Lexipedia

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG

Ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (Ordinanza sull'accudimento di minori, OAMi)

Rapporto sintetico sulle principali modifiche rispetto all'avamprogetto posto in consultazione nel 2009

Settembre 2010

Considerati i risultati della procedura di consultazione, l'avamprogetto del 2009 (AP-2009) è stato rielaborato in maniera sostanziale. Ora viene posto in consultazione il nuovo avampro- getto (AP-2010). Nonostante i media abbiano mosso critiche in parte molto aspre all'AP-2009, va sottolineato che la maggioranza degli oltre 120 partecipanti alla consultazione ha approvato la revisione totale dell'OAMin e l'approccio seguito dal Consiglio federale. Visti questi risultati, sono state mantenute la sistematica e la struttura dell'OAMi, cioè la separazione tra l'accudimento diur- no e quello a tempo pieno e, all'interno di queste due categorie, la suddivisione in sezioni per genitori diurni e genitori affidatari nonché per strutture diurne e strutture a tempo pieno. Sulla base delle critiche mosse all'AP-2009 nell'ambito della procedura di consultazione, in 13 punti sono state invece apportate modifiche sostanziali. La seguente panoramica ha lo scopo di fornire un rapido orientamento; per informazioni dettagliate si rimanda al rapporto esplicativo.

a. Accudimento L'AP-2009 disciplinava l'accudimento nel suo complesso, mentre l'AP-2010 si limita all'accu- dimento extrafamiliare.

b. Punti essenziali della regolamentazione dell'accudimento L'AP-2009 limitava l'accudimento da parte di genitori diurni e affidatari in base al numero di minori da accudire, senza prevedere eccezioni. I partecipanti alla consultazione hanno giudi- cato troppo rigido il criterio del numero di minori per distinguere tra famiglia e struttura. L'AP- 2010 introduce pertanto un cambio di paradigma e stabilisce come punto di riferimento per la distinzione non più il numero di minori da accudire, bensì il numero di posti per l'accudimen- to. In tal modo si tiene maggiormente conto della situazione reale. Inoltre, a differenza dell'AP-2009, l'AP-2010 prevede una serie di eccezioni aggiuntive, che saranno trattate in seguito.

c. Criterio del compenso L'accudimento diurno non è soggetto all'obbligo di autorizzazione se avviene gratuitamente. L'accudimento a tempo pieno, invece, soggiace a tale obbligo anche se è fornito a titolo gra- tuito. Questo diverso trattamento è dovuto al fatto che i requisiti necessari per l’accudimento a tempo pieno sono di gran lunga maggiori, poiché i minori vengono completamente integrati nella famiglia che li accoglie. Pertanto, al fine di garantire il bene del minore, in questo caso appare opportuno prevedere sempre l'obbligo di autorizzazione, se l’accudimento raggiunge la soglia temporale prevista (cfr. lett. d) e se la prestazione non viene fornita da parenti, affini o altre persone vicine ai genitori (cfr. lett. f).

d. Criterio della regolarità Nelle consultazioni sull’AP-2009 è stata criticata l'eccessiva vaghezza del criterio della rego- larità della prestazione per l'assoggettamento all'obbligo di autorizzazione. L'AP-2010 intro- duce indicazioni temporali precise invece della regolarità: nel caso dell'accudimento diurno, l'obbligo di autorizzazione scatta quando viene offerto gratuitamente un determinato numero di posti diurni per minori al di sotto dei 16 anni, che vengono accuditi per più di 10 ore alla settimana e per più di 12 settimane all'anno. La riduzione del numero minimo di ore settima- nali da 20 a 10 rispetto all'AP-2009 è dovuta al fatto che, con l'introduzione del criterio della gratuità, l'obbligo di autorizzazione viene essenzialmente collegato alla fornitura professiona- 24

le della prestazione di accudimento. In questo modo, la condizione per l'obbligo di autorizza- zione si sposta dall'accudimento fornito sotto forma di favore all'accudimento diurno più o meno professionale, a cui, però, devono essere applicati i requisiti di qualità previsti dall'O- AMi già a partire da una soglia di 10 ore settimanali. Nel caso dell'accudimento a tempo pieno l'obbligo di autorizzazione è previsto per i minori al di sotto dei 18 anni, accuditi per più di tre giorni e tre notti alla settimana, e ciò per più di quattro settimane consecutive o più di dieci settimane all'anno, indipendentemente dalla gra- tuità o meno della prestazione.

e. Responsabilità personale dei genitori In risposta alle numerose critiche sollevate dai partecipanti alla consultazione, l'AP-2010 con- ferisce un peso notevolmente maggiore alla responsabilità personale dei genitori, abolendo in gran parte l'obbligo di autorizzazione per l'accudimento diurno (cfr. lett. f).

f. Esenzione dall'obbligo di autorizzazione L'AP-2009 escludeva l'obbligo di autorizzazione per l'accudimento diurno da parte di parenti e affini, indipendentemente dalla gratuità e dalla durata della prestazione, nonché per l'accu- dimento da parte di nonni e partner nella stessa economia domestica. Per dare maggior pe- so alla responsabilità personale dei genitori, l'AP-2010 si spinge ancora oltre, esonerando dall'obbligo di autorizzazione tutte le forme di accudimento da parte di terzi prestate nell’ambito della famiglia (p. es. babysitter, giovani alla pari). Inoltre, come già menzionato, viene escluso in generale dall'obbligo di autorizzazione l'accudimento diurno gratuito. Tale obbligo non è previsto nemmeno per l'accudimento diurno dietro compenso o l’accudimento a tempo pieno (gratuito o dietro compenso) forniti da parenti, affini o persone vicine ai genito- ri oppure nell'ambito di programmi scolastici di scambio e offerte simili.

g. Collocamenti decisi da autorità Come l'AP-2009, anche l'AP-2010 prevede un obbligo generale di autorizzazione per il collo- camento deciso da un'autorità, ma anche deroghe per tenere maggiormente conto di circo- stanze particolari. Nell’AP-2009 era esplicitamente soggetto all’obbligo di autorizzazione soltanto l’intervento in caso di crisi per decisione di un’autorità. Dal momento che l’obbligo di autorizzazione per l’accudimento a tempo pieno era più esteso, non era necessario un disciplinamento specifico per altri collocamenti decisi dalle autorità. Nell’AP-2010, invece, visto il maggior numero di rapporti di accudimento esenti da tale obbligo (cfr. lett. f), è ora inserita una disposizione che regola i collocamenti decisi da autorità a seguito di misure di protezione dei minori. Allo stes- so tempo, sono previste nuove esenzioni, in modo da tenere conto di situazioni particolari.

h. Organizzazioni L'AP-2010 riguarda un numero maggiore di organizzazioni attive nel settore dell'accudimento di minori. Mentre l'AP-2009 prevedeva una regolamentazione per le organizzazioni preposte al collocamento, l'AP-2010 parla più correttamente di servizi di collocamento presso genitori affidatari e di servizi di collocamento presso genitori diurni, sottoponendo entrambe le cate- gorie all'obbligo di autorizzazione e a vigilanza. Chi intende procurare posti per l’accudimento in Svizzera senza offrire le prestazioni aggiuntive dei servizi di collocamento presso genitori diurni e affidatari, deve semplicemente notificarlo alle autorità ed è soggetto a vigilanza.

34

Secondo l'AP-2009 le organizzazioni preposte al collocamento erano coinvolte nella verifica delle domande di rilascio delle autorizzazioni come genitori affidatari ed esercitavano inoltre un ampio diritto di vigilanza. Il compito di verifica è rimasto invariato, mentre è stato abolito il diritto di vigilanza. I servizi vengono ora coinvolti solo sulla base di una decisione dell'autorità di vigilanza.

i. Motivo del collocamento L'AP-2009 disciplinava i diritti e i doveri degli addetti all'accudimento e delle strutture di ac- cudimento indipendentemente dal motivo del collocamento; la nuova versione, invece, tiene conto anche di questo elemento. Il collocamento può avvenire in base a una decisione di un'autorità come misura di protezione del minore oppure per volere dei genitori. I doveri degli addetti all'accudimento sono disciplinati in modo più severo nel caso di collocamenti effettuati per decisione di un'autorità.

j. Obbligo di formazione e perfezionamento dei genitori diurni e affidatari A causa delle aspre critiche mosse all'obbligo di formazione e perfezionamento precedente- mente previsto per gli aspiranti all'accudimento, sono state stralciate numerose disposizioni. Ora l'autorità preposta alle autorizzazioni può esonerare dall'obbligo di frequentare un corso introduttivo se vi sono motivi importanti, in particolare se l'addetto all'accudimento dispone di sufficiente esperienza nel campo grazie alla sua formazione o alla sua attività. L'autorità can- tonale può obbligare i genitori affidatari a frequentare i corsi di perfezionamento necessari per svolgere l'attività di accudimento.

k. Dati statistici L'AP-2009 prevedeva la trasmissione di numerosi dati statistici anche da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di autorizzazione. Questo ha dato adito a numerose critiche nella con- sultazione, per cui l'obbligo di trasmettere i dati è stato limitato agli addetti all'accudimento soggetti all'obbligo di autorizzazione. Occorre tenere presente che in tal modo viene forte- mente limitato il valore statistico dei risultati.

l. Relazioni internazionali Il capitolo sulle relazioni internazionali è stato sottoposto a una rielaborazione approfondita, che lo ha rafforzato. Ora sono contemplati anche i rapporti di accudimento riguardanti minori stranieri con domicilio abituale all'estero, che vengono accuditi in strutture a tempo pieno in Svizzera.

m. Disposizioni penali La fattispecie è stata limitata e non comprende più ogni violazione contro le disposizioni dell'ordinanza, ma riguarda solo le persone che esercitano un'attività soggetta all'obbligo di autorizzazione senza disporre di tale autorizzazione o che offrono servizi di semplice inter- mediazione e non adempiono al loro obbligo di comunicazione. Come in precedenza, è pre- vista una multa disciplinare massima di 5000 franchi.

44