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Rapporto esplicativo

concernente la revisione parziale della Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1)

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Indice

1 Parte generale: situazione iniziale e grandi linee del progetto 3

1.1 La riforma XXI della protezione della popolazione e della

protezione civile 3

1.2 Necessità di revisione 3

2 Punti principali della revisione parziale 4

2.1 Servizi d'istruzione nella protezione civile 4

2.2 Costruzioni di protezione 4

2.2.1 Situazione iniziale 4

2.2.2 Rifugi per la popolazione 5

2.2.3 Impianti di protezione 6

2.2.4 Rifugi per beni culturali 8

2.3 Altre modifiche 8

2.4 Conseguenze finanziarie e per il personale 9

3 Interventi parlamentari 9

4 Parte speciale 10

4.1 Commenti alle singole disposizioni 10

4.1.1 Titolo secondo: Protezione della popolazione 10

4.1.1.1 Capitolo 1: Collaborazione nella protezione della

popolazione 10

4.1.1.2 Capitolo 2: Istruzione nella protezione della popolazione 11

4.1.2 Titolo terzo: Protezione civile 11

4.1.2.1 Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civile 11

4.1.2.1.1 Sezione 1: Principi 11 4.1.2.1.2 Sezione 2: Diritti e doveri 12 4.1.2.1.3 Sezione 3: Chiamata e controlli 13

4.1.2.2 Capitolo 3: Istruzione nella protezione civile 13
4.1.2.3 Capitolo 4: Sistemi telematici e d'allarme e materiale 15
4.1.2.4 Capitolo 5: Costruzioni di protezione 16

4.1.2.4.1 Sezione 1: Rifugi 16 4.1.2.4.2 Sezione 2: Impianti 18

4.1.2.5 Capitolo 7: Responsabilità per danni 18
4.1.2.6 Capitolo 8: Diritto e procedura di ricorso 19

4.1.2.6.1 Sezione 1: Pretese non pecuniarie 19 4.1.2.6.2 Sezione 2: Pretese pecuniarie 20

4.1.2.7 Capitolo 9: Disposizioni penali 20

4.1.3 Titolo quarto: Disposizioni comuni 21

4.1.3.1 Capitolo 1: Finanziamento 21
4.1.3.2 Capitolo 2: Trattamento di dati personali 22

4.1.4 Modifiche del diritto previgente 23

4.1.4.1 Legge federale sulle misure per la salvaguardia della

sicurezza interna (LMSI, RS 120) 23

4.1.4.2 Legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di

conflitto armato (LPBC; RS 520.3). 23

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1 Parte generale: situazione iniziale e grandi linee del progetto

1.1 La riforma XXI della protezione della popolazione e della

protezione civile Le strutture attuali della protezione della popolazione e del sistema coordinato, con le organizzazioni partner polizia, pompieri, sanità pubblica, servizi tecnici e protezione civile nonché gli organi cantonali, regionali o comunali di condotta, si basano sulla riforma della protezione della popolazione XXI, concretizzata con l’entrata in vigore della nuova Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1) il 1° gennaio 2004. Quali responsabili operativi del sistema federalistico di protezione della popolazione, i Cantoni hanno nel frattempo applicato le prescrizioni della riforma della Protezione della popolazione XXI e adeguato le loro basi giuridiche. I punti principali della riforma sono stati messi in atto. Orientata verso i pericoli attuali e prevedibili, la protezione della popolazione si occupa innanzitutto dell’aiuto in caso di catastrofi e altre situazioni d’emergenza. I Cantoni, le Regioni e i grandi Comuni dispongono di organi di condotta efficienti. La regionalizzazione sistematica della protezione della popolazione, e in particolare della protezione civile, procede secondo i piani. La collaborazione tra le organizzazioni partner funziona. Anche la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si è dimostrata complessivamente valida. Il sistema coordinato di protezione della popolazione si è quindi imposto quale strumento importante del dispositivo di sicurezza nazionale e ha dimostrato la sua utilità in occasione di diversi sinistri maggiori.

1.2 Necessità di revisione

La revisione parziale della LPPC non è una riforma radicale della protezione della popolazione o della protezione civile, ma si prefigge di modificare singoli settori sulla base delle esperienze acquisite. Queste misure di ottimizzazione, in particolare nel campo degli interventi e dell'istruzione nella protezione civile, sono state elaborate in stretta collaborazione con i Cantoni, principali responsabili della protezione della popolazione. Le modifiche concernenti il settore delle costruzioni di protezione sono il risultato di interventi parlamentari. Nella sua mozione del 18 novembre 2005, la Commissione delle finanze del Consiglio Nazionale (CdF-N) aveva chiesto al Consiglio federale di stilare un rapporto sullo stato delle costruzioni di protezione e di elaborare diverse opzioni. Un'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale Pierre Kohler del 9 marzo 2005 aveva inoltre preteso l'abolizione dell'obbligo di costruire rifugi privati. Nel rapporto “Punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi”, approvato dal Consiglio federale il 7 marzo 2008, è stata valutata l'utilità delle costruzioni di protezione in relazione alle minacce attuali e sono state presentate differenti opzioni e le rispettive conseguenze. Su questa base, il Consiglio federale raccomanda l’attuazione dell'opzione 2 per i rifugi destinati alla popolazione, gli impianti di protezione e i rifugi per beni culturali. Nella sua mozione del 5 settembre 2008 (08.3747 Concretizzazione del rapporto concernente il punto della situazione nel

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campo degli impianti di protezione e dei rifugi), approvata dal Consiglio nazionale l’8 giugno 2009 e dal Consiglio degli Stati il 7 settembre 2009, la CdF-N si è dichiarata favorevole a questa opzione. Essa viene concretizzata nella presente revisione parziale della LPPC e nell’Ordinanza sulla protezione civile parallelamente revisionata. Occorre precisare che le misure di ottimizzazione proposte nella presente revisione parziale della LPPC sono state elaborate prima del nuovo rapporto sulla politica di sicurezza. Quest'ultimo dovrà a sua volta creare le basi per lo sviluppo della protezione della popolazione e della protezione civile nei prossimi dieci anni.

2 Punti principali della revisione parziale

2.1 Servizi d'istruzione nella protezione civile

Le esperienze acquisite negli ultimi anni dai Cantoni, quali responsabili operativi della protezione civile, hanno dimostrato che il numero annuale di giorni di servizio fissati per i quadri e gli specialisti non è sufficiente. Ciò vale in particolare per i corsi di ripetizione, che servono a verificare, migliorare e mantenere l'operatività della protezione civile. I quadri e gli specialisti devono sia rinfrescare le proprie conoscenze teoriche e pratiche sia preparare e svolgere esercizi o corsi per i militi. La durata dell'istruzione per i quadri e gli specialisti viene perciò leggermente prolungata. Essi potranno essere convocati a prestare fino a tre settimane di corsi di ripetizione invece di due. Anche la durata dell'istruzione per i comandanti e i loro sostituti, che sono responsabili dell’operatività della propria organizzazione dal punto di vista del personale, del materiale e della pianificazione, viene prolungata di 2-4 settimane. Essi saranno così in grado di svolgere i lavori necessari, spesso diretti dai Cantoni. Grazie a una soluzione più flessibile, i Cantoni potranno chiamare in servizio a proprie spese i quadri e gli specialisti per corsi di perfezionamento che rientrano nella sfera di competenza della Confederazione.

2.2 Costruzioni di protezione

2.2.1 Situazione iniziale

L’obiettivo perseguito dagli anni sessanta “un posto protetto per ogni abitante” è stato essenzialmente raggiunto a livello nazionale, nonostante alcune lacune regionali. Tenuto conto dell'evoluzione della politica di sicurezza e dell’elevato numero di costruzioni di protezione già esistenti, l'attuale LPPC (entrata in vigore il 1° gennaio 2004) aveva già introdotto alcune importanti modifiche, finalizzate a ridurre sensibilmente la costruzione di rifugi e a sgravare finanziariamente i privati e gli enti pubblici. Oggi si pone l'accento sulla salvaguardia del valore dei rifugi esistenti.

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Le costruzioni di protezione, concepite come costruzioni solide, semplici ed economiche, sono un elemento essenziale del dispositivo di sicurezza della Svizzera e della protezione della popolazione. Insieme all'infrastruttura d'allarme e ai sistemi telematici e di radiocomunicazione, esse rientrano in un concetto globale su cui si basano anche le pianificazioni d'emergenza (per es. in caso di contaminazione radioattiva). Il contesto politico-militare è oggi meno segnato da conflitti simmetrici, ma assumono sempre più importanza i conflitti asimmetrici. L'importanza strategica delle armi nucleari è diminuita con la fine della Guerra fredda, ma il numero di Stati dotati di tali armi o coinvolti in programmi di ricerca e sviluppo in questo campo è in aumento. I progressi tecnologici permettono inoltre di sviluppare armi di precisione che coprono distanze sempre maggiori. A ciò si aggiungono il pericolo e la proliferazione di attentati terroristici con armi NBC di distruzione di massa. Le costruzioni di protezione assumono inoltre una funzione essenziale in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza. Possono infatti servire da ubicazioni di condotta sicure, da ampliamento degli ospedali sovraffollati o da alloggio temporaneo per persone in pericolo. In breve: le costruzioni di protezione possono essere impiegate in modo rapido e polivalente in caso di minacce attuali e future. La soppressione del sistema delle costruzioni di protezione è sconsigliata non solo per l'imprevedibile evoluzione delle minacce, ma anche per ragioni puramente economiche. In considerazione del contesto mutato, le opzioni previste nel succitato rapporto e integrate nella revisione parziale della LPCC sono conformi agli obiettivi fondamentali poiché perseguono i seguenti miglioramenti: • salvaguardia del valore dell'attuale sistema solido di costruzioni di protezione con un investimento finanziario minimo; • costruzione mirata e differenziata di nuovi rifugi per colmare le lacune esistenti e le necessità risultanti dalla crescita demografica, nell'ottica delle pari opportunità per tutti i cittadini svizzeri; • efficienza operativa differenziata e conforme alla situazione degli impianti di protezione (posti di comando, impianti d'apprestamento, ospedali protetti e centri sanitari protetti); • importante sgravio finanziario per i proprietari d'immobili privati e gli enti pubblici.

2.2.2 Rifugi per la popolazione

Rimane invariato l'obbligo per i proprietari d'immobili di costruire rifugi nelle zone in cui mancano posti protetti o di versare contributi sostitutivi nelle zone in cui i posti protetti sono sufficienti. Anche i Comuni sono tenuti a realizzare rifugi pubblici nelle zone in cui mancano posti protetti. Nell’ambito dell'edilizia abitativa, verranno costruiti solo rifugi a partire da 51 posti protetti laddove non vi sono posti protetti a sufficienza. Visto che, come finora, occorre realizzare due posti protetti ogni tre locali, ciò concernerà solo costruzioni con più di 77 locali (oggi si devono realizzare rifugi già a partire da otto locali). I proprietari di costruzioni con meno di 77 locali non dovranno più costruire rifugi, bensì versare un contributo sostitutivo.

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Il contributo sostitutivo per gli edifici abitativi sarà ridotto dall’attuale importo massimo di 1'500 franchi (costi per ogni posto protetto in piccoli rifugi) a circa 400 franchi per posto protetto e verrà fissato in modo unitario a livello nazionale. Questo nuovo importo corrisponde più o meno ai costi supplementari per la realizzazione di un posto protetto in un rifugio con 51-100 posti protetti. Per i nuovi ospedali e i nuovi istituti per anziani e di cura rimane in vigore la legislazione attuale. Occorre realizzare un posto protetto per ogni posto letto. Se per motivi tecnici non possono realizzare rifugi, i proprietari devono versare contributi sostitutivi. L'importo da versare per ogni posto protetto corrisponde all'incirca ai costi supplementari per la realizzazione di un posto protetto. I nuovi contributi sostitutivi spettano ai Cantoni, che avranno così la possibilità di impiegarli in modo mirato secondo le loro esigenze. Ciò permette di garantire nel Cantone una perequazione tra i Comuni che beneficiano di molti contributi sostitutivi e quelli che ne dispongono in misura limitata o non ne dispongono del tutto. Questa novità consente una migliore gestione della costruzione dei rifugi e di colmare le lacune esistenti. I Cantoni potranno decidere se lasciare ai Comuni i contributi sostitutivi finora versati. L’obbligo per i proprietari d'immobili di provvedere alla manutenzione dei rifugi rimane in vigore, ma il rinnovamento sarà finanziato con i contributi sostitutivi. Ciò vale anche per il rinnovamento dei rifugi pubblici. In questo modo i proprietari di rifugi pubblici e privati non devono più far fronte a costi supplementari per il rinnovamento. Si garantisce così a lungo termine la salvaguardia del valore dei rifugi. Queste misure permettono di sgravare finanziariamente sia i privati che i Comuni. A livello nazionale, i costi complessivi per i privati e i Comuni diminuiranno dagli attuali 130 milioni a circa 35 milioni di franchi all'anno.

2.2.3 Impianti di protezione

Con la regionalizzazione sistematica della protezione civile, di principio non è più necessario costruire nuovi posti di comando e impianti d’apprestamento. Inoltre, circa 700 posti di comando di piccole dimensioni o di vecchia costruzione, che non vengono più utilizzati come ubicazioni di condotta, potranno essere trasformati in rifugi pubblici o soppressi definitivamente. La Confederazione non verserà più alcun contributo forfettario per garantire l'efficienza operativa di questi posti di comando in esubero. Il fabbisogno di nuovi centri sanitari protetti e ospedali protetti (posti letto protetti per almeno lo 0,6 % della popolazione) è garantito a lungo termine. Per garantire un'efficienza operativa differenziata e conforme alla situazione, saranno rinnovati solo i vecchi impianti di protezione realizzati per il caso di catastrofi o altre situazioni d’emergenza. Tale rinnovamento prevede l’adeguamento agli standard tecnici attuali e il mantenimento della sostanza. I restanti vecchi impianti di protezione, non realizzati per il caso di catastrofi e altri situazioni d'emergenza, saranno adeguati agli standard tecnici attuali solo in vista di un conflitto armato. Verrà invece mantenuta anche la sostanza di questi impianti.

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Il 7 marzo 2008, il Consiglio federale ha deciso di concretizzare l'opzione 2 secondo il rapporto "Punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi". La riduzione del numero di posti di comando, la salvaguardia differenziata del valore e i risparmi nel campo dei rifugi per i beni culturali previsti dall'opzione 2 permettono di ridurre i costi annuali per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni dagli odierni 50 a circa 40 milioni di franchi all’anno. Si prevede che i costi per la Confederazione ammonteranno a circa 21 milioni di franchi, ossia 6 milioni in meno rispetto alle finanze necessarie per adempiere le basi legali attuali. Il cambiamento d’utilizzazione o la soppressione di impianti di protezione potrebbe però generare, a breve termine, costi supplementari per lo smontaggio e lo smaltimento di certi componenti. Secondo il preventivo 2010 e il piano finanziario, la Confederazione ha a disposizione solo 13 milioni di franchi. Mancano quindi 8 milioni di franchi all'anno per la concretizzazione dell'opzione 2.

Fabbisogno finanziario Fabbisogno finanziario Preventivo 2010 e secondo la presente revisione secondo le basi legali attuali piano finanziario 2011-2013 parziale LPPC (opzione 2) in milioni di franchi in milioni di franchi in milioni di franchi

Cantoni Cantoni Cantoni Conf. Comuni Totale Conf. Comuni Totale Conf. Comuni Totale Ospedali Ospedali Ospedali

Realizzazione di impianti di 1.6 1.6 0.4 0.4 protezione

Salvaguardia del valore 23.8 23.6 47.4 17.6 20.0 37.6 10.9 23.6 34.8 degli impianti di protezione

Soppressione degli impianti 0.7 0.7 2.5 2.5 0.5 0.5 di protezione

Rifugi per 0.8 0.3 1.1 0.6 0.3 0.9 0.9 0.9 beni culturali

23.9 50.8 20.3 41.0 23.6 36.6 Totale 26.9 20.7 12.7

Risparmio: 6,2 mio. di Fr.

Differenza: 8,0 mio. diFfr.

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2.2.4 Rifugi per beni culturali

Secondo la Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e il Secondo protocollo del 2004, devono essere messi a disposizione luoghi sicuri per le collezioni importanti. La Legge federale per la protezione dei beni culturali prevede le stesse misure anche in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza. Contrariamente alle basi legali attuali, che contemplano anche la possibilità di proteggere le collezioni di archivi regionali e comunali, in futuro verranno realizzati solo rifugi per beni culturali d'importanza nazionale (archivi cantonali e collezioni di valore). I contributi federali saranno versati solo per realizzare rifugi per beni culturali d'importanza nazionale e per equipaggiare i rifugi per beni culturali negli archivi cantonali. I proprietari garantiscono e finanziano la salvaguardia del valore dei rifugi. In questo modo la Confederazione risparmierà ogni anno circa 0.2 milioni di franchi supplementari.

2.3 Altre modifiche

Sulla base delle esperienze finora acquisite, la presente revisione della LPPC viene modificata o completata anche in altri settori, in particolari nei seguenti: Collaborazione nella protezione della popolazione: Vengono completati i compiti della Confederazione e del Consiglio federale in materia di protezione della popolazione (art. 5 LPPC). Esonero: I membri di autorità secondo l’articolo 19 non saranno più prosciolti totalmente dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile, ma saranno eccezionalmente esonerati dal servizio solo per la durata della loro carica. Limitazione della durata dei servizi d’istruzione e degli interventi di pubblica utilità: Il nuovo articolo 25a introduce una durata massima di quaranta giorni all’anno per i servizi d’istruzione e gli interventi di pubblica utilità a livello nazionale, cantonale e comunale. Questa limitazione si è resa necessaria per impedire convocazioni abusive della protezione civile, in particolare per interventi di pubblica utilità a livello cantonale e comunale. Viene fissato un limite di due settimane all’anno per interventi di pubblica utilità, inclusi quelli a livello nazionale. I servizi di protezione civile in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza, in caso di conflitto armato e i lavori di ripristino rimangono invece possibili senza limitazioni. Interventi di pubblica utilità della protezione civile: I richiedenti di interventi di pubblica utilità a livello nazionale esonerano la Confederazione, i Cantoni e i Comuni da qualsiasi responsabilità per eventuali danni. Rimedi giuridici: Sono state completate anche le disposizioni sui rimedi giuridici. Viene per esempio statuita la possibilità di presentare ricorso al DDPS contro l’attribuzione a una funzione, prima di ricorrere presso il Tribunale amministrativo federale. Disposizioni penali: La revisione della parte generale del Codice penale svizzero (CPS, RS 311.0) implica un adeguamento delle disposizioni penali della LPPC. Inoltre, i Cantoni non dovranno più comunicare le loro decisioni penali e le loro dichiarazioni di non doversi procedere al Ministero pubblico della Confederazione,

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che a sua volta non dovrà più informare l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP). Finanziamento: Viene precisata e completata l’assunzione dei costi da parte della Confederazione nel campo delle costruzioni di protezione. Protezione dei dati: Le disposizioni sulla protezione dei dati vengono completate con la base legale formale per l’utilizzo sistematico del nuovo numero AVS da parte degli uffici federali e cantonali responsabili della protezione civile.

2.4 Conseguenze finanziarie e per il personale

Oltre alle conseguenze finanziarie per le costruzioni di protezione esposte nel capitolo 2.2.3, la presente revisione ha conseguenze anche per il personale. Verranno sottoposti a un controllo di sicurezza anche i militi della protezione civile che hanno accesso a impianti di condotta combinati e classificati. La presente revisione della LPPC prevede quindi di completare l'articolo 19, capoverso 1 (nuova lett. cbis), della Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120). Probabilmente questi controlli supplementari di sicurezza potranno essere eseguiti solo se viene potenziato il personale del servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone. Al momento attuale non è però ancora possibile stabilire con precisione il numero dei militi della protezione civile interessati da questa disposizione. I Cantoni sono quindi invitati a pronunciarsi su questo punto nell'ambito della consultazione.

3 Interventi parlamentari

In merito all'oggetto della presente revisione sono stati depositati i seguenti interventi parlamentari:

2008 M 08.3747 Concretizzazione del rapporto concernente il punto della

situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi (N 05.09.2008, Commissione delle finanze CN)

2008 M 08.3703 Abolizione dell'obbligo generale di realizzare rifugi nelle nuove

costruzioni (N 03.10.2008, Kiener Nellen Margret)

2008 M 08.3691 Abolizione dell'obbligo generale di realizzare rifugi nelle nuove

costruzioni (N 03.10.2008, Pfister Theophil) Entrambe le mozioni chiedono l’abolizione dell’obbligo generale di realizzare rifugi per i committenti privati. La soluzione proposta dalle mozioni prevede di fatto una rinuncia all'infrastruttura di protezione. Sulla base del rapporto “Punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi” in adempimento della mozione della CdF-N del 18 novembre 2005 (05.047), il 7 marzo 2008 il Consiglio federale si è dichiarato favorevole al mantenimento dell’obbligo di costruire i rifugi,

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limitandolo tuttavia a singoli casi ed associandolo a un sostanziale sgravio finanziario per i proprietari d’immobili. Viene così garantita la salvaguardia del valore delle infrastrutture di protezione già esistenti, nella prospettiva di una politica di sicurezza a lungo termine e a titolo di misura complementare alla difesa militare. Anche la mozione “Concretizzazione del rapporto concernente il punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi”, depositata il 5 settembre 2008 (08.3847) dalla CdF-N, chiedeva di optare per questa soluzione. Essa è stata accolta l’8 giugno 2008 dal Consiglio nazionale e il 7 settembre 2008 dal Consiglio degli Stati. Il 17 aprile e il 19 agosto 2008 anche le Commissioni in materia di politica di sicurezza del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale hanno approvato questa opzione, che verrà concretizzata con la presente revisione della LPPC nonché nell’Ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11).

4 Parte speciale

4.1 Commenti alle singole disposizioni

4.1.1 Titolo secondo: Protezione della popolazione

4.1.1.1 Capitolo 1: Collaborazione nella protezione della popolazione

Articolo 5 Compiti della Confederazione

L'articolo 5 è oggetto di una revisione totale, salvo il capoverso 1 che rimane invariato. Capoverso 2: Il nuovo capoverso 2 permette alla Confederazione di sostenere i Cantoni con mezzi d'intervento specializzati. Questi comprendono ad esempio la squadra d’intervento DDPS (SIDDPS), che è in grado di assistere e consigliare le unità d'intervento cantonali in caso d’attentati terroristici con sostanze chimiche tramite un pool di circa 60 specialisti del Centro di competenza NBC dell’esercito e del Laboratorio Spiez subordinato all’UFPP. La Confederazione può inoltre fornire ai Cantoni prestazioni come le analisi effettuate dal Laboratorio Spiez nel settore NBC, l'esercizio della Centrale nazionale d’allarme dell’UFPP con il proprio Centro nazionale di notifica e di analisi della situazione e la gestione delle risorse a livello nazionale.

Il capoverso 3 corrisponde all'attuale capoverso 2. Capoverso 4: La collaborazione della protezione della popolazione con gli altri strumenti della politica di sicurezza nell'ambito della Cooperazione nazionale per la sicurezza, ossia degli organi federali e cantonali competenti, deve essere riesaminata e se necessario migliorata attraverso esercitazioni periodiche, piattaforme comuni quali conferenze o gruppi di lavoro e altre misure. Il Consiglio federale viene inoltre abilitato a regolare la collaborazione nel campo dell'istruzione.

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Anche se le competenze enunciate nel capoverso 4 risultano già nell'articolo 119 della Legge militare (LM, RS 510.10), per motivi di trasparenza è opportuno creare una base corrispondente anche nella LPPC. Capoverso 5: Nell'ambito dell’introduzione della "single official voice", l'Ordinanza sull’allarme (OAll, RS 520.12) viene completata in modo da prevedere che in caso di catastrofe naturale non vengano allertate solo le autorità, ma anche la popolazione. La nuova OAll elenca in modo esaustivo gli organi specializzati della Confederazione (MeteoSvizzera, UFAM, SNV, SSS) che sono autorizzati a lanciare l'allerta. La Centrale nazionale d’allarme dell’UFPP funge da organo intermediario per trasmettere i comunicati d’allerta redatti dagli organi specializzati della Confederazione alle autorità e in futuro anche ai media tenuti alla diffusione secondo la legislazione sulla radiotelevisione (l'OAll viene attualmente aggiornata in questo senso). La responsabilità tecnica compete invece agli organi specializzati responsabili della Confederazione. In particolare per i suddetti motivi (cfr. anche i commenti all'articolo 43a) è opportuno integrare esplicitamente in una base legale formale la competenza del Consiglio federale per l'emanazione dell’OAll. Il capoverso 6 corrisponde all'attuale capoverso 3.

4.1.1.2 Capitolo 2: Istruzione nella protezione della popolazione

Articolo 10 Sostegno da parte della Confederazione

Lettera a: Oltre che con le organizzazioni partner e l’esercito, è opportuno coordinare l’istruzione anche con altre istituzioni quali per esempio il Politecnico federale di Zurigo (PFZ) o il Centro di politica di sicurezza di Ginevra (CPS).

4.1.2 Titolo terzo: Protezione civile

4.1.2.1 Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civile

4.1.2.1.1 Sezione 1: Principi

Articolo 12 Eccezioni

Il capoverso 1 rimane invariato. Il capoverso 2 subisce solo modifiche redazionali; in particolare si precisa che il capoverso concerne solo gli uomini, poiché le donne congedate dal servizio militare non sono tenute a prestare servizio di protezione civile secondo la LPPC (ma possono prestare volontariamente servizio di protezione civile secondo l'art. 15, cpv. 1, lett. d, LPPC). Il contenuto del capoverso rimane invariato. Il capoverso 3 subisce solo modifiche redazionali, ma il suo contenuto rimane invariato. Le differenze di contenuto dei capoversi 2 e 3 si possono commentare come segue. Secondo l'articolo 11, capoverso 3 della Legge sul servizio civile (LSC, RS 824.0),

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il licenziamento anticipato dal servizio civile è possibile solo se la persona tenuta a prestare tale servizio è incapace al lavoro prevedibilmente in modo duraturo o se è stata autorizzata, su sua richiesta, a prestare servizio militare. Una persona licenziata dal servizio civile non viene quindi assoggetta all'obbligo di prestare servizio di protezione civile, poiché non è abile a tale servizio per un'incapacità lavorativa duratura o poiché presta servizio militare.

Articolo 19 Eccezioni per i membri delle autorità Secondo la formulazione attuale e l’interpretazione testuale della frase introduttiva, le persone elencate vengono prosciolte dall’obbligo di prestare servizio nella protezione civile al momento dell’entrata in carica. Al termine del mandato esse non vengono quindi più chiamate in servizio neppure se la loro età non supera i quarant'anni (cfr. art. 13, cpv. 1, LPPC). La maggior parte di queste persone termina il proprio mandato pubblico ad un’età superiore ai quarant’anni e non è quindi più tenuta a prestare servizio di protezione civile. Ma l'esperienza ha dimostrato che vi sono anche delle eccezioni. È quindi necessario riformulare la frase introduttiva in modo che non statuisca un proscioglimento dei membri delle autorità dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile, ma che preveda, solo come eccezione, un esonero dal servizio per la durata della loro carica. Inoltre la lettera b viene completata con la forma femminile.

Articolo 21 Esclusione

Nell'ambito della revisione della parte generale del CP, le pene detentive fino a sei mesi sono state convertite, nella misura del possibile, in pene pecuniarie (cfr. art. 41, cpv. 1, CP). Con questo adeguamento del testo della LPPC sarà di nuovo possibile escludere dal servizio di protezione civile le persone che hanno commesso reati passibili di sanzioni penali di quest'ordine.

4.1.2.1.2 Sezione 2: Diritti e doveri

Articolo 25a Durata dei servizi di protezione civile Questo nuovo articolo introduce una durata massima di quaranta giorni all'anno per i servizi di protezione civile, ossia i corsi e gli interventi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale. Finora era teoricamente possibile prestare illimitatamente servizi di protezione civile nell’ambito di interventi di pubblica utilità. Si tratta di una misura supplementare (cfr. art. 12 LPPC) per prevenire abusi nell'esercizio del diritto all'indennità per perdita di guadagno (IPG).

I servizi di protezione civile in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza, in caso di conflitto armato e i lavori di ripristino sono esclusi da questa limitazione. Questi interventi reali non possono essere limitati nel tempo poiché dipendono dalla durata dell’evento e dalle misure necessarie per la sua gestione.

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4.1.2.1.3 Sezione 3: Chiamata e controlli

Articolo 27 Chiamata per interventi in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza, in caso di conflitto armato o per lavori di ripristino

Capoversi 1 e 2: Finora le chiamate in servizio in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza, in caso di conflitto armato e per lavori di ripristino e le chiamate in servizio per interventi di pubblica utilità erano disciplinate nello stesso articolo. Visto che non possono essere paragonate alle chiamate in caso di catastrofi e situazioni d’emergenza, le chiamate in servizio per interventi di pubblica utilità vengono trattate a parte nell’articolo 27a. L'attuale capoverso 1, lettera d, e l'attuale capoverso 2, lettera c, vengono quindi abrogati. Il capoverso 2, lettera a, viene completato in modo che anche i Cantoni possano chiamare in servizio i militi di protezione civile in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza nelle zone limitrofe di un Paese confinante. Il capoverso 3 subisce solo una modifica redazionale; la precisazione "in caso d'intervento" è stata cancellata poiché superflua.

Articolo 27a Chiamata per interventi di pubblica utilità

Il capoverso 1 è stato ripreso per analogia dall'articolo 27 in vigore. Capoverso 2: Visto che negli ultimi anni sono stati prestati molti interventi abusivi di pubblica utilità a livello cantonale, regionale e comunale, la loro durata viene limitata a due settimane all’anno. Con questa nuova disposizione si mira innanzitutto a prevenire gli abusi.

Il capoverso 3 statuisce che, come per la convocazione ai servizi d’istruzione, la chiamata per gli interventi di pubblica utilità deve essere inviata ai militi della protezione civile almeno sei settimane prima dell'intervento in questione. Esso disciplina inoltre solo la chiamata per interventi di pubblica utilità. I presupposti, le competenze, le procedure ecc. per tali interventi sono definiti nell'Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU). Il capoverso 4 completa l'articolo 75, capoverso 3, precisando che i Cantoni regolano la procedura di chiamata.

4.1.2.2 Capitolo 3: Istruzione nella protezione civile

Articolo 33 Istruzione di base

I militi di protezione civile non devono più assolvere l'istruzione di base entro tre anni dal reclutamento, ma hanno tempo fino alla fine dell'anno in cui compiono 26 anni. Grazie a questa modifica, i militi della protezione civile possono terminare anche uno studio di lunga durata senza doverlo interrompere a causa dell'istruzione di base.

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Articolo 34 Istruzione dei quadri Capoverso 1: Le crescenti esigenze che devono soddisfare i comandanti, soprattutto per essere in grado di svolgere corsi di ripetizione, interventi di pubblica utilità e controlli e di dirigere il personale, giustificano un prolungamento di 1-2 settimane della durata dell'istruzione dei quadri. Essi devono quindi seguire un'istruzione per comandanti di 3-4 settimane in totale, a seconda delle dimensioni e della struttura dell'organizzazione di protezione civile (cantonale, regionale e comunale). L'istruzione può essere divisa in singoli moduli. Capoverso 2: I corsi per quadri per le altre funzioni di quadro dureranno, come finora, da una a due settimane.

Articolo 35 Perfezionamento

Il capoverso 2 permette al Cantone di comunicare rapidamente, durante un corso di perfezionamento, cambiamenti importanti come nuove prescrizioni esecutive cantonali destinate alla protezione civile e relative all’organizzazione dell’aiuto cantonale, regionale e comunale in caso di catastrofe, alle pianificazioni e ai preparativi per gli interventi, al concetto d’istruzione cantonale, all’amministrazione e ai controlli cantonali nonché all'introduzione di nuovo materiale e nuovi sistemi. I costi sono interamente a carico del Cantone responsabile della convocazione. I rapporti con i quadri e gli specialisti devono invece essere svolti nell’ambito di corsi di ripetizione secondo l’articolo 36.

Articolo 36 Corsi di ripetizione

L'articolo 36 viene suddiviso in quattro capoversi, di cui il capoverso 1 rimane invariato.

Capoversi 2 e 3: Lo scopo principale dei corsi di ripetizione è verificare, migliorare e mantenere l’operatività della protezione civile. Finora i quadri e gli specialisti potevano essere convocati ogni anno a una settimana supplementare di corso di ripetizione. L’esperienza ha però dimostrato che questa settimana supplementare non è sufficiente. I quadri e gli specialisti devono mantenere le proprie conoscenze teoriche e pratiche al livello richiesto e oltre a ciò preparare esercizi e corsi per la truppa. In futuro, essi potranno quindi prestare fino a due settimane supplementari di corsi di ripetizione, ossia tre settimane in totale. I comandanti e i loro sostituti, che sono responsabili dell’operatività della loro organizzazione, potranno inoltre essere convocati a una terza settimana supplementare, ossia a quattro settimane in totale, per preparare i corsi di ripetizione. Grazie al capoverso 4, i Cantoni potranno convocare i militi della protezione civile a corsi di ripetizione nelle zone limitrofe di un Paese confinante. In virtù degli accordi sulla reciproca assistenza in caso di catastrofe e di sinistro grave tra la Confederazione svizzera da una parte e la Repubblica federale tedesca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica d’Austria e il Principato del Liechtenstein dall'altra, le autorità competenti partecipano, secondo le restrizioni

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del diritto interno, a corsi specializzati o esercizi d'intervento sul territorio di entrambi gli Stati contraenti. Con il nuovo capoverso 4 viene attribuita ai Cantoni la competenza per la convocazione a questi corsi, che finora non era prevista nella LPPC.

4.1.2.3 Capitolo 4: Sistemi telematici e d'allarme e materiale

Titolo precedente l'art. 43 Il titolo non subisce modifiche di contenuto, ma il materiale viene menzionato alla fine del titolo per seguire l'ordine dell'elenco.

Articolo 43 Confederazione Capoverso 1: La Confederazione si assume i costi per la progettazione, il materiale, l’installazione e la sostituzione dei sistemi per dare l'allarme (cfr. l’articolo 20 dell’OAll). I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l’esercizio e la manutenzione. Per quanto concerne i sistemi telematici della protezione civile definiti dalla Confederazione, in particolare POLYCOM, la Confederazione si assume i costi dei terminali e partecipa alla realizzazione della rete POLYCOM con contributi unici destinati all'infrastruttura del sistema. Tutti i costi rimanenti, come i costi di manutenzione (servizi periodici, riparazioni), i costi d’esercizio, i costi degli accessori ecc. sono a carico dei gestori o degli utenti delle sottoreti. Capoverso 2: Il materiale viene acquisito soprattutto per far fronte ai sinistri quotidiani e in vista d'interventi in caso di catastrofi e altre situazioni d'emergenza. L'acquisto del materiale è compito dei Cantoni. La Confederazione è responsabile e si assume i costi del materiale standardizzato necessario per far fronte a catastrofi e situazioni d'emergenza particolari che rientrano nella sua sfera di competenza o in caso di conflitto armato. Il Consiglio federale definisce il genere e la quantità di questo materiale.

Articolo 43a Sistema d’allarme acqua Visto che le installazioni d'allarme degli impianti d'accumulazione non sono costruzioni di protezione in senso stretto ma innanzitutto un sistema d’allarme, l'attuale articolo 54 viene abrogato per essere inserito in questo capitolo sotto un titolo adattato. Il contenuto dell'articolo rimane invariato, ma viene aggiunta una precisazione (come per gli art. 49, 52 e 53, cfr. i commenti seguenti). Nel primo capoverso è stata cancellata la parte finale "conformemente alle prescrizioni della Confederazione" dell'attuale articolo 54, per statuire in un secondo capoverso che il Consiglio federale stabilisce quali impianti d'accumulazione devono disporre di un sistema d'allarme acqua. Questa prescrizione è d'altronde già prevista dall'articolo 19, capoverso 1, dell'Ordinanza sugli impianti di accumulazione (OIA, RS 721.102), secondo cui il titolare di un impianto d'accumulazione con più di 2 milioni di m3 di ritenuta deve realizzare, gestire e mantenere un sistema d’allarme acqua nella zona contigua. Anche l'OAll comprende disposizioni concernenti il sistema d'allarme acqua, come ad esempio l'articolo 16. La competenza del Consiglio federale per

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l'emanazione dell'OAll deve essere esplicitamente statuita anche nell'ambito della presente revisione (art. 5, cpv. 4).

Articolo 44 Esenzione dai dazi doganali Si tratta di una modifica formale conseguente alla revisione della legislazione doganale entrata in vigore il 1° maggio 2007.

4.1.2.4 Capitolo 5: Costruzioni di protezione

4.1.2.4.1 Sezione 1: Rifugi

Articolo 46 Obbligo di costruire Capoverso 1: Per assicurare pari opportunità a tutti i cittadini, anche in futuro si dovrà garantire un posto protetto per ogni abitante della Svizzera nelle vicinanze del proprio domicilio. In linea di principio, l’obbligo generale di costruire rifugi è mantenuto laddove non vi sono posti protetti a sufficienza. Sarà però limitato agli edifici abitativi e ai complessi edilizi con più di 77 locali. Ciò significa che verranno costruiti solo rifugi con almeno 51 posti protetti. I Cantoni possono accordare eccezioni a questa regola solo ai Comuni con meno di mille abitanti. Se il fabbisogno di posti protetti è coperto, i committenti dovranno versare contributi sostitutivi fortemente ridotti rispetto a quelli vigenti finora, in modo da garantire una parità di trattamento. Grazie a queste misure è possibile ridurre sensibilmente i costi per la costruzione di rifugi. Il Consiglio federale regola i dettagli nell'ordinanza. Capoverso 2: I posti protetti situati negli ospedali e negli istituti per anziani e di cura vengono disciplinati in un capoverso a parte. Si tratta infatti di rifugi speciali per persone bisognose di cure lievi. Occorre realizzare un posto protetto per ogni posto letto. Gli ospedali e gli istituti per anziani e di cura sono equipaggiati in modo diverso rispetto ai rifugi per gli edifici abitativi menzionati nel capoverso 1. L’obbligo generale di costruire rifugi non dipende quindi dal numero di posti protetti negli edifici abitativi e nei rifugi pubblici. Se nonostante l’obbligo di costruire non è possibile realizzare (per es. per motivi tecnici) rifugi speciali negli ospedali e negli istituti per anziani e di cura, si deve versare un contributo sostitutivo come per i rifugi degli edifici abitativi. Il Consiglio federale regola i dettagli nell'ordinanza. Il capoverso 3 corrisponde all'attuale capoverso 2. Il capoverso 4 corrisponde all'attuale capoverso 3, completato con la precisazione "d'importanza nazionale" (beni culturali d'importanza nazionale). Nell'ambito della revisione dell'Inventario svizzero dei beni culturali, gli oggetti d'importanza nazionale sono stati valutati secondo criteri unitari. I sussidi saranno così definiti sulla base di criteri scientifici oggettivi.

Articolo 47 Gestione, contributi sostitutivi L'articolo 47 subisce una revisione totale.

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Il capoverso 1 rimane invariato. La costruzione dei rifugi è gestita dai Cantoni. La Confederazione emana le istruzioni necessarie sulla base degli atti giuridici aggiornati, ossia la LPPC revisionata e l'OPCi revisionata. Capoverso 2: L’obbligo per i proprietari d'immobili di versare i contributi sostitutivi nei Comuni, in cui il fabbisogno di posti protetti è coperto, è disciplinato nell’articolo 46, capoverso 1, adattato. In futuro, i contributi sostitutivi verranno utilizzati non solo per costruire rifugi pubblici, ma anche per rinnovare rifugi privati. I proprietari d’immobili verranno così sgravati finanziariamente. Rispetto ad oggi l'importo massimo del contributo sostitutivo verrà inoltre ridotto di oltre la metà e servirà in primo luogo al finanziamento dei rifugi pubblici e al rinnovamento dei rifugi privati. Il Consiglio federale fissa l'ammontare dei contributi sostitutivi. L’ammontare per posto protetto si basa sui costi supplementari medi di un rifugio con 51-100 posti protetti. Per la costruzione di piccoli rifugi in Comuni con meno di mille abitanti, i costi supplementari più elevati rispetto alle grosse costruzioni saranno risarciti ai committenti attraverso i contributi sostitutivi. Queste misure assicurano una parità di trattamento finanziario tra i proprietari d’immobili obbligati a costruire rifugi e quelli tenuti a versare, in tutta la Svizzera, un contributo sostitutivo ridotto, fissato a 400 franchi, per posto protetto. Il Consiglio federale definisce le condizioni quadro per la gestione della costruzione dei rifugi, la destinazione dei contributi sostitutivi e l'ammontare di questi ultimi (cfr. cpv. 4). Capoverso 3: L'attuale capoverso 3 è abrogato poiché i rifugi saranno costruiti solo nei Comuni con un deficit di posti protetti. Il nuovo capoverso 3 prevede che i contributi sostitutivi versati, ridotti rispetto a quelli attuali, spettano ai Cantoni, che potranno così procedere ad una perequazione nel Cantone. Ne dovranno approfittare soprattutto i Comuni con una scarsa attività edilizia e un deficit di posti protetti per costruire eventualmente rifugi pubblici. Inoltre i contributi sostitutivi verranno impiegati anche per rinnovare i rifugi privati. I Cantoni regolano i rapporti di proprietà e la destinazione dei contributi sostitutivi versati prima dell'entrata in vigore della presente revisione. Capoverso 4: cfr. commenti al capoverso 2.

Articolo 48a Manutenzione L'articolo supplementare 48a garantisce la manutenzione di tutti i rifugi.

Articolo 49 Soppressione L'articolo 49 è oggetto di una modifica e una precisazione, ma rimane invariato nel contenuto. L'attuale aggiunta "conformemente alle prescrizioni della Confederazione" viene cancellata e precisata in un secondo capoverso. Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale definisce le condizioni per una soppressione e regola la restituzione dei sussidi federali versati. Le prescrizioni corrispondenti figurano già oggi nell'articolo 29 dell'OPCi.

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4.1.2.4.2 Sezione 2: Impianti

Articolo 51 Confederazione L’articolo 51 è mantenuto nella sua attuale forma; i seguenti commenti hanno solo carattere informativo. In linea di principio, con la riorganizzazione e la regionalizzazione della protezione civile previste dalla riforma della protezione della popolazione non occorre più costruire nuovi posti di comando o impianti di apprestamento, poiché il fabbisogno è coperto a lungo termine. Tuttavia, considerata la crescita demografica sarà probabilmente necessario costruire nuovi ospedali e centri sanitari protetti. Il Cantone è tenuto a mettere a disposizione posti letto protetti per almeno lo 0,6% della popolazione. Visto che gli impianti di protezione del servizio sanitario sono sufficienti, non saranno necessarie nuove costruzioni a lungo termine.

Articolo 52 Cantoni Anche l’articolo 52 rimane invariato nel contenuto, ma subisce le modifiche e precisazioni descritte nei commenti all'articolo 49.

Articolo 53 Enti ospedalieri Valgono i commenti agli articoli 49 e 52. Le prescrizioni corrispondenti figurano già oggi nell'articolo 31 dell'OPCi.

Articolo 55 Soppressione Capoverso 4: Secondo l’articolo 31, capoverso 1, dell'OPCi, i Cantoni sono tenuti a prevedere posti letto e possibilità di cura negli ospedali protetti e nei centri sanitari protetti per almeno lo 0,6 percento della popolazione. Se questo 0,6 percento non è garantito, si devono realizzare gli impianti del servizio sanitario mancanti. In certi casi una domanda di soppressione di un centro sanitario protetto o di un ospedale protetto viene approvata nell’interesse del richiedente, per esempio per ampliare un ospedale esistente. Se, a causa della soppressione, i posti letto scendono sotto lo 0,6 percento prescritto, è necessario compensarli attraverso la costruzione di nuovi impianti. Se a tal fine occorre realizzare un nuovo centro sanitario protetto o un nuovo ospedale protetto, la Confederazione non deve partecipare ai costi (cfr. art. 71, cpv. 2).

4.1.2.5 Capitolo 7: Responsabilità per danni

Articolo 61 Regresso ed esonero dalla responsabilità per danni Il capoverso 2 prevede che il richiedente di un intervento di pubblica utilità a livello nazionale della protezione civile debba esonerare la Confederazione, i Cantoni e i Comuni da qualsiasi responsabilità per danni. Il nuovo capoverso 2 si fonda

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sull'articolo 9, capoverso 1, dell'Ordinanza concernente l'impiego di mezzi militari a favore di attività civili e attività fuori del servizio (OIMC, RS 510.212). L'esonero dalla responsabilità per danni risulta però direttamente dalla legge e non, come previsto dall'articolo 9 dell'OIMC, da un impegno contrattuale del richiedente. Con questa disposizione s’intende raggiungere una parità di trattamento con gli interventi corrispondenti dell’esercito in materia di responsabilità per danni. Essa deve essere prevista a livello legislativo, poiché i suoi contenuti differiscono dai principi enunciati nell'articolo 60 LPPC.

4.1.2.6 Capitolo 8: Diritto e procedura di ricorso

4.1.2.6.1 Sezione 1: Pretese non pecuniarie

Premessa sugli articoli concernenti i rimedi giuridici (art. 66ss): La revisione in corso della Legge militare (LM, RS 510.10) implica anche la revisione di diverse disposizioni della LPPC, tra cui quelle concernenti i rimedi giuridici (il capitolo 8 viene inoltre suddiviso in sezioni). Le modifiche previste sono già state sottoposte ai Cantoni, ai partiti politici ed alle altre cerchie interessate nell'ambito della procedura di consultazione sulla LM. Esse diventeranno effettive con l'entrata in vigore della LM revisionata, probabilmente all'inizio del 2011. Anche la revisione della LPPC prevede modifiche delle disposizioni concernenti i rimedi giuridici. Visto che la LPPC revisionata entrerà in vigore solo dopo la LM revisionata, esponiamo di seguito le versioni che dovrebbero essere applicate dopo l'entrata in vigore della revisione della LM.

Articolo 66a Attribuzione a una funzione

Il nuovo articolo 66a concerne l'attribuzione a una funzione nella protezione civile. Le basi giuridiche attuali prevedono la possibilità di presentare ricorso direttamente al Tribunale amministrativo federale (art. 31 della Legge sul tribunale amministrativo, [LTA, RS 173.32]) contro l'attribuzione a una funzione (pioniere, assistente di stato maggiore, addetto all’assistenza). Visto che questa via di ricorso è materialmente illogica, si deve prima prevedere la possibilità di presentare ricorso al DDPS. In base all’articolo 32, capoverso 2, lettera a, della LTA, una tale disposizione deve essere formalmente integrata in una legge. L'articolo 66a (secondo la revisione della LM) viene abrogato senza essere sostituito, visto che la prima frase è superflua (anche senza una base legale, i militi della protezione civile possono chiedere all'organo responsabile della convocazione di riesaminare la chiamata in servizio o la decisione relativa a una domanda di differimento del servizio) e che la seconda frase, secondo cui la decisione dell'organo responsabile della convocazione è definitiva, non è compatibile con la Costituzione federale.

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Articolo 66b Diritto di ricorso del DDPS

Secondo il nuovo articolo 66b, il DDPS può presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale contro le decisioni cantonali di ultima istanza.

La disposizione contenuta nell'articolo 66b (secondo la revisione della LM) è superflua, poiché la LPPC non prevede decisioni cantonali definitive.

4.1.2.6.2 Sezione 2: Pretese pecuniarie

Articolo 67 Competenze e ricorsi Qui viene aggiunta una nuova rubrica.

Articolo 67a Opposizione Secondo l’articolo 31 della LTA, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’articolo 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Le possibilità d’opposizione o di ricorso preventivo devono risultare dalla legge speciale (art. 32, cpv. 2, lett. a, PA). Se l’UFPP, quale organo federale responsabile della protezione civile, si rifiuta di assumere totalmente o parzialmente i costi supplementari secondo l’articolo 71, capoversi 2 e 2bis, della LPPC oppure si rifiuta di versare i contributi forfettari secondo l’articolo 71, capoverso 3, della LPPC, è più logico che le sue decisioni non debbano essere giudicate direttamente dal Tribunale amministrativo federale, ma prima riesaminate dall'UFPP stesso nel quadro di una procedura d'opposizione. Il nuovo articolo 67a crea la base legale formale necessaria per tale procedura. Il contenuto della disposizione non è nuovo, poiché gli articoli 33 e 36 (entrambi al capoverso 4) dell’Ordinanza sulla protezione civile (OPCi, RS 520.11) contenevano già disposizioni analoghe, che per i motivi summenzionati sono però diventate senza oggetto con l'entrata in vigore della LTA il 1° gennaio 2007.

4.1.2.7 Capitolo 9: Disposizioni penali

Articolo 68 Infrazioni alla legge In seguito all’entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della nuova parte generale del CP, vengono modificate anche le disposizioni penali della presente legge. Finora queste dovevano essere convertite nelle nuove pene (multa, pena pecuniaria, pena detentiva) secondo le norme definite nell’articolo 333 capoversi 2-5 del CP. L'articolo 68 è oggetto di una revisione totale, ma vengono mantenute le lettere a – c del capoverso 1 e le lettere a – d del capoverso 3. Il nuovo articolo 52 del CP rende superflua la menzione esplicita della rinuncia al perseguimento penale. È invece mantenuta la possibilità dell'ammonizione nel capoverso 5. Al contrario degli altri reati, per le infrazioni disciplinate dall'articolo 68, capoverso 3, finora non si faceva distinzione tra intenzione e negligenza. Ora si fa questa

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distinzione e il reato commesso per negligenza è regolato separatamente nel capoverso 4 e punito con una multa fino a 5'000 franchi.

Articolo 69 Infrazioni alle prescrizioni esecutive Anche questo articolo viene modificato per tenere conto della nuova parte generale del CP. Il capoverso 1 viene completato poiché nella sua forma attuale è una cosiddetta norma penale in bianco, visto che non definisce il comportamento proibito o richiesto. Il nuovo articolo 52 del CP rende superflua la menzione esplicita della rinuncia al perseguimento penale. È invece mantenuta la possibilità dell'ammonizione nel capoverso 3. L’infrazione per negligenza alle prescrizioni esecutive viene ora disciplinata separatamente nel capoverso 2.

Articolo 70 Perseguimento penale Secondo l’attuale capoverso 2, i Cantoni devono comunicare integralmente e gratuitamente tutte le decisioni penali e le dichiarazioni di non doversi procedere al Ministero pubblico della Confederazione, il quale informerà a sua volta l’organo federale responsabile della protezione civile. Il Ministero pubblico non è però competente dal punto di vista tematico e inoltra quindi direttamente le decisioni penali e le dichiarazioni di non doversi procedere all’UFPP senza visionarle. A sua volta, l’UFPP non valuta i documenti né allestisce statistiche o simili su di essi. Per questi motivi è opportuno abrogare l’attuale capoverso 2 senza sostituirlo. Ciò sgraverà anche i Cantoni.

4.1.3 Titolo quarto: Disposizioni comuni

4.1.3.1 Capitolo 1: Finanziamento

Articolo 71 Capoverso 2: Visto che il fabbisogno di impianti di protezione è coperto grazie alla regionalizzazione della protezione della popolazione e della protezione civile, a lungo termine vengono a cadere i costi di realizzazione a carico della Confederazione. La Confederazione parteciperà finanziariamente solo alle misure di salvaguardia del valore (manutenzione, rinnovamento) degli impianti di protezione. In caso di soppressione d’impianti di protezione, la Confederazione si assumerà solo i costi per lo smantellamento dei sistemi tecnici di protezione risultanti dall'osservanza di norme di sicurezza e ambientali (per es. prescrizioni SUVA, norme ASE o prescrizioni sulla protezione dell'aria). I relativi dettagli sono disciplinati in una prescrizione speciale. Secondo le basi legali attuali (art. 71, cpv. 2, LPPC), la Confederazione è tenuta ad assumersi i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione di un centro sanitario protetto o un ospedale protetto. In futuro, la Confederazione verrà

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esonerata da questo obbligo che, secondo il principio di causalità, sarà assunto dal richiedente nei casi in cui una soppressione richiede nuove costruzioni per raggiungere di nuovo il numero minimo di posti letto (cfr. commenti all'art. 55, cpv. 4). Capoverso 2bis: Il fabbisogno di rifugi per beni culturali è in gran parte coperto. In futuro, la Confederazione parteciperà solo ai costi supplementari riconosciuti per realizzare, rinnovare ed equipaggiare i rifugi per beni culturali degli archivi cantonali. Nel caso di rifugi per collezioni d’importanza nazionale, la Confederazione verserà ancora solo contributi per i costi supplementari riconosciuti per la realizzazione e il rinnovamento.

4.1.3.2 Capitolo 2: Trattamento di dati personali

Articolo 72 Trattamento di dati Capoverso 1: Il capoverso concernente il trattamento dei dati da parte dell'UFPP nel sistema informatico centralizzato della protezione civile (ZEZIS) viene formulato come disposizione potestativa. I dati ZEZIS vengono conservati per dieci anni, come previsto dall'OPCi. Capoverso 3: Il termine "cancellati" viene sostituito con "distrutti" per scongiurare il pericolo che i dati elettronici vengano ripristinati con l'ausilio di semplici programmi di recupero, ormai disponibili sulla maggior parte dei computer. Si precisa inoltre che il capoverso 3 vale solo per i dati trattati dai Cantoni secondo il capoverso 2 e che questi dati "devono essere distrutti al più tardi un anno dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio di protezione civile". Capoverso 5: L’articolo 50e capoverso 1 della Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, RS 831.10) stabilisce che il numero d’assicurato può essere utilizzato sistematicamente al di fuori delle assicurazioni sociali della Confederazione soltanto se lo prevede una legge federale e se sono definiti lo scopo d’utilizzazione e gli aventi diritto. Le disposizioni della Legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG, RS 834.1) insieme alle disposizioni della LAVS dovrebbero costituire una base legale sufficiente perlomeno per l’utilizzo del numero AVS da parte dell’UFPP. Tuttavia è opportuno disciplinare esplicitamente questo tema nella presente revisione della LPPC, soprattutto in modo da creare una base legale nazionale per l’utilizzo del numero AVS da parte dei Cantoni, che sono responsabili dei controlli relativi ai militi di protezione civile secondo l'articolo 28 della LPPC. Quale organo federale responsabile della protezione civile, anche l'UFPP è toccato da questa disposizione, soprattutto per quanto concerne il controllo dell'istruzione (per es. conteggi IPG o iscrizioni all'assicurazione militare), visto che istruisce in particolare i comandanti della protezione civile e i loro sostituti (art. 39 LPPC).

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4.1.4 Modifiche del diritto previgente

4.1.4.1 Legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza

interna (LMSI, RS 120)

Articolo 19 Cerchia delle persone sottoposte a controllo Capoverso 1, frase introduttiva e lettera cbis: Di principio è necessario sottoporre a un controllo di sicurezza le persone che sono autorizzate ad accedere a impianti classificati, poiché il tradimento di una singola persona può rendere inutile l’impianto. Alcuni militi della protezione civile svolgono inoltre compiti presso impianti di condotta combinati e classificati dell'esercito. L’articolo 19 LMSI definisce in maniera esaustiva la cerchia delle persone che possono essere sottoposte a controlli di sicurezza. Al contrario degli agenti della Confederazione elencati nell’articolo 19 LMSI e dei militi dell’esercito e delle terze persone elencate nell’articolo 6 dell’Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP, RS 120.4), per mancanza di basi legali non è possibile sottoporre i militi della protezione civile a controlli di sicurezza. Con la modifica della LMSI sarà possibile sottoporre a controlli di sicurezza anche i militi della protezione civile.

4.1.4.2 Legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di

conflitto armato (LPBC; RS 520.3).

Articolo 14 Obbligo dei proprietari e possessori Anche la LPBC viene completata con l'aggiunta "d'importanza nazionale" apportata nell'articolo 46, capoverso 4, della LPPC. Si rimanda quindi ai relativi commenti.

Articolo 24 Aliquote dei sussidi L'articolo 24 subisce una revisione totale. Gli attuali capoversi 1 e 2 sono abrogati sulla base delle considerazioni seguenti: l’articolo 71, capoverso 2, della LPPC e l'articolo 24, capoversi 1 e 2, della LPBC disciplinano esplicitamente il finanziamento di rifugi per beni culturali. Per quanto concerne questo tema, ciascuna di queste due leggi ha carattere di lex specialis rispetto all'altra. Secondo il principio "lex posterior derogat legi priori" si presuppone che la più recente LPPC deroghi alla più vecchia LPBC. Le disposizioni dell’articolo 24, capoversi 1 e 2, della LPBC sono quindi già state materialmente abrogate con l’entrata in vigore della LPPC il 1° gennaio 2004. Con questa modifica si procede all’abrogazione formale. Capoverso 1: Si tratta di una modifica conseguente alla nuova perequazione finanziaria. Capoverso 2: Secondo l'articolo 31 della LTA, i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’articolo 5 della PA vengono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Le possibilità d’opposizione o di ricorso preventivo devono risultare dalla legge speciale (art. 32, cpv. 2, lett. a, LTA). Se l’UFPP, quale organo federale responsabile della protezione dei beni culturali, riduce o rifiuta l’assegnazione di sussidi oppure attua dei tagli durante la revisione

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della liquidazione finale, è più logico che le sue decisioni non debbano essere giudicate direttamente dal Tribunale amministrativo federale, ma prima riesaminate dall'UFPP stesso nel quadro di una procedura d’opposizione. Il nuovo capoverso 2 dell'articolo 24 crea la base legale formale necessaria per questa procedura. Il contenuto della disposizione non è nuovo, poiché gli articoli 26 e 29 dell’Ordinanza sulla protezione dei beni culturali (OPBC, RS 520.31) comprendevano già disposizioni analoghe, che per i motivi summenzionati sono però diventate senza oggetto con l'entrata in vigore della LTA il 1° gennaio 2007.

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