Decreto federale che approva e traspone lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente l'adozione della Direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi
Approvazione e trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Rapporto esplicativo
1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
L’accordo di associazione alla normativa di Schengen (AAS)1 tra la Svizzera e la CE/UE è entrato in vigore il 1° marzo 2008. Ai sensi di tale accordo la Svizzera dispone di ampi diritti di partecipare ai dibattiti e di influire sulle decisioni, diritti che essa esercita dal momento della firma dell’AAS. Dal canto suo, la Svizzera si è impegnata a recepire per principio lo sviluppo dell’acquis (art. 2 par. 3 e 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento ha luogo nel contesto di una particolare procedura che prevede la notifica dello sviluppo da parte delle istituzioni UE e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera.
Il 30 maggio 2008 è stata notificata alla Svizzera la direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 come sviluppo dell’acquis di Schengen. La direttiva (di seguito: direttiva modificata) modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (di seguito: direttiva in vigore), che era stata recepita e trasposta nel diritto svizzero con l’approvazione dell’accordo di associazione alla normativa di Schengen e Dublino3. Il 25 giugno 2008 il Consiglio federale ha decretato il recepimento e la trasposizione della direttiva modificata sotto riserva dell’approvazione del Parlamento. Il 30 giugno 2008 la Svizzera ha quindi notificato al Consiglio dell’Unione europea che il recepimento e la trasposizione della direttiva modificata potrà aver luogo solo previo «adempimento dei requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS).
1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati
Il 16 gennaio 2002 la Commissione europea, a nome della Comunità europea, ha firmato il «Protocollo contro la fabbricazione ed il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite
1 RU 2008 481 2 Direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi, GU L 179 dell’8.7.2008, pag. 5 3 Decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (FF 2004 6343)
contro la criminalità transnazionale organizzata» (Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco). L’adesione della Comunità europea a tale Protocollo ha imposto delle modifiche ad alcune disposizioni della direttiva sulle armi. Il 2 marzo 2006 la Commissione ha presentato la relativa proposta di modifica della direttiva4 sottoponendola per parere al Consiglio e al Parlamento europeo nel quadro della procedura di codecisione (art. 251 trattato CE).
I lavori del Consiglio si sono svolti nel periodo 2006 – 2008, sotto l’egida della presidenza finlandese, tedesca, portoghese e slovena dell’UE. I tre Stati associati, ovvero Norvegia, Islanda e Svizzera, hanno partecipato, nel rispetto dei propri diritti di partecipazione derivanti dagli accordi di associazione, ai lavori nei gruppi di lavoro del Consiglio competenti (CRIMORG5, CATS6 e COREPER7).
La direttiva sulle armi modificata, adottata il 21 maggio 2008, è il risultato di un difficile compromesso tra la posizione pragmatica assunta dal Consiglio e le richieste supplementari del Parlamento europeo. Quest’ultimo, in virtù dei propri poteri nella procedura di codecisione, aveva esortato a includere nella direttiva ulteriori punti che andassero oltre l’attuazione rigorosa del Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, ma che riteneva migliorassero l’attuale sistema di controllo relativo all’acquisizione e alla detenzione di armi da fuoco. La preoccupazione principale del Parlamento era originariamente di ridurre le categorie di armi dalle quattro attuali (armi da fuoco vietate, armi soggette ad autorizzazione, armi soggette a dichiarazione e armi liberamente acquistabili) a solo due (armi da fuoco vietate e armi da fuoco soggette ad autorizzazione). Inoltre gli Stati avrebbero dovuto introdurre e gestire un archivio computerizzato e centralizzato. Su sollecitazione di diversi Stati (Germania, Austria, Francia e Svizzera), entrambe le richieste erano state notevolmente ridimensionate nel quadro della ricerca di un compromesso tra il Consiglio e il Parlamento. La presente soluzione consente di mantenere invariato il numero di categorie già in vigore, mentre esclude la possibilità di estendere a più di due il numero di categorie; per riguardo nei confronti della struttura federale di alcuni Stati, si è rinunciato all’obiettivo di istituire un archivio centralizzato.
1.3 Panoramica sul contenuto della direttiva modificata
Con la presente direttiva che modifica la direttiva sulle armi resta immutato l’obiettivo di garantire la libertà di circolazione per certe armi da fuoco, senza tuttavia trascurare i legittimi interessi in materia di sicurezza. Le novità introdotte sono perlopiù di carattere esplicativo e non modificano sostanzialmente gli attuali obblighi della direttiva. Tali novità riguardano principalmente i seguenti punti: • Adozione di definizioni
4 COM (2006) 93 def.
5 Gruppo pluridisciplinare «Criminalità organizzata», livello degli esperti.
6 Comitato dell’art. 36 TUE, livello degli alti funzionari.
7 Comitato dei Rappresentanti permanenti degli Stati membri a Bruxelles.
Nella direttiva (art. 1) sono recepite alcune definizioni contenute nel Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. Oltre all’estensione della nozione «parte dell’arma da fuoco», che nel quadro dell’attuazione della direttiva ora non considera più solo le parti essenziali di armi ma comprende anche i silenziatori, occorre sottolineare anche l’introduzione delle definizioni di «traffico illecito» e di «fabbricazione illecita» di armi da fuoco.
Marcatura L’articolo 4 paragrafi 1 e 2 della direttiva prevede l’obbligo di marcatura per le armi da fuoco assemblate e per ogni unità elementare di imballaggio di munizioni. L’obbligo di marcatura incombe ai fabbricanti di armi da fuoco. Non è previsto alcun obbligo per la marcatura a posteriori di armi già in circolazione.
Migliorare la tracciabilità (tracing) delle armi da fuoco In virtù dell’articolo 4 paragrafo 1 della direttiva, gli Stati membri sono tenuti a garantire che le armi da fuoco o le loro parti immesse per la prima volta sul mercato siano provviste di marcatura e registrate in conformità della direttiva ovvero siano disattivate. Gli armaioli sono soggetti all’obbligo di conservare i registri contenenti informazioni sulle armi da fuoco, in entrata e in uscita, per un periodo di 20 anni ovvero durante tutto il periodo di attività. Sempre al fine di migliorare la tracciabilità delle armi da fuoco, l’articolo 4 paragrafo 4 della direttiva impone agli Stati membri di istituire entro il 31 dicembre 2014 un sistema d’informazione computerizzato, nonché centralizzato o decentrato, relativo all’acquisizione di armi da fuoco. Va garantita inoltre la possibilità di ricollegare le armi ai rispettivi proprietari. Tale richiesta non ha tuttavia valore «retroattivo» e non è pertanto prevista una registrazione a posteriori di armi già in possesso.
Acquisizione e detenzione di armi da fuoco Per l’acquisizione di armi da fuoco secondo l’articolo 4 bis della direttiva è richiesta una licenza (individuale e concreta) o, per le categorie C (armi soggette a dichiarazione) e D (armi liberamente acquistabili), un’autorizzazione (generale e astratta) ai sensi della legislazione nazionale; ciò implica una definizione dei gruppi di persone interessati. Secondo l’articolo 5 della direttiva l’età minima per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco è, in linea di massima, sempre di 18 anni. Sono
inoltre precisate le condizioni per l’acquisizione o la detenzione da parte di minori di 18 anni di armi da fuoco per scopi venatori o di tiro sportivo.
Disposizioni penali Secondo l’articolo 16 della direttiva gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci e adeguate da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva.
Intermediari Secondo l’articolo 4 ter della direttiva gli Stati membri devono esaminare la possibilità di istituire un sistema volto a regolamentare le attività degli intermediari.
Procedura per il trasferimento transfrontaliero
L’articolo 11 paragrafo 3 della direttiva definisce gli obblighi in materia di controlli a cui è soggetto lo Stato d’esportazione nel quadro dell’esportazione definitiva di armi. Le autorità dello Stato, dal cui territorio viene effettuato il trasferimento in un altro Stato, devono verificare, nell’ambito della procedura con la bolletta di scorta, la corrispondenza fra le informazioni comunicate dagli armaioli e il trasferimento effettivo.
1.4 Valutazione
L’adeguamento della direttiva sulle armi nasce dall’intenzione di applicare i requisiti derivanti dall’adesione della Comunità europea al Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. A livello europeo tali adeguamenti non comporteranno tuttavia modifiche o miglioramenti sostanziali, considerato che molti Stati membri dell’UE hanno già provveduto ad attuare il Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. La Svizzera adempie già ampiamente i requisiti, soprattutto a carattere esplicativo, della direttiva sulle armi modificata. Lo stesso vale per le novità introdotte nella direttiva su iniziativa del Parlamento, in particolare le disposizioni in materia di controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi da fuoco. Considerato che la direttiva modificata consente in modo esplicito di mantenere il numero attuale di categorie di armi e quindi le relative procedure di controllo (cfr. considerando 18), il diritto svizzero in materia di armi richiede solo un minimo adeguamento legislativo.
1.5 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di
Schengen Gli sviluppi dell’acquis di Schengen sono recepiti conformemente alla procedura di cui all’articolo 7 AAS. Non appena l’UE approva uno sviluppo dell’acquis di Schengen, il rispettivo atto giuridico è notificato alla Svizzera. Quest’ultima deve quindi comunicare entro 30 giorni dall’adozione dell’atto giuridico se intende recepirlo ed eventualmente trasporlo nel diritto nazionale. La notifica da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note, che dal punto di vista svizzero rappresenta un accordo internazionale8. , L’approvazione finale spetta esclusivamente al Consiglio federale TF
oppure, a seconda del contenuto dell’atto UE da trasporre, al Parlamento e – in caso di referendum facoltativo – al popolo. Se, come nel presente caso, la conclusione dello scambio di note compete all’Assemblea federale e/o se la sua trasposizione impone degli adeguamenti legislativi, la Svizzera deve informare l’UE che il recepimento dello sviluppo potrà avvenire «soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). Per l’intera esecuzione della procedura di recepimento e trasposizione dello sviluppo, la Svizzera dispone in questo caso di un termine massimo di due anni (compresi i tempi per un eventuale referendum), fatto salvo il
8 Messaggio concernente l’approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l’Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi («Accordi bilaterali II») del 1° ottobre 2004, FF 2004 5430.
caso in cui lo stesso atto giuridico non preveda termini di trasposizione più lunghi. Il termine si calcola a decorrere dalla notifica dell’atto da parte dell’UE. Lo scambio di note entra in vigore con la comunicazione all’UE da parte della Svizzera dell’adempimento dei «requisiti costituzionali». Qualora la Svizzera si rifiuti di accettare il recepimento o la trasposizione di uno sviluppo, si applica una procedura speciale che può portare alla sospensione o alla cessazione dell’Accordo di associazione (art. 7 par. 4 AAS). Nell’ambito di tale procedura, le parti contraenti esaminano in sede di comitato misto tutte le possibilità, incluse quelle politiche, per poter proseguire la cooperazione. Un esito negativo comporta la cessazione dell’intera cooperazione, quindi non solo nel settore oggetto dello sviluppo, senza che sia necessaria una decisione formale da parte dell’UE9.
2 Commento alle singole disposizioni della direttiva modificata
Le principali novità materiali introdotte dalla direttiva sulle armi modificata sono riassunte nei seguenti punti:
2.1 Definizioni comuni
Nella direttiva modificata sono state introdotte una serie di definizioni nuove o che precisano il contenuto di definizioni già esistenti. Alcune sono elencate qui di seguito:
Nozione di «arma da fuoco »: finora la direttiva sulle armi non prevedeva alcuna definizione di questo genere. La terminologia è stata ripresa dal Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, secondo cui per armi da fuoco si intendono le armi portatili a canna che espellono proiettili mediante l’azione di un combustibile propellente. La direttiva modificata precisa inoltre che anche gli oggetti idonei a essere trasformati in armi da fuoco sono da considerarsi ugualmente come armi da fuoco. Ai sensi della direttiva il termine «idoneo a essere trasformato» si riferisce tuttavia esclusivamente a oggetti che rispondono cumulativamente a due criteri: devono avere l’aspetto di un’arma da fuoco e poter essere trasformati in virtù delle proprie caratteristiche di fabbricazione o del materiale utilizzato. Non sono considerate armi da fuoco infine, come sinora – le eccezioni citate al punto III dell’allegato I (in particolare le armi da fuoco disattivate).
Nozione di «parte» di un’arma da fuoco: la direttiva introduce questa nozione conformemente alla definizione data dal Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. La nozione di «parte» comprende quindi non solo le parti essenziali di armi, ovvero le parti determinanti per il funzionamento dell’arma da fuoco (ad esempio la canna o la culatta), ma anche i silenziatori.
Nozione di «munizione»: sempre in conformità con la terminologia adottata nel Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco, nella direttiva viene definita la nozione di munizione che corrisponde alla definizione già contenuta nella legge sulle armi.
9 cfr. punto 2.6.7.5. del messaggio «Accordi bilaterali II », FF 2004 5433
Nozione di «armaiolo»: la patente di commercio di armi viene ora sempre richiesta, a prescindere dal tipo di arma da fuoco scambiata o fabbricata e indipendentemente dal fatto che si tratti di armi da fuoco, di parti di armi da fuoco o di munizioni. Ai sensi della direttiva vigente, la nozione di armaiolo comprende già chi trasforma armi da fuoco, parti o munizioni. Tale definizione, non inclusa nella trasposizione della prima versione della direttiva sulle armi, è stata quindi ripresa e inserita nel testo.
Nozione di «fabbricazione illecita» e «traffico illecito»: i paragrafi 2 bis e 2 ter riprendono le definizioni di «fabbricazione illecita» e di «traffico illecito» contenute nel Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. La fabbricazione è illecita se le parti essenziali di armi da fuoco sono oggetto di traffico illecito, l’assemblaggio viene eseguito senza patente di commercio di armi o l’arma da fuoco non viene contrassegnata al momento della fabbricazione. Per traffico illecito s’intende l’acquisizione, la vendita, il trasporto o il trasferimento di armi da fuoco in violazione degli obblighi di autorizzazione prescritti dalla direttiva o se le armi da fuoco assemblate non sono provviste di marcatura in conformità con la direttiva.
2.2 Marcatura di armi da fuoco e munizioni
Diversamente dalla direttiva sulle armi che sanciva l’obbligo di contrassegnare le armi da fuoco solo come condizione necessaria per l’adempimento degli obblighi di autorizzazione e di dichiarazione, la direttiva sulle armi modificata prevede esplicitamente l’obbligo di contrassegno per tali armi. Secondo l’articolo 4 paragrafo
1 le armi da fuoco immesse sul mercato devono essere provviste di marcatura e
registrate, o in caso contrario, disattivate. Il paragrafo 2 precisa che la marcatura finalizzata a rintracciare le armi da fuoco assemblate (tracing) deve essere apposta su una parte essenziale di arma e stabilisce quali indicazioni devono essere riportate. La direttiva conferisce agli Stati membri diverse possibilità di scelta, sempre a condizione che le armi siano identificabili ai fini della tracciabilità e sia possibile individuare il Paese di fabbricazione. Lo stesso vale per le armi da fuoco che vengono trasferite da scorte governative verso usi permanentemente civili. Quest’ultime devono essere contrassegnate in modo tale da consentire l’identificazione del Paese di trasferimento.
La direttiva modificata prevede inoltre l’obbligo di contrassegnare le munizioni, per cui su ogni unità elementare di imballaggio di munizioni devono essere riportati i seguenti dati: il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione.
2.3 Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi
Su iniziativa del Parlamento europeo, nella direttiva sulle armi sono state introdotte delle novità in relazione all’attuale regime di controllo, che vanno oltre le disposizioni del Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. Di fondamentale importanza è la disposizione esplicita (art. 4 par. 4) inerente all’istituzione entro il 31 dicembre 2014 di un sistema computerizzato, centralizzato o decentrato per la
registrazione relativa all’acquisizione di armi da fuoco. La direttiva modificata precisa inoltre le informazioni da inserire nel sistema e stabilisce che per l’identificazione dell’arma da fuoco e dell’acquirente i relativi dati devono restare disponibili per almeno 20 anni. Gli Stati membri devono provvedere affinché le armi da fuoco registrate nella banca dati possano essere ricollegate ai rispettivi proprietari. Al contempo, gli armaioli sono tenuti, ai sensi di quanto disposto anche dalla direttiva vigente, a conservare un registro nel quale vengono registrate tutte le armi da fuoco in entrata e in uscita. In luogo dei 5 anni previsti come obbligo di conservazione dei dati, nella direttiva modificata gli armaioli sono tenuti a conservare un registro fino alla cessazione della propria attività. Successivamente il registro deve essere consegnato all’autorità competente per la gestione del sistema summenzionato.
Le restanti disposizioni relative al controllo dell’acquisizione di armi da fuoco sono il frutto di un compromesso, come si evince soprattutto dalle disposizioni contenute nel preambolo, secondo cui gli Stati il cui ordinamento prevede più di due categorie di armi possono continuare a utilizzare questa classificazione. In tal senso l’articolo 4 bis della direttiva sulle armi modificata precisa che, sebbene per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco sia necessaria una licenza, le armi delle categorie C e D possono essere acquisite e detenute se ciò è consentito ai sensi della legislazione nazionale. Ciò significa che la determinazione generale e astratta della cerchia di persone nella normativa nazionale continua a soddisfare le prescrizioni della direttiva. Per contro, nonostante sia formulato in maniera generica e il tenore sia quindi applicabile a tutte le categorie di armi, l’articolo 5 pone delle condizioni materiali per l’acquisizione di armi da fuoco che per loro natura possono essere esaminate nell’ambito di una procedura di autorizzazione. Per evitare valutazioni contraddittorie, tale disposizione va pertanto interpretata alla luce di quanto stabilito nel preambolo, in modo che possa essere applicata solo alle armi da fuoco soggette ad autorizzazione (categoria B). Rispetto alla direttiva vigente, tale disposizione contiene una definizione più precisa delle normali condizioni per l’acquisizione (motivi d’impedimento). Come finora, per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco in generale è richiesta un’età minima di 18 anni. Ai minori di 18 anni sono consentiti l’acquisizione (ma non l’acquisto) e la detenzione di armi da fuoco per scopi venatori o di tiro sportivo. Per tale scopo essi necessitano di un’autorizzazione parentale oppure devono essere sotto la guida parentale o di un adulto titolare di una licenza di porto d’armi o di caccia validi o far parte di un centro di addestramento autorizzato o diversamente abilitato. Una condizione supplementare prevede che la persona non debba verosimilmente costituire un pericolo per se stessa, per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza e che la condanna per un reato doloso violento sia considerata indicativa di un tale pericolo.
Infine, l’articolo 7 della direttiva modificata statuisce in modo chiaro che gli Stati, a determinate condizioni, possono rilasciare licenze pluriennali per l’acquisizione e la detenzione di diverse armi da fuoco soggette ad autorizzazione.
2.4 Traffico transfrontaliero di armi da fuoco e munizioni
Nell’ambito del traffico transfrontaliero di armi da fuoco e munizioni la direttiva modificata mantiene l’attuale sistema di controllo, introducendo solo determinate novità di rilevanza secondaria. La direttiva (art. 11 par. 3 secondo comma) specifica gli obblighi d’informazione nell’ambito della procedura con la bolletta di scorta (esportazione definitiva di armi) solo in riferimento al momento della trasmissione delle informazioni da parte dell’armaiolo: questi sono tenuti a fornire all’autorità competente le informazioni necessarie prima del trasferimento di armi in un altro Stato Schengen. Tale adeguamento si spiega con l’obbligo per le autorità di verificare sul posto, se necessario, la corrispondenza fra il trasferimento effettivo e le informazioni comunicate dagli armaioli. Per quanto concerne il trasferimento transfrontaliero per mezzo della carta europea d’arma da fuoco, l’articolo 12 paragrafo 2 primo comma statuisce che gli Stati non possono subordinare l’accettazione di una carta europea d’arma da fuoco al pagamento di tasse o diritti.
2.5 Misure d’accompagnamento
La direttiva modificata contiene infine una serie di disposizioni che completano in modo specifico il regime di controllo o che sono di natura meramente formale. Al primo gruppo di disposizioni appartiene in primo luogo l’articolo 4 ter, in base a cui gli Stati membri esaminano l’introduzione di un sistema volto a disciplinare l’attività degli intermediari in relazione al trasferimento di armi da fuoco. Quali misure entrano in linea di conto segnatamente l’obbligo di registrazione per gli intermediari che operano sul territorio di uno Stato membro e l’obbligo per gli stessi di detenere una licenza o un’autorizzazione. Non esiste tuttavia alcun obbligo per l’introduzione di tali disposizioni. Di natura obbligatoria è, per contro, la disposizione di cui all’articolo 6 della direttiva modificata che impone agli Stati di sottoporre a un rigoroso controllo l’acquisto da parte di privati di armi da fuoco, di loro parti e munizioni tramite mezzi di comunicazione a distanza (ad es. Internet). La direttiva definisce inoltre in modo più dettagliato il processo relativo alla disattivazione di armi da fuoco. La direttiva stabilisce ad esempio che tutte le parti essenziali siano rese definitivamente inutilizzabili e che si renda impossibile un’eventuale riattivazione dell’arma da fuoco. Un’autorità competente è inoltre tenuta ad attestare mediante certificato o documento oppure con l’applicazione sull’arma di una marcatura che tali armi sono definitivamente inutilizzabili. La Commissione emana orientamenti per direttive comuni e per le norme e le tecniche di disattivazione. L’articolo 16 della direttiva modificata obbliga infine gli Stati membri a stabilire, in caso di violazione delle disposizioni della direttiva, sanzioni che siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Di natura meramente formale sono le disposizioni concernenti lo scambio di informazioni. L’articolo 13 paragrafo 3 della direttiva sulle armi modificata obbliga gli Stati membri allo scambio costante d’informazioni, la cui esecuzione dovrebbe avvenire soprattutto nell’ambito del gruppo di contatto (una specie di forum di discussione) che la Commissione è chiamata a istituire a tal fine. Inoltre, in virtù della clausola di revisione di cui all’articolo 17, la Commissione è tenuta a presentare entro 5 anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito
alla situazione risultante dall’applicazione della direttiva e ad effettuare entro 4 anni uno studio sui vantaggi e gli svantaggi del passaggio dalle 4 attuali alle 2 categorie di armi da fuoco (armi proibite – armi soggette ad autorizzazione).
3 Adeguamento della legge sulle armi all’acquis di Schengen già
recepito (RS 514.54; LArm) L’articolo 22b della legge sulle armi, inserito nel quadro del primo recepimento della direttiva sulle armi, prevede che ogni esportazione definitiva di armi da fuoco in uno Stato Schengen debba esser effettuata con bolletta di scorta. Tale disposizione concernerebbe le esportazioni a titolo professionale e non professionale di tutte le armi da fuoco, e quindi anche le armi che sottostanno alla legislazione sul materiale bellico. Conformemente all’articolo 22a all’esportazione di armi si applica la legislazione sul materiale bellico o la legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego; se si considera tuttavia che è fatto salvo l’articolo 22b, per l’esportazione sarebbe quindi sempre necessaria una bolletta di scorta. Pertanto le armi da fuoco da esportare che sottostanno anche alla legislazione sul materiale bellico, sarebbero sottoposte a un doppio obbligo d’autorizzazione, poiché, oltre all’articolo 22b della legge sulle armi, secondo l’articolo 17 della legge sul materiale bellico per l’esportazione di materiale bellico occorre anche un’autorizzazione del SECO. Per l’esportazione di armi da fuoco soggette alla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego, l’articolo 8 della relativa legge prevede l’esenzione dal permesso d’esportazione. Tale esenzione è stata trasposta nell’articolo 13 dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego. L’articolo 2 paragrafo 2 della direttiva vigente esclude dal campo di applicazione della direttiva i trasferimenti commerciali di armi e munizioni da guerra. Per l’esportazione a titolo professionale di armi e munizioni da guerra ai sensi della direttiva non è quindi necessaria la bolletta di scorta. Tale eccezione non è stata ancora trasposta nel diritto svizzero. Per salvaguardare nella misura consentita il commercio dal doppio obbligo d’autorizzazione, nel quadro della revisione totale dell’ordinanza sulle armi (di seguito: ordinanza sulle armi)10 all’articolo 44 capoverso 2 è stato stabilito, soprattutto su richiesta del SECO , che per l’esportazione a titolo professionale in uno Stato Schengen di armi da fuoco e di altri oggetti contemplati dalla legislazione sul materiale bellico non è necessaria la bolletta di scorta. Secondo l’articolo 6a dell’ordinanza sul materiale bellico invece per l’esportazione a titolo professionale in un altro Stato Schengen di armi da fuoco
e di altri oggetti ai sensi della legislazione sulle armi non è necessaria un’autorizzazione d’esportazione. Una disposizione analoga è contenuta nell’articolo 13 dell’ordinanza sul materiale bellico. L’esportazione di tali armi da fuoco ha quindi luogo con bolletta di scorta ai sensi della legge sulle armi. È necessario pertanto che l’esenzione dalla bolletta di scorta per l’esportazione a titolo professionale di armi e munizioni da guerra sia prevista anche a livello legislativo, all’articolo 22b della legge sulle armi.
10 cfr.
http://www.fedpol.admin.ch/etc/medialib/data/sicherheit/waffen/waffenverordnung.Par.00
4 Ripercussioni
Per la Svizzera l’oggetto centrale della direttiva modificata è costituito dall’obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema d’informazione elettronico relativo all’acquisizione di armi da fuoco. Dalla consultazione dei Cantoni in merito alla forma di registrazione dell’acquisizione delle armi da fuoco è risultato che tale registrazione viene già effettuata elettronicamente, motivo per cui le rispettive disposizioni contenute nella direttiva modificata dovrebbero comportare costi aggiuntivi contenuti per la Confederazione e per i Cantoni. Gli ulteriori adeguamenti della direttiva modificata sono di carattere esplicativo e tecnico. Si suppone dunque che la sua trasposizione, da quanto risulta, determinerà ripercussioni minime in termini finanziari e di effettivo del personale.
5 Programma di legislatura
Il disegno non è annunciato nel messaggio sul programma di legislatura 2007 - 2011 del 23 gennaio 200811. T
6 Punti essenziali delle modifiche
6.1 Trasposizione nella legislazione svizzera sulle armi
6.1.1 Situazione giuridica attuale
Osservazioni preliminari Gli adeguamenti della direttiva modificata che si riferiscono esclusivamente alle armi della categoria D non sono determinanti per la Svizzera. La legge svizzera sulle armi contempla soltanto tre e non quattro categorie di armi (armi vietate, armi soggette ad autorizzazione e armi soggette a dichiarazione). Le ulteriori definizioni della direttiva non sono recepite dalla legislazione svizzera, ma sono prese in considerazione nei singoli casi di applicazione della direttiva modificata.
Ambiti normativi già trasposti nella legge sulle armi vigente o nelle revisioni approvate Diversi ulteriori ambiti normativi relativi agli adeguamenti della direttiva modificata sono già contemplati dalla legge sulle armi. • Silenziatori I silenziatori, contemplati anche dall’articolo 1 paragrafo 1 lettera a della direttiva sulle armi, sono considerati secondo l’articolo 4 capoverso 2 lettera a come accessori di armi che in conformità con l’articolo 5 capoverso 1 lettera b possono essere acquistati con un’autorizzazione eccezionale. La legge sulle armi non richiede pertanto alcun adeguamento.
11 FF 2008 597
• Autorizzazione obbligatoria anche per armaioli che fabbricano o commerciano parti di armi da fuoco e munizioni Non richiede adeguamenti nemmeno la norma di cui all’articolo 1 paragrafo 2 della direttiva modificata, che prevede per gli armaioli un obbligo di autorizzazione indipendentemente dal fatto che essi trattino armi da fuoco o esclusivamente parti di armi da fuoco o munizioni. Tale disposizione è già prevista, infatti, dall’articolo 17 della legge sulle armi. Nella cosiddetta revisione «nazionale», in cui erano stati affrontati i punti ancora in sospeso dopo la trasposizione della direttiva sulle armi nella legislazione svizzera sulle armi12, è previsto l’obbligo di avere una patente di commercio di armi anche per gli accessori di armi. Inoltre, secondo la legislazione svizzera, il controllo della categoria di armi trattata dall’armaiolo nell’esercizio della propria attività non ha alcuna rilevanza poiché l’articolo 17 della legge sulle armi prevede già l’obbligo di possedere una patente di commercio di armi per tutte le categorie. Anche l’articolo 4 paragrafo 3 della direttiva modificata non deve essere quindi trasposto.
• Marcatura e registrazione delle armi da fuoco immesse sul mercato L’articolo 4 paragrafo 1 della direttiva modificata prevede la marcatura e la registrazione, o in caso contrario la disattivazione, delle armi da fuoco immesse sul mercato. In virtù dell’articolo 31 della legge sulle armi, che disciplina il sequestro di armi, l’autorità competente procede al sequestro delle armi portate da persone non legittimate o in possesso di persone per le quali sussiste un motivo d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2. Nel quadro della revisione «nazionale» sono stati inseriti, come condizioni per il sequestro, l’acquisto e il possesso illecito. Il sequestro di armi da fuoco o di loro parti essenziali sprovviste del necessario contrassegno di cui all’articolo 18a non è quindi contemplato e va pertanto integrato per adempiere i requisiti della direttiva modificata. L’articolo 31 capoverso 3 della legge sulle armi disciplina le condizioni per la confisca definitiva degli oggetti sequestrati che ha luogo in caso di rischio di utilizzazione abusiva. Nella revisione «nazionale» della legge sulle armi si fa menzione, a titolo di esempio, di persone che sono state minacciate o ferite con tali oggetti. L’articolo 4 paragrafo 2 della direttiva modificata disciplina la marcatura delle armi da fuoco. Esso stabilisce che l’arma assemblata deve essere provvista di marcatura e definisce quali sono le indicazioni necessarie. Tali requisiti corrispondono a quanto stabilito dall’articolo 18a della legge sulle armi «adeguata a Schengen», che, con l’inclusione nel quadro della revisione «nazionale» dell’obbligo di contrassegno anche per gli accessori di armi, è stata resa ancora più rigida. Per quanto concerne il contrassegno delle armi da fuoco non è richiesto pertanto alcun adeguamento legislativo. Il secondo comma della direttiva modificata statuisce che le armi trasferite da scorte governative verso usi permanentemente civili debbano essere contrassegnate in modo tale da consentire l’identificazione del Paese di trasferimento. In Svizzera a livello di Confederazione hanno in dotazione un’arma da fuoco oltre ai militari, l’Amministrazione delle dogane (segnatamente il Corpo delle guardie di confine), parte dei collaboratori di fedpol e i membri del corpo di guardia degli impianti nucleari. A livello dei Cantoni e dei Comuni vanno menzionati i corpi di
12 cfr. http://www.admin.ch/ch/i/ff/2007/4189.pdf
polizia, l’ispettorato della caccia e i guardiacaccia. Esiste pertanto la possibilità per le autorità succitate di trasferire le armi verso usi civili (soprattutto a conclusione del rapporto di servizio). L’esercito svizzero contrassegna tutte le armi d’ordinanza con l’emblema svizzero (croce svizzera), un numero individuale e la lettera «A» di Armee (esercito in tedesco). In caso di cessione in proprietà, l’arma è contrassegnata come proprietà privata mediante una «P» in conformità dell’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza sull’equipaggiamento personale dei militari13. Le armi da fuoco in dotazione ad autorità federali, cantonali e comunali di polizia, ad autorità doganali e all’ispettorato della caccia nonché ai guardiacaccia in linea di massima sono contrassegnate allo stesso modo delle armi da fuoco destinate all’uso civile. Tali armi possono eventualmente riportare un contrassegno aggiuntivo (ad es. uno stemma). Le armi da fuoco in dotazione al corpo di guardia degli impianti nucleari non vengono trasferite a titolo definitivo per l’uso civile. Ciò consente d’identificare il Paese di trasferimento per tutte le armi di servizio trasferite all’uso civile, escludendo quindi un adeguamento legislativo.
Adeguamenti relativi ad armi della categoria D Considerato che la categoria D non è contemplata dalla legislazione svizzera, non è necessario disciplinare l’abrogazione della proroga della validità della carta europea d’arma da fuoco nel caso in cui vi siano state registrate esclusivamente armi appartenenti a tale categoria. Per il medesimo motivo, la possibilità prevista dall’articolo 4 paragrafo 5 di collegare le armi da fuoco della categoria D ai loro proprietari non comporta per la Svizzera alcun fabbisogno normativo. Poiché, infine, la legislazione nazionale, e precisamente l’articolo 10 della legge sulle armi, disciplina in modo esplicito l’acquisto di armi da fuoco delle categorie C e D, anche l’articolo 4 bis della direttiva modificata non richiede un adeguamento legislativo.
Esame della possibilità di regolamentare le attività degli intermediari In virtù dell’articolo 4 ter della direttiva modificata, gli Stati membri devono esaminare la possibilità di regolamentare le attività degli intermediari. Conformemente all’articolo 17 capoverso 1 della legge sulle armi in vigore è
necessaria una patente di commercio di armi anche per esercitare l’attività di mediazione a titolo professionale avente come oggetto armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni. Nell’ambito della revisione «nazionale» l’applicazione dell’obbligo di possedere una patente di commercio di armi è stato esteso anche alla mediazione avente come oggetto parti di armi costruite appositamente o accessori di armi. Non sussiste pertanto alcun fabbisogno normativo in riferimento all’attività d’intermediario. • Controllo dell’acquisto tramite mezzi di comunicazione a distanza L’articolo 6 della direttiva modificata prevede il controllo dell’acquisto tramite mezzi di comunicazione a distanza. Nel quadro della revisione «nazionale» è stato introdotto l’articolo 7b, in cui sono definite le forme di offerta vietate. Tale modifica è stata effettuata con riferimento soprattutto alle offerte su Internet. Allo stesso
13 RS 514.10
modo, all’articolo 2 della direttiva 97/7 CE, il «contratto a distanza» viene definito come un «contratto avente come oggetto un bene che viene concluso impiegando una o più tecniche di comunicazione a distanza». Non vi è pertanto, anche in questo caso, alcuna necessità di adeguamento nella legislazione svizzera.
Proroga dell’autorizzazione all’acquisto di armi da fuoco Anche l’articolo 7 della direttiva modificata non richiede un ulteriore disciplinamento. Secondo l’articolo 8 capoverso 5 della legge sulle armi in vigore nonché l’articolo 9b dell’«adeguamento a Schengen» della legge sulle armi, la validità del permesso d’acquisto di armi è di sei mesi (con la possibilità di proroga per ulteriori tre mesi). Tale disposizione va mantenuta.
Riduzione del numero di categorie di armi da fuoco Il contenuto delle disposizioni di cui all’articolo 7 paragrafo 5 della direttiva modificata è in relazione alla riduzione del numero delle categorie di armi da quattro a due (vietate, soggette ad autorizzazione), inizialmente auspicato dal Parlamento europeo. Ciò comporterebbe l’obbligo di autorizzazione per le armi delle categorie C e D, ma solo per le nuove acquisizioni e non per le armi già detenute o in possesso. Poiché nella direttiva modificata non è prevista una riduzione delle categorie di armi, il paragrafo 5 non va trasposto.
La condanna per reati violenti dovrebbe costituire un motivo di esclusione per l’acquisizione di armi da fuoco In base all’articolo 8 capoverso 2 lettera d della legge sulle armi, anche la condanna per reati dolosi violenti costituisce in linea di principio un motivo di esclusione per l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco. Tale motivo di esclusione è contenuto nell’articolo 5 lettera b della direttiva modificata.
Eccezioni all’obbligo di autorizzazione per cacciatori e tiratori sportivi L’articolo 25a capoverso 3 lettera a della revisione «nazionale» della legge sulle armi offre al Consiglio federale la possibilità di prevedere eccezioni all’obbligo di autorizzazione per cacciatori e tiratori sportivi, secondo quanto disposto anche dall’articolo 12 paragrafo 2 primo comma della direttiva modificata. Tali disposizioni si concretizzano nell’articolo 40 capoverso 3 dell’ordinanza sulle armi.
Oltre alla carta europea d’arma da fuoco non sono riscosse tasse o richieste autorizzazioni aggiuntive
La legislazione svizzera, così come l’articolo 12 paragrafo 2 primo comma della direttiva modificata, non prevede la riscossione di tasse o un’autorizzazione per l’accettazione della carta europea d’arma da fuoco. In tale ambito non è richiesto pertanto un adeguamento legislativo.
Miglioramento dello scambio d’informazioni tra Stati Lo scambio d’informazioni menzionato nell’articolo 13 paragrafo 3 della direttiva modificata è di natura meramente tecnica e amministrativa e non include lo scambio dei dati personali. Non occorre quindi alcuna base legale e l’articolo non necessita di essere trasposto nella legge sulle armi.
Precisazioni in merito alla disattivazione di armi da fuoco L’allegato 1 punto 3 della direttiva modificata contiene delle precisazioni in merito alla disattivazione delle armi da fuoco. Tali disposizioni non devono essere trasposte
nella legge sulle armi, in quanto la disattivazione non è contemplata dalla legislazione svizzera. Le armi disattivate continuano a essere considerate, a seconda dei casi, come armi da fuoco vietate, soggette ad autorizzazione o a dichiarazione e vanno trattate conformemente alle rispettive disposizioni. • Disposizione di sanzioni In base all’articolo 16 della direttiva modificata, gli Stati membri stabiliscono le sanzioni da irrogare in caso di violazione della direttiva. L’articolo 1 paragrafi 2a e b menziona la «fabbricazione illecita» e il «traffico illecito». La fabbricazione è illecita quando le parti essenziali delle armi da fuoco sono oggetto di traffico illecito, quando l’armaiolo non è in possesso dell’autorizzazione necessaria o le armi da fuoco assemblate, al momento della fabbricazione, non sono provviste di marcatura. Per traffico illecito s’intende il commercio di armi da fuoco sprovviste di marcatura, oppure il commercio effettuato violando gli obblighi di autorizzazione previsti. La legislazione svizzera sulle armi prevede già in linea di principio delle sanzioni per la fabbricazione illecita e per il traffico illecito. In concreto, il traffico illecito può sottintendere l’assenza dell’autorizzazione necessaria, quindi, nel caso di armi soggette ad autorizzazione, di un permesso d’acquisto d’armi o, nel caso d’introduzione dell’arma nel territorio svizzero, dell’autorizzazione per l’introduzione nel territorio svizzero. Entrambe le fattispecie sono contemplate dall’articolo 33 capoverso 1 lettera a della legge sulle armi. Per traffico illecito s’intende inoltre l’inosservanza della procedura con la bolletta di scorta ai sensi dell’articolo 22b della legge sulle armi, menzionata nell’articolo 34 capoverso 1 lettera l della legge sulle armi come fattispecie penale. La fabbricazione illecita è menzionata esplicitamente all’articolo 33 capoverso 1 lettera a della legge sulle armi con la formulazione «fabbrica senza diritto». Inoltre, la fabbricazione senza la patente di commercio di armi e la fabbricazione senza contrassegno sono sanzionate rispettivamente dall’articolo 33 lettera a e dall’articolo 33 lettera f della legge sulle armi. È necessario tuttavia che vengano integrati anche la violazione dell’obbligo di contrassegno delle unità elementari di imballaggio di munizioni e l’immissione in
commercio di oggetti sprovvisti del contrassegno necessario (v. spiegazioni relative all’art. 33). L’articolo 17 della direttiva modificata è rivolto alla Commissione e non richiede quindi una trasposizione.
6.1.2 Trasposizione nella legge sulle armi (RS 514.54;
LArm) Fabbricazione, riparazione e modifica a titolo professionale, art. 18 Ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 della direttiva modificata si stabilisce che la nozione di armaiolo comprende anche chi esercita le attività già elencate nella direttiva vigente (fabbricazione, commercio, scambio, locazione, riparazione o trasformazione) utilizzando parti di armi da fuoco o munizioni. Pertanto al capoverso 2, in cui è disciplinata la riparazione effettuata da un armaiolo, occorre menzionare anche le parti di armi da fuoco e le munizioni nonché, per ragioni di completezza e di coerenza, le parti appositamente costruite, gli accessori di armi e gli elementi di munizioni di cui al capoverso 1.
Inoltre, il disciplinamento di cui al capoverso 2 concernente l’obbligo di possesso di una patente di commercio di armi è stato esteso, conformemente alla regolamentazione già prevista nella direttiva sulle armi (art. 1 par. 2), alla modifica a titolo professionale di tutte le armi da fuoco, le relative parti ecc.
Contrassegno delle unità elementari di imballaggio di munizioni, art. 18b L’articolo 4 paragrafo 2 della direttiva sulle armi modificata prevede la marcatura delle unità elementari di imballaggio di munizioni e precisa che dalla marcatura deve sempre essere possibile evincere il nome del fabbricante, il numero di identificazione del lotto, il calibro e il tipo di munizione. Gli Stati membri possono decidere di applicare la Convenzione del 1° luglio 1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili. In conformità all’articolo 18a della legge sulle armi che disciplina il contrassegno delle armi da fuoco, l’articolo 18b intende disciplinare il contrassegno delle unità elementari di imballaggio di munizioni. Anche a livello di ordinanza, nel disciplinamento relativo al contrassegno delle unità elementari di imballaggio sono riportate in modo dettagliato le informazioni che devono risultare dalla marcatura. A livello legislativo è previsto solo che il contrassegno debba essere apposto sulle unità elementari di imballaggio di munizioni prodotte in Svizzera o introdotte nel territorio svizzero. A differenza del disciplinamento relativo al contrassegno di armi da fuoco, per la marcatura delle unità elementari di imballaggio di munizioni occorre rinunciare alla formulazione «contrassegnare distintamente», in quanto sulle diverse unità d’imballaggio è riportato lo stesso numero di identificazione del lotto. Poiché in Svizzera non si effettua la punzonatura delle armi, la Convenzione del 1° luglio
1969 sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco
portatili è dichiarato inapplicabile per la Svizzera.
Contabilità, art. 21 cpv. 2 L’articolo 4 paragrafo 4 della direttiva modificata impone agli armaioli di conservare durante il loro periodo di attività un registro contenente informazioni sulle armi. Secondo l’adeguamento dell’articolo 18 della legge, ora va documentata nei registri anche la modifica a titolo professionale, per cui in virtù dello stesso articolo è necessaria una patente di commercio di armi. Per la riparazione a titolo professionale, introdotta nell’articolo 18 capoverso 2 nell’ambito dell’«adeguamento a Schengen», non è stato previsto alcun obbligo di tenere un registro. Anch’essa andrà, per ragioni di completezza, recepita. La direttiva modificata impone inoltre agli armaioli di iscrivere nel registro, durante il loro periodo di attività, le armi da fuoco in entrata o in uscita. Dopo la cessazione dell’attività, i registri devono essere consegnati all’autorità che gestisce il sistema d’informazione computerizzato. Le informazioni che vi sono registrate devono essere disponibili per un periodo di almeno 20 anni. L’attuazione della disposizione relativa agli obblighi di tenere la contabilità è retta dall’articolo 21 della legge sulle armi. Considerato che secondo la legislazione svizzera l’obbligo di tenere la contabilità è generalmente fissato per un periodo di 10 anni, anche gli armaioli non sarebbero tenuti a conservare i registri durante il loro periodo di attività.
In linea con quanto già previsto nell’ambito dell’«adeguamento a Schengen» della legislazione sulle armi, spetta all’autorità cantonale competente per il rilascio di permessi d’acquisto di armi garantire la conservazione di tali registri. In virtù dell’attuale adeguamento esse sono tenute a provvedere affinché i registri vengano conservati per un periodo complessivo di 20 anni. In vista dell’attuazione dello strumento di marking e tracing (Strumento internazionale per una rapida e sicura identificazione e tracciabilità delle armi leggere e di piccolo calibro illecite, approvato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite l’8 dicembre 2005) che stabilisce una durata di conservazione dei registri di 30 anni, occorrerà esaminare l’eventualità di estendere ulteriormente il periodo di conservazione nonché valutare, anche per gli obblighi prescritti dalla legislazione sul materiale bellico e sul controllo dei beni a duplice impiego, la necessità di estendere il periodo di conservazione dei relativi documenti. Contemporaneamente all’attuazione dello strumento di marking e tracing dovrebbe essere presumibilmente attuato anche il Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco. L’attuazione di tali accordi internazionali dovrebbe avvenire prima di un’eventuale votazione popolare sull’iniziativa popolare «Per la protezione dalla violenza perpetrata con le armi», poiché la sua approvazione comporterebbe delle conseguenze considerevoli per la legislazione sulle armi.
Controllo delle bollette di scorta da parte dell’Amministrazione federale delle dogane, art. 22 c Secondo l’articolo 11 paragrafo 3 secondo comma della direttiva modificata l’autorità dello Stato membro a partire dal quale viene effettuato il trasferimento di armi da fuoco esegue i controlli, se necessario sul posto, per verificare se il trasferimento coincide effettivamente con le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta. La soluzione di far eseguire all’Amministrazione delle dogane i controlli a campione risulta essere la più logica. Essa comporta minori oneri amministrativi, in quanto la bolletta di scorta accompagna nella fase di esportazione gli oggetti da esportare. In questo modo, il controllo a campione può essere effettuato agevolmente confrontando sul posto la bolletta di scorta direttamente con gli oggetti da esportare. L’attribuzione di tale compito alle autorità cantonali competenti, invece, produrrebbe degli oneri amministrativi, in quanto le indicazioni sulla bolletta di scorta andrebbero comunicate a tali autorità prima dell’esportazione, e ciò consentirebbe comunque all’armaiolo di modificare successivamente la fornitura. Non vi sarebbe quindi la garanzia che la fornitura coincida effettivamente con le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta.
Sequestro, art. 31 cpv. 1 lett. d e cpv. 4 Conformemente alle considerazioni del punto 6.1.1, il presente articolo deve prevedere il sequestro di armi da fuoco o di loro parti essenziali sprovviste del necessario contrassegno di cui all’articolo 18a. Tuttavia l’«adeguamento a Schengen» e la presente revisione non prevedono l’obbligo di apporre una marcatura a posteriori per le armi da fuoco, le relative parti essenziali o gli accessori che sono stati fabbricati o introdotti nel territorio svizzero prima dell’entrata in vigore della presente revisione.
Le autorità competenti in base al capoverso 1 lettera d possono procedere al sequestro di armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori sprovvisti del contrassegno necessario. Spetta successivamente al detentore o al proprietario dimostrare che gli oggetti in questione sono stati fabbricati o introdotti nel territorio svizzero prima del 28 luglio 2010 (termine entro il cui la direttiva modificata dovrà essere trasposta). Trattandosi di merci pericolose e considerata la difficoltà di rintracciare le armi in assenza del rispettivo contrassegno, è ragionevole che sia il detentore o il proprietario degli oggetti in questione a dover comprovare la loro conformità alla legge. Poiché inoltre in virtù della revisione «nazionale» (cfr. nota a piè di pagina 12) anche gli accessori devono essere provvisti di un contrassegno di cui all’articolo 18a, è opportuno inserirli, per ragioni di uniformità, al capoverso 1 lettera d. Questo nonostante la direttiva sulle armi modificata non contempli alcun obbligo per la marcatura di accessori di armi e conseguentemente per la loro disattivazione in caso di inosservanza di tale obbligo. All’articolo 31 capoverso 3 della legge sulle armi sono definite le condizioni per la confisca definitiva degli oggetti sequestrati. Tali oggetti devono essere definitivamente confiscati in caso di rischio di utilizzazione abusiva. A titolo di esempio si fa menzione di persone minacciate o ferite da tali oggetti. Tuttavia, si può ipotizzare un uso abusivo anche in caso di armi da fuoco, di oggetti o relativi accessori sprovvisti del contrassegno necessario. Dati i problemi di tracciabilità derivanti dall’assenza del contrassegno, tali oggetti, infatti, possono essere facilmente utilizzati per compiere reati. Per tale ragione il capoverso 3 prevede la confisca definitiva anche per gli oggetti di cui al capoverso 1 lettera b. Il diritto cantonale deve inoltre prevedere la disattivazione di tali oggetti, per soddisfare i requisiti della direttiva modificata. L’ordinanza sulle armi non disciplina la procedura per la confisca definitiva. Occorre inoltre precisare che le norme di cui all’articolo 69 seguenti del CP in virtù dell’articolo 333 capoverso 1 del CP, al di fuori del Codice penale, sono applicabili in tutto l’ambito del diritto penale federale salvo disposizioni contrarie del diritto
penale accessorio (cfr. DTF 129 IV 81 e Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, AJP 2000, pag. 163 seg.).
L’articolo 4 paragrafo 4 primo comma della direttiva modificata chiede di istituire entro il 31 dicembre 2014 un archivio computerizzato, centralizzato o decentrato. A tale scopo, gli articoli 32a capoverso 2, 32b capoverso 5 e 32c capoverso 3bis della legge sulle armi dovrebbero costituire una base legale a sostegno diretto dei Cantoni. Per ragioni di coerenza, il sistema d’informazione cantonale viene integrato nei sistemi d’informazione gestiti dall’Ufficio centrale Armi. I Cantoni attualmente gestiscono già un simile archivio elettronico relativo all’acquisto di armi. Non sarà pertanto necessario far uso del termine per l’attuazione del 2014 stabilito dalla direttiva modificata. Si rinuncerà inoltre all’istituzione di un archivio centrale, vista la contrarietà dei Cantoni emersa dalla seconda consultazione in merito alla revisione «nazionale» della legislazione sulle armi (cfr. nota a piè di pagina 12). L’articolo 32b capoverso 5 menziona solo le indicazioni che in virtù della direttiva modificata devono essere inserite obbligatoriamente nel sistema d’informazione. L’articolo 32c capoverso 3bis menziona i diritti d’accesso che, conformemente al
parere della Commissione europea e secondo il capoverso 2, devono essere limitati alle autorità di polizia e giudiziarie. L’attuazione di tali disposizioni deve avvenire a livello di disposizioni cantonali di esecuzione. Oltre alle armi da fuoco, i Cantoni possono inserire in questo sistema d’informazione anche altre armi.
Delitti e crimini, art. 33 Il titolo necessita di essere adeguato a seguito della revisione della parte generale del Codice penale. In base all’articolo 10 del Codice penale per crimini s’intendono i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni mentre i delitti sono i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Considerato che il reato commesso a titolo professionale rappresenta una circostanza aggravante punita secondo il capoverso 3 con una pena detentiva fino a cinque anni, quindi un crimine, la voce crimini andrà inserita nel titolo. L’ordine del titolo si spiega col fatto che i delitti e i crimini sono rispettivamente sanzionati dai capoversi
1 e 3.
Viene colta l’occasione, inoltre, per cancellare dal capoverso 1 la «riparazione a titolo professionale». Si tratta chiaramente di una svista del legislatore, poiché essa è già inserita al capoverso 3. Secondo l’articolo 1 paragrafi 2a e 2b della direttiva modificata gli Stati membri devono impedire la fabbricazione o l’immissione in commercio di armi da fuoco, di loro parti e munizioni che sono oggetto di traffico illecito. Allo stesso modo l’articolo 33 lettera f punisce gli armaioli che non adempiono all’obbligo di contrassegnare le unità elementari di imballaggio di munizioni di cui all’articolo In base alla lettera fbis sono inoltre sanzionati gli armaioli che immettono in commercio armi da fuoco, le relative parti e munizioni sprovviste del necessario contrassegno. In linea con le considerazioni in merito all’articolo 18, in base al quale è richiesta una patente di commercio di armi anche per la modifica a titolo professionale di armi da fuoco, loro parti e munizioni, al capoverso 3 lettera a viene menzionata anche la modifica a titolo professionale senza diritto. La lettera c sanziona infine l’immissione in commercio intenzionale e a titolo professionale di armi da fuoco e di munizioni non contrassegnate conformemente
6.2 Trasposizione a livello di ordinanza (Ordinanza sulle
armi, OArm; RS 514.541) Oltre alle modifiche della legge sulle armi, la trasposizione della direttiva sulle armi modificata richiede anche adeguamenti a livello di ordinanza.
Art. 23 Consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni L’articolo 5 paragrafo 2 della direttiva modificata prevede una serie di condizioni che devono essere soddisfatte affinché i minori di 18 anni possano acquisire (ma non acquistare) e detenere armi da fuoco. L’articolo 23 dell’ordinanza sulle armi
disciplina la consegna a titolo di prestito di armi da sport a minorenni a livello di ordinanza. Tale disposizione corrisponde in larga misura a quanto stabilito dall’articolo 5 paragrafo 2 della direttiva modificata. Occorre tuttavia inserire al capoverso 1 dell’ordinanza sulle armi che la consegna di armi da sport richiede il consenso scritto da parte del rappresentante legale. È opportuno procedere alla trasposizione nell’ordinanza di tale condizione. Sebbene essa corrisponda già ampiamente all’approccio normativo dell’articolo 31 dell’ordinanza sulle armi, che al capoverso 2 prevede l’obbligo del consenso scritto nel caso in cui il minore intenda custodire nella propria abitazione un’arma da fuoco, secondo il nuovo approccio tale consenso verrebbe richiesto anche per la consegna dell’arma da fuoco.
Art. 31 Contrassegno di armi da fuoco Il titolo è modificato e il termine «accessori di armi» cancellato conformemente all’articolo 18a della legge sulle armi. L’articolo 4 paragrafo 2 della direttiva modificata fornisce indicazioni sulla marcatura delle armi da fuoco. Poiché nell’ambito dell’adeguamento a Schengen della legislazione sulle armi l’articolo 20a, diventato ora con la revisione totale dell’ordinanza articolo 31, prevede già che il contrassegno deve comprendere il contrassegno individuale numerico o alfabetico e la designazione del fabbricante, è opportuno e logico che nell’articolo venga anche inserito, conformemente al testo dell’articolo 4 paragrafo 2 della direttiva modificata, il Paese o il luogo di fabbricazione e l’anno di fabbricazione.
Art. 31a Contrassegno delle unità elementari di imballaggio di munizioni Il contrassegno delle unità elementari di imballaggio di munizioni è introdotto come nuovo articolo 31a dell’ordinanza sulle armi. Conformemente a quanto disposto dall’articolo 4 paragrafo 2 della direttiva modificata, le lettere a - d dell’articolo menzionano le indicazioni da inserire al momento della marcatura, ovvero il numero d’identificazione del lotto, la designazione del fabbricante, il calibro e il tipo di munizione.
Art. 44 Obbligo di comunicazione e bolletta di scorta Questo articolo riunisce i due articoli 44 e 45 dell’ordinanza sulle armi del 2 luglio 2008. Poiché l’oggetto dell’articolo 44 capoverso 2 è stato inserito nell’articolo 22b capoverso 1bis della legge sulle armi, il capoverso 2 può essere abrogato. Conformemente all’articolo 22b della legge sulle armi, l’articolo 44 specifica che l’obbligo di comunicazione si applica alle indicazioni di cui al capoverso 2. I capoversi 3 – 5 dell’articolo 44 non subiscono alcun adeguamento. In virtù della fusione degli articoli 44 e 45 in un unico articolo, l’articolo 45 può essere abrogato.
Art. 52 cpv. 2 Moduli
L’inserimento dell’articolo 45 nell’articolo 44 determina la cancellazione dalla presente disposizione dell’articolo 45 capoverso 1 e la sua sostituzione con l’articolo 44.
Art. 62a Contenuto del sistema d’informazione cantonale relativo all’acquisto di armi da fuoco Conformemente alla normativa a livello di legge, il presente articolo dell’ordinanza specifica quelli che sono i dati da registrare nel sistema d’informazione cantonale. Anche a livello di ordinanza il sistema d’informazione cantonale è stato inserito nella normativa riguardante i sistemi d’informazione già esistenti.
Art. 66 Durata della conservazione dei dati Il capoverso 2 statuisce che i dati del sistema d’informazione cantonale relativo all’acquisizione di armi da fuoco devono essere disponibili per 20 anni. Ai sensi di una trasposizione minima è stato inserito il periodo di 20 anni contemplato dalla direttiva modificata.
I presenti adeguamenti dell’ordinanza entreranno in vigore contemporaneamente al presente sviluppo dell’acquis di Schengen, in caso di recepimento di quest’ultimo.
7 Adeguamenti della legge sulle armi all’acquis di Schengen già
recepito (RS 514.54; LArm)
Articolo 4 Tale modifica concerne esclusivamente il testo francese. Nell’ambito della revisione «nazionale” nel capoverso 1 lettera c della presente disposizione, in riferimento alla definizione di coltelli, si è omesso d’introdurre la nozione di meccanismo «automatico» di apertura. Tale nozione ora è stata inserita a posteriori.
Come descritto al punto 3, il presente articolo deve prevedere che l’esportazione in uno Stato Schengen con bolletta di scorta avvenga solo nei casi in cui la direttiva sulle armi lo esige. Essa non è invece necessaria per l’esportazione a titolo professionale di armi da fuoco che sottostanno alla legislazione sul materiale bellico. Il capoverso 1bis stabilisce quindi l’eccezione alla regola generale descritta nel presente articolo secondo cui ogni esportazione di armi da fuoco o di loro parti essenziali in un altro Stato Schengen debba avvenire con bolletta di scorta. L’esportazione a titolo professionale di armi da fuoco, delle relative parti essenziali o delle relative munizioni contemplate dalla legislazione sul materiale bellico continua a essere effettuata con il permesso d’esportazione in virtù della legge sul materiale bellico.
Nel nuovo titolo è specificato che l’articolo in questione disciplina sia l’obbligo di comunicazione sia quello della bolletta di scorta. Le informazioni che devono essere comunicate in seguito sono necessarie per il rilascio della bolletta di scorta.
8 Aspetti giuridici
8.1 Costituzionalità
Gli sviluppi dell’acquis di Schengen saranno trasposti nel contesto di uno scambio di note fra la Svizzera e l’UE. Per la Svizzera lo scambio di note costituisce un trattato di diritto internazionale. L’avamprogetto si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)14 , che conferisce al Consiglio federale la competenza FT
di stipulare trattati internazionali.
8.2 Decreto di approvazione e legislazione di
trasposizione In virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’approvazione di un trattato internazionale compete di principio all’Assemblea federale. In via eccezionale, il Consiglio federale può concludere un trattato se ne è autorizzato dalla legge o da un trattato internazionale o nel caso di un trattato di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)15. Lo scambio di note concernente il recepimento della direttiva sulle armi modificata non rappresenta un trattato di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA, poiché la sua trasposizione impone adeguamenti della legge sulle armi. In nessuna altra legge o trattato internazionale vi è inoltre una pertinente competenza alla conclusione di un trattato. Lo scambio di note necessario per il recepimento e le modifiche della legge sulle armi indispensabili per la trasposizione vanno pertanto sottoposti congiuntamente al Parlamento in applicazione dell’articolo 166 capoverso 2 Cost. Essi sottostanno al referendum facoltativo, in quanto si tratta di disposizioni importanti la cui attuazione richiede una modifica della legge sulle armi (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.). Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato (art. 141a cpv. 2 Cost.). Ciò è quanto viene proposto dal Consiglio federale.
14 RS 101 15 RS 172.010