Lexipedia

Ordinanza concernente il campo d'applicazione dell'articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro

Ordinanza concernente il campo d’applicazione dell’articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro

.....

del ...

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 55 capoverso 1 della legge federale del 22 giugno 20071 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mer- cati finanziari, LFINMA); visto l’articolo 41 capoverso 1 della legge federale del 10 ottobre 19972 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore fi- nanziario (legge sul riciclaggio di denaro, LRD) ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza si applica agli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 LRD3.

Art. 2 Oggetto La presente ordinanza contempla disposizioni: a. sul campo d’applicazione territoriale: b. sul concetto di intermediario finanziario; e c. sull’attività a titolo professionale.

Art. 3 Campo d’applicazione territoriale Sottostanno alla presente ordinanza: a. gli intermediari finanziari con sede in Svizzera, anche quando forniscono i loro servizi finanziari esclusivamente all’estero;

Ordinanza RU 2005

b. le succursali, formali o di fatto, di intermediari finanziari con sede all’estero, che in Svizzera occupano persone che concludono per loro conto a titolo professionale operazioni di intermediazione finanziaria in Svizzera o dalla Svizzera, oppure che li vincolano giuridicamente in siffatte operazioni. Non sottostanno alla presente ordinanza: a. gli intermediari finanziari con sede all’estero che occupano in Svizzera per- sone che non possono concludere operazioni per conto degli intermediari fi- nanziari, né vincolarli giuridicamente; b. gli intermediari finanziari con sede all’estero che forniscono prestazioni di servizi transfrontaliere e occupano solo temporaneamente in Svizzera perso- nale basato all’estero per trattative d’affari o per la conclusione di singoli af- fari.

Sezione 2: Attività dell’intermediario finanziario

Art. 4 Operazione di credito (art. 2 cpv. 3 lett. a LRD) Le operazioni di credito sono assoggettate se perseguono la realizzazione di un uti- le. Non sono qualificati come operazioni di credito in particolare: a. le concessioni di crediti effettuate a titolo accessorio a un altro negozio giu- ridico, come un acquisto di merci, oppure il leasing diretto tra il fornitore e l’assuntore del leasing; b. gli impegni eventuali a favore di terzi come fideiussioni o garanzie; c. le relazioni di credito tra società e socio nella misura in cui il socio detiene una partecipazione di almeno il 10 per cento del capitale o dei voti nella so- cietà; d. le relazioni di credito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura in cui il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi alle assicurazioni socia- li per i lavoratori a motivo dell’attività lucrativa dipendente; e. le relazioni di credito tra persone prossime; f. i finanziamenti commerciali se il loro rimborso non è effettuato dalla con- troparte.

Art. 5 Servizi nel campo delle operazioni di pagamento (art. 2 cpv. 3 lett. b LRD) Un servizio nel campo delle operazioni di pagamento è assoggettato in particolare se:

Ordinanza RU 2005

a. l’intermediario finanziario trasferisce valori finanziari liquidi a un terzo su mandato della controparte. Deve possedere fisicamente questi valori, farli accreditare su un conto proprio oppure ordinarne con l’ausilio di una procura il trasferimento o la rimessa in nome e per conto della controparte; b. l’intermediario finanziario emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro contante e la controparte effettua in tal modo il paga- mento a terzi; c. l’intermediario finanziario effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori. Costituisce un’operazione di trasferimento di denaro o di valori il tra- sferimento di valori patrimoniali, escluso il trasporto fisico, attraverso l’accettazione di contante, assegni o altri mezzi di pagamento in Svizzera e il pagamento della somma corrispondente in contanti o in altra forma all’estero attraverso il trasferimento scritturale, la comunicazione, il bonifico o altra u- tilizzazione di un sistema di pagamento o di conteggio.

Art. 6 Attività commerciale (art. 2 cpv. 3 lett. c LRD) Un’attività commerciale è assoggettata in particolare se l’intermediario finanziario acquista e vende per conto di una controparte biglietti di banca, monete, divise e me- talli preziosi bancari. Sono parimenti considerati attività commerciale: a. l’attività di cambio; b. il commercio per conto proprio di monete circolanti e di biglietti di banca in corso; c. il commercio in borsa per conto di terzi di materie prime e di derivati di ma- terie prime come pure il commercio fuori borsa per conto di terzi, nella mi- sura in cui le materie prime e i loro derivati presentano un grado di standar- dizzazione talmente elevato da poter essere liquidati in ogni momento; d. il commercio per conto proprio di metalli preziosi bancari.

Art. 7 Altre attività (art. 2 cpv. 3 lett. e–g LRD) Sono altresì assoggettati: a. la gestione di prodotti del mercato finanziario e di strumenti finanziari per conto di una controparte; b. l’esecuzione di singoli mandati di investimento; c. le operazioni di deposito consistenti nella custodia e se del caso nella gestio- ne di valori mobiliari; d. l’attività di organo in seno a società di sede. Sono in particolare considerate società di sede le unioni di persone e unità patrimoniali organizzate che non

Ordinanza RU 2005

esercitano un’attività commerciale, di fabbricazione o un’altra attività gestita in forma commerciale.

Sezione 3: Attività a titolo professionale

Art. 8 Criteri Sempreché dalle singole disposizioni degli articoli qui appresso non risulti altri- menti, un intermediario finanziario esercita un’attività assoggettata a titolo profes- sionale se adempie uno dei seguenti criteri: a. realizza un ricavo superiore a 50 000 franchi durante un anno civile; b. avvia o mantiene con oltre 20 controparti per anno civile relazioni d’affari che non si esauriscono nell’esecuzione di una singola attività; c. ha la facoltà di disporre in permanenza di valori patrimoniali di terzi che su- perano in un qualsiasi momento i 5 milioni di franchi; d. effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile. Non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patri- moniali e i reinvestimenti all’interno del medesimo deposito; nel caso di contratti che vincolano bilateralmente va imputata al volume complessivo delle transazioni solo la prestazione fornita dalla controparte. Le attività assoggettate per persone che non rientrano nel campo di applicazione della legge in virtù dell’articolo 2 capoverso 4 LRD4 non sono prese in considera- zione ai fini della valutazione dell’esercizio a titolo professionale dell’attività. Le attività assoggettate per persone prossime sono prese in considerazione ai fini della valutazione dell’esercizio a titolo professionale dell’attività soltanto se viene realizzato un ricavo ai sensi della lettera a. Sono considerate persone prossime i pa- renti e gli affini in linea diretta, i parenti fino al terzo grado in linea collaterale, il coniuge (anche divorziato), le persone in unione domestica registrata, i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria, gli eredi sostituti e i sostituti dei legatari ai sensi dell’articolo 488 del Codice civile svizzero5.

Art. 9 Operazione di credito Le operazioni di credito secondo l’articolo 4 sono effettuate a titolo professionale solo se: a. con esse viene realizzato un ricavo superiore a 250 000 franchi durante un anno civile; e b. viene concesso un volume di crediti che supera in un qualsiasi momento i

5 milioni di franchi.

4 RS 955.0 5 RS 210

Ordinanza RU 2005

Il ricavo delle operazioni di credito è costituito da tutte le entrate provenienti dalle operazioni di credito previa deduzione della quota destinata al rimborso del credito.

Art. 10 Operazioni di trasferimento di denaro o di valori Le operazioni di trasferimento di denaro o di valori di cui all’articolo 5 lettera c sono sempre esercitate a titolo professionale.

Art. 11 Passaggio ad un’attività di intermediazione finanziaria a titolo pro- fessionale Chiunque passa da un’attività di intermediazione finanziaria a titolo non professio- nale ad una a titolo professionale deve: a. rispettare senza indugio gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 LRD6; b. entro due mesi, essere affiliato ad un organismo di autodisciplina oppure de- porre presso l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione per l’esercizio dell’attività. Fino ad avvenuta affiliazione a un organismo di autodisciplina o al rilascio di un’autorizzazione da parte della FINMA, agli intermediari finanziari ai sensi del ca- poverso 1 è vietato: a. avviare nuove relazioni d’affari assoggettate; b. intraprendere, nell’ambito di relazioni d’affari assoggettate già esistenti, a- zioni non strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali.

Sezione 4: Attività non assoggettate

Art. 12 Non sono assoggettati in particolare: a. il mero trasporto fisico o la mera custodia fisica di valori patrimoniali, fatto salvo l’articolo 7 lettera c; b. l’attività di incasso; c. il trasferimento di valori finanziari liquidi a titolo di prestazione accessoria a un’altra prestazione contrattuale; d. il commercio di valori mobiliari se non rientra nel campo d’applicazione del- la legge federale del 24 marzo 19957 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (legge sulle borse, LBVM); e. le istituzioni di previdenza del pilastro 3a offerte da fondazioni bancarie o assicurazioni; f. il personale ausiliario, nella misura in cui:

6 RS 955.0 7 RS 954.1

Ordinanza RU 2005

aa. lavora per un unico intermediario finanziario autorizzato o affiliato; bb. è selezionato accuratamente dall’intermediario finanziario autorizzato o affiliato e sottostà alle sue istruzioni e ai suoi controlli; cc. agisce unicamente in nome e per conto dell’intermediario finanziario; dd. è retribuito dall’intermediario finanziario e non dal cliente finale; ee. è integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dall’intermediario finanziario intesi a impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 8 LRD8 e riceve una formazione e un perfezionamento in questo ambito; ff. ha concluso con l’intermediario finanziario un accordo scritto concer- nente tutti gli elementi aa.–ee.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

... In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

8 RS 955.0

Ordinanza concernente il campo d'applicazione dell'articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro | Lexipedia | Lexipedia