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Ordinanza concernente il campo d’applicazione dell’articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro

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Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 55 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 20071 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mer- cati finanziari, LFINMA); visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 10 ottobre 19972 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore fi- nanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD) ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD3.

Art. 2 Oggetto La presente ordinanza contempla disposizioni: a. sul campo d’applicazione territoriale: b. sul concetto di intermediario finanziario; e c. sull’attività a titolo professionale.

Art. 3 Campo d’applicazione territoriale 1 Sottostanno alla presente ordinanza: a. gli intermediari finanziari con sede in Svizzera, anche quando forniscono i loro servizi finanziari esclusivamente all’estero;

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b. le succursali, formali o di fatto, di intermediari finanziari con sede all’estero, che in Svizzera occupano persone che concludono per loro conto a titolo professionale operazioni di intermediazione finanziaria in Svizzera o dalla Svizzera, oppure che li vincolano giuridicamente in siffatte operazioni. 2 Non sottostanno alla presente ordinanza: a. gli intermediari finanziari con sede all’estero che occupano in Svizzera per- sone che non possono concludere operazioni per conto degli intermediari fi- nanziari, né vincolarli giuridicamente; b. gli intermediari finanziari con sede all’estero che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere e occupano solo temporaneamente in Svizzera perso- nale basato all’estero per trattative d’affari o per la conclusione di singoli af- fari.

Sezione 2: Attività dell’intermediario finanziario

Art. 4 Operazione di credito (art. 2 cpv. 3 lett. a LRD) 1 Le operazioni di credito sono assoggettate se perseguono la realizzazione di un uti- le. 2 Non sono qualificati come operazioni di credito in particolare: a. le concessioni di crediti effettuate a titolo accessorio a un altro negozio giu- ridico, come un acquisto di merci, oppure il leasing diretto tra il fornitore e l’assuntore del leasing; b. gli impegni eventuali a favore di terzi come fideiussioni o garanzie; c. le relazioni di credito tra società e socio nella misura in cui il socio detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale o dei voti nella so- cietà; d. le relazioni di credito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura in cui il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi alle assicurazioni socia- li per i lavoratori a motivo dell’attività lucrativa dipendente; e. le relazioni di credito tra persone prossime; f. i finanziamenti commerciali se il loro rimborso non è effettuato dalla con- troparte.

Art. 5 Servizi nel campo delle operazioni di pagamento (art. 2 cpv. 3 lett. b LRD) Un servizio nel campo delle operazioni di pagamento è assoggettato in particolare se:

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a. l’intermediario finanziario trasferisce valori finanziari liquidi a un terzo su mandato della controparte. Deve possedere fisicamente questi valori, farli accreditare su un conto proprio oppure ordinarne con l’ausilio di una procura il trasferimento o la rimessa in nome e per conto della controparte; b. l’intermediario finanziario emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro contante e la controparte effettua in tal modo il paga- mento a terzi; c. l’intermediario finanziario effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori. Costituisce un’operazione di trasferimento di denaro o di valori il tra- sferimento di valori patrimoniali, escluso il trasporto fisico, attraverso l’accettazione di contante, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti o in altra forma all’estero attraverso il trasferimento scritturale, la comunicazione, il bonifico o altra u- tilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio.

Art. 6 Attività commerciale (art. 2 cpv. 3 lett. c LRD) 1 Un’attività commerciale è assoggettata in particolare se l’intermediario finanziario acquista e vende per conto di una controparte biglietti di banca, monete, divise e me- talli preziosi bancari. 2 Sono parimenti considerati attività commerciale: a. l’attività di cambio; b. il commercio per conto proprio di monete circolanti e di biglietti di banca in corso; c. il commercio in borsa per conto di terzi di materie prime e di derivati di ma- terie prime come pure il commercio fuori borsa per conto di terzi, nella mi- sura in cui le materie prime e i loro derivati presentano un grado di standar- dizzazione talmente elevato da poter essere liquidati in ogni momento; d. il commercio per conto proprio di metalli preziosi bancari.

Art. 7 Altre attività (art. 2 cpv. 3 lett. e–g LRD) Sono altresì assoggettati: a. la gestione di prodotti del mercato finanziario e di strumenti finanziari per conto di una controparte; b. l’esecuzione di singoli mandati di investimento; c. le operazioni di deposito consistenti nella custodia e se del caso nella gestio- ne di valori mobiliari; d. l’attività di organo in seno a società di sede. Sono in particolare considerate società di sede le unioni di persone e unità patrimoniali organizzate che non

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esercitano un’attività commerciale, di fabbricazione o un’altra attività gestita in forma commerciale.

Sezione 3: Attività a titolo professionale

Art. 8 Criteri 1 Sempreché dalle singole disposizioni degli articoli qui appresso non risulti altri- menti, un intermediario finanziario esercita un’attività assoggettata a titolo profes- sionale se adempie uno dei seguenti criteri: a. realizza un ricavo superiore a 50 000 franchi durante un anno civile; b. avvia o mantiene con oltre 20 controparti per anno civile relazioni d’affari che non si esauriscono nell’esecuzione di una singola attività; c. ha la facoltà di disporre in permanenza di valori patrimoniali di terzi che su- perano in un qualsiasi momento i 5 milioni di franchi; d. effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile. Non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patri- moniali e i reinvestimenti all’interno del medesimo deposito; nel caso di contratti che vincolano bilateralmente va imputata al volume complessivo delle transazioni solo la prestazione fornita dalla controparte. 2 Le attività assoggettate per persone che non rientrano nel campo di applicazione della legge in virtù dell’articolo 2 capoverso 4 LRD4 non sono prese in considera- zione ai fini della valutazione dell’esercizio a titolo professionale dell’attività. 3 Le attività assoggettate per persone prossime sono prese in considerazione ai fini della valutazione dell’esercizio a titolo professionale dell’attività soltanto se viene realizzato un ricavo ai sensi della lettera a. Sono considerate persone prossime i pa- renti e gli affini in linea diretta, i parenti fino al terzo grado in linea collaterale, il coniuge (anche divorziato), le persone in unione domestica registrata, i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria, gli eredi sostituti e i sostituti dei legatari ai sensi dell’articolo 488 del Codice civile svizzero5.

Art. 9 Operazione di credito 1 Le operazioni di credito secondo l’articolo 4 sono effettuate a titolo professionale solo se: a. con esse viene realizzato un ricavo superiore a 250 000 franchi durante un anno civile; e b. viene concesso un volume di crediti che supera in un qualsiasi momento i

5 milioni di franchi.

4 RS 955.0 5 RS 210

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2 Il ricavo delle operazioni di credito è costituito da tutte le entrate provenienti dalle operazioni di credito previa deduzione della quota destinata al rimborso del credito.

Art. 10 Operazioni di trasferimento di denaro o di valori Le operazioni di trasferimento di denaro o di valori di cui all’articolo 5 lettera c sono sempre esercitate a titolo professionale.

Art. 11 Passaggio ad un’attività di intermediazione finanziaria a titolo pro- fessionale 1 Chiunque passa da un’attività di intermediazione finanziaria a titolo non professio- nale ad una a titolo professionale deve: a. rispettare senza indugio gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 LRD6; b. entro due mesi, essere affiliato ad un organismo di autodisciplina oppure de- porre presso l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione per l’esercizio dell’attività. 2 Fino ad avvenuta affiliazione a un organismo di autodisciplina o al rilascio di un’autorizzazione da parte della FINMA, agli intermediari finanziari ai sensi del ca- poverso 1 è vietato: a. avviare nuove relazioni d’affari assoggettate; b. intraprendere, nell’ambito di relazioni d’affari assoggettate già esistenti, a- zioni non strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali.

Sezione 4: Attività non assoggettate

Art. 12 Non sono assoggettati in particolare: a. il mero trasporto fisico o la mera custodia fisica di valori patrimoniali, fatto salvo l’articolo 7 lettera c; b. l’attività di incasso; c. il trasferimento di valori finanziari liquidi a titolo di prestazione accessoria a un’altra prestazione contrattuale; d. il commercio di valori mobiliari se non rientra nel campo d’applicazione del- la legge federale del 24 marzo 19957 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse, LBVM); e. le istituzioni di previdenza del pilastro 3a offerte da fondazioni bancarie o assicurazioni; f. il personale ausiliario, nella misura in cui:

6 RS 955.0 7 RS 954.1

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aa. lavora per un unico intermediario finanziario autorizzato o affiliato; bb. è selezionato accuratamente dall’intermediario finanziario autorizzato o affiliato e sottostà alle sue istruzioni e ai suoi controlli; cc. agisce unicamente in nome e per conto dell’intermediario finanziario; dd. è retribuito dall’intermediario finanziario e non dal cliente finale; ee. è integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dall’intermediario finanziario intesi a impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 8 LRD8 e riceve una formazione e un perfezionamento in questo ambito; ff. ha concluso con l’intermediario finanziario un accordo scritto concer- nente tutti gli elementi aa.–ee.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

... In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

8 RS 955.0

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