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1.) Art. 114a dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione 2.) Ord. DFE: indennità per il rischio di responsabilità alle casse di disoccupazione 3.) Ord.DFE: indennità per il rischio di responsabilità ai cantoni

Alle casse di disoccupazione riconosciute

Spiegazioni relative a:

  • artt. 114 e 114a OADI nuovo
  • nuova ordinanza del Dipartimento federale dell’economia (DFE) sull’indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse di disoccupazione

1. Situazione attuale

a) Responsabilità dei titolari L’articolo 82 capoverso 1 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI/RS 837.0) prevede che il titolare risponde verso la Confederazione per i danni che la sua cassa provoca intenzionalmente o per negligenza nell’adempimento dei propri compiti (= responsabilità dei titolari delle casse). b) Indennità per il rischio di responsabilità L’articolo 82 capoverso 5 LADI stabilisce che il fondo di compensazione indennizza adeguatamente il titolare per il rischio di responsabilità. Il fondo può concludere per quest’ultimo un’assicurazione contro i rischi di responsabilità. Il Consiglio federale fissa annualmente i tassi dell’indennità per il rischio di responsabilità. Secondo l’articolo 114a capoverso 1 dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI/RS 837.02), l’ufficio di compensazione accredita alle casse di disoccupazione e ai servizi competenti un’indennità per il rischio di responsabilità fissata individualmente. Secondo il capoverso 2, il Consiglio federale delega al DFE la competenza di fissare i tassi dell’indennità per il rischio di responsabilità versata ai titolari delle casse e ai Cantoni. c) Modalità dell’indennità per il rischio di responsabilità Dal 1° luglio 2003, l’indennità per il rischio di responsabilità è disciplinata in un regolamento dell’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (SECO), elaborato e adeguato in stretta collaborazione con i titolari delle casse. Il regolamento disciplina tra l'altro la limitazione della responsabilità per ogni caso di danno, la piena responsabilità per gli atti intenzionali nonché le basi di calcolo e la chiave di ripartizione dell’indennità per il rischio di responsabilità. d) Limitazione della responsabilità La regolamentazione attuale, in base a cui i titolari delle casse sono adeguatamente indennizzati per il rischio di responsabilità in relazione alla loro attività esecutiva, si è rivelata efficace. Poiché dal 2003 si è dovuto rinunciare a concludere un’assicurazione contro i rischi di responsabilità in quanto nessun assicuratore privato era disposto a coprire tale rischio, la SECO ha limitato nel suddetto regolamento la responsabilità a 10 000 franchi per caso di danno. Tale regola deve essere mantenuta.

2. Nuova regolamentazione

Per incrementare la sicurezza giuridica ed evitare laboriose negoziazioni nel quadro della regolamentazione della SECO relativa all’indennità per il rischio di responsabilità, occorre trasporre il suddetto regolamento in un’ordinanza dipartimentale. A tale proposito si è già tenuta, il 27 marzo 2009, una consultazione degli uffici. L’Ufficio federale di giustizia e l’Amministrazione federale delle finanze hanno espresso l’auspicio che le modalità dell’indennità per il rischio di responsabilità e la limitazione di tale responsabilità per caso di danno siano sancite in modo più preciso nella legge e nell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione.

La presente modifica dell’articolo 114a OADI tiene conto della richiesta dei suddetti due uffici. Inoltre, in occasione dei dibattiti sulla quarta revisione parziale della LADI, il Consiglio nazionale ed il Consiglio degli Stati hanno approvato la proposta della SECO di sancire con maggiore precisione nella legge (art. 82 cpv. 5 LADI) la limitazione attuale della responsabilità per caso di danno.

2.1 Spiegazione relativa agli articoli 114 e 114a OADI nuovi

Art. 114 OADI: Con l’inclusione del capoverso 2 nell’Ordinanza invece che in un regolamento, la limitazione della responsabilità in caso di danno viene meglio ancorata nella legislazione. Come finora detta limitazione non trova applicazione quando il danno è stato causato mediante reati o violazione intenzionale o colposa delle prescrizioni.

Art. 114 a OADI: Al DFE viene conferita la competenza di fissare le basi di calcolo dell’indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse e ai Cantoni, nonché l’ammontare della stessa e le modalità di versamento (chiave di ripartizione) .

Entrata in vigore: Le modifiche entrano in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010. L’indennità per il rischio di responsabilità verrà versata per la prima volta nel 2011 secondo le nuove disposizioni. L’art. 3 dell’Ordinanza del DFE sull’indennità per il rischio di responsabilità prevede che essa sia versata in base al numero di casi controllati dall’ufficio di compensazione nell’anno trascorso. L’entrata in vigore retroattiva (effetto retroattivo improprio) ha per scopo di garantire che l’indennità per il rischio di responsabilità sia calcolata per la prima volta nel 2011 sull’insieme dell’anno civile 2010.

2.2. Spiegazione relativa all’ordinanza del DFE sull’indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse di disoccupazione

Art. 1 Base di calcolo Ai fini del calcolo dell’indennità per il rischio di responsabilità è determinante la somma media dei risarcimenti a carico dei titolari stabiliti dall’ufficio di compensazione mediante decisioni passate in giudicato nei due anni precedenti. L’indennità per il rischio di responsabilità deve

essere in diretto rapporto con le decisioni pronunciate. Il fatto di basare il calcolo sulla media degli ultimi due anni permette di ridurre l'effetto di eventuali fluttuazioni.

Sono esclusi dal calcolo dell’indennità i risarcimenti per i danni che sono stati causati intenzionalmente o che risultano dall’inosservanza di un’istruzione dell’ufficio di compensazione in relazione a un caso specifico o da reati commessi.

Art. 2 Ammontare dell’indennità Il legislatore stabilisce che il titolare sia “adeguatamente” indennizzato per il rischio di responsabilità. La formulazione di tale disposizione lascia ampio margine di manovra nel calcolo della percentuale da indennizzare. Con un’indennità pari a tre quarti della somma media dei risarcimenti degli ultimi due anni, la condizione dell'indennità adeguata è ampiamente presa in considerazione.

Art. 3 Versamento Capoverso 1: Si rinuncia al principio della distribuzione generalizzata di indennità mediante un importo forfetario. In futuro beneficeranno di un’indennità per il rischio di responsabilità soltanto le casse che hanno effettivamente subito il rischio di dover risarcire un danno da loro causato al fondo di compensazione in un dato periodo di tempo. Per quanto riguarda il versamento dell’indennità è determinante il numero di casi verificati dall’ufficio di compensazione nell’anno trascorso e il numero di domande di liberazione dall’obbligo di risarcimento in relazione a rimborsi chiesti di propria iniziativa dalle casse secondo l’articolo 115 OADI. Con questa disposizione si tiene conto il più possibile segnatamente del rischio di responsabilità degli organi esecutivi.

I casi verificati dall’ufficio di compensazione comportano per il titolare della cassa un rischio di responsabilità più elevato rispetto alle domande di liberazione dall’obbligo di risarcimento per i rimborsi irrecuperabili chiesti di propria iniziativa dalle casse. Moltiplicando per due il numero di casi verificati si tiene adeguatamente conto di questa situazione.

Capoverso 2: Dato che le basi di calcolo consolidate per l’indennità per il rischio di responsabilità sono disponibili soltanto nel corso del primo trimestre dell’anno, l’indennità per l’anno trascorso può essere versata ai titolari delle casse soltanto nel secondo trimestre dell’anno successivo.

Art. 4 Entrata in vigore La presente ordinanza dipartimentale entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2010, contemporaneamente alla modifica degli articoli 114 e 114a OADI (cfr. punto 2.1 “Spiegazione relativa agli articoli 114 e 114 a OADI nuovi”/ entrata in vigore).

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