Revisione dell'ordinanza sull'ammissione degli autisti (OAut), dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione (OAC) e dell'ordinanza del 23 agosto 2000 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre
Revisione dell'ordinanza sull'ammissione degli autisti, dell'ordinanza sull'ammissione alla circolazione e dell'ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni a condurre
I. Ordinanza sull’ammissione degli autisti (OAut)
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 4 cpv. 1 Art. 4 cpv. 1 1 1 Nel traffico interno un conducente privo del certificato di capacità può effettuare Nel traffico interno un conducente privo del certificato di capacità può effettuare trasporti di persone o di merci per un anno al massimo, se possiede la licenza di trasporti di persone o di merci durante la formazione professionale, se possiede la condurre per il veicolo utilizzato e in questo periodo acquisisce nel quadro di una licenza di condurre per il veicolo utilizzato e in questo periodo acquisisce nel quadro formazione professionale le conoscenze e le attitudini previste dall’allegato. di tale formazione le conoscenze e le attitudini previste dall’allegato.
Spiegazioni: Limitare a un anno la possibilità di effettuare trasporti senza essere in possesso del relativo certificato di capacità può essere fonte di problemi. In effetti, se la persona in formazione compie 18 anni prima dell'inizio dell'ultimo anno di formazione, e quindi inizia a decorrere il termine di un anno, al momento dell'esame finale essa non potrà più effettuare questi tipi di trasporti. Per questo motivo, la regolamentazione speciale per le persone in formazione viene estesa all'intera durata della formazione professionale; in questo modo tutte le persone in formazione sottostanno alle stesse condizioni, a prescindere dalla loro età.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 9 Durata di validità e iscrizione nella licenza di condurre Art. 9 Durata di validità e rilascio 1 1 Il certificato di capacità è valido cinque anni. testo attuale 2 2 È prorogato ogni volta di cinque anni se il titolare comprova la frequenza del corso di testo attuale formazione periodica giusta gli articoli 16–20. 3 3 Il certificato di capacità è iscritto a titolo di indicazione supplementare, unitamente al Il rilascio del certificato di capacità per un periodo di tempo limitato avviene relativo termine di validità, nella licenza di condurre (art. 24c lett. e dell’O del 27 ott. tramite: 1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC). a. iscrizione a titolo di indicazione supplementare nella licenza di condurre (art. 24c lett. e dell'ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli , OAC), oppure b. emissione di una carta separata (sulla base della carta di qualificazione del conducente di cui all'allegato II della direttiva 2003/59/CE3). Le indicazioni sulla carta separata devono corrispondere a quelle iscritte nella licenza di condurre per cui è rilasciata. In caso di sostituzione della licenza di condurre va richiesta una nuova carta. Spiegazioni: cpv. 3: Attualmente, per il rilascio del certificato di capacità per un periodo di tempo limitato, l'OAut prevede solo l'iscrizione nella licenza di condurre in formato carta di credito del codice 95 (con data di scadenza). Stando alle ultime indicazioni in nostro possesso, lo spazio disponibile a questo scopo nella colonna 12 della licenza di condurre risulta insufficiente per centinaia di casi. Per questo motivo, su richiesta dell'Associazione dei servizi della circolazione (asa), proponiamo di prevedere quale alternativa l'emissione della «carta di qualificazione del conducente» prevista nella direttiva 2003/59/CE.
Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4)
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cpv. 4: Come per l'iscrizione nella licenza di condurre in formato tessera, anche nel caso di emissione di una carta separata la licenza di condurre e il certificato di capacità costituiscono un'unità. Siccome sulla carta separata viene iscritto il numero della licenza di condurre per cui è rilasciata, questi due documenti devono coincidere soprattutto in questo punto. Se, ad esempio, un conducente fa rifare la propria licenza di condurre dopo averla persa, deve richiedere contemporaneamente anche una nuova carta separata. Se non lo facesse, sulla carta separata figurerebbe ancora il numero della licenza di condurre andata persa, causando quindi una discrepanza tra i due documenti in un punto fondamentale. Questa divergenza potrebbe essere fonte di problemi, in particolar modo all'estero. Per questo motivo, in caso di sostituzione della licenza di condurre, proponiamo di richiedere contemporaneamente anche una nuova carta separata, in modo che i dati siano uniformi e che, in caso di controlli, il conducente non vada incontro a spiacevoli inconvenienti.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 11 Ammissione all’esame Art. 11 cpv. 3 (nuovo) 1 1 È ammesso all’esame teorico chi possiede la licenza per allievo conducente della testo attuale rispettiva categoria o sottocategoria. I titolari di una licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 che desiderano ottenere il certificato di capacità per il trasporto di persone sono ammessi all’esame teorico se hanno raggiunto l’età minima per l’ottenimento di una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 (art. 6 cpv. 1 lett. e OAC ). 2 2 È ammesso alla parte generale dell’esame pratico (art. 14 cpv. 2) chi ha superato testo attuale l’esame teorico giusta l’articolo 12 e possiede la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre per il veicolo utilizzato. L’ammissione alla corsa d’esame giusta l’articolo 14 capoverso 3 è retta dall’allegato 12 numero I OAC. È ammesso a un esame combinato (art. 14bis) chi ha superato l'esame teorico giusta l'articolo 12 capoverso 1 lettera a e possiede la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre per il veicolo utilizzato. L'ammissione alla corsa d'esame giusta l'articolo 14 capoverso 3 è disciplinata nell'allegato 12 numero I OAC. bis Art. 14 Esame combinato La parte dell'esame teorico giusta l'articolo 12 capoverso 1 lettera b e la parte generale dell'esame pratico giusta l'articolo 14 capoverso 2 possono essere combinate in un solo esame. Spiegazioni: bis
14 (nuovo):
Alcuni membri della commissione per la formazione dell'asa hanno chiesto di prevedere la possibilità di svolgere un esame combinato, composto dalla parte generale dell'esame pratico giusta bis l'articolo 14 capoverso 2 e dalla parte dell'esame teorico giusta l'articolo 12 capoverso 1 lettera b OAut. Il nuovo articolo 14 introduce questa opzione, rendendo l'organizzazione degli esami più snella e orientata alla pratica e garantendo in generale maggior margine di manovra e flessibilità Art. 11 cpv. 3: L'articolo 11 viene completato con un terzo paragrafo in cui vengono fissati i criteri di ammissione all'esame combinato. Essi si basano essenzialmente sui criteri d'ammissione alla parte generale bis dell'esame pratico giusta il capoverso 2; il superamento dell'esame teorico si riferisce però solo all'articolo 12 capoverso 1 lettera a, in quanto secondo il nuovo articolo 14 l'esame teorico secondo la lettera b diventa parte dell'esame combinato.
4 SR 741.51
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Testo in vigore Proposta di modifica Art. 27 Disposizioni transitorie Art. 27 Disposizioni transitorie
1 Capoversi 1 e 2
Alle persone che hanno ottenuto prima del 1° settembre 2009 la licenza di condurre della categoria C o D o della sottocategoria C1 o D1 è rilasciato, su domanda e senza abrogati che occorra sostenere un esame, il pertinente certificato di capacità. Se la domanda è presentata prima del 1° settembre 2009, la validità del certificato di capacità scade il 31 agosto 2014. Se la domanda è stata presentata successivamente, ma prima del 1°settembre 2014, la validità del certificato di capacità è limitata a 5 anni. Se la domanda è presentata a partire dal 1° settembre 2014, il certificato di capacità è rilasciato soltanto se è stata seguita la formazione periodica giusta gli articoli 16–20. Le persone che hanno presentato prima del 1° settembre 2009 la domanda per una licenza per allievo conducente o per una licenza di condurre della categoria C o D o della sottocategoria C1 o D1 sostengono l’esame di conducente secondo il diritto previgente. Dopo aver superato l’esame di conducente, viene loro rilasciato il pertinente certificato di capacità senza che occorra sostenere un ulteriore esame. 3 3 Le persone che hanno ottenuto prima del 1° settembre 2009 la licenza di condurre della testo attuale categoria C o D o della sottocategoria C1 o D1 possono far computare i corsi professionali di formazione periodica che hanno frequentato a partire dal 1° gennaio 2007 nella formazione periodica giusta gli articoli 16–20, purché possano produrre un documento comprovante che la formazione periodica seguita comprendeva i temi di cui all’allegato. 4 4 Le autorità d’ammissione possono rilasciare alle imprese che vogliono essere testo attuale riconosciute come centri di formazione periodica un’autorizzazione provvisoria a organizzare corsi di formazione periodica, se a quel momento sono riconosciute come organizzatori di corsi nel quadro della formazione minima per l’ottenimento di una licenza di condurre della categoria C o D (art. 6 cpv. 3bis e art. 8 cpv. 2bis OAC) e rendono verosimile che adempiono le condizioni di cui all’articolo 21. L’autorizzazione provvisoria è valida sino al riconoscimento ordinario quale centro di formazione periodica, ma al massimo per due anni. A partire dal 1° settembre 2011 non possono più essere rilasciate autorizzazioni provvisorie. Spiegazioni:
Le disposizioni transitorie previste originariamente nei capoversi 1 e 2 sono state adeguate. Questi capoversi vanno quindi abrogati e le nuove disposizioni definite in una disposizione transitoria supplementare concernente la presente modifica (cfr. art. 27a).
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Testo in vigore Proposta di modifica Art. 27a Disposizioni transitorie concernenti la modifica del … (nuovo articolo) Le persone che hanno ottenuto la licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 prima del 1° settembre 2009, necessitano del certificato di capacità per il trasporto di merci solo a partire dal 1° settembre 2014. Se viene comprovata la frequenza alla formazione periodica giusta gli articoli 16-20, il certificato di capacità viene rilasciato su domanda e senza che occorra sostenere un esame: a. per domande inoltrate prima del 1° settembre 2014 con validità limitata al 31 agosto 2019, b. per domande inoltrate dopo il 1° settembre 2014 con validità limitata a cinque anni. Le persone che hanno presentato domanda per una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 prima del 1° settembre 2009 sostengono l'esame di conducente secondo il diritto previgente. Dopo aver superato l’esame di conducente, viene loro rilasciato il pertinente certificato di capacità senza che occorra sostenere un ulteriore esame. La validità di tale certificato è limitata a cinque anni. Le persone che hanno ottenuto la licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 prima del 1° settembre 2008, necessitano del certificato di capacità per il trasporto di persone solo a partire dal 1° settembre 2013. Se viene comprovata la frequenza alla formazione periodica giusta gli articoli 16-20, il certificato di capacità viene rilasciato su domanda e senza che occorra sostenere un esame: a. per domande inoltrate prima del 1° settembre 2013 con validità limitata al 31 agosto 2018, b. per domande inoltrate dopo il 1° settembre 2013 con validità limitata a cinque anni. Alle persone che hanno ottenuto la licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 nel periodo dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2009, è rilasciato un certificato di capacità per il trasporto di persone senza che occorra sostenere un ulteriore esame. La validità di tale certificato è limitata a cinque anni. Le persone che hanno presentato domanda per una licenza per allievo conducente o una licenza di condurre della categoria D o della sottocategoria D1 prima del 1° settembre 2009 sostengono l'esame di conducente secondo il diritto previgente. Dopo aver superato l’esame di conducente, viene loro rilasciato il
pertinente certificato di capacità senza che occorra sostenere un ulteriore esame. La validità di tale certificato è limitata a cinque anni.
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Spiegazioni: cpv. 1: Fino al 31 agosto 2014, chi ha ottenuto la licenza di condurre prima del 1° settembre 2009 non necessita di alcun altro certificato per effettuare trasporti di merci. Tuttavia, le persone che desiderano ottenere il certificato di capacità immediatamente dopo questa data, ovvero il 1° settembre 2014, sono tenute a seguire la formazione periodica prevista. Il diritto transitorio più indulgente nei confronti di coloro che sono già titolari di tali licenze di condurre è stato introdotto in considerazione della prassi negli Stati membri dell'Ue e in accordo con la Commissione europea. Queste persone possono far computare i corsi di formazione periodica cui hanno partecipato a partire dal 1.1.2007 conformemente all'articolo 27 capoverso 3 OAut. Pertanto, le prime domande potrebbero essere presentate nel corso dell'anno prossimo. Il primo periodo di formazione sarà quindi svolto. Il certificato sarà rilasciato con durata limitata al 31.8.2019, se la richiesta è inoltrata durante il periodo in cui il certificato di capacità non è ancora necessario. In seguito sarà valido cinque anni giusta l'articolo 9 capoverso 1 OAut. cpv. 2: Siccome la data di rilascio della categoria indicata sulla licenza di condurre di queste persone è susseguente al 1.9.2009, esse devono essere in misura di presentare il certificato di capacità per il trasporto di merci. Alle persone che hanno presentato domanda per ottenere la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre dopo il 1.9.2009 si applicano le disposizioni correnti dell'OAut. cpv. 3: Fino al 31 agosto 2013, chi ha ottenuto la licenza di condurre prima del 1° settembre 2008 non necessita di alcun altro certificato per effettuare trasporti di persone. Tuttavia, le persone che desiderano ottenere il certificato di capacità immediatamente dopo questa data, ovvero il 1° settembre 2013, sono tenute a seguire la formazione periodica prevista. Anche in questo caso il diritto transitorio è stato reso più indulgente in considerazione della prassi a livello di Ue. Queste persone possono far computare i corsi di formazione periodica cui hanno partecipato a partire dal 1.1.2007 conformemente all'articolo 27 capoverso 3 OAut. Pertanto, le prime domande
potrebbero essere presentate nel corso dell'anno prossimo. Il primo periodo di formazione sarà quindi svolto. Il certificato sarà rilasciato con durata limitata al 31.8.2018, se la richiesta è inoltrata durante il periodo in cui il certificato di capacità non è ancora necessario. In seguito sarà valido cinque anni giusta l'articolo 9 capoverso 1 OAut. cpv. 4: In questo caso, rinunciare temporaneamente al certificato di capacità come previsto nel capoverso 3 non è possibile, in quanto l'Ue applica le nuove disposizioni già a partire dal 1.9.2008. Per questo motivo, per evitare problemi in caso di viaggi all'esterno, tali persone necessitano del certificato di capacità al più tardi a partire dall'entrata in vigore della OAut (1.9.2009). Per il periodo transitorio dall'entrata in vigore in seno all'Ue all'entrata in vigore dell'OAut sarà rilasciata un'attestazione scritta che spiega, in più lingue, alle autorità straniere preposte al controllo, che il titolare è autorizzato a trasportare persone a titolo professionale. Questa possibilità di certificazione tramite «certificato nazionale» è prevista esplicitamente anche nell'articolo 10 capoverso 3 nella Direttiva 2003/59/CE. cpv. 5: Siccome la data di rilascio della categoria indicata sulla licenza di condurre di queste persone è susseguente al 1.9.2009, esse devono poter presentare il certificato di capacità per il trasporto di persone. Alle persone che hanno presentato domanda per ottenere la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre dopo il 1.9.2009 si applicano le disposizioni correnti dell'OAut.
II. Ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC) Testo in vigore Proposta di modifica Art. 24c lett. e Art. 24c lett. e Nella licenza di condurre devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni: Nella licenza di condurre devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni: e. il certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci giusta l’ordinanza del e. il rilascio del certificato di capacità per il trasporto di persone o di merci con 15 giugno 20075 sull’ammissione degli autisti, con indicazione della categoria o indicazione della durata di validità e della categoria o della sottocategoria sottocategoria con la quale possono essere effettuati i trasporti e della durata di con la quale possono essere effettuati trasporti, purché non sia stata emessa validità. una carta separata (art. 9 cpv. 3 dell'ordinanza del 15 giugno 2007 sull’ammissione degli autisti ). Spiegazioni: Secondo l'articolo 9 capoverso 3 OAut (nuovo), il possesso di un certificato di capacità può essere attestato oltre che tramite la relativa iscrizione nella licenza di condurre in formato tessera, anche attraverso l'emissione di una carta separata in considerazione della «carta di qualificazione del conducente». Siccome in questo ultimo caso non viene effettuata alcuna iscrizione nella licenza di condurre, il contenuto della lettera e. va relativizzato.
5 RS 741.521 6 RS 741.521
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III. Ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni a condurre
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 5a Passaggio di dati di FABER ad altri registri automatizzati Art. 5a cpv. 3 (nuovo) 1 1 La polizia svizzera come pure i servizi doganali incaricati di compiti di polizia stradale testo attuale possono inserire dati di FABER in altri sistemi di dati propri, se garantiscono la protezione e la sicurezza dei dati e utilizzano questi ultimi esclusivamente per la stesura di rapporti e relazioni nel quadro di una ricerca o di un perseguimento penale. 2 Le autorità cantonali competenti per la verifica, la registrazione e la modifica dei dati 2 testo attuale della carta del conducente per l’odocronografo digitale possono trasferire dati da FABER al registro delle carte per l’odocronografo (RECO), confrontarli o farvi riferimento. Per la sicurezza e la protezione dei dati si applicano inoltre le disposizioni della ORECO . Le autorità competenti per il rilascio del certificato di capacità giusta l'articolo 8 capoverso 3 OAut possono trasferire dati da FABER, confrontarli oppure farvi riferimento purché ciò sia necessario per l'adempimento dei loro compiti legali.
Spiegazioni: Il certificato di capacità è gestito tramite un sistema d'amministrazione, di registrazione e d'informazione dell'Associazione dei servizi della circolazione (asa) denominato SARI. I dati necessari sono importati da FABER.
IV. Entrata in vigore
Le presenti modifiche entrano in vigore il 1° settembre 2009.
7 RS 822.223