Commento all'ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI)
1. In generale
1.1 Introduzione
In virtù della legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico, il Consiglio federale è tenuto a disciplinare la formazione, l’equipaggiamento e l’armamento degli organi di sicurezza. Inoltre, ha il compito di stabilire i criteri per il rilevamento di dati durante lo svolgimento di operazioni di sicurezza e lo scambio di informazioni con la polizia.
1.2 Legge sulla coercizione
Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 6 della legge federale sugli organi di sicurezza delle impre- se di trasporto pubblico e della legge del 20 marzo 2008 sulla coercizione, è ammesso l’uso nei confronti di persone della forza fisica, di mezzi ausiliari e di armi. La legge sulla coercizione consente il ricorso alla coercizione di polizia mediante l'uso della forza fisica, di mezzi ausiliari (cani di servizio, manette e altri mezzi d’immobilizzazione) co- me pure di armi quali manganelli e bastoni di difesa, sostanze irritanti, armi da fuoco (art. 5 e 13 - 15 LCoe). Le misure di polizia previste comprendono il fermo di breve durata, la perqui- sizione di persone e dei loro effetti personali come pure di locali e di veicoli nonché il seque- stro di oggetti (art. 6 e 19 - 21 LCoe). La legge sulla coercizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2009.
2. Commento agli articoli dell'ordinanza
Art. 1 Oggetto L'articolo 1 dell'ordinanza stabilisce i requisiti minimi che le imprese di trasporto devono sod- disfare per impiegare organi di sicurezza o affidare compiti di protezione a società di sicurez- za private.
Art. 2 Definizioni Per "società di sicurezza" si intende un'impresa di qualsiasi forma giuridica che opera nel settore della sicurezza, ad esempio una società commerciale o una ditta individuale con se- de in Svizzera. I "compiti di protezione" sono precisati nelle norme della LFSI inerenti alla delega dei compiti e pertanto non vengono definiti nell’OOSI.
Art. 4 Armi e mezzi ausiliari consentiti Le armi e i mezzi ausiliari consentiti sono quelli attualmente in dotazione della polizia ferro- viaria di Securitrans AG. L'impresa di trasporto deve stabilire nella convenzione con la socie- tà di sicurezza il tipo di equipaggiamento di cui disporrà il personale di sicurezza, precisando le armi e i mezzi ausiliari in dotazione. È esclusa la possibilità di ampliare l'equipaggiamento della polizia dei trasporti con armi da fuoco o dispositivi inabilitanti.
Art. 5 Deposito di garanzia Con la riscossione di un deposito di garanzia si intende coprire tutti i costi presumibili e ga- rantire che l'imputato si presenti alle sedute del procedimento penale.
Art. 6 Costi della polizia dei trasporti Queste disposizioni creano i presupposti affinché le imprese di trasporto possano offrire i servizi di polizia dei trasporti come prescritto per legge a condizioni simili.
Art. 7 Trasferimento di compiti del servizio di sicurezza a una società di sicurezza Nonostante la delega di compiti di protezione a un servizio o a una società di sicurezza, l'im- presa è corresponsabile del regolare adempimento di tali compiti. Al riguardo, va precisato che il ricorso a privati come dipendenti ausiliari per l'esecuzione di compiti di protezione non compresi nella legge federale sugli organi di sicurezza delle impre- se di trasporto pubblico non costituisce un trasferimento di compiti. I privati non godono né di autonomia né di competenza decisionale, ma agiscono semplicemente in esecuzione degli ordini impartiti dall'impresa di trasporto, alla quale forniscono determinati servizi. In questi casi non è necessaria un'autorizzazione. L'elenco degli obblighi della società di sicurezza fornisce, all'impresa di trasporto e all'Ufficio federale, le informazioni necessarie per svolgere i dovuti controlli e intervenire nel caso in cui il personale incaricato non disponga delle conoscenze necessarie (cpv. 4 lett. c), compro- metta l'adempimento dei compiti (cpv. 4 lett. d) o non siano più soddisfatti i presupposti di cui agli articoli 7 e 8.
Art. 8 Formazione Secondo le esperienze della polizia ferroviaria, sono gli agenti di polizia qualificati a disporre di presupposti ottimali per svolgere l'attività, alquanto impegnativa, della polizia dei trasporti.
Art. 9 Identificabilità Questa disposizione si basa sull'articolo 12 della LCoe, secondo il quale l'organo di sicurez- za incaricato di applicare la coercizione di polizia e le misure di polizia deve poter essere identificato. L'organo di sicurezza è tenuto a dimostrare che agisce su mandato di un'impre- sa di trasporto o di una società di sicurezza; queste ultime possono soddisfare tale requisito fornendo agli agenti una tessera speciale da loro emessa. Gli organi di sicurezza assicurano la loro identificabilità portando uniformi che escludono la possibilità di scambi con il persona- le di autorità pubbliche; è consentita pertanto la scritta "Polizia dei trasporti", ma non la sem- plice dicitura "Polizia". Ciononostante, è mantenuta la possibilità di prestare servizio in civile in casi eccezionali, p.es. per la ricerca di ladri. L'obbligo d'identificabilità è strettamente legato alla salvaguardia del diritto delle persone interessate di denunciare eventuali abusi all'autorità competente. Pertanto, i collaboratori degli organi di sicurezza possono ricevere numeri d’identificazione. Per motivi di sicurezza non si prescrive tuttavia di indicare nome e cognome degli agenti.
Art. 10 Convenzione con le autorità di polizia È necessario che tra l'impresa di trasporto o la società di sicurezza e le autorità di polizia cantonali o comunali sia conclusa una convenzione, affinché tutte le persone coinvolte siano a conoscenza dei diritti e dei doveri relativi al rapporto di collaborazione. In tal modo è possi- bile garantire chiarezza ed efficienza; va disciplinata in particolare la comunicazione di dati personali alla polizia dei trasporti da parte della polizia.
Art. 11 Informazioni e notifiche all'UFT L'allegato indica i documenti necessari per l'attività di vigilanza dell'UFT e le informazioni che devono essere inviate all'Ufficio al fine di avere un quadro generale dell'attività svolta.
Art. 12 Ricorsi all'autorità di vigilanza L'Ufficio federale esercita l'attività di vigilanza sulla base delle informazioni ricevute. È suffi- ciente la denuncia di una determinata fattispecie, senza una "domanda" formale, affinché l'Ufficio federale proceda a una verifica. Tuttavia, in mancanza di indizi concreti l'Ufficio fede- rale non svolge di regola ulteriori controlli e chiarimenti. Le misure previste dovranno ripristinare, se del caso, un servizio conforme alle norme di leg- ge.
Art. 13 Disposizione transitoria Entro il 31 dicembre 2011 le imprese di trasporto sono tenute a verificare se le società di sicurezza incaricate adempiono i requisiti fissati dall'articolo 8 e se occorre adeguare di con- seguenza le convenzioni stipulate con tali società. Dal 1° gennaio 2012 è necessaria un'au- torizzazione dell'UFT per il trasferimento di compiti a una società di sicurezza.
Art. 14 Entrata in vigore L'entrata in vigore dell'ordinanza è prevista per il ………… 2011.