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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di metrologia METAS

Rapporto esplicativo

Revisione parziale dell’ordinanza sugli emolumenti di veri- ficazione e di controllo in materia della metrologia legale Data: 15 marzo 2009 Destinatari: Partecipanti all’audizione a livello dell’Ufficio

1. Situazione iniziale

Giusta l’articolo 20 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RS 941.20), il Consiglio federale, nell’interesse di una regolamentazione uniforma a livello nazionale, ema- na le tariffe degli emolumenti riscossi dagli uffici di verificazione competenti in materia di me- trologia (uffici di verificazione) e dai servizi di verificazione autorizzati. L’ordinanza sugli emolumenti di verificazione (RS 941.298.1) disciplina nel dettaglio gli emo- lumenti di verificazione e di controllo degli strumenti di misurazione riscossi dagli uffici di veri- ficazione e dai laboratori autorizzati di diritto privato. L’ordinanza sugli emolumenti di verificazione è regolarmente adattata alle nuove realtà. Le due ultime revisioni dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione sono entrate in vigore il 1° gennaio 1999, rispettivamente il 1° gennaio 2006. Al momento della revisione che è entrata in vigore nel 2006, l’ordinanza sugli emolumenti di verificazione è stata adeguata soltanto dal punto di vista formale alle esigenze della nuova ordinanza generale sugli emolumenti della Confederazione (OE-UFAM) 1. La lista degli strumenti di misurazione presentata nell’allegato, per la verificazione di cui è fissato un emo- lumento per pezzo, è stata leggermente adeguata (p.es. gli emolumenti per i contatori di ca- lore non sono più calcolati secondo il diametro nominale, ma secondo il deflusso nominale). Certe errori in riguardo alla riduzione degli emolumenti per pezzo per una categoria di stru- menti di misurazione sono stati corretti. L’indennità oraria e le tariffe degli emolumenti per i singoli strumenti di misurazione rimangono invariate. Sono state adeguati al rincaro per l’ultima volta il 1° gennaio 1999. Come sopra detto, l’indennità oraria per gli emolumenti che è calcolata in base al tempo im- piegato, e/come anche le tariffe per i singoli strumenti di misurazione non sono più adeguati al rincaro dal 1° gennaio 1999. Il rincaro cumulato per il periodo 1999 – 2008 è del 10,5%. 2 Il rincaro cumulato si ripercosse nel particolare sul reddito dei verificatori di diritto privato. Circa la meta dei verificatori svizzeri hanno un contratto di lavoro di diritto privato, e gesti- scono un servizio competente in materia di metrologia (ufficio di verificazione) come una “PMI” (piccole e medie imprese) organizzato secondo il diritto privato. Senza la compensa- zione del rincaro, il salario reale e dunque anche il potere d’acquisto di questi verificatori di diritto privato si sono continuamente abbassati negli ultimi anni. Lo stesso vale per i laboratori di verificazione, il cui fatturato non ha beneficiato dalla com- pensazione del rincaro dal 1999.

Teilrevision GebVo 1/2

2. Grandi linee della revisione parziale

Nell’ambito della revisione parziale dell’ordinanza sugli emolumenti di verificazione, occorre introdurre nell’articolo 3a una clausola d’indicizzazione che prevede la possibilità di adeguare gli emolumenti e l’indennità oraria al rincaro cumulato dal 1999. La decisione in materia d’adeguamento concreto al rincaro non è presa dal Consiglio federa- le ma dal capo del DFGP. La struttura dell’ordinanza come anche l’importo degli emolumenti devoluti all’ufficio federale e al cantone rimangono invariabili.

3. Commento alle singole modifiche

3.1 art. 3a / Adeguamento al rincaro

D’ora in poi, l’indennità oraria e il tasso degli emolumenti saranno adeguati all’aumento dell’indice nazionale dei prezzi al consumo, annualmente con effetto dall’ 1° gennaio dell’anno successivo se l’aumento è pari o superiore al 5 per cento dall’entrata in vigore o dall’ultimo adeguamento della presente ordinanza. Una tale clausola d’indicizzazione esiste in parecchie ordinanze sugli emolumenti.

3.2 Allegato, lett. B, cifra 1 ss / Emolumenti per gli strumenti di misurazione

L’importo devoluto all’Ufficio dai laboratori di verificazione giusta l’art. 8, cpv. 2, è fissato nell’allegato, lett. B, cifra 1 ss, in percentuale o in franchi. Nel senso dell’armonizazione e della semplificazione dei controlli, l’importo devoluto all’Ufficio è fissato in percentuale nella maggior parte dei posti.

4. Conseguenze finanziarie

Le conseguenze finanziarie dipendenti della presente revisione sono trascurabili. Nel 2007 il volume totale di proventi degli emolumenti si ammontava a 40 milioni di franchi. Questa somma va ripartita come segue:

. 32 milioni per i laboratori di verificazione (comprese le devoluzioni)

. 6,5 milioni ai verificatori (comprese le devoluzioni)

. 325 000 franchi ai cantoni (parte dei verificatori)

. 2,9 milioni alla Confederazione (parte dei verificatori e dei laboratori di verificazione)

5. Entrata in vigore

La revisione parziale entrerà in vigore al più tardi il 1° gennaio 2010. Un adeguamento degli emolumenti al rincaro è previsto anche alla stessa data.

Revision 4. März 2009 / baed 2/2