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Mandato di rinegoziazione dell'Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera delle autorità preposte alla sicurezza e alla dogana

Schweizerische Eidgenossenschaft Dipartitnento fédérale di glustlzia e polizia DFGP Ç? Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Berna, 11 aprile2011

Indaqjne conoscitiva

concernente l'avvio di negoziati sullo sviluppo dell'Accordo del 27 aprile 1999 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Lie- chtenstein sulla cooperazione transfrontaliera délie autorité preposte alla sicu- rezza e alla dogana (RS 0.360.163.1)

Applicazione dell'articolo 2 dell'ordinanza sulla consultazione (RS 172.061.1)

1. Oggetto dell'indagine conoscitiva

L'accordo trilatérale di cooperazione di polizia fra la Svizzera, l'Austria e il Principato del Liechtenstein è in vigore dal 1° luglio 2001. Da allora la cooperazione internazio- nale di polizia ha conosciuto sviluppi importanti che non sono contemplati dall'accordo. Nel gennaio del 2009 I ministri deU'interno di Austria e Liechtenstein e l'ex capo del DFGP, riuniti a Feusisberg, hanno deciso di comune accorde di esami- nare in modo approfondito eventuali possibilité di sviluppo del trattato di polizia. Il gruppo di esperti nominato dai ministri si è in seguito riunito diverse volte per esami- nare gli ambiti da sviluppare, ricorrendo, a taie scopo, anche a consultazioni a livello nazionale. In Svizzera sono state consultate, fra l'altro, le polizie cantonali. Nel loro rapporte finale del 9 dicembre 2010 gli esperti si sono espressi all'unanimità a favore di uno sviluppo dell'accordo trilatérale di polizia e hanno quindi proposto di sottoporlo a una revisione.

Gli ambiti da sviluppare individuati dagli esperti conferirebbero all'accordo, una volta conclusa la revisione, una maggiore importanza. Alcuni suoi aspetti vanno oitre quanto statuito dagli accordi di cooperazione di polizia sin qui stipulati dalla Svizzera. Alcuni ambiti da sviluppare concernono peraltro la cooperazione diretta fra i Cantoni di confine e i Paesi limitrofi. Una consultazione dei Cantoni è pertanto necessaria per Stabilire: a) se giudicano opportune uno sviluppo dell'accordo di polizia; b) quali ambiti di sviluppo li interessano particolarmente; c) da Chi intendono farsi rappresentare nel corso degli eventuali negoziati.

2. Motivi per una revisione deM'accordo trilatérale di polizia

Il 27 aprile 1999 è stato firmato a Berna l'Accordo tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Austria e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfronta- liera délie autorité preposte alla sicurezza e alla dogana. Il trattato è entrato in vigore

il 1° luglio 2001. Allora l'accordo era considerato esemplare per il livello di coopera- zione transfrontaliera fra le autorité doganali e di polizia. Ancora oggi costituisce un'ottima base per la cooperazione fra la polizia e le guardie di confine finalizzata a prevenire le minacce e a combattere la criminalità.

Dalla firma dell'accordo a oggi la cooperazione internazionale di polizia si è tuttavia evoluta molto rapidamente. I campionati europei di calcio EURO 2008 sono inoltre stati, per la Svizzera e l'Austria, un'occasione preziosa per individuare lacune nelle disposizioni dell'accordo. Con l'applicazione del trattato di Prüm l'Austria ha fatto, dal canto suo, ulteriori esperienze utili per la cooperazione transfrontaliera di polizia. I cambiamenti più importanti dal 1999 consistono tuttavia nella piena adesione délia Svizzera alla cooperazione prevista dall'Accordo di Schengen e l'associazione del Principato del Liechtenstein a taie sistema di cooperazione, prevista per la fine del 2011 o l'inizio del 2012. Nel corso degli Ultimi dieci anni, sono inoltre aumentate le difficoltà dovute alla criminalità transfrontaliera che le diverse autorité di polizia sono chiamate ad affrontare.

Alla luce degli ambiti di sviluppo individuati, una revisione consentirebbe di riportare l'accordo di polizia, che risale già a dieci anni fa, a un livello adeguato per fronteggia- re efficacemente i problemi attuali causati dalla criminalità transfrontaliera. Si potreb- bero inoltre colmare le lacune che non sussistono più negli accordi di polizia vigenti conclusi dalla Svizzera, e introdurre, ad esempio, degli ambiti di cooperazione che la Svizzera ha già concordato con la Germania.

3. Possibili adeguamenti e sviluppi deiraccordo trilatérale di polizia

3.1 Proposte sull'entità e sul contenuto dello sviluppo deiraccordo trilatérale di polizia

Nel loro rapporte finale congiunto del 9 dicembre 2010, gli esperti hanno indicato di- versi nuovi ambiti di cooperazione da prendere in censiderazione per la revisione deiraccordo di polizia. Si tratta sestanzialmente dei punti menzionati qui di seguito.

• Scambie autematizzate di dati sui veiceli e i loro detenteri e cooperazione nel persequimento délie infrazioni aile norme sulla circolaziene stradale La cooperazione in programma è simile a quella con la Francia. Si prevede che gli Stati contraenti possano accedere reciprocamente ai dati sui veiceli e i loro detenteri per perseguire le infrazioni aile norme sulla circolaziene stradale. Inol- tre s'intende rendere pessibile la riscossione délie multe cresciute in giudicate.

• Inchiesta mascherata finalizzata al persequimento pénale e alla prevenzione délie minacce Si tratta di colmare una lacuna rispette a quanto statuito daU'accorde di polizia fra la Svizzera e la Germania (RS 0.360.136.1). S'intende consentire, anche in

nella cooperazione con l'Austria e il Principato del Liechtenstein, l'impiege di agenti con un'identità fittizia. Tali impieghi sarebbere possibili sia per il perse- guimento pénale, sia, a condiziene che la legislaziene nazionale le consenta, per prevenire le minacce. La disposiziene sarà analega a quella deU'accorde di polizia fra la Svizzera e la Germania.

Cooperazione nell'ambito délia protezione dei testimoni Si prevede di sancire la possibilità per gli Stati contraenti di cooperare, se e nel- la misura in cui la legislazione nazionale lo consente, quando si tratta di adotta- re misure per proteggere i testimoni e le vittime. La Svizzera non dispone anco- ra di una base giuridica sulla protezione extra procedura le dei testimoni. Il mes- saggio concernente una legge fédérale sul tema è stato trasmesso aile Camere federali l'il novembre 2010. Con il riferimento alla legislazione nazionale s'intende evitare di condizionare il legislatore nell'ambito dell'imminente dibattito relative alla legge fédérale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni.

Misure per prevenire una minaccia immediata In future è previsto che, in casi urgenti, quando si tratta di proteggere la vita, l'integrità fisica o la propriété, gli agenti di polizia siano autorizzati a intervenire oItre frontiera senza l'approvazione preventiva dello Stato contraente interessa- to. Tali misure potranno essere proseguite soltanto finché le autorità competenti dello Stato in cui sono applicate, saranno in grado di occuparsene direttamente.

Forme comuni d'intervento (con competenze ufficiali) Per intensificare la cooperazione si prevede che le autorità competenti in mate- ria di sicurezza possano eseguire degli interventi in comune. Puô trattarsi, ad esempio, di pattuglie miste, di gruppi misti di osservazione e di controllo oppure di altre forme di cooperazione. In singoli casi agli agenti possono essere attri- buite competenze ufficiali. Quest'ultimo aspetto è una délie novità principali dél- ia revisione dell'accordo di polizia ed è riconducibile a una modifica scaturita dalle esperienze maturate dalle diverse autorità di polizia nel corso di interventi comuni. È stato soprattutto constatato che l'utilità, ad esempio délie pattuglie miste, è molto limitata se gli agenti di polizia dell'altro Stato contraente non di- spongono di competenze ufficiali. S'intendono quindi attenuare le condizioni re- strittive per l'impiego di agenti con competenze ufficiali, sandte dall'accordo tri- latérale vigente.

Sosteqno in situazioni di crisi (impieqo di unità speciali) Si prevede di creare la possibilità per i tre Stati di ricorrere, in situazioni di crisi, aile unità speciali di un altro Stato contraente. Taie possibilità riguarda soprat- tutto le unità speciali che eseguono operazioni antiterrorismo o in caso di una presa d'ostaggi. Queste unità potranno intervenire esclusivamente sotto la dire- zione dell'autorità compétente dello Stato in cui ha luogo l'operazione. Anche gli Stati dell'Unione europea hanno concordato una cooperazione di questo gene-

^ Decisione 2008/617/GAI, GU L 210 del 6.8.2008, pagg. 73 segg.

Agenti di sicurezza neH'aviazione Gli Stati contraenti intendono cooperare anche nel settore dell'impiego di agenti di sicurezza neH'aviazione. Tuttavia l'accordo non obbliga nessuna délie Parti a ricorrere a tali agenti.

Sosteqno reciproco in caso di hmpatrio I tre Stati contraenti sono intenzionati a fornirsi assistenza per preparare ed e- seguire i rinvii, ad esempio organizzando voli in comune con cui rimpatriare cit- tadini di Stati terzi. Inoltre i tre Paesi vogliono prestarsi aiuto durante il transite neU'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

m Misure transfrontalière nel traffice ferreviarie. fluviale e lacustre Taie misura è stata concepita per soddisfare le nuove esigenze scaturite dall'associazione a Schengen dell'Austria e del Principato del Liechtenstein e dovute alla configurazione délia regione di confine. È previsto che, quando gli agenti di uno Stato contraente compiono un atto ufficiale su un treno passeggeri che si trova ancora sul loro territoho, possano proseguire l'attività fino alla pros- sima fermata. Gli agenti délie forze di sicurezza potranno inoltre salire a bordo già all'ultima fermata situata sul territorio dell'altro Stato, per essere eventual- mente in grado di adottare misure per la salvaguardia délia sicurezza e dell'ordine pubblici dopo la partenza del treno.

Possibilità di istituire centri comuni Anche in quest'ambito s'intende colmare una lacuna rispetto agli accordi di poli- zia conclusi dalla Svizzera con gli altri Paesi limitrofi. Si propone d'introdurre una disposizione che crei le basi giuridiche per cooperare in futuri centri comuni temporanei o permanenti, simili a quelli previsti e creati sulla base degli accordi di polizia con l'Italia e la Francia. Attualmente tuttavia i Cantoni di confine non ri- tengono necessario, dal punto di vista operative, istituire un centre di coopera- zione e non nutrone un interesse particelare in tal sensé. Tuttavia, qualora a lunge termine ciè devesse rivelarsi necessario, i governi dei tre Stati potranno cencerdare rapidamente l'istituzione di tali centri e le relative procédure stipu- lande protecelli aggiuntivi.

Transite di persone arrestate La revisione dell'accerdo prevede che gli agenti délie autorità competenti siano autorizzati a far transitare le persone oggetto di provvedimenti individuali di rim- patrio attraverso il territorio di un altro Stato contraente. Tali transiti possono av- venire anche negli aéroport! internazionali, nello specifico si fa riferimento so- prattutto allô scalo di Zurigo. L'adozione di eventuali misure coercitive dovrà ri- spettare la legislazione dello Stato sul cui territorio queste vengono applicate. L'accordo si limitera a disciplinare la cooperazione di polizia, mentre l'approvazione délia misura, in particolare in occasione del transite di una per- sona oggetto di estradizione o di espulsione, rimarrà di competenza dell'Ufficio fédérale di giustizia (UFG) rispettivamente deU'Ufficie fédérale délia migraziene (UFM).

Censeqna di persone alla frontiera Una nuova disposizione permetterebbe, in singoli casi e previo accorde con il servizie incaricato délia presa in consegna, di consegnare una persona sul terri- torio dell'altro Stato contraente in un luogo appropriato vicino alla frontiera. La disposizione contempla anche la consegna di una persona in un aéroporté e consentirebbe di evitare inutili viaggi e lavori di coerdinamente.

Durante i colloqui fra esperti l'Austria e il Principato del Liechtenstein hanno espresso il desiderio di inserire una disposizione sul tema esposto qui di seguito.

o Interroqazione dei testimoni dopo incidenti délia circolaziene Il Principato del Liechtenstein è moite interessate, per motivi pratici, a una ner- ma di questo tipo. Se délie persone vengono riceverate negli espedali svizzeri e austriaci dope un incidente stradale, la polizia nazionale (Landespelizei) del Principato vorrebbe interrogarle in mérite aile circestanze dell'incidente, in pre- senza di agenti competenti sul territorio in questiene. L'interregaterio si svolge- rebbe soltanto previa approvaziene délie autorità di sicurezza competenti e con il censenso del medice curante.

Durante i colloqui fra esperti l'Austria ha espresso il desiderio di inserire délie dispo- sizioni sui punti elencati qui di seguito.

• Centatti increciati fra le autorità qiudiziarie e di polizia L'Austria è moite interessata alla possibilità di centatti increciati fra le autorità giudiziarie e di polizia. L'intéresse è riconducibile aile esperienze maturate con la Germania nell'applicaziene del trattato di Prüm. La disposizione pertinente devrebbe consentire alla polizia di richiedere i dati personali riguardanti un hit ottenuto con i dati del DNA direttamente a un'autorità giudiziaria, senza doversi prima rivolgere all'autorità di polizia dello stesso Paese.

• Lotta alla corruzione L'Austria chiede di statuire nella revisione dell'accordo il principio seconde cui gli Stati contraenti cooperano per combattere la corruzione. Taie cooperazione comprenderebbe lo scambio di esperienze, come pure di informazioni e analisi sulle origini délia corruzione e sugli sviluppi e le tendenze in atto per combatter- la.

Gli esperti svizzeri ritengono tuttavia che le disposizioni proposte dall'Austria sulla lotta alla corruzione e sui contatti increciati non siano necessarie, né sul piano giuri- dico, né su quello operative.

3.2 Relazione con la cooperazione prevista dal trattato di Prüm

Gli esperti dei tre Paesi hanno inoltre discusso l'eventualità d'integrare nella revisio- ne dell'accordo alcune disposizioni del trattato di Prüm^. Gli esperti hanno convenuto di non inserire nell'accordo le disposizioni del trattato di Prüm riguardanti il confronte fra i profili del DNA e le impronte digitali e nemmeno il collegamento online aile ban- che dati per prevenire e perseguire i reati. Propongono invece di inserire nell'accordo trilatérale di polizia le disposizioni del trattato di Prüm che non sono state trasposte nel quadro normative dell'UE (le decisieni di Prüm)^. Inoltre, neU'ambito dello scam- bio automatizzato di dati sui veicoli e i loro detentori, non sarà installata alcuna pro- cedura online, bensi la procedura che la Svizzera applica con la Francia e la Germa- nia, visto che la nuova disposizione inserita nell'accordo trilatérale servira soprattutto a sanzionare le infrazioni aile norme del codice stradale.

4. Ripercussioni

La revisione dell'accordo rafforzerà ulteriormente la cooperazione transfrontaliera con l'Austria e il Principato del Liechtenstein, due Stati limitrofi délia Svizzera, con- sentendo al nostro Paese di perfezionare ancora di più gli strumenti per salvaguarda- re la sicurezza interna. La revisione dovrebbe semplificare soprattutto la cooperazio- ne fra i Cantoni di frontiera e le loro autorità partner in Austria e nel Principato del Liechtenstein. Alcune misure (p. es. i transiti) potrebbero incrementare l'efficienza e ridurre gli oneri. La cooperazione per perseguire le infrazioni al codice stradale e la riscossione délie relative multe cresciute in giudicato corrisponde a un auspicio più volte manifestato dai Cantoni. La possibilità di una cooperazione transfrontaliera in questo settore dovrebbe permettere di ridurre il numéro délie infrazioni al codice stradale rimaste impunité.

Nell'ottica degli ambiti di sviluppo individuati, la revisione dell'accordo non dovrebbe comportare un fabbisogno immédiate di riserse finanziarie e di personale, né a livello fédérale, né a livello cantonale. L'impiego di riserse dipenderà tuttavia soprattutto dal ricorse aile nuove possibilità di cooperazione. È possibile che in singoli casi e a se- conda degli accordi preventivi fra le parti, determinate misure comportino délie spe- se, soprattutto quando si tratta di prendere in consegna testimoni da proteggere op- pure d'inviare grossi contingenti di agenti di polizia. Per ora non é invece prevista l'istituzione di un centre di cooperazione. I relativi cesti devrebbero peraltro essere disciplinati nel conteste di un pretecelle aggiuntive che presuppene l'approvazione da parte del Censiglio fédérale e la consultazione dei partner su scala nazionale.

^ Trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica fédérale di Germania, il Regno di Spagna, la Repub- blica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria rela- tive aH'approfondimento délia cooperazione transfrontaliera, in particolare allô scopo di contrastare il terrorisme, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. ^ Decisione 2008/615/GAI, GU L 210 del 6.8.2008, pagg. 1 segg; Decisione 2008/616/GAI, GU L 210 del 6.8.2008, pagg. 12 segg.

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5. Competenze e prossime tappe

L'Ufficie fédérale di polizia è responsabile délie eventuali trattative per elaborare l'accordo. In caso di negoziati saranno chiamati a far parte délia delegazione anche i rappresentanti degli Uffici la cui attività sarà interessata dalla revisione dell'accordo. Numerosi aspetti degli ambiti di cooperazione individuati dagli esperti riguardano in particolare anche la cooperazione transfrontaliera dei Cantoni di confine. Pertanto é auspicabile che un rappresentante dei Cantoni faccia parte délia delegazione svizze- ra incaricata dei negoziati.

Dopo la conclusione dell'indagine conoscitiva presse i Cantoni, la valutaziene deiraccordo trilatérale di polizia sarà sottoposta al Consiglio fédérale, corredata, e- ventualmente, délia proposta di avviare negoziati, i quali potrebbero debuttare nel seconde semestre del 2011. Un'eventuale accorde modificate devra essere approva- to dall'Assemblea fédérale e sottostà al référendum faceltative.

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