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Modifica dell'ordinanza del 14 settembre 2005 sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP)

Modifica dell'ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale (Ordinanza IUFFP)

Rapporto esplicativo

19 maggio 2009

Quadro riassuntivo

La presente bozza per la modifica dell'ordinanza IUFFP è stata allestita per sintonizzare l'ordinanza IUFFP con i 39 principi stabiliti dal Consiglio federale e adempiere così il mandato relativo alla messa in atto del Rapporto del Consiglio federale sulla Corporate Governance.

1 Principi del progetto

1.1 Situazione

Il 13 settembre 2006 il Consiglio federale ha approvato1 il Rapporto sullo scorporo e sul controllo di compiti della Confederazione (Rapporto sulla Corporate Governance). Tra le altre cose formula 28 principi inerenti alla concezione giuridica nonché al controllo e alla vigilanza delle organizzazioni e delle aziende della Confederazione. Il Consiglio nazionale ha preso conoscenza del rapporto durante la sessione primaverile 2008 chiedendo che i principi venissero completati in vari punti. Il Consiglio federale ha esaminato le richieste nell'ambito del suo Rapporto supplementare sull'attuazione dei risultati del dibattito in Consiglio nazionale, del 25 marzo 2009, e ha completato i principi portandoli a 392. Nel Rapporto sulla Corporate Governance si tratta soprattutto di stabilire criteri uniformi per lo scorporo delle unità della Confederazione trasformate in enti autonomi. Lo scopo è di disciplinare in modo possibilmente uniforme gli aspetti, quali la forma giuridica, gli organi, i rappresentanti della Confederazione, le responsabilità, le competenze particolari, gli obiettivi strategici, il controllo, l'alta vigilanza, nonché le finanze e le questioni fiscali. Con il rapporto supplementare, il Consiglio federale ha inoltre inserito nell'elenco anche la politica del personale e il controlling. Nel frattempo, il Consiglio federale ha incaricato il DFE di effettuare i necessari adeguamenti nell'Ordinanza sull'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) per consentire la messa in atto del Rapporto sulla Corporate Governance. Nell'ambito della presente revisione i 28 principi stabiliti nel Rapporto sulla Corporate Governance e i principi complementari previsti dal Rapporto supplementare del Consiglio federale vengono applicati all'ordinanza IUFFP.

1.2 Aspetti legali

Per il momento il DFE rinuncia ad avanzare richieste d'aggiornamento a livello di legge. Nell'articolo 48 delle legge sulla formazione professionale (LFPr) sono contenute solo alcune disposizioni fondamentali riguardo allo IUFFP che sono accompagnate da una norma di delega molto esaustiva indirizzata al Consiglio federale. Questa base legale soddisfa solo parzialmente i requisiti inerenti al principio di legalità nonché ai principi di delega. Ciononostante non s'impongono modifiche a breve termine, in quanto le suddette lacune riguardano solo marginalmente la Corporate Governance.

2 Spiegazioni riguardo ai singoli articoli

Art. 10 Le modifiche apportate corrispondono all'applicazione dei principi 3 e 6. I singoli organi devono avere la possibilità di decidere autonomamente, senza essere vincolati da conflitti d'interesse.

Art. 11 Questa modifica si riallaccia al principio 4. Il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio dello IUFFP che a sua volta ha il compito di designare la direttrice o il direttore. Finora anche questa era di competenza del Consiglio federale che mantiene comunque un diritto d'approvazione.

Art. 13 Anche l'organo di revisione è nominato dal Consiglio federale. Questo complemento è fondato sui principi 4 e 8. L'organo di revisione deve essere esterno e indipendente. Per quanto riguarda l'applicazione del diritto in materia di società anonima per analogia si rimanda direttamente a quest'ultimo.

Art. 24 Il principio 22a del rapporto d'applicazione impone una base legale in materia di controlling, mentre il principio 21 prevede una decisione formale per quanto riguarda il fatto di dare scarico al Consiglio dello IUFFP. Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e controllo in particolare tramite: a. la nomina dei membri del Consiglio dello IUFFP nonché del suo presidente o della sua presidente; b. l'approvazione della nomina della direttrice o del direttore; c. la nomina dell'organo di revisione; d. l'approvazione del rapporto di gestione e del consuntivo; e. la verifica degli obiettivi strategici; f. il fatto di dare scarico al Consiglio dello IUFFP.

Art. 25 Questo complemento è basato sui principi 30 e 31, richiesti come aggiunta dalla commissione di revisione, che trovano riscontro nel principio 16 completato nonché nel nuovo principio 22b contenuti nel rapporto supplementare. Si trattava esclusivamente di completare l'esigenza nel lemma 1.

Art. 26 Questa modifica trae lo spunto dai principi 18, 19 e 22. Ogni anno il Consiglio dello IUFFP deve trasmettere al Consiglio federale il suo rapporto di gestione contenente un breve rapporto intermedio sul mandato di prestazioni, il rapporto di verifica dell'organo di revisione nonché un rapporto del Controllo federale delle finanze nella misura in cui questo sia intervenuto presso lo IUFFP. Ogni quattro anni deve inoltrare al Consiglio

federale un rapporto esaustivo riguardo al raggiungimento degli obiettivi previsti nel mandato di prestazioni.

Art. 32 In questo caso fa stato il principio 27 che implicava una precisazione dell'articolo 32. Tabella di concordanza

Principio Articolo dell'ordinanza IUFFP (elementi nuovi in corsivo)

1 Art. 2

2 È garantito

3 Art. 10 cpv. 2 (nuovo)

4 Art. 11 cpv. 1, cpv. 3 e art. 13 cpv. 1

5 (complemento compreso) OLOGA

6 Art. 10 cpv. 3 e 4

7 Art. 10 cpv. 2

8 Art. 13 cpv. 2

9 Nessun rappresentante istruibile

10 Non riguarda lo IUFFP

11 Non riguarda lo IUFFP

12 Nessun impegno da parte della

Confederazione

13 Il Consiglio dello IUFFP disciplina le

questioni tecniche interne

14 Nessuna partecipazione o cooperazione

15 Art. 5

16 (complemento compreso) Art. 25 cpv. 1

17 Art. 25 cpv. 1 e 2

18 Art. 26 cpv. 1

19 Art. 26 cpv. 2

20 Art. 26 cpv. 1

22 Art. 13 cpv. 2

  • Art. 25 cpv. 5
  • Art. 10 cpv. 2
  • LResp (RS 170.32)
  • sempre possibile (CF)

23 Art. 31

25 Nessun consolidamento

26 Art. 33 cpv. 2 e 3

27 Art. 32

28 Risulta dalla LIFD/LAID

29 Art. 16 diritto pubblico (LPers)

30 Art. 16 cpv. 2 (approvazione CF)

33 inutile (LPers)