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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS

Spiegazioni relative all’ordinanza sulla promozione dello sport e dell’attività fisica

Titolo 1: Programmi e progetti Capitolo 1: Presupposti di carattere generale per il sostegno Art. 1 Lo sport ha vari effetti positivi, che vanno ben oltre quelli della semplice attività fisica. Esso serve ad esempio allo sviluppo personale, all’integrazione sociale e alla coesione societaria. La promozione di sport e attività fisica per tutte le fasce d’età e i livelli di prestazione è nell’interesse della società tutta. I principali responsabili dei programmi di promozione del movimento sono le società sportive e altri attori privati. La creazione delle necessarie condizioni quadro è essenzialmente compi- to dei Cantoni e dei Comuni. Un sostegno da parte della Confederazione è da considerarsi sussidiario (principio della sussidiarietà). Capoverso1: l’impegno della Confederazione si attua soprattutto tramite sostegno finanziario di programmi e progetti di attori privati, come d’altra parte previsto già nella legislazione vi- gente. Ad ogni modo programmi e progetti di organizzazioni private sono sostenuti solo se questi vi contribuiscono con proprie prestazioni, ciascuno sulla base delle proprie possibilità.

Capitolo 2: Gioventù e Sport Sezione 1: Gli obiettivi di Gioventù+Sport Art. 2 Capoverso 1: con il programma «Gioventù e Sport» (G+S) si sostengono società sportive, organizzazioni giovanili, club, federazioni etc. (organizzatori) che propongono offerte di sport rispondenti ai criteri qualitativi previsti dalla Confederazione. Assume notevole importanza il fatto che le offerte di sport sono adeguate all’età dei bambini e dei giovani cui si rivolgono. Con esse si vuole inculcare già nella prima età infantile comportamenti e valori da mantenere anche da adulti, promuovendo quindi una pratica sportiva destinata a durare tutta la vita. Ai partecipanti si vuole insegnare un rapporto sano con il movimento e lo sport e quindi con il proprio corpo. Con formazioni specifiche e perfezionamenti incentrati sui bisogni effettivi si vuole garantire ai monitori di sport un’istruzione che consenta loro di attuare nel lavoro con i bambini e i gio- vani i principi qualitativi promossi dalla Confederazione. Capoverso 2: se opportuno e necessario si possono prendere misure particolari per motivare alla pratica dello sport una fascia la più larga possibile della popolazione. Si pensi ad esem- pio alle misure di integrazione destinate a bambini e giovani con radici migratorie a quelle per i bambini e giovani sovrappeso o anche a quelle per consentire il pari accesso allo sport a bambine e bambini. Contributi particolari per offerte G+S con bambini e giovani con handi- cap sono inoltre previsti al capoverso 3 dell’articolo 22.

Sezione 2: Offerte G+S Art. 3 Principio Capoverso 1: come finora l’elemento centrale di G+S è il sostegno di corsi e campi dei singo- li organizzatori di attività destinate ai giovani. Un sostegno di manifestazioni sportive isolate continua ad essere escluso in linea di principio, perché lo sport ha effetti durevoli se praticato in modo continuo e regolare. Pertanto durata e regolarità delle attività sono importanti criteri per stabilire se esse vadano sostenute. Oltre a ciò la Confederazione sostiene formazione e perfezionamento di monitori, coach, esperti e allenatori delle giovani leve attivi in G+S (for- mazione dei quadri). A proposito di corsi e campi G+S si parlava finora di formazione dei giovani. In futuro si vuole rinunciare a tale definizione poiché troppo restrittiva rispetto agli obiettivi descritti all’articolo 2. Capoverso 2: per semplificare le procedure amministrative gli organizzatori in linea di princi- pio devono annunciare e conteggiare i corsi e campi nel quadro di una pianificazione globale che comprende un lasso temporale di un anno al massimo (= offerta G+S).

Art. 4 Partecipazione a corsi e campi G+S Capoversi da 1 a 3: l’abbassamento dell’età minima G+S all’anno in cui il bambino compie 5 anni costituisce la principale novità rispetto alle norme attuali. Fissando i limiti di età si sanci- sce a livello di ordinanza quella che era una prassi finora seguita dall’UFSPO. Come fino ad ora per partecipare (con diritto ai sussidi) ad un’offerta G+S è necessario essere domiciliati in Svizzera o cittadini svizzeri. Oltre a ciò la Confederazione basandosi sull’accordo con il Prin- cipato del Liechtenstein dell’8 aprile 1998 (RS 0.415.951.41) garantisce le prestazioni di «Gioventù e sport» anche a bambini e giovani domiciliati nel Principato del Liechtenstein. Capoverso 4: l’organizzatore decide su chi ammettere alle offerte G+S e chi può partecipare alle offerte proposte. Non sussiste alcuna pretesa a partecipare ad una determinata offerta G+S anche se si soddisfano i presupposti previsti nei capoversi da 1 a 3. Capoverso 5: continua ad essere possibile partecipare ad un’offerta G+S senza diritto ai sussidi. Ad esempio un organizzatore oltre a giovani in età G+S può far partecipare anche un giovane di 22 anni. Dato però che questi non soddisfa i requisiti previsti la sua partecipazio- ne non è considerata ai fini del calcolo dei sussidi cui danno diritto solo i partecipanti in età G+S. In nessun caso comunque il totale dei partecipanti deve superare il massimo stabilito per motivi di sicurezza per un corso o campo G+S. Se tale numero massimo viene superato non si versa alcun sussidio per la relativa attività.

Art. 5 Luogo di svolgimento Il programma G+S non solo serve a organizzare attività sportive destinate ai giovani, ma indirettamente sostiene e promuove le strutture sportive in Svizzera (sostegno di società e federazioni sportive e gestione di impianti sportivi). I corsi e i campi G+S devono quindi esse- re svolti in linea di massima in Svizzera e da organizzatori che propongono le proprie offerte essenzialmente in Svizzera. In presenza di motivi o situazioni particolari si possono tenere anche all’estero allenamenti, competizioni o campi isolati (ad es. raduno di giovani leve all’estero, partecipazione a gare internazionali, campi velici sul mare, escursioni in montagna con passaggi di frontiera, etc.).

Non vanno sostenute le organizzazioni che svolgono le proprie attività essenzialmente all’estero. Come esempio si pensi all’associazione tedesca di golf che segue in Svizzera una sezione giovanile con ragazzi che abitano nella zona di confine, svolgendo gli allenamenti esclusivamente in Germania. La regola garantisce fra l’altro che corsi e campi possono essere sottoposti al controllo da parte delle autorità cosa che all’estero a seconda dei casi è possibile ma più complicato per via di limitazioni derivanti da accordi internazionali.

Sezione 3: Discipline sportive G+S e gruppi di utenti Art. 6 Presupposti per l’ammissione di una disciplina sportiva Capoversi da 1 a 3: come fino ad ora è il DDPS a stabilire le discipline G+S; la novità è che l’UFSPO indica le specialità sostenute all’interno delle singole discipline. La lista delle disci- pline può quindi essere snellita; ad esempio in futuro contemplerà solo ciclismo ed equita- zione e non più le varie specialità come strada, pista, rampichino etc. In tal modo l’UFSPO ha la possibilità di frenare gli sviluppi negativi in una disciplina G+S ad esempio escludendo (nel Karate) le specialità che prevedono l’atterramento dell’avversario. Capoverso 4: in linea di principio per ogni disciplina si prevedono uno o più capidisciplina che costituiscono per lo sport giovanile un importante collegamento fra l’UFSPO e le singole federazioni sportive. Se l’UFSPO rinuncia a nominare un capodisciplina può versare alla re- lativa federazione nazionale un contributo forfetario per lo sviluppo della disciplina (cfr. art. 25).

Art. 7 Domanda di ammissione di una disciplina sportiva Capoverso 1: le richieste per l’ammissione di nuove discipline in G+S sono fatte dalle fede- razioni sportive. Non è formalmente necessario che esse siano affiliate a Swiss Olympic, ma si deve in ogni caso verificare che dispongano delle strutture e delle risorse necessarie per garantire lo sviluppo futuro del loro sport e che siano debitamente integrate nel mondo dello sport. Può pertanto trattarsi solo di federazioni sportive attive su tutto il territorio svizzero. L’UFSPO decide sull’ammissione temporanea, mentre la decisione definitiva spetta al DDPS nel quadro di una revisione dell’ordinanza dipartimentale che contiene la lista delle discipline. Per le discipline ammesse temporaneamente può essere versato alle federazioni competenti un contributo forfetario per la creazione di strutture (art. 21 cpv. 5). Capoverso 2: fra gli sport che comportano un elevato rischio vanno pertanto annoverati can- yoning, river rafting, discese in acque vive e bungee jumping.

Art. 8 Gruppi di utenti Il sistema della concessione dei contributi prevede come fino ad ora sette gruppi di utenti (GU). Eccezion fatta per il GU 6 essi restano quasi interamente invariati. G+S Kids viene completamente integrato in tale sistema. In futuro un’attenzione particolare verrà data ai campi dei Comuni nel gruppo di utenti 4, per- ché l’esperienza mostra che attività formalmente proposte da un Comune spesso non sono svolte dallo stesso. Sovente i Comuni consentono a operatori commerciali privati provenienti da fuori di proporre i propri campi come se fossero organizzati dal Comune. Ciò facendo ap-

profittano della circostanza che nei campi organizzati da organismi pubblici il concetto di co- munità del campo viene interpretato in modo da potervi far rientrare ad esempio corsi di sport o passaporti vacanze in cui i partecipanti al di fuori degli allenamenti e delle altre attivi- tà non risiedono al campo, come invece obbligatorio per i campi dei GU 3 e 5. In futuro i campi dei Comuni verranno quindi autorizzati solo se effettivamente organizzati dagli stessi. In futuro verranno ammesse nel GU 6 quelle discipline che assumono un’importanza margi- nale visto il numero esiguo di praticanti. È considerata marginale una disciplina sportiva pra- ticata per almeno tre anni consecutivi da meno dell’un per mille del totale dei partecipanti a G+S. Altra novità è che nel GU 6 vengono ammesse le offerte speciali giusta articolo 21 ca- poverso 3.

Art. 9 Requisiti specifici per le singole discipline e gruppi di utenti Capoversi 1 e 2: il DDPS stabilisce tutti presupposti per lo svolgimento di offerte G+S che hanno influsso sul calcolo dei contributi (ad es. età minima e numero minimo di lezioni di un’offerta o numero di partecipati ammessi per monitore). Capoverso 4: ulteriori requisiti specifici come ad esempio quelli riguardanti i programmi dei corsi e dei campi o prescrizioni di sicurezza speciali per attività o esercizi particolari vengono fissati dall’UFSPO in manuali, volantini e simili. Per assicurare il loro rispetto essi sono con- siderati come requisiti e condizioni cui è vincolata l’autorizzazione delle rispettive offerte G+S e pertanto anche il pagamento dei contributi (cfr. art. 21 cpv. 2).

Sezione 4: Organizzatori Art. 10 Organizzatori di offerte G+S Capoverso 1: ad eccezione delle scuole l’organizzatore di corsi e campi G+S deve essere costituito sotto forma di persona giuridica di diritto svizzero ed avere sede in Svizzera. Si tratta in particolare di persone giuridiche con scopo meramente ideale. Imprese con finalità commerciali o persone fisiche non vanno esclusi aprioristicamente, ma devono svolgere la loro attività commerciale o professionale nel campo dello sport. In caso di persone fisiche il presupposto è l’esistenza di una ditta individuale. L’appartenenza dell’organizzatore a una federazione sportiva è auspicabile, ma non neces- saria.

Art. 11 Doveri degli organizzatori di offerte G+S Per garantire la salute e la sicurezza dei bambini e dei giovani partecipanti il Consiglio fede- rale prevede per gli organizzatori doveri a tre livelli: Capoverso 1, prima parte: l’organizzatore è tenuto a prendere in anticipo le misure adeguate per assicurare sicurezza e salute dei partecipanti. Ciò comporta che l’organizzatore deve identificare e valutare prima i possibili rischi. Capoverso 1, seconda parte della frase: durante lo svolgimento dell’offerta l’organizzatore deve controllare il rispetto delle misure prese e se necessario adattarle. Capoverso 2: a un terzo livello è tenuto a reagire con misure adeguate se non sono rispetta- te delle misure. Si cita esplicitamente il suo dovere di intervenire se i quadri responsabili non svolgono appieno il proprio dovere di assistenza e controllo. L’organizzatore deve comunica-

re all’ufficio cantonale G+S (istanza di controllo) violazioni delle direttive di G+S. Se si ha ragione di sospettare un reato o una violazione della legge elvetica l’organizzatore deve inol- tre informare le autorità di perseguimento penale (in particolare nei casi di violenza fisica, maltrattamenti, molestie sessuali), anche se non conosce la fattispecie di reato o della viola- zione di legge. È sufficiente essere convinti che sia accaduto un atto illecito in relazione ad una attività G+S. Il capoverso 3 regola le informazioni sui rischi. Da responsabili coscienziosi di società o fede- razione sportiva è lecito attendersi che dispongano di una assicurazione di responsabilità civile per coprire i rischi derivanti dalle attività svolte in ambito sportivo.

Art. 12 Organizzatori della formazione dei quadri Capoverso 1: la formazione dei quadri viene gestita dall’UFSPO e dai Cantoni che nella loro qualità di autorità di sorveglianza garantiscono che i corsi della formazione dei quadri si svolgono nel rispetto delle direttive e della filosofia di G+S. Capoverso 2: nella formazione dei quadri possono essere coinvolti anche terzi che diano opportune garanzie di una formazione di qualità per i monitori, in primis federazioni sportive. Le istituzioni attive nella formazione che vengono prese in considerazione sono università, scuole superiori e scuole professionali che integrano la formazione di quadro G+S nei propri cicli di studio. Con questi soggetti l’UFSPO stipula accordi di collaborazione. Capoverso 3: considerato che gli organizzatori della formazione dei quadri sono autorità pubbliche o terzi da esse incaricati, i dettagli sullo svolgimento della formazione possono essere regolati tramite direttive. Capoverso 4: la Confederazione versa contributi agli organizzatori della formazione dei qua- dri (cfr. art. 24). Come contributo alle spese gli organizzatori possono inoltre chiedere ai par- tecipanti una partecipazione alle spese. Con il principio dell’adeguatezza si vuole impedire una sorta di lotta concorrenziale fra gli organizzatori che potrebbe avere un influsso sulla qualità della formazione.

Sezione 5: Quadri G+S Art. 13 Quadri Capoverso 1: la nozione di quadro G+S comprende monitori, coach, esperti e allenatori di giovani leve. Per la legge fino ad ora vigente questi ultimi erano compresi fra i monitori, men- tre ora sono previsti come categoria autonoma di quadri. Il capoverso 2 regola i presupposti per la concessione del riconoscimento di quadro G+S. La procedura è essenzialmente suddivisa in due fasi, anche se il candidato di regola non lo nota neanche. Al termine della formazione l’organizzatore valuta se il candidato risponde ai requi- siti richiesti e invia all’UFSPO una richiesta di riconoscimento che consiste nel registrare la persona interessata nella banca dati nazionale con l’indicazione delle relative raccomanda- zioni. L’UFSPO controlla i dati ricevuti e decide in merito al riconoscimento attivando la per- sona nella banca dati. In casi motivati l’UFSPO può respingere la richiesta dell’organizzatore (ad es. dopo verifica del certificato di buona condotta).

Art. 14 Formazione dei quadri Capoverso 1: il Consiglio federale delega la regolamentazione dell’ammissione alle singole offerte di formazione e perfezionamento al DDPS (età minima, requisiti relativi alla cittadi- nanza o raccomandazione da parte di specialisti etc.). Sono di competenza del DDPS anche le grandi linee della formazione (struttura modulare, nozioni di base da trasmettere, etc.). Capoverso 2: l’UFSPO stabilisce nel dettaglio la struttura di formazione e perfezionamento (ad es. corsi, sequenze, iter formativi, specializzazioni) e i contenuti (obiettivi dell’appren- dimento, programmi quadro, requisiti specifici della formazione, etc.). Capoverso 3: la formazione dei quadri non serve a dare una qualifica della persona interes- sata o ad attribuire alla stessa una qualifica professionale. Essa costituisce piuttosto uno strumento fondamentale per attuare gli obiettivi della Confederazione nella promozione dello sport e per assicurare un uso efficiente dei sussidi. Di conseguenza non sussiste alcuna pre- tesa giuridica ad essere ammessi ad un’offerta in questo campo, come viene avvalorato da due circostanze: da un lato si propongono corsi solo nei limiti delle esigenze dell’istituzione G+S, e dall’altro l’ammissione del singolo può dipendere da qualifiche pregresse, come ad esempio la raccomandazione ottenuta in un corso precedente.

Art. 15 Compiti La disposizione costituisce una clausola generale per il comportamento che i quadri G+S devono tenere. Le disposizioni specifiche G+S sono contenute nelle norme di legge, nelle decisioni di auto- rizzazione o nel materiale didattico (manuali etc.). Oltre a ciò i quadri G+S sono tenuti al ri- spetto dei principi di uno sport corretto e sicuro e dei principi di fondo del piano direttivo di G+S. Esso elenca in particolare determinate intenzioni e visioni, quali riportate di seguito. Gioventù + Sport intende:  rafforzare l’attaccamento di bambini e giovani alla pratica di attività sportive e incoraggia- re il loro inserimento in una comunità sportiva;  selezionare adeguatamente i monitori in vista della loro attività e prepararli con una for- mazione intensa ai compiti che li attendono;  perfezionare in base alle esigenze i monitori e accompagnarli nell’esercizio delle loro funzioni di guida;  coinvolgere nella responsabilità globale sia gli organizzatori che gli utenti di attività spor- tive. Lo sport:  comporta una parte rilevante di attività fisica e movimento;  si sostanzia nell’esercizio e nella pratica in forma regolare e mirata sotto la guida di mo- nitori;  implica la scoperta e lo sviluppo di competenze e il raggiungimento di progressi persona- li;  si fonda sul rispetto di regole concordate nei rapporti con sé stessi, gli altri e la natura;  sprona i giovani ad assumersi responsabilità per le proprie azioni, per l’obiettivo comune e per il buon funzionamento della comunità sportiva. La violazione dei doveri può comportare la sospensione o il ritiro del riconoscimento (art. 20 cpv. 3 let. a) o - per gli organizzatori - la riduzione o il rifiuto del pagamento dei contributi (art.

27cpv 1 let a). Se poi si tratta di violazione del dovere di controllo e assistenza si è inoltre tenuti a informare a norma dell’articolo 11 capoverso 2.

Art. 16 Monitori G+S I monitori G+S sono gli effettivi responsabili dell’attuazione di G+S nella pratica. Sono loro a guidare i singoli corsi e campi e ad assumersi quindi la principale responsabilità in merito a struttura e sostegno dello sport destinato a bambini e giovani. I dettagli relativi ai compiti dei monitori G+S sono descritti nell’ordinanza del DDPS.

Art. 17 Coach G+S Il coach G+S rappresenta l’organizzatore delle offerte G+S nei confronti dell’UFSPO e dell’ufficio cantonale. Ogni organizzatore deve nominare un coach, responsabile della corret- ta amministrazione delle offerte proposte. Fra i suoi compii rientrano in particolare la coordi- nazione delle offerte G+S dell’organizzatore, l’annuncio nei termini previsti e il conteggio cor- retto, l’iscrizione dei membri dell’organizzazione alla formazione dei quadri e consulenza, sostegno e controllo dei monitori G+S sotto gli aspetti amministrativi ed organizzativi nello svolgimento di corsi e campi G+S. Oltre a ciò dovrebbe garantire che i monitori G+S della sua organizzazione adempiano regolarmente il dovere di perfezionamento. I dettagli relativi alla formazione e ai compiti dei coach G+S sono descritti nell’ordinanza del DDPS.

Art. 18 Allenatori G+S delle giovani leve La funzione è nuova, dato che finora gli allenatori G+S delle giovani leve erano considerati come monitori G+S. Dato però che dal punto di vista della formazione, del riconoscimento e dei compiti loro affidati sussistono tutta una serie di differenze è pienamente giustificata una regolamentazione ad hoc. La formazione di queste persone avviene solo in parte nel quadro di G+S. Quando si tratta di allenatori di quadri giovanili regionali o nazionali di regola il presupposto è una formazione professionale riconosciuta come allenatore di sport di prestazione con attestato professiona- le federale o allenatore di sport di punta con esame professionale superiore. I dettagli relativi a formazione, riconoscimento e compiti degli allenatori G+S per le giovani leve sono descritti nell’ordinanza del DDPS.

Art. 19 Esperti G+S Gli esperti G+S si occupano della formazione dei quadri nell’ambito di G+S. Come specialisti delle sicurezza possono essere incaricati del controllo dei programmi di corso e di campo o di svolgere ispezioni. Gli esperti G+S fungono pertanto da longa manus dell’UFSPO e svol- gono un’importante funzione che conferisce loro una posizione di massima fiducia all’interno del sistema nel suo complesso. Per semplificare, in futuro si rinuncia alla figura dell’istruttore G+S che non è altro che un esperto per il gruppo di utenti 3. Considerato che hanno gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri esperti non si giustifica oltre uno status particolare. Anche in futuro però le associazioni gio- vanili saranno coinvolte nella formazione dei “loro” esperti.

Art. 20 Scadenza, sospensione e revoca di riconoscimenti G+S Capoverso 1: i quadri G+S devono tenersi costantemente aggiornati per essere sempre in condizione di insegnare al meglio attività sportive a bambini e giovani. Per rinnovare il pro- prio riconoscimento devono pertanto frequentare almeno un modulo di perfezionamento ogni due anni. In caso contrario allo scadere del secondo anno a partire dall’ultimo perfeziona- mento il riconoscimento scade automaticamente e non è più possibile (temporaneamente) svolgere la relativa funzione adro. Capoverso 2: il riconoscimento scaduto può essere riottenuto se si svolge il perfezionamento entro quattro anni. Se è trascorso un lasso di tempo superiore, prima del normale modulo di perfezionamento si deve frequentare un modulo di reinserimento. Capoverso 3: mentre la scadenza del riconoscimento per mancata ottemperanza dell’obbligo di perfezionamento avviene automaticamente ex lege, la sospensione o la revoca presup- pongono un atto amministrativo. L’UFSPO è tenuto per legge (art. 10, cpv. 2 e 3 LPSpo) a sospendere o a revocare il riconoscimento di un quadro nei cui confronti è pendente un pro- cedimento penale. La norma sanzionatoria del capoverso 3 prevede una facoltà finora non regolata espressamente che deriva direttamente dalla funzione di direzione e di controllo esercitata all’UFSPO. I capoversi 4 e 5 concretizzano il principio dell’adeguatezza delle sanzioni.

Sezione 5: Concessione dei contributi Art. 21 Contributi alle offerte G+S e ai coach G+S Il capoverso 1 ripete la clausola generica della disponibilità dei crediti contenuta nell’articolo 28 capoverso 4 della LPSpo per il programma G+S. I contributi previsti dal DDPS vanno in- tesi come importi massimi per i quali non si ha alcuna pretesa giuridica. La concessione dei contributi avviene in due fasi; dapprima l’UFSPO stabilisce gli importi in modo da garantire il versamento a tutte le offerte che ci si può attendere nel corso dell’anno in esame nel rispetto dei crediti autorizzati. A fine anno e sulla base dei conteggi effettivi può aumentare i singoli contributi fino a raggiungere il tetto massimo previsto dal DDPS ed eseguire i relativi versa- menti a saldo (art. 26 cpv. 2). Capoverso 2: per la concessione dei contributi devono essere cumulativamente rispettate determinate condizioni. Gli organizzatori devono far autorizzare tempestivamente l’offerta dalle istanze competenti ai sensi del capoverso 4. L’autorizzazione allo svolgimento dell’offerta non contiene ancora la definitiva assegnazione dei contributi. L’offerta autorizzata viene inserita nella banca dati e può essere portata avanti dall’organizzatore. Soltanto al termine dell’offerta l’UFSPO stabilisce l’importo dei contributi sulla base delle attività effetti- vamente svolte. Capoverso 3: ora si vuole dar modo di sfruttare la dinamica generata da manifestazioni spor- tive di rilievo (ad es. campionati europei o mondiali) per avviare misure speciali di sostegno dello sport destinate a bambini e giovani. L’euforia scatenata da UEFA EURO 2008 - sfociata in un notevole afflusso di nuove leve nelle società di calcio - mostra chiaramente il potenziale insito in tali misure straordinarie. In tal modo si vuole permettere di sostenere bambini e gio- vani che fino a quel momento non hanno ancora modo di praticare sport in modo regolare. Capoverso 4: la competenza per le autorizzazioni è stata leggermente modificata e ora non è più possibile per i Cantoni autorizzare le offerte che poi svolgeranno essi stessi.

Il capoverso 5 rimanda agli sport ammessi a titolo provvisorio ai sensi dell’articolo 7 capover- so 1 per i quali si possono versare soltanto somme forfetarie finalizzate allo sviluppo delle rispettive discipline. Non vengono invece concessi contributi ai singoli organizzatori di offerte.

Art. 22 Ammontare dei contributi per lo svolgimento di offerte G+S Il capoverso 1 elenca i criteri per stabilire l’ammontare dei contributi federali. Che i contributi per il gruppo di utenti 7 vengano stabiliti in modo diverso a seconda del livello di prestazione risponde alla prassi attuale. Capoverso 2: per le offerte che prevedono un impegno maggiore in termini di personale, si- curezza o infrastruttura possono essere previsti contributi maggiori. In un primo tempo essi saranno destinati come finora all’utilizzazione di guide alpine patentate nella disciplina alpini- smo / sci escursionismo. Capoverso 3: nel quadro della fase di sperimentazione e di introduzione di G+S-Kids per le offerte in questo ambito sono stati concessi di norma contributi superiori. Con l’integrazione di G+S-Kids nel sistema importi più elevati devono essere corrisposti solo se i monitori di- spongono di una formazione specifica G+S-Kids e si tratti di una offerta polisportiva. Nelle offerte con partecipanti affetti da andicap l’organizzatore deve essere sostenuto con importi superiori se per l’assistenza ai partecipanti deve essere impiegato almeno un monito- re G+S in più e questi dispone di un perfezionamento specifico nel settore.

Art. 23 Ammontare dei contributi per i coach G+S Capoverso 1: i contributi per i coach devono essere limitati a un forfait del 10 per cento dell’importo totale versato per lo svolgimento dell’offerta. Capoverso 3: se la funzione di coach viene svolta nell’ambito di un’attività di servizio non giustifica contributi ulteriori a favore dell’organizzatore.

Art. 24 Contributi alla formazione dei quadri Essenzialmente gli organizzatori svolgono i corsi della formazione dei quadri a spese pro- prie. L’UFSPO versa loro aiuti finanziari come partecipazione alle spese sostenute. Non devono essere sovvenzionate le formazioni dei quadri svolte da istituzioni esterne se costituiscono parte integrante di un ciclo di formazione. Ad esempio l’alta scuola professiona- le di formazione bernese (Berufs- Fach- und Fortbildungsschule Bern BFF) nel quadro della formazione professionale come puericultrice offre agli iscritti la possibilità di svolgere la for- mazione da monitore G+S-Kids. Si vuole fare in modo che il DDPS nelle disposizioni di dettaglio riprenda la prassi attuale per la quale ai Cantoni possono essere versati contributi più alti per offerte della formazione dei quadri nel caso in cui l’offerta non potrebbe aver luogo per insufficiente numero di iscritti. Il presupposto è che la Confederazione abbia un particolare interesse alla tenuta di questi cor- si. È quanto avviene ad esempio con i moduli di sicurezza o con i corsi organizzati in una determinata regione linguistica cui si sono iscritti solo pochi partecipanti.

Art. 25 Contributi per lo sviluppo di una disciplina sportiva In linea di principio l’UFSPO per lo sviluppo di una disciplina sportiva nomina un cosiddetto capodisciplina. Se ciò non avviene (art. 6 cpv. 4), alle relative federazioni nazionali possono essere corrisposti contributi forfetari per lo sviluppo della disciplina.

Art. 26 Versamento dei contributi Il controllo del rispetto delle disposizioni per lo svolgimento delle offerte spetta in linea di principio all’ufficio che autorizza le offerte, ovvero nella maggior parte dei casi ai Cantoni. Non sono possibili controlli a tappeto su tutto il territorio, ma si procede a una verifica appro- fondita a campione prima del versamento dei contributi o se si hanno indizi concreti dell’inesattezza di un conteggio inviato per il pagamento. Nel frattempo il versamento dei contributi rimane sospeso.

Art. 27 Riduzione e rifiuto del pagamento dei contributi Il capoverso 1 elenca in maniera esaustiva le fattispecie che portano a decurtare o a rifiutare i contributi. La novità è che ora viene esplicitamente previsto il mancato rispetto delle regole di correttezza e sicurezza nello sport, che comporta una riduzione dei contributi. Capoverso 2: l’UFSPO deve poter sospendere i pagamenti nel caso di procedure ammini- strative o penali in corso e non essere costretto se del caso a far valere a posteriori un suo diritto alla restituzione dei contributi versati. Capoverso 3: nel caso di violazioni gravi ora si deve poter escludere del tutto gli organizzato- ri dal programma G+S. Viene considerata grave la reiterata violazione delle regole nonostan- te l’ammonimento da parte delle autorità.

Sezione 7: Altre prestazioni della Confederazione Art. 28 Capoverso 1: la consegna di manuali didattici ai partecipanti ai corsi di formazione è in prin- cipio gratuita. Al di fuori dei corsi altri esemplari possono essere ottenuti a pagamento. Capoverso 2: i corsi di formazione sono soprattutto quelli per istruire gli utenti della banca dati dello sport, che rappresenta il principale strumento di lavoro dei Cantoni. Capoverso 3: anche in futuro per alcuni corsi e discipline sportive verrà dato in prestito mate- riale della Confederazione, messo a disposizione dall’esercito o procurato dall’UFSPO. A chi prende materiale in prestito si continuerà a chiedere una partecipazione alle spese per copri- re i costi di preparazione, trasporto e manutenzione. Si continua invece a rinunciare alla ri- scossione di una vera a propria tassa di noleggio. Capoverso 4: la concessione di facilitazioni di viaggio avviene tramite consegna alle organiz- zazioni della formazione dei quadri di buoni di trasporto per corse con mezzi di trasporto pubblici, che esse possono a loro volta consegnare ai partecipanti.

Sezione 8: Altre disposizioni organizzative Art. 29 Attuazione Capoverso 1: la collaborazione e la ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni resta in larga misura immutata. I Cantoni organizzano gli uffici G+S come ritengono opportu- no per ché conoscono le realtà locali e le consuetudini cementatesi nella pratica. In particola- re sono possibili anche forme di collaborazione intercantonale. Capoverso 2: il compito della diffusione di G+S resta invariato.

Art. 30 Vigilanza I Cantoni sono responsabili per il corretto svolgimento delle offerte e allo scopo gli uffici svol- gono controlli sistematici e periodici. Se necessario i loro rappresentanti possono eseguire controlli sul posto. Irregolarità vanno chiarite e annunciate all’UFSPO; che svolge il controllo a livello globale. Le notificazioni relative a reati o violazioni dell’ordinamento giuridico svizze- ro inviate dagli organizzatori agli uffici G+S ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 devono es- sere inoltrate da questi alle autorità di perseguimento penale.

Art. 31 Collaborazione dell’UFSPO con Cantoni e federazioni sportive Si intende rinunciare alla commissione di specialisti nel campo di G+S prevista fino ad ora (art. 49 ss, O G+S) La revisione della Legge sull’organizzazione del governo e dell’ammi- nistrazione (LOGA; RS 172.010) aveva fra gli altri lo scopo di rinunciare nei limiti del possibi- le al’impiego di commissioni extraparlamentare puramente consultive. I membri di commis- sioni extraparlamentari vengono proposti ad personam ed eletti dal Consiglio federale. La collaborazione con Cantoni e federazioni sportive avviene molto spesso su base meramente funzionale, per cui più che l’opinione personale o l’atteggiamento del singolo si tratta di pre- sentare le opinioni specialistiche e le posizioni delle organizzazioni che si rappresentano. La collaborazione con questi importanti partner pertanto deve essere curata in futuro nell’ambito di incontri e conferenze alle quali vengono inviati a seconda dei temi trattati rappresentanti sempre diversi dei singoli partner. Il fatto che detti partner vengano ascoltati prima di prendere decisioni importanti è talmente normale che non c’è bisogno di farne esplicitamente menzione.

Capitolo 3: Promozione generica dello sport e dell’attività fisica Sezione 1: Promozione dello sport e del movimento degli adulti Art. 32 Programma sport per gli adulti svizzera (ESA) Con il programma Sport per gli adulti svizzera esa l’UFSPO si impegna per diffondere lo sport e il movimento in età adulta. In collaborazione con alcune organizzazioni partner sele- zionate consente formazione e perfezionamento di qualità per i monitori di spot per gli adulti (formazione dei quadri), secondo il modello della formazione dei quadri G+S. Contrariamente a quanto avviene in quella però non si propongono corsi o offerte di sport per gli adulti. Ai monitori esa riconosciuti è permesso l’uso del logotipo “sport per gli adulti svizzera esa” di proprietà della Confederazione. La base legale di esa si trova nell’articolo 3 della LPSpo

Capoversi 1 e 2: la Confederazione da un lato promuove le offerte di formazione e perfezio- namento delle organizzazioni partner con contributi di sostegno e dall’altro può svolgere pro- pri corsi della formazione dei quadri, come fa nella formazione degli esperti.

Art. 33 Quadri Capoverso 1: dato che non vengono versati contributi per lo svolgimento di singole offerte di sport per gli adulti non si sente il bisogno della figura del coach come in G+S. Capoverso 2: la procedura per l’attribuzione del riconoscimento di quadro è analoga a quella prevista in G+S:  frequenza del corso di formazione dei quadri tenuto da un’organizzazione attiva in que- sto ambito;  richiesta dell’organizzazione all’UFSPO per il riconoscimento del candidato;  decisione dell’UFSPO in merito al riconoscimento. In casi motivati l’UFSPO può non accogliere la richiesta (ad es. se si hanno dubbi riguardanti una ineccepibile reputazione del candidato)

Art. 34 Formazione dei quadri Contrariamente a quanto avviene per il programma G+S la regolamentazione della forma- zione dei quadri e del perfezionamento successivo (inclusi durata e contenuti) resta di com- petenza del DDPS, dato che manca nella LPSpo una norma che deleghi la materia.

Art. 35 Doveri Nella loro attività i quadri esa devono fare costante riferimento ai principi di fondo di esa e in particolare a quelli della correttezza e della sicurezza nello sport. Nel caso di ripetute violazioni l’UFSPO può vietare a un quadro esa l’uso del marchio e revo- cargli il riconoscimento (art. 39 cpv. 3). Se le violazioni avvengono nell’ambito della forma- zione dei quadri ad opera dei rappresentanti dell’organizzazione della formazione l’UFSPO basandosi sull’articolo 30 della legge sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu) può rifiutare il pagamento o se del caso rescindere il contratto di partenariato con l’organizzazione

Art. 36 Monitori ESA Come per G+S nell’ambito di esa sono escluse attività in sport motoristici e aeronautici e in sport a rischio (in particolare canyoning, river rafting, discese in acque vive e bungee jum- ping).

Art. 37 Organizzatori di formazione e perfezionamento dei monitori ESA Capoverso 1: contrariamente a quanto avviene in G+S non si vuole limitare l’accesso a esa di imprese commerciali, dato che la Confederazione non concede contributi ai singoli corsi. Capoverso 2: le formazioni per i monitori esa sono svolte essenzialmente da organizzazioni partner private (in casi eccezionali dai Cantoni) riconosciute dall’UFSPO come organizzatori della formazione dei quadri con appositi contratti di prestazione. Negli accordi di partenariato

l’UFSPO stabilisce i diversi sport (discipline e specialità) in cui l’organizzazione partner tiene la formazione dei quadri. Esso è inoltre l’istanza che autorizza tutte le offerte della formazio- ne dei quadri. L’UFSPO attualmente è attivo in prima persona soltanto nel perfezionamento dei monitori. Contrariamente a quanto avviene per G+S, dove Confederazione e Cantoni propongono su tutto il territorio offerte della formazione dei quadri, per esa sono soprattutto organizzazioni private a svolgere la formazione dei quadri sulla base di accordi con l’UFSPO. Per questo motivo nell’ordinanza del dipartimento si dovrà assicurare che tutte le cerchie interessate abbiano uguale accesso a queste offerte di formazione e perfezionamento. In altre parole si deve imporre agli organizzatori di aprire i propri corsi alle medesime condizioni a tutte le per- sone interessate.

Art. 38 Esperti ESA Contrariamente a quella per i monitori la formazione degli esperti esa è compito dell’UFSPO, che per alcune parti di essa può coinvolgere organizzazioni partner, specialmente per la par- te pratica della formazione.

Art. 39 Decadenza e revoca di riconoscimenti Capoverso 1: come per G+S in linea di massima ogni due anni si deve frequentare un perfe- zionamento. Se tale dovere non viene adempiuto, il riconoscimento decade alla fine del se- condo anno successivo all’ottenimento o al prolungamento. Capoverso 2: il riconoscimento può essere riottenuto se si assolve il perfezionamento entro un periodo di quattro anni a partire dalla sua scadenza. Il capoverso 3 enumera semplicemente i motivi per cui si può revocare un riconoscimento. L’UFSPO decide in merito alla revoca se viene informato in merito al caso. Nel campo dello sport per gli adulti non esiste alcuna base legale che consente all’UFSPO di prendere visio- ne dei dati del casellario giudiziario.

Sezione 2: Ulteriori misure di promozione dello sport Art. 40 Capoverso 1: il sostegno dello sport e dell’attività fisica per tutta la popolazione risponde al mandato fondamentale dell’UFSPO. Con l’articolo 3 della LPSpo si è creata la relativa base legale di carattere generico che consente fra l’altro di prendere misure particolari per deter- minati gruppi di popolazione (ad es. misure per una migliore integrazione dei migranti o mi- sure di sostegno per chi soffre di un andicap). Capoverso 2: risponde alla regolamentazione quale finora valida.

Capitolo 4: Federazioni sportive Art. 41 Per promuovere, sviluppare e sostenere lo sport svizzero la Confederazione versa ogni anno contributi all’associazione mantello dello sport elvetico (attualmente Swiss Olympic) e alle federazioni sportive nazionali. Le somme destinate alle singole federazioni sono versate all’associazione mantello per successivo inoltro alle rispettive federazioni. La ripartizione dei

mezzi avviene in accordo con l’UFSPO. Un criterio centrale è rappresentato dalle dimensioni delle federazioni e dalla valutazione che Swiss Olympic ha dato della singola disciplina spor- tiva. In casi motivati l’UFSPO può versare gli importi direttamente alla federazione sportiva nazio- nale. La ripartizione delle competenze fra Confederazione e Swiss Olympic in questo ambito d’azione comune viene stabilita tramite accordi di cooperazione.

Capitolo 5: Impianti sportivi Art. 42 Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale L’attuale elenco degli impianti di rilievo nazionale deve essere curato anche in futuro e va aggiornato almeno ogni quattro anni. L’attualizzazione avviene in collaborazione con le fede- razioni sportive nazionali, intendendo con tale definizione anche gli organismi di natura so- cietaria formati da organizzatori di grandi manifestazioni sportive, in particolare la associa- zione Swiss Top Sports.

Art. 43 Importanza nazionale di un impianto sportivo In proposito vanno considerati in particolare i seguenti criteri:  è provato e documentato che una o più federazioni sportive hanno bisogno dell’impianto per lo svolgimento di attività sportive di importanza nazionale e esso verrà utilizzato da una o più federazioni sportive come «impianto di importanza nazionale»;  non ci sono alternative valide per lo svolgimento di attività sportive di importanza nazio- nale delle relative federazioni;  l’impianto è sufficiente per i bisogni delle federazioni sportive nazionali interessate;  l’impianto risponde ai regolamenti delle relative federazioni nazionali ed internazionali e dispone di un numero sufficiente di locali accessori inclusi quelli per l’alloggio e il vitto, che ne consentono l’utilizzazione anche a chi proviene da ragionevole distanza;  in quanto impianto di gara di importanza nazionale soddisfa tutte le esigenze per lo svol- gimento di competizioni internazionali come previsto dalle direttive delle federazioni na- zionali ed internazionali, in particolare per quel che riguarda le infrastrutture per gli spet- tatori;  è garantito il collegamento con una rete di trasporti pubblici adeguata;  esso viene utilizzato conformemente allo scopo, si tengono in grande considerazione gli aspetti urbanistici e d ecologici degli spazi pubblici e tutti gli spazi sono realizzati e curati lasciandoli per quanto possibile al naturale, nei limiti in cui ciò sia compatibile con la sua destinazione a impianto sportivo;  nelle costruzioni e nei risanamenti dal punto di vista dell’edilizia e della tecnica energeti- ca si rispettano gli standard più avanzati e si da importanza ad un’edilizia funzionale, ar- chitettonicamente valida e economica;  sono rispettate le disposizioni sulla protezione della natura e del paesaggio e si tengono in considerazione gli obiettivi perseguiti dalla «Concezione Paesaggio svizzero»;  si considerano nel rispetto delle norme legali vigenti le esigenze di chi soffre di un andi- cap.

Art. 44 Aiuti finanziari alla costruzione di impianti La disposizione non attribuisce un diritto a contributi, ma serve come base legale per l’attribuzione in futuro di crediti d’impegno che devono essere approvati dal Parlamento. Capoverso 2: si possono concedere aiuti finanziari a impianti mobili quando essi meglio ri- spondono ai bisogni espressi rispetto ad un impianto fisso inteso come installazione collega- ta in modo fisso e durevole con il terreno. Usando tale definizione si possono quindi finanzia- re in particolare materiali per la demarcazione e la messa in sicurezza di piste per lo sci, box mobili per i cavalli, pavimentazioni per palestre con la demarcazione dei terreni di gioco, tri- bune per il pubblico per diversi appuntamenti, sia indoor che all’aperto, materiale vario per la CO, spogliatoi e gabinetti mobili. Sono esplicitamente esclusi contributi alla gestione degli impianti (cpv. 6). Capoverso 4: contributi alla costruzione o alla ristrutturazione di un impianto sportivo devono poter essere attribuiti in misura pari al 45% massimo dei costi computabili,  se l’impianto è inserito nella CISIN;  la gestione dell’impianto e soprattutto il finanziamento della stessa, inclusa la manuten- zione corrente e periodica sono assicurate da un ente responsabile della gestione, di di- ritto pubblico, privato o misto;  l’utilizzazione dell’impianto per attività sportive di importanza nazionale sia garantita a lungo termine da contratti fra ente responsabile e federazioni sportive organizzatori di manifestazioni sportive;  il finanziamento del progetto di costruzione garantito, tenendo conto di eventuali contri- buti federali. Il capoverso 5 chiarisce innanzitutto che la Confederazione non può sovvenzionare se stes- sa. D’altra parte se - ritenendolo adeguato e fattibile - una federazione integra i propri im- pianti (di allenamento) presso i centri di Macolin e di Tenero si deve poter concedere contri- buti anche a tale tipo di impianti a prescindere dalla loro collocazione. Una soluzione del ge- nere può infatti risultare vantaggiosa sotto diversi aspetti rispetto alla costruzione di un im- pianto al di fuori di strutture esistenti. Il presupposto resta comunque che l’impianto in que- stione serva essenzialmente a soddisfare i bisogni della relativa federazione nazionale e non

sia visto come centro di formazione dell’UFSPO. Ciò deve essere garantito tramite appositi accordi.

Art. 45 Centro per gli impianti sportivi Il servizio di consulenza si rivolge a chi vuole costruire o gestire non solo impianti di impor- tanza nazionale ma anche di livello comunale o privati.

Titolo 2: Istruzione e ricerca Capitolo 1: Educazione fisica a scuola Sezione 1: Disposizioni di carattere generale Art. 46 Insegnamento dell’educazione fisica Capoverso 1: nell’educazione fisica obbligatoria si devono sviluppare e formare abilità e ca- pacità condizionali, coordinative e anche cognitive. La formulazione scelta chiarisce che si tratta di un insegnamento basato sul movimento. In tal modo si considerano la cultura del movimento, dello sport e del gioco e si da un contributo al promovimento dello sviluppo alla

personalità e alla competenza sociale. L’insegnamento deve essere fatto in un ambiente adatto e con il materiale necessario.

Art. 47 Sviluppo della qualità e controllo Capoverso 1: i processi volti a sviluppare e garantire la qualità e l’uso di strumenti adatti allo scopo sono di competenza dei Cantoni e delle scuole. Per lo sviluppo e il controllo della qua- lità nelle scuole vigono le direttive cantonali. Nei limiti in cui presso i singoli istituti sono utiliz- zati sistemi di gestione della qualità, essi valgono anche per l’educazione fisica. La gestione della qualità non comprende soltanto gli aspetti amministrativi, ma anche quelli pedagogici, anche nell’educazione fisica. Con la piattaforma qief.ch le scuole dispongono di un pro- gramma elaborato appositamente per venire incontro alle specifiche esigenze della gestione della qualità a scuola. Nel quadro di una corretta gestione degli aspetti qualitativi si rende necessaria anche un’accurata valutazione degli alunni a cura dell’insegnante. Tale verifica non mira soltanto a una valutazione delle prestazioni, ma vuole consentire all’insegnante di controllare a che punto si trova rispetto agli obiettivi prefissi. In questo senso la verifica delle competenze co- stituisce uno strumento per la garanzia della qualità. Forma e contenuti della stessa devono adattarsi a quelli utilizzate per le altre materie. Capoverso 2: come ancorato negli articoli costituzionali sull’istruzione ed espressamente citato nel concordato Harmos i Cantoni e la Confederazione collaborano a un monitoraggio continuo dell’intero sistema formativo. La raccolta e la valutazione dei relativi dati costitusco- no uno strumento centrale per la garanzia della qualità. L’educazione fisica deve rientrare in questo monitoraggio; UFSPO e Cantoni rilevano periodicamente insieme i dati relativi al ri- spetto del principio e all’attuazione nella pratica dell’educazione fisica obbligatoria. Nel qua- dro di tali rilevamenti in futuro vengono raccolti anche dati sulla promozione delle opportunità di praticare sport o attività fisica. Al termine UFSPO e Cantoni procedono ad una valutazione congiunta dei risultati e concordano misure comuni per assicurare qualità e quantità dell’offerta.

Sezione 2: Educazione fisica nella scuola dell’obbligo e nelle medie superiori Nell’articolo 12 capoverso 3 della LPSpo si sancisce la competenza della Confederazione per stabilire la quantità minima di educazione fisica e i principi che regolano gli aspetti quan- titativi. Per quel che riguarda la qualità ci sono principi che stabiliscono che:  l’educazione fisica va impartita sulla base di un programma di insegnamento (v. art. 51 cpv 1);  si controlla costantemente lo stato di attuazione degli obiettivi prefissi (v. artt 47 e 51 cpv 2);  i Cantoni sono tenuti a far pervenire alla Confederazione un resoconto in merito all’ottemperanza dell’obbligo di educazione fisica nelle scuole (v. art. 48).

Art. 48 Definizioni La norma fa riferimento a tutte le offerte formative che rientrano nella scolarità obbligatoria comprese quelle del periodo prescolare, se previste dalle leggi cantonali.

Non sono regolate esplicitamente le offerte cantonali a indirizzo prevalentemente scolastico che costituiscono una passerella verso la formazione professionale di base o la media supe- riore, come il decimo anno o le classi speciali di avviamento professionale. In queste offerte non obbligatorie i Cantoni conformemente alle disposizioni dell’articolo 12 LPSpo devono garantire attività sportive e motorie adeguate.

Art. 49 Quantità dell’educazione fisica Basandosi sull’articolo 68 capoverso 3 della Costituzione federale (art. 27 quinquies cpv. 1 aCF) la Confederazione nella legislazione attuale ha dichiarato l’educazione fisica materia obbliga- toria quantificando il volume a livello di ordinanza in tre ore settimanali. I Cantoni erano tenuti per legge e garantire un insegnamento dell’educazione fisica di elevata qualità. La nuova normativa non cambia nulla nel sistema; come fino ad ora la Confederazione di- chiara obbligatoria l’educazione fisica nella scuola dell’obbligo e nella scuola secondaria II (art 12 cpv. 2 e 4 LPSpo) e prevede per la scuola dell’obbligo (prescuola elementari e se- condaria I) un minimo di tre ore settimanali. Capoverso 1: la scuola dell’infanzia (prescuola) viene intesa come uno spazio destinato al gioco, all’apprendimento e alla socializzazione, in cui l’insegnamento non è suddiviso in ma- terie, ma si basa sugli ambiti dell’esperienza pratica. Gli insegnanti tengono conto dello svi- luppo attuale dei bambini e strutturano le mezze giornate sulla base dei bisogni. Il movimen- to è parte integrante e regolare dell’insegnamento. L’educazione fisica obbligatoria a questo livello si sostanzia in educazione al movimento e alla motricità, quindi come parte elementare dell’insegnamento. L’ideale sarebbe poter svolgere parte dell’attività fisica in un impianto sportivo e con l’equipaggiamento adatto. Capoverso 2: le tre lezioni devono essere impartite in almeno due unità a settimana. Capoverso 3: dato che l’insegnamento a livello di scuola media avviene sotto forme (tipi di maturità) e strutture diverse (materie complementari, materie facoltative d’obbligo, lavori di maturità, etc.) è più pratico e corretto parlare di numero di lezioni per anno scolastico, che consente una maggiore libertà nell’attuazione. Le 110 lezioni si calcolano sulla base di 52 settimane cui si sottraggono 14 settimane di vacanze scolastiche (media svizzera) moltipli- cando per 3. Il risultato è 114, arrotondato a 110 in considerazione di altri giorni in cui non si tengono lezioni. Lo sport può avere effetti durevoli soltanto se viene svolto in modo regolare. Anche al livello secondario II l’educazione fisica dovrebbe perciò essere ripartita in modo regolare lungo tutto l’anno scolastico e non essere concentrata esclusivamente in singoli blocchi o settimane.

Art. 50 Programma d’insegnamento L’UFSPO deve elaborare raccomandazioni riguardanti i contenuti dei programmi scolastici di educazione fisica elaborati nelle diverse regioni linguistiche del paese.

Sezione 3: Insegnamento dell’educazione fisica nella formazione professionale di base La regolamentazione dell’educazione fisica a livello di scuola professionale, contrariamente a quello che avviene per le scuole elementari e medie, è di competenza della Confederazione. Di conseguenza l’articolo 12 capoverso 5 LPSpo incarica il Consiglio federale di stabilire il numero minimo di lezioni e i principi qualitativi per l’educazione fisica nelle scuole professio- nali.

Art. 51 Obbligatorietà La limitazione del campo di applicazione agli apprendisti della formazione professionale di base si giustifica perché gli allievi nei cicli di studio per la maturità professionale dopo aver ottenuto un certificato federale di capacità non sottostanno più all’obbligo della scolarità ob- bligatoria e anche il giorno dedicato all’insegnamento per la maturità professionale durante la formazione professionale di base non basta per aumentare il numero di lezioni di educazione fisica.

Art. 52 Quantità La materia obbligatoria educazione fisica viene considerata negli ordinamenti scolastici sotto forma di numero totale di lezioni all’anno per tutta la durata della formazione professionale di base. Ciò consente un’attuazione più flessibile a seconda dei programmi di insegnamento professionali e delle peculiarità dei singoli istituti scolastici. In linea di principio si dovrebbe insegnare l’educazione fisica in modo ottimale sia per quantità sia per qualità e allo scopo due lezioni a settimana sono ottimali. Per motivi di organizzazione però ciò non è possibile per tutte le professioni. Con 520 ore o più all’anno di insegnamento scolastico le lezioni occupano in linea di princi- pio più di un giorno e mezzo a settimana. Quando si hanno questi orari scolastici lunghi e soprattutto se predomina l’insegnamento di tipo scolastico sono giustificate pertanto 80 le- zioni all’anno di educazione fisica. Con meno di 520 lezioni l’anno, considerata la minore disponibilità degli apprendisti nelle scuole professionali (massimo 9 lezioni per giorno di scuola) sono invece sufficienti 40 lezioni di educazione fisica per anno scolastico. Nel calcolo del totale di lezioni annue si computano le lezioni specialistiche e quelle di cultura generale, ma non quelle di approfondimento di cultura generale.

Art. 53 Programma scolastico quadro e programmi di insegnamento per l’educazione fisica L’UFFT, previa consultazione dell’UFSPO per gli aspetti specialistici, elabora le direttive per l’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole professionali in un programma scolastico quadro. La realizzazione dello stesso nella pratica è demandata alle singole sedi delle scuole professionali o agli insegnanti e viene controllata dai Cantoni.

Art. 54 Qualifica degli apprendisti Gli apprendisti devono ricevere dal proprio insegnante almeno una qualifica (valutazione delle prestazioni e nota) l’anno, che viene registrata. Forma e contenuto della valutazione delle prestazioni raggiunte vengono stabilite dalle scuole professionali nell’ambito del pro- gramma di educazione fisica. Ad esempio è possibile osservare su un periodo piuttosto lun- go le competenze personali, sociali e sportive, testarle e preparare una valutazione indivi- duale e fondata. In tal modo l’educazione fisica risulta concretamente percepibile come ma- teria, per la scuola, gli insegnanti, le imprese di tirocinio e anche per gli apprendisti.

Art. 55 Personale insegnante Gli insegnanti che si occupano dell’educazione fisica nella formazione professionale di base devono disporre di una formazione come maestro di educazione fisica e come formatore in campo professionale. A seconda della formazione di base si deve inoltre frequentare l’una o l’altra formazione accessoria. UFFT e UFSPO elaborano all’intenzione del DFE e del DDPS i requisiti minimi per gli stage pratici in educazione fisica nelle scuole professionali e la forma- zione accessoria pratica e didattica. Nell’elaborazione della presente disposizione si doveva considerare che non fosse in con- traddizione con l’articolo 13 capoverso 2 LPSpo in cui si dice che i Cantoni, consultata la Confederazione, stabiliscono entità minima e requisiti qualitativi per la formazione dei docenti di educazione fisica. In proposito va considerato da un lato che già l’articolo 12 capoverso 4 LPSpo prevede una riserva per l’educazione fisica nelle scuole professionali affermando che il Consiglio federale stabilisce numero minimo di lezioni e principi qualitativi e che anche nel messaggio relativo alla legge si sottolinea che la regolamentazione dell’educazione fisica nelle scuole professionali è di competenza della Confederazione. Dall’altro però va sottoline- ato che lo scopo dell’articolo 13 capoverso 2 LPSpo è di stabilire i requisiti minimi per la for- mazione dei docenti che insegnano l’educazione fisica, in modo da garantire una sufficiente qualità dell’insegnamento stesso (FF 2009 7113). Con il contenuto dell’articolo 56 OPSpo si persegue in sostanza lo stesso obiettivo dell’articolo 13 cpv. 2 LPSpo, ovvero la garanzia della qualità nell’insegnamento dell’educazione fisica. Con le disposizioni dell’articolo 56 del- la OPSpo si stabiliscono i presupposti che i docenti devono soddisfare per poter insegnare l’educazione fisica negli istituti della formazione professionale di base. La norma regola per- tanto i presupposti per lo svolgimento dell’attività d’insegnamento nelle scuole professionali e non la formazione che gli insegnanti devono svolgere, materia questa in linea di principio di competenza cantonale. Non sussiste pertanto alcun conflitto e alcuna contraddizione fra le disposizioni dell’articolo 13 cpv 2 LPSpo e quelle dell’articolo 56 OPspo.

Capitolo 2. Scuola universitaria federale dello sport Sezione 1: Posizionamento e compiti Dall’istituzione dell’Ufficio federale dello sport la SUFSM è integrata nello stesso, con la massima autonomia per quel che riguarda il perseguimento dei propri obiettivi nel campo dell’insegnamento e della ricerca. Come parte dell’UFSPO utilizza le risorse dell’ufficio, ad esempio i servizi delle finanze, del personale, giuridico, informatico, gli impianti sportivi, il sistema di gestione dei locali e dei corsi, gli alloggi e le strutture di ristorazione. Tutti i principali settori, inclusi quelli di supporto, sono pertanto riuniti sotto lo stesso tetto. Questa soluzione orientata al pragmatismo che riunisce scienza, ricerca, sviluppo, consulen- za, realizzazione dei programmi, infrastrutture per gli allenamenti e gestione politica va quali- ficata come soluzione ad hoc se esaminata alla luce del rapporto del Consiglio federale sulla Corporate Governance del 13 settembre 2006 (FF 2006 7545). Dal punto di vista sistematico l’inserimento della SUFSM nell’ufficio federale e pertanto nell’amministrazione centrale si è rivelato positivo sotto tutti i punti di vista. In tal modo la Confederazione può presentarsi compatta davanti ai propri interlocutori e partner come Cantoni, federazioni sportive e istitu- zioni della formazione. Questa soluzione centralistica crea i presupposti organizzativi per fare in modo che concezione e attuazione della politica e del sostegno dello sport elvetici siano per quanto possibili efficienti e adeguati sia ai destinatari sia alla pratica. Grazie al li- vello elevato delle proprie prestazioni l’organizzazione di Macolin viene citata spesso a livello internazionale come esempio da seguire.

Fra i suoi compiti principali rientrano l’insegnamento, la ricerca e i servizi. L’offerta si articola in particolare su: Insegnamento  ciclo di studi di bachelor in sport (formazione triennale per formare insegnanti di sport destinati a operare nella scuola o nel settore extra scolastico);  ciclo di studi di master (formazione superiore su tre semestri con indirizzo di approfon- dimento in sport di prestazione [management dello sport o scienze dello sport] e a parti- re dal 2012 approfondimento in educazione fisica e cultura generale nelle scuole profes- sionali);  formazioni post diploma con diversi indirizzi: management dello sport, psicologia dello sport, sport in ambito sociale, terapia dello sport;  formazioni pratiche nel campo dello sport (i cosiddetti moduli in rete) per gli studenti di sport delle università e delle alte scuole pedagogiche. Ricerca  Soprattutto in fisiologia dello sport, psicologia dello sport, promozione della salute, for- mazione, e sport ed economia. Servizi  In particolare nei settori medicina dello sport, fisioterapia e diagnostica dello sport. La Dichiarazione di Bologna firmata dalla Svizzera nel 1999 ha completamente rimodellato le strutture di livello universitario in Europa. Lo scopo della riforma di Bologna è di realizzare un ambito universitario e di ricerca europeo concorrenziale. Alla luce di tali considerazioni il Consiglio federale il 29 maggio 2009 ha inviato alle camere federali il messaggio sulla nuova legge in materia di sostegno delle università e di coordinazione del settore universitario (Messaggio concernente la legge federale sull’aiuto alle scuole universitarie e sul coordina- mento nel settore universitario svizzero LASU, FF 2009 3925), destinata a sostituire la legi- slazione attualmente in vigore. La LASU crea una regolamentazione unitaria per l’aiuto alle università e alle scuole universi- tarie e per coordinare l’intero settore a livello svizzero e semplifica le strutture che si occupa- no della politica universitaria nella Confederazione e nei Cantoni. Uno degli elementi centrali della nuova LASU è l’armonizzazione dei sistemi di garanzia della qualità a cura di Confede- razione e Cantoni tramite il sistema dell’accreditamento. Esso in particolare è importante per fregiarsi del nome (università, scuola universitaria, alta scuola pedagogica) e per ricevere i

contributi federali. La SUFSM, come l’Istituto universitario federale per la formazione profes- sionale IUFFP, ricade nell’ambito di applicazione della nuova LASU (articoli 2 cpv 1 e 3 del disegno). I presupposti per ricevere l’accreditamento istituzionale a norma dell’articolo 30 del disegno vengono concretizzati in apposite linee guida che terranno conto delle particolarità di istituzioni di formazioni monodisciplinari come ad esempio la SUFSM. Questa deve dotarsi di un adeguato sistema di garanzia della qualità a norma dell’articolo 30 cpv 1 let. a del disegno LASU e deve garantire la continuità dell’istituto (ibidem, art. 30 cpv 1 let. c).

Art. 56 Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM) Capoversi 1 e 2: nei limiti di quanto esposto in precedenza, la SUFSM è integrata nell’UFSPO e pertanto parte di quest’unità amministrativa. Allo stesso tempo per motivi legati all’accreditamento come scuola universitaria deve avere una struttura affidabile e una certa autonomia. Pertanto la posizione e i compiti della SUFSM sono stabiliti per legge.

La SUFSM svolge il proprio mandato di insegnamento e ricerca nel rispetto dell’autonomia nel campo della formazione. D’altro canto risultano limitate la sua autonomia organizzativa e la sua individualità dal punto di vista giuridico formale. Come parte dell’UFSPO sfrutta le ri- sorse dell’Ufficio e verso l’esterno nelle proprie decisioni si presenta sotto la denominazione dell’UFSPO. Capoverso 3: la SUFSM cura costanti collaborazioni con altre istituzioni, come ad esempio con l’Università di Friburgo. È prevista una collaborazione più stretta con l’Istituto universita- rio federale per la formazione professionale (IUFFP) per la formazione degli insegnanti delle scuole professionali nelle materie educazione fisica e insegnamento di cultura generale.

Art. 57 Membri della SUFSM Capoverso 2: il personale della scuola universitaria viene ingaggiato come il resto del perso- nale dell’UFSPO con contratti di lavoro di diritto pubblico. Una parte del personale insegnan- te però è formata da persone estranee all’amministrazione federale, indipendenti o impiegate presso altre istituzioni. In questi casi il rapporto di lavoro viene regolato sotto forma di man- dato. Capoverso 3: l’UFSPO dà lavoro regolarmente a persone che in veste di ricercatori di scien- ze dello sport redigono una tesi di laurea presso un’università. Questo tipo di impiego richie- de uno scambio fra le più recenti conoscenze e scoperte teoriche e la formazione pratica alla SUFSM. Le persone interessate in conformità all’articolo 6 capoverso 5 delle legge sul per- sonale federale devono essere impiegate con un contratto di lavoro di diritto privato. In tal modo l’UFSPO si vede attribuire una certa flessibilità, soprattutto per quel che riguarda la possibilità di limitare il contratto fino alla conclusione del lavoro di dottorato o di rescindere il rapporto se l’interessato decide di rinunciarvi definitivamente.

Art. 58 Insegnamento La struttura dei cicli di studi si rifà al sistema di Bologna. Oltre agli studi di bachelor e di master la SUFSM su mandato dell’associazione mantello dello sport svizzero (Swiss Ol- ympic) cura un ciclo di formazione che comprende le formazioni come Allenatore di sport di prestazione con attestato professionale federale e Allenatore di sport di punta diplomato. La SUFSM può inoltre offrire perfezionamenti a livello di scuola universitaria. La regolamentazione dettagliata dei cicli di studio e delle formazioni dell’UFSPO si trova nell’ordinanza del DDPS sui cicli di studio e le formazioni dell’UFSPO nel campo dello sport.

Art. 59 Ricerca e sviluppo La SUFSM da un lato nel quadro della propria libertà in materia di ricerca svolge lavori di ricerca e di sviluppo nel campo delle scienze dello sport, dall’altro ha il compito di predispor- re all’intenzione dell’amministrazione e della politica le basi decisionali riguardanti le scienze dello sport.

Art. 60 Servizi Come centro di competenze la SUFSM propone un’ampia offerta di servizi in medicina dello sport, scienze dello sport e logistica, sempre di elevata qualità Essa è accessibile al pubbli-

co, alle cerchie di specialisti e alle autorità grazie ad una vasta gamma di servizi (ad es. tra- smissione del sapere e delle conoscenze, presentazione dei risultati delle ricerche, relatori, formazioni, etc.).

Sezione 2: Cicli di studio e di formazione Art. 61 Ammissione ai cicli di studio Capoversi da 1 a 3: dato che i posti disponibili alla SUFSM sono limitati la loro assegnazione dipende dai risultati di una valutazione attitudinale o della procedura di candidatura. Il Consi- glio federale con questa regolamentazione fa uso della propria competenza a norma dell’articolo 14 cpv. 3 LPSpo. Il capoverso 5 consente – se necessario a fronte dell’eccessivo numero di studenti stranieri – di prendere le necessarie misure di contenimento. L’ammissibilità dal punto di vista giuridico di una tale regolamentazione è stata confermata da un rapporto presentato dal professor Paul Richli il 16 dicembre 2010 alla Conferenza dei rettori delle università svizzere CRUS. I cicli post diploma devono essere offerti in linea di principio a prezzi di mercato che consen- tano la copertura dei costi

Art. 62 Tasse Il DDPS deve stabilire in un’ordinanza sugli emolumenti le tasse per gli studi e gli esami. Nel quadro di tale competenza il DDPS è libero di prevedere tasse più elevate per studenti stra- nieri non domiciliati in Svizzera. Con gli attuali 700 franchi di tasse universitarie lo studio alla SUFSM non arriva a coprire i costi. Fintanto che la Confederazione non ha un interesse spe- cifico a sovvenzionare studenti stranieri, deve avere l’opportunità di chieder loro tasse che consentano di ottenere la copertura dei costi.

Art. 63 Cicli di studio di bachelor e di master Nel ciclo di studi «Bachelor of Science in Sports» gli studenti vengono preparati soprattutto in vista del loro inserimento nell’insegnamento dell’educazione fisica, sia nella scuola che in altri settori. Il ciclo di studi «Master of Science in Sports» veicola competenze che consento- no lo svolgimento di attività professionali o di ricerca nei rispettivi campi di approfondimento o di accedere a cicli di studio di dottorato presso altre scuole universitarie.

Art. 64 Cicli di perfezionamento Si rivolgono di regola a persone che dispongono di un titolo di studio di scuola universitaria o università o equivalente e possono dimostrare conoscenze pregresse tali da consentire loro di seguire le lezioni.

Art. 65 Emanazione di qualifiche Capoversi 1 - 3: la valutazione di singole competenze (note) secondo dottrina e giurispru- denza non può essere contestata autonomamente. Le note di singole verifiche di competen- ze rappresentano semplicemente elementi di motivazione che portano alla valutazione glo- bale (DTF 2007/6). La singola nota ricevuta quindi può essere considerata come atto ammi- nistrativo autonomo oggetto d’impugnazione di un ricorso quando è in discussione il supe-

ramento dell’esame o a essa siano collegate determinate conseguenze giuridiche come ad esempio l’esclusione da una formazione ulteriore o il riconoscimento di un predicato (DTF 136 I 229). Gli studenti, prima di precipitarsi a pretendere l’emanazione di una disposizione, devono co- municare per iscritto il rifiuto di accettare il risultato dell’esame. Fatto ciò la direzione degli studi può illustrare loro i risultati delle prove d’esame e successivamente - nei limiti in cui sono soddisfatti i presupposti dell’articolo 5 della legge sulla procedura amministrativa PA - su richiesta viene aperta una disposizione formale che può essere impugnata con ricorso davanti al tribunale amministrativo federale. Per poter svolgere gli studi per quanto possibile senza procedure legali pendenti gli studenti dovrebbero far valere la loro opposizione nel termine di 30 giorni dal ricevimento delle note o dallo svolgimento delle valutazioni delle competenze. Ricorsi contro l’organizzazione degli esami se del caso vanno pertanto presentati indipendentemente dai risultati degli esami stessi. Capoverso 4: la qualifica finale che - espressa nella nota finale - da un lato decide sull’esito degli esami finali e dall’altro determina il predicato viene comunicata sempre con decisione.

Art. 66 Ordinamento disciplinare alla SUFSM Il capoverso 1 elenca in modo esaustivo le infrazioni che possono essere sanzionate. Nel capoverso 2 sono invece riportate tutte le misure disciplinari che possono essere com- minate. Il capoverso 4 stabilisce cose di per sé evidenti. Con esso si vuole però sottolineare la diffe- renza con l’articolo 66: le misure disciplinari si sostanziano sempre in una decisione impu- gnabile.

Capitolo 3. Ricerca nelle scienze dello sport Art. 67 Generalità La Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (RS 420.1) ha lo scopo di sostenere la ricerca scientifica e l’innovazione basata sulla scienza, nonché la valutazione e lo sfruttamento dei risultati degli studi scientifici. Essa vuole consentire un controllo della collaborazione fra diversi organi di ricerca e l’utilizzazione efficiente dei mezzi federali desti- nati alla ricerca e all’innovazione. Con le proprie attività in questo settore della ricerca l’UFSPO è soggetto a questa legge. Esso svolge studi propri (ricerca intra muros della SUFSM) e attribuisce mandati di ricerca esterni. Oltre a ciò accorda contributi per lavori di ricerca.

Art. 68 Centro di ricerca La SUFSM nell’ambito della ricerca settoriale della Confederazione e sulla base di un piano direttivo di ricerca svolge attività di ricerca in questioni relative allo sport e al movimento, In- centrando la propria attività soprattutto nei settori della salute dello sport di massa e di quello di prestazione.

Art. 69 Mandati di ricerca Oltre alla propria attività di ricerca scientifica nel campo dello sport l’UFPSPO può attribuire mandati a istituti di ricerca pubblici o privati per mezzo di contratti di diritto pubblico. Come esempio si può citare la collaborazione con l’Osservatorio sport e movimento svizzera (www.sportobs.ch) che su mandato dell’UFSPO si occupa della raccolta, dell’analisi e della pubblicazione di dati sullo sviluppo dello sport e dell’attività fisica in Svizzera.

Art. 70 Sovvenzioni per la ricerca Oltre alle attività di ricerca dell’UFSPO e dei lavori di ricerca attribuiti ad altri per mandato la ricerca nelle scienze dello sport deve poter essere sostenuta tramite sovvenzioni federali. Ciò tuttavia a condizione che i progetti siano collegati a questioni attuali della politica dello sport e della promozione dello sport. Oltre a ciò prestazioni proprie del beneficiario dei sussi- di sono sempre una condizione imprescindibile per l’attribuzione dei contributi. La scelta dei progetti degni di sostegno deve essere fatta nell’ambito di una procedura e in base alla valu- tazione data da specialisti (peers). La decisione sull’attribuzione di contributi di ricerca a norma dell’articolo 31 lettera f LPSpo spetta al DDPS mentre tutte le altre sovvenzioni nel campo dello sport sono assegnate previa decisione dell’UFSPO.

Art. 71 Statistiche All’UFSPO si concede la possibilità di svolgere o di far svolgere su mandato rilevamenti sta- tistici e ricerche nel campo dello sport per completare le statistiche dell’Ufficio federale di statistica.

Titolo 3: Sport di prestazione Art. 72 Misure di sostegno Il capoverso 2 da seguito nella pratica alla mozione parlamentare Hess (99.3039). Devono poter approfittare dei contributi solo le scuole che ricevono da Swiss Olympic il sigillo di ga- ranzia «Swiss Olympic Sport School». Attualmente sono cinque le istituzioni che soddisfano tali presupposti; il liceo per sportivi di Davos, l’Hochalpine Institut di Ftan, la scuola per spor- tivi di Engelberg, la Nationale Elitesportschule turgoviese e la scuola di commercio per spor- tivi ed artisti di Briga.

Art. 73 Manifestazioni e congressi sportivi internazionali Capoverso 1: i presupposti devono essere soddisfatti cumulativamente; al centro del soste- gno si trovano campionati mondiale ed europei organizzati da federazioni sportive interna- zionali ed assegnati per un’edizione alla Svizzera. Lettera c: come avvenimenti a scadenze regolari si intendono ad esempio le gare FIS di Coppa del mondo di sci che si tengono regolarmente nelle stesse località, come ad esempio Wengen o Adelboden. Lettera e: la federazione sportiva nazionale deve sfruttare la manifestazione per sostenere con misure eccezionali il proprio sport a livello sia di giovani sia di adulti. Capoverso 2: in base alla LPSpo contributi di sostegno sono possibili solo se i Cantoni par- tecipano adeguatamente alle spese della manifestazione o del congresso (art. 16 cpv. 1

LPSpo). A livello di legge si rinuncia a stabilire un importo minimo per i Cantoni. I contributi devono però essere limitati alla metà dell’importo computabile versato congiuntamente a favore della manifestazione da Cantoni e Comuni. Allo scopo si devono calcolare gli aiuti finanziari sotto forma di versamenti in contante, i con- tributi del fondo cantonale Sport toto e della lotteria, forniture di materiale e servizi a prezzi di mercato, sempre che non si abbia una pretesa giuridica a ricevere tale fornitura. Non devono poter essere computate invece le prestazioni statali cui Cantoni e Comuni sono tenuti per legge, come servizi di polizia, di fornitura e di smaltimento dei rifiuti, procedura di autorizza- zione, compiti amministrativi di natura generale etc. Ciò vale anche se nel singolo caso con- creto si rinuncia alla riscossione di emolumenti dovuti.

Titolo 4: Doping La lotta contro il doping si svolge in linea di massima a due livelli: da un lato le misure statali e dall’altro quelle dello sport di diritto privato ivi comprese quelle delle federazioni, di Swiss Olympic e dell’agenzia internazionale antidoping (WADA). Le basi di diritto pubblico per la lotta contro il doping si trovano nella legge sulla promozione dello sport (art. da 18 a 24). L’articolo 21 della LPSpo descrive i comportamenti che devono essere perseguiti penalmente come reati o violazioni. L’articolo 76 e l’Allegato 1 dell’ordinanza precisano ulteriormente tale disposizione presentando una lista di prodotti e metodi vietati. Questa lista non è uguale a quella della WADA, che contiene tutte le sostanze e metodi vietati nello sport. Sulla lista dei prodotti dopanti proibiti penalmente si trovano solo prodotti sospettati di costituire un pericolo particolare per la salute dei consumatori (ad es. anabolizzanti, l’ormone EPO e gli ormoni della crescita). Per quel che riguarda i metodi do- panti, devono essere dichiarati punibili in particolare quelli che servono ad aumentare la ca- pacità di trasporto di ossigeno del sangue e il cosiddetto doping genetico. In futuro ci saran- no pertanto sostanze che sono vietate per lo sportivo (lista WADA) la cui fabbricazione, ac- quisto, introduzione, trasmissione cessione, distribuzione, prescrizione messa in commercio e consegna o possesso non sono però penalmente perseguibili. Non sono quindi puniti pe- nalmente ad esempio gli assistenti che danno all’atleta gocce per il naso normalmente in commercio senza verificare se contengano una sostanza attiva riportata nella lista delle so- stanze dopanti della WADA. Le basi di diritto privato della lotta contro il doping sono emanate dagli attori del mondo dello sport, in particolare dalla federazioni sportive e dalle istituzioni sulla base del diritto civile Esse diventano cogenti per le persone interessate se riconosciute su base contrattuale o statutaria. Così avviene ad esempio con il codice mondiale antidoping World Anti Doping Code e con gli standard internazionali per lo svolgimento dei test della WADA o con lo statu- to sul doping di Swiss Olympic, che applica nella pratica quello della WADA. Mentre le disposizioni di diritto penale si indirizzano essenzialmente contro l’ambiente che

sta intorno allo sportivo colpevole di ricorso al doping, quelle di diritto civile privato pongono l’accento sullo sportivo che ricorre al doping.

Art. 74 Agenzia nazionale per lotta contro il doping L’articolo 19 della legge sulla promozione dello sport prevede che la Confederazione prende e sostiene misure per la lotta contro il doping. La distinzione fatta nella legge finora vigente in prevenzione e controlli continua ad essere in vigore:

La Confederazione continua a sovvenzionare le attività di controllo dello sport di diritto priva- to con aiuti finanziari (capoverso 2, seconda parte). Oltre a ciò si considera competente per l’attuazione di misure nel campo della prevenzione (formazione, consulenza, documentazione, ricerca, etc.) anche se poi sulla base dell’articolo 18 capoverso 2 LPSpo delega questi compiti ad una agenzia nazionale per la lotta contro il doping. Il DDPS viene pertanto incaricato di indicare un’istituzione che considera adatta co- me agenzia nazionale per la lotta contro il doping e di concludere con essa un mandato di prestazione per lo svolgimento di compiti federali. Come istituzione adeguata attualmente viene in considerazione soltanto la fondazione Anti Doping Svizzera. Non si deve però e- scludere che al mutare delle circostanze si possa incaricare un’altra istituzione adatta allo scopo.

Art. 75 Prodotti e metodi proibiti Si vedano le osservazioni fatte all’articolo 75.

Art. 76 Controlli antidoping In linea di principio ogni sportivo che partecipa a competizioni deve poter essere sottoposto a controlli antidoping, indipendentemente dal fatto che abbia la licenza di una federazione o che nel caso concreto si sia assoggettato allo statuto per la lotta al doping con una dichiara- zione di assenso. Con sport di competizione si intende lo sport regolamentato, ossia che si volge a norma del regolamento di una determinata federazione sportiva. Di conseguenza sono considerate competizioni regolari quelle organizzate da una federazione affiliata a Swiss Olympic o dalle federazioni regionali o dalle società sportive. Gli atleti vengono sottoposti a controlli antidoping per stabilire l’uso eventuale di prodotti e metodi dopanti e garantire in tal modo condizioni quanto possibile corrette in gara. Parlando di procedura per la tenuta dei controlli antidoping ci si riferisce all’intera procedura, compresi organizzazione dei controlli, prelievo di campioni e ulteriore trattamento degli stes- si, come ad es. trasporto, analisi di laboratorio, gestione dei risultati delle prove, audizione e rimedi giuridici (v. anche le disposizioni relative alle definizioni nell’allegato al codice mondia- le antidoping). Se gli atleti dotati di licenza in ottemperanza agli standard internazionali devono essere rag- giungibili a scadenze regolari per i controlli antidoping (si tratta del cosiddetto «out of compe- tition testing»), gli sportivi senza licenza devono assoggettarsi a eventuali controlli solo in occasione della partecipazione e competizioni («in competition testing»). Secondo la defini- zione della WADA il periodo per la fase «in competition testing» inizia dodici ore prima della gara per la quale l’atleta si è annunciato e finisce al termine della gara, anche se poi in essa vanno fatti rientrare il lasso di tempo per il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi. (cfr. numero 3.0 degli International Standards for Testing WADA). I controlli antidoping devono rispettare da un lato i diritti della personalità a norma dell’arti- colo 28 del CO e dall’altro le norme sulla protezione dei dati. Attualmente i controlli antido- ping dello sport di diritto privati si basano su una dichiarazione di assenso dello sportivo. Ora nella legge si crea una base legale per lo svolgimento di controlli e il trattamento dei dati re- lativi (art. 20 LPSpo).

Art. 77 Requisiti per i controlli antidoping L’agenzia nazionale per la lotta contro il doping nello svolgimento dei compiti che le sono stati assegnati è tenuta ad osservare standard minimi stabiliti dal Consiglio federale. In parti- colare deve predisporre ogni anno dei piani di controllo secondo le esigenze minime descrit- te nel capoverso 1 alle lettere da a - d. Inoltre ai capoversi da 2 a 5 sono descritte esigenze minime per la scelta e la procedura dei controlli. Se il controllo antidoping comporta un inter- vento invasivo per l’integrità fisica del soggetto (ad es. prelievo del sangue) ora sono previste determinate capacità specialistiche per chi esegue i controlli. In tal modo si vuole evitare che i campioni risultati positivi non possano essere utilizzati come mezzi di prova perché il prelie- vo non è stato eseguito in modo regolare. Si vuole altresì evitare che l’atleta venga disturba- to per l’esecuzione dei controlli più di quanto strettamente necessario e infine si intende fare di tutto per escludere eventuali rischi per la salute.

Art. 78 Analisi e utilizzazione dei risultati delle stesse Il Consiglio federale si limita in questo ambito a prescrivere indicazioni minime per la proce- dura di analisi onde consentire di prelevare prove che possano essere utilizzate con sicurez- za come mezzi di prova in un’eventuale procedura penale. La Fondazione anti doping Sviz- zera è quindi tenuta a scegliere per lo svolgimento delle analisi un laboratorio che soddisfi tali requisiti di fondo. Se in controlli sul doping non sono svolti direttamente dall’Sgenzia nazionale per la lotta con- tro il doping, gli organismi che se ne occupano (ad esempio gli organizzatori) si impegnano a comunicare all’agenzia i risultati degli stessi (art. 20 cpv. 2 e 4 LPSpo). In tal modo è assicu- rato anche il flusso delle informazioni dai centri di controllo verso l’agenzia nazionale e l’organismo che si occupa delle sanzioni. Inoltre la comunicazione dei dati all’agenzia nazio- nale le consente di procedere ad una pianificazione ed uno svolgimento efficienti di altre mi- sure di prevenzione e controllo.

Art. 79 Informazione delle autorità di perseguimento penale e giudiziarie Il capoverso 1 concretizza il dovere di informare le autorità di perseguimento penale e giudi- ziarie previsto nell’articolo 23 LPSpo. Le informazioni sono limitate ai dati che possono servi- re all’Agenzia nazionale per la lotta contro il doping per l’adempimento dei propri compiti nei settori della prevenzione e del controllo.

Titolo 5: Esecuzione Art. 80 Procedura per il versamento degli aiuti finanziari La base legale relativa ai contributi per la promozione dello sport si trova nella legge sulla promozione dello sport e a titolo complementare nella Legge sui sussidi del 5 ottobre 1990 (art. 2 cpv. 2 LSu, RS 616). A titolo di eccezione, concretamente in due casi, le disposizioni nella legge sulla promozione dello sport sono formulate come norme speciali che escludono l’applicazione delle disposizioni generali in materia di sussidi. Ciò riguarda l’esclusione delle disposizioni penali previste nella legge sui sussidi e delle sanzioni di diritto amministrativo nel campo di Gioventù + Sport, mentre l’attribuzione dei contributi nel campo di Gioventù + Sport è regolata in modo esclusivo negli articoli da 21 a 27. In questo senso il presente articolo dovrebbe servire solo a evidenziare il rapporto fra le due leggi.

Art. 81 Emolumenti e prezzi per i servizi offerti dall’UFSPO L’UFSPO offre diversi servizi in cui il confine fra attività amministrativa e commerciale è piut- tosto fluido. L’ampiezza delle attività commerciali ammesse è stabilita nell’articolo 28 capo- verso 1 LPSpo. Attualmente l’Ordinanza sugli emolumenti del DDPS (RS 172.045.103) prevede solo tasse d’esame e tassa d’iscrizione per i corsi di diploma (corso di bachelor e corso di master) della SUFSM. Per molte attività ufficiali dell’UFSPO attribuibili a un individuo - contrariamente a quanto previsto nel principio dell’articolo 2 capoverso 1 dell’Ordinanza generale sugli emo- lumenti (RS 172.041.1) – non si riscuotono emolumenti. Ciò vale in particolare per l’intero settore di G+S, ad esempio per i riconoscimenti di monitore G+S. Questa rinuncia alla ri- scossione e gli emolumenti previsti per l’uso delle infrastrutture sportive dell’UFSPO dovreb- bero essere regolati in modo unitario e trasparente in un’apposita ordinanza sugli emolumen- ti nel campo dello sport.

Titolo 6: Disposizioni finali Art. 82 Abrogazione del diritto anteriore L’ordinanza sulla preparazione di maestri di ginnastica e sport è di fatto divenuta obsoleta da lunga pezza, già con l’abolizione dei diplomi di insegnante di sport e l’inserimento dei cicli di studio nel sistema di bachelor e master previsto nella riforma di Bologna.

Art. 83 Modifica del diritto vigente Numero 2: ordinanza sulla formazione professionale Articolo 12 Capoverso 5: l’adattamento è di natura meramente redazionale (nuovo titolo dell’ordinanza sulla promozione dello sport).

Art. 84 Disposizioni transitorie Il programma quadro per l’educazione fisica nelle scuole professionali deve essere adattato alla nuova legislazione entro due anni dall’entrata in vigore dell’ordinanza. Ulteriori due anni sono concessi per adeguare i piani di in insegnamento dell’educazione fisica.

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Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica. O del DDPS sui programmi e progetti di promozione dello sport e dell'attività fisica et O del DDPS sulla Scuola universitaria federale dello sport di Macolin | Lexipedia | Lexipedia