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Spiegazioni concernenti l’ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali a ciclo combinato

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1. Introduzione

Con decreto del 23 marzo 2007, le Camere federali hanno sancito un obbligo di compensazione per le centrali a ciclo combinato (CCC), le quali possono essere au- torizzate soltanto se le relative emissioni di CO2 vengono interamente compensate. In linea di principio, la quota delle emissioni compensate mediante riduzioni conse- guite all’estero non può superare il 30 per cento. Tuttavia, qualora si prevedano pro- blemi di approvvigionamento, il Consiglio federale può aumentarla fino al 50 per cen- to al massimo. Il 12 luglio 2007 è scaduto inutilizzato il termine per il referendum facoltativo sul sud- detto decreto federale, il quale sarà messo in vigore dal Consiglio federale insieme all’ordinanza sul CO2 delle centrali a ciclo combinato. Lo scopo principale dell’ordinanza è quello di fornire informazioni chiare sia alle imprese d’approvvigionamento elettrico interessate che prevedono di realizzare centrali con turbine a gas e a vapore sia ai Cantoni di ubicazione, a cui compete il rilascio della necessaria autorizzazione d’esercizio e di costruzione.

2. Spiegazioni relative ai singoli articoli

Art. 1 Oggetto L’ordinanza precisa quanto disposto nel decreto federale del 23 marzo 2007 discipli- nando i requisiti, le procedure e le competenze all’interno dell’Amministrazione fede- rale nonché la quota di certificati di emissione esteri computabili.

Art. 2 Quota estera Per il computo delle riduzioni conseguite all’estero si applicano per analogia le dispo- sizioni dell’ordinanza sul computo delle riduzioni di CO21, nella quale è fissata anche la quota massima computabile del 30 per cento per le fonti di emissione come le cen- trali a ciclo combinato. Tale percentuale si riferisce alle emissioni di CO2 causate da una centrale a ciclo combinato nel periodo dal 2008 al 2012, le quali devono essere interamente compensate. In caso di problemi di approvvigionamento elettrico in Svizzera, il decreto federale autorizza il Governo ad aumentare la suddetta quota fino a un massimo del 50 per cento. Le prospettive energetiche pubblicate il 22 febbraio 2007 dall’Ufficio federale dell’energia prevedono, a partire dal semestre invernale del 2018, un deficit perma- nente nella produzione e nell’approvvigionamento di elettricità a livello nazionale. In presenza di condizioni estreme, tuttavia, possono verificarsi problemi di approvvigio- namento anche prima di tale periodo, ad esempio nel caso in cui si bloccasse tempo- raneamente una centrale nucleare durante un inverno particolarmente freddo con bassi livelli idrometrici.

1 RS 641.711.1 1

Art. 3 Periodo di compensazione La quantità di CO2 da compensare è stabilita in base alle emissioni generate dalle centrali nel periodo 2008–2012. Poiché, in genere, l’impatto dei progetti di compen- sazione non dovrebbe coincidere con le ore di esercizio di un singolo anno, l’articolo 3 fissa un valore medio per il periodo di adempimento considerato. Il rispetto di tale disposizione sarà verificato dopo il 2012.

Art. 4 Contratto di compensazione L’articolo 4 disciplina i dettagli relativi al contratto di compensazione. Secondo il ca- poverso 1, tale contratto è stipulato tra le imprese d’approvvigionamento elettrico, in quanto gestori delle centrali, e l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), in quanto Uffi- cio competente per la politica climatica. Il capoverso 4 stabilisce che le trattative contrattuali devono essere condotte congiuntamente dall’UFAM e dall’Ufficio federale dell’energia (UFE). Conformemente all’articolo 2, il contratto di compensazione indica le misure concrete per la riduzione delle emissioni a livello nazionale e all’estero, la necessaria forma di monitoraggio e di rendicontazione nonché la procedura da se- guire per l’approvazione e il computo delle riduzioni di CO2 conseguite. Inoltre, fissa una pena pecuniaria da applicare nel caso in cui le emissioni di CO2 causate da una determinata centrale a ciclo combinato non siano state interamente compensate.

Art. 5 Autorizzazione Prima di rilasciare un’autorizzazione di esercizio o di costruzione, il Cantone di ubi- cazione deve verificare l’esistenza di un contratto di compensazione valido.

Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità L’ordinanza entra in vigore il ……. insieme al decreto federale del 23 marzo 2007. Tale decreto resterà valido fino al 31 dicembre 2008 e dovrà essere sostituito con una norma giuridica integrata nella legge sul CO2. Una mozione in tal senso (07.3141 Mozione CAPTE-CS Centrali termiche a combustibili fossili. Procedura di autorizza- zione) è stata trasmessa dal Consiglio degli Stati il 21 giugno 2007 e dal Consiglio nazionale il XX ottobre 2007. La durata di validità dell’ordinanza sul CO2 delle centrali a ciclo combinato corrisponde a quella del decreto federale, che può essere proroga- ta.

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