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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di metrologia METAS

Indagine conoscitiva concernente l’ordinanza sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (Ordinanza sulle indicazioni di quantità, OIQ)

Rapporto esplicativo

12 agosto 2011

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Indice

1 Situazione iniziale ............................................................................................................. 3 2 Obiettivi della revisione ed elementi fondamentali della nuova disciplina ........................... 4 3 Commento delle singole disposizioni ................................................................................. 6 Capitolo 1 Disposizioni generali.......................................................................................... 6 Capitolo 2 Vendita di merce sfusa ...................................................................................... 9 Capitolo 3 Imballaggi preconfezionati ............................................................................... 10 Sezione 1: Requisiti generali......................................................................................... 10 Sezione 3: Imballaggi preconfezionati contenenti la medesima quantità nominale ........ 15 Sezione 4: Imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti ............. 17 Capitolo 4: Bottiglie impiegate come recipienti di misura .................................................. 18 Capitolo 5 Obblighi dei produttori, degli importatori e di altre persone .............................. 19 Capitolo 6 Controlli delle autorità ...................................................................................... 21 Capitolo 7 Disposizioni finali ............................................................................................. 22 4 Ordinanza del DFGP sulle indicazioni di quantità ............................................................ 24

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1 Situazione iniziale

I consumatori acquistano la maggior parte dei prodotti per i loro bisogni quotidiani sotto for- ma di imballaggi preconfezionati, vale a dire merci che sono state prodotte e confezionate in loro assenza. Essi devono avere la garanzia che le indicazioni relative alla quantità di merce contenuta negli imballaggi preconfezionati corrisponda al contenuto effettivo. Tale corrispon- denza deve essere assicurata anche nella vendita di merce sfusa. Ciò crea anche le condi- zioni affinché le indicazioni del prezzo unitario secondo l’articolo 5 f dell‘ordinanza dell’11 dicembre 1978 sull’indicazione dei prezzi (OIP, RS 942.211) siano corrette.

Le disposizioni sulle indicazioni di quantità intendono proteggere i consumatori dai danni economici risultanti dall’acquisto di imballaggi preconfezionati contenenti una quantità di merce inferiore a quella indicata oppure di merce sfusa la cui quantità non è corretta..Per garantire tale protezione occorre disciplinare i seguenti ambiti:

 le indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa;  i requisiti metrologici per il contenuto effettivo degli imballaggi preconfezionati;  il contrassegno degli imballaggi preconfezionati;  le procedure per il controllo delle indicazioni di quantità;  le responsabilità del produttore e dell’importatore; e  i compiti e le competenze delle autorità di esecuzione.

Le disposizioni servono anche a garantire la concorrenza leale di industria e commercio, poiché se un concorrente non rispetta le prescrizioni di legge, subisce un danno anche chi produce imballaggi confezionati conformemente alla legge. Inoltre la nuova ordinanza pro- tegge le imprese dalle richieste concernenti scarti per difetto ingiustificati (art. 19).

In Svizzera, questi ambiti sono attualmente disciplinati in due ordinanze:  Ordinanza dell’8 giugno 1998 sulla misurazione e indicazione della quantità delle merci misurabili nelle transazioni commerciali (Ordinanza sulle dichiarazioni; RS 941.281);  Ordinanza del 12 giugno 1998 sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali (RS 941.281.1).

Il disciplinamento in vigore si fonda sull’articolo 11 delle legge federale del 9 giugno 1977 sulla metrologia (RS 941.20). Il 1° gennaio 2013 tale legge sarà probabilmente sostituita da una nuova legge sulla metrologia (LMetr). L’articolo 14 della nuova legge disciplina le indica- zioni di quantità (FF 2010 4357). Alla data d’entrata in vigore della nuova legge sulla metro- logia le due suddette ordinanze saranno sostituite da una nuova normativa. È prevista un’ordinanza del Consiglio federale sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (Ordinanza sulle indicazioni di quantità) che riprenderà in un allegato le disposizioni sugli imballaggi preconfezionati attualmente contenute in un’ordinanza del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). Per il disciplinamento dei dettagli è prevista un’ordinanza del DFGP.

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2 Obiettivi della revisione ed elementi fondamentali

della nuova disciplina L’ordinanza sulle dichiarazioni attualmente in vigore risale al 1998. La sua applicazione ha evidenziato diverse lacune, tra cui in particolare quelle elencate qui di seguito:  la definizione del termine fondamentale «imballaggio preconfezionato» non è suffi- cientemente chiara;  il disciplinamento delle indicazioni di quantità sugli imballaggi preconfezionati è insuf- ficiente. Negli ultimi anni l’industria si è ripetutamente rivolta all’Ufficio federale di me- trologia (METAS) per chiedere informazione sulle disposizioni in materia;  il disciplinamento in vigore secondo cui nella vendita di merce sfusa alla quantità net- te della merce può essere aggiunta una tara fino al 3 per cento del peso della merce, non è più appropriato. Risale a un’epoca in cui molte bilance non avevano un mecca- nismo che permette di detrarre il peso dell’imballaggio (funzione tara). Oggi la situa- zione è cambiata;  l’ordinanza in vigore non prevede una disciplina speciale per il controllo del contenuto effettivo di imballaggi preconfezionati per i quali è indicato il peso sgocciolato. Visto il carattere particolare delle merci con peso sgocciolato, siffatte disposizioni sono tutta- via opportune;  l’ordinanza in vigore non prescrive la grandezza dei caratteri con cui è indicata la quantità;  l’ordinanza in vigore non disciplina il marchio di conformità «e», che molti produttori appongono sui propri imballaggi preconfezionati;  le attuali disposizioni relative all’indicazione del contenuto effettivo di generatori di ae- rosol non sono più al passo coi tempi. Secondo gli standard della Fédération Euro- péenne des Aérosols (FEA), oltre al volume nominale, su tali generatori occorre indi- care anche la capacità totale.  Le disposizioni metrologiche per gli imballaggi preconfezionati con una quantità no- minale divergente non sono più al passo coi tempi.

La nuova ordinanza intende eliminare le suddette lacune rendendo le disposizioni più chiare e adattandole al contesto mutato. In molti ambiti esistono direttive dell’UE appropriate allo scopo che vanno trasposte nel diritto svizzero:  la direttiva 76/211/CEE del 20 gennaio 1976 stabilisce le modalità dell’indicazione, sugli imballaggi preconfezionati, del peso o volume nominale della merce in essi con- tenuta. Inoltre, la direttiva definisce gli scarti per difetto tollerati in riferimento al con- tenuto degli imballaggi preconfezionati, stabilisce dimensioni vincolanti per il carattere delle indicazioni di quantità e contiene le disposizioni sui controlli;  la direttiva 75/107/CEE del 19 dicembre 1974 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura definisce le caratteristiche metrologiche delle bottiglie impiegate come recipienti di misura per vo- lumi nominali da 0,05 L a 5 L. La direttiva ne disciplina il contrassegno e i controlli che le autorità di esecuzione devono svolgere presso i produttori delle bottiglie;  la direttiva 2007/45/CE contiene gamme di valori vincolanti per la quantità nominale di vino o bevande spiritose contenuta in imballaggi preconfezionati.

Da queste direttive s’intendono trasporre nel diritto svizzero in particolare i seguenti punti:  la definizione del termine «imballaggio preconfezionato»;  la disciplina delle condizioni per apporre il marchio europeo di conformità «e» sugli imballaggi preconfezionati;  la disciplina della grandezza del carattere delle indicazioni di quantità sugli imballaggi preconfezionati;

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 le gamme di valori vincolanti per la quantità nominale di vino e bevande spiritose (è anche prese in considerazione una variante che diverge da tali valori);  la disciplina delle indicazioni di quantità sui generatori di aerosol;  i requisiti delle bottiglie impiegate come recipienti di misura e il loro controllo presso i produttori.

Nel quadro degli Accordi bilaterali del 1999 il metodo svizzero del controllo statistico delle indicazioni di quantità sugli imballaggi preconfezionati è stato riconosciutio come equivalente alla procedura europea (allegato 1 capitolo 11 sezione V numero 2 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco ricono- scimento in materia di valutazione della conformità; RS 0.946.526.81). Il metodo svizzero sarà pertanto ripreso senza modifiche anche nella nuova ordinanza.

Nei casi in cui, nonostante la necessità di disciplinamento, non esiste un pertinente diritto europeo ci si fonda sulle raccomandazioni del Codex Alimentarius1 dell’Organisation Interna- tionale de Métrologie Légale (raccomandazioni OIML2) o della Cooperazione europea in me- trologia legale (guide WELMEC3). Questo vale soprattutto per i seguenti settori:  imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti (imballaggi casua- li);  imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base al numero di pezzi;  imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base alla lunghezza o alla su- perficie;  imballaggi preconfezionati contenenti merce con peso sgocciolato;  imballaggi preconfezionati contenenti merce surgelata.

Alla stregua della nuova legge sulla metrologia, la nuova ordinanza non conterrà disposizioni sugli imballaggi ingannevoli. Nel commento all’articolo 26 della legge sulla metrologia, il messaggio del 27 ottobre 2010 concernente la metrologia (FF 2010 7073) osserva quanto segue: «[…] non sarà più disciplinata esplicitamente la materia dell’attuale articolo 11 capoverso 4, che vieta di utilizzare imballaggi che possono indurre in errore sulla quantità del contenuto. Tali imballaggi sono già oggetto delle disposizioni di diritto civile della LCSl.»

1 Consultabile all‘indirizzo http://www.codexalimentarius.net/web/standard_list.do?lang=en

2 Consultabile all‘indirizzo http://www.oiml.org/publications/?langue=fr

3 Consultabile all‘indirizzo http://www.welmec.org/latest/guides.html

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3 Commento delle singole disposizioni

Titolo e ingresso

Il titolo breve dell’ordinanza attualmente in vigore (Ordinanza sulla dichiarazione) è troppo vasto e trae quindi inganno, poiché il termine dichiarazione riguarda, oltre alle indicazioni di quantità, anche tutte le altre indicazioni relative alle merci richieste per legge. Per tale motivo il titolo della nuova ordinanza recita «Ordinanza sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati».

Nell’ingresso la futura ordinanza rinvia all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità RS 0.946.526.81) poiché tra i settori di prodotti contemplati da tale accordo vi sono anche gli imballaggi preconfezionati (allegato 1 capitolo 11 dell’accordo).

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La futura ordinanza disciplina: a) le indicazioni di quantità per i consumatori relative alla merce sfusa e agli imballaggi preconfezionati con la stessa o con divergente quantità nominale; b) i requisiti delle bottiglie impiegate come recipienti di misura; c) gli obblighi dei produttori, degli importatori e di altre persone; d) i controlli delle autorità.

La futura ordinanza non si applica: a) agli imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale è inferiore a 5 g o a 5 ml. Non vi è quindi alcuna modifica rispetto alle disposizioni attualmente in vigore (cfr. art. 13 lett. a dell’ordinanza sulla dichiarazione); b) agli imballaggi preconfezionati di medicamenti; c) alle merci distribuite gratuitamente o in aggiunta alla prestazione in senso proprio. Sono ad esempio contemplati lo zucchero, la panna ed eventualmente il cioccolatino che il consumatore riceve al ristorante insieme al caffè. Non si tratta di una modifica rispetto alle disposizioni attualmente in vigore (cfr. art. 13 lett. b dell’ordinanza sulla dichiarazione).

L’ordinanza in vigore non disciplina la delimitazione delle competenze nel controllo delle in- dicazioni di quantità sugli imballaggi preconfezionati di medicamenti. Finora i verificatori, cui compete il controllo degli imballaggi preconfezionati, hanno controllato l’indicazione corretta della quantità delle caramelle contro il mal di gola e la raucedine che appartengono alla ca- tegoria di medicamenti E (art. 27 dell’ordinanza del 17 ottobre 2001 sui medicamenti; RS 812.212.21) e che sono eventualmente contraddistinti dal marchio di conformità «e». L’avamprogetto della nuova ordinanza sulle indicazioni di quantità prevede che gli imballaggi preconfezionati di medicinali non sottostiano più a tale ordinanza. Ciò significa che le imprese che producono imballaggi preconfezionati a volte dichiarati come medicamenti della categoria E e a volte no, dovranno essere controllate sia da Swissmedic che dalle autorità d’esecuzione della metrologia legale. Tale obbligo si estende in particolare anche ai controlli delle indicazioni di quantità sugli imballaggi preconfezionati contraddistinti dal marchio di conformità «e».

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In futura sarà sogggetta all’ordinanza sulle indicazioni di quantità soltanto la vendita di medi- camenti sfusi delle categorie di vendita D ed E.

L’articolo 13 lettere a-k dell’ordinanza in vigore contiene un elenco di imballaggi preconfezio- nati ai quali si applicano eccezioni e che non sono soggette alle prescrizioni relative all’indicazione della quantità. Il seguente elenco contiene una panoramica sul disciplinamen- to di questi casi nella futura ordinanza:

Art. 13 lett. a: per gli imballaggi preconfezionati la cui quantità nominale è inferiore a 5 g o a 5 ml non saranno necessarie indicazioni di quantità neppure nella nuova ordinanza.

Art. 13 lett. b: per gli imballaggi preconfezionati distribuiti gratuitamente o compresi in una prestazione globale continuerà a non essere necessaria l’indicazione della quantità. Nella nuova ordinanza ciò è sancito dall’articolo 1 capoverso 2 let- tera c.

Art. 13 lett. c: la nuova ordinanza non prevede più eccezioni per gli imballaggi preconfe- zionati di cioccolato avvolto in un involucro, di peso inferiore a 50 g. In futu- ro gli imballaggi preconfezionati di cioccolato di peso superiore a 5 g sotto- staranno alle disposizioni dell’ordinanza e dovranno indicare la quantità conformemente all’articolo 11 della nuova ordinanza.

Art. 13 lett. d: gli imballaggi interni contenenti una quantità di merci non destinate a essere vendute singolarmente saranno disciplinati nell’articolo 14 (Imballaggi multi- pli) della nuova ordinanza. In futuro non vi saranno più regole specifiche per i prodotti cosmetici.

Art. 13 lett. e: anche in futuro gli imballaggi che servono unicamente al trasporto, all’immagazzinamento o alla consegna non saranno soggetti all’ordinanza sulle indicazioni di quantità.

Art. 13 lett. f: gli imballaggi che servono per la presentazione della merce saranno disci- plinati nell’articolo 14 (Imballaggi multipli) della nuova ordinanza.

Art. 13 lett. g: gli imballaggi che contengono più imballaggi preconfezionati saranno disci- plinati nell’articolo 14 (Imballaggi multipli) della nuova ordinanza.

Art. 13 lett. h: secondo l’ordinanza in vigore, gli imballaggi che contengono pasti pronti composti di più pietanze non devono indicare né la quantità nominale né la denominazione specifica né il produttore. Tale disposizione risale a un’epoca in cui la produzione industriale di pasti pronti era molto esigua. In futuro, invece, gli imballaggi composti di più pietanze (p.es. pasti pronti An- na’s Best della MIGROS o Betty Bossy della COOP) andranno considerati imballaggi preconfezionati e saranno quindi contemplate dalle disposizioni della nuova ordinanza (art. 14 cpv. 5).

Art. 13 lett. i: gli imballaggi che contengono ben separati vari elementi che insieme sono destinati a un determinato impiego, saranno disciplinati nell’articolo 14 (Im- ballaggi multipli) della nuova ordinanza.

Art. 13 lett. k: le verdure e la frutta intere che usualmente sono acquistate al pezzo, sa- ranno disciplinate nell’articolo 10 capoverso 2 della nuova ordinanza e nella pertinente ordinanza del DFGP.

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Art. 2 Definizioni

Oltre alle definizioni già contenute nell’ordinanza sulla dichiarazione, la nuova ordinanza de- finisce in modo più chiaro gli imballaggi preconfezionati. Gli imballaggi preconfezionati sono merci contenute in confezioni di qualsiasi tipo, misurate e chiuse in assenza del consumatore e la cui quantità non può essere modificata senza aprire o alterare palesemente l’imballaggio stesso. Il pane offerto in vendita senza imballaggio o in un involucro aperto non è pertanto considerato un imballaggio preconfezionato né nell’ordinanza in vigore né in quella nuova, ma deve anch’esso soddisfare i requisiti di quantità e di tolleranza di cui all’articolo 18 (cfr. anche il commento all’art. 5 cpv. 2 al n. 4).

Art. 3 Determinazione della quantità

Nel commercio la quantità dei prodotti misurabili va determinata in base al peso, al volume, alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi. È determinante la quantità netta, ossia la quantità di una merce senza l’imballaggio o qualsiasi altro involucro. Il DFGP può prevedere eccezioni, che tuttavia vanno applicate in modo molto restrittivo. A titolo di esempio si possono menzionare gli imballaggi preconfezionati del formaggio «Va- cherin Mont d’Or». In tal caso sull’imballaggio la specificazione «lordo» deve tuttavia essere indicata per esteso accanto all’indicazione della quantità. Per le indicazioni di quantità sugli imballaggi preconfezionati la nuova ordinanza non prevede novità rispetto all’ordinanza sulla dichiarazione. Per quanto riguarda la vendita di merce sfu- sa, nella nuova ordinanza le eccezioni che permettono di indicare il peso lordo invece di quello netto saranno notevolmente ridotte. Secondo l’articolo 8 dell’ordinanza sulle dichiarazioni attualmente in vigore nella vendita di merce sfusa, se per ragioni igieniche è necessario un foglio di carta, un sacchetto, un vaset- to o una vaschetta per mettere la merce sul piatto della bilancia, il peso di detto imballaggio può essere compreso nel peso netto della merce se non supera il 3 per cento del peso di quest’ultima. Con l’entrata in vigore della nuova ordinanza tale regolamentazione sarà aboli- ta, fatto salvo un periodo di transizione di un anno (art. 38 cpv. 1). Le bilance moderne usate oggigiorno hanno un meccanismo che permette di detrarre il peso dell’imballaggio (funzione tara), di modo che ad esempio il macellaio può vendere senz’altro al consumatore la carne a peso netto. La futura ordinanza del DFGP disciplinerà le deroghe al principio del peso netto. Saranno consentite solo poche eccezioni, ad esempio i sacchetti fino a 2 g nel caso in cui il consuma- tore si serve da sé nella vendita al dettaglio. Un’eccezione è prevista anche per i dolciumi, quali le caramelle e i cioccolatini, offerti in vendita al pezzo e per i quali è necessario, per motivi igienici, un foglio protettivo. Il peso di tale foglio potrà essere compreso anche in futuro nel peso netto della merce. Un’ulteriore eccezione è prevista per la vendita alle bancarelle del mercato, dove spesso non sono a disposizione bilance con una funzione tara. In questi casi sarà ancora tollerato ag- giungere al peso netto il materiale d’imballaggio necessario per motivi igienici, a condizione che non superi il 3 per cento del peso della merce.

Nella determinazione del volume va tenuto conto dell’espansione della merce in funzione della temperatura. Pertanto il capoverso 2 sancisce che per le merci in generale è determi- nante la quantità a una temperatura di 20° C. Per i carburanti e i combustibili la temperatura di riferimento è di 15° C. Per i prodotti surgelati quali il gelato, la cui quantità è indicata in base al volume, la quantità va definita a una temperatura di < 0° C.

Il capoverso 3 stabilisce che per peso s’intende l’indicazione della bilancia senza correzione della spinta aerostatica. Secondo le norme internazionali (raccomandazione dell’OIML R 22 sulle tavole alcolometri- che), nella conversione del peso netto di miscele di alcol e acqua in litri di alcol puro, effet- tuata anche dalla Regia federale degli alcool per il calcolo delle imposte, si continua a tenere conto della correzione della spinta aerostatica. 8/27

Art. 4 Indicazione della quantità

La quantità deve essere indicata in unità legali secondo l’ordinanza sulle unità o in numero di pezzi. Sugli imballaggi preconfezionati che giungono in Svizzera da uno Stato terzo e la cui quantità è indicata in unità non metriche (unità imperiali come p.es. fl., oz., ecc.), devono anche essere indicate le corrispondenti unità SI correttamente calcolate. È il caso soprattutto degli articoli cosmetici e dei profumi. La quantità deve esser indicata in modo preciso. L’indicazione di un margine di oscillazione o espressioni come «circa» non sono consentite. Ciò vale anche nel caso in cui sugli imballag- gi preconfezionati, oltre alla quantità in base al peso, alla lunghezza o alla superficie, è indi- cato anche il numero di pezzi.

L’indicazione di una quantità minima deve essere riconoscibile in quanto tale. Un siffatto im- ballaggio preconfezionato deve pertanto essere contrassegnato con la dicitura «min.» o «mi- nimo» seguita dall’indicazione delle quantità. Se è indicata una quantità minima, non si ap- plicano gli scarti per difetto tollerati dell’articolo 19 capoverso 3, poiché la quantità minima dichiarata deve essere raggiunta in ogni singolo caso.

Capitolo 2 Vendita di merce sfusa

Art. 5 Misurazione della quantità di merce

Vi è vendita di merce sfusa se una merce misurabile è offerta in altro modo che in imballaggi preconfezionato. Ciò è il caso quando la merce è pesata in presenza del consumatore. A titolo di esempio si può menzionare l’acquisto presso un macellaio che pesa la carne e ne definisce il prezzo in presenza del consumatore. Per vendita di merce sfusa s’intendono inol- tre anche i casi in cui il consumatore si serve da sé pesando egli stesso la merce su una bilancia che stampa lo scontrino. In entrambi i casi gli strumenti di misurazione devono esse- re conformi all’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (RS 941.210).

Secondo l’articolo 5 capoverso 2 il DFGP può prevedere eccezioni, in particolare per le merci che normalmente sono vendute al pezzo e non al peso. Esempi tipici sono i prodotti di panet- teria di peso inferiore a 150 g, quali i cornetti e i panini, nonché diversa frutta e verdura.

Art. 6 Misurazione di merce parzialmente imballata

La merce parzialmente imballata e offerta in involucri aperti, quali ad esempio i cestini di al- bicocche, fragole, lamponi o mirtilli, non è considerata come imballaggio preconfezionato, bensì costituisce un caso particolare di vendita di merce sfusa. È possibile che il peso della merce così imballata sia stato alterato. Nel punto di vendita il consumatore deve pertanto avere la possibilità di verificare o far verificare, mediante uno strumento di misurazione con- forme all’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione (RS 941.210), il peso della merce offerta in vendita.

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Art. 7 Ubicazione dell’indicazione di quantità

La quantità della merce non imballata o parzialmente imballata, come ad esempio un pane o una salsiccia, può essere indicata in un altro luogo che sulla merce stessa. In una panetteria, ad esempio, la quantità è normalmente indicata su un cartellino. La concordanza tra l’indicazione della quantità e la merce deve essere garantita.

Art. 8 Spaccio di merci in esercizi di ristorazione e in occasione di manifestazioni pubbliche

L’avamprogetto riprende l’articolo 9 capoverso 1 dell’ordinanza vigente. Continuerà quindi a essere applicato il principio secondo cui negli esercizi pubblici, nelle mense aziendali e in occasione di manifestazioni pubbliche lo spaccio di bevande pronte al consumo per le quali il consumatore paga un prezzo in funzione della quantità può avvenire soltanto in misure per lo spaccio contrassegnate conformemente all’ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sulle misure di volume (RS 941.211). Fanno eccezione le mescolanze di diverse bevande pronte al consumo e le bevande preparate con acqua (caffè, sciroppo, ecc.) o servite con ghiaccio come i cocktail ecc. I capoversi 3 e 4 dell’articolo 9 dell’ordinanza vigente non subiscono modifiche importanti. L’indicazione di quantità non è richiesta per i cibi serviti o offerti in self service, venduti per asporto o forniti a domicilio da esercizi di ristorazione e take-away. Il capoverso 3 della nuo- va ordinanza stabilisce tuttavia che chi offre cibi in self service, per i quali indica un prezzo di base, deve usare, per la determinazione del peso, bilance conformi alle prescrizioni legali. Il ristorante in questione deve inoltre provvedere affinché si possa pesare la quantità netta della merce.

Gli esercizi di ristorazione che forniscono ai loro clienti informazioni sulla quantità della pie- tanza, ad esempio «bistecca 300 g», non sono tenuti a usare strumenti di misurazione con- formi all’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione.

Art. 9 Indicazioni di quantità ai distributori automatici

A differenza dell’articolo 10 dell’ordinanza vigente, la futura ordinanza non disciplina più l’indicazione del prezzo ai distributori automatici. Tale indicazione sarà oggetto esclusivo dell’ordinanza dell’11 dicembre 1978 sull’indicazione dei prezzi (RS 942.211). Dall’entrata in vigore, il 15 febbraio 2006, dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione, i di- stributori automatici che forniscono bibite pronte al consumo per le quali il cliente paga un prezzo in funzione della quantità devono essere immessi in commercio mediante una dichia- razione di conformità. A titolo d’esempio si possono menzionare i distributori automatici di latte ubicati nelle fattorie o i distributori automatici di vino che si trovano in numero sempre maggiore nei ristoranti. Secondo il capoverso 2 della nuova ordinanza, in assenza di una dichiarazione di conformità dei distributori automatici, si possono anche usare misure per lo spaccio conformi all’ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sulle misure di volume. Per il resto si mantiene in linea di massima il disciplinamento vigente. Si rinuncia tuttavia alla dero- ga prevista dall’articolo 10 capoverso 4 dell’attuale ordinanza, ossia all’autorizzazione di di- stributori automatici che indicano sempre una quantità minima.

Capitolo 3 Imballaggi preconfezionati Sezione 1: Requisiti generali

Art. 10 Indicazione della quantità secondo il tipo di merce

L’attuale ordinanza non prevede disposizioni che prescrivano se la quantità debba essere indicata in base al volume o al peso nominale. La nuova ordinanza colma questa lacuna, in quanto, fatte salve pratiche commerciali divergenti, gli imballaggi preconfezionati di prodotti 10/27

liquidi dovranno indicare il volume nominale e gli imballaggi preconfezionati degli altri prodotti il peso nominale. Come esempio di pratiche commerciali divergenti si possono menzionare:  il gelato: la quantità di questo prodotto è indicata in base al volume o al peso. Per il consumatore l’indicazione del peso ha il vantaggio che, a differenza dell’indicazione del volume, l’aria compresa nei gelati non influisce sul peso;  il dentifricio: la quantità di dentifricio è normalmente indicata in base al volume;  la torba, prodotti simili alla torba, terra: a livello europeo la quantità di questi prodotti è normalmente indicata in base al volume. La norma SN EN 12580 definisce il modo in cui deve essere misurata la densità del materiale.

L’articolo 10 capoverso 3 della nuova ordinanza disciplina se e a quali condizioni la quantità della merce di un imballaggio preconfezionato può essere indicata in base al numero di pez- zi, la lunghezza o la superficie. La disposizione dell’articolo 23 dell’ordinanza in vigore, che definisce le condizioni alle quali il contenuto di un imballaggio preconfezionato può essere indicato in base al numero di pezzi invece che secondo il peso, è sottoposta a revisione nella nuova ordinanza. Per quanto riguarda le derrate alimentari, l’indicazione del numero di pezzi è usuale per le pastiglie edulcoranti (art. 39 lett. e dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratte- rizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari, OCDerr; RS 817.022.21). Tale indicazione è di norma usata anche per i cosiddetti cibi complementari e le pastiglie vitaminiche o conte- nenti sostanze minerali. Per questi prodotti l’indicazione del peso non ha senso e non forni- sce informazioni aggiuntive al consumatore. Se l’indicazione del numero di pezzi è più confacente al contenuto di un imballaggio precon- fezionato di merci che non siano derrate alimentari, il contenuto può essere indicato in base al numero di pezzi. A titolo di esempio si possono menzionare sigarette, fiammiferi, cubetti accendifuoco, accendigrill, pastiglie per lavatrici e lavastoviglie (tab), determinati tipi di co- smetici o ossa da masticare per cani. La futura ordinanza del DFGP preciserà i casi in cui si può indicare il numero dei pezzi e quelli in cui vi si può rinunciare.

Art. 11 Indicazione della quantità in base al peso e al volume

Nella nuova ordinanza, l’articolo 12 capoverso 1 dell’ordinanza vigente subisce poche modi- fiche. Gli imballaggi preconfezionati contemplati dall’ordinanza devono contenere le seguenti indicazioni: a) la quantità nominale, espressa nelle unità kg o g, L, dl, cl o ml; b) la denominazione specifica della merce a cui si riferisce l’indicazione di quantità; c) un’indicazione che consenta al servizio competente di identificare il produttore o im- portatore responsabile.

La nuova ordinanza reintroduce il termine «importatore» (RU 2010 2631). Secondo l’articolo 29 della nuova ordinanza l’importatore è responsabile del rispetto delle disposizioni dell’ordinanza sulle indicazioni di quantità se gli imballaggi preconfezionati sono stati prodotti in uno Stato terzo e importati in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

La nuova ordinanza sottopone l’articolo 14 dell’ordinanza in vigore a un’ampia revisione. Per quanto riguarda la grandezza dei caratteri con cui va indicata la quantità s’intende riprendere integralmente la direttiva 76/211/CEE: secondo l’articolo 11 capoverso 2 della nuova ordi- nanza le cifre dell’indicazione di quantità, seguite dall’indicazione della pertinente unità, de- vono avere un’altezza minima stabilita in funzione della quantità nominale. La nuova discipli- na non si applica soltanto agli imballaggi preconfezionati che recano il marchio di conformità «e» dell’Unione europea, bensì in generale sia agli imballaggi preconfezionati con la stessa quantità nominale sia a quelli con una quantità nominale differente. Per gli imballaggi preconfezionati che non recano il marchio europeo «e» è previsto un ter- mine di transizione di due anni (art. 38 cpv. 2). Agli imballaggi preconfezionati che recano il marchio «e», le disposizioni sull’altezza minima dell’indicazione di quantità si applicano già da quando è entrata in vigore della direttiva 76/211/CEE. 11/27

L’articolo 14 capoverso 3 dell’ordinanza in vigore, secondo cui deve apparire chiaramente il carattere sussidiario di altre indicazioni a titolo complementare apportate sull’imballaggio, sarà abrogato. Se un produttore desidera apportare due indicazioni (p.es. Ketchup 300 ml, 342 g), entrambe le indicazioni di quantità devono essere corrette e soddisfare i requisiti di cui all’articolo 19 della nuova ordinanza.

Art. 12 Indicazione della quantità in base alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi

Alla grandezza del carattere degli imballaggi che indicano la quantità in base alla superficie, alla lunghezza o al numero di pezzi si applica un’altezza minima di 2 mm.

Art. 13 Indicazioni

La nuova ordinanza riprende senza modifica le disposizioni relative all’indicazione della quantità dell’ordinanza vigente (art. 14).

Sezione 2: Tipi particolari di imballaggi preconfezionati

Art. 14 Imballaggi multipli

Nell’articolo 12 capoverso 2 dell’ordinanza in vigore le esigenze dell’indicazione della quanti- tà nel caso di imballaggi multipli non sono sufficientemente chiare e univoche. Negli ultimi anni l’industria si è ripetutamente rivolta all’Ufficio federale di metrologia (METAS) per otte- nere informazioni in merito all’indicazione della quantità sugli imballaggi multipli. Poiché in Europa il disciplinamento degli imballaggi multipli non è armonizzato, la nuova or- dinanza riprende le raccomandazioni R 97 (edizione 1997) dell’Organizzazione internaziona- le di metrologia legale (OIML). La nuova ordinanza distingue i tre casi seguenti: capoverso 1: gli imballaggi multipli costituiti da due o più imballaggi contenenti la stessa merce e non destinati a essere venduti singolarmente; capoverso 2: gli imballaggi multipli costituiti da due o più imballaggi contenenti merce diversa e non destinati a essere venduti singolarmente; capoverso 3: gli imballaggi multipli costituiti da due o più imballaggi preconfezionati (di quan- tità uguale o divergente) che da parte loro soddisfano le disposizioni vigenti applicabili alla vendita singola. La nuova ordinanza (art. 14 cpv. 5) disciplinerà anche gli imballaggi costituiti da prodotti ali- mentari diversi e tra loro separati. Su tali imballaggi, offerti sempre più spesso dai grandi rivenditori, deve essere indicata la quantità effettiva globale.

Art. 15 Imballaggi preconfezionati contenenti vino e bevande spiritose

L’ordinanza in vigore non contiene disposizioni in merito alle gamme di valori di imballaggi preconfezionati. In Europa, in virtù delle direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE, nel frattempo abrogate, esistevano fino al 2007 numerose disposizioni in merito alle gamme di valori di imballaggi preconfezionati quali lo zucchero, il burro, il latte, la pasta asciutta, il riso, il denti- fricio, ecc. Con l’entrata in vigore della direttiva 2007/45/CE, nello Spazio economico europeo sono sta- te abrogate tutte le disposizioni sulle gamme di valori delle quantità nominali di merci conte- nute in imballaggi preconfezionati, fatta eccezione per le gamme di valori dei vini e delle be- vande spiritose.

Nell’ambito della presente indagine conoscitiva si propongono due varianti di disciplinamen- to:

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 variante A: si mantiene il disciplinamento attuale, secondo cui per il consumo interno non è prescritto alcun valore per la quantità nominale di vino o bevande spiritose. Per i vini e le bevande spiritose contrassegnate con il marchio europeo di conformità «e» continuano a essere vincolanti le gamme di valori secondo la direttiva 2007/45/CE. I produttori svizzeri che mettono in commercio bottiglie di vino non conformi (p.es. 70 cl «e») rischierebbero sanzioni, dal blocco immediato dell’immissione in commer- cio fino al ritiro del vino già messo in commercio. In questo contesto sarebbe ipotizzabile introdurre l’indicazione del prezzo unitario (secondo l‘art. 5 cpv. 3 lett. c PBV l’indicazione del prezzo unitario non è attualmente obbligatoria per della capacità nominale di 70 e 75);

 variante B: tale variante prevede di riprendere integralmente le gamme di valori delle quantità nominali di vino e bevande spiritose secondo la direttiva 2007/45/CE. Oltre che ai vini e alle bevande spiritose contrassegnate con il marchio europeo di confor- mità «e», le gamme di valori si applicherebbero pertanto anche a tutti i vini e le be- vande spiritose prodotti in Svizzera e messi in commercio. Ciò significherebbe in par- ticolare che dopo un termine di transizione ragionevole i produttori svizzeri non po- trebbero più mettere in commercio bottiglie di vino con una quantità di 20 cl o 70 cl.

Già oltre 20 anni fa le cerchie interessate avevano discusso l’idea di introdurre anche in Svizzera le gamme di valori dei vini e delle bevande spiritose previste dall’Unione europea. Con lettera dell’8 maggio 1990 l’Associazione svizzera del commercio del vino aveva comu- nicato all’Ufficio federale di metrologia che una maggioranza del settore era contraria alla bottiglia da 70 cl e desiderava come unica bottiglia da vino quella da 75 cl. Tuttavia, la mag- gioranza di coloro che imbottigliano essi stessi il proprio vino si era all’epoca espressa a fa- vore del mantenimento della bottiglia da 70 cl, soprattutto per motivi inerenti al prezzo e alla bellezza della bottiglia.

In una circolare del 6 settembre 1990, inviata ai commercianti di vino, l’Ufficio federale di metrologia invitava le cerchie interessate a passare volontariamente alle bottiglie da 75 cl, senza che il Consiglio federale dovesse emanare un divieto delle bottiglie da 70 cl. Tale pas- saggio sarebbe stato auspicabile per motivi inerenti alla trasparenza per i consumatori e all’armonizzazione con le disposizioni dell’UE.

Fino a oggi in Svizzera l’auspicato cambiamento su base volontaria non si è verificato. La Svizzera è tuttora l’unico Paese in Europa che ammette a livello nazionale ad esempio le bottiglie da 70 cl. Ciò è opinabile in particolare dal punto di vista della protezione dei consu- matori, poiché è quasi impossibile distinguere a occhio nudo tra bottiglie da 70 cl e bottiglie da 75 cl. Non si può tuttavia parlare di un inganno ai danni del consumatore, poiché l’etichetta della bottiglia deve indicare il contenuto effettivo esatto.

Prima dell’audizione si sono svolte consultazioni informali presso i rappresentanti dell’industria, delle organizzazioni di protezione dei consumatori e dei venditori al dettaglio Tali consultazioni hanno mostrato che i pareri sono invariati. La presente revisione totale costituisce tuttavia un’occasione per ridiscutere l’attuale disciplinamento (variante B). La va- riante B consente sia bottiglie da 20 cl o 25 cl sia da 70 cl o 75 cl.

Conseguenze della variante B:

Per il commercio di vino:  dopo un ragionevole periodo di transizione, potranno essere messe in commercio sol- tanto bottiglie di vino con una quantità nominale secondo l’allegato 1 della nuova or- dinanza;  in particolare non potranno più essere usate bottiglie da 20 cl e 70 cl; queste dovran- no essere riciclate il che causerà costi economici ed ecologici;  con l’eliminazione delle bottiglie da 20 cl e 70 cl in Svizzera, diminuirà probabilmente di uno o due centesimi il costo del prezzo d’acquisto per unità delle bottiglie vuote 13/27

presso il produttore di bottiglie svizzero, poiché potranno essere prodotte più bottiglie da 75 cl, mentre contemporaneamente non saranno più necessarie le bottiglie da

70 cl;

 in particolare le bottiglie da 70 cl sono anche parte di una tradizione svizzera. Diversi produttori di vino sono riusciti a ottenere per sé un disciplinamento speciale all’interno dell’Unione europea;  per i produttori che esportano vino diminuirà l’onere in termini di logistica, poiché non vi sarà più bisogno di distinguere tra bottiglie da 70 cl e bottiglie da 75 cl e pertanto le autorità d’esecuzione non dovranno più contestare la conformità del marchio «e» sul- le bottiglie da 70 cl;  non si possono escludere riduzioni della cifra d’affari nel caso in cui l’aumento di 5 cl non possa essere computato nel prezzo di vendita.

Per i consumatori:  sarà risolto il problema della difficile distinzione di bottiglie da 20 cl e 25 cl da una par- te e di quelle da 70 cl e 75 cl dall’altra. Ne consegue un aumento della trasparenza e della possibilità di confrontare i prezzi.

Il tema delle bottiglie da vino è stato recentemente discusso in maniera molto controversa. Ne è testimonianza il fatto che sull’argomento sono già apparsi diversi articoli giornalistici e un’emissione della Televisione della svizzera romanda.

Il capoverso 2 disciplina il caso in cui l’imballaggio multiplo contiene due o più imballaggi singoli preconfezionati. In tal caso ogni singolo imballaggio confezionato deve essere con- forme alle quantità nominali elencate nell’allegato 1 della nuova ordinanza.

Il capoverso 3 disciplina il caso in cui un imballaggio preconfezionato contiene due o più im- ballaggi singoli non destinati a essere venduti singolarmente. In tal caso le quantità nominali elencate nell’allegato 1 della nuova ordinanza si applicano all’imballaggio preconfezionato.

Art. 16 Generatori di aerosol

Nella nuova ordinanza, l’articolo 17 capoverso 2 dell’attuale ordinanza viene ampiamente rivisto e adeguato alla direttiva 2007/45/CE. L’articolo 16 capoverso 1 sancisce, come finora, che il contenuto dei generatori di aerosol comprende la sostanza attiva e il gas propellente. Ciò significa che il gas propellente è parte integrante della merce. Come capacità va indicato quella della fase liquida. Una novità è invece costituita dal fatto che sui generatori di aerosol va indicata la capacità nominale totale del contenitore. Secondo i parametri della Fédération Européenne des Aérosols (FEA) FEA 422 D del 3 agosto 2008 la capacità nominale totale è la capacità rasobordo del contenitore di aerosol aperto, espressa in millilitri (senza indicazio- ne dell’unità). L’articolo 16 capoverso 2 della nuova ordinanza prevede inoltre che i generatori di aerosol devono recare l’indicazione della capacità nominale totale del loro contenitore in modo tale da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto. Ciò deve essere garantito dall’indicazione di un valore numerico incorniciato da un quadrato. In Europa tale prassi è applicata da parecchi decenni.

Art. 17 Merce con peso sgocciolato

L’articolo 17 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza in vigore sancisce che sulle scatole di con- serve va dichiarato il peso sgocciolato se la denominazione specifica del prodotto designa unicamente la parte solida oppure se soltanto quest’ultima è destinata al consumo. Nel pas- sato la definizione di cosa sia destinato al consumo ha ripetutamente dato adito a discussioni (p.es. sardine sott’olio o pomodori secchi sott’olio). La nuova ordinanza riprende pertanto il disciplinamento del Codex Alimentarius (CODEX STAN 1 – 1985 § 4.3.3), che prevede quanto segue: se una derrata alimentare solida è im- 14/27

mersa in un liquido di copertura, l’imballaggio preconfezionato deve indicare, oltre al conte- nuto totale, anche il peso sgocciolato. Sono considerati liquidi di copertura l’acqua, le solu- zioni saline e zuccherine, l’aceto e nel caso della frutta o della verdura, i loro succhi. Il Codex Alimentarius non menziona esplicitamente l’olio tra i liquidi di copertura. Nel caso, ad esempio, di imballaggi preconfezionati di tonno o sardine sott’olio, il produttore ha ciono- nostante la possibilità di indicare il peso sgocciolato. L’articolo 17 capoverso 3 disciplina l’indicazione della quantità del peso sgocciolato. Il peso sgocciolato deve essere indicato in modo facilmente riconoscibile e chiaramente leggibile nelle immediate vicinanze del contenuto totale e con una grandezza di carattere non inferiore a a quella di quest’ultimo. Secondo l’articolo 17 capoverso 4 la procedura metrologica per il peso sgocciolato è discipli- nata dal DFGP. Tale disciplina si fonderà sulla raccomandazione OIML R 87 allegato C (edi- zione 2004) o anche sulla guida WELMEC 6.8.

Art. 18 Merce surgelata

L’articolo 17 capoverso 3 dell’ordinanza vigente disciplina l’indicazione del contenuto della merce surgelata. La nuova ordinanza non modifica la sostanza di tale disciplina. Secondo l’articolo 18 capoverso 1 della nuova ordinanza si continua ad applicare il principio secondo cui il contenuto corrisponde al peso della merce allo stato gelato senza ghiaccio e senza l’involucro di ghiaccio che eventualmente copre la merce. Secondo l’articolo 18 capoverso 2 della nuova ordinanza il DFGP disciplina la procedura metrologica per definire il peso della merce surgelata. Tale disciplina è retta dalla raccoman- dazione OIML R 87 allegato D (edizione 2004). La definizione di una merce surgelata è retta dall’articolo 18 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (RS 817.022.21).

Sezione 3: Imballaggi preconfezionati contenenti la medesima quantità nominale

Art. 19 Contenuto in base al peso o al volume

L’articolo 20 capoverso 1 lettere a-c dell’ordinanza in vigore disciplina i requisiti metrologici per gli imballaggi preconfezionati contenenti la stessa quantità nominale. Tali requisiti si de- signano di regola con l’espressione «three packers rules» e sono armonizzati in seno all’Unione europea. L’articolo 19 capoversi 1 e 2 riprende le disposizioni vigenti senza modificarle. Anche gli scatti per difetto tollerati degli imballaggi preconfezionati contenenti la medesima quantità nominale, di cui all’articolo 20 capoverso 3 dell’ordinanza vigente, sono ripresi nell’articolo 19 capoverso 3 della nuova ordinanza, con la differenza che in futuro per gli imballaggi precon- fezionati con una quantità nominale superiore a 50 kg o 50 L non sono più specificati scarti per difetto. I valori degli scarti per difetto per quantità nominali tra 10 kg e 50 kg (10 L e 50 L), definiti nell’articolo 19 capoverso 3 della nuova ordinanza, corrispondono ai valori della raccoman- dazione OIML R 87 tabella 2 (edizione 2004).. L’articolo 19 capoverso 4 della nuova ordinanza stabilisce come arrotondare, per l’applicazione della tabella di cui al capoverso 3, i valori degli scarti per difetto tollerati indicati in percentuali di unità di peso o di volume. Le disposizioni corrispondono alla direttiva 76/211/CEE allegato 1 numero 2.4.

L’articolo 21 dell’ordinanza vigente definisce il momento in cui gli imballaggi preconfezionati devono adempiere i requisiti metrologici. Ciò è particolarmente importante per la merce che perde peso a causa della perdita naturale di acqua, come ad esempio i mandarini, i cavolfio- ri, i funghi, ecc.

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I contenuti fondamentali dell’ordinanza vigente saranno mantenuti anche nella nuova ordi- nanza. Secondo l’articolo 19 capoverso 5 si applicano le seguenti regole: Gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto diminuisce col tempo per ragioni naturali, de- vono adempiere i requisiti dell’articolo 19 al momento della: a) prima immissione in commercio in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio eco- nomico europeo, se sono stati prodotti in uno di tali Stati e contrassegnati con il mar- chio di conformità «e»; b) prima immissione in commercio in Svizzera, negli altri casi.

Art. 20 Contenuto in base alla lunghezza o alla superficie

Per gli imballaggi contenenti merci vendute in base alla lunghezza e alla superficie (p.es. fili o stoffe), l’ordinanza in vigore (art. 20 cpv. 4) prevede uno scarto per difetto tollerato corri- spondente al 5 per cento della quantità nominale. Dato che manca una direttiva europea in merito, in Europa gli scarti per difetto di merci vendute in base alla lunghezza e alla superfi- cie non sono armonizzati. La nuova ordinanza si riferisce tuttavia agli scarti per difetto previ- sti dalla raccomandazione OIML R 87 (edizione 2004). Inoltre, l’articolo 20 capoverso 1 della nuova ordinanza precisa che, al momento della prima immissione in commercio, il valore medio del contenuto effettivo dell’imballaggio preconfezionato non deve essere inferiore alla quantità nominale.

A differenza di quanto previsto dall’ordinanza vigente, in futuro per gli imballaggi preconfe- zionati il cui contenuto è indicato in base alla lunghezza dovranno essere adempite le se- guenti condizioni (art. 20 cpv. 2): a) se la lunghezza non è superiore a 5 m non è tollerato alcuno scarto per difetto; b) se la lunghezza è superiore a 5 m è tollerato uno scarto per difetto non superiore al

2 per cento.

Per gli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base alla superficie sarà in futuro tollerato, a differenza di quanto previsto dall’ordinanza vigente, uno scarto per difetto non superiore al 3 per cento (art. 20 cpv. 3).

Gli scarti per difetto previsti dalla nuova ordinanza per il contenuto effettivo di imballaggi pre- confezionati il cui contenuto è indicato in base alla lunghezza o alla superficie garantiscono quindi una maggiore protezione dei consumatori rispetto a quanto previsto sinora.

Art. 21 Contenuto effettivo in base al numero di pezzi

Secondo l’ordinanza vigente (art. 23 cpv. 3) gli imballaggi preconfezionati di merci vendute al pezzo devono contenere il numero di pezzi indicato. Negli imballaggi preconfezionati che contengono più di 100 pezzi è ammesso un errore fortuito di un pezzo per ogni centinaia intera. Dato che non esiste una direttiva europea, in Europa gli scarti per difetti delle merci vendute al pezzo non sono armonizzati. La nuova ordinanza riprenderà tuttavia gli scarti per difetto previsti dalla raccomandazione OIML R 87 (edizione 2004).

Nella nuova ordinanza agli imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base al numero di pezzi si applicheranno le seguenti regole (art. 21): a) negli imballaggi preconfezionati contenenti non più di 50 pezzi, il contenuto effettivo non può essere inferiore alla quantità nominale; b) negli imballaggi preconfezionati contenenti più di 50 pezzi: 1. il contenuto effettivo medio non può essere inferiore alla quantità nominale; e

2. lo scarto per difetto non può essere superiore a un pezzo per ogni centinaia

iniziata.

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Art. 22 Contenuto effettivo in base al peso sgocciolato

L’ordinanza vigente non prevede requisiti metrologici particolari e neppure prescrizioni di controllo per il contenuto di imballaggi preconfezionati il cui contenuto è indicato in base al peso sgocciolato. La nuova ordinanza prevede che alla quantità totale, ovvero alla sostanza solida più il liquidi di copertura, si applichino i requisiti metrologici di cui all’articolo 19. In particolare si applica anche il principio secondo cui il marchio europeo di conformità «e» si riferisce soltanto al contenuto effettivo totale (art. 23 cpv. 3). In seno all’Unione europea i requisiti metrologici per il peso sgocciolato non sono armonizza- ti. Non sono armonizzate neppure le regolamentazioni del Codex Alimenarius CX/PFV/10/25/7 2010 con quelle della raccomandazione OIML-R 87 allegato C.

La nuova ordinanza tiene conto della specificità dei prodotti con un peso sgocciolato e in particolare anche dello scambio di sostanze tra le derrate alimentari solide e il liquido di co- pertura. Nel controllo del peso sgocciolato saranno pertanto applicati valori di tolleranza più elevati, la cui violazione può portare al rifiuto di una partita o di un imballaggio preconfezio- nato (art. 22 cpv. 1 lett. b e c).

Pure per motivi inerenti allo scambio di sostanze, per alcune merci occorre fissare dei periodi nei quali devono adempiere le condizioni di cui all’articolo 22 capoverso 1. Secondo l’articolo 22 capoverso 3 sarà il DFGP a definire tali periodi (fondandosi sulla raccomanda- zione OIML-R 87 allegato C). A titolo di esempio si possono menzionare:  frutta, verdura e altre derrate alimentari vegetali: da 30 giorni dopo l’imballaggio fino alla scadenza della data di conservazione;  piccole salsicce e altri prodotti a base di carne: da cinque giorni dopo l’imballaggio fino alla scadenza della data di conservazione.

Art. 23 Marchio di conformità

Nell’ordinanza sulla dichiarazione vigente non esiste alcuna base per il marchio di conformità «e» della CEE, utilizzato da molti produttori (soprattutto in Europa). L’articolo 23 della nuova ordinanza intende stabilire le condizioni per apporre il marchio di conformità «e» su un imbal- laggio preconfezionato.

Attualmente molti produttori svizzeri non si rendono conto dell’importanza del marchio di con- formità. L’inosservanza delle pertinenti disposizioni legali può causare costi notevoli ai pro- duttori e anche agli importatori di imballaggi preconfezionati. Pertanto, l’articolo 29 lettera a definisce gli obblighi dei produttori e degli importatori che apportano il marchio «e» sui propri imballaggi preconfezionati.

Sezione 4: Imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti

Art. 24

L’articolo 20 capoverso 2 lettera a e l’articolo 20 capoverso 3 dell’ordinanza vigente defini- scono i requisiti metrologici per gli imballaggi preconfezionati nei quali la quantità varia da un imballaggio all’altro (imballaggi aleatori, imballaggi preconfezionati contenenti quantità nomi- nali divergenti).

In seno all’Unione europea gli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali diver- genti non sono armonizzati e sottostanno alla legislazione nazionale. In Svizzera i requisiti metrologici degli imballaggi preconfezionati contenenti quantità nominali divergenti saranno anche in futuro disciplinati per legge, poiché tale disciplinamento fornisce un contributo im- portante alla protezione dei consumatori. 17/27

Nella nuova ordinanza tali disposizioni metrologiche sono ampiamente rivedute. Gli scarti per difetto tollerati previsti dall’articolo 20 capoverso 3 dell’ordinanza vigente per singoli imbal- laggi preconfezionati nei quali il peso varia da un imballaggio all’altro, sono nettamente trop- po elevati. Le bilance moderne permettono di stabilire il peso netto con una precisione ugua- le o inferiore a 1 g in campo di misurazione fino a 500 g.

L’articolo 24 capoverso 1 della nuova ordinanza prevede i seguenti scarti per difetto tollerati:

Quantità nominale Scarto per difetto < 500 g 2,0 g da 500 g a < 2000 g 5,0 g da 2 kg a 10 kg 10,0 g

Inoltre, l’articolo 24 capoverso 2 della nuova ordinanza sancisce che lo sfruttamento sistema- tico degli scarti per difetto è vietato. Il DFGP può definire concretamente quando si è in pre- senza di uno sfruttamento sistematico.

Capitolo 4: Bottiglie impiegate come recipienti di misura La sezione 4 dell’attuale ordinanza stabilisce i requisiti dei recipienti di misura e definisce le modalità delle indicazioni. Per recipienti di misura s’intendono le bottiglie impiegate come recipienti di misura e altri recipienti denominati anche misure di volume. Misure di volume (misure di mescita, misure per bere, botti, serbatoi, ecc.) servono sia alla misurazione del volume che allo stoccaggio, al trasporto e alla consegna della merce. La nuova ordinanza contempla soltanto le bottiglie impiegate come recipienti di misura. Le misure di volume sono disciplinate dall’ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sulle misure di volume (RS 941.211). Non è pertanto necessario menzionarle ancora una volta nella nuo- va ordinanza sulle indicazioni di quantità.

Art. 25-28

L’articolo 25 capoverso 1 dell’attuale ordinanza disciplina i requisiti delle bottiglie impiegate come recipienti di misura, rinviando alla direttiva 75/107/CEE e alla raccomandazione OIML R 96, che tuttavia nel 2007 è stata sostituita dalla raccomandazione R 138.

Invece del rinvio alla direttiva 75/107/CEE, nella nuova ordinanza (art. 25-28) si inseriscono direttamente le disposizioni di tale direttiva per le seguenti ragioni: a) imprese svizzere che producono bottiglie impiegate come recipienti di misura hanno da sempre dovuto rispettare i requisiti della direttiva 75/107/CEE. È tuttavia evidente che l’integrazione nell’ordinanza consente un accesso più semplice e veloce a tali di- sposizioni; b) per garantire che i produttori fabbrichino o gli importatori utilizzino bottiglie impiegate come recipienti di misura che soddisfino i requisiti metrologici di cui all’articolo 27, le autorità d’esecuzione devono eseguire i pertinenti controlli secondo gli articoli 32 e 33.

Le prescrizioni in materia di controllo sono rette dall’allegato 3 della nuova ordinanza, nel quale sono state integralmente trasposte dall’allegato II della direttiva 75/107/CEE.

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Capitolo 5 Obblighi dei produttori, degli importatori e di altre perso- ne Art. 29 Persone responsabili

L’articolo 11 dell’ordinanza in vigore disciplina le responsabilità nel modo seguente:  capoverso 1: chi fabbrica o importa imballaggi preconfezionati è responsabile della lo- ro conformità alle prescrizioni dell’ordinanza.  capoverso 2: chi offre ai consumatori imballaggi preconfezionati è tenuto ad assicu- rarsi che vi figurino le indicazioni di quantità prescritte.

La nuova ordinanza disciplina in modo nuovo la responsabilità del rispetto delle sue disposi- zioni.

Oltre alla responsabilità nel caso di imballaggi preconfezionati, disciplina anche la responsa- bilità in caso di bottiglie impiegate come recipienti di misura. a) il produttore è responsabile se gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come recipienti di misura sono prodotti in Svizzera; b) il produttore è responsabile se gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come recipienti di misura sono prodotti in uno Stato membro dello Spazio economico europeo e immessi in commercio in Svizzera; c) l’importatore è responsabile se da uno Stato terzo importa in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo imballaggi preconfezionati o bottiglie im- piegate come recipienti di misura (prodotti in uno Stato terzo).

Ne consegue che ad esempio gli imballaggi preconfezionati provenienti dall’Italia, prodotti da un produttore in Italia e che recano il marchio di conformità «e», in Svizzera non sono consi- derati prodotti importati, bensì prodotti fabbricati nell’Unione europea. Tali imballaggi devono recare l’iscrizione del produttore italiano conformemente all’articolo 11 capoverso 1 lettera c. Per quanto riguarda l’indicazione della quantità non è necessaria un’indicazione di una per- sona fisica o giuridica Svizzera. Inoltre, in virtù degli Accordi bilaterali con l’Unione europea, le autorità d’esecuzione svizzere possono effettuare il controllo soltanto per campionamento e non sistematicamente. Se invece un imballaggio preconfezionato, come ad esempio un vino californiano, munito del marchio di conformità «e» viene importato nello Spazio economico europeo, il vino, se imbot- tigliato negli Stati Uniti, deve recare l’indicazione di un importatore residente in Svizzera o in uno Stato membro dello Spazio economico europeo. L’importatore deve garantire che il vino importato soddisfi i requisiti dell’ordinanza.

Art. 30 Misurazione o controllo della quantità

In riferimento agli strumenti di controllo l’articolo 24 dell’ordinanza in vigore prevede quanto segue: 1 Se non utilizzano recipienti di misura come imballaggio preconfezionato, le stazioni di preparazione di imballaggi preconfezionati industriali devono disporre di strumenti di misura conformi alle esigenze [dell’ordinanza del 15 febbraio 2006 sugli strumenti di misurazione] per controllare la quantità della merce messa negli imballaggi. 2 Le macchine di riempimento di dette stazioni di preparazione non sottostanno all’obbligo della verificazione.

Tale articolo non è più al passo coi tempi e lascia inoltre spazio a diverse interpretazioni. La prassi attuale prevede che una stazione di preparazione sia provvista di uno strumento per la confezione degli imballaggi preconfezionati (macchina di riempimento) e di uno strumento di misura (strumento di controllo) per controllare la quantità della merce messa negli imballaggi. Lo strumento di controllo può costituire parte integrante della stazione di preparazione o es- 19/27

serne indipendente. Nelle moderne stazioni di preparazione lo strumento di controllo è per lo più parte integrante del sistema (cosiddetto checkweigher). A dipendenza del fatto che la bilancia di controllo sia parte integrante del sistema o meno, l’articolo 30 capoverso 2 della nuova ordinanza prevede quanto segue:

a) stazioni di preparazione con strumento di controllo integrato: lo strumento di controllo è retto dall’ordinanza del DFGP del 19 marzo 2006 sugli strumenti per pesare a fun- zionamento automatico (RS 941.214). Un produttore svizzero che si serve di stazioni di preparazione con strumento di controllo integrato non deve mettere a disposizione del personale addetto alla vendita ulteriori strumenti di misura per controllare gli im- ballaggi preconfezionati; b) stazioni di preparazione senza strumento di controllo integrato: in tal caso il produtto- re è tuttora tenuto a impiegare uno strumento di misura per controllare la quantità del- la merce messa negli imballaggi. Tali strumenti devono soddisfare i requisiti dell’ordinanza del DFGP del 16 aprile 2004 sugli strumenti per pesare a funziona- mento non automatico (RS 941.213).

L’articolo 30 capoverso 3 stabilisce che i controlli potranno essere effettuati anche per cam- pionamento.

Il capoverso 5 definisce gli obblighi dell’importatore conformemente alla direttiva 76/211/CEE allegato I 4. Se per ragioni logistiche o altri motivi non può effettuare la misurazione o il con- trollo, l’importatore può fornire la prova di essersi premunito di tutte le garanzie che gli con- sentono di assumersi la propria responsabilità in riferimento alla merce importata. Tale prova potrebbe ad esempio consistere nel presentare i documenti di riempimento del produttore o nel dimostrare con un certificato di un ufficio metrologico o di un servizio accreditato che il processo di riempimento del produttore è stato controllato.

Il capoverso 6 sancisce che per le merci la cui quantità è indicata in base al volume, le di- sposizioni sul controllo o la misurazioni sono soddisfatte se per la produzione degli imballag- gi preconfezionati vengono usate e riempite conformemente alle disposizioni legali bottiglie impiegate come recipienti di misura che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 25-28. In questa sede occorre tuttavia chiarire che qualora vengano utilizzate bottiglie impiegate come recipienti di misura non conformi, il produttore è lo stesso responsabile del rispetto del con- tenuto conformemente all’articolo 19.

Il capoverso 7 sancisce che i risultati delle misurazioni e dei controlli devono essere conser- vati per almeno cinque anni.

Il capoverso 8 stabilisce che il DFGP può disciplinare le procedure di misurazione e control- lo. Può in particolare definire gli strumenti di misurazioni appropriati allo scopo o i requisiti di precisione che devono essere soddisfatti.

Art. 31 Obblighi di comunicazione

L’articolo 31 della nuova ordinanza disciplinerà in futuro gli obblighi di comunicazione. L’articolo 11 della nuova legge sulla metrologia costituisce una base legale formale esplicita per gli obblighi di annunciare e informare (FF 2011 4357). I produttori svizzeri di imballaggi preconfezionati su cui appongono il marchio di conformità «e», devono comunicarlo all’Istituto federale di metrologia. In Svizzera vi sono circa 350 imprese che contrassegnano gli imballaggi preconfezionati con il marchio di conformità. Tali imprese sono pertanto tenute a rispettare le pertinenti direttive dell’Unione europea, co- sa che spesso non avviene. L’obbligo di comunicazione agevola i controlli delle autorità e contribuisce a impedire l’uso abusivo del marchio di conformità.

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Chi produce in Svizzera bottiglie impiegate come recipienti di misura deve comunicarlo all’Istituto federale di metrologia e sottoporgli per approvazione il proprio marchio d’identificazione, che sarà pubblicato nei «Punt-Mark».

Capitolo 6 Controlli delle autorità Art. 32 Autorità competente

Secondo l’articolo 27 dell’ordinanza in vigore il controllo e la sorveglianza del mercato com- pete alle autorità cantonali responsabili dell’esecuzione in materia di pesi e misure. Secondo l’articolo 32 capoverso 1 della nuova ordinanza i Cantoni continueranno a essere incaricati del controllo del rispetto dell’ordinanza. Secondo l’articolo 32 capoverso 2 alcuni pochi settori parziali saranno tuttavia di competenza dell’Istituto federale di metrologia. Ad esso competerà in particolare il controllo delle bottiglie impiegate come recipienti di misura dei produttori svizzeri (al momento l’unico produttore svizzero è Vetropack).

L’articolo 32 capoverso 3 della nuova ordinanza disciplina la vigilanza dell’Istituto federale di metrologia sull’esecuzione presso i Cantoni. Il DFGP potrà fissare annualmente i punti fon- damentali su cui vertono i controlli dell’Istituto federale di metrologia e chiedere un rapporto sulla loro attuazione (cfr. messaggio del 27 ottobre 2010 concernente la metrologia, FF 2010 7095).

Il capoverso 4 della futura ordinanza prevede che, su richiesta dell’Istituto federale di metro- logia, gli uffici doganali possano partecipare ai controlli degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di misura.

Art. 33 Controllo degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di misura

L’articolo 28 dell’ordinanza in vigore disciplina il controllo da parte della autorità competenti degli imballaggi preconfezionati e della conformità delle bottiglie impiegate come recipienti di misura. Tale controllo deve essere effettuato almeno una volta l’anno. L’articolo 31 dell’ordinanza in vigore disciplina i provvedimenti in caso di partita non conforme di imballag- gi preconfezionati. Nella nuova ordinanza i controlli degli imballaggi preconfezionati e delle bottiglie impiegate come recipienti di misura, nonché le misure in caso di non conformità, sono disciplinate dall’articolo 33.

L’articolo 33 capoverso 1 della nuova ordinanza disciplina i controlli che devono effettuare i servizi competenti: a) presso il produttore, se la produzione avviene in Svizzera; b) presso la persona fisica o giuridica che importa in Svizzera gli imballaggi preconfe- zionati o le bottiglie impiegate come recipienti di misura; o c) a un altro livello del commercio, se i controlli secondo le lettere a o b non sono ese- guibili.

L’articolo 33 capoverso 2 della nuova ordinanza rinvia all’allegato 2 per la procedura di con- trollo degli imballaggi preconfezionati e all’allegato 3 per la procedura di controllo delle botti- glie impiegate come recipienti di misura. La procedura di controllo degli imballaggi preconfezionati dallo stesso contenuto nominale prevista dall’allegato 2 corrisponde senza modifiche alla procedura secondo l’attuale ordi- nanza del 12 giugno 1998 sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali (RS 941.281.1). La procedura di controllo delle bottiglie impiegate come recipienti di misura corrisponde alla procedura di controllo secondo la direttiva 75/107/CEE.

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L’articolo 33 capoverso 3 della nuova ordinanza disciplina il ritmo dei controlli presso l’industria e il commercio. Presso i produttori industriali di imballaggi preconfezionati, ossia presso i produttori che non hanno punti di vendita propri (eccetto eventuali negozi in fabbrica), i controlli sono eseguiti, come finora, annualmente. Sono eseguiti a ritmo annuale anche i controlli presso le persone fisiche o giuridiche che importano in Svizzera imballaggi preconfezionati. Nel caso dei produttori commerciali (p.es. macelleria, panettieri, salumieri ecc.), gli imballag- gi preconfezionati saranno in futuro controllati soltanto ogni due anni. Ciò sgrava notevol- mente i produttori commerciali ed è conforme alla verificazione biennale degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico prevista dall’ordinanza del DFGP del 16 aprile 2004 sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (SR 941.213).

L’articolo 33 capoversi 4 e 5 della nuova ordinanza disciplina il modo di procedere qualora gli imballaggi preconfezionati o le bottiglie impiegate come recipienti di misura risultassero non conformi alle disposizioni dell’ordinanza sulle indicazioni di quantità. La nuova disciplina è identica a quella dell’ordinanza in vigore.

L’articolo 33 capoverso 6 prevede che le autorità d’esecuzione possono adottare ulteriori provvedimenti fondati sull’articolo 19 della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51).

Art. 34 Controlli presso i punti di vendita pubblici

L’articolo 29 dell’ordinanza in vigore disciplina i controlli presso i punti di vendita pubblici da parte dell’autorità competente. L’articolo 34 lettera a della nuova ordinanza riprende tale di- sciplina senza modifiche. L’articolo 34 lettera b stabilisce inoltre che in occasione dei controlli presso i punti di vendita pubblici l’autorità competente può controllare che gli imballaggi pre- confezionati e le bottiglie impiegate come recipienti di misura rechino le indicazioni previste dall’ordinanza.

Art. 35 Emolumenti

La disciplina prevista dall’articolo 30 dell’ordinanza in vigore viene ripresa per analogia dalla nuova ordinanza (dal 1° gennaio 2013 gli emolumenti saranno disciplinati da una nuova or- dinanza di cui non sono ancora noti titolo e data di emanazione).

Capitolo 7 Disposizioni finali Art. 36 Abrogazione del diritto vigente

Nessuna osservazione.

Art. 37 Modifica del diritto vigente

Nessuna osservazione.

Art. 38 Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie disciplinano due casi:

Capoverso 1: il disciplinamento concernente la tara attualmente in vigore può essere appli- cata ancora per un anno dall’entrata in vigore della nuova ordinanza.

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Capoverso 2: gli imballaggi preconfezionati privi del marchio di conformità di cui all’articolo 23 possono essere immessi in commercio conformemente al diritto anteriore fino al 31 dicembre 2014. Nel caso della variante B dell’articolo 15 tale disciplina vale anche per le quantità nominali ammesse di vino: le bottiglie da 20 cl e 70 cl prive del marchio di con- formità potranno essere immesse in commercio fino alla fine del 2014.

Non è prevista un‘altra disposizione transitoria che consenta l’esaurimento, oltre il 31 dicembre 2014, di stoccaggi di merce esistenti.

Art. 39 Entrata in vigore

L’entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2013, contemporaneamente all’entrata in vigo- re della nuova legge sulla metrologia (cfr. n. 1, Situazione iniziale).

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4 Ordinanza del DFGP sulle indicazioni di quantità

Vari articoli della nuova ordinanza sulle indicazioni di quantità prevedono un disciplinamento complementare in una futura ordinanza del DFGP. La seguente panoramica illustra i princi- pali contenuti di tale ordinanza, ordinati secondo gli articoli della nuova ordinanza sulle indi- cazioni di quantità che vi rinviano.

art. 3 cpv. 4 (Determinazione della quantità)

È determinante la quantità netta di una merce. Il DFGP può prevedere deroghe. Oltre ai casi menzionati nel commento all’articolo 3 dell’ordinanza sulle indicazioni di quantità, si possono menzionare a titolo d’esempio anche gli imballaggi preconfezionati di formaggio: a) «Vacherin Mont d’Or». Per il «Vacherin Mont d’Or» può essere dichiarato il peso lor- do se lo spessore del coperchio di legno non supera 6 mm e quello del fondo di legno non supera 7 mm e se in rapporto al peso lordo il peso della scatola è contenuto en- tro determinati limiti; b) la scorza naturale del formaggio fa parte del peso netto. La crosta artificiale (scorza di cera) non fa invece parte del peso netto (p.es. Babybel o il formaggio della marca «Ritter»).

art. 5 cpv. 2 (Vendita di merce sfusa, misurazione della quantità di merce)

Per la vendita di diverse merci sfuse la futura ordinanza del DFGP prevedrà deroghe dal principio secondo cui la quantità dev’essere misurata mediante strumenti di misurazione con- formi alle disposizioni legali. Sono in particolare previste disposizioni sulle merci che posso- no essere vendute in base al numero di pezzi e che pertanto non devono essere misurate. Ne fanno parte in particolare: a) prodotti di panetteria, quali panini di peso inferiore a 150 g, piccola panetteria di peso inferiore a 150 g come i cornetti o i panini al latte, pasticcini di peso inferiore a 150 g, torte, biscotti ecc.;

b) prodotti di macelleria che regionalmente e secondo gli usi locali e regionali sono im- messi sul mercato come pezzi singoli (salsicce speciali, salsicce essiccate, salsicce fatte in casa ecc.);

c) frutta e verdura: negli ultimi anni il comportamento e le esigenze dei consumatori so- no notevolmente mutati e gli acquisti presso benzinai, nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti sono possibili quasi 24 ore al giorno. Molti consumatori desiderano acqui- stare la frutta e la verdura in piccole porzioni o al pezzo. Pertanto la vendita in base al numero di pezzi è permessa nei negozi take away, Prontoshop, Migrolino, Avec- shops e nelle edicole conformemente alla tabella seguente. I pomodori, le carote, le patate e le albicocche, la cui grandezza può variare notevol- mente, continueranno invece a dover essere pesati e venduti in base al peso. .

Un’altra eccezione è prevista per la vendita di pane sfuso con un peso unitario. Se adempie i requisiti dell’articolo 4 capoverso 3 o dell’articolo 19 della futura ordinanza (quantità minima o stesse regole come per il contenuto effettivo di imballaggi confezionati contenti la stessa quantità nominale), anche questo tipo di pane non deve essere pesato in presenza dell’acquirente.

Tabella per la vendita in base al numero di pezzi: 24/27

Vendita al pezzo permessa in Vendita al pezzo permessa nella Sottogruppo Articolo negozzi Take away, Prontoshop, vendita al dettaglio Migrolino, Avec shops, edicolo Frutta esotica ananas ananas ananas Frutta esotica avocado avocado avocado Frutta esotica banane banane banane Frutta esotica pere nashi pere nashi pere nashi Frutta esotica carambole carambole carambole Frutta esotica cherimoya cherimoya cherimoya Frutta esotica datteri Frutta esotica fichi freschi Frutta esotica granadilla granadilla granadilla Frutta esotica melegrane melegrane melegrane Frutta esotica cachi cachi cachi Frutta esotica fichi d'india fichi d'india fichi d'india Frutta esotica kiwi kiwi kiwi Frutta esotica kiwi dorati kiwi dorati kiwi dorati Frutta esotica cocco cocco cocco Frutta esotica lime lime lime Frutta esotica litschi litschi litschi Frutta esotica mango mango mango Frutta esotica papaya papaya papaya Frutta esotica persimmon persimmon persimmon Frutta esotica pitaya pitaya pitaya Frutta esotica frutta di sharon frutta di sharon frutta di sharon Frutta esotica tamarillo tamarillo tamarillo Verdura carciofi carciofi carciofi Verdura carote a mazzo carote a mazzo carote a mazzo Verdura broccoli Verdura cetrioli cetrioli cetrioli Verdura carote Verdura aglio aglio aglio Verdura cavoli rapa cavoli rapa cavoli rapa Verdura peperoni peperoni peperoni Verdura cavolo portoghesi cavolo portoghesi cavolo portoghesi Verdura grelos portoghesi grelos portoghesi grelos portoghesi Verdura spargi Verdura twin (1cavolfiorel &1broccoli) twin (1cavolfiorel &1broccoli) twin (1cavolfiorel &1broccoli) Verdura twin (1cavolfiorel &1romanesco) twin (1cavolfiorel &1romanesco) twin (1cavolfiorel &1romanesco) Verdura mais dolce mais dolce mais dolce Verdura cipolle cipolle Verdura cipolle freschi al mazzo (3 pezzi) cipolle freschi al mazzo (3 pezzi) cipolle freschi al mazzo (3 pezzi) Verdura cipolle dolce cipolle dolce cipolle dolce Verdura treccia di cipolle treccia di cipolle treccia di cipolle Frutta mele mele Frutta pere pere Erbe erbe in vaso erbe in vaso erbe in vaso Zucche zucche in vario forme zucche in vario forme zucche in vario forme Meloni angurie Meloni altri meloni altri meloni altri meloni Insalata batavia batavia batavia Insalata foglia di quercia foglia di quercia foglia di quercia Insalata lattuga iceberg lattuga iceberg lattuga iceberg Insalata indivia indivia indivia Insalata lattuga cappuccia lattuga cappuccia lattuga cappuccia Insalata lattuga lattuga lattuga Insalata lollo lollo lollo Insalata ravanelli al mezzo ravanelli al mezzo ravanelli al mezzo Frutta albicocche Frutta noce-pesche noce-pesche Frutta pesche pesche Frutta susine Frutta prugne Agrumi clementine Agrumi pompelmi pompelmi pompelmi Agrumi mandarini Agrumi arance arance Agrumi pomeli pomeli pomeli Agrumi sweetie sweetie sweetie Agrumi limoni limoni limoni Bacche fragole, mirtilli, ecc.

significa: non ammesso Vaha, 12.07.2011 25/27

Art. 10 cpv. 3 (Indicazioni della quantità secondo il tipo di merce)

Se l’indicazione del numero di pezzi è più confacente al contenuto di un imballaggio precon- fezionato di merce che non sia una derrata alimentare, la quantità nominale può essere indi- cata in base al numero di pezzi. Ciò vale in particolare per i seguenti prodotti: a) imballaggi preconfezionati contenenti materiale per la costruzione (viti, chiodi, ecc.); b) pastiglie (tab) per lavatrici e lavastoviglie; c) prodotti cosmetici (piccoli saponi, shampoo in porzioni, creme, ecc.); d) ossa da masticare per cani; e) coloranti per prodotti tessili in porzioni di peso inferiore a 20 g; f) imballaggi contenenti cubetti accendifuoco e accendigrill.

Art. 17 cpv. 4 (Merce con peso sgocciolato)

La procedura metrologica per la definizione del peso sgocciolato è retta dalla raccomanda- zione OIML R 87 allegato C (edizione 2004) e dalla guida WELMEC 6.8 (edizione 2006, at- tualmente in revisione). L‘apparecchiatura per definire il peso sgocciolato è composta da un setaccio con una distan- za tra le maglie di 2,5 mm è uno spessore dei fili di 1,2 mm. Per le quantità non superiori a 850 ml la circonferenza del setaccio è di 30 cm. Per la designazione del peso sgocciolato il setaccio deve essere inclinato con un angolo di 17°-20° rispetto al piano orizzontale. Il tempo di sgocciolatura è di due minuti.

Art. 18 cpv. 2 (Merce surgelata)

La procedura metrologica per definire il peso netto è retta dalla raccomandazione OIML R 87 allegato D (edizione 2004) e dalla guida WELMEC 6.8 (edizione 2006, attualmente in revi- sione).

Per quanto riguarda la merce surgelata si distinguono le seguenti categorie di prodotti: a) frutta e verdura surgelata; b) frutti di mare coperti da uno strato sottile di ghiaccio, c) gamberi e scampi surgelati.

L’apparecchiatura per definire il peso netto corrisponde a quella prevista per l’articolo 17 capoverso 4. Di regola la merce surgelata viene scongelata mettendola sotto l’acqua corrente o in acqua. In seguito è messa sul setaccio (circonferenza 20 cm o 30 cm, a seconda della quantità). La merce deve restare sul setaccio per due minuti.

Art. 22 cpv. 3 (Contenuto effettivo base al peso sgocciolato)

Il DFGP disciplina: a) quando il peso sgocciolato deve adempiere le condizioni di cui al capoverso 1. Per motivi inerenti allo scambio di sostanze, per determinate merci occorre definire un lasso di tempo entro il quale la merce deve adempiere le condizioni dell’articolo 22 capoverso 1. La raccomandazione OIML R 87 allegato C fissa tale lasso di tempo per vari prodotti, quali ad esempio:  frutta, verdura ed altri prodotti alimentari vegetali: 30 giorni dall’imballaggio fino alla scadenza della durata di conservazione minima;  prodotti con pesce salato, pesce, scampi, molluschi ecc. Marinati: subito dopo la pro- duzione fino a 14 giorni dopo la produzione;  piccole salsicce e altri prodotti di carne: cinque giorni dall’imballaggio fino alla sca- denza della durata di conservazione minima. 26/27

b) la procedura volta a controllare se le condizioni di cui al capoverso 1 sono adempite.

In occasione del controllo metrologico occorre tenere conto della specificità dei prodotti con peso sgocciolato in seguito allo scambio di sostanze tra il prodotto alimentare solido e il li- quido di copertura. Nel controllo del peso sgocciolato saranno pertanto applicati valori di tol- leranza più elevati rispetto a quelli previsti nella procedura di controllo secondo l’allegato 2 dell’ordinanza sulle indicazioni di quantità:  in media il peso sgocciolato effettivo non può essere inferiore alla quantità nominale. Tale criterio di controllo equivale alla condizione secondo l’articolo 19 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sulle indicazioni di quantità e si applica anche ai prodotti con peso sgocciolato;  In un campione costituito da 27 o 13 unità (cfr. allegato 2 numero 4 dell’ordinanza sul- le indicazioni di quantità), soltanto un imballaggio preconfezionato può superare di più del doppio lo scarto per difetto tollerato secondo l’articolo 19 capoverso 3 dell’ordinanza sulle indicazioni di quantità (per quanto riguarda gli imballaggi precon- fezionati senza peso sgocciolato, nessun imballaggio può superare di più del doppio lo scarto per difetto tollerato).  Nessun imballaggio preconfezionato con peso sgocciolato può superare di più del fat- tore 2,5 lo scarto per difetto tollerato secondo l’articolo 19 capoverso 3 dell’ordinanza sulle indicazioni di quantità (per gli imballaggi preconfezionati senza peso sgocciolato tale fattore è di 2,0).

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