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08.473

Iniziativa parlamentare Soppressione dell’obbligo di rimborsare le spese del Canto- ne di origine Avamprogetto e rapporto esplicativo della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati

del 14 novembre 2011

Onorevoli colleghi,

con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull’assistenza, LAS), che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale. La Commissione vi propone di approvare il progetto di legge allegato.

[Data Decisione Commissione] In nome della Commissione: [Il presidente o la presidente], [Nome]

2011–...... 1

Compendio

Il Cantone d’origine non deve più essere tenuto a pagare le prestazioni assistenziali per i propri cittadini che risiedono in un altro Cantone. L’obbligo di rimborso da parte del Cantone d’origine deve essere abolito anche se l’assistito è domiciliato in un altro Cantone da meno di due anni. Per consentire ai Cantoni di adeguarsi alla nuova normativa, è previsto un termine transitorio di quattro anni. Dai tempi della prima guerra mondiale, i Cantoni sono progressivamente passati – nell’ambito dell’aiuto sociale – dal principio del luogo d’origine al principio del luogo di domicilio. Si tratta ora di portare a termine questa transizione, abolendo l’obbligo di rimborso a carico del Cantone d’origine. L’accresciuta mobilità, alla quale si assiste ormai da diverse generazioni, ha in molti casi allentato il legame con il Cantone d’origine. Di conseguenza, il considerevole onere amministrativo che le domande di rimborso di prestazioni assistenziali comportano nei diversi Cantoni e, a seconda delle disposizioni cantonali, anche nei Comuni, è difficilmente giustificabile. Tra il 2005 e il 2010 il saldo dei rimborsi che sono stati, da un lato, versati e, dall’altro, incassati dai Cantoni d’origine ammonta, in media, a circa 18,5 milioni di franchi l’anno. Questa somma va rapportata al totale delle uscite nette registrate dai Cantoni e dai Comuni nell’ambito dell’aiuto sociale, pari a circa 1,8 miliardi di franchi l’anno.

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Rapporto

1 Genesi del progetto

Il 3 ottobre 2008 il consigliere agli Stati Philipp Stähelin ha depositato l’iniziativa parlamentare «Soppressione dell’obbligo di rimborsare le spese del Cantone di origine» (08.473 s). L’iniziativa chiede l’abrogazione delle disposizioni relative all’obbligo di rimborso da parte del Cantone d’origine contenute nella legge federale del 24 giugno 1977 sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull’assistenza, LAS) 1 . Nella sua motivazione l’autore dell’iniziativa rammentava due altre iniziative paral- lele, ma sottolineava che, a suo avviso, esse non avrebbero consentito di realizzare in tempi brevi l’obiettivo da lui perseguito. La prima era la mozione «Abrogazione dell’articolo 16 LAS» (07.3712 n), presentata il 5 ottobre 2007 dal consigliere nazionale J. Alexander Baumann e tolta dal ruolo il 25 settembre 2009 perché pen- dente da più di due anni. La seconda era stata promossa dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS), che nell’autunno del

2006 aveva istituito un gruppo di lavoro LAS incaricato di elaborare le basi per

un’eventuale revisione della legge e una regolamentazione-quadro dell’aiuto sociale a livello federale. Il gruppo di lavoro ha pubblicato il proprio rapporto finale 2 nel mese di agosto del 2008 (cfr. n. 2.3). Il Cantone di Turgovia persegue lo stesso obiettivo dell’iniziativa parlamentare «Soppressione dell’obbligo di rimborsare le spese del Cantone di origine» (08.473 s) con l’iniziativa «Legge federale sull’assistenza. Modifica» (10.315 s), depositata il 31 marzo 2010, che chiede alla Confederazione l’abrogazione dell’articolo 16 LAS. Dopo aver proceduto, il 31 marzo 2011, all’audizione di una delegazione del Canto- ne di Turgovia, la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha deciso di sospendere l’esame preliminare dell’iniziativa cantonale fino a quando sarà disponibile un progetto di legge. Il 19 gennaio 2010 la CSSS-S ha dato seguito all’iniziativa parlamentare Stähelin con 7 voti a favore e 6 contrari. Il 18 febbraio 2011 l’omologa Commissione del Consiglio nazionale ha approvato questa decisione con 13 voti favorevoli e 10 contrari. Il 31 marzo 2011 la CSSS-S ha incaricato la sottocommissione «Iv. Pa. Soppressio- ne dell’obbligo di rimborsare le spese del Cantone di origine (Stähelin; 08.473)» 3 di elaborare un progetto di legge. La sottocommissione ha quindi deciso di interpellare un esperto dell’Ufficio federale di giustizia ed ha chiesto alla CDOS di svolgere un sondaggio presso i Cantoni per rilevare i dati aggiornati sui rimborsi effettuati dai Cantoni d’origine ai sensi della LAS. Nella seduta del 31 agosto 2011, la sottocom- missione ha ascoltato i rappresentanti della CDOS, della Conferenza delle direttrici e

1 RS 851.1 2 Il rapporto «Loi fédérale en matière d’assistance - LAS, Rapport final du groupe de travail CDAS, août 2008» può essere consultato sul sito www.sodk-cdas-cdos.ch (>Do- maines >Sécurité sociale >Aide sociale; le pagine sono disponibili solo in francese e tede- sco).

3 Egerszegi-Obrist, Brändli, Fetz, Frick, Stähelin

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dei direttori cantonali delle finanze (CDF), dell’Associazione dei Comuni Svizzeri e dell’Unione delle Città Svizzere. Nel corso di questa seduta e di quella successiva del 5 ottobre 2011, ha elaborato un avamprogetto con il relativo rapporto esplicativo all’attenzione della CSSS-S, che il 14 novembre 2011 ha approvato con 8 voti a favore, 2 contrari e 1 astensione. Ha quindi deciso di indire una procedura di consul- tazione 4 .

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Situazione iniziale

Fino alla prima guerra mondiale l’assistenza alle persone nel bisogno spettava inte- ramente alle collettività pubbliche di cui queste persone erano originarie. Tra il 1916 e il 1960 i Cantoni hanno concluso diversi concordati in materia. Se da un lato hanno progressivamente introdotto il principio dell’assistenza da parte del luogo di domicilio, dall’altra hanno mantenuto possibilità, talora considerevoli, di esigere i rimborsi dai Cantoni d’origine 5 . Il 7 dicembre 1975 il Popolo e i Cantoni hanno approvato la revisione degli articoli 45 e 48 della vecchia Costituzione federale, con la conseguenza che, in materia di assistenza intercantonale, la Svizzera è passata dal principio del luogo d’origine a quello del luogo di domicilio 6 . L’articolo 48 della vecchia Costituzione federale è stato sostanzialmente ripreso nell’articolo 115 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 7 che recita: «Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.» L’articolo 48 capoverso 2 della vecchia Costituzione federale manteneva tuttavia la possibilità per la Confederazione di «disciplinare il regresso verso il Cantone di un precedente domicilio o verso il Cantone di origine». La Confederazione si è avvalsa di questo diritto nella LAS, che nella versione originaria del 24 giugno 1977 preve- deva la possibilità di rivalersi sul Cantone d’origine per dieci anni: se la persona nel bisogno era ininterrottamente domiciliata in un Cantone da meno di due anni, il Cantone di domicilio poteva addebitare al Cantone d’origine la totalità delle spese assistenziali. Dal terzo al decimo anno queste spese erano suddivise a metà tra il Cantone di domicilio e quello d’origine. Oltre il decimo anno il Cantone d’origine non era più tenuto ad alcun rimborso. La revisione dalla LAS del 14 dicembre 1990 ha limitato l’obbligo di rimborso a carico del Cantone d’origine ai primi due anni successivi all’elezione del domicilio in un altro Cantone. Nel compendio del messaggio del 22 novembre 1989, il Consiglio federale indicava che «da un’inchiesta effettuata presso i governi cantonali è risultato che non è ancora giunto il momento di passare al mero principio del luogo di domicilio nel diritto assistenziale, ancorato nell’articolo 48 della Costituzione federale. I Cantoni

4 Sono stati invitati a prendere parte alla procedura di consultazione i Cantoni, i partiti politici nonché le associazioni mantello svizzere dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna e dell’economia. 5 Risposta del Consiglio federale del 21 settembre 2001 all’interrogazione ordinaria

01.1077 Rossini, Legge federale sull’assistenza. Termini di rimborso.

6 Thomet Werner, 1994, Kommentar zum Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die

Unterstützung Bedürftiger (ZUG), seconda edizione aggiornata, Zurigo, ed. Schulthess, p. 35 7 RS 101

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d’immigrazione, segnatamente, auspicano il mantenimento dell’obbligo del Cantone d’origine di rimborsare le spese dell’assistenza». 8

2.2 La nuova regolamentazione proposta

Di fronte all’accresciuta mobilità della popolazione e all’evoluzione delle legislazio- ni cantonali in materia di aiuto sociale, è giunto il momento di portare a termine il passaggio dal principio del Cantone d’origine a quello del Cantone di domicilio e di abrogare l’obbligo imposto al Cantone d’origine di rimborsare le spese. Per lasciare ai Cantoni il tempo sufficiente di prepararsi al nuovo regime, la revisione della LAS entrerà in vigore dopo un termine transitorio di quattro anni. Una volta decorso tale termine, il Cantone nel quale una persona trasferisce il proprio domicilio sarà tenuto ad assumersi l’onere finanziario dell’aiuto sociale concesso dal momento dell’acquisizione del domicilio. Per i rapporti tra i Comuni dello stesso Cantone, sono determinanti le disposizioni legislative dei rispettivi Cantoni. In molti casi da generazioni, la mobilità della popolazione ha allentato il legame con il Cantone d’origine. Tra il 1900 e il 1970 la percentuale degli Svizzeri residenti nel proprio Cantone d’origine è progressivamente diminuita dal 79,2 al 60,4 per cento dell’intera popolazione residente svizzera 9 . Nonostante manchino dati attendibili più recenti, non vi è motivo di ritenere che questa tendenza si sia arrestata o, addirittura, capovolta. Fino a che punto il principio del luogo d’origine abbia perso importanza in materia di aiuto sociale lo rivela l’evoluzione delle disposizioni in vigore nei Cantoni. Dopo che il Cantone di Turgovia ha deciso di abrogare, dal 1° gennaio 2012, l’obbligo di rimborso da parte del Comune d’origine all’interno dello stesso Cantone 10 , solo il Cantone di San Gallo mantiene tale obbligo, che si ispira alle disposizioni della LAS 11 . Anche nel diritto internazionale si è ampiamente affermato il principio del mero luogo di domicilio; basti citare la Convenzione europea di assistenza sociale e medica dell’11 dicembre 1953, alla quale si riferisce l’articolo 13 paragrafo 4 della Carta sociale europea. L’abolizione dell’obbligo di rimborso da parte del Cantone d’origine riduce note- volmente gli oneri amministrativi. Nel 2009 in Svizzera si sono contati 4938 casi di aiuto sociale, per i quali, in linea di principio, il Cantone di domicilio poteva esigere dal Cantone d’origine il rimborso delle prestazioni di assistenza in virtù della

8 FF 1990 I 46 9 Censimento federale della popolazione, Ufficio federale di statistica (UST). A causa di un errore nella traduzione, i dati del censimento del 1980 non forniscono un’immagine atten- dibile della situazione nella Svizzera italiana e in quella romanda. Dal censimento del 1990, il luogo d’origine non è più preso in considerazione nella valutazione dei risultati per diversi motivi (nuovo diritto di famiglia; l’utilizzo nel registro degli abitanti del nome del luogo d’origine invece del codice postale rende più difficile l’analisi; nessun aggior- namento automatico del nome del luogo d’origine se cambia in seguito a una fusione tra Comuni) 10 Art. 20 cpv. 1 della legge del 24 marzo 1984 sull’aiuto sociale pubblico (Gesetz über die öffentliche Sozialhilfe, RB 850.1) 11 Art. 24 cpv. 1 della legge del 27 settembre 1998 sull’aiuto sociale (Sozialhilfegesetz; sGS 381.1)

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LAS 12 ; questi casi riguardavano in totale 7149 persone. Ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 LAS, il Cantone creditore deve presentare trimestralmente al Cantone debitore un conto complessivo delle spese d’assistenza dovute; per ogni caso assi- stenziale deve essere allegata una distinta separata delle spese e degli introiti (art. 32 cpv. 2 LAS). Tale procedura genera un onere amministrativo sia per il Cantone di domicilio, che fa valere il diritto al rimborso, sia per il Cantone d’origine, che deve esaminare la richiesta di rimborso. Inoltre, ogni Cantone può far valere il proprio diritto al rimborso, ma deve a sua volta rimborsare le spese assistenziali. Il rimborso tra i Cantoni delle spese inerenti all’aiuto sociale riguarda una percentua- le molto esigua della totalità dei casi relativi a questo tipo di assistenza. Dal 2007 al 2009 la quota dei beneficiari dell’aiuto sociale, per i quali erano sostanzialmente soddisfatti i requisiti di legge per l’obbligo di rimborso da parte del Cantone d’origine, oscillava tra il 3 e il 4 per cento di tutti i beneficiari dell’aiuto sociale in Svizzera 13 . Anche in termini di importo i rimborsi versati dai Cantoni d’origine sono relativamente modesti. Tra il 2005 e il 2010 i Cantoni d’origine versavano in media rimborsi per un totale di 60 milioni di franchi l’anno 14 . Se da queste presta- zioni vengono dedotti i rimborsi ricevuti dagli altri Cantoni, rimangono circa 18,5 milioni di franchi l’anno, effettivamente trasferiti da un Cantone all’altro. Questa cifra va rapportata al totale annuo delle spese nette sostenute per l’aiuto sociale dai Cantoni e dai Comuni. Dal 2005 al 2008 (non esistono dati più recenti) esse ammon- tavano in media a 1,8 miliardi di franchi 15 .

2.3 Alternative esaminate

L’abolizione dell’obbligo di rimborso da parte del Cantone d’origine ha ripercussio- ni finanziarie diverse sui Cantoni, come dimostrano i risultati del sondaggio condot- to dalla CDOS (v. allegato I e n. 4.2). La Commissione ha dunque esaminato la possibilità e le modalità di un’eventuale compensazione. Ha preso atto che il gruppo di lavoro LAS della CDOS ha esaminato le seguenti varianti, ma le ha scartate considerandole non realistiche o non conformi allo sco- po 16 : - semplificazione dell’attuale sistema di fatturazione mediante revisione dell’articolo 32 LAS e forfetizzazione dei costi per singolo caso: il gruppo di lavoro LAS della CDOS ha ritenuto i dati statistici disponibili insufficienti per permettere il passaggio a un sistema di forfait per singolo caso; - istituzione di un «servizio di clearing» nazionale LAS: il gruppo di lavoro LAS della CDOS ha bocciato questa opzione, perché ha ritenuto che le diffi- coltà collegate alla centralizzazione dell’amministrazione (istituzione del servizio in questione, contatto tra la Centrale e i Cantoni, finanziamento)

12 Ufficio federale di statistica (UST), Analisi delle statistiche dell’aiuto sociale. Casi per i quali è stata riscossa una prestazione nel periodo del rilevamento, inclusi i doppi conteggi, senza i dati relativi al cantone di Neuchâtel (documento disponibile solo in tedesco).

13 UST, Analisi delle statistiche dell’aiuto sociale.

14 Analisi del sondaggio della CDOS dell’11 agosto 2011; cfr. allegato I

15 UST, Statistica finanziaria delle prestazioni sociali legate ai bisogni.

16 Rapporto finale del gruppo di lavoro LAS della CDOS, p. 10-12

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fossero di gran lunga maggiori del possibile sgravio amministrativo per i Cantoni; - «modello transitorio»: questo modello prevedeva che i Cantoni avrebbero dovuto indennizzarsi reciprocamente sulla base di forfait indipendenti dal singolo caso durante un periodo transitorio limitato a partire dall’abolizione dell’obbligo di effettuare i rimborsi. Tuttavia i negoziati bilaterali tra i 26 Cantoni per definire i forfait sarebbero molto complessi, soprattutto in con- siderazione del fatto che questo modello avrebbe una validità limitata. La Commissione non può appoggiare la variante favorita dalla CDOS 17 , ossia una compensazione sulla base della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), soprattutto per tre motivi: - la CDOS propone di aumentare la perequazione dell’aggravio sociodemo- grafico (PAS), la quale tiene conto degli aspetti «povertà», «età», «integra- zione degli stranieri» e «problematica delle città polo». La PAS è tuttavia parte della compensazione degli oneri operata dalla Confederazione (pere- quazione verticale), mentre i rimborsi versati dai Cantoni d’origine avven- gono a livello intercantonale (perequazione orizzontale). Sarebbe dunque contrario allo spirito del sistema chiamare in causa la Confederazione in questa compensazione finanziaria mediante la PAS, poiché l’aiuto sociale e il suo finanziamento sono fondamentalmente competenza dei Cantoni; - dal momento che i criteri di ripartizione della NPC sono già definiti, la «compensazione» favorirebbe suo malgrado e in modo netto alcuni Cantoni a detrimento di altri, così come dimostrano i risultati del modello di calcolo esposto nel rapporto conclusivo del gruppo di lavoro LAS della CDOS. Questa situazione dipende anche dal fatto che non solo i Cantoni con oneri superiori alla media dovuti a fattori sociodemografici (ad esempio Ginevra, Zurigo o Basilea Città), ma anche altri (ad esempio Soletta o Turgovia) ri- scuotono in generale dai Cantoni d’origine rimborsi superiori a quelli che devono effettuare; - la NPC è un sistema il cui sottile equilibrio è frutto di un lungo processo di negoziazione, che si è protratto per diversi anni, e implica un volume com- plessivo di versamenti netti di compensazione pari a 3,1 miliardi di fran- chi 18 . Non sarebbe giudizioso mettere in discussione questo sistema per un saldo così modesto dei rimborsi a carico dei Cantoni d’origine: i 18,5 milioni di franchi in questione rappresentano infatti appena lo 0,6 per cento circa dei versamenti netti della NPC. Ciò non esclude, tuttavia, che la questione della perequazione finanziaria intercantonale in materia di aiuto sociale possa con- fluire nelle discussioni relative a un’eventuale revisione della NPC, ossia in una NPC II. La Commissione ha vagliato anche la possibilità di sostituire l’obbligo di rimborso a carico del Cantone d’origine con un obbligo di rimborso a carico del precedente Cantone di domicilio. Tale soluzione risponderebbe meglio al principio del luogo di

17 Decisione dell’assemblea plenaria della CDOS del 6 giugno 2008; rapporto finale del gruppo di lavoro LAS della CDOS, p. 4

18 Dipartimento federale delle finanze; dati provvisori 2012

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domicilio. Nei rapporti intracantonali tra Comuni, quattro Cantoni applicano l’obbligo del rimborso a carico del precedente Comune di domicilio e per l’esattezza Friburgo e Obvaldo 19 (per un anno) e Sciaffusa e Vallese 20 (per due). L’obbligo del rimborso a carico del precedente Cantone di domicilio potrebbe inoltre contribuire all’osservanza del divieto di sfratto nei confronti di persone nel bisogno (art. 10 LAS). Tale provvedimento non alleggerirebbe invece il notevole carico amministra- tivo derivante dalla reciproca fatturazione delle spese assistenziali. La questione di determinare l’ultimo luogo di domicilio di un beneficiario dell’aiuto sociale rischie- rebbe altresì di dare adito a controversie tra i Cantoni più di quanto avviene per l’applicazione del principio del luogo d’origine. Questi argomenti hanno quindi indotto la Commissione a rinunciare all’idea del rimborso da parte del precedente Cantone di domicilio.

2.4 Proposta della minoranza

Una minoranza (Fetz, Maury Pasquier) respinge l’abolizione dell’obbligo di rimbor- so da parte del Cantone d’origine se i Cantoni con un forte flusso migratorio non ricevono alcun altro tipo di perequazione finanziaria. In materia di compensazione degli oneri le città non sarebbero più disposte a compromessi, in particolare a segui- to delle decisioni relative alla NPC, che non avrebbe tenuto in debita considerazione l’iniziale disponibilità delle città a un certo numero di concessioni e la loro richiesta di aumentare la PAS.

3 Commento alle singole disposizioni

3.1 Ingresso

L’ingresso, che rimanda ancora alla vecchia Costituzione federale, va adeguato alle disposizioni della nuova Costituzione. All’articolo 48 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 corrisponde l’articolo 115 della vigente Costituzione.

3.2 Computo della durata di domicilio per la determina-

zione dell’obbligo di rimborsare le spese (abrogazio- ne dell’art. 8) Gli articoli 14 cpv. 2 e 16 LAS sanciscono i periodi per i quali è previsto il rimborso delle spese assistenziali da parte del Cantone di domicilio o del Cantone d’origine. L’articolo 8 LAS disciplina la durata determinante del domicilio per i coniugi o i partner registrati nonché per i minorenni con un proprio domicilio assistenziale. Dal

19 Art. 9a della legge del Cantone di Friburgo del 14 novembre 1991 sull’aiuto sociale (LA- Soc RSF 831.0.1); art. 19 della legge del Cantone di Obvaldo del 23 ottobre 1983 sull’aiuto sociale (Sozialhilfegesetz; 870.1) 20 Art. 39 cpv. 1 della legge del Cantone di Sciaffusa del 21 novembre 1994 sull’aiuto sociale (Sozialhilfegestz; SHR 850.100); art. 19 cpv. 1 della legge del Cantone del Valle- se del 29 marzo 1996 sull’integrazione e l’aiuto sociale (GES; 850.1)

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momento che gli articoli 14 cpv. 2 e 16 LAS sono abrogati, l’articolo 8 diventa superfluo e può essere anch’esso abrogato.

3.3 Estensione dell’obbligo del Cantone di domicilio

(abrogazione dell’art. 14 cpv. 2) L’articolo 14 capoverso 2 LAS limita il rimborso delle spese assistenziali da parte del Cantone di domicilio qualora il Cantone di dimora sia anche Cantone d’origine: in questo caso il rimborso è dovuto solo se la persona in questione è domiciliata da più di due anni nell’attuale Cantone di domicilio. Il legislatore ha emanato questa disposizione presupponendo che generalmente esista un legame personale tra il Cantone o il luogo d’origine e la persona in questione. Come illustrato in preceden- za, questo legame è ormai venuto meno per la maggior parte delle persone, che spesso non hanno mai vissuto nel luogo d’origine. È dunque opportuno abbandonare la restrizione prevista dall’articolo 14 capoverso 2 e, di riflesso, estendere l’obbligo di rimborso a carico del Cantone di domicilio.

3.4 Abrogazione dell’obbligo del Cantone d’origine

(abrogazione degli art. 15-17) La sezione due del capitolo relativo all’obbligo di rimborsare le spese disciplina in tre articoli l’obbligo del Cantone d’origine di rimborsare al Cantone di domicilio o al Cantone di dimora le spese assistenziali da questi prestate. Sono contemplate sia le persone non domiciliate in Svizzera (art. 15) sia coloro che sono domiciliate da meno di due anni al di fuori del Cantone d’origine (art. 16). Inoltre è disciplinato il caso in cui le persone siano cittadini di più Cantoni (art. 17). Per i motivi esposti più in alto, è opportuno abbandonare del tutto la possibilità di esigere il rimborso da parte del Cantone d’origine. Gli articoli 15-17 devono pertan- to essere abrogati.

3.5 Famiglie i cui membri hanno diverso diritto di citta-

dinanza cantonale (abrogazione dell’art. 19) L’abrogazione di questa disposizione è la logica conseguenza della decisione di fondo di non rifarsi più al Cantone d’origine per il rimborso delle spese d’assistenza. Non è più necessario prevedere una disposizione che regoli il caso di una persona con diritto di cittadinanza in diversi Cantoni.

3.6 Struttura del capitolo 2 relativo all’obbligo di rim-

borsare le spese Con l’abrogazione degli articoli 15-17 e 19, nel capitolo relativo all’obbligo di rimborsare le spese rimangono solo due articoli. È dunque superfluo dividerlo in sezioni. I titoli delle attuali sezioni diventano quelli degli articoli 14 e 18.

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3.7 Tasse di cura (art. 24)

L’articolo 24 LAS disciplina quali tariffe sono applicabili alle spese di ospedalizza- zione, di ricovero in un ospizio o ad altre spese di cura. Il riferimento ai Cantoni d’origine diviene superfluo in virtù della decisione di fondo di non rifarsi più al Cantone d’origine per il rimborso delle spese d’assistenza. Il capoverso 1 può essere pertanto abrogato. Al capoverso 2 saranno apportate modifiche di tipo redazionale.

3.8 Contributi di mantenimento e d’assistenza giusta il

diritto di famiglia (art. 25) L’articolo 25 LAS stabilisce quale Cantone può far valere gli eventuali diritti ai contributi di mantenimento e di assistenza sanciti dal diritto di famiglia. I capoversi 2 e 3 disciplinano le competenze del Cantone d’origine. In virtù della decisione di fondo di non rifarsi più al Cantone d’origine per il rimborso delle spese d’assistenza i due capoversi diventano superflui, pertanto possono essere abrogati.

3.9 Restituzioni (art. 26)

L’articolo 26 definisce chi ha diritto agli importi che saranno successivamente rimborsati dai beneficiari dell’assistenza. Anche qui le disposizioni che riguardano i Cantoni d’origine (cpv. 2 e 4) devono essere abrogate.

3.10 Rettificazione (art. 28 cpv. 2)

I Cantoni coinvolti in un rimborso possono esigere la rettificazione di un caso assi- stenziale se risulta che la soluzione adottata o la decisione presa è manifestamente errata (cpv. 1). Dal momento che il Cantone d’origine non può più essere chiamato a rimborsare le spese dell’assistenza è superfluo attribuirgli la possibilità di una rettifi- cazione. Il capoverso 2 deve essere debitamente corretto.

3.11 Notifica d’assistenza (art. 30 e 31)

La notifica d’assistenza intende garantire che il Cantone tenuto al rimborso venga tempestivamente informato dell’esistenza di un caso assistenziale e possa eventual- mente fornire istruzioni al Cantone che presta l’assistenza. Con il nuovo progetto di legge sarà necessaria, rispettivamente possibile, solo la notifica del Cantone di dimora al Cantone di domicilio, mentre decade quella al Cantone d’origine, pertanto l’articolo 31 può essere abrogato. Il titolo dell’articolo 30, unico articolo rimasto nel capitolo 2, può essere cancellato.

3.12 Disposizione transitoria (n. II)

Il conto delle spese assistenziali di cui è chiesto il rimborso deve essere presentato al Cantone debitore entro un anno al massimo dall’entrata in vigore della modifica della legge.

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3.13 Entrata in vigore (n. III)

Come illustrato al punto 4.2, ogni Cantone è tenuto a verificare quali ripercussioni la presente modifica della LAS possa avere sulle spese assistenziali e sulle risorse umane. Per lasciare ai Cantoni il tempo sufficiente di adeguarsi alla nuova situazio- ne, la legge entrerà in vigore solo quattro anni dopo la decorrenza infruttuosa del termine di referendum o dopo essere stata accettata in votazione popolare.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Le proposte di modifica della LAS non hanno ripercussioni finanziarie per la Confe- derazione, poiché riguardano esclusivamente i flussi finanziari intercantonali. La revisione proposta non incide neppure sulle risorse umane della Confederazione.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni

La soppressione dell’obbligo di rimborso a carico dei Cantoni d’origine aumenta le uscite dei Cantoni che prestano assistenza. D’altro canto i Cantoni sinora confrontati con richieste di rimborso vedono diminuire le proprie spese in misura corrisponden- te. È dunque difficile pronunciare una valutazione che sia valida per tutti i Cantoni: le variazioni delle spese assistenziali, che scaturiranno dalla revisione della presente legge, interesseranno in misura diversa i vari Cantoni. Sono determinanti i seguenti fattori: - il numero degli assistiti originari di un altro Cantone (per i quali, come detto, non potrà più essere richiesto il rimborso delle spese); - il numero degli originari del Cantone, che beneficiano dell’assistenza di un altro Cantone (per loro il Cantone non dovrà più versare alcun rimborso); - l’onere generato da ognuno di questi casi. Alla domanda se le conseguenze finanziarie di cui sopra si ripercuoteranno solo sul Cantone o riguarderanno anche i Comuni può rispondere soltanto la legislazione vigente in ogni Cantone. I flussi finanziari relativi ai rimborsi tra i Cantoni variano di anno in anno, ma si muovono sempre all’interno di una determinata fascia. Se il saldo degli importi ricevuti e di quelli pagati per alcuni Cantoni (ad es. il Ticino) è praticamente nullo, per altri risulta sistematicamente un avanzo (ad es. Zurigo) o un disavanzo (ad es. Berna). Una tabella sinottica dei rimborsi versati negli anni 2005-2010 figura nell’allegato 1.

4.3 Altre ripercussioni

Il progetto di legge non ha ripercussioni particolari sull’economia del Paese, la società o l’ambiente.

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5 Rapporto con il diritto internazionale

Le modifiche legislative proposte sono compatibili con il diritto internazionale, in particolare con l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (Accordo di Schengen; AAS) 21 e con l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circola- zione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone; ALC) 22 .

6 Basi legali

6.1 Costituzionalità

Il progetto di legge trae il suo fondamento costituzionale dall’articolo 115 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

6.2 Delega di competenze legislative

Il progetto di legge non comporta deleghe di competenze legislative.

6.3 Forma dell’atto

Il progetto di legge consiste nella revisione di una legge federale.

21 RS 0.362.31 22 RS 0.142.112.681

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Allegato 1

Rimborso delle spese assistenziali tra Cantoni Cantone Rimborso Rimborso Differenza Differenza in % effettuato1 ricevuto1 in franchi1 del totale delle spese assistenziali2 BE 11'117'084 5'456'985 -5'660'099 1,7 AG 5'135'540 3'096'508 -2'039'032 2,8 GR 2'429'906 816'114 -1'613'793 6,8 FR 2'807'321 1'312'108 -1'495'213 5,7 LU 3'487'440 2'164'666 -1'322'774 2,4 SG 4'609'833 3'434'167 -1'175'667 2,3 VS 1'961'520 986'780 -974'740 4,0 SZ 1'622'509 741'481 -881'028 4,9 JU 1'165'667 318'000 -847'667 11,9 AR 1'092'555 626'863 -465'692 7,1 UR 558'075 115'689 -442'385 18,9 AI 533'415 95'580 -437'836 39,0 GL 757'652 470'387 -287'265 4,0 NW 429'692 156'580 -273'112 10,3 OW 451'705 233'909 -217'796 10,3 BL 2'849'136 2'741'252 -107'884 0,2 TI 1'267'113 1'273'569 6'457 <0,1 SH 942'675 990'564 47'889 0,4 ZG 594'311 784'145 189'834 1,5 TG 1'943'953 2'248'258 304'305 1,2 NE 1'073'762 2'262'818 1'189'056 1,8 SO 2'678'589 3'943'670 1'265'081 1,7 GE 792'826 2'741'307 1'948'481 1,7 VD 1'919'177 5'309'970 3'390'794 1,7 BS 1'751'667 5'271'667 3'520'000 2,9 ZH 5'748'000 12'618'833 6'870'833 1,5 1 Fonte: CDOS, analisi del sondaggio relativo all’abolizione dell’obbligo di rim- borso da parte dei Cantoni d’origine, media degli anni 2005-2010 2 Fonte: calcoli effettuati dalla Commissione; uscite nette dei Cantoni per l’assistenza in base alla statistica finanziaria delle prestazioni sociali legate ai bi- sogni curata dall’Ufficio federale di statistica, media degli anni 2005-2008. I dati per gli anni 2009 e 2010 non sono ancora stati rilevati e analizzati (situazione: ottobre 2011), pertanto si tratta di un’approssimazione.

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