Depositi presso associazioni, fondazioni e società cooperative
Modifica dell'ordinanza sulle banche (art. 3a cpv. 4 lett. d OBCR) Riassunto
Luglio 2008
Riassunto
L’attuale regolamentazione concernente i depositi presso associazioni, fondazioni e società cooperative è insufficiente ai fini delle esigenze in materia di protezione degli investitori. Attualmente ad esempio le associazioni, le fondazioni e le società cooperati- ve possono detenere conti per i loro clienti sui quali, analogamente alla gestione di un conto corrente, possono essere effettuati bonifici e prelevamenti senza preavviso. Il denaro depositato in tale contesto non deve necessariamente presentare connessioni con gli scopi ideali o di mutuo soccorso di tali persone giuridiche. Trattasi pertanto di una forma di deposito riservata alla banche. La legge sulle banche protegge infatti pro- prio i clienti retail interessati a possibilità di deposito a breve termine non solo mediante i requisiti generali sui mezzi propri necessari, bensì anche specificatamente mediante le disposizioni a tutela di piccoli depositi quali il privilegio in caso di fallimento e la prote- zione dei depositi. Con ogni probabilità i clienti retail di associazioni, fondazioni e socie- tà cooperative non sono consapevoli dell’assenza di tali garanzie.
Con la modifica proposta non si intende pregiudicare le basi finanziarie a lungo termine di associazioni, fondazioni e società cooperative. La limitazione dell’eccezione esistente alla premessa di una connessione dei depositi con gli scopi ideali o di mutuo soccorso delle persone giuridiche menzionate è finalizzata ad evitare che degli investitori effettui- no depositi ignorando l’esistenza di un rischio di perdita accresciuto.
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