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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'ambiente UFAM

Riferimento / N. di fascicolo: I503-0396

Modifica dell’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF, RS 814.41)

Rapporto esplicativo concernente il progetto

18 gennaio 2010

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Sommario

1 Introduzione .................................................................................................................................... 3 2 Valori limite d’esposizione al rumore delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari ................... 4 Introduzione ......................................................................................................................................... 4

La nuova regolamentazione ................................................................................................................ 4

Conseguenze....................................................................................................................................... 4 3 Altre modifiche dell’OIF e modifica dell’OGI ................................................................................... 5 Modifiche.............................................................................................................................................. 5

Conseguenze....................................................................................................................................... 5 4 Commenti alle singole disposizioni................................................................................................. 6 Art. 8 cpv. 1 OIF................................................................................................................................... 6

Art. 17 cpv. 6 OIF................................................................................................................................. 6

Art. 30 OIF ........................................................................................................................................... 6

Art. 37 cpv. 1 OIF................................................................................................................................. 6

Suddivisione in sezioni del capitolo 8 OIF ........................................................................................... 6

Art. 45 OIF ........................................................................................................................................... 6

Art. 46 cpv. 2 OIF................................................................................................................................. 6

Art. 48 OIF ........................................................................................................................................... 7

Art. 48a cpv. 2 OIF............................................................................................................................... 7

Allegato 1 OGI ..................................................................................................................................... 7

Allegato 2 OIF: Esigenze relative ai metodi di calcolo e agli strumenti di misura ............................... 7

Allegato 5 OIF: Valori limite d’esposizione al rumore degli aerodromi civili ........................................ 7

Allegato 7 OIF: Valori limite d’esposizione al rumore degli impianti di tiro civili .................................. 7

Allegato 9 OIF ...................................................................................................................................... 7

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1 Introduzione

La legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e l’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF) mirano a proteggere la popolazione dalle immissioni foniche dannose o moleste. Nell’OIF, la protezione è concretizzata fissando la metodologia di valutazione e valori limite d’esposizione al rumore per vari impianti come le strade, le ferrovie, gli impianti dell’industria e delle arti e mestieri, gli aerodromi nonché gli impianti di tiro civili.

Non esistono ancora valori limite per valutare il rumore delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari. Finora ci si basava sulla raccomandazione1 del 24 novembre 1994, in cui erano stabiliti valori indicativi provvisori per gli impianti vecchi e nuovi. In base alle più recenti conoscenze scientifiche emerse da uno studio condotto dal Politecnico federale e dall’Empa su otto piazze di tiro militari svizzere, la Commissione federale per la lotta contro il rumore (CFLR) ha elaborato una proposta concernente la metodologia di valutazione e i valori limite d’esposizione. Tale proposta, che attua le disposizioni degli articoli 13 e 15 della legge sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01), sarà recepita nell’OIF in un nuovo allegato 9.

La fissazione di valori limite d’esposizione per le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari colma una lacuna nelle basi giuridiche volte a proteggere la popolazione dal rumore e garan- tisce la certezza del diritto per l’esercito, i Comuni e la popolazione interessata.

Data l’attuale evoluzione incerta dell’esercito e la decisione in sospeso sull’acquisto di avio- getti da combattimento per la sostituzione parziale dei Tiger F-5 è inoltre necessario proroga- re di 10 anni, fino al 31 luglio 2020, il termine per il risanamento degli aerodromi militari.

Sono infine apportate ulteriori piccole modifiche dell’OIF e dell’ordinanza sulla geoinforma- zione (OGI), che riguardano aspetti procedurali nonché alcuni adeguamenti e complementi formali.

L’entrata in vigore delle modifiche è prevista per il 1° agosto 2010.

1 Raccomandazione dell’UFAFP (oggi UFAM) e della SG-DMF (oggi SG-DDPS) del 24 novembre 1994 concer- nente la valutazione del rumore delle piazze di tiro e d’esercizio militari (in francese e tedesco). http://www.bafu.admin.ch/laerm/01148/index.html?lang=it 3/8

2 Valori limite d’esposizione al rumore delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio milita- ri

Introduzione Le basi per valutare il rumore delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari sono state ela- borate sotto la direzione della Commissione federale per la lotta contro il rumore (CFLR). I risultati di tale lavoro sono contenuti in uno studio [1] del Politecnico federale e dell’Empa concernente l'esposizione della popolazione presso otto piazze di tiro svizzere situate vicino agli abitati e in un rapporto della CFLR con una proposta di valori limite d’esposizione e me- todo di determinazione dell’inquinamento fonico [2].

La presente revisione dell’OIF attua integralmente la proposta della CFLR. Si prevede di in- serire le disposizioni con i valori limite in un nuovo allegato 9 e in alcuni articoli dell’OIF.

La nuova regolamentazione Per valutare le immissioni foniche delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari, il livello di valutazione (Lr) è calcolato in base al livello sonoro continuo equivalente (Leq, livello medio). Il livello di valutazione è composto da una valutazione parziale dell’attività di tiro in un giorno medio (dal lunedì al venerdì tra le 07.00 e le 19.00) e una valutazione parziale del tempo restante medio. Il maggior effetto di disturbo delle immissioni foniche durante questo tempo restante (ore notturne, fine settimana) è considerato mediante un malus. Si rinuncia a fissare valori limite d’esposizione durante la notte poiché durante queste ore sugli impianti militari l’attività di tiro è minima. Come per le strade, le ferrovie e gli aerodromi, l’inquinamento foni- co determinato per le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio va iscritto in un catasto dei rumori e gli impianti fissi già esistenti che provocano troppo rumore vanno risanati entro 15 anni. L’esecuzione è di competenza del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

Conseguenze In base a stime approssimative, il numero di persone esposte a rumore al di sopra dei futuri valori limite d’immissione si aggira sulle 20 000. Attualmente è impossibile formulare una stima dettagliata del costo per risanare tutte le piazze militari, dato che le misure di risana- mento concrete vanno chiarite nel singolo caso. Secondo le stime del DDPS i costi di risa- namento non dovrebbero superare qualche decina di milioni di franchi. I fondi saranno im- piegati principalmente per provvedimenti di costruzione o di esercizio volti a ridurre il rumore alla fonte o lungo la via di propagazione. Questi provvedimenti dovranno permettere di ri- spettare, in linea di massima, i valori limite d’esposizione. La LPAmb e l’OIF prevedono inol- tre la possibilità di superare i valori limite per interessi pubblici e quindi anche nell’interesse della difesa nazionale. In tal caso occorre prevedere finestre insonorizzate sugli edifici esposti al rumore. Nel complesso, rispetto ad altri generi di rumore (per il risanamento delle strade si 4/8

stimano ad es. ca. 4 miliardi di franchi) i costi per i provvedimenti alla fonte o lungo la via di propagazione e per le finestre insonorizzate sono piuttosto bassi.

3 Altre modifiche dell’OIF e modifica dell’OGI

Modifiche Le modifiche dell’OIF e dell’OGI riguardano i seguenti aspetti: • Art. 8 cpv. 1 OIF Rettifica formale • Art. 17 cpv. 6 OIF Fissazione del termine di risanamento per le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari e proroga del termine di risanamento per gli aerodromi militari nonché semplificazione formale del testo • Art. 30 OIF Rettifica formale • Art. 37 cpv. 1 OIF Aggiunta delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari • Titolo della sezione 2 del capitolo 8 OIF Adeguamento formale • Art. 45 cpv. 3-5 OIF Aggiornamento della competenza esecutiva • Art. 46 cpv. 2 OIF Completamento formale • Art. 48 OIF Adeguamento formale • Art. 48a cpv. 2 OIF Proroga della regolamentazione transitoria • Allegato 2 cifra 2 OIF Rettifica formale • Allegato 5 cifra 5 cpv. 2 OIF Adeguamento formale allo stato attuale della tecnica • Allegato 7 cifra 1 OIF Adeguamento formale • Allegato 1 OGI Completamento formale

Conseguenze Fatta eccezione per il chiarimento della competenza esecutiva (art. 45) e la modifica della regolamentazione transitoria (art. 48a), le altre modifiche formali non hanno nessuna riper- cussione diretta sulla lotta contro il rumore.

Con l’articolo 45 capoverso 5 OIF, la competenza per l’esecuzione dei provvedimenti d’isolamento acustico sulle strade nazionali è ora attribuita al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. Ciò ridurrà gli oneri ammini- strativi delle autorità esecutive cantonali e comporterà un aumento dell’onere esecutivo per il DATEC.

L’articolo 48a capoverso 2 OIF sancisce un nuovo termine di perenzione per il versamento dei sussidi federali assegnati prima dell’introduzione della NPC.

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4 Commenti alle singole disposizioni

Art. 8 cpv. 1 OIF La disposizione è rettificata formalmente con la soppressione del rimando all’entrata in vigo- re dell’ordinanza (OIF). La distinzione tra impianti “esistenti” e “nuovi” è già disciplinata in modo esaustivo all’articolo 47 OIF.

Art. 17 cpv. 6 OIF La semplificazione formale riguarda i termini stabiliti per la realizzazione dei risanamenti e dei provvedimenti d’isolamento acustico. Tali termini sono ora fissati all’articolo 17 per tutti i generi di rumore, in modo differenziato. Il termine per il risanamento fonico delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari è fissato al 31 luglio 2025, applicando il consueto periodo transitorio di 15 anni. Data l’attuale evoluzione incerta dell’esercito e la decisione in sospeso sull’acquisto di avio- getti da combattimento per la sostituzione parziale dei Tiger F-5, il risanamento fonico degli aerodromi militari non potrà essere completato entro il 31 luglio 2010. La decisione sull’acquisto e il futuro piano di stazionamento delle Forze aeree hanno un forte influsso sulle immissioni foniche consentite di cui all’articolo 37a, che costituiscono la base del risanamen- to fonico. È pertanto necessario prorogare di 10 anni il termine per il risanamento degli aero- dromi militari fissandolo al 31 luglio 2020. Malgrado questa proroga, il DDPS sta già portan- do avanti l’installazione di finestre insonorizzate nelle regioni in cui con tutta probabilità sa- ranno superati i valori limite.

Art. 30 OIF La modifica apporta una rettifica formale precisando che la data determinante per l’urbanizzazione delle zone edificabili è la data di entrata in vigore della LPAmb.

Art. 37 cpv. 1 OIF Con il nuovo allegato 9 OIF è introdotto l’obbligo di compilare un catasto dei rumori anche per le immissioni foniche delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari determinate ai sensi dell’articolo 36. Il catasto dei rumori rappresenta uno strumento d’informazione utile e collau- dato sia per le autorità che per la popolazione.

Suddivisione in sezioni del capitolo 8 OIF Per migliorare la chiarezza, la struttura del capitolo 8 OIF è suddivisa in tre sezioni. L’articolo 46 OIF rientra nella sezione 2 “Geoinformazione” e i restanti articoli sono raggruppati nella sezione “Disposizioni transitorie”. I titoli degli articoli 45 e 46 sono superflui.

Art. 45 OIF Per migliorare la chiarezza, all’articolo 45 capoversi 3-5 sono aggiornate le competenze dei vari uffici infrastrutturali per l’esecuzione delle prescrizioni concernenti la protezione fonica. Tali competenze scaturiscono dalla competenza esecutiva della corrispondente legislazione specifica.

Con l’articolo 45 capoverso 5 OIF, la competenza per l’esecuzione dei provvedimenti d’isolamento acustico sulle strade nazionali è ora attribuita al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.

Art. 46 cpv. 2 OIF Il nuovo capoverso 2 concretizza le prescrizioni degli articoli 6 e 44 LPAmb e degli articoli 37 e 45 OIF concernenti il rilevamento e la pubblicazione di dati ambientali. La panoramica na- zionale con le carte dell’inquinamento fonico già prevista nell’allegato 1 OGI è così sancita formalmente anche nell’OIF. 6/8

Art. 48 OIF L’articolo è abrogato poiché le sue disposizioni sono state trasferite all’articolo 17 capoverso 6, allo scopo di semplificare il testo.

Art. 48a cpv. 2 OIF L’articolo 48a capoverso 2 OIF proroga la regolamentazione transitoria concernente il ver- samento dei sussidi per il risanamento fonico delle strade assegnati dopo il 1° ottobre 2004 e prima dell’introduzione della NPC. La nuova regolamentazione si applica anche ai sussidi assegnati prima del 1° ottobre 2004. L’assegnazione di tutti i sussidi decisi prima dell’introduzione della NPC si estingue il 1° gen- naio 2015 se entro tale data le misure progettate non sono state realizzate e fatturate all’Ufficio federale dell’ambiente.

Allegato 1 OGI L’ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione è completata con l’aggiunta dei cata- sti dei rumori per gli aerodromi civili e le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari. Per chia- rezza, nel record di geodati di base n. 120 (carte dell’inquinamento fonico – panoramica na- zionale) è inserito il rimando all’articolo 46 capoverso 2 OIF.

Allegato 2 OIF: Esigenze relative ai metodi di calcolo e agli strumenti di misura La prescrizione concernente gli strumenti di misura di cui alla cifra 2 capoverso 1 è adeguata formalmente in modo tale da corrispondere al testo dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione.

Allegato 5 OIF: Valori limite d’esposizione al rumore degli aerodromi civili La prescrizione di cui alla cifra 5 capoverso 2 concernente le misurazioni per determinare il livello di rumore massimo per gli eliporti è adeguata al progresso tecnico. A tal fine è sop- presso il rimando al registratore di livello, oggi non più utilizzato.

Allegato 7 OIF: Valori limite d’esposizione al rumore degli impianti di tiro civili Per precisare il testo e delimitare gli impianti in questione dalle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari, nel titolo e alla cifra 1 dell’allegato 7 è inserita l’espressione “impianti di tiro civili”.

Allegato 9 OIF Il rumore del tiro sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari è disciplinato nel nuovo alle- gato 9 OIF. La struttura della regolamentazione è analoga a quella degli allegati 3-8 concer- nenti i valori limite d’esposizione per le strade, le ferrovie, gli impianti di tiro civili, gli impianti dell’industria e delle arti e mestieri nonché gli aerodromi.

La cifra 1 capoversi 1-4 riguarda il campo d’applicazione della regolamentazione. In via di principio, l’allegato si applica al rumore del tiro. Per valutare il rumore di altre fonti, come le officine di riparazione, le aziende di manutenzione e altri impianti d’esercizio simili, nonché il rumore del traffico, si rimanda ai corrispondenti allegati dell’OIF. Dal punto di vista metodolo- gico, per il rumore degli elicotteri sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari si applica la stessa procedura di valutazione già stabilita nell’allegato 5 per gli aerodromi civili. Il tiro civile sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari è equiparato al rumore militare e valutato con- formemente all’allegato 9. Se su queste piazze si tira con armi da fuoco portatili e da pugno si applicano inoltre i valori limite d’esposizione dell’allegato 7 concernenti il rumore del tiro civile. Il tiro della polizia e del Corpo delle guardie di confine su queste piazze è equiparato al tiro militare.

La prescrizione per determinare l’inquinamento fonico sotto forma di livello di valutazione è illustrata alla cifra 3. Il livello di valutazione (Lr) è calcolato in base al livello sonoro continuo 7/8

equivalente (Leq, livello medio) ed è composto dal livello medio per un giorno normale (dal lunedì al venerdì tra le 07.00 e le 19.00) e dal livello medio per il tempo restante. Il maggior effetto di disturbo delle immissioni foniche durante il tempo restante (ore notturne, fine setti- mana) è considerato applicando un malus di K1 = 5. Si rinuncia a fissare valori limite d’esposizione per la notte poiché durante queste ore sugli impianti militari l’attività di tiro è minima. Per migliorare la comprensione e assicurare la congruenza con gli altri allegati dell’OIF, il livello di valutazione è moltiplicato per un fattore matematico di correzione K2 = 15 in modo da permettere di paragonare l’inquinamento fonico a uno schema di valori limite corrente. Per determinare l’inquinamento fonico si applica quindi la seguente formula di cal- colo:

L r = 10 * Log(100.1*L r1 + 100.1*(L r2 + K1) ) − 10 * Log(T) + K2 Lr Livello di valutazione del rumore delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari T Tempo di valutazione in secondi = 52 settimane * 5 giorni * 12 ore * 60 minuti * 60 se- condi Lr1 Livello di valutazione parziale di tutti gli eventi di tiro nel corso di un anno (livello degli eventi sonori LAE) dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 19 Lr2 Livello di valutazione parziale di tutti gli eventi di tiro nel corso di un anno (livello degli eventi sonori LAE) al di fuori della fascia oraria dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 19 K1 5, correzione per l’attività di tiro al di fuori della fascia oraria dal lunedì al venerdì, dalle ore 7 alle 19 K2 15, correzione normale

Per il rumore delle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari si applicano i seguenti valori limite d’esposizione:

Grado di sensibilità Valore di pianificazione Valore limite d’immissione Valore d’allarme (art. 43 OIF) Lr in dB(A) Lr in dB(A) Lr in dB(A) I 50 55 65 II 55 60 70 III 60 65 70 IV 65 70 75

Per le piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari esistenti, i dati di base dell’attività di tiro per calcolare le immissioni foniche sono determinati mediante rilevamenti sull’arco di tre anni. Se mancano questi dati ci si basa su previsioni.

Alla cifra 4 è descritta la metodologia per valutare il rumore degli elicotteri sulle piazze d’armi, di tiro e d’esercizio militari. La regolamentazione corrisponde integralmente alla me- todologia già applicata per il rumore degli elicotteri nell’allegato 5.

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