Modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE) e dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)
Note esplicative concernenti la modifica dell’ordinanza sulle epizoozie
I In generale Nel caso di diverse epizoozie la situazione epizootica e i rischi sono cambiati, per cui si rende necessario l’adeguamento dei provvedimenti adottati contro di esse. La presente modifica mira ad aggiornare singole disposizioni in materia di lotta alle epizoozie, sia a causa delle nuove conoscenze scientifiche in merito all’artrite/encefalite caprina e alla peste aviaria a bassa patogenicità, sia a causa di una nuova valutazione della situazione per quanto riguarda la peste equina.
II. Commento alle singole disposizioni Articolo 5 Epizoozie da sorvegliare La febbre del Nilo occidentale è una malattia virale che viene trasmessa dagli insetti vettori. Questo virus può contagiare gli uccelli migratori, le oche e numerosi mammiferi (tra cui cavalli, cani e gatti), ma anche l’essere umano. Negli Stati Uniti la febbre del Nilo occidentale ha causato notevoli danni nel periodo tra il 1999 e il 2002. La comparsa di focolai nell’Europa meridionale giustifica l’inserimento di questa malattia tra le epizoozie da sorvegliare (lett. g). La lettera ubis subisce un adeguamento linguistico: „Kleiner Beutenkäfer“ è la nuova designazione in tedesco dell‘Aethina tumida.
Articoli 15dbis e 15dter Identificazione e registrazione di equidi
Dal 1° gennaio 2011 tutti gli equidi che vivono in Svizzera devono essere registrati in una banca dati centrale. A partire da questa data, tutti gli equidi ancora vivi il 31 dicembre del rispettivo anno di nascita dovranno essere muniti di un microchip e riceveranno un passaporto per equide. Conformemente all’articolo 15c capoverso 3 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), i servizi che rilasciano passaporti per equidi devono essere riconosciuti dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG). I servizi seguenti saranno riconosciuti dall’UFAG se soddisfano i criteri previsti di recente nell’OFE: le organizzazioni di allevamento di equidi di cui agli articoli 2 e 2a dell’ordinanza del 14 novembre 2007 sull’allevamento di animali (OAlle; RS 916.310), la Federazione svizzera sport equestri e il gestore della banca dati sul traffico di animali. Siccome i passaporti per equidi saranno rilasciati già a partire dal 1° gennaio 2011, i servizi che rilasciano questi passaporti dovranno disporre per tale data del riconoscimento necessario per essere abilitati a farlo. Ciò rende indispensabile l’entrata in vigore con effetto retroattivo degli articoli 15dbis e 15dter.
Art. 15dbis Servizi che rilasciano il passaporto
Cpv. 1 lett. a: le organizzazioni di allevamento di equidi riconosciute devono avere la possibilità di rilasciare passaporti per equidi se soddisfano i criteri di cui all‘articolo
Cpv. 1 lett. b e c: se i cavalli non sono iscritti nel libro genealogico e non dipendono da un’organizzazione di allevamento, altri servizi devono poter rilasciare i passaporti per equidi. A tale scopo si sono proposti il gestore della banca dati sul traffico di animali, proprietario di tutti i dati necessari, e la Federazione svizzera sport equestri (FSSE), che offre già attualmente questa prestazione.
Cpv. 2: la durata massima del riconoscimento degli organismi menzionati quali servizi che rilasciano il passaporto equino è stata fissata a 10 anni per tenere conto del fatto che anche il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento è limitato a 10 anni. Tuttavia essa in pratica si estenderà al periodo in cui durerà il riconoscimento delle organizzazioni di allevamento, rispettivamente per l'intero periodo in cui sarà mantenuto il contratto di prestazioni con il gestore della banca dati sul traffico di animali.
Artikel 15dter Criteri di riconoscimento
Lett. a: si tratta di dare all’UFAG la competenza di creare il modulo di domanda di riconoscimento allo scopo di prevenire la proliferazione incontrollata delle domande più disparate.
Lett. b: l’attuale passaporto svizzero per gli equidi, utilizzato dalla maggior parte delle organizzazioni di allevamento, è stato adeguato e completato in funzione delle nuove esigenze previste nell’ordinanza sulle epizoozie e nell’ordinanza sull’allevamento di animali. L’esistenza di un unico documento per tutti gli equidi facilita il lavoro dei servizi coinvolti. Per questo motivo può essere utilizzato soltanto il modello di passaporto prescritto.
Lett. c: il servizio che rilascia il passaporto per equide si procura i dati di cui all‘articolo 15d dell’ordinanza sulle epizoozie rivolgendosi al gestore della banca dati sul traffico di animali e non ne modifica il contenuto. Eccezione: per quanto concerne la segnalazione grafica e descrittiva che serve all’identificazione del cavallo, è possibile inserire nel passaporto la segnalazione "originale" annotandola a mano. A tale proposito il servizio che rilascia il passaporto deve comunque assicurarsi che si tratta veramente della versione della segnalazione scannerata alla BDTA (consistenza dei dati). Il servizio che rilascia il passaporto deve disporre dell’equipaggiamento informatico e dell’accesso a Internet necessari all’acquisizione dei dati, poiché esso è responsabile direttamente di tale acquisizione.
Lett. d: per gli equidi iscritti nel libro genealogico la legislazione esige, oltre all’iscrizione dei dati richiesti di cui all’articolo 15d dell’OFE, anche i dati secondo l‘articolo 20a OAlle
sotto forma di un certificato di ascendenza e genealogico. Le indicazioni elencate all‘articolo 20a dell’ordinanza sull’allevamento di animali sono indicazioni minime: di conseguenza sono permesse indicazioni supplementari.
Lett. e: il richiedente deve garantire che è in grado di rilasciare di media complessivamente almeno 100 nuovi passaporti per equidi ogni due anni. A tale scopo sono indispensabili un certo know-how e una notevole routine nel rilascio dei passaporti. Questa esigenza è controllabile senza che sia necessario un grande lavoro amministrativo, poiché il rilascio dei passaporti per equidi deve essere annunciato alla BDTA.
Lett. f: il richiedente deve disporre di risorse sufficienti per poter rilasciare normalmente il passaporto per equide entro il 31 dicembre dell’anno di nascita dell’equide stesso. Se il servizio che rilascia il passaporto non è in grado di rispettare questa scadenza, esso deve informare il proprietario e spiegargliene il motivo. Eccezioni a questo principio possono essere previste, per esempio, se:
- il registro genealogico delle origini richiede un test DNA di verifica dell’ascendenza;
- il certificato di monta non è stato debitamente compilato;
- si devono effettuare accertamenti nel registro genealogico delle origini (nome del puledro);
- esiste un certificato di monta estero (necessità di accertamenti all’estero);
- le spese fatturate dal servizio che rilascia il passaporto non sono ancora state pagate dal proprietario dell’equide.
Per gli equidi nati in novembre e in dicembre, il passaporto per equide deve essere rilasciato entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Per poter rilasciare un passaporto per equide occorre registrare l’identità del cavallo in questione e l’identificazione deve essere inserita nella BDTA per i cavalli nati dopo il 1° gennaio 2011.
Lett. g: per quanto riguarda la registrazione di un passaporto per equide estero (importazione) sono previste in particolare le disposizioni seguenti:
- Dopo che il proprietario ha registrato l’equide importato nella BDTA, uno dei servizi riconosciuti per il rilascio dei passaporti deve verificare entro 30 giorni il passaporto per equide quanto alla sua completezza e alla sua corretta registrazione nella BDTA. A tale scopo il proprietario sottopone il passaporto a un servizio che rilascia i passaporti.
- Se il numero d‘identificazione UELN dell’equide manca, il servizio che rilascia i passaporti deve ottenerlo rivolgendosi al Paese di origine.
- Se il passaporto per equide non soddisfa sufficientemente le esigenze svizzere, esso deve essere completato adeguatamente dal servizio che rilascia i passaporti.
- Se la segnalazione del passaporto estero è insufficiente, il servizio che rilascia i passaporti ordina una nuova identificazione dell’animale: in seguito la nuova segnalazione viene comunicata alla BDTA, quindi stampata e inserita nel passaporto.
Per quanto concerne l’annullamento del passaporto per equide sono previste in particolare le disposizioni seguenti:
- In caso di macellazione, morte ed eutanasia, l’azienda di macellazione o il proprietario deve inviare il passaporto per equide al servizio che lo ha rilasciato per l’annullamento. Se il passaporto viene inviato a un altro servizio analogo, anche quest’ultimo è autorizzato ad annullarlo.
- L’annullamento deve essere effettuato in modo permanente e ben visibile (p. es. perforazione del passaporto per equide o timbro apposto trasversalmente sulla prima pagina).
- Il passaporto per equide annullato deve essere inviato, su richiesta, all’ultimo proprietario dell’equide.
Articolo 17 capoverso 4 Registrazione dei cani Da un certo tempo si constata, in occasione dei controlli alle frontiere nonché dei successivi controlli e delle indagini effettuate in Svizzera mediante le ispezioni doganali, un numero crescente di infrazioni dovute alla mancata notificazione o all’importazione illegale di cani e di cuccioli di cani. Siccome questi animali spesso sono arrivati in Svizzera senza sdoganamento e senza essere stati sottoposti a controlli di polizia epizootica, ciò costituisce un’infrazione alla legge sulle dogane, alla legge concernente l’imposta sul valore aggiunto e, parzialmente, anche alla legge sulle epizoozie (in caso di mancata vaccinazione antirabbica). Le infrazioni alle leggi menzionate sono perseguite e giudicate dall’Amministrazione federale delle dogane. In occasione degli accertamenti e delle indagini effettuati in tali casi sono necessarie anche le valutazioni dei microchip, che permettono di identificare l’animale in questione. Per poter inserire legalmente questi dati nei documenti relativi alle indagini, le autorità doganali devono inviare all’UFV o al veterinario cantonale competente una richiesta di assistenza amministrativa secondo l’articolo 114 della legge sulle dogane (LD). Il dispendio causato da tali richieste – che di recente sono aumentate notevolmente – è considerevole. Per questo motivo occorre concedere all’Amministrazione federale delle dogane, quale organo di controllo della polizia epizootica nell’importazione di animali, un accesso diretto alla banca dati ANIS.
Peste equina Articolo 112 In generale Tutte le specie di equidi e i loro incroci sono ricettivi alla peste equina africana. A tale proposito i tassi più elevati di morbosità e di mortalità sono registrati dai cavalli. In particolare le zebre possono essere contagiate dal virus della peste equina senza presentare i segni clinici della malattia e ciononostante trasmetterne il vettore. Per quanto riguarda il virus della peste equina sono conosciuti nove diversi sierotipi che devono essere distinti a livello diagnostico. Il periodo di incubazione di 21 giorni valido finora corrispondeva a una regola generale, applicabile a quasi tutte le epizoozie altamente contagiose (afta epizootica, peste suina
classica). I 40 giorni stabiliti di recente permettono di tenere conto delle caratteristiche reali del virus della peste equina.
Articolo 112a Sorveglianza La sorveglianza della peste equina deve essere coordinata su vasta scala ed essere adeguata alla situazione epidemiologica. Siccome il virus viene trasmesso da vari insetti vettori, oltre alla sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi è importante anche la sorveglianza delle specie di insetti che entrano in linea di conto quali vettori del virus. Per determinati cavalli, come ad esempio i cavalli di razze rare o gli esemplari particolarmente preziosi, può essere opportuno adottare una protezione preventiva contro i vettori della peste equina. Occorre permettere ai detentori di animali, per esempio, di prendere provvedimenti di tipo edilizio per le scuderie, di gestire adeguatamente l'uscita al pascolo o di utilizzare vari insetticidi. A tale scopo l’Ufficio federale può emanare le prescrizioni tecniche corrispondenti.
Artikel 112b Caso di sospetto In caso di sospetto devono essere adottati tutti i provvedimenti che possono impedire una propagazione del virus della peste equina. Occorre in particolare vietare il traffico di animali e sforzarsi di ridurre la popolazione degli insetti vettori nell’effettivo colpito. Inoltre tutti gli animali infetti devono essere registrati dopo aver effettuato un’analisi del sangue prelevato dall’effettivo in questione.
Artikel 112c Caso di epizoozia Allo scopo di impedire la riproduzione e la diffusione dei virus della peste equina, gli animali infetti devono essere uccisi. Se tuttavia dall’analisi epidemiologica del focolaio dell’epizoozia risulta che ciò non permette di evitare la propagazione della peste equina, l’Ufficio federale può ordinare che si rinunci all’uccisione degli animali infetti. Di conseguenza l’obiettivo della lotta all’epizoozia deve essere raggiunto adottando altri provvedimenti – in particolare effettuando la vaccinazione preventiva degli equidi (cfr.
Artikel 112e Periodi e territori privi di vettori La peste equina viene trasmessa da vari insetti vettori. Se in un determinato territorio o durante un certo periodo sono presenti pochi insetti vettori o se essi scompaiono completamente, si può rinunciare ai provvedimenti di protezione degli animali ricettivi contro i vettori della peste equina.
Artikel 112f Vaccinazioni Attualmente sono disponibili in commercio vaccini vivi che hanno un effetto unicamente attenuante contro alcuni sierotipi della peste equina. In caso di assenza di epizoozie, in Svizzera la vaccinazione contro la peste equina è vietata allo scopo di impedire il più possibile l’utilizzazione di vaccini vivi. In caso di comparsa della peste equina, invece, la vaccinazione dovrebbe essere disponibile quale strumento efficace di lotta a questa epizoozia. Per garantire il
successo di una campagna di vaccinazione è decisivo che l’intervento sia coordinato a livello nazionale. Di conseguenza l’Ufficio federale stabilisce in un’ordinanza i territori nei quali è ammessa o prescritta una vaccinazione nonché il tipo e l’impiego dei vaccini.
Peste suina africana e peste suina classica Articolo 118 Movimento di animali nelle zone di protezione e di sorveglianza Le eccezioni menzionate all’articolo 90 capoversi 2 e 3 concernenti la quarantena nella stalla (uscita nelle corti e sui pascoli limitrofi, trasporto per la macellazione diretta) dovrebbero essere applicate soltanto se tutti gli effettivi all’interno della zona di protezione sono stati analizzati e se le analisi hanno fornito un risultato negativo.
Peste aviaria Articolo 122 In generale Le misure da adottare in caso di peste aviaria a bassa patogenicità devono essere disciplinate in modo dettagliato sotto forma di direttive tecniche, affinché sia possibile registrare anche i casi non tipici di epizoozie LPAI o di sospetto delle stesse, come per esempio le aziende che sono risultate positive all’analisi sierologica nell’ambito di un programma di sorveglianza.
Art. 122e cpv. 5 Peste aviaria a bassa patogenicità nei volatili da cortile e in altri volatili in cattività L'articolo 40 della direttiva dell'UE 2005/94/CE prevede, nel caso di peste aviaria a bassa patogenicità nelle aziende avicole non commerciali, deroghe all’obbligo di uccidere i volatili in questione purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia. Una tale possibilità di deroga all’obbligo di uccidere i volatili per le aziende avicole non commerciali dovrebbe essere prevista anche in Svizzera. La deroga viene concessa in base alla valutazione dei rischi RA54, che è stata elaborata dall'UFV nel mese di novembre 2009. La procedura esatta dovrebbe essere definita nelle nuove direttive tecniche concernenti la peste aviaria a bassa patogenicità, ancora in fase di elaborazione.
Artrite/encefalite caprina (AEC)
La lotta all’AEC è focalizzata sull’eradicazione dei virus dell'AEC (ceppi SRLV del genotipo B) nei caprini. Siccome però la popolazione di ovini non è coinvolta nella lotta all’AEC, in Svizzera un’eradicazione dell’AEC è praticamente impossibile. Per questo motivo l’AEC viene spostata dalla categoria delle epizoozie da eradicare a quella delle epizoozie da combattere. Le attuali disposizioni concernenti la lotta all’AEC (art. 200 –
203a) sono quindi trasferite negli articoli 217 – 221. In seguito vengono commentate soltanto le novità introdotte a tale proposito.
Art. 217 Diagnostica
Grazie ai miglioramenti della diagnostica è ora possibile distinguere tra ceppi virali della MV (genotipi A) e ceppi virali dell'AEC (genotipi B). Gli agenti infettivi considerati responsabili dell’AEC ai sensi dell’OFE sono i ceppi SRLV del genotipo B. I metodi di analisi per la messa in evidenza dell’AEC saranno definiti chiaramente in una direttiva tecnica dell’UFV.
Art. 219 Caso di sospetto Grazie al miglioramento della diagnostica non esistono più risultati “non interpretabili”. Di conseguenza non vi saranno più casi di sospetto a causa di un’analisi sierologica che non ha fornito un risultato né chiaramente positivo né chiaramente negativo (cpv. 1).
Art. 220 Caso di epizoozia Il sequestro di lunga durata (18 mesi) previsto attualmente rappresenta un grande problema per i detentori di animali, poiché per questo motivo gli animali non possono essere condotti all’alpeggio. Da un’analisi retrospettiva dei casi di AEC verificatisi in diversi Cantoni risulta che, nella maggior parte dei casi (88%), 18 mesi dopo che il sequestro era stato ordinato non si sono potuti scoprire altri animali positivi nell’azienda in questione. Per facilitare l’estivazione, la durata del sequestro viene quindi ridotta da
18 a 6 mesi (cpv. 2 lett. b).
Grazie alla riduzione della durata del sequestro da 18 a 6 mesi si può inoltre rinunciare alla possibilità della revoca anticipata del sequestro. Allo scopo di minimizzare il rischio di animali infetti in modo latente e non riconosciuti dopo la revoca del sequestro, la nuova regolamentazione prevede (cpv. 3) quale misura di sorveglianza che gli animali nelle aziende siano sottoposti a due analisi sierologiche supplementari (6 e 12 mesi dopo la revoca del sequestro).
Abrogazione dell’attuale articolo 203 (Sequestro semplice di 1° grado): tutte le nuove aziende (anche di detentori amatoriali) dovrebbero ottenere il riconoscimento di azienda indenne da AEC senza dover portare a termine una procedura di analisi. Ciò è senz’altro opportuno, poiché dal 1999 tutti gli effettivi dovrebbero essere stati inclusi nel programma di eradicazione dell’AEC e considerato che gli animali provenienti da aziende sotto sequestro non possono comunque essere venduti.
Polmonite enzootica dei suini (PE)
Art. 245f Caso di epizoozia di PE La PE dei suini può essere trasmessa attraverso l’aria su grandi distanze (diverse centinaia di metri). Per questo motivo, in caso di epizoozia, gli effettivi delle aziende
vicine sono a rischio. Inoltre i risanamenti parziali che sono stati ordinati possono durare diversi mesi, di modo che il rischio permane più a lungo. Introducendo l’obbligo d’informazione si intende dare ai detentori di animali la possibilità di adottare tempestivamente i necessari provvedimenti precauzionali per i loro effettivi.
Laringotracheite infettiva dei polli (LTI)
Art. 264a Risanamento mediante la produzione di uova da cova La LTI si manifesta soltanto raramente negli allevamenti di pollame da reddito, per cui in questo caso l’attuale strategia di eliminazione continua a essere indispensabile. Per quanto riguarda i volatili di razza, invece, sporadicamente si manifestano casi di focolai clinici. Per gli allevatori di volatili da ornamento, l’eliminazione dell’intero effettivo può significare la distruzione di un patrimonio genetico prezioso e rappresentare quindi un onere non trascurabile dal punto di vista emozionale. Perciò l’applicazione dell’OFE in questo ambito si è rivelata difficile. Tenuto conto del fatto che i virus dell’herpes non vengono trasmessi verticalmente sulle uova da cova e grazie ai nuovi metodi diagnostici, attualmente il risanamento degli effettivi infetti mediante uova da cova dovrebbe essere possibile se si rispettano condizioni severe. Questo metodo di risanamento è già stato attuato con successo in alcuni effettivi e dovrebbe essere ammesso in alternativa all’eliminazione dei volatili interessati. Ciò permette al veterinario cantonale di proporre ai detentori di volatili da ornamento disposti a cooperare un risanamento – senza dubbio dispendioso – che consiste nell’allevare giovani animali in mancanza di animali riproduttori. Normalmente l’allevatore deve partecipare ai costi supplementari che ne risultano.
26.8.2010