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Modifica dell'Ordinanza sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell'economia nel campo dell'accreditamento (Oemo-Acc)

Ordinanza sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento (Oemo-Acc)

Modifica del ... 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’Ordinanza del 10 marzo 2006 1 sugli emolumenti della Segreteria di Stato dell’economia nel campo dell’accreditamento è modificata come segue:

Modifica dell’espressione "seco" con "SECO" negli articoli seguenti: Art. 1 cpv. 1, art. 2, art. 4, art. 5 cpv. 1, art. 8 cpv. 1

Art. 1a Obbligo di pagare gli emolumenti

1 Chi occasiona una decisione della SECO o domanda una prestazione della SECO

deve pagare un emolumento. L’obbligo di pagare gli emolumenti si applica anche alle: a. unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettere a-d dell’Ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione del 25 novembre 1998 2 . b. autorità e istituzioni dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 8 Emolumento annuo

2 Ammontare dell’emolumento annuo per:

a. organismi di ispezione e di certificazione per prodotti nonché per produttori di materiali di riferimento 3500.- d. laboratori di prova tipo C, organismi di prova di attitudine e organismi di certificazione per personale 2800.- Laboratori di taratura, laboratori di prova, organismi di ispezione e organismi di certificazione per prodotti pagano l’ammonto di 1000 franchi per ciascun’ubicazione aggiuntiva iscritta nel campo d’applicazione.

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