Lexipedia

Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale di statistica UST Divisione Infrastruttura statistica

Rapporto esplicativo e commento alla legge federale sul numero d’identificazione delle imprese (LIDI)

Versione del 28 gennaio 2009

Indice

1 Punti essenziali del progetto 4

1.1 Introduzione ..............................................................................................................................4 1.2 Cronistoria.................................................................................................................................5 1.3 Uno sguardo all’estero ..............................................................................................................5

2 Commenti alle singole disposizioni 7

2.1 Struttura della legge..................................................................................................................7 2.2 Le singole disposizioni ..............................................................................................................7

3 Ripercussioni 13

3.1 Ripercussioni per la Confederazione a livello di finanze e personale ....................................13 3.1.1 Vantaggi ..................................................................................................................................13 3.1.2 Ripercussioni finanziarie .........................................................................................................14 3.2 Ripercussioni finanziarie per i Cantoni e i Comuni .................................................................15 3.2.1 Vantaggi ..................................................................................................................................15 3.2.2 Ripercussioni finanziarie .........................................................................................................15 3.3 Ripercussioni per l’economia nazionale .................................................................................16

4 Aspetti giuridici 18

4.1 Costituzionalità........................................................................................................................18 4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali............................................................................19 4.3 Conformità alla legge sui sussidi ............................................................................................19 4.4 Freno alle spese......................................................................................................................19 4.5 Delega di competenze legislative ...........................................................................................19

2/20

Elenco delle abbreviazioni AFC Amministrazione federale delle contribuzioni AVS Assicurazione vecchiaia e superstiti CaF Cancelleria federale Cost. Costituzione federale DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DFE Dipartimento federale dell’economia DFF Dipartimento federale delle finanze DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia DFI Dipartimento federale dell’interno IDI Numero d’identificazione delle imprese UFAG Ufficio federale dell’agricoltura UFG Ufficio federale di giustizia UFSP Ufficio federale della sanità pubblica UST Ufficio federale di statistica RIS Registro delle imprese e degli stabilimenti SECO Segreteria di Stato dell’economia SIPA Sistema d’informazione sulla politica agricola TIC Tecnologia dell’informazione e della comunicazione

3/20

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Introduzione

Il progetto di un numero d’identificazione delle imprese (IDI) comune a più settori è stato avviato nell’ambito della promozione della creazione di nuove imprese e dello sgravio amministrativo delle imprese. L’obiettivo principale consiste nell’attribuire a ogni impresa con sede in Svizzera un IDI che semplifichi i contatti tra le imprese e la pubblica amministrazione (Confederazione, Cantoni, Comuni) entro il 2011. L’identificazione unitaria riduce l’onere amministrativo per le imprese e rende più effi- ciente l’elaborazione dei dati nella pubblica amministrazione. L’IDI rappresenta inoltre un’importante premessa per lo sviluppo del Governo elettronico in Svizzera.

Tra le imprese e la pubblica amministrazione vi sono contatti frequenti e molteplici: iscrizione nel regi- stro di commercio, rendiconto dell’IVA e di altre imposte, conteggio dei contributi AVS, compilazione di dichiarazioni doganali, domande di autorizzazione, per citare solo alcuni esempi. Per molti di questi processi sono utilizzati numeri d’identificazione a sé. Questa molteplicità di numeri differenti complica i contatti con l’amministrazione e provoca spesso inutili doppioni per le imprese e l’amministrazione. Con l’introduzione dell’IDI, i processi tra le imprese e l’amministrazione, come pure all’interno dell’amministrazione stessa, diventeranno più semplici ed efficienti. L’IDI assume inoltre una grande importanza nella trasmissione elettronica di dati con la pubblica amministrazione (Governo elettroni- co): consente uno scambio elettronico di dati efficiente, sicuro e sistematico e la realizzazione di altri progetti di Governo elettronico, come rivendicato da più fronti. Lo scopo dell'IDI non è soltanto di age- volare lo scambio elettronico di dati ma soprattutto di renderlo sicuro. A tal fine è tuttavia necessario poter identificare univocamente e indubitabilmente le entità che interagiscono (imprese e servizi della pubblica amministrazione). L’IDI rappresenta così la premessa imprescindibile per un ciberspazio economico sicuro e affidabile.

Il bisogno di identificare le imprese in modo rapido ed efficiente non si limita ai contatti tra le imprese e la pubblica amministrazione. È percettibile anche negli scambi commerciali tra le imprese. Grazie all’IDI, le imprese avranno la possibilità di agevolare l’identificazione e la gestione dei propri partner commerciali (ad esempio clienti, fornitori). L’IDI è limitato volutamente alle imprese. Gli stabilimenti, o unità locali (quali succursali o filiali), non si vedranno infatti attribuire alcun IDI, a meno che non siano iscritti nel registro di commercio. Se per motivi amministrativi si renderà necessario dotare le unità locali di un identificatore (ad es. nel quadro del controllo delle derrate alimentari), si potrà trovare una soluzione sulla base del registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) dell’Ufficio federale di statisti- ca (UST) nel quale figurano anche queste unità.

Nell’ambito della collaborazione in seno alla pubblica amministrazione, l’IDI consentirà notevoli ri- sparmi. Oggi l’utilizzazione efficiente dei dati disponibili è fortemente ostacolata dalla molteplicità di numeri d’identificazione. L’IDI agevolerà la collaborazione semplificando lo scambio di dati. Potranno essere evitati doppioni e ridotti i costi di registrazione e gestione dei dati. Le imprese approfitteranno di questi miglioramenti grazie a una semplificazione e a un'accelerazione dei processi all'interno dell’amministrazione. I servizi IDI potranno inoltre riportare automaticamente nella proprie serie di dati le modifiche effettuate nel registro IDI.

L’introduzione dell’IDI porterà vantaggi sia per l’economia che per la pubblica amministrazione. Con- tribuirà a migliorare le condizioni economiche quadro e ad aumentare notevolmente l’efficienza. Una soluzione a livello federale è preferibile ai sistemi cantonali individuali già esistenti qua e là. Un IDI unico sull’intero territorio nazionale comporta non solo maggiori vantaggi, ma anche costi nettamente minori.

4/20

1.2 Cronistoria

Nel suo rapporto del 18 settembre 2000 concernente la promozione della creazione di nuove impre- se1, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell’interno (DFI), il Dipartimento federa- le di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale delle finanze (DFF), sotto la guida del Dipar- timento federale dell’economia (DFE), di elaborare le basi contenutistiche e giuridiche per l’introduzione di un IDI univoco. Nella primavera del 2001, su mandato del Consiglio federale, è stato costituito un gruppo di lavoro interdipartimentale per formulare delle proposte concrete riguardanti l’IDI.

Il 6 dicembre 2006, il Consiglio federale ha ribadito la sua volontà con un messaggio volto a semplifi- care la vita delle imprese2, incaricando il DFE, assieme al DFI, al DFGP, al DFF e al DATEC, di «[...] verificare se e a quali condizioni e costi può essere introdotto il numero unico d’identificazione delle imprese». Il 4 luglio 2007, il Consiglio federale ha approvato la proposta del DFE di utilizzare come registro di riferimento per l’IDI il registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) dell’Ufficio federale di statistica (UST). Questa decisione consente da un lato di sfruttare notevoli sinergie e dall’altro di intro- durre l’IDI con costi relativamente contenuti entro un limite di tempo adeguato. Contemporaneamente, il Consiglio federale ha assegnato al DFI il mandato di elaborare, assieme al DFF, al DFGP, al DFE e alla Cancelleria federale (CaF), un progetto per l’introduzione dell’IDI entro la fine del 2007.

Con l’approvazione del piano di attuazione dell’introduzione dell’IDI, il 20 febbraio 2008 il Consiglio federale ha incaricato il DFI di introdurre il numero ed elaborare una legge corrispondente. Quasi con- temporaneamente è stata accolta da entrambe le Camere una mozione del Consigliere nazionale Luc Barthassat3, che chiede tra l’altro al Consiglio federale quanto segue: “La Svizzera ha bisogno entro il 2011 di un numero unico di identificazione delle imprese per tutti i settori di scambio elettronico con le autorità (assicurazioni sociali, IVA, registro di commercio, statistica ecc.).“ L’introduzione dell’IDI ri- sponde a questa rivendicazione. Inoltre, il 30 novembre 2007 il Comitato direttivo per il Governo elet- tronico ha inserito l’IDI quale premessa importante nel suo elenco di progetti prioritari (n. B1.05).

Nell’autunno 2008 il Parlamento ha respinto la proposta di inserire l’introduzione dell’IDI nel decreto federale sul programma di legislatura 2007–2011.

1.3 Uno sguardo all’estero

All’estero alcuni Stati dispongono già di un numero unico d’identificazione delle imprese: esso consen- te una comunicazione più diretta tra l’economia e la pubblica amministrazione ad esempio in Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Svezia e Slovenia.

In Francia, ad esempio, il numero d’identificazione è stato introdotto già negli anni 1970. Oltre alle imprese ricevono un numero d’identificazione anche tutti gli stabilimenti. Questi numeri corrispondono ai codici del registro francese delle imprese e degli stabilimenti tenuto dall’ufficio francese di statistica e ricerca economica (INSEE). In Belgio, il sistema di numerazione unitaria è stato creato solo nel 2003. Anche qui sono attribuiti numeri d’identificazione sia alle imprese che ai loro stabilimenti. In entrambi i Paesi sono inoltre stati istituiti degli sportelli ufficiali per semplificare ulteriormente gli scam- bi delle imprese con l’amministrazione e la necessaria registrazione dei dati.

La Svizzera può approfittare delle esperienze fatte negli altri Paesi. A differenza di Francia e Belgio, però, in Svizzera l'IDI sarà attribuito unicamente alle imprese (e non anche agli stabilimenti). Ciò sem-

1 Rapporto concernente la promozione della creazione di nuove imprese [FF 2000 4829] 2 Messaggio concernente la legge sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione («Semplificare la vita delle imprese») [FF 2007 309] 3

07.3545 Mozione Barthassat

5/20

plifica notevolmente il sistema IDI. È prevista anche la rinuncia all’istituzione di sportelli ufficiali nazio- nali. I processi necessari saranno invece gestiti attraverso i servizi amministrativi già esistenti e istitu- zionalizzati (registro di commercio, imposte, AVS, ecc.).

6/20

2 Commenti alle singole disposizioni

2.1 Struttura della legge

La legge consta di 18 articoli. Data la brevità si è rinunciato a una sua suddivisione in sezioni.

2.2 Le singole disposizioni

Art. 1 Scopo La legge crea le basi per l’introduzione di un numero unico d’identificazione delle imprese in Svizzera. L’IDI renderà più semplice e sicuro lo scambio di dati tra le imprese e la pubblica amministrazione nonché all’interno dell’amministrazione stessa. Le imprese potranno utilizzare l’IDI anche negli scambi tra di loro. Esso permette di identificare le imprese in modo semplice e univoco in tutti i settori. Ciò porta a un notevole sgravio amministrativo per le imprese e ad ampi vantaggi anche per la pubblica amministrazione. L’IDI costituisce inoltre una premessa importante in relazione al Governo elettronico; di conseguenza è necessario anche per attuare la corrispondente strategia del Consiglio federale.

Art. 2 Oggetto La LIDI disciplina i soggetti cui è attribuito un IDI, le modalità di attribuzione nonché i diritti e i doveri associati all’IDI. La legge contiene inoltre disposizioni concernenti l’impostazione e la gestione del registro IDI.

Art. 3 Campo d’applicazione La legge si applica a tutti i servizi IDI nonché a tutte le unità IDI. Questi due concetti sono definiti all’articolo 4. In proposito si rimanda alle spiegazioni relative a tale articolo. Per facilitare la compren- sione precisiamo unicamente che i servizi IDI comprendono essenzialmente, ma non esclusivamente, i servizi della pubblica amministrazione, mentre per unità IDI s’intendono le imprese nel senso più ampio del termine.

Art. 4 Definizioni In questo articolo sono definiti i concetti principali della legge. Ai sensi del capoverso 1, lettera a, l’IDI è un numero d’identificazione «non parlante», cioè che non esprime nessuna caratteristica. In altre parole, da solo, senza ulteriori informazioni, non consente di ricavare informazioni sulle unità IDI. L’IDI è inoltre immutabile per l’intera durata d’esistenza dell’unità IDI. La lettera b spiega il concetto di unità IDI. Esso designa tutte le imprese nel senso più ampio del ter- mine nonché altre unità organizzative o istituzionali che devono essere identificate per motivi giuridici, amministrativi o statistici. Seppure la definizione dell’unità IDI sia stata concepita in maniera molto estensiva, in linea di principio non è previsto che gli stabilimenti (o unità locali) costituiscano unità IDI a se stanti. Benché auspicato in ambiti differenti (ad esempio nel quadro della legislazione sulle derra- te alimentari o sulle epizoozie), tale ampliamento comporterebbe per le imprese obblighi di notifica aggiuntivi non potendo più i dati degli stabilimenti essere aggiornati soltanto sulla base delle comuni- cazioni dei servizi amministrativi. Per taluni compiti amministrativi, e quindi per coprire alcune esigen- ze specifiche, già oggi è possibile ricorrere alle indicazioni sulle unità locali contenute nel registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) dell’UST. Poiché non è possibile unificare la definizione di impresa per tutti i processi amministrativi, può capita- re che a un’impresa sia attribuito un IDI non solo per se stessa, bensì anche per singole sottounità. Si tratta tuttavia di casi eccezionali e isolati riconducibili a definizioni differenti utilizzati nell’ambito del registro di commercio e della fiscalità. A causa dell’ampia diffusione del concetto di impresa è necessario spiegare esaustivamente il concet- to di unità IDI. Per unità IDI si intendono: • Numero 1: tutte le unità giuridiche iscritte nel registro di commercio.

7/20

• Numero 2: esistono inoltre molte unità che non sono iscritte nel registro di commercio ma che per motivi legati alla propria attività economica, sono soggette al pagamento di tasse e impo- ste a livello federale. Tutte queste persone giuridiche vanno considerate quali unità IDI, se si vuol rendere possibile l'utilizzo di un numero unico d'identificazione anche sul piano delle tas- se e delle imposte. • Numero 3: questo punto comprende tutte le altre persone che esercitano un’attività indipen- dente o una libera professione, a prescindere dalle loro cifre d’affari (assenza di limite inferio- re). Vanno pertanto registrate tutte le unità che, in ragione della propria attività commerciale, sono coinvolte in processi amministrativi (ad esempio conteggio dei contributi AVS). Limitare questa categoria di persone (ad es. sulla base delle cifre d’affari) significherebbe ridurre la portata dell’IDI e creare delle difficoltà di applicazione. Il fatto che le unità IDI siano registrate unicamente dai servizi IDI assicura che l'IDI sia attribuito unicamente alle unità che sono effet- tivamente coinvolte nei processi amministrativi. • Numero 4: si tratta in particolare di società semplici. Benché queste non possano svolgere at- tività di natura commerciale poiché altrimenti costituirebbero società in nome collettivo con obbligo d’iscrizione nel registro di commercio, a volte è necessario identificarle per scopi am- ministrativi. Ad esempio, gli studi medici associati vanno gestiti come società semplici nell’albo professionale. Pertanto va loro attribuito un IDI, quand'anche non agiscano quali unità giuridi- camente indipendenti, lavorando i medici ciascuno per conto proprio. • Numero 5: è attribuito un IDI anche a tutte le persone giuridiche straniere o internazionali che sono coinvolte in processi amministrativi in virtù di impegni giuridici o hanno una succursale in Svizzera. Non sono considerati unità IDI i beneficiari istituzionali ai sensi della legge sullo Sta- to ospite4, e cioè in particolare le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazio- nali. • Numero 6: nell’ambito dell’agricoltura, dell’allevamento e delle derrate alimentari esistono nu- merosi processi amministrativi (obblighi di autorizzazione e di notifica, tasse, sussidi, controlli, ecc.) che coinvolgono molteplici servizi amministrativi (uffici di agricoltura e veterinaria federali e cantonali, chimici cantonali, ecc.). Già oggi questi ambiti dispongono di codici d’identificazione. Per poter, tuttavia, coordinare i provvedimenti a livello nazionale è indispen- sabile che la Svizzera si doti di un numero d’identificazione univoco. • Numero 7: sono considerati unità IDI anche i servizi dell'amministrazione pubblica della Con- federazione, dei Cantoni e dei Comuni che devono poter essere identificati in modo univoco a causa dei propri compiti amministrativi (ad esempio nel quadro del Governo elettronico) o ra- gioni statistiche. Il concetto di impresa non è applicabile ai servizi dell’amministrazione pubbli- ca. • Numero 8: un IDI è attribuito anche alle istituzioni di diritto pubblico o privato incaricate di compiti pubblici, in particolare le istituzioni operanti nell’ambito della formazione, della salute e delle assicurazioni sociali.

La lettera c definisce il concetto di servizio IDI. Esso comprende sostanzialmente tutti i servizi con cui le unità IDI hanno contatti per scopi amministrativi e statistici e che tengono raccolte di dati corrispon- denti. Il gruppo principale è costituito dalla pubblica amministrazione, sia a livello della Confederazio- ne che a livello dei Cantoni e dei Comuni. Ne fanno parte, però, anche le istituzioni di diritto pubblico e privato che svolgono compiti pubblici. In quest’ultimo gruppo figurano in particolare le istituzioni attive nell’ambito delle assicurazioni sociali (casse di compensazione AVS). Va segnalato inoltre che un servizio IDI può al contempo essere un'unità IDI.

Nonostante la definizione relativamente ampia dell’unità IDI, non è escluso che il concetto di unità IDI non debba essere riformulato in futuro, in funzione dello sviluppo del sistema IDI. La delega al Consi- glio federale della facoltà di precisare ulteriormente le unità IDI è quindi giustificata (cpv. 2).

4 RS 192.12 Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati

dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO)

8/20

Art. 5 Attribuzione dell’IDI L’IDI è attribuito casualmente a ciascuna unità IDI (cpv. 1). Il numero consente di identificare in modo univoco ogni unità IDI e, viceversa, assegnare un'unità IDI al proprio identificatore. Questo presuppo- ne che a ogni unità sia attribuito un unico numero il quale resta invariabile per l’intera durata di esi- stenza dell’impresa. Per le persone fisiche che hanno cessato un'attività commerciale e che intendono riprenderne una nuova sarà riattivato l'IDI precedentemente cancellato dal registro IDI, in ragione della cessazione dell'attività commerciale. Le persone che svolgono più attività commerciali ricevono un solo IDI. Affinché l'identificazione possa essere definita univoca è inoltre indispensabile che ciascun numero sia attribuito una sola volta. Se cancellato, il numero non può essere più utilizzato (cpv. 3). Tale sistema permette di seguire le unità IDI nel corso della loro intera esistenza. Si tratta di condizioni indispensabili per sostituire con l’IDI i sistemi di numerazione esistenti a cui sono associati diritti e doveri (ad es. numero d’identificazione del registro di commercio). L’attribuzione dell’IDI avviene sulla base del registro IDI gestito dall’UST. A tal fine, il servizio IDI deve comunicare all’UST il nome e l’indirizzo dell’unità IDI (cpv. 2). Per non ostacolare i processi in corso del servizio IDI, il numero IDI è attribuito in tempo reale. Il capoverso 4 stabilisce che l'attribuzione dell'IDI è gratuita.

Art. 6 Utilizzo dell’IDI Affinché per le imprese e l’amministrazione l'introduzione dell'IDI produca i benefici attesi, è necessa- rio che i servizi IDI adempino a determinati obblighi. Da un lato, essi sono tenuti a riconoscere l’IDI quale identificatore negli scambi con le unità IDI (cpv. 1 lett. a), dall’altro, a inserirlo nella loro raccolta di dati (cpv. 1 lett. b). Essi possono inoltre gestire nelle proprie raccolte di dati altre informazioni con- tenute nel registrio IDI, ma non sono obbligati a farlo. Questo perché taluni processi amministrativi richiedono ad esempio informazioni differenti (ad es. indirizzo di contatto) da quelle iscritte nel registro IDI. I servizi IDI sono tenuti inoltre a utilizzare l’IDI nello scambio di dati tra di loro e con le unità IDI (cpv. 1 lett. c). In casi motivati essi possono continuare a utilizzare gli identificatori esistenti nei loro scambi con altri servizi IDI, nella misura in cui comunichino anche l’IDI. Per l’amministrazione, i bene- fici auspicati potranno quindi essere ottenuti senza sconvolgere completamente i processi esistenti, procedura che risulterebbe sproporzionatamente onerosa. Trascorso il periodo transitorio, i servizi IDI saranno tenuti a utilizzare esclusivamente l’IDI nei loro contatti con le unità IDI. Le unità IDI, invece, avranno la possibilità di utilizzare l’IDI negli scambi tra di loro nonché con i servizi IDI, ma non saranno tenuti a farlo (cpv. 2). Un tale obbligo, benché vantaggioso per l’amministrazione, provocherebbe ulte- riori oneri per le imprese. Per tale motivo si è rinunciato a imporlo. Laddove esiste (ad es. nell'ambito dell'IVA), esso rimarrà in vigore anche dopo la sostituzione del numero attuale con l’IDI. Il capoverso 3 offre al Consiglio federale la possibilità di esonerare taluni servizi amministrativi dall’obbligo di gestio- ne e di utilizzo dell’IDI. Tali deroghe si applicheranno in particolare ai servizi IDI con banche di dati sulle imprese di dimensioni ridotte e raramente coinvolti nel processo di scambio di dati con altri servi- zi IDI. Tale approccio evita di incorrere in spese inutili senza tuttavia ridurre i vantaggi dell’IDI. I servizi IDI dispensati non saranno tuttavia esonerati dal riconoscere l’IDI quale identificatore nei contatti am- ministrativi con le unità IDI. Le deroghe ai sensi del capoverso 3 possono riguardare sia i servizi fede- rali che i servizi cantonali e comunali.

Art. 7 Registro IDI L’articolo 7 disciplina l'implementazione e l’organizzazione del registro IDI. La tenuta di un registro del genere è necessaria per l’attribuzione, la gestione e l’utilizzazione dell’IDI. Il registro IDI comprende la totalità delle unità IDI con le corrispondenti caratteristiche d’identificazione. Esso sarà tenuto dall’UST (cpv. 1). Per ciascuna unità IDI, il registro IDI contiene solo le caratteristiche necessarie per la gestio- ne del registro o l’attribuzione e l’utilizzo dell’IDI. Per motivi legati all’utilizzazione e alla protezione dei dati, le caratteristiche sono state suddivise in tre gruppi. Ciò consente di definire chiaramente i diritti di accesso delle varie cerchie di utenti. Le caratteristiche di base (lett. a) sono caratteristiche il cui contenuto è, in genere, disponibile pubbli- camente anche attraverso altri canali. Benché le caratteristiche di base contenute nel registro IDI sia- no pubblicamente accessibili, l’articolo 11 permette di limitarne l’accesso in determinati casi, per ra- gioni di protezione dei dati. Le caratteristiche di base comprendono l’IDI, il nome e l’indirizzo dell’unità

9/20

IDI nonché il numero d’identificazione del registro di commercio e il numero IVA, se disponibili. Una volta sostituiti con l’IDI, i tre numeri d’identificazione saranno identici, ossia corrisponderanno all'IDI. In relazione al numero IVA sono indicati anche l’inizio e la fine dell’assoggettamento. Le caratteristiche di base comprendono inoltre tre caratteristiche di status, di cui due indicano se l'impresa figura nel regi- stro corrispondente o se ne è stata “cancellata” (status IDI, status del registro di commercio), e la terza se l'impresa è ancora assoggettata all’IVA (status IVA). Le caratteristiche complementari (lett. b) sono caratteristiche non accessibili pubblicamente, ma ne- cessarie ai servizi IDI per permettere l’identificazione univoca dell’unità IDI. Per questo motivo sono messe a disposizione unicamente dei servizi IDI e riguardano informazioni quali l’attività economica in base al registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS), l’indirizzo e informazioni complementari con- cernenti l’unità IDI che consentono di distinguere due unità che hanno lo stesso nome e lo stesso indirizzo. Le caratteristiche ausiliarie (lett. c) sono caratteristiche puramente tecniche necessarie per la tenuta del registro IDI e di conseguenza accessibili solo all’UST. Le caratteristiche complementari e ausiliarie sono menzionate nella legge solo sommariamente. Esse vanno pertanto completate e precisate. Po- tranno quindi essere gestiti quali caratteristiche ausiliarie ad esempio anche altri numeri d’identificazione atti a semplificare ai servizi amministrativi l’adozione dell’IDI. Per questo motivo è opportuno designare conclusivamente le caratteristiche complementari e ausiliarie, delegando tale competenza al Consiglio federale (cpv. 3).

Art. 8 Effetto giuridico dei dati IDI I dati iscritti nel registro IDI non producono alcun effetto giuridico. Per le unità IDI non si rinuncia sol- tanto all’obbligo di notifica ma non si prevede neppure l’autodichiarazione al registro IDI. È probabile che, attraverso questo modo di procedere, i dati del registro IDI non siano del tutto aggiornati ma gra- zie alla notifica per il tramite dei servizi IDI la loro qualità sarà sicuramente migliorata. L’iscrizione nel registro IDI non esonera le unità IDI dai loro obblighi nei confronti dell’amministrazione pubblica.

Art. 9 Acquisizione, aggiornamento e utilizzo dei dati IDI Per implementare il registro IDI, l’UST ricorrerà in particolare ai dati del registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). Grazie alla moltitudine di informazioni sulle imprese figuranti in tale registro sarà possibile sfruttare importanti sinergie sul piano contenutistico, organizzativo e tecnico. Per raggiunge- re un livello di qualità, attualità e copertura del registro IDI sufficientemente elevato, accanto ai dati del RIS saranno utilizzati, nel quadro dell’esercizio corrente, anche le notifiche dei servizi IDI (cpv. 1). Il capoverso 2 obbliga l’UST ad aggiornare progressivamente i dati delle unità IDI e a informare i ser- vizi IDI elettronicamente e in maniera adeguata circa le mutazioni effettuate, o mediante una procedu- ra di consultazione diretta o per mezzo di un’interfaccia specifica. L’UST è infine autorizzato a rendere accessibili al RIS i dati del registro IDI (cpv. 3), che potranno essere quindi utilizzati anche per fini statistici.

Art. 10 Notifica e rettifica dei dati IDI Affinché i registri e le raccolte di dati di Confederazione, Cantoni e Comuni possano essere utilizzati in maniera ottimale quale fonti di dati, i servizi IDI sono tenuti a notificare all’UST le caratteristiche di base, ed eventualmente le caratteristiche complementari, delle nuove unità IDI (cpv. 1 lett. a), tutte le modifiche riguardanti le caratteristiche delle unità IDI esistenti e pertanto iscritte nel registro IDI (cpv.1 lett. b) nonché la cessazione dell’attività economica di un’unità IDI (cpv.1 lett. c). Questa procedura permette di rendere la gestione del registro IDI quanto più economica possibile senza imporre alle imprese ulteriori obblighi di notifica. Poiché le iscrizioni nel registro di commercio producono effetti giuridici, esse sono determinanti per il registro IDI e non possono essere modificate da altri servizi IDI (cpv. 2). Per evitare iscrizioni abusive, per alcuni gruppi di unità IDI le notifiche dovranno avvenire per il tramite di un registro corrispondente. Ciò vale, in particolare, per i liberi professionisti e le istituzioni che hanno bisogno di un’autorizzazione per esercitare un’attività, come ad esempio gli studi medici o

10/20

gli studi legali. Il capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la facoltà di decidere, mediante ordinan- za, i servizi IDI i cui dati dovranno essere ripresi inalterati. La stessa ordinanza dovrà inoltre precisare la procedura da seguire in caso di competenze condivise. Tenuti conto i vari ambiti in cui l’IDI sarà utilizzato, assume una particolare importanza l’attualità dei dati. Questo interesse coincide anche con il diritto delle unità IDI di far rettificare i propri dati, se ne- cessario. Le rettifiche possono essere richieste dalle unità IDI in qualsiasi momento (cpv. 3). Laddove i dati sono stati ripresi, inalterati, da un altro registro, la rettifica va richiesta a tale registro. In tutti gli altri casi la rettifica dei dati può essere richiesta o a un qualsiasi servizio IDI o direttamente all’UST.

Art. 11 Diffusione dei dati IDI L’articolo 11 disciplina l’accesso ai dati nel registro IDI. Il capoverso 1 stabilisce che le caratteristiche di base di ogni unità IDI sono pubblicamente accessibili in Internet, ma con funzioni di ricerca limitate e possibilità di consultazione ristrette a consultazioni individuali. Queste limitazioni sono assicurate da misure tecniche e mirano soprattutto a evitare consultazioni in massa destinate a raccogliere indirizzi per scopi privati e commerciali. Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la facoltà di derogare al principio delle consultazioni individuali di cui al capoverso 1, consentendo all’UST di trasmettere, su richiesta, un insieme di IDI a utenti privati, a condizione che le unità interessate siano già iscritte nella raccolta di dati dell’utente privato. Ciò consente all’utente privato di integrare automaticamente l’IDI nella propria raccolta di dati, senza dover ricercarlo caso per caso. A tale scopo, l’utente privato forni- sce nomi e indirizzi delle unità interessate all’UST, il quale provvede ad integrarli con gli IDI corrispon- denti. I costi derivanti da tale operazione possono essere imputati all’utente privato. Per motivi di protezione dei dati, l’accesso ai dati delle unità IDI che non sono tenute a pubblicare i propri dati in virtù di altre leggi (ad es. imprese iscritte al registro di commercio) sarà bloccato a meno che queste unità non autorizzino espressamente la pubblicazione delle loro caratteristiche di base nel registro IDI. Tale provvedimento non riguarda i diritti di accesso dei servizi IDI (cpv. 3). Per tale ragio- ne non potrà essere bloccato neppure l’accesso alle caratteristiche complementari, essendo comun- que concesso solo ai servizi IDI (cpv. 4). Poiché le caratteristiche ausiliarie servono esclusivamente alla gestione tecnica e organizzativa del registro IDI, esse sono accessibili soltanto all’UST (cpv. 5).

Art. 12 Cancellazione dei dati IDI Quando un servizio IDI notifica che un’unità IDI ha cessato la propria attività economica, l’unità è con- trassegnata nel registro con la menzione «cancellata». Se per ragioni amministrative l’iscrizione deve essere conservata, sono previste deroghe a tale disposizione (cpv. 1). In altre parole, se un’unità IDI iscritta nel registro di commercio deve essere contrassegnata come «cancellata» nel registro IDI, ciò può avvenire soltanto dopo che essa lo è stata anche nel registro di commercio. I dati contrassegnati come cancellati sono consultabili in Internet per una durata di sei anni (cpv. 2). Tale disposizione è necessaria per assicurare la rintracciabilità e l’identificabilità delle unità IDI iscritte. Il termine è stato fissato a sei anni per tener conto del termine di prescrizione del credito fiscale. I servizi IDI avranno accesso a tali dati anche trascorso il termine di sei anni.

Art. 13 Protezione e sicurezza dei dati La raccolta di dati in un registro centrale presuppone una particolare attenzione alla protezione dei dati. Il capoverso 1 stabilisce in apertura che i privati possono gestire nelle proprie raccolte di dati e utilizzare gli IDI di terzi unicamente se i numeri d’identificazione sono stati pubblicati nel registro IDI o le unità IDI interessate hanno dato la propria approvazione. Ogni servizio IDI è responsabile della gestione e dell’utilizzazione corretta degli IDI del proprio settore (cpv. 2), nel rispetto delle disposizioni federali e cantonali in materia di protezione dei dati. Poiché con la tenuta del registro IDI l’UST svolge compiti amministrativi centrali, esso deve adottare tutte le misu- re adeguate per la protezione e la sicurezza dei dati contenutivi (cpv. 3).

11/20

Art. 14 Disposizioni d'esecuzione L’articolo 14 attribuisce al Consiglio federale la competenza di elaborare un’ordinanza specifica che definisca le disposizioni d’esecuzione della LIDI. Non si tratta qui di una delega di poteri legislativi, bensì di una competenza esecutiva.

Art. 15 Esecuzione L’articolo 15 obbliga i Cantoni a procedere, nei loro ambiti di competenza, agli adeguamenti giuridici necessari per l’introduzione dell’IDI e a emanare eventuali istruzioni nonché a comunicare queste ultime al Dipartimento federale dell’interno.

Art. 16 Disposizioni transitorie Il capoverso 1 concede ai servizi IDI un termine massimo di cinque anni dall’entrata in vigore della legge per adeguare i registri, le banche dati e i processi corrispondenti, introdurre l’IDI e rendere ope- rativi i flussi di notifiche verso il registro IDI. Il termine è stato fissato a cinque anni per dare ai servizi IDI la possibilità di coordinare i lavori di adeguamento con altri compiti e ridurre così sensibilmente i costi d’introduzione dell’IDI. Per sfruttare al meglio il potenziale dell’IDI sin dall’inizio e agevolare ai servizi IDI l’introduzione dell’identificatore, è tuttavia necessario ridurre a due anni il termine d’introduzione dell’IDI in taluni registri. Si tratta dei registri che contengono gran parte della futura base di dati del registro IDI o che risultano determinanti per la qualità dei dati di quest’ultimo. Sono questi, a livello federale, il registro delle imprese e degli stabilimenti dell’UST, i registri dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), il sistema d’informazione sulla politica agricola AGIS/SIPA dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), il registro delle professioni mediche dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nonché il portale PMI della Segreteria di Stato dell’economia (SECO). A livello cantonale, il termine d’introduzione abbreviato riguarda attualmente solo i registri del commercio e i registri agricoli. Se tale provvedimento concernerà anche altri registri va chiarito ancora in dettaglio. Il capoverso 2 conferisce al Consiglio federale la competenza di designarli. L’introduzione dell’IDI persegue anche l’obiettivo di sostituire nei servizi IDI i vari numeri d’identificazione delle imprese utilizzati attualmente. Il capoverso 3 prevede pertanto che entro cinque anni dall’entrata in vigore della legge tutti gli altri numeri d’identificazione utilizzati per gli scambi tra i servizi IDI e le unità IDI siano sostituiti dall’IDI e che quest’ultimo numero resti l’unico identificatore verso l’esterno. Siccome per motivi tecnici e organizzativi non sarà possibile sostituire simultaneamen- te tutti i numeri d’identificazione esistenti, è opportuno attribuire al Consiglio federale la competenza di disciplinare i termini per i singoli registri e sistemi di numerazione e di concedere eventuali deroghe (cpv. 3 secondo periodo). Il capoverso 4 prevede che i Cantoni designino un servizio ufficiale che funga da interlocutore dell’UST per la fase d’introduzione dell’UID. Esso informerà l’UST in merito allo stato d’avanzamento dei lavori, consentendo così di procedere in maniera coordinata e introdurre l’IDI entro il termine stabi- lito.

Art. 17 Modifica del diritto vigente Una modifica del diritto vigente riguarda la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (RS 935.61). All’articolo 10 capoverso 1, il diritto di consultare i registri cantonali da parte delle autorità è disciplinato in termini restrittivi. È pertanto necessario stabilire espressamente in un nuovo capoverso che i dati necessari per l’attribuzione e la gestione dell’IDI possono essere comunicati all’Ufficio fede- rale di statistica in qualità di gestore del registro IDI (art. 10 cpv. 3).

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore L’articolo 18 contiene disposizioni concernenti il diritto di referendum e l’entrata in vigore della LIDI. Ai sensi del capoverso 1, la legge sottostà al referendum facoltativo conformemente all’articolo 141 ca- poverso 1 lettera a Cost. Ai sensi del capoverso 2, il Consiglio federale stabilisce la data di entrata in vigore. Questa è prevista per il 1° gennaio 2011.

12/20

3 Ripercussioni

Non è possibile, allo stato attuale, avanzare stime precise relative ai costi e ai benefici che l’IDI com- porta per i servizi coinvolti. Cifre dettagliate saranno elaborate nel quadro del messaggio concernente la LIDI. All’occasione sarà effettuata anche un’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) che fornirà ulteriori informazioni sui vari effetti del progetto. Il presente rapporto esplicativo espone pertan- to unicamente stime qualitative dell’ordine di grandezza che andranno discusse e concretizzate con i partner coinvolti nel corso dei mesi a venire.

3.1 Ripercussioni per la Confederazione a livello di finanze e personale

3.1.1 Vantaggi

Attualmente non esiste alcun identificatore delle imprese unitario a livello territorio nazionale. Ciò im- pedisce un utilizzo efficiente dei dati disponibili nell’amministrazione federale e genera costi supple- mentari per tutte le parti coinvolte. L’IDI consente alcuni miglioramenti.

Scambio di dati semplificato all’interno dell’amministrazione federale e con i Cantoni Molte raccolte di dati amministrative sono nate in epoche in cui l’informatica non era ancora in grado di gestire in modo efficiente raccolte di dati complesse. Per tale ragione, oggi esistono ancora molti numeri d’identificazione delle imprese differenti. Ciò rende più gravoso lo scambio di dati e di conse- guenza la collaborazione all’interno dell’amministrazione federale, ma anche tra la Confederazione e i Cantoni. L’IDI permette all’amministrazione di sfruttare meglio il potenziale dei dati già disponibili, nei limiti consentiti dalla legge.

Dati più attuali Dati sbagliati e obsoleti possono provocare costi addizionali sia perché rendono necessari accerta- menti supplementari, sia perché impediscono uno svolgimento efficiente di certi compiti o ancora per- ché causano oneri aggiuntivi a causa di indirizzi non validi. Grazie all’identificazione univoca e unitaria delle imprese, con l’IDI la registrazione o la rettifica dei dati avrà luogo una sola volta. La loro comuni- cazione all’interno dell’amministrazione sarà inoltre più rapida ed efficiente. Se necessario, sarà pos- sibile iscrivere determinate informazioni anche in banche dati comuni, disponibili a più servizi ammini- strativi.

Processi più efficienti Senza un numero unico d’identificazione, le imprese devono notificare tutte le modifiche dei loro dati a vari servizi amministrativi. Queste notifiche devono essere registrate di volta in volta individualmente dai vari servizi e in parte anche verificate. Tale procedura non ritarda soltanto i processi, ma fa lievita- re anche i costi e il rischio di errori. A ciò si aggiunge che alcune notifiche provenienti da altri servizi (ad es. il registro di commercio) attualmente devono essere ancora elaborate manualmente perché nelle banche dati non è sempre iscritto lo stesso identificatore. L’IDI permette di impostare in modo più efficiente numerosi processi, sgravando così i servizi ufficiali e le imprese.

Premessa per il Governo elettronico Il potenziamento del Governo elettronico deciso nell’ambito della strategia di Governo elettronico mira sostanzialmente a semplificare gli scambi tra le imprese e l’amministrazione e a ridurre l’onere ammi- nistrativo per le imprese. L’identificazione univoca delle parti coinvolte nei processi di Governo elettro- nico è una premessa fondamentale, che può essere soddisfatta grazie all’IDI.

L’IDI potrà essere utilizzato in vari ambiti e riguarda molteplici processi (ad esempio registrazione, mutazione, confronto, scambio di dati) in numerosi servizi dell’amministrazione federale. Anche se il guadagno in efficienza delle singole tappe dei processi può apparire esiguo, cumulativamente il van- taggio che ne risulterà sarà notevole. In base a stime prudenziali, non appena l’IDI sarà introdotto nei

13/20

principali servizi IDI, i risparmi realizzati dall’Amministrazione federale saranno maggiori dei costi. Tale beneficio aumenterà ulteriormente una volta che l’IDI sarà introdotto in seno all’intera amministrazione federale. Per via degli effetti su vasta scala, è difficile quantificare i risparmi per i singoli servizi ammi- nistrativi. L’IDI va quindi visto come una classica prestazione infrastrutturale, che migliora le condizioni quadro.

3.1.2 Ripercussioni finanziarie

3.1.2.1 Spese per l’introduzione dell’IDI

I costi complessivi per la creazione del sistema IDI sono costituiti dai costi di sviluppo e introduzione sostenuti dall’UST e dai costi sostenuti a livello decentrato dai vari servizi IDI. Vi rientrano la prepara- zione dei dati nonché l’adeguamento dei processi e dell’informatica. I costi di sviluppo sostenuti dall’UST, comprendenti l’elaborazione delle basi concettuali, metodologiche e giuridiche, la creazione della necessaria infrastruttura informatica nonché l’approntamento dei dati iniziali, ammontano a circa 4,5 milioni di franchi (2008-2010). Essi saranno finanziati attraverso la riserva destinata alla promozio- ne delle TIC della Confederazione.

I costi di adeguamento sostenuti dai numerosi servizi IDI sono molto eterogenei. Per contenere per quanto possibile i costi l’IDI sarà introdotto in due tappe. I principali partner del sistema IDI (ad esem- pio gli uffici del registro di commercio, l’AFC, le casse di compensazione AVS, la SECO, gli uffici can- tonali dell’agricoltura e l’UFAG) avranno due anni di tempo dall’entrata in vigore della LIDI per intro- durre l’IDI nelle loro banche dati e applicazioni, agli altri servizi amministrativi è concesso un termine di cinque anni. Il prolungamento del termine consentirà a questi ultimi servizi di realizzare gli adegua- menti necessari nell’ambito di un aggiornamento periodico o in concomitanza con altre attività di rin- novo, riducendo notevolmente i costi.

Altri risparmi potranno essere realizzati grazie ai progetti di rinnovo attualmente in corso o previsti per il futuro in vari settori (ad es. il registro dei contribuenti dell’AFC, il registro delle professioni mediche dell’UFSP, il sistema d’informazione sulla politica agricola dell’UFAG, l’elenco delle autorità della CaF), che permetteranno di introdurre l’IDI senza provocare grandi costi supplementari. Ciononostan- te, i costi che dovranno sostenere i servizi IDI della Confederazione –UST escluso – sono stimati ad alcuni milioni di franchi. Questi oneri possono essere ridotti notevolmente prolungando il termine tran- sitorio. Spetterà al Consiglio federale decidere in merito e prevedere eventuali deroghe nei casi debi- tamente motivati.

3.1.2.2 Spese correnti per l’IDI

L’utilizzazione del registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS) dell’UST quale registro di riferimento consente importanti sinergie, che riducono sensibilmente i costi di tenuta del registro. Per motivi legati alla protezione dei dati non è possibile gestire l’IDI direttamente nel RIS. Per tale ragione per il registro IDI occorrerà prevedere un’infrastruttura informatica a sé, che soddisfi requisiti elevati a livello di sicu- rezza dei dati e accessibilità. È inoltre necessario svolgere compiti supplementari di controllo e gestio- ne dei dati nonché d’informazione delle unità IDI e garantire il sostegno e l’assistenza ai servizi IDI. Per assicurare l’operatività del registro IDI a partire dal 1° gennaio 2011, l’UST avrà bisogno di fondi supplementari pari a circa 1 milione di franchi all’anno.

L’introduzione dell’IDI non provoca costi d'esercizio supplementari degni di nota per i servizi IDI: l’eventuale onere supplementare sarà infatti compensato direttamente dai guadagni in efficienza nei vari processi amministrativi.

14/20

3.1.2.3 Sintesi dei costi per la Confederazione

In base ai calcoli sinora effettuati, per la Confederazione i costi d’introduzione dell’IDI ammonteranno ad alcuni milioni di franchi. Di questi, i 4,5 milioni di franchi a carico dell’UST saranno coperti dalla riserva destinata alla promozione delle TIC. I costi restanti si ripartiscono tra i principali registri della Confederazione. Per la gestione vanno previsti costi supplementari pari a 1 milione di franchi all’anno. Grazie agli effetti sinergici e ai guadagni in efficienza è tuttavia possibile ottenere notevoli risparmi netti e ammortizzare i costi entro 4-6 anni (periodo di payback).

3.2 Ripercussioni finanziarie per i Cantoni e i Comuni

3.2.1 Vantaggi

Dato che buona parte dei contatti delle imprese con le autorità avviene con i Cantoni e i Comuni, è indispensabile introdurre l’IDI anche a questo livello. Solo così sussiste la garanzia che tutti – Confe- derazione, Cantoni, Comuni ed economia – possano approfittare dei vantaggi dell’IDI. Per i Cantoni e i Comuni valgono sostanzialmente le stesse considerazioni come per la Confederazione (vedi capitolo 3.1.1). Tuttavia, a loro livello, i guadagni in efficienza saranno ancora maggiori poiché gli scambi di dati si svolgeranno anche a livello intercantonale o intercomunale (ad esempio nell’ambito delle impo- ste o delle assicurazioni sociali). Che sussista un interesse anche a livello cantonale nei confronti di un numero unico d’identificazione delle imprese è confermato dal fatto che i Cantoni di Ginevra, Vaud, Ticino e Basilea Città nonché la città di Zurigo hanno già creato, o prevedono di creare, appositi regi- stri delle imprese. Inoltre, i Cantoni di Uri e Lucerna stanno lavorando all’armonizzazione dei propri registri delle imprese nel quadro dell'applicazione della legge sull’armonizzazione dei registri (LArRa). Un beneficio o un’utilità sovracantonale potrà tuttavia essere raggiunta unicamente dopo l’introduzione dell’IDI a livello nazionale. Poiché questi progetti sono tutti coordinati con il RIS, la ripresa dell'IDI si svolgerà senza grandi oneri aggiuntivi. Anche i corrispondenti processi di scambio di dati sono già operativi.

Per i Cantoni e i Comuni, quantificare l’utilità per i singoli servizi è ancora più difficile che per la Con- federazione. Secondo stime conservative, una volta completata l’introduzione dell’IDI è tuttavia possi- bile calcolare con un risparmio pari ad alcuni milioni di franchi all'anno per l'insieme dei Cantoni e co- muni.

3.2.2 Ripercussioni finanziarie

L’IDI permetterà ai Cantoni e ai Comuni di conseguire netti risparmi in particolare se ottimizzeranno i propri processi interni e sfrutteranno in modo ottimale i dati disponibili. Durante la fase d’introduzione, i Cantoni e i Comuni dovranno tuttavia effettuare anche determinati investimenti. Analogamente alla Confederazione, dovranno adeguare all’IDI i loro sistemi informatici (banca dati, maschere d’immissione, eventualmente anche le interfacce o i documenti) e in parte anche i processi.

Per i servizi amministrativi dei Cantoni e dei Comuni che hanno raramente contatti con le imprese o hanno contatti solo con poche imprese e non scambiano dati con altri servizi ufficiali, è eventualmente possibile rinunciare agli adeguamenti informatici e procedurali. Per introdurre l’IDI in modo rapido, semplice ed economico, ad essi basterà forse ricorrere alle possibilità di consultazione via Internet. Occorre tuttavia tener presente che la consultazione manuale e l’eventuale passaggio supplementare da un supporto all’altro possono provocare un allungamento dei tempi di elaborazione. Questi servizi non sono, tuttavia, esonerati dall’obbligo di riconoscere l’IDI quale identificatore.

15/20

3.2.2.1 Ripercussioni per i Cantoni

A livello dei Cantoni, l'IDI giocherà un ruolo rilevante per i registri di commercio, le amministrazioni cantonali delle contribuzione, i registri degli avvocati e dei notai, le casse cantonali di compensazione nonché gli uffici dell’agricoltura e di veterinaria. I costi cui dovranno far fronte i Cantoni saranno tutta- via esigui se confrontati ai risparmi realizzati. E ciò per vari motivi. I registri di commercio svolgono un ruolo chiave in relazione all’IDI. Oggi sono utilizzati soltanto due sistemi informatici. Gli adeguamenti necessari potranno essere pertanto realizzati a livello decentrato prima di essere introdotti nei Cantoni. E poiché per tutte le unità iscritte nel registro di commercio esi- ste già un IDI, i costi d'introduzione dovrebbero rimanere limitati. I registri degli avvocati e dei notai dovranno essere collegati rapidamente al registro IDI, per evitare iscrizioni non autorizzate. In questi registri le mutazioni non sono però particolarmente frequenti. Per questo motivo sarà possibile trovare soluzioni semplici e a costi bassi. Le casse cantonali di compensazione sono importanti in particolare per la registrazione dei lavoratori indipendenti nel registro IDI. Confronti già in corso con i dati del RIS permetteranno di semplificare l’introduzione dell’IDI. I registri cantonali dell’agricoltura forniscono informazioni sulle aziende agricole. L’introduzione dell’IDI è già prevista nei processi e nelle interfacce realizzate nell’ambito del programma Amministrazione Settore Agricolo (ASA2011). L’onere supplementare per gli uffici dell’agricoltura è quindi esiguo ed è più che compensato dal beneficio ricavato nell’ambito delle legislazioni concernenti le derrate alimen- tari, le epizoozie e la protezione degli animali.

3.2.2.2 Ripercussioni per i Comuni

La maggior parte dei piccoli Comuni potrà presumibilmente rinunciare a un adeguamento rapido. La soluzione via Internet del sistema IDI permetterà loro di identificare le imprese in modo rapido e sem- plice. Buona parte dei Comuni non dovrà quindi sostenere costi supplementari. Unicamente le città e i Comuni grandi dovranno adeguare i propri sistemi ma otterranno cinque anni di tempo per farlo.

3.2.2.3 Sintesi dei costi per i Cantoni e i Comuni

Per tutti i 26 Cantoni e i 2700 Comuni sono da preventivare investimenti per alcuni milioni di franchi. Grazie tuttavia al beneficio che ne trarranno, chiaramente superiore ai costi sostenuti, anche essi po- tranno calcolare con un periodo di payback da 4 a 6 anni.

3.3 Ripercussioni per l’economia nazionale

L’introduzione dell’IDI non comporta nuovi impegni per le imprese. Essa rappresenta piuttosto uno sgravio amministrativo, tenuto conto che le imprese potranno utilizzare un solo numero d'identificazio- ne negli scambi scritti ed elettronici con l’amministrazione al posto della molteplicità di numeri cui de- vono ricorrere oggi nei vari processi amministrativi. Inoltre, le caratteristiche d’identificazione non do- vranno più essere registrate a ogni nuovo contatto con le autorità, il che permetterà di ridurre la fre- quenza e la durata dei contatti tra l’impresa e i vari servizi della pubblica amministrazione. Oltretutto la possibilità di identificare le imprese in modo rapido, efficiente e sicuro è di grande utilità non solo nei processi amministrativi, bensì anche negli scambi commerciali tra le imprese, che possono così gesti- re più facilmente ad esempio i dati dei loro clienti o fornitori.

L’IDI troverà inoltre molteplici applicazioni nell’ambito del Governo elettronico. Numerosi progetti han- no bisogno dell’IDI addirittura quale premessa di base. È indispensabile ad esempio quale identificato- re per la trasmissione elettronica di dati tra le imprese e l’amministrazione o per l’introduzione dell’autenticazione elettronica in Svizzera. Infine, le imprese svizzere che operano sul piano interna- zionale hanno bisogno dell’IDI, poiché una parte crescente delle attività economiche con l’estero o

16/20

all’estero richiede un numero d’identificazione unico ufficiale. È il caso in particolare in ambito dogana- le e fiscale. L’IDI contribuirà quindi a migliorare le condizioni quadro economiche.

L’IDI non comporta sostanzialmente costi supplementari per l’economia. Le imprese non devono an- nunciarsi al registro IDI né comunicare a quest'ultimo le modifiche dei propri dati d’identificazione (ad es. i cambiamenti d’indirizzo). Non vi è inoltre nessun obbligo di utilizzare l’IDI e indicarlo sui docu- menti commerciali (lettere, fatture, ecc.). Sarà quindi possibile continuare a utilizzare gli stampati at- tuali. Cambiamenti del genere interverranno soltanto a medio termine, quando i sistemi di numerazio- ne attuali (ad esempio il numero IVA) saranno sostituiti dall’IDI. Un adeguamento del numero IVA sarà tuttavia necessario nei prossimi anni indipendentemente dall’introduzione dell’IDI. Questi costi non vanno quindi messi in relazione all’IDI.

Le imprese che intendono inserire l’IDI dei partner commerciali nei propri sistemi di banche dati privati devono prevedere costi d’adeguamento del sistema informatico. Si tratta tuttavia di un passo facoltati- vo, che offre notevoli semplificazioni nella gestione dei dati soprattutto alle imprese con un numero elevato di partner commerciali (ad esempio le banche o le assicurazioni).

17/20

4 Aspetti giuridici

4.1 Costituzionalità

La LIDI si basa sugli articoli 65 capoverso 2, 77 capoverso 2, 80 capoversi 1 e 2, 95 capoverso 1, 104 capoverso 1, 112 capoverso 1, 113 capoverso 1, 114 capoverso 1, 116 capoversi 2 e 3, 117 capover- so 1, 118 capoverso 2 lettere a e b, 122 capoverso 1, 130 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.). Il numero elevato di basi costituzionali può essere spiegato con il fatto che la legge prevista interviene nei processi amministrativi di numerosi settori giuridici. La Costituzione non contiene nes- suna competenza esplicita che autorizzi la Confederazione a introdurre un numero d’identificazione delle imprese e a creare un registro d’identificazione delle imprese. In assenza di una base costituzio- nale esplicita bisogna verificare se non esistono basi costituzionali implicite. In esse rientrano compe- tenze che, pur non essendo menzionate espressamente nella Cost., sono strettamente legate alla competenza materiale esplicita o praticamente necessarie per consentire alla Confederazione l’adempimento dei compiti che le sono assegnati. La LIDI può basarsi su numerose basi costituzionali implicite. Nel diritto delle assicurazioni sociali, ad esempio, la Confederazione ha vaste competenze legislative, senza le quali non sarebbe in grado di svolgere i suoi molteplici compiti in questo settore e segnatamente semplificare gli aspetti amministrativi.

L’introduzione dell’IDI persegue soprattutto lo scopo di sostituire gli identificatori esistenti per semplifi- care i processi amministrativi. Per quanto riguarda la base costituzionale della presente legge si può quindi far riferimento alle disposizioni costituzionali determinanti per i numeri d’identificazione esisten- ti, e cioè all’articolo 122 capoverso 1 Cost. relativo alla legislazione nel campo del diritto civile per quanto riguarda il numero d’identificazione del registro di commercio, alla competenza della Confede- razione di riscuotere un’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 130 capoverso 1 Cost. per quan- to riguarda il numero IVA, all’articolo 112 capoverso 1 Cost. relativo alla legislazione sulla previdenza vecchiaia, superstiti e invalidità per quanto riguarda le imprese soggette all’obbligo contributivo AVS nonché all’articolo 104 capoverso 1 Cost. (agricoltura) in relazione al sistema d’informazione sulla politica agricola AGIS/SIPA.

Nonostante le ampie basi costituzionali su cui si fonda l’IDI, è tuttavia necessario che esso venga applicato anche nell’ambito delle legislazioni in materia di selvicoltura, epizoozie, protezione degli animali e derrate alimentari. La competenza implicita relativa poggia sugli articoli 77 capoverso 2 (pro- tezione e utilizzazione delle foreste), 80 capoversi 1 e 2 (protezione degli animali) e 118 capoverso 2 lettere a e b (protezione della salute) Cost.

È inoltre previsto di utilizzare l’IDI in altri settori del diritto delle assicurazioni sociali per i conteggi tra le casse e le unità IDI, e cioè nell'ambito della previdenza professionale (art. 113 cpv. 1 Cost.), dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 114 cpv. 1 Cost.), degli assegni familiari e dell’assicurazione per la maternità (art. 116 cpv. 2 e 3 Cost.) nonché dell’assicurazione contro le ma- lattie e gli infortuni (art. 117 cpv. 1 Cost.).

Il fatto che alle unità IDI sia attribuito un numero unico d’identificazione delle imprese e che i loro dati siano iscritti nel registro IDI e siano accessibili pubblicamente si basa sulla disposizione di cui all’articolo 95 capoverso 1 Cost., secondo cui la Confederazione può emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata e provvede a creare uno spazio economico svizzero non discriminante.

L’IDI serve infine a sostenere i processi statistici. Una base costituzionale corrispondente figura all’articolo 65 capoverso 2 Cost. (statistica).

18/20

4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali

L’introduzione dell’IDI è una legislazione nazionale, che non si oppone a nessun trattato o accordo internazionale.

4.3 Conformità alla legge sui sussidi

La legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (Legge sui sussidi; RS 616.1) mira a istituire delle regole per unificare la concessione di aiuti finanziari e indennità. Da un lato con- tiene prescrizioni da rispettare nell’ambito della legislazione concernenti i sussidi e dall’altro disciplina la procedura di attribuzione dei sussidi.

Per ora la LIDI non contiene prescrizioni che prevedano una concessione di aiuti finanziari o indenni- tà. Siccome i costi imposti ai Cantoni dal passaggio all’IDI sono compensati da notevoli risparmi grazie alla semplificazione dei processi amministrativi, non sarebbero giustificati aiuti finanziari da parte della Confederazione. Non vi sono quindi sovrapposizioni tra la LIDI e la legge sui sussidi.

4.4 Freno alle spese

Ai sensi dell’articolo 159 capoverso 3 Cost., le disposizioni relative ai sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie quadro che comportano nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi devono essere approvati dalla maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

Poiché le spese d’investimento ammonteranno a 6 – 6,5 milioni di franchi e le spese finanziarie ricor- renti a 1 milione di franchi all'anno, il corrispondente decreto federale non sottostà al freno alle spese.

4.5 Delega di competenze legislative

La legge contiene delle norme di delega per l’emanazione di prescrizioni a livello di ordinanza nella misura in cui il Consiglio federale, in qualità di istanza competente a emanare ordinanze, può promul- gare ordinanze entro i limiti stabiliti dalla legge. Questa delega è necessaria poiché riguarda disposi- zioni troppo concrete per essere iscritte nella legge. La competenza legislativa della legge è concre- tizzata in misura sufficiente dalle linee guida stabilite nei propri articoli.

Ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2, il Consiglio federale può designare altre unità IDI, oltre a quelle definite al capoverso 1 lettera b. È così creata la possibilità di un’eventuale estensione del concetto di unità IDI a livello di ordinanza.

L’articolo 6 capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a esonerare singoli servizi IDI dall’obbligo di gestire l’IDI. Questa disposizione permette di sgravare i servizi IDI le cui banche dati perseguono sco- pi differenti da quelli della gestione di unità IDI e in cui le unità IDI sono una minoranza. Si pensi ad esempio al registro dello stato civile, in cui sono iscritte persone fisiche che contemporaneamente costituiscono unità IDI. L’articolo 7 capoverso 3 stabilisce che il Consiglio federale deve designare conclusivamente le caratteristiche complementari e ausiliarie del registro IDI elencate soltanto som- mariamente nella legge. Le caratteristiche di base sono definite già a livello della legge. Così facendo, la legge rende trasparente i dati dei registri accessibili pubblicamente. La definizione, a livello di ordi- nanza, degli altri dati si impone in particolare nella misura in cui le altre caratteristiche andranno adat- tate alla situazione concreta al momento dell’introduzione e della gestione del registro IDI. Allo stato attuale, la legge contempla unicamente il registro del commercio quale servizio IDI i cui dati vanno

19/20

ripresi inalterati nel registro IDI. L’articolo 10 capoverso 3 affida al Consiglio federale la facoltà di desi- gnare, dopo aver esaminato l’attendibilità delle banche dati, altri servizi IDI i cui dati andranno ripresi inalterati. In linea di principio, la presente legge autorizza unicamente la consultazione individuale dei dati delle unità IDI. Per tener debitamente conto degli interessi delle imprese assicurando al contempo il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati, l’articolo 11 capoverso 2 autorizza il Con- siglio federale a fissare regole per la comunicazione dell’IDI sulla base di consultazioni collettive. L’articolo 14 della legge permette al Consiglio federale di emanare disposizioni esecutive. Si tratta in particolare di concretizzare il contenuto e la gestione del registro IDI nonché l’attribuzione e la cancel- lazione dell’IDI. La competenza del Consiglio federale prevista all’articolo 16 capoversi 2 e 3 di disci- plinare i termini per l’introduzione dell’IDI nelle raccolte di dati dei servizi IDI nonché la sostituzione dei numeri d’identificazione esistenti con l’IDI va vista come diritto esecutivo. Lo stesso vale per la compe- tenza di cui all’articolo 18 capoverso 2 di disciplinare l’entrata in vigore.

20/20