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Approvazione e trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) e modifica della legge sulle armi (avamprogetto II)

Rapporto esplicativo

concernente l’approvazione e la trasposizione del Protocol- lo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I)

e

una modifica della legge sulle armi (avamprogetto II))

del …

2009-0000 1

Compendio

La presente revisione comprende nell’avamprogetto I l’approvazione del Protocol- lo ONU sulle armi da fuoco, l’autorizzazione del Consiglio federale a notificare l’adesione della Svizzera al Protocollo e la sua trasposizione nel diritto nazionale. L’unica modifica di legge necessaria per trasporre lo Strumento ONU per il rin- tracciamento è stata invece inserita nell’avamprogetto II. Nella legge sui sistemi d’informazione militari è stata sancita una proroga del periodo di conservazione dei dati sulla consegna e il ritiro dell’arma personale. Infine, viene proposta una modifica della legge sulle armi la cui necessità è emersa nel contesto dell’applicazione a livello di ordinanza delle norme contenute in due sviluppi dell’acquis di Schengen, ossia i Regolamenti FRONTEX e RABIT.

Il 15 novembre 2000 l’Assemblea generale dell’ONU ha approvato la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale (Convenzione) unitamente a due protocolli addizionali specifici contro la tratta di esseri umani e il traffico di mi- granti. In Svizzera tali trattati sono entrati in vigore il 26 novembre 2006, trenta giorni dopo la ratifica.

Il 31 maggio 2001 l’Assemblea generale dell’ONU ha approvato un terzo Protocol- lo addizionale «contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni (Protocollo ONU sulle armi da fuoco). Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco è parte integrante della struttura della Convenzione e degli altri protocolli. Riprende gli obiettivi della Convenzione e ne sancisce l’applicazione nel settore della fabbricazione e del traffico illeciti di armi. Lo scopo della Convenzione e di quest’ultimo Protocollo addizionale è di creare una certa uniformità fra le legislazioni dei singoli Stati fissando standard minimi per consenti- re di combattere efficacemente la fabbricazione e il traffico illeciti di armi. 79 Stati hanno finora aderito al Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Per quanto riguarda gli Stati membri dell’UE, il Protocollo è stato ratificato dal Belgio, dalla Bulgaria, dall’Estonia, dall’Italia, dalla Lituania, dalla Polonia, dalla Slovacchia, dalla Slovenia e da Cipro, mentre la Lettonia, i Paesi Bassi, la Romania e la Spagna vi hanno semplicemente aderito.

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco è finalizzato alla lotta globale contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e di loro parti, elementi e muni- zioni. La marcatura delle singole armi da fuoco e munizioni, la loro registrazione e, se ritenuta opportuna, quella di loro parti, elementi e munizioni servono per miglio- rare la prevenzione. Si perseguono scopi preventivi anche con misure di controllo

affidabili dell’esportazione, dell’importazione e del transito, il rafforzamento della cooperazione e lo scambio d’informazioni fra gli Stati contraenti a livello bilaterale, regionale e internazionale. S’intendono invece ottenere miglioramenti in ambito repressivo mediante un inasprimento delle disposizioni penali, il sequestro e, di regola, la distruzione delle armi da fuoco, delle loro parti, dei loro elementi e delle loro munizioni in circolazione illegalmente.

La seconda normativa internazionale, ossia lo Strumento ONU per il rintracciamen- to (denominato anche «Marking and Tracing Instrument») precisa il Protocollo ONU sulle armi da fuoco e lo completa per quanto riguarda gli aspetti particolari concernenti la marcatura, la registrazione e la cooperazione transfrontaliera. Lo strumento non è giuridicamente vincolante ed esige dagli Stati membri dell’ONU soltanto un impegno politico.

I fini perseguiti dalla Convenzione e dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco corri- spondono agli interessi e alla posizione dichiarata dalla Svizzera. Il nostro Paese ha peraltro partecipato attivamente all’elaborazione del testo del Protocollo.

La legislazione svizzera vigente soddisfa già ampiamente i requisiti fissati dal Pro- tocollo ONU sulle armi da fuoco. Nella legge sulle armi (avamprogetto I) occorre precisare che l’Ufficio centrale Armi dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) è il servizio competente per il trattamento di richieste di rintracciamento provenienti dall’estero e destinate all’estero. Inoltre è necessario aggiungere una disposizione che punisce chi rimuove, rende irriconoscibile, modifica o falsifica senza autorizza- zione il contrassegno di cui all’articolo 18a, di armi da fuoco, loro parti essenziali o accessori. Per quanto riguarda le disposizioni inerenti alle autorizzazioni per l’introduzione sul territorio svizzero, il transito o l’esportazione, si prevede di formulare una riserva al momento dell’adesione al Protocollo, poiché le norme non sono compatibili con l’attuale sistema svizzero dei permessi. Gli altri adeguamenti, in particolare l’obbligo di contrassegno che consente di identificare lo Stato sul cui territorio sono introdotte le armi da fuoco, possono essere eseguiti a livello di ordinanza.

L’unica modifica di legge necessaria per trasporre lo Strumento ONU per il rin- tracciamento è stata inserita nell’avamprogetto II. Gli altri adeguamenti che occor- rono per la trasposizione si possono invece sancire nel diritto d’esecuzione.

Mediante l’avamprogetto II si propone inoltre una modifica della legge sulle armi la cui necessità è emersa nel contesto dell’applicazione a livello di ordinanza delle norme contenute in due sviluppi dell’acquis di Schengen ovvero i Regolamenti

FRONTEX e RABIT. Si tratta di dispensare espressamente anche nella legge sulle armi i collaboratori delle autorità di protezione dei confini degli altri Stati Schen- gen, che in Svizzera partecipano, insieme al personale omologo svizzero, a impieghi operativi per proteggere le frontiere esterne dello spazio Schengen, dall’obbligo di autorizzazione per l’introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco e munizioni nonché del permesso di porto di armi da fuoco. Infine, come già spiegato, nella legge sui sistemi d’informazione militari è stata aggiunta una disposizione ricondu- cibile alla trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento, secondo cui in futuro i dati sulla consegna e il ritiro dell’arma personale saranno conservati per vent’anni dopo la fine del servizio militare obbligatorio. La suddetta legge federale disciplina già la conservazione di tali dati in conformità con il diritto vigente, ma il periodo di conservazione è soltanto di cinque anni.

Compendio 2 Rapporto esplicativo 7

1 Punti essenziali dei progetti 7

1.1 Situazione iniziale 7

1.1.1 Interventi parlamentari e attività del gruppo di lavoro

interdipartimentale sulle armi leggere e di piccolo calibro 7

1.2 Panoramica sul contenuto dei progetti. 8

Avamprogetto I 8 Avamprogetto II 9 Rapporto fra l’avamprogetto I e l’avamprogetto II 9

2 Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I) 9

2.1 Punti essenziali del Protocollo 9

2.1.1 Situazione iniziale 9

2.1.2 Svolgimento ed esito dei negoziati 10

2.1.3 Trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco nella

Direttiva CE sulle armi 11

2.1.4 Sintesi del contenuto del Protocollo 12

2.2 Valutazione 12

2.3 Commenti ai singoli articoli 13

Art. 1 Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata 13 Art. 2 Oggetto 13 Art. 3 Terminologia 14 Art. 4 Campo di applicazione 15 Art. 5 Penalizzazione 15 Art. 6 Sequestro, confisca ed eliminazione 16 Art. 7 Conservazione delle informazioni 16 Art. 8 Marcatura delle armi da fuoco 17 Art. 9 Neutralizzazione delle armi da fuoco 18 Articolo 12-13 Informazioni e cooperazione 19 Art. 14-15 Formazione e assistenza tecnica, intermediari e attività di intermediazione 19 Art. 16 Composizione delle controversie 20 Art. 17-21 Disposizioni organizzative riguardanti il Protocollo 20

2.4 Riserve e dichiarazioni 20

3 Strumento ONU per il rintracciamento 23

3.1 Punti essenziali dello Strumento 23

3.1.1 Situazione iniziale 23

3.1.2 Sintesi dei contenuti dello strumento 23

3.2 Valutazione 25

3.3 Commenti ai singoli articoli 26

Art. 1-3 Disposizioni di carattere generale 26

Art. 4-6 Definizioni 27 Art. 7-10 Marcatura 27 Art. 11-13 Gestione di registri 28 Art. 14-23 Cooperazione per il rintracciamento 29 Art. 24-35 Attuazione 29 Art. 36-38 Misure successive 29

3.4 Nessuna riserva o dichiarazione 29

4 Gli altri adeguamenti necessari (avamprogetto II) 29

5 Relazione con il diritto vigente e modifiche di legge necessarie per la

trasposizione 30

5.1 Relazione con le disposizioni della legislazione sulle armi, sul materiale

bellico e sul controllo dei beni a duplice impiego 30

5.1.1 Terminologia 31

5.1.2 Campo d’applicazione 35

5.1.3 Marcatura 36

5.1.4 Registrazione 39

5.1.5 Autorizzazione d’esportazione, d’importazione e di transito 44

5.1.6 Sequestro, confisca ed eliminazione 47

5.1.7 Disposizioni penali 48

5.1.8 Scambio d’informazioni e cooperazione per il rintracciamento 50

5.1.9 Ulteriori necessità di adeguamento 52

Esenzione dall’obbligo di autorizzazione per i collaboratori di autorità estere di protezione dei confini (FRONTEX e RABIT) 52

5.2 Le nuove norme proposte 53

5.2.1 Avamprogetto I: Protocollo ONU sulle armi da fuoco 53

5.2.2 Strumento ONU per il rintracciamento 53

5.2.3 Avamprogetto II: Ulteriore necessità di adeguamento 54

5.3 Diritto d’esecuzione e trasposizione 54

5.4 Commenti ai singoli articoli 55

6 Ripercussioni 57

6.1 Per la Confederazione 57

6.1.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale 57

6.1.2 Per l’informatica 57

6.2 Per i Cantoni 57

6.3 Per l’economia 57

6.4 Per i commercianti e i privati 58

Protocollo ONU sulle armi da fuoco 58 Strumento ONU per il rintracciamento 58

7 Programma di legislatura 59

8 Aspetti giuridici 60

8.1 Relazione con il diritto europeo 60

8.2 Costituzionalità 61

8.3 Forma dell’atto 62

Rapporto esplicativo

1 Punti essenziali dei progetti

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Interventi parlamentari e attività del gruppo di lavo-

ro interdipartimentale sulle armi leggere e di piccolo calibro Nella mozione Banga, presentata il 16 dicembre 2004 (04.3735)1, è stato chiesto di avviare la ratifica della Convenzione europea sul controllo dell'acquisto e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati, adottata dal Consiglio d'Europa (Convenzione del Consiglio d’Europa sulle armi da fuoco), e del Protocollo contro il traffico e la fabbricazione illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite2 contro la criminalità organizzata transnazionale (Protocollo ONU sulle armi da fuoco)3. L’11 marzo 2005 il Consiglio federale ha risposto che, a prescindere dal grande impegno della Svizzera in tali settori, occorrevano ulteriori verifiche prima di effettuare un tale passo. Il 6 dicem- bre 2007 l’intervento è stato tolto di ruolo perché il suo autore non faceva più parte della Camera. Nella risposta del 1° marzo 2006 all’interpellanza Banga del 14 dicembre 2005 (05.3803)4, che si ricollegava alla mozione precedente, il Consiglio federale ha annunciato che avrebbe incaricato un gruppo di lavoro interdipartimentale di studia- re le questioni relative all'applicazione dello strumento internazionale dell’ONU per un’identificazione e un rintracciamento affidabili e sicuri delle armi leggere e di piccolo calibro illecite (Strumento ONU per il rintracciamento)5, come pure quelle concernenti la ratifica da parte della Svizzera del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle armi da fuoco e di elaborare proposte in merito al seguito dei lavori. Nel dicembre 2007 il comitato «Umsetzung» (Trasposizione) del gruppo di lavoro interdipartimentale sulle armi leggere e di piccolo calibro (SALW)6 ha presentato il proprio rapporto nel quale ha raccomandato di trasporre nel diritto nazionale il Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Nella seduta del 27 febbraio 2008 il Consiglio

1 04.3735, Armi da fuoco detenute da privati. Ratifica della Convenzione europea e del Protocollo dell'ONU.

2 Qui di seguito: ONU

3 Risoluzione 55/255 del 31 maggio 2001, approvata in occasione della 55° riunione dell’Assemblea generale dell’ONU, consultabile all’indirizzo:

4 05.3803, Armi leggere e di piccolo calibro. Provvedimenti esecutivi.

5 Noto anche con il nome di «Marking and Tracing Instrument», «International Tracing Instrument» o «Strumento Thalmann». Cfr. il rapporto A/60/88 del gruppo di lavoro Thalmann con allegato lo Strumento ONU per il rintracciamento, consultabile all’indirizzo: http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=a/60/88. 6 Il comitato fa parte del gruppo di lavoro interdipartimentale sulle armi leggere e di picco- lo calibro («small arms and light weapons», SALW) che esisteva già. È diretto dalla SECO e ne fanno parte rappresentanti di fedpol, del DFAE, del DFF e del DDPS.

federale ha preso atto del rapporto e ha deciso di trasporre nel diritto svizzero gli obblighi sanciti dallo Strumento ONU per il rintracciamento, rimandando invece a più tardi la decisione in merito alla trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco7. Nella mozione Allemann (07.3888)8, che si riferisce alla risposta all’interpellanza Banga, il Consiglio federale è stato incaricato di sottoporre alle Camere le necessarie modifiche di legge. Nella sua risposta del 14 marzo 2008, il Consiglio federale ha affermato di rinunciare alla firma e alla ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulle armi da fuoco, vista la scarsa attualità e l’esiguo numero di Stati contraenti. Pur approvando l'orientamento della mozione, il Consiglio federale ha tuttavia raccomandato di respingerla. Il 7 settembre 2009 il Consiglio nazionale ha accolto la proposta e ha respinto la mozione.

Il 30 maggio 2008 è stato chiesto ai membri del Gruppo di lavoro armi e munizioni di esprimersi, nel contesto di un’indagine conoscitiva, sulla trasposizione del Proto- collo ONU sulle armi da fuoco e in particolare sulle possibili conseguenze e sui probabili costi. Le risposte sono state perlopiù positive. I membri del gruppo di lavoro hanno accolto con favore l’orientamento dell’avamprogetto, anche perché i suoi contenuti erano già stati ampiamente applicati nel quadro dello sviluppo dell’acquis di Schengen9. Essi hanno approvato anche l’inasprimento delle disposi- zioni penali riguardanti l’obbligo di contrassegno. Le autorità d’esecuzione hanno invece espresso timori in merito a un aumento degli oneri finanziari e in termini di personale, riconducibili al trattamento delle richieste di rintracciamento. Sono state inoltre manifestate alcune perplessità sull’efficacia del rintracciamento, motivate dal fatto che il Protocollo ONU sulle armi da fuoco non era stato firmato e ratificato da tutti gli Stati. Dopo che le autorità d’esecuzione si sono tuttavia espresse a favore dell’adesione, il Consiglio federale ha acconsentito anche alla trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco10.

1.2 Panoramica sul contenuto dei progetti.

Vengono proposti due avamprogetti. Avamprogetto I L’avamprogetto I comprende l’approvazione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, l’autorizzazione del Consiglio federale di notificare l’adesione della Svizzera al Protocollo e la trasposizione di quest’ultimo nel diritto nazionale. L’avamprogetto I sottostà al referendum facoltativo sui trattati internazionali. Il presente rapporto tratta anche la trasposizione dello Strumento ONU per il rintrac- ciamento. Quest’ultimo consiste in un’esortazione a legiferare di carattere politico e non vincolante ai sensi del diritto internazionale. Il contenuto dello Strumento ONU

7 Comunicato stampa consultabile all’indirizzo:

8 07.3888, Ratifica del Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco e applicazione dello Strumento Thalmann, depositata il 21 dicembre 2007.

9 Cfr. il punto 2.1.3

10 Risposta alla domanda Allemann in merito all’adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco durante l’ora delle domande del 29 settembre 2008, n. dell’affare 08.5353.

per il rintracciamento verte sul Protocollo ONU sulle armi da fuoco e lo integra negli ambiti della marcatura, della registrazione e della cooperazione. Visto che l’Assemblea generale dell’ONU ha approvato lo Strumento ONU per il rintraccia- mento, la Svizzera è politicamente (ma non giuridicamente) tenuta, in veste di Stato membro dell’ONU, a trasporne di propria iniziativa le disposizioni nel diritto nazio- nale. A tale proposito si possono già anticipare le spiegazioni di cui al capitolo 5, secondo cui non è necessario alcun adeguamento a livello di legge. Avamprogetto II L’avamprogetto II comprende gli ulteriori adeguamenti legislativi non correlate alle norme internazionali (cfr. punto 5.1.9). Come conseguenza della trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento, nell’avamprogetto II si propone inoltre di aggiungere una disposizione alla legge federale del 3 ottobre 200811 sui sistemi d’informazione militari (LSIM), la quale sancisce che in futuro i dati sulla consegna e il ritiro dell’arma personale saranno conservati per vent’anni dopo la fine del servizio militare obbligatorio. La suddetta legge federale disciplina già la conservazione di tali dati in conformità con il diritto vigente, ma il periodo di conservazione è soltanto di cinque anni. Per il resto è possibile trasporre lo Strumento ONU per il rintracciamento a livello di ordinanza. L’avamprogetto II sottostà al referendum facoltativo. Rapporto fra l’avamprogetto I e l’avamprogetto II È possibile trasporre lo Strumento ONU per il rintracciamento indipendentemente dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco. A causa della stretta correlazione sul piano del contenuto, sarebbe tuttavia più difficile trasporre lo Strumento ONU per il rin- tracciamento se non venisse approvata anche l’adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

2 Protocollo ONU sulle armi da fuoco (avamprogetto I)

2.1 Punti essenziali del Protocollo

2.1.1 Situazione iniziale

Il 15 novembre 2000 l'Assemblea generale dell’ONU ha approvato la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale12 (di seguito Convenzione) e due Protocolli addizionali, il primo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini13 (di seguito Protocollo contro la tratta di persone) e l'altro per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria (di seguito Protocollo contro il traffico di migranti)14. Un terzo Protocollo ONU, quello sulle armi da fuoco, è stato adottato il 31 maggio 2001. L'approvazione e l'adesione a quest'ultimo nonché la sua trasposizione sono oggetto del presente progetto.

La Convenzione è entrata in vigore il 29 settembre 2003, i tre Protocolli addizionali sono invece entrati in vigore negli Stati contraenti rispettivamente il 25 dicembre

11 RS 510.91 12 RS 0.311.54 13 RS 0.311.542 14 RS 0.311.541

2003 (tratta di persone), il 28 gennaio 2004 (traffico di migranti) e il 3 luglio 2005 (armi da fuoco). Il 20 ottobre 2009 la Convenzione era stata sottoscritta da 147 Stati e ratificata da 150. La Convenzione e i due Protocolli contro la tratta di persone e il traffico di migranti sono entrati in vigore in Svizzera il 26 novembre 2006, trenta giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica. La Convenzione e i Protocolli hanno lo scopo di creare, sul piano nazionale, uno standard minimo di prescrizioni e misure a disposizione degli Stati membri per combattere efficacemente il crimine organizzato. La Convenzione mira anche a raggiungere una certa armonizzazione degli ordinamenti giuridici dei singoli Stati e costituisce un importante sviluppo del diritto penale internazionale, ponendo le basi per un'azione concertata a livello internazionale contro il crimine organizzato. Fino alla sua creazione non esisteva alcuno strumento globale che riunisse tutte le misure finalizzate alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità organizzata transnazio- nale. Gli scopi perseguiti dalla Convenzione sono stati giudicati conformi agli interessi della Svizzera. La delegazione svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione della Convenzione e dei tre Protocolli addizionali, presentando diverse proposte, impegnandosi perché fossero comminate pene severe nei confronti delle organizza- zioni criminali e del riciclaggio di denaro e promuovendo la cooperazione tra gli Stati contraenti nell'ambito di tutti e tre i Protocolli addizionali. L'articolo 37 della Convenzione, che ne disciplina la relazione con i Protocolli, stabilisce che per aderire a un Protocollo (addizionale), uno Stato o un'organizzazio- ne di integrazione economica regionale deve aver già aderito alla Convenzione. I Protocolli devono essere interpretati congiuntamente alla Convenzione e in conside- razione del loro scopo particolare.

2.1.2 Svolgimento ed esito dei negoziati

La Svizzera ha partecipato attivamente ai lavori di preparazione della Convenzione e dei Protocolli esprimendo il proprio parere sul significato dei termini «traffico illecito» e «parti ed elementi» di armi da fuoco. Inoltre si è espressa sul tema dello scambio di informazioni e sulle questioni legate alla riservatezza. Ha presentato una proposta in merito al problema della registrazione o del rilascio dell'autorizzazione ai commercianti di armi (su cui però non è stata presa alcuna decisione). Il nostro Paese si è anche adoperato per non aumentare gli oneri derivanti dagli obblighi di registrazione, di gestione contabile e di marcatura, impegnandosi nell'ultimo caso per raggiungere su scala internazionale la compatibilità tra le regolamentazioni15.

Il terzo Protocollo addizionale dell'ONU, quello sulle armi da fuoco, è parte inte- grante della struttura della Convenzione e degli altri Protocolli. Esso s’ispira allo stesso principio della Convenzione e lo mette in pratica con l'obiettivo di prevenire il

15 Rapporto dell'ONU sui lavori preliminari alla Convenzione contro la criminalità organiz- zata transnazionale e i relativi Protocolli; consultabile all’indirizzo:

traffico illecito di armi. Il Protocollo è stato approvato il 31 maggio 2001 dall'As- semblea generale dell’ONU e aperto alla firma dopo 30 giorni.

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco è stato firmato da 51 Stati e dalla Comunità europea. Alla fine di ottobre del 2009 il Protocollo era stato ratificato da 30 Stati, 48 Stati lo hanno firmato mentre uno vi ha aderito con una dichiarazione di successio- ne. Il campo di applicazione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco comprende quindi attualmente 79 Stati16. Per quanto riguarda gli Stati membri dell’UE, il Proto- collo è stato firmato dal Belgio, dalla Bulgaria, da Cipro, dall’Estonia, dall’Italia, dalla Lituania, dalla Polonia, dalla Slovacchia e dalla Slovenia mentre la Lettonia, i Paesi Bassi, la Romania e la Spagna vi hanno aderito. Dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell’ONU, solo il Regno Unito e la Cina hanno firmato il Protocollo, che tuttavia finora non è stato ancora ratificato da nessuno dei due Paesi.

Il documento è rimasto aperto alla firma degli Stati fino al 12 dicembre 2002. A partire da quella data qualsiasi Stato può aderirvi. La Svizzera non ha firmato il Protocollo e non può pertanto ratificarlo ma solo aderirvi come Stato contraente.

2.1.3 Trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da

fuoco nella Direttiva CE sulle armi Il 16 gennaio 2002 la Commissione europea ha firmato il Protocollo ONU sulle armi da fuoco in nome della CE.

L'adesione della Comunità europea al Protocollo ONU sulle armi da fuoco ha richie- sto la modifica di alcune disposizioni della Direttiva CE sulle armi17. Dopo una serie di consultazioni avvenute negli anni 2006-2008, il 21 maggio 2008 il Parlamento 18 europeo e il Consiglio hanno approvato la Direttiva (di modifica) 2008/51/CE che recepisce molte disposizioni del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, sebbene non tutte. La Direttiva è stata notificata alla Svizzera il 30 maggio 2008 e costituisce il 56° sviluppo dell'acquis di Schengen dalla sottoscrizione dell’Accordo di associa- zione a Schengen (AAS)19. Nell'ambito di tale accordo la Svizzera si è impegnata sostanzialmente a recepire gli sviluppi dell'acquis (art. 2 cpv. 3 e 7 AAS) e dal momento della notifica dell'atto giuridico da parte dell’UE ha in linea di massima due anni di tempo per trasporre ogni sviluppo nel diritto nazionale20. Il 13 maggio 2009 il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione dello scambio di note tra la Svizzera e la CE relati-

16 Elenco consultabile al seguente indirizzo Internet:

17 Direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991 sul controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (GUL 256 del 13.09.1991, pag. 51). 18 Direttiva 2008/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 che modifica la Direttiva 91/477/CEE del Consiglio sul controllo dell'acquisizione e della de- tenzione di armi (GUL 179 dell’08.07.2008, pag. 5). 19 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazio- ne e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS 0.362.31). 20 Nella fattispecie, in conformità all'art. 2, par. 1 della Direttiva 2008/51/CE, per la traspo- sizione a livello nazionale c’è tempo fino al 28 luglio 2010.

vo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi (09.044). Lo sviluppo dell'acquis di Schengen è stato discusso in Parlamento durante la sessione autunnale e invernale del 2009. L'11 dicembre 2009 il disegno è stato adottato dalle Camere federali nella votazione finale21. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 1° aprile 2010.

2.1.4 Sintesi del contenuto del Protocollo

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco ha lo scopo di prevenire, combattere ed eliminare la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni. Le misure preventive pertinenti sono costituite dalla marcatura indivi- duale delle armi da fuoco, dalla loro registrazione e, se ritenuto opportuno, dalla registrazione delle loro parti, dei loro elementi e delle loro munizioni. Altri obiettivi sono l'introduzione di misure affidabili di controllo delle procedure di esportazione, importazione e transito delle armi da fuoco, una più intensa cooperazione e lo scam- bio di informazioni tra gli Stati contraenti a livello bilaterale, regionale e internazio- nale. L'applicazione di norme penali più severe, la confisca e la distruzione delle armi da fuoco, delle loro parti, dei loro elementi e delle loro munizioni che sono stati oggetto di traffico illecito, dovrebbero invece rendere più efficace la repressione. Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco si applica, fatta eccezione per la marcatura, non solo alle armi da fuoco ma anche alle loro parti, ai loro elementi, alle loro muni- zioni ed elementi di munizioni. Le disposizioni sulla registrazione si applicano alle parti e agli elementi delle armi da fuoco, alle munizioni e ai loro elementi solo se ritenuto opportuno e fattibile. Il Protocollo non si applica alle transazioni o ai trasferimenti tra Stati se tale applica- zione lede il diritto di uno Stato contraente di adottare, nell'interesse della sicurezza nazionale, misure conformi alla Carta delle Nazioni Unite (art. 4).

2.2 Valutazione

La Svizzera ha ratificato la Convenzione contro la criminalità organizzata transna- zionale22 e i due Protocolli addizionali contro la tratta di persone e il traffico di migranti. La delegazione svizzera ha partecipato attivamente all'elaborazione della Convenzione e dei tre Protocolli addizionali. L'adesione anche al terzo Protocollo confermerebbe l'atteggiamento finora adottato dalla Svizzera in politica estera per combattere la criminalità organizzata transnazionale.

In Svizzera hanno sede alcuni fabbricanti ed esportatori di armi. La Svizzera ha pertanto tutto l'interesse a impedire il traffico illecito di armi da fuoco. Il recepimen- to anche del terzo Protocollo addizionale avrebbe il vantaggio di rafforzare ulterior- mente lo scambio di informazioni a livello transnazionale e la cooperazione interna- zionale nonché di consolidare l'inserimento della Svizzera nella rete degli Stati impegnati nella lotta al traffico illecito di armi.

21 FF 2009 7689 22 RS 0.311.54

L'adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco interesserebbe diversi ambiti della legislazione svizzera, in particolare per quanto riguarda il contrassegno d'importa- zione, il periodo di conservazione della documentazione, la cooperazione tra gli Stati di transito, le disposizioni penali e più in generale la cooperazione internazionale. La procedura di scambio dei documenti di accompagnamento tra gli Stati vincolati dagli Accordi di Schengen (Stati Schengen)23, introdotta in Svizzera con il recepimento della Direttiva CE sulle armi, indica già che vi è l'esigenza di una più intensa coope- razione transnazionale, sebbene essa riguardi relativamente pochi Stati. In relazione al problema dei contrassegni irregolari, sarebbe necessario introdurre delle norme sulla punibilità. Tali provvedimenti esecutivi interesserebbero le attività commerciali (marcatura, raccolta di informazioni per scambiarle con gli altri Stati) e gli organi statali (comunicazione e scambio di informazioni). Le nuove disposizioni da recepire non paiono eccessivamente restrittive. In conside- razione della cooperazione della Svizzera alle misure internazionali volte a combat- tere efficacemente la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco e nell'ottica della salvaguardia della credibilità e della coerenza della politica estera svizzera in questo ambito, è auspicabile aderire al Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Inter- pellate nel contesto di un’indagine conoscitiva sul seguito della procedura, anche le autorità esecutive hanno espresso un parere favorevole.

2.3 Commenti ai singoli articoli

Di seguito sono spiegati i singoli articoli del Protocollo ONU sulle armi da fuoco su cui si basano le modifiche previste dall’avamprogetto I. Nel capitolo 5 viene invece descritta la relazione con il diritto vigente.

Art. 1 Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco integra la Convenzione delle Nazioni Unite e deve essere interpretato congiuntamente ad essa (art. 37 par. 1 e 4 della Convenzio- ne, art. 1 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco). Le disposizioni della Convenzio- ne si applicano per analogia al Protocollo ONU sulle armi da fuoco, salvo disposi- zioni contrarie di quest'ultimo. Questo significa ad esempio che le disposizioni penali del Protocollo ONU sulle armi da fuoco sono applicabili in combinazione con le disposizioni della Convenzione sulla mutua assistenza giudiziaria e l'estradizione.

Art. 2 Oggetto La Convenzione persegue l'obiettivo di prevenire e combattere la criminalità orga- nizzata transnazionale ed è integrata dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco che persegue, a sua volta, lo scopo di promuovere, agevolare e rafforzare la cooperazio-

23 I 27 Stati membri della Comunità europea nonché l'Islanda, la Norvegia, la Svizzera e il Principato del Liechtenstein (data di adesione non ancora fissata).

ne fra gli Stati contraenti, al fine di prevenire, combattere ed eliminare la fabbrica- zione e il traffico illeciti di armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni.

Art. 3 Terminologia Il termine «arma da fuoco» definisce ogni arma portatile a canna destinata allo sparo di pallini, di una pallottola o di un proiettile per mezzo di una carica propulsiva, che è progettata o che può agevolmente essere trasformata a tal fine. Sono escluse le armi da fuoco antiche o le loro riproduzioni definite come tali dalla legislazione nazionale, fermo restando che non includono in alcun caso le armi da fuoco fabbri- cate dopo il 1899.

L'espressione «parti ed elementi» definisce ogni componente o pezzo sostitutivo specificatamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funziona- mento, in particolare la canna, il telaio, il carrello o il tamburo, il castello di culatta o il blocco di culatta, il silenziatore o qualsiasi altro dispositivo adattato allo scopo.

Il termine «munizioni» indica l'insieme della cartuccia o le sue componenti utilizzate in un'arma da fuoco, a condizione che ognuna di esse sia soggetta ad autorizzazione. Sono contemplati i bossoli, i detonatori, la polvere da sparo, le pallottole o i proietti- li.

L'espressione «fabbricazione illecita» comprende tre fattispecie: la fabbricazione o l'assemblaggio di armi da fuoco: 1. mediante elementi essenziali che sono stati oggetto di un traffico illecito;

2. senza patente di commercio di armi; oppure

3. senza apporvi i contrassegni previsti dalla legge.

L'espressione «traffico illecito» comprende due fattispecie: l'importazione, l'esportazione, il transito oppure la consegna, l'acquisto, la ven- dita o il trasporto transfrontaliero di armi da fuoco, di loro parti, elementi e mu- nizioni se:

1. uno degli Stati contraenti interessati non lo autorizza; oppure

2. le armi da fuoco non sono contrassegnate come previsto dalla legge.

Il termine «rintracciamento» (lo sviluppo dell'acquis di Schengen24 parla di «identi- ficabilità») indica, ai sensi del Protocollo, la ricostruzione sistematica del percorso compiuto dalle armi da fuoco e, se possibile, delle loro parti, dei loro elementi e delle loro munizioni, dal fabbricante all'acquirente, al fine di aiutare le autorità competenti degli Stati contraenti a individuare, controllare e analizzare la fabbrica- zione e il traffico illeciti.

24 FF 2009 7689

Art. 4 Campo di applicazione Il Protocollo ONU sulle armi fa fuoco si applica, salvo disposizione contraria, alle attività di prevenzione, repressione ed eliminazione della fabbricazione e del traffico illeciti delle armi da fuoco, di loro parti, elementi e munizioni. Si applica altresì alle indagini e al perseguimento penale dei reati di cui all'articolo 5 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Ai sensi della Convenzione e dell'articolo 4 numero 1 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, il carattere transnazionale delle fattispecie o il collegamento con la crimi- nalità organizzata sembrano essere requisiti essenziali per perseguire questi reati in conformità all'articolo 5 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. D’altra parte questi due requisiti sono tuttavia richiesti dalla Convenzione e dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco solo se espressamente citati all'interno di singole disposizioni (al di fuori dell'articolo 4)25, cosa che non si riscontra nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco rinuncia, soprattutto in relazione alle disposizioni penali di cui all'articolo 5, a qualsiasi riferimento ai termini «transna- zionale» e «criminalità organizzata». Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco non si applica alle transazioni o ai trasferi- menti fra gli Stati (nella loro funzione di organi con competenze ufficiali e non in quanto soggetti di diritto privato) se tale applicazione lede il diritto di uno Stato contraente di adottare, nell'interesse della sicurezza nazionale, misure conformi alla Carta delle Nazioni Unite.

Art. 5 Penalizzazione Il diritto nazionale deve reprimere la fabbricazione intenzionalmente illecita e il traffico illecito di armi da fuoco, nonché di loro parti, elementi e munizioni. Il con- cetto di fabbricazione illecita si evince dall'articolo 3, lettera d e quello di traffico illecito dallo stesso articolo, lettera e, del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (cfr. i commenti all'articolo 3).

Inoltre dev’essere punito chiunque falsifica, rende irriconoscibile, rimuove o modifi- ca i contrassegni obbligatori delle armi da fuoco. I reati che configurano la violazio- ne degli obblighi di marcatura si riferiscono solo all'oggetto «arma da fuoco», in quanto secondo il Protocollo ONU sulle armi da fuoco l'obbligo di marcatura vale solo per tale oggetto.

Infine, fatti salvi i principi basilari dell'ordinamento giuridico nazionale, sono da considerare perseguibili anche il tentativo di commettere i reati summenzionati nonché organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare o favorire, per mezzo di un aiuto o di consigli, la perpetrazione dei reati summenzionati.

25 Guide législatif pour l'application du protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des na- tions unies contre la criminalité transnationale organisée, N 21 e 174; consultabile all’indirizzo:

Le disposizioni generali sulla punibilità e il perseguimento dei reati sono desumibili dalla Convenzione entrata in vigore per la Svizzera il 26 novembre 200626. Tali disposizioni, tra cui ad esempio quelle relative alla responsabilità delle persone giuridiche, al perseguimento penale, alle condanne e alle sanzioni, alla confisca e al sequestro, alla destinazione dei beni o dei proventi di reato confiscati, alla giurisdi- zione, all'estradizione, all'assistenza giudiziaria reciproca, alla protezione dei testimo- ni e all'assistenza alle vittime (art. 6, 10-16, 18, 20, 23-27, 29, 30, 34), devono an- ch'esse essere prese in considerazione in relazione alla penalizzazione prevista dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Art. 6 Sequestro, confisca ed eliminazione Gli articoli 12-14 della Convenzione disciplinano in termini generali la confisca e il sequestro, nonché la destinazione, dei beni o dei proventi di reato confiscati. Mentre però tali articoli privilegiano il criterio del riutilizzo, il Protocollo ONU sulle armi da fuoco, in quanto atto normativo speciale, prevede di norma la distruzione degli oggetti confiscati.

Le armi da fuoco, le loro parti, i loro elementi e le loro munizioni fabbricate o traffi- cate illegalmente devono essere sequestrate e, per impedirne la messa in circolazione illegale, confiscate e distrutte o eliminate in altro modo. Per eliminare le armi da fuoco in altro modo, occorre contrassegnarle e registrare in che modo le armi da fuoco e le munizioni sono state eliminate.

Art. 7 Conservazione delle informazioni Le informazioni relative alle armi da fuoco devono essere conservate per almeno dieci anni. Le informazioni da conservare sono quelle necessarie a rintracciare e identificare in modo inequivocabile gli elementi fabbricati o commerciati illegal- mente, nonché a prevenire e individuare tali attività. Per quanto riguarda le parti e gli elementi di armi da fuoco, nonché le loro munizioni, la conservazione è racco- mandata quando è fattibile e opportuna.

Le informazioni da conservare devono comprendere almeno i contrassegni che vanno apposti sulle armi da fuoco secondo quanto previsto dall'articolo 8 del Proto- collo ONU. Tali contrassegni devono indicare il fabbricante, il Paese o il luogo di fabbricazione e il numero di serie o consistere in una marcatura di facile uso che contiene semplici simboli geometrici abbinati a un codice numerico o alfanumerico e riportare inoltre il contrassegno d'importazione (Paese importatore). Lo scopo è una registrazione univoca delle armi da fuoco. È possibile anche registrare altre informazioni, quali la tipologia dell'arma, il modello, il calibro, la lunghezza della canna e le dimensioni del caricatore.

26 RS 0.311.54

Inoltre, nelle relazioni transnazionali le informazioni da conservare comprendono la data di rilascio e di scadenza del permesso, della licenza o dell'autorizzazione, il Paese di importazione o di esportazione, ed eventualmente i Paesi di transito e il destinatario finale, nonché la descrizione e la quantità degli articoli. Il destinatario finale può anche essere una persona che non ha partecipato direttamente alla transa- zione.

Come già spiegato alla fine del commento all'articolo 6 sul sequestro, la confisca e l’eliminazione, anche i sistemi alternativi di eliminazione delle armi da fuoco devo- no essere registrati.

Art. 8 Marcatura delle armi da fuoco L'obbligo di marcatura non riguarda né singole parti o elementi di armi né le muni- zioni, ma unicamente l'arma da fuoco assemblata. Ai fini dell'identificazione e del rintracciamento delle armi da fuoco valgono le seguenti disposizioni:

− la scelta del metodo di marcatura (punzonatura, incisione, impressione con laser ecc.) è libera;

− all'atto della fabbricazione, ogni arma da fuoco deve essere munita di una marca- tura inconfondibile che indichi il nome del fabbricante, il Paese o il luogo di fab- bricazione e il numero di serie. In alternativa, è possibile optare per un altro tipo di marcatura facilmente comprensibile, consistente in semplici simboli geometrici e in un codice numerico o alfanumerico, che consente di identificare il Paese di fabbricazione;

− all'atto dell'importazione, ogni arma da fuoco deve essere munita di una marcatu- ra semplice e appropriata che consenta di identificare il Paese importatore e, se possibile, l'anno d'importazione, nonché di un contrassegno inconfondibile, a me- no che quest’ultimo non sia già apposto sull'arma da fuoco. Possono essere esclu- se dalle condizioni enunciate nel presente paragrafo le importazioni temporanee di armi da fuoco per fini leciti e verificabili.

I contrassegni d’importazione consentono tra l'altro anche il rintracciamento di armi per le quali la cosiddetta concatenazione delle registrazioni di cui all'articolo 7 del Protocollo presenta delle lacune. Si tratta di una circostanza che spesso co- stituisce un problema soprattutto per le armi più vecchie;

− infine, all'atto del trasferimento di un'arma da fuoco proveniente dalle scorte dello Stato in vista di un uso civile permanente, essa deve essere munita di una marcatura unica e adeguata che consenta di identificare lo Stato che effettua il tra- sferimento. Questa norma è stata introdotta perché in passato uno scarso rigore nella gestione delle scorte statali di armamenti ha permesso di trafugare armi in regioni di crisi o sul mercato nero.

Art. 9 Neutralizzazione delle armi da fuoco Gli Stati contraenti che, secondo la loro legislazione interna, non considerano le armi da fuoco neutralizzate come armi da fuoco, devono adottare i provvedimenti necessari per impedire la riattivazione illecita delle armi da fuoco neutralizzate.

Tutte le parti essenziali di un'arma da fuoco neutralizzata devono essere resi defini- tivamente inutilizzabili, in modo da impedirne la riattivazione. Le misure di neutra- lizzazione devono poter essere verificate dalle autorità competenti. Le autorità devono rilasciare un certificato o un documento attestante la neutralizzazione o, in alternativa, possono confermare la definitiva inutilizzabilità dell'arma da fuoco apponendovi un contrassegno chiaramente visibile.

Art. 10-11 Requisiti generali concernenti le licenze o le autoriz- zazioni per l'esportazione, l'importazione e il transi- to; misure di sicurezza e di prevenzione Agli Stati firmatari è richiesto d’introdurre e mantenere un sistema efficace di licen- ze e autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione e il transito di armi da fuoco nonché di loro parti, elementi e munizioni. Tale sistema deve prevedere innanzitutto accertamenti preliminari approfonditi prima del rilascio di una licenza o di un'auto- rizzazione, i quali comprendono la registrazione di informazioni rilevanti, la richie- sta di consensi, l’inserimento di indicazioni obbligatorie nelle autorizzazioni e nei documenti accompagnatori e il controllo dell'autenticità dei documenti rilevanti. Inoltre il sistema ha lo scopo d’impedire per quanto possibile, con l'ausilio di misure di sicurezza e di prevenzione, il furto, la perdita o il dirottamento di armi, parti di armi e munizioni.

Ai sensi dell'articolo 10, gli Stati contraenti sono tenuti:

- ad accertarsi, prima di rilasciare licenze o autorizzazioni d'esportazione, che lo Stato importatore abbia a sua volta rilasciato una licenza o un'autorizzazione d'importazione (par. 2 lett. a);

- a verificare, prima di rilasciare licenze o autorizzazioni d'esportazione, che tutti gli Stati di transito abbiano notificato per iscritto di non opporsi al transito. So- no fatti salvi eventuali accordi o intese a favore degli Stati senza sbocchi sul mare (par. 2 lett. b);

- a indicare, nella licenza o nell'autorizzazione d'esportazione o d'importazione e nei documenti accompagnatori, almeno il luogo e la data del rilascio, la data di scadenza, il Paese di esportazione, il Paese d'importazione, il destinatario fina- le, la descrizione e la quantità delle armi da fuoco, delle loro parti, dei loro e- lementi e delle loro munizioni e, in caso di transito di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, a elencare nelle autorizzazioni di esportazione e importa- zione nonché nei documenti accompagnatori tutti gli Stati di transito (par. 3, primo periodo);

- a fornire anticipatamente a ogni Stato di transito le informazioni riportate nelle licenze di importazione (par. 3, secondo periodo);

- a informare lo Stato esportatore, su richiesta di quest'ultimo, della ricezione delle spedizioni di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni; e infine

- a verificare e convalidare l'affidabilità delle procedure di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni nonché l'autenticità della relativa documentazione.

Si possono prevedere delle eccezioni per l'importazione, l'esportazione e il transito temporanei di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni per fini leciti e verifi- cabili, quali ad esempio la caccia, il tiro sportivo, perizie, mostre o riparazioni.

Il coinvolgimento dei Paesi di transito nel regime di cooperazione internazionale è utile ai fini del rintracciamento delle armi, di loro parti, elementi e munizioni smarri- te durante il trasporto.

Articolo 12-13 Informazioni e cooperazione Uno dei principali obiettivi del Protocollo ONU sulle armi da fuoco è di promuovere lo scambio d'informazioni tra i Paesi. Ciò è necessario per il rintracciamento delle armi. A tal fine il Protocollo ONU sulle armi da fuoco definisce le informazioni da scambiare e i principi delle modalità dello scambio e invita gli Stati contraenti a cooperare nonché a istituire e rendere noti a livello internazionale gli organi che se ne occupano. Si tratta innanzitutto di scambiare informazioni sulle persone coinvolte nei trasferimenti d'armi (fabbricanti, commercianti, importatori, esportatori e tra- sportatori), sui gruppi del crimine organizzato inclusi i mezzi e le metodologie utilizzati (p. es. l’occultamento) e sugli itinerari e secondariamente di informarsi reciprocamente sulle esperienze maturate nell’ambito della legislazione nonché della prassi e delle misure statali di prevenzione e repressione.

Art. 14-15 Formazione e assistenza tecnica, intermediari e attivi- tà di intermediazione Si richiede agli Stati contraenti di collaborare tra di loro o con le organizzazioni internazionali competenti, in modo da ottenere, su richiesta, la formazione e l'assi- stenza tecnica, economica e materiale necessaria per migliorare le loro capacità di raggiungere gli obiettivi del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Si raccomanda agli Stati contraenti di verificare l'opportunità di creare un sistema per rendere noti i dati degli intermediari, prevedere la registrazione e l'autorizzazio- ne per queste persone e scambiarsi informazioni in merito. Tuttavia la realizzazione di questa misura è facoltativa.

Art. 16 Composizione delle controversie Nelle disposizioni finali il Protocollo detta le regole relative agli obblighi formali, segnatamente alla procedura di composizione delle controversie. In base all'articolo 16, gli Stati contraenti si adoperano per risolvere in via negoziale le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione del Protocollo. Se la composizione non fosse possibile, la controversia è sottoposta ad arbitrato e, qualora anche nel corso dell'arbitrato non si pervenga a un accordo, demandata alla Corte internazionale di giustizia.

Art. 17-21 Disposizioni organizzative riguardanti il Protocollo Tali articoli disciplinano temi quali la firma, la ratifica, l’accettazione, l'approvazio- ne e l'adesione al Protocollo, come pure la sua entrata in vigore, gli emendamenti, la denuncia, il luogo di custodia e le lingue obbligatorie.

2.4 Riserve e dichiarazioni

In base all'articolo 19 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati27, uno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione e dell'approvazione di un trattato o al momento dell'adesione, può formulare una riserva, a meno che la riserva non sia vietata dal trattato o che il trattato disponga che si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura la riserva in questione. La riserva deve inoltre essere compatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.

La Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale e il Protocollo ONU sulle armi da fuoco prevedono entrambi la possibilità di formulare riserve solo in relazione al meccanismo di composizione delle controversie (art. 35 e 16), pur non escludendo la possibilità di formulare riserve di altro tipo. Dei 77 Stati che finora hanno aderito al Protocollo, 16 hanno formulato riserve28. Di queste, 11 riguardano il meccanismo di composizione delle controversie, le altre il campo di applicazione territoriale e/o i conflitti armati.

La disposizione di cui all'articolo 16 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco che prevede, come ultima ratio della procedura di composizione delle controversie, di sottoporre la questione oggetto della controversia alla Corte internazionale di giusti- zia, non rappresenta un problema per la Svizzera, che da sempre riconosce la compe- tenza della Corte29.

27 Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati (RS 0.111).

28 L’elenco delle riserve e delle dichiarazioni è consultabile al seguente indirizzo Internet: 29 Statuto della Corte internazionale di giustizia del 26 giugno 1945 (RS 0.193.501), entrato in vigore in Svizzera il 28 luglio 1948 (cfr. dichiarazione della Svizzera ai sensi dell'art.

36 dello Statuto).

Per quanto riguarda i requisiti generali concernenti le licenze o le autorizzazioni per l'esportazione, l'importazione e il transito, la Svizzera ha posto in atto un efficace sistema di autorizzazioni d'esportazione e d'importazione di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, che risponde in ampia misura a quanto richiesto dai vari punti dell'articolo 10 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Le autorizzazioni d'esportazione vengono ad esempio concesse solo se viene presen- tata un'autorizzazione d'importazione del Paese importatore; le indicazioni che figurano nelle autorizzazioni e/o nei documenti di accompagnamento riguardo al periodo di validità dell'autorizzazione, alla tipologia della merce, ai Paesi di esporta- zione e importazione e al destinatario finale sono conformi a quanto richiesto dall'ar- ticolo 10, ad eccezione del requisito che prescrive l'indicazione dei Paesi di transito. I servizi competenti sono in grado di fornire informazioni sulla ricezione delle spedizioni destinate alla Svizzera, nonché di garantire la sicurezza della procedura e l'autenticità delle autorizzazioni. La disposizione di cui all'articolo 10 paragrafo 2 lettera b che subordina il rilascio di un'autorizzazione d'importazione o esportazione all'esistenza di un permesso scritto degli Stati di transito non è invece praticabile. Nel contesto dell'odierno, frenetico traffico commerciale, le aziende di trasporto e le ditte di spedizione sono in grado di decidere e modificare secondo le circostanze, via computer o satellite, gli itinerari delle merci trasportate, ad esempio in caso di inconvenienti nella catena di trasporto programmata. Di conseguenza, è impensabile procurarsi senza troppi oneri il per- messo di cui sopra prima della concessione di un'autorizzazione, soprattutto di tipo generale. Anche il requisito di cui al paragrafo 3, che prevede l'indicazione dei Paesi di transito nell'autorizzazione e la comunicazione di tali dati ai Paesi interessati prima del rilascio dell'autorizzazione, non è compatibile con la concessione di un'au- torizzazione generale (cfr. punto 5.1.5). Lo scopo dell'autorizzazione generale è di non vincolare, volta per volta, le importazioni alla richiesta di un'autorizzazione con i conseguenti oneri amministrativi. Una volta concessa l'autorizzazione generale, i

singoli trasferimenti o le esportazioni da e verso il territorio svizzero avvengono a discrezione dell'importatore e/o dell’esportatore, senza che questi debba richiedere alle autorità un'ulteriore autorizzazione o comunicare anticipatamente all'estero i dettagli del trasferimento. In caso di adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco si dovrà quindi formulare una riserva in merito all'articolo 10. L'autorizzazione generale rappresenta per la Svizzera uno strumento di controllo delle importazioni di armi apprezzato e collaudato da anni. Come già detto, le dispo- sizioni del Protocollo ONU sulle armi da fuoco non sono compatibili fin nei dettagli con lo strumento dell'autorizzazione generale. Per la Svizzera, anzi, non è chiaro come altri Stati siano in grado applicare le disposizioni sul trasferimento contenute nell'articolo 10 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco senza formulare alcuna riserva. Il rapporto sui controlli delle esportazioni in occasione di trasferimenti di armi allestito dal Gruppo di ricerca e d’informazione sulla pace e la sicurezza che propo- ne attestazioni dell’arrivo a destinazione e un monitoraggio dell’utilizzo finale

(aprile 2009)30 illustra, in effetti, alcune carenze nell’ambito dell’esecuzione. Ad esempio, i trasferimenti di armi tra i Paesi del Benelux si effettuano senza documenti d'importazione. In Austria, per ottenere un’autorizzazione d’esportazione non occor- re esibire un «End User Certificate» (EUC, analogo a un'autorizzazione d'importa- zione, cfr. art. 10 par. 2 lett. b del Protocollo ONU sulle armi da fuoco). Inoltre, gli EUC hanno forme e contenuti diversi a seconda del Paese. All'interno dell’UE o, ad esempio, tra i Paesi NATO, si usa l'«International Import Certificate» (IIC), il quale, analogamente a un'autorizzazione d'importazione, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione d'esportazione, anche se non bisogna indicare l'ultimo destinatario o il luogo di destinazione finale della merce (cfr. art. 10 par. 3 del Pro- tocollo ONU sulle armi da fuoco). La percentuale di conferme di ricezione inviate dal destinatario della merce è stimata, in Europa, nell'ordine del 10-15 per cento in media e in molti casi si rinuncia addirittura a richiederle (cfr. art. 10 par. 4 del Proto- collo ONU sulle armi da fuoco). In Svezia, la richiesta della conferma di ricezione non è prevista, mentre altri Stati (Paesi Bassi, Austria) la esigono solo in casi parti- colari. Un gruppo di esperti governativi dell'ONU ha inoltre constatato che finora solo 60 Stati hanno adottato una regolamentazione dell'esportazione, del transito e dell'importazione di armi. Per quanto riguarda il sistema delle autorizzazioni generali, l'UE ha emanato nel maggio 2009 la Direttiva 2009/43/CE. che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa. Scopo della Diretti- va è garantire il corretto funzionamento del mercato interno; a tal fine essa crea, per il trasferimento intracomunitario di prodotti per la difesa, un sistema di cosiddette licenze di trasferimento generali, globali e individuali, privilegiando le prime due tipologie rispetto all'ultima e concedendo in casi specifici agli Stati membri la possi- bilità di dispensare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo dell'autoriz- zazione anticipata. La possibilità di esigere la licenza individuale permane quanto- meno in relazione ad alcuni casi ben definiti. La Direttiva non ha ripercussioni

dirette per la Svizzera ma è segno di un'evoluzione verso il sistema delle autorizza- zioni generali. In base a quanto sopra esposto, non sembra opportuno che la Svizzera abbandoni l'efficace e funzionale sistema delle autorizzazioni generali sostituendolo con un'al- tra soluzione, al solo scopo di ottemperare ad alcuni obblighi, peraltro difficilmente applicabili, sanciti dall'articolo 10 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Si ritiene perciò preferibile, anziché rinunciare al sistema delle autorizzazioni generali, optare per la formulazione di una riserva all'articolo 10 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Finora 21 Stati hanno notificato, con apposite dichiarazioni, la propria autorità nazionale o l'organo centrale incaricato di mantenere i contatti con gli altri Stati contraenti. In caso di adesione, anche la Svizzera sarebbe tenuta a notificare tale organo mediante un'apposita dichiarazione.

30 «Contrôles post-exportation lors des transferts d'armement - Preuves d'arrivée et monito- ring de l'utilisation finale», Ilhan Berkol et Virginie Moreau, Groupe de recherche et d'in- formation sur la paix et la sécurité, 2009/4.

3 Strumento ONU per il rintracciamento

3.1 Punti essenziali dello Strumento

3.1.1 Situazione iniziale

Il 12 dicembre 1995 l'Assemblea generale dell’ONU ha conferito l’incarico di redigere, con il supporto di un gruppo di esperti governativi, un rapporto che sondas- se la possibilità di elaborare una convenzione internazionale per mettere gli Stati in condizione di identificare in maniera tempestiva e affidabile le armi leggere e di piccolo calibro illegali, rintracciandone il luogo di fabbricazione o di importazio- ne31. Tale rapporto è stato sottoposto all'Assemblea generale il 27 agosto 199732.

Con risoluzione del 20 luglio 2001 gli Stati partecipanti alla conferenza dell'ONU sul tema hanno adottato un programma di azione per prevenire, combattere ed elimi- nare tutte le forme di traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro33. Nel quadro di questo programma di azione dell'ONU, nel 2004 è stato istituito un gruppo di lavoro, al quale è stato affidato il mandato di negoziare un accordo internazionale che metta gli Stati in condizione di individuare rapidamente e in maniera affidabile le armi leggere e di piccolo calibro illecite, risalendo alla loro provenienza34. Il gruppo di lavoro era guidato dall'ambasciatore svizzero Anton Thalmann. La Sviz- zera ha potuto contare, nel corso dei negoziati, sull'appoggio diretto dell'UE, grazie anche al ruolo particolarmente attivo svolto dalla Francia.

Lo strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare in maniera tempestiva e affidabile le armi leggere e di piccolo calibro illegali, risul- tato dei lavori diretti dalla Svizzera, è stato adottato dall'Assemblea generale dell'O- NU l'8 dicembre 200535. A differenza del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, tale strumento è vincolante solo sotto il profilo politico e non dal punto di vista giuridi- co. La Svizzera non ha finora adottato alcuna misura per applicarlo.

3.1.2 Sintesi dei contenuti dello strumento

L'attuazione dello Strumento ONU per il rintracciamento mira a rendere possibile la ricostruzione quanto più dettagliata possibile delle tappe che di solito compie o può compiere un'arma leggera o di piccolo calibro. Lo scopo dello strumento per il rintracciamento è di consentire agli Stati di identificare e rintracciare in maniera tempestiva e affidabile le armi leggere e di piccolo calibro illegali, ricostruendo

31 Risoluzione A/RES/50/70 capitolo B; consultabile all’indirizzo:

32 Documento A/52/298; consultabile all’indirizzo:

33 Documento ONU A/CONF.192/15: «Programme of Action to Prevent, Combat and

Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects» (PoA); consultabile all’indirizzo: http://www.un.org/depts/german/gv-sonst/ac192_l5_r1.pdf. 34 Capitolo 8 della risoluzione 58/241 dell'Assemblea generale dell'ONU; consultabile all’indirizzo: http://www.un.org/Depts/german/gv-58/band1/ar58241.pdf. 35 Rapporto A/60/88 del gruppo di lavoro Thalmann con appendice riguardante lo strumento di rintracciamento e risoluzione A/60/519 (n. 2) dell'Assemblea generale dell'ONU dell'8 dicembre 2005; consultabile all’indirizzo:

sistematicamente il loro intero percorso, dal luogo di fabbricazione o di importazio- ne, attraverso tutta la catena di fornitura, fino al momento in cui sono diventate illegali. Le armi diventano illegali ai sensi della legislazione nazionale, a seguito della violazione degli obblighi in materia di autorizzazione, di embarghi imposti dalle Nazioni Unite o perché contrassegnate in modo irregolare. Con l'elenco delle istruzioni e delle raccomandazioni suddivise nelle tre principali sezioni dedicate alla marcatura, alla contabilità e alla cooperazione, si intendono promuovere e coordina- re gli sforzi compiuti in quest’ambito dai Paesi membri dell'ONU.

Le armi leggere e di piccolo calibro sono, per definizione, tutte le armi portatili, ad eccezione delle armi da fuoco antiche o delle loro riproduzioni, destinate allo sparo di pallini, pallottole o altri proiettili mediante una carica propulsiva, o quelle proget- tate o che possono agevolmente essere trasformate a tal fine (art. 4).

Mentre le armi di piccolo calibro sono concepite per essere utilizzate da singoli individui (si tratta tra l'altro, ai sensi dello Strumento ONU per il rintracciamento, di rivoltelle e pistole automatiche, fucili e carabine, pistole mitragliatrici, fucili d'assal- to e mitragliatrici leggere), le armi leggere sono azionate o trasportate da un gruppo di due o tre persone e comprendono tra l'altro, ai sensi dello Strumento ONU per il rintracciamento, mitragliatrici pesanti, lanciagranate portatili o fissi, cannoni antiae- rei portatili, cannoni anticarro portatili, fucili senza rinculo, lanciamissili e lancia- razzi anticarro portatili, lanciamissili antiaerei portatili e mortai di calibro inferiore a

100 mm.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento sancisce, per le armi leggere e di piccolo calibro, standard minimi tecnici e di contenuto concernenti la marcatura in fase di fabbricazione e il trasferimento dalle scorte statali in vista di un uso civile perma- nente (art. 7, 8 e 10). Le armi illegali che vengono rinvenute sul territorio nazionale devono essere confiscate per impedirne l'ulteriore circolazione illecita (art. 9). Gli Stati devono tenere un registro delle armi che si trovano sul loro territorio, il quale consenta di dare una risposta tempestiva e affidabile a tutte le richieste di rintrac- ciamento (art. 11 e 13). Le informazioni riguardanti la fabbricazione delle armi devono essere conservate per trent’anni, quelle concernenti i trasferimenti per ven- t’anni (art. 12). Gli articoli 14-23 descrivono infine in dettaglio le procedure e le modalità da seguire in caso di richiesta di rintracciamento.

Lo strumento giuridico non limita il diritto degli Stati ad acquistare, fabbricare, trasferire e custodire armi leggere o di piccolo calibro per l’autodifesa, la sicurezza e la partecipazione ad operazioni per il mantenimento della pace conformemente a quanto statuito dalla Carta delle Nazioni Unite.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento non si pronuncia sul consenso anticipato di tutti gli Stati di transito per le autorizzazioni d'esportazione ai sensi dell'articolo 10 paragrafo 2 lettera b del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Per quanto concer- ne la marcatura d'importazione, lo Strumento ONU per il rintracciamento riprende la disposizione di cui all'articolo 8 paragrafo 1 lettera b del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Le disposizioni in materia di supporto tecnico, finanziario e di altra natura, quelle in materia di cooperazione internazionale (art. 27 e 28) e quelle che discipli- nano l'utilizzo dei meccanismi e dei servizi di Interpol (art. 35) hanno invece valore di semplice raccomandazione.

3.2 Valutazione

Il 27 febbraio 2008 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto36 del gruppo di lavoro interdipartimentale sulle armi leggere e di piccolo calibro concernente gli strumenti multilaterali, decidendo di integrare nell’ordinamento svizzero gli obblighi sanciti dallo Strumento ONU per il rintracciamento37.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento è il primo accordo allestito nel quadro del programma di azione dell'ONU per prevenire, combattere ed eliminare tutte le forme di traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro. L'accordo definisce standard minimi validi per tutti i 192 Paesi membri dell'ONU e costituisce uno strumento importante per la lotta al traffico illecito di armi di piccolo calibro, nonostante abbia un carattere esclusivamente politico scaturito dalla soluzione di compromesso adot- tata dagli Stati che hanno preso parte alla sua elaborazione. Pertanto le modalità e soprattutto i tempi di attuazione delle disposizioni dipendono unicamente dalla volontà politica dei singoli Stati. A causa della sua natura politica, non è possibile formulare riserve relative allo Strumento ONU per il rintracciamento.

Come menzionato nel capitolo 1.2, lo Strumento ONU per il rintracciamento si ricollega al contenuto del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, ma ne estende il campo di applicazione, in quanto oltre alle armi di piccolo calibro (armi da fuoco) contempla anche le armi leggere (cfr. il punto 3.3 sugli art. 4-6, come pure le defini- zioni di cui al punto 5.1.1). L'inclusione delle armi leggere tra gli oggetti che devono essere contrassegnati e registrati contraddice il sistema normativo svizzero ed euro- peo, secondo cui le armi di piccolo calibro utilizzabili individualmente anche in ambito civile e facilmente trasportabili (armi corte da fuoco e armi da fuoco portati- li), necessitano di un disciplinamento diverso rispetto alle armi leggere, per il cui trasporto servono comunque due o tre persone e che sono solitamente utilizzate solo per scopi militari. Nel campo di applicazione comune che contempla le armi da fuoco lo strumento fa espresso riferimento, per ciò che riguarda gli obblighi relativi alla marcatura, al Protocollo ONU sulle armi da fuoco, riprendendo, integrando e precisando i requisiti fissati da quest’ultimo. Per quel che concerne la registrazione, lo Strumento ONU per il rintracciamento richiede la conservazione dei documenti per un periodo più lungo rispetto al Protocollo ONU sulle armi da fuoco, ma è meno preciso per ciò che riguarda il tipo di dati da conservare. In materia di cooperazione internazionale, lo Strumento ONU per il rintracciamento contiene invece disposizioni più dettagliate rispetto al Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento si basa quindi solo in parte sul Protocollo ONU sulle armi da fuoco, estendendone però allo stesso tempo il campo d'applica- zione. Può dunque essere applicato a prescindere dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco ma, in considerazione dello stretto legame tra i due strumenti, la sua attuazio-

36 Rapporto destinato al Consiglio federale del dicembre 2007 del gruppo di lavoro interdi- partimentale per le questioni concernenti la ratifica e l'applicazione di strumenti interna- zionali in materia di armi leggere e di piccolo calibro.

37 Comunicato stampa, consultabile all’indirizzo:

ne sarebbe più difficile se non fosse approvata l'adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco. In conformità al sistema normativo svizzero, la trasposizione nella legislazione sulle armi e in quella sul controllo delle esportazioni dovrebbe tuttavia avvenire separatamente.

L'attuazione dello strumento appare opportuna se si considera il ruolo guida che la Svizzera ha assunto nel suo sviluppo. Di conseguenza il Consiglio federale ha deci- so, nel mese di febbraio del 2008, di recepire lo strumento nell'ordinamento svizze- ro. Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco e lo Strumento ONU per il rintracciamen- to sono strettamente collegati sul piano del contenuto. L’unica modifica di legge necessaria per applicare lo Strumento ONU per il rintracciamento è stata inserita nell’avamprogetto II. Nella legge federale sui sistemi d’informazione militari viene sancita una proroga del periodo di conservazione dei dati sulla consegna e il ritiro dell’arma personale. In una fase successiva lo Strumento ONU per il rintracciamento sarà trasposto nel diritto d’esecuzione relativo alla legge del 20 giugno 199738 sulle armi (LArm), alla legge del 13 dicembre 199639 sul materiale bellico (LMB) e alla legge del 13 dicembre 199640 sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI).

3.3 Commenti ai singoli articoli

Qui di seguito sono descritte le disposizioni dello Strumento ONU per il rintraccia- mento. Il loro legame con la normativa vigente è spiegato nel capitolo 5.

Art. 1-3 Disposizioni di carattere generale Lo scopo dello Strumento ONU per il rintracciamento è di consentire di l’identificazione e il rintracciamento rapido e affidabile delle armi leggere e di piccolo calibro, come pure di promuovere e agevolare la cooperazione e il sostegno internazionale finalizzati alla marcatura e al rintracciamento. Mediante lo strumento ci si prefigge inoltre di incrementare e potenziare l'efficacia degli accordi interna- zionali vigenti volti a prevenire, combattere ed eliminare tutte le forme di traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro. Il campo d’applicazione dello Strumento ONU per il rintracciamento contempla anche i trasferimenti di armi tra Stati. Lo Strumento ONU per il rintracciamento non limita il diritto degli Stati ad acquista- re, fabbricare, trasferire e custodire armi leggere o di piccolo calibro per l’autodifesa, la sicurezza e la partecipazione ad operazioni per il mantenimento della pace conformemente a quanto statuito dalla Carta delle Nazioni Unite.

38 RS 514.54 39 RS 514.51 40 RS 946.202

Art. 4-6 Definizioni Lo Strumento ONU per il rintracciamento mira a consentire l'identificazione e il rintracciamento delle armi leggere e di piccolo calibro (SALW)41.

Ai sensi dello Strumento ONU per il rintracciamento, per armi di piccolo calibro s’intendono le armi destinate ad essere utilizzate da singoli individui. Si tratta tra l'altro, ai sensi di tale strumento, di rivoltelle e pistole automatiche, fucili e carabine, pistole mitragliatrici, fucili d'assalto e mitragliatrici leggere.

Le armi leggere sono invece le armi per il cui utilizzo sono necessarie due o tre persone che lavorano in squadra, anche se alcune di queste armi possono essere trasportate e azionate da un singolo individuo. Ai sensi dello Strumento ONU per il rintracciamento, fanno parte delle armi leggere, tra le altre, le mitragliatrici pesanti, i lanciagranate portatili o fissi, i cannoni antiaerei portatili, i cannoni anticarro portati- li, i fucili senza rinculo, i lanciamissili e lanciarazzi anticarro portatili, i lanciamissili antiaerei portatili e i mortai di calibro inferiore a 100 mm.

Sono escluse dalla definizione di armi leggere e di piccolo calibro le armi antiche o le loro riproduzioni, definite dal diritto nazionale. Le armi leggere e di piccolo calibro fabbricate dopo il 1899 non sono comunque considerate armi antiche.

Il termine rintracciamento indica la ricostruzione sistematica del percorso compiuto dalle armi leggere e di piccolo calibro illegali, rinvenute o sequestrate sul territorio di uno Stato. Tale percorso parte dal luogo di fabbricazione o di importazione, attraversa tutta la catena di fornitura e termina nel luogo in cui sono divenute illega- li.

Le armi leggere e di piccolo calibro sono illegali se:

  • sono ritenute illegali secondo le leggi dello Stato sul cui territorio sono state rinvenute;
  • vengono trasferite in violazione di embarghi sulle armi emanati dal Consiglio di sicurezza in conformità alla Carta delle Nazioni Unite;
  • non sono contrassegnate in conformità alle disposizioni dello Strumento ONU per il rintracciamento;
  • sono fabbricate o assemblate senza licenza o autorizzazione della competente autorità dello Stato in questione;
  • vengono trasferite senza licenza o autorizzazione di una competente autorità nazionale.

Art. 7-10 Marcatura Le disposizioni relative all'indicazione dei dati di fabbricazione di cui agli articoli 7,

8 e 10 dello Strumento ONU per il rintracciamento e del capitolo del Protocollo

ONU sulle armi da fuoco dedicato allo stesso tema sono praticamente identiche. Secondo tali disposizioni devono essere indicati il fabbricante, il Paese di fabbrica- zione e il numero di serie individuale. L'utilizzo di simboli geometrici e/o di codici

41 In inglese: small arms and light weapons, quindi: SALW, cfr. nota 6.

(alfa)numerici è ammesso nella misura in cui ciò non pregiudichi l'univocità, la facilità d'uso e la chiarezza delle informazioni relative al Paese di produzione.

Per quanto concerne la marcatura d'importazione, lo strumento, contrariamente a quanto previsto dal Protocollo sulle armi da fuoco, si limita a raccomandare, se possibile, di contrassegnare le armi destinate all'importazione indicando il Paese e l'anno d'importazione (art. 8 lett. b).

La marcatura obbligatoria delle armi delle forze armate e di sicurezza deve basarsi su quanto disposto dall'articolo 8 lettere c e d dello Strumento ONU per il rintrac- ciamento. Alla marcatura di armi in possesso dello Stato si applicano requisiti meno severi rispetto a quelli previsti per le armi in possesso di privati. In caso di passaggio di armi dell'esercito o delle forze pubbliche di sicurezza al permanente uso da parte di civili, si applicano, in base allo Strumento ONU per il rintracciamento, le stesse regole previste dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

La scelta del metodo di marcatura è a discrezione dei singoli Stati. Per quanto ri- guarda i requisiti di qualità della marcatura (art. 7) e gli elementi delle armi che devono essere contrassegnati (art. 10) lo Strumento ONU per il rintracciamento contiene disposizioni più dettagliate rispetto al Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Le marcature previste devono, ad esempio, essere effettuate, indipendentemente dal metodo utilizzato, su una superficie libera ed essere chiaramente e facilmente visibili e leggibili senza dover ricorrere a mezzi ausiliari o strumenti tecnici. Inoltre devono essere durevoli ed eventualmente, nei limiti delle possibilità tecniche, recuperabili. La marcatura deve essere apposta su una parte o una componente essenziale dell'ar- ma, come il telaio o il castello della culatta, la cui distruzione rende per sempre inutilizzabile l'arma e ne esclude la riattivazione. Si raccomanda poi la marcatura di altre parti costitutive dell'arma, come ad esempio la canna, il carrello o il tamburo.

L'articolo 9 dello Strumento ONU per il rintracciamento contempla la marcatura delle armi illegali che vengono rinvenute sul territorio di uno Stato contraente. In tali casi è necessario accertarsi che queste armi da fuoco siano contrassegnate e registra- te in conformità alla normativa e, in caso contrario, distruggerle (cfr. le spiegazioni concernenti l'articolo 6 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco che disciplina il sequestro, la confisca e l’eliminazione).

Art. 11-13 Gestione di registri Il contenuto delle disposizioni dei due atti normativi dell'ONU coincide in gran parte anche per quanto concerne le gestione dei registri. Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco utilizza nell'articolo 7 l’espressione «conservazione delle informazioni». I due concetti vengono di seguito considerati equivalenti. Analogamente a quanto sancito nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco, il metodo di gestione dei registri può essere scelto liberamente. Innanzitutto gli Stati membri dell'ONU devono assicurarsi che vengano registrate tutte le armi contrassegnate che si trovano sul loro territorio (art. 11). Le registrazioni concernenti le informazioni di fabbricazione devono essere conservate per trent’anni e tutte le altre per almeno vent’anni (art. 12). Alla cessazione dell'attività, i registri devono essere consegnati dal commerciante all'autorità competente che quindi garantisce la disponibilità dei dati per il periodo prescritto (articolo 13).

Art. 14-23 Cooperazione per il rintracciamento Gli articoli 14-23 dello Strumento ONU per il rintracciamento sanciscono come si svolgono le richieste internazionali di rintracciamento di armi illegali. Le disposi- zioni prescrivono nel dettaglio quali indicazioni deve contenere la richiesta di rin- tracciamento (art. 17), come uno Stato interpellato deve rispondere, come garantire la segretezza dei dati sensibili e a quali condizioni è possibile rifiutarsi di fornire un'informazione, nonché ritardarne o condizionarne la consegna (art. 22). È fonda- mentale che uno Stato contraente dello Strumento ONU per il rintracciamento sia in grado di provvedere al rintracciamento e quindi a rispondere a richieste in tal senso.

Art. 24-35 Attuazione È necessario nominare (almeno) un organo nazionale di riferimento cui spetta il compito di scambiare informazioni e fungere da centro di collegamento per tutte le questioni riguardanti l'attuazione dello Strumento ONU per il rintracciamento. Viene ribadita inoltre la necessità della cooperazione internazionale e di quella con l'ONU e con Interpol. Le disposizioni in materia di supporto tecnico, finanziario e di altra natura e di cooperazione internazionale (art. 27 e 28) e quelle che disciplinano l'utilizzo dei meccanismi e dei servizi di Interpol (art. 35) hanno valore di semplice raccomandazione.

Art. 36-38 Misure successive Il Segretario generale dell'ONU deve essere informato ogni due anni in merito all'attuazione dello strumento, alle esperienze maturate in materia di rintracciamento e agli interventi di sostegno e di cooperazione internazionale. Con la stessa periodi- cità gli Stati devono riunirsi per analizzare tali informazioni.

3.4 Nessuna riserva o dichiarazione

A seguito della soluzione di compromesso adottata dagli Stati contraenti, lo Stru- mento ONU per il rintracciamento ha natura esclusivamente politica. Le modalità e soprattutto i tempi di attuazione delle disposizioni dipendono unicamente dalla volontà politica di ciascuno Stato. Non è pertanto prevista né necessaria la formula- zione di riserve e dichiarazioni relative allo Strumento ONU per il rintracciamento.

4 Gli altri adeguamenti necessari (avamprogetto II)

Il 1° ottobre 2009 è entrata in vigore l’ordinanza del 26 agosto 200942 sulla coopera- zione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE). Essa disciplina la cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen alle frontiere esterne dello spazio Schengen in conformi-

42 RS 631.062

tà con i Regolamenti (CE) numero 2007/200443 (Regolamento FRONTEX) e 863/200744 (Regolamento RABIT). L’articolo 26 capoverso 1 OCOFE statuisce che il personale estero non necessita di un permesso d’importazione, d’esportazione o di transito per le armi e il materiale che porta con sé in Svizzera nell’ambito di impie- ghi o a scopo di formazione. L’ordinanza non fa tuttavia riferimento al permesso di porto di armi. D’altra parte l’articolo 25a della legge sulle armi non prevede espres- samente una dispensa dal permesso per introdurre temporaneamente armi sul territo- rio svizzero. Per chiarire la situazione giuridica occorre pertanto sancire nella legge sulle armi che i collaboratori delle autorità estere di protezione dei confini sono dispensati dall’obbligo di autorizzazione quando introducono temporaneamente armi da fuoco sul territorio svizzero. L’articolo 27 LArm statuisce inoltre che chiunque intende portare o trasportare un’arma in luoghi accessibili al pubblico, necessita di un permesso di porto di armi. Occorre quindi dispensare dal permesso le persone della summenzionata categoria. Si tratta di completare l’articolo 27 capoverso 4 LArm aggiungendovi l’eccezione pertinente. Nell’ambito dell’avamprogetto II è stata inoltre aggiunta una disposizione alla legge federale sui sistemi d’informazione militari45, riconducibile alla trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento. Tale disposizione sancisce che, in futuro, i dati sulla consegna e il ritiro dell’arma personale saranno conservati per vent’anni dopo la fine del servizio militare obbligatorio. La versione vigente della legge disci- plina già la conservazione di tali dati, ma soltanto per un periodo di cinque anni. La norma sarebbe quindi in contraddizione con quanto prevede lo Strumento ONU per il rintracciamento che infatti esige la conservazione di tutti gli altri dati per almeno vent’anni. Per il resto lo Strumento ONU per il rintracciamento può essere trasposto a livello di ordinanza.

5 Relazione con il diritto vigente e modifiche di legge

necessarie per la trasposizione

5.1 Relazione con le disposizioni della legislazione sulle

armi, sul materiale bellico e sul controllo dei beni a duplice impiego La legge sulle armi (LArm)46 ha lo scopo di prevenire l’impiego abusivo di armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni. È inoltre finalizzata a impedire il porto abusivo di oggetti pericolosi e disciplina l’acquisto, l’introduzione sul territorio svizzero, l’esportazione, la custodia, il pos- sesso, il porto, il trasporto, la mediazione, la fabbricazione e il commercio di armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed

43 Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004 che istituisce un'A- genzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GUL 349 del 25.11.2004, pag. 1). 44 Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati (GUL 199 del 31.7.2007, pag. 30). 45 RS 510.91 46 RS 514.54

elementi di munizioni. Per quanto riguarda l’esportazione, il campo d’applicazione della legge si limita tuttavia agli Stati Schengen, dove le armi esportate devono essere accompagnate da una bolletta di scorta o dalla carta europea d’arma da fuoco. Tali disposizioni si applicano quindi soltanto alle armi da caccia e da sport e alle relative munizioni per uso personale. Per il resto, l’esportazione è retta dalla legisla- zione sul materiale bellico o da quella sui beni a duplice impiego. Per il diritto in materia di armi sono quindi pertinenti le norme del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dello Strumento ONU per il rintracciamento che disciplinano la fabbricazio- ne e l’introduzione sul territorio svizzero. Le disposizioni sull’esportazione, invece, interessano solo la parte summenzionata della legge sulle armi. La legge sul materiale bellico (LMB) si prefigge di controllare la fabbricazione e il trasferimento di materiale bellico e della tecnologia pertinente, al fine di tutelare gli obblighi internazionali e i principi di politica estera della Svizzera. Nel contempo la Svizzera deve poter mantenere una capacità industriale adeguata alle esigenze della sua difesa nazionale. La legislazione sul materiale bellico è interessata dalle disposi- zioni sull’esportazione e sul transito sancite dai due strumenti internazionali. La fabbricazione e l’introduzione sul territorio svizzero di armi leggere e di piccolo calibro che non sono armi da fuoco, ma che sono contemplate dallo Strumento ONU per il rintracciamento, sono disciplinate dalla LMB. Le armi non soggette alla legge sul materiale bellico sono invece sottoposte alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) che sancisce il controllo dei beni a duplice impiego e dei beni militari speciali. Il suo campo d’applicazione si estende ai beni utilizzabili a fini civili e militari, ai beni concepiti o modificati a fini militari, anche se non si tratta di armi, munizioni, esplosivi, oggetti da combattimen- to o per l’istruzione del combattimento, come pure ai velivoli d’esercitazione con punti d’aggancio. Per quanto riguarda le armi leggere e di piccolo calibro sono soggette alla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego e quindi controlla- te all’esportazione soprattutto le armi da caccia e da sport, che nella stessa esecuzio- ne non possono essere utilizzate come armi da combattimento.

La necessità di adeguare le tre legislazioni è verificata distintamente in base alle diverse tematiche. All’occorrenza si farà riferimento ad altre leggi.

5.1.1 Terminologia

Requisiti degli strumenti internazionali La terminologia secondo il Protocollo ONU sulle armi da fuoco è illustrata al nume- ro 2.3 (art. 3 Terminologia).

La terminologia secondo lo Strumento ONU per il rintracciamento è illustrata al numero 3.3 (art. 4-6 Definizioni).

Legge sulle armi Le definizioni del Protocollo ONU sulle armi da fuoco coincidono ampiamente con quelle del diritto sulle armi.

I criteri di definizione quali «lancio di proiettili mediante una carica propulsiva» e « portati da una sola persona» sono analoghi nella legge sulle armi (art. 4 cpv. 1 lett. a) e nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco. In quest’ultimo la nozione di trasportabi- lità è stata inserita per evidenziare che l’arma da fuoco deve poter essere trasportata e azionata da un singolo individuo senza aiuto meccanico o di altro tipo47.

Secondo il Protocollo ONU sulle armi da fuoco non rientrano nella definizione di arma da fuoco le armi antiche e le loro riproduzioni che vanno definite nell’ordinamento giuridico nazionale. Di conseguenza le disposizioni del Protocollo ONU non si applicano alle armi fabbricate prima del 1900. L’articolo 2 capoverso 2 LArm statuisce invece che sono considerate antiche le armi da fuoco fabbricate prima del 1870. Questa definizione più restrittiva può indurre gli altri Stati contraen- ti a rifiutarsi di cooperare quando le richieste della Svizzera riguardano armi da fuoco fabbricate tra il 1870 e il 1899. La definizione di arma da fuoco ai sensi della legge sulle armi è tuttavia compatibile con la definizione sancita dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Per «parti ed elementi» nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco s’intende ogni elemento o pezzo di ricambio specificamente costruito per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il telaio, il carrello, il tamburo, il castello di culatta o il blocco di culatta e il silenziatore. Nella legislazio- ne svizzera molti di questi elementi costituiscono parti essenziali di armi ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 2 luglio 200848 sulle armi (OArm). Secondo il diritto svizzero il carrello equivale al castello di culatta.

Nella legislazione svizzera il tamburo della rivoltella non costituisce una parte essenziale dell’arma ai sensi dell’articolo 3 OArm, ma fa comunque parte di un’arma da fuoco. Le differenze terminologiche rispetto al Protocollo ONU sulle armi da fuoco, non influiscono sulla sua trasposizione, poiché la registrazione degli elementi (tra cui il tamburo) è facoltativa e l’obbligo di marcatura si applica soltanto alle armi da fuoco assemblate e non ai singoli elementi. In questo caso non è pertan- to necessario modificare il diritto svizzero.

Fra le «parti» e gli «elementi» il Protocollo ONU sulle armi da fuoco annovera anche il silenziatore, sebbene non sia fondamentale per il funzionamento dell’arma. Il motivo è riconducibile alla maggiore pericolosità che le armi da fuoco munite di silenziatore rappresentano per la sicurezza pubblica. Secondo l’articolo 4 capoverso

2 lettera a LArm in combinazione con l’articolo 4 capoverso 2 lettera b OArm, i

silenziatori sono «parti appositamente costruite di accessori di armi» la cui introdu- zione sul territorio svizzero è vietata in virtù dell’articolo 5 capoverso 1 lettera g LArm oppure presuppone un’autorizzazione eccezionale ai sensi dell’articolo 35 OArm. La legislazione svizzera quindi è già ora più restrittiva del Protocollo ONU sulle armi da fuoco di cui l’articolo 10 esige l’istituzione di un sistema di autorizza- zioni d’importazione.

La definizione svizzera di munizione è compatibile con quella del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, anche se quest’ultimo per munizione intende anche i suoi ele-

47 Documento A/55/383 add. 3; complemento all’art. 3 lett. a, consultabile all’indirizzo: 48 RS 514.541

menti mentre la legge sulle armi si riferisce soltanto alla munizione assemblata. Tuttavia nel diritto svizzero sulle armi le disposizioni sulla munizione disciplinano espressamente anche gli elementi di munizioni (cfr. art. 1, 6, 7, 17–19, 26, 31 non- ché cap. 3, 5 e 8 LArm). Inoltre le norme del Protocollo ONU sulle armi da fuoco la cui trasposizione comporterà un onere supplementare concreto per la Svizzera in materia di contrassegno, non contemplano espressamente le parti, gli elementi e le munizioni. Infine, l’obbligo di contrassegnare le unità elementari d’imballaggio delle munizioni verrà già introdotto nella legislazione svizzera sulle armi in seguito allo sviluppo dell’acquis di Schengen (nuovo articolo 18b LArm)49. La definizione di fabbricazione illecita e di traffico illecito di armi da fuoco, di elementi essenziali, di silenziatori nonché di munizioni ed elementi di munizioni ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco può essere riassunta e semplificata. In effetti si considera che gli oggetti menzionati sono fabbricati e trafficati illecitamente quando mancano le relative autorizzazioni o quando non sono marcati conformemente alla normativa o quando tali contrassegni sono stati manipo- lati. Per «armi di piccolo calibro» s’intendono, ai sensi dello Strumento ONU per il rintracciamento, le armi da fuoco che possono essere utilizzate da un singolo indivi- duo. Questa definizione corrisponde a quella sancita dall’articolo 4 capoverso 1 lettera a LArm. Le «armi leggere» che ai sensi dello Strumento ONU per il rintrac- ciamento richiedono più di una persona per l’utilizzo, non sono disciplinate dalla legge sulle armi ma rientrano nel campo d’applicazione delle disposizioni sul con- trollo delle esportazioni della LMB e della LBDI. Le armi da fuoco antiche non sono considerate né armi leggere né armi di piccolo calibro ma la loro definizione corri- sponde a quella del Protocollo ONU sulle armi da fuoco (cfr. le spiegazioni prece- denti). In questo contesto non è pertanto necessario adeguare la legislazione sulle armi.

Lo scopo dello Strumento ONU per il rintracciamento è di identificare e rintracciare le armi leggere e di piccolo calibro illecite. Sono illecite ai sensi dello Strumento ONU le armi considerate illegali nel luogo in cui sono state rinvenute, trasferite in violazione di embarghi decisi dal Consiglio di sicurezza dell’ONU, non contrasse- gnate conformemente alle prescrizioni o fabbricate, assemblate o trasferite senza autorizzazione. Le richieste di rintracciamento possono essere presentate quando l’arma rinvenuta soddisfa uno di questi criteri. Tali criteri sono compatibili con la legislazione svizzera sulle armi e con le definizioni di fabbricazione e di traffico illeciti ai sensi del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Legge sul materiale bellico I beni soggetti alla legislazione sul materiale bellico sono elencati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 febbraio 199850 concernente il materiale bellico (OMB). La suddivisione per categorie corrisponde a quella della «Munitions List» del regime Wassenaar, un accordo multilaterale di controllo delle esportazioni, a cui ha aderito anche la Svizzera. Rientrano nel campo d’applicazione del Protocollo ONU sulle

49 FF 2009 7689 50 RS 514.511

armi da fuoco soprattutto le armi della categoria KM 1 (Armi da fuoco portatili di ogni calibro) e in parte anche quelle della categoria KM 2 (Armamento o armi di ogni calibro, ad eccezione tuttavia delle armi da fuoco portatili). Sono ad esempio escluse dall’elenco svizzero del materiale bellico le armi anteriori al 1890 e le loro riproduzioni. Questa disposizione è compatibile con il Protocollo ONU che non si applica ad armi da fuoco antiche fabbricate nel 1899 o prima. L’elenco svizzero del materiale bellico prevede anche altre eccezioni come determinate armi da caccia e da sport. Per quanto riguarda la trasposizione del Protocollo ONU, queste esclusioni non costituiscono tuttavia un problema poiché la legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego consente di garantire un rilevamento completo di tutti i beni sogget- ti a registrazione. Le parti e gli elementi elencati sono quindi controllati perché sono elementi e accessori di armi delle pertinenti categorie KM 1 o KM 2. Non sono registrate soltanto le parti essenziali per il funzionamento dell’arma bensì tutti gli elementi progettati appositamente per il materiale bellico. Le relative munizioni appartengono alla categoria KM 3, di cui in linea di massima fanno parte anche gli elementi di munizioni che possono tuttavia rientrare anche in altre categorie. La polvere da sparo menzionata dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco è, ad esempio, inserita nella categoria KM 8. Le armi leggere e di piccolo calibro ai sensi dello Strumento ONU per il rintraccia- mento fanno anch’esse parte delle categorie KM 1 e KM 2. Quest’ultima comprende soprattutto, ma non esclusivamente, armi leggere.

Legge sul controllo dei beni a duplice impiego L’allegato 3 dell’ordinanza del 25 giugno 199751 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) contiene la summenzionata «Munitions List» del regime Wassena- ar. I beni che secondo questa lista non sono qualificati come materiale bellico, sono da considerarsi beni militari speciali e restano soggetti alla LBDI. Il campo d’applicazione materiale dei due strumenti internazionali verte soprattutto sulle armi, i loro accessori ed elementi, che analogamente alle categorie dell’elenco svizzero del materiale bellico, rientrano nelle categorie ML 1 e ML 2, nonché sulle munizioni e sui loro elementi della categoria ML 3. Singole armi, in particolare determinate armi da caccia e da sport, non sono conside- rate né materiale bellico né beni militari speciali. Il numero 1 dell’allegato 5 OBDI garantisce che anche queste armi siano soggette al controllo sancito dalla LBDI. Tutte le armi, le parti, gli elementi e le munizioni contemplate dai due strumenti internazionali sono pertanto soggetti a un controllo svizzero delle esportazioni in applicazione sia della LMB sia della LBDI. Sebbene la terminologia del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dello Strumento ONU per il rintracciamento non corri- sponda alle definizioni stabilite dalle due legislazioni svizzere, i campi d’applicazione materiali, in effetti, sono già disciplinati dal diritto vigente. Sarebbe contrario al sistema se, in caso di un’eventuale revisione nell’ambito della presente trasposizione, fosse necessario emanare una disposizione speciale per un settore circoscritto dell’elenco dei beni.

51 RS 946.202.1

5.1.2 Campo d’applicazione

Requisiti degli strumenti internazionali Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco non si applica ai trasferimenti di armi tra Stati eseguiti nell’interesse della sicurezza nazionale o effettuati da uno Stato nella sua funzione di organo esercitante il potere sovrano. Lo Strumento ONU per il rintracciamento si applica invece anche ai trasferimenti di armi tra Stati. Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco e più precisamente le sue disposizioni penali, non statuiscono che le fattispecie devono avere una dimensione internazionale o legami con la criminalità organizzata. Lo Strumento ONU per il rintracciamento rinuncia del tutto a questi due elementi.

Legge sulle armi Come nel caso del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, anche la legge sulle armi esclude dal proprio campo d’applicazione i servizi statali ovvero l’esercito, l’amministrazione militare, le autorità doganali e di polizia. Poiché le prescrizioni dei due strumenti internazionali (marcatura, registrazione, scambio d’informazioni) concernenti il trasferimento di armi da fuoco da parte dello Stato verso un uso civile, sono soddisfatte, non occorre procedere a un adeguamento legislativo (cfr. n. 5.1.3 e 5.1.4). Siccome né lo Strumento ONU per il rintracciamento né il Protocollo ONU sulle armi da fuoco esige l’adempimento dei due requisiti di «carattere transnazionale» e di «collegamento con la criminalità organizzata», per la trasposizione nel diritto svizzero questi elementi sono irrilevanti.

Legge sul materiale bellico La legge sul materiale bellico si applica soltanto in parte all’organo della Confedera- zione responsabile degli acquisti di materiale bellico (armasuisse). Le disposizioni sull’autorizzazione generale, ad esempio, non trovano alcuna applicazione. Non valgono nemmeno le norme sul trasferimento di beni immateriali o sul conferimento di diritti sugli stessi beni, quando le operazioni commerciali di armasuisse sono in relazione con l’acquisizione di materiale bellico per l’esercito svizzero.

Legge sul controllo dei beni a duplice impiego La legge sul controllo dei beni a duplice impiego contempla i beni utilizzabili a fini civili e militari e i beni militari speciali che sono oggetto di accordi internazionali. Il Consiglio federale determina i beni a duplice impiego e i beni militari speciali, oggetto di misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale, che sono soggetti alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego. Quest’ultima è applicabile soltanto nella misura in cui non lo sono la legge sul

materiale bellico52 e la legge federale del 21 marzo 200353 sull’energia nucleare (LENu).

5.1.3 Marcatura

Requisiti degli strumenti internazionali Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco esige che le armi da fuoco (ma non le loro parti, i loro elementi e le loro munizioni e nemmeno le armi antiche e le loro ripro- duzioni) in fase di fabbricazione siano provviste di una marcatura che indichi anche il Paese o il luogo di fabbricazione. Ogni arma da fuoco importata in modo perma- nente deve recare un contrassegno semplice e appropriato del Paese d’importazione (ovvero della Svizzera). Lo Strumento ONU per il rintracciamento stabilisce che le armi leggere e di piccolo calibro devono essere contrassegnate sulla superficie libera di una componente essenziale dell’arma. La marcatura d’importazione, invece, non è prescritta dallo Strumento ONU per il rintracciamento. Per il passaggio di armi leggere o di piccolo calibro dell’esercito o delle forze pub- bliche di sicurezza verso il permanente uso da parte di civili, sia lo Strumento ONU per il rintracciamento sia il Protocollo ONU sulle armi da fuoco applicano lo stesso criterio: l’apposizione di una marcatura unica e adeguata che consenta di identifica- re lo Stato (in questo caso la Svizzera) che effettua il trasferimento. Le armi leggere e di piccolo calibro che non sono marcate e registrate in conformità alla normativa, devono essere contrassegnate e registrate a posteriori oppure distrutte tempestivamente. Fino a quel momento esse vanno custodite al sicuro come stabilito dall’articolo 9 dello Strumento ONU per il rintracciamento (cfr. n. 5.1.6). Le armi leggere o di piccolo calibro destinate a essere utilizzate dall’esercito e dalle forze di polizia devono essere contrassegnate secondo le prescrizioni dello Strumen- to ONU per il rintracciamento. Tale contrassegno non deve necessariamente soddi- sfare i requisiti della marcatura apposta in fase di fabbricazione.

Legge sulle armi Il termine «marcatura», utilizzato nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco e nello Strumento ONU per il rintracciamento, corrisponde all’espressione «contrassegno» della legislazione sulle armi.

L’articolo 18a LArm statuisce che in fase di fabbricazione dev’essere apposto sulle armi da fuoco, sulle loro parti essenziali o sui loro accessori un contrassegno singo- lare e distinto e che tali oggetti devono essere muniti ciascuno di un proprio contras- segno prima di poter essere introdotti sul territorio svizzero. Con la trasposizione dello sviluppo dell’acquis di Schengen nel nuovo articolo 18b LArm è stato inoltre introdotto l’obbligo di contrassegnare singolarmente le unità elementari

52 RS 514.51 53 RS 732.1

d’imballaggio delle munizioni al momento della fabbricazione o dell’introduzione sul territorio svizzero54. Il diritto svizzero non sancisce invece ancora alcun obbligo supplementare di contrassegno da parte del Paese d’importazione. L’obbligo sancito dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco di apporre una marcatura che indichi anche il Paese o il luogo di fabbricazione è già stato soddisfatto nel diritto d’esecuzione (art. 31 cpv. 1 nuova lett. c OArm) nell’ambito della trasposi- zione dello sviluppo dell’acquis di Schengen. È inoltre prevista una disposizione che esige l’apposizione di un contrassegno con l’anno di fabbricazione (lett. d). Essa va quindi oltre i requisiti del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Il contrassegno semplice e appropriato del Paese d’importazione (ed eventualmente dell’anno d’importazione) per le armi da fuoco che, in caso d’introduzione perma- nente sul territorio svizzero dell’arma, al momento di attraversare la frontiera deve figurare aggiuntivamente alla marcatura di base inconfondibile (fabbricante, Paese o luogo di fabbricazione, numero di serie), può essere disciplinato nel diritto d’esecuzione come nel caso delle indicazioni da apporre sul contrassegno di fabbri- cazione.

Per quanto riguarda il trasferimento di armi da fuoco provenienti dalle scorte dello Stato in vista di un uso civile permanente, in Svizzera, oltre ai militari, a livello federale hanno in dotazione un’arma da fuoco gli impiegati dell’Amministrazione delle dogane (segnatamente del Corpo delle guardie di confine), parte dei collabora- tori dell’Ufficio federale di polizia e i membri del corpo di guardia degli impianti nucleari; nei Cantoni e nei Comuni possiedono un’arma gli agenti di polizia, gli ispettori della caccia e i guardiacaccia. Le autorità succitate hanno pertanto la possi- bilità di trasferire le armi verso usi civili (soprattutto a conclusione del rapporto di servizio).

L’esercito svizzero contrassegna tutte le armi d’ordinanza con l’emblema svizzero (croce svizzera), un numero individuale e la lettera «A» di «Armee» (esercito in tedesco)55. In caso di cessione in proprietà, l’arma è contrassegnata come proprietà privata mediante una «P» come stabilito dall’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza del 5 dicembre 200356 sull’equipaggiamento personale dei militari (OEPM).

Le armi da fuoco in dotazione alle autorità federali, cantonali e comunali di polizia, alle autorità doganali, all’ispettorato della caccia e ai guardiacaccia nonché al corpo di guardia degli impianti nucleari sono, in linea di massima, contrassegnate allo stesso modo delle armi da fuoco destinate all’uso civile. Tali armi possono even- tualmente riportare un contrassegno aggiuntivo (p. es. uno stemma). Le armi da fuoco in dotazione al corpo di guardia degli impianti nucleari e alle autorità doganali non vengono trasferite verso l’uso civile.

54 FF 2009 7689 55 Non esiste una base giuridica che giustifichi questa prassi. La direttiva dello Stato mag- giore dell’Aggruppamento dello Stato maggiore generale del 4 luglio 1977 concernente la numerazione di armi da fuoco portatili personali nonché di armi da fuoco portatili collet- tive consente almeno di stabilire i numeri attribuiti ai diversi tipi di armi. La direttiva può essere consultata in forma stampata presso il servizio competente del DDPS. 56 RS 514.10

Vista la possibilità d’identificare il Paese di trasferimento per tutte le armi di servi- zio trasferite verso l’uso civile, non occorre alcun adeguamento legislativo.

L’articolo 7 dello Strumento ONU per il rintracciamento stabilisce i requisiti di qualità della marcatura delle armi da fuoco. Non ne risulta alcuna necessità di adat- tare l’ordinanza sulle armi. L’articolo 31 capoverso 1 OArm stabilisce infatti che i contrassegni devono figurare singolarmente, distintamente e in modo chiaramente leggibile. Questi tre requisiti non richiedono ulteriori spiegazioni poiché includono già ogni altro criterio quale la chiara leggibilità senza uso di mezzi tecnici ausiliari o di arnesi, la facile riconoscibilità, la durevolezza e il ripristino secondo le possibilità tecniche. La leggibilità e la durevolezza costituiscono ad esempio esigenze ovvie di un contrassegno.

Per la marcatura delle armi delle scorte statali l’articolo 8 lettera d dello Strumento ONU per il rintracciamento stabilisce requisiti meno severi rispetto a quelli applica- bili alle armi in possesso di privati. Non è pertanto necessario alcun adeguamento legislativo.

Legge sul materiale bellico Poiché la fabbricazione e l’introduzione sul territorio svizzero di armi da fuoco sono disciplinate dalla legge sulle armi, la legislazione sul materiale bellico non è interes- sata dall’obbligo di marcatura di cui all’articolo 8 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. La LMB stabilisce tuttavia i requisiti per la fabbricazione e l’importazione di armi leggere e di piccolo calibro che non sono armi da fuoco e pertanto non sono soggette alla legge sulle armi. L’obbligo di marcatura sancito dallo Strumento ONU per il rintracciamento sarebbe quindi opportuno in quest’ambito, visto che il suo campo d’applicazione materiale non si estende soltanto alle armi da fuoco bensì a tutte le armi leggere e di piccolo calibro. Per adempiere tutti i requisiti dello Strumento ONU per il rintracciamento sarebbe necessario introdurre disposizioni speciali riguardo alla marcatura in fase di fabbricazione per determinate armi leggere e di piccolo calibro. In questo contesto si pongono tuttavia alcuni problemi. La LMB non sancisce obblighi di marcatura, infatti, il disciplinamento omogeneo dei contrassegni è sancito nella LArm. Sorge quindi il dubbio se l’inserimento di tali disposizioni, estranee al sistema della LMB, sia giustificato, soprattutto se si consi- dera che per l’artiglieria militare pesante il rischio di diffusione incontrollata è notevolmente minore rispetto alle armi da fuoco. Le armi interessate da tale obbligo dovrebbero inoltre essere elencate singolarmente poiché l’attuale categorizzazione del materiale bellico non permette di distinguerle. Inoltre la LMB non contiene alcuna definizione di armi leggere e di piccolo calibro. Le armi leggere e di piccolo calibro fabbricate in Svizzera soddisfano i criteri delle armi da fuoco sanciti dalla LArm. Un disciplinamento speciale non avrebbe quindi alcuna rilevanza dal punto di vista pratico. Per i motivi esposti si è quindi rinunciato a una modifica della LMB. Riguardo alle marcature d’importazione, occorre tener conto che le armi che rientra- no nel campo d’applicazione summenzionato sono importate in Svizzera ai fini del montaggio ad esempio in carri armati granatieri. Non sono pertanto riesportate in

modo inalterato. Sulla base di queste argomentazioni si rinuncia anche alla marcatu- ra d’importazione che lo Strumento ONU per il rintracciamento si limita peraltro soltanto a raccomandare.

Legge sul controllo dei beni a duplice impiego La LBDI non sancisce il controllo né della fabbricazione né dell’importazione di armi leggere e di piccolo calibro. Tale controllo è disciplinato dalla LArm oppure dalla LMB.

5.1.4 Registrazione

Requisiti degli strumenti internazionali Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco statuisce un termine di conservazione obbli- gatorio di dieci anni per le informazioni concernenti le marcature e le transazioni internazionali. In virtù dello Strumento ONU per il rintracciamento le informazioni sulla fabbrica- zione vanno conservate per trent’anni. Tutte le altre informazioni, ad esempio sull’introduzione sul territorio svizzero e sull’esportazione, sono conservate per vent’anni. Secondo la legislazione nazionale, alla cessazione dell’attività le aziende sono tenute a consegnare le informazioni registrate alle autorità statali.

Legge sulle armi Il vigente articolo 21 della legge sulle armi sancisce già un obbligo di conservazione di dieci anni per le informazioni (fabbricazione, riparazioni e commercio) che i titolari di una patente di commercio devono registrare nei libri contabili. L’articolo 21 si applica ad armi, parti di armi essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni e polvere da sparo. L’articolo 30 OArm disciplina i dettagli della contabilità.

Una volta scaduto il termine di conservazione, ovvero dopo dieci anni, i libri conta- bili vanno consegnati all’autorità cantonale competente. Con la trasposizione dello sviluppo dell’acquis di Schengen l’articolo 21 LArm è stato completato con il capo- verso 4 che statuisce l’obbligo per tali autorità di conservare per (ulteriori) vent’anni i documenti trasmessi57. Il termine massimo di conservazione richiesto dallo Stru- mento ONU per il rintracciamento è quindi complessivamente soddisfatto. In caso di cessazione dell’attività professionale, i documenti sulla fabbricazione sono trasmessi all’autorità cantonale competente prima della scadenza dei dieci anni senza pertanto raggiungere un termine di conservazione di trent’anni. Questo fatto non è tuttavia rilevante, poiché l’articolo 13 dello Strumento ONU per il rintracciamento prevede che la consegna sia disciplinata conformemente al diritto nazionale.

57 FF 2009 7689

I collaboratori dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) possono, se ricoprono una determinata funzione (Polizia giudiziaria federale, Servizio federale di sicurezza), ricevere in dotazione un’arma da fuoco. Il collaboratore deve restituire l’arma quan- do termina l’attività presso fedpol. La consegna e la restituzione dell’arma di servi- zio sono registrate finché l’arma continua a essere utilizzata. Allo scadere del termi- ne di conservazione dei dati si propone all’Archivio federale di custodirli. Dopo almeno dieci anni di servizio l’arma di servizio può essere ceduta alla persona che lascia fedpol. La cessione dell’arma di servizio avviene nel rispetto della legislazio- ne svizzera sulle armi e soddisfa pertanto il requisito dello Strumento ONU per il rintracciamento che fissa a vent’anni la durata minima di conservazione dei dati.

La sovranità in materia di polizia rimane tuttavia di competenza dei Cantoni che definiscono i compiti delle proprie unità armate. Le condizioni per ottenere, portare, utilizzare e restituire le armi da fuoco sono infatti disciplinate anche dal diritto cantonale (prevalentemente nelle leggi di polizia). Anche la conservazione dei registri sull’armamento dei corpi di polizia cantonali e municipali è pertanto sogget- ta alla sovranità cantonale in materia di polizia e non può essere disciplinata a livello federale.

Al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare, per ricevere in proprie- tà il fucile d’assalto ai sensi dell’articolo 11 capoverso 1 lettera d OEPM oppure la pistola ai sensi dell’articolo 12 capoverso 1 lettera c OEPM, i militari devono tra l’altro presentare un permesso d’acquisto di armi valido. Dal momento della cessio- ne in proprietà dell’arma personale sono applicabili le disposizioni della legislazione sulle armi (art. 15 OEPM). Le informazioni fornite per ottenere un permesso d’acquisto di armi sono pertanto soggette agli obblighi di contabilità del diritto sulle armi. L’articolo 32j capoverso 2 lettera a LArm sancisce inoltre il dovere di comuni- care all’Ufficio centrale Armi l’identità delle persone in questione. L’esigenza di conservare i dati per almeno vent’anni sancita dallo Strumento ONU per il rintrac- ciamento è pertanto soddisfatta.

Riguardo al termine di conservazione dei dati sulla consegna e la restituzione di armi personali in generale si rinvia al numero 5.1.4 e più precisamente alla rubrica dedi- cata alla legge federale sui sistemi d’informazione militari (v. sotto).

In virtù dell’articolo 31 dell’ordinanza del 5 aprile 200658 sulle finanze della Confe- derazione (OFC) il servizio delle finanze di armasuisse conserva i documenti per dieci anni. In caso di contratti speciali di durata maggiore, il termine di conservazio- ne è determinato in base alla durata del contratto. Questa situazione è accettabile poiché spetta agli acquirenti provvedere affinché i dati concernenti i beni acquisiti siano conservati durante il periodo obbligatorio.

Il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) è una formazione armata e in uniforme ai sensi dell’articolo 91 capoverso 2 della legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD). Il personale del Cgcf può far uso di armi da fuoco in virtù dell’articolo 106 LD. La consegna e la restituzione dell’arma di servizio sono disciplinate in una direttiva interna. È obbligatorio inventariare i dati sulle armi da fuoco di ogni tipo. Attual- mente sono in corso dei lavori per sancire un termine di conservazione di vent’anni dei dati sulla consegna e la restituzione dell’arma personale alla cessazione

58 RS 611.01.

dell’attività in seno al Cgcf. Dopo la partenza di un collaboratore, secondo la prassi attuale l’arma viene consegnata a un altro collaboratore del Cgcf a meno che non venga distrutta perché divenuta inutilizzabile. Dopo la fine del rapporto di lavoro, le armi di servizio non sono cedute ai collaboratori che lasciano il Cgcf. Qualora vi fosse una cessione, essa andrebbe eseguita nel rispetto delle disposizioni della legi- slazione sulle armi. Per questi casi l’articolo 32j capoverso 2 lettera a LArm statui- sce l’obbligo di comunicazione all’Ufficio centrale Armi della Confederazione. È pertanto soddisfatta l’esigenza sancita dallo Strumento ONU per il rintracciamento che prevede un termine minimo di conservazione di vent’anni. L’acquisizione a scopi professionali e la restituzione di armi da fuoco per gli agenti del corpo di guardia degli impianti nucleari e degli ispettorati della caccia nonché per i guardiacaccia sono disciplinate dal diritto sulle armi (permesso d’acquisto di armi). Lo stesso vale per la contabilità in materia di armi cosicché la condizione di una conservazione minima di vent’anni ai sensi dello Strumento ONU per il rintrac- ciamento è adempita.

La durata di conservazione dei documenti doganali che le autorità doganali sono tenute a rispettare nell’ambito della procedura d’imposizione non è interessata dal presente progetto (cfr. art. 96 dell’ordinanza del 1° novembre 200659 sulle dogane [OD]), poiché le informazioni necessarie possono essere richieste ai servizi statali competenti, ad esempio risalendo a indicazioni fornite per l’ottenimento di un’autorizzazione.

L’articolo 30 capoverso 2 OArm dovrà essere completato aggiungendovi le altre informazioni da conservate in virtù del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Lo Strumento ONU per il rintracciamento esige che le registrazioni siano precise e complete. Per il resto si esprime soltanto sulla durata di conservazione. Occorre conservare le indicazioni contenute nel contrassegno dell’arma da fuoco (in caso d’introduzione sul territorio svizzero: Paese di destinazione Svizzera, anno dell’introduzione; in caso di trasferimento delle scorte dello Stato verso un uso civile permanente: Paese di trasferimento Svizzera). Per le transazioni internazionali vanno registrati e conservati i dati seguenti: data di rilascio e di scadenza dell’autorizzazione, Paese d’esportazione, Paese di destinazione dell’arma da fuoco, Paesi di transito e destinatario finale dell’arma.

Legge sul materiale bellico A differenza del diritto sulle armi la legislazione sul controllo delle esportazioni disciplina la durata di conservazione a livello d’ordinanza. L’articolo 17 dell’ordinanza concernente il materiale bellico sancisce l’obbligo di tenere una contabilità sulla fabbricazione, l’acquisto, la vendita, la mediazione o qualsiasi altra forma di commercio di materiale bellico, come pure la conclusione di contratti relativi a beni immateriali. I documenti pertinenti devono essere conservati per dieci anni. In linea di massima i requisiti del Protocollo ONU sulle armi da fuoco in materia di durata di conservazione sono quindi soddisfatti. Anche il contenuto delle registrazioni può essere garantito. Il Protocollo stabilisce che in determinati casi

59 RS 631.01

devono essere disponibili anche i dati sui Paesi di transito. L’elenco dei documenti da conservare di cui all’articolo 17 capoverso 2 OMB potrebbe quindi essere com- pletato con i documenti di trasporto. In virtù dell’articolo 9e capoverso 3 OMB la SECO può domandare in qualsiasi momento ai titolari di un’autorizzazione generale d’importazione informazioni sul genere, la quantità, l’imposizione doganale e la destinazione finale dei beni che sono importati o fatti transitare mediante un’autorizzazione generale d’importazione (AGI) o un’autorizzazione generale di transito (AGT). L’obbligo d’informare si estingue dieci anni dopo l’imposizione doganale. La durata di conservazione di venti o trent’anni sancita dallo Strumento ONU per il rintracciamento può complessivamente essere garantita nel campo d’applicazione della LMB. Nella LMB i documenti di fabbricazione sono rilevanti soltanto per armi leggere e di piccolo calibro che non sono considerate armi da fuoco ai sensi della LArm. Si tratta di un tipo di armi che in Svizzera non viene fabbricato (cfr. n. 5.1.3). Non manca pertanto nessuna documentazione. L’obbligo di conservazione dei documenti sulle transazioni internazionali si applica per contro a tutte le esportazioni di armi da fuoco rette dalla LMB. Secondo il diritto vigente la durata di conserva- zione è di soli dieci anni e non di venti come richiesto. Anche in questo caso è tuttavia possibile assicurare una conservazione dei registri duratura. Lo Strumento ONU per il rintracciamento non definisce i documenti da conservare. Se si conside- rano i requisiti del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, la conservazione delle informazioni necessarie (p. es. data di rilascio e di scadenza dell’autorizzazione, destinatario finale, descrizione dei beni) può essere assicurata dal servizio d’autorizzazione, in questo caso dalla SECO. L’articolo 9 capoverso 1 della legge del 26 giugno 199860 sull’archiviazione (LAr) stabilisce un termine di protezione di trent’anni per i documenti sulle autorizzazioni. Le autorizzazioni sono pertanto conservate in seno all’Amministrazione federale per un periodo più lungo, motivo per cui si è rinunciato a prorogare la durata di conservazione. Si suppone inoltre che l’obbligo di contabilità sancito dalla LArm, a cui sono soggetti i titolari di patenti di commercio di armi, comprenda anche documenti rilevanti per la LMB. Secondo la

LArm occorre tenere la contabilità anche sulla vendita e su ogni altro tipo di com- mercio di armi.

La durata di conservazione dei documenti doganali che le autorità doganali sono tenute a rispettare nell’ambito della procedura d’imposizione non è interessata dal presente progetto (cfr. art. 96 dell’ordinanza del 1° novembre 200661 sulle dogane [OD]), poiché le informazioni necessarie possono essere richieste ai servizi statali competenti, per esempio risalendo a indicazioni fornite per l’ottenimento di un’autorizzazione.

Legge sul controllo dei beni a duplice impiego L’articolo 21 OBDI sancisce un obbligo di conservazione di cinque anni. Per soddi- sfare i requisiti del Protocollo ONU sulle armi da fuoco occorrerebbe quindi rad- doppiare tale termine per i documenti necessari all’esportazione di armi da fuoco,

60 RS 152.1 61 RS 631.01

loro parti essenziali e accessori. Nell’articolo 21 OBDI verrà quindi integrato un capoverso 2 che prevede una durata di conservazione prolungata per i documenti sulle armi da fuoco. Inoltre sarà obbligatorio custodire i relativi documenti di tra- sporto. Gli esportatori di altri beni soggetti alla LBDI, in particolare di beni a dupli- ce impiego, non saranno invece interessati dalla trasposizione del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Per i documenti sulle transazioni non è prevista l’estensione a vent’anni della durata di conservazione sancita dallo Strumento ONU per il rintracciamento. Le informa- zioni necessarie possono essere fornite dal servizio d’autorizzazione (v. le spiega- zioni sulla LMB di cui sopra). L’articolo 10 capoverso 2 OBDI autorizza la SECO a esigere dal titolare di un permesso informazioni sulla destinazione finale dei beni esportati con un permesso generale d’esportazione. La fabbricazione non rientra nel campo d’applicazione della LBDI e i documenti pertinenti sono quindi contemplati dalla LArm e dalla LMB.

La durata di conservazione dei documenti doganali che le autorità doganali sono tenute a rispettare nell’ambito della procedura d’imposizione non è interessata dal presente progetto (cfr. art. 96 dell’ordinanza del 1° novembre 200662 sulle dogane [OD]), poiché le informazioni necessarie possono essere richieste ai servizi statali competenti, per esempio risalendo a indicazioni fornite per l’ottenimento di un’autorizzazione.

Legge federale sui sistemi d’informazione militari Lo Stato maggiore di condotta dell’esercito gestisce il Sistema di gestione del perso- nale dell’esercito (PISA) in virtù dell’articolo 12 LSIM63. Il PISA ha lo scopo di impedire l’uso abusivo dell’arma personale e contiene i dati concernenti la consegna e il ritiro dell’arma personale conformemente all’articolo 14 capoverso 1 lettera h LSIM. Come sancito dall’articolo 17 capoverso 5 LSIM tali dati del PISA sono conservati per cinque anni a decorrere dal proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare. Secondo la prassi attuale l’arma di un militare prosciolto passa a un altro militare. Al fine di garantire la possibilità di ricostruire questi passaggi di armi per un periodo superiore a cinque anni, l’avamprogetto II completa l’articolo 17 della legge federale sui sistemi d’informazione militari con un capoverso 4bis che stabilisce una durata di conservazione di vent’anni per i dati sulla consegna e il ritiro dell’arma personale dopo il proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio milita- re. Il concetto di ritiro comprende anche le comunicazioni della perdita o del furto dell’arma personale. Questi dati finora venivano registrati in una banca dati speciale gestita dalla Base logistica dell’esercito (BLEs) e aggiornati in caso del ritrovamento di un’arma.

Per quanto concerne la durata di conservazione dei dati relativi alla cessione in proprietà dell’arma personale al proscioglimento dall’obbligo di prestare servizio militare, si rimanda al numero 5.1.4 e più precisamente alla rubrica dedicata alla legge sulle armi (v. sopra).

62 RS 631.01 63 RS 510.91

5.1.5 Autorizzazione d’esportazione, d’importazione e di

transito Requisiti degli strumenti internazionali Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco statuisce che, prima di rilasciare un’autorizzazione d’esportazione di armi da fuoco, loro parti, elementi (quindi secondo il diritto svizzero anche silenziatori) e munizioni, occorre verificare se lo Stato importatore ha rilasciato un’autorizzazione o una licenza d’importazione. Inoltre è necessario che tutti gli Stati di transito abbiano notificato per iscritto di non opporsi al transito. Infine, il contenuto delle licenze e dei documenti accompagnatori deve rispettare determinate condizioni. Lo Strumento ONU per il rintracciamento non contiene disposizioni sull’importazione, l’esportazione e il transito di armi da fuoco, armi leggere, loro parti, elementi e munizioni.

Legge sulle armi Nella legge sulle armi le disposizioni concernenti l’introduzione sul territorio svizze- ro di armi, loro parti essenziali, munizioni o elementi di munizioni, sono contenute negli articoli 24 e seguenti. L’esportazione di armi da fuoco o di loro parti essenziali nello spazio Schengen è disciplinata dall’articolo 22b LArm. L’esportazione di altri tipi di armi oppure di armi da fuoco negli Stati che non fanno parte dello spazio Schengen è invece retta dalla legislazione sul materiale bellico e da quella sul con- trollo dei beni a duplice impiego. La Svizzera dispone di un sistema ben sviluppato di controllo delle esportazioni e dell’introduzione sul territorio svizzero di tali oggetti, conforme a quanto statuisce l’articolo 10 paragrafo 1 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Il sistema soddisfa gli standard internazionali in materia di sicurezza e tiene conto degli sviluppi più recenti. Ciononostante non è in grado di soddisfare alcuni requisiti del Protocollo ONU sulle armi da fuoco riguardanti tale ambito, più precisamente quelle sulla cooperazione con gli Stati di transito. La legge sulle armi distingue fra autorizzazioni generali e specifiche. Per ottenere tali autorizzazioni il richiedente deve presentare un modulo compilato con i propri dati personali e, nel caso delle autorizzazioni specifiche, indicare il tipo di merce, esibire la patente di commercio di armi ed eventualmente le autorizzazioni eccezio- nali di cui all’articolo 5 capoverso 4 LArm. In seguito l’Ufficio centrale Armi verifi- ca se esistono i presupposti per rilasciare l’autorizzazione. Se un richiedente intende introdurre merce sul territorio svizzero a titolo non professionale, deve allegare alla richiesta una copia della patente di commercio di armi, un estratto del casellario giudiziale, la copia del passaporto o della carta d’identità nonché l’attestazione ufficiale, di cui all’articolo 9a LArm, in base alla quale è legittimato all’acquisto dell’arma. Per esportare definitivamente armi da fuoco, loro parti essenziali o muni- zioni in uno Stato Schengen, occorre una bolletta di scorta (art. 22b LArm, art. 44 OArm)64. Per ottenerla si deve compilare un modulo e la bolletta viene rilasciata soltanto se è garantita la sicurezza del trasporto e se il destinatario è autorizzato a

64 FF 2009 7673

possedere l’arma. Il richiedente deve inoltre soddisfare determinati requisiti. Deve, ad esempio, godere di una buona reputazione (art. 52 cpv. 1 OArm). Pertanto esiste un sistema efficace che consente di verificare le condizioni per il rilascio di questo tipo di autorizzazioni. Nell’ambito delle autorizzazioni generali per l’importazione ricorrente e a titolo professionale di armi da fuoco, loro parti essenziali, munizioni o elementi di muni- zioni, la Svizzera non è in grado di soddisfare i requisiti stabiliti dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Durante la validità delle autorizzazioni generali (quindi per un anno), i titolari pos- sono introdurre sul territorio svizzero i beni di questo tipo in periodi e attraverso itinerari diversi e consegnarli a vari destinatari. Spesso all’inizio della procedura di rilascio di un’autorizzazione generale, le informazioni sui beni che s’intendono introdurre sul territorio svizzero, quali il nome del destinatario, la quantità e le caratteristiche, non sono ancora note. Sovente un’autorizzazione generale viene richiesta già quando si negozia il contratto, quindi prima di avere la certezza di concludere l’affare. Inoltre, persino nel caso delle autorizzazioni specifiche, frequen- temente i trasportatori dei beni cambiano a breve termine gli itinerari quando il trasporto è già in corso, ad esempio per adattarli ai mezzi disponibili o per reagire ai ritardi accumulati durante lo sdoganamento. Date queste circostanze non è possibile indicare gli itinerari nell’autorizzazione generale e nemmeno comunicarli anticipa- tamente agli Stati di transito come statuito dall’articolo 10 numero 3 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco stabilisce anche che il rilascio di un’autorizzazione d’esportazione presuppone il consenso scritto degli Stati di transi- to (quindi un’autorizzazione di transito). Non è possibile soddisfare quest’esigenza. La legislazione sulle armi disciplina unicamente l’esportazione negli Stati Schengen (procedura con la bolletta di scorta e la carta europea d’arma da fuoco). Come nel caso dell’importazione, spesso anche quando si esporta non si conoscono in anticipo gli Stati di transito. Il problema consiste anche nel fatto che alcuni Stati (p. es. la Germania) rilasciano autorizzazioni di transito soltanto se lo Stato esportatore ha rilasciato un’autorizzazione d’esportazione. Prima di rilasciare la bolletta di scorta non è quindi possibile verificare se gli Stati di transito siano d’accordo, come invece statuisce l’articolo 10 numero 3 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco.

Inoltre, la natura stessa dell’autorizzazione generale implica che non si debba indica- re la quantità dei beni introdotti sul territorio svizzero in ogni singola occasione (come richiesto dall’art. 10 par. 3). È peraltro improbabile che un rintracciamento basato su indicazioni generiche che potrebbero figurare in un’autorizzazione genera- le abbia successo. Visti i problemi descritti, sarebbe possibile trasporre le esigenze del Protocollo ONU sulle armi da fuoco soltanto modificando completamente il sistema delle autorizza- zioni. Un cambiamento così radicale pare poco opportuno, anche perché non risolve- rebbe tutti i problemi. La procedura di autorizzazione continuerebbe a essere blocca- ta in particolare dal fatto che l’autorizzazione di transito dipende da un’autorizzazione d’esportazione.

Per i motivi sopra esposti si rinuncia ad adeguare la legge sulle armi. Al momento dell’adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco sarà formulata una riserva in merito all’articolo 10.

Legge sul materiale bellico La trasposizione delle esigenze summenzionate è difficilmente compatibile con l’attuale sistema delle autorizzazioni. La LMB prevede il rilascio di un’autorizzazione d’esportazione valida per un anno e prorogabile di altri sei mesi. L’autorizzazione consente di suddividere in diverse spedizioni le esportazioni auto- rizzate e consegnate a un destinatario specifico (la cosiddetto fornitura parziale). Questo significa che durante la validità delle autorizzazioni è possibile consegnare ai destinatari i beni di questo tipo in periodi e attraverso itinerari diversi. Queste infor- mazioni, e pertanto anche i nomi degli Stati di transito, spesso non sono ancora noti durante la fase iniziale della procedura di rilascio delle autorizzazioni e inoltre alcuni Stati subordinano il rilascio di autorizzazioni di transito all’esistenza di una licenza d’esportazione del Paese esportatore nonché di una licenza d’importazione dello Stato destinatario. Del resto l’autorizzazione d’esportazione viene richiesta frequentemente già quando si negozia il contratto e quindi prima di avere la certezza di concludere l’affare. Pertanto sarebbe possibile trasporre nella LMB le esigenze del Protocollo ONU sulle armi da fuoco soltanto modificando completamente il sistema delle autorizzazioni. Un cambiamento così radicale pare poco opportuno, anche perché non risolverebbe tutti i problemi. La procedura di autorizzazione continuerebbe a essere bloccata in particolare dal fatto che l’autorizzazione di transi- to dipende da un’autorizzazione d’esportazione. Occorre anche considerare che la LMB contempla una vasta gamma di beni. Le armi da fuoco rappresentano soltanto una piccola parte di tutto l’elenco del materiale bellico. Per evitare ripercussioni, peraltro inopportune, per gli esportatori di altri beni, bisognerebbe introdurre per le armi da fuoco un’apposita procedura di autoriz- zazione con altri moduli e disposizioni diverse.

Per i motivi sopra esposti si rinuncia ad adeguare la LMB. Il previsto adeguamento dell’OMB, concernente l’aggiunta dei documenti di trasporto e i giustificativi da conservare (cfr. n. 5.1.4), dovrebbe consentire di fornire la necessaria documenta- zione sugli Stati di transito. Spetta agli esportatori raccogliere tutte le autorizzazioni necessarie in vista di un’esportazione.

Legge sul controllo dei beni a duplice impiego La LBDI solleva un ulteriore problema rispetto alla LMB. Per l’esportazione negli Stati che partecipano alle misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale (elenco di cui all’allegato 4 OBDI65) sostenute dalla Svizzera, la SECO può rilasciare una normale autorizzazione generale

65 Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Corea (Sud), Danimarca, Finlan- dia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Spagna, Stati Uniti d’America, Svezia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

d’esportazione valida per due anni. In questo modo le esportazioni di armi da fuoco contemplate dalla LBDI e destinate a tali Stati non devono essere autorizzate singo- larmente. Se si tratta di Stati Schengen, tuttavia, l’esportazione è retta dalle disposi- zioni della LArm (procedura con la bolletta di scorta). Come per la LMB, anche in questo caso l’esigenza stabilita dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco è compatibi- le soltanto in maniera limitata con l’attuale sistema delle autorizzazioni e quindi, per gli stessi motivi sopra esposti, si rinuncia a un adeguamento.

5.1.6 Sequestro, confisca ed eliminazione

Requisiti degli strumenti internazionali Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco statuisce che le armi da fuoco, le loro parti, i loro elementi e le loro munizioni fabbricate o commerciate illegalmente vanno sequestrate ed eliminate (e di solito distrutte).

Lo Strumento ONU per il rintracciamento non contiene disposizioni sul sequestro, la confisca o l’eliminazione di armi leggere o di piccolo calibro, loro parti, elementi e munizioni.

Legge sulle armi

Il sequestro e la confisca sono disciplinati nell’articolo 31 LArm. A causa dello sviluppo dell’acquis di Schengen è necessario completare l’articolo 31. Le nuove lettere d ed e dell’articolo 31 capoverso 1 sanciscono che l’autorità competente procede al sequestro di armi da fuoco, loro parti essenziali o relativi accessori, come pure di unità elementari d’imballaggio delle munizioni, non contrassegnate confor- memente alle norme66. L’articolo 31 capoverso 3 lettera b statuisce inoltre che l’autorità competente può confiscare definitivamente tali oggetti. Dopo il sequestro di un’arma da fuoco da parte della polizia (messa al sicuro e custodia presso un’autorità penale o la polizia), si decide in merito alla confisca e al seguito della procedura conformemente all’articolo 54 OArm. La legislazione vigente non preve- de il sequestro e la confisca di armi da fuoco, loro parti essenziali, elementi o muni- zioni fabbricate o commerciate illegalmente. Tale aspetto sarà disciplinato nel diritto d’esecuzione nel contesto della trasposizione dello sviluppo dell’acquis di Schengen.

Legge sul materiale bellico L’articolo 38 LMB statuisce che il giudice ordina la confisca del materiale bellico se non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto. Pertanto non è necessario adeguare la LMB.

66 FF 2009 7689

Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Anche la LBDI statuisce che il giudice ordina la confisca del materiale bellico se non è data la garanzia di un ulteriore impiego conforme al diritto (art. 17 LBDI). Ne consegue che nemmeno la LBDI necessita di adeguamenti.

Legge sulle dogane

L’articolo 32 capoverso 4 della legge sulle dogane del 18 marzo 200567 (LD) stabili- sce che l’ufficio doganale restituisce le merci che non devono essere introdotte, importate, esportate o fatte transitare nel territorio doganale, ma che sono dichiarate regolarmente per l’imposizione doganale, sempre che non debbano essere distrutte. L’articolo 104 capoversi 2 e 3 LD sancisce che l’Amministrazione delle dogane sequestra oggetti e valori patrimoniali che sono presumibilmente confiscabili e li consegna immediatamente alle autorità competenti. In questi casi sono competenti gli uffici cantonali delle armi o le autorità giudiziarie.

5.1.7 Disposizioni penali

Requisiti degli strumenti internazionali Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco statuisce che dev’essere punito chiunque falsifica, rende irriconoscibile, rimuove o modifica i contrassegni obbligatori delle armi da fuoco. Infine, fatti salvi i principi basilari dell'ordinamento giuridico nazionale, sono da considerare perseguibili anche il tentativo di commettere i reati summenzionati nonché organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare o favorire, per mezzo di un aiuto o di consigli, la perpetrazione dei reati summenzionati.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento non contiene disposizioni penali.

Legge sulle armi L’articolo 33 capoverso 1 lettera f LArm, adeguato in seguito allo sviluppo dell’acquis di Schengen, statuisce, tra l’altro, che dev’essere punito chi fabbrica, introduce sul territorio svizzero o commercia i beni in questione senza munirli di un contrassegno conforme alle norme68. L’articolo 33 capoverso 3 lettera c LArm stabilisce che dev’essere punito chiunque commercia tali oggetti sia a titolo profes- sionale che non professionale. La legislazione svizzera non punisce invece ancora chi intenzionalmente falsifica, rende irriconoscibile, rimuove o modifica il contras- segno obbligatorio di armi da fuoco.

Pertanto occorre completare l’articolo 33 capoverso 1 LArm con una nuova lettera la quale sancisce che è punibile chi rimuove, rende irriconoscibile, modifica o falsifica

67 RS 631.0 68 FF 2009 7689

senza autorizzazione il contrassegno obbligatorio di armi da fuoco, dato che si tratta di reati non ancora contemplati dalla legge sulle armi. Non è punibile chi agisce legalmente, ad esempio in veste di titolare di un’autorizzazione eccezionale ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 LArm o dell’articolo 33 capoverso 1 OArm. Siccome non s’intende disciplinare soltanto la punibilità dei titolari di una patente di com- mercio di armi (cfr. lett. b-f), è giustificato, nell’ottica della sistematica, inserire la nuova disposizione in una nuova lettera abis. I reati contemplati dall’articolo 33 capoverso 1 sono delitti, mentre quelli contemplati dal capoverso 3 sono crimini. Ne consegue che non occorre disciplinare appositamente il tentativo (art. 22 CP), la partecipazione (art. 24 CP) e la complicità (art. 25 CP). In virtù del rinvio di cui all’articolo 333 capoverso 1 del Codice penale tali forme di partecipazione sono applicabili anche al diritto penale accessorio e quindi altrettanto punibili. Non esistono disposizioni particolari che puniscono chi rimuove, rende irriconosci- bile, modifica o falsifica per mestiere il contrassegno obbligatorio di armi da fuoco, dato che è alquanto improbabile che tale attività venga svolta per mestiere.

Legge sul materiale bellico La LMB non contiene alcuna disposizione penale secondo cui è lecito importare, esportare, acquistare, vendere, fornire, trasportare o introdurre sul territorio naziona- le armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni soltanto se sono contrassegnate in modo del tutto corretto. Una disposizione penale di questo tipo sarebbe rilevante soltanto nell’ambito dell’esportazione. In effetti, tutte le altre attività riguardanti le armi da fuoco sono contemplate esclusivamente dalla LArm, mentre l’esportazione lo è soltanto in parte (bolletta di scorta per l’esportazione di armi da fuoco e loro parti essenziali negli Stati Schengen). Tuttavia anche chi intende esportare armi contemplate dalla LMB deve rispettare le disposizioni della LArm. Questo significa che chi commercia armi non contrassegnate correttamente viola anche l’obbligo di contrassegno sancito dalla LArm (sviluppo dell’acquis di Schengen). Le disposizioni penale della LArm prevedono una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecunia- ria, mentre le violazioni compiute per mestiere sono punite con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. Pertanto non è necessario adeguare la LMB.

Legge sul controllo dei beni a duplice impiego Anche la LBDI è priva di una disposizione che riguarda il traffico di armi da fuoco, loro parti essenziali, elementi e munizioni non contrassegnate correttamente. Come nel caso della LMB, sono sufficienti le disposizioni penali della LArm e quindi non occorre adeguare la LBDI.

5.1.8 Scambio d’informazioni e cooperazione per il rintrac-

ciamento Requisiti degli strumenti internazionali Gli Stati contraenti del Protocollo ONU sulle armi da fuoco cooperano per raggiun- gere gli obiettivi fissati. Ogni Paese designa un’autorità nazionale o un servizio centrale che intrattiene i contatti con gli altri Stati contraenti in merito alle questioni contemplate dal Protocollo. Gli Stati contraenti si scambiano, in conformità con il loro diritto nazionale e amministrativo, informazioni ritenute utili o riguardanti singoli casi di fabbricazione o traffico illecito di armi da fuoco e loro parti essenzia- li, come pure di silenziatori, munizioni ed elementi di munizioni.

Lo Strumento ONU per il rintracciamento contiene disposizioni dettagliate sullo svolgimento e sul contenuto dello scambio d’informazioni fra Stati finalizzato al rintracciamento di armi leggere o di piccolo calibro illegali, ossia fabbricate o com- merciate senza autorizzazione (per le definizioni cfr. n. 5.1.1).

Legge sulle armi In applicazione dell’articolo 13 paragrafo 2 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco nonché degli articoli 25 e 31 paragrafo 1 lettera a dello Strumento ONU per il rin- tracciamento, la Divisione politica IV del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è stata designata come servizio nazionale di contatto per le questioni cosid- dette strategiche e amministrative (cfr. la parte finale del n. 2.4). Questo aspetto non deve tuttavia essere disciplinato in una legge. Infatti, la Divisione politica IV ricopre già questo ruolo nel contesto del programma d’azione dell’ONU (cfr. n. 3.1.1).

A differenza della Divisione politica IV, l’Ufficio centrale Armi fungerà invece da centro nazionale per le questioni tecniche e operative inerenti alla legislazione sulle armi e alle richieste di rintracciamento. Nell’articolo 31c capoverso 2 LArm viene aggiunta una nuova lettera bbis, la quale statuisce che l’Ufficio centrale Armi ha il nuovo compito di trattare le richieste in merito al rintracciamento delle armi da fuoco, di parti essenziali o costruite appositamente di armi, accessori di armi nonché munizioni ed elementi di munizioni, di inviare le richieste analoghe alle autorità estere e di fungere da servizio di contatto per questioni tecniche e operative in tale ambito. Poiché l’oggetto della disposizione non riguarda lo scambio con gli Stati Schengen o altri casi particolari (cfr. lett. c-f) è giustificato, nell’ottica della sistema- tica, inserire la nuova disposizione in una nuova lettera bbis.

La Missione permanente della Svizzera presso la sede dell’ONU a New York comu- nicherà mediante una nota diplomatica i nomi dei due servizi di contatto quando depositerà lo strumento di adesione.

Eventuali richieste di assistenza giudiziaria devono essere indirizzate esclusivamente all’Ufficio federale di giustizia (art. 18 par. 13 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale)69. La Svizzera ha già notifi- cato questa circostanza all’ONU nel contesto della ratifica della Convenzione.

69 RS 0.311.54

Le disposizioni dello Strumento ONU per il rintracciamento relative alla coopera- zione finalizzata al rintracciamento di armi leggere e di piccolo calibro (art. 14-23) disciplinano l’assistenza amministrativa transnazionale, le modalità di trattamento delle richieste e il contenuto delle informazioni scambiate. Le richieste di rintrac- ciamento contengono soprattutto informazioni sulla merce ricercata, sul luogo in cui si trova e sugli itinerari di trasferimento. Anche l’articolo 12 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco definisce il contenuto dello scambio d’informazioni (art. 12-13 Informazioni e cooperazione). Conforme- mente al Protocollo ONU sulle armi da fuoco si tratta di scambiare informazioni sulle persone coinvolte nei trasferimenti di armi e di loro parti essenziali, silenziato- ri, munizioni ed elementi di munizioni fabbricate o commerciate illegalmente (fab- bricanti, commercianti, importatori, esportatori e trasportatori), sui gruppi del crimi- ne organizzato inclusi i mezzi e le metodologie utilizzati (p. es. l’occultamento) e sulle esperienze maturate nell’ambito della legislazione nonché della prassi e delle misure statali di prevenzione e repressione.

Nella prassi attuale i dati personali vengono comunicati soltanto in casi eccezionali, ad esempio quando l’arma è divenuta illegale mentre era in possesso di una determi- nata persona. Fintanto che l’arma risulta trasferita in modo legale, l’Ufficio centrale Armi non comunica dati personali. Visto che per trattare le richieste di rintraccia- mento non si scambiano dati personali degni di particolare protezione, non è neces- sario disciplinare le modalità delle richieste di rintracciamento in una legge in senso formale (cfr. art. 19 in combinazione con l’art. 17 cpv. 2 della legge federale del 19 giugno 199270 sulla protezione dei dati, LPD). L’articolo 19 capoverso 2 LPD statuisce che in ogni caso il cognome, il nome, l’indirizzo e la data di nascita di una persona possono essere comunicati su richiesta, senza che sia necessaria una base legale o di legittimità ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 lettere a-d LPD. Le disposizioni concernenti le modalità per presentare le richieste di rintracciamen- to, dovranno essere inserite in un nuovo capitolo del diritto d’esecuzione. Occorrerà soprattutto stabilire che:

− spetta innanzitutto all’Ufficio centrale Armi occuparsi dello scambio d’informazioni operative e tecniche attraverso i canali d’informazione di Inter- pol. Disposizioni pertinenti garantirebbero la suddivisione dei compiti sopra descritta, vale a dire che le questioni amministrative e strategiche sarebbero trattate dalla Divisione politica IV del DFAE, mentre l’Ufficio centrale Armi si occuperebbe di quelle concrete e riguardanti singoli casi di rintracciamento di armi da fuoco. Qualora fosse necessario trattare richieste in merito ad armi leg- gere, i due servizi dovrebbero rivolgersi alla SECO competente in materia; − le richieste devono essere presentate per iscritto e contenere determinati ele- menti essenziali (descrizione della merce, scopo della richiesta, circostanze del ritrovamento, motivo dell’illiceità);

− occorre considerare le restrizioni fissate dallo Stato richiedente in merito alla trasmissione e all’utilizzo dei dati (utilizzazione vincolata);

70 RS 235.1

− è consentito ritardare, limitare o rifiutare la trasmissione di informazioni per non mettere a repentaglio indagini in corso, per proteggere informazioni confi- denziali quando lo Stato destinatario non è in grado di garantire una protezione dei dati personali adeguata ai sensi del diritto svizzero oppure per motivi di si- curezza interna.

Legge sul materiale bellico

Un articolo della LMB disciplina l’assistenza amministrativa (art. 42 LMB) e quindi la legge contiene già una base legale che consente di cooperare in modo flessibile con autorità estere e organizzazioni internazionali. Pertanto in quest’ambito non occorre alcun adeguamento.

Legge sul controllo dei beni a duplice impiego

La disposizione in materia di assistenza amministrativa della LBDI (art. 20 LBDI) corrisponde a quella della LMB. Pertanto anche qui non occorre alcun adeguamento.

5.1.9 Ulteriori necessità di adeguamento

Esenzione dall’obbligo di autorizzazione per i collaboratori di autorità estere di protezione dei confini (FRONTEX e RABIT) Legge sulle armi Avamprogetto II:nell’avamprogetto II viene inserita una modifica della legge sulle armi che non è riconducibile ai due strumenti dell’ONU. La modifica intende colma- re una lacuna in materia di autorizzazioni per l’introduzione temporanea di armi da fuoco sul territorio svizzero e il permesso di porto d’armi in occasione della collabo- razione con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne dello spazio Schengen (FRONTEX).

Il 1° ottobre 2009 è entrata in vigore l’ordinanza sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOPE)71. Essa disciplina la cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen sulle frontiere esterne dello spazio Schengen, conformemente ai Regola- menti FRONTEX e RABIT. L’articolo 26 capoverso 1 OCOPE statuisce che il personale estero delle autorità di protezione delle frontiere non necessita di un permesso d’importazione, d’esportazione o di transito per le armi e il materiale che porta con sé in Svizzera nell’ambito di impieghi o a scopo di formazione. L’ordinanza non contiene invece disposizioni sul permesso di porto d’armi. Il vigen- te articolo 25a LArm non dispensa espressamente dall’obbligo di autorizzazione chi introduce temporaneamente armi sul territorio svizzero. Per chiarire la situazione giuridica, nella legge sulle armi occorre statuire che i collaboratori delle autorità di protezione delle frontiere degli altri Stati Schengen sono dispensati dall’obbligo di

71 RS 631.062

autorizzazione per l’introduzione temporanea di armi da fuoco in Svizzera. Le modifiche necessarie a livello di ordinanza saranno inserite nel diritto d’esecuzione (art. 42 OArm) dopo l’approvazione del disegno di legge. Inoltre l’articolo 27 LArm stabilisce che chiunque intende portare o trasportare un’arma in luoghi accessibili al pubblico, necessita di un permesso di porto di armi. Occorre pertanto dispensare il gruppo di persone di cui al paragrafo precedente dall’obbligo del permesso di porto d’armi e apportare all’articolo 27 capoverso 4 la modifica che sancisca tale eccezione.

5.2 Le nuove norme proposte

Con l’adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco e la sua trasposizione, nonché con la trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento, la Svizzera adegua la propria legislazione sulle armi alle norme ONU, adottate per fissare standard minimi validi a livello internazionale riguardanti la marcatura di armi da fuoco, la registrazione e la conservazione di informazioni sulle armi da fuoco, la punibilità dei reati connessi alla marcatura nonché il rafforzamento della cooperazione internazio- nale. A tal fine, occorre completare parzialmente il diritto sulle armi e la legislazione sul controllo delle esportazioni che comunque garantiscono già attualmente un livello di controllo appropriato e conforme agli standard internazionali. A livello di legge, la trasposizione impone solo una modifica della legge sulle armi. Come già spiegato al punto 5.1, alla LArm sono apportate le modifiche descritte qui di seguito.

5.2.1 Avamprogetto I: Protocollo ONU sulle armi da fuoco

  • L’articolo 31c capoverso 2 LArm attribuisce nuovi compiti all’Ufficio centrale conformemente a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e 14-23, 25, 30 e 33 dello Strumento ONU per il rintracciamento. In virtù della nuova disposizione, l’Ufficio centrale Armi sarà competente per il tratta- mento delle richieste provenienti dall’estero in merito al rintracciamento delle armi da fuoco, dell’invio di richieste per conto delle autorità svizzere e svolgerà, infine, la funzione di servizio di contatto per questioni tecniche e operative in materia di rintracciamento.
  • La nuova lettera abis dell’articolo 33 capoverso 1 LArm estende la pena detentiva, conformemente all’articolo 5 paragrafo 1 lettera c del Protocollo ONU sulle armi, anche a chi rimuove, rende irriconoscibile, modifica o falsifica il contrassegno obbligatorio di armi da fuoco.

5.2.2 Strumento ONU per il rintracciamento

Salvo un’unica eccezione (cfr. avamprogetto II), la trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento non richiede modifiche supplementari a livello di legge rispetto a quelle richieste dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Le modifiche necessarie per trasporre lo Strumento ONU per il rintracciamento possono essere invece inserite, salvo l’eccezione succitata, a livello di ordinanza.

5.2.3 Avamprogetto II: Ulteriore necessità di adeguamento

Negli articoli 25a capoverso 3 e 27 capoverso 4 LArm, viene sancito che i collabora- tori delle autorità di protezione dei confini di altri Stati Schengen di cui all’articolo 2 lettera b OCOFE72, che partecipano insieme ai propri omologhi svizzeri a interventi operativi alle frontiere esterne dello spazio Schengen in Svizzera, sono dispensati dall’obbligo di autorizzazione per l’introduzione temporanea di armi da fuoco nel territorio svizzero e dall’obbligo di possedere un porto d’armi. Inoltre, in virtù della trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento, nell’articolo 17 della LSIM è stato aggiunto il capoverso 4bis che statuisce che i dati sulla consegna e il ritiro dell’arma personale sono conservati per vent’anni dopo la fine del servizio militare obbligatorio.

5.3 Diritto d’esecuzione e trasposizione

Le legislazioni sulle armi e sul controllo delle esportazioni garantiscono già attual- mente un grado elevato di controllo. Per tale ragione, a livello di legge è necessario introdurre soltanto le poche modifiche appena descritte. Le disposizioni sono perlo- più dettagliate e saranno prevalentemente concretizzate a livello d’ordinanza dopo l’entrata in vigore dei disegni di legge. Gli obblighi di contrassegno riguardano i fabbricanti e gli importatori delle armi da fuoco. Le norme relative alla conservazio- ne dei documenti sono attuate dalle autorità (cantonali) competenti; le norme sullo scambio a livello transnazionale d’informazioni tecniche e operative sono invece di competenza dell’Ufficio centrale Armi in quanto servizio centrale della Confedera- zione. In particolare sono previste le seguenti modifiche:

  • l’inclusione nell’articolo 30 capoverso 2 OArm di informazioni supplementari da conservare conformemente all’articolo 7 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e agli articoli 11 e 12 dello Strumento ONU per il rintracciamento. Le informazioni da conservare comprendono le indicazioni riportate nei contrassegni (indicazione del fabbricante e del Paese o luogo di fabbricazione)73 e, nelle transazioni transnaziona- li, la data di rilascio e di scadenza dei permessi per l’introduzione di armi da fuoco provenienti da un altro Stato nonché il Paese d’importazione, quelli di transito e il destinatario finale delle armi da fuoco;
  • l’inclusione nell’articolo 31 OArm dell’obbligo, ai sensi dell’articolo 8 paragrafo 1 lettera b del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e dell’articolo 8 lettera b UNO Strumento ONU per il rintracciamento, di apporre sull’arma da fuoco (in caso di una sua introduzione permanente nel territorio svizzero e al momento di attraversare la frontiera) un contrassegno semplice e appropriato indicante il Paese (ed eventual- mente l’anno) d’importazione. Questo contrassegno deve figurare in aggiunta alla marcatura di base inconfondibile (fabbricante, Paese o luogo di fabbricazione, numero di serie);
  • l’introduzione nell’articolo 58 OArm di disposizioni dettagliate sul contenuto e le modalità da seguire in caso di una richiesta di rintracciamento ai sensi degli articoli 11-14 e segnatamente dell’articolo 12 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, come

72 RS 631.062 73 L’anno di fabbricazione («data di fabbricazione»), la descrizione («tipo» e «designazio- ne») e la «quantità» sono già menzionati nell’articolo 30 capoverso 2 OArm.

pure degli articoli 14-35 e più precisamente degli articoli 14-23 dello Strumento ONU per il rintracciamento (cooperazione tra autorità; assistenza amministrativa tra autorità svizzere ed estere, cfr. l’elenco di cui al punto 5.1.8 Scambio d’informazioni e cooperazione per il rintracciamento)

  • l’estensione nell’OBDI della durata di conservazione da cinque a dieci anni per adempiere gli obblighi sanciti dal Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Nell’articolo 21 viene infatti aggiunto il capoverso 2 che prevede, in deroga al capoverso 1, una durata di conservazione di dieci anni per i documenti relativi ad armi da fuoco esportate, a loro parti essenziali, accessori, munizioni ed elementi di munizioni, contemplate dagli allegati 3 e 5 OBDI;
  • l’introduzione negli articoli 17 OMB e 21 OBDI dell’obbligo di conservare i documenti di trasporto come giustificativi contabili nonché
  • l’estensione dell’eccezione all’obbligo di autorizzazione per l’introduzione tempo- ranea di armi da fuoco nel territorio svizzero anche ai collaboratori delle autorità di protezione dei confini degli altri Stati Schengen (art. 42 OArm).

5.4 Commenti ai singoli articoli

Gli effetti della trasposizione delle norme internazionali sul diritto vigente (ovvero la relazione con le disposizioni della legislazione sulle armi, sul materiale bellico e sul controllo dei beni a duplice impiego nonché, nel caso delle armi personali in dota- zione all’esercito, con la legge federale sui sistemi d’informazione militari) sono stati già trattati nel punto 5.1.

Articolo 31c capoverso 2 lettera bbis LArm (nuova; nuovo compito affidato all’Ufficio centrale Armi: estensione dello scambio d’informazioni operative) L’Ufficio centrale Armi tratta, in veste di servizio centrale, le richieste provenienti dall’estero in merito al rintracciamento delle armi da fuoco, di loro parti essenziali, munizioni ed elementi di munizioni; invia le richieste per conto delle autorità svizze- re e funge infine da servizio di contatto per questioni tecniche e operative in materia di rintracciamento. Lo scambio concerne informazioni operative e riguardanti singo- li casi, ad esempio sui fabbricanti, i commercianti, gli importatori, gli esportatori, ed eventualmente, i trasportatori autorizzati degli oggetti menzionati. Sono scambiate inoltre informazioni sui gruppi criminali responsabili della fabbricazione o del traffico illecito di tali oggetti, sui mezzi di occultamento e sui metodi e gli strumenti adottati a tale scopo, sui luoghi di spedizione e di destinazione e sugli itinerari, sulle esperienze, le prassi e le misure legislative volte a prevenire, combattere ed elimina- re la fabbricazione e il traffico illeciti di tali oggetti nonché informazioni tecniche e scientifiche utili alle autorità di perseguimento penale. Conformemente al Protocollo ONU sulle armi da fuoco, il rintracciamento di «parti essenziali» è limitato ai silen- ziatori (cfr. punto 5.1.1 Definizioni). La Divisione politica IV del DFAE continuerà invece a svolgere, nel quadro del programma d’azione dell’ONU, la funzione di centro di contatto amministrativo e strategico per l’ONU. Tuttavia non è necessario sancire tale ruolo nel diritto positi- vo.

Articolo 33 capoverso 1 lettera abis LArm (nuova; punibilità della modifica o della falsificazione dei contrassegni obbligatori) La nuova lettera abis aggiunta all’articolo 33 capoverso 1 LArm sanziona con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente rimuove, rende irriconoscibile, modifica o falsifica senza autorizzazione il contras- segno obbligatorio, di cui all’articolo 18a, di armi da fuoco, loro parti essenziali o accessori. In virtù della nuova disposizione, i suddetti reati sono pertanto considerati delitti ai sensi dell’articolo 10 capoverso 3 CP. Non vi è reato invece se la persona ha agito nel quadro di un’autorizzazione, ad esempio di un’autorizzazione eccezio- nale ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2 LArm e dell’articolo 33 capoverso 1 O- Arm. Conformemente alla parte generale e all’articolo 333 del Codice penale, il tentativo o la partecipazione (complicità, istigazione, correità) ai reati succitati sono punibili in virtù del diritto penale accessorio (legislazione sulle armi), anche se quest’ultimo non contiene disposizioni specifiche in materia.

Articolo 25a capoverso 3 lettera e articolo 27 capoverso 4 lettera e LArm (nuo- ve; eccezione all’obbligo di autorizzazione per l’introduzione di armi da fuoco nel territorio svizzero e all’obbligo di possedere un porto d’armi) L’avamprogetto II comprende l’adeguamento della legge sulle armi, la cui necessità è emersa nel contesto dell’applicazione a livello di ordinanza delle norme contenute in due sviluppi dell’acquis di Schengen, ovvero i Regolamenti FRONTEX e RABIT. In vista della cooperazione, in particolare con l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX), nell’OCOFE74 sono state infatti create le pertinenti basi legali. L’articolo 26 capoverso 1 OCOFE di- spensa il personale estero delle autorità di protezione dei confini dall’obbligo di possedere un permesso per l’introduzione, nonché per l’esportazione o il transito, di armi da fuoco e di materiale nel territorio svizzero nell’ambito di impieghi o a scopo di formazione. L’ordinanza non si esprime invece in merito ai permessi di porto d’armi. L’esenzione dall’obbligo del permesso per l’introduzione temporanea di armi nel territorio svizzero contrasta tuttavia con l’articolo 25a LArm. L’articolo 27 LArm sancisce inoltre l’obbligo di permesso di porto di armi per chiunque intende portare o trasportare un’arma in luoghi accessibili al pubblico. Per colmare queste lacune giuridiche, occorre introdurre nella legge sulle armi delle disposizioni che esentino i collaboratori delle autorità di protezione dei confini di altri Stati Schengen dall’obbligo di possedere un’autorizzazione per l’introduzione temporanea di armi da fuoco nel territorio svizzero e per il porto di armi da fuoco.

Articolo 17 capoverso 4 bis LSIM (nuova; estensione della durata di conserva- zione dei dati dell’esercito relativi alla consegna e al ritiro dell’arma personale) Attualmente l’articolo 17 LSIM non stabilisce alcun termine specifico per la conser- vazione dei dati concernenti la consegna e il ritiro dell’arma personale nel Sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA). In assenza di una disposizione specifica, la durata di conservazione è pertanto di cinque anni (cpv. 5). In virtù della presente modifica, i dati concernenti la consegna e il ritiro dell’arma personale saranno inve- ce conservati per vent’anni dopo la fine del servizio militare obbligatorio. Il ritiro

74 RS 631.062

sottintende anche la perdita o il furto delle armi personali. In caso di ritrovamento dell’arma, le comunicazioni di perdita o di furto vengono aggiornate.

6 Ripercussioni

6.1 Per la Confederazione

6.1.1 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

Il previsto obbligo di cooperare in materia di rintracciamento comporterà un aumen- to delle richieste di rintracciamento provenienti dall’estero. È molto difficile stimar- ne la quantità, la quale dipende in particolare anche dalla variazione del numero degli Stati contraenti. Tuttavia le risorse disponibili dovrebbero essere sufficienti per far fronte all’intensificarsi dello scambio d’informazioni fra le autorità, ai sequestri, alle confische e alle distruzioni eseguite dalle autorità doganali, come pure per permettere ai servizi statali di trattare le nuove richieste di rintracciamento. L’Ufficio centrale Armi di fedpol è in grado di eseguire i nuovi compiti nel contesto delle sue normali attività e utilizzando quindi i crediti già stanziati.

6.1.2 Per l’informatica

Non sono previste ripercussioni in ambito informatico dovute all’adesione al Proto- collo ONU sulle armi da fuoco, alla trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento e al pertinente adeguamento del diritto svizzero. L’Ufficio centrale Armi scambierà le informazioni tecniche e operative e in particolare le richieste di rintracciamento utilizzando prevalentemente i canali di comunicazione di Interpol ed eventualmente anche corrispondendo per iscritto.

6.2 Per i Cantoni

Le autorità cantonali d’esecuzione, segnatamente gli uffici cantonali delle armi competenti nel settore, ricevono regolarmente molte richieste di rintracciamento dall’estero. Dato che in futuro gli Stati che aderiscono al Protocollo ONU sulle armi da fuoco potranno presentare tali richieste anche sulla base dello Strumento ONU per il rintracciamento e poiché è probabile che pervengano anche richieste concer- nenti il trasferimento di munizioni, i Cantoni dovranno presumibilmente impiegare più risorse per il trattamento.

6.3 Per l’economia

Non sono previste ripercussioni dirette per l’economia riconducibili all’adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco e alla trasposizione dello Strumento ONU per il rintracciamento.

6.4 Per i commercianti e i privati

Protocollo ONU sulle armi da fuoco Per i commercianti e i privati sono rilevanti i requisiti sanciti nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco riguardanti i contrassegni per l’importazione.

Già attualmente i fabbricanti svizzeri sono tenuti a garantire che tutte le armi da fuoco che escono dai loro centri di produzione siano contrassegnate conformemente al Protocollo ONU sulle armi da fuoco (art. 18a cpv. 1 LArm). Inoltre anche le armi introdotte nel territorio svizzero devono essere munite di un contrassegno unico e inconfondibile del fabbricante (art. 18a cpv. 2 LArm).

Comporta ripercussioni dirette la trasposizione della disposizione secondo cui su ogni arma importata dev’essere apposto, oltre al contrassegno unico, anche il nome del Paese sul cui territorio viene introdotta l’arma e, se possibile, l’anno d’importazione.

Dato che spetta ai singoli Stati contraenti scegliere il sistema di contabilità e visto che il Protocollo ONU sulle armi da fuoco sancisce, a differenza dello Strumento ONU per il rintracciamento, che i libri contabili devono essere conservati soltanto per dieci anni, in quest’ambito non è necessario alcun adeguamento.

Infine, i commercianti potrebbero subire le ripercussioni della raccolta di informa- zioni, qualora in futuro dovesse aumentare il numero di richieste di rintracciamento pervenute a seguito della trasposizione degli strumenti dell’ONU. Infatti, se le autorità cantonali d’esecuzione non dispongono direttamente delle informazioni, dovrebbero procurarsele presso i commercianti, dato che questi ultimi sono in pos- sesso della maggior parte dei dati necessari per il rintracciamento (p. es. i registri delle armi che risalgono fino al 1999). Tuttavia già oggi l’Ufficio centrale Armi è in grado di rispondere alla maggior parte di queste richieste senza dover consultare i commercianti. Non sono invece previste ripercussioni per i privati come i tiratori, i cacciatori e i collezionisti di armi, salvo l’obbligo di apporre il contrassegno d’importazione in occasione dell’introduzione nel territorio svizzero.

Strumento ONU per il rintracciamento A differenza del Protocollo ONU sulle armi da fuoco, lo Strumento ONU per il rintracciamento si limita a raccomandare il contrassegno d’importazione. Il diritto svizzero sancisce già attualmente l’obbligatorietà del contrassegno di fabbricazione La legislazione sulle armi riconducibile allo sviluppo dell’acquis di Schengen e la presente modifica della legge sui sistemi d’informazione militari garantiscono il rispetto del periodo massimo di conservazione previsto dallo Strumento ONU per il rintracciamento.

Le difficoltà scaturiscono dal campo d’applicazione più esteso dello Strumento ONU per il rintracciamento, che comprende, oltre alle normali armi da fuoco portati-

li, anche le armi cosiddette leggere. Queste ultime sono al momento contemplate esclusivamente dalla legge sul materiale bellico, la quale non sancisce l’obbligo di contrassegni di fabbricazione o d’importazione e non sono nemmeno previste modi- fiche in tal senso.

Per garantire il rintracciamento delle armi leggere analogamente a quello delle armi da fuoco portatili, in futuro i fabbricanti e i commercianti sarebbero tenuti non soltanto ad apporre un contrassegno alle armi leggere conforme al diritto internazio- nale, ma anche a consentire per venti o trent’anni la consultazione dei dati e dei libri contabili riguardanti tali armi.

In Svizzera la quantità di armi leggere rispetto alla totalità delle armi fabbricate e commerciate e quindi anche il numero di persone che sarebbero interessate dagli oneri supplementari sono tuttavia relativamente ridotti75.

Dato che spesso nel trattamento di richieste di rintracciamento basate sull’obbligo d’informare sono coinvolti anche privati, è probabile che anche in quest’ambito crescano gli oneri amministrativi.

7 Programma di legislatura

L’avamprogetto non è annunciato né nel messaggio del 23 gennaio 200876 sul pro- gramma di legislatura 2007–2011 né nel decreto federale del 18 settembre 200877 sul programma di legislatura 2007–2011. L’adesione della CE al Protocollo ONU sulle armi da fuoco nel 2002 ha comportato, a livello europeo, delle modifiche della Direttiva CE sulle armi che sono state notificate alla Svizzera nel 2008 sotto forma di uno sviluppo dell’acquis di Schengen. La nuova versione della Direttiva sulle armi riprende in buona parte anche se non integralmente le norme del Protocollo ONU sulle armi da fuoco. Il disegno di decreto federale per la trasposizione della modifica della direttiva CE sulle armi è stato approvato dalle Camere federali nel dicembre del 2009. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 1° aprile 2010. Nel 2006, quando è stato elaborato il programma di legislatura, non era ancora prevista la trasposizione delle norme restanti del Protocollo ONU sulle armi da fuoco e quindi il progetto non è stato inserito nel programma.

75 Cfr. il rapporto annuale del 2009 sui controlli dell’esportazione di armi leggere e di piccolo calibro soggette alla legge sul materiale bellico, consultabile (in tedesco) all’indirizzo: http://www.news- service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/18215.pdf. Nel 2009 sono state ri- lasciate autorizzazioni d’esportazione per 1452 armi leggere (mentre durante lo stesso pe- riodo le autorizzazioni concesse per esportare armi di piccolo calibro sono state 24 843). Oltre il 95 % delle esportazioni di armi leggere sono state autorizzate in seguito a richie- ste di esportazione verso gli Stati dell’UE. 76 FF 2008 597 77 FF 2008 7469

8 Aspetti giuridici

8.1 Relazione con il diritto europeo

L’Unione europea e tutti i suoi Stati membri hanno firmato la Convenzione dell’ONU contro la criminalità organizzata transnazionale. Il 16 gennaio 2002 l’UE ha firmato il Protocollo sulle armi da fuoco che tuttavia è stato sottoscritto e messo in vigore soltanto da una parte degli Stati dell’Unione. Le norme del Protocollo ONU sulle armi da fuoco sono state in gran parte trasposte mediante la Direttiva 2008/51/CE. Soltanto il traffico transfrontaliero di armi da fuoco e munizioni non è contemplato dalla Direttiva, la cui versione modificata mantiene l’attuale strumento di controllo e si limita a introdurre singole novità d’importanza marginale. Inoltre la Direttiva sancisce l’obbligo di marcatura soltanto per la fabbricazione e il trasferi- mento delle armi da fuoco provenienti da scorte governative e destinate a titolo permanente all'uso civile. Mancano invece delle norme sulla marcatura in occasione dell’introduzione sul territorio di un Paese. Infine, la Direttiva 2008/51/CE contiene soltanto indicazioni di principio sulla punibilità.

In occasione della riunione del 15-16 dicembre 2005 il Consiglio dell’UE ha appro- vato la strategia dell’Unione per combattere l’accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro nonché delle relative munizioni (strategia SALW dell’UE)78. Il documento esorta all’adozione di uno strumento internazionale giuri- dicamente vincolante per il rintracciamento e la marcatura delle armi leggere e di piccolo calibro nonché delle relative munizioni. L’articolo 1 paragrafo 1 dell’Azione comune 2008/113/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 200879, promossa per soste- nere lo strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintrac- ciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro (SALW) illegali nel quadro della strategia dell’UE per combattere l’accumulazione e il traffi- co illeciti di SALW e relative munizioni, statuisce che l’UE promuove ulteriormente lo Strumento per il rintracciamento.

Pertanto adottando il Protocollo ONU sulle armi da fuoco e trasponendo indipenden- temente lo Strumento ONU per il rintracciamento, la Svizzera segue la stessa dire- zione presa dall’UE.

Il 27 ottobre 2006 la Svizzera ha ratificato la Convenzione dell’ONU contro la criminalità organizzata transnazionale. Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco inte- gra la Convenzione e l’articolo 1 paragrafo 1 del Protocollo statuisce che esso va interpretato congiuntamente alla Convenzione. Anche la clausola arbitrale di cui all’articolo 16 numero 2 del Protocollo ONU sulle armi da fuoco corrisponde alla prassi svizzera. Pertanto l’adesione al Protocollo è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. La trasposizione delle norme contenute nel Protocollo ONU sulle armi da fuoco è compatibile anche con gli impegni internazionali assunti dalla Svizzera nel contesto dell’adesione all’Accordo di Schengen, dato che le norme degli strumenti internazionali sono già state in gran parte inserite nella Diret- tiva 2008/51/CE, la cui trasposizione è stata approvata dal Parlamento.

78 Documento 5319/06 del 13 gennaio 2006 (non pubblicato nella Gazzetta ufficiale), consultabile all’indirizzo: http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/06/st05/st05319.it06.pdf.

79 GUL 40 del 14.2.2008, pag. 16

8.2 Costituzionalità

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco è un trattato internazionale multilaterale. L’avamprogetto è retto dall’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), secondo cui gli affari esteri competono alla Confederazione. La competenza per l’approvazione dei trattati internazionali è conferita all’Assemblea federale dall’articolo 166 capoverso 2 Cost. Conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., sottostanno al referen- dum facoltativo i trattati internazionali che hanno una durata indeterminata e sono indenunciabili, prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale oppure comprendenti disposizioni importanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.

Il Protocollo ONU sulle armi da fuoco è denunciabile (art. 20) e non prevede al- cun’adesione a un’organizzazione internazionale.

Si pone dunque la questione se il trattato comprende disposizioni importanti conte- nenti norme di diritto o se la sua attuazione richiede l’emanazione di leggi federali. Secondo l’articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento80, per disposizioni importanti contenenti norme di diritto si intendono quelle che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, alla luce dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate nel diritto interno sotto forma di leggi formali.

Il Protocollo addizionale impone agli Stati contraenti l’obbligo di marcatura e di registrazione per ogni singola arma da fuoco, delle sue parti, dei suoi elementi e delle sue munizioni. Inoltre sancisce l’obbligo di eseguire controlli affidabili in materia d’esportazione, importazione e transito, esige l’inasprimento delle disposi- zioni penali, il sequestro di armi da fuoco in circolazione illegalmente e statuisce l’obbligo di rafforzare la cooperazione. Pertanto il Protocollo addizionale contiene norme di diritto, le quali vanno considerate importanti dato che, se fossero trasposte a livello nazionale, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 lettere b e c Cost., dovrebbero essere emanate in veste di legge formale.

Ne consegue che, in virtù dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., il decreto federale concernente l’approvazione del Protocollo sottostà al referendum in materia di trattati internazionali.

Le modifiche della legge sulle armi sono rette dall’articolo 107 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione il compito di emanare prescrizioni contro l’abuso di armi, accessori di armi e munizioni.

Le modifiche della legge sulle armi contenute nell’avamprogetto II, comprese le disposizioni dello Strumento ONU per il rintracciamento che necessitano di una trasposizione, sottostanno al referendum facoltativo in virtù dell’articolo 141 capo- verso 1 lettera a Cost.

80 Legge federale del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl, RS 171.10).

8.3 Forma dell’atto

Se il decreto di approvazione di un trattato internazionale sottostà al referendum facoltativo, l’Assemblea federale può includere nel decreto le modifiche legislative necessarie per l’attuazione del trattato (art. 141a cpv. 2 Cost.). Il Consiglio federale propone pertanto di integrare la modifica della legge sulle armi nel decreto di appro- vazione concernente l’adesione al Protocollo ONU sulle armi da fuoco.