Lexipedia

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS armasuisse

Ufficio federale di topografiaswisstopo

Consultazione relativa alla revisione dell’Ordinanza sulla geoinformazione (OGI): adeguamento dell’Allegato 1, Catalogo dei geodati di base Rapporto esplicativo dell’avamprogetto

1. Situazione iniziale

Il 21 maggio 2008 il Consiglio federale ha deciso di adottare, il 1° luglio 2008, l’Ordinanza sulla geoinformazione (OGI). L’Allegato 1 dell’ordinanza citata contiene il catalogo dei geodati di base del diritto federale. I geodati di base del diritto federale sono geodati che si basano su un decreto legislativo della Confederazione. I geodati sono dati georeferenziati il cui riferimento geografico è definito per mezzo di coordinate, nomi di località, indirizzi postali o altri criteri. Questi geodati possono essere messi a disposizione in forma digitale (leggibile dal computer) o analogica (p.es. sottoforma di carte e piani convenzionali, elenchi delle località, liste).

Il catalogo dei geodati di base del diritto federale serve a concretizzare l’ambito di applicazione della legge sulla geoinformazione (LGI, RS 510.62). Il contenuto del catalogo dei geodati di base è disciplinato da leggi specialistiche ed è reso univoco dal chiaro riferimento alla legislazione specialistica corrispondente e completa, poiché dall’articolo 3 capoverso 1 lettera c LGI emerge che tutti i geodati la cui esistenza si fonda sul diritto federale devono essere inclusi nel catalogo dei geodati di base del diritto federale.

Nell’ambito dell’elaborazione della tabella di marcia relativa all’introduzione dei modelli di geodati minimi (mandato del Consiglio federale del 21 maggio 2008), i servizi federali competenti hanno formulato diverse proposte di modifica del catalogo dei geodati di base (Allegato 1 OGI). Queste modifiche riguardano in particolare l’armonizzazione delle denominazioni con la presente legislazione specialistica, una regolamentazione più chiara delle competenze tra i singoli servizi federali nonché adeguamenti nella colonna «Livello delle autorizzazioni all’accesso». Il contenuto materiale dell’Allegato 1 OGI deve essere pertanto adeguato in modo puntuale.

2. Contenuto della revisione dell’ordinanza

La seguente tabella rappresenta l’intero catalogo dei geodati di base secondo l’allegato 1 OGI. Tutte le proposte di revisione sono indicate a colori; inoltre alla fine sono riportati anche alcuni nuovi insiemi di dati che devono essere inseriti a loro volta nel catalogo al fine di soddisfare il criterio di completezza. In seguito al catalogo dei geodati di base vengono brevemente illustrate e motivate in un elenco tutte le richieste di revisione.

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Catalogo dei geodati di base:

Denominazione Base giuridica Servizio

Catasto delle restrizioni di competente

Servizio di telecaricamento (RS 510.62

Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)

Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-

diritto pubblico della proprietà derazione]

all’accesso Identificatore

Convenzione per la RS 0.451.41 UFAM A X 1 protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (UNESCO, beni naturali) Convenzione sulle zone RS 0.451.45 UFAM A X 2 umide d’importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri (Convenzione di Ramsar) Convenzione delle alpi RS 0.700.1 ARE A X 3 Carte secondo il diritto RS 0.748.0 swisstopo A 4 aeronautico (Carte art. 37, [UFAC] aeronautiche) allegati 4, 11, 14 e 15 RS 510.626.1 art. 10 Dati della navigazione RS 0.748.0 UFAC AB 5 aerea art. 37, allegati 4, 11, 14 e 15 Dati elettronici sugli RS 0.748.0 UFAC A 6 ostacoli e sul art. 37, terrenoAbrogato allegato 15 Registro fondiario: RS 210 art. 949a Cantoni A 7 informazioni cpv. 3, 970 [UFG] pubblicamente accessibili RS 211.432.1 art. 106a Registro fondiario: RS 210 art. 949a Cantoni B 8 ulteriori dati cpv. 3, 970 [UFG] conformemente a RS 211.432.1 eGRISDM art. 6 segg. Registro federale degli RS 431.01 UST B X 9 edifici e delle abitazioni art. 10 RS 431.841 art. 1 segg. Registro delle imprese e RS 431.01 UST B X 10 degli stabilimenti art. 10 RS 431.903 art. 1 segg. Censimenti federali delle RS 431.012.1 UST B X 11 aziende allegato Statistica della superficie RS 431.012.1 UST A X 12 della Svizzera allegato Censimento della RS 431.012.1 USTRA A X 13 circolazione stradale sulla allegato rete superiore Censimento della RS 431.012.1 Cantoni A X 14 circolazione stradale sulla allegato [USTRA] rete regionale e locale Censimenti federali della RS 431.112 UST B X 15 popolazione art. 1 segg.

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Denominazione Base giuridica Servizio

Catasto delle restrizioni di competente

Servizio di telecaricamento (RS 510.62

Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)

Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-

diritto pubblico della proprietà derazione]

all’accesso Identificatore

Inventario federale delle RS 451 art. 5 USTRA A X 16 vie di comunicazione RS 451.1 art. 23 storiche cpv. 1 lett. c RS 451.13 Inventario delle vie di RS 451 art. 5 Cantoni A X 17 comunicazione storiche in RS 451.1 art. 23 [USTRA] Svizzera (regionale e cpv. 1 lett. c locale) RS 172.217.1 art. 10 cpv. 3 lett. a Inventario federale dei RS 451 art. 5 UFAM A X 18 paesaggi, siti e monumenti RS 451.11 naturali d’importanza art. 1 segg. nazionale (IFP) Inventario federale delle RS 451 art. 18a UFAM A X 19 zone golenali RS 451.31 d’importanza nazionale art. 1 segg. Inventario federale delle RS 451 art. 18a UFAM A X 20 torbiere alte e delle RS 451.32 torbiere di transizione di art. 1 segg. importanza nazionale Inventario federale delle RS 451 art. 18a UFAM A X 21 paludi di importanza RS 451.33 nazionale art. 1 segg. Inventario federale dei siti RS 451 art. 18a UFAM A X 22 di riproduzione di anfibi RS 451.34 di importanza nazionale art. 1 segg. Biotopi d’importanza RS 451 art. 18b Cantoni A X 23 regionale e locale RS 451.1 art. 18 [UFAM]

Inventario federale dei RS 451 art. 23b UFAM A X 24 paesaggi palustri di RS 451.35 particolare bellezza e di art. 1 segg. importanza nazionale Inventario federale degli RS 451.12 UFC A 25 abitati meritevoli di art. 1 segg. protezione d’importanza nazionale (OIAMP) Inventario cantonale delle RS 451.31 art. 3 Cantoni A X 26 zone golenali di [UFAM] importanza nazionale e regionale Inventario cantonale delle RS 451.32 art. 3 Cantoni A X 27 torbiere alte e delle [UFAM] torbiere di transizione di importanza nazionale e regionale Inventario cantonale delle RS 451.33 art. 3 Cantoni A X 28 paludi di importanza [UFAM] nazionale e regionale Inventario cantonale dei RS 451.34 art. 5 Cantoni A X 29 siti di riproduzione di [UFAM] anfibi di importanza nazionale e regionale Inventario cantonale dei RS 451.35 art. 3 Cantoni A X 30 paesaggi palustri di [UFAM] particolare bellezza e di importanza nazionale

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Denominazione Base giuridica Servizio

Catasto delle restrizioni di competente

Servizio di telecaricamento (RS 510.62

Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)

Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-

diritto pubblico della proprietà derazione]

all’accesso Identificatore

Parco Nazionale Svizzero RS 454 UFAM A X 31 art. 1 segg. Piano settoriale militare RS 510.51 art. 6 DDPS A X 32 RS 700.1 [ARE] art. 14 segg. Sistemi di riferimento RS 510.62 swisstopo X A X 33 geodetici (misurazione art. 22 segg. nazionale) RS 510.626 art. 12 segg., 7 RS 510.620 art. 4 segg. Quadri di riferimento RS 510.62 swisstopo X A X 34 geodetici (dati concernenti art. 22 segg. i punti fissi e la rete RS 510.626 permanente della art. 12 segg., 7 misurazione nazionale) RS 510.620 art. 4 segg. Ortofoto (misurazione RS 510.62 swisstopo X A X 35 nazionale) art. 22 segg. RS 510.626 art. 7 Foto aeree (misurazione RS 510.62 swisstopo X A 36 nazionale) art. 22 segg. RS 510.626 art. 7 Foto satellitari RS 510.62 swisstopo X A X 37 (misurazione nazionale) art. 22 segg. RS 510.626 art. 7 Modello topografico del RS 510.62 swisstopo X A X 38 paesaggio (misurazione art. 22 segg. nazionale) RS 510.626 art. 7 Confini giurisdizionali RS 510.62 swisstopo X A X 39 (misurazione nazionale) art. 22 segg. RS 510.626 art. 7, 13 segg. Nomi geografici RS 510.62 swisstopo X A X 40 (misurazione nazionale) art. 22 segg. RS 510.626 art. 7 Dati altimetrici RS 510.62 swisstopo X A X 41 (misurazione nazionale) art. 22 segg. RS 510.626 art. 7 RS 748.131.1 art. 58b cpv. 3 Carte nazionali RS 510.62 swisstopo X A X 42 1:25 000–1:1 mio. art. 22 segg. RS 510.626 art. 8 Atlante della Svizzera RS 510.62 swisstopo A 43 art. 22 segg. Politecnic RS 510.626 o federale art. 23 di Zurigo

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Denominazione Base giuridica Servizio

Catasto delle restrizioni di competente

Servizio di telecaricamento (RS 510.62

Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)

Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-

diritto pubblico della proprietà derazione]

all’accesso Identificatore

Atlante idrologico RS 510.62 UFAM A 44 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23 Atlante climatico della RS 510.62 Meteo A 45 SvizzeraAbrogato art. 22 segg. Svizzera RS 510.626 art. 23 Carte geologiche RS 510.62 swisstopo A X 46 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23 Carte geofisiche RS 510.62 swisstopo A 47 art. 22 segg. RS 510.626 art. 23 Carte geotecniche RS 510.62 swisstopo A 48 art. 22 segg.,

27 seg.

RS 510.626 art. 23 RS 510.624 art. 10 Carte storiche RS 510.62 swisstopo X A 49 art. 22 segg. RS 510.626.1 art. 10 Geologia nazionale RS 510.62 swisstopo A 50 (dati di base) art. 27 seg. RS 510.624 art. 5 lett. a Piano per il registro RS 510.62 Cantoni X A X 51 fondiario (misurazione art. 29 segg. [D+M] ufficiale) RS 211.432.2 art. 5 Piano di base–MU–CH RS 510.62 Cantoni X A X 52 (misurazione ufficiale) art. 29 segg. [D+M] RS 211.432.2 art. 5 Punti fissi PFP1, PFA1 RS 510.62 swisstopo X A X 53 (misurazione nazionale) art. 229 segg. RS 510.626 art. 2 Punti fissi PFP2, PFA2, RS 510.62 Cantoni X A X 54 PFP3, PFA3 (misurazione art. 29 segg. [D+M] ufficiale) RS 211.432.2 art. 6 Copertura del suolo RS 510.62 Cantoni X A X 55 (misurazione ufficiale) art. 29 segg. [D+M] RS 211.432.2 art. 6 Oggetti singoli RS 510.62 Cantoni X A X 56 (misurazione ufficiale) art. 29 segg. [D+M] RS 211.432.2 art. 6

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Catasto delle restrizioni di competente

Servizio di telecaricamento (RS 510.62

Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)

Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-

diritto pubblico della proprietà derazione]

all’accesso Identificatore

Altimetria (misurazione RS 510.62 Cantoni X A X 57 ufficiale) art. 29 segg. [D+M] RS 211.432.2 art. 6 Nomenclatura RS 510.62 Cantoni X A X 58 (misurazione ufficiale) art. 29 segg. [D+M] RS 211.432.2 art. 6 Beni immobili RS 510.62 Cantoni X A X 59 (misurazione ufficiale) art. 29 segg. [D+M] RS 211.432.2 art. 6 Indirizzi di edifici RS 510.62 Cantoni X A X 60 (misurazione ufficiale) art. 29 segg. [D+M] RS 211.432.2 art. 6 Spostamenti di terreno RS 510.62 Cantoni X A X 61 permanenti (misurazione art. 29 segg. [D+M] ufficiale) RS 211.432.2 art. 6 Confini giurisdizionali RS 510.62 Cantoni X A X 62 (misurazione ufficiale) art. 29 segg. [D+M] RS 211.432.2 art. 6 Suddivisioni ammini- RS 510.62 Cantoni X A X 63 strative (misurazione art. 29 segg. [D+M] ufficiale) RS 211.432.2 art. 6 Condotte sotterranee RS 510.62 Cantoni X A X 64 (misurazione ufficiale) art. 29 segg. [D+M] RS 211.432.2 art. 6 RS 746.1 art. 1 Inventario svizzero dei RS 520.31 art. 3 UFPP A 65 beni culturali d’impor- tanza nazionale (e regio- nale) Inventario dell’approv- RS 531.32 Cantoni C 66 vigionamento con acqua art. 8 [UFAM] potabile in situazioni di emergenza Rete delle piste ciclabili RS 700 art. 3 Cantoni A X 67 cpv. 3 lett. c, [USTRA] art. 6 cpv. 3 RS 172.217.1 art. 10 cpv. 3 lett. a Superfici per l’avvicen- RS 700 art. 6 Cantoni A X 68 damento delle colture cpv. 2 lett. a [ARE] conformemente al Piano RS 700.1 settoriale delle superfici art. 26 segg. per l’avvicendamento delle colture RS 700.1 art. 28 cpv. 2 Piani direttori cantonali RS 700 Cantoni A 69 art. 6 segg. [ARE] RS 700.1 art. 4 segg.

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Catasto delle restrizioni di competente

Servizio di telecaricamento (RS 510.62

Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)

Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-

diritto pubblico della proprietà derazione]

all’accesso Identificatore

Piano settoriale dei RS 700 art. 13 ARE A X 70 trasporti, parte RS 700.1 programmatica (traffico art. 14 segg. complessivo)Abrogato Piano settoriale dei RS 700 art. 13 UFT A X 71 trasporti, parte Infrastrut- RS 700.1 [ARE] tura Fferroviaria art. 14 segg. /Trasporti pubblici RS 742.104 Piano settoriale dei RS 700 art. 13 USTRA A 72 trasporti, parte Strade [ARE] Piani di utilizzazione RS 700 Cantoni X A X 73 (cantonali/comunali) art. 14, 26 [ARE] Stato dell’urbanizzazione RS 700 art. 19 Cantoni A X 74 RS 700.1 [ARE] art. 31 seg. Perimetri della RS 700 art. 20 Cantoni A X 75 ricomposizione [ARE] particellare Zone di pianificazione RS 700 art. 27 Cantoni A X 76 [ARE] Agricoltura (dati di base) RS 700.1 art. 14 UFAG A X 77 Piano settoriale di RS 700.1 UFE A X 78 depositi in strati geologici art. 14 segg. [ARE] profondi RS 732.11 art. 5 Reti di percorsi pedonali e RS 704 art. 4, 16 Cantoni A X 79 sentieri [USTRA] Protezione e sicurezza RS 721.100 UFAM A X 80 contro le piene (dati di art. 13 base) RS 721.100.1 art. 26 Protezione e sicurezza RS 721.100 Cantoni A 81 contro le piene (ulteriori art. 14 [UFAM] rilevamenti) RS 721.100.1 art. 27 Compendio degli impianti RS 721.80 UFE A X 82 idroelettrici (WASTA) art. 29a Compendio dei prelievi RS 721.80 Cantoni A X 83 d’acquaAbrogato art. 29a [UFE] Registro dei diritti RS 721.80 Cantoni B 84 d’acquaAbrogato art. 31 [UFE] Zone tutelate dall’OIFI RS 721.821 UFE A X 85 art. 5 Pianificazione delle RS 725.11 art. USTRA X A X 86 sStrade nazionali 911 RS 725.113.11 allegato Zone di progettazione RS 725.11 USTRA X A X 87 riservate per le strade art. 14 nazionali Determinazione degli RS 725.11 USTRA X A X 88 allineamenti per le strade art. 22 nazionali Piano di espropriazione RS 725.11 USTRA B 89 per le strade art. 39 nazionaliAbrogato

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Catasto delle restrizioni di competente

Servizio di telecaricamento (RS 510.62

Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)

Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-

diritto pubblico della proprietà derazione]

all’accesso Identificatore

Rete delle strade RS 725.116.21 USTRA X A 90 principali art. 16, allegato 2 Centrali nucleari RS 732.1 UFE B X 91 art. 1 segg. Piani d’opera delle linee RS 734.0 art. 3 Gestori B 92 elettriche in cavo RS 734.31 degli art. 62 impianti [UFE] Piano generale degli RS 734.0 Gestori B 93 impianti elettrici art. 3, 16 degli RS 734.25 impianti art. 14 [UFE] Piano settoriale degli RS 734.0 art. 16 UFE A X 94 elettrodotti cpv. 5 [ARE] RS 700.1 art. 14 segg. Ubicazioni degli incidenti RS 741.57 USTRA B 95 stradali Zone di progettazione per RS 742.101 UFT X A X 96 gli impianti ferroviari art. 18n Linee di costruzione per RS 742.101 UFT X A X 97 gli impianti ferroviari art. 18q Linee e stazioni RS 742.1210 UFT A X 98 ferroviarie art. 54 1 Funivie RS 743.011 UFT A X 99 art. 10 Rete della navigazione RS 747.201 Cantoni A X 100 nelle acque e rete art. 3, 5 [UFT] idrografica Piano settoriale delle RS 747.219.1 UFT A X 101 idroviedei trasporti, parte art. 5 [ARE] navigazione Piano settoriale dei RS 748.0 UFAC A X 102 trasporti, parte Aviazione art. 8 cpv. 3, [ARE] (Piano settoriale 36c cpv. 2, dell’infrastruttura 37a cpv. 5, aeronautica) 40a RS 748.131.1 art. 3a, 25, 27d RS 700.1 art. 14 segg. Zone di progettazione per RS 748.0 UFAC X A X 103 gli impianti aeroportuali art. 37n–37p RS 748.131.1 art. 27h Linee di costruzione per RS 748.0 UFAC X A X 104 gli impianti aeroportuali art. 37q–37s Carta ed elenco degli RS 748.131.1 UFAC A 105 ostacoli alla navigazione art. 60, 61 aereaAbrogato Catasto delle superfici di RS 748.131.1 UFAC B 106 limitazione degli ostacoli art. 62 (Forze aeree)

1 [RU 1999 689. RU 2009 5981 art. 26 lett. c]. Vedi ora l’art. 4 dell’O del 4 nov. 2009 sulle concessioni e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (RS 742.120). 8/19

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Catasto delle restrizioni di competente

Servizio di telecaricamento (RS 510.62

Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)

Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-

diritto pubblico della proprietà derazione]

all’accesso Identificatore

Catasto delle superfici RS 748.131.1 UFAC B 107 soggette a misurazione art. 62a Piano delle zone di RS 748.0 art. 42 UFAC X A X 108 sicurezza degli aeroporti RS 748.131.1 art. 71–73 Piani delle reti emittenti RS 784.10 UFCOM A 109 radiofoniche e televisive art. 13, 24 seg. Ubicazioni degli impianti RS 784.10 UFCOM B 110 di radiocomunicazione art. 13a (dati di esercizio) RS 784.102.1 art. 13, 17 Catasto delle antenne RS 784.10 UFCOM A 111 degli impianti delle reti art. 24 seg. pubbliche di telefonia mobile e delle stazioni di radiodiffusione Catasto dei rischi RS 814.01 UFAM C 112 (rRaccolta di dati art. 10 dell’Ufficio RS 814.012 federale) concernente art. 17 l’ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti Catasto dei rischi RS 814.01 Cantoni CB 113 (rilevamenti dei Cantoni) art. 10 [UFAM] RS 814.012 art. 16 Impianti di trattamento RS 814.01 Cantoni A X 114 dei rifiuti art. 31 [UFAM] RS 814.600 art. 17, 18 Inventario delle discariche RS 814.01 Cantoni A X 115 art. 31 [UFAM] RS 814.600 art. 23 Catasto dei siti inquinati RS 814.01 Cantoni X A X 116 art. 32c [UFAM] RS 814.680 art. 5 Catasto dei siti inquinati RS 814.01 DDPS X A X 117 nel settore militare art. 32c [UFAM] RS 814.680 art. 5 Catasto dei siti inquinati RS 814.01 UFAC X A X 118 nel settore degli aeroporti art. 32c [UFAM] civili RS 814.680 art. 5 Catasto dei siti inquinati RS 814.01 UFT X A X 119 nel settore dei trasporti art. 32c [UFAM] pubblici RS 814.680 art. 5 Carte dell’inquinamento RS 814.41 UFAM A 120 fonico – panoramica art. 45a nazionale RS 814.01 art. 44

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Catasto delle restrizioni di competente

Servizio di telecaricamento (RS 510.62

Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)

Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-

diritto pubblico della proprietà derazione]

all’accesso Identificatore

Rete nazionale RS 814.01 UFAM A X 121 d’osservazione degli art. 44 inquinanti atmosferici RS 814.318.142.1 (NABEL) art. 39 Rilevamenti cantonali RS 814.01 Cantoni A X 122 dell’inquinamento art. 44 [UFAM] atmosferico (reti di rileva- RS 814.318.142.1 mento) art. 27 Carte nazionali dell’inqui- RS 814.01 UFAM A 123 namento atmosferico art. 44 Risultati dell’osservazione RS 814.01 UFAM A 124 nazionale del art. 44 deterioramento del suolo RS 814.12 art. 3 (NABO) Risultati della sorve- RS 814.01 Cantoni A 125 glianza cantonale del art. 44 [UFAM] deterioramento del suolo RS 814.12 (servizi specializzati art. 4 protezione del suolo) Catasto dei rumori – RS 814.01 UFT A X 126 impianti ferroviari art. 44 [UFAM] RS 814.41 art. 37, 45 Registro delle emissioni di RS 814.01 UFAM A X 127 sostanze inquinanti e dei art. 46 cpv. 2 trasferimenti di rifiuti e di RS 814.017 sostanze inquinanti nelle art. 8 acque di scarico Pianificazione regionale RS 814.20 art. 7 Cantoni A X 128 dello smaltimento delle RS 814.201 [UFAM] acque di scarico art. 4 Pianificazione comunale RS 814.20 art. 7 Cantoni A X 129 dello smaltimento delle RS 814.201 [UFAM] acque di scarico art. 5 Settori di protezione delle RS 814.20 Cantoni A X 130 acque art. 19 [UFAM] RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4 Zone di protezione delle RS 814.20 Cantoni X A X 131 acque sotterranee art. 20 [UFAM] RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4 Aree di protezione delle RS 814.20 Cantoni X A X 132 acque sotterranee art. 21 [UFAM] RS 814.201 art. 29, 30, allegato 4 Qualità delle acque RS 814.20 UFAM A X 133 (rilevamenti di interesse art. 57 nazionale) Qualità delle acque RS 814.20 Cantoni B 134 (ulteriori rilevamenti) art. 58 [UFAM] Condizioni idrologiche RS 814.20 UFAM A X 135 (rilevamenti di interesse art. 57 nazionale) RS 721.100 art. 13

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Denominazione Base giuridica Servizio

Catasto delle restrizioni di competente

Servizio di telecaricamento (RS 510.62

Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)

Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-

diritto pubblico della proprietà derazione]

all’accesso Identificatore

Condizioni idrologiche RS 814.20 Cantoni A 136 (ulteriori rilevamenti) art. 58 [UFAM] RS 721.100 art. 14 Approvvigionamento in RS 814.20 UFAM A X 137 acqua potabile (rileva- art. 57 menti di interesse nazionale) Approvvigionamento in RS 814.20 Cantoni B 138 acqua potabile (ulteriori art. 58 [UFAM] rilevamenti) Inventario delle falde RS 814.20 Cantoni A X 139 freatiche e degli impianti art. 58 [UFAM] adibiti all’approvvigionamento idrico Inventario dei prelievi RS 814.20 Cantoni A 140 d’acqua esistenti art. 82 [UFAM] RS 814.201 art. 36, 40 RS 721.80 art. 29a Affioramenti, captazioni e RS 814.201 Cantoni A X 141 impianti di ravvenamento art. 30 [UFAM] della falda freatica Catasto dei rumori – RS 814.41 USTRA A 142 strade nazionali art. 37, 45 [UFAM] RS 814.01 art. 41 Catasto dei rumori – RS 814.41 DDPS A X 143 aerodromi militari art. 37, 45 [UFAM] RS 814.01 art. 44 Catasto dei rumori – RS 814.41 Cantoni A 144 strade principali e altre art. 37, 45 [UFAM] strade RS 814.01 art. 44 Gradi di sensibilità al RS 814.41 Cantoni X A X 145 rumore (in zone art. 43 [UFAM] d’utilizzazione) Schede dei dati sulle RS 814.710 Cantoni B 146 ubicazioni delle stazioni art. 11 [UFAM] di base delle reti pubbliche di telefonia mobile (dati della pianificazione)Abrogato Elenco di tutte le RS 814.911 UFAM A 147 emissioni sperimentali art. 3556 cpv. 1 autorizzate Elenco degli organismi RS 814.911 UFAM A 148 geneticamente modificati art. 3556 cpv. 23 direttamente emessi nell’ambiente la cui messa in commercio è stata autorizzata Catasto della produzione RS 910.1 art. 4 UFAG A X 149 agricola RS 912.1 art. 1, 5

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Denominazione Base giuridica Servizio

Catasto delle restrizioni di competente

Servizio di telecaricamento (RS 510.62

Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)

Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-

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Registro delle RS 910.1 art. 16 UFAG A X 150 denominazioni d’origine RS 910.12 protetta (DOP) e delle art. 13 indicazioni geografiche (IGP) Catasto viticoloAbrogato RS 910.1 Cantoni A 151 art. 61, 63 [UFAG] RS 916.140 art. 11, 13 Zone declive e zone in RS 910.13 Cantoni A X 152 forte pendenza art. 36, 38, 39 [UFAG] Superfici agricole RS 910.1 Cantoni A X 153 art. 61 [UFAG] RS 910.13 art. 40, allegato 1.2 RS 910.91 art. 13, 14 RS 916.140 art. 4 Sorveglianza del territorio RS 916.20 Cantoni CA X 154 (organismi nocivi) art. 2841, [UFAG] allegato 2 Epizoozie soggette RS 916.401 UFV A 155 all’obbligo di notifica art. 65 Accertamenti del carattere RS 921.0 art. 10 Cantoni A 156 forestale RS 921.01 [UFAM] art. 12 Margini delle foreste RS 921.0 Cantoni X A X 157 (in zone edificabili) art. 13 [UFAM] Zone forestali con RS 921.0 Cantoni A X 158 limitazioni dell’accesso art. 14 [UFAM] (aree protette)Abrogato Linee di distanza dalle RS 921.0 Cantoni X A X 159 foreste art. 17 [UFAM] Riserve forestali RS 921.0 art. 20 Cantoni A X 160 cpv. 4 [UFAM] RS 921.01 art. 41 Pianificazione forestale RS 921.0 art. 20 Cantoni A X 161 (condizioni delle RS 921.01 [UFAM] ubicazioni, funzioni art. 18 cpv. 2 forestali) Censimenti forestali RS 921.0 Cantoni A 162 cantonali (dati di art. 33, 34 [UFAM] base)Abrogato Inventario forestale RS 921.0 FNP B 163 nazionale svizzero (basi) art. 33, 34 [UFAM] RS 921.01 art. 37a Inventario forestale RS 921.0 FNP A 164 nazionale svizzero art. 33, 34 [UFAM] (rapporto conclusivo) RS 921.01 art. 37a Ricerca ecologica di lungo RS 921.0 FNP B 165 termine in ecosistemi art. 33, 34 [UFAM] forestali e inventario RS 921.01 Sanasilva art. 37a 12/19

Denominazione Base giuridica Servizio

Catasto delle restrizioni di competente

Servizio di telecaricamento (RS 510.62

Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)

Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-

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Carte dei pericoli RS 921.0 art. 36 Cantoni A 166 RS 721.100 [UFAM] art. 6 RS 921.01 art. 15 segg. RS 721.100.1 art. 21, 27 Catasto dei pericoli RS 921.0 art. 36 Cantoni A 167 RS 721.100 [UFAM] art. 6 RS 921.01 art. 15 segg. RS 721.100.1 art. 21, 27 Zone di caccia e bandite RS 922.0 Cantoni A X 168 di caccia (cantonali) art. 3, 11 [UFAM] Colonie di stambecchi RS 922.0 art. 7 UFAM A X 169 cpv. 3 RS 922.27 art. 1, 2 Inventario federale delle RS 922.0 art. 11 UFAM A X 170 bandite di caccia federali RS 922.31 art. 1 segg. Inventario federale delle RS 922.0 art. 11 UFAM A X 171 riserve d’importanza RS 922.32 internazionale e nazionale art. 1 segg. d’uccelli acquatici e migratori Riserve d’uccelli RS 922.0 art. 11 Cantoni A X 172 (cantonali) cpv. 4 [UFAM] Zone per le misure di RS 922.0 art. 12 Cantoni A 173 autodifesa contro i danni RS 922.01 [UFAM] causati dalla art. 9 selvagginaAbrogato Zone di protezione ittica RS 923 art. 4 Cantoni A X 174 cpv. 3 [UFAM] Strutture della rete RS 520.19 UFPP C X 175 POLYCOM art. 4 Catasto dei rumori – RS 814.41 UFAC A 176 aerodromi civili art. 37, 45 [UFAM] RS 814.01 art. 44 Catasto dei rumori – RS 814.41 DDPS A 177 piazze d’armi, di tiro e art. 37, 45 [UFAM] d’esercizio militari RS 814.01 art. 44 Piani delle zone per la RS 732.2 IFSN A X 178 pianificazione delle art. 1 segg. misure di emergenza nei dintorni degli impianti nucleari Convenzione per la RS 0.451.41 UFC A X 179 protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale (UNESCO beni culturali)

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Denominazione Base giuridica Servizio

Catasto delle restrizioni di competente

Servizio di telecaricamento (RS 510.62

Livello di autorizzazione art. 8 cpv. 1)

Geodati di riferimento [servizio specializzato della Confe-

diritto pubblico della proprietà derazione]

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Atlante statistico della RS 510.62 art. UST A 180 Svizzera 22 RS 510.626 art. 23 Elenco ufficiale delle RS 510.625 swisstopo A X 181 località con il numero art. 24 postale d’avviamento e il perimetro Banca dati sul radon RS 814.501 UFSP B 182 art. 118a Sicurezza RS 734.7 Cantoni A X 183 dell’approvvigionamento art. 5 cpv. 1 [ElCom] elettrico Itinerari dei trasporti RS 741.11 Cantoni A X 184 speciali art. 78 segg. [USTRA] Dissodamenti e RS 921.0, Cantoni A 185 rimboschimento art. 5, 7 [UFAM] compensativo RS 921.01, art. 7, 8 Prati e pascoli secchi RS 451.0, Cantoni A X 186 (Pps) art. 18a [UFAM] RS 451.37, art. 4 Parchi d’importanza RS 451.0, Cantoni A 187 nazionale art. 23e [UFAM] RS 451.36, art. 4

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3. Motivazioni delle singole revisioni

Identificatore Spiegazione/motivazione

1 La Convenzione dell’UNESCO distingue il patrimonio mondiale in siti culturali e naturali. In Svizzera la competenza per il patrimonio mondiale spetta a livello nazionale ai due servizi specializzati della Confederazione: l’Ufficio federale della cultura UFC in qualità di organo specializzato per la tutela dei monumenti storici, l’archeologia e la protezione degli insediamenti per i beni culturali e il coordinamento di tutte le questioni concernenti il patrimonio mondiale, l’Ufficio federale dell’ambiente UFAM in qualità di organo specializzato nella protezione della natura e del paesaggio per quanto concerne i beni naturali. L’attuale indicazione dell’UFAM viene adattata nella colonna della denominazione (beni naturali) e una nuova indicazione dell’UFC viene aggiunta alla fine del catalogo per i beni culturali. 4 Per le carte secondo il diritto aeronautico (carta aeronautica OACI, carta del volo a vela, carta degli ostacoli alla navigazione aerea), ai sensi dell’Ordinanza sulla misurazione nazionale OMN il servizio competente è swisstopo. L’organo specializzato della Confederazione resta l’Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC. 5 I dati della navigazione aerea sono geodati aeronautici ai sensi degli allegati dell’OACI che secondo le norme internazionali devono essere messi a disposizione di terzi, ma sono solo limitatamente accessibili al pubblico. I requisiti richiesti nel concreto sono specificati più dettagliatamente all’interno dell’Ordinanza sui dati della navigazione aerea (il cui avamprogetto è attualmente in fase di elaborazione). 6 Il set di dati fa parte delle registrazioni dei dati della navigazione aerea (ID = 5) e dei dati altimetrici (misurazione nazionale, ID = 41) e può essere pertanto cancellato. 32 Piani settoriali: secondo la RPT le autorità di tutti i livelli sono tenute a coordinare le loro attività d’incidenza territoriale (art. 1 RPT) nonché a elaborare e coordinare le pianificazioni necessarie a questo scopo (art. 2 RPT). L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE svolge questo compito di coordinamento anche per i geodati di base, circostanza che per tutti i piani settoriali viene specificata mediante l’indicazione tra parentesi quadre dell’organo specializzato della Confederazione.

33 Rettifica, rispettivamente precisazione della base giuridica.

34 Rettifica, rispettivamente precisazione della base giuridica.

39 Rettifica, rispettivamente precisazione della base giuridica.

41 Ai sensi dell’Ordinanza sull’infrastruttura aeronautica swisstopo è l’ufficio competente per i dati riguardanti il terreno. La base giuridica viene integrata di conseguenza. 43 La competenza è disciplinata all’interno della Ordinanza sulla misurazione nazionale OMN, art. 23 cpv. 1, che indica il Politecnico federale di Zurigo come servizio competente. Ciò corrisponde agli accordi e alla concezione di swisstopo e del Politecnico. 45 Richiesta di MeteoSvizzera in occasione della consultazione degli uffici concernente l’OEm- swisstopo (cfr. a questo proposito anche l’Ordinanza sulla misurazione nazionale OMN, art.

23 cpv. 1).

53 Rettifica, rispettivamente precisazione della base giuridica.

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65 Sono presentati come dati geografici esclusivamente gli oggetti d'importanza nazionale (oggetti A), poiché una disposizione del Consiglio Federale definisce che esclusivamente gli oggetti con il simbolo di protezione internazionale (scudo PBC bianco-blù) possono venir messi a disposizione. I beni culturali d'importanza regionale (oggetti B) sono stati inseriti solo in liste provvisorie disponibili in internet. La descrizione viene leggermente modificata in: «Inventario svizzero dei beni culturali d’importanza nazionale (e regionale)». 70 Il piano settoriale non contiene geodati propri. Si tratta di un documento di testo contenente le carte sinottiche che rappresentano una sintesi dei piani settoriali di singoli vettori di trasporto. La registrazione può essere pertanto cancellata. 71 Piani settoriali: secondo la RPT le autorità di tutti i livelli sono tenute a coordinare le loro attività d’incidenza territoriale (art. 1 RPT) nonché a elaborare e coordinare le pianificazioni necessarie a questo scopo (art. 2 RPT). L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE svolge questo compito di coordinamento anche per i geodati di base, circostanza che per tutti i piani settoriali viene specificata mediante l’indicazione tra parentesi quadre dell’organo specializzato della Confederazione. La denominazione corretta del set di dati è «Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura ferroviaria». 72 Piani settoriali: secondo la RPT le autorità di tutti i livelli sono tenute a coordinare le loro attività d’incidenza territoriale (art. 1 RPT) nonché a elaborare e coordinare le pianificazioni necessarie a questo scopo (art. 2 RPT). L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE svolge questo compito di coordinamento anche per i geodati di base, circostanza che per tutti i piani settoriali viene specificata mediante l’indicazione tra parentesi quadre dell’organo specializzato della Confederazione. 78 Piani settoriali: secondo la RPT le autorità di tutti i livelli sono tenute a coordinare le loro attività d’incidenza territoriale (art. 1 RPT) nonché a elaborare e coordinare le pianificazioni necessarie a questo scopo (art. 2 RPT). L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE svolge questo compito di coordinamento anche per i geodati di base, circostanza che per tutti i piani settoriali viene specificata mediante l’indicazione tra parentesi quadre dell’organo specializzato della Confederazione. 80 Questi dati sono richiesti solo da pochi specialisti che su richiesta possono essere provvisti di dati senza alcuna difficoltà. Si propone pertanto di rinunciare al servizio di download. 83 Es wurde festgestellt, dass die beim BFE-Datensatz Nr. 83 betroffenen Wasserentnahmen eine Teilmenge der vom BAFU-Datensatz Nr. 140 betroffenen Wasserentnahmen darstellen. Questa voce può essere pertanto cancellata. 84 Ein Wasserrechtsverzeichnis beinhaltet die Sachinformationen der zugestandenen Konzessionen von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmen. Der geographische Teil dieser Anlagen und Entnahme-Stellen wird durch die Datensätze Nr. 82 «Compendio degli impianti idroelettrici (WASTA)» sowie Nr. 83 «Compendio dei prelievi d’acqua» bzw. Nr. 140 «Inventario dei prelievi d’acqua esistenti» abgedeckt. Gewissermassen bildet somit das Wasserrechtsverzeichnis nur die sachliche Grundlage, um überhaupt solche Bauwerke erstellen zu können und demzufolge, dass überhaupt ein Bedarf an der Darstellung der zwei genannten Datensätze (Nr. 82 und Nr. 83/140) besteht. Eine eigenständige geographische Komponente des Wasserrechtsverzeichnisses ist nicht identifizierbar. Questa voce può essere pertanto cancellata.

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86 La denominazione «pianificazione delle strade nazionali» non è più attuale. Oggi si parla invece di «Strade nazionali». Questo cambiamento si riferisce al potere globale di decisione del Parlamento (dove tutte le strade nazionali sono menzionate, che siano già costruite o no). Rettifica, rispettivamente precisazione della base giuridica. 89 Questo set di dati contiene dati caratterizzati da una validità limitata nel tempo. Non ha senso pertanto trasformarli in un set di geodati di base. L’iscrizione può essere pertanto cancellata. 94 Piani settoriali: secondo la RPT le autorità di tutti i livelli sono tenute a coordinare le loro attività d’incidenza territoriale (art. 1 RPT) nonché a elaborare e coordinare le pianificazioni necessarie a questo scopo (art. 2 RPT). L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE svolge questo compito di coordinamento anche per i geodati di base, circostanza che per tutti i piani settoriali viene specificata mediante l’indicazione tra parentesi quadre dell’organo specializzato della Confederazione. 98 Il 1° gennaio 2010 è entrata in vigore l’Ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria (OCFIF, RS 742.120) che da allora costituisce la base giuridica per questa indicazione. Con la nota a piè di pagina 24 ciò è espresso in modo corretto sotto il profilo giuridico, ma il catalogo dei geodati di base riveste una tale importanza per gli servizi specializzati della Confederazione e dei cantoni che la versione HTML (http://www.admin.ch/ch/d/sr/510_620/index.html) è già stata integrata in molti siti Internet e ulteriormente sviluppata con strumenti informatici. Le note a piè di pagina non possono essere elaborate in forma automatizzata; per questo motivo, l’attuale base giuridica deve essere riportata sempre insieme alla registrazione stessa; non è possibile in altri termini rimandare ad essa con una nota a piè di pagina. 101 Per la navigazione e il piano settoriale dei trasporti, parte navigazione, la competenza spetta all’Ufficio federale dei trasporti UFT. Piani settoriali: secondo la RPT le autorità di tutti i livelli sono tenute a coordinare le loro attività d’incidenza territoriale (art. 1 RPT) nonché a elaborare e coordinare le pianificazioni necessarie a questo scopo (art. 2 RPT). L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE svolge questo compito di coordinamento anche per i geodati di base, circostanza che per tutti i piani settoriali viene specificata mediante l’indicazione tra parentesi quadre dell’organo specializzato della Confederazione. 102 Piani settoriali: secondo la RPT le autorità di tutti i livelli sono tenute a coordinare le loro attività d’incidenza territoriale (art. 1 RPT) nonché a elaborare e coordinare le pianificazioni necessarie a questo scopo (art. 2 RPT). L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE svolge questo compito di coordinamento anche per i geodati di base, circostanza che per tutti i piani settoriali viene specificata mediante l’indicazione tra parentesi quadre dell’organo specializzato della Confederazione. Rettifica, rispettivamente precisazione della base giuridica. L’Ufficio federale dell’aviazione civile UFAC intende proporre un servizio di download per questi dati.

103 Rettifica, rispettivamente precisazione della base giuridica.

104 Rettifica, rispettivamente precisazione della base giuridica.

105 La parte relativa alla carta degli ostacoli alla navigazione aerea fa parte della voce carte ai sensi della legge sulla navigazione aerea (ID = 4), la parte relativa al registro della navigazione aerea fa parte della voce dati della navigazione aerea (ID = 5). La registrazione può essere pertanto cancellata.

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106 Secondo l’Ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA), la denominazione corretta del set di dati è «catasto delle superfici di delimitazione degli ostacoli». 108 La descrizione dovrebbe essere esclusivamente «Piano delle zone di sicurezza» senza l'aggiunta «degli aeroporti», dato che secondo art. 71 cpv. 2 dell’ordinanza sull’infrastruttura aeronautica (OSIA) i piani delle zone di sicurezza possono venir costruiti anche per le infrastrutture di controllo e le traiettorie di volo. Rettifica, rispettivamente precisazione della base giuridica. 111 La denominazione corretta del set di dati è «Catasto delle antenne degli impianti delle reti pubbliche di telefonia mobile». 112 La denominazione «Catasto dei rischi (raccolta di dati dell’Ufficio federale)» è poco chiara, poiché l’articolo 17 RS 814.012 non utilizza il concetto di catasto dei rischi. Poiché inoltre i dati contenuti in questo set di dati e nel set di dati «Catasto dei rischi (rilevamenti dei cantoni)» (ID = 113) non coincidono, una modifica della denominazione appare giustificata. La nuova denominazione riflette in modo più chiaro il contenuto di questo set di dati. 113 Secondo l’articolo 9 dell’Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti, l’autorità esecutiva rende noti su domanda il riassunto dell’analisi dei rischi e il rapporto di controllo, fatti salvi gli obblighi legali di tutela del segreto. Restano riservati gli obblighi di segretezza previsti dalla legge. Il diritto rilevante non prevede pertanto alcun segreto assoluto per quanto riguarda i dati corrispondenti ai sensi dell'articolo 10 dell'Ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti e anche l'articolo 17 della stessa ordinanza prevede una parziale messa a disposizione delle indicazioni a favore degli uffici competenti. Si tratta di geodati di base ad accesso limitato, ma non di geodati di base pubblicamente accessibili.

140 Rettifica, rispettivamente precisazione della base giuridica.

146 Il set di dati «Schede dei dati sulle ubicazioni delle stazioni di base delle reti pubbliche di telefonia mobile (dati della pianificazione)» è praticamente identico al set «Catasto delle antenne degli impianti delle reti pubbliche di telefonia mobile» con identificatore 111. Inoltre, per la descrizione dello stato attuale, le informazioni sullo sfruttamento esistente descritte nel set di dati dell'UFCOM (identificatore 111) hanno chiaramente la precedenza sui dati di pianificazione o dei permessi di costruzione delle antenne (identificatore 146) che, in realtà, potrebbe non venir mai messi in atto. L’iscrizione può essere pertanto cancellata. 147 La base giuridica è stata modificata nel frattempo; l’indicazione corretta è: RS 814.911, art.

56 cpv. 1.

148 La base giuridica è stata modificata nel frattempo; l’indicazione corretta è: RS 814.911, art.

56 cpv. 3.

150 L’Ufficio federale dell’agricoltura UFAG intende proporre un servizio di download per tutti i suoi dati. 151 L'inserimento e la modellizazione delle vigne è integrata al seti di dati «Superfici agricole coltivate». L'iscrizione «Catasto viticolo» può essere cancellata. 153 L’Ufficio federale dell’agricoltura UFAG intende proporre un servizio di download per tutti i suoi dati. Rettifica, rispettivamente precisazione della base giuridica. 154 L’Ordinanza sulla protezione dei vegetali OPV è stata adeguata nel frattempo; l’indicazione corretta è: RS 916.20, art. 41, allegato 2. Poiché i dati sono accessibili pubblicamente, il livello di autorizzazione all’accesso sarà modificato da C ad A. L’Ufficio federale dell’agricoltura UFAG intende proporre un servizio di download per tutti i suoi dati.

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158 Oggi non esistono zone forestali ad accesso limitato in virtù dell’articolo 14 LFo. Secondo l’affermazione unanime dei cantoni, ciò non è previsto neppure per il futuro. I Cantoni sono favorevoli a una cancellazione di questo set di dati. L’Ufficio federale dell’ambiente UFAM è dello stesso parere. 162 Art 33. LFo: il concetto di ubicazione non è da intendere in termini spaziali, ma sociologico- vegetali. Un’interpretazione spaziale e la definizione di un set di geodati di base non hanno pertanto senso. Questa voce può essere pertanto cancellata. 168 L’articolo 11 capoverso 4 della legge sulla caccia (RS 922.0) prevede che i Cantoni possano creare delle bandite di caccia. La legge non parla di zone di caccia. La denominazione del set di dati deve essere pertanto modificata come segue: «Zone di bandite di caccia (cantonali)». 173 Il testo di legge non esige una zona delimitata per questo set di dati. Questa voce può essere pertanto cancellata. 179- Questi set di dati devono essere inseriti a titolo innovativo nel catalogo dei geodati di base, 183 poiché riguardano geodati basati su un decreto legislativo della Confederazione.

4. Ripercussioni finanziarie e sul personale

L’ordinanza non ha ripercussioni finanziarie o sul personale immediate.

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