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Spiegazioni relative alle modifiche ADR 09 Allegato 2

Spiegazioni relative alle modifiche ADR 09

Le presenti spiegazioni si riferiscono al documento "Modifiche ADR 09" (Allegato 1).

Esenzioni

Nell’ambito delle esenzioni sono previste le modifiche seguenti:

● Le esenzioni dalle disposizioni ADR di cui alla sottosezione 1.1.3.1 a) sono ampliate e riguardano ora anche i privati che trasportano materie liquide infiammabili per uso privato in recipienti ricaricabili. Il volume dei liquidi non può superare 60 l per recipiente o 240 l per unità di trasporto.

● Il campo di applicazione delle disposizioni di cui alla sottosezione 1.1.3.2 c) viene limitato. Sono esentati dalle disposizioni ADR i gas dei gruppi A e O non liquefatti o liquefatti refrigerati, la cui pressione nel recipiente o nella cisterna non supera 2 bar a una temperatura di 20°C (e non più 15°C).

● Alla sottosezione 1.1.3.7 è introdotta l’esenzione, a determinate condizioni, per il trasporto di batterie al litio.

Definizioni

Vanno sottolineate le modifiche seguenti:

● Varie definizioni riguardanti il trasporto di materie della classe 7 esposte finora alla sezione 2.2.7 figurano ora al 1.2.1 (cfr. ad es. “uso esclusivo”; “sistema di confinamento”; “livello di radiazione”; “sistema di contenimento”).

● Nella definizione di “Contenitore” di cui alla sezione 1.2.1 sono integrate le definizioni di “Contenitore telonato”, “Contenitore chiuso”, “Grande contenitore”, “Piccolo contenitore” e “Contenitore aperto”. Si tratta di una modifica di carattere sistemico priva di rilevanza materiale.

Restrizioni al trasporto emanate dalle autorità competenti

Le tabelle riportate alla sottosezione 1.9.5.2.2. riguardanti la classificazione di merci nelle categorie di gallerie C e D sono modificate in più punti per quanto riguarda il trasporto in cisterna. Va sottolineato l’ampliamento della classe 2 con i codici 2A, 20, 3A e 30 nella tabella sulla categoria di galleria C (cfr. anche le spiegazioni relative alla lista delle merci pericolose).

Disposizioni concernenti la sicurezza

La tabella sulle merci pericolose ad alto rischio di cui alla sezione 1.10.5 è modificata come segue:

● Nella classe 1 è introdotta una nuova divisione 1.4 con numeri ONU 0104, 0237, 0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 e 0500 e limitazione della quantità rilevante ai fini degli obblighi di sicurezza a 0 kg per collo.

● Per il trasporto di esplosivi liquidi desensibilizzati in cisterna della classe 3 la quantità rilevante ai fini degli obblighi di sicurezza è ora limitata a 0 l.

● Nella classe 5.1 è introdotto il numero ONU 3375 alla riga “perclorati, nitrati d’ammonio, ecc.” .

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Classificazione

Vanno sottolineati i punti seguenti:

● Il termine “composizione illuminante” di cui nella tabella 2.2.1.1.7.5 (lista delle classificazioni dei fuochi pirotecnici) è definito ex novo (cfr. nota 2).

● La sottosezione 2.1.3.5.5 precisa e completa l’attuale sottosezione 2.1.3.5.2 concernente la classificazione di rifiuti la cui composizione non è nota nel dettaglio.

● Le condizioni che esentano la classe 3 dalle disposizioni ADR sono ampliate dall’elemento “soluzioni pericolose per l’ambiente”, conformemente alla sottosezione 2.2.3.1.5. Tale ampliamento riguarda in particolare pitture e vernici.

● Tutte le materie delle classi da 1 a 9 rispondenti ai criteri della nuova sottosezione 2.2.9.1.10 sono da considerare quali materie pericolose per l’ambiente, in aggiunta ai pericoli specifici delle rispettive classi (cfr. al riguardo 2.1.3.8).

● Dalla sottosezione 2.2.43.2 sono soppressi i numeri ONU 3132 e 3135. Il trasporto di tali materie è pertanto autorizzato.

● La lista dei perossidi organici già classificati trasportati in imballaggi riportata alla sottosezione 2.2.52.4 è ampliata di 13 rubriche. In due casi è modificato il numero ONU della rubrica generica: 3,5,5- TRIMETILPEROSSIESANOATO DI ter-AMILE cambia da N° ONU 3101 a N° ONU 3105 e PEROSSIDICARBONATO DI DI-(2-ETILESILE) (concent. ≤ 62% dispersione stabile in acqua) passa da N° ONU 3117 a N° ONU 3119.

Lista delle merci pericolose

La Tabella A del capitolo 3.2 è completata e modificata in diversi punti. Vanno menzionate in particolare le modifiche seguenti:

● Le disposizioni speciali “TP” figuranti nella colonna 11 della Tabella A sono soppresse per tutte le rubriche, salvo per N° ONU 3375 (NITRATO DI AMMONIO IN EMULSIONE, SOSPENSIONE o GEL). In futuro, il trasporto in cisterne mobili di 141 materie non sottostà più a un’autorizzazione specifica da parte delle autorità competenti.

● Vari clorosilani passano dal gruppo di imballaggio I al gruppo di imballaggio II nella colonna 4 della Tabella A. Valgono a titolo di esempio: N° ONU 1250 (METILTRICLOROSILANO), N° ONU 1305 (VINILTRICLOROSILANO).

● A tutti i pesticidi recanti attualmente la disposizione speciale "61“ nella colonna 6 è attribuita in aggiunta la disposizione speciale "274“, ad eccezione di N° ONU 3048 (PESTICIDA AL FOSFURO DI ALLUMINIO).

● Alla colonna 7 della Tabella A è assegnato un nuovo titolo. La medesima viene suddivisa in due colonne distinte (7a e 7b). Nella colonna “7a” saranno riportati i codici da LQ0 a 24 ai sensi del capitolo 3.4 (limited quantities), nella colonna “7b” i codici da “E0” a “E5” secondo il nuovo capitolo 3.5 (merci imballate in quantità esenti). Il codice “E0” indica che la merce pericolosa non è esentata dalle disposizioni ADR. I codici E rimanenti si riferiscono alla tabella figurante al 3.5.1.2 e segnalano l’inapplicabilità delle disposizioni ADR (ad eccezione del capitolo 3.5), a condizione che le quantità massime ammesse siano rispettate.

● Per numerose materie il codice “T14” della colonna 10 della Tabella A è sostituito dal codice “T 20” o “T 22”. Per poter trasportare in futuro tali materie il serbatoio delle cisterne mobili deve presentare uno spessore minimo maggiore a quello attualmente ammesso (cfr. paragrafo 4.2.5.2.6). Tale modifica interessa ad esempio N° ONU 1092 (ACROLEINA STABILIZZATA), N° ONU 1098 (ALCOL ALLILICO), N° ONU 1143 (ALDEIDE CROTONICA o ALDEIDE CROTONICA STABILIZZATA (CROTONALDEHIDE STABILIZATA).

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Spiegazioni relative alle modifiche ADR 09 Allegato 2

● Nella colonna 15 della Tabella A è assegnato un nuovo codice di restrizione in galleria a varie rubriche. Vanno evidenziate le rubriche della classe 2, codice di classificazione 2A, 2O, 3A e 3O, il cui codice di restrizione in galleria attuale “E” è sostituito dal “C/E”. Un discorso analogo va fatto per le rubriche della classe 3, gruppo di imballaggio III, e le materie della classe 8, gruppo di imballaggio II, codici di classificazione CF1 e CFT. Per tutte queste materie è ora effettuata la distinzione tra "trasporto in cisterne" (= vietato in C, D ed E) e "trasporto in colli" (= vietato in E) per quanto riguarda il transito di gallerie (cfr. anche le disposizioni in 1.9.5.2.2 e 8.6.4).

● La rubrica N° ONU 2031 (ACIDO NITRICO, ad esclusione dell’acido nitrico fumante rosso contenente al meno 65%, ma non più del 70% di acido) è completata dal modello di etichetta 5.1 nella colonna 5 della Tabella A. Attraverso tale misura si tiene conto del carattere comburente della materia.

● Per N° ONU 1017 (CLORO) il codice di classificazione "2TC" alla colonna 3b è sostituito dal codice "2TOC". Nella colonna 5 della Tabella A il modello di etichetta 2.3 è completato dal modello di etichetta 5.1 e nella colonna 20 il numero di identificazione del pericolo "268" è sostituito da "265”. Attraverso tali modifiche si tiene conto del carattere comburente del cloro.

● Delle 14 nuove rubriche vanno rilevate in particolare le rubriche da N° ONU 3476 a N° ONU 3479 per CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBAL- LATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO.

Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie od oggetti

L’ADR 2009 introduce alcune nuove disposizioni speciali e modifica altre già esistenti per determinate materie od oggetti:

● 188: per essere esentate dalle altre disposizioni dell’ADR è introdotta una nuova unità di riferimento per le pile e batterie al litio nella fattispecie dell’"Energia nominale in wattora (Wh)". Quest'ultima non può superare le 20 Wh per le pile e le 100 Wh per le batterie (cfr. a e b). È richiesta la designazione in colli di cui alla lettera f) (nuova) se il collo comprende più di 4 pile contenute in equipaggiamento o più di 2 batterie contenute in equipaggiamento.

● 328: per ciascun tipo di costruzione di cartucce per pile a combustibile (ad eccezione di quelle contenenti idrogeno in idruro metallico e che rientrano nella disposizione speciale 339) è introdotta una prova di caduta da 1.2 metri di altezza.

● 333: questa nuova disposizione speciale stabilisce che le miscele di etanolo (alcol etilico) e benzina destinate all’utilizzo in motori ad accensione comandata vanno classificate sotto la rubrica N° ONU 3475, gruppo di imballaggio II, a prescindere dalla loro variazione di volatilità. Tale nuova disposizione poggia sull’attuale disposizione speciale 243.

● 335: questa nuova disposizione stabilisce che le miscele di materie solide non soggette alle disposizioni ADR e le materie inquinanti per l’ambiente liquide o solide vanno trasportate con i numeri ONU 3077 o 3082, a seconda della presenza o assenza di liquidi liberi all’atto del carico della miscela o della chiusura dell‘imballaggio, del veicolo o del contenitore.

● 636: per essere esentata dalle disposizioni ADR, la massa lorda delle pile o delle batterie al litio usate o di altre pile e batterie non al litio usate, precedentemente limitata a 250 g, non può superare 500 g.

● 654: questa nuova disposizione speciale intende agevolare il trasporto di accendini in previsione del loro smaltimento.

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Esenzioni relative al trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate

● Le unità di trasporto e i contenitori su unità di trasporto con i quali sono trasportati colli con merci pericolose in quantità limitate conformemente al capitolo 3.4 devono riportare la menzione "LTD QTY" qualora non siano già muniti di pannelli color arancio. Sono escluse da tale misura le unità di trasporto con massa massima ammissibile (peso totale) non superiore alle 12 tonnellate. La misura non si applica neppure nel caso in cui si possa provare che la massa lorda dei colli con merci pericolose in quantità limitate trasportati non supera le 8 tonnellate per unità di trasporto (cfr. 3.4.10, 3.4.11 e 3.4.12).

● Ai sensi della nuova regolamentazione delle segnalazioni è introdotto un nuovo obbligo per lo speditore secondo il quale lo speditore di "limited quantities" è tenuto ad informare il trasportatore sulla massa lorda delle merci prima che esse vengano trasportate (cfr. 3.4.9).

● Le nuove disposizioni in materia di segnalazione vanno applicate a partire dal 1.1.2011 (cfr. 1.6.1.18).

Merci pericolose imballate in quantità esenti

È introdotto un nuovo capitolo 3.5 per le merci pericolose imballate in quantità esenti. Tale capitolo si differenzia dal capitolo 3.4 nella misura in cui contempla anche merci pericolose del gruppo d'imballaggio I, prevede quantità inferiori e un triplo imballaggio.

Le merci pericolose imballate in quantità esenti secondo il capitolo 3.5 sottostanno alla regolamentazione seguente:

● Alle varie materie figuranti nel capitolo 3.2, Tabella A, colonna “7b” è attribuito il codice da “E 0” a “E 5”. Questi codici definiscono secondo la nuova tabella 3.5.1.2. le quantità esenti secondo il capitolo 3.5, le quali vanno da 1g/1ml per imballaggio interno e 300g/300ml per imballaggio esterno (E 5) a 30g/30ml per imballaggio interno e 1000g/1000ml per imballaggio esterno (E 1). "E 0" designa le merci non ammesse in quantità esenti.

● Sono definite alcune disposizioni minime per gli imballaggi interni, esterni e combinati e riportate alcune prove per imballaggi (cfr. 3.5.2 e 3.5.3).

● Sui colli va apposta una nuova segnalazione “E” (3.5.4).

● Il numero di colli con merci pericolose imballate in quantità esenti è limitato a 1000 per ciascun veicolo o contenitore (cfr. 3.5.5).

● Il trasporto accompagnato da un documento di trasporto va contrassegnato con la dizione “MERCI PERICOLOSE IN QUANTITÀ ESENTI” e con l'indicazione della quantità di colli (3.5.6).

Le merci pericolose imballate in quantità esenti di cui al capitolo 3.5 non sottostanno ad altre disposizioni ADR (fatte salve la disposizione inerente alla formazione, la disposizione concernente la procedura di classificazione e determinate disposizioni generali di imballaggio).

Disposizioni relative all'utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne

Nella parte 4 vanno segnalati i seguenti cambiamenti:

● Le istruzioni di imballaggio P620 e P650 per materie infettanti sono completate ciascuna con una disposizione supplementare, secondo cui per il trasporto di materia animale le autorità competenti del paese di origine possono autorizzare imballaggi alternativi.

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Spiegazioni relative alle modifiche ADR 09 Allegato 2

● A seguito di modifiche a livello di classificazione la sottosezione 4.1.4.4 viene stralciata.

● "MP15" (3 l per imballaggio interno) viene sostituito con "MP19" (5 l per imballaggio interno) in tutte le 193 materie, che secondo il capitolo 3.4 rientrano in LQ7 e che nella colonna "9b" della Tabella A presentano la disposizione speciale applicabile all'imballaggio in comune "MP15". In tal modo, per queste materie i valori concernenti l'imballaggio in comune secondo 4.1.10.4 vengono adeguati ai valori della suddivisione LQ (LQ7: 5 l per ciascun imballaggio interno).

● Fino ad ora non era chiaro se 4.3.2.2.4 andava applicato anche alle cisterne per il trasporto di gas liquidi. Secondo il nuovo testo 4.3.2.2.4, la risposta è affermativa.

Disposizioni concernenti la spedizione

● Per poter rinunciare alla marcatura e all'etichettatura del sovrimballaggio non sarà più necessario, come in precedenza, che l'intero marchio sia visibile; basterà che lo sia il numero ONU della merce pericolosa contenuta nel sovrimballaggio (5.1.2.1 a).

● Ad eccezione degli imballaggi unici e degli imballaggi interni aventi imballaggi combinati con un contenuto massimo di 5 l o kg (cfr. 5.2.1.8 e 5.2.1.8.3), i colli con materie pericolose per l'ambiente che corrispondono ai criteri del paragrafo 2.2.9.1.10 devono sempre essere muniti di marchio durevole per materie pericolose (simbolo: pesce e albero).

● Le etichette devono essere conformi alle disposizioni. Con l'ADR 09 vengono ammesse lievi differenze dovute al modello di un altro modo di trasporto che non pregiudicano il significato dell'etichetta (5.2.2.2.1).

● Sui due lati laterali dei veicoli trasportanti cisterne di capacità non superiore a 3000 l non vanno più apposti i pannelli arancio prescritti al 5.3.2.1.5.

● L'etichettatura posta su pannelli pieghevoli e segnalazioni arancio come pure le lettere e le cifre scambiabili di segnalazioni vanno assicurate (cfr. 5.3.1.1.6, 5.3.2.2.5 e 5.3.2.2.2.).

● Alle informazioni generali indicate sul documento di trasporto secondo 5.4.1.1.1 va aggiunto anche il codice di restrizione in galleria quando il trasporto avviene attraverso una galleria con limitazioni (cfr. nuova lettera k).

● Le disposizioni concernenti le istruzioni scritte hanno subito molteplici modifiche: per quanto concerne il contenuto e la forma, le istruzioni scritte devono corrispondere al modello prescritto al 5.4.3.4. Esse devono essere fornite dallo speditore e consegnate a tutti i membri dell'equipaggio del veicolo in una lingua che questi ultimi siano in grado di leggere e comprendere (5.4.3.2). Questi ultimi sono tenuti a leggerle prima dell'inizio del trasporto (5.4.3.3).

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove dei recipienti a pressione, aerosol e recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) e cartucce per pile a combustibile contenenti gas infiammabili

Il capitolo 6.2 - concernente la progettazione, la fabbricazione, il controllo e l'equipaggiamento dei recipienti a pressione - è strettamente connesso alle sezioni 1.8.6 e 1.8.7 ed è strutturato come segue:

● sezione 6.2.1 con prescrizioni di carattere generale valide sia per i recipienti a pressione dell'ADR che per quelli dell'ONU.

● sezione 6.2.2 con le disposizioni specifiche che i recipienti a pressione dell'ONU devono rispettare oltre alle disposizioni generali della sezione 6.2.1.

● sezioni 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 con le disposizioni specifiche - a complemento delle prescrizioni generali della sezione 6.2.1 - per i recipienti a pressione, che non sono apparecchi a pressione "UN".

La sezione 1.8.7 illustra la procedura da adottare per la valutazione della conformità e per la prova periodica. Regole relative ai controlli amministrativi per le procedure descritte in 1.8.7 sono indicate in 1.8.6.

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Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi per materie della classe 6.2

Poiché le disposizioni del capitolo 6.3 si applicano agli imballaggi per il trasporto di materie infettanti della categoria A, il titolo del capitolo è stato modificato in tal senso. Si tratta quindi di una mera precisazione, ininfluente a livello materiale.

Il capitolo 6.3 viene completato con disposizioni già applicate per imballaggi di materie delle restanti classi. Questo concerne segnatamente:

● l'esecuzione e la ripetizione delle prove (6.3.5.1)

● la preparazione degli imballaggi per le prove (6.3.5.2)

● la prova di caduta (6.3.5.3).

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove per grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR)

● Nell'ADR 09 è introdotta una nuova disposizione (6.5.2.2.2) concernente la marcatura di GIR con il carico di impilamento massimo ammesso. Questa disposizione è vincolante per tutti i GIR creati, riparati o rielaborati a partire dal 1° gennaio 2011.

● Nel quadro della prova sul prototipo, nei confronti di tutti i GIR impiegati per materie liquide e realizzati dopo il 31.12.2010 (cfr. 6.5.6.13) è prescritta anche una nuova prova delle vibrazioni.

Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo, prove e controlli e marcatura di cisterne fisse, cisterne amovibili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna […]

Il capitolo 6.8 è stato modificato in più parti. In merito vanno sottolineati i punti seguenti:

● Alla sottosezione 6.8.2.4.5 viene stabilito che sulle prove, sui controlli e sulle verifiche secondo le sottosezioni da 6.8.2.4.1 a 6.8.2.4.4 (controllo iniziale, controllo periodico, controllo e prova eccezionali) devono essere rilasciati attestati indicanti i risultati di queste operazioni anche in caso di risultati negativi.

● Le indicazioni concernenti la capacità che vanno riportate sulla placca secondo la sottosezione 6.8.2.5.1, vanno ora completate con il simbolo "S", se si tratta di serbatoi divisi in sezioni di capacità massima di 7500 litri per mezzo frangiflutti (cfr. anche 4.3.2.2.4).

● Secondo la nuova sottosezione 6.8.2.7, in linea di massima l'applicazione delle norme (EN) citate alla sottosezione 6.8.2.6 è vincolante; il margine di manovra per l'emanazione di regolamenti/codici tecnici nazionali nell'ambito di queste norme è stato limitato e sarà possibile solo allo scopo di tener conto dei progressi scientifici e tecnici.

● In 6.8.3.2.3 viene stabilito in modo più preciso che le valvole di non-ritorno non soddisfano i requisiti posti in questa sottosezione.

Prescrizioni relative agli equipaggi, all'equipaggiamento, all'esercizio dei veicoli e alla documentazione

● Le prescrizioni concernenti l'equipaggiamento da portare sull'unità di trasporto sono state rielaborate. Oltre all'equipaggiamento minimo che deve essere presente durante ogni trasporto di merci pericolose, la nuova regolamentazione prevede un equipaggiamento supplementare stabilito in base al modello di etichetta della merce trasportata (cfr. da 8.1.5.1 a 8.1.5.3).

● Il corso di base secondo la sottosezione 8.2.2.3.2 deve trattare ora anche l'argomento delle restrizioni alla circolazione in galleria (cfr. n).

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Spiegazioni relative alle modifiche ADR 09 Allegato 2

● La disposizione concernente l'utilizzazione del freno di sosta nel 8.3.7 viene precisata.

● Per evitare di essere in contrasto con le disposizioni concernenti la sicurezza del capitolo 1.10, le quantità delle disposizioni sulla sicurezza del capitolo 8.5 relative alla sorveglianza dei veicoli con i quali vengono trasportate merci pericolose sono state adeguate.

● La tabella 8.6.4 concernente le restrizioni al passaggio di unità di trasporto trasportanti merci pericolose nelle gallerie è stata rielaborata senza conseguenze a livello materiale: va menzionata la nuova ortografia dei codici di restrizione in galleria per il trasporto in cisterna che si presenta senza la cifra "1" (cfr. colonna 1).

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