Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Rapporto esplicativo
concernente l'approvazione e trasposizione nel di- ritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea in merito al recepimento del regolamento relativo al sistema d'informazione visti (VIS) e al recepimento della decisione del Consiglio sul- l'accesso al VIS delle autorità preposte alla sicu- rezza
(Sviluppi dell'acquis di Schengen)
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Indice
1 Situazione iniziale
TU UT TU UT 4
2 Scambi di note in merito al recepimento del regolamento (CE) n.
TU UT TU
767/2008 e della decisione 2008/633/GAI del Consiglio UT 5
2.1 Procedura di recepimento
TU UT TU UT 5
2.2 Contenuto del regolamento VIS e della decisione del Consiglio
TU UT TU UT 6
2.2.1 Regolamento VIS
TU UT TU UT 6
2.2.2 Sistema d'informazione visti
TU UT TU UT 6
2.2.2.1 Soluzione transitoria
TU UT TU UT 6
2.2.2.2 Soluzione definitivaTU UT TU UT 7
2.2.3 Decisione del Consiglio
TU UT TU UT 8
2.3 Modifiche della legge sugli stranieri (LStr)
TU UT TU UT 8
2.3.1 Necessità dell'adeguamento
TU UT TU UT 8
2.3.2 Disciplina proposta
TU UT TU UT 9
2.3.3 Commento alle singole disposizioni
TU UT TU UT 10
2.3.3.1 Articolo 98a Delega di compiti a terzi
TU UT TU UT 10
2.3.3.2 Articolo 109a Sistema nazionale visti
TU UT TU UT 11
2.3.3.3 Articolo 109b Consultazione dei dati del VIS centrale
TU UT TU UT 11
2.3.3.4 Articolo 109c Consultazione dei dati del sistema nazionale
TU UT TU
visti 13 UT
2.3.3.5 Articolo 109d Scambio d'informazioni con gli Stati europei
TU UT TU
nei confronti dei quali non è ancora applicato il regolamento (CE) n. 767/2008 UT 14
2.3.3.6 Articolo 109e Disposizioni esecutive
TU UT TU UT 14
2.3.3.7 Articolo 120d Trattamento di dati personali contrario allo
TU UT TU
scopo 15 UT
2.3.3.8 Articolo 120e capoverso 1, 1° periodo
TU UT TU UT 15
2.4 Modifiche della legge federale sul sistema d'informazione per il settore
TU UT TU
degli stranieri e dell'asilo (LSISA) UT 15
2.4.1 Articolo 9 capoverso 1
TU UT TU UT 15
3 Conseguenze per la Confederazione e i Cantoni
TU UT TU UT 16
3.1 Conseguenze finanziarie
TU UT TU UT 16
3.2 Altre conseguenze
TU UT TU UT 16
4 Programma di legislatura
TU UT TU UT 17
5 Aspetti giuridici
TU UT TU UT 17
5.1 Compatibilità con gli obblighi internazionali
TU UT TU UT 17
5.2 Costituzionalità
TU UT TU UT 17
5.3 Decisione di approvazione e trasposizione
TU UT TU UT 18
6 Allegati
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea in merito al recepimento del regolamento relativo al sistema d'informazione visti (VIS) e al recepimento
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della decisione del Consiglio sull'accesso al VIS delle autorità preposte alla sicurezza (avamprogetto) Scambi di note in merito al recepimento del regolamento (CE) n. 767/2008 e della decisione 2008/633/GAI del Consiglio
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
Il 5 giugno 2005 gli elettori hanno accettato gli accordi bilaterali di associazione a Schengen e Dublino 1 . La Svizzera ha ripreso nel suo diritto nazionale tutti gli atti TF FT
normativi dell'UE cui è fatto riferimento nell'accordo d'associazione della Svizzera a Schengen (AAS) 2 e nell'accordo d'associazione della Svizzera a Dublino (AAD) 3 , TF FT TF FT
detti acquis di Schengen e di Dublino 4 . Il 1°marzo 2008 è entrato in vigore l'AAS 5 , TF FT PF FP
concluso il 26 ottobre 2004 tra la Svizzera, la Comunità europea e l'Unione europea. L'accordo è applicabilo dal 12 dicembre 2008. La Svizzera si è impegnata a recepire, in linea di massima, tutti i futuri atti riguardanti Schengen e a trasporli, se necessa- rio, nel diritto svizzero (art. 2 cpv. 3 e art. 7 AAS). Il recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen avviene nel quadro di una procedura particolare che com- porta anzitutto la notifica del nuovo atto normativo dagli organi dell'UE alla Svizze- ra, quindi la trasmissione di una nota di risposta da parte svizzera. Il 16 luglio 2008, il Consiglio dell'UE ha notificato alla Svizzera l'adozione del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) 6 . Il 25 settembre 2008 l'UE ha PF FP
notificato alla Svizzera la decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della preven- zione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (decisione del Consiglio) 7 . Per considerazioni di ordine materiale è d'uopo TF FT
trasporre contemporaneamente tali sviluppi dell'acquis di Schengen nel diritto inter- no. La trasposizione e il recepimento del regolamento VIS e della decisione del Consiglio sono oggetto del presente rapporto.
1 T T Cfr. Decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (FF 2004 6343). 2 T T Accordo del 26 ottobre tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RU 2008 481; RS 0.360.268.1). T T
3 T T Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relati- vo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (RU 2008 515; RS 0.142.392.68). 4 T T Cfr. allegati A e B AAS (FF 2004 5757) e art. 1 AAD (FF 2004 5779). T
5 RU 2008 481; RS 0.360.268.1 6 Regolamento (CE) 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60)
7 GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.
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2 Scambi di note in merito al recepimento del regola-
mento (CE) n. 767/2008 e della decisione 2008/633/GAI del Consiglio Vista la loro importanza e la loro portata, alcuni sviluppi notificati dall'UE nell'am- bito del diritto degli stranieri necessitano l'approvazione del legislatore (art. 166 cpv. 2 Cost 8 .). Il regolamento VIS disciplina le funzionalità del sistema d'informa- TF FT
zione visti (VIS), mentre la decisione del Consiglio disciplina l'accesso al VIS delle autorità preposte alla sicurezza interna. Il recepimento di questi atti europei deve parimenti essere sottoposto al Parlamento per approvazione.
2.1 Procedura di recepimento
Conformemente all'AAS, la Svizzera deve pronunciarsi sull'accettazione dell'atto normativo notificatole e sulla sua eventuale trasposizione nel proprio ordinamento giuridico interno. Secondo l'articolo 7 cifra 2 lettera a AAS, l'UE notifica «immedia- tamente» alla Svizzera l'adozione dell'atto in questione e la Svizzera risponde nei
30 giorni successivi all'adozione dell'atto.
Il Consiglio dell'UE fa pervenire alla Svizzera la notifica del regolamento VIS il 16 luglio 2008, ovvero 23 giorni dopo la sua adozione avvenuta il 23 giugno 2008. Nella fattispecie la Svizzera non era più in grado di rispettare il termine di 30 giorni previsto all'articolo 7 cifra 2 lettera a AAS. È d'uopo pertanto far decorrere il termi- ne di 30 giorni a partire dalla notifica e non dall'adozione dell'atto. Ciò si giustifica in quanto la notifica è tesa a informare ufficialmente la Svizzera dell'adozione di un atto che sviluppa l'acquis di Schengen, dandole la possibilità di rispondervi sotto forma di scambio di note. Inoltre, considerate le notifiche tardive constatate nel quadro del recepimento di questi sviluppi dell'acquis di Schengen da parte della Norvegia e dell'Islanda, questa soluzione non rischiava di suscitare opposizione da parte delle istituzioni europee. La Svizzera ha pertanto dovuto trasmettere al Consiglio dell'UE la sua nota di rispo- sta nello spazio di un mese, ovvero entro il 23 agosto 2008. Il 20 agosto 2008 il Consiglio federale ha approvato il recepimento di tale regolamento sotto riserva dell’approvazione definitiva da parte del Parlamento. Il 23 agosto 2008 la Svizzera ha quindi trasmesso al Consiglio dell'UE la propria nota di risposta concernente il regolamento VIS unitamente a quella relativa alla nuova numerotazione dei visti Schengen 9 . La decisione del Consiglio è stata notificata alla Svizzera il 25 settembre TF FT
2008, ovvero oltre tre mesi dopo la sua adozione avvenuta il 23 giugno 2008. Il 22 ottobre 2008, ovvero entro il termine di un mese dalla sua notifica da parte del- l'UE, il Consiglio federale ne ha approvato il recepimento sotto riserva dell'approva- zione definitiva da parte del Parlamento. Il 25 ottobre 2008, la nota di risposta è stata trasmessa al Consiglio dell'UE. La notifica da parte dell'UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note avente per la Svizzera valore di trattato internazionale. Il trattato dev'essere approvato conformemente alle disposizioni costituzionali sia dal Consi- glio federale, sia dal Parlamento e, in caso di referendum, dal popolo. Nell'ultimo caso la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifi-
8 RS 101 9 Regolamento (CE) n. 856/2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti limitatamente alla numerazione dei visti (GU L 235 del 2.9.2008, pag. 1).
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ca da parte dell'UE (art. 7 cifra 2 lett. b AAS), ovvero fino a luglio 2010, per il recepimento e la trasposizione nel diritto svizzero dell'atto notificatole. Vista l'ur- genza del progetto, che prevede una messa in funzione del sistema d'informazione visti centrale già nel marzo 2010, la Svizzera dovrà essere pronta e disporre delle basi legali necessarie sin da tale data. Lo scambio di note entra in vigore quando la Svizzera informa l’Unione europea che sono soddisfatti i suoi requisiti costituzionali. Se la Svizzera rifiuta il recepimento di uno sviluppo dell'acquis è applicabile una procedura speciale. Le parti sono chiamate a esaminare nel quadro di un comitato misto le possibilità di continuare l'applicazione degli accordi. Se la procedura ha un esito negativo, l'accordo d'associazione a Schengen cessa d'essere applicabile (art. 7 par. 4 AAS).
2.2 Contenuto del regolamento VIS e della decisione del Consiglio
2.2.1 Regolamento VIS
La decisione 2004/512/CE 10 del Consiglio, dell'8 giugno 2004, ha istituito un siste- PF F P
ma di scambio di dati sui visti (VIS). Il regolamento (CE) n. 767/2008 è teso a definire l'oggetto e le funzionalità del sistema nonché le pertinenti responsabilità. Definisce le varie procedure di scambio di dati sui visti tra Stati Schengen. I dati biometrici (fotografia e impronte delle dieci dita) sono contenuti nel sistema al fine di garantire un'identificazione affidabile dei richiedenti il visto. Secondo il regola- mento VIS gli Stati Schengen definiscono le autorità competenti il cui personale è abilitato a consultare i dati del sistema centrale (VIS centrale) nella misura necessa- ria all'adempimento dei loro compiti. La registrazione, la modifica o la cancellazione dei dati nel VIS centrale per il tramite della banca dati nazionale è riservata esclusi- vamente al personale debitamente autorizzato dalle autorità competenti in materia di visti. La consultazione dei dati del VIS centrale, ovvero dei dati europei, è riservata esclusivamente al personale debitamente autorizzato nella misura in cui questi dati sono necessari all'adempimento dei compiti delle autorità competenti in materia di visti, delle autorità incaricate dei controlli alla frontiera esterna e delle autorità di migrazione e d'asilo. Il regolamento incarica peraltro gli Stati di determinare il regime delle sanzioni applicabili in caso di utilizzazione abusiva dei dati contenuti nel sistema d'informazione. La Svizzera sta già preparando la messa in esercizio dal profilo tecnico del VIS, attualmente prevista per il primo trimestre 2010. Il sistema di elaborazione e di controllo automatizzato dei visti (EVA) è stato adeguato in vista di poter essere collegato al VIS centrale. Trattasi tuttavia unicamente di una misura provvisoria. Nel 2011 EVA, che è un sotto-sistema del Sistema d'informazione comune al settore degli stranieri e dell'asilo (SIMIC) 11 , sparirà. Sarà sostituito da TF FT
una nuova banca dati nazionale sui visti.
2.2.2 Sistema d'informazione visti
2.2.2.1 Soluzione transitoria
Nel marzo 2010 sarà messa in atto una soluzione ibrida per consentire alle autorità svizzere di accedere sin da tale momento ai dati del VIS centrale, ovvero ai dati
10 GU L 213 del 15 giugno 2004, pag. 5.
11 Ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migra- zione (Ordinanza SIMIC; RS 142.513).
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degli Stati Schengen. L'applicazione, detta VIS nazionale (N-VIS), consentirà di trasferire al sistema centrale visti (CS-VIS) i dati pertinenti registrati dalle autorità svizzere sulla base del regolamento VIS e che si trovano nel sotto-sistema EVA. La registrazione biometrica sarà possibile grazie alla piattaforma dei documenti elettro- nici (e-doc) che dovrebbe essere disponibile a partire da marzo 2010, in particolare per i documenti di viaggio per stranieri e i passaporti biometrici svizzeri. L'utente ha accesso ai dati del VIS centrale tramite un punto d'accesso detto CVC. L'applicazione VISION è un semplice mezzo di comunicazione che consente in particolare di ottenere dagli altri Stati Schengen determinati dati relativi ai richieden- ti il visto Schengen qualora la Svizzera auspichi essere consultata prima del rilascio di un visto Schengen a determinati cittadini di un paese terzo. Il sistema VISION è utilizzato allo stesso modo per trasmettere dei dati agli altri Stati Schengen che chiedono di essere consultati prima che la Svizzera rilasci un visto Schengen. VISION è in vigore già dal 12 dicembre 2008 e non incide in maniera diretta sulle presenti modifiche di legge.
2.2.2.2 Soluzione definitiva
Per il 2011 è prevista la creazione di una nuova banca dati nazionale contenente in particolare i dati che devono imperativamente essere trasferiti al VIS centrale in applicazione del regolamento VIS. Questa banca dati è denominata « sistema nazio- nale visti ». Gli accessi delle autorità svizzere alla nuova banca dati devono essere retti a livello di legge, com'è il caso per gli accessi al VIS centrale. L'utente accede
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ai dati del VIS centrale direttamente tramite il punto d'accesso denominato CVC, senza dover passare dal nuovo sistema nazionale visti. Ogni modifica o cancellazione di dati registrati nel sistema nazionale visti in appli- cazione del regolamento VIS va comunicata immediatamente al VIS centrale.
2.2.3 Decisione del Consiglio
La decisione del Consiglio definisce a che condizioni le autorità preposte alla sicu- rezza possono consultare il VIS centrale. Completa il regolamento VIS e s'iscrive nel quadro della prevenzione e dell'individuazione di reati gravi, segnatamente quelli legati al terrorismo. Le predette autorità sono autorizzate a consultare i dati entro i limiti dei loro poteri e a condizione che siano adempite le condizioni definite nella decisione del Consiglio. La consultazione del VIS è limitata alle ricerche effettuate da punti di accesso centrali servendosi di uno dei dati qual è previsto dalla decisione. La Svizzera dovrà designare questi punti di accesso centrale comunicandoli all’UE. In caso di riscontro sono trasmessi all'autorità richiedente unicamente i dati enume- rati nella decisione del Consiglio. In linea di principio la trasmissione avviene in seguito a una domanda debitamente motivata relativa a un caso individuale e presen- tata per scritto (lettera o posta elettronica). La Svizzera è tenuta a designare le « au- torità autorizzate » a procedere a siffatte domande scritte.
2.3 Modifiche della legge sugli stranieri (LStr)
2.3.1 Necessità dell'adeguamento
Il regolamento VIS contiene in parte disposizioni direttamente applicabili. Occorre tuttavia concretizzare determinati punti a livello della legge in senso formale. Gli
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Stati Schengen sono incaricati di approntare il regime di sanzioni istituito dal rego- lamento VIS (art. 36 del regolamento). Per la Svizzera, il Codice penale (CP) 12 PF FP
contiene già tuttora le pertinenti disposizioni che consentono di sanzionare i reati in questione. L'articolo 179 novies CP si applicherà perlopiù all'utilizzo fraudolento di dati sensibili, in combinazione con l'articolo 35 della legge sulla protezione dei dati (LPD) 13 . Altri articoli del Codice penale possono parimenti entrare in linea di conto, PF FP
ad esempio gli articoli 143 seguenti CP, purché i dati personali siano già stati regi- strati elettronicamente e l'autore abbia avuto l'intenzione di arricchirsi in modo illegittimo. Più marginalmente è concepibile che il funzionario responsabile dell'uso dei dati si renda colpevole di una violazione del segreto d'ufficio ai sensi dell'artico- lo 320 CP. Nel quadro dell'associazione della Svizzera a Dublino è tuttavia stata creata una norma di diritto penale speciale (art. 117a LAsi) 14 nella legge sull'asilo, T F FT
che sanziona il trattamento indebito di dati del sistema Eurodac. Appare pertanto logico riprendere la medesima sanzione, ovvero la multa fino a 10 000 franchi, per la persona che tratta i dati personali del VIS centrale per uno scopo che non sia quello previsto dal regolamento VIS e dalla decisione del Consiglio oppure che tratta i dati personali della banca dati nazionale per uno scopo che non sia l'espleta- mento delle proprie mansioni legali (cfr. ordinanza N-VIS). Le autorità designate dalla Svizzera e autorizzate, in base al regolamento VIS e alla decisione del Consiglio, a registrare o consultare dati, devono inoltre essere comuni- cate all'Unione europea. Tale designazione dovrebbe figurare parimenti nella legge in senso formale qualora l'autorità in questione è chiamata a trattare o comunicare dati sensibili (art. 17 cpv. 2 e 19 cpv. 3 LPD). Ora, il sistema d'informazione visti centrale e la nuova banca dati nazionale visti contengono dati sensibili quali ad esempio i motivi di rifiuto di un visto (art. 12 cpv. 2 del regolamento). È quindi previsto di creare segnatamente una nuova disposizione legale relativa alla banca dati nazionale visti. Occorre inoltre creare nuove basi legali che indichino le autorità autorizzate a consultare da un lato i dati del sistema nazionale visti e dall'altro quelli del VIS centrale. Occorre parimenti stabilire le autorità autorizzate a registrare i dati richiesti nel quadro del VIS centrale nel sistema nazionale visti conformemente al regolamento VIS.
2.3.2 Disciplina proposta
I nuovi articoli sono integrati nella legge sugli stranieri (LStr) 15 in quanto tuttora è TF FT
chiaro che il sistema d'informazione visti non farà parte del sistema d'informazione comune al settore degli stranieri e dell'asilo (SIMIC) 16 . La LStr è la legge pertinente TF FT
dal profilo della materia, trattandosi di dati relativi al rilascio o al rifiuto dei visti. L'articolo 109a LStr costituisce pertanto la base legale per la nuova banca dati nazionale visti. Tratta del sistema svizzero relativo ai visti in cui sono registrati i dati dei richiedenti il visto. Tali dati sono trasferiti simultaneamente, in parte, nel VIS centrale. Un'altra disposizione (art. 109b LStr) concerne le autorità autorizzate a consultare il VIS centrale. È bene definire quali autorità hanno accesso al sistema e a quale scopo, conformemente alle norme europee. È parimenti designato il punto di
12 RS 311.0 13 RS 235.1 14 RS 142.31; RU 2004 6709 15 RS 142.20 16 Ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migra- zione (Ordinanza SIMIC; RS 142.513).
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accesso centrale cui le autorità di perseguimento penale dovranno rivolgere le loro domande scritte per ottenere dati del VIS centrale (art. 109b LStr). Una disposizione tratta parimenti della consultazione dei dati della nuova banca dati nazionale visti, ovvero dei dati concernenti esclusivamente la Svizzera (art. 109c LStr). Conformemente alla decisione del Consiglio è inoltre d'uopo prevedere un articolo che indichi quali autorità possono essere contattate da uno Stato europeo che ancora non applica il regolamento VIS e che desidera avere informazioni sul sistema allo scopo di prevenire o lottare contro il terrorismo o altri gravi crimini (art. 109d LStr). Le disposizioni esecutive sono disciplinate dall'articolo 109e LStr. È previsto in particolare di enumerare in maniera esatta, a livello di ordinanza, le varie autorità autorizzate a registrare o consultare i dati. La legge in senso formale prevede a tal fine una pertinente delega di competenza al Consiglio federale. È parimenti prevista una sanzione per il trattamento indebito dei dati del VIS centra- le o nazionale (art. 120d LStr). L'attuazione del VIS implica infine il rilevamento delle impronte digitali dei richie- denti il visto. Il rilevamento, che attualmente non tutte le ambasciate effettuano, implicherà un onere lavorativo eccessivo. Nel quadro della procedura di rilascio dei visti presso le ambasciate occorre pertanto prevedere la delega di determinate man- sioni a terzi (art. 98a LStr).
2.3.3 Commento alle singole disposizioni
2.3.3.1 Articolo 98a Delega di compiti a terzi
Capoverso 1 L'articolo 178 capoverso 3 Cost. 17 prevede la possibilità di affidare per legge compi- TF FT
ti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non fanno parte dell’amministrazione federale. Nel quadro della procedura di rilascio dei visti, diversi compiti devono essere affida- ti a terzi che non fanno parte dell'amministrazione federale. Occorre pertanto preve- dere questa delega a livello di legge. L'articolo 98a LStr determina i compiti di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e delle ambasciate svizzere all'estero che possono essere trasferiti a terzi. Trattasi perlopiù di compiti amministrativi. Va tuttavia sottolineata la possibilità di delegare la registrazione dei dati biometrici. Nel quadro dell'attuazione del regolamento VIS, a un certo punto si dovrà procedere al rilevamento delle impronte digitali dei richiedenti il visto. Per motivi di ordine pratico le rappresentanze svizzere all'estero non saranno in grado di rilevare da sole le impronte digitali di tutti i richiedenti il visto. Si prevedono infatti 330 domande in media al giorno, con picchi fino a 900 domande giornaliere nei periodi di forte affluenza. Anche il prelievo degli emolumenti in base all'ordinanza sugli emolumen- ti LStr 18 deve poter essere affidato a terzi. Il richiedente o il suo rappresentante TF FT
versa l'emolumento a un'entità esterna che prende parimenti in consegna i documenti della domanda di visto. Una volta versato l'emolumento e completato l'incarto, la rappresentanza si pronuncia in merito alla domanda. Ciò consente di facilitare con-
17 RS 101 18 RS 142.209
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siderevolmente il trattamento delle domande di visto in talune rappresentanze sviz- zere. Capoverso 2 Dal tenore del capoverso 2 dell'articolo 98a LStr emerge che le autorità amministra- tive all'estero devono accertarsi che i terzi mandatati soddisfino le esigenze relative alla protezione e alla sicurezza dei dati.
2.3.3.2 Articolo 109a Sistema nazionale visti
Capoverso 1 L'articolo 109a LStr capoverso 1 precisa che l'Ufficio federale della migrazione (UFM) gestisce il sistema nazionale visti. Menziona inoltre l'utilità del sistema, che T T
consente alle autorità autorizzate di registrare e aggiornare i dati personali, compresi T
i dati sensibili, relativi ai richiedenti il visto. T
Capoverso 2 Il capoverso 2 precisa quali dati sono contenuti nel VIS nazionale, ovvero dati T
alfanumerici relativi al richiedente e ai visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, ritirati o prorogati, le fotografie e le impronte digitali del richiedente nonché i legami tra determinate domande di visto. All'atto della registrazione nel VIS nazionale, gran T
parte di tali dati sono immediatamente trasmessi al VIS centrale contenente i dati dell'insieme degli Stati Schengen. La banca dati nazionale visti contiene altri dati che non devono essere trasmessi al VIS centrale. Tali dati sono necessari unicamente alle autorità svizzere e concernono il rilascio dei visti nazionali da parte della Sviz- zera, ovvero qualora il visto è legato a un permesso di soggiorno. Saranno quindi registrate le informazioni relative al soggiorno in Svizzera e alla situazione familiare dell'interessato. Tali dati particolari sono già tuttora registrati in EVA. Capoverso 3 Le autorità competenti in materia di visti sono le uniche autorità ad avere accesso alla banca dati nazionale ai fini della registrazione, della modifica o della cancella- T
zione dei dati. Questo principio figura al capoverso 3 dell'articolo 109a LStr. Gli T
accessi ai fini indicati precedentemente sono inoltre disciplinati in maniera analoga nel regolamento VIS per quanto concerne la registrazione dei dati destinati al VIS centrale (art. 6 e 8 - 17 del regolamento VIS). Ogni registrazione o modifica dei dati registrati nella banca dati nazionale in applicazione del regolamento VIS dev'essere comunicata al sistema centrale.
2.3.3.3 Articolo 109b Consultazione dei dati del VIS centrale
Capoverso 1 Le autorità autorizzate a consultare i dati del VIS centrale, ovvero tutti i dati europei, sono elencate al capoverso 1 dell'articolo 109b LStr. La consultazione dei dati del sistema centrale è autorizzata a più entità ma a scopi chiaramente definiti. La consul- tazione è talvolta limitata a determinati dati. È garantito che i dati della banca dati svizzera sui visti che devono essere registrati conformemente al regolamento VIS si trovano parimenti nel VIS centrale (cfr. 109a cpv. 2 LStr). Lettera a Il primo scopo del sistema è di agevolare i compiti delle autorità federali e cantonali. Si tratta anzitutto di agevolare la procedura di rilascio del visto grazie all'accesso alle informazioni eventualmente già disponibili sul conto del richiedente il visto.
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L'UFM, le rappresentanze svizzere all'estero e le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti possono consultare determinati dati del VIS centrale nel quadro del rilascio dei visti. Lettera b In un secondo tempo il sistema centrale è teso a evitare che i criteri per la determi- nazione dello Stato membro responsabile dell'esame della domanda d'asilo siano aggirati, nonché a facilitare l'applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 (rego- lamento Dublino) 19 . Consultando il VIS centrale, le autorità competenti in materia TF FT
d'asilo possono verificare se una persona ha già ottenuto un visto rilasciato da uno Stato Schengen. Il rilascio di un visto da parte di uno Stato può implicare che esso è responsabile e competente per l'esame della domanda d'asilo in virtù del regolamen- to Dublino (art. 9 del regolamento Dublino). Se la Svizzera reputa che lo Stato competente è un altro Stato Dublino, si rivolge a esso per il tramite dell'ufficio Dublino. Se lo Stato in questione è disposto a riprendere la persona è emanata una decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo ed è disposto l'allontana- mento a destinazione dello Stato Dublino (art. 34 cpv. 2 lett. d LAsi). L'UFM può pertanto consultare determinati dati speciali del VIS allo scopo di determinare lo Stato responsabile del trattamento di una domanda d'asilo sulla base del regolamento Dublino. L'UFM è inoltre libero di consultare il VIS centrale nel quadro dell'esame di una domanda d'asilo, qualora la Svizzera è lo Stato Dublino competente (art. 22 regola- mento Dublino). Lettera c La consultazione del sistema d'informazione consente parimenti un controllo ottima- le alle frontiere esterne Schengen e sul territorio svizzero. Il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen sono autorizzati a consultare i dati del VIS centrale. Lettera d Il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia che effettuano controlli dell'identità per verificare se sono adempite le condizioni d'entrata, di dimora o di residenza sono parimenti autorizzati a consultare taluni dati del VIS centrale. Capoverso 2 Il VIS centrale consente parimenti alle autorità di polizia e di perseguimento desi- gnate di accedere a determinate informazioni in un numero definito di casi. Si tratta di contribuire alla prevenzione e all'individuazione dei reati di terrorismo o di altri reati gravi nonché all'investigazione in questo campo. A tal fine occorre rivolgere una domanda motivata in forma scritta o elettronica al punto di accesso centrale designato. I dati del VIS di cui al presente capoverso sono trasmessi all'autorità richiedente soltanto se sono adempite le condizioni di cui all'articolo 5 della decisio- ne del Consiglio e se la consultazione del VIS produce un riscontro. In caso di eccezionale urgenza il punto di accesso centrale può prendere in consegna le do- mande orali trattandole immediatamente. Verifica solo ulteriormente se sono adem-
19 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una do- manda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).
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pite tutte le condizioni di cui all'articolo 5 della decisione del Consiglio, compresa l'esistenza di un'urgenza eccezionale. Questa verifica ex post ha luogo entro un termine ragionevole a decorrere dal trattamento della domanda. Le autorità autorizzate ai sensi della decisione del Consiglio (art. 3 cpv. 2) figurano al capoverso 2 dell'articolo 109b LStr: fedpol, il Servizio di analisi e prevenzione (SAP), il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale. Possono rivolgere le loro domande al punto di accesso centrale e ricevere determinati dati ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi conformemente all'articolo
5 della decisione del Consiglio.
Capoverso 3 Ha direttamente accesso ai dati del VIS centrale la centrale d'intervento fedpol (art. 109b cpv. 3 LStr). La centrale d'intervento fedpol risponde alle domande rivol- tele dalle autorità indicate al capoverso 2.
2.3.3.4 Articolo 109c Consultazione dei dati del sistema
nazionale visti Il sistema nazionale visti sostituirà la banca dati EVA, l'attuale sotto-sistema del sistema d'informazione comune ai settori degli stranieri e dell'asilo (SIMIC). Per garantire accessi analoghi ai dati nazionali, ovvero al sistema nazionale visti, è d'uopo riprendere essenzialmente quanto previsto attualmente dalla legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA) 20 , TF FT
segnatamente all'articolo 9 capoverso 1 LSISA. Occorre definire chiaramente quali autorità sono autorizzate a consultare il sistema nazionale visti e in quale contesto. Lettera a Il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle autorità cantonali di poli- zia hanno un accesso diretto alla nuova banca dati per poter effettuare i controlli d'identità e rilasciare i visti eccezionali. Lettera b Le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni svizzere devono avere accesso al sistema visti, segnatamente per l'esame delle domande di visto. Lettera c La Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE hanno parimenti accesso ai dati svizzera sui visti. Lettera d La Centrale di compensazione è parimenti autorizzata a consultare il sistema nazio- nale visti per poter procedere all'esame delle domande di prestazioni e all'attribuzio- ne e alla verifica del numero d'assicurato AVS. Lettera e Le autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, le autorità canto- nali e comunali di polizia e le autorità cantonali e comunali preposte al mercato del
20 RS 142.51
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lavoro, sono autorizzate a consultare determinati dati per l’adempimento dei loro compiti in materia di stranieri. Lettre f Devono essere garantiti gli accessi di fedpol e del SAP alla banca dati nazionale nel quadro dei suoi incarichi legali. Attualmente fedpol può ad esempio consultare EVA nel quadro della disposizione di misure di respingimento. Tale possibilità va mante- nuta. Lettera g Le competenti autorità federali di ricorso devono parimenti poter consultare il siste- ma nazionale visti onde istruire i ricorsi interposti presso di esse.
2.3.3.5 Articolo 109d Scambio d'informazioni con gli Stati
europei nei confronti dei quali non è ancora applica- to il regolamento (CE) n. 767/2008 È d'uopo assicurare lo scambio d'informazioni ai sensi dell'articolo 6 della decisione T
2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, tra la Svizzera e le autorità di T
perseguimento penale degli Stati membri dell'UE che ancora non applicano il rego- lamento VIS. Va rilevato che il Regno Unito e l'Irlanda, ad esempio, non applicano attualmente il regolamento VIS. Tale base legale deve inoltre valere per il Liechten- stein fintanto che esso non applica gli accordi d'associazione a Schengen. Le condi- zioni previste dalla decisione del Consiglio affinché le autorità designate possano accedere a questo sistema sono parimenti valevoli in questo contesto. Le domande debitamente motivate vanno rivolte per scritto, eventualmente per via elettronica, alle autorità svizzere di cui all'articolo 109b capoverso 2 LStr. Esse rivolgono quindi la loro domanda alla centrale d'intervento fedpol. La Svizzera può parimenti chiedere a uno Stato membro che ancora non applica il regolamento VIS (CE) di comunicarle le proprie informazioni in materia di visti. Le domande debitamente motivate sono presentate anche in questo caso per scritto, eventualmente per via elettronica. La decisione del Consiglio stipula che questi Stati membri sono tenuti a comunicare le informazioni richieste dalla Svizzera purché siano adempite le condizioni previste dalla decisione.
2.3.3.6 Articolo 109e Disposizioni esecutive
Il Consiglio federale è incaricato di determinare più da vicino quali sono le entità organizzative competenti presso le autorità di cui agli articoli 109a capoverso 3 LStr e 109b capoversi 1 e 2 LStr. Queste entità organizzative saranno definite in un'ordi- nanza d'esecuzione. Il Consiglio federale è incaricato anche di disciplinare a livello di disposizioni esecutive diversi punti che devono essere concretizzati per permettere l'applicazione del regolamento VIS e della decisione del Consiglio. Trattasi segnatamente di defi- nire, nel quadro di detta decisione, la procedura d'ottenimento dei dati del VIS centrale per le autorità di cui all'articolo 109b capoverso 2 LStr (cfr. commento al punto 2.3.3.2, art. 109b cpv. 2 LStr). Occorre inoltre definire quali dati possono essere consultati nel sistema nazionale visti da parte delle autorità di cui all'articolo 109c LStr . Va parimenti disciplinata la portata degli accessi in rete al VIS centrale e
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al sistema nazionale visti. Va inoltre precisata la procedura di scambio d'informazio- ni dell'articolo 109d LStr. Occorrono peraltro talune precisazioni nell'ottica della protezione dei dati. Il diritto d'accesso è già retto dagli articoli 111f e 111g LStr. Le domande di diritto d'accesso devono essere rivolte al detentore della collezione di dati, ovvero all'UFM. Ciò sarà disciplinato formalmente a livello d'ordinanza. La futura ordinanza sul sistema nazionale visti e sul VIS centrale disciplinerà i suddetti punti. È bene che il Consiglio federale disciplini questi aspetti nel quadro di disposizioni di livello inferiore a una legge federale in quanto sono più circostanziati e suscettibili di modifiche più frequenti (p. es. creazione di nuove autorità). La delega al Consiglio federale consente così una certa flessibilità, pur restando entro il quadro stabilito dalla legge. .
2.3.3.7 Articolo 120d Trattamento di dati personali contra-
rio allo scopo La disciplina prevista per il trattamento di dati personali contrario allo scopo figu- rante in Eurodac (art. 117a LAsi) è qui ripresa nel quadro del VIS. Tale disciplina è entrata in vigore il 12 dicembre 2008 unitamente agli accordi di Schengen 21 . L'at- TF FT
tuale articolo 120d LStr diventa il nuovo 120e LStr.
2.3.3.8 Articolo 120e capoverso 1, 1° periodo
L'attuale articolo 120d LStr diventa l'articolo 120e LStr. L'articolo 120d LStr è già entrato in vigore il 12 dicembre 2008 unitamente agli accordi di Schengen 22 . È TF FT
d'uopo ora completare questo articolo con un riferimento al nuovo articolo 120d LStr relativo al trattamento di dati personali contrario allo scopo.
2.4 Modifiche della legge federale sul sistema d'informa-
zione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) 23 TF FT
2.4.1 Articolo 9 capoverso 1
A partire dal 2011 il SIMIC non conterrà più dati relativi ai visti. Gli accessi previsti attualmente dalla LSISA vanno pertanto adeguati. Lettera f In avvenire le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni svizzere saranno autorizzate a consultare la banca dati SIMIC unicamente per l’adempimento dei loro compiti nell’ambito dell’applicazione della legislazione concernente la cittadinanza svizzera. Nel quadro del rilascio dei visti, tali autorità avranno direttamente accesso al sistema nazionale visti (cfr. art. 109c lett. b LStr). Lettera g
21 Modifica della legge federale sugli stranieri (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino); FF 2008 4619 22 Modifica della legge federale sugli stranieri (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino); FF 2008 4619 23 RS 142.51
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Le autorità menzionate in questa disposizione figurano d'ora in poi all'articolo 109c lettera c LStr e avranno accesso diretto al sistema nazionale visti. La lettera g va pertanto abrogata.
3 Conseguenze per la Confederazione e i Cantoni
3.1 Conseguenze finanziarie
Il VIS centrale è collegato al sistema nazionale di ciascun Stato membro mediante l'interfaccia nazionale. Ciascun Stato membro è responsabile dello sviluppo, dell'or- ganizzazione, della gestione, del funzionamento e della manutenzione del sistema nazionale nonché delle spese legate ai sistemi. Le spese iniziali per la messa in esercizio del VIS sono tuttora stimate a 25 milioni di franchi svizzeri. I mezzi neces- sari alla realizzazione del progetto in corso sono previsti nel quadro del credito di 141.8 milioni di franchi del Dipartimento federale di giustizia e polizia destinato a Schengen e Dublino per il periodo 2008-2012. I mezzi finanziari sono previsti nel preventivo e nella pianificazione finanziaria. I mezzi richiesti per il 2009 ammontano ad esempio a 13 milioni di franchi. Non è richiesto nessun mezzo supplementare per l'attuazione informatica del sistema d'informazione visti. L'esercizio del diritto d'accesso a determinati dati tramite domanda scritta alla cen- trale d'intervento fedpol genererà un fabbisogno supplementare di personale. Sono attese almeno 8 000 domande annue da parte di tutte le autorità federali autorizzate in base all’articolo 109b capoverso 2 LStr. Per il solo SAP si attendono 4 000 do- mande annue. Queste cifre poggiano sull'attuale numero di domande in EVA. Nel- l'ambito dei nuovi incarichi legali scaturiti dalla decisione del Consiglio VIS, fedpol si attende a un numero identico se non maggiore di domande nel VIS centrale di quante se ne registrano attualmente in EVA. Un trattamento delle domande consono al diritto da parte delle autorità richieste (1. fissare le priorità, risp. selezionare le domande in funzione dell'urgenza; 2. esame delle condizioni d'accesso secondo la decisione VIS; 3. accesso al sistema centrale; 4. risposta all'autorità richiedente) necessita almeno 30 minuti a domanda. Per 8 000 domande annue, ciò equivale a circa 4 000 ore lavorative all'anno, il che corrisponde a due posti a tempo pieno (200%). Occorrerà pertanto creare almeno un posto di lavoro supplementare per il trattamento delle domande di fedpol e del Ministero pubblico, e un posto lavoro supplementare per il trattamento delle domande del SAP DDPS. Per quanto riguarda i Cantoni, al momento non è possibile pronunciarsi definitivamente in quanto non si conosce ancora il numero di domande scritte. Nel quadro della consultazione, i Cantoni sono pregati di pronunciarsi sul numero di domande attese da parte loro, così da poter valutare le risorse necessarie. Si può tuttavia partire dall'idea che occorrerà almeno un posto di lavoro (100%) per trattare tutte le domande dei Canto- ni. Andranno pertanto creati almeno tre posti supplementari in seno alla centrale d'intervento dell'Ufficio federale di polizia
3.2 Altre conseguenze
In avvenire le autorità cantonali di migrazione incaricate di rilasciare i visti saranno autorizzate a consultare il VIS centrale. Le autorità cantonali e federali incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen o di verificare l'adempimento delle condi- zioni di soggiorno disporranno di uno strumento supplementare per le verifiche
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dell'identità. La consultazione del VIS può inoltre agevolare l'applicazione del regolamento Dublino 24 e consentire di determinare lo Stato responsabile per il PF FP
trattamento di una domanda d'asilo. Sin dalla messa in vigore degli accordi d'asso- ciazione a Dublino, lo Stato Schengen che ha rilasciato un visto che, al momento del deposito della domanda d'asilo, è in corso di validità, sarà considerato lo Stato responsabile per la procedura d'asilo. Grazie alla decisione del Consiglio, le autorità di perseguimento penale avranno la possibilità di consultare i dati nel VIS centrale. Ciò migliorerà la sicurezza interna e la lotta al terrorismo. La decisione garantisce che le autorità interessate dispongano di informazioni per quanto possibili complete e recenti nei loro ambiti rispettivi. Per accedere al sistema si deve passare obbligatoriamente dal punto di accesso centrale.
4 Programma di legislatura
Il presente rapporto non è annunciato esplicitamente nel programma di legislatura T
2007-2011 25 . In tale programma il Consiglio federale prevede tuttavia nuovi svilup- TF FT
pi dell'acquis di Schengen da trasporre nel diritto interno. L'annuncio dei pertinenti messaggi figura in particolare al punto 4.2.2 del messaggio sul programma di legi- slatura, pur trattandosi di un esempio nel quadro della cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria 26 . È quanto emerge parimenti dall'obiettivo di consolidazione TF FT
delle relazioni con l'UE del Consiglio federale, il quale auspica una messa in atto rapida degli accordi di Schengen e Dublino (4.5.1 messaggio sul programma di legislatura) 27 . TF FT T
5 Aspetti giuridici
5.1 Compatibilità con gli obblighi internazionali
Il recepimento del regolamento VIS e della decisione del Consiglio che disciplina l'accesso al VIS delle autorità è conforme agli obblighi internazionali della Svizzera.
5.2 Costituzionalità
Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea in merito al recepimento del regolamento relativo al sistema d'informazione visti (VIS) e al recepimento della decisione del Consiglio sull'accesso al VIS delle autorità preposte alla sicurezza si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) 28 , secondo cui gli affari esteri com- TF FT
petono alla Confederazione. Questo implica che la Confederazione è abilitata a concludere accordi con l'estero. Il recepimento di questi due sviluppi dell'acquis di Schengen necessita da una parte la conclusione di un accordo internazionale e dal- l'altra un'attuazione a livello della legge formale (revisione della legge del 16 dicem- bre 2005 sugli stranieri [LStr]) 29 , entrambi da sottoporre al Parlamento. La compe- TF FT
tenza del Parlamento risulta dall'articolo 166 capoverso 2 Cost. Secondo l'articolo
24 Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una do- manda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1). 25 FF 2008 597 26 FF 2008 637 27 FF 2008 647 28 RS 101 29 RS 142.20
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141 capoverso 1 lettera d Cost., gli accordi internazionali sottostanno a referendum se di durata indeterminata e indenunciabili, prevedenti l’adesione a un’organizzazione internazionale o comprendenti disposizioni importanti che con- tengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali.
Ogni accordo concernente il recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen è denunciabile alle condizioni previste dall'accordo d'associazione a Schengen (cfr. art. 7 e 17 AAS). Il recepimento del regolamento VIS e della decisione del Consiglio non concernono assolutamente l'adesione a un'organizzazione internazionale. Resta da stabilire se lo scambio di note menzionato contiene disposizioni importanti che contengono norme di diritto o se la loro attuazione necessita l'adozione di leggi federali. Per disposizioni che contengono norme di diritto s'indendono, secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge federale sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) 30 , le disposizioni generali e astratte di applicazione dirette che TF FT
creano obblighi, conferiscono diritti o attribuiscono competenze. Sono parimenti importanti le disposizioni che nel diritto interno, alla luce dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere formulate in una legge in senso formale. Il regolamento e la decisione del Consiglio prevedono in particolare un accesso a dati sensibili riservato a determinate autorità. Contengono disposizioni direttamente applicabili e determi- nano segnatamente i dati che possono essere rilevati e registrati nonché le autorità che vi hanno accesso e in quali circostanze. Queste disposizioni sono importanti nella misura in cui non potrebbero essere pronunciate sul piano nazionale altrimenti che sotto forma di una legge in senso formale, conformemente all'articolo 164 capoverso 1 lettere c e g Cost. 31 . L'attuazione del regolamento e della decisione del TF FT
Consiglio necessita inoltre, nella fattispecie, un adeguamento della legislazione federale. Il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea in merito al recepimento del regolamento relativo al sistema d'informazione visti (VIS) e al recepimento della decisione sul Consiglio sull'accesso al VIS delle autorità preposte alla sicurezza sottostà pertanto al referendum in materia di accordi internazionali in virtù dell'articolo 141 capover- so 1 lettera d cifra 3 Cost.
5.3 Decisione di approvazione e trasposizione
In virtù dell'articolo 166 capoverso 2 Cost. 32 , l'approvazione di un trattato interna- PF FP
zionale incombe generalmente all'Assemblea federale. Il Consiglio federale può tuttavia concludere autonomamente trattati internazionali nella misura in cui ne sia autorizzato da una legge federale o da un trattato internazionale, oppure trattandosi di trattati internazionali di portata limitata (art. 166 cpv. 2 Cost.; art. 7a de la legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; LOGA 33 ). Un trattato è PF FP
detto di portata limitata segnatamente se concerne materie rientranti nella sfera di competenze del Consiglio federale (art. 7a cpv. 2 lett. c LOGA). Il regolamento VIS è un atto importante che contiene norme di diritto. Prevede in particolare la rilevazione di dati biometrici nel quadro della procedura di rilascio del visto. Disciplina inoltre quali tipi di autorità degli Stati Schengen sono autorizzate a
30 RS 171.10
31 Cfr. sul recepimento della biometria nei passaporti, FF 2007 4731
32 RS 101 33 RS 172.010
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registrare e consultare i dati e in quali circostanze. Diverse disposizioni del regola- mento VIS sono pertanto importanti e vanno quindi varate sul piano nazionale sotto forma di legge, conformemente all'articolo 164 capoverso 1 lettere c e g Cost. Lo scambio di note sul regolamento VIS non può quindi essere considerato come un trattato di portata limitata. La decisione del Consiglio completa il regolamento VIS concernente l'accesso delle autorità preposte alla sicurezza ed è quindi di stessa natura del regolamento. La decisione è parimenti trasposta nella LStr. Il pertinente scambio di note non può pertanto essere considerato come un trattato di portata limitata. Solo il Parlamento è dunque abilitato ad approvare gli scambi di note in merito al recepimento del regolamento VIS e della decisione del Consiglio. La Svizzera dispone pertanto di un termine massimo di due anni dalla notifica, ovvero fino al 16 luglio 2010, per soddisfare i propri requisiti costituzionali in vista del recepimen- to del regolamento VIS e della decisione del Consiglio. Siccome però la messa in applicazione del VIS centrale è prevista già per il marzo 2010, è d'uopo disporre delle basi legali sin da tale data e notificare preliminarmente all'UE che la Svizzera ha soddisfatto i propri requisiti costituzionali. Il Consiglio federale è stato abilitato ad approvare tali atti nei 30 giorni dopo la notifica da parte dell'UE unicamente fatta salva la decisione finale dell'Assemblea federale, e eventualmente del popolo, in quanto la decisione sottostà a referendum in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d cifra 3 Cost. Conformemente all'articolo 141a capoverso 2 Cost., il decreto federale che approva i due scambi di note e le modifiche di legge rese necessarie dal recepimento possono essere integrati nel medesimo atto legislativo.
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