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Schweizerische Eidgenossenschaft Dipartimerito federale della difesa, Confdration suisse della protezione della popolazione e deUo sport DDPS Confederazione Svizzera Esercito svizzero Confederaziun svizra Stato maggiore di condotta deII‘esercito SMCOEs

CH-3003 Berna, Esercito svizzero

Ai servizi specializzati cantonali

secondo l‘elenco dei destinatari

Numeri di riferimento/incarto: Vostro riferimento: Nostro riferimento: Collaboratore/trice: Berna, 02.06.2009

Audizione riguardante I‘abrogazione -deII‘ordinanza concernente la mobilitazione (OMob; RS 519.1) e -deII‘ordinanza concernente la requisizione (RS 519.7)

Gentili signore, egregi signori,

con la presente lettera intendiamo interpellarvi in merito alla prevista abrogazione delle due ordinanze del Consiglio federale summenzionate e, nel contempo, fare chiarezza sulle nostre motivazioni.

Situazione iniziale L‘ordinanza del 10 giugno 1996 concernente la mobilitazione non piü attuale. II concetto di mobilitazione di Esercito 61 non esiste piü. Nel quadro di Esercito XXI stato sostituito dal sistema della prontezza differenziata, che disciplinato nel regolamento “Prontezza dell‘esercito“ (regolamento 72.001 dfi).

Lordinanza del 9 dicembre 1996 concernente la requisizione uno strumento defla Seconda guerra mondiale. E stata allestita sulla base defla vecchia CM (organizzazione militare [decreto precedente la LM] ed stata integrata nella LM 95 senza verificarne il contenuto.

Esercito svizzero Divisionario Peter Stutz Papiermühlestrasse 20, 3003 Berna Tf+41 3132451 92,fax+41 313248330 peterstutz@vtg.admin.ch 1/3

Motivazione per le abrogazioni previste

Ordinanza concernente la mobilitazione Le basi legali relative alla mobilitazione sono contemplate nell‘articolo 79 della legge militare (LM; RS 510.10). Se necessario, ii Consiglio federale puö emanare un‘ordinanza adeguata alle condizioni e alla situazione.

Per tale motivo intendiamo chiedere al capo del DDPS, alI‘attenzione del Consiglio federale, l‘abrogazione senza sostituzione dell‘ordinanza concernente la mobilitazione.

Ordinanza concernente la reguisizione

Con la soppressione delI‘intera organizzazione di mobilitazione e l‘introduzione della prontezza differenziata nel quadro di Esercito XXI 10 strumento della requisizione a favore dell‘esercito diventato superfluo. Per tale motivo, negli ultimi anni l‘intera organizzazione di requisizione stata abrogata e la relativa procedura (di requisizione) non piü stata utilizzata.

L‘ordinanza ‚ di fatto, stata privata dalle sue fondamenta e, nella forma attuale, non potrebbe essere applicata n per I‘esercito n per la protezione civile 0 l‘approvvigionamento economico del Paese.

Durante le situazioni ordinarie e ii servizio d‘appoggio (dalla fondazione di questo genere d‘impiego) I‘esercito si procura i beni necessari tramite noleggio. In caso di servizio attivo occorrerebbe emanare, nel giro di poco tempo, un‘ordinanza adeguata alle condizioni attuali in virtü dell‘articolo 79 LM nonch degli articoli 23 e 25 della legge federale suWapprovvigionamento economico del Paese (Legge sull‘approvvigionamento del Paese, LAP; RS 531).

Oltre a ciö, l‘approvvigionamento economico del Paese puö far valere ii proprio dintto di requisizione solo se sono stati presi dei provvedimenti a causa minaccia crescente di conflitto armato 0 di altri eventi di carattere politico-militare (articoli 23 e 25 LAP). 1 provvedimenti dell‘approvvigionamento economico del Paese sono perö passati in secondo piano. Le situazioni di grave penuria, alle quali l‘economia non in grado di far fronte autonomamente, costituiscono oggi il criterio d‘intervento determinante per l‘approvvigionamento economico del Paese (articolo 28 LAP). In tali situazioni non perö possibile utilizzare lo strumento della requisizione.

In caso di esigenze che sono determinate da catastrofi e crisi improvvise nonch a breve termine e per le quali I‘esercito fornisce appoggio sussidiario alle autorit civili, presumiamo che la messa a disposizione dei mezzi supplementari venga garantita dalle autoritä civili. NeIl‘articolo 15 dell‘ordinanza sulla protezione civile infatti gi ancorata la coordinazione delle domande di requisizione di tuffe le organizzazioni partner tramite i comandanti della protezione civile.

Per tale motivo intendiamo chiedere al capo del DDPS, all‘attenzione del Consiglio federale, l‘abrogazione senza sostituzione dell‘ordinanza concernente la requisizione.

Ri percussioni L‘abrogazione delle ordinanze summenzionate non determina ripercussioni a livello economico o di personale.

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Nel quadro della verifica degli effettivi delle commissioni extraparlamentari, la Commissione federale di requisizione stata soppressa ii 31 dicembre 2007 (tale data coincide con la fine del periodo di carica).

Con la soppressione deIl‘ordinanza di requisizione verrebbe a mancare anche la base delle commissioni di stima per la requisizione di edifici (articolo 48 deIl‘ordinanza di requisizione) non ancora ufficialmente sciolte e formalmente esistenti solo su carta.

Non ci si devono attendere ripercussioni finanziarie ai sensi di costi supplementari.

Consultazioni effettuate finora In una prima fase (consultazione in seno alla D) sono stati effettuati degli accertamenti per chiarire I‘atteggiamento del settore dipartimentale Difesa. Tutte le istanze interpellate (SMPEs, SMCOEs, FT, FA, BAC, BLEs) hanno approvato le abrogazioni previste.

In una seconda fase sono stati consultati l‘Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e l‘Ufficio federale per I‘approvvigionamento economico del Paese (UFAE) in quanto uffici particolarmente interessati. Entrambi gli uffici si sono dichiarati d‘accordo con la prevista abrogazione delle due ordinanze.

In vista dell‘audizione dei servizi specializzati cantonali, in una terza fase, stata effettuata una (prima) consultazione degli uffici (tra I‘altro presso la Cancelleria federale, I‘Ufficio federale di giustizia e l‘Amministrazione federale delle finanze). GIi organi interpellati non hanno sollevato alcuna obiezione contro la prevista abrogazione delle due ordinanze.

previsto di abrogare le due ordinanze con effetto dal 10 dicembre 2009.

Vi invitiamo a inoltrare la vostra presa di posizione in merito alle abrogazioni previste entro ii 10 settembre 2009 all‘indirizzo e-mail peter.buettikervtg.admin.ch (per scritto aIl‘avvocato Peter Büttiker, Affari giuridici D / S giuridico 1, Papiermühlestrasse 14, 3003 Berna).

1 servizi specializzati cantonali interpellati sono pregati di interpellare autonomamente eventuali ulteriori uffici cantonali. Vi ringraziamo vivamente per la vostra preziosa collaborazione.

Con i migliori saluti

Capo dello Stato maggiore di condotta dell‘esercito

Divisionartertutz

Allegato Elenco dei destinatari

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