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1 Spiegazioni concernenti: - la nuova ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIS); - le modifiche dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione, dell’ordinanza con- cernente il registro delle autorizzazioni a condurre, dell’ordinanza sul registro AD- MAS, dell’ordinanza sul registro MOFIS e dell’ordinanza sulla geoinformazione

1. Osservazioni generali

Il pacchetto di misure «Via sicura» inviato in consultazione includeva anche una proposta di modifica della legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) nella quale venivano definite chiare basi giuridiche per l’applicazione tecnica «Incidenti stradali» sviluppata nell’ambito di MISTRA1. L’applicazione consente di registrare in modo uniforme i dati relativi agli incidenti stradali, di valutarli a livello centralizzato e di compilare statistiche significative sugli incidenti occorsi. I dati registrati possono essere gestiti, valutati e georeferenziati. L’applicazione è in fase di test in alcuni Cantoni pilota e, dall’ottobre 2009, sarà introdotta su scala nazionale. Fino ad allora la modifica della LCStr summenzionata non entrerà in vigore. Per questa ra- gione si deve ricorrere a una regolamentazione transitoria in veste di ordinanza del Consiglio federale, valida dal 1° ottobre 2009, che disciplini le competenze e le funzioni relative al nuo- vo registro degli incidenti stradali. Il presente progetto di ordinanza si basa quindi sulle di- sposizioni della modifica della LCStr inviata in consultazione2.

2. Nuova ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIS)

La nuova ordinanza è suddivisa in quattro sezioni intitolate: «Disposizioni generali», «Regi- stro di rilevazione», «Registro di valutazione» ed «Entrata in vigore».

2.1. Disposizioni generali

Art. 1 e 2: il registro degli incidenti stradali è composto di due registri a sé stanti: - nel primo, il «registro di rilevazione», sono inseriti i dati sugli incidenti stradali raccolti con il verbale d’incidente. Il registro funge da fonte di informazioni per la valutazione degli in- cidenti stradali e da banca dati dei rapporti per i servizi cantonali; - nel secondo, il «registro di valutazione», vengono trasferiti determinati dati del registro di rilevazione. Il registro consente di analizzare i dati sugli incidenti e di valutarli sotto il profi- lo statistico. Art. 3: il registro di rilevazione è tenuto dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) in collabo- razione con i Cantoni, ma del trattamento dei dati si occupano in primo luogo i servizi canto- nali competenti. L’USTRA si limita a mettere a disposizione la banca dati, fornire eventuali servizi di supporto e ad assegnare o revocare i diritti di accesso al registro. Il registro di valu- tazione è invece tenuto esclusivamente dall’USTRA. In generale, l’USTRA è inoltre preposto all’assegnazione, alla modifica e alla revoca dei diritti di accesso al registro degli incidenti stradali. I dati del registro di rilevazione possono essere consultati unicamente dalle autorità cantonali competenti; quelli del registro di valutazione possono essere messi a disposizione anche di autorità, organizzazioni e privati interessati (cfr. anche art. 5 cpv. 2 e 17 cpv. 1). L’Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) si occupa di tutti gli aspet- ti tecnici legati al registro degli incidenti stradali. Art. 4: in linea di massima, l’autorità che inserisce i dati ne deve garantire la correttezza e completezza. Per quanto riguarda il registro di rilevazione, le autorità in questione sono i competenti organi di polizia cantonali; grazie a un test di attendibilità automatizzato, questi ultimi sono in grado di individuare potenziali errori già in fase d’inserimento dei dati. L’USTRA si limita a controllare i dati contenuti nel registro di valutazione.

1 Sistema d’informazione per la gestione delle strade e del traffico. 2 http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1563/Vorlage_1.pdf

2 Art. 5: l’Ufficio federale di statistica (UST) può consultare i dati, in forma anonimizzata, di cui necessita per adempiere i suoi compiti legali, stabiliti in particolare nella legge sulla statistica federale3 (LStat). L’USTRA può inoltre mettere i dati, in forma anonimizzata, a disposizione di terzi che li ri- chiedono per effettuare valutazioni proprie. A tal fine, rilascia di norma diritti di accesso, pro- tetti da password, a un archivio (cosiddetto «datawarehouse») in cui chi dispone di un’autorizzazione può effettuare valutazioni statistiche in un contesto predefinito. I dati, sempre in forma anonimizzata, possono essere comunicati anche ad autorità estere, a condizione che ciò sia previsto da un trattato internazionale. Nell’ambito degli Accordi bilate- rali con l’Ue, per esempio, la Svizzera si è impegnata a fornire determinati dati sugli incidenti stradali all’Ufficio statistico delle Comunità europee (Eurostat). Art. 6: in questo articolo sono riportate le misure e le procedure tecniche e organizzative che, per ragioni di protezione dei dati (cfr. art. 7 LPD4 e art. 20 OLPD5), devono essere osservate nel gestire il registro degli incidenti stradali e nel trattare i dati. Art. 7: finora l’elaborazione e la distribuzione di una statistica degli incidenti stradali sono sempre state gestite dall'UST, il quale adempiva questo compito d’intesa con l’USTRA. Dal 2011 sarà invece l’USTRA ad assumerne la responsabilità, in virtù delle competenze del Consiglio federale per l’organizzazione dell’Amministrazione federale stabilite nella legge del 21 marzo 19976 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA).

2.2. Registro di rilevazione

Art. 8: l’applicazione tecnica «Incidenti stradali» offre ai Cantoni quattro possibilità per inseri- re i dati di un incidente in un registro di rilevazione: l’inserimento manuale direttamente al computer, la scansione, l’immissione mediante penna digitale e la notifica a partire da un’applicazione cantonale tramite una cartella per il trasferimento dei dati. Nell’articolo 8 so- no riportati i vari gruppi di dati (lett. a–g) e, per ogni gruppo, un elenco non esaustivo di quelli che possono essere inseriti nel registro. Art. 9: gli accertamenti in caso di incidenti stradali continuano ad essere effettuati dai compe- tenti organi di polizia (cfr. art. 56 cpv. 1bis ONC7), i quali si avvalgono di un verbale d’incidente. Per poter basare le analisi e le valutazioni eseguite nel registro di valutazione (in cui è trasferita una parte dei dati secondo l’art. 11) su dati il più possibile aggiornati, gli orga- ni competenti sono tenuti a inserire sistematicamente i dati nel registro. Nel capoverso 2 so- no fissate le scadenze semestrali per l’immissione o la notifica dei dati. Art. 10: già in base al diritto vigente (art. 104c cpv. 5 lett. a e art. 104a cpv. 5 lett. d LCStr), gli organi di polizia possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati contenuti nel registro delle autorizzazioni a condurre (FABER) e nel registro automatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS), specialmente a fini di controllo. In questo modo possono con- frontare i dati rilevati nel luogo dell’incidente con quelli riportati in FABER e MOFIS. Un analogo confronto di dati è reso esplicitamente possibile anche nel registro di rilevazione, in quanto i dati contenuti in FABER e MOFIS possono essere trasferiti in tale registro allo scopo di verificare e completare quelli relativi a persone e veicoli nonché di identificare il NIP FABER e il numero di matricola del veicolo. A tal fine è necessario adeguare i due articoli cui si fa riferimento in questa disposizione, vale a dire l’articolo 5a dell’ordinanza del 23 agosto 20078 sul registro delle autorizzazioni a condurre e l’articolo 7 dell’ordinanza sul registro MOFIS9. Art. 11: un aspetto fondamentale dell’applicazione tecnica menzionata sopra e del registro degli incidenti stradali consiste nell’analisi dei dati relativi agli incidenti, finalizzata sostan-

3 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (RS 431.01). 4 Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (RS 235.1). 5 Ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (RS 235.11). 6 Legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010). 7 Ordinanza del 13 novembre 1962 sulle norme della circolazione stradale (RS 741.11). 8 Ordinanza del 23 agosto 2000 concernente il registro delle autorizzazioni a condurre (RS 741.53). 9 Ordinanza del 3 settembre 2003 concernente il registro automatizzato dei veicoli e dei detentori (RS 741.56).

3 zialmente a prevenire gli incidenti e ad accrescere dunque la sicurezza stradale. Per questa ragione è autorizzato il trasferimento nel registro di valutazione di alcuni dati sugli incidenti contenuti nel registro di rilevazione. Poiché l’identità delle persone coinvolte in un incidente non ha alcuna rilevanza ai fini delle valutazioni, i dati sono di norma trasferiti in forma anoni- mizzata. Fanno eccezione il NIP FABER dei conducenti e il numero di matricola dei veicoli coinvolti negli incidenti. Gli pseudonimi sono trasferiti nel registro di valutazione. Attraverso il NIP FABER o il numero di matricola si possono così creare collegamenti puntuali a dati non sensibili contenuti in FABER, MOFIS o nel registro automatizzato delle misure amministrati- ve (ADMAS), qualora ciò fosse necessario per interrogazioni mirate. Questa possibilità con- sente di effettuare valutazioni sinora non realizzabili, con le quali si possono individuare in- terconnessioni prima ignote e valutare in modo più approfondito le misure in corso. Art. 12: in linea di principio, hanno accesso al registro di rilevazione unicamente le autorità che registrano o notificano i dati, cioè concretamente i competenti organi cantonali di polizia. Questi ultimi possono consultare tutti i dati che hanno registrato o notificato personalmente e quelli registrati o notificati da autorità di polizia al di fuori del Cantone, ma relativi a incidenti avvenuti nel proprio territorio cantonale. Sovrapposizioni di questo genere possono verificarsi quando i settori di competenza organizzativi e territoriali non coincidono completamente (per es. sulle autostrade). L’USTRA ha accesso al registro di rilevazione soltanto nella misura in cui questo è necessa- rio per mettere a disposizione la banca dati, rilasciare e revocare autorizzazioni di accesso e, in questo contesto, fornire servizi di supporto. L’USTRA nomina le persone che, all’interno dell’Ufficio, sono autorizzate al trattamento dei dati per gli scopi menzionati. L’UFIT è responsabile degli aspetti tecnici elencati nell’articolo 3 capoverso 4. Art. 13: il diritto d’informazione e di rettifica si basa sulle pertinenti disposizioni della legisla- zione sulla protezione dei dati (art. 8 LPD, art. 1 e 2 in combinato disposto con l’art. 13 OLPD) e concerne le autorità responsabili per la registrazione dei dati, concretamente i competenti organi di polizia. Art. 14: questa disposizione disciplina la memorizzazione dei dati nel registro di rilevazione e la loro rimozione.

2.3. Registro di valutazione

Art. 15: questa disposizione prende spunto dall’articolo 11. I dati del registro di valutazione sono trasferiti dal registro di rilevazione. Il NIP FABER e il numero di matricola delle persone e dei veicoli coinvolti in un incidente vengono nascosti grazie a una manipolazione tecnica e non possono quindi essere visualizzati nel registro di valutazione. Questa misura è adottata per rispettare la protezione dei dati e consente praticamente di anonimizzare i dati nel regi- stro di valutazione. Art. 16: l’accesso al registro di valutazione è riservato in primo luogo all’USTRA; quest’ultimo può, in virtù dell’articolo 3 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 5 capoverso 2, conferire diritti di accesso a terzi. Anche in questo caso l’UFIT è responsabile degli aspetti tecnici, per occuparsi dei quali ha accesso al registro di valutazione. Art. 17: l’USTRA può valutare i dati del registro di valutazione e compilare statistiche al fine di analizzare e risanare tratti pericolosi e a rischio d’incidente, per cercare le cause degli in- cidenti e quindi, in generale, per migliorare la sicurezza stradale. Per poter condurre analisi e valutazioni approfondite con variabili complementari, i dati del registro di valutazione possono essere comparati, sulla base di specifiche interrogazioni, con quelli contenuti in FABER, MOFIS, ADMAS e MISTRA (per es. dati SIG). Dal punto di vista tecnico, i dati sono collegati mediante un NIP FABER o il numero di matricola di un veicolo, se disponibili. Questi valori non compaiono nel risultato del trattamento dei dati. Il risultato consiste infatti in una rappresentazione statistica, dalla quale non si può risalire né a persone e veicoli concreti, né al NIP FABER o al numero di matricola utilizzato. Art. 18: la possibilità riportata nell’articolo 17 di collegare i dati del registro di valutazione con quelli contenuti in FABER, ADMAS e MOFIS implica determinati adeguamenti delle corri- spondenti ordinanze. L’articolo 18 contiene i rinvii alle disposizioni pertinenti.

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2.4. Entrata in vigore

Art. 19: l’entrata in vigore dell’ordinanza è prevista, al più tardi, per l’ottobre del 2009, in coincidenza cioè con l’introduzione nei Cantoni dell’applicazione tecnica «Incidenti stradali». Il nuovo verbale d’incidente – e con esso una modalità centralizzata e univoca di registrazio- ne o notifica degli incidenti stradali – entrerà presumibilmente in vigore il 1° gennaio 2011; l’USTRA sarà quindi in grado di allestire una prima statistica standardizzata soltanto per la rilevazione del 2011. Per questa ragione, l’articolo 7 entra in vigore il 1° gennaio 2011, data in cui sarà pertanto abrogato il corrispondente articolo 128 dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC)10. I Cantoni che, già durante la fase transitoria (dal 1° ottobre 2009 al 31 dicembre 2010), tra- sferiscono nel registro di rilevazione i dati raccolti sugli incidenti sono esonerati dall’obbligo di segnalazione all’UST di cui all’articolo 128 OAC. In questi casi sarà infatti l’USTRA a tra- smettere direttamente i dati all’UFS. Quest’ultimo continua ad allestire e a pubblicare la stati- stica degli incidenti stradali fino al 2010.

3. Modifica dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione (OAC)

Art. 128: l’articolo disciplina la competenza in ambito di statistica degli infortuni, il contenuto della statistica e la frequenza con cui viene pubblicata, nonché l’obbligo da parte dei Cantoni di segnalare gli infortuni all’UST. Poiché questi aspetti vengono regolamentati nella nuova ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIS), l’articolo 128 OAC diventa superfluo e, per i motivi riportati sopra (cfr. n. 2.4, art. 19), può essere abrogato dal 1° gennaio 2011. 4. Modifica dell’ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni a condurre Art. 5a cpv. 3: la modifica proposta è necessaria perché, conformemente alle disposizioni della nuova ordinanza, i dati contenuti in FABER possono essere trasferiti nel registro di rile- vazione (art. 10 cpv. 1 ORIS) e collegati con quelli del registro di valutazione (art. 17 cpv. 2 ORIS). La modifica entra in vigore contemporaneamente alla ORIS.

5. Modifica dell’ordinanza sul registro ADMAS11

Art. 12: sinora questo articolo era composto di un solo capoverso che, nella modifica propo- sta, resta invariato sotto il profilo materiale e diventa il capoverso 1. Ad esso viene aggiunto un secondo capoverso, che risulta necessario perché, conformemente alle disposizioni della nuova ordinanza, i dati del registro ADMAS possono essere collegati con quelli del registro di valutazione (art. 17 cpv. 2 ORIS). La modifica entra in vigore contemporaneamente alla ORIS.

6. Modifica dell’ordinanza sul registro MOFIS

Art. 7: sinora questo articolo era composto di un solo capoverso che, nella modifica propo- sta, resta invariato sotto il profilo materiale e diventa il capoverso 1. Ad esso viene aggiunto un secondo capoverso, che risulta necessario perché, conformemente alle disposizioni della nuova ordinanza, i dati del registro MOFIS possono essere trasferiti nel registro di rilevazio- ne (art. 10 cpv. 2 ORIS) e collegati con quelli del registro di valutazione (art. 17 cpv. 2 ORIS). La modifica entra in vigore contemporaneamente alla ORIS.

7. Modifica dell’ordinanza sulla geoinformazione12

All. 1: il riferimento all’articolo 128 OAC per quanto riguarda le ubicazioni di incidenti della circolazione stradale va sostituito con quello alla nuova ordinanza. La modifica entra in vigore contemporaneamente alla ORIS.

10 Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione (RS 741.51) 11 Ordinanza del 18 ottobre 2000 concernente il registro automatizzato delle misure amministrative (RS 741.55) 12 Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (RS 510.620)