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Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale delle strade USTRA

Spiegazioni concernenti: - la revisione parziale dell’ordinanza sul registro delle carte per l’odocronografo (ORECO)1 - le modifiche dell’ordinanza per gli autisti (OLR 1)2 e dell’ordinanza concernente gli emolumen- ti USTRA3

1. Osservazioni generali

Da quattro anni l’odocronografo digitale viene impiegato per effettuare i controlli in materia di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore conformemente a quanto disci- plinato nell’OLR 1. I dati necessari al trattamento delle richieste e al rilascio delle carte dell’odocronografo (del conducente, dell’azienda, dell’officina e di controllo) sono registrati nell’omologo registro (RECO).

2. Obiettivo

La revisione dell’ORECO mira a semplificare e l’attuale procedura di ordinazione delle carte del con- ducente e dell’azienda per l’odocronografo digitale. La possibilità di richiedere queste carte online, da un lato, e la centralizzazione della procedura di ordinazione, dall’altro, dovrebbero consentire di rag- giungere questo obiettivo. Per evitare che una persona si sottragga a una corretta verifica della durata del lavoro e del riposo richiedendo carte del conducente o dell’azienda in diversi Paesi, va effettuato un controllo transfronta- liero di ciascuna ordinazione. A questo scopo viene impiegato il sistema europeo TACHOnet al quale l’autorità di rilascio elvetica deve essere quindi imperativamente connessa. Una centralizzazione a livello federale risulta pertanto indispensabile. Lo snellimento della procedura di ordinazione consente inoltre di ridurre in modo significativo, in alcuni casi fino a 30 franchi, gli emolumenti riscossi per le carte dell’odocronografo. Le restanti modifiche alle ordinanze si limitano ad apportare precisazioni di portata limitata (cfr. spie- gazioni dettagliate in allegato). I compiti e le competenze dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD) nell’ambito delle carte dell’officina restano inalterati.

3. Revisione parziale dell’ORECO

In linea di massima, il diritto materiale e la sistematica del diritto vigente restano invariati. Oltre alle modifiche già menzionate concernenti la competenza in materia di carte del conducente e dell’azienda, sono state apportate unicamente correzioni di entità esigua.

3.1 In merito alle singole disposizioni

Art. 2: conformemente alla legge sulla protezione dei dati vanno registrate unicamente le informazioni assolutamente indispensabili all’adempimento del compito in questione. Il capoverso 3 è stato abroga- to in quanto in contrasto con questo principio. L’art. 3 disciplina le competenze per la tenuta del RECO nonché per il trattamento delle richieste e gli scambi con gli organi svizzeri ed esteri preposti al rilascio delle carte e ai controlli. In futuro, questi compiti saranno svolti dall’Ufficio federale delle strade (USTRA) e dall’AFD. - lett. a: la tenuta del RECO diventa di competenza esclusiva dell’USTRA e dell’AFD.

2010 11 22 Erläuterungen_FKRV_Anhörung_Imm_it

- lett. d: i compiti concernenti le carte del conducente e dell’azienda (verifica, registrazione, mutazione) saranno centralizzati e assunti dall’USTRA. - lett. e: anche l’elaborazione delle notifiche di stato trasmesse da autorità nazionali e internazionali (non corrette, difettose ecc.) sarà di competenza dell’USTRA. Questo compito non è nuovo, ma viene iscritto esplicitamente nell’ordinanza. - cpv. 2: le carte di controllo restano di competenza delle autorità federali e cantonali. Allegato: fatta eccezione per il nuovo numero 10 concernente le richieste di carte, anche in questo caso, le modifiche concernono unicamente il passaggio delle competenze all’USTRA (n. 113, 213 e 612).

4. Modifica dell’OLR 1

Le modifiche introdotte nell’OLR 1 introducono una regolamentazione delle competenze equivalente a quella prevista nell’ORECO.

4.1 In merito alle singole disposizioni

Art. 13a: il testo vigente è stato corretto in quanto suggeriva erroneamente che la durata massima di validità delle carte del conducente potesse essere prolungata. Art. 13b: i capoversi 2, 5 e 6 indicano la responsabilità dell’USTRA. Art. 23: i Cantoni designeranno unicamente gli organi competenti per le carte di controllo. Le carte del conducente e dell’azienda saranno integralmente sotto la responsabilità dell’USTRA. Art. 24: tra i compiti della Confederazione (nel caso specifico l’USTRA) rientrano il rilascio, la revoca e la dichiarazione di non validità delle carte del conducente e dell’azienda.

5. Modifica dell’ordinanza concernente gli emolumenti USTRA, allegato

Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali sono fatturati conformemente all’allegato. Fino ad ora, il prezzo delle carte del conducente - composto dai costi di sistema, dagli oneri amministrativi sostenuti da Confederazione e Cantoni nonché dalle spese di porto - era superiore alla media euro- pea. Il risparmio ottenuto grazie alla centralizzazione dei compiti presso l’USTRA va corrisposto integral- mente ai richiedenti delle carte, conformemente al carattere generale degli emolumenti. La nuova possibilità di ordinare carte del conducente online riduce l’onere amministrativo e di conse- guenza i costi. Anche in questo caso il risparmio ottenuto va restituito ai richiedenti i quali, se lo desi- derano, possono comunque continuare a ordinare le carte del conducente e dell’azienda in modo convenzionale attraverso moduli cartacei. In caso di sostituzione (ad es. perdita, difetto), le carte conservano la loro data di scadenza iniziale. Il costo per le carte di sostituzione diminuisce proporzionalmente alla loro validità residua, come illustra- to nella tabella sottostante. Tabella: carta di sostituzione in funzione della validità residua

Tipi di carte Carta di sostituzione: validità residua in anni Percentuale del prezzo di una nuova carta 4 5-4 4-3 3-2 2-1 1 - 0.5 0.5 - 0

Carta del conducente 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 20 %

Carta dell’azienda 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 20 %

Carta dell’officina ------ ------ ------ ------ 100 % 50 %

Carta di controllo 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 20 %

4 cfr. anche art. 13a cpv. 4 OLR 1. 2/2