scrivano il cognome coniugale anteponendolo al cognome precedente, in genere quello da celibe o nubile del coniuge che ha uffi- cialmente rinunciato al suo, unendoli con un trattino per formare un cognome d’affinità; si tratta tuttavia di una semplice consuetudine priva di qualsiasi fonda- mento legale. In caso di divorzio, il coniuge che ha cambiato cognome conserva il cognome co- niugale acquisito in occasione del matrimonio a meno che, entro un anno dal giudi- cato della sentenza, non dichiari all’ufficiale dello stato civile di volere riprendere il proprio cognome da celibe o nubile o il cognome che portava prima del matrimonio (art. 119 cpv. 1 CC). L’articolo 270 CC disciplina il cognome dei figli. Prevede che se i genitori sono uni- ti in matrimonio, il figlio ne assume il cognome (cpv. 1). Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome della madre (cpv. 2). Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio allevato sotto l’autorità del padre può assumerne il cognome mediante istanza di cambiamento del nome (artt. 271 cpv. 3 e 30 cpv. 1 CC). Il figlio adottato acquista lo statuto giuridico di figlio dei genitori adottivi in virtù dell’articolo 267 CC.
2.4.2 Cittadinanza dei coniugi e dei figli
In virtù dell’articolo 161 CC, la moglie acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del marito senza perdere quella che aveva da nubile. Il matri- monio non ha invece alcun effetto sulla cittadinanza cantonale e sull’attinenza co- munale del marito. Anche il divorzio non ha effetti sulla cittadinanza cantonale e sull’attinenza comunale dei coniugi (art. 119 cpv. 2 CC). Se i genitori sono uniti in matrimonio, il figlio segue la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del padre (art. 271 cpv. 1 CC). Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio segue la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale della madre (art. 271 cpv. 2 CC). Tuttavia, il figlio di genitori non coniugati che, essendo allevato sotto l’autorità del padre, ottiene di assumerne il cognome, ne segue anche la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale (art. 271 cpv. 3 CC). Il figlio adotta- to minorenne acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale dei genitori adottivi in luogo e vece di quelle anteriori (art. 267a CC).
3 Necessità di modifica della normativa e grandi linee
dell’avamprogetto L’articolo 8 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)25 sancisce l’uguaglianza giuridica tra donna e uomo. « La legge […] assicura l’uguaglianza, di diritto e di fat- to, in particolare per quanto concerne la famiglia, l’istruzione e il lavoro». La legislazione non garantisce l’uguaglianza dei coniugi in materia di cognome e di cittadinanza. Dopo la riforma del 1984 e la modifica dell’OSC da parte del Consi- glio federale, la normativa si ravvicina maggiormente al concetto di uguaglianza tra
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uomo e donna ma la regolamentazione del CC in vigore è tuttora contraria al princi- pio della parità. La Commissione ritiene che, con la modifica del diritto del cognome, il diritto sviz- zero deve essere adeguato alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 22 febbraio 1994 e garantire il rispetto dell’articolo sulla parità dei sessi sancito dal- la Costituzione del 1981. La Commissione constata altresì che l’uguaglianza tra donna e uomo non è garantita neppure in materia di cittadinanza, perchè la moglie acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del marito senza perdere le proprie, mentre il contrario non avviene. L’avamprogetto elimina questa lacuna sotto il profilo dell’uguaglianza giuridica. Secondo la Commissione, l’insuccesso del progetto di modifica del CC del 199826 è riconducibile a due fattori principali: in primo luogo la regolamentazione proposta è stata considerata troppo complicata perché prevedeva troppe possibilità di scelta del cognome; in secondo luogo, l’intervento dell’autorità tutoria in caso di disaccordo dei genitori a proposito della scelta del cognome del figlio è apparso scarsamente convincente. La Commissione ha altresì constatato che i tentativi di ottenere, con- temporaneamente, l’uguaglianza giuridica e il mantenimento del cognome coniugale sono falliti, sia nell’ambito della riforma del 1984 come in quello del progetto di re- visione del 1998. Qualsiasi normativa che imponga a uno degli sposi di rinunciare al proprio cognome contravviene al principio dell’uguaglianza tra donna e uomo27. La Commissione ha elaborato una regolamentazione semplice, rispettosa del princi- pio dell’uguaglianza e che lascia agli sposi una certa libertà, nell’ambito di un qua- dro giuridico chiaro. Per quanto concerne il diritto del cognome, la Commissione si è espressa in favore del principio dell’immutabilità del cognome di nascita. Questo principio contempla un’eccezione nel caso delle coppie unite in matrimonio, che possono dichiarare di voler assumere un cognome coniugale, che deve essere uno dei loro cognomi da ce- libe o nubile. I genitori uniti in matrimonio che portano cognomi diversi determina- no il cognome dei loro figli comuni scegliendolo tra i rispettivi cognomi da celibe o nubile. Il figlio di genitori uniti in matrimonio che portano un cognome coniugale porta questo cognome. Se i genitori non sono uniti in matrimonio, il figlio porta il cognome da nubile della madre. Anche la regolamentazione del diritto di cittadinanza cantonale e di attinenza comu- nale è stata riveduta sotto il profilo dell’uguaglianza tra donna e uomo. L’avamprogetto dispone che ciascun coniuge conservi la propria cittadinanza canto- nale e attinenza comunale. Il figlio, dal canto suo, acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome. In linea di massima, il diritto di cittadinanza cantonale e di attinenza comunale è quindi legato al cognome. Una minoranza commissionale (3 voti) intende rinviare l’oggetto alla sottocommis- sione con l’incarico di limitarsi unicamente alla modifiche che si impongono in ra- gione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Burghartz c. Svizzera del 22 febbraio 1994 (nella fattispecie, il marito desiderava anteporre il proprio co- gnome a quello della moglie, scelto come cognome coniugale in applicazione dell’articolo 30 capoverso 2 CC).
26 Cfr. n. 2.3.
27 Cyril Hegnauer, Im Namen der Gleichstellung, NZZ am Sonntag 26.11.2006.
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4 Diritto comparato
L’analisi qui appresso si limita unicamente al diritto patronimico perchè nei Paesi esaminati non esiste nulla di analogo al diritto svizzero in materia di cittadinanza cantonale e di attinenza comunale. In quanto segue sono distinte le disposizioni che disciplinano il cognome dei coniugi (n. 4.1) e quelle che reggono il cognome dei fi- gli (n. 4.2).
4.1 Il cognome dei coniugi
Per quanto riguarda la legislazione applicabile al cognome dei coniugi esistono di- versi regimi caratterizzati da strutture simili. In numerosi Paesi, come per esempio Francia28, Belgio29, Lussemburgo30, Paesi Bassi31, Spagna32, Gran Bretagna33 e’Irlanda34, vige il principio dell’immutabilità del cognome di nascita. Questi Paesi consentono tuttavia agli sposi il diritto di utilizzare il cognome del coniuge – in ma- niera più o meno permissiva. In Germania35, Austria36, Svezia 37 e Finlandia38, invece, gli sposi possono scegliere come cognome coniugale quello di uno di loro. Altrimenti, ciascuno conserva il pro- prio cognome attuale (Germania, Svezia, Finlandia), oppure il cognome del marito diventa il cognome coniugale (Austria). In questi Paesi, in genere, gli sposi non pos- sono portare un doppio cognome. In Germania e in Austria, il coniuge che ha dovuto assumere il cognome coniugale può farlo precedere o seguire dal proprio, unendoli con un trattino. Si costituisce così un doppio cognome ufficiale. In Svezia e in Fin- landia, in questo caso, il cognome originario precede quello coniugale. In Germania e in Svezia, il cognome coniugale può essere scelto anche dopo la celebrazione del matrimonio. Italia e Portogallo divergono dai Paesi succitati. In Italia39, la moglie assume auto- maticamente il cognome del marito, che è aggiunto al suo. In Portogallo40, ogni per- sona può avere due nomi e quattro cognomi; ciascuno degli sposi, dopo il matrimo- nio, conserva il proprio cognome di nascita, ma può aggiungervi, a scelta, fino due dei cognomi dell’altro coniuge.
28 Art. 1o de la loi du 6 Fructidor An II (23 août1794) ; Codice civile francese art. 264. 29 Art. 1o de la loi du 6 Fructidor An II (23 août1794) ; Codice civile belga, art. 216.
30 Art. 1o de la loi du 6 Fructidor An II (23 août1794)
31 Codice civile olandese, artt. 1: 8 e 1: 9.
32 Réglement de la loi sur le registre de l’état civil du 14 novembre 1958, Art. 137. 33 Cfr. Black R. (ed.), Stair Memorial Encyclopaedia of the Laws of Scotland (Edinburgo), “Family Law”, vol. 10 (1990) e Lord Mackay of Clashfern (ed.), Halsbury’s Laws of En- gland (Londra, 4a edizione. 2001), “Matrimonial Law”, vol. 29(3).
34 Civil Registration Act 2004.
35 Codice civile tedesco (BGB), § 1355.
36 Codice civile austriaco (ABGB), § 93.
37 Legge svedese del 16 dicembre 1982 sul cognome, §§ 9, 10, 12, 24 e 29.
38 Legge finlandese del 9 agosto 1985 sul cognome, §§ 7, 8a, 10 ss.
39 Codice civile italiano, art. 143-bis.
40 Codice civile portoghese, art. 72 e 1677.
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4.2 Il cognome dei figli
Il paragone a livello internazionale è più complesso allorché si tratta del cognome dei figli, perchè le norme del diritto interno divergono notevolmente. Tranne che in Portogallo, esiste tuttavia una disposizione comune: tutti i figli nati dagli stessi geni- tori portano il medesimo cognome. In Italia41, Lussemburgo42 e Belgio43, il figlio nato nel matrimonio porta il cognome del padre. Questa norma si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio che sono stati riconosciuti simultaneamente dai due genitori. Se il riconoscimento da parte dei genitori non è simultaneo, il figlio nato fuori dal matrimonio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per primo. In Gran Bretagna44, Irlanda45, nei Paesi Bassi46 e (dal 2005) in Francia47 vige il principio della libera scelta del cognome del figlio, indipendentemente dal fatto che i genitori siano uniti o meno in matrimonio. In caso di disaccordo dei genitori, in Gran Bretagna e in Irlanda la decisione spetta a un tribunale, mentre nei Paesi Bassi il figlio assume il cognome del padre. In Francia, se il riconoscimento non è stato simultaneo, il figlio assume il cognome del genitore che lo ha riconosciuto per pri- mo. Se il riconoscimento è simultaneo, il figlio porta il cognome paterno. I figli pos- sono anche assumere i due cognomi dei genitori, nell’ordine desiderato. Nei Paesi nei quali i genitori possono assumere un cognome coniugale – Germania48, Austria49, Svezia 50 e Finlandia51 – il figlio porta il cognome coniugale dei genitori. I genitori che non hanno assunto un cognome coniugale possono sce- gliere uno dei loro cognomi per i figli. In Austria, se i genitori non hanno scelto un cognome per i figli al momento del matrimonio, questi portano il cognome paterno. In Germania, in caso di disaccordo dei genitori, è il tribunale a decidere a quale ge- nitore spetta la scelta del cognome. Se il genitore designato non decide entro il ter- mine impartito, il figlio assume il cognome di questo genitore. In Finlandia e in Sve- zia, in mancanza di accordo tra i genitori, il figlio porta il cognome della madre. Mentre in Germania, Finlandia e Svezia la legge non fa distinzione fra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori dal matrimonio, in Austria il figlio di genitori che non sono uniti in matrimonio assume automaticamente il cognome della madre. In Spagna52, il figlio porta il primo cognome di ciascuno dei genitori, nell’ordine de- siderato. Se la filiazione è determinata soltanto nei confronti di un genitore, il figlio ne porta il cognome. Il Portogallo53 si distingue per un’ampia possibilità di scelta: in effetti i genitori possono dare al figlio fino a quattro cognomi, scelti fra i cognomi
41 Codice civile italiano, art. 262.
42 Codice civile lussemburghese, artt. 334, 359 e 368.
43 Codice civile belga, artt. 335, 353 e 356.
44 Cfr. Lord Mackay of Clashfern (Londra 2001), “The Children and Young Persons”, vol. 5(3).
45 Civil Registration Act 2004.
46 Codice civile olandese, artt. 4 - 9 Libro 10.
47 Codice civile francese, artt. 311-21.
48 Codice civile tedesco (BGB), §§ 1616 segg.
49 Codice civile austriaco (ABGB), §§ 139 e 165.
50 Legge svedese del 16 dicembre 1982 sul cognome, §§ 1, 2 e 25.
51 Legge finlandese del 9 agosto 1985 sul cognome, § 2.
52 Codice civile spagnolo, art. 109.
53 Codice civile portoghese, art. 1875.
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dei genitori, nonni o bisnonni, a condizione che il cognome del padre figuri sempre all’ultimo posto. In caso di disaccordo, infine, è il tribunale a decidere.
5 Commento esplicativo dell’avamprogetto
5.1 In genere
Il presente avamprogetto scaturisce dalle considerazioni illustrate qui appresso. 1. La legislazione vigente in materia di cognome e di cittadinanza contraddice il principio dell’uguaglianza tra l’uomo e la donna e deve quindi essere modificata. Lo scopo sarebbe di elaborare una regolamentazione atta a sciogliere le riserve emanate dalla Svizzera in occasione della ratifica del Protocollo n. 7 alla CEDU e della Con- venzione ONU sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti del- la donna54. 2. Il nome fa parte dei diritti della personalità. Tenuto conto del diritto al matrimonio (art. 14 Cost.; art. 12 CEDU55) e del diritto alla protezione della sfera privata (art. 13 Cost.), non si capisce perché uno degli sposi sia tenuto per legge a cambiare cogno- me in occasione del matrimonio. Una persona dovrebbe, piuttosto, portare per tutta la vita il cognome di nascita. Di conseguenza, l’avamprogetto prevede che, in linea di massima, ciascuno sposo continui a portare il proprio cognome attuale anche dopo il matrimonio. Si ritorna così alla soluzione adottata da alcuni Cantoni romandi pri- ma dell’entrata in vigore del Codice civile svizzero. 3. Gli sposi che desiderano esprimere il vincolo che li unisce attraverso il cognome devono avere la possibilità di determinare, in occasione della celebrazione del ma- trimonio, un cognome coniugale scelto tra quello dello sposo o quello della sposa. È così rispettato il volere di quanti desiderano osservare la tradizione e, al tempo stes- so, sono presi in considerazione i diversi bisogni. Con il nuovo disciplinamento, non deve, invece, essere possibile trasmettere il co- gnome assunto in occasione del matrimonio a un nuovo partner e ai futuri figli co- muni. Può quindi essere scelto come cognome coniugale solo il cognome da celibe o nubile di uno degli sposi. Di conseguenza, in caso di scioglimento del matrimonio in seguito a divorzio, il coniuge che ha cambiato cognome può riprendere unicamente il proprio cognome da celibe o nubile, mediante dichiarazione all’ufficiale dello sta- to civile. Lo stesso diritto sarà ormai conferito, in caso di decesso di un coniuge, al coniuge superstite che ha assunto il cognome del partner in occasione del matrimo- nio. Il coniuge superstite può, in effetti, desiderare di riprendere il proprio cognome da celibe o nubile.
4. Le disposizioni che reggono il cognome devono essere semplici e trasparenti.
5. Il fatto che attualmente, in occasione del matrimonio, la sposa acquisti la cittadi- nanza cantonale e attinenza comunale del marito senza per altro perdere le proprie è contrario al principio dell’uguaglianza tra donna e uomo, visto che non si applica al- lo sposo. Ciascuno sposo conserverà in futuro la propria cittadinanza cantonale e at- tinenza comunale, senza acquistare quella del coniuge.
54 Cfr. n. 2.3 più sopra.
55 RS 0.101
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6. Gli sposi che non portano un cognome coniugale devono poter liberamente deci-
dere quale cognome (materno o paterno) dare ai loro figli. Il cognome scelto al mo- mento della nascita del primo figlio è quello di tutti i figli comuni. L’uguaglianza tra donna e uomo raggiunge i suoi limiti in caso di disaccordo dei ge- nitori circa il cognome dei figli. Si potrebbero immaginare diverse soluzioni, da quella di determinare per legge se il figlio deve assumere il cognome paterno o ma- terno alla scelta fatta per tiraggio a sorte o alla decisione imposta da un’autorità. L’avamprogetto dispone che, in caso di disaccordo, il figlio assume il cognome della madre, equiparando così i figli di genitori uniti in matrimonio e quelli di genitori che non sono uniti in matrimonio. Se l’autorità parentale in comune è attribuita dall’autorità tutoria a genitori che non sono uniti in matrimonio, essi possono, di comune accordo, ottenere che il figlio porti il cognome paterno anziché quello materno, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. 7. Di norma, il diritto di cittadinanza cantonale e attinenza comunale del figlio segue il cognome. Fanno eccezione i casi nei quali solo uno dei genitori è svizzero (cfr. art.
4 cpv. 1 LCit).
5.2 Commento esplicativo ai singoli articoli
5.2.1 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
Art. 30 titolo marginale e cpv. 2 Cambiamento del nome in genere
Il titolo marginale deve essere adeguato al tenore del nuovo articolo 30a56. Il capoverso 2 dell’articolo 30 CC in vigore riguarda l’stanza degli sposi di portare il cognome della sposa come cognome coniugale a contare dalla celebrazione del ma- trimonio. La disposizione diventa obsoleta, poiché gli sposi hanno ormai la possibi- lità di scegliere tra i loro cognomi da celibe o nubile (art. 160 cpv. 2). La novità sta nel fatto che gli sposi che desiderano scegliere il cognome da nubile della sposa non devono più fare domanda all’autorità competente; basta una dichiarazione in questo senso all’ufficiale dello stato civile.
Art. 30a (nuovo) Morte di un coniuge
La disposizione disciplina la dichiarazione relativa al cognome dopo lo scioglimento del matrimonio in seguito al decesso di un coniuge. Il coniuge superstite che ha cambiato cognome in occasione del matrimonio potrà ormai riprendere il proprio cognome da celibe o nubile senza presentare domanda all’autorità competente. La dichiarazione in merito può essere fatta all’ufficiale dello stato civile, senza limiti di tempo. Dato che il CC non comprende un capitolo specifico sulla situazione dei coniugi su- perstiti, la disposizione è integrata nel diritto delle persone, laddove è disciplinato il
56 Gli articoli citati senza riferimento alla legge sono quelli dell’avamprogetto di modifica del Codice civile.
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cambiamento del nome. Trattasi, in questo caso, di un cambiamento che non inter- viene per decisione dell’autorità ma mediante semplice dichiarazione.
Art. 119 Cognome dopo il divorzio La disposizione disciplina la dichiarazione concernente il cognome al quale una per- sona può rinunciare se non desidera continuare a portare il cognome assunto in occa- sione del matrimonio. Rispetto alla situazione giuridica attuale, la prima modifica materiale sta nel fatto che la dichiarazione non deve più essere fatta entro un anno, ma può intervenire in qualsiasi momento. Alcuni uffici dello stato civile fanno nota- re da tempo che, nella pratica, il termine di un anno non risponde in maniera adegua- ta ai bisogni. Per esempio, una donna può decidere di conservare il cognome assunto in occasione del matrimonio per portare lo stesso cognome dei suoi figli minorenni e voler riprendere il proprio cognome da nubile allorché questi hanno raggiunto la maggiore età. La seconda modifica materiale sta nel fatto che è possibile riprendere mediante di- chiarazione soltanto il proprio cognome da celibe o nubile e non il cognome portato prima del matrimonio.
Art. 160 Cognome dei coniugi In una società pluralista, l’importanza che riveste il cognome può variare da persona a persona. Di conseguenza, nessuno deve essere costretto a cambiare cognome in occasione del matrimonio, fermo restando che gli sposi devono avere la possibilità di portare un cognome coniugale. In osservanza del principio della parità dei sessi, il cognome coniugale non deve necessariamente essere quello dello sposo; al contra- rio, gli sposi devono poter scegliere tra i rispettivi cognomi da celibe o nubile. Il capoverso 1 conferma il principio secondo il quale ciascun coniuge mantiene il proprio cognome, senza bisogno di alcuna dichiarazione. È così rispettata l’uguaglianza tra donna e uomo. Il capoverso 2 dispone che gli sposi possono assume un cognome coniugale. La scelta è limitata ai cognomi da celibe o nubile degli sposi, partendo dal principio che ciascuno porti il cognome di nascita. Il cognome assunto in occasione di un prece- dente matrimonio non può quindi essere trasmesso al nuovo partner e ai figli comu- ni. La dichiarazione della scelta del cognome deve essere effettuata prima della celebra- zione del matrimonio. Per motivi di sicurezza del diritto, non appare opportuno, in genere, accordare agli sposi un periodo di riflessione dopo il matrimonio. È fatto salvo il caso di matrimoni contratti all’estero, se gli sposi non erano a conoscenza delle possibilità offerte dalla dichiarazione concernente il cognome. Nella pratica il problema è già stato risolto in maniera soddisfacente applicando per deduzione l’articolo 37 capoverso 2 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP)57. In virtù di tale articolo, una persona può esigere che il suo nome sia rego- lato dal diritto nazionale. La dichiarazione di voler sottoporre il nome al diritto na- zionale deve avvenire in relazione con la celebrazione del matrimonio all’estero e con la notifica ai fini dell’iscrizione nei registri dello stato civile svizzero o nel regi- 57 RS 291.
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stro elettronico dello stato civile. L’iscrizione è effettuata se così dispone l’autorità cantonale di vigilanza (art. 32 LDIP). Il termine è di circa sei mesi, tenuto conto del margine di manovra di cui dispone l’autorità. Durante questo periodo, le dichiara- zioni di persone residenti all’estero ai sensi dei diritto svizzero sono possibili anche dopo la celebrazione del matrimonio. Questa prassi non dovrebbe subire cambia- menti in ragione della nuova regolamentazione. Ai coniugi che portano cognomi diversi è data la possibilità di scegliere un cognome coniugale anche al momento della nascita o dell’adozione del loro primo figlio co- mune, come previsto nel secondo periodo del capoverso 2. Nel 1984, una modifica del Code civile ha permesso alla sposa di anteporre il pro- prio cognome a quello del marito. Dal 1994, questa possibilità è stata estesa anche allo sposo se i coniugi hanno assunto il cognome della sposa come cognome coniu- gale. Ciò, tuttavia, è avvenuto soltanto mediante modifica dell’OSC e contraddice il CC che, su questo punto non è conforme alla CEDU né alla Cost. Poiché ormai cia- scun coniuge porta, in linea di massima, un cognome diverso, la possibilità di ante- porre il proprio cognome a quello coniugale non ha più ragione di esistere. Per sem- plificare e rendere più chiara la regolamentazione, il doppio cognome ufficiale deve quindi essere soppresso. I doppi cognomi assunti in virtù del diritto vigente sono mantenuti, a meno che la persona interessata non inoltri una dichiarazione concer- nente il cognome ai sensi dell’articolo 8a del titolo finale o degli articoli 30a e 119. Una prima minoranza commissionale (7 voti; maggioranza: 11; astensioni: 2) pro- pone un’alternativa secondo la quale gli sposi sono tenuti a determinare il cognome dei loro figli comuni già in occasione del matrimonio. Tale soluzione è volta ad evi- tare i conflitti insorgenti da un eventuale disaccordo tra i genitori al momento della nascita. Di conseguenza, la determinazione del cognome coniugale deve necessa- riamente avvenire alla celebrazione del matrimonio. Un cambiamento sarà comun- que ancora possibile alle condizioni di cui all’articolo 270 capoverso 2. Una seconda minoranza commissionale (5 voti) desidera introdurre un capoverso 3 secondo il quale, nella vita quotidiana, ciascun coniuge potrebbe aggiungere al pro- prio cognome quello dell’altro coniuge (cognome di affinità). Come già è il caso, ta- le cognome non potrebbe essere utilizzato ufficialmente, né, tanto meno, figurerebbe nei registri dello stato civile. Sarebbe la pratica a determinare in che misura e in qua- li ambiti tollerare un siffatto cognome. La maggioranza commissionale (13 voti) non intende pregiudicare la consuetudine di lunga data di portare un cognome d’affinità, ma ritiene che non sia necessario né opportuno evocare questa usanza nella legge.
Art. 161 Cittadinanza dei coniugi L’iniziativa parlamentare esige il rispetto dell’uguaglianza sia in materia di cognome che in materia di cittadinanza. Il matrimonio non deve avere effetto sulla cittadinan- za cantonale e sull’attinenza comunale dei coniugi, risultato che potrebbe essere ot- tenuto mediante l’abrogazione pure e semplice dell’articolo 161 CC. Si intende, tut- tavia, che la nuova regolamentazione sia esplicitamente sancita nella legge.
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Art. 267a Cittadinanza dei figli adottati L’articolo 267a nuovo è la conseguenza logica del nuovo tenore dell’articolo 271 dell’avamprogetto. Il figlio, e quindi anche il figlio adottivo, acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome, in luogo e ve- ce di quelle anteriori. Questa disposizione si applica non soltanto all’adozione con- giunta ai sensi dell’articolo 264a CC, ma anche, per analogia, all’adozione singola di cui all’articolo 264b CC. Il capoverso 2 regola esplicitamente il caso dell’adozione del figlio dell’altro coniu- ge. Questa particolare forma di adozione preserva il vincolo di filiazione con il geni- tore biologico e ne forma uno nuovo con il suo coniuge. Anche in questo particolare caso di adozione resta la possibilità di cambiare il cognome dell’adottato. Per que- sto, il capoverso 2 esplicita che il figlio, se adottato dall’altro coniuge, acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome.
Art. 270 Cognome del figlio nato nel matrimonio Alla nascita del primo figlio, i genitori uniti in matrimonio che portano cognomi di- versi devono poter determinare se i loro figli comuni assumeranno il cognome da ce- libe o nubile del padre o della madre. Tale scelta si applica a tutti i loro figli comuni (cpv. 1). I coniugi non sono tenuti a decidere alla celebrazione del matrimonio. Un simile obbligo non può essere imposto, in particolare, alle coppie che si sposano all’estero. Appare inoltre superfluo chiedere di determinare il cognome dei loro e- ventuali figli comuni a coppie che non vogliono o non possono averne. Per giunta, anticipando eccessivamente il momento della scelta del cognome dei figli, ci si deve aspettare un notevole lavoro amministrativo in ragione del prevedibile aumento delle richieste di cambiamento del cognome. In virtù dell'articolo 267 capoverso 1 CC, l’articolo 270 si applica, per analogia, an- che ai casi di adozione. In tal caso la scelta del cognome non avviene al momento della nascita bensì a quello dell’adozione del primo figlio. Il capoverso 2 disciplina i casi di disaccordo dei genitori che portano cognome di- versi. In mancanza di accordo tra i genitori circa il cognome dei loro figli comuni, il figlio assume il cognome da nubile della madre. Appaiono qui i limiti dell’uguaglianza tra donna e uomo. La soluzione si fonda sul fatto che, alla nascita, il vincolo con la madre è certo e che, in genere, nel periodo successivo, il legame tra il bambino e la madre è più forte. La decisione in favore della madre non significa per altro che il padre non abbia il diritto di esprimersi in merito alla scelta del co- gnome. Secondo l’articolo 159 CC, i coniugi si obbligano a cooperare e a decidere in comune. Il figlio può assumere il cognome paterno solo con il consenso del padre. Se si accordano sulla scelta del nome paterno dopo la nascita, i genitori, entro un an- no dalla nascita del primo figlio, possono chiedere congiuntamente che il figlio porti il cognome da celibe del padre. Una minoranza commissionale (7 voti; maggioranza: 11 voti; 2 astensioni) propone un’alternativa strettamente connessa alla prima proposta della minoranza circa l’articolo 160: i coniugi dovrebbero determinare il cognome dei loro figli comuni già al momento del matrimonio. Inoltre il capoverso 2 offrirebbe ai genitori la possibili- tà di cambiare il cognome scelto per i loro figli al momento del matrimonio entro il termine di un anno dalla nascita del primo figlio.
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Il capoverso 3 disciplina il cognome dei figli di genitori che portano un cognome coniugale. Il figlio assume questo cognome. La disposizione comprende il caso in cui i genitori hanno scelto un cognome coniugale in occasione del matrimonio o alla nascita del primo figlio. Il capoverso 4 regola il caso in cui il padre o la madre portano un doppio cognome. Il figlio ne potrà assumere soltanto il primo.
Art. 270a (nuovo) Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio Il capoverso 1 diverge dal capoverso 2 dell'articolo 270 CC vigente nella misura in cui il figlio di genitori che non sono uniti in matrimonio non assume il cognome at- tuale della madre, bensì quello da nubile. Si tiene così conto del principio che impe- disce di trasmettere il cognome acquisito in occasione di un precedente matrimonio ai figli nati fuori da tale matrimonio. Il capoverso 2 consente ai genitori, se l’autorità parentale è attribuita loro congiun- tamente, di dichiarare che il figlio porterà il cognome da celibe del padre. La dichia- razione deve essere fatta all’ufficiale dello stato civile entro un anno dal momento in cui l’autorità tutoria ha attribuito l’autorità parentale comune ai genitori. Secondo il capoverso 3, se è il solo a esercitare l’autorità parentale, il padre deve a- vere la possibilità di dare il proprio cognome da celibe al figlio. Il capoverso 4 corrisponde all'articolo 270 capoverso 4 dell’avamprogetto. Si rinvia al commento circa questa disposizione. Il capoverso 5 prevede un caso raro, ma di cui non si deve trascurare l’importanza. Il nome fa parte dei diritti della personalità. Di conseguenza, chi è capace di discerni- mento deve poter esprimere il proprio consenso in caso di cambiamento (cognome di un genitore in vece e luogo di quello dell’altro). Per semplificare l’applicazione della norma, il limite di età è fissato a dodici anni. Se il figlio ha più di dodici anni, per cambiarne il cognome in seguito a matrimonio ulteriore dei genitori o nel caso dell’attribuzione dell’autorità parentale comune ai genitori o al solo padre, è necessario il suo consenso. In base al rinvio all’articolo 267 CC, l’articolo 270a capoverso 5 si applica, per ana- logia, ai casi di adozione. Va ricordato che anche per l’adozione è necessario il con- senso dell’adottando capace di discernimento (art. 265 cpv. 2 CC). L’articolo 270a, capoverso 5 non significa tuttavia che, se ha compiuto 12 anni, il figlio adottivo de- ve dare il proprio consenso al cambiamento di cognome allorché è adottato da terzi. In questo caso si tratta piuttosto di una conseguenza obbligatoria dell’adozione pie- na, che scioglie i vincoli di filiazione del minore con la sua famiglia attuale e lo in- tegra nella nuova famiglia. Per mantenere il cognome attuale occorre quindi una procedura di cambiamento del nome ai sensi dell’articolo 30 CC. Invece, l’articolo 270a capoverso 5 giusta l'articolo 267 CC, è applicabile, per analogia, se il figlio del coniuge ha portato finora il cognome del genitore unito in matrimonio all’adottante e se i genitori desiderano che ne assuma ormai il cognome da celibe o nubile.
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Art. 271 Cittadinanza del figlio Con questa disposizione, l’acquisizione della cittadinanza cantonale e dell’attinenza coniugale è legata al vincolo di filiazione espresso dal cognome. Non viene fatta al- cuna differenza esplicita tra il figlio nato nel matrimonio o fuori dal medesimo per- chè in entrambi i casi il figlio può portare il cognome da nubile della madre o quello da celibe del padre. Rispetto alla normativa vigente, si tiene conto del principio dell‘uguaglianza tra donna e uomo perchè il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore di cui porta il cognome. La cittadinanza paterna non è più seguita automaticamente. La stessa relazione tra cittadinanza e cognome è fatta anche nel caso di ulteriore cambiamento del cognome del figlio in seguito a matrimonio dei genitori o a modi- fica dell’esercizio dell’autorità parentale. Se il cognome da celibe o nubile dei genitori è identico (per esempio Rossi e Rossi), il figlio acquista la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore il cui cognome è stato scelto dai genitori come cognome determinante.
Titolo finale: Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile
Art. 8a titolo finale Cognome
I coniugi che, sotto il diritto attuale, hanno cambiato cognome in occasione del ma- trimonio devono poter determinare in qualsiasi momento i loro cognomi, dichiaran- do all’ufficiale dello stato civile di voler portare il proprio cognome da celibe o nu- bile. Come nel caso degli articoli 30a e 119, per la dichiarazione non è fissato alcun termine. Il principio di base del nuovo diritto del cognome, secondo il quale ciascu- na persona porta il proprio cognome di nascita fino alla morte, si esprime attraverso il fatto che la scelta è limitata al cognome da celibe o nubile.
Art. 13d titolo finale Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio
Questa disposizione consente di fare la dichiarazione di cui all’articolo 270a capo- versi 2 e 3 (autorità parentale sul figlio nato fuori dal matrimonio attribuita in comu- ne ai genitori o esercitata unicamente dal padre) entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della modifica del Codice civile.
5.2.2 Modifica del diritto vigente
Legge federale del 29 settembre 1952 su l'acquisto e la perdita della cittadinan- za svizzera (Legge sulla cittadinanza [LCit]) 58
Art. 4 cpv. 2 - 4 Cittadinanza cantonale e attinenza comunale Il capoverso 1 è immutato. Se solo uno dei genitori è svizzero, il figlio acquista, con la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale del genitore 58 RS 141.0.
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svizzero, indipendentemente dal cognome che porta. Il tenore del capoverso 2, che regge il caso in cui ambedue i genitori sono svizzeri, è adeguato all'articolo 271 dell’avamprogetto. Se, in virtù della legislazione di un altro Paese, il figlio porta un doppio cognome de- rivante dai cognomi dei genitori svizzeri (art. 37 LDIP) possono insorgere problemi d’interpretazione. Conformemente all’articolo 270 capoverso 4 giusta l’articolo 270a capoverso 4, la cittadinanza cantonale e l’attinenza comunale seguono il primo cognome. Con il nuovo diritto, i capoversi 3 e 4 sono superflui e devono essere a- brogati.
6 Ripercussioni finanziari e sull’effettivo del personale
La modifica non dovrebbe avere alcuna ripercussione finanziaria o sull’effettivo del personale. Sono tuttavia fatti salvi i risultati che potrebbero emergere dalla procedu- ra di consultazione.
7 Costituzionalità
La competenza della Confederazione di emanare disposizioni in materia di diritto civile si fonda sull’articolo 122 capoverso 1 Cost.
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