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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT

3003 Berna, UFT

Servizi cantonali per i trasporti pubblici Unione dei trasporti pubblici FFS BLS SOB Cargo-IFT Traccia Svizzera SA Commissione d'arbitrato in materia ferroviaria

N. registrazione/dossier: 151/2010-08-16/116 Vs. riferimento: Ns. riferimento: vkb Collab. responsabile: Beat von Känel Berna, 09. novembre 2010

Modifica dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria; indagine conosciativa

Modifica dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria: indagine conoscitiva

Gentili signore, egregi signori,

con la presente desideriamo illustrarvi il progetto di modifica dell'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria, di cui trovate il testo in allegato.

1. Compendio

1 In virtù della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr), il 25 novembre 1998 il Consi- 2 glio federale ha emanato l'ordinanza concernente l'accesso alla rete ferroviaria (OARF) . Le esperien- ze raccolte con tale ordinanza hanno evidenziato la necessità di adeguarla nei seguenti punti:

 procedura in caso di chiusure di tratte;  procedimento in presenza di più richieste per la stessa tratta;  autorizzazione degli utenti della rete a proporre una modifica dell'ordine di priorità a norma dell’articolo 9a Lferr;  precisazioni circa l'analisi della capacità di tratte saturate;  precisazioni circa il calcolo del contributo di copertura nel traffico viaggiatori concessionario;  disciplina relativa alla considerazione dei dispositivi di controllo dei treni nella convenzione sull'accesso alla rete.

Ufficio federale dei trasporti UFT Beat von Känel Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen Indirizzo postale: 3003 Berna Tel. +41 (0) 313246338, fax +41 (0) 313225987 beat.vonkaenel@bav.admin.ch www.bav.admin.ch

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2. Le modifiche in dettaglio

2.1 Chiusure di tratte (art. 11b)

Si registrano regolarmente casi in cui un tracciato convenuto tra l'utente e il gestore dell'infrastruttura non può essere utilizzato a causa di lavori di manutenzione dei binari. L'utente può così vedersi con- frontato con costi supplementari dovuti alla deviazione dei treni interessati o all'impiego di autobus sostitutivi per garantire il trasporto dei viaggiatori. Secondo l'articolo 11b (nuovo), il gestore dell'infra- struttura deve annunciare la chiusura di una tratta con un anticipo tale da consentire alle imprese di trasporto di adeguare la loro pianificazione. In caso contrario, è tenuto ad assumere i costi supple- mentari provocati dalle deviazioni e dai servizi sostitutivi. La disposizione non riguarda le cause di forza maggiore, che d'altro canto non possono essere addotte per motivare nei confronti dei passeg- geri la chiusura di una tratta per lavori in corso.

2.2 Procedura in caso di richieste di tracciati dello stesso rango (art. 12 cpv. 1)

Secondo l'articolo 12 capoverso 1, in caso di richieste dello stesso rango il gestore dell’infrastruttura prende in considerazione quella che offre il maggiore contributo di copertura (cioè quella che consente di ottenere il maggiore ricavo dal prezzo del tracciato). Dal 1° gennaio 2010, con l'entrata in vigore 3 dell'ultima modifica dell'OARF , non viene più riscosso nessun contributo di copertura per il traffico merci. Nel caso di richieste dello stesso rango il traffico merci non ha quindi più alcuna possibilità di vedersi attribuire il tracciato desiderato. Per ovviare a questa situazione, si è deciso di introdurre una procedura di offerta. Il tracciato viene così attribuito all'impresa la cui offerta assicura l'importo più elevato, compreso il contributo di copertura specifico del tracciato. Se è disposta a presentare un'of- ferta maggiore dei concorrenti, anche un'impresa di trasporto merci può pertanto aggiudicarsi un trac- ciato caratterizzato da una forte domanda. L'UFT regolerà i dettagli in una direttiva.

2.3 Risarcimento del danno causato dalla rinuncia a un tracciato attribuito (art. 12 cpv. 4)

L’impresa che rinuncia a utilizzare un tracciato attribuitole per motivi non imputabili al gestore dell’infrastruttura, è tenuta a risarcire il danno. Attualmente l'ordinanza non specifica tuttavia le basi di calcolo del danno, il che dà luogo a discussioni tra gli utenti e i gestori dell'infrastruttura. Il capoverso 4 è perciò completato di conseguenza. Il danno da risarcire comprende l'onere amministrativo, il contri- buto di copertura non riscosso e una quota del prezzo minimo non realizzato. A questo proposito si fa riferimento in particolare ai costi per il personale addetto alla circolazione che a causa della rinuncia il gestore dell'infrastruttura non è in grado di ridurre a breve termine. L'UFT viene inoltre autorizzato a 4 regolare i dettagli, cui provvede nell'ambito delle disposizioni d'esecuzione del 7 giugno 1999 .

2.4 Modifica dell'ordine di priorità (art. 12 cpv. 5)

Su proposta del gestore dell’infrastruttura, l’UFT può accordare la priorità al traffico merci ai sensi dell’articolo 9a capoverso 3 Lferr (ossia tenuto conto delle esigenze dell’economia nazionale e della pianificazione del territorio), se soltanto in questo modo può essere svolto su rotaia. Nel progetto in questione è previsto di autorizzare anche le imprese di trasporto a presentare proposte in tal senso. L'ultima frase del capoverso 5 è cancellata.

3 RU 2009 5959 4 RS 742.122.4

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2.5 Tratte saturate (art. 12a)

I capoversi 5 e 6 (nuovi) disciplinano i passi procedurali successivi a un'analisi della capacità. Le di- sposizioni recepiscono la Direttiva 2001/14/CE del 26 febbraio 2001.

2.6 Accordo quadro (art. 12b)

La modifica proposta è di carattere puramente redazionale. Oggetto del capoverso 1 sono i tracciati da attribuire in futuro e non quelli già attribuiti.

2.7 Dispositivi di controllo dei treni

L'impiego di dispositivi di controllo dei treni sulla rete ferroviaria svizzera a scartamento normale corri- sponde allo stato attuale della tecnica. Su sollecitazione del gruppo di lavoro "Plattform Netzzugang" l'UFT ha sottoscritto una dichiarazione d'intenti circa l'introduzione nella legislazione ferroviaria di una base legale relativa a tali dispositivi.

Le disposizioni tecniche saranno riunite in un articolo da inserire nel capitolo 2 "Impianti fissi" sezione 5 7 "Impianti di sicurezza e applicazioni telematiche" dell'ordinanza sulle ferrovie (Oferr) nell'ambito della revisione prevista nel 2012.

A titolo di disposizione a carattere organizzativo appare opportuno stabilire, nella nuova lettera k dell'articolo 15 OARF, che la collaborazione tra i gestori dell'infrastruttura e gli utenti della rete circa la sorveglianza dei treni mediante tali dispositivi va disciplinata in modo bilaterale nelle convenzioni sull'accesso alla rete.

2.8 Contributo di copertura (art. 20)

Secondo l'articolo 9b capoverso 3 Lferr, nel caso del trasporto regolare di viaggiatori la rimunerazione (prezzo del tracciato) corrisponde ai costi marginali fissati dall’UFT per la categoria di tratta e alla quo- ta sui proventi del trasporto fissata dall’autorità concedente. L'OARF in vigore non specifica i proventi del trasporto da utilizzare per il calcolo del contributo di copertura, ponendo così i gestori dell'infra- struttura in una situazione d'incertezza. Il capoverso 5 (nuovo) colma questa lacuna. Il capoverso 6, invece, fa riferimento alla procedura di offerta introdotta dall'articolo 12.

2.9 Prestazioni supplementari (art. 22)

L'elenco delle prestazioni supplementari viene completato con la menzione relativa all'informazione supplementare dei passeggeri. Si tratta di informazioni che vanno al di là di quelle di base (cioè al di là di quelle concernenti la circolazione dei treni, i ritardi, le coincidenze) e che devono essere apposita- mente ordinate dall'utente della rete.

5 RS 742.141.1

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3. Indagine conoscitiva

Vi preghiamo di farci pervenire il vostro parere entro il

26 novembre 2010

al seguente indirizzo: Ufficio federale dei trasporti, Divisione Finanziamento, 3003 Berna (tel. 031 322

57 57, fax 031 322 59 87, e-mail finanzierung@bav.admin.ch).

Se, entro il termine previsto, non riceveremo alcuna comunicazione da parte vostra, riterremo che concordate con il presente progetto.

Ringraziandovi fin d'ora per la preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale dei trasporti

Dott. Peter Füglistaler Direttore

Allegato: Progetto di modifica dell'OARF Copia p.c. a: sn/aa

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