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Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale della sanità pubblica UFSP Unità di direzione sanità pubblica

Giugno 2009 / Indagine conoscitiva

Rapporto esplicativo Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo

1 In generale

1.1 Legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo

Il fumo passivo mette in pericolo la salute. Già nel 2002 è stato dichiarato cancerogeno dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer). La Convenzio- ne dell’OMS sul tabacco (FCTC) del 21 maggio 2003, ratificata da oltre 160 Stati (cfr. anche n. 1.6), rileva: «Le parti alla Convenzione riconoscono che i dati scientifici hanno stabilito in maniera irrefutabi- le che il fumo passivo è causa di decesso, malattia e inabilità. Può causare cancro ai polmoni, pro- blemi cardiovascolari, asma e infezioni delle vie respiratorie.» In Svizzera ogni anno alcune centinaia di non fumatori muoiono precocemente per le conseguenze del fumo passivo.

Per ridurre i rischi sanitari del fumo passivo, il 3 ottobre 2008 l’Assemblea federale ha adottato una nuova legge concernente la protezione contro il fumo passivo.1 Un referendum contro tale legge non ha raccolto le firme necessarie entro il termine previsto del 22 gennaio 2009.

La legge prevede il divieto di fumare negli spazi chiusi accessibili al pubblico (ad esempio gli edifici dell’amministrazione pubblica, le scuole, i musei, i teatri e i cinema) o adibiti a luoghi di lavoro per più persone. È possibile creare delle sale fumatori, a condizione che siano separate, designate come spazi per fumatori e ventilate sufficientemente (art. 2). Fatta eccezione per le imprese del settore al- berghiero e della ristorazione, nelle sale fumatori non possono però essere impiegati lavoratori. Si può fumare negli esercizi pubblici di meno di 80 metri quadrati se sono ben ventilati, designati chiaramente in quanto locali per fumatori e autorizzati dall’autorità cantonale competente (art. 3). In relazione alle disposizioni cantonali, la legge prevede espressamente che i Cantoni possono emanare prescrizioni più severe a tutela della salute senza violare il diritto federale (art. 4). Le prescrizioni cantonali più severe del nuovo diritto federale in vigore restano quindi applicabili. Il perseguimento penale (art. 5 cpv. 2) e l’esecuzione della legge (art. 6) sono di competenza dei Cantoni.

1.2 Punti essenziali dell'avamprogetto dell'ordinanza

La legge concernente la protezione contro il fumo passivo mira a proteggere dal fumo passivo involon- tario le persone che si trovano all’interno di spazi chiusi (posto di lavoro, edifici accessibili al pubblico,

1 FF 2008 7205.

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ristoranti, ecc.). Per principio, in questi luoghi il fumo è bandito. La legge non prevede però un divieto totale di fumare: vi è infatti la possibilità di creare sale fumatori o esercizi pubblici per fumatori. Inoltre, gli stabilimenti assimilabili ad abitazioni e i luoghi di residenza coatta possono prevedere eccezioni al principio del divieto di fumare.

La legge stabilisce che il Consiglio federale emani disposizioni d’esecuzione e determini l’entrata in vigore. Il presente avamprogetto di ordinanza concretizza in particolare le disposizioni della legge concernenti le sale fumatori, gli esercizi pubblici per fumatori e speciali stabilimenti di residenza per- manente o prolungata.

I punti principali dell’avamprogetto sono i seguenti: – Tutte le sale fumatori accessibili al pubblico o nei luoghi di lavoro devono essere dotate di un impianto di ventilazione meccanico. La sala fumatori deve essere separata ermeticamente dai lo- cali adiacenti e l’aria fumosa non deve sconfinare in altri locali. Una sala fumatori non può supera- re 80 metri quadrati (analogamente agli esercizi pubblici per fumatori). Le sale fumatori delle im- prese del settore alberghiero e della ristorazione non possono superare un terzo della superficie totale degli spazi di mescita. – Su richiesta, le imprese della ristorazione la cui attività principale rientra nel settore alberghiero e della ristorazione possono essere autorizzate in quanto esercizi pubblici per fumatori, a condi- zione che la superficie totale accessibile al pubblico non superi 80 metri quadrati. Gli esercizi pub- blici per fumatori vanno designati in quanto tali e dotati di una ventilazione meccanica. – Il consenso dei lavoratori all’impiego in sale ed esercizi pubblici per fumatori, già previsto nella legge, deve essere scritto. – Possono essere previste deroghe per speciali stabilimenti di residenza permanente o prolunga- ta: nelle camere di istituzioni per l’esecuzione delle pene e delle misure, istituti o alberghi, il geren- te o il responsabile dell’ordine interno può prevedere il diritto di fumare. – Per principio, le persone che si trovano all’interno di spazi in cui è vietato fumare non devono es- sere infastidite dal fumo proveniente da altri spazi.

1.3 Procedura preliminare

Nel marzo 2009 si sono tenuti un incontro con i Cantoni e uno con specialisti delle cerchie interessate (ristorazione, organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, ospedali, prevenzione, ecc.). Agli invitati è stata offerta la possibilità di valutare la fattibilità delle proposte di regolamentazione e proporre mi- glioramenti sulla scorta delle loro conoscenze ed esperienze. Sempre nel marzo 2009, su invito dell’UFSP la Commissione federale per la prevenzione del tabagismo ha preso posizione su aspetti contenutistici in relazione all’elaborazione dell’avamprogetto di ordinanza.

1.4 Rapporto con il diritto cantonale

Per tener conto delle varie regolamentazioni cantonali già in vigore, che prevedono una protezione più severa contro il fumo passivo in particolare nelle imprese della ristorazione, e per rafforzare la certez- za del diritto, durante le deliberazioni in Parlamento è stato inserito un nuovo articolo 4: «I Cantoni possono emanare prescrizioni più severe.» Ciò vale non solo per il diritto cantonale futuro, bensì an- che per il diritto cantonale già applicabile al momento dell’entrata in vigore. Siccome la legge si prefig- ge di proteggere dal fumo passivo sia la popolazione che i lavoratori (cfr. preambolo), i Cantoni pos- sono anche prevedere prescrizioni più severe a tutela dei lavoratori, ad esempio dei fumoir non serviti da personale di servizio. Possono anche vietare il fumo in generale nei ristoranti e nei bar e in tal caso non devono rilasciare autorizzazioni a gestire un locale per fumatori ai sensi del diritto federale.

Nel maggio 2009, 13 Cantoni applicavano normative in materia di protezione contro il fumo passivo più severe della legge federale (AR, BE, BL, BS, FR, GR, NE, SO, TI, UR, VD, VS, ZH)2.

2 Protezione dal fumo passivo nei Cantoni (dati aggiornati mensilmente): www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/03814/03815/index.html (11.06.2009).

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1.5 Rapporto con il diritto CE

In molti Stati membri dell’UE, il diritto nazionale prevede disposizioni complete e severe concernenti la protezione contro il fumo passivo sul luogo di lavoro e nella ristorazione. Dopo che l’Irlanda ha intro- dotto il primo divieto europeo di fumare nei bar e ristoranti nel 2004, oggi vigono divieti di fumare o restrizioni del fumo in 21 Stati membri. Non hanno ancora adottato nessuna regolamentazione unica- mente gli Stati dell’Europa orientale e sudorientale Grecia, Polonia, Slovacchia e Ungheria.

Già nel 1989, in una direttiva relativa alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro3 la CE obbligava i datori di lavoro ad assicurare la protezione contro il fumo passivo almeno negli istituti sanitari e nei locali di riposo sul luogo di lavoro. Nella raccomandazione sulla prevenzione del fumo del 20024, non giuridicamente vincolante, la CE ha esortato gli Stati membri ad adottare misure di protezione dall’esposizione al fumo di tabacco negli ambienti interni dei luoghi di lavoro, sui mezzi di trasporto pubblici e nei luoghi pubblici chiusi. Nel 2007, la Commissione europea ha posto in discussione delle opzioni per un’iniziativa di protezione contro il fumo passivo in un Libro verde5, che nella procedura di consultazione6 ha suscitato ampi consensi. Attualmente non si sa se sarà adottato uno standard mi- nimo unitario su scala europea e, in caso affermativo, in base a quali competenze la CE potrebbe emanare prescrizioni vincolanti.

1.6 Rapporto con la Convenzione dell’OMS sul tabacco

La Svizzera ha firmato la Convenzione dell’OMS sul tabacco (FCTC) con altri 167 Stati, ma non l’ha ancora ratificata. Si tratta di un accordo di diritto internazionale volto a lottare contro il consumo di tabacco e a proteggere dal fumo passivo. L’articolo 8 della Convenzione dell’OMS sul tabacco esige misure efficaci di protezione contro il fumo passivo negli spazi chiusi accessibili al pubblico, sul luogo di lavoro o sui mezzi di trasporto pubblici. In virtù di questa disposizione, nel 2007 le parti contraenti della Convenzione dell’OMS sul tabacco hanno adottato delle direttive sulla protezione contro il fumo passivo.7 Le direttive chiedono tra l’altro un divieto di fumare senza la possibilità di creare sale fumato- ri. Si tratta tuttavia di una cosiddetta soft law, e cioè di raccomandazioni non giuridicamente vincolanti per le parti contraenti.

3 Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (GU L 393 del 30 dicembre 1989, pag. 1). 4 Raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo (GU L 022 del 25 gennaio 2003, pag. 31). 5 Commissione europea (2007). Libro verde «Verso un’Europa senza fumo: opzioni per un’iniziativa dell’Unione europea». COM(2007) 27 definitivo. http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/gp_smoke_it.pdf (03.04.2009). 6 European Commission (2007). Report on the Green Paper Consultation (November 2007) (disponibile solo in inglese). http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/Tobacco/Documents/smoke_free_frep_en.pdf (03.04.2009). 7 Traduzione in tedesco delle direttive del 6 luglio 2007 concernenti l’articolo 8 FCTC all’indirizzo www.tabakkontrolle.de/pdf/AdWfP_Leitlinien_der_WHO_Artikel8.pdf (03.04.2009).

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2 Commento ai singoli articoli

Ingresso e articolo 1 – Campo d’applicazione

Dall'ingresso scaturisce che l’ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo si basa sugli articoli 2 capoverso 3 e 6 capoverso 1 della legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo. L’articolo 2 capoverso 3 precisa che il Consiglio federale deve in particolare emanare dispo- sizioni relative alle caratteristiche e alla ventilazione delle sale fumatori e disciplinare la situazione nei luoghi di residenza coatta e negli stabilimenti di residenza permanente o prolungata. L’articolo 6 capo- verso 1 della legge incarica il Consiglio federale di emanare le disposizioni d’esecuzione della legge federale.

Il campo d’applicazione dell’ordinanza d’esecuzione sancisce innanzitutto il divieto di fumare negli spazi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone ancorato all’articolo 2 capoverso 1 della legge (lett. a): l’ordinanza conferma e precisa quindi il principio del divieto di fumare.

Successivamente e conformemente all’articolo 2 capoverso 3 della legge, l’ordinanza disciplina le caratteristiche delle sale fumatori e i requisiti per la loro ventilazione (lett. b) nonché le deroghe per i luoghi di residenza coatta e gli stabilimenti di residenza permanente o prolungata (lett. e).

Ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 della legge sono infine disciplinati i requisiti applicabili agli esercizi pubblici per fumatori (lett. c) e le condizioni che devono essere soddisfatte per poter impiegare lavora- tori in sale ed esercizi pubblici per fumatori (lett. d).

Articolo 2 – Divieto di fumare e protezione contro il fumo passivo

Capoverso 1

Questo articolo concretizza il divieto generale di fumare negli spazi chiusi accessibili al pubblico o adibiti a luoghi di lavoro per più persone. Il verbo «fumare» va inteso come il fatto di accendere o bru- ciare qualsiasi prodotto destinato a essere fumato, il che comprende non solo i prodotti del tabacco, ma anche i succedanei del tabacco e la canapa.

Per garantire un’applicazione uniforme della legge e assicurare la comprensione corretta del campo d’applicazione, l’ordinanza d’esecuzione definisce le nozioni di «accessibile al pubblico», «luogo di lavoro per più persone» e «spazio chiuso».

Sono accessibili al pubblico tutti i luoghi il cui accesso non è riservato a determinate persone, ma è aperto sostanzialmente a chiunque. I settori dei luoghi di cui all’articolo 1 capoverso 2 della legge ac- cessibili solo a determinati lavoratori non sono considerati spazi accessibili al pubblico, bensì luoghi di lavoro. I luoghi di lavoro per più persone rientrano nel campo d’applicazione della legge.

La definizione di «luogo di lavoro per più persone» si basa sulla legislazione sul lavoro e in particolare sull’articolo 18 capoverso 5 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20008 concernente la legge sul lavoro (OLL 1). Secondo questa disposizione, per luogo di lavoro s’intende «qualsiasi luogo nell’azienda o fuori dell’azienda ove il lavoratore deve stare per eseguire il lavoro assegnatogli». La nozione di «luo- go di lavoro per più persone» va interpretata in senso lato e comprende segnatamente gli uffici condi- visi o utilizzati da più persone (anche se non simultaneamente), i corridoi, le caffetterie e tutti gli altri spazi comuni (ad esempio le sale riunioni, i servizi, l’atrio e le scale). Un ufficio utilizzato sostanzial- mente da un’unica persona, che però vi riceve regolarmente altre persone per riunioni, non è più con- 8 RS 822.111

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siderato un ufficio individuale, bensì un ufficio adibito a luogo di lavoro per più persone. È invece con- sentito fumare nei luoghi di lavoro individuali utilizzati da un’unica persona e non accessibili al pubbli- co.

Anche eventi di associazioni o club privati all’interno di spazi chiusi non accessibili al pubblico rientra- no nel campo d’applicazione della legge se vi lavorano almeno due persone, indipendentemente dal fatto che si tratti di due dipendenti, di un datore di lavoro e un dipendente o di due indipendenti.

Capoverso 2

La nozione di «spazio chiuso» è stata interpretata tenendo conto della protezione della salute. Per non essere più considerato chiuso, uno spazio deve presentare un’apertura di almeno la metà del soffitto o di almeno la metà delle pareti. Negli spazi aperti su un unico lato o su una piccola porzione del soffitto, l’aria fumosa resta all’interno e non circola abbastanza. Le persone che si trovano all’interno dello spazio sono pertanto esposte al fumo quasi come in uno spazio completamente chiu- so. Per questo motivo, l’installazione di grandi vetrate su una parete, le terrazze in gran parte chiuse da teloni o gli spazi lunghi e stretti con due piccole aperture alle estremità sono considerati in ogni caso spazi chiusi. Le aperture devono dare direttamente sull’esterno, e cioè all’aria aperta. In caso contrario, si tratta sempre di spazi chiusi. Un esempio sono le terrazze dei caffè nei centri commercia- li, dal momento che i centri commerciali sono spazi chiusi.

Il materiale di costruzione dello spazio chiuso, che può avere carattere durevole o temporaneo, non ha nessuna importanza: una tenda le cui pareti sono costituite da teloni, ad esempio, è considerata uno spazio chiuso anche se è installata solo temporaneamente.

Capoverso 3

Questa norma generale prevede che l’aria fumosa degli spazi in cui è consentito fumare (ad esempio gli uffici individuali) non debba infastidire le persone che si trovano negli spazi adiacenti in cui è vietato fumare.

Per le sale e gli esercizi pubblici per fumatori, una disposizione specifica precisa le responsabilità del gerente (art. 3 cpv. 1 lett. c e art. 4 cpv. 1 lett. c).

Articolo 3 – Caratteristiche delle sale fumatori

Capoverso 1

All’articolo 2 capoverso 2, la legge prevede che in speciali spazi adatti possa essere permesso fuma- re. L’articolo 3 dell’ordinanza descrive i requisiti che devono soddisfare queste sale fumatori (dette anche fumoir). La responsabilità per il rispetto dei requisiti spetta al gerente dell’esercizio o al respon- sabile dell’ordine interno.

Per una protezione efficace dei non fumatori è determinante una separazione rigorosa tra le sale fu- matori e tutti gli altri spazi in cui è vietato fumare. A tal fine è necessaria innanzitutto una separazione fisica. Questa separazione fisica deve avvenire mediante elementi fissi che non lascino passare l’aria fumosa: la separazione deve quindi essere sostanzialmente ermetica (lett. a). Di norma tali elementi sono costituiti da pareti interne o pareti divisorie senza aperture come ad esempio un passavivande. Elementi divisori come griglie o tende non soddisfano questo requisito. Le porte della sala fumatori devono restare aperte solo per consentire l’entrata e l’uscita. Per evitare che siano lasciate aperte involontariamente, devono essere munite di un meccanismo che richiuda automaticamente la porta (porta a chiusura automatica, lett. a).

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Bisogna inoltre evitare che non fumatori debbano passare dalla sala fumatori per raggiungere altri spazi, ad esempio corridoi, servizi o guardaroba. La lettera a precisa pertanto che la sala fumatori non può servire da passaggio.

Negli edifici, l’aria può passare da un locale all’altro attraverso correnti d’aria che si formano a causa delle differenze di pressione tra i locali. In caso di sale fumatori separate fisicamente, l’aria può passa- re nei locali adiacenti a causa della mancata tenuta delle porte e soprattutto durante l’entrata e l’uscita di persone. Per proteggere i locali adiacenti dalle immissioni di fumo di tabacco, oltre alla separazione fisica delle sale fumatori va prevista una separazione atmosferica. A tal fine occorre assicurare una corrente d’aria continua dal locale adiacente verso la sala fumatori. Ciò può essere realizzato unica- mente con un impianto meccanico di ventilazione, che rappresenta quindi un’importante condizione delle sale fumatori (lett. b). I requisiti tecnici per questi impianti di ventilazione sono descritti nell’allegato 1 dell’ordinanza (v. sotto).

La lettera c stabilisce il principio secondo cui l’aria fumosa della sala fumatori non deve passare nei locali adiacenti. I responsabili devono provvedere affinché ciò sia sempre garantito. Non è escluso che malgrado il rispetto dei requisiti materiali per le sale fumatori ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza si verifichi una situazione in cui aria fumosa fuoriesca permanentemente o ripetutamente da questi locali per finire in altri locali con tutti gli inconvenienti del caso. Ciò può verificarsi ad esempio se la tenuta della separazione fisica o la regolazione della ventilazione presentano dei difetti non prevedibili prima o sorti durante l’esercizio. In questi casi, tali difetti vanno eliminati prima che la sala fumatori possa essere rimessa in esercizio.

Capoverso 2

Ai Cantoni è lasciato un ampio margine di manovra per quanto riguarda la designazione delle sale fumatori, che deve tuttavia essere chiara, comprensibile e ben visibile.

Capoverso 3

È stabilito che la superficie di una sala fumatori non può superare 80 metri quadrati. Anche nelle im- prese della ristorazione, che ai sensi dell’articolo 3 della legge possono essere autorizzate in quanto locali per fumatori, la superficie esposta al fumo di tabacco non può superare 80 metri quadrati. Una singola sala fumatori non deve poter essere più grande di un esercizio pubblico per fumatori. Per evi- tare che i non fumatori siano attirati nelle sale fumatori con offerte speciali come concerti o concorsi, inoltre, l’offerta di prestazioni nella sala fumatori non può essere più ampia di quella del resto dell’esercizio.

Capoverso 4

Oltre alle prescrizioni concernenti i requisiti edili, tra le caratteristiche delle sale fumatori rientra anche la definizione della sua grandezza. Per principio, la legge prevede che negli esercizi pubblici sia vieta- to fumare. Nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione possono esse- re impiegati lavoratori solo a titolo eccezionale. Per assicurare il carattere eccezionale di queste di- sposizioni della legge è necessario limitare la grandezza dei fumoir a livello dell’ordinanza. La maggior parte dei Cantoni fissa la quota di superficie per le sale fumatori a un terzo, in parte però adottando grandezze di riferimento differenti (grandezza dell’esercizio o superficie di mescita). Stati- sticamente9, il 27 per cento delle popolazione fuma, il 19 per cento lo fa giornalmente. Il 36 per cento dei fumatori si sente molto infastidito e il 32 per cento un po’ infastidito dal fumo del tabacco.10 Nel 2007, il 41 per cento dei fumatori era favorevole a un divieto generale del fumo in ristoranti, caffè e

9 Keller R et al. (2009). Der Tabakkonsum der Schweizerbevölkerung in den Jahren 2001 bis 2008. Zurigo: Uni- versität Zürich. 10 Radtke T et al. (2007). Passivrauchen in der Schweizer Bevölkerung 2006. Zurigo: Universität Zürich.

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bar. 11 L’esperienza mostra che molti fumatori preferiscono stare negli spazi non fumatori e spostarsi nelle sale fumatori solo temporaneamente per consumare i loro prodotti del tabacco. Per questi motivi, il capoverso 4 dell’ordinanza fissa la quota di superficie delle sale fumatori a non oltre un terzo della superficie di mescita (lett. a).

Siccome non può essere garantita una qualità dell’aria accettabile neanche con l’installazione di un impianto di ventilazione che soddisfa i requisiti stabiliti dal presente articolo, l’unica soluzione per tute- lare la salute dei lavoratori sta nel limitare il loro orario di lavoro nella sala fumatori, prevedendo che non vi sia nessun banco di mescita nella sala fumatori (lett. b).

Per evitare di attirare i clienti nello spazio fumatori, il gerente non è autorizzato a praticarvi prezzi più bassi o a stabilire orari di apertura più lunghi né a proporre prodotti non offerti nel resto dell’esercizio (lett. c).

Articolo 4 – Requisiti per gli esercizi pubblici per fumatori

Capoverso 1

All’articolo 3, la legge prevede che, a determinate condizioni, le imprese della ristorazione possano essere autorizzate in quanto esercizi pubblici per fumatori. L’articolo 4 dell’ordinanza descrive i requi- siti che devono soddisfare tali locali per fumatori. Gli esercizi pubblici per fumatori devono essere au- torizzati da un’autorità cantonale, su richiesta. I Cantoni stabiliscono l’organizzazione e la procedura di autorizzazione e sono competenti in materia.

La legge prevede che la superficie totale accessibile al pubblico degli esercizi pubblici per fumatori non può superare 80 metri quadrati. Rientrano in questa superficie totale tutti gli spazi accessibili ai clienti, compreso l’atrio d’ingresso, il guardaroba e i servizi (lett. a). La cucina, invece, di norma non è accessibile ai clienti. Per il calcolo della superficie è determinante la superficie al suolo dei locali se- condo il progetto di costruzione, indipendentemente dall’arredamento installato. La disposizione si riferisce agli spazi interni chiusi (ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza): sono escluse ad esempio le terrazze aperte. Per il resto sarà compito dell’autorità esecutiva decidere di volta in volta cosa rientra nella superficie accessibile di 80 metri quadrati.

Tra le condizioni essenziali, la legge stabilisce che gli esercizi in questione devono «disporre di una ventilazione adeguata». Nella versione tedesca della legge vi è una differenza rispetto al requisito delle sale fumatori, che devono essere dotate di «sufficiente ventilazione». Nella versione francese della legge si parla in entrambi i casi di «ventilazione adeguata». Dalle deliberazioni parlamentari e- merge chiaramente che per «ventilazione adeguata» s’intende la presenza o l’installazione di un im- pianto di ventilazione. Nei colloqui con gli esperti sulle proposte di lavoro concernenti la presente ordi- nanza vi era un consenso sul fatto che i requisiti per gli esercizi pubblici per fumatori e per la sale fumatori devono essere sostanzialmente gli stessi e orientarsi allo stato della tecnica. Come indicato nei commenti all’articolo 3 e all’allegato 1, gli spazi in cui si fuma dovrebbero essere aerati con quanti- tà di aria irrealisticamente grandi per garantire una qualità dell’aria accettabile dal profilo sanitario. Quale requisito minimo per la ventilazione degli esercizi pubblici per fumatori, analogamente alle sale fumatori è pertanto previsto l’obbligo di installare un impianto meccanico di ventilazione (lett. b), che sia realizzato in modo da corrispondere allo stato della tecnica per una buona qualità dell’aria all’interno degli esercizi non fumatori. I requisiti tecnici essenziali per gli impianti di ventilazione sono riportati nell’allegato 2 dell’ordinanza.

11 Krebs H et al. (2008). Werbe- und Verkaufseinschränkungen für Tabakwaren, höhere Zigarettenpreise und Rauchverbote: Einstellungen der Schweizer Bevölkerung 2006/07. Zurigo: Universität Zürich.

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Deve essere garantito che l’aria fumosa degli esercizi pubblici per fumatori non passi in altri spazi (lett. c). Il fumo non deve sconfinare ad esempio nelle scale, da dove può essere trasportato in altri spazi dell’edificio, come locali abitati o locali di altri esercizi.

Capoverso 2

L’articolo 3 capoverso 2 della legge chiede che gli esercizi pubblici per fumatori siano facilmente rico- noscibili dall’esterno in quanto locali per fumatori. Nel disciplinare la designazione, i Cantoni sono sostanzialmente liberi. L’ordinanza chiede esclusivamente che gli esercizi pubblici per fumatori siano designati in quanto tali chiaramente e in un punto ben visibile all’ingresso. La designazione non deve avere carattere pubblicitario: in altre parole deve essere neutra e obiettiva.

Capoverso 3

Per motivi economici, ai sensi della legge devono essere consentite deroghe al divieto di fumare per le piccole imprese della ristorazione. Gli spazi o gli esercizi adibiti prevalentemente al vitto nel luogo di lavoro, come ad esempio i ristoranti per il personale o le mense, non rientrano invece nella deroga. Bisogna garantire che i lavoratori non fumatori possano consumare i pasti in un ambiente senza fumo. Sono esclusi dalla regolamentazione derogatoria anche gli esercizi la cui attività principale non rientra nel settore della ristorazione (ad esempio i caffè nei grandi magazzini o nei musei, gli Internet café o i distributori di benzina con una mescita). Anche i clienti di tali stabilimenti devono avere la possibilità di consumare pasti senza essere infastiditi dal fumo. Questi esercizi non possono quindi essere gestiti come esercizi pubblici per fumatori. Possono tuttavia creare una sala fumatori servita – se sono sod- disfatte le condizioni della legge e dell’ordinanza.

Articolo 5 – Protezione dei lavoratori

Capoverso 1

Questa disposizione stabilisce che nelle sale fumatori delle imprese del settore alberghiero e della ristorazione e negli esercizi pubblici per fumatori possano essere impiegati unicamente lavoratori che hanno acconsentito per scritto a tale impiego. Questa precisazione si è resa necessaria perché la formulazione nella legge federale, secondo cui il consenso deve essere espresso «nel contratto di lavoro», va chiarita. Secondo le disposizioni del codice delle obbligazioni (CO, RS 220), per essere valido il contratto individuale di lavoro non richiede una forma speciale, a meno che la legge non di- sponga altrimenti12 (art. 320 cpv. 1 CO). Nella pratica attuale, nel settore della ristorazione sono stipu- lati anche contratti di lavoro individuali a voce, benché il corrispondente contratto collettivo nazionale mantello raccomandi la forma scritta. Non vi sono elementi concreti per dire che tramite la legge fede- rale concernente la protezione contro il fumo passivo il Parlamento volesse introdurre la forma scritta per tutti i contratti di lavoro individuali nel settore della ristorazione in cui è previsto un impiego in una sala o in un esercizio pubblico per fumatori. Bisogna pertanto partire dal presupposto che la legge federale richiede la forma scritta per la dichiarazione del consenso, ma non che l’intero contratto abbia sempre bisogno della forma scritta. Anche in futuro, nel settore della ristorazione sarà quindi sostan- zialmente possibile stipulare oralmente contratti di lavoro individuali. Il consenso all’impiego in una sala o in un esercizio pubblico per fumatori deve tuttavia sempre essere rilasciato per iscritto.

Il requisito del consenso scritto si applica integralmente a partire dall’entrata in vigore dell’ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo. I contratti di lavoro individuali preesistenti vanno completati di conseguenza se è previsto un impiego dei dipendenti in una sala o in un esercizio pub- blico per fumatori.

12 Ai sensi dell’articolo 344a capoverso 1 CO, ad esempio, il contratto di tirocinio richiede per la sua validità la forma scritta.

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L’impiego di personale di pulizie in sale ed esercizi pubblici per fumatori non è disciplinato dall’ordinanza. È tuttavia auspicabile che il personale di pulizie non debba pulire gli spazi immediata- mente dopo la chiusura e che le sale e gli esercizi pubblici per fumatori siano ventilati il più possibile prima che il personale di pulizie inizi il suo lavoro.

Capoverso 2

Secondo le prescrizioni generali della legge, negli spazi interni adibiti a luoghi di lavoro per più persone è vietato fumare e nelle sale fumatori per principio non possono essere impiegati lavoratori. Questa regolamentazione può creare difficoltà all’industria del tabacco, che deve avere la possibilità di testare i suoi prodotti e svolgere attività di ricerca e sviluppo su prodotti del tabacco, nonché eventualmente ai laboratori cantonali, che devono poter effettuare test sul fumo nel quadro delle loro attività d'esecuzione. Siccome il fatto di vietare a dei lavoratori di fumare all’interno di un fumoir per scopi sperimentali va oltre lo scopo della legge e un divieto del genere non è mai stato menzionato durante le deliberazioni in Parlamento, è possibile inserire nell’ordinanza una regolamentazione speciale, che autorizza l’impiego di lavoratori in sale fumatori a condizione che sia indispensabile fumare per valutare prodotti del tabacco. Gli interessati devono inoltre avere acconsentito per iscritto a tale attività. In ogni caso, tale impiego deve avvenire in spazi che corrispondono ai requisiti per le sale fumatori, in modo da evitare di mettere in pericolo terzi estranei.

Capoverso 3

La protezione delle donne incinte, delle madri che allattano nonché dei minori di 18 anni che lavorano nel settore alberghiero e della ristorazione è ancorata nella legge sul lavoro e nelle relative ordinan- ze13. La presente disposizione deve garantire che queste disposizioni di protezione speciali siano rispettate anche in caso di impiego nelle sale fumatori di imprese del settore alberghiero e della risto- razione e negli esercizi pubblici per fumatori. Siccome di norma anche con la ventilazione prescritta il lavoro nelle sale o negli esercizi pubblici per fumatori va considerato pericoloso per la salute ai sensi delle disposizioni della legislazione sul lavoro14 applicabili, concretamente ciò significa quanto segue: il datore di lavoro non può impiegare le persone menzionate sopra in sale ed esercizi pubblici per fumatori malgrado il loro consenso. Una donna che apprende di essere incinta può revocare un even- tuale consenso in qualsiasi momento. Se il datore di lavoro di una donna incinta o di una madre che allatta, che non può lavorare in una sala o in un esercizio pubblico per fumatori, non è in grado di of- frirle un lavoro alternativo equivalente, la lavoratrice ha diritto all’80 per cento del salario ai sensi dell’articolo 35 capoverso 3 LL.

Non bisogna infine dimenticare che l’articolo 2 capoverso 2 della legge federale concernente la prote- zione contro il fumo passivo autorizza l’impiego di lavoratori nelle sale fumatori delle imprese del setto- re alberghiero e della ristorazione solo a titolo eccezionale. Oltre alle prescrizioni dell’articolo 5, l’ordinanza contiene disposizioni di protezione volte a tutelare il carattere eccezionale soprattutto all’articolo 3 capoverso 4 (limitazione della grandezza delle sale fumatori, nessuna utilizzazione di banchi di mescita e orari di apertura non più lunghi).

Articolo 6 – Stabilimenti speciali

Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 della legge, il Consiglio federale può emanare disposizioni speciali per i luoghi di residenza coatta e gli stabilimenti di residenza permanente o prolungata.

13 La protezione della maternità è disciplinata nell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1; RS 822.111) e nell’ordinanza sulla protezione della maternità (RS 822.111.52), la protezione dei giovani lavoratori durante l’esercizio di lavori pericolosi nell’ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5; RS 822.115) e nell’ordinanza del DFE sui lavori pericolosi per i giovani (RS 822.115.2). 14 Per le donne incinte e le madri che allattano in particolare art. 62 OLL 1 nonché art. 13 dell’ordinanza sulla protezione della maternità; per i giovani in particolare art. 4 OLL 5 nonché art. 1 lett. f dell’ordinanza del DFE sui lavori pericolosi per i giovani.

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Capoverso 1

Come in tutti gli stabilimenti vi è la possibilità di creare delle sale fumatori. Si applicano i requisiti per le sale fumatori stabiliti all’articolo 3 dell’ordinanza. Possono inoltre essere fatte valere deroghe per le camere dei seguenti stabilimenti: a) camere di istituzioni per l’esecuzione delle pene e delle misure, b) camere di case per anziani e case di cura o analoghi stabilimenti sanitari non ospedalieri (come gli stabilimenti per la cura di persone con problemi psicosociali o gli istituti per disabili e persone affette da dipendenza) e c) camere di alberghi o altre strutture di alloggio. Nelle camere di questi stabilimenti si può fumare se il gerente o il responsabile dell’ordine interno lo consente. Per camere s’intendono le stanze private in cui si dorme, occupate sia singolarmente che da più persone. Nelle altre camere di questi stabilimenti, compresi i soggiorni, i corridoi e le caffetterie, vige il divieto di fumare.

Sono da concedere deroghe al divieto di fumare per le camere di cui al capoverso 1 lettere a, b e c per i seguenti motivi: si tratta di stabilimenti assimilabili ad abitazioni, che rappresentano un’alternativa all’abitazione privata. Spesso gli ospiti di questi stabilimenti vi soggiornano per un periodo prolungato indipendentemente dalla loro volontà o in assenza di alternative. Si tratta inoltre di persone con una mobilità in parte fortemente limitata, che non hanno quindi accesso a un ambiente privato in cui fuma- re. Per tutelare la loro sfera privata, gli stabilimenti sono liberi di revocare il divieto di fumare nelle camere private.

Per le camere dei pazienti negli ospedali (stabilimenti che figurano nell’elenco ospedaliero della Con- ferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità15 o negli elenchi ospedalieri canto- nali) non è introdotta una regolamentazione derogatoria. Secondo l’associazione H+ il divieto di fuma- re nelle camere dei pazienti degli ospedali è già una realtà. L’esperienza mostra che l’introduzione non ha praticamente suscitato problemi. Ai pazienti con mobilità ridotta possono essere somministrati preparati sostitutivi della nicotina o si può accompagnarli a fumare all’esterno o in una sala fumatori. L’introduzione del divieto di fumare contribuisce anche alla protezione contro il fumo passivo dei di- pendenti di questi stabilimenti, che entrano spesso in queste camere. Il divieto di fumare è giustificato anche da motivi tecnici relativi alla sicurezza (pericolo d’incendio) e organizzativi.

Capoverso 2

Le persone esposte involontariamente al fumo passivo (ad esempio nella cella di un penitenziario) possono appellarsi al diritto all’incolumità fisica quale elemento della libertà personale. Il fumo passivo è classificato tra gli effetti dannosi per la salute (cfr. cap. 3.3). Le persone che si trovano in uno degli stabilimenti di cui al capoverso 1 lettere a e b hanno quindi diritto a una camera per non fumatori. La priorità va alla protezione contro il fumo passivo.

Articolo 7 – Modifica del diritto vigente

L’attuale articolo 19 dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3, RS 822.113) stabilisce che il datore di lavoro deve provvedere, nel quadro delle possibilità dell’azienda, affinché i non fumato- ri vengano preservati dal fumo di altre persone. In futuro, la protezione contro il fumo passivo sul luo- go di lavoro a livello federale andrà disciplinata per principio nella legge federale concernente la pro- tezione contro il fumo passivo e nell’ordinanza corrispondente, motivo per cui l’articolo 19 OLL 3 può essere abrogato. L’esigenza di proteggere i lavoratori è presa in considerazione con la disposizione generale dell’articolo 2 capoverso 3 dell’ordinanza, secondo cui le persone che si trovano in spazi in cui è vietato fumare non devono essere infastidite dal fumo proveniente da spazi in cui è permesso fumare (ad esempio un ufficio utilizzato esclusivamente da un’unica persona). L’articolo 3 capoverso 1

15 Per ospedali s’intendono tra l’altro ospedali acuti, cliniche di riabilitazione, stabilimenti ospedalieri speciali, cliniche psichiatriche, cliniche psicogeriatriche e stabilimenti acuti per la cura di dipendenze. Elenco completo all’indirizzo www.gdk-cds.ch/256.0.html (03.04.2009).

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lettera c dell’ordinanza chiede inoltre che l’aria fumosa delle sale fumatori non sconfini in altri spazi. È così garantito che i non fumatori non siano esposti al fumo sul luogo di lavoro neanche se sono create sale fumatori.

Articolo 8 – Disposizioni transitorie

Dall’entrata in vigore dell’ordinanza, negli spazi e sui luoghi di lavoro contemplati dalla legislazione non sarà più consentito fumare. Ovviamente, alcuni esercizi pubblici e sale per fumatori dovranno essere adeguati per soddisfare i nuovi requisiti in materia di ventilazione. Inoltre gli esercizi pubblici per fumatori dovranno essere autorizzati a livello cantonale. È pertanto giustificato prevedere un pe- riodo transitorio di sei mesi per entrambi questi casi derogatori.

Capoverso 1

Per le sale fumatori (art. 3) è previsto un termine transitorio di sei mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza. Durante questo periodo, le sale fumatori possono continuare a essere utilizzate anche se non soddisfano ancora i requisiti concernenti la ventilazione e la depressione (art. 3 cpv. 1 lett. b e c). Le altre condizioni per la gestione di una sala fumatori, come ad esempio la separazione mediante elementi fissi ed ermetici e una porta a chiusura automatica, devono invece già essere soddisfatte.

Capoverso 2

Anche per gli esercizi del settore alberghiero e della ristorazione di meno di 80 metri quadrati di cui è prevista la gestione in quanto esercizi pubblici per fumatori è previsto un termine transitorio di sei mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza. Durante questo periodo, in questi esercizi si potrà continuare a fumare senza dover rispettare l’articolo 4 lettere b e c dell’ordinanza. Alla scadenza di questo termine, questi esercizi dovranno aver ottenuto un’autorizzazione, almeno provvisoria, dall’autorità cantonale competente.

Articolo 9 – Entrata in vigore

L’entrata in vigore della legge e dell’ordinanza è prevista simultaneamente il … 2010.

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3 Ripercussioni

3.1. Costi per la Confederazione

I lavori di attuazione della nuova legge federale e dell’ordinanza saranno svolti con le risorse personali e finanziarie attuali.

3.2. Costi per i Cantoni

Per i Cantoni, l’esecuzione comporterà un leggero maggior fabbisogno finanziario per il rilascio delle autorizzazioni agli esercizi pubblici per fumatori. Singoli Cantoni delegheranno ai Comuni il compito di rilasciare le autorizzazioni e assicurare i controlli. Attualmente non sono ancora disponibili dati sui costi per le autorizzazioni degli esercizi pubblici per fumatori. Quanto ai controlli, essi non dovrebbero generare un maggior carico di lavoro, potendo esse- re integrati nei controlli già svolti. In effetti, anche la pressione sociale sia da parte dei lavoratori che da parte dei clienti, segnatamente nei bar e ristoranti, avrà ripercussioni sensibili sul rispetto del divie- to di fumare.

3.3 Ripercussioni per la salute

Gli effetti dannosi del fumo passivo sulla salute sono scientificamente provati. L’esposizione al fumo di tabacco è nociva qualunque sia la sua durata. La composizione del fumo inalato passivamente non si distingue qualitativamente dal fumo inalato direttamente dai fumatori. Nel fumo del tabacco sono state identificate più di 4000 sostanze. Di queste, almeno 250 sono dannose per la salute e 90 provocano il cancro o sono sospettate di avere un effetto cancerogeno.16 La International Agency for Research on Cancer (IARC) ha dichiarato ufficialmente che il fumo passivo è cancerogeno nel 2002.17 Il fumo passivo irrita in modo acuto le vie respiratorie e può causare il fiato corto sotto sforzo fisico, maggior vulnerabilità alle infezioni, mal di testa e vertigini. Nei non fumatori esposti, in età adulta il fumo passivo può provocare cancro ai polmoni, malattie cardiovascolari, asma, polmonite e altre infe- zioni delle vie respiratorie e nei bambini la «sindrome della morte in culla», otiti, bronchiti, polmoniti o asma.18 L’inalazione di fumo passivo aumenta il rischio di soffrire di queste malattie per i non fumatori. L’esposizione al fumo passivo accresce inoltre del 25 per cento il rischio di cancro ai polmoni o infar- to.19 Per le persone regolarmente esposte al fumo passivo, come il personale di servizio negli esercizi della ristorazione, aumenta del 100 per cento il rischio di sviluppare un cancro ai polmoni.20

In Svizzera non esistono studi specifici sulla mortalità delle persone esposte al fumo passivo. La mor- bidità legata al fumo (malattie provocate dal fumo passivo) è invece stata oggetto di varie indagini. Il Consiglio federale stima che in Svizzera ogni anno diverse centinaia di individui muoiono a causa del fumo passivo. Il fumo passivo fa quindi più vittime degli atti di violenza, dell’AIDS o delle droghe illega- li.

16 Deutsches Krebsforschungszentrum (2009). Krebserzeugende Substanzen im Tabakrauch. Heidelberg: dkfz. 17 International Agency for Research on Cancer (2002). IARC Monographs programme declares second-hand smoke carcinogenic to humans. Press release N° 141. www.iarc.fr/en/Media-Centre/IARC-Press- Releases/Archives-2003-1998/2002/IARC-monographs-programme-declares-second-hand-smoke-carcinogenic- to-humans (25.03.2009). 18 Rapporto del Consiglio federale del 10 marzo 2006 sulla protezione dal tabagismo passivo, FF 2006 3413 segg., e allegato pag. 3439 seg. 19 Bonita R et al. (1999). Passive smoking as well as active smoking increases the risk of acute stroke. In: Tobac- co Control, 8, 156-160. 20 Stayner L et al. (2007). Lung cancer risk and workplace exposure to environmental tobacco smoke. In: Am J Public Health, 97, 545-551.

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Secondo il rapporto del Consiglio federale del 10 marzo 2006, basato sullo stato attuale delle cono- scenze, l’esposizione della popolazione al fumo passivo costituisce un rischio sanitario importante che deve essere prevenuto efficacemente.

Uno studio europeo stima che in Svizzera circa 1000 persone muoiono precocemente per le conse- guenze del fumo passivo, di cui 260 non fumatori. Restrizioni del fumo negli spazi pubblici e privati riducono non solo l’esposizione al fumo passivo, ma anche la quota di fumatori del 5-15 per cento nonché il consumo medio di sigarette tra i fumatori.21 Divieti totali di fumare sul luogo di lavoro dimi- nuiscono la prevalenza di fumatori del 3,8 per cento e l’intensità del consumo dei fumatori di 3 sigaret- te al giorno.22 Negli spazi interni in cui si fuma, il fumo del tabacco è la causa principale di inquinamento dell’aria. Misurazioni delle polveri fini realizzate in Svizzera nel 2008 in esercizi della ristorazione hanno rivelato che la concentrazione di polveri fini negli esercizi pubblici per fumatori è nettamente più alta che nei locali non fumatori (194,4 µg/m3 di polveri fini contro 24,7 µg/m3). Nei bar in cui si fuma, con 445 µg/m3 il valore è nettamente superiore alla media di tutti i locali per fumatori.23

3.4. Costi per l’economia

Le conseguenze economiche del fumo passivo sono considerevoli. Non esistono studi scientifici spe- cifici per la Svizzera. Secondo studi svolti all’estero, tuttavia, le conseguenze economiche sotto forma di spese sanitarie e perdite di guadagno per i non fumatori rappresentano il 10 per cento dei costi del tabagismo attivo.24 Per la Svizzera, ciò equivarrebbe a circa 500 milioni di franchi all’anno.

Sulle conseguenze economiche del divieto di fumare sono stati pubblicati più di 100 studi, che esami- nano la situazione negli Stati Uniti, e segnatamente a New York, in Canada, in Australia, in Nuova Zelanda, in Irlanda e in Norvegia. A New York e in Norvegia, il divieto di fumare si è tradotto in cifre d’affari positive; evoluzioni negative del fatturato, come è stato il caso in Irlanda o in Germania e in parte in Ticino, si sono verificate già prima dell’introduzione del divieto di fumare. Il divieto di fumare non ha avuto nessun influsso diretto sull’andamento economico degli esercizi pubblici. Per il settore della ristorazione, gli studi noti e le esperienze con il divieto di fumare sul luogo di lavoro mostrano tendenzialmente un trend favorevole: le conseguenze economiche per i bar e ristoranti non possono infatti essere considerate significative in nessuno dei Paesi esaminati e sono addirittura leggermente positive. Per la Svizzera non sono disponibili cifre attendibili, e cioè indipendenti o obiettive, che descrivano l’andamento del fatturato degli esercizi pubblici dopo l’introduzione del divieto di fumare. Uno studio dell’Università della Svizzera italiana dedicato all’evoluzione delle cifre d’affari degli esercizi pubblici25 evidenzia la difficoltà di ottenere interpretazioni affidabili dei risultati. Proprietari e collaboratori di bar e ristoranti nel Cantone Ticino sono stati intervistati in tre ondate, un mese prima dell’introduzione del divieto di fumare, sei mesi dopo e un anno dopo. Gli autori fanno notare che gli intervistati tendono a sottovalutare i ricavi.

Siccome gli spazi accessibili al pubblico e i luoghi di lavoro sono per principio senza fumo, non è ne- cessario installare sistemi di ventilazione costosi, complicati e poco efficaci per proteggere i non fuma- tori dal fumo passivo. Gli esercizi pubblici devono sostenere degli investimenti solo se vogliono creare un fumoir o un esercizio pubblico per fumatori e se non esiste ancora una ventilazione meccanica. Per l’installazione di un nuovo impianto di ventilazione occorre prevedere un costo totale di 15-20 franchi

21 Lifting the smokescreen: 10 reasons for a smoke free Europe. Brussels, ERSJ Ltd, 2006. 22 Fichtenberg CM et al. (2002). Effect of smoke-free workplaces on smoking behaviour: systematic review. In: BMJ, 325, 188-194. 23 Lega polmonare svizzera (2008). Feinstaubbelastungen in Schweizer Gastronomiebetrieben. In: Information der Lungenliga, maggio 2008. 24 Adams K et al. (1999). The Costs of Environmental Tobacco Smoke: An International Review. Geneva: WHO. 25 Schulz PJ et al. (2007). Rauchverbot in öffentlichen Räumen – Monitoring im Tessin. Schlussbericht über die Befragungswellen 1-3 sowie die Inhaltsanalyse für die Zeit bis zum Referendum. Lugano: Università della Svizze- ra italiana.

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per metro cubo di aria trasportata. Per la creazione di un piccolo fumoir per fino a 14 fumatori bisogna investire circa 10000 franchi (impianto con una potenza di 500 m3/h, recupero del calore, chiudiporta). Se esiste già un impianto di ventilazione corrispondente allo stato della tecnica, i requisiti per le sale fumatori possono essere soddisfatti adeguando l’impianto esistente con un investimento nettamente più basso.

Un divieto di fumare sul luogo di lavoro ha ripercussioni favorevoli sui costi d’esercizio: le spese per la pulizia, i danni (compresi gli incendi), le assicurazioni, ecc. come pure i costi dovuti ai disturbi della salute e alle assenze del personale diminuiscono.26 Infine, l’introduzione di un divieto generale di fu- mare riduce il numero di fumatori e il numero medio di sigarette consumate per fumatore.27

26 Rapporto del Consiglio federale del 10 marzo 2006 sulla protezione dal tabagismo passivo, FF 2006 3413. 27 Fichtenberg CM et al. (2002). Effect of smoke-free workplaces on smoking behaviour: systematic review. In: BMJ, 325, 188-194.

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Commento all’allegato

Allegato 1 – Requisiti per gli impianti di ventilazione nelle sale fumatori

L’allegato 1 stabilisce i requisiti tecnici che devono soddisfare gli impianti meccanici di ventilazione nelle sale fumatori (art. 3 cpv. 1 lett. b).

La ventilazione di un locale deve diluire ed evacuare l’inquinamento inevitabile dell’aria ambiente a cui sono esposti gli stabilimenti e le persone. In linea di massima, più uno spazio è ventilato e migliore è la qualità dell’aria ambiente. In base allo sfruttamento e allo standard di qualità dell’aria ambiente è possibile calcolare la quantità minima di aria fresca che deve essere immessa nel locale. In teoria è possibile calcolare anche la quantità di aria fresca necessaria per raggiungere una qualità accettabile dell’aria ambiente in una sala fumatori. I migliori dati di riferimento a tal fine provengono da un’indagine sperimentale accurata svolta dal Politecnico federale di Zurigo nel 200128, che mostrano che nelle sale fumatori è praticamente impossibile creare condizioni di aria ambiente accettabili per la salute mediante la ventilazione. Le quantità di aria necessarie sarebbero troppo grandi. I risultati di numerosi studi epidemiologici indicano inoltre chiaramente che, in caso di esposizione cronica, anche piccole concentrazioni di fumo passivo provocano danni alla salute. La norma svizzera SIA 382/1:2007 Impianti di ventilazione e climatizzazione – Principi generali ed esigenze (SN 546 382/1), che applica queste conoscenze, non contiene raccomandazioni concernenti la ventilazione nelle sale fumatori, ma rileva: «Negli spazi in cui si fuma non è possibile raggiungere una buona qualità dell’aria ambiente.» Manca quindi la base per stabilire quantità giustificate di aria fresca che tengano conto del fumo. È tuttavia incontestato che in tutti gli spazi destinati ad accogliere persone debba essere assicu- rata una quantità minima di aria fresca. Ciò vale anche per le sale fumatori (n. 1). La quantità di aria fresca stabilita per gli impianti di ventilazione delle sale fumatori si orienta quindi ai valori di dimensio- namento per varie utilizzazioni degli edifici, menzionati nell’allegato A della norma SIA 382/1:2007. Per la maggior parte delle utilizzazioni è prescritta una quantità di aria fresca di 36 metri cubi per per- sona all’ora. Per gli impianti di ventilazione delle sale fumatori è adottata quale requisito minimo que- sta quantità di aria fresca per persona e la quantità di aria fresca in funzione dello spazio è calcolata in base alla capienza massima (n. 1). Negli spazi in cui non si fuma, ciò garantirebbe una buona qualità dell’aria ambiente. Siccome l’aria ambiente nelle sale fumatori è fortemente degradata dal fumo, una minore quantità di aria fresca non sarebbe giustificata.

Per assicurare la separazione atmosferica tra fumatori e non fumatori, la funzione principale dell’impianto di ventilazione è di garantire una depressione permanente rispetto agli spazi adiacenti (n. 2). In pratica, ciò significa che la quantità di aria sottratta alla sala fumatori deve essere superiore alla quantità di aria immessa. La differenza tra questi due volumi di aria deve essere immessa nell’ambiente circostante o negli spazi adiacenti e fluisce passivamente nella sala fumatori attraverso la o le porte. Per concretizzare il criterio della depressione è stabilito che questa corrente d’aria deve essere pari al 50 per cento della quantità di aria sottratta alla sala fumatori. Per le sale fumatori picco- le, che sono dimensionate per poche persone e di conseguenza presentano una quantità minima di aria (cfr. n. 1 e spiegazioni precedenti), questa corrente d’aria è troppo piccola per impedire la fuoriu- scita di aria fumosa con una porta normale. Per questo motivo è prevista, quale requisito minimo sup- plementare, una portata d’aria di 500 metri cubi all’ora per locale, e cioè in pratica per ogni porta che dà su un locale non fumatori adiacente (n. 2). La formulazione del criterio della depressione di cui al numero 2 è stata ripresa dalla direttiva SITC VA 102-01 (ventilazione negli esercizi pubblici) della So- cietà svizzera degli ingegneri termici e climatici (SITC), riveduta recentemente.

L’aria che fuoriesce dalle sale fumatori è carica di inquinanti e odori provenienti dal fumo del tabacco. Per un protezione efficace dei non fumatori è pertanto indispensabile adottare misure che impedisca- no che questa aria di scarico o una parte di essa giunga, direttamente o attraverso l’impianto, in altri locali, ad esempio in seguito a perdite dei condotti di scarico o trasmissione di odori in caso di scam-

28 Junker MH et al. (2001). Acute sensory responses of nonsmokers at very low environmental tobacco smoke concentrations in controlled laboratory settings. In: Environ Health Perspect, October 2001, 109(10), 1045-1052.

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biatori di calore rotanti. L’aria di scarico non deve inoltre essere ricircolata, e cioè reimmessa negli spazi, neanche dopo essere stata filtrata. Il numero 3 stabilisce pertanto quale requisito generale per l’impianto di ventilazione che deve essere esclusa ogni trasmissione di aria carica di fumo o odori dai condotti di scarico della sala fumatori in altri locali o in altre parti dell’impianto che conducono aria. Siccome i condotti di scarico delle sale fumatori possono presentare facilmente depositi che rilasciano un forte odore, attraverso questi condotti potrebbe verificarsi una corrente inversa di tali odori nei loca- li quando l’impianto non è in funzione. L’impianto deve essere concepito in modo tale da evitarlo (n. 3).

Per un esercizio corretto e igienicamente sicuro, l’impianto di ventilazione deve essere controllato e pulito regolarmente (n. 4). La direttiva SITC VA104-01 (requisiti igienici per gli impianti di ventilazione) descrive lo stato della tecnica nell’ottica dell’esercizio e della manutenzione degli impianti di ventila- zione. Le attività da svolgere – a seconda del genere e dell’equipaggiamento dell’impianto (ad esem- pio con o senza umidificazione) – e gli intervalli per i controlli e i lavori di pulizia e manutenzione degli impianti nelle sale fumatori devono essere effettuati in base a questa direttiva.

Allegato 2 – Requisiti per gli impianti di ventilazione negli esercizi pubblici per fumatori

Nell’allegato 2 sono stabiliti i requisiti essenziali applicabili agli impianti di ventilazione negli esercizi pubblici per fumatori (art. 4 cpv. 1 lett. b).

Gli impianti devono essere realizzati secondo lo stato della tecnica (n. 1). Lo stato della tecnica per la ventilazione nelle imprese della ristorazione è descritto nella direttiva SITC VA102-01 della Società svizzera degli ingegneri termici e climatici (SITC). Il rilascio di un’autorizzazione per un esercizio pub- blico per fumatori presuppone che la ventilazione meccanica soddisfi i requisiti di questa direttiva.

Analogamente al requisito concernente le quantità di aria nelle sale fumatori (allegato 1, n. 1) è pre- scritta una quantità minima di aria fresca, calcolata in base alla capienza massima del locale (n. 2). Secondo la direttiva SITC VA102-01 (ventilazione negli esercizi pubblici), per una buona qualità dell’aria ambiente negli esercizi pubblici in campagna è sufficiente una minor quantità di aria fresca, e cioè 30 metri cubi all’ora per persona, data la qualità dell’aria esterna migliore rispetto alle ubicazioni urbane. Siccome la qualità dell’aria ambiente negli esercizi pubblici per fumatori è determinata princi- palmente dalla concentrazione di inquinanti e odori provenienti dal fumo del tabacco, e siccome gli esercizi pubblici per fumatori vanno trattati tutti allo stesso modo e devono soddisfare lo stesso livello di requisiti delle sale fumatori, in deroga alla direttiva SITC VA102-01 è richiesta una quantità di aria fresca di 36 metri cubi all’ora per persona indipendentemente dall’ubicazione (n. 2).

La ventilazione della cucina e degli spazi fumosi è spesso assicurata da un unico impianto. L’impianto va quindi installato e impostato in modo da escludere la trasmissione di aria inquinata dai condotti di scarico degli spazi fumosi in altre parti dell’impianto che conducono aria (n. 3). Deve essere impedita anche una corrente inversa di odori dai condotti di scarico negli spazi quando l’impianto non è in fun- zione. Bisogna inoltre escludere il passaggio dei condotti di scarico attraverso locali non fumatori del proprio esercizio o locali non appartenenti all’esercizio. L’aria di scarico non deve fuoriuscire in questi locali: i condotti e gli allacciamenti devono assicurare una tenuta corrispondente.

L’impianto deve essere controllato e pulito regolarmente secondo lo stato della tecnica. Fa stato la direttiva SITC VA104-01 (requisiti igienici per gli impianti di ventilazione) (v. anche commenti all’alle- gato 1, n. 4).

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