Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l'environnement OFEV
Riferimento: I452-2042 20 novembre 2009
Modifica dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico nel settore degli strumenti di lavoro Rapporto esplicativo
1. Introduzione
L’articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) prescrive, a titolo di prevenzione, una limitazione delle emissioni nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d’esercizio e dalle possibilità economiche. Come hanno dimostrato le misurazioni effettuate nell'ambito della Rete nazionale d'osservazione degli inquinanti atmosferici (NABEL) e il rapporto della Commissione federale dell'igiene dell'aria intitolato “Benzene in Svizzera”, la popolazione svizzera è ancora esposta ad un carico eccessivo di ozono, diossido d'azoto e benzene. Gli strumenti di lavoro in Svizzera sono fonte di elevate emissioni di COV e NOx, entrambi precursori dell'ozono. Una parte delle emissioni di COV contiene benzene che è cancerogeno. La fase I della direttiva 2002/88/CE relativa ai motori a combustione interna con una potenza fino 19 kW destinati a macchine mobili non stradali è in vigore negli Stati membri dell'Unione europea dal 2004. Si tratta in particolare di strumenti di lavoro come le motoseghe, le falciatrici, i tosaerba, i decespugliatori, gli spazzaneve ecc. La fase II si applica ai motori di meno di 50 cm3 dall'agosto 2007 e ai motori di più di 50 cm3 dall'agosto 2008. Nel 2005 gli Stati Uniti hanno introdotto dei valori limite d'emissione dello stesso tenore.
2. Origine del progetto
A differenza dell'UE e degli Stati Uniti, la Svizzera non ha ancora alcuna prescrizione sui gas di scarico degli strumenti di lavoro. Le prescrizioni già applicabili da alcuni anni nell'UE e negli Stati Uniti mostrano che i criteri del principio di precauzione sono soddisfatti e che la Svizzera deve quindi introdurre delle prescrizioni sui gas di scarico degli strumenti di lavoro per conformarsi all’articolo 1 capoverso 2 LPAmb. La ripresa dei requisiti della direttiva europea sui gas di scarico nell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt) consente di evitare che in futuro una parte degli strumenti venduti in Svizzera non sia più conforme alle norme europee e continui a produrre emissioni molto elevate di COV. Infine, questa misura consente di contribuire in modo importante alla riduzione dei carichi eccessivi di ozono e benzene in Svizzera. 1/4
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3. Le nuove regole
In futuro la Svizzera metterà in commercio soltanto strumenti di lavoro conformi ai requisiti della direttiva 2002/88/CE applicabili ai motori a combustione interna con una potenza fino a
19 kW destinati alle macchine mobili non stradali.
La modifica rappresenta anche l'occasione per precisare espressamente all'articolo 14, in applicazione dell'articolo 9 della legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia, che i requisiti tecnici in materia di sistemi di misurazione e stabilità di misurazione sono disciplinate dall'ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione, come concordato con il METAS in occasione dell'ultima revisione dell'OIAt. L'allegato 2 cifra 512 OIAt disciplina le distanze minime fra gli allevamenti e le zone abitate. La possibilità di ridurre le distanze minime prevista al capoverso 2 è in contrasto con la raccomandazione oggi applicata e deve pertanto essere soppressa.
4. I diversi articoli in sintesi
Art. 2 cpv. 6 La definizione di “messa in commercio” è spostata dall'articolo 20 capoverso 2 all’articolo 2.
Art. 14 cpv. 2 3a frase La regolamentazione precisa espressamente che i requisiti tecnici applicabili ai sistemi di misurazione e alla stabilità di misurazione sono disciplinati dall'ordinanza del 15 febbraio
2006 sugli strumenti di misurazione.
Il DFGP trascriverà questa disposizione in un'ordinanza sugli strumenti di misurazione e in quest'occasione includerà anche gli apparecchi di misurazione dei gas di scarico degli impianti a combustione alimentati a legna. In questo caso si tratta soltanto di regolamentare, a livello di ordinanza, una prassi già consolidata. La procedura era regolamentata finora a livello di direttiva.
Art. 20b La messa in commercio di nuovi strumenti di lavoro richiede la prova di conformità alle nuove disposizioni di cui all'allegato 4 cifra 4 OIAt.
Art. 20c L'omologazione del tipo deve essere effettuata negli altri Paesi d'Europa, poiché la Svizzera non dispone di un'industria in questo settore. L'articolo fornisce tuttavia una base legale per provare la conformità secondo l'articolo 18 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). Invece non sarà nominato un ufficio di valutazione della conformità, dato che non esiste una domanda.
Art. 26 cpv. 1 Correzione di un errore nella versione francese. 2/4
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Artt. 36 e 37 Il sistema previsto ha dato buoni risultati per quanto riguarda gli impianti a combustione. Le disposizioni esecutive e di controllo del mercato saranno estese per potersi applicare agli strumenti di lavoro.
Allegato 2 cifra 512 Il capoverso 2 era già stato introdotto nella prima versione dell'OIAt (del 16 dicembre 1985) ma era diventato superfluo con le raccomandazioni di cui al capoverso 1 (rapporto FAT n. 476). Nelle raccomandazioni FAT la purificazione dell'aria di scarico maleodorante tiene già conto di distanze minime ridotte mediante un fattore di correzione, pertanto le distanze minime non devono più essere ridotte e questo capoverso deve essere abrogato definitivamente.
Allegato 3 cifra 7 Rettifica della numerazione dopo la soppressione delle cifre 12 e 13 nella modifica del 25 agosto 1999.
Allegato 4 cifra 4 Lo scopo è di introdurre nel diritto svizzero i valori limite relativi ai gas di scarico previsti dalla direttiva 2002/88/CE nonché le scadenze previste dalla direttiva per la messa in commercio e le possibili deroghe per alcune categorie di strumenti.
Allegato 5 cifre 131 e 133 Rettifica della numerazione dopo la soppressione delle note a piè di pagina alle pagine 69 e 70.
5. Rapporti con il diritto internazionale
La Svizzera non possedeva prescrizioni sui gas di scarico degli strumenti di lavoro. La ripresa della direttiva europea 2002/88/CE consente di armonizzazione il diritto svizzero con quello europeo. Inoltre, è compatibile con il diritto internazionale. Anche l'abrogazione del capoverso 2 cifra 512 dell'allegato 2 OIAt è compatibile con il diritto internazionale.
6. Conseguenze economiche
La ripresa della direttiva europea non ha alcuna conseguenza macroeconomica rilevante. Un prezzo di acquisto eventualmente più elevato può essere compensato dal minor consumo di carburante dei nuovi strumenti.
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L'abrogazione del capoverso 2 cifra 512 dell'allegato 2 OIAt non ha alcuna ripercussione economica.
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