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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell’ambiente UFAM

31 marzo 2011; 16:00

Revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia

Rapporto esplicativo in relazione all’indagine conoscitiva

Numero di riferimento/incarto: J402-2095

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

Il 7 novembre 2008, il Consigliere federale Leuenberger, capo del DATEC, ha deciso di assegnare all’UFAM il mandato di elaborare una revisione dell’ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia (OCP; RS 922.01). Questa revisione era necessaria principalmente per: • migliorare la protezione della selvaggina dai disturbi causati dalle attività del tempo libero dell’uomo. È quanto chiede anche un intervento trasmesso dal Consiglio nazionale al Consiglio federale (postulato 07.3131 del 21 marzo 2007 “Zone di tranquillità per proteggere gli animali selvatici dagli sport di tendenza”); • consentire un equilibrio tra gli interessi ecologici e socioeconomici legati alla gestione della selvaggina protetta che provoca grandi conflitti sociali (p. es. lupo, lince, orso, smergo maggiore o castoro). Per ridurre al minimo i conflitti devono essere ampliate le possibilità giuridiche che permettono ai Cantoni di mantenere gli effettivi di tali specie animali entro i limiti sostenibili a livello regionale. Sono introdotti i seguenti nuovi motivi che giustificano un intervento di regolazione: “danni ingenti ad animali da reddito”, “minaccia della sicurezza di impianti infrastrutturali” nonché “forti perdite nell’ambito dell’impiego delle regalie cantonali della caccia e della pesca”. Anche su questi punti il Parlamento ha trasmesso al Consiglio federale vari interventi da attuare, finalizzati in particolare alla regolazione dei grandi predatori (mozione 10.3008 del 2 febbraio 2010 “Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori”; mozione 09.3812 del 23 settembre 2009 “Regolazione delle popolazioni di lupi e predatori”; mozione 09.3951 del 25 settembre 2009 “Prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica” e mozione 10.3605 del 18 giugno 2010 “Gestione dei grandi predatori. Regolazione agevolata delle popolazioni”).

Nell’ambito di questa revisione sono tuttavia perseguiti anche vari obiettivi secondari: • migliorare la protezione degli animali durante la caccia: ad esempio mediante l’introduzione di un periodo di protezione per tutte le specie selvatiche indigene; il divieto di determinati mezzi ausiliari problematici dal punto di vista della protezione degli animali, come ad

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esempio le trappole mortali; il miglioramento della protezione delle madri nell’ambito delle misure di autodifesa contro singole specie; • rafforzare la protezione della natura durante la caccia: ad esempio con il divieto dei pallini di piombo nella caccia agli uccelli acquatici; la protezione assoluta della starna; il miglioramento della prevenzione contro le specie non indigene mediante autorizzazioni per l’importazione e la detenzione di specie particolarmente problematiche; la limitazione dell’elenco delle specie protette contro le quali possono essere prese misure di autodifesa; • modificare il periodo di protezione in caso di alto potenziale di danno: ad esempio con l’esclusione del mese di febbraio dal periodo di protezione del cinghiale e del cormorano; l’introduzione di un periodo di caccia per il corvo, finora protetto; • adeguamento formale: in seguito alla modifica del 12 dicembre 2008 della legge sulle armi (LArm; RS 514.54) e all’adeguamento simultaneo della legge sulla caccia (LCP; RS 922.0), l’ordinanza sulla caccia deve essere riveduta per quanto attiene ai mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia.

1.2 Ripercussioni

Il progetto permette di risolvere tutti i compiti definiti. In particolare, possono essere attuati anche gli interventi parlamentari menzionati in relazione ai due punti principali della revisione riportati qui di seguito: • protezione della selvaggina dai disturbi: la delimitazione di adeguate zone di tranquillità per la selvaggina da parte dei Cantoni consente di ridurre efficacemente le ripercussioni negative dei disturbi umani sulla selvaggina stessa (protezione degli animali durante l’inverno) e sugli habitat (danni da morsicatura nel bosco). La Confederazione provvede a unificare su scala nazionale la segnalazione di queste zone di tranquillità per la selvaggina e a sensibilizzare e informare il pubblico sull’importanza della “tranquillità per la selvaggina”; • regolazione delle specie conflittuali protette: ampliando il ventaglio di motivi che giustificano un intervento di regolazione di specie protette, i Cantoni possono adeguare meglio gli effettivi di specie conflittuali (p. es. la lince o il lupo) alle condizioni sociali. Il coinvolgimento dei gruppi direttamente interessati nell’impostazione della gestione di queste specie conflittuali favorisce l’accettazione generale di tali specie, sostenendo gli sforzi di protezione. Questi due elementi della revisione, che rappresentano adeguamenti concettualmente importanti nel diritto federale della caccia, sono completate da numerose modifiche secondarie nell’ambito della protezione degli animali e della natura durante la caccia, della possibilità di regolazione venatoria delle specie cacciabili nonché dell’uso di armi per l’esercizio della caccia.

2 Commenti alle singole disposizioni rivedute dell’OCP

Art. 1 OCP “Mezzi ausiliari vietati”

Modifica: l’articolo 1 OCP vigente è abrogato. Le disposizioni concernenti i “mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia” sono trasferite all’articolo 2 OCP. Motivazione: l’abrogazione dell’articolo 1 OCP è una conseguenza della revisione della legge sulle armi, entrata in vigore il 12 dicembre 2008. Nella stessa occasione è stata riveduta anche la disposizione penale della legge sulla caccia (art. 17 cpv. 1 lett. i LCP). Ai sensi di questa modifica oggi è punito solo chi usa mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia, mentre prima era punito anche chi fabbricava, importava, faceva transitare, esportava o commercializzava mezzi ausiliari vietati. La regolamentazione del commercio, della fabbricazione e dell’immissione sul mercato di armi nell’ambito della legge sulla caccia era diventata superflua, dal momento che nel frattempo tutti 2/32

questi aspetti sono disciplinati in modo esaustivo nella legge sulle armi, nella legge sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) e nella legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI; RS 946.202). Sulla scia di questo adeguamento della legge sulla caccia deve essere riveduta anche l’ordinanza sulla caccia. A tal fine è abrogato l’articolo 1 OCP e le relative disposizioni sono trasferite all’articolo 2, per quanto riguarda l’impiego di mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia. In un punto, l’abrogazione dell’articolo 1 OCP comporta un allentamento della regolamentazione in vigore: non sono più disciplinati, infatti, la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione e il transito di trappole vietate. Ciò corrisponde tuttavia alla disposizione penale già modificata della legge sulla caccia (art. 17 cpv. 1 lett. i LCP). Occorre tuttavia tener presente che l’uso di tali trappole per l’esercizio della caccia resta vietato (art. 2 cpv. 1 lett. a OCP).

Art. 2 OCP “Mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia”

Modifica: questo articolo è completato con disposizioni provenienti dall’articolo 1 OCP abrogato, ampliato con l’aggiunta di nuovi mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia e ristrutturato. Le modifiche sono descritte in dettaglio in corrispondenza dei singoli capoversi. Motivazione: conformemente alla legge sulla caccia, il Consiglio federale ha la competenza di designare mezzi ausiliari proibiti per l’esercizio della caccia (art. 3 cpv. 4 LCP). Lo scopo di questa disposizione è di vietare su scala nazionale l’uso per scopi venatori di mezzi ausiliari particolarmente problematici dal punto di vista della protezione degli animali o della natura. Si tratta di un obbligo che scaturisce anche dalla Convenzione di Berna del 1° giugno 1982 (allegato IV della Convenzione di Berna; RS 0.455), ratificata dalla Confederazione, il cui allegato IV disciplina i mezzi ausiliari vietati in modo vincolante per l’ordinanza sulla caccia. Conformemente alla ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nell’ambito della caccia già stabilita nella Costituzione federale (art. 79 Cost.; RS 101), ogni ulteriore regolamentazione dei sistemi di caccia rientra nella sfera di competenza dei Cantoni (art. 3 cpv. 1 LCP). La Confederazione non è quindi autorizzata a limitare o addirittura a vietare la caccia al di là della definizione dei mezzi ausiliari vietati e dei periodi di protezione. La legge sulla caccia chiede all’autorità esecutiva federale di garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina per le specie che lo consentono (art. 1 cpv. 1 lett. d LCP). L’attuazione di questa disposizione è di competenza dei Cantoni: 16 Cantoni hanno optato per il sistema della caccia a patente, nove Cantoni per il sistema della caccia in 1 riserva e un Cantone per il sistema della caccia di Stato . La comprensione di questa ripartizione concettuale dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nell’ambito del diritto della caccia è importante per capire la sovranità nell’ambito delle restrizioni della caccia.

Art. 2 cpv. 1 OCP “Mezzi ausiliari vietati per l’esercizio della caccia”

Modifica: nella versione tedesca, il testo del capoverso è modificato sostituendo l’espressione “auf der Jagd” con “für die Jagd”. Motivazione: il nuovo testo dell’articolo 2 capoverso 1 OCP ricalca la disposizione penale della legge sulla caccia (art. 17 cpv. 1 lett. i LCP) e corrisponde anche al titolo dell’articolo stesso (art. 2 cpv. 1 OCP), esprimendo più chiaramente che a essere vietato è solo l’impiego venatorio effettivo dei mezzi ausiliari menzionati. Ai sensi della legislazione federale e cantonale sulla caccia, per caccia s’intendono le attività svolte individualmente o in gruppo volte a scovare, braccare, aspettare, inseguire, colpire, catturare o recuperare selvaggina allo scopo di abbatterla e trattenerla. Non rientrano invece in questa definizione altre attività legate alla caccia, come ad esempio l’osservazione di selvaggina senza armi, il fatto di sventrare animali abbattuti o quello di portare via e stoccare selvaggina abbattuta.

1 Il Cantone di Ginevra ha abolito la caccia generale mediante decisione popolare nel 1974. Da allora la regolazione e di conseguenza l’utilizzazione venatoria della selvaggina sono garantite dall’autorità esecutiva statale. 3/32

Art. 2 cpv. 1 lett. a OCP “Trappole vietate”

Modifica: il divieto generale di usare trappole per l’esercizio della caccia è ripreso dall’articolo 1 capoverso 1 lettera a OCP abrogato. Sono ancora ammesse a titolo di deroga unicamente le trappole a trabocchetto. Tutte le altre deroghe concernenti le trappole (ossia le trappole per piccoli roditori, topi muschiati e la nutria) sono soppresse. Motivazione: in via di principio, l’uso di trappole per scopi venatori resta vietato. Non sono autorizzate in particolare le trappole che possono uccidere o ferire gli animali catturati. Quale unica deroga restano invece permesse le trappole a trabocchetto. Si tratta delle uniche trappole che permettono di catturare la selvaggina rispettando gli animali. Spetta ai Cantoni disciplinare l’impiego venatorio di tali trappole e, in particolare, la frequenza dei controlli delle trappole. Tutte le altre deroghe vigenti concernenti la caccia con le trappole (ossia le trappole per piccoli roditori, topi muschiati e la nutria) sono invece abrogate per i seguenti motivi: Trappole per i piccoli roditori: la deroga vigente concernente le “trappole per la lotta contro i piccoli roditori” (art. 1 cpv. 1 lett. a OCP) diventa superflua, poiché la legge sulla caccia non considera specie cacciabili i piccoli roditori (e cioè i topi e i ratti) (art. 2 e 5 LCP). All’epoca, la necessità di questa deroga scaturiva unicamente dal divieto di fabbricazione e d’importazione di determinati tipi di trappole (trappole mortali). Con l’abrogazione dell’articolo 1 OCP questa deroga diventa superflua (cfr. commenti all’art. 1 OCP). Trappole per i topi muschiati e la nutria: finora le “trappole per la lotta contro la nutria e i topi muschiati” – e cioè trappole mortali – erano ammesse in via eccezionale. Queste due specie di roditori che vivono nelle acque non appartengono alla diversità di specie indigene: il topo muschiato viene dall’America del nord e la nutria è stata importata dall’America del sud. I Cantoni devono prendere provvedimenti nei confronti di questi animali indesiderati, al fine di evitare che si accasino e si propaghino da noi (art. 8 cpv. 2 OCP). Siccome all’epoca il potenziale di danno di queste due specie era considerato molto alto, per combatterle erano permesse anche le trappole mortali menzionate. Queste trappole, tuttavia, non catturano in modo selettivo e il loro impiego minaccia in particolare il castoro, specie indigena protetta, che utilizza sostanzialmente lo stesso habitat delle due specie alloctone: le trappole mortali possono uccidere i giovani castori fino a un peso di circa 10 kg e provocare gravi ferite alla testa e alle zampe dei castori adulti nonché ferire gravemente uccelli acquatici e altri animali. Per questo motivo, l’impiego di tali trappole è stato vietato in molte regioni dove convivono il castoro e la nutria o il topo muschiato (p. es. in Francia, in Germania e nei Paesi Bassi, ma anche nei Cantoni AG e TG). Un divieto su scala nazionale delle trappole mortali è quindi dettato dalla protezione del castoro. Per lottare contro la nutria e il topo muschiato in Svizzera sono pertanto ancora permesse solo le armi da fuoco e le trappole a trabocchetto. In casi giustificati, i Cantoni possono tuttavia autorizzare in via eccezionale l’impiego di questi tipi di trappole (art. 3 cpv. 1 OCP).

Art. 2 cpv. 1 lett. b OCP “Divieto di impiegare lacci, reti ecc.”

Modifica: il divieto dei mezzi ausiliari di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a OCP vigente è trasferito a questa nuova lettera b; contemporaneamente le disposizioni concernenti l’uso di pinze e pali per la caccia da tana sono scorporate alla lettera c. Motivazione: il divieto delle reti, dei lacci, dei calappi metallici nonché dei panioni e degli ami di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a OCP scaturisce, come menzionato sopra, dall’allegato IV della Convenzione di Berna e va mantenuto. I mezzi ausiliari vietati “pinze e pali per la caccia da tana” sono scorporati alla lettera c, che raggruppa tutti i mezzi ausiliari vietati destinati esclusivamente alla caccia da tana.

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Art. 2 cpv. 1 lett. c OCP “Divieto di mezzi ausiliari e metodi per la caccia da tana”

Modifica: i divieti di mezzi ausiliari per la caccia da tana suddivisi finora in due lettere (art. 2 cpv. 2 lett. a e d OCP) sono raggruppati alla lettera c. Queste disposizioni sono completate con il divieto di spari per stanare la preda nella caccia da tana, il divieto di scavare per stanare tassi e il divieto di impiegare simultaneamente più di un cane. Ne deriva così una vera e propria lettera dedicata alla caccia da tana. Motivazione: per rendere più leggibile l’ordinanza, tutti i mezzi ausiliari vietati esclusivamente nella caccia da tana sono raggruppati in questa lettera e completati. Per caccia da tana s’intende la caccia alla volpe e al tasso in cavità del terreno. Tra queste cavità figurano sia tane naturali scavate dagli animali stessi (tane naturali di volpi o tassi) sia tubi posati dall’uomo e utilizzati da questi animali quale rifugio (p. es. tubi di drenaggio di strade di accesso o opere civili). Durante la caccia da tana invernale, la volpe è messa in stato di agitazione da un cane da tana, che s’insinua nel sistema di caverne della tana della volpe abbaiando fino a che la volpe lascia la tana in modo che il cacciatore possa abbatterla. In passato, la caccia da tana era usata anche per cacciare i tassi; siccome i tassi non lasciano quasi mai il loro rifugio in presenza di un cane da tana, il cane si sdraiava davanti al tasso abbaiando, mostrando così al cacciatore al sua posizione nella tana. Successivamente il cacciatore stanava il tasso dopo ore di lavoro con pala e piccone, orientandosi all’abbaiare del cane. Oggi, da noi il tasso non è praticamente più cacciato così e diversi Cantoni (p. es. AR, BE, NW, FR) hanno vietato questo modo di stanare la selvaggina. Per questo motivo, gli scavi per stanare il tasso sono ora vietati in tutta la Svizzera. Con tale disposizione, in pratica la caccia da tana in Svizzera è limitata alla caccia alla volpe. Il fatto di addestrare e impiegare cani da tana unicamente per stanare la volpe permette di ridurre sensibilmente anche il loro rischio di ferimento (i cani da tana possono subire gravi ferite in particolare dal tasso). Il rischio di ferimento dei cani da tana è ridotto ulteriormente dal divieto di impiegare più di un cane da tana simultaneamente in una tana (p. es. BE). Ciò impedisce che, facendosi coraggio reciprocamente, i cani blocchino la volpe senza lasciarle via di scampo. In presenza di un unico cane, la volpe può ritirarsi e fuggire. Sono inoltre vietati altri mezzi ausiliari per la caccia da tana problematici dal punto di vista della protezione degli animali, in particolare gli spari per stanare la preda nonché i pezzi pirotecnici (art. 2 cpv. 2 lett. g OCP), tra cui rientrano ad esempio i petardi. In futuro ai cacciatori sarà quindi vietato sparare o gettare petardi nei tubi delle volpi per cercare di stanarle in assenza di un cane da tana adatto. Questa prassi, che difficilmente si rivela efficace, deve essere considerata una particolare tortura nei confronti della volpe e del tasso, predatori dotati di un udito particolarmente fino. Occorre rilevare che l’uso di tali mezzi ausiliari riprovevoli non corrisponde assolutamente alla prassi venatoria corrente, ma è praticato solo da un esiguo numero di cacciatori irresponsabili. In proposito non si può non riflettere sul divieto della caccia da tana rivendicato da tempo dalla protezione degli animali. Conformemente alla legge sulla caccia la volpe è cacciabile (art. 5 cpv. 1 lett. h LCP) e i Cantoni hanno il diritto di utilizzare le popolazioni di volpi per scopi venatori. Secondo la concezione della legge sulla caccia e la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni già sancita dalla Costituzione (art. 79 Cost.), vietare questa forma di caccia rappresenterebbe un’ingerenza nella sovranità dei Cantoni (art. 3 cpv. 1 LCP). Come già indicato, il Consiglio federale ha unicamente il diritto di vietare mezzi ausiliari particolarmente problematici per l’esercizio della caccia da tana allo scopo di proteggere singoli animali (protezione degli animali). Nell’ambito della presente revisione, il Consiglio federale si avvale di questo diritto ampliando l’elenco dei mezzi ausiliari vietati nella caccia da tana (cfr. sopra). Così facendo, il Consiglio federale è convinto di fare un passo avanti verso una caccia da tana accettabile dal punto di vista della protezione degli animali. Respinge tuttavia ulteriori limitazioni, come ha fatto anche il Consiglio degli Stati, che ha bocciato la mozione 02.3737 del 13 dicembre 2002 “Vietare la caccia da tana e migliorare la ricerca della selvaggina”. Per il Consiglio federale, un divieto della caccia da tana non avrebbe senso nemmeno dal punto di vista biologico poiché limiterebbe inutilmente la possibilità dei Cantoni nell’ambito della regolazione venatoria delle popolazioni di volpi. La volpe è probabilmente la nostra specie selvatica più diffusa e in Svizzera il numero di volpi non è mai stato così alto come oggi. Il motivo di tale consistenza elevata sta nella grandissima disponibilità di cibo nel paesaggio antropizzato, nella pressione venatoria al momento relativamente scarsa a causa 5/32

del crollo dei prezzi delle pellicce nonché nell’assenza in molti posti di predazione da parte di grandi predatori. L’elevata diffusione della volpe crea però dei problemi, in particolare per via delle malattie che può trasmettere sia all’uomo che agli animali domestici (p. es. rabbia, cimurro, rogna e tenia della volpe); alcune di queste malattie colpiscono la volpe soprattutto in caso di popolazioni numerose e fanno soffrire crudelmente le volpi stesse (p. es. la rogna). L’elevato numero di volpi ha però anche ripercussioni ecologiche e la sua predazione di uccelli che nidificano al suolo (p. es. la pavoncella e la starna) o di animali giovani rimasti nel nido (p. es. la lepre comune) crea problemi per la protezione delle specie. La regolazione venatoria delle popolazioni di volpi è quindi giustificata per motivi di prevenzione delle epizoozie, per salvaguardare la salute degli animali e ai fini della protezione delle specie. La volpe sa tuttavia sottrarsi abilmente alla pressione venatoria dell’uomo e le forme di caccia idonee variano da una regione all’altra e da un Cantone all’altro. Nessuna forma di caccia alla volpe può garantire la stessa efficacia sempre e ovunque. La legislazione federale sulla caccia deve quindi lasciare ai Cantoni il necessario margine di manovra. La cornice del diritto federale sulla caccia vigente si è rivelata adeguata per la volpe. Se i Cantoni dovessero mirare a una maggiore regolazione della volpe per i motivi enumerati sopra, le esperienze fatte in Germania mostrano che la caccia intensiva alla volpe nelle tane (abbattimento e cattura) è la soluzione più efficace, se non addirittura l’unica, per la regolazione regionale dei suoi effettivi. Ai Cantoni deve quindi essere lasciata la possibilità di consentire la caccia da tana sul loro territorio.

Art. 2 cpv. 1 lett. d OCP “Divieto di animali vivi da richiamo”

Modifica: il divieto di impiegare animali vivi da richiamo per l’esercizio della caccia è trasferito senza modifiche dall’articolo 2 capoverso 1 lettera e OCP a questa lettera.

Art. 2 cpv. 1 lett. e OCP “Divieto di impiegare radiocomunicazione”

Modifica: il divieto vigente di impiegare ricetrasmittenti per l’esercizio della caccia (art. 2 cpv. 1 lett. b OCP) è trasferito a questa lettera e completato con un divieto identico per i telefoni cellulari nonché con una deroga concernente l’uso di tali apparecchi per recuperare la selvaggina ferita. Motivazione: l’uso di ricetrasmittenti per scopi venatori è già vietato (art. 2 cpv. 1 lett. b OCP). A suo tempo, questo divieto era motivato dal fatto che il loro impiego dà al cacciatore un vantaggio eccessivo rispetto alla selvaggina, il quale potrebbe tradursi in una rapida minaccia di estinzione di singole specie selvatiche in caso di impiego diffuso. Al momento dell’introduzione di questo divieto esistevano solo le ricetrasmittenti e non i telefoni cellulari. Il funzionamento dei cellulari non si distingue sostanzialmente da quello delle ricetrasmittenti. Oggi i cellulari possono essere impiegati quasi sull’intero territorio e probabilmente tutti i titolari di un’autorizzazione di caccia ne possiedono uno. Per questo motivo, alcuni Cantoni ne limitano o ne vietano già oggi l’uso per l’esercizio della caccia (p. es. GR, FR, TI). Per motivi di chiarezza è opportuno vietare su scala nazionale per scopi venatori tutti i mezzi di comunicazione elettromagnetici, e cioè sia le ricetrasmittenti che i cellulari. È quindi vietato usare questi apparecchi per scovare, braccare, aspettare, inseguire, catturare e colpire la selvaggina in modo coordinato (cfr. commento all’art. 2 cpv. 1). Non rientra tuttavia in questo divieto il fatto di portare con sé e utilizzare questi apparecchi di comunicazione durante la caccia. È anche una questione di sicurezza. Le intese che servono alla sicurezza dell’esercizio della caccia, ad esempio per chiamare i servizi di soccorso in caso di incidente, sono permesse. Quale deroga è espressamente consentito l’uso della radiocomunicazione durante il recupero della selvaggina. Per recupero s’intende la ricerca organizzata di un animale selvatico ferito in fuga facendo appello a un segugista con il suo segugio, in genere con la partecipazione di titolari di un’autorizzazione di caccia. Queste operazioni di recupero sono necessarie ad esempio in caso di incidenti della circolazione o ferita da un colpo sparato durante la caccia. Siccome l’obiettivo è quello di abbattere il più rapidamente possibile l’animale sofferente, si tratta di un’azione venatoria. Assicurando la necessaria comunicazione tra il segugista e i titolari di un’autorizzazione di caccia appostati sul terreno, le ricetrasmittenti e i telefoni cellulari aumentano le probabilità di successo dell’operazione di recupero. Siccome nell’ambito del recupero non si cacciano animali sani, l’uso di ricetrasmittenti o cellulari è consentito.

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Questa deroga riduce l’onere amministrativo a carico dei Cantoni e rende superfluo il rilascio di autorizzazioni e la compilazione di un elenco delle persone autorizzate (art. 3 cpv. 1 e 2 OCP).

Art. 2 cpv. 1 lett. f OCP “Divieto di mezzi ausiliari elettronici e dispositivi di puntamento”

Modifica: il contenuto dei divieti di mezzi ausiliari elettronici, dispositivi di puntamento e fonti luminose artificiali esistenti è ripreso dall’articolo 2 capoverso 1 lettera b OCP. Le definizioni utilizzate sono armonizzate con quelle della legge sulle armi, dove ciò è opportuno. I divieti di silenziatori e ricetrasmittenti sono scorporati in altre lettere. Motivazione: i mezzi ausiliari sinora vietati ai sensi di questo punto vanno mantenuti, ma le definizioni in parte obsolete vanno armonizzate con la terminologia attuale della legislazione sulle armi, dove ciò è possibile e opportuno (cfr. art. 4 LArm, Definizioni). È così possibile anche far riferimento anche a tali definizioni. Sono modificate le seguenti definizioni: ora non sono più vietati unicamente gli “apparecchi per la riproduzione del suono”, bensì gli “apparecchi elettronici per la riproduzione del suono”. Per l’esecuzione nei Cantoni è pertanto chiaro che gli strumenti da richiamo acustici utilizzati dal cacciatore per generare il suono (p. es. “foglie” per il capriolo, fischietti per i topi) non rientrano in questo divieto. L’espressione “dispositivi che producono un elettrochoc” sostituisce “apparecchi elettrici che possono uccidere o stordire”. Il termine “dispositivi di puntamento notturno” sostituisce “dispositivi di mira con convertitore elettronico d’immagine (apparecchi agli infrarossi, intensificatori della luce residua). Il termine “puntatori laser” sostituisce “apparecchi d’illuminazione di bersagli”. L’uso di fonti luminose artificiali per l’esercizio della caccia resta vietato, come finora. Malgrado questa revisione linguistica delle definizioni, gli impegni assunti dalla Svizzera con la ratifica della Convenzione di Berna (allegato IV della Convenzione di Berna) restano rispettati. I divieti di impiegare ricetrasmittenti e silenziatori previsti finora a questa lettera sono trasferiti ad altre lettere del presente articolo: le ricetrasmittenti all’articolo 2 capoverso 1 lettera e OCP, i silenziatori all’articolo 2 capoverso 1 lettera j numero 4 OCP.

Art. 2 cpv. 1 lett. g OCP “Divieto di esplosivi, veleni, narcotici”

Modifica: le disposizioni concernenti il divieto di usare determinate sostanze chimiche per l’esercizio della caccia sono riprese dall’articolo 2 capoverso 1 lettera c OCP. L’elenco è completato con il divieto di impiegare “pezzi pirotecnici” per l’esercizio della caccia, tra cui rientrano tra l’altro i petardi. Motivazione: il divieto di impiegare veleni, narcotici ed esplosivi per l’esercizio della caccia è incontestato per motivi di protezione degli animali. Questo elenco è ora completato con il divieto di impiegare pezzi pirotecnici. Questa espressione si basa sulle definizioni della legge sugli esplosivi (art. 7 LEspl; RS 941.41). Nell’ambito della caccia entrano in considerazione in particolare i petardi esplosivi. L’impiego di tali mezzi ausiliari è da considerare una tortura per gli animali, in particolare se sono usati per cercare di stanare volpi (cfr. commenti all’art. 2 cpv. 1 lett. c OCP). Diversi Cantoni hanno già vietato l’uso di petardi per scopi venatori (p. es. SG, AI, FR, NW). Ora si prevede di estendere tale divieto all’intero territorio nazionale. Trattandosi esclusivamente di un divieto per l’esercizio della caccia, l’uso di tali mezzi ausiliari nell’ambito delle misure di autodifesa nell’agricoltura (p. es. petardi per scacciare gli uccelli dai frutteti) o per allontanare piccoli roditori (mezzi ausiliari pirotecnici per la fumigazione dei topi) resta consentito.

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Art. 2 cpv. 1 lett. h OCP “Divieti di determinate armi non da fuoco”

Modifica: i divieti vigenti di armi non da fuoco per l’esercizio della caccia sono trasferiti dall’articolo 2 capoverso 1 lettera f OCP a questa nuova lettera. L’elenco è completato con il divieto di utilizzare lance e coltelli. Sono invece trasferiti altrove tutti i divieti concernenti le armi da fuoco (nuovo art. 2 cpv. 1 lett. i e j OCP). Motivazione: la separazione redazionale dei tipi di armi vietati in lettere distinte, una con le “armi da fuoco vietate” e l’altra con le “armi non da fuoco vietate”, rende l’intero articolo più leggibile. Nella presente lettera concernente le armi non da fuoco è ora vietato l’uso di lance per l’esercizio della caccia, conformemente al divieto già in vigore di impiegare giavellotti. All’epoca, il divieto di 2 giavellotti era stato emanato a causa dello scarso effetto di uccisione e quindi per motivi di protezione degli animali. In sede di esecuzione non era però chiaro se tale divieto dovesse applicarsi solo ai giavellotti o in generale alle armi assimilabili ai giavellotti e quindi comprendesse anche le lance. L’arma da lancio giavellotto e l’arma da punta lancia hanno tuttavia un effetto analogo sul corpo dell’animale. Per chiarezza sono ora vietate anche le lance. Di conseguenza, è vietata in Svizzera ad esempio anche la caccia con la speciale lancia per la caccia al cinghiale. In questa lettera è ora vietato anche l’uso di coltelli per l’esercizio della caccia (per la definizione di caccia cfr. commento all’art. 2 cpv. 1 OCP). Tale disposizione si applica a tutti i coltelli e non solo a quelli che rispondono alla definizione della legislazione sulle armi (art. 4 cpv. 1 lett. c LArm e art. 7 dell’ordinanza sulle armi, OArm; RS 514.541). Finora l’uso di coltelli per l’esercizio della caccia non era disciplinato nella legislazione federale sulla caccia: ciò aveva provocato continue incertezze in sede di esecuzione. Con questa nuova disposizione è ora chiaro che, in linea di principio, i coltelli non possono essere utilizzati per l’esercizio della caccia, ossia per inseguire e uccidere selvaggina sana. Ciò è dettato anche da motivi di protezione degli animali: i coltelli hanno infatti un effetto di uccisione simile a quello dei giavellotti e delle lance menzionato sopra. In deroga al divieto generale, nell’ambito della presente revisione è consentito l’uso di coltelli per catturare (e quindi per uccidere) selvaggina non più in grado di fuggire, ossia ferita e malata. La corrispondente disposizione derogatoria figura all’articolo 2 capoverso 2 lettera b OCP. Non rientra ovviamente in questo divieto l’uso di coltelli dopo la vera e propria caccia, ad esempio per sventrare o sezionare gli animali abbattuti. In proposito occorre ricordare che la legge sulle armi definisce armi certi coltelli e ne disciplina l’uso generale (p. es. pugnali; art. 4 cpv. 1 lett. c LArm e art. 7 OArm). Ovviamente questa regolamentazione non è modificata dalla presente disposizione dell’OCP.

Art. 2 cpv. 1 lett. i OCP “Armi da fuoco vietate”

Modifica: i divieti vigenti concernenti l’uso venatorio di determinati tipi di armi da fuoco sono trasferiti dall’articolo 2 capoverso 1 lettera f OCP alla lettera i e completati con il divieto delle armi da pugno (secondo l’art. 2 cpv. 2 OCP vigente). Motivazione: rimane in vigore il divieto dell’uso per scopi venatori di determinati tipi di armi da fuoco. L’uso di armi da pugno per l’esercizio della caccia subisce però una modifica redazionale: finora le armi da pugno erano consentite durante la caccia per dare il colpo di grazia (art. 2 cpv. 2 OCP), il che viceversa significava che il loro impiego durante la caccia era vietato. Alla presente lettera è ora vietato per principio il loro impiego per l’esercizio della caccia e più avanti è disciplinata la deroga per il colpo di grazia (cfr. art. 2 cpv. 2 lett. a).

2 Zur Verwendung von Waffen und Fallen nach dem neuen Bundesgesetz über die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel; Dr. H.J. Blankenhorn, Ufficio federale delle foreste e della protezione del paesaggio, 1988, p. 1 – 5. 8/32

Art. 2 cpv. 1 lett. j n. 1 - 4 OCP “Armi da fuoco con determinate caratteristiche vietate”

Modifica: i divieti vigenti concernenti l’uso venatorio di armi da fuoco con determinate caratteristiche sono trasferiti dall’articolo 1 capoverso 1 lettera b OCP abrogato a questa lettera j. Motivazione: finora l’utilizzazione di armi da fuoco era disciplinata in due articoli dell’ordinanza sulla caccia: l’articolo 1 OCP conteneva disposizioni concernenti il commercio, la fabbricazione, l’importazione e l’impiego di tali armi, mentre l’articolo 2 OCP ne disciplinava finora solo l’impiego durante la caccia. Con l’abrogazione dell’articolo 1 nella presente revisione parziale bisogna ora assicurarsi che l’impiego delle armi da fuoco menzionate in tale articolo resti disciplinato per l’esercizio della caccia. Tutte le disposizioni dell’articolo 1 abrogato sono quindi riportate in questa nuova lettera, per quanto riguarda il loro impiego per l’esercizio della caccia (art.1 cpv. 1 lett. b n. 1-4 OCP). Le caratteristiche vietate sono modificate come segue (n. 1-4):

Numero 1 “Divieto di impiegare armi da fuoco a canna corta” Modifica: la lunghezza della canna minima per le armi da fuoco destinate alla caccia è ridotta da

50 cm a 45 cm.

Motivazione: con la definizione della lunghezza della canna minima delle armi da fuoco per scopi venatori, il legislatore assicura che sia mantenuta l’efficienza delle armi da fuoco (l’utilizzazione dei gas prodotti durante lo sparo diminuisce con la diminuzione della lunghezza della canna) e che in particolare non siano ammesse armi da fuoco che possono essere portate nascoste (armi da bracconaggio). Tuttavia, il fatto di prescrivere una lunghezza della canna di almeno 50 cm ha comportato il divieto di diversi modelli di fucili per il recupero, i quali erano regolarmente in commercio. Tra questi figurano fucili con lunghezze della canna comprese tra 45 e 50 cm utilizzati dal segugista per via della loro maneggevolezza per andare a recuperare la selvaggina ferita. Finora l’acquisto e l’impiego di tali armi era soggetto a un’autorizzazione ad personam rilasciata dai Cantoni, i quali dovevano allestire un elenco delle persone autorizzate (art. 1 e 3 OCP). La nuova regolamentazione permette di ridurre l’onere amministrativo a carico dei Cantoni senza temere svantaggi a livello di efficienza delle moderne armi da fuoco o nell’ambito della lotta contro il bracconaggio.

Numero 2 “Divieto di impiegare armi da fuoco con collegamenti variabili tra il calcio e il sistema di percussione” Modifica: i divieti vigenti concernenti l’uso venatorio di armi da fuoco con collegamenti variabili tra il calcio e il sistema di percussione (art. 1 cpv. 1 lett. b n. 2 e 3 OCP) sono sostanzialmente mantenuti, ma raggruppati, riveduti e completati alla presente lettera. Motivazione: il calcio di un fucile favorisce la precisione dell’arma, ma non è una componente essenziale dell’arma (cfr. art. 3 OArm): un’arma da fuoco funziona infatti anche senza il calcio. I calci variabili o smontabili con una semplice manipolazione consentono quindi il porto nascosto di armi funzionanti. Vietando le armi da fuoco il cui calcio può essere smontato facilmente o ha una grandezza variabile, il legislatore vieta le armi occultabili, ovvero le armi da bracconaggio. I divieti vigenti di determinati collegamenti tra il calcio e il sistema di percussione (n. 2 e 3) sono mantenuti e raggruppati nel presente numero 2. Può essere omesso il divieto di calci smontabili con una semplice manipolazione, dato che corrisponde al divieto del calcio “non solidamente collegato con il sistema”. Devono inoltre essere vietati anche i calci telescopici. Sono espressamente escluse da questo divieto le armi da caccia regolari con un calcio pieghevole, ad esempio i fucili sovrapposti, i fucili a tre canne o i fucili pieghevoli. Benché il calcio sia smontabile con una semplice manipolazione, al tempo stesso è smontato dalla canna anche il sistema solidamente collegato con il calcio (bascula). Pertanto, la rimozione del calcio rende inservibili queste armi.

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Numero 3 “Divieto di impiegare fucili avvitabili” Modifica: il divieto vigente di utilizzare a scopi venatori i fucili avvitabili è fatto suo dall’articolo 1 capoverso 1 lettera b numero 4 OCP. Motivazione: il divieto delle armi da fuoco con canna avvitabile è mantenuto (art. 1 cpv. 1 lett. b n. 4 OCP). Queste classiche armi da bracconaggio restano quindi vietate. Non rientrano in questo divieto i cosiddetti fucili “take-down”, regolarmente in commercio, in cui l’intera canna può essere separata dal sistema mediante una chiusura a baionetta.

Numero 4 “Divieto di impiegare silenziatori” Modifica: resta vietato l’impiego di silenziatori per l’esercizio della caccia di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b OCP vigente; questo divieto è tuttavia precisato, facendo la distinzione tra armi con silenziatore montato e armi con silenziatore integrato. Motivazione: siccome i silenziatori sono considerati accessori di armi, in via di principio l’utilizzo di silenziatori è disciplinata nella legge sulle armi (art. 4 cpv. 2 lett. a LArm). Con la presente disposizione è quindi solo mantenuto, e precisato, il divieto vigente dell’impiego di silenziatori per scopi venatori: come finora sono vietati sia i silenziatori montabili davanti sulla canna dell’arma da fuoco (art. 2 cpv. 1 lett. b OCP) che le armi da fuoco con un silenziatore fisso integrato nella canna. Con il divieto dell’impiego di questo accessorio per l’esercizio della caccia sono vietati mezzi ausiliari particolarmente adatti al bracconaggio.

Art. 2 cpv. 1 lett. k OCP “Divieto delle imbarcazioni a motore potenti per scopi venatori”

Modifica: il divieto di sparare da imbarcazioni a motore potenti per l’esercizio della caccia (di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. g OCP) è sostanzialmente mantenuto, ma trasferito a questa lettera. È ammesso in via eccezionale l’impiego di tali imbarcazioni a motore per la prevenzione di danni alle reti da parte dei cormorani nell’ambito della pesca professionale. Motivazione: finora l’impiego di imbarcazioni a motore con una potenza del motore superiore a 6 kW era vietato a scopi venatori (art. 2 cpv. 1 lett. g OCP). Lo scopo di questo divieto è quello di impedire che gli uccelli acquatici possano essere continuamente inseguiti ad alta velocità. Questa prassi porterebbe a uno sfinimento degli uccelli acquatici, il che sarebbe problematico nell’ottica della protezione degli animali e darebbe al cacciatore un vantaggio eccessivo rispetto alla selvaggina. Questo divieto è quindi mantenuto. È tuttavia inserita una nuova disposizione derogatoria, che consente l’impiego di queste imbarcazioni nell’ambito della pesca professionale per impedire danni agli attrezzi da pesca in posa da parte dei cormorani. In genere, per motivi professionali le imbarcazioni dei pescatori professionisti hanno motori che forniscono più della potenza massima di 6 kW. Per attrezzi da pesca in posa s’intendono le reti e le nasse dei pescatori professionisti posate per pescare. Questa deroga mira in particolare a rafforzare la responsabilità individuale dei pescatori professionisti nell’ambito della prevenzione dei danni dei cormorani. I cormorani cacciano spesso in branco. Se uno di questi branchi si accanisce su una rete da pesca in posa o sui pesci catturati, si verifica un danno sotto forma di pesci mangiucchiati e quindi senza valore nonché reti danneggiate. Per quanto riguarda il concetto di danno al pesce occorre tener presente che esso si riferisce esclusivamente al pesce catturato nell’attrezzo di cattura e non al pesce che nuota ancora liberamente nelle acque (in merito alla definizione di danno della selvaggina cfr. i commenti all’art. 4 OCP). Questi danni possono essere ridotti dissuadendo i branchi di cormorani dallo scagliarsi su tali attrezzi mediante l’abbattimento di singoli animali (abbattimenti dissuasivi). La deroga relativa all’impiego di imbarcazioni a motore potenti è quindi limitata nel tempo all’esercizio della pesca professionale e nello spazio alla superficie degli attrezzi da pesca posati. Non autorizza pertanto a inseguire i branchi di cormorani continuamente e per lunghi tratti o a cacciare altri uccelli acquatici con un’imbarcazione a motore. Bisogna inoltre tenere presente che questa deroga autorizza i pescatori professionisti soltanto a usare le loro imbarcazioni a motore, ma non li esonera dal possedere un’autorizzazione di caccia. Il rilascio di autorizzazioni di caccia è di competenza dei Cantoni (art. 3 cpv. 2 LCP). 10/32

Con questa deroga è attuato un intervento parlamentare trasmesso al Consiglio federale (mozione 09.3723 “Misure per la regolazione degli effettivi di uccelli piscivori e l’indennizzo dei danni ai pescatori professionisti”).

Art. 2 cpv. 1 lett. l OCP “Divieto degli spari da veicoli a motore e aeromobili”

Modifica: il divieto vigente degli spari da mezzi di trasporto (veicoli a motore ecc.) nell’ambito della caccia è trasferito integralmente dall’articolo 2 capoverso 1 lettera g OCP a questa lettera l, scorporando la disposizione concernente l’impiego venatorio di imbarcazioni a motore (art. 2 cpv. 1 lett. k OCP).

Art. 2 cpv. 1 lett. m OCP “Divieto dei pallini di piombo nella caccia agli uccelli acquatici”

Modifica: il divieto vigente concernente l’impiego di pallini di piombo in zone umide e zone litorali è ora formulato come divieto di impiegare pallini di piombo per l’esercizio della caccia agli uccelli acquatici. Motivazione: la tossicità del piombo è dimostrata da numerosi studi scientifici. A causa delle sue innegabili buone caratteristiche balistiche, il piombo continua però a essere utilizzato in grande stile per fabbricare munizioni (cartucce a pallottola e a pallini). Il colpo a pallini è formato da una raffica di numerose sferette metalliche. Le cartucce a pallini per la caccia agli uccelli acquatici contengono tra 100 e 300 sferette. Tuttavia, per uccidere un’anatra bastano alcuni pallini, il resto è disperso nel terreno. Se si impiegano pallini di piombo nei pressi delle acque vi è il rischio che i pallini di piombo che si depositano sul fondo siano ingeriti da anatre tuffatrici che li prendono per piccoli sassi da incamerare nello stomaco trituratore. Nello stomaco, il piombo tossico si scioglie per effetto dei succhi gastrici e sono sufficienti pochi pallini per provocare un letale avvelenamento da piombo. Si stima che su scala mondiale ogni anno milioni di uccelli acquatici muoiano per avvelenamento da piombo. Per far fronte a tale situazione, in tutto il mondo sono in corso sforzi per limitare l’impiego di pallini di piombo per la caccia agli uccelli acquatici. Dopo gli Stati Uniti e il Canada negli anni 1990, anche molti Paesi europei hanno nel frattempo limitato (p. es. D, F, I, GB, S, CH) o vietato (DK, N, NL) l’impiego di pallini di piombo nella caccia agli uccelli acquatici. In Europa questi sforzi sono stati compiuti in particolare nell’ambito dell’Accordo del 15 agosto 1996 sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia (AEWA; RS 0.451.47), ratificato anche dalla Svizzera. Nell’ambito di questo accordo, gli Stati si sono impegnati a sopprimere l’utilizzazione dei pallini di piombo per la caccia nelle zone umide entro il 2000 (allegato 3 n. 4.1.4 AEWA). Tale limitazione dei pallini di piombo per proteggere gli uccelli acquatici è sostenuta anche dalle grandi federazioni europee della caccia CIC e FACE. Per attuare tale accordo, con la revisione del 1° aprile 1998 dell’ordinanza sulla caccia la Svizzera ha emanato il divieto di impiegare pallini di piombo in zone litorali e zone umide. L’effetto favorevole di questa disposizione non è tuttavia sicuro. In particolare vi sono Cantoni che non hanno delimitato in modo giuridicamente vincolante né le zone litorali e né le zone umide. Per il cacciatore ciò rappresenta un’incertezza giuridica sulla possibilità di impiegare i pallini di piombo. Inoltre i pallini di piombo possono anche volare centinaia di metri e, una volta sparati contro anatre in volo, possono atterrare anche in zone litorali sensibili. Poiché la caccia agli uccelli acquatici è limitata a poche regioni e comporta un numero particolarmente elevato di spari concentrati sul territorio rispetto alla caccia terrestre, sembra più indicata l’adozione di un divieto generale dei pallini di piombo per la caccia agli uccelli acquatici, come già deciso da singoli Cantoni (p. es. AG, SO). Oggi la caccia agli uccelli acquatici in Svizzera può fare a meno dei pallini di piombo tossici. Per cartucce a pallini di piombo secondo questa disposizione s’intendono le cartucce i cui pallini sono composti integralmente o parzialmente da piombo. Questo divieto comprende di conseguenza anche i pallini di piombo rivestiti di altri metalli (p. es. zinco). Un tale divieto è possibile anche grazia alla tecnica. Grazie ai progressi nel settore delle munizioni, nel frattempo esistono buone alternative alle cartucce a pallini di piombo, ad esempio i pallini di bismuto, i pallini di tungsteno (o wolframio) o in parte anche i pallini di ferro molle (i cosiddetti pallini di acciaio). Tutti e tre questi metalli non sono tossici per gli uccelli acquatici e si prestano quindi all’impiego in paesaggi sensibili. Il loro impiego richiede tuttavia un’accurata calibratura delle 11/32

cartucce alle armi: non tutte le cartucce possono infatti essere sparate da tutti i fucili. Vanno considerate anche le caratteristiche balistiche, che sono differenti rispetto a quelle dei pallini di piombo (distanza d’impiego, velocità, ricochet, balistica terminale): alcune delle cartucce a pallini particolarmente adatte (p. es. tungsteno) presuppongono ad esempio l’acquisto di un’arma con una carica più forte (pressione di prova almeno di 1050 bar = punzonatura “giglio”); alcuni dei materiali per pallini alternativi sono particolarmente duri e tendono a rimbalzare pericolosamente (ricochet) (p. es. pallini di acciaio e pallini di tungsteno); da fucili con una strozzatura superiore a mezzo choke non dovrebbero essere sparati pallini di acciaio e in generale il diametro dei pallini sparati dai fucili convenzionali non può superare i 3,25 mm per evitare pericolosi danni alla canna; infine, siccome i pallini di acciaio sono molto più leggeri dei pallini di piombo della stessa grandezza la loro distanza d’impiego è limitata a circa 20 m, ecc. La nuova disposizione presuppone pertanto una conoscenza approfondita dell’arma e della munizione da parte del cacciatore. A questo punto è importante spiegare perché il Consiglio federale non ritiene opportuno adottare un divieto generale dei pallini di piombo nella caccia in Svizzera, come rivendicano invece le organizzazioni di protezione: a differenza della caccia agli uccelli acquatici, nell’ambito della caccia terrestre non si verifica una concentrazione problematica di piombo; nell’ambito della caccia terrestre non può neanche essere dimostrato alcun legame causale tra i pallini di piombo e un avvelenamento sistematico di animali terrestri. Salvo singoli casi di avvelenamento da piombo di rapaci (p. es. gipeti), in genere riconducibili a schegge di proiettili nelle interiora della selvaggina abbattuta, non sussistono problemi particolari. Al momento un divieto provocherebbe invece notevoli problemi: per motivi di sicurezza, non è possibile sparare pallini di acciaio di diametro superiore a 3,5 mm (come quelli necessari ad esempio per la caccia al capriolo o alla volpe) da fucili tradizionali (pressione di prova 750 bar). Dovrebbero inoltre dapprima essere chiarite le ripercussioni dei pallini di acciaio o di tungsteno, molto duri, sull’economia del legno (in particolare per le segherie). Per ora non è pertanto opportuno introdurre un divieto generale dei pallini di piombo.

Art. 2 cpv. 2 OCP “Uccisione della selvaggina ferita o non più in grado di fuggire”

Modifica: l’uccisione di selvaggina non più in grado di fuggire è ora disciplinata in termini generali. A tal fine resta consentito come finora l’impiego di armi da pugno. Resta inoltre ammesso l’impiego di coltelli, tuttavia limitatamente alle situazioni in cui sarebbe troppo pericoloso dare il colpo di grazia. Motivazione: l’uccisione da distanza ravvicinata di selvaggina non più in grado di fuggire può essere necessaria in caso di animali malati, feriti, infortunati o catturati. Di norma, questi animali sono uccisi con un colpo di fucile da caccia. Talvolta, tuttavia, le condizioni ambientali impediscono di dare il colpo di grazia con il fucile, ad esempio in caso di vegetazione molto fitta oppure all’interno di edifici o abitati. L’obiettivo è sempre quello di uccidere l’animale sofferente il più rapidamente possibile, senza mettere in pericolo persone o beni materiali importanti. Per questo motivo devono restare autorizzati altri mezzi ausiliari, oltre al fucile da caccia. Questo nuovo capoverso disciplina tali mezzi ausiliari supplementari.

Art. 2 cpv. 2 lett. a OCP “Colpo di grazia con armi da pugno”

Modifica: la deroga vigente concernente l’impiego di armi da pugno per dare il colpo di grazia è ripresa dall’articolo 2 capoverso 2 OCP e riformulata. Motivazione: l’impiego di armi da pugno per dare il colpo di grazia era già ammesso finora (art. 2 cpv. 2 OCP) ed è mantenuto. L’impiego di tali armi può essere necessario in particolare in condizioni di spazio esigue, in caso di vegetazione molto fitta o nelle trappole a trabocchetto. Per armi da pugno s’intendono non solo pistole e revolver, bensì anche dispositivi venatori che danno il colpo di grazia. Rientrano tra tali dispositivi anche le canne brevi montabili su armi a pallini da cui sono sparate munizioni da revolver.

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Art. 2 cpv. 2 lett. b OCP “Uccisione della selvaggina con il coltello”

Modifica: l’impiego di coltelli per uccidere selvaggina non più in grado di fuggire è ora limitato alle situazioni in cui gli animali sono feriti o il colpo di grazia sarebbe troppo pericoloso e alla stoccata nella zona cardiopolmonare (“Kammerstich”) dell’ animale. Motivazione: poiché finora l’impiego di coltelli per l’esercizio della caccia non era disciplinato nel diritto federale della caccia, in tutta la Svizzera era consentito uccidere la selvaggina con il coltello. Singoli Cantoni hanno tuttavia disciplinato l’impiego di coltelli nella legislazione cantonale sulla caccia: alcuni Cantoni limitano l’impiego di coltelli, il Cantone di Zurigo vieta la stoccata nel midollo spinale all’altezza foro occipitale (“Abnicken”), il Cantone di Soletta limita l’impiego di coltelli alla stoccata nella zona cardiopolmonare (“Kammerstich”), mentre il Cantone di San Gallo vieta completamente l’impiego di coltelli. L’impiego di coltelli per l’esercizio della caccia è ora vietato su scala nazionale (art. 2 cpv. 1 lett. i OCP). Resta tuttavia eccettuata l’uccisione con il coltello di selvaggina non più in grado di fuggire, limitatamente tuttavia ai casi in cui sarebbe troppo pericoloso dare il colpo di grazia. Tale pericolosità può essere determinata da proiettili e schegge di proiettili che rimbalzano nonché dal colpo finale e deve riguardare persone o beni materiali importanti. Per beni materiali importanti s’intendono automobili o case nelle vicinanze tanto quanto animali da reddito o animali domestici. Non è ad esempio possibile dare il colpo di grazia se si mettono in pericolo cani da caccia nei pressi della selvaggina o se un cavallo da sella potrebbe spaventarsi per il colpo e provocare un infortunio. Se però non vi è alcun pericolo, la selvaggina non più in grado di fuggire deve essere uccisa con il colpo di grazia. In particolare la carne dell’animale che perderebbe di valore in caso di colpo di grazia non rappresenta un bene materiale importante che giustifica la cattura con il coltello. L’uccisione di selvaggina con la stoccata nella zona cardiopolmonare (“Kammerstich”) è limitata per motivi tecnici. Questa coltellata provoca rapidamente la morte a causa del collasso dei lobi polmonari e del rapido dissanguamento interno, il che assicura che la sofferenza dell’animale non sia prolungata da una manipolazione inadeguata del coltello. I titolari di un’autorizzazione di caccia acquisiscono le conoscenze anatomiche nel corso della formazione di cacciatore e in proposito i cacciatori sono considerati persone esperte (art. 15 cpv. 3 dell’ordinanza sulla protezione degli animali, OPAn; RS 455.1). Altre pratiche, come ad esempio la stoccata nel midollo spinale all’altezza foro occipitale (“Abnicken”) sono invece vietate, poiché presuppongono particolari conoscenze anatomiche della selvaggina e una certa abilità, di cui dispongono poche persone (p. es. i macellai). Spetta ai Cantoni disciplinare in dettaglio la cattura di selvaggina con coltelli.

Art. 3 OCP “Autorizzazioni derogatorie”

Art. 3 cpv. 1 lett. d OCP “Impiego di mezzi ausiliari vietati per il recupero della selvaggina”

Modifica: la lettera d è riformulata – invece di “ritrovare animali feriti” figura ora “recuperare animali feriti”. Motivazione: Il termine “recuperare” è una nozione definita chiaramente nell’ambito della caccia, a differenza della locuzione “ritrovare animali feriti”, usata precedentemente a questa lettera. Per recupero s’intende la ricerca a regola d’arte di un animale ferito in fuga, con un segugio accompagnato dal suo segugista, che segue le orme dell’animale (per una definizione più precisa di recupero cfr. i commenti all’art. 2 cpv. 1 lett. e OCP). Recuperare è il termine che figura attualmente nella legislazione sulla caccia della maggior parte dei Cantoni. Siccome questo termine è stato inserito nell’ordinanza sulla caccia già in relazione alla deroga concernente i telefoni cellulari, il presente articolo è adeguato dal punto di vista linguistico.

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bis Art. 3 “Limitazione ed estensione delle specie cacciabili e dei periodi di protezione”

Modifica: in casi eccezionali giustificati, il Consiglio federale può modificare lo statuto di protezione o il periodo di protezione di singole specie a livello di ordinanza. Motivazione: la legge sulla caccia autorizza il Consiglio federale a limitare l’elenco delle specie cacciabili su scala nazionale, se ciò è necessario per conservare le specie minacciate, o ad ampliarlo con la fissazione di un periodo di protezione, se gli effettivi di specie protette consentono nuovamente la caccia (art. 5 cpv. 6 LCP). In via di principio, queste disposizioni di protezione (specie cacciabili, periodi di protezione) vanno disciplinate nella legge sulla caccia. Spetta quindi alle Camere federali emanare le disposizioni corrispondenti e la loro decisione sottostà a referendum facoltativo. La regolamentazione di tali disposizioni di protezione a livello di ordinanza deve quindi restare un’eccezione motivata. Nella concezione della legislazione sulla caccia, questo articolo derogatorio è tuttavia importante perché consente al Consiglio federale di reagire tempestivamente a sviluppi su scala nazionale concernenti le specie cacciabili e protette. Una regolamentazione del genere può essere motivata ad esempio da una rapida modifica degli effettivi di una specie selvatica in tutta la Svizzera associata a un problema crescente (protezione delle specie, danni da selvaggina). Il Consiglio federale si avvale ora di tale diritto nei seguenti casi.

bis Art. 3 cpv. 1 “Protezione della moretta tabaccata e della starna”

Modifica: oltre all’attuale protezione della moretta tabaccata è inserita in questo capoverso anche la protezione completa della starna. Motivazione: il Consiglio federale si è già avvalso del diritto di proteggere una specie a livello di ordinanza per la moretta tabaccata (revisione parziale del 1° aprile 1998 dell’ordinanza sulla bis caccia; art. 3 cpv. 1 OCP). Si trattava di un passo necessario, poiché nel frattempo la moretta tabaccata era stata inserita nell’elenco delle specie fortemente minacciate dell’Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell’Africa-Eurasia (elenco 1 AEWA). Ora è protetta allo stesso modo anche la starna. La starna è stata posta sotto protezione mediante una disposizione transitoria nell’ordinanza sulla caccia nel 1988 (art. 21 OCP). Il 1° aprile 1998, questa cosiddetta “moratoria della starna” è stata prorogata di 10 anni ed è quindi rimasta in vigore fino al 1° aprile 2008. Una volta scaduto tale termine, bisogna chiedersi come disciplinare ora la protezione della starna. Il fatto che sia necessaria una disposizione di protezione su scala nazionale è incontestato: negli ultimi anni, infatti, la presenza naturale della starna in Svizzera è venuta meno. La causa principale va ricercata nell’intensificazione e nella meccanizzazione dell’agricoltura. Attualmente si cerca con grande dispendio di risorse di favorire il ritorno della starna in due zone particolarmente adatte (“Klettgau” SH e “Champagne genevoise” GE) combinando messe in libertà e misure di rivalutazione degli habitat. Queste nuove popolazioni di starna sono ancora estremamente fragili. In quanto uccello caratteristico delle nostre regioni agricole, la starna soddisfa il criterio di specie minacciata sull’intero territorio svizzero. La sua protezione su scala nazionale – rivendicata da tempo dalle associazioni di protezione degli uccelli – è quindi giustificata. Se in futuro la situazione della starna dovesse migliorare, questa protezione potrebbe essere nuovamente revocata mediante una modifica corrispondente dell’ordinanza sulla caccia e ai sensi della legge sulla caccia (art. 5 cpv. 1 lett. l LCP). Poiché è una specie minacciata in tutta la Svizzera, la situazione della starna è ben distinta da quella di altre specie di uccelli per le quali le associazioni di protezione degli uccelli chiedono una protezione su scala nazionale, come lo svasso maggiore, la pernice bianca o la beccaccia. In sintesi: negli ultimi anni, le popolazioni nidificanti di svasso maggiore sono diminuite sull’intero territorio nazionale e la Svizzera ha una grande responsabilità per la popolazione europea. In base alla Lista Rossa degli uccelli nidificanti, la popolazione nidificante di svasso maggiore non è minacciata (2010). La caccia svolge un ruolo trascurabile per la dinamica degli effettivi di questo uccello. Per le specie selvatiche esposte tutt’al più a una minaccia locale, il legislatore ha affidato ai Cantoni il compito di affrontare tali minacce adottando strategie di protezione cantonali (art. 5 cpv. 4 LCP). Ai

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sensi di tale disposizione, alcuni Cantoni si sono fatti carico delle loro responsabilità e hanno posto lo svasso maggiore sotto protezione cantonale (p. es. BE, GR, SH, LU, SO, BL). La pernice bianca è una specie caratteristica delle zone alpine e anche per questa specie di uccello la Svizzera ha una grande responsabilità. A causa del riscaldamento climatico, in futuro l’area della pernice bianca probabilmente diminuirà, poiché gli habitat adatti si sposteranno più in alto. E questo è anche il motivo principale per cui nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti la pernice bianca è inserita tra le specie potenzialmente minacciate (2010). La situazione è tuttavia molto eterogenea. In alcune regioni la perdita di superficie sarà netta (p. es. i margini alpini) e in altre sarà minore (p. es. le zone endalpiche). Nei restanti habitat principali, la caccia tradizionale e ben pianificata, come praticata finora, non dovrebbe avere ripercussioni negative sulla popolazione di pernice bianca, mentre nelle regioni marginali un’ulteriore caccia non sarà consentita. Anche per la pernice bianca, quindi, la legge sulla caccia deve rispondere all’eterogeneità cantonale in quanto legge quadro. Fintanto che non sussiste una minaccia su scala nazionale, va mantenuto in linea di massima il diritto di cacciare la pernice bianca a livello nazionale. I Cantoni devono invece far fronte a eventuali minacce regionali mediante strategie di protezione regionali (art. 5 cpv. 4 LCP). I Cantoni si assumono tale responsabilità già oggi. Tutti i Cantoni situati ai margini dell’area di diffusione della pernice bianca hanno infatti posto questa specie sotto protezione cantonale (p. es. VD, BE, LU, SG). La pernice bianca è ancora cacciata solo nei Cantoni con una quota di paesaggi alpini elevata (GR, VS, TI e UR). Conformemente al principio di prudenza è tuttavia importante sorvegliare la situazione della pernice bianca quale specie caratteristica delle nostre zone di alta montagna (effettivi e area di diffusione) in modo da poter reagire rapidamente a condizioni mutate. La Confederazione e i Cantoni devono dedicarsi maggiormente a questo compito e prestare attenzione in particolare alle ripercussioni dei cambiamenti climatici. Con una motivazione analoga è respinta la proposta di proteggere la beccaccia a livello nazionale. Anch’essa è chiesta da tempo dalle organizzazioni di protezione. La popolazione nidificante indigena della beccaccia è inserita tra le specie vulnerabili nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti (2010). Già 50 anni fa, la situazione minacciata della popolazione indigena di beccaccia aveva indotto la Confederazione a proteggere la popolazione nidificante indigena vietandone la caccia durante la stagione degli amori, in primavera, in tutta la Svizzera (legge federale del 23 marzo 1962 sulla caccia e la protezione degli uccelli). Da allora, la legge sulla caccia permette di cacciare la beccaccia solo durante tre mesi in autunno, dal 15 settembre al 15 dicembre (art. 5 cpv. 1 lett. p LCP). Questo periodo di caccia molto limitato assicura che siano cacciati quasi esclusivamente uccelli migratori, che in questo periodo lasciano le loro zone nidificanti in Europa nordorientale per svernare in Europa sudoccidentale. È quindi dimostrabile che la maggior parte delle beccacce abbattute da noi proviene da queste popolazioni nidificanti dell’Europa dell’Est o del Nord, stabili e numerose, con milioni di esemplari, nel complesso non minacciate. Entro l’inizio del periodo di caccia in Svizzera, la stragrande maggioranza degli uccelli nidificanti indigeni ha invece lasciato il nostro Paese. Con questo periodo di caccia molto limitato, l’abbattimento in Svizzera di uccelli nidificanti svizzeri può così essere ampiamente evitato, anche se non del tutto escluso; alcune beccacce si trattengono infatti più di altre nella zona di nidificazione o possono anche svernare da noi (“beccacce svernanti”). Anche per la popolazione nidificante europea la nostra attività venatoria non rappresenta un pericolo: con una media di 2000 beccacce abbattute all’anno le catture svizzere sono minime rispetto ai 3-4 milioni di beccacce abbattute in Europa. La caccia alla beccaccia in Svizzera non mette quindi in pericolo né la popolazione nidificante svizzera né popolazioni d’origine provenienti dall’Europa nordorientale. Fintanto che dalla nostra attività venatoria non risulta nessuna minaccia, la caccia di tale specie non va vietata su scala nazionale. Spetta invece ai Cantoni rispondere a un’eventuale minaccia locale per la beccaccia con una protezione a livello cantonale (art. 5 cpv. 4 LCP). Molti Cantoni, in particolare nella Svizzera tedesca, hanno già posto sotto protezione la beccaccia in base a questo principio (p. es. AG, BL, GR, LU, SH, SO, TG). Nella Svizzera romanda e in Ticino la caccia alla beccaccia vanta invece una consolidata tradizione (p. es. TI, NE, VD, FR). Il Consiglio federale ritiene che il mantenimento della caccia alla beccaccia corrisponda al mandato di garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina (conformemente all’art. 1 cpv. 1 lett. d LCP). Per quanto riguarda la situazione della popolazione nidificante indigena della beccaccia sussistono tuttavia notevoli lacune conoscitive: non è chiaro ad esempio cosa abbiano prodotto le decisioni 15/32

cantonali di protezione in ampie regioni della Svizzera né si sa come sia possibile valorizzare le zone locali dove nidifica la beccaccia e promuoverne le popolazioni nidificanti. Per capire meglio la situazione della beccaccia e la minaccia cui è esposta nonché le possibili contromisure è necessario un apposito studio.

bis Art. 3 cpv. 2 OCP “Limitazione ed estensione delle specie cacciabili e dei periodi di protezione” bis Modifica: il capoverso 2 dell’articolo 3 dell’OCP è completato con disposizioni sulla cacciabilità e sui periodi di protezione per le seguenti specie selvatiche: lett. a) cinghiale: riduzione del periodo di protezione di un mese; lett. b) cormorano: riduzione del periodo di protezione di un mese; lett. c) cornacchia nera, ghiandaia e gazza: introduzione di un periodo di protezione di cinque mesi e mezzo; corvo: introduzione della cacciabilità con un periodo di protezione di cinque mesi e mezzo. Motivazione: il Consiglio federale si è avvalso del diritto di limitare il periodo di protezione di singole specie selvatiche a livello di ordinanza per la prima volta il 1° aprile 1998, quando ha revocato il bis periodo di protezione dei cinghiali giovani sui campi durante tutto l’anno (art. 3 cpv. 2 OCP). Questa disposizione consente ai Cantoni una prevenzione efficace dei danni da cinghiale subiti dall’agricoltura: i cinghiali possono infatti essere allontanati dalle colture minacciate mediante abbattimenti tutto l’anno. È ora prevista la limitazione o l’estensione del periodo di protezione per le seguenti specie. Cinghiale: il mese di febbraio è tolto dal periodo di protezione stabilito dal Consiglio federale. Si tratta del risultato di una sperimentazione in corso dal 2003 nei Cantoni AG, BL, BS, BE, JU, SH, SO, SG, TG, VD, ZH, che hanno accorciato, con l’approvazione del DATEC, il periodo di protezione del cinghiale nei mesi di febbraio, marzo e giugno. Questa sperimentazione era motivata dalla necessità di rendere più efficiente la regolazione venatoria degli effettivi di cinghiali per prevenire i danni all’agricoltura. In base alle esperienze dei Cantoni è emerso che il mese di febbraio può fornire un prezioso contributo a tale regolazione. In inverno (dicembre-febbraio) i cinghiali femmina possono essere cacciati in modo particolarmente efficiente e nel rispetto degli animali, il che contribuisce a frenare la crescita degli effettivi. L’abbattimento di cinghiali femmine impone tuttavia grande prudenza per evitare di privare inavvertitamente animali giovani della loro madre. Siccome in inverno il pericolo di uccidere una madre allattante è particolarmente basso, il periodo invernale (dicembre-febbraio) è il periodo ideale per cacciare correttamente i cinghiali femmina. Ciò giustifica l’abrogazione del periodo di protezione in febbraio. Si rinuncia invece all’abrogazione del periodo di protezione in marzo o in giugno, poiché in questo caso non è stato possibile dimostrare un effetto altrettanto favorevole. Da un lato in marzo inizia il periodo di riproduzione principale dei cinghiali e in giugno la maggior parte dei cinghiali femmina allatta. Durante il periodo di riproduzione principale (marzo-giugno), le madri restano quindi protette. Come finora, la caccia a cinghiali giovani al di fuori del bosco resta però consentita anche durante il periodo di protezione. Sono considerati giovani i cinghiali “di meno di due anni”. Dal punto di vista del contenuto, ciò corrisponde all’espressione “nati nell’anno in corso oppure l’anno precedente” utilizzata finora, ma è più comprensibile. L’età dei giovani cinghiali può essere determinata chiaramente in base allo sviluppo dei denti e di norma è facilmente riconoscibile anche nell’animale vivo. Nella presente revisione, l’espressione “al di fuori del bosco” è definita come segue: la posizione del cacciatore deve trovarsi al di fuori del bosco, e cioè nelle colture minacciate o ai margini del bosco. Per margine del bosco s’intende la linea esterna degli alberi più esterni. Tuttavia, siccome spesso i cinghiali possono fermarsi a lungo nel margine del bosco prima di uscire, il cacciatore appostato ai margini del bosco può individuare e abbattere i cinghiali già nella fascia del margine del bosco. Può quindi sparare verso il bosco da fuori dal bosco, ma non può entrare nel bosco stesso per sparare. Questa definizione corrisponde al risultato della sperimentazione menzionata sopra nei Cantoni AG, BL, BS, BE, JU, SH, SO, SG, TG, VD, ZH volta a ridurre il periodo di protezione. Ripercussioni: questa deroga permette di ridurre l’onere amministrativo per la Confederazione e i Cantoni dal momento che in futuro non sarà più necessario rilasciare autorizzazioni speciali per la caccia al cinghiale in febbraio. Cormorano: il cormorano è presente in Svizzera con circa 5000 ospiti invernali, ma dal 2001 anche come uccello nidificante con già 550 coppie nidificanti e una popolazione nidificante in forte 16/32

espansione. In base alla Lista Rossa degli uccelli nidificanti, il cormorano non è minacciato (2010). Questa riconquista della Svizzera da parte del cormorano è una conseguenza del forte incremento del cormorano in Europa in seguito alla sua messa sotto protezione nel 1970. Nel frattempo, gli effettivi europei hanno raggiunto circa 1,2 milioni di uccelli. Con l’incremento degli effettivi svizzeri del cormorano si sono intensificati anche i conflitti, in particolare con la pesca professionale. Di conseguenza, la Federazione svizzera di pesca ha presentato una petizione al Parlamento (petizione 08-20 “Uccelli piscivori: piano di gestione”). In risposta a questa petizione, il Parlamento ha assegnato al Consiglio federale il mandato di eliminare il mese di febbraio dal periodo di protezione del cormorano (mozione 09.3723 del 15 giugno 2009 “Misure per la regolazione degli effettivi di uccelli piscivori e l’indennizzo dei danni ai pescatori professionisti”). Il periodo di protezione restante, dal 1° marzo al 31 agosto, comprende l’intero periodo di nidificazione e svezzamento del cormorano in Svizzera e non solleva quindi alcun problema di protezione degli animali. Questa disposizione dà ai Cantoni la possibilità di regolare più efficacemente con la caccia la popolazione di cormorani. Cornacchia nera, gazza, ghiandaia: finora, per queste tre specie di corvidi non esisteva alcun periodo di protezione stabilito dal Consiglio federale. Questa assenza di un periodo di protezione era motivata a suo tempo dal fatto che i Cantoni potevano adottare misure in qualsiasi momento per evitare i danni. Dato il periodo di caccia esteso a tutto l’anno, questi corvidi sono stati cacciati indipendentemente dal fatto che avessero animali giovani non autosufficienti nel nido. A tutte le altre specie animali selvatiche indigene, la legge sulla caccia concede invece un periodo di protezione, stabilito principalmente in base al periodo di nidificazione e dipendenza e al periodo di crescita. La protezione delle madri e degli animali giovani gode di grande considerazione nella legge sulla caccia: in linea di principio, i Cantoni hanno infatti l’obbligo di disciplinare la protezione degli uccelli adulti durante il periodo della nidificazione (art. 7 cpv. 5 LCP). Anche a queste tre specie di uccelli indigeni va quindi concesso un periodo di protezione. È così attuata una rivendicazione pluriennale e giustificata delle organizzazioni di protezione degli animali. Il periodo di protezione di questi corvidi si orienta al periodo di protezione della cornacchia grigia, il quale va dal 16 febbraio al 31 luglio ed è già sancito nella legge sulla caccia (art. 5 cpv. 1 lett. m LCP). La cornacchia grigia e la cornacchia nera sono due sottospecie della stessa specie, la cornacchia. Siccome la legge sulla caccia disciplina generalmente lo stato di protezione di specie e non di sottospecie, questa distinzione nel periodo di protezione delle due sottospecie non è opportuna. Deve però essere assolutamente affrontata la questione della difesa contro i danni nell’agricoltura. È infatti chiaro che le cornacchie (nere e grigie) possono provocare a livello locale danni alle colture agricole (p. es. danni al mais durante la germinazione o alle piantagioni di ciliegi). La difesa contro questi danni deve assolutamente restare garantita. A tal fine, i Cantoni dispongono di opzioni sufficienti: da un lato questi danni possono essere evitati nell’ambito dell’autodifesa nell’agricoltura (art. 12 cpv. 3 LCP), dall’altro i Cantoni possono consentire o adottare in qualsiasi momento misure contro singoli animali cacciabili che causano danni rilevanti (art. 12 cpv. 2 LCP). Sussiste così la garanzia che, come finora, le specie menzionate potranno essere allontanate mediante misure venatorie dalle colture agricole effettivamente minacciate. Ciò vale in particolare per la difesa contro gli stormi di giovani cornacchie. Con la garanzia di un periodo di protezione per la cornacchia nera, la gazza e la ghiandaia è attuata una parte della risposta del Consiglio federale a un intervento parlamentare respinto (mozione 02.3721 del 12 dicembre 2002 “Protezione delle specie di mammiferi e uccelli minacciate”). Neozoi e animali domestici inselvatichiti: per tutte le specie selvatiche non indigene (p. es. il procione e il cane procione) o gli animali domestici inselvatichiti (p. es. la tortora domestica inselvatichita) non è più previsto alcun periodo di protezione, come finora (art. 5 cpv. 3 LCP). Siccome queste specie non appartengono alla fauna selvatica indigena, nei limiti del possibile, bisogna prevenirne l’insediamento in Svizzera (p. es. il procione) o un incrocio genetico con selvaggina indigena (p. es. il gatto domestico inselvatichito con il gatto selvatico). La fissazione di un periodo di protezione sarebbe contraria a queste misure di lotta. Corvo: con oltre 10 milioni di coppie nidificanti in Europa, il corvo è ancora più frequente della cornacchia (oltre 7 milioni di coppie nidificanti): la sopravvivenza di entrambi questi corvidi è quindi garantita in Europa. Il corvo figura tra le specie non minacciate anche nella Lista Rossa degli 17/32

uccelli nidificanti (2010). La Svizzera si trova ai margini della diffusione del corvo, identificato quale specie nidificante per la prima volta nel 1963. Dal 1990 la popolazione nidificante è in forte crescita e attualmente è di quasi 4500 coppie. Siccome nidifica in colonie, il corvo provoca regolarmente conflitti, in particolare all’interno degli abitati. I motivi principali di conflitto con la popolazione sono costituiti dal forte rumore e dagli escrementi degli animali. I corvi sono però presenti nel nostro Paese anche come ospiti invernali e possono costituire gruppi misti con le cornacchie nere, che si avventano sui campi in cerca di cibo. Le due specie sono distinguibili per i conoscitori, ma non per l’occhio non esperto. Con il periodo di protezione concesso ora alla cornacchia nera assume maggiore rilievo la difesa contro i danni dei corvidi nell’ambito dell’autodifesa nell’agricoltura (art. 12 cpv. 3 LCP). Non si può tuttavia esigere dagli agricoltori la capacità di distinguere le due specie e tale distinzione non è opportuna nemmeno in caso di impiego, da parte degli agricoltori, di grandi trappole per corvi, dal momento che bisogna evitare che i corvi lasciati liberi comunichino con altri corvi e rendano tali trappole inefficaci. La distinzione tra la cornacchia nera e il corvo non è opportuna nemmeno qualora si utilizzi la caccia con il falcone per allontanare i corvi dalle superfici minacciate. Occorre quindi abrogare la protezione del corvo. L’abrogazione della protezione del corvo offre inoltre ai Cantoni il margine di libertà necessario per poter reagire adottando misure venatorie ai crescenti problemi causati dai corvi e dalle loro colonie (p. es. dissuasione mediante la caccia con il falcone). L’introduzione di un periodo di caccia per il corvo, specie protetta, corrisponde alla risposta del Consiglio federale a un intervento parlamentare non ancora trattato in Consiglio nazionale (mozione 09.3650 del 12 giugno 2009 “Regolazione degli effettivi di corvi e cornacchie nere”).

Art. 4 OCP “Regolazione delle popolazioni di specie protette”

Modifica: già oggi in casi eccezionali e previa approvazione dell’UFAM le specie protette possono essere regolate (art. 4 cpv. 1 OCP). Si prevede ora di estendere il ventaglio di casi in base ai quali i Cantoni possono regolare specie animali protette. Contemporaneamente sono modificate le condizioni che i Cantoni devono soddisfare nel presentare la loro richiesta all’UFAM. Motivazione: negli ultimi decenni hanno fatto ritorno in Svizzera molte specie animali in passato sterminate, che tuttavia provocano conflitti in seno alla società (p. es. lupo dal 1995, orso dal 2005, lince dal 1971, castoro dal 1956). Queste specie sono protette dalla legge sulla caccia per via della loro rarità (art. 2 e 5 LCP). I motivi del loro ritorno sono molteplici: se l’attuale popolazione di castori e linci in Svizzera è da ricondurre a messe in libertà, i lupi migrano in modo naturale dall’Italia e dalla Francia e l’orso entra in Svizzera, per ora sporadicamente, proveniente dalla piccola popolazione originaria nelle Alpi italiane. Il ritorno di questi animali selvatici suscita reazioni controverse in seno alla società, a seconda di quanto intenso e diretto è l’impatto di una specie. Sono particolarmente evidenti i conflitti tra i grandi predatori (orso, lupo e lince) e l’agricoltura di montagna o la caccia, i conflitti tra il castoro e l’agricoltura nell’Altopiano o i conflitti tra lo smergo maggiore o l’airone cenerino, uccelli piscivori, e la pesca. Quando si parla di conflitti, in genere s’intende qualsiasi forma di “danno” subito dai diretti interessati. Ma che cos’è esattamente un danno da selvaggina? È importante rispondere a questa domanda, poiché la legge sulla caccia autorizza i Cantoni ad adottare in qualsiasi momento misure contro singoli animali protetti per prevenire danni rilevanti (art. 12 cpv. 2 LCP). Se una popolazione di animali protetti provoca danni ingenti, i Cantoni sono addirittura autorizzati a regolarne gli effettivi, con l’approvazione della Confederazione (art. 12. cpv. 4 LCP). Siccome la legge sulla caccia non dà alcuna definizione esplicita al termine di danno pur utilizzandolo a più riprese, esso va interpretato. Dal contesto storico della legge sulla caccia emerge che per danni da selvaggina ai sensi di tale legge da sempre s’intendono i danni causati dalla selvaggina, cacciabile o protetta, all’uomo, agli animali da reddito o a beni materiali. Questa interpretazione ampia del concetto di danno da selvaggina nella LCP è confermata anche da una perizia giuridica indipendente commissionata dall’UFAM (“Rechtliche Möglichkeiten der Umsetzung von aktuellen Revisionsanliegen im Bereich Jagd/Wildtiere”; perizia del dott. jur. M. Bütler, 15 maggio 2008). Agli occhi del Consiglio federale, anche perdite fiscali nell’ambito dell’impiego delle regalie della caccia e della pesca da parte dei Cantoni attribuibili ad animali selvatici protetti costituiscono danni da selvaggina. Questi diritti sovrani dei Cantoni di utilizzare gli effettivi di selvaggina e di pesci rappresentano vecchie fonti di entrate fiscali, che spettavano ai Cantoni già prima della costituzione dello Stato federale e che 18/32

questi ultimi hanno tutelato accuratamente contro eventuali pretese della Confederazione sin dai tempi della prima disposizione sulla caccia nella Costituzione federale (Cost. del 1874). Il fatto che per il Consiglio federale possono provocare danni sulle popolazioni selvatiche in particolare i grandi predatori emerge anche dalle trattative sulla legge sulla caccia: in proposito il Consigliere federale Egli disse all’epoca: “Posso assicurarvi che le autorità federali sono disposte ad adottare!misure ... se dovesse emergere che questo animale [la lince] si riproduce fortemente o causa nuovamente danni ingenti alla selvaggina o ad animali domestici” (resoconto integrale del 25 settembre 1984, pag. 2161). A differenza di questo danno per la regalia cantonale, al singolo cacciatore non spetta invece alcun diritto sulle prede, motivo per cui in base alla prassi giudiziaria corrente non può neanche subire un danno diretto ad opera di grandi predatori o uccelli piscivori. Con l’autorizzazione di caccia e pesca, il cacciatore o il pescatore ottengono dallo Stato unicamente il diritto di abbattere o catturare un determinato numero di animali secondo le disposizioni del diritto della caccia e della pesca. In base all’interpretazione giuridica generale, un animale selvatico che vive ancora in libertà e non è stato catturato legalmente non appartiene a nessuno e, giuridicamente, è quindi un “res nullius”. Non avendo alcun diritto di proprietà sugli animali selvatici che vivono in libertà, il cacciatore o il pescatore non può neanche comparire quale parte lesa. Non esiste quindi alcuna perdita patrimoniale del singolo cacciatore o pescatore interpretabile come danno da selvaggina. Nel 1988, nella legge sulla caccia, il Consiglio federale ha tuttavia limitato questa definizione ampia del concetto di danno della selvaggina ai “danni al bosco e alle colture” (art. 4 cpv. 1 lett. c OCP). Tale limitazione è assolutamente consentita al Consiglio federale e, a posteriori, si spiega con il fatto che al momento dell’elaborazione dell’OCP in Svizzera non vi era ancora una presenza capillare di specie conflittuali. Con le attuali popolazioni crescenti di specie conflittuali, questa limitazione non ha tuttavia più senso. Per il Consiglio federale, nella presente revisione il concetto di danno da selvaggina dell’ordinanza sulla caccia, finora definito in senso stretto, va pertanto adeguato al concetto più concreto della legge sulla caccia, sovraordinata. L’articolo 4 dell’ordinanza sulla caccia è pertanto riveduto nei seguenti punti.

Art. 4 cpv. 1 lett. c OCP “Danni ingenti ad animali da reddito” quale motivo per la regolazione di specie protette

Modifica: oltre alle due fattispecie di danno vigenti per la regolazione di specie animali protette “danni ingenti al bosco e alle colture agricole” (art. 4 cpv. 1 lett. c OCP) è introdotto il nuovo motivo “danni ingenti ad animali da reddito”. Motivazione: in Svizzera, l’avanzamento del ritorno di varie specie conflittuali ha raggiunto fasi d’insediamento distinte – se la lince occupa già una quota essenziale dell’habitat adatto e oggi forma una popolazione che si riproduce, per il lupo e, in particolare, per l’orso siamo ancora agli albori dell’insediamento con singoli animali senza alcun segno di riproduzione. Conformemente all’OCP vigente, i Cantoni possono già regolare effettivi elevati di selvaggina protetta se quest’ultima nuoce al proprio habitat, minaccia la diversità delle specie, provoca danni ingenti al bosco e alle colture, mette in pericolo persone o diffonde epizoozie (art. 4 cpv. 1 OCP). Per tali misure di regolazione s’intende la regolazione degli effettivi della specie protetta a un livello socialmente sostenibile. Per effettivi s’intendono gli animali di una specie che vivono in una regione (sottopopolazione) che costituiscono una comunità di riproduzione (popolazione) con altri animali della stessa specie che vivono in regioni limitrofe. Le eventuali misure vanno limitate nel tempo ed è necessaria l’approvazione preliminare dell’UFAM. È ora previsto un nuovo motivo per la regolazione, e cioè i “danni ingenti ad animali da reddito”, come quelli che possono essere provocati in particolare dal lupo. Siccome tali danni non sono più attribuibili a un unico esemplare, ad esempio a un unico individuo specializzato negli animali da reddito, dati gli effettivi elevati della specie conflittuale, per la loro soluzione non entrano più in considerazione misure individuali (art. 12 cpv. 2 LCP), bensì misure di regolazione (art. 12 cpv. 4 LCP). Come finora, l’adozione di una misura del genere da parte dei Cantoni presuppone la prova di una effettiva presenza eccessiva della specie conflittuale protetta, di un danno ingente e di una relazione causale plausibile tra la specie conflittuale e il danno da selvaggina (art. 12 cpv. 4 LCP). Il capoverso 2 del presente articolo dell’OCP stabilisce i dati che i Cantoni devono fornire all’UFAM 19/32

nell’ambito della domanda. Sussiste così la garanzia che le domande possano essere esaminate dall’UFAM correttamente e nell’ottica dell’obbligo di mantenere la diversità delle specie a lungo termine. Come finora, però, il testo dell’ordinanza non stabilisce cosa s’intenda quantitativamente per effettivo eccessivo (art. 12 cpv. 4 LCP) né per danno ingente (art. 12 cpv. 4 LCP e art. 4 cpv. 1 lett. c OCP). La questione della grandezza degli effettivi e dell’entità del danno va quindi definita, come finora, nell’ambito di strategie secondo l’articolo 10 capoverso 6 OCP (e cioè le strategie per l’orso, il lupo e la lince). L’esperienza mostra che valori soglia fissati nell’ambito di una strategia possono essere adattati in modo più flessibile a nuove situazioni e conoscenze rispetto alla fissazione in un’ordinanza. La richiesta di flessibilità è giustificata dal fatto che la Confederazione e i Cantoni stanno ancora raccogliendo esperienze sulla gestione delle specie conflittuali. A questo punto occorre valutare la ponderazione della protezione delle specie rispetto ad altre esigenze sociali: è importante sottolineare che le misure cantonali di regolazione sono soggette a chiare regole; in particolare, non deve trattarsi di uno sterminio regionale della popolazione della specie protetta. Conformemente al mandato costituzionale (art. 78 Cost.) e alla concezione della legge sulla caccia (art. 1 e 7 LCP), la Confederazione è responsabile delle specie protette. In materia di protezione delle specie alla Confederazione è attribuita un’ampia competenza legislativa: deve assicurare la sopravvivenza delle specie indigene e proteggerle. In caso di domande di regolazione da parte dei Cantoni, l’autorità federale deve quindi assicurarsi che la specie conflittuale protetta da regolare possa sopravvivere quale comunità riproduttiva funzionante e non sia sterminata a livello regionale. Siccome l’area di una specie conflittuale può estendersi a più Cantoni, in particolare per i grandi predatori come il lupo, l’orso e la lince, l’autorità federale deve fare in modo che eventuali misure di regolazione siano preparate, motivate e concertate a livello intercantonale. Anche questa procedura di pianificazione intercantonale è disciplinata nelle strategie riguardanti le singole specie (art. 10 cpv. 6 OCP). Con questa nuova disposizione sono attuate quattro mozioni trasmesse dal Parlamento al Consiglio federale: mozione 10.3008 del 2 febbraio 2010 “Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori”; mozione 09.3812 del 23 settembre 2009 “Regolazione delle popolazioni di lupi e predatori”; mozione 09.3951 del 25 settembre 2009 “Prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica” e mozione 10.3605 del 18 giugno 2010 “Gestione dei grandi predatori. Regolazione agevolata delle popolazioni“. L’introduzione di questa nuova disposizione non viola il diritto internazionale. Essa è compatibile in particolare con le disposizioni della Convenzione di Berna (art. 9 della Convenzione di Berna).

Art. 4 cpv. 1 lett. f OCP “Grave pericolo per impianti infrastrutturali d’interesse pubblico” quale motivo per la regolazione di specie protette

Modifica: per la regolazione di specie animali protette è introdotto il nuovo motivo “grave pericolo per impianti infrastrutturali d’interesse pubblico”. Motivazione: esiste essenzialmente un’unica specie protetta in grado di minacciare con la sua attività la sicurezza di impianti infrastrutturali, e cioè il castoro. Con la sua attività di costruzione e, in parte, di sbarramento il castoro può generare notevoli conflitti. La situazione può diventare pericolosa quando il castoro scava sotto impianti infrastrutturali d’interesse pubblico, come ad esempio argini contro le piene, compromettendone il funzionamento sicuro. L’attività di costruzione del castoro non rappresenta un problema nei corpi d’acqua seminaturali e in particolare dove è disponibile uno spazio adeguato. Con le sue costruzioni e i suoi sbarramenti, il castoro può anzi influenzare favorevolmente la diversità delle specie e il bilancio idrico. Nel paesaggio antropizzato e in particolare nelle acque corrette artificialmente senza uno spazio adeguato sono invece possibili gravi conflitti a livello locale. In genere, i piccoli problemi possono essere risolti mediante semplici misure: il rischio di crollo di una pista agricola può ad esempio essere risolto definitivamente allontanandola dalla riva o il ristagno di acqua in un abitato può essere eliminato facilmente smantellando la diga di un castoro. Per risolvere questi problemi possono entrare in considerazione anche misure venatorie contro singoli castori, come la loro cattura o il loro abbattimento, se altre misure preventive falliscono (art. 12 cpv. 2 LCP). Il castoro può però avere anche conseguenze più gravi, in particolare l’indebolimento di argini contro le piene scavandoci sotto. Anche questi problemi possono essere impediti mediante misure edilizie (p. es. 20/32

l’installazione di griglie), ma tali lavori non possono sempre essere realizzati immediatamente. L’attività di costruzione del castoro può compromettere il funzionamento sicuro di tali impianti. In questo caso le autorità devono avere la possibilità di regolare la popolazione locale di castori. La grande esperienza acquisita in Baviera con il castoro può esserci di aiuto. Per risolvere tali conflitti, la Baviera elimina singole famiglie di castori completamente e ripetutamente a livello locale. Non si tratta più di misure individuali come quelle descritte sopra (art. 12. cpv. 2 LCP), bensì di misure ripetute, ossia di misure di regolazione (art. 12 cpv. 4 LCP) nelle zone conflittuali. Le possibilità di regolazione del castoro previste a questa lettera vanno quindi intese come interventi volti a ridurre la popolazione di castori chiaramente delimitati sul territorio. I conflitti locali richiedono una risposta unita locale. In questo senso, la regolazione va quindi intesa come creazione di zone ben delimitate in cui il castoro è tenuto lontano, ad esempio mediante cattura o abbattimento, senza tuttavia sterminare il castoro dalla regione. La creazione della possibilità di una regolazione microterritoriale preventiva della popolazione di castori è particolarmente importante dal momento che le conseguenze di un malfunzionamento di impianti infrastrutturali sono molto grandi e i danni infrastrutturali non sono risarciti (art. 13 LCP). Anche la gestione del castoro e la procedura in caso di conflitto sono definite in una “Strategia castoro” (art. 10 cpv. 6 OCP). In linea di principio, anche alla regolazione del castoro si applicano le limitazioni legate alla protezione della specie applicate ai grandi predatori (cfr. commenti all’art. 4 cpv. 1 lett. c OCP).

Art. 4 cpv. 1 lett. g OCP “Forti perdite nell’ambito dell’impiego delle regalie cantonali della caccia e della pesca” quale motivo per la regolazione di specie protette

Modifica: oltre alle fattispecie di danno vigenti per la regolazione di specie animali protette “danni ingenti al bosco e alle colture agricole” (art. 4 cpv. 1 lett. c OCP) è introdotto il nuovo motivo “forti perdite nell’ambito dell’impiego delle regalie cantonali della caccia e della pesca”. Motivazione: in genere, il ritorno di specie conflittuali nella fase d’insediamento di singoli esemplari immigrati è meno problematico del momento in cui la loro popolazione si insedia definitivamente e può diventare numerosa. Se nella fase d’insediamento i problemi sono generalmente risolvibili mediante misure individuali (art. 12 cpv. 2 LCP), in presenza di popolazioni numerose ai fini della difesa contro i danni da selvaggina assume rilievo anche la regolazione della popolazione (art. 12 cpv. 4 LCP). Nell’ambito della gestione delle specie conflittuali, la Svizzera deve iniziare a prepararsi a questa nuova fase. Oltre ai danni alle colture e agli animali da reddito illustrati alle lettere precedenti e alla minaccia alla sicurezza degli impianti infrastrutturali (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c e f OCP), si verificano regolarmente conflitti con l’utilizzazione nell’ambito della caccia o della pesca quando effettivi di selvaggina o di pesci che vivono in libertà sono decimati dagli effettivi elevati di una specie conflittuale. Le esperienze con la lince nelle Prealpi occidentali o nel Giura mostrano il potenziale di tali conflitti sociali. Finora in questi casi i Cantoni non sono riusciti a raggiungere un equilibrio tra la protezione della specie conflittuale e le esigenze d’uso da parte dell’uomo. La presente modifica dell’ordinanza mira a cambiare le cose, introducendo la forte limitazione di una popolazione di prede quale nuovo motivo per regolare specie conflittuali protette (art. 4 cpv. 1 lett. g OCP). La presente modifica si spiega con l’intenzione fondamentale della legge sulla caccia: come già indicato, la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nel diritto sulla caccia attribuisce alla Confederazione soprattutto compiti di protezione. In particolare la legge sulla caccia protegge la selvaggina dalle minacce rappresentate dall’uomo (protezione delle specie), ma al tempo stesso protegge l’uomo dalle ripercussioni eccessive della selvaggina (danni da selvaggina, pericolo) e tutela il diritto dei Cantoni a un’adeguata gestione venatoria della selvaggina (caccia) (articolo sullo scopo, art. 1 LCP). L’obiettivo della legge sulla caccia è quindi mantenere le specie, regolarle riducendole a un livello sostenibile e, nei limiti del possibile, utilizzarle in modo sostenibile. In base a questa concezione, la protezione delle specie conflittuali non può essere attuata dimenticando la popolazione direttamente colpita e i Cantoni. La cornice della legislazione federale sulla caccia in relazione alle specie conflittuali protette deve piuttosto consentire una convivenza equilibrata, che concili le esigenze di protezione ecologicamente necessarie della selvaggina e le esigenze di utilizzo socioeconomico da parte della società.

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Il presente completamento della lettera g consentirà pertanto ai Cantoni di regolare effettivi elevati di specie conflittuali protette se subiscono forti perdite nell’ambito dell’utilizzazione delle loro regalie della caccia e della pesca, previa approvazione dell’UFAM. In base al diritto vigente, tali interventi di regolazione dei grandi predatori sono possibili solo per la lince, essendo menzionata nell’allegato III della Convenzione di Berna tra le specie “protette”, e non per il lupo, che figura invece tra le specie “assolutamente protette”. La Convenzione di Berna vieta quindi la regolazione del lupo a causa di una limitazione degli effettivi di prede che vivono allo stato selvatico attribuibile ad esso (art. 9 cpv. 1 della Convenzione di Berna). Il Parlamento ha tuttavia assegnato al Consiglio federale il mandato di chiedere una riserva presso la Convenzione di Berna e presentare una modifica dell’articolo 22 (mozione 10.3264 del 19 marzo 2010 “Revisione dell’articolo 22 della Convenzione di Berna”). Questa modifica renderebbe possibile una regolazione anche del lupo. Per stabilire fino a dove possono spingersi gli interventi di regolazione cantonali, limitati nel tempo, volti a contenere la popolazione di una specie conflittuale vale quanto figura al punto c. In particolare, il diritto dei Cantoni di utilizzare la regalia della caccia è chiaramente limitato dalla disposizione costituzionale che sancisce il mantenimento della diversità delle specie (art. 78 e 79 Cost.). L’approvazione preliminare da parte dell’UFAM delle misure di regolazione previste dai Cantoni assicura che eventuali interventi di regolazione siano pianificati in base alla biologia della selvaggina e non mettano quindi in pericolo la sopravvivenza della specie protetta in Svizzera. Le domande di regolazione di grandi predatori vanno esaminate nell’ottica del sistema ecologico “selvaggina-grande predatore-bosco”. Non bisogna dimenticare che accanto al “conflitto grandi predatori-ungulati” può sussistere anche un “conflitto ungulati-bosco”, che è addirittura molto più frequente. Questo genere di conflitto si verifica quando eccessivi effettivi di ungulati ostacolano o addirittura impediscono la rigenerazione naturale del bosco. La legge sulla caccia e la legge forestale obbligano pertanto i Cantoni a pianificare la caccia in modo da consentire la rigenerazione naturale del bosco mediante essenze stanziali senza ricorrere a provvedimenti di protezione contro i danni da morsicatura (art. 77 Cost.; art. 27 cpv. 2 della legge forestale; RS 921.0; art. 3 cpv. 1 LCP). È dimostrato che attraverso il loro influsso sulle popolazioni di ungulati che vivono in libertà i grandi predatori possono esercitare un influsso favorevole sulla rigenerazione del bosco. Nel valutare le domande cantonali di regolazione di popolazioni di grandi predatori occorre quindi tener conto della situazione generale bosco-selvaggina. La popolazione di ungulati non può essere ottimizzata unilateralmente a scapito della rigenerazione del bosco. La questione della soglia quantitativa del danno, ossia a partire da quando vi è una forte perdita delle regalie, non è definita neanche in questo punto in modo esaustivo nell’ordinanza sulla caccia. Come in tutte le altre fattispecie di danno, anche questo valore deve essere definito nelle strategie per le principali specie conflittuali protette (art. 10 cpv. 6 OCP). Anche in questo caso, nella domanda che inoltra all’UFAM il Cantone deve dimostrare un effettivo eccessivo della specie conflittuale (art. 12 cpv. 4 LCP), una forte perdita nell’ambito delle regalie nonché un legame causale plausibile tra la consistenza numerica della specie conflittuale e l’entità delle perdite delle regalie (art. 4 cpv. 1 lett. g OCP). Queste perdite non devono essere attribuibili ad altri fattori, come ad esempio una moria invernale o epizoozie. In via di principio, per la regolazione degli effettivi di grandi predatori è necessaria l’osservazione all’interno dei compartimenti introdotti nell’ambito delle strategie di tutela delle singole specie (art. 10 cpv. 6 OCP) e per gli uccelli piscivori è utile l’osservazione nei sistemi idrografici. Per le specie per cui l’UFAM non ha elaborato strategie o altre linee guida (p. es. smergo maggiore), si applica la procedura descritta all’articolo 4 capoverso 2 OCP; anche in questo caso eventuali interventi di regolazione sono soggetti alle condizioni quadro restrittive menzionate sopra. Con questa nuova disposizione sono attuate le seguenti tre mozioni trasmesse dal Parlamento al Consiglio federale: mozione 10.3008 del 2 febbraio 2010 “Prevenzione dei danni causati dai grandi predatori”, mozione 09.3812 del 23 settembre 2009 “Regolazione delle popolazioni di lupi e predatori” e mozione 09.3951 del 25 settembre 2009 “Prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica”.

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Art. 4 cpv. 2 lett. b OCP “Indicazioni sulla natura del pericolo derivante da specie protette e sull’area interessata da tale pericolo” in occasione di richieste cantonali per la regolazione di dette specie

Modifica: in base alla nuova disposizione, in occasione di richieste di regolazione inoltrate all’UFAM i Cantoni sono tenuti a fornire indicazioni sulla natura del pericolo derivante da specie protette e sull’area interessata da tale pericolo. Motivazione: in caso di eventuali richieste di regolazione di specie protette che rappresentano un pericolo i Cantoni sono tenuti a fornire indicazioni sulla natura del pericolo e sull’area interessate da tale pericolo. In questo modo è possibile limitare gli eventuali perimetri delle misure alla zona conflittuale e valutare l’effetto della regolazione sulla specie protetta in riferimento alla popolazione complessiva.

Art. 4 cpv. 2 lett. d OCP “Indicazioni sulle ripercussioni degli interventi di regolazione sugli effettivi della specie protetta” nelle domande cantonali di regolazione

Modifica: in occasione delle domande di regolazione inoltrate all’UFAM, i Cantoni sono ora tenuti a fornire dati sulle ripercussioni di eventuali interventi sugli effettivi della specie protetta. Motivazione: affinché l’UFAM possa attuare l’obbligo costituzionale di conservare la diversità delle specie (art. 78 e 79 Cost.; art. 1 cpv. 1 LCP) nel valutare le domande dei Cantoni di regolare specie protette, questi ultimi devono comunicargli le possibili ripercussioni sugli effettivi della specie protetta.

Art. 4 cpv. 2 lett. e OCP “Indicazioni sulle misure di prevenzione adottate” nelle domande cantonali di regolazione di specie conflittuali protette

Modifica: in occasione delle domande di regolazione inoltrate all’UFAM, i Cantoni illustrano le misure adottate per prevenire il conflitto. Motivazione: l’inserimento esplicito di questa lettera sancisce la prassi attuale. Spesso i conflitti e i danni da selvaggina possono essere risolti mediante opportune misure di prevenzione. Prima di poter regolare una specie protetta, il Cantone deve quindi dimostrare di non aver potuto attuare misure di prevenzione o che tali misure erano sproporzionate. La gestione delle specie protette deve fondarsi sul principio secondo cui, nei limiti del possibile, i conflitti e i problemi devono essere risolti mediante misure preventive. Solo in un secondo tempo si possono adottare anche misure venatorie.

bis Art. 4 OCP “Zone di tranquillità per la selvaggina”

Modifica: questo nuovo articolo obbliga i Cantoni a esaminare la delimitazione di zone di tranquillità per la selvaggina e a delimitare tali zone (laddove necessario e opportuno). Le zone di tranquillità per la selvaggina collegano e completano le bandite di caccia e le riserve per gli uccelli esistenti. La Confederazione s’impegna a iscrivere queste zone di tranquillità per la selvaggina nelle carte tematiche concernenti il tempo libero (carte scialpinistiche ed escursionistiche). Motivazione: nell’ambito della revisione del 1986 della legge sulla caccia, uno dei capisaldi del progetto era la “protezione della selvaggina dai disturbi dell’uomo” (cfr. messaggio concernente la legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici, art. 7 cpv. 3, p. 11). Benché la Confederazione abbia un’ampia competenza legislativa in materia di protezione del mondo animale e dei suoi habitat (art. 78 cpv. 4 e 79 Cost.), il legislatore si è avvalso poco di tale diritto nell’ambito della protezione della selvaggina dai disturbi. Questo compito è invece rimasto formulato in termini vaghi e delegato ai Cantoni (art. 7 cpv. 4 LCP). Nel frattempo, l’evoluzione attuale nel settore dello sport del tempo libero e la mobilità nettamente accresciuta della popolazione rendono ancora più pressante il problema dei disturbi a cui è esposta la selvaggina. Il numero di persone in cerca di riposo e di avventura che si aggirano negli habitat della selvaggina ha raggiunto livelli mai visti prima. La selvaggina può così subire forti 23/32

disturbi, in genere senza che l’uomo che li causa se ne renda conto. Sono particolarmente delicati i disturbi causati agli animali montani in inverno e in primavera. Si tratta di un periodo inevitabilmente duro per questi animali. Se oltretutto sono spinti a fuggire a causa di disturbi, spesso il consumo eccessivo di energia non può più essere compensato (p. es. fagiano di monte, camoscio). Tali fughe provocano sempre una sofferenza inutile per gli animali e bastano poche fughe per fare la differenza tra la vita e la morte. Oltre alla selvaggina stessa, però, spesso a risentirne fortemente è anche il suo habitat. Una conseguenza particolarmente critica possono essere i danni da selvaggina al bosco di protezione. Questi danni si verificano quando la selvaggina è spinta nel bosco e in mancanza di pastura alternativa morsica i giovani alberi. In questo modo, la rigenerazione naturale del bosco è frenata, compromettendone la stabilità e la funzione protettiva a lungo termine. Le zone di tranquillità per la selvaggina, in particolare quelle invernali, servono quindi a proteggere non solo la fauna, ma anche gli habitat. Date le condizioni territoriali naturali della Svizzera, il bisogno di delimitare zone di tranquillità per la selvaggina è particolarmente acuto nelle regioni di montagna e in inverno. I disturbi possono però costituire un problema e rendere necessaria la delimitazione di zone di tranquillità per la selvaggina anche nell’Altopiano e nel Giura come pure in estate (p. es. conflitti tra l’esercizio dell’arrampicata e le rocce su cui nidifica il falco pellegrino, problemi nei paesaggi golenali in caso di disturbo del piro piro piccolo, che nidifica sulla ghiaia, ecc.). È chiaro che le zone di tranquillità per la selvaggina servono principalmente alla gestione delle attività del tempo libero. Devono tuttavia restare assicurate le altre utilizzazioni e la manutenzione del paesaggio. Per questo motivo, è opportuno chiarire la loro relazione con le altre utilizzazioni del paesaggio, in particolare la caccia, l’agricoltura e la selvicoltura nonché l’aviazione. Zone di tranquillità per la selvaggina e caccia: le nuove zone di tranquillità per la selvaggina richieste non sono nuove bandite di caccia. Anzi, al loro interno è indispensabile la regolazione venatoria degli effettivi di selvaggina. Siccome però la caccia stessa può rappresentare un grande disturbo occorre armonizzare accuratamente le disposizioni sull’esercizio della caccia e quelle sulla tranquillità della selvaggina. In particolare la caccia deve essere praticata unicamente in orari in cui non vige alcun obbligo di tranquillità. Durante gli orari di riposo della selvaggina, invece, bisogna impedire l’accesso a queste zone anche ai cacciatori, vietando ad esempio la raccolta di palchi di cervi nelle zone di tranquillità per la selvaggina invernali. Zone di tranquillità per la selvaggina e selvicoltura: il discorso è analogo per la selvicoltura. La gestione dei boschi resta assicurata anche e soprattutto durante l’inverno dato che, per l’abbattimento di legname, la selvicoltura tradizionale ha bisogno della stagione invernale. Per esperienza, in genere la selvicoltura tradizionale durante il periodo invernale non rappresenta un grande disturbo per la selvaggina. Siccome le zone di tranquillità per la selvaggina servono anche al bosco (prevenzione dei danni da morsicatura) è nell’interesse della pianificazione forestale orientarsi alle disposizioni sul riposo della selvaggina. Ciò avviene mediante l’integrazione di zone di tranquillità per la selvaggina nella pianificazione forestale (p. es. nell’ambito dei piani di sviluppo del bosco). Zone di tranquillità per la selvaggina e agricoltura: come per la selvicoltura, all’interno delle zone di tranquillità per la selvaggina è garantita anche la regolare utilizzazione agricola. Nel delimitare le zone di tranquillità per la selvaggina, il Cantone e i Comuni provvedono tuttavia a conciliare in modo ottimale l’utilizzazione agricola del suolo e le prescrizioni concernenti il riposo della selvaggina. Zone di tranquillità per la selvaggina e aviazione: le zone di tranquillità per la selvaggina cantonali non comportano l’obbligo automatico per la Confederazione di disciplinare le attività dell’aviazione sopra tali zone. Il diritto di sorvolo è quindi fatto salvo, nell’ambito delle leggi applicabili. Eventuali restrizioni e divieti giuridici dell’aviazione dovrebbero quindi essere esaminati e introdotti nel caso specifico. La competenza di stabilire disposizioni in materia di aviazione spetta esclusivamente alla Confederazione. All’interno delle zone di tranquillità per la selvaggina possono invece essere introdotti, d’intesa con il proprietario del fondo, divieti di decollo e atterraggio per i parapendii. Nell’ambito della regolamentazione delle zone di tranquillità per la selvaggina, la Confederazione si basa sull’esperienza positiva di singoli Cantoni, che hanno già delimitato zone di tranquillità per la 24/32

selvaggina per la gestione, limitata nel tempo e nello spazio, di attività sportive e turistiche del tempo libero (p. es. GR, NW, OW, UR, VS). Per quanto riguarda la delimitazione territoriale di tali zone di tranquillità per la selvaggina, come finora i Cantoni hanno piena libertà, ma anche l’intera responsabilità, il che rispetta la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni nell’ambito della legislazione sulla caccia (art. 7 cpv. 4 LCP). Una regolamentazione su scala nazionale di queste zone di tranquillità per la selvaggina comporta tuttavia netti miglioramenti: i Cantoni possono così fondare le disposizioni di protezione concernenti le zone di tranquillità per la selvaggina concretamente sul diritto federale e punire eventuali violazioni (art. 18 cpv. 1 lett. e LCP). Per consentire ai Cantoni una procedura penale semplificata per la riscossione di multe disciplinari, le disposizioni penali della legge sulla caccia dovranno essere adeguate di conseguenza al più presto, in adempimento della mozione 10.3747 “Potenziare il sistema delle multe disciplinari per sgravare le autorità penali e i cittadini”, che il Consiglio federale ha raccomandato di accettare. Dal momento che le zone di tranquillità per la selvaggina saranno sancite nel diritto federale, l’UFAM provvede anche alla segnalazione unitaria sull’intero territorio nazionale mediante un logo elaborato assieme ai Cantoni. Migliora così la riconoscibilità di tali zone, il che si ripercuote favorevolmente sul rispetto delle disposizioni concernenti il riposo della selvaggina. La Confederazione provvede inoltre a sensibilizzare e informare il pubblico sulla nuova strategia delle zone di tranquillità. È a questo che servono ad esempio la pubblicazione di queste zone di tranquillità per la selvaggina e della corrispondente rete di percorsi percorribili a piedi nelle carte tematiche (carte scialpinistiche ed escursionistiche) dell’Ufficio federale di topografia bis Swisstopo (art. 4 cpv. 4 OCP) e nel portale di geodati della Confederazione nonché la 3 segnalazione di tutte le zone di tranquillità per la selvaggina cantonali su Internet . Per rete di percorsi s’intendono le possibilità di spostarsi per chi pratica sport invernali sulla neve (p. es. scialpinismo, sci di fondo, racchette da neve, escursionismo). I Cantoni forniscono i dati su questi percorsi (cfr. nella presente revisione: II Modifica del diritto previgente: ordinanza del 21 maggio sulla geoinformazione, OGI; RS 510.620; nuovo identificatore n. 179). L’iscrizione delle zone di tranquillità per la selvaggina nelle carte tematiche rischia di superare le attuali risorse di Swisstopo e dovrebbe essere indennizzata dall’UFAM. Ciò dovrebbe comportare costi dell’ordine di 50 000-

100 000 franchi all’anno per l’UFAM.

In base al presente progetto di revisione, spetta ai Cantoni chiarire se e dove sia necessario delimitare zone di tranquillità per la selvaggina, quali siano le regole adeguate per il riposo della selvaggina e come queste zone di tranquillità per la selvaggina possano essere integrate nella rete attuale di bandite di caccia e riserve per gli uccelli. Il collegamento delle zone di tranquillità per la selvaggina con le aree protette a livello federale esistenti genera una rete nazionale di superfici in cui il riposo della selvaggina è organizzato e controllato. La delimitazione di zone di tranquillità per la selvaggina può essere opportuna anche all’interno delle aree protette a livello federale (p. es. zone di accoppiamento e riproduzione dei fasianidi), in particolare nell’ambito di strategie di controllo dei visitatori (secondo l’art. 14 cpv. 1 lett. d OBAF). Alla Confederazione spetta in particolare il compito di coordinamento dell’armonizzazione intercantonale delle zone di tranquillità per la selvaggina. È a questo che serve il parere preliminare dell’UFAM sulla pianificazione bis cantonale (art. 4 cpv. 3 OCP). Con questa disposizione è attuato un intervento trasmesso dal Consiglio nazionale al Consiglio federale (postulato 07.3131 del 21 marzo 2007 “Zone di tranquillità per proteggere gli animali selvatici dagli sport di tendenza”).

3 Le zone di tranquillità per la selvaggina in Svizzera su Internet: Portale delle zone di tranquillità per la selvaggina dell’UFAM e dei Cantoni: www.wildruhezonen.ch (www.zones-de- tranquillite.ch) Portale della campagna “Chi rispetta protegge”: www.respektiere-deine-grenzen.ch (www.respecter-cest-proteger.ch)

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Art. 8 OCP “Messa in libertà di animali indigeni”

Modifica: l’articolo 8 OCP vigente è suddiviso in due nuovi articoli. Il presente articolo 8 contiene le disposizioni vigenti relative alla “messa in libertà di animali indigeni”. Le disposizioni concernenti la bis “gestione di animali non indigeni” sono invece scorporate nel nuovo articolo 8 . Motivazione: finora l’articolo 8 OCP comprendeva due ambiti della gestione della selvaggina distinti: da un lato la “messa in libertà di animali indigeni” e dall’altro la “gestione di animali non indigeni”. Per agevolare la comprensione, il suo contenuto è ora suddiviso in due articoli separati: il nuovo articolo 8 contiene tutte le disposizioni dell’articolo 8 capoversi 3-5 OCP vigente concernenti bis la messa in libertà in Svizzera di selvaggina indigena senza alcuna modifica; il nuovo articolo 8 disciplina invece la gestione della selvaggina non indigena (art. 8 cpv. 1 e 2 OCP vigente). Per selvaggina s’intendono le specie animali che rientrano nel campo di applicazione della legge sulla caccia, e cioè ungulati, predatori, leporidi, marmotte, castori, scoiattoli e uccelli (art. 2 LCP). Sono considerate indigene tutte le specie animali selvatiche che vivono in Svizzera allo stato naturale (e cioè senza l’intervento dell’uomo) dalla fine dell’ultima era glaciale 11 000 anni, sono immigrate naturalmente o sono state sterminate dall’uomo. Vi rientrano anche gli uccelli migratori che utilizzano la Svizzera quale tappa intermedia. Le specie animali che sono invece arrivate in Europa centrale per opera dell’uomo non sono incluse nella diversità delle specie indigene. Sono eccettuate le specie che si sono insediate liberamente da noi prima di Colombo (e cioè prima del 1500 circa secondo il nostro calendario). Il coniglio selvatico, portato nella nostra regione dai romani, è quindi considerato indigeno; il procione, messo in libertà nel XX secolo, non è invece considerato indigeno. Molte delle numerose specie animali selvatiche della Svizzera sterminate in epoca storica dall’uomo sono ritornate, ad esempio il cervo, lo stambecco, il capriolo, il cinghiale, l’orso, il lupo, la lince e il gipeto. In Svizzera mancano ancora singole specie animali selvatiche indigene, ad esempio il bisonte, l’alce o la lontra.

bis Art. 8 OCP “Gestione di animali non indigeni”

Modifica: questo nuovo articolo disciplina la gestione delle specie animali non indigene. Contiene tutte le disposizioni corrispondenti scorporate dall’articolo 8 OCP vigente. Sono ora previste autorizzazioni e divieti di detenzione per specie animali particolarmente problematiche. bis Motivazione: i motivi della suddivisione dell’articolo 8 vigente in due articoli 8 e 8 separati sono illustrati all’articolo 8 precedente, dove sono anche definite le specie animali indigene e di conseguenza anche quelle “non indigene”. bis Al nuovo articolo 8 è disciplinata la gestione della selvaggina non indigena. L’obiettivo principale del presente articolo è di evitare efficacemente la messa in libertà in Svizzera di specie animali non indigene (art. 29a e 29f della legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01). Benché la messa in libertà di specie animali non indigene sia già vietata dal diritto sulla caccia (art. 8 cpv. 1 OCP), vi sono sempre stati animali di questa categoria messi in libertà – intenzionalmente o inavvertitamente (p. es. daino, cigno nero). Un importante esempio di messa in libertà indesiderata è la casarca, che si è diffusa da noi a partire dagli anni 1960 in seguito a una fuga da un allevamento e oggi è presente anche nella zona di confine tedesca. Secondo l’ordinanza sulla caccia, i Cantoni hanno l’obbligo di allontanare le specie animali non indigene passate allo stato selvatico non appena minacciano la diversità delle specie indigene (art. 8 cpv. 2 OCP). Per le specie che si diffondono rapidamente, può trattarsi di un’impresa difficile. Proprio l’esempio della casarca mostra che l’esecuzione di questa disposizione richiede moltissime risorse (tempo di lavoro, soldi) (Cantone AG). L’ideale sarebbe quindi prevenire la messa in libertà di tali specie. Una prevenzione efficace è la soluzione migliore e nettamente più economica al problema. In proposito, bis il nuovo articolo 8 contiene le seguenti disposizioni. Come finora vige il divieto generale di messa in libertà. Gli animali che non appartengono alla bis diversità delle specie indigene non possono quindi essere messi in libertà (art. 8 cpv. 1 OCP). Ciò si applica a tutte le specie animali non indigene in base ai gruppi di specie enumerati nella legge sulla caccia (art. 2 LCP) e non solo alle specie menzionate nell’allegato dell’OCP. 26/32

Sempre nell’ottica della prevenzione, come finora per le specie animali elencate nell’allegato dell’OCP è richiesta un’autorizzazione d’importazione. Il fatto che nel testo dell’ordinanza solo gli animali menzionati nell’allegato siano soggetti a un’autorizzazione d’importazione e non come finora tutte le specie animali non indigene corrisponde alla prassi adottata finora dall’Ufficio federale di veterinaria (UFV). L’elenco delle specie dell’allegato dell’OCP corrisponde all’elenco dell’articolo 8 capoverso 1 dell’OCP vigente. In questo elenco è stata precisata unicamente l’espressione “ibridi fra animali selvatici e animali domestici” con l’aggiunta “equiparati agli animali selvatici di cui all’articolo 86 dell’ordinanza sulla protezione degli animali”. Sussiste così la garanzia che sono considerati unicamente gli ibridi fino alla seconda generazione di reincrocio (generazione F3). Ibridi di reincroci supplementari non possono infatti più essere distinti dagli animali selvatici in sede di esecuzione. Il trasferimento di questo elenco dal testo dell’ordinanza nell’allegato attribuisce al Dipartimento la nuova competenza di adeguare l’elenco, se necessario. L’UFAM potrà così reagire con particolare tempestività ai mutamenti delle condizioni. Un eventuale adeguamento presuppone nuove conoscenze sul potenziale di minaccia (invasività) di specie non bis indigene (art. 8 cpv. 2). Sussiste una tale minaccia se una specie non indigena rischia di soppiantare una specie indigena a livello regionale (p. es. scoiattolo grigio americano), di portare alla sua estinzione (p. es. gobbo della Giamaica americano) o di infiltrarsi geneticamente (p. es. ibridi di rapace). Il Dipartimento legherà eventuali adeguamenti dell’allegato a raccomandazioni corrispondenti di piani d’azione internazionali e nazionali. In sede di esecuzione di questa nuova disposizione emerge una modifica sostanziale: l’autorizzazione per l’importazione di queste specie è rilasciata dall’UFAM, e non più dall’UFV, poiché le competenze e le responsabilità legate alla legislazione sulla caccia spettano in linea di massima all’UFAM. Se per l’importazione di un animale sono necessarie due autorizzazioni, l’UFAM (diritto sulla caccia) e l’UFV (diritto sulla protezione degli animali e le epizoozie, CITES) coordinano il loro rilascio. Sempre nell’ottica di una migliore prevenzione è ora soggetta a un’autorizzazione cantonale di detenzione la detenzione di tutte le specie dell’allegato dell’OCP. Tale autorizzazione di detenzione è già necessaria per tutte le specie di mammiferi dell’elenco conformemente al diritto sulla protezione degli animali (art. 89 e 90 OPAn, RS 455.1). Sussiste così la garanzia che questi animali siano tenuti nel rispetto della specie. Per le specie di uccelli elencate nell’allegato, finora non era necessaria un’apposita autorizzazione poiché la loro detenzione non era considerata problematica dal punto di vista del diritto sulla protezione degli animali. In base al progetto di revisione è ora necessaria un’autorizzazione di detenzione per tutte le specie dell’allegato dell’OCP e di conseguenza anche per le specie di uccelli incluse in tale elenco. Nel diritto sulla caccia questa misura non è motivata con la legislazione sulla protezione degli animali, bensì con la legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01). La LPAmb esclude la possibilità che siano liberati organismi che possono minacciare la diversità biologica e la sua utilizzazione sostenibile (art. 29a e 29f LPAmb). L’esecuzione delle nuove autorizzazioni di detenzione rappresenta un nuovo compito per i Cantoni e va quindi esaminato. Già oggi l’esecuzione delle disposizioni di protezione degli animali rientra nella sfera di responsabilità dei servizi veterinari cantonali (art. 33 della legge sulla protezione degli animali, LPAn; RS 455). Anche il rilascio di autorizzazioni di detenzione di animali protetti compete ai Cantoni secondo la legislazione sulla caccia (art. 10 LCP e art. 6 OCP) e a suo tempo ai Cantoni era stata raccomandata una collaborazione tra l’autorità veterinaria e l’autorità venatoria (commenti all’ordinanza del 16 ottobre 1986 sulla caccia). A ciò si aggiungono ora le autorizzazioni di detenzione per le specie dell’allegato dell’OCP. Per bis organizzare l’esecuzione del nuovo articolo 8 è importante evitare di creare confusione per il cittadino richiedente: se vuole tenere un mammifero appartenente a una delle specie contemplate nell’allegato dell’OCP ha bisogno di un’autorizzazione di detenzione sia conformemente al diritto sulla protezione degli animali che in base al diritto sulla caccia; se vuole tenere un uccello di una delle specie dell’allegato dell’OCP ha bisogno solo di un’autorizzazione di detenzione ai sensi del diritto sulla caccia. Senza voler intervenire nell’autonomia organizzativa dei Cantoni, bisognerebbe garantire che il cittadino richiedente debba rivolgersi a un unico servizio competente. In ogni caso si raccomanda una stretta collaborazione tra le autorità veterinarie cantonali e i servizi cantonali della caccia. Ciò vale anche quando si tratta di stabilire condizioni legate all’autorizzazione di detenzione e il loro controllo (p. es. controllo dei recinti, controllo degli effettivi, marcatura durevole degli animali, sterilizzazione di singoli animali ecc.). 27/32

Al capoverso 5 sono previsti divieti di detenzione per tre specie animali particolarmente problematiche: il gobbo della Giamaica, lo scoiattolo grigio nonché gli ibridi di rapace. Esaminiamo brevemente queste tre specie. Gobbo della Giamaica: il gobbo della Giamaica americano è probabilmente stato messo in libertà in Europa un’unica volta, in Inghilterra. La sua popolazione è però cresciuta al punto che nel frattempo minaccia la sopravvivenza del gobbo rugginoso europeo. Il divieto di detenzione per il gobbo della Giamaica è una delle misure principali per prevenire ulteriori emissioni secondo il 4 piano d’azione internazionale per la lotta contro il gobbo della Giamaica in Europa . Scoiattolo grigio: lo scoiattolo grigio americano è stato messo in libertà in Europa in Gran Bretagna e in Italia. Le esperienze in Gran Bretagna mostrano che lo scoiattolo grigio rischia di soppiantare lo scoiattolo indigeno. Lo scoiattolo grigio è pertanto considerato una specie molto problematica. Fortunatamente, finora in Svizzera lo scoiattolo grigio non è ancora stato riscontrato in libertà. Per evitare qualsiasi messa in libertà, intenzionale o inavvertita, e poter combattere efficacemente questa specie alla prima comparsa, nel 2008 l’UFAM ha fatto allestire una perizia (piano preventivo scoiattolo grigio, UFAM, novembre 2008). Per proteggere lo scoiattolo indigeno viene quindi introdotto a titolo preventivo un divieto di detenzione dello scoiattolo grigio. Ibridi di rapace: è vietata anche la detenzione di ibridi di rapace. Per ibridi di rapace s’intendono ibridi tra specie di rapaci (p. es. il falco pellegrino e il falco sacro) che nascono nell’ambito della detenzione di rapaci per opera dell’uomo mediante fecondazione naturale o artificiale. Se questi uccelli sono fatti volare liberamente, ad esempio nell’ambito della falconeria, possono sfuggire e accoppiarsi con falchi selvatici. Tale riproduzione porterebbe a un incrocio genetico problematico e indesiderato con la popolazione di falchi indigena. A causa di questo pericolo non sono rilasciate autorizzazioni di detenzione per ibridi di rapaci. Quale regolamentazione transitoria sono possibili deroghe a questi tre divieti di detenzione per scopi di ricerca o per detenzioni già esistenti (p. es. falconeria). Le autorità esecutive esaminano se tali autorizzazioni derogatorie debbano essere soggette a condizioni, ad esempio l’obbligo di sterilizzare gli animali. Il capoverso 6 riprende l’obbligo dei Cantoni di regolare e lottare contro gli effettivi di specie animali non indigene passate allo stato selvatico dall’articolo 8 vigente, senza modifiche.

Art. 9 OCP “Misure di autodifesa contro gli animali di specie protette”

Modifica: il mattugio e il passero domestico sono eliminati dall’elenco delle specie di uccelli protette contro le quali possono essere adottate misure di autodifesa. I Cantoni sono ora tenuti a disciplinare la protezione degli uccelli adulti durante la cova nell’ambito dell’autodifesa contro gli uccelli protetti. Motivazione: nella concezione della legge sulla caccia, le misure di autodifesa sono uno strumento importante per proteggersi dai danni da selvaggina. Consentono infatti ai proprietari di animali domestici, beni immobili e colture agricole di proteggersi sotto la propria responsabilità, adottando misure venatorie contro determinate specie. Per gli animali di specie cacciabili, il diritto di emanare le disposizioni corrispondenti spetta ai Cantoni, per le specie protette spetta al Consiglio federale designare le specie animali contro le quali possono essere prese tali misure (art. 12 cpv. 3 LCP). Il Consiglio federale elenca le specie protette all’articolo 9 OCP. Il Consiglio federale si avvale del diritto di adeguare l’elenco per le due specie di passero (mattugio, passero domestico). Oggi entrambe hanno perso importanza quali organismi nocivi e registrano una flessione regionale, in parte netta. Tale flessione è da attribuire all’intensificazione dell’utilizzazione agricola e alle moderne modalità di costruzione e risanamento degli edifici, che eliminano le nicchie nidificabili. Lo stralcio di queste specie, in passato molto diffuse, dall’elenco delle specie protette contro le quali è ammessa l’autodifesa appare quindi giustificato.

4 http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/docs/intl_white_headed_duck.pdf 28/32

Nell’ambito delle misure di autodifesa contro specie protette, i Cantoni sono ora tenuti a prendere in considerazione la protezione degli uccelli adulti durante la cova. Tale disposizione attua la protezione degli animali dai disturbi e in particolare la protezione degli uccelli adulti durante la cova chiesta ai Cantoni nella legge sulla caccia (art. 7 cpv. 4 e 5 LCP). In via di principio il diritto all’autodifesa non annulla infatti le disposizioni della legge sulla caccia concernenti la protezione delle specie e degli animali. Alcuni Cantoni hanno già attuato questa protezione nell’ambito della regolamentazione delle misure di autodifesa (p. es. BE).

Art. 10 OCP “Risarcimento e prevenzione dei danni”

Art. 10 cpv. 6 OCP “Strategie di tutela delle specie animali protette”

Modifica: le disposizioni vigenti concernenti le strategie dell’UFAM di tutela delle specie animali protette sono concretizzate e strutturate meglio. Nelle strategie è ora inserita la prevenzione delle situazioni di pericolo causate dall’orso e dal castoro; sono inoltre precisate le condizioni per eventuali misure ed è disciplinato più chiaramente il coordinamento intercantonale delle misure. Motivazione: in linea di massima, i danni causati da specie selvatiche cacciabili sono risarciti dai Cantoni (art. 13 cpv. 1 LCP), mentre quelli provocati da specie protette non lo sono necessariamente. Per i danni causati da specie selvatiche protette, il Consiglio federale designa le specie per cui la Confederazione e i Cantoni partecipano al risarcimento (art. 13 cpv. 4 LCP e art. 10 cpv. 1 OCP). Per tali specie protette, l’UFAM elabora delle strategie intese come aiuto all’esecuzione, che descrivono la gestione conforme alla legge di tali animali (art. 10 cpv. 6 OCP). Sono già disponibili strategie per il lupo, la lince, l’orso e il castoro. Per migliorare la struttura di tali strategie, il presente capoverso è rielaborato e ristrutturato (lett. a- f). Le strategie perseguono sempre i seguenti obiettivi: 1) protezione delle specie; 2) prevenzione dei danni; 3) risarcimento; 4) protezione da danni o situazioni di pericolo mediante misure individuali o misure di regolazione. Conformemente allo schema, in futuro le strategie terranno conto delle seguenti modifiche. Situazioni di pericolo: le strategie contengono ora principi concernenti la prevenzione delle situazioni di pericolo (lett. b), principi concernenti la dissuasione nonché principi concernenti l’entità dei pericoli (lett. e). Tutti questi adeguamenti assumono particolare rilievo nella “Strategia orso”. La prevenzione delle situazioni di pericolo assume rilievo anche nella “Strategia castoro”. Soglie di danno: sono inseriti nelle strategie anche principi concernenti la valutazione dei danni, in particolare la loro entità (lett. e). Con ciò s’intendono ad esempio soglie di danno che possono far scattare un intervento. Come mostra l’esperienza, le strategie sono particolarmente adatte per definire tali soglie di danno, poiché possono essere adattate in modo più flessibile a nuove situazioni e conoscenze rispetto alla fissazione rigida nell’ambito di un’ordinanza. Questa esigenza di flessibilità è giustificata dal fatto che la Confederazione e i Cantoni devono ancora raccogliere esperienze sulla gestione dei grandi predatori. Perimetri: le strategie contengono ora anche principi concernenti eventuali perimetri delle misure (lett. e). Può trattarsi ad esempio di perimetri dei danni all’interno dei quali eventuali danni sono sommati, di perimetri di prevenzione che delimitano l’area delle misure di prevenzione o di perimetri di abbattimento all’interno dei quali è possibile catturare o uccidere un animale. Consultazione dell’UFAM: è inserito un nuovo passaggio concernente la consultazione preliminare dell’UFAM su singole misure contro il lupo, la lince e l’orso (lett. e). Ciò è apparentemente in contraddizione con il fatto che dalla revisione del 15 gennaio 2003 dell’ordinanza sulla caccia il diritto di decidere singole misure contro il lupo, la lince e l’orso non spetta più all’UFAM, bensì ai Cantoni (secondo l’art. 12 cpv. 2 LCP). Siccome tuttavia in base alla giurisprudenza del Tribunale federale la decisione di singole misure contro il lupo, la lince o l’orso rappresenta l’adempimento di un compito federale secondo l’articolo 2 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), tali misure cantonali devono essere pubblicate e impugnabili secondo l’articolo 12 LPN (DTF 131 II 58). Il fatto di consultare preliminarmente l’UFAM per le misure contro la lince, il lupo e l’orso dà al Cantone una determinata certezza del diritto in caso di impugnazione di una misura davanti a un tribunale. 29/32

Coordinamento intercantonale: nelle strategie è ora inserito anche il coordinamento intercantonale delle misure (lett. f). Anch’esso è apparentemente in contraddizione con la sovranità cantonale in materia di esecuzione nel decidere singole misure contro il lupo, la lince e l’orso. Solo con tale coordinamento intercantonale delle misure la Confederazione può tuttavia adempiere al proprio mandato costituzionale di conservazione della diversità delle specie in Svizzera (art. 78 cpv. 4 e 79 Cost.). Gli effettivi dei grandi predatori lupo, lince e orso presentano infatti uno “spazio di azione” che va spesso ben oltre i confini territoriali di un Cantone. La sopravvivenza di queste specie animali protette in Svizzera può quindi essere garantita unicamente se i loro effettivi sono valutati al di là dei confini cantonali, in parte addirittura al di là dei confini nazionali. Una considerazione puramente cantonale di eventuali interventi volti a contenere gli effettivi delle specie protette potrebbe facilmente portare all’estinzione di tali specie su scala regionale. Questa informazione reciproca strutturata tra i Cantoni e la Confederazione garantisce quindi la gestione integrata di tale specie. Un approccio coerente su vasta scala adempie inoltre al mandato della mozione 10.3605 “Gestione dei grandi predatori. Regolazione agevolata delle popolazioni”, peraltro già approvata. Tale approccio dà ai Cantoni peraltro la garanzia giuridica per poter disporre le misure adeguate. Il Cantone conserva tuttavia la piena sovranità sulle misure decise (art. 12 cpv. 2 LCP).

Art. 20 OCP “Modifica del diritto previgente”

Modifica: la nuova regolamentazione sulle zone di tranquillità per la selvaggina prevista all’articolo bis 4 presuppone l’iscrizione delle zone e delle aree protette nonché dei corrispondenti percorsi percorribili a piedi in inverno nelle carte tematiche di Swisstopo (carte scialpinistiche ed escursionistiche). A tal fine è necessario adeguare l’ordinanza sulle bandite federali (OBAF) e l’ordinanza sulla geoinformazione (OGI). Motivazione: per sensibilizzare e informare la popolazione sugli obiettivi del riposo della selvaggina è indispensabile che l’informazione sulle zone protette e sulle zone di tranquillità sia facilmente accessibile a chiunque. L’iscrizione delle bandite di caccia e delle zone di tranquillità nonché dei corrispondenti percorsi percorribili a piedi nelle carte tematiche di Swisstopo (carte scialpinistiche ed escursionistiche) rappresenta uno strumento particolarmente efficace. In quest’ottica vanno adeguate le due ordinanze seguenti. (1) Adeguamento dell’ordinanza sulle bandite federali (art. 7 cpv. 4 OBAF; RS 922.31): per proteggere la selvaggina dai disturbi, nelle bandite di caccia le attività sportive e del tempo libero sono limitate già oggi (art. 5 OBAF). In particolare è vietata l’attività sciatoria fuori delle strade, delle piste e degli itinerari segnalati (art. 5 cpv. 1 lett. e OBAF). Affinché possa essere presa in considerazione dagli escursionisti nel pianificare il percorso, la posizione di queste bandite di caccia e dei percorsi percorribili a piedi deve essere indicata nelle carte scialpinistiche di Swisstopo. Con il nuovo capoverso (art. 7 cpv. 4 OBAF), Swisstopo è obbligato a indicare le bandite di caccia e i percorsi percorribili a piedi o con un veicolo nelle carte tematiche (carte scialpinistiche ed escursionistiche). I geodati alla base di questa pubblicazione di Swisstopo devono essere disciplinati nell’ordinanza sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620) (identificatori 179, 170). Conformemente a questa ordinanza, l’UFAM resta responsabile dei perimetri delle zone e dei corrispondenti percorsi percorribili a piedi. Per rete di percorsi s’intendono le possibilità di spostarsi per chi pratica sport invernali sulla neve (p. es. scialpinismo, sci di fondo, racchette da neve, escursionismo). (2) Adeguamento dell’ordinanza sulla geoinformazione (allegato I; OGI; RS 510.620): Nuovo identificatore n. 179: “Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi)” Nell’ambito della presente revisione dell’ordinanza sulla caccia, quale nuovo strumento di controllo delle persone che trascorrono il tempo libero nella natura sono introdotte cosiddette zone di tranquillità per la selvaggina. Affinché gli sportivi possano tenerne conto nella loro pianificazione, queste zone di tranquillità per la selvaggina e i corrispondenti percorsi

5 RS 510.620 30/32

percorribili a piedi sono iscritti nelle carte tematiche (carte scialpinistiche ed escursionistiche) bis di Swisstopo (art. 4 cpv. 4 OCP). Per far sì che i dati territoriali corrispondenti siano disponibili sul portale di geodati della Confederazione, il record deve essere inserito nell’allegato dell’OGI. A tal fine è introdotto un nuovo identificatore n. 179 “Zone di tranquillità per la selvaggina (compresa la rete di percorsi)”. Per rete di percorsi s’intendono le possibilità di spostarsi per chi pratica sport invernali sulla neve (p. es. scialpinismo, sci di fondo, racchette da neve, escursionismo). I principali responsabili dei dati sono i Cantoni. In altre parole, i Cantoni forniscono all’UFAM i dati relativi al perimetro delle zone di tranquillità per la selvaggina nonché ai corrispondenti percorsi percorribili a piedi all’interno di queste zone di tranquillità per la selvaggina conformemente a detta ordinanza. Modifica dell’identificatore n. 170: “Inventario federale delle bandite di caccia federali” Nell’ambito della presente revisione, l’ordinanza sulle bandite federali è modificata nella procedura combinata. Swisstopo è obbligato a iscrivere nelle carte tematiche (carte sci alpinistiche ed escursionistiche) la rete di percorsi percorribile a piedi nelle bandite di caccia (sezione II; Modifica del diritto previgente: art. 7 cpv. 4 OCP). Il record attuale è composto unicamente dal perimetro delle bandite di caccia, mancano invece i corrispondenti percorsi percorribili a piedi. Per rete di percorsi s’intendono le possibilità di spostarsi per chi pratica sport invernali sulla neve (p. es. scialpinismo, sci di fondo, racchette da neve, escursionismo). Per far sì che i dati territoriali corrispondenti siano disponibili sul portale di geodati della Confederazione, il record deve essere completato di conseguenza nell’allegato dell’OGI. La nuova designazione è “Inventario federale delle bandite di caccia federali (compresa la rete di percorsi)”. Il responsabile dei dati è l’UFAM.

Art. 21 OCP “Diritto transitorio”

Modifica: la protezione della starna, disciplinata finora nel diritto transitorio, è inserita all’articolo bis

3 . L’articolo 21 OCP va quindi abrogato.

3 Ripercussioni finanziarie

In dettaglio, il progetto comporta le seguenti spese per i Cantoni e per la Confederazione. Per i Cantoni Nei Cantoni, il presente progetto rende necessario i seguenti adeguamenti: (1) Adeguamento del diritto cantonale della caccia: ciò è possibile in sede di esecuzione regolare della regalia della caccia. (2) Agevolazioni e ostacoli amministrativi: per i Cantoni risultano alcune agevolazioni in sede di esecuzione; viene infatti meno l’obbligo di autorizzazione per alcuni mezzi ausiliari. Il rilascio di autorizzazioni di detenzione conformemente al diritto sulla caccia per determinate specie animali problematiche comporta invece nuovi impegni, peraltro esigui. Nel complesso le conseguenze finanziarie sono minime. (3) Delimitazione di zone di tranquillità per la selvaggina: maggior onere amministrativo per i Cantoni che non hanno ancora introdotto zone di tranquillità per la selvaggina. I rispettivi lavori dovrebbero essere possibili nell’ambito dell’esecuzione regolare della regalia della caccia. (4) Gestione delle specie conflittuali: l’aumento delle specie conflittuali impone ai Cantoni una spesa nettamente più elevata per risolvere i conflitti (lavoro mediatico e politico nonché esecuzione). Anche in futuro, tale maggiore spesa non sarà assolutamente in calo, bensì progressivamente in aumento. Questo incremento dei costi non è tuttavia influenzato dall’ordinanza sulla caccia, ma dipende in generale dal ritorno naturale di queste specie

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animali. Saranno ben pochi i Cantoni in cui tale maggiore spesa potrà essere sostenuta nella misura attuale in sede di esecuzione della regalia della caccia. Per la Confederazione (1) Protezione degli animali selvatici: per l’UFAM, finora il lavoro di protezione della selvaggina dai disturbi, un lavoro richiesto politicamente e di grande attualità, è stato svolto mediante un posto su mandato. Una conversione di questo posto su mandato in un posto di lavoro regolare sarebbe utile, ma è esclusa a causa delle decisioni sul personale prese dalle Camere federali nell’ambito del Preventivo 2010 e dal Consiglio federale in relazione al programma di consolidamento 2012-2013. Va quindi mantenuto l’attuale finanziamento del posto su mandato mediante il credito per beni e servizi (credito di sussidio “Selvaggina, caccia e pesca”). Per contenere l’onere amministrativo e assicurare la necessaria continuità, i nuovi contratti sono tuttavia stipulati per quattro anni, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze. Tra quattro anni è prevista una valutazione per stabilire se a quel punto saranno soddisfatte le condizioni per convertire il posto su mandato in un posto fisso. L’iscrizione delle zone di tranquillità per la selvaggina nelle carte tematiche di Swisstopo dovrebbe comportare costi dell’ordine di 50 000-100 000 franchi all’anno per l’UFAM (indennizzo dell’UFAM a Swisstopo). (2) Gestione delle specie conflittuali: la gestione delle specie conflittuali rappresenta un compito notevole anche per l’UFAM (lavoro mediatico e politico nonché in sede di esecuzione); tale maggiore spesa non è assolutamente in calo, bensì progressivamente in aumento. Per l’UFAM, molti dei nuovi lavori di gestione delle specie conflittuali (sorveglianza degli effettivi, elaborazione di un programma di protezione delle greggi di animali da reddito) sono stati sostenuti mediante un posto su mandato basato su contratti biennali. Anche la conversione di questo posto su mandato in un posto di lavoro regolare sarebbe utile, ma è esclusa a causa delle decisioni sul personale prese dalle Camere federali nell’ambito del Preventivo 2010 e dal Consiglio federale in relazione al programma di consolidamento 2012-2013. Va quindi mantenuto l’attuale finanziamento del posto su mandato mediante il credito per beni e servizi (credito di sussidio “Selvaggina, caccia e pesca”). Per contenere l’onere amministrativo e assicurare la necessaria continuità, i nuovi contratti sono tuttavia stipulati per quattro anni, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze. Tra quattro anni è prevista una valutazione per stabilire se a quel punto saranno soddisfatte le condizioni per convertire il posto su mandato in un posto fisso. (3) Esecuzione generale: eccettuato il rilascio di autorizzazioni d’importazioni ai sensi del diritto sulla caccia, il progetto non comporta nuovi compiti di esecuzione né conseguenze finanziarie per la Confederazione (UFAM). Conclusione: alle condizioni menzionate ai punti 1 e 2, nel complesso le conseguenze finanziarie dell’intero progetto possono essere stimate a non oltre 100‘000 franchi all’anno, costi derivanti soprattutto dell’attuazione della protezione contro i disturbi (postulato 07.3131).

4 Data di entrata in vigore

1° gennaio 2012 (data prevista)

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