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Revisione dell'Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Dipartimento federale dell’economia DFE Segreteria di Stato dell’economia SECO Condizioni di lavoro Protezione dei lavoratori

CH-3003 Berna, SECO, ABAS/bkd

Riferimento: 2008-08-25/401 Collaboratore specialista: bkd Berna, 05.09.2008

RAPPORTO ESPLICATIVO

Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2 / RS 822.112) Nuove disposizioni concernenti il numero di giorni di lavoro consecutivi, il lavoro notturno e il servizio di picchetto per le categorie di aziende di cui agli articoli 15 e 16 OLL 2

Segreteria di Stato dell’economia SECO Deborah Balicki Effingerstrasse 31, 3003 Berna Tel. +41 (31) 322 29 36, fax +41 (31) 322 78 31 deborah.balicki@seco.admin.ch www.seco.admin.ch

1 Contesto

Dal 1° gennaio 2005 la legge sul lavoro è applicabile ai medici assistenti di tutti gli istituti ospedalieri e le cliniche in Svizzera. Inoltre, gli ospedali e le cliniche sono sempre più spesso resi autonomi dall’amministrazione cantonale e il loro personale è pertanto soggetto alle disposizioni della legge sul lavoro concernenti la durata del lavoro e del riposo. Molti ospedali hanno segnalato di avere incontrato difficoltà nell’applicazione della legge sul lavoro. Negli ultimi anni l’applicabilità della legge sul lavoro è quindi stata esaminata a più livelli allo scopo di individuare le difficoltà di attuazione e di trovare soluzioni specifiche.

Un gruppo di lavoro composto dalle parti sociali del settore ospedaliero si è riunito a più riprese per discutere possibili soluzioni. I principali problemi riscontrati riguardano le regolamentazioni concernenti il numero di giorni di lavoro consecutivi, la durata del lavoro notturno e il tempo d’intervento per il servizio di picchetto. Il presente progetto di modifica si rifà a queste discussioni e propone soluzioni per i problemi citati tenendo conto delle particolari caratteristiche delle aziende considerate dagli articoli 15 e 16 OLL 2. Il gruppo di lavoro ha approvato il progetto di modifica per quanto riguarda il numero di giorni consecutivi e il lavoro notturno (punti 2 e 4), ma altrettanto non si può dire per l’introduzione della regolamentazione del servizio di picchetto (punto 3), che ha suscitato i pareri contrari dei rappresentanti dei datori di lavoro e quelli favorevoli dei rappresentanti dei lavoratori. La SECO ritiene che sia necessario regolamentare i casi in cui il servizio di picchetto prevede tempi d’intervento molto brevi e pertanto ha elaborato una proposta che rappresenta, a suo avviso, un compromesso tra le posizioni delle parti sociali. Le modifiche concernenti il numero di giorni di lavoro consecutivi e il lavoro notturno interessano anche le case e gli internati (art. 16 OLL 2); in tal modo si garantisce una parità di trattamento tra istituti simili. Si rammenta inoltre che in assenza di disposizioni speciali espressamente previste dall’OLL 2 rimangono applicabili le disposizioni della legge sul lavoro (LL, RS 822.1) e dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1, RS 822.111).

2 Art. 7 cpv. 2 OLL 2 (il cpv. 1 rimane invariato): Numero di giorni

lavorativi consecutivi

L'articolo 16 capoverso 2 OLL 1 stabilisce che di norma la settimana lavorativa del singolo lavoratore non può eccedere 5 giorni lavorativi e mezzo. Essa può essere estesa a 6 giorni lavorativi, a condizione che le semigiornate libere settimanali siano sommate per 4 settimane al massimo con il consenso del lavoratore.

Questa regolamentazione nella pratica pone problemi poiché non è adatta a garantire la continuità delle cure e non tiene sufficientemente conto delle specificità del sistema ospedaliero.

Per ovviare a questa situazione, il nuovo capoverso 2 dell’articolo 7 OLL 2 prevede un’estensione della settimana lavorativa a 7 giorni. L’occupazione di personale secondo questo sistema è possibile soltanto se sono soddisfatte determinate condizioni:

2008-08-25/401 \ COO.2101.104.5.1340367 2/4

immediatamente dopo il settimo giorno di lavoro devono essere accordati 3 giorni di congedo, la durata massima della settimana lavorativa (50 ore / art. 9 cpv. 1 della legge sul lavoro, LL, RS 822.11) dev’essere rispettata nella media di 2 settimane e il numero di ore di lavoro diurno e serale ammesse (cfr. art. 10 LL) dev’essere limitato a un massimo di 9 ore.

3 Art. 8a OLL 2: Servizio di picchetto

Questa nuova disposizione attualmente riguarda soltanto gli istituti ospedalieri e le cliniche (art. 15 OLL 2).

Il principio del servizio di picchetto è disciplinato dall’OLL 1 (art. 14, 15 e 19 cpv. 3). Questa ordinanza prevede in particolare che il servizio di picchetto effettuato sul luogo di lavoro dev’essere interamente computato come durata del lavoro. Essa non si pronuncia invece sulla durata del tempo d’intervento che può trascorrerre dalla convocazione del lavoratore al suo arrivo sul luogo di lavoro. Di conseguenza, si può esigere ad esempio che il lavoratore arrivi sul luogo di lavoro 10 minuti dopo essere stato convocato.

Il nuovo articolo 8a OLL 2 regolamenta queste situazioni. Il principio fissato al capoverso 1 prevede che il tempo d’intervento nell’ambito di un servizio di picchetto sia di almeno 30 minuti. Occorre infatti considerare che una persona che svolge il servizio di picchetto al proprio domicilio, se deve recarsi sul luogo di lavoro in meno di 30 minuti, dev’essere pronta a uscire di casa in qualsiasi momento e quindi non può approfittare del suo tempo libero. In casi estremi, il lavoratore deve restare di picchetto nell’azienda perché i tempi d’intervento molto brevi non gli permetterebbero di presentarsi tempestivamente al lavoro in caso di chiamata. Per tenere conto di questa problematica, il nuovo capoverso 2 dell’articolo 8a OLL 2, qualora il tempo d’intervento sia inferiore a 30 minuti, prevede l’obbligo di accordare al lavoratore interessato una compensazione di tempo equivalente al 20% della durata complessiva del servizio di picchetto effettuato (es. servizio di picchetto dalle 21.00 alle 7.00 = 10 ore. Il lavoratore in questione avrà diritto al 20% delle 10 ore, vale a dire a una compensazione di tempo di 2 ore). Bisogna tener conto del fatto che un lavoratore impegnato nel servizio di picchetto non usufruisce veramente di un tempo di riposo perché è costantemente in attesa di una chiamata che può arrivare da un momento all’altro. La compensazione del 20% si aggiunge al computo come tempo di lavoro della durata effettiva dell’intervento e del tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e ritornare. Se, ad esempio, l’intervento dura 1 ora e il tragitto 40 minuti, il lavoratore avrà diritto, per un servizio di picchetto svolto dalle 21.00 alle 7.00, alla seguente compensazione di tempo: 20% di 10 ore = 2 ore + 1 ora d’intervento + 40 minuti di tragitto, ossia in totale 3 ore e 40 di riposo compensativo.

Se un tempo d’intervento molto breve obbliga praticamente il lavoratore a restare nell’azienda, si tratta di un servizio di picchetto secondo l’articolo 15 capoverso 1 OLL 1. Di conseguenza, l'articolo 8a capoverso 3 stabilisce che in questo caso tutto il tempo messo a disposizione è considerato tempo di lavoro. L’articolo 8a capoverso 4 prevede infine che il servizio di picchetto, qualora il tempo d’intervento sia inferiore a 30 minuti, non può essere effettuato per più di 7 giorni al mese, conformemente a quanto previsto dall’articolo 14 capoverso 2 OLL 1.

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4 Art. 10 cpv. 2 OLL 2: Prolungamento della durata del lavoro

notturno

Secondo il principio sancito all’articolo 17a LL, un lavoratore occupato durante la notte non può lavorare per più di 9 ore (10 se si includono le pause). Le deroghe a questo principio sono stabilite all’articolo 10 OLL 2. Le disposizioni speciali previste da questa norma, tuttavia, non sono sempre adatte alla pianificazione del lavoro nelle case di cura e negli ospedali. Per molti istituti sarebbe preferibile introdurre un turno di 12 ore durante la notte. Siccome il lavoro notturno è particolarmente faticoso ed è perciò limitato in linea di principio a 9 ore, il prolungamento del turno di notte a 12 ore è ammesso soltanto se i lavoratori interessati possono riposarsi sul posto per almeno 4 ore, sia perché vengono sostituiti, sia perché hanno effettivamente la possibilità di riposarsi (in particolare se i pazienti dormono). Questa deroga alla LL è già stata introdotta nell’ambito di un permesso globale il 29 dicembre 2006. Le esperienze fatte con questo permesso in generale sono state giudicate positive.

Il contenuto del permesso globale costituisce una nuova variante (lett. b) dell’attuale articolo 10 capoverso 2 OLL 2, che concerne anche il lavoro notturno svolto in uno spazio di 12 ore.

5 Adeguamenti di altre disposizioni dell’OLL 2

I seguenti articoli sono stati modificati unicamente per quanto riguarda il rinvio all’articolo 7:

  • articolo 31 capoversi 1 e 2 OLL 2

  • articolo 35, capoversi 1, 2 e 3 OLL 2

- articolo 43, capoverso 2 OLL 2

L’articolo 19a OLL 2 è modificato per quanto riguarda il rinvio all’articolo 10 capoverso 2 OLL 2.

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