Lexipedia

Modifica dell'ordinanza del 24 gennaio 2007 concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico

Dipartimento federale dell’economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV

Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico (RS 916.402)

AVAMPROGETTO del 5.7.2010

Premessa L’ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico è entrata in vigore il 1° aprile 2007. L’obiettivo dell’ordinanza è di incrementare la professionalità del Servizio veterinario pubblico. Le esperienze maturate nell’ambito dell’attuazione hanno dimostrato che sono necessari diversi miglioramenti e singole modifiche.

Spiegazioni relative alle singole disposizioni

Sostituzione di un’espressione Concerne soltanto la versione francese.

Titolo L’ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico opera ancora una distinzione tra perfezionamento e aggiornamento. Dal punto di vista della sistematica formativa questa differenza non è più necessaria. Entrambi sono forme di perfezionamento, pertanto in futuro non si adotterà più il termine “aggiornamento”, ma si utilizzerà soltanto il termine “perfezionamento”. Il nuovo titolo recita Ordinanza concernente la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Nel perfezionamento rientra pertanto anche la garanzia della qualità (cfr. spiegazioni relative all’art. 9). La soppressone della differenza tra perfezionamento e aggiornamento ha comportato l’adeguamento di alcuni titoli e di alcune rubriche.

Ingresso L’ingresso è stato adeguato alla nuova base legale della legge del 1° giugno 1966 1 sulle epizoozie (art. 3 n. 1).

1 RS 916.40

Art. 1 Oggetto Dato che non si differenzia più tra perfezionamento e aggiornamento, il termine “aggiornamento” è stralciato dalla frase introduttiva. L’ordinanza disciplina quindi le esigenze previste per la formazione e il perfezionamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico. Fino ad ora il termine “assistente specializzato ufficiale” comprendeva entrambe le categorie: assistente specializzato addetto al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni e assistente specializzato ufficiale incaricato di altri compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico. D’ora in avanti si vuole rinunciare al termine generale di assistente specializzato ufficiale e distinguere le due categorie (assistente specializzato addetto al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni e assistente specializzato ufficiale incaricato di altri compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico) (cfr. le spiegazioni relative all’art. 3). Per questo motivo alle lettere e ed f si effettua questa distinzione.

Art. 2 Principi Nel capoverso 3 del presente articolo occorre precisare che per perfezionamento si intende soltanto quello disciplinato dall’articolo 7 dato che il termine “perfezionamento” viene ora utilizzato in maniera generale.

Art. 3 Compiti I compiti degli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni (all. 1 n. 4.1) si limitano a quelli fissati nell’ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190). Gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico (all. 1 n. 4.2) svolgono tutti i compiti inerenti alla legislazione in materia di protezione degli animali, epizoozie e derrate alimentari che rientrano nella sfera di competenza delle autorità veterinarie cantonali e non sono riservate ad altre persone. Dato che i compiti degli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni si differenziano da quelli degli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico, è opportuno che nell’articolo 3 i compiti che spettano alle due categorie siano presentati separatamente (art. 4 e nuovo art. 5). Gli assistenti specializzati ufficiali addetti al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni devono imperativamente continuare a essere posti sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale e lavorare attenendosi alle sue istruzioni (art. 55 cpv. 3 OMCC) affinché possa essere garantita l’equivalenza della qualifica degli organi esecutivi (cfr. art. 2 n. 1 lett. h del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 20042). Quest’obbligo deriva dall’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206 3 RS 0.916.026.81

Anche gli assistenti specializzati ufficiali incaricati di altri compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico continuano a essere posti sotto la sorveglianza di un veterinario ufficiale. In questo caso per sorveglianza si intende in particolare il coordinamento complessivo e il controllo puntuale delle attività.

Art. 4 Supplenza Chiunque sostituisce un veterinario cantonale deve soddisfare le stesse esigenze dal profilo del perfezionamento. La terminologia è stata adeguata adottando ora soltanto il termine “perfezionamento”, il quale comprende anche la garanzia della qualità. Il fatto che le persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico debbano perfezionarsi ai fini della garanzia della qualità (prima aggiornamento) si evince dall’articolo 9. I supplenti dei veterinari cantonali devono almeno essere titolari dell’attestato di capacità di veterinario ufficiale (cpv. 1). Tale regolamentazione mira a garantire che la supplenza dei veterinari cantonali sia in grado di soddisfare i lavori impegnativi nell’ambito del Servizio veterinario pubblico. Al capoverso 1 deve essere aggiunta la lettera f dato che nell’articolo 1 si fa ora la distinzione delle due categorie di assistente specializzato ufficiale (cfr. spiegazioni relative agli art. 1 e 3).

Art. 5 Trasferimento di compiti a veterinari non ufficiali Secondo il diritto vigente, il veterinario cantonale può affidare a veterinari non ufficiali anche compiti da svolgere in piccole aziende, se essi dispongono delle qualifiche sufficienti per effettuare questi compiti. L’attuale formulazione dell’articolo 5 consente un ampio margine d'interpretazione dei compiti e dell’espressione “piccola azienda”. Nella pratica ha suscitato equivoci e confusione. D’intesa con la Commissione di formazione del servizio veterinario (Commissione della formazione), con la revisione si mira a chiarire e a precisare il campo d’applicazione dell'articolo 5. Il veterinario cantonale deve poter affidare a veterinari non ufficiali soltanto il controllo degli animali da macello e il controllo delle carni da svolgere solo nelle aziende con un’esigua capacità produttiva secondo l’articolo 3 lettera l dell’ordinanza del 23 novembre 20054 concernente la macellazione e il controllo delle carni, se essi dispongono delle qualifiche sufficienti per svolgere questo compito. Al fine di ottenere una qualifica sufficiente per l’adempimento di questo compito, il veterinario può ad esempio seguire il modulo sulla sicurezza delle derrate alimentari (all. 1 n. 1.1 cpv. 2 lett. a) nonché svolgere un periodo di pratica presso un’azienda di macellazione (all. 1 n. 1.1 cpv. 1 lett. c) e sostenere i corrispondenti esami (all. 1 n. 1.2 lett. b ed e) oppure conseguire una formazione equivalente all’estero. Infine, spetta al veterinario cantonale garantire che i compiti siano affidati soltanto ai veterinari non ufficiali sufficientemente qualificati.

Titolo prima dell'art. 6 Formazione e perfezionamento Dato che si rinuncia al termine “aggiornamento”, il quale è compreso nel “perfezionamento”, il titolo deve essere adeguato di conseguenza.

4 RS 817.190

Art. 6 Formazione Il capoverso 1 attualmente in vigore recita che chiunque intende assumere una funzione di cui all’articolo 1 lettere a-c (veterinario cantonale, veterinario ufficiale dirigente, veterinario ufficiale) deve aver concluso gli studi di medicina veterinaria. Il nuovo capoverso 1 precisa: le persone che intendono assumere una tale funzione devono possedere un diploma federale o un diploma estero riconosciuto in medicina veterinaria secondo la legge del 23 giugno 20065 sulle professioni mediche (LPMed). Secondo l’articolo 15 LPMed, il riconoscimento dei diplomi esteri nel quadro della legge sulle professioni mediche è di competenza della Commissione delle professioni mediche. Dato che nel capoverso 1 si aggiunge il termine di diploma in medicina veterinaria, è logico integrare nel capoverso 2 lo stesso termine e parlare di diploma in una professione medica invece che di titolo universitario. Inoltre, nel capoverso 2 è possibile rinunciare a elencare lo studio universitario in zoologia come presupposto per poter assumere la funzione di esperto ufficiale dato che tale indirizzo è già compreso nella facoltà universitaria di biologia. In seguito all’adeguamento apportato negli articoli 1 e 3 (cfr. spiegazioni sopra) si rinuncia al termine generale “assistente specializzato ufficiale” e si opera la distinzione fra assistente specializzato ufficiale addetto al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni e addetto specializzato ufficiale incaricato di altri compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico.

Art. 7 Perfezionamento per il conseguimento dell’attestato di capacità Il capoverso 1 precisa che per quanto riguarda il perfezionamento si tratta soltanto di quello necessario a conseguire l’attestato di capacità. Il capoverso 2 di questo articolo viene adeguato a una prassi consolidata precisando che può essere eseguita una dispensa completa o parziale dal perfezionamento pratico e teorico o dalla prova d’esame. In particolare, la possibilità di una dispensa parziale garantisce che le domande siano trattate in modo oggettivo e adeguato. Ad esempio, è possibile dispensare una persona almeno dal perfezionamento pratico o teorico se essa non soddisfa le condizioni per ottenere una dispensa completa (perfezionamento e relativa prova d’esame).

Art. 8 Centri di perfezionamento Nel capoverso 1 si precisa che le conoscenze pratiche e teoriche del perfezionamento di cui all’articolo 7 devono essere conseguite nei centri di perfezionamento riconosciuti dalla Commissione della formazione. È importante effettuare questa restrizione poiché il termine “perfezionamento” è utilizzato in maniera generale e il perfezionamento effettuato nell’ambito della garanzia della qualità (art. 9) non deve essere incluso in questa disposizione.

Art. 9 Garanzia della qualità Nell’articolo 9 si adegua la rubrica, rinunciando al termine “aggiornamento” e adottando il nuovo titolo “Garanzia della qualità”. Nella garanzia della qualità rientra il perfezionamento che deve essere effettuato dopo aver conseguito l’attestato di capacità. Dato che il riconoscimento delle attività di aggiornamento da parte della Commissione della formazione è risultato troppo dispendioso e superfluo, in futuro si rinuncia a tale riconoscimento. È sufficiente che le attività di perfezionamento

5 RS 811.11

soddisfino i criteri fissati dalla Commissione della formazione. Rientra nella responsabilità delle persone che effettuano il perfezionamento frequentare un corso che trasmetta le necessarie conoscenze. Dato che la Commissione della formazione non deve più riconoscere le attività di aggiornamento, ovvero ora le attività di perfezionamento, l’articolo 17 lettera e deve essere adeguato di conseguenza.

Art. 10 Iscrizione, ammissione e materie d’esame Per ogni perfezionamento l’iscrizione all’esame dovrà essere disciplinata singolarmente dato che per ogni ciclo di perfezionamento vigono procedure d’iscrizione diverse. In futuro, l’iscrizione e l’ammissione alle prove d’esame devono essere disciplinate nell’allegato 1. Il rimando all’allegato 1 concernente le materie d’esame deve essere trasposto dall’articolo 12 all’articolo 10. L’articolo 12 può quindi essere abrogato.

Art. 11 Svolgimento delle prove d’esame In futuro le prove d’esame devono poter essere svolte non soltanto in presenza della commissione d’esame, ma anche in presenza di esperti da essa designati; in questo caso si intendono le differenti prove d’esame di cui all’allegato 1.

Art. 12 Materie d’esame Questo articolo può essere abrogato. Il rimando all’allegato 1 concernente le materie d’esame è stato inserito nell’articolo 10.

Art. 13 Assegnazione delle note In futuro, nel caso di un esame non superato, si deve poter ripetere soltanto la prova d’esame non superata e non tutte le prove d’esame (cfr. le spiegazioni relative all’art. 14). Questa modifica richiede una precisazione linguistica al capoverso 1, nel primo e nel secondo periodo, mediante l’adozione del nuovo termine “prova d’esame".

Art. 14 Ripetizione della prova d’esame Secondo l’attuale articolo 14 un esame non superato può essere ripetuto due volte. Questa formulazione sollevava la domanda se dovevano essere ripetute tutte le prove d’esame o se si poteva ripetere soltanto la prova d’esame non superata. Dall'interpretazione del vigente articolo 14 risulta che in caso di un esame non superato devono essere ripetute tutte le prove d’esame. Con la modifica proposta si stabilisce che deve essere ripetuta soltanto la prova d’esame non superata e non l’esame complessivo. Il secondo periodo di questo articolo può essere abrogato dato che nella pratica non è risultato rilevante.

Art. 15 Mezzi illeciti In caso di utilizzo di mezzi illeciti devono essere ripetute tutte le prove d’esame (ovvero l'esame complessivo). Il nuovo capoverso 2 precisa che una ripetizione dell’esame in seguito all’utilizzo di mezzi illeciti è possibile soltanto una volta. Se un candidato deve ripetere l’esame complessivo e non supera alcune prove d’esame, essa può ripeterle soltanto una volta. In questo caso l’articolo 14 non viene applicato. Rispetto all’articolo 15 l’articolo 14 deve essere inteso come lex specialis. Una prova d’esame non può essere ripetuta tre volte. Un trattamento privilegiato rispetto ai partecipanti onesti sarebbe ingiustificato.

Art. 17 Commissione della formazione L’articolo 17 opera ora la distinzione fra compiti (cpv. 1) e competenze (cpv. 2) della Commissione della formazione. Dato che non si differenzia più tra perfezionamento e aggiornamento, in questo articolo si devono apportare diversi adeguamenti. Il capoverso 1 lettere a e b è ripreso senza modifiche dal vigente articolo 17. La Commissione della formazione deve stabilire soltanto gli obiettivi del perfezionamento di cui all’articolo 7, e adeguarli alle nuove conoscenze acquisite (cpv. 1 lett. c), che devono essere raggiunti per conseguire l’attestato di capacità (cfr. art. 7 e 8). Inoltre, devono essere riconosciuti anche i centri di perfezionamento (cpv. 1 lett. d) presso i quali deve essere effettuato il perfezionamento per conseguire l’attestato di capacità (cfr. l’art. 8 cpv. 1). Nell’ambito della garanzia della qualità la Commissione della formazione deve concentrarsi sulla determinazione dei criteri che devono soddisfare i centri di perfezionamento (cfr. spiegazioni relative all’art. 9). In tal modo si garantisce la qualità delle attività di perfezionamento (cpv. 1 lett. e). La lettera f deve essere precisata: la Commissione della formazione deve riconoscere le attività di perfezionamento svolte all’estero, ma non quelle svolte dalle persone straniere. La regolamentazione vigente nella lettera g deve essere soppressa dato che si è deciso di non richiedere l’inoltro di un piano di perfezionamento e la relativa approvazione da parte della Commissione della formazione (cfr. spiegazioni relative all’all. 1 n. 1.1.). Nella lettera g si disciplina che la Commissione della formazione è responsabile del rilascio delle dispense di cui all’articolo 7 capoverso 2. Le dispense dall’obbligo di frequentare un corso di perfezionamento sono possibili soltanto per conseguire l’attestato di capacità non però per l’obbligo di frequentare un corso di perfezionamento nell’ambito della garanzia della qualità di cui all’articolo 9. In futuro, la Commissione della formazione deve poter decidere soltanto circa l’ammissione alle prove d’esame per cui è responsabile dell’accettazione delle iscrizioni (cpv. 1 lett. h). La procedura d’iscrizione e le competenze devono essere disciplinate nell’allegato 1 (cfr. art. 10). Le lettere i e j del capoverso 1 corrispondono alle lettere j e l del vigente articolo 17.

La lettera a del capoverso 2 corrisponde alla vigente lettera k dell’articolo 17. La lettera b del capoverso 2 autorizza la Commissione della formazione a offrire essa stessa le attività di perfezionamento.

Art. 18 Indennità L’attuale articolo rimanda ancora a un’ordinanza del 12 dicembre 1996 6 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari, abrogata il 1° gennaio 2010 (modifica dell’ordinanza del 27 novembre 2009 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; RU 2009 6137). In futuro i membri della Commissione della formazione sono indennizzati conformemente agli articoli 8l-8t dell’ordinanza del 25 novembre 19987 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

RU 1997 167 7 RS 172.010.1

Le indennità per i membri della commissione d’esame e gli esperti devono essere le stesse di quelle previste per i membri della Commissione della formazione. Ciò è garantito grazie al rimando nel capoverso 2.

Art. 19 Nel capoverso 1 si apporta una modifica redazionale che riguarda soltanto la versione tedesca. Anche nel capoverso 2 si può eliminare il termine “aggiornamento” dato che non si differenzia più tra aggiornamento e perfezionamento. Questa disposizione non subisce alcuna modifica dal punto di vista materiale.

Art. 20 Disposizioni transitorie L’articolo 20 non subisce alcuna modifica materiale. Tuttavia, dato che il termine perfezionamento comprende ora anche la garanzia della qualità (prima si parlava di aggiornamento), si deve sancire che il termine “perfezionamento” si riferisce soltanto a quel perfezionamento necessario a conseguire l’attestato di capacità. Pertanto, nei capoversi 1-4 si precisa che le disposizioni transitorie si riferiscono soltanto al perfezionamento di cui all’articolo 7 dell’ordinanza. I veterinari cantonali non sono quindi esonerati dal perfezionamento nell’ambito della garanzia della qualità (cpv. 2). Nel capoverso 1, al rimando all’articolo 1 lettere b-e occorre aggiungere la lettera f poiché si opera la distinzione tra assistente specializzato ufficiale addetto al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni e assistente specializzato ufficiale incaricato di altri compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico (cfr. spiegazioni relative agli art. 1 e 3).

Allegato 1 Perfezionamento per il conseguimento dell’attestato di capacità

1 Veterinari ufficiali

1.1 Perfezionamento

Il periodo di pratica svolto nell’azienda di macellazione (cpv. 1 lett. c) è adeguato alla disposizione dell’UE8. Tale adeguamento consente al tempo stesso una strutturazione più flessibile del periodo di pratica. Inoltre la persona che svolge il perfezionamento non deve più elaborare un piano di perfezionamento insieme al veterinario ufficiale e sottoporlo per approvazione alla Commissione della formazione prima di iniziare tale perfezionamento (cpv. 5). Quest’obbligo non è risultato opportuno nella pratica, motivo per cui deve essere abrogato il secondo periodo del capoverso 5. Di conseguenza, può essere abrogata anche la lettera g dell’articolo 17 dell’ordinanza.

1.2 Esame

Nelle lettere a-c ed f sono state apportate modifiche redazionali. L’espressione “lavoro scritto” è sostituita da “prova scritta d’esame”. La sostituzione deve essere uniformata anche nell’allegato. Se un esame scritto deve essere sostenuto sul posto, si utilizza l’espressione “prova scritta d’esame”, che si differenzia chiaramente dal termine “lavoro” di cui al numero 2.2. lettera a, che prevede un lavoro scritto da redigere in due settimane. Una novità consiste nell’esaminare le conoscenze della legislazione in materia di agenti terapeutici insieme alle conoscenze della legislazione in materia di derrate alimentari nell’ambito della produzione primaria o della macellazione (lett. b) e non più insieme a quelle della legislazione in materia di protezione degli animali (lett. c). Inoltre, è stata apportata una modifica redazionale in quanto devono essere esaminate le conoscenze della legislazione in materia di epizoozie, di derrate alimentari nell’ambito della produzione primaria o della macellazione e in materia di agenti terapeutici nonché le conoscenze della legislazione in materia di protezione degli animali. Anche in questo punto si mira a uniformare la terminologia (cfr. n. 2.2, 3.2, 4.1.3 o 4.2.2).

1.3 Iscrizione all'esame

Al numero 1.3 si disciplina l’iscrizione all’esame per i veterinari ufficiali. In futuro, soltanto per la prova teorica scritta sarà necessario inoltrare un’iscrizione alla Commissione della formazione (cpv. 1). A tale iscrizione non dovrà più essere allegato un giustificativo del perfezionamento pratico (cpv. 2 lett. b). Questa regolamentazione consente di svolgere il perfezionamento pratico anche dopo le prove teoriche d’esame. Tale modifica comporta anche la soppressione del numero

1.1 capoverso 4 dell’allegato.

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2004 (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

2 Veterinari ufficiali dirigenti

2.2 Esame

Alla lettera c il termine “esame” è sostituito da “prova d’esame”.

2.3 Iscrizione all’esame

L’iscrizione all’esame di veterinario ufficiale dirigente deve essere inoltrata, per effettuare le prove teoriche e pratiche d’esame, alla Commissione della formazione.

3. 3 Esperti ufficiali

3.1 Perfezionamento

Anche nella formazione di esperto ufficiale non si deve più elaborare e presentare un piano di perfezionamento (cfr. all. 1 n. 1.1. cpv. 5), pertanto deve essere abrogato il secondo periodo del capoverso 2.

3.2 Esame

Alle lettere a-c il termine “esame” è sostituito da “prova d’esame”.

3.3 Iscrizione all’esame

Questo numero disciplina ora l’iscrizione alle prove d’esame di esperto ufficiale.

4. 1 Assistenti specializzati ufficiali addetti al

controllo degli animali da macello e al controllo delle carni

4.1.3 Esame

Al capoverso 1 lettere a e b il termine “esame” è sostituito da “prova d’esame”.

4.1.4 Iscrizione all’esame

Questo numero disciplina ora l’iscrizione all’esame di assistente specializzato ufficiale addetto al controllo degli animali da macello e al controllo delle carni.

4. 2 Assistenti specializzati ufficiali

incaricati di altri compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico

4.2.2 Esame

Alle lettere a e b il termine “esame” è sostituito da “prova d’esame”.

4.2.2bis Iscrizione Questo numero disciplina ora l’iscrizione all’esame di assistente specializzato ufficiale incaricato di altri compiti nell’ambito del Servizio veterinario pubblico.

Rapporti con il diritto europeo Le modifiche proposte sono conformi agli obblighi internazionali assunti dalla Svizzera, in particolare all’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 19999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

Conseguenze La presente revisione non comporta cambiamenti per i principali compiti di Confederazione e Cantoni e non comporta conseguenze sul piano finanziario e del personale.

9 RS 0.916.026.81