Rapporto esplicativo della legge federale sull’armonizzazione delle pene nel Co- dice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio
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Compendio
Il presente avamprogetto propone di modificare diverse pene al fine di armoniz- zarle senza però operare una rifusione completa del sistema delle pene. Nel Codi- ce penale il legislatore deve predisporre strumenti differenziati per sanzionare i reati e lasciare al giudice il necessario margine di apprezzamento. Occorre pe- raltro abrogare diverse norme penali; si tratta in particolare di disposizioni che puniscono comportamenti per cui al giorno d’oggi non è più necessario prevedere una sanzione penale. Il Codice penale svizzero del 21 dicembre 19371 (CP) è entrato in vigore il 1° gennaio 1942. Nei primi 36 anni la Parte speciale del Codice penale è stata riveduta soltanto due volte, mentre nei successivi 32 anni è stata oggetto di 42 revisioni. Queste modifiche avevano diversi motivi. In occasione della prima revisi- one, oltre a diversi decreti del Consiglio federale emanati nel corso della seconda guerra mondiale, furono riprese nel Codice penale un certo numero di disposizioni cantonali. Le successive revisioni sono state originate dai mutamenti dei valori e della morale in seno alla società (p. es. per quanto concerne il diritto penale in materia sessuale, l’interruzione della gravidanza e la parità di trattamento concessa alle coppie formate da persone dello stesso sesso), dallo sviluppo della tecnica (p. es. in materia di reati contro la sfera segreta o privata, di diritto penale informa- tico e di diritto penale dei media), dalla necessità di colmare lacune (p. es. nei reati contro la vita e l’integrità della persona, nel diritto penale patrimoniale e nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo), da convenzioni internazionali (p. es. in materia di corruzione, riciclaggio di denaro e discriminazione razziale), dalla revisione totale della Parte generale o da adeguamenti terminologici. Il pubblico e le sfere della politica pretendono sempre più frequentemente che i problemi sociali siano risolti con nuove fattispecie penali o con comminatorie penali più severe. Questo impiego del diritto penale rischia tuttavia di scontrarsi con le esigenze di una protezione «giusta» e proporzionale dei beni giuridici. Con- centrandosi eccessivamente sulla prevenzione generale, il legislatore rischia di adottare norme penali troppo severe rispetto al diritto vigente e rispetto all’illecito commesso. Occorre inoltre rilevare che a dissuadere il potenziale autore di un reato non è tanto la severità della pena comminata dal legislatore quanto l’elevata pro- babilità di essere perseguito e sanzionato per il reato che ha commesso. In ultima analisi si tratta di stabilire la giusta relazione tra la comminatoria penale e il valore del bene giuridico protetto o il carattere reprensibile del comportamento sanziona- to. Gli squilibri che insorgono se tale non è il caso devono essere corretti o per lo meno limitati a un minimo assoluto. Il diritto penale risulta credibile soltanto se applicato in modo coerente ed equo. Se le pene comminate non corrispondono al valore che la società accorda al bene giuridico protetto e se non vi è una relazione equilibrata tra le pene comminate e le pene effettivamente inflitte, la credibilità del diritto penale ne risulta globalmente compromessa, come anche il suo potere di prevenzione. Il presente progetto sugge- risce le correzioni necessarie nell’ambito di una visione globale contribuendo così al consolidamento del diritto penale e alla prevenzione della criminalità. Esso introduce pene adeguate prescindendo da un inasprimento generale delle pene.
1 RS 311.0
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Il presente avamprogetto non si prefigge una revisione completa della Parte specia- le del CP e delle pene previste. Il diritto penale vigente predispone strumenti diffe- renziati per sanzionare i reati e accorda al giudice il margine d’apprezzamento necessario. È compito del giudice fare uso di questo margine per infliggere una pena adeguata alla colpa. Occorre comunque rilevare che i giudici non sfruttano appieno il quadro sanzionatorio di cui dispongono. L’avamprogetto introduce le seguenti, sostanziali novità: - sono soppresse le pene pecuniarie minime di 30 aliquote giornaliere, mentre in altri casi le pene minime sono aumentate (p. es. per le lesioni gravi e la ra- pina) o diminuite (p. es. per l’estorsione e l’usura praticate per mestiere); - le pene massime sono aumentate (p. es. per l’omicidio colposo, le lesioni colpose gravi, la disobbedienza a decisioni dell’autorità) o diminuite (p. es. per la violazione di domicilio); - sono risolti i problemi insorti dopo l’ultima revisione della Parte generale del CP; sono per esempio soppresse le distinzioni troppo sottili tra commissione intenzionale di un reato e commissione colposa; - diverse disposizioni potestative accordano al giudice un grande margine di apprezzamento: egli può non soltanto decidere se considerare grave un de- terminato danno o ritenere poco grave un dato caso (apprezzamento della fat- tispecie), il che già implica un’incertezza, ma può anche decidere se, per un determinato reato, vuole infliggere la pena più severa o la meno severa (ap- prezzamento della conseguenza giuridica). Le disposizioni potestative che in- caricano il giudice di eseguire l’apprezzamento della fattispecie e l’apprezzamento della conseguenza giuridica sono modificate in disposizioni imperative; - è infine messa in questione a più riprese la punibilità di atti che sono attual- mente considerati illeciti dalla legge. A tal fine sono presi in considerazione sia i mutati valori della società sia le statistiche delle sentenze penali. Il presente avamprogetto propone una revisione parziale della Parte speciale del Codice penale, corrispondenti adeguamenti del Codice penale militare e diverse modifiche del diritto penale accessorio.
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Sommario Compendio 2
1 Punti essenziali del progetto 5
1.1 Situazione iniziale 5
1.2 Protezione dei beni giuridici 5
1.3 Principi generali 6
1.4 Punti principali della revisione 8
1.5 Reati contro l’integrità sessuale 9
1.6 Giurisprudenza e dati statistici 10
1.7 Nuova revisione della Parte generale del CP 11
1.8 Diritto comparato 11
1.9 Revisione del Codice penale militare del 13 giugno 1927
(CPM) 12
1.10 Armonizzazione delle pene nel diritto penale accessorio 12
1.11 Modifiche linguistiche nella versione francese del testo legale 13
2 Commento ai singoli articoli 13
2.1 Codice penale svizzero: ingresso e disposizioni generali 13
2.2 Codice penale svizzero: Disposizioni speciali 14
2.3 Dell’attuazione e dell’applicazione del Codice penale 51
2.4 Codice penale militare del 13 giugno 1927 51
2.5 Diritto penale accessorio 52
3 Conseguenze sulle finanze e sull’effettivo del personale 66
3.1 Per la Confederazione 66
3.2 Per i Cantoni e i Comuni 66
3.3 Per l’economia nazionale 67
4 Programma di legislatura 67
5 Aspetti giuridici 67
5.1 Costituzionalità 67
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 67
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1 Punti essenziali del progetto
1.1 Situazione iniziale
Il Codice penale svizzero (CP) è entrato in vigore il 1° gennaio 1942. Nei primi 36 anni la Parte speciale del Codice penale è stata riveduta soltanto due volte, mentre nei successivi 32 anni è stata oggetto di 42 revisioni. Queste modifiche avevano motivi diversi. In occasione della prima revisione, oltre a diversi decreti del Con- siglio federale emanati nel corso della seconda guerra mondiale, è stato ripreso nel Codice penale un certo numero di disposizioni cantonali. All’origine delle successi- ve revisioni vi sono i mutamenti dei valori e della morale in seno alla società (p. es. per quanto concerne il diritto penale in materia sessuale, l’interruzione di gravidanza e la parità di trattamento concessa alle coppie formate da persone dello stesso sesso), lo sviluppo della tecnica (p. es. in materia di reati contro la sfera segreta o privata, di diritto penale informatico e di diritto penale dei media), la necessità di colmare lacune (p. es. nei reati contro la vita e l’integrità della persona, nel diritto penale patrimoniale e nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo), l’adozione di convenzioni internazionali (p. es. in materia di corruzione, riciclaggio di denaro e discriminazione razziale) o la necessità di una revisione totale della Parte generale o di adeguamenti terminologici. Le disposizioni della Parte speciale del CP non sono state fino ad oggi sottoposte a una revisione totale che tenesse conto della protezione dei beni giuridici e della loro ponderazione. Per questo motivo, nel messaggio del 23 gennaio 20082 sul program- ma di legislatura 2007-2012, il Consiglio federale ha annunciato che intendeva esaminare la coerenza delle disposizioni penali del diritto federale e l’opportunità di abrogare le disposizioni penali obsolete al fine di realizzare l’obiettivo 5 della legi- slatura «Prevenire e combattere il ricorso alla violenza e la criminalità». Durante la legislatura in corso, il Consiglio federale intende licenziare un messaggio sulle necessarie modifiche del Codice penale, del Codice penale militare e delle disposi- zioni penali contenute nelle altre leggi federali (diritto penale accessorio). Negli ultimi anni l’importanza attribuita dall’opinione pubblica al diritto penale in generale e alle pene e alle sanzioni in particolare è senza dubbio fortemente aumen- tata. In questo contesto sono stati inoltrati numerosi interventi parlamentari3 che chiedono singole correzioni delle pene, soprattutto di quelle previste per i reati contro la vita e l’integrità della persona, come pure per i reati contro l’integrità sessuale. Inoltre, con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della nuova Parte generale del CP, sono sorte un certo numero di incongruenze, per esempio in seguito alle pene uni- formi ormai previste per i diversi gradi d’illiceità di un reato. A questa situazione, a lungo termine insostenibile e già causa di alcuni problemi, va posto rimedio.
2 FF 2008 597 664. 3 Cfr. p. es. 06.431 Iniziativa parlamentare Aeschbacher dell’11 maggio 2006 «Aumentare la pena per gli omicidi colposi»; 06.482 Iniziativa parlamentare del Gruppo dell’Unione democratica di centro del 12 dicembre 2006 «Violenza carnale. Inasprimento della pena»; 08.3131 Mozione Joder del 19 marzo 2008 «Lesioni personali intenzionali: inasprimento del quadro penale»; 08.3609 Mozione Fiala del 2 ottobre 2008 «Inasprimento delle san- zioni penali in materia di pedopornografia»; 09.3417 Mozione Rickli del 30 aprile 2009 «Punire più severamente la violenza sessuale»; 09.3418 Mozione Rickli del 30 aprile 2009 «Punire più severamente la violenza sessuale nei confronti dei bambini al di sotto dei 12 anni».
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1.2 Protezione dei beni giuridici
Il diritto penale permette la convivenza libera e pacifica dei cittadini e tutela l’insieme dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. In sintesi, il compito del diritto penale consiste nel proteggere i beni giuridici, fermo restando che per «bene giuridico» si intende l’insieme delle circostanze e delle finalità necessarie al libero sviluppo dell’individuo, alla realizzazione dei suoi diritti fondamentali e al funzionamento di un ordinamento statale fondato su questa idea4. Tenuto conto del principio della proporzionalità, il legislatore dovrebbe, per quanto possibile, impie- gare il diritto penale soltanto in ultima ratio (ultimo mezzo). La lesione di un bene giuridico dovrebbe essere sanzionata da una pena soltanto se il diritto civile o il diritto amministrativo non garantiscono una protezione sufficiente. Da ciò risulta il carattere frammentario del diritto penale, che non deve perseguire ciascun compor- tamento moralmente reprensibile, ma punire unicamente i comportamenti che il legislatore considera particolarmente dannosi per la società. L’evoluzione tecnica degli ultimi decenni, in particolare nell’ambito dell’elettronica, come pure il mutamento delle concezioni morali e gli impegni di diritto internazio- nale hanno portato all’adozione di numerose nuove fattispecie penali e, in parte, anche alla necessità di proteggere nuovi beni giuridici come per esempio il bene giuridico informatico. Inoltre, il pubblico e le sfere della politica pretendono sempre più frequentemente di risolvere i problemi sociali adottando nuove fattispecie o comminando pene più severe. Non è però sicuro che un tale impiego del diritto penale riesca a garantire una protezione «giusta» e proporzionale dei beni giuridici. Se dà eccessiva impor- tanza alla prevenzione generale, il legislatore rischia di adottare norme penali che contengono pene troppo severe rispetto a quelle previste nel diritto vigente e rispetto all’illecito commesso. Si tratta in definitiva di correlare la pena comminata con il valore del bene giuridico protetto o con il carattere reprensibile del comportamento sanzionato. Gli squilibri che insorgono se tale non è il caso devono essere corretti o per lo meno limitati a un minimo assoluto.
1.3 Principi generali
I seguenti principi generali devono fungere da punto di riferimento per la Parte speciale del CP: - è opportuno rinunciare a iscrivere nella legge pene minime che limitano l’apprezzamento del giudice e possono portare a risultati iniqui. Ciò malgrado non è possibile rinunciarvi completamente perché costituiscono uno strumento con cui il legislatore può sottolineare il carattere punibile di un reato, che sia qualificato o no. La legge dovrebbe contenere soltanto pene minime che siano comprensibili e ragionevoli. Sono perciò soppresse le pene pecuniarie di
30 aliquote giornaliere, perché non appare materialmente giustificato limitare
l’apprezzamento del giudice per reati la cui gravità supera di poco la media. In
4 Claus Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4° ed., Monaco 2006, § 2 n. 7
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questi casi occorre rinunciare a una pena minima oppure trasformarla in una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere o in una pena detentiva di tre mesi; - deve esservi un rapporto ragionevole tra la pena minima e la pena massima; - le pene pecuniarie massime di 30 o 90 aliquote giornaliere vanno aumentate a
180 aliquote giornaliere o trasformate in pene detentive fino a sei mesi. Queste
pene sono infatti previste per delitti di scarsa gravità che non devono però esse- re trasformate in contravvenzioni; - la differenza tra la comminatoria penale per la commissione intenzionale di un reato e la comminatoria penale per la commissione colposa va fondata sul di- verso grado di illiceità, fermo restando che le differenze importanti vanno co- munque evitate se sono inadeguate; - diverse disposizioni potestative accordano al giudice un grande margine di apprezzamento: egli può non soltanto decidere se considerare grave un deter- minato danno o ritenere poco grave un singolo caso (apprezzamento della fatti- specie), il che già implica un’incertezza, ma anche decidere se per il reato in questione vuole infliggere una pena più o meno severa (apprezzamento della conseguenza giuridica). Ciò può ledere la certezza del diritto, in particolare perché l’imputato non può facilmente prevedere se il giudice deciderà di appli- care la fattispecie qualificata o quella privilegiata e perché questa decisione si ripercuote poi sulla pena. Pertanto le disposizioni potestative in cui occorre procedere sia all’apprezzamento della fattispecie sia all’apprezzamento della conseguenza giuridica sono mutate in disposizioni imperative, a meno che comminino una pena detentiva a vita; - la nuova Parte generale del CP non ha abrogato tutte le multe comminate per crimini e delitti. Di regola, esse sono previste per i casi poco gravi. Essendo comminate da disposizioni potestative, il reato rimane un crimine o un delitto anche nei casi in cui è punito con una multa5. Occorre inoltre rilevare che se- condo l’articolo 48a CP l’importo massimo delle multe comminate per crimini e delitti era di 40 000 franchi, mentre l’importo massimo previsto dal diritto vi- gente ammonta soltanto a 10 000 franchi (art. 106 cpv. 1). Questi reati vanno d’ora innanzi puniti con pene detentive fino a sei mesi o pene pecuniarie fino a
180 aliquote giornaliere, chiarendo così che si tratta di delitti ai sensi
dell’articolo 10 capoverso 3, a meno che, dopo questo inasprimento, un caso poco grave possa essere sussunto sotto la fattispecie di base che non prevede una pena minima. Infine è rimessa in questione la punibilità di diversi atti che sono attualmente consi- derati illeciti dalla legge. A tal fine sono considerati sia i mutati valori morali della società sia le statistiche delle sentenze penali. Vi sono disposizioni penali che con- tengono precisazioni superflue o il cui campo d’applicazione si sovrappone a quello di altre norme penali. A volte un determinato comportamento rimane punibile anche dopo l’abrogazione della norma obsoleta o superflua che lo aveva finora sanzionato, essendo punito in tutto o in parte da altre disposizioni.
5 Vedi DTF 125 IV 74 per quanto concerne la situazione giuridica prima dell’entrata in vigore della nuova PG CP.
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L’avamprogetto propone inoltre alcuni adeguamenti terminologici, come la sostitu- zione del termine «Richter» (giudice) con il termine «Gericht» (tribunale) e l’impiego uniforme dell’espressione «von einer Strafe absehen» nella versione tedesca e la sostituzione del termine «colpevole» con «autore» (tranne in alcuni articoli in cui per coerenza interna si è mantenuto «colpevole») nella versione italia- na. I diversi capoversi o numeri di un articolo che contengono comminatorie penali identiche in seguito alla modifica della Parte generale del Codice penale o a causa delle modifiche delle pene proposte dal presente avamprogetto sono riuniti in un solo capoverso o numero con interventi di ordine redazionale.
1.4 Punti principali della revisione
L’attuale avamprogetto non si prefigge di rifondare completamente la Parte speciale del CP né il sistema delle sanzioni. Il diritto penale vigente dispone di strumenti differenziati per sanzionare i reati e concede il necessario margine all’apprezzamento del giudice. L’avamprogetto suggerisce di adeguare le sanzioni previste in varie disposizioni apportandovi le modifiche specifiche che appaiono necessarie e ragionevoli. L’opinione pubblica e le cerchie della politica criticano soprattutto le pene previste per i reati contro la vita e l’integrità della persona, per i reati sessuali, come pure le pene comminate per gli atti di violenza (giovanile) e per i reati commessi in banda. Nel presente contesto questi ambiti sono pertanto esaminati con particolare attenzio- ne. È pure affrontata la problematica del crescente senso di insicurezza che colpisce ampie fasce della popolazione nei luoghi pubblici. Per l’omicidio colposo e le lesioni colpose gravi (art. 117 e art. 125 cpv. 2) le pene detentive massime vanno aumentate da tre a cinque anni, anche per eliminare le discussioni sulla difficile distinzione tra negligenza consapevole e dolo eventuale. Per quanto concerne le lesioni gravi intenzionali (art. 122), tenuto conto delle serie conseguenze patite dalla vittima, la pena detentiva minima va fissata a due anni. Per l’esposizione a pericolo della vita (art. 129) va invece introdotta una pena detentiva minima di sei mesi, mentre per la rissa (art. 133) va comminata la stessa pena che per l’aggressione (art. 134). I numeri 1 e 2 dell’articolo 140 (rapina) vanno riuniti in un solo numero che preveda una pena detentiva minima aumentata a un anno. L’avamprogetto propone inoltre di rendere obbligatorio l’aggravamento della pena per i reati sessuali collettivi (art. 200). Il presente avamprogetto suggerisce inoltre di abrogare diverse norme. Vi sono casi in cui l’abrogazione di una disposizione penale fa sì che per un comportamento non sia più prevista alcuna pena perché, anche tenuto conto dello scarso numero di sentenze penali pronunciate in base a tale disposizione, ne è venuta meno la necessi- tà. L’abrogazione di una disposizione penale non esenta necessariamente da ogni pena un comportamento finora considerato punibile: esso può infatti essere punito da altre disposizioni. Per quanto concerne l’infanticidio occorre rilevare che oggi una partoriente nubile si trova in una situazione sociale e finanziaria fondamentalmente diversa da quella in cui poteva trovarsi nel momento in cui è stato adottato l’articolo 116. Suscita peraltro disagio il fatto che la disposizione sull’infanticidio sia applicata anche nei casi in cui la donna incinta aveva deciso di commettere il
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reato mesi prima del parto. Pertanto questa norma va abrogata e il reato va punito secondo gli articoli 111-113 (omicidio intenzionale, assassinio, omicidio passiona- le). Va pure abrogata la fattispecie dell’incesto (art. 213) che ha ormai un’importanza marginale; infatti, tra il 1984 e il 2007, in media sono state pronun- ciate soltanto da tre a quattro sentenze per incesto all’anno. Nella prassi le fattispecie previste negli articoli 187, 188, 189, 190 e 191 (atti sessuali con fanciulli, atti ses- suali con persone dipendenti, coazione sessuale, violenza carnale e atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere) sono sufficienti per infliggere punizioni adeguate ai genitori che abusano di fanciulli e minori. Inoltre, il contenuto dell’articolo 213 manca di coerenza. Appare infatti poco ragionevole limitare la fattispecie di reato alla congiunzione carnale e la cerchia degli autori ai consangui- nei. In seguito all’abrogazione della disposizione rimane esente da pena soltanto la congiunzione carnale consensuale tra adulti consanguinei (ascendenti o discendenti, fratelli e sorelle germani o uterini). Vanno infine abrogate le norme penali relative al servizio militare (p. es. art. 276, 277, 278, 329, 330 e 331) che si applicano soltanto ai civili in tempo di pace; infatti, durante il servizio attivo si applicano le analoghe disposizioni del Codice penale militare. Inoltre, negli ultimi quaranta anni, sono state pronunciate soltanto un numero esiguo di sentenze fondate su queste disposi- zioni.
1.5 Reati contro l’integrità sessuale
Non è possibile soddisfare tutte le attuali richieste di modifica delle pene, per esem- pio per quanto concerne le pene previste per i reati contro l’integrità sessuale. Non possono in particolare essere soddisfatte la richiesta di introdurre una pena minima per il reato previsto nell’articolo 187 (atti sessuali con fanciulli) e quella di inasprire la pena minima comminata nell’articolo 190 (violenza carnale). Nel diritto penale sessuale riveduto ed entrato in vigore il 1° ottobre 1992 è stato istituito un sistema progressivo per il perseguimento penale dei reati sessuali. Le fattispecie previste negli articoli 187-193 proteggono due beni giuridici diversi: gli articoli 187 e 188 (atti sessuali con persone dipendenti) proteggono lo sviluppo sessuale dei minori contro eventuali turbe. Gli articoli 189 (coazione sessuale), 190 (violenza carnale), 191 (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere), 192 (atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate) e 193 (sfruttamento dello stato di bisogno) proteggono invece l’autodeterminazione ses- suale. Nell’articolo 187 non è opportuno fissare una pena minima per i motivi esposti qui di seguito. Come gli articoli 188, 189 e 191-193, questa norma concerne numerosi atti sessuali. Da una parte, sono considerati atti sessuali la congiunzione carnale e la penetrazione orale e anale; d’altra parte, per soddisfare la fattispecie può bastare un bacio con la lingua o un breve palpeggiamento dei genitali di un fanciullo attraverso i vestiti. Introdurre una pena minima potrebbe portare i giudici a dare una nuova definizione della nozione di atto sessuale e a sanzionare soltanto gli abusi di gravità media e quelli gravi. La grande varietà di questi atti sessuali non permette di istituire categorie con sanzioni diverse. Va pure tenuto presente che la fattispecie
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dell’articolo 187 può essere adempiuta anche nei casi in cui la «vittima» e l’«autore del reato» abbiano voluto la relazione sessuale. Nell’articolo 187 si può rinunciare a una pena massima poiché, nei casi in cui un abuso viola la libertà sessuale della vittima, sussiste concorso ideale tra la coazione sessuale, la violenza carnale ed eventualmente gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Pertanto, nei casi in cui è soddisfatta anche la fattispecie di base di uno degli articoli 189−191, secondo l’articolo 49 l’autore del reato può essere condannato a una pena detentiva più severa, fino a un massimo di
15 anni.
Non è neppure necessario aumentare la pena minima prevista per la violenza carna- le, perché ciò limiterebbe in modo sproporzionato l’apprezzamento del giudice, che non potrebbe più tenere adeguatamente conto di tutti i fattori che permettono di commisurare correttamente la pena nel singolo caso. Ciononostante, per motivi di politica criminale e di prevenzione generale occorre cessare di infliggere pene pecuniarie per i reati previsti negli articoli 187-189, 191-193 e 195 (promovimento della prostituzione), sottolineando così che non si tratta di reati minori. In futuro, queste disposizioni commineranno soltanto pene detentive. Infine vengono aumentate le pene massime previste nell‘articolo 135 (rappresenta- zione di atti di cruda violenza) e nell’articolo 197 numeri 3−4 (pornografia), se il reato riguarda atti di violenza o atti sessuali reali su fanciulli.
1.6 Giurisprudenza e dati statistici
Non è possibile condurre la discussione sulle sanzioni senza tenere conto della prassi dei tribunali. Infatti il diritto penale risulta credibile soltanto se applicato in modo coerente ed equo. Se le pene comminate non corrispondono al valore che la società accorda al bene giuridico protetto e se non vi è una relazione equilibrata tra pene comminate e pene effettivamente inflitte, la credibilità del diritto penale e il suo potere di prevenzione risultano globalmente diminuiti. Per questo motivo, l’avamprogetto è stato elaborato tenendo conto dei dati statistici relativi alle condanne di adulti pronunciate tra il 1984 e il 2006 nelle diverse catego- rie di reati. Per stabilire una relazione pertinente tra questi dati e le pene considerate, si è tenuto conto soltanto delle sentenze di condanna in applicazione della sola disposizione penale di volta in volta esaminata. Solitamente, nella pratica giudiziaria una pena unica punisce diversi reati, la qual cosa impedisce di trarre conseguenze in merito all’entità della pena inflitta per un singolo reato. Per alcune disposizioni sono forniti dettagli sulla giurisprudenza, in particolare nei casi in cui l’avamprogetto propone una modifica delle pene. Fornire dati attendibili sulla giurisprudenza non è possibile se mancano le sentenze o se ve ne sono poche, e quindi in questi casi si rinuncia a osservazioni in merito. Si constata inoltre che soltanto in rari casi le condanne pronunciate si situano nella metà superiore del quadro sanzionatorio; per la maggior parte esse rimangono ben al di sotto di questa
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soglia. Si può affermare senza temere di essere contraddetti che normalmente i giudici sfruttano l’intero quadro sanzionatorio di cui dispongono.
1.7 Nuova revisione della Parte generale del CP
Il 30 giugno 2010 il Consiglio federale ha avviato la consultazione su un progetto di revisione della Parte generale del CP (diritto sanzionatorio)6. Così facendo intende tenere conto delle critiche rivolte al nuovo sistema di sanzioni. Le critiche si sono in particolare concentrate sulla sospensione condizionale della pena pecuniaria e sulla sospensione condizionale del lavoro di pubblica utilità, che sono considerate pene prive del necessario potenziale dissuasivo. Si chiede inoltre di iscrivere nella legge l’importo minimo dell’aliquota giornaliera. Il lavoro di pubblica utilità dovrebbe invece ridiventare una delle forme dell’esecuzione delle pene e non più una pena indipendente. In generale, la revisione limita l’applicazione delle pene pecuniarie sopprimendone la priorità rispetto alle pene detentive ed eliminando la possibilità di sospenderle condizionalmente. Rivestono particolare importanza per la Parte speciale del CP le seguenti novità: - l’entità della pena detentiva, sospesa condizionalmente o no, deve tornare a essere compresa tra tre giorni e 20 anni; - va eliminata la sospensione condizionale, in tutto o in parte, della pena pecunia- ria; - la sospensione condizionale parziale dell’esecuzione della pena deve essere possibile soltanto per le pene detentive fino a due anni; - il numero massimo delle aliquote giornaliere di una pena pecuniaria è di regola 180; sono fatte salve le eccezioni previste nella legge; - la legge prescrive d’ora innanzi un’aliquota giornaliera minima di 30 franchi; - le pene pecuniarie fino a 180 aliquote giornaliere non sono più prioritarie rispet- to alla pena detentiva. Il presente avamprogetto tiene conto della revisione della Parte generale del CP laddove ne risultino modifiche per gli articoli interessati dalla presente revisione. La revisione della Parte generale del CP sarà interamente trasposta nella Parte speciale del CP in un momento successivo. Concretamente ciò significa ad esempio che per i delitti minori è comminata, oltre alla pena pecuniaria, una pena detentiva. Viene inoltre esclusa la pena pecuniaria quando sono previste pene detentive minime di sei mesi.
1.8 Diritto comparato
Per alcune disposizioni si compiono paragoni tra i diritti di diversi Paesi europei.
6 La documentazione relativa alla consultazione può essere consultata online:
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html
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1.9 Revisione del Codice penale militare del 13 giugno 19277
(CPM) La Parte speciale del Codice penale militare corrisponde sostanzialmente alla Parte speciale del Codice penale; tra le due normative vi sono differenze soltanto laddove ciò sia necessario per tenere conto delle esigenze specifiche del CPM. Come già nell’ambito di precedenti revisioni parziali, la presente revisione del diritto penale militare conserva per quanto possibile la concordanza tra i due codici. Di conse- guenza, le spiegazioni fornite per la Parte speciale del CP valgono anche per il CPM.
1.10 Armonizzazione delle pene nel diritto penale accessorio
Il presente progetto non riesamina soltanto le pene previste nella Parte speciale del Codice penale e del Codice penale militare, ma anche le pene detentive di più di tre anni previste nel diritto penale accessorio (crimini ai sensi dell’art. 10 cpv. 2). An- che le disposizioni del diritto penale accessorio, come le disposizioni del Codice penale, proteggono di regola i beni giuridici. La verifica di tutte le disposizioni del diritto penale accessorio va ben oltre i limiti che deve rispettare la presente revisio- ne. Per rivedere le disposizioni di diritto penale accessorio contenute nelle leggi speciali di loro competenza, i diversi uffici federali applicano i principi definiti sopra al n. 1.3. I principi definiti per la Parte speciale del Codice penale (vedi n. 1.3) sono ripresi e applicati anche al diritto penale accessorio. Diversamente dalla Parte speciale del Codice penale, nel diritto penale accessorio vi sono numerosi delitti la cui commis- sione colposa è punita unicamente con la multa. Se questi delitti sono previsti in una disposizione potestativa, il reato rimane un delitto, anche se nel caso concreto viene inflitta una multa (DTF 125 IV 74). Se invece sono previsti in una disposizione imperativa, la loro commissione colposa costituisce una contravvenzione. Questi reati sono d’ora innanzi puniti con pene detentive fino a sei mesi o con pene pecuni- arie fino a 180 aliquote giornaliere. Aumenta pertanto nettamente la comminatoria penale. Da ciò risulta inoltre che numerose contravvenzioni sono ora qualificate come delitti. Secondo l‘articolo 366 capoverso 2 lettera b in combinazione con l’articolo 3 capoverso 1 lettera c numero 1 dell’ordinanza del 29 settembre 20068 sul casellario giudiziale, le contravvenzioni sono iscritte nel casellario giudiziale soltan- to se superano una determinata gravità (5000 franchi o 180 ore di lavoro di pubblica utilità). Vi sono invece iscritti tutti i delitti per cui è stata inflitta una pena (art. 366 cpv. 2 lett. a). Anche queste modifiche determinano un inasprimento dell’ordinamento vigente. Riqualificando le contravvenzioni in delitti aumenteranno anche le condanne che figurano nella statistica delle condanne penali, statistica fondata sui dati del casellario giudiziale. Infine, questa modifica può avere anche ripercussioni procedurali, in particolare se il dipartimento preposto reputa che siano adempiuti i presupposti di una pena o di una misura detentiva. In questo caso, l’unità amministrativa interessata trasmette gli atti
7 RS 321.0 8 RS 331
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al tribunale competente per il tramite del ministero pubblico cantonale (art. 73 cpv. 1 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo9). Nella prassi questa procedura costituisce l’eccezione, poiché le unità amministrative interessate di regola infliggono pene pecuniarie mediante decreto d’accusa.
1.11 Modifiche linguistiche nella versione francese del testo
legale La Commissione parlamentare della redazione ha rinunciato a impiegare nei testi di legge in francese formulazioni neutre dal profilo del genere o espressioni che com- binano un termine maschile e uno femminile per sostituire i termini maschili generi- ci (ossia con valore neutro dal punto di vista del genere), ritenendo che ciò «causa difficoltà insormontabili» (FF 1993 I 88). Essa ha invece invitato il legislatore a evitare le forme maschili e a impiegare una lingua per quanto possibile neutra dal profilo del genere. Per questo motivo l’avamprogetto propone di sostituire l’espressione «celui qui» (derjenige, colui che) con l’espressione neutra «quicon- que» (wer, chiunque). Nel testo legale francese le formulazioni al futuro sono inoltre sostituite da formulazioni al presente. Questa modifica si giustifica perché il presen- te è un tempo verbale più adeguato per esprimere principi del futuro. Il testo france- se corrisponde così alla versione tedesca che pure impiega questo tempo verbale. Queste modifiche linguistiche sono già state considerate nell’ambito della revisione della Parte generale del CP (FF 1999 1678).
2 Commento ai singoli articoli
2.1 Codice penale svizzero: ingresso e disposizioni generali
Ingresso Gli ingressi di tutte le vecchie leggi sono adeguati alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 199910 nell’ambito delle loro revisioni totali o parziali. Attualmente il riferimento alla nuova Costituzione federale è contenuto in una nota a piè di pagina.
Art. 28a cpv. 2 Protezione delle fonti In tedesco il termine «Richter» (giudice) è sostituito dal termine neutro dal profilo del genere «Gericht» (tribunale).
Art. 106 cpv. 2 Multa In tedesco il termine «Richter» (giudice) è sostituito dal termine neutro dal profilo del genere «Gericht» (tribunale).
9 RS 313.0 10 RS 101
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2.2 Codice penale svizzero: Disposizioni speciali
Titolo primo: Dei reati contro la vita e l’integrità della persona
Art. 116 Infanticidio L’infanticidio è un caso privilegiato di omicidio intenzionale. Il reato può essere commesso soltanto dalla madre, durante il parto o nel periodo che segue immedia- tamente il parto, senza che sia possibile specificare precisamente quanto dura il periodo durante il quale può essere commesso l’infanticidio. La comminatoria penale è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Nel 1942, nel momento dell’entrata in vigore del CP, le donne nubili che avevano gravidanze indesiderate potevano venire a trovarsi in situazioni molto difficili (rifiu- to della gravidanza da parte del padre e/o della famiglia, situazione di bisogno finanziario, difficoltà professionali, vergogna, ecc.) che potevano indurle a commet- tere questo reato. Al giorno d’oggi la situazione sociale e finanziaria di una futura madre nubile è fondamentalmente diversa e i motivi dell’attenuazione della pena che figurano sopra appaiono opinabili. È inoltre urtante che questa disposizione si appli- ca anche nei casi in cui la madre ha deciso di commettere il reato già molto tempo prima del parto. Se vuole attenuare la pena, il giudice può farlo applicando l’articolo 19 capoverso 2 (scemata imputabilità) e l’articolo 48 (attenuazione della pena) oppure qualificando il reato come omicidio passionale (art. 113). L’articolo 116 va dunque abrogato e il reato va d’ora innanzi punito applicando l’articolo 111 (omicidio intenzionale), l’articolo 112 (assassinio) o l’articolo 113 (omicidio passionale).
Art. 117 Omicidio colposo Le pene comminate da questa disposizione hanno dato adito a discussioni negli ultimi anni, in particolare in relazione con i cosiddetti «conducenti spericolati». Nell’opinione pubblica e nelle cerchie della politica si è diffusa una crescente disap- provazione delle sentenze troppo lievi pronunciate nei confronti delle persone all’origine di incidenti mortali. Occorre attirare l’attenzione sull’ampia risonanza di una decisione del Tribunale federale su un tragico incidente della circolazione: nella DTF 130 IV 58 l’alta Corte ha confermato la condanna per omicidio per dolo even- tuale, e non per omicidio colposo, di due automobilisti che nell’ambito di una corsa su una strada pubblica avevano provocato un incidente costato la vita a due persone. La dottrina aveva criticato questa decisione, a cui rimproverava di cancellare la delimitazione tra colpa cosciente e dolo eventuale.11 Aumentando a cinque anni la pena detentiva massima prevista nell’articolo 117, si relativizza l’importanza pratica della distinzione tra omicidio colposo e omicidio per
11 Tra gli altri vedi Franz Riklin, Eventualvorsätzliche Tötung im Strassenverkehr, in: Hubert Stöckli / Franz Werro (ed.), Strassenverkehrsrechtstagung 2006, Berna 2006, pag. 257-269; Mark Schweizer, Raserurteile: Verwässerung des Eventualvorsatzes, plä- doyer 2/2007, pag. 32-39; Hans Vest und Jonas Weber, Anmerkungen zur Diskussion über den Eventualvorsatz bei Raserfällen, ZStrR vol. 127/2009, pag. 443-457.
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dolo eventuale. In questo modo si tiene inoltre conto della richiesta popolare di pene più severe per i conducenti spericolati che causano infortuni mortali. Ai giudici è così data l’opportunità di infliggere pene detentive superiori a tre anni. È inoltre possibile evitare le difficoltà connesse con la prova del dolo eventuale. Questa estensione del quadro sanzionatorio non va però applicato soltanto alla guida spericolata, bensì in generale a tutti i reati di omicidio colposo. L‘istituzione di una fattispecie specifica per una determinata categoria di autori sarebbe contraria alla sistematica del CP. Inoltre, una pena detentiva massima di cinque anni può essere adeguata anche in altri casi in cui un atto colposo ha provocato la morte di una persona.
Art. 122 Lesioni gravi I dati dell’Ufficio federale di statistica per gli anni dal 1984 al 2005 mostrano che le condanne per lesioni gravi sono nettamente aumentate in questo periodo, soprattutto a partire dalla metà degli anni 1990. Nel 1984 in base all’articolo 122 sono state pronunciate 32 sentenze concernenti adulti, nel 1996 ne sono state pronunciate 53 e nel 2005 93. I reati violenti che hanno per conseguenza lesioni gravi non avvengono soltanto nell’ambito di relazioni personali tese da tempo, ma sono spesso commessi in luoghi pubblici a danno di sconosciuti. Quanto riferito nei media può dare al pubblico l’impressione che questi reati siano aumentati in misura maggiore di quanto sia realmente il caso. Ciononostante, le notizie relative alle aggressioni a danno di semplici passanti, improvvisamente picchiati senza ragione, nuocciono al senso di sicurezza della popolazione. Motivi di politica criminale rendono pertanto opportuno aumentare la pena minima prevista nell’articolo 122. Occorre inoltre considerare che, visti i progressi della medicina, lesioni che fino a qualche anno fa erano considerate lesioni gravi ai sensi dell’articolo 122, sono ora considerate lesioni semplici e quindi punite con pene più miti. Ciò significa che al giorno d’oggi il grado d’illiceità che permette di qualificare una lesione come grave è più elevato che in passato. Anche quest’ultima considerazione giustifica l’inasprimento della pena minima, attualmente una pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere, e la sua trasformazione in una pena detentiva superiore a due anni. La formulazione della comminatoria penale «pena detentiva da due a dieci anni» inten- de escludere la possibilità di concedere una sospensione condizionale della pena, totale o parziale.
Art. 123 n. 1 cma 2 Lesioni semplici Nella prassi può essere difficile distinguere tra vie di fatto e lesioni semplici e la distinzione è ancora più difficile nei casi di lesioni semplici poco gravi. Pertanto questa ultima variante va eliminata. Se ritiene che una lesione semplice sia effetti- vamente al limite delle vie di fatto, il giudice ne terrà conto per la commisurazione generale della pena. Poiché si tratta di una disposizione potestativa, i casi poco gravi di lesioni semplici sono già oggi considerati delitti e continuano a esserlo anche dopo la soppressione di questo comma.
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Art. 125 cpv. 2 Lesioni colpose Proprio come nell’articolo 117 (omicidio colposo), nei casi di lesioni colpose gravi la pena detentiva massima va aumentata da tre a cinque anni. Il risultato delle lesioni colpose gravi non ha chiaramente la medesima gravità di quello dell’omicidio colpo- so e spesso dipende soltanto dal caso. Inoltre, i prossimi di una vittima di lesioni gravi possono trovarsi a doverle praticare cure che per loro rappresentano un onere gravoso quanto la perdita di un membro della famiglia.
Art. 128bis Falso allarme La fattispecie del falso allarme è un caso speciale dell’impedimento di prestare soccorso. Rispetto alle fattispecie in parte più gravi previste nell’articolo 128 (omis- sione di soccorso), la pena massima comminata nell’articolo 128bis appare troppo elevata. È pertanto sufficiente che la presente disposizione preveda una pena deten- tiva massima di un anno.
Art. 129 Esposizione a pericolo della vita altrui L’introduzione di una pena minima per l’esposizione a pericolo della vita altrui è giustificata dal previsto aumento di due anni della pena detentiva minima secondo l’articolo 122 per le lesioni gravi. La fattispecie in esame è un reato di esposizione a pericolo e l’intenzione riguarda soltanto la creazione di una situazione di esposizione a pericolo, non la realizzazione del risultato. Pertanto è considerata sufficiente una pena minima consistente in una pena detentiva di sei mesi.
Art. 133 cpv. 1 Rissa La dottrina ha criticato il fatto che per la rissa sia comminata una pena detentiva massima di tre anni, inferiore di due anni a quella comminata per l’aggressione (art. 134)12. Questa discrepanza tra le pene previste nelle due disposizioni è proba- bilmente il risultato dell’inaccurata ponderazione di un’esigenza di prevenzione generale, tanto più che l’aggressione si tramuta in rissa se la vittima dell’aggressione passa alle vie di fatto per difendersi. Le fattispecie previste negli articoli 133 e 134 divengono inoltre difficili da distin- guere se alcune delle vittime di un’aggressione passano alla vie di fatto mentre altre rimangono passive. La comminatoria penale delle due disposizioni va uniformata anche per tenere conto di questo fatto.
Art. 135 Rappresentazione di atti di cruda violenza Vedi le osservazioni all’articolo 197 numeri 3, 3bis, 3ter (nuovo), 4, 4bis (nuovo) e 5.
12 Günter Stratenwerth / Guido Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6° ed., Berna 2003, § 4 n. 43.
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Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio
Art. 139 Furto Esaminando il numero 2 di questa disposizione occorre interrogarsi sul perché al furto per mestiere sia stato attribuito uno statuto particolare tra i casi qualificati. Il messaggio del 10 dicembre 1979 a sostegno di una modificazione del Codice penale e del Codice penale militare (atti di violenza criminale)13 non prevedeva ancora uno statuto particolare per il numero 2, statuto poi voluto dal Parlamento che ha sancito la versione attuale della norma. In base a questa nuova disposizione sono in seguito state ridotte le comminatorie penali previste in altre disposizioni, come per esempio la pena per la truffa per mestiere che, prima di essere modificata, consisteva in una pena detentiva minima di un anno14. La riduzione della pena minima prevista per il furto per mestiere è stata tra l’altro spiegata facendo notare che nei casi poco gravi il giudice avrebbe potuto commisurare la pena tenendo conto meglio che in passato della gravità del reato, soprattutto perché la nozione di commissione per mestiere era interpretata in senso ampio nella vecchia giurisprudenza del Tribunale federale. La commissione di un reato per mestiere è punita con pene minime molto diverse: pena pecuniaria fino a 90 aliquote giornaliere (art. 139 n. 2, 146 cpv. 2, 148, 160 n. 2), pena detentiva di un anno (art. 144bis n. 2, 156 n. 2, 57 n. 2) e non vi è pena minima per la contraffazione di merci (art. 155 n. 2). La commissione per mestiere di questi reati va pertanto punita con una pena minima uniforme consistente in una pena detentiva di sei mesi. Inoltre, le rimanenti disposizioni potestative vanno tra- mutate in disposizioni imperative (vedi n. 1.3). Da quanto precede risulta che, nell’articolo 139 numero 2, la pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere è sostituita da una pena detentiva di sei mesi. Attualmente la maggioranza delle pene inflitte si situa al di sotto di questa soglia. La pena detentiva minima prevista nel numero 3 va aumentata a un anno. Da una parte è così mantenuta la progressione delle pene finora prevista nell’articolo 139 e dall’altra è conservata l’equivalenza con la pena prevista per la rapina (art. 140 n. 1), anch’essa inasprita.
Art. 140 Rapina Motivi di politica criminale impongono di aumentare la pena minima prevista nel numero 1 a una pena detentiva di un anno. Di conseguenza può essere soppresso il numero 2 poiché il comportamento di chi commette una rapina con un’arma da fuoco può essere sussunto sotto la fattispecie di base. Il numero 3 menziona d’ora innanzi esplicitamente l’impiego di un’arma da fuoco; attualmente questo caso è retto dalla clausola generale della particolare pericolosità, che perde quindi importanza. La nuova pena minima (pena detentiva di più di due anni) esclude la possibilità della sospensione condizionale o della sospensione condizionale parziale della pena (cfr. commenti sull’articolo 122).
13 FF 1980 I 1047 14 Messaggio del 24 aprile 1991 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (reati contro il patrimonio e falsità in documenti), FF 1991 II 835.
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Nel numero 4 la pena minima è ridotta a una pena detentiva di tre anni. Questa disposizione va coordinata con le altre disposizioni che puniscono i trattamenti crudeli delle vittime (art. 184, 189 cpv. 3, 190 cpv. 3). Mentre l’articolo 189 capo- verso 3 (coazione sessuale) e l’articolo 190 capoverso 3 (violenza carnale) prevedo- no una pena detentiva minima di tre anni, la pena minima prevista nell’articolo 140 numero 4 (rapina) è una pena detentiva di cinque anni e quella dell‘articolo 184 (circostanze aggravanti) è una pena detentiva di un anno. In base alla durata media di queste pene minime, l’avamprogetto propone di ridurre la pena minima commina- ta nell’articolo 140 numero 4 e di aumentare quella prevista nell’articolo 184, pu- nendo così i casi di trattamento crudele delle vittime con una pena detentiva minima di tre anni. Una pena detentiva minima di cinque anni appare eccessiva anche in relazione con le pene previste per l’omicidio intenzionale o le lesioni gravi. Occorre pure considerare che i giudici interpretano in modo restrittivo le disposizioni che comminano pene minime tanto elevate e le applicano di rado. In altri casi, attenuano la pena per scemata imputabilità e non sono così più vincolati dalla pena minima (art. 48a). Questo è anche il motivo per cui quasi tutte le condanne pronunciate in applicazione del solo articolo 140 si situano al di sotto della pena minima.
Art. 143bis Accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati Questa disposizione si ispira ampiamente a quella sulla violazione di domicilio. Vista la lievità di questo reato, prima dell’ultima revisione della Parte generale del CP venivano inflitte pene detentive molto brevi o multe. Le pene attualmente previ- ste non corrispondono manifestamente alla realtà giuridica. Per questo motivo la pena detentiva comminata nei capoversi 1 e 2 deve essere ridotta a un massimo di un anno. Le rimanenti modifiche dei capoversi 1 e 2 sono quelle proposte dal Consiglio federale nel messaggio del 18 giugno 201015 concernente l’approvazione e l’attuazione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità.
Art. 144 cpv. 3 Danneggiamento Prima della revisione del 1995, la forma qualificata della presente fattispecie veniva applicata soltanto se l’autore aveva cagionato un danno considerevole e aveva agito con animo abbietto. Il giudice era allora tenuto a infliggere la pena più elevata. La revisione del 1995 ha soppresso l’elemento costitutivo dell’animo abbietto e ha reso facoltativo aggravare la pena. Una pena severa poteva essere pronunciata soltanto nei casi che lo meritavano.16 La pena detentiva minima di un anno è troppo severa rispetto alle pene previste per reati come il furto (art. 139) o la truffa (art. 146) ed è quindi ridotta a sei mesi. Nel contempo, la formulazione potestativa della disposizione è sostituita da una formu- lazione imperativa. L’attuale normativa incarica il giudice di eseguire sia l’apprezzamento dei fatti sia l’apprezzamento della conseguenza giuridica; è oppor-
15 FF 2010 4119 16 Messaggio del 24 aprile 1991 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (reati contro il patrimonio e falsità in documenti), FF 1991 II 832 seg.
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tuno limitare questo apprezzamento, troppo ampio, poiché nella pratica ha fatto sì che fossero inflitte soltanto brevi pene detentive (vedi n. 1.3)
Art. 144bis n. 1 cma 2 e n. 2 cma 2 Danneggiamento di dati
Per quanto concerne l’entità della pena nel caso in cui sia stato cagionato un danno considerevole (n. 1 cma. 2) si rinvia alle osservazioni sull’articolo 144 capoverso 3. Nel numero 2 la pena minima inflitta a chi ha agito per mestiere è ridotta a una pena detentiva di sei mesi (cfr. osservazioni sull’art. 139 n. 2). Anche in questo caso la formulazione potestativa della disposizione è sostituita da una formulazione impera- tiva (cfr. osservazioni sull’art. 144 cpv. 3 AP-CP).
Art. 146 cpv. 2 Truffa La pena minima prevista nel capoverso 2 per chi commette il reato per mestiere è una pena detentiva di sei mesi (cfr. osservazioni sull’art. 139 n. 2). Già oggi la maggior parte delle condanne a pene detentive supera questa soglia.
Art. 147 cpv. 2 Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati La pena minima prevista nel capoverso 2 per chi agisce per mestiere è una pena detentiva di sei mesi (cfr. osservazioni sull’art. 139 n. 2). Già oggi sono generalmen- te pronunciate pene detentive di sei mesi o più lunghe, anche se il numero delle condanne che si fondano su questa disposizione rimane scarso.
Art. 148 cpv. 2 Abuso di carte- chèques o di credito La pena minima prevista nel capoverso 2 per chi agisce per mestiere è una pena detentiva di sei mesi (cfr. osservazioni sull’art. 139 n. 2). Finora sono state inflitte soltanto quattro condanne in base a questa disposizione e non è quindi possibile fare affermazioni sulla giurisprudenza.
Art. 150bis Fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi per l’illecita decodificazione di offerte in codice Secondo il messaggio del 10 giugno 199617 concernente la revisione della legge sulle telecomunicazioni, questa disposizione protegge il patrimonio e doveva pertan- to far parte del diritto penale patrimoniale. Anche se può effettivamente essere il caso, altrettanto si può dire di numerose altre disposizioni penali contenute nel diritto penale accessorio. Appare peraltro ragionevole inserire la presente disposi- zione nel novero delle disposizioni penali previste nella legge sulle telecomunica- zioni. Questa disposizione non ha grande importanza pratica, poiché ogni anno sono pronunciate in media sei condanne in sua applicazione. Per questi motivi, la disposi- zione va spostata nella legge sulle telecomunicazioni.
17 FF 1996 III 1348
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Art. 153 False comunicazioni alle autorità del registro di commercio Questa disposizione ha avuto origine nella legge federale del 6 ottobre 1923 concer- nente le disposizioni penali sul registro del commercio e le ditte commerciali. Ri- prendendo questa disposizione nel Codice penale se ne voleva sottolineare l‘importanza. Inoltre essa rappresenta un complemento ragionevole all’articolo 253 (conseguimento fraudolento di una falsa attestazione)18. Quando la norma è stata integrata nel Codice penale, la pena è stata inasprita per renderla più efficace e per rendere più efficiente la lotta contro la criminalità economica19. Già prima questo reato era un delitto punito con una pena detentiva sino a sei mesi o una multa fino a 20 000 franchi. Una minoranza dei partecipanti alla procedura di consultazione ne aveva criticato l‘integrazione nel Codice penale e l’inasprimento delle pene. La comminatoria penale appare oggi troppo severa perché si tratta di una fattispecie residuale e perché l’iscrizione inesatta di un fatto d’importanza giuridica è punita dall’articolo 253 (conseguimento fraudolento di una falsa attestazione). Inoltre, l’omissione di un’iscrizione nel registro di commercio costituisce una semplice inosservanza di una prescrizione d’ordine (art. 943 Codice delle obbligazioni, CO20). Prima dell’ultima revisione della Parte generale per questo reato erano inflitte so- prattutto multe. È evidente che la pena prevista non corrisponde alla realtà giuridica. Per questo motivo la durata della pena detentiva va limitata a un anno, anche tenuto conto della previgente comminatoria penale.
Art. 155 n. 2 Contraffazione di merci Nel numero 2 per la commissione del reato per mestiere è introdotta una pena mini- ma che consiste in una pena detentiva di sei mesi (cfr. osservazioni sull’art. 139 n. 2).
Art. 156 n. 2 Estorsione Il numero 2 riduce a una pena detentiva di sei mesi la pena minima che punisce chi fa mestiere dell’estorsione o la commette ripetutamente in danno della medesima persona (cfr. osservazioni sull’art. 139 n. 2 AP-CP).
Art. 157 n. 2 Usura Nel numero 2 la pena minima comminata a chi ha agito per mestiere è ridotta a una pena detentiva di sei mesi (cfr. osservazioni sull’art. 139 n. 2). Le pene detentive inflitte sono oggi nettamente superiori a un anno.
18 Messaggio del 24 aprile 1991 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (reati contro il patrimonio e falsità in documenti), FF 1991 II 851. 19 Messaggio del 24 aprile 1991 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (reati contro il patrimonio e falsità in documenti), FF 1991 II 852. 20 RS 220
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Art. 158 n. 1 cma 3 Amministrazione infedele Nella variante di cui al numero 1 comma 3 l’autore del reato agisce per fine di lucro ed è punito con una pena detentiva minima di un anno. Nell’ambito della revisione del 1995, la commissione di esperti aveva proposto come pena massima una pena detentiva di dieci anni, la qual cosa avrebbe giustificato una pena minima di un anno. La pena massima è però stata ridotta a cinque anni per armonizzarla con le sanzioni previste per la truffa e per l‘abuso di un impianto per l’elaborazione di dati21. Prima della revisione del 1995, la commissione qualificata del reato riguardava i casi in cui essendovi fine di lucro doveva essere punito un comportamento particolar- mente reprensibile. Il Tribunale federale aveva gradualmente avvicinato la nozione del fine di lucro e quella dell‘indebito profitto fino a parificarle in ampia misura (DTF 107 IV124 segg.). La revisione del 1995 ha poi ripreso questa giurisprudenza nel Codice penale modificando il grado d’illiceità del reato. Per questo motivo è opportuno sopprimere la pena minima e sostituire la formulazione potestativa della disposizione con una formulazione imperativa (vedi n. 1.3). La medesima pena è così comminata nei diversi casi in cui sussiste un fine di lucro (n. 1 cma 3 e n. 2). Nella prassi dall’ampio potere d’apprezzamento concesso al giudice sui fatti e sulla loro conseguenza giuridica risultano condanne a pene detentive inferiori a un anno.
Art. 160 n. 2 Ricettazione Nel numero 2, la pena minima comminata nei confronti di chi fa mestiere della ricettazione diviene una pena detentiva di sei mesi (cfr. osservazioni sull’art. 139 n. 2). La maggior parte delle pene detentive inflitte si situano già oggi al di sopra di questa soglia.
Art. 168 Corruzione nell’esecuzione forzata La revisione della Parte generale del 2007 ha parificato le pene previste per tutte le forme di questo reato, ragion per cui l’avamprogetto propone una nuova formulazio- ne della disposizione.
Art. 171 cpv. 2 Concordato giudiziale Questa disposizione concerne una forma particolare di riparazione nel cui ambito il debitore o il terzo deve fornire particolari sforzi economici per permettere la conclu- sione di un concordato giudiziale. Il capoverso 2 permette al giudice più di quanto può fare in virtù dell’articolo 48 lettera d (attenuazione della pena) ma meno di quanto gli permette l’articolo 53 (riparazione), perché queste norme prevedono condizioni diverse a cui si può prescindere dalla pena. Il messaggio del 24 aprile 199122 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (reati contro il patrimonio e falsità in documenti) faceva riferimento alla futura revisione della Parte generale del CP e in particolare alla futura adozione di una disposizione
21 Messaggio del 24 aprile 1991 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (reati contro il patrimonio e falsità in documenti), FF 1991 II 861. 22 FF 1991 II 879
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sulla riparazione. La Parte generale contiene ormai una siffatta disposizione sulla riparazione (art. 53) che ha di fatto sostituito l’articolo 171 capoverso 2. Quest’ultima disposizione va pertanto abrogata anche se le due norme non hanno il medesimo contenuto. È infatti utante che vi siano criteri diversi in materia di ripara- zione.
Art. 171bis Revoca del fallimento Valgono le medesime considerazioni fatte riguardo all’articolo 171 capoverso 2.
Art. 172bis Cumulo di pena privativa della libertà e multa Nel testo italiano il termine «pena privativa della libertà» è sostituito da «pena detentiva», in adeguamento alla Parte generale del CP. Nel testo tedesco il termine «Richter» (giudice) è sostituito dal termine «Gericht» (tribunale) che è neutro dal punto di vista del genere.
Titolo terzo: Dei delitti contro l’onore e la sfera personale riservata
Art. 174 n. 2 e 3 Calunnia Numero 2: la calunnia deliberata è in ogni caso estremamente gravosa per la vittima e può avere gravi conseguenze. Per questo motivo appare opportuno inasprire la pena minima che diviene una pena detentiva di 90 giorni o una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere. In generale nella prassi vengono inflitte pene poco superiori all’attuale pena minima di 30 aliquote giornaliere. Nel numero 3 del testo tedesco il termine «Richter» (giudice) è sostituito dal termine «Gericht» (tribunale). Nel testo italiano il termine «colpevole» è sostituito con «autore».
Art. 177 Ingiuria Le pene pecuniarie massime sino a 90 aliquote giornaliere vanno soppresse (vedi n. 1.3). Per tenere conto della pena massima pronunciata per la diffamazione (art. 173 n. 1) – una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere – e per mantenere l‘attuale progressione tra i due reati, l’ingiuria va trasformata in una contravvenzione. Fino al 2006 nella prassi questo reato è stato per lo più punito con la multa. Inoltre nel testo tedesco il termine «Richter» (giudice) è sostituito dal termine «Gericht» (tribunale) (cpv. 2 e 3) e nel testo italiano il termi- ne «colpevole» è sostituito con «autore» (cpv. 2).
Art. 178 Prescrizione Non vi è ragione di prevedere termini di prescrizione più brevi per i reati contro l’onore. Inoltre il diritto di querela fa sì che siano pochi i casi in cui il procedimento viene avviato dopo diversi anni. Per questo motivo la disposizione va abrogata.
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Art. 179 Violazione di segreti privati La pena dovrebbe essere aumentata per tenere conto degli articoli 179bis segg. che prescrivono pene detentive sino a un anno o a tre anni o pene pecuniarie. Il bene giuridico protetto sembra essere in ampia misura simile, se non il medesimo, nella misura in cui le disposizioni più recenti hanno semplicemente tenuto conto dell’evoluzione tecnica. Le ragioni che hanno finora impedito di adeguare la com- minatoria penale dell’articolo 179 sono scarsamente comprensibili.
Art. 179tercma 2 Registrazione clandestina di conversazioni
Nel tedesco va stralciata l’espressione «oder einem Dritten von Inhalt der Aufnahme Kenntnis gibt» contenuta nel comma 2 poiché è priva di senso. Le versioni della disposizione in italiano e francese non contengono questa espressione e la dottrina le considera corrette. Nel testo italiano il termine «capoverso», errato, è sostituito con «comma».
Art. 179quinquies cpv. 2 Registrazioni non punibili Nel contesto del diritto vigente il riferimento del capoverso 2 è fonte di confusione perché le disposizioni citate riguardano l’impiego di registrazioni punibili. Una pura interpretazione grammaticale di questa disposizione non permetterebbe alcun impie- go delle registrazioni fatte legalmente secondo il capoverso 1. Il capoverso 2 va pertanto riformulato. Una registrazione eseguita secondo il capoverso 1 a scopo probatorio (p. es. dinanzi al giudice, per l’accertamento dell’autore del falso allarme o per eliminare un malinteso) deve rimanere esente da pena. Di conseguenza conser- vare il supporto sonoro è indispensabile e non deve soddisfare la presente fattispecie di reato. Tuttavia queste registrazioni non devono essere messe a disposizione di terzi né devono essere loro rese note. Non appena la necessità o l’interesse probato- rio viene a mancare, le registrazioni vanno cancellate per analogia con la regola prevista nell’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 199223 sulla protezione dei dati.
Art. 179septies Abuso di impianti di telecomunicazioni L’attuale comminatoria penale non appare sufficiente, perché questo reato può gravemente inquietare o importunare un terzo. È opportuno adeguare la comminato- ria penale a quella prevista nell’articolo 186 (violazione di domicilio). Sotto il vec- chio diritto erano per lo più inflitte brevi pene detentive, raramente pene più severe. Vanno inoltre stralciati i due elementi soggettivi: la malizia e la celia. Secondo la giurisprudenza, per essere considerata molesta o importuna una serie di telefonate deve oggettivamente raggiungere una data soglia di intensità e/o gravità quantitativa e qualitativa. Attualmente questa formulazione non permette di punire il ripetuto invio di pubblicità telefonica, spam o fax pubblicitari a uno stesso indirizzo.
23 RS 235.1
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Titolo quarto: Dei crimini o delitti contro la libertà personale
Art. 184 Circostanze aggravanti I trattamenti crudeli sono un elemento di numerose fattispecie penali, anche se le pene minime variano considerevolmente: pena detentiva non inferiore a cinque anni (art. 140 n. 4), non inferiore a tre anni (art. 189 cpv. 3, 190 cpv. 3) e non inferiore a un anno (art. 184). Nell’articolo 185 n. 2 la minaccia di trattare la vittima con cru- deltà è punita con una pena minima di tre anni. Le divergenze tra queste diverse normative non sono giustificate. Per i trattamenti crudeli è pertanto opportuno pre- vedere una pena detentiva minima uniforme di tre anni (cfr. osservazioni all’art. 140 n. 4). Se il sequestro di persona o il rapimento è stato commesso al fine di ottenere un riscatto o se la privazione della libertà è durata più di dieci giorni, la pena minima rimane una pena detentiva di un anno. Invece per il trattamento crudele e la grave esposizione a pericolo della salute della vittima è prevista una pena detentiva mini- ma di tre anni.
Art. 186 Violazione di domicilio Fino all’ultima revisione della Parte generale del CP, la violazione di domicilio era considerata un reato minore ed era punita con pene detentive molto brevi o con la multa. Nel confronto della situazione giuridica negli Stati vicini, le pene previste in Svizzera e Italia per questo reato risultano le più severe. Tale quadro sanzionatorio non è manifestamente adeguato alla realtà giuridica. Per questo motivo la pena detentiva va ridotta a un massima di un anno.
Titolo quinto: Dei reati contro l’integrità sessuale
Art. 187 n. 1 e 4 Atti sessuali con fanciulli Come spiegato sopra nel numero 1.5 «Reati contro l’integrità sessuale», non occorre introdurre pene minime né occorre, salvo all’articolo 197 (pornografia), aumentare le pene massime previste per questi reati. Ciononostante, considerazioni di politica criminale e di prevenzione generale impongono di sopprimere le pene pecuniarie previste per i reati puniti negli articoli 187-189 (atti sessuali con fanciulli, atti ses- suali con persone dipendenti, coazione sessuale), 191-193 (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate e sfruttamento dello stato di bisogno) e 195 (promovimento della prostituzione), sottolineando in tal modo che non si tratta di reati minori. In futuro, queste disposizioni commineranno soltanto pene detentive.
Art. 188 Atti sessuali con persone dipendenti Numero 1: vedi osservazioni sull’articolo 187 numeri 1 e 4. Va eliminata la possibilità prevista nel numero 2 di prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione, se la vittima ha contratto successiva-
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mente un matrimonio o un’unione domestica registrata con l’autore del reato. Il messaggio del 26 giugno 198524 faceva notare che più la vittima è vicina alla maggiore età, e dunque all'età in cui è normale contrarre un matrimonio, più l'impunità appare giustificata. Attualmente questa motivazione non è più convin- cente, come non lo è lo sforzo del legislatore storico di tenere conto della mutata relazione tra l’autore del reato e la vittima e di non gravare immediatamente con un procedimento penale il matrimonio o l’unione domestica registrata appena contratti. Occorre comunque rilevare che, se in questi casi ha la facoltà di prescindere dalla pena, il giudice non è certo tenuto a farlo; va pure tenuto conto del fatto che gli atti sessuali puniti dagli articoli 188, 192 (atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate) e 193 (sfruttamento dello stato di bisogno) sfruttano lo stato di dipen- denza in cui si trova la vittima. Non dovrebbe essere possibile minimizzare e legit- timare tali atti prescindendo dalla pena nei casi di matrimonio o di unione domestica registrata. Occorre infine rilevare che ormai nemmeno la coazione sessuale (art. 189) e la violenza carnale (art. 190) nel matrimonio sono più considerati reati perseguibili soltanto su querela. Invece, nel caso degli atti sessuali con fanciulli (art. 187) in cui è pure prevista la possibilità per il giudice di prescindere dalla pena in caso di matri- monio o di unione domestica registrata è possibile che l’autore del reato e la «vitti- ma» abbiano effettivamente voluto la relazione sessuale. In questi casi può essere giustificato prescindere dalla pena. Peraltro, è possibile prescindere dalla pena anche in virtù dell’articolo 52 (punizione priva di senso) o dell’articolo 53 (riparazione).
Art. 189 cpv. 1 Coazione sessuale Vedi commenti all’articolo 187 numeri 1 e 4.
Art. 191 Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere Vedi commenti all’articolo 187 numeri 1 e 4.
Art. 192 Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate Capoverso 1: vedi commenti all’articolo 187 numeri 1 e 4. Capoverso 2: vedi commenti all’articolo 188 numero 2.
Art. 193 Sfruttamento dello stato di bisogno Capoverso 1: vedi commenti all’articolo 187 numeri 1 e 4. Capoverso 2: vedi commenti all’articolo 188 numero 2.
Art. 195 Promovimento della prostituzione Vedi commenti all’articolo 187 numeri 1 e 4.
24 FF 1985 II 962
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Art. 197 n. 3, 3bis, 3ter (nuovo), 4, 4bis (nuovo) e 5 Pornografia Il vigente articolo 197 è in vigore dal 1° ottobre 1992, ma il numero 3bis è stato introdotto soltanto in seguito ed è entrato in vigore il 1° aprile 2002. La disposizione si applica alla pornografia leggera e alla pornografia dura; quest’ultimo genere di pornografia è definito nel numero 3. L’articolo 135 (rappresentazioni di atti di cruda violenza) è strettamente connesso con l’articolo 197 ed è però entrato in vigore il 1° gennaio 1990 mentre il suo capoverso 1bis è pure entrato in vigore il 1° aprile 2002. Negli ultimi anni le condanne in applicazione della presente disposizione sono fortemente aumentate, il che è tra l’altro dovuto alla possibilità di diffondere mate- riale pornografico via internet. Nel 1993 vi erano state sei sentenze basate sull’articolo 135 e 68 basate sull’articolo 197. Nel 2000 sono state pronunciate 19 sentenze basate sull‘articolo 135 e 309 basate sull’articolo 197; nel 2005 vi sono state 84 condanne basate sull‘articolo 135 e 867 basate sull’articolo 197. Diversi interventi parlamentari chiedono di inasprire la repressione della pornografia dura, in particolare della pornografia infantile, e di mantenere una simmetria con la legislazione concernente le rappresentazioni di atti di cruda violenza. Le Camere federali hanno così approvato le mozioni 06.3170 Schweiger «Lotta alla cibercrimi- nalità. Protezione dei fanciulli» e 06.3554 Hochreutener «Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza». La mozione Fiala 08.3609 «Inasprimento delle sanzioni penali in materia di pedopornografia» è stata accettata dal Consiglio nazionale e trasformata dal Consiglio degli Stati in un mandato d‘esame il 10 giugno 2010.25 Le mozioni Schweiger e Hochreutner mirano a colmare le lacune constatate riguardo alla punibilità del consumo, in particolare del consumo delle rappresentazioni di pornografia dura e di atti di cruda violenza nei casi in cui il consumatore non ne sia in possesso. L’attuazione di queste mozioni ripristina una chiara distinzione tra gli atti connessi con il consumo e gli atti legati alla fabbricazione e alla diffusione, opponendosi così all’attuale giurisprudenza del Tribunale federale che non distingue chiaramente tra questi due generi di atti. In futuro, tutte le fattispecie di reato riceve- ranno il medesimo trattamento, accordando un trattamento privilegiato soltanto al consumo personale. Inizialmente la mozione Fiala chiedeva l’inasprimento delle comminatorie penali previste nell’articolo 197 numeri 3, 3bis e 4 per i casi di reati di pedopornografia. L’avamprogetto in esame soddisfa almeno in parte tale esigenza. Tuttavia, l’inasprimento delle pene più severe riguarda soltanto le rappresentazioni pedopor- nografiche reali e non, per esempio, i dipinti o i fumetti. La proposta della mozione di sopprimere la pena pecuniaria negli articoli 135 e 197 – come propone di fare l’avamprogetto negli articoli 187−189, 191−193 e 195 (vedi sopra il n. 1.5 e i commenti all’art. 187 n. 1 e 4) − è invece rifiutata poiché la dispo-
25 La mozione è stata accettata con le seguenti modifiche: «Il Consiglio federale è invitato a esaminare se occorre inasprire le sanzioni previste nel Codice penale in materia di pedo- pornografia (art. 197 n. 3, art. 197 n. 3bis e art. 197 n. 4 CP) e quali ulteriori misure possa- no essere adottate, segnatamente per consolidare il perseguimento penale dei reati legati alla pedopornografia.»
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sizione in esame (e l’articolo 135) non reprimono gli abusi ma la loro rappresenta- zione. Di conseguenza, vi è una differenza qualitativa tra la pena da infliggere nei casi di veri e propri abusi personali o sessuali e la pena che deve punirne la rappre- sentazione in immagini. Infatti, se viene commesso un abuso nell’ambito della fabbricazione di pornografia o di rappresentazioni di atti di cruda violenza, l’autore del reato è punito in virtù delle pertinenti norme penali (per esempio l’art. 122 lesioni gravi, l’art. 189 coazione sessuale, l’art. 190 violenza carnale). L’avamprogetto propone le seguenti modifiche: Il numero 3 disciplina il divieto della pornografia dura e concerne i suoi fornitori. Questa norma punisce i reati vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escre- menti umani, su atti violenti con adulti o su atti sessuali fittizi con fanciulli con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se invece i reati riguardano oggetti o rappresentazioni vertenti su atti sessuali reali con fanciulli, la pena prevista è d’ora innanzi «una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria». La distinzione tra atti pedopornografici reali e fittizi appare opportuna perché il princi- pale bene giuridico protetto dal numero 3 è lo sviluppo sessuale indisturbato dei fanciulli e degli adolescenti. Infatti si paventano le influenze negative sullo sviluppo psichico e morale dei giovani che potrebbero derivare dall’esecuzione delle rappre- sentazioni sessuali citate nel numero 3. L’articolo 197 numero 3 (come anche il numero 3bis) intende anche proteggere i potenziali attori di rappresentazioni di por- nografia dura contro lo sfruttamento sessuale, la violenza e i trattamenti degradanti o inumani26. Tale protezione serve però soltanto agli interpreti reali e ciò giustifica la differenza nella comminatoria penale. D’ora innanzi, il numero 3 regola tutte le fattispecie di reato, eccetto il consumo che è disciplinato nel numero 3bis. Come gli articoli 19 e 19a della legge sugli stupefa- centi27 a cui si è ispirato, l’elenco degli atti repressi dalla disposizione è particolar- mente esteso e contiene qualche doppione. Ciò ha permesso di superare le difficoltà poste da alcune distinzioni, come pure le incertezze del diritto derivanti dalle defini- zioni divergenti di alcune nozioni (p. es. il «possesso»). Diviene così priva di ogget- to la criticata28 decisione con cui il Tribunale federale ha stabilito che chiunque scarica da internet immagini pornografiche con fanciulli e immagini pornografiche con animali e poi le registra su un supporto informatico, si rende colpevole di «fab- bricazione» di pornografia dura ai sensi del numero 3 e incorre pertanto in una pena più severa di quella prevista per il consumo29. Per mantenere la simmetria, un’analoga modifica è apportata all’articolo 135 capo- verso 1. Anche questa disposizione inasprisce la pena per gli atti di violenza real- mente commessi su fanciulli. Sarebbe infatti sconcertante se le sanzioni per le rap-
26 DTF 124 IV 106; Kaspar Meng / Matthias Schwaibold in: Marcel Alexander Niggli / Hans Wiprächtiger (ed.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 2° ed., Basilea 2007, n. 8 ad art. 197 CP. 27 RS 812.121 28 Va tra l’altro citata l‘opera di Kaspar Meng / Matthias Schwaibold, Basler Kommentar, loc. cit., n. 50 ad art. 197 CP con ulteriori riferimenti. 29 DTF 131 IV 16, confermata dalla decisione non pubbicata del Tribunale federale 6B_289/2009 del 16.9.2009. Vedi anche DTF 124 IV 106, secondo cui l’importazione di cassette di pornografia dura dall’estero, ma non l’acquisto di tali cassette in Svizzera, è considerata una forma di consumo proprio ai sensi del numero 3.
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presentazioni senza carattere sessuale di gravi atti di violenza su fanciulli fossero diverse da quelle comminate per la pedopornografia. Nel numero 3bis la sola fattispecie di reato è il consumo. Inoltre, in questa disposi- zione viene inserito il passaggio «chiunque … commette un reato di cui al numero 3 comma 1, è punito con …». Così tutti i reati concernenti il consumo di pornografia dura sono d’ora innanzi trattati aello stesso modo e ricevono una punizione unifor- me. Diviene in particolare punibile anche il consumo di una data rappresentazione pornografica via internet senza che vi sia possesso. Tutte le fattispecie di reato legate al consumo proprio ricevono un trattamento penale privilegiato nella misura in cui sono punite con la pena più mite prevista nel numero 3bis. Il giudice è chiamato a stabilire le circostanze in cui il consumo di pornografia dura è intenzionale, perché soltanto questi casi sono punibili. Nella prassi, per quanto concerne il consumo via internet dovrebbero essere decisivi il numero delle pagine consultate, il numero delle immagini visualizzate e la provenienza dei dati. La punibilità è estesa nella misura in cui in futuro potranno essere condannati anche gli spettatori di uno spettacolo cine- matografico di pornografia dura. Se gli oggetti e le rappresentazioni raffigurano atti sessuali con animali, atti di violenza con adulti o atti sessuali fittizi con fanciulli, la pena inflitta dal numero 3bis è una pena detentiva di un anno o la pena pecuniaria. Se sono invece rappresentati atti pedopornografici reali, è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. L’articolo 135 capoverso 1bis è modificato in modo analogo al numero 3bis ed è d’ora innanzi prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, se gli oggetti o le rappresentazioni raffigurano atti di cruda violenza realmente commessi contro fanciulli. Il numero 3ter prevede la confisca degli oggetti quando sono commessi reati ai sensi dei numeri 3 e 3bis ed è introdotto per motivi di tecnica legislativa. Dal profilo del contenuto non dispone nulla di nuovo. Nell’articolo 135 il vigente capoverso 2 sulla confisca diviene il capoverso 5. Al numero 4 la versione tedesca sostituisce l’espressione desueta «aus Gewin- nsucht» con «mit Bereicherungsabsicht», mentre nella versione francese l’espressione «dans un dessein de lucre» è sostituita da «dans un dessein d’enrichissement». D’ora innanzi, se i reati commessi per fine di lucro riguardano atti di pedopornografia reale, è comminata una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Il nuovo capoverso 4bis adottato per motivi di tecnica legislati- va prescrive di cumulare una pena pecuniaria con la pena detentiva. L’articolo 135 capoverso 3 subisce un’analoga modifica; d’ora innanzi per motivi di tecnica legisla- tiva è il capoverso 4, e non più il capoverso 3, a prevedere il cumulo della pena detentiva con la pena pecuniaria nei casi in cui l’autore ha agito per fine di lucro. Nel numero 5 il nuovo riferimento ai numeri 1−3bis dell’articolo 197 sostituisce il riferimento del diritto vigente ai numeri 1−3 rendendo la disposizione più chiara. Gli oggetti e le rappresentazioni ai sensi di questi numeri continuano a non essere considerati pornografici se hanno un valore culturale o scientifico. Nel presente contesto, si rinuncia a una revisione più approfondita degli articoli 135 e 197. L‘attuazione della Convenzione del Consiglio dell‘Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, che il Consiglio federale ha
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deciso di firmare a inizio giugno 2010, renderà necessario compiere una nuova revisione dell’articolo 197.
Art. 200 Reato collettivo La versione tedesca dell’articolo 200 deve innanzitutto essere adeguata dal profilo redazionale sostituendo il termine «Richter» (giudice) con il termine «Gericht» (tribunale), neutro dal punto di vista del genere. Inoltre la formulazione potestativa della disposizione è trasformata in una formulazione imperativa per far sì che in caso di reato collettivo il giudice sia tenuto ad aumentare la pena per tenere conto del maggiore gravità dell’illecito commesso.
Titolo sesto: Dei crimini e delitti contro la famiglia
Art. 213 Incesto L’articolo 213 punisce con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu- niaria chiunque compie la congiunzione carnale con un proprio ascendente o discen- dente o con un fratello o sorella germani, consanguinei o uterini. L’attuale versione dell’articolo 213 è in vigore dal 1° gennaio 1990. La disposizione proposta dalla commissione di esperti prevedeva allora l’impunità delle relazioni incestuose tra adulti consenzienti30. Essa era stata violentemente criticata durante la consultazione e il Consiglio federale e il Parlamento avevano deciso di non sostener- la. Anche nell’ambito di una successiva modifica del Codice penale e del Codice penale militare entrata in vigore il 1° ottobre 2001, il Consiglio federale ha continua- to a ritenere necessario il divieto dell’incesto per proteggere l’integrità della famiglia e per motivi eugenetici31. L’importanza di questo reato è marginale. Secondo l’Ufficio federale di statistica tra il 1984 e il 2007 sono state pronunciate 87 sentenze in materia di incesto, vale a dire 3-4 sentenze in media annuale. I casi che invece hanno un’importanza pratica sono quelli di abusi commessi dai genitori su fanciulli e adolescenti; per reprimere questi comportamenti sono suffi- cienti gli articoli 187−191 (atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone di- pendenti, coazione sessuale, violenza carnale e atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere). Abrogando l’articolo 213 rimane impunita sol- tanto la congiunzione carnale tra adulti consenzienti (ascendente, discendente, fratello o sorella germani, consanguinei o uterini). Il riferimento alla protezione dei succitati beni giuridici, in particolare il divieto delle relazioni sessuali nell’ambito familiare e la protezione dell’integrità della famiglia, non appare convincente. In effetti, la fattispecie dell’articolo 213 non basta per proteggere l’integrità della famiglia. Da una parte, occorre rilevare che l’esistenza di un matrimonio non è un elemento costitutivo del reato. La norma si applica infatti anche alla congiunzione carnale tra
30 FF 1985 II 941 31 FF 2000 2635
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un padre separato o divorziato e sua figlia. Dall’altra è però punibile soltanto la congiunzione carnale tra parenti del sangue. Ciò non è coerente poiché gli abusi sessuali commessi nell’ambito di una famiglia ricomposta (anche detta famigliastra), di una famiglia di accudimento o di una famiglia adottiva sono pure dannosi, poiché violano il divieto delle relazioni sessuali nell’ambito familiare. Infine è poco sensato limitare la fattispecie di reato alla congiunzione carnale. Gli elementi costitutivi del reato non permettono peraltro di soddisfare le succitate esigenze eugenetiche. In primo luogo la fattispecie dell’incesto si applica anche in assenza di una gravidanza o di una nascita e in secondo luogo non vi è una disposi- zione che vieti di procreare alle persone che rischiano di trasmettere malattie eredita- rie senza essere parenti di sangue. Tenuto conto delle precedenti osservazioni, l’articolo 213 va abrogato.
Art. 219 cpv. 2 Violazione del dovere d’assistenza o educazione Il capoverso 2 va modificato in modo tale che il giudice sia tenuto a pronunciare una pena più mite nei casi in cui l’autore del reato ha agito per negligenza. Questa limi- tazione dell’apprezzamento del giudice intende consolidare la certezza del diritto. D’altra parte il reato colposo non è più punito con la multa ma con una pena detenti- va fino a sei mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo
Art. 221 cpv. 3 Incendio intenzionale Per motivi connessi con la certezza del diritto nel capoverso 3 la formulazione potestativa che dà al giudice la facoltà di pronunciare la pena prevista va sostituita con una formulazione che gli imponga di infliggerla (vedi anche i principi generali, n. 1.3).
Art. 222 Incendio colposo Poiché i capoversi 1 e 2 prevedono la medesima pena e riguardano analoghi com- portamenti colposi, è opportuno riunire le due fattispecie in un solo capoverso. Il capoverso 2 è di conseguenza abrogato.
Art. 223 n. 1 cma 2 Esplosione Per motivi connessi con la certezza del diritto nel n. 1 comma 2, la formulazione potestativa che dà al giudice la facoltà di pronunciare la pena prevista va sostituita con una formulazione che gli imponga di infliggerla (vedi anche i principi generali, n. 1.3).
Art. 224 cpv. 2 Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi Per motivi connessi con la certezza del diritto nel capoverso 2, la formulazione potestativa che dà al giudice la facoltà di pronunciare la pena prevista va sostituita
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con una formulazione che gli imponga di infliggerla (vedi anche i principi generali, n. 1.3).
Art. 225 Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi Appare insostenibile prevedere la medesima pena per il reato intenzionale, ma senza scopo delittuoso, di uso di materie esplosive o gas velenosi e per l‘uso colposo di materie esplosive o gas velenosi, il secondo reato è infatti meno grave dal profilo della colpa32 (vedi anche i principi generali, n. 1.3). È pertanto opportuno disciplina- re questi casi in capoversi separati. Il reato intenzionale commesso senza scopo delittuoso è ormai regolato nel capoverso 1 e la pena comminata rimane immutata. Il reato colposo è invece disciplinato nel nuovo capoverso 2 e, al fine di mantenere la coerenza con gli articoli 222 e 223 numero 2, viene comminata la stessa pena che in queste due disposizioni, vale a dire una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. La durata media della pena detentiva inflitta dai giudici per i comporta- menti repressi dall’articolo 225 è di regola inferiore a 30 giorni. L’attuale capoverso 2 è abrogato poiché il comportamento e la pena che vi sono previsti sono coperti dal capoverso 1 e dal nuovo capoverso 2 (vedi anche i principi generali, n. 1.3). Se la condotta dell’autore del reato soddisfa quanto attualmente previsto nel capoverso 2, il giudice può infliggere pene più miti usando il proprio apprezzamento. Il titolo marginale dell’articolo 225 è abbreviato e ciò rende più chiara la disposizio- ne.
Art. 226 Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi La pena prevista nel capoverso 1 è adeguata in seguito alle modifiche apportate alla Parte generale del CP (vedi anche n. 1.7). La pena minima di 30 aliquote giornaliere prevista nei capoversi 2 e 3 è inadeguata ed è quindi soppressa (vedi anche i principi generali, n. 1.3). La durata media delle pene detentive inflitte per i comportamenti puniti dalla presente disposizione varia tra 30 e 60 giorni.
Art. 226bis cpv. 1 Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radioattività e a raggi ionizzanti Per motivi di prevenzione generale connessi con il notevole potenziale di pericolo che deriva dal trattamento del materiale nucleare, è opportuno aumentare la pena minima prevista nel capoverso 1 a una pena detentiva di un anno. A favore della modifica proposta depone anche il fatto che il reato colposo è punito con una pena sino a cinque anni e non con una pena detentiva fino a tre anni, come gli altri reati colposi previsti nel titolo settimo del Codice penale.
32 Cfr. Bruno Roelli / Petra Fleischanderl, Basler Kommentar, loc. cit., n. 8 ad art. 225 CP.
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Art. 227 n. 1 cma 2 Inondazione. Franamento Per motivi connessi con la certezza del diritto nel numero 1 comma 2, la formulazio- ne potestativa che dà al giudice la facoltà di pronunciare la pena prevista va sostitui- ta con una formulazione che gli impone di infliggerla (vedi anche i principi generali, n. 1.3).
Art. 228 n. 1 Danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione Le diverse varianti della fattispecie previste nel numero 1 comma 1 sono riunite senza operare modifiche materiali. Per motivi connessi con la certezza del diritto nel numero 1 comma 2 la formulazione potestativa che dà al giudice la facoltà di pro- nunciare la pena prevista va sostituita con una formulazione che gli impone di in- fliggerla (vedi anche i principi generali, n. 1.3).
Art. 229 cpv. 1 Violazione delle regole dell’arte edilizia La pena massima prevista nel capoverso 1 è aumentata. Infatti, tenuto conto dal pericolo provocato e delle possibili conseguenze, questa pena è troppo mite in con- fronto alle pene previste negli altri articoli che nel titolo settimo puniscono reati intenzionali (p. es. art. 223 e 227). Inoltre appare insostenibile prevedere la medesi- ma pena per la commissione intenzionale e per la commissione colposa secondo il capoverso 2, che è meno grave sotto il profilo della colpa (vedi anche i principi generali, n. 1.3). La durata media della pena detentiva inflitta per i comportamenti puniti dalla presente disposizione va sino a 90 giorni, ma di regola è nettamente inferiore a 30 giorni.
Art. 230 n. 1 Rimozione od omissione di apparecchi protettivi La pena massima prevista nel capoverso 1 è aumentata. Infatti, tenuto conto dal pericolo provocato e delle possibili conseguenze del reato, questa pena è troppo mite in confronto alle pene previste negli altri articoli del titolo settimo che puniscono reati intenzionali (p. es. art. 223 e 227). Inoltre appare insostenibile prevedere la medesima pena per il reato commesso intenzionalmente e per il reato colposo previ- sto nel numero 2 meno grave sotto il profilo della colpa (vedi anche i principi gene- rali, n. 1.3). I comma 1 e 2 del numero 1 sono riuniti in un’unica disposizione senza operare modifiche materiali. La durata media della pena detentiva inflitta per i comportamenti puniti dalla presente disposizione va sino a 90 giorni ma di regola è nettamente inferiore a 30 giorni.
Titolo ottavo: Dei crimini e dei delitti contro la salute pubblica
Art. 231 n. 1 cma 1 Propagazione di malattie dell’uomo La pena minima di 30 aliquote giornaliere prevista nel numero 1 comma 1 è inade- guata ed è pertanto soppressa (vedi anche i principi generali, n. 1.3). La durata
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media della pena detentiva inflitta in applicazione dell’articolo 231 va da due a sei mesi.
Art. 232 n. 1 Propagazione di epizoozie I comma 1 e 2 del numero 1 sono riuniti in una sola disposizione (vedi anche i principi generali, n. 1.3) che per pena massima prevede una pena detentiva di cinque anni (come finora nel cma 2 del n. 1) ma non una pena minima (come finora nel cma 1 del n. 1). Il giudice tiene conto delle circostanze aggravanti finora previste nel comma 2 del numero 1 nell’ambito della commisurazione della pena.
Art. 233 n. 1 Propagazione di parassiti pericolosi I comma 1 e 2 del numero 1 sono riuniti in una sola disposizione (vedi anche i principi generali, n. 1.3) che per pena massima prevede una pena detentiva di cinque anni (come finora nel cma 2 del n. 1) ma non una pena minima (come finora nel cma 2 del n. 1). Il giudice tiene conto delle circostanze aggravanti finora previste nel comma 2 del numero 1 nell’ambito della commisurazione della pena.
Art. 234 cpv. 1 Inquinamento di acque potabili La pena minima di 30 aliquote giornaliere prevista nel capoverso 1 è inadeguata ed è pertanto soppressa (vedi anche i principi generali, n. 1.3).
Art. 235 n. 1 cma 2 e n. 2 Fabbricazione di foraggi nocivi La pena minima di 30 aliquote giornaliere prevista nel numero 1 comma 2 non è abrogata ma aumentata a 90 aliquote giornaliere per tenere adeguatamente conto della circostanza aggravante che consiste nell’avere l’autore del reato fatto mestiere della manipolazione o fabbricazione di foraggi nocivi (vedi anche i principi generali, n. 1.3). A differenza dell’articolo 68 che vincola la pubblicazione di una sentenza di condanna all’adempimento di determinate condizioni, la sentenza di condanna secondo il numero 1 comma 2 deve essere pubblicata senza che debba essere adem- pita qualsivoglia condizione. L’obbligo di pubblicare la sentenza di condanna è soppresso perché non è più necessario. Tale obbligo risaliva infatti all’inizio del secolo scorso, a un periodo in cui l’agricoltura aveva per la Svizzera un’importanza molto superiore a quella odierna e molte più persone dipendevano dai foraggi e dalla loro qualità. Va peraltro posto rimedio all’eccessiva differenza tra le pene previste nel numero 1 per la commissione intenzionale del reato e quelle previste nel numero 2 per la commissione colposa (vedi anche i principi generali, n. 1.3). Poiché l’entità delle pene previste nel numero 1 è adeguata, va inasprito il quadro sanzionatorio previsto nel numero 2. A tal fine sono considerate le modifiche apportate alla Parte generale del CP (vedi anche le spiegazioni di cui al numero 1.7).
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Art. 236 cpv. 1 e 2 Commercio di foraggi adulterati Per quanto concerne la soppressione dell’obbligo di pubblicare la sentenza di con- danna, si vedano i commenti all’articolo 235 numero 1. Va peraltro posto rimedio all’eccessiva differenza tra la pena prevista nel capoverso 1 per la commissione intenzionale del reato e quella prevista nel capoverso 2 per la commissione colposa (vedi anche i principi generali, n. 1.3). Poiché l’entità delle pene previste nel capo- verso 1 è adeguata, va inasprito il quadro sanzionatorio previsto nel capoverso 2. A tal fine sono considerate le modifiche apportate alla Parte generale del CP (vedi anche le spiegazioni di cui al numero 1.7).
Titolo nono: Dei crimini e dei delitti contro le pubbliche comunicazioni
Art. 237 n. 1 Perturbamento della circolazione pubblica La circolazione ferroviaria, disciplinata nell’attuale articolo 238, nonché la circola- zione stradale e aerea costituiscono forme della circolazione pubblica che è discipli- nata dal vigente articolo 237. Non vi è inoltre alcun motivo di prevedere pene diver- se per i comportamenti puniti secondo l’articolo 238 e per quelli repressi in virtù dell’articolo 237. Infatti, se nel momento dell’adozione di queste disposizione, il perturbamento del servizio ferroviario poteva causare danni maggiori di quelli provocati dai reati previsti nell’articolo 237, oggi non è più il caso, soprattutto se si considerano le potenziali conseguenze di una catastrofe aerea33. È pertanto opportu- no riunire gli attuali articoli 237 e 238 in un nuovo articolo 237 (vedi anche i prin- cipi generali, n. 1.3) che rechi il titolo marginale «Perturbamento della circolazione pubblica». Il nuovo articolo che risulta dalla riunione delle citate disposizioni ri- prende la struttura dell‘articolo 237 e non quella dell’articolo 238 per poter prevede- re nel numero 1 anche una fattispecie con un proprio quadro sanzionatorio per il caso in cui l’autore del reato metta scientemente in pericolo la vita o l’integrità di molte persone (n. 1 cma 2). L’entità delle pene comminate nel numero 1 si rifà in parte al quadro sanzionatorio dell’attuale articolo 237 e in parte a quello dell’attuale articolo 238. La pena massi- ma prevista per la fattispecie del numero 1 comma 1 è aumentata a dieci anni. Que- sto aumento è giustificato dal fatto che l’autore del reato mette intenzionalmente in pericolo il bene giuridico protetto, la qual cosa esclude il dolo eventuale come forma meno grave di intenzionalità. Nel caso più grave previsto nel numero 1 comma 2 è inflitta una pena detentiva da un anno a dieci anni come nell’attuale articolo 237. Diversamente da quanto fa l’attuale articolo 238, non occorre comminare pene più severe, in particolare se si considera che i comportamenti più gravi possono essere puniti da disposizioni che prevedono pene detentive superiori a dieci anni.
La durata media delle pene detentive inflitte per i reati secondo gli articoli 237 e 238 va sino a cinque mesi, ma di regola è inferiore a 30 giorni.
33 Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berna 2002, n. 20 ad art. 238 CP.
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Come nell’attuale articolo 238, ma diversamente dal vigente articolo 237, tra i beni giuridici protetti dal numero 1 comma 1 vi è anche la proprietà altrui. Ne fanno per esempio parte le proprietà dei passeggeri di società d‘aviazione o quelle della società medesima. Per motivi connessi con la certezza del diritto nel numero 1 comma 2 la formulazio- ne potestativa che dà al giudice la facoltà di pronunciare la pena prevista va sostitui- ta con una formulazione che gli impone di infliggerla (vedi anche i principi generali, n. 1.3). Il nuovo articolo 237 numero 2 non riprende il requisito della gravità della messa in pericolo, attualmente contenuto nell’articolo 238 capoverso 2 ma non nell’articolo 237 numero 2. Tale requisito intendeva evitare che, per incidenti di minima gravità, fossero avviati procedimenti penali contro il personale ferroviario, per esempio contro i conducenti dei tram34. Ma questa condizione non è giustificata, perché permette a terzi che non fanno parte del personale delle ferrovie, del persona- le aeroportuale o dell’organico incaricato della manutenzione delle strade di sfuggire alla pena. Inoltre, questo requisito relativo alla colpa limita l’applicazione del nume- ro 2 che concerne tutti i reati colposi.
Art. 238 Perturbamento del servizio ferroviario L’articolo 238 è abrogato. Vedi i commenti all’articolo 237 CP.
Art. 239 n. 2 Perturbamento di pubblici servizi Appare insostenibile prevedere la medesima pena per il reato commesso intenzio- nalmente e per il reato colposo previsto nel numero 2, meno grave sotto il profilo della colpa (vedi anche i principi generali, n. 1.3). La pena detentiva massima previ- sta nell’articolo 239 n. 2 è ridotta a un anno poiché questa disposizione, diversamen- te dall’articolo 237 numero 2 (che prevede una pena detentiva sino a tre anni), non riguarda la messa in pericolo della vita o dell’integrità della persona. La durata media delle pene detentive inflitte per i reati secondo l’articolo 239 è di regola nettamente inferiore a 30 giorni. Il titolo marginale della versione tedesca è modifi- cato per motivi redazionali.
Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure
Art. 240 cpv. 1 e 2 Contraffazione di monete È opportuno riunire gli articoli 240 e 241 in un nuovo articolo 240 (vedi anche i principi generali, n. 1.3). Non vi sono infatti motivi per sanzionare i comportamenti puniti dall’articolo 240 diversamente da quelli previsti nell’articolo 241. Visti i progressi realizzati in ambito tecnico negli ultimi anni, l’energia criminale che l’autore deve usare per una contraffazione di monete è inferiore al passato ed è
34 Bernard Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 238 StGB.
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comparabile a quella di cui deve servirsi l’autore di un’alterazione di monete35. Va inoltre rilevato che le due fattispecie sono state riunite anche in altri ordinamenti giuridici europei. All’articolo 240 è apposto un titolo marginale che sottolinea la riunione delle due disposizioni vigenti menzionando ambedue i titoli marginali. La pena massima comminata nel capoverso 1 è mitigata rispetto a quella prevista nell’attuale articolo 240 capoverso 1, in particolare per tenere conto della minore energia criminale necessaria per commettere questo reato; essa è invece inasprita rispetto al vigente articolo 241 capoverso 1 per reprimere i casi gravi che potrebbero presentarsi dopo la riunione delle due disposizioni. Il capoverso 1 non prevede alcuna pena minima. La pena minima prevista nel vigente articolo 240 capoverso 1, una pena detentiva di un anno, è abrogata poiché può rivelarsi troppo severa in casi che, pur essendo poco gravi, non sono considerati casi di esigua gravità ai sensi dell’articolo 240 capoverso 2. Quest’ultima disposizione è di conseguenza abrogata poiché sia il comportamento previsto sia la pena comminata sono contemplati nel nuovo capoverso 1 (vedi anche i principi generali, n. 1.3). Facendo uso del suo apprezzamento il giudice può d’ora innanzi infliggere una pena più lieve, se il com- portamento dell’autore del reato soddisfa i requisiti del capoverso 2 vigente. La durata media delle pene detentive inflitte per i reati secondo gli articoli 240 e 241 può superare i tre anni, ma di regola è di circa un anno. Il principio di universalità del diritto attualmente sancito nel capoverso 3 dell’articolo 240 è ripreso nel nuovo articolo 240 che risulta dalla riunione degli attuali articoli 240 e 241. Questo principio diviene così applicabile anche all’alterazione di monete, reato attualmente disciplinato nell’articolo 241. In propo- sito occorre rilevare che nell’articolo 245 numero 1 l’applicazione del principio di universalità del diritto è prevista anche per l’alterazione di valori di bollo ufficiali. Per motivi di chiarezza la terminologia impiegata nella versione tedesca del capo- verso 3 è adeguata a quella usata nei testi francese e italiano.
Art. 241 Alterazione di monete L’articolo 241 è abrogato. Vedi i commenti all’articolo 240 CP.
Art. 242 Messa in circolazione di monete false Chi mette in circolazione monete false espone il bene giuridico protetto a un perico- lo più concreto o causa un danno più grave rispetto al pericolo o al danno che risul- tano dalla contraffazione di monete36. Ciò basta per compensare la maggiore energia criminale palesata da chi contraffà monete. Pertanto, il quadro sanzionatorio dell’articolo 242 viene fatto coincidere con quello dell’articolo 240 capoverso 1. La durata media delle pene detentive inflitte per i reati secondo l’articolo 242 può superare cinque mesi, ma di regola è di circa due mesi. L’attuale capoverso 2 dell’articolo 242 è di conseguenza abrogato poiché sia il comportamento previsto sia la pena comminata sono contemplati nel nuovo capo-
35 cfr. Christiane Lentjes Meili / Stefan Keller, Basler Kommentar, loc. cit., n. 24 ad art. 241 CP. 36 cfr. Christiane Lentjes Meili / Stefan Keller, Basler Kommentar, loc. cit., n. 22 ad art. 242 CP.
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verso 1 (vedi anche i principi generali, n. 1.3). Se il comportamento dell’autore soddisfa i requisiti del capoverso 2 vigente, il giudice può infliggere una pena più lieve utilizzando il suo apprezzamento.
Art. 243 cpv. 2 Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione Va posto rimedio all’eccessiva differenza tra la pena prevista nel capoverso 1 per la commissione intenzionale del reato e quella prevista nel capoverso 2 per la commis- sione colposa (vedi anche i principi generali, n. 1.3). Poiché l’entità della pena prevista nel capoverso 1 è adeguata, va inasprita la pena prevista nel capoverso 2. A tal fine sono considerate le modifiche apportate alla Parte generale del CP (vedi anche le spiegazioni di cui al numero 1.7).
Art. 244 Importazione, acquisto e deposito di monete false Il capoverso 2 dell’articolo 244 è abrogato. Infatti il giudice può tenere conto del criterio della quantità quando fa uso del proprio apprezzamento nel quadro della commisurazione della pena nell‘ambito del capoverso 1 (vedi anche i principi gene- rali, n. 1.3). Inoltre, questo criterio non ha alcuna importanza per le altre fattispecie del titolo decimo del CP. Per poter reprimere anche i reati concernenti grandi quantità di monete false, e tenuto conto di quanto precede, la pena detentiva massima secondo il capoverso 1 è portata a cinque anni, parificandola alla pena attualmente prevista nel capoverso 2. La durata media delle pene detentive inflitte per i reati secondo l’articolo 244 rag- giunge i due anni, ma di regola varia tra uno e due mesi.
Art. 245 Falsificazione di valori di bollo ufficiali La pena massima prevista nell’articolo 245 è inasprita portandola a una pena deten- tiva di cinque anni. Infatti non è soddisfacente punire questo comportamento con una pena più mite di quella prevista nell’articolo 251per la falsificazione di docu- menti37. Inoltre, i comportamenti menzionati nell’articolo 245 hanno la medesima gravità di quelli a cui si riferisce l’articolo 248. La durata media delle pene detentive inflitte per i reati secondo l’articolo 244 è nettamente inferiore a 30 giorni. Per motivi di chiarezza la terminologia impiegata nella versione tedesca della dispo- sizione per fare riferimento al principio di universalità del diritto è adeguata a quella usata nei testi francese e italiano.
Art. 246 Falsificazione di marche ufficiali Essendo troppo mite, la pena massima prevista nell’articolo 246 è inasprita portan- dola a una pena detentiva di cinque anni. Infatti, i comportamenti menzionati nell’articolo 246 vanno considerati altrettanto gravi di quelli a cui si riferisce l’articolo 248.
37 Cfr. Christiane Lentjes Meili / Stefan Keller, Basler Kommentar, loc. cit., n. 34 ad art. 245 CP.
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Art. 247 cpv. 2 Strumenti per la falsificazione e uso illegittimo di strumenti Il capoverso 2 è abrogato poiché il comportamento previstovi è già contemplato negli articoli 240, 241 e 245 e l’autore si rende di regola colpevole anche del reato punito dall‘articolo 31238 (vedi anche i principi generali, n. 1.3).
Art. 250 Monete, valori di bollo ufficiali e marche ufficiali esteri Il campo d’applicazione dell’articolo 250 viene esteso alle marche ufficiali (art. 246) per dare maggiore coerenza alla normativa. Infatti, la situazione giuridica del diritto attuale non è soddisfacente poiché la contraffazione e l’alterazione di segni distintivi ufficiali esteri non sono punibili a differenza della contraffazione e alterazione di segni distintivi privati esteri.39 Viene inoltre precisato, conformemente a quanto sancito negli articoli 245 e 246, che si tratta di valori di bollo ufficiali e di marche ufficiali. Il titolo marginale dell’articolo 250 è adeguato per tenere conto dell’estensione del suo campo d’applicazione e della succitata precisazione.
Titolo undecimo: Della falsità in atti
Art. 251 n. 2 Falsità in documenti Il numero 2 è abrogato poiché sia il comportamento previsto sia la pena comminata sono contemplati nel nuovo numero 1 (vedi anche i principi generali, n. 1.3). Facen- do uso del suo apprezzamento il giudice può infliggere una pena più lieve, se il comportamento dell’autore del reato soddisfa i requisiti del capoverso 2 vigente.
Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica
Art. 259 Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza Questa disposizione si prefigge di proteggere la tranquillità pubblica. Dalla revisione della Parte generale del CP nel 2007, la pena comminata nel capoverso 1 per la pubblica istigazione a commettere un crimine equivale a quella prevista nel capover- so 2 per la pubblica istigazione a commettere un delitto implicante atti di violenza e consiste in una pena detentiva sino a tre anni o in una pena pecuniaria. Distinguere le due fattispecie è quindi ormai superfluo. La pubblica istigazione a commettere un crimine e la pubblica istigazione a commettere un delitto implicante atti di violenza
38 Cfr. Christiane Lentjes Meili / Stefan Keller, Basler Kommentar, loc. cit., n. 20 ad art.247 CP. 39 DTF 103 IV 31; Christiane Lentjes Meili / Stefan Keller, Basler Kommentar, loc. cit., n. 9 ad art. 250 CP; Stefan Trechsel / Hans Vest, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxis- kommentar, Zurigo/San Gallo 2008, n. 3 ad art. 246 CP.
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possono essere riunite in una sola disposizione con una modifica di natura puramen- te redazionale.
Art. 260ter n. 2 Organizzazione criminale Nella versione tedesca il termine «Richter» (giudice) è sostituito con il termine «Gericht» (tribunale) neutro dal punto di vista del genere. Nella versione italiana il termine «agente» è sostituito con «autore».
Art. 260quater Messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi La presente norma penale protegge la sicurezza pubblica. Essa protegge in particola- re gli individui dai reati intenzionali di violenza commessi con armi. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 1999 e ha scarso rilievo pratico visto che fino al 2007 erano state pronunciate soltanto 7 sentenze fondate su di essa. La norma puni- sce gli atti preparatori pericolosi di un reato principale di violenza o contro la libertà; una messa in pericolo astratta è sufficiente, non è necessario che il reato principale sia stato effettivamente commesso. La pena detentiva massima di cinque anni è troppo severa, poiché la disposizione reprime comportamenti che, in mancanza di un reato principale, non potrebbero nemmeno essere puniti a titolo di complicità, o comportamenti che costituiscono atti preparatori di semplici delitti. Appare pertanto adeguata una pena detentiva massima di tre anni. La clausola sussidiaria «in quanto non ricorrano le condizioni costitutive di un reato più grave» esclude purtroppo senza eccezioni l’applicazione dell’articolo 25 ai reati per i quali è comminata la medesima pena o una pena inferiore. Tale clausola è pertanto stralciata.
Art. 263 Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa
Questa norma penale non protegge un bene giuridico specifico e ha soltanto una minima importanza nella prassi (nei dieci anni prima del 2007 su di essa si sono fondate in media 36 sentenze per anno). L’autore del reato è punito per la messa in pericolo che cagiona mettendosi in stato di irresponsabilità e si concretizza con la commissione di un reato sotto l’influenza di una sostanza. Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel considerare l’articolo 263 incompatibile con il principio della colpa su cui si fonda il CP. Da una parte, l’articolo 263 si prefigge di punire un reato commesso in uno stato di intossicazione che per definizione esclude la colpa. Dall’altra, esso prevede la medesima comminatoria penale per la commissione intenzionale di un reato e per la sua commissione colposa. Infine, se un crimine commesso in stato di irresponsabilità è punito unicamente con una pena detentiva, il capoverso 2 prevede che il giudice pronunci una pena più severa. Nella DTF 104 IV 249 il Tribunale federale aveva fatto notare che questa norma penale costituisce un corpo estraneo nell’ambito dell’ordinamento del CP. Tenuto conto della sua scarsa importanza pratica e della menzionata incompatibilità con uno dei principi fonda- mentali del nostro diritto penale, l’articolo 263 può essere abrogato senza che sia necessario sostituirlo.
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Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale
Art. 266bis Imprese e mene dell’estero contro la sicurezza della Svizzera Questa norma penale protegge la sicurezza esterna della Svizzera. Il capoverso 2 va modificato affinché nei casi gravi il giudice sia tenuto a infliggere una pena minima consistente in una pena detentiva di un anno. Se il giudice considera grave un caso, la questione dell’applicazione della pena minima non rientrerà più in futuro nel suo apprezzamento. Ciò dovrebbe migliorare la certezza del diritto.
Art. 268 Rimozione di termini di confine pubblici Questa norma penale protegge i contrassegni di confine pubblici della Confedera- zione, dei Cantoni e dei Comuni. Riducendo a tre anni la pena detentiva massima, il quadro sanzionatorio di questa disposizione coincide ormai con quello dell’articolo 256 (rimozione di termini); infatti si tratta di fattispecie analoghe anche dal profilo dell’illiceità. Inoltre, appare adeguato comminare una pena detentiva di tre anni per la rimozione di termine di confine pubblici.
Art. 270 Offese agli emblemi svizzeri Questa norma penale protegge gli emblemi svizzeri. Riducendo a un anno la pena detentiva massima si tiene conto del fatto che la disposizione ha un’importanza prevalentemente simbolica. Nel contempo è pure ridotta a un anno la pena detentiva massima comminata per la fattispecie analoga prevista nell’articolo 298 (offese agli emblemi di uno Stato estero).
Art. 275bis Propaganda sovversiva Questa disposizione regola le condizioni della punibilità della propaganda sovversi- va. L’autore del reato deve fare propaganda dell’estero per sovvertire con la violenza l’ordine costituzionale della Confederazione o di un Cantone. La propaganda sov- versiva va pertanto considerata un atto preparatorio all’alto tradimento (art. 265) e agli attentati contro l’indipendenza della Confederazione (art. 266). Questa disposi- zione penale non ha alcuna importanza pratica poiché dal 1960 non ha funto da base per alcuna condanna. L’articolo 275bis può pertanto essere abrogato senza che occor- ra sostituirlo.
Art. 275ter Associazioni illecite Questa disposizione reprime gli atti preparatori delle fattispecie penali che vi sono menzionate. Poiché queste ultime sono formulate in modo molto ampio, alla fin fine si giunge a punire gli atti preparatori (come per esempio la provocazione alla fonda- zione di un’associazione illecita) di altri atti preparatori. Si tratta per esempio del caso in cui l’associazione di cui è prevista la fondazione si prefigge di turbare l’ordinamento costituzionale della Confederazione o dei Cantoni (art. 275). Questa disposizione estende la punibilità a un punto tale da essere difficilmente compatibile
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con i principi dello Stato di diritto. Essa non ha alcuna importanza pratica poiché dal 1960 non ha funto da base per alcuna condanna. L’articolo 275ter può pertanto essere abrogato senza che occorra sostituirlo.
Art. 276 Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari Questa norma penale disciplina un reato particolare che può essere commesso sol- tanto da civili in tempo di pace e corrisponde all’articolo 98 CPM. Essa intende proteggere l’efficienza bellica dell’esercito. La provocazione o l’incitamento alla violazione deve riferirsi ai reati previsti nel CPM: all’articolo 61 (disobbedienza), all’articolo 63 (sedizione), all’articolo 64 (concerto per la sedizione), agli artico- li 72−80 (violazione dei doveri di servizio), agli articoli 81−85 (reati contro i doveri del servizio). Rispetto all’articolo 259 CP (pubblica istigazione a un crimine o alla violenza), l’articolo 276 costituisce sia una lex specialis sia un complemento, poiché la provocazione prevista nell’articolo 276 numero 1 comma 1 può consistere in un delitto commesso senza violenza. Questa disposizione penale è servita per decenni per perseguire le persone che incitavano pubblicamente al rifiuto del servizio milita- re. Nel frattempo in Svizzera l’atteggiamento nei confronti del rifiuto del servizio militare è mutato: nel 1996 è stato introdotto il servizio civile sostitutivo e dal 1992 l’incitamento alla violazione dei doveri di servizio non è più perseguito penalmente. Questa disposizione penale non ha alcuna importanza pratica poiché dal 1978 ha funto da base per una sola condanna. L’articolo 276 può pertanto essere abrogato senza che occorra sostituirlo.
Art. 277 Falsificazione d’ordini o di istruzioni Questa norma penale disciplina un reato particolare che può essere commesso sol- tanto da civili in tempo di pace e corrisponde all’articolo 103 CPM. Essa intende proteggere la mobilitazione delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare. L’articolo 277 disciplina casi speciali di falsità in documenti (art. 251) e di soppressione di documento (art. 254). La disposizione penale non ha praticamente alcuna importanza pratica, infatti dal 1969 essa ha funto da base soltanto per
11 sentenze. L’articolo 277 può pertanto essere abrogato.
Art. 278 Turbamento del servizio militare Questa norma penale disciplina un reato particolare che può essere commesso sol- tanto da civili in tempo di pace e corrisponde all’articolo 100 CPM. Essa intende proteggere il buon adempimento del servizio militare: i militari devono poter adem- piere regolarmente i loro compiti di servizio senza essere ostacolati o turbati da civili. È in ogni caso prioritaria l’applicazione delle disposizioni penali che proteg- gono beni giuridici come l’integrità della persona e la vita, la libertà e la proprietà. L’applicazione dell’articolo 278, in quanto disposizione speciale, è invece prioritaria rispetto a quella dell’articolo 285 numero 1 (violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari) nei casi in cui i militari che hanno subito l’attacco sono considerati funzionari, come per esempio gli istruttori e i soldati di professione. Questa disposi- zione si applica soltanto in casi minori e ha scarsa importanza pratica (dal 1960 al
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2007 ha funto da base per soltanto 124 sentenze). L’articolo 278 può pertanto essere abrogato.
Titolo quattordicesimo: Dei delitti contro la volontà popolare
Art. 282 Frode elettorale Questa norma penale protegge l’esattezza della constatazione della volontà popolare. Nel numero 2 la pena minima comminata nel caso qualificato in cui l’autore del reato ha agito in qualità ufficiale va inasprita portandola a una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere. Questa modifica permette di stabilire una pro- gressione delle pene previste nella disposizione nel suo complesso, poiché il nume- ro 1 non prevede una pena minima per la fattispecie di base.
Art. 283 Violazione del segreto del voto Questa norma penale protegge la segretezza delle votazioni e delle elezioni. È op- portuno adeguare il quadro sanzionatorio dell’articolo 283 a quello dell’analoga fattispecie dell’articolo 179 (violazione di segreti privati), che punisce la presa di cognizione di segreti. La pena massima è di conseguenza ridotta a una pena detenti- va fino a un anno.
Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità
Art. 285 n. 2 cma 2 Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari La pena minima di 30 aliquote giornaliere comminata nel numero 2 comma 2 non è soppressa ma è inasprita a 90 aliquote giornaliere per tenere adeguatamente conto della circostanza aggravante dell’uso della violenza (vedi anche i principi generali, n. 1.3).
Art. 286 Impedimento di atti dell’autorità I comportamenti più gravi puniti dall’articolo 286 consistono nell’impedire agli organi statali di compiere gli atti di cui sono incaricati senza essere turbati. Per questi atti la pena massima prevista è troppo mite ed è pertanto opportuno inasprirla (vedi anche i principi generali, n. 1.3). A tal fine, si tiene conto delle modifiche apportate alla Parte generale del CP (vedi anche n. 1.7). La durata media delle pene detentive inflitte per i reati secondo l’articolo 286 è nettamente inferiore a 30 giorni. Occorre rilevare che prima del 1° gennaio 2007 per questo reato poteva essere inflitta una pena detentiva di un mese al massimo.
Art. 292 Disobbedienza a decisioni dell’autorità Questo reato non va più punito come contravvenzione ma come delitto per tenere conto dell’atteggiamento dell’autore che rifiuta di ottemperare a una decisione a lui
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intimata da un’autorità e delle conseguenze di tale rifiuto. Come nel caso dell’articolo 294, appare opportuno fissare come pena massima nell’articolo 292 una pena detentiva di un anno, anche tenuto conto delle pene previste negli articoli 290,
291 e 294. La durata media delle pene detentive inflitte in applicazione
dell’articolo 292 è nettamente inferiore a 30 giorni. Occorre rilevare che prima del 1° gennaio 2007 per questo reato poteva essere inflitta una pena detentiva di un mese al massimo.
Art. 293 cpv. 3 Pubblicazione di deliberazioni ufficiali segrete Nella versione tedesca il termine «Richter» (giudice) è sostituito con il termine «Gericht» (tribunale) neutro dal punto di vista del genere.
Art. 294 Violazione della interdizione di esercitare una professione L’articolo 294 non è più una contravvenzione ma un delitto. Il titolo marginale della versione tedesca va pertanto modificato.
Titolo sedicesimo: Dei crimini o dei delitti che compromettono le relazioni con gli Stati esteri
Art. 296 Oltraggio ad uno Stato estero La pena massima attualmente prevista nell’articolo 296 è troppo severa, soprattutto se confrontata con le pene comminate negli articoli 126 e 177. Il comportamento punito dalla presente disposizione va punito anche se si limita a un’espressione di disprezzo. È pertanto opportuno ridurre la pena a una pena detentiva di un anno, parificandola così con le pene previste negli articoli 270 e 298 che riguardano fatti- specie analoghe.
Art. 297 Oltraggi a organizzazioni internazionali e sovranazionali L’articolo 297 non intende proteggere soltanto le relazioni della Svizzera con le organizzazioni internazionali ma anche le relazioni con organizzazioni sovranazio- nali40. Il testo della norma e il suo titolo marginale sono completati di conseguenza. La pena massima attualmente prevista nell’articolo 297 è troppo severa, soprattutto in confronto alle pene comminate negli articoli 126 e 177. Il comportamento punito dalla presente disposizione va punito anche se si limita a un’espressione di disprez- zo. È pertanto opportuno ridurre la pena a una pena detentiva di un anno, parifican- dola così con le pene previste negli articoli 270 e 298 che riguardano fattispecie analoghe.
40 Stefan Trechsel / Hans Vest, op. cit., n. 1 ad art.297 CP.
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Art. 298 Offese agli emblemi di uno Stato estero La pena massima attualmente prevista nell’articolo 298 è troppo severa, soprattutto in confronto alla pena comminata nell’articolo 177. Il comportamento punito dalla presente disposizione va punito anche se si limita a un’espressione di disprezzo. È pertanto opportuno ridurre la pena a una pena detentiva di un anno, parificandola così con la pena prevista nell’articolo 270 che riguarda la fattispecie analoga dell’offesa agli emblemi svizzeri.
Titolo diciassettesimo: Dei crimini o dei delitti contro l’amministrazione della giustizia
Art. 303 Denuncia mendace La fattispecie della denuncia mendace non protegge soltanto l’interesse della collet- tività al funzionamento integro e corretto della giustizia ma anche la persona denun- ciata a torto di cui tutela i diritti della personalità connessi con la dignità, l’onore, la libertà, il patrimonio ecc. Il quadro sanzionatorio attuale per la fattispecie di base è straordinariamente ampio poiché il numero 1 prevede la pena detentiva o la pena pecuniaria senza fissare una soglia massima né minima. La disposizione è criticata nella dottrina perché la pena massima è la medesima di quella prevista per esempio per l’omicidio intenzionale41. Nonostante l’importanza dei beni giuridici interessati e la gravità delle conseguenze di una denuncia mendace, la pena massima prevista dal diritto vigente appare troppo severa e va ridotta. La «falsche Verdächtigung» prevista nel § 164 del Codice penale tedesco corrisponde in ampia misura alla denuncia mendace secondo l’articolo 303 ed è punita con una pena massima consistente in una pena detentiva di cinque anni. Visto quanto precede, è sufficiente e adeguato che il numero 1 prescriva una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. È pure opportuno mitigare il quadro sanzionatorio previsto nel numero 2 per le denunce mendaci concernenti una contravvenzione, in futuro è opportuno che la pena sia una pena detentiva fino a un anno o una pena pecuniaria. Il quadro sanzio- natorio della fattispecie presenta così una progressione ragionevole.
Art: 304 n. 2 Sviamento della giustizia Va abrogato il numero 2 secondo cui nei casi di esigua gravità il giudice può pre- scindere da ogni pena. Egli può infatti prescindere dalla pena in applicazione dell’articolo 52.
Art. 305 cpv. 1ter (nuovo) e cpv. 2 Favoreggiamento Questa norma protegge l’amministrazione della giustizia penale dagli ostacoli. Garantisce innanzitutto la protezione dell’ordinamento penale svizzero; gli ordina-
41 Vedi tra gli altri: Vera Delnon / Bernhard Rüdy, Basler Kommentar, loc. cit., n. 31 ad art. 303 CP; Stefan Trechsel / Heidi Affolter-Eijsten, loc. cit., n. 11 ad art. 303 CP.
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menti penali esteri sono tutelati contro il favoreggiamento soltanto per quanto con- cerne i crimini più gravi, dichiarati imprescrittibili dall’articolo 101. La pena prevista dal diritto attuale è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria, indipendentemente dal genere (crimine, delitto o contravvenzione) del reato commesso dalla persona favoreggiata. Il favoreggiamento non dovrebbe però essere punito con una pena più severa di quella prevista per il reato commesso dalla persona favoreggiata, poiché l’interesse decisivo dello Stato risiede nel perseguire e punire tale reato (vedi anche art. 160 numero 1 cma 2, ricettazione). Occorre pertanto sancire questo principio inserendo nella disposizione un nuovo capoverso 1ter. Nei casi in cui l’autore del reato abbia relazioni così strette con la persona favoreg- giata da rendere scusabile la sua condotta, il capoverso 2 va modificato sostituendo la facoltà del giudice di prescindere da ogni pena con l’obbligo di farlo.
Art. 305bis n. 2 Riciclaggio di denaro Dall’entrata in vigore della nuova Parte generale del CP, l’articolo 305bis numero 2 prevede che la pena detentiva sia cumulata con una pena pecuniaria fino a 500 aliquote giornaliere. L’importo di 500 aliquote giornaliere si spiega come segue. Nel suo disegno il Consiglio federale aveva previsto un importo massimo di 2000 franchi per l’aliquota giornaliera42. L’importo massimo della pena pecuniaria − ottenuto moltiplicando l’aliquota giornaliera massima per il numero di aliquote giornaliere previste − era di conseguenza 1 milione di franchi, somma che corri- spondeva alla pena comminata allora. Dopo che il Parlamento ha aumentato a 3000 franchi l’importo massimo dell’aliquota giornaliera (art. 34 cpv. 2; Pena pecu- niaria – Commisurazione), il calcolo di cui sopra è divenuto inesatto. L’avamprogetto si prefigge di rimediare a questa inesattezza fissando a 360 aliquote giornaliere la pena pecuniaria massima da cumulare con una pena detentiva. Inoltre, non sarà generalmente necessario infliggere una pena pecuniaria così elevata per sanzionare adeguatamente un caso grave di riciclaggio di denaro in cui è stato rea- lizzato un importante profitto, poiché i profitti di un reato sono confiscati in virtù dell’articolo 70 o vanno risarciti secondo l’articolo 71.
Art. 306 cpv. 2 e cpv. 3 (nuovo) Dichiarazione falsa di una parte in giudizio La dottrina è unanime nel considerare anacronistici il giuramento e la promessa solenne43. Queste nozioni non figurano peraltro nel futuro codice di procedura civile che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. Il capoverso 2 può pertanto essere abrogato senza che sia necessario sostituirlo.
42 Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale mili- tare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, numero 213.111; FF 1999 II 1669. 43 Vera Delnon / Bernhard Rüdy, Basler Kommentar, loc. cit., n. 29 ad art. 306 CP con ulteriori riferimenti.
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Diversamente dall’articolo 307 (falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione), l’articolo 306 non prevede una pena più mite per i casi in cui la dichiarazione falsa concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice. Ciò è 44 fonte di incertezza. Come auspica una parte della dottrina , nell’articolo 306 va contemplato un caso di questo genere e la disposizione è di conseguenza completata da un capoverso 3.
Art. 307 cpv. 2 Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpreta- zione
Vedi commenti all’articolo 306 capoverso 2.
Art. 308 Attenuazione di pene La versione tedesca dell’articolo 308 richiede due adeguamenti terminologici: il termine «Richter» (giudice) è sostituito con il termine «Gericht» (tribunale) neutro dal punto di vista del genere e l’enunciato « von einer Strafe kann Umgang genom- men werden » è sostituito con «kann von einer Bestrafung abgesehen werden» (cfr. la formulazione agli art. 52 segg.
Art. 310 n. 2 cma 2 Liberazione di detenuti La pena minima comminata nell’articolo 310 numero 2 comma 2 è aumentata a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere in applicazione del principio fondamentale della presente revisione secondo cui le pene pecuniarie inferiori a 30 aliquote gior- naliere e le pene detentive inferiori a un mese vanno eliminate (vedi sopra n. 1.3 Principi generali). In tal modo si ripristina una progressione ragionevole tra il nume- ro 2 comma 1, che non prevede una pena minima, e il numero 2 comma 2.
Art. 311 n. 1 Ammutinamento di detenuti Nell’articolo 311 numero 1 la pena pecuniaria minima di 30 aliquote giornaliere va sostituita con la pena pecuniaria per ristabilire una progressione ragionevole con il reato qualificato previsto nel numero 2.
Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d’ufficio e professionali
Art. 317 n. 2 Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari La differenza tra la pena prevista nel numero 1 per la commissione intenzionale del reato e quella prevista nel numero 2 per la commissione colposa è eccessiva. A questa situazione va posto rimedio (vedi anche n. 1.3 Principi generali). Poiché nel numero 1 l’entità della pena è adeguata, occorre inasprire la pena comminata nel
44 Ernst Hafter, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil, Zweite Hälfte, Berlino 1943, §126 numero 3 ; Günter Stratenwerth / Felix Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Be- sonderer Teil II : Straftaten gegen Gemeininteressen, 6° ed., Berna 2008, §54 n. 17.
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numero 2. A tal fine si tiene conto delle modifiche apportate alla Parte generale del CP (vedi anche n. 1.7).
Art. 318 Falso certificato medico L’attuale numero 1 comma 2 va abrogato, poiché il comportamento e la pena previ- sti sono contemplati nel numero 1 comma 1 (vedi anche i principi generali, n. 1.3). La pena massima prevista nel numero 1 è inasprita e diviene una pena detentiva di cinque anni. Infatti, nei casi più gravi finora previsti nel numero 1 comma 2 appare adeguata una pena detentiva fino a cinque anni. Il giudice fa uso del suo apprezza- mento per stabilire l’entità della pena. La pena massima comminata nel numero 1 corrisponde ormai alla pena prevista negli articoli 251, 317 numero 1 e 322quater, che riguardano comportamenti in parte analoghi. La differenza tra la pena prevista nel numero 1 per la commissione intenzionale del reato e quella prevista nel numero 2 per la sua commissione colposa è eccessiva. A questa situazione va posto rimedio (vedi anche n. 1.3 Principi generali). Appare opportuno inasprire la pena prevista nel numero 2. A tal fine si tiene conto delle modifiche apportate alla Parte generale del CP (vedi anche n. 1.7).
Art. 319 Aiuto alla evasione di detenuti La pena massima prevista nell’articolo 319 è inasprita e diviene una pena detentiva di cinque anni. Una pena di tale entità appare infatti adeguata per punire i reati contemplati dalla presente disposizione. Come nel caso aggravato previsto espres- samente nell’attuale articolo 318 numero 1 comma 2, tale pena appare adeguata se l’autore ha domandato, accettato o si è fatto promettere una ricompensa speciale per commettere il reato. Il giudice fa uso del suo apprezzamento per stabilire se è effet- tivamente il caso. La pena massima comminata nell’articolo 319 corrisponde ormai alla pena prevista negli articoli 312, 317 numero 1 e 322quater, che riguardano com- portamenti in parte analoghi.
Art. 320 n. 1 cma 1 Violazione del segreto d’ufficio La pena massima prevista nell’articolo 320 numero 1 comma 1 è inasprita e diviene una pena detentiva di cinque anni. Una pena di tale entità appare infatti adeguata per punire i reati contemplati dalla presente disposizione. Tale è il caso se l’autore ha domandato, accettato o si è fatto promettere una ricompensa speciale per commette- re il reato. Il giudice fa uso del suo apprezzamento per stabilire se è effettivamente il caso. La pena massima comminata nell‘articolo 320 numero 1 comma 1 corrisponde ormai alla pena prevista negli articoli 312, 317 numero 1, 319 nonché 321 numero 1 comma 1, 321ter capoverso 1 (nuova versione) e 322quater, che riguardano comporta- menti in parte analoghi. La durata media delle pene detentive inflitte per i reati secondo l’articolo 320 va sino a cinque mesi, ma di regola non supera i tre mesi.
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Art. 321 n. 1 cma 1 Violazione del segreto professionale La pena massima prevista nell’articolo 321 numero 1 comma 1 è inasprita e diviene una pena detentiva di cinque anni. Una pena di tale entità appare infatti adeguata per punire i reati contemplati dalla presente disposizione. Tale è il caso se l’autore ha domandato, accettato o si è fatto promettere una ricompensa speciale per commette- re il reato. Il giudice fa uso del suo apprezzamento per stabilire se ciò è effettiva- mente il caso. La pena massima comminata nell‘articolo 321 numero 1 comma 1 corrisponde ormai alla pena prevista negli articoli 312, 317 numero 1, 319 nonché 320 numero 1 comma 1, 321ter capoverso 1 (nuova versione) e 322quater, che riguar- dano comportamenti in parte analoghi.
Art. 321ter cpv. 1, 2 e 4 Violazione del segreto postale e del segreto delle tele- comunicazioni La pena massima prevista nell’articolo 321ter capoverso 1 è inasprita e diviene una pena detentiva di cinque anni. Una pena di tale entità appare infatti adeguata per punire i reati contemplati dalla presente disposizione. Tale è il caso se l’autore ha domandato, accettato o si è fatto promettere una ricompensa speciale per commette- re il reato. Il giudice fa uso del suo apprezzamento per stabilire se è effettivamente il caso. La pena massima comminata nell‘articolo 321ter capoverso 1 corrisponde ormai alla pena prevista negli articoli 312, 317 numero 1, 319 nonché 320 numero 1 comma 1, 321 numero 1 comma 1 (nuova versione) e 322quater, che riguardano comportamenti in parte analoghi. Per mantenere l’attuale simmetria tra le pene previste negli attuali capoversi 1 e 2 e tenuto conto dell’importanza del bene giuridico protetto, occorre modificare il testo francese del capoverso 2 che prevede d’ora innanzi una pena detentiva di cinque anni. Nel capoverso 4 la menzione del motivo giustificativo «per evitare danni» è contro- versa e superflua; tale motivo è in particolare già dato in virtù degli articoli 14, 17 e 18 e delle condizioni che vi sono previste.45 Questo motivo giustificativo può per- tanto essere abrogato (vedi anche i principi generali, n. 1.3).
Art 322bis Mancata opposizione a una pubblicazione punibile La differenza tra le pene previste per la commissione intenzionale del reato e quelle previste per la sua commissione colposa è eccessiva. A questa situazione va posto rimedio modificando il capoverso 1 (vedi anche n. 1.3 Principi generali). L’entità della pena per la commissione intenzionale del reato è adeguata, occorre inasprire quella prevista per il reato colposo. A tal fine si tiene conto delle modifiche apporta- te alla Parte generale del CP (vedi anche n. 1.7). La punibilità secondo l’articolo 322bis presuppone che un reato sia stato oggettiva- mente commesso mediante una pubblicazione. Tale reato è un reato preliminare
45 Bernard Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 321ter CP; Niklaus Oberholzer, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 321ter CP; Stefan Trechsel / Viktor Lieber, op. cit., n. 6 ad art. 321ter CP.
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come quello che precede la ricettazione (art. 160). Pertanto la pena prevista per il reato punito dall’articolo 332bis non deve essere più severa di quella comminata per il reato preliminare. L’articolo 322bis è di conseguenza completato dall’aggiunta di un nuovo capoverso 2 il cui contenuto si ispira a quello dell‘articolo 160 numero 1 comma 2. Poiché il reato di cui all’articolo 322bis deve essere preceduto da un reato prelimina- re, nel caso di un reato punibile solo a querela di parte è possibile perseguire sussi- diariamente il responsabile secondo l’articolo 322bis soltanto se in precedenza è stata sporta una valida querela contro l’autore della pubblicazione (DTF 130 IV 121, consid. 2.3). L’articolo 322bis è di conseguenza completato con l’aggiunta di un nuovo capoverso 3 il cui contenuto si ispira al contenuto dell’articolo 160 numero 1 comma 3.
Titolo ventesimo: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale
Art. 325bis Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d’abitazione e commerciali La presente disposizione protegge la libertà del conduttore di prevalersi delle norme sulla protezione dei conduttori senza essere ostacolato e senza dover temere misure di ritorsione. Questa disposizione è in vigore dal 1° luglio 1990 ed ha scarsa impor- tanza pratica. Infatti, dalla sua entrata in vigore ha funto da base soltanto a quattro sentenze, l’ultima delle quali nel 1997. Essa può pertanto essere abrogata.
Art. 326bis Nel caso dell’articolo 325bis L‘articolo 326 rinvia all’articolo 325bis. Poiché si prevede di abrogare quest’ultima bis
disposizione va abrogato anche l’articolo 326bis.
Art. 328 Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione Il campo d’applicazione dell’articolo 328 è ristretto rispetto ad altri reati di falsifica- zione come l’articolo 155 (contraffazione di merci), l’articolo 243 (imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione) o l’articolo 245 (falsificazione di valori di bollo ufficiali). La disposizione riguarda soltanto la contraffazione di segni di valore postale non più validi senza fine di falsificazione. L’importanza pratica della disposizione è quasi nulla. Tra il 1984 e il 2006 non è stata pronunciata alcuna sentenza sul fondamento dell’articolo 328 che va pertanto abrogato.
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Art. 329 Violazione di segreti militari L’articolo 329 completa gli articoli 267 (tradimento nelle relazioni diplomatiche), 274 (spionaggio militare) e 301 (spionaggio in danno di Stati esteri), nonché gli articoli 86 CPM (spionaggio e violazione proditoria di segreti militari) e 106 CPM (violazione di segreti militari). Rispetto a queste disposizioni l’applicazione dell’articolo 329 è sussidiaria. Secondo una parte della dottrina vi è invece concorso proprio con il reato previsto nell’articolo 186 (violazione di domicilio)46. La disposizione ha perso gran parte della sua importanza. Secondo l’Ufficio federale di statistica tra il 1984 e il 2006 non è stata pronunciata alcuna sentenza sul fonda- mento dell’articolo 329 che va pertanto abrogato.
Art. 330 Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall’esercito Il presente articolo corrisponde in parte all’articolo 107 CPM (disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili) e nei confronti di quest’ultima disposi- zione la sua applicazione è sussidiaria. Anche in tempo di pace, alle condizioni stabilite nell’articolo 3 CPM, il diritto penale militare può essere applicato a civili, di conseguenza esclusi dal campo d’applicazione dell’articolo 330 che perde così gran parte del suo senso.47 Tra il 1984 e il 2006 è stata pronunciata una sola sentenza sul fondamento dell’articolo 329 che, mancando di importanza pratica, va abrogato.
Art. 331 Uso indebito della uniforme militare In tempo di pace la cerchia delle persone che possono commettere questo reato comprende soprattutto i civili che rientrano nel campo d’applicazione dell’articolo 73 CPM (abuso e sperpero di materiali) in applicazione dell‘articolo 3 CPM (condizioni personali). L’articolo 331 ha scarsa importanza pratica. Tra il 1984 e il 2006 sono state pronun- ciate 18 sentenze sul fondamento di questa norma, vale a dire meno di una sentenza all‘anno. Questa disposizione va pertanto abrogata.
Art. 332 Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite Conformemente all’articolo 332 è punito con la multa chiunque non dà l’avviso secondo le prescrizioni del Codice civile per una cosa che ha trovato o che è venuta in suo possesso. L’autore del reato deve sapere che si tratta di una cosa perduta o involontariamente venuta in suo possesso. Se ha voluto appropriarsene, non si appli- ca l’articolo 332 ma l’articolo 137 numero 2 comma 1 (appropriazione semplice), che è un reato perseguito a querela di parte e punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Poiché l’appropriazione semplice è un reato più grave dell’omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite, è poco convincente che sia perseguibile solo a quere- la di parte. Questa situazione può avere la singolare conseguenza che, nel caso in cui
46 Esther Omlin, Basler Kommentar, loc. cit., n. 22 ad art. 329 CP.
47 Esther Omlin, Basler Kommentar, loc. cit., n. 5 ad art. 330 CP.
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l’azione penale non sia avviata da una querela di parte fondata sull’articolo 137 numero 2 comma 1, il reato venga perseguito d’ufficio in base all’articolo 332. I Paesi vicini hanno normative analoghe concernenti l’obbligo di notificare il rinve- nimento di cose smarrite, ma non prevedono sanzioni penali per la sua violazione. In tutti questi Paesi è soltanto l’appropriazione della cosa smarrita a essere considerata un reato, come peraltro prevede l’articolo 13748. Tenuto conto della mancanza di coerenza della normativa prevista nell’articolo 332 e dei dubbi sul carattere penalmente reprensibile dell’omessa notificazione del rinvenimento di una cosa smarrita, questa norma va abrogata.
2.3 Dell’attuazione e dell’applicazione del Codice penale
Titolo terzo: Delle autorità cantonali e della loro competenza per materia e per territorio; procedura
Art. 342 cpv. 1 Foro per i reati commessi all’estero
Per motivi di chiarezza la terminologia impiegata nella versione tedesca della dispo- sizione è adeguata a quella usata nei testi francese e italiano. La versione italiana è oggetto di una modifica di ordine redazionale.
2.4 Codice penale militare del 13 giugno 192749
La Parte speciale del Codice penale militare corrisponde sostanzialmente alla Parte speciale del Codice penale; le sole differenze tra i due testi sono quelle necessarie per tenere conto delle specifiche necessità del CPM. Come altre revisioni parziali, la presente revisione del Codice penale militare si prefigge di conservare per quanto possibile tale corrispondenza. Di conseguenza, i commenti alla Parte speciale del CP valgono anche per il CPM. Tra le due normative vi sono differenze inevitabili, come l’inasprimento della pena durante il servizio attivo o le pene disciplinari nei casi poco gravi. Per quanto con- cerne le norme dal contenuto specificamente militare, che non sono previste nel diritto penale ordinario, occorre fare riferimento ai principi definiti sopra nel nume- ro 1.3 (art. 73 n. 1, 76 n. 1, 80 n. 1, 89 cpv. 1 e 94 cpv. 3 CPM). Inoltre, nella ver- sione tedesca il termine «Richter» (giudice) è sostituito con il termine «Gericht» (tribunale) (art. 60c cpv. 2, 81 cpv. 3, 82 cpv. 4, 83 cpv. 3, 101 cpv. 3, 145 n. 6, 146 n. 3, 148 n. 2, 159b, 179a e 220 n. 2 cma 2 CPM) e nella versione italiana la formu-
48 Marcel Alexander Niggli, Basler Kommentar, loc. cit., n. 1 ad art. 332 CP.
49 RS 321.0
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lazione di due articoli è adattata al corrispondente articolo del CP (art. 101 e
144 CPM) senza mutarne il contenuto.
Peraltro, l’articolo 107 CPM commina la medesima pena per la commissione inten- zionale del reato e per la commissione colposa; la commissione colposa è soppressa poiché non appare opportuno estendere in tal modo la punibilità50. La modifica dell’articolo 129 CPM permette di infliggere sanzioni disciplinari per tutte le moda- lità di commissione del reato. Gli ingressi di tutte le vecchie leggi sono adeguati alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 199951 nell’ambito delle loro revisioni totali o parziali. Attualmente il riferimento alla nuova Costituzione federale è contenuto soltanto in una nota a piè di pagina.
2.5 Diritto penale accessorio
Legge federale del 16 dicembre 200552 sugli stranieri
Art. 116 cpv. 2
Questa disposizione prevede la possibilità di infliggere una multa per reati di lieve gravità che rimangono pur tuttavia delitti. Sostituendo la formulazione potestativa della disposizione con una formulazione imperativa, questi reati divengono contrav- venzioni (vedi n. 1.3).
Codice di procedura penale del 5 ottobre 200753
Art. 23 cpv. 1 lett. k L’abrogazione degli articoli 329−331 CP vanifica questa disposizione che va pertan- to abrogata.
Legge del 20 giugno 199754 sulle armi
Art. 33 cpv. 2 La commissione colposa del reato (cpv. 2) è punita con la multa fino a 10 000 fran- chi mentre il reato intenzionale (cpv. 1) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Questa differenza è eccessiva, sicché d’ora innanzi per la commissione colposa del reato è prevista una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria (vedi n. 1.3 e 1.10). Il secondo periodo è stralciato poiché dal
50 Cfr. Peter Popp, Kommentar zum Militärstrafgesetz, Besonderer Teil, San Gallo 1992, n. 26 ad art. 107 CPM. 51 RS 101 52 RS 142.20 53 RS 312.0 (AS 2010 1881) 54 RS 514.54
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1° gennaio 2007 la Parte generale del Codice penale contempla una disposizione dall’analogo tenore (art. 52 CP).
Art. 34 cpv. 2 Il capoverso 2 va abrogato poiché dal 1° gennaio 2007 la Parte generale del Codice penale sancisce una disposizione dall’analogo tenore (art. 52 CP).
Legge dell‘8 ottobre 198255 sull’approvvigionamento del Paese
Le disposizioni penali sono adeguate alla nuova terminologia della Parte generale del Codice penale tenuto conto di quanto prescrive l’articolo 333 CP.
Ingresso Gli ingressi di tutte le vecchie leggi sono adeguati alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 199956 nell’ambito delle loro revisioni totali o parziali. Attualmente il riferimento alla nuova Costituzione federale è contenuto soltanto in una nota a piè di pagina.
Art. 42 cpv. 3−5 Il capoverso 3 punisce la commissione colposa come una contravvenzione e il reato intenzionale con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Que- sta differenza è eccessiva, ragion per cui la pena comminata per la commissione colposa del reato è d’ora innanzi una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria (vedi n. 1.3 e 1.10). La comminatoria penale contenuta nel capoverso 4 è la medesima del capoverso 3 e va parimenti adeguata. Peraltro non occorre più disciplinare esplicitamente le viola- zioni contrattuali minime o i casi poco gravi (cfr. art. 52 CP). Le contravvenzioni previste nei capoversi 3 e 4 divengono delitti, vanificando le regole diverse contenute nel capoverso 5 sulla prescrizione delle contravvenzioni, che vanno di conseguenza abrogate.
Art. 43 cpv. 2 e 3 Il capoverso 2 è un caso di applicazione dell’articolo 292 CP. L’avamprogetto inasprisce la comminatoria penale dell’articolo 292 CP sostituendo la multa con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Questa modifica va pertan- to ripresa nel capoverso 2. Il capoverso 3 rimane una contravvenzione per la quale è comminata la multa.
55 RS 531 56 RS 101
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Art. 45b n. 3 La revisione della Parte generale del CP ha soppresso l‘attenuazione della pena secondo il libero apprezzamento del giudice e l’ha sostituita con l’attenuazione semplice (art. 48 CP), occorre pertanto adeguare di conseguenza la presente disposi- zione. Inoltre, le versioni tedesca e francese sono oggetto di un ulteriore adeguamen- to terminologico (rispettivamente «von einer Strafe absehen» invece di «von einer Bestrafung Umgang nehmen» e «renoncer à prononcer une peine» invece di «exem- pter l'auteur de toute peine »).
Art. 47 cpv. 4 e 5 Vedi commenti sull’articolo 42 capoverso 4 (cpv. 4). Le regole sull’interruzione e la sospensione della prescrizione previste nel capover- so 5 sono abrogate (art. 333 cpv. 6 lett. c CP). In proposito occorre aggiungere che dal 1° gennaio 2007, per quanto concerne l’azione penale, la prescrizione si estingue se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza (art. 97 cpv. 3 CP).
Art. 48 Poiché questa disposizione non concerne soltanto delitti ma anche crimini, la rubrica va modificata di conseguenza. Gli attuali capoversi 1 e 2 sono riuniti in un solo capoverso, senza compiere modifiche materiali (cpv. 1). Nel diritto vigente la com- missione colposa del reato è punita come contravvenzione al capoverso 3, mentre per la commissione intenzionale del reato i capoversi 1 e 2 prevedono una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Questa differenza è eccessiva (vedi n. 1.3 e 1.10) e occorre porvi rimedio. Di conseguenza la commissione colposa del reato è d’ora innanzi punita con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria (nuovo cpv. 2). La contravvenzione prevista nel capoverso 3 diviene così un delitto vanificando l‘attuale capoverso 4.
Art. 49 cpv. 1 Il riferimento alla Parte generale del CP è superfluo e va pertanto stralciato; nel contempo va adeguata anche la rubrica.
Legge del 4 ottobre 196357 sugli impianti di trasporto in condotta
Le disposizioni penali sono adeguate alla nuova terminologia della Parte generale del Codice penale tenuto conto di quanto prescrive l’articolo 333 CP.
57 RS 746.1
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Ingresso Gli ingressi di tutte le vecchie leggi sono adeguati alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 199958 nell’ambito delle loro revisioni totali o parziali. Attualmente il riferimento alla nuova Costituzione federale è contenuto soltanto in una nota a piè di pagina.
Art. 44 Nel capoverso 1 è introdotta una pena minima consistente in una pena detentiva di un anno, come è stato fatto per le disposizioni analoghe (cfr. art. 223, 224, 227, 228 CP nonché art. 88 cpv. 2 della legge federale del 21 marzo 200359 sull’energia nucleare). A differenza del capoverso 1, la messa in pericolo di persone e cose non è un ele- mento costitutivo del reato previsto nel capoverso 2; per lo meno l’autore non deve aver avuto un’intenzione diretta di creare il pericolo. In tale misura, il capoverso 2 si applica in tutti i casi in cui l’autore del reato agisce intenzionalmente senza che siano però adempiute le rimanenti condizioni stabilite nel capoverso 1. Occorre inoltre rilevare che la modifica della Parte generale del Codice penale ha reso caduca la distinzione tra le pene comminate nei capoversi 2 e 3 (intenzione/negligenza). Orbene, le pene previste per la commissione intenzionale di un reato devono essere diverse da quelle previste per la sua commissione colposa (vedi n. 1.3, 1.10). Per questi motivi la pena prevista nel capoverso 2 per la commissione intenzionale del reato va inasprita trasformandola in una pena detentiva sino a cinque anni o in una pena pecuniaria.
Art. 45 La multa è aumentata a 100 000 franchi (cpv. 1) se la commissione del reato è inten- zionale e a 50 000 franchi in caso di commissione colposa (cpv. 3). Per tenere conto del rincaro cumulato dal 1963, gli importi attuali della multa (20 000 e 10 000 franchi) vanno quadruplicati anche perché le multe attuali non esplicano più l’auspicato effetto di prevenzione generale. Per il rimanente, l’avamprogetto dota la disposizione di una nuova struttura in capoversi e lettere, sostituendo i numeri e i comma in cui è articolata la regola vigente. La legge prevede che se le condizioni o gli oneri inosservati sono stati posti per tutelare la sicurezza del Paese, l’indipendenza o la neutralità della Svizzera o per evitare una dipendenza economica incompatibile con l’interesse generale del Paese, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (n. 1 cma 7). Questa disposizione va abrogata senza che sia necessario sostituirla poiché, per mancanza di precisione, essa viola il principio della legalità. Trattandosi di una contravvenzione la clausola sussidiaria «né il fatto costituisca un reato più grave» è superflua, mentre la punibilità dei reati che violano nel contempo
58 RS 101 59 RS 732.1
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leggi diverse va risolta applicando le regole del concorso di norme penali; tale clausola può pertanto essere stralciata.
Legge federale del 23 settembre 195360 sulla navigazione marittima sotto ban- diera svizzera
Le disposizioni penali sono adeguate alla nuova terminologia della Parte generale del Codice penale tenuto conto di quanto prescrive l’articolo 333 CP.
Ingresso Gli ingressi di tutte le vecchie leggi sono adeguati alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 199961 nell’ambito delle loro revisioni totali o parziali.
Art. 4 cpv. 4 e 5 (nuovo) Il capoverso 4 corrisponde all’articolo 6bis numero 2 aCP. Quest’ultima disposizione è stata riformulata nell’ambito della revisione della Parte generale del CP (cfr. art. 5 cpv. 2 e 3, 6 cpv. 3 e 4 nonché 7 cpv. 4 e 5 CP). È pertanto ripreso il tenore della disposizione del CP riformulata, per far sì che la legge sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera e il CP contengano la medesima formulazione.
Art. 128 cpv. 1 La disposizione è dotata di una nuova struttura senza che siano compiute modifiche materiali.
Art. 129 cpv. 1 e 2 Il reato disciplinato dalla presente disposizione costituisce un caso speciale di quello previsto nell’articolo 128. Infatti, esso consiste in una violazione intenzionale delle disposizioni legali o delle regole riconosciute sulla condotta nautica della nave, oppure delle altre prescrizioni svizzere o straniere in materia di navigazione e di polizia sul mare commessa dal capitano o da un componente dell’equipaggio di una nave svizzera (cpv. 1). Nei due articoli l’autore del reato mette scientemente in pericolo la nave o le persone che si trovano a bordo. Le pene previste sono però molto diverse (pena detentiva fino a dieci anni o pena pecuniaria nell’art. 128 cpv. 1 e pena detentiva fino a tre anni o pena pecuniaria nell’art. 129 cpv. 1). Privilegiare in tal modo il capitano e i componenti dell’equipaggio non appare né giustificato né comprensibile. Inoltre secondo il capoverso 2 l’omicidio di una persona che si trova a bordo è punito con una pena più mite delle pene previste nel CP per i reati di omicidio (cfr. art. 111 segg. CP). Le pene comminate nell’articolo 129 capoversi 1 e 2 vanno pertanto adeguate a quelle previste nell’articolo 128 cpv. 1 e 2 e la messa in pericolo della nave o delle persone che si trovano a bordo è d’ora innanzi punita con
60 RS 747.30 61 RS 101
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una pena detentiva fino a dieci anni o con una pena pecuniaria (vedi commenti all’art. 237 AP-CP e all’art. 90 AP LNA). La perdita della nave e la morte di una persona sono invece punite con una pena detentiva non inferiore a un anno.
Art. 130 Per tenere conto del rincaro cumulato dal 1953 occorre quadruplicare l’attuale importo massimo della multa (5000 franchi) portandolo a 20 000 franchi.
Art. 131 La fattispecie prevista da questa disposizione non è molto diversa da quella dell’articolo 128. Quest’ultima disposizione si applica nei casi in cui una nave è dapprima in grado di navigare ed è poi resa inservibile, mentre l’articolo 131 si applica a una nave che è innavigabile già prima di lasciare il porto. Sotto il profilo dell’illiceità, il reato punito da questa disposizione è almeno altrettanto grave di quello punito dall’articolo 128. Occorre inoltre prevedere quadri sanzionatori diversi per la commissione intenzionale del reato e per la commissione colposa. Per questo motivo vanno comminate le medesime pene previste negli articoli 128 seg. (vedi commenti all’art. 129).
Art. 132 Questa fattispecie completa l’articolo 131 e si applica se non si crea un pericolo concreto per la nave e per le persone che si trovano a bordo. Si tratta di un reato di messa in pericolo astratta per il quale una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria sono più adeguate della multa di 5000 franchi prevista nel diritto attuale, sanzione troppo mite per avere un effetto di prevenzione generale.
Art. 133 cpv. 2 Il capoverso 2 punisce la commissione colposa del reato come una contravvenzione mentre il reato intenzionale è considerato un delitto e sanzionato con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Questa differenza è eccessiva e d’ora innanzi per la commissione colposa sarà comminata una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria, trasformando così in un delitto il reato commesso per negligenza.
Art. 136 cpv. 1 La disposizione è dotata di una nuova struttura senza che siano compiute modifiche materiali.
Art. 137 cpv. 2 Il secondo periodo del capoverso 2 è ambiguo. Si tratta di una norma relativa alla commisurazione della pena, superflua poiché il giudice fissa la pena in funzione della colpa dell’autore del reato (art. 47 cpv. 1 CP). Per tale motivo questo periodo va stralciato.
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Art. 140 cpv. 1 La pena massima prevista nel capoverso 1 (attualmente una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere) è sostituita dalla comminatoria di una pena detentiva fino a sei mesi o di una pena pecuniaria; infatti, le pene pecuniarie massime di 90 aliquote giornaliere vanno inasprite conformemente ai principi applicati nella Parte speciale del Codice penale (vedi n. 1.3).
Art. 141 cpv. 1 La disposizione è dotata di una nuova struttura senza che siano compiute modifiche materiali.
Art. 143 cpv. 1 e 3 Gli attuali capoversi 1 e 3 sono riuniti nel nuovo capoverso 1 poiché prevedono le medesime comminatorie penali.
Art. 144 Attualmente nel capoverso 1 è contenuta un’enumerazione esemplificativa di dichia- razioni contrarie alla verità che possono essere fornite e di fatti essenziali che posso- no essere dissimulati per commettere una frode nella procedura di iscrizione; questa enumerazione è stralciata perché inutile. I capoversi 2 e 4 puniscono la commissione colposa del reato come una contravvenzione mentre il reato intenzionale è conside- rato un delitto e sanzionato con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Questa differenza è eccessiva (vedi n. 1.3 e 1.10) e d’ora innanzi per la commissione colposa sarà comminata una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria, facendo così un delitto anche del reato commesso per negligenza. Inol- tre, la disposizione è dotata di una nuova struttura senza essere modificata dal profi- lo materiale. Nel capoverso 2, per tenere conto del rincaro cumulato dal 1957, l’attuale importo massimo della multa (10 000 franchi) deve essere più che quadruplicato. L’importo massimo della multa è così fissato a 50 000 franchi.
Art. 145 cpv. 1 Nel capoverso 1 è comminata una multa che può raggiungere il valore della nave. Il carattere penale di questa multa è secondario; infatti essa serve prevalentemente per coprire le pretese dello Stato o delle parti lese. L’articolo 145 costituisce una norma speciale rispetto all’articolo 96 LEF e all’articolo 169 CP. Una multa di tale entità può difficilmente essere proporzionale alla colpa. Occorre inoltre rilevare che, se non viene pagata, la multa può essere commutata soltanto in una pena detentiva di tre mesi al massimo (art. 10 cpv. 3 DPA). Questa multa sanziona peraltro un delitto e secondo i principi su cui si fonda il presente avamprogetto le pene pecuniarie che puniscono un delitto non devono eccedere 180 aliquote giornaliere di un massimo di 3000 franchi. Secondo l’articolo 333 capoverso 5 CP, le regole sulla fissazione della multa che derogano all’articolo 34 CP non sono più applicabili in materia di delitti e
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crimini. Occorre perciò distinguere la funzione punitiva dalla funzione di garanzia, da una parte comminando una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (come previsto nell’articolo 169 CP) e dall’altra facendo rinvio all’articolo 71 CP per quanto concerne la garanzia del risarcimento. Infine, l’avamprogetto propone una riformulazione dell’ultimo periodo che riguarda l’impiego della multa a favore delle persone lese. Qualora un’impresa sia chiamata a rispondere di questo reato, vanno applicate le regole stabilite nell’articolo 102 CP.
Art. 146 A differenza dell’articolo 145, nella presente disposizione la multa non si prefigge di garantire il risarcimento delle parti lese. Non è chiaro quale sia la funzione indiretta di questa multa che probabilmente intende punire l’impresa che ha profittato dell’alienazione illecita della nave. Per quanto concerne la multa, vale quanto rileva- to sopra riguardo all’articolo 145. Per questo motivo è opportuno che pure l’articolo 146 commini una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 147, 151 Per tenere conto del rincaro cumulato dal 1957, l’attuale importo della multa (20 000 franchi) deve essere più che quadruplicato. L’importo massimo della multa va così fissato a 100 000 franchi. Nell’articolo 151 sono inoltre eseguite modifiche di ordine redazionale.
Art. 153 I capoversi 1−3 corrispondono all’articolo 6 della legge federale del 22 marzo
197462 sul diritto penale amministrativo. Per questo motivo nel capoverso 1 va
aggiunto un riferimento a questa disposizione, mentre i capoversi 2 e 3 vanno abro- gati. Il capoverso 4 rende le imprese solidalmente responsabili per le multe; tale respon- sabilità viola il principio del diritto penale secondo cui la multa è strettamente per- sonale e non è trasmissibile. Questa responsabilità solidale era stata istituita per poter punire le imprese che avevano profittato del reato infliggendo loro multe elevate. Essa costituisce così una forma occulta di responsabilità penale dell’impresa contraria all’articolo 102 CP. Il capoverso 4 va pertanto abrogato.
Art. 157 cpv. 3 La disposizione prevede che, invece degli arresti disciplinari, possa essere pronun- ciata una pena d’arresto. Ma l’arresto è stato soppresso nell’ambito della revisione della Parte generale del CP. La durata massima degli arresti disciplinari è di tre giorni. Tenuto conto dell’importo massimo della multa per le contravvenzioni, l’importo della multa inflitta in sostituzione degli arresti disciplinari va fissato a
3000 franchi al massimo. Tale importo appare sufficiente per sanzionare una man-
62 RS 313.0
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canza di disciplina; esso risulta dall’applicazione di un tasso di conversione massimo di 1000 franchi al giorno.
Legge federale del 21 dicembre 194863 sulla navigazione aerea
Le disposizioni penali sono adeguate alla nuova terminologia della Parte generale del Codice penale tenuto conto di quanto prescrive l’articolo 333 CP.
Art. 88 cpv. 2 Quale pena massima la pena detentiva di due anni prevista nel capoverso 2 non è usuale. Quest’ultima va aumentata a tre anni, mantenendo così un rapporto equili- brato con la pena prevista nel capoverso 3 per la commissione colposa (pena deten- tiva sino a sei mesi o pena pecuniaria). È inoltre soppresso l’obbligo di cumulare la pena detentiva con la pena pecuniaria, poiché d’ora innanzi è possibile infliggere una breve pena detentiva, sospesa condizionalmente o no, oppure una pena pecunia- ria non sospesa condizionalmente fino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 89 L’obbligo di cumulare la pena detentiva con la pena pecuniaria finora previsto nel capoverso 1 è eliminato (vedi commenti all’articolo 88 cpv. 2). Il capoverso 2 permette di infliggere una multa nei casi di poca gravità. Questa norma va abrogata (vedi n. 1.3). Nei casi di poca gravità si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione secondo l’articolo 52 CP oppure si può infliggere all’autore del reato una lieve pena pecuniaria.
Art. 90 Il capoverso 1 punisce chiunque viola intenzionalmente le prescrizioni legali o le norme riconosciute della circolazione e mette in tal modo scientemente in pericolo la persona o i beni di terzi sulla superficie terrestre. Si tratta di un reato di messa in pericolo concreta. Di conseguenza il pericolo non deve essere soltanto oggettivo ma anche probabile. Tra questo reato e i reati contro la vita e l’integrità della persona sussiste un concorso ideale. La disposizione si applica sussidiariamente rispetto all’articolo 237 CP e completa quest’ultimo64. L’articolo 237 numero 1 comma 1 CP è riformulato nell’ambito della presente revisione; esso si applica ora anche al traffi- co ferroviario e l‘attuale comminatoria penale (pena detentiva sino a tre anni o pena pecuniaria) diviene una pena detentiva di dieci anni o una pena pecuniaria (vedi commenti all’art. 237 AP-CP). Tale modifica del quadro sanzionatorio è ripresa nel capoverso 1 della presente disposizione. L’inasprimento si giustifica poiché, rispetto alle altre disposizioni penali della legge sulla navigazione aerea, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria costituiscono pene massime troppo miti. Tenu-
63 RS 748.0 64 DTF 105 IV 46
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to conto del grave pericolo connesso con la navigazione aerea, la pena va inasprita prevedendo d’ora innanzi una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria (vedi commenti all’art. 237 AP-CP e all’art. 128 seg. dell’avamprogetto di legge sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera). Nel capoverso 2 per la commissione colposa del reato va comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cfr. art. 237 n. 2 AP-CP).
Art. 97 cpv. 4 L’articolo 6 numero 2 aCP era applicabile soltanto ai cittadini svizzeri che avevano commesso un reato all’estero. Il campo d’applicazione della presente disposizione va perciò esteso ai cittadini di altre nazioni (art. 97). L’articolo 7 capoversi 4 e 5 CP vale indipendentemente dalla cittadinanza.
Legge del 30 aprile 199765 sulle telecomunicazioni
Ingresso Gli ingressi di tutte le vecchie leggi sono adeguati alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 199966 nell’ambito delle loro revisioni totali o parziali. Attualmente il riferimento alla nuova Costituzione federale è contenuto soltanto in una nota a piè di pagina.
Art. 52a (nuovo) L’articolo 150bis CP è spostato nella legge sulle telecomunicazioni senza subire alcuna modifica (vedi commenti sull’art. 150bis AP-CP).
Legge dell’8 ottobre 200467 sui trapianti
Le disposizioni penali sono adeguate alla nuova terminologia della Parte generale del Codice penale tenuto conto di quanto prescrive l’articolo 333 CP.
Art. 69 rubrica e cpv. 2 Nella disposizione sono contemplati sia delitti sia crimini e la rubrica va adeguata di conseguenza. Se l’autore del reato ha agito per mestiere diviene obbligatorio cumulare una pena pecuniaria con la pena detentiva.
65 RS 784.10 66 RS 101 67 RS 810.21
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Art. 70 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 4 Attualmente, per quanto concerne le contravvenzioni, non si operano distinzioni tra reati intenzionali e reati colposi (cpv. 1). Per questo motivo va aggiunto un nuovo capoverso che commini una multa fino a 20 000 franchi nei casi di commissione colposa (cpv. 1bis). Il capoverso 4 va abrogato poiché dal 1° gennaio 2007 vi è una disposizione equiva- lente nella Parte generale del Codice penale (art. 52 CP).
Legge del 19 dicembre 200368 sulle cellule staminali
Le disposizioni penali sono adeguate alla nuova terminologia della Parte generale del Codice penale tenuto conto di quanto prescrive l’articolo 333 CP.
Art. 24 cpv. 1−3 In seguito all’adeguamento del quadro sanzionatorio alle modifiche della Parte generale del CP, i capoversi 1 e 2 prevedono le medesime pene; di conseguenza possono essere riuniti in un solo capoverso e nel contempo il capoverso 2 può essere abrogato. Nei casi in cui l’autore del reato ha agito per mestiere non si applicano soltanto pene più severe (pena detentiva fino a cinque anni o pena pecuniaria) ma la pena detenti- va va obbligatoriamente cumulata con una pena pecuniaria (cpv. 3). Possono di conseguenza essere riunite anche le lettere a e b del capoverso 3.
Art. 25 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 4 Attualmente, per quanto concerne le contravvenzioni, non si operano distinzioni tra reati intenzionali e reati colposi (cpv. 1). Per questo motivo va aggiunto un nuovo capoverso che commini una multa fino a 20 000 franchi nei casi di commissione colposa (cpv. 1bis). Il capoverso 4 va abrogato poiché dal 1° gennaio 2007 vi è una disposizione equiva- lente nella Parte generale del Codice penale (art. 52 CP).
Legge del 3 ottobre 195169 sugli stupefacenti
Ingresso Gli ingressi di tutte le vecchie leggi sono adeguati alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 199970 nell’ambito delle loro revisioni totali o parziali. Attualmente il riferimento alla nuova Costituzione federale è contenuto soltanto in una nota a piè di pagina.
68 RS 810.31 69 RS 812.121 70 RS 101
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Art. 19a n. 4 La revisione della Parte generale del CP ha reso obsoleto il riferimento dell’articolo 19° n. 4 all’articolo 44 CP; quest’ultima disposizione è stata sostituita dall’articolo 60 CP, a cui rinvia d’ora innanzi l’articolo 19° n. 4. Inoltre, nella ver- sione tedesca il termine «Richter» (giudice) va sostituito con il termine «Gericht» (tribunale) neutro dal punto di vista del genere.
Art. 21 n. 2 Nel numero 2 la commissione colposa è punita come contravvenzione. Con l’entrata in vigore (prevista per il 1° gennaio 2011) della versione dell’articolo 21 modificata nell’ambito della revisione della legge sugli stupefacenti, il reato intenzionale sarà sanzionato nel numero 1 da una pena detentiva sino a tre anni o da una pena pecu- niaria. La differenza tra la pena prevista per la commissione colposa e quella previ- sta per la commissione intenzionale è eccessiva (vedi n. 1.3 e 1.10). La commissione colposa va ora punita con una pena detentiva sino a sei mesi o con una pena pecu- niaria, trasformando così la contravvenzione in delitto.
Legge del 15 dicembre 200071 sui prodotti chimici
Le disposizioni penali sono adeguate alla nuova terminologia della Parte generale del Codice penale tenuto conto di quanto prescrive l’articolo 333 CP.
Art. 49 Questa disposizione concerne sia delitti sia crimini, ragion per cui occorre adeguare la rubrica. In seguito alla revisione della Parte generale del CP le comminatorie penali dei capoversi 1 e 3 e quelle dei capoversi 2 e 4 sono identiche. I capoversi 1 e 3 non possono essere riuniti perché il capoverso 1 concerne un reato speciale che può essere commesso soltanto da un fabbricante. I capoversi 2 e 4 sono invece riuniti nel capoverso 4 e il capoverso 2 è abrogato. Il grave pericolo per gli essere umani contemplato nel capoverso 4 deve avere carat- tere generale, interessare un gran numero di persone scelte a caso e manifestarsi nella concreta possibilità di recare un grave pregiudizio alla loro vita o integrità personale (FF 2000 685). Questa disposizione si ispira ai crimini e delitti di comune pericolo del Codice penale (art. 221 segg. CP). Rispetto alle pene previste da quelle disposizioni, la comminatoria di una pena detentiva sino a cinque anni o di una pena pecuniaria appare troppo mite senza che tale differenza sia giustificata o fondata. Con riferimento alle diverse fattispecie previste nel Codice penale e nel diritto penale accessorio (vedi commenti all’art. 44 AP-Legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta) e tenuto conto del grave pericolo che deriva dai prodotti chimici, la pena va inasprita comminando una pena detentiva sino a dieci
71 RS 813.1
63
anni o una pena pecuniaria. Occorre infine rilevare che tra i reati di messa in perico- lo e i reati di lesione vi è concorso proprio. La distinzione operata nel capoverso 5 tra le pene previste nei diversi casi di negli- genza non è fondata. Infatti, per quanto concerne i reati intenzionali, non vi sono ormai più differenze tra i quadri sanzionatori dei capoversi 1 e 3. I reati intenzionali sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Per la commissione colposa è pertanto opportuno stabilire una pena detentiva sino a sei mesi o una pena pecuniaria (n. 1.3 e 1.10).
Art. 50 cpv. 5 e 6 Il capoverso 5 va abrogato poiché dal 1° gennaio 2007 vi è una disposizione equiva- lente nella Parte generale del Codice penale (art. 52 CP). In assenza di regole specia- li, per quanto concerne le contravvenzioni, l’azione penale e la pena si prescrivono in tre anni (art. 109 CP). Appare opportuno prolungare questo termine di prescrizio- ne a cinque anni, termine già previsto da numerose disposizioni del diritto penale accessorio.
Legge del 22 marzo 199172 sulla radioprotezione
Ingresso Gli ingressi di tutte le vecchie leggi sono adeguati alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 199973 nell’ambito delle loro revisioni totali o parziali. Attualmente il riferimento alla nuova Costituzione federale è contenuto soltanto in una nota a piè di pagina.
Art. 43 Le disposizioni penali della legge sulla radioprotezione sono state modificate nella prospettiva dell’entrata in vigore della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (LENu; RS 732.1). In particolare, è stato riformulato l’articolo 43 (per esempio con l’introduzione dell’attuale capoverso 2), mentre le comminatorie penali sono state in parte inasprite, riprendendo con piccole modifiche le pene previste nell’articolo 88 LENu. L’articolo 88 capoverso 2 LENu sanziona il fatto di mettere scientemente in pericolo la vita o la salute di un numero elevato di persone o la proprietà altrui di notevole valore in seguito all’inosservanza intenzionale di prov- vedimenti di sicurezza interna ed esterna, mentre l’articolo 43 capoverso 2 concerne l’esposizione di una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata con l’intenzione di nuocere alla sua salute. Se la LENu punisce la creazione di un perico- lo collettivo, la vittima del reato sanzionato dalla LRaP è un individuo. Inoltre, il reato punito nell’articolo 43 capoverso 2 è più vicino alla lesione grave (art. 122 CP) che a un omicidio (art. 111 segg. CP), soprattutto perché il testo della disposizione
72 RS 814.50 73 RS 101
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precisa che l’autore del reato ha intenzione di nuocere alla salute della vittima. Se l’autore del reato intende uccidere la vittima con una radiazione ionizzante vi è concorso proprio tra i reati di omicidio e la LRaP. Diversamente dalle lesioni gravi intenzionali, il reato previsto nel capoverso 2 è considerato compiuto anche se il danno alla salute non si realizza, l’intenzione di recare tale danno è infatti sufficien- te. Per questi motivi, il quadro sanzionatorio va adeguato prevedendo una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria. Dal profilo soggettivo, il capoverso 2 presuppone un’intenzione diretta di nuocere alla vittima. Quindi i casi di dolo eventuale sono contemplati nel capoverso 1, sicché la pena detentiva sino a tre anni e la pena pecuniaria comminatevi appaiono troppo miti rispetto alle pene del capoverso 2. Per stabilire una progressione ragionevole delle pene previste nei tre capoversi dell’articolo 43, nel capoverso 1 per l’esposizione intenzionale a una radiazione manifestamente ingiustificata occorre comminare una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. L’inasprimento della pena si giustifica anche tenuto conto del grave pericolo che deriva dalle radiazioni ionizzanti. In tal modo, si ristabilisce una progressione tra le pene previste nel capoverso 1 e quelle previste nel capoverso 3 che era venuta a mancare dopo l’adeguamento alla Parte generale del CP (vedi n. 1.3).
Art. 44 Attualmente, per quanto concerne le contravvenzioni non si operano distinzioni tra reati intenzionali e reati colposi (cpv. 1). Per questo motivo va aggiunto un nuovo capoverso che commini una multa fino a 5000 franchi nei casi di commissione colposa (cpv. 1bis).
Legge del 18 dicembre 199874 sulle case da gioco
Le disposizioni penali sono adeguate alla nuova terminologia della Parte generale del Codice penale tenuto conto di quanto prescrive l’articolo 333 CP.
Ingresso Gli ingressi di tutte le vecchie leggi sono adeguati alla nuova Costituzione federale del 18 aprile 199975 nell’ambito delle loro revisioni totali o parziali. Attualmente il riferimento alla nuova Costituzione federale è contenuto soltanto in una nota a piè di pagina.
Art. 55 rubrica e cpv. 2 Questa disposizione concerne sia delitti sia crimini, ragion per cui occorre adeguarne la rubrica. Il grado d’illiceità di questo reato non giustifica una pena minima severa come quella prevista nel diritto vigente. Questa disposizione penale non protegge beni giuridici fondamentali come la vita e l’integrità della persona o la salute. Per
74 RS 935.52 75 RS 101
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questo motivo, una pena minima consistente in una pena detentiva di un anno è troppo elevata. Come nel Codice penale (p. es. art. 144 CP) non va tuttavia commi- nata una pena detentiva inferiore a sei mesi. La combinazione delle pene serve scopi di prevenzione speciale. L’accento è posto sulla pena detentiva o sulla pena pecuniaria mentre ha un rilievo secondario il cumu- lo di tali pene con una pena pecuniaria non sospesa condizionalmente o una multa. La possibilità di cumulare le pene non deve causare un inasprimento del quadro sanzionatorio o l’aggravamento della pena principale. Il cumulo delle pene permette al giudice di infliggere una pena complessiva fondata sula colpa e di adeguarla all’autore e al reato commesso; occorre però ribadire che la pena complessiva risul- tante dal cumulo deve rimanere proporzionale alla colpa76. Multe e pene pecuniarie così severe non intendono punire le persone fisiche ma le imprese che hanno tratto profitto dal reato. Queste pene creano responsabilità penali occulte dell’impresa che violano i principi sanciti nell’articolo 102 CP. Per questo motivo oltre alla pena detentiva occorre comminare una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere di 3000 franchi al massimo. Inoltre, i profitti del reato vanno confiscati in applicazione degli articoli 70 segg. CP. Occorre inoltre obbliga- toriamente corredare la pena detentiva con una pena pecuniaria per colpire gli inte- ressi finanziari che nei casi di questo genere sono spesso prevalenti.
3 Conseguenze sulle finanze e sull’effettivo del personale
3.1 Per la Confederazione
Per quanto concerne i reati previsti nel CP che sottostanno alla giurisdizione federale (cfr. art. 23 cpv. 1 CPP77), le pene massime o minime sono aumentate in alcuni casi e diminuite in altri; sono pure abrogate alcune disposizioni e soppresse alcune pene minime. A seconda del numero e della gravità dei reati, queste modifiche possono aumentare o diminuire l’onere che sopporta la Confederazione, tenuta a indennizzare il Cantone competente per le spese derivanti dall’esecuzione delle pene detentive (art. 74 cpv. 5 della legge del 19 marzo 201078 sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP). Si prevede che complessivamente l’aumento e la diminuzione degli oneri a carico della Confederazione si compensino. L’avamprogetto non dovrebbe avere conseguenze sull’informatica. Le attrezzature informatiche di cui dispongono le autorità di perseguimento penale della Confedera- zione, il Tribunale federale e il Tribunale penale federale sono sufficienti.
3.2 Per i Cantoni e i Comuni
Le osservazioni riguardanti l’aumento e la diminuzione dell’onere sopportato dalla Confederazione valgono anche per i Cantoni.
76 DTF 134 IV 1 consid. 4.5 e 60 consid. 7.3.2; 124 IV 134 consid. 2c/bb
77 RS 312.0 (RU 2010 1881) 78 RS 173.71 (FF 2010 1813)
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3.3 Per l’economia nazionale
Non si prevede che l’avamprogetto avrà conseguenze per l’economia nazionale.
4 Programma di legislatura
Il progetto è annunciato nel messaggio del 23 gennaio 200879 sul programma di legislatura 2007−2011 e nel decreto federale del 18 settembre 200880 sul programma di legislatura 2007-2011.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
IL Codice penale si fonda sull’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale81 (Cost.) che attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale.
L’articolo 31 capoverso 1 Cost. prescrive peraltro che nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera Gli accordi internazionali in ambito penale di regola non prescrivono le pene edittali da comminare. Essi contengono per lo più disposizioni che obbligano gli Stati contraenti a punire i reati in questione con pene efficaci, proporzionali e dissuasi- ve.82 Il presente avamprogetto intende esaminare le pene previste adeguandole laddove necessario per armonizzare il Codice penale, il Codice penale militare e il diritto penale accessorio; esso è quindi perfettamente compatibile con i summenzio- nati impegni internazionali della Svizzera. Le convenzioni internazionali contengono disposizioni che obbligano gli Stati a prevedere sanzioni detentive in base alle quali possa essere concessa l’estradizione.83 Secondo l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo
79 FF 2008 637 e 665
80 FF 2008 7472 81 RS 101 82 P. es. art. 19 par. 1 della Convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione; art. 13 par. 1 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità; per analo- gia l’art. 11 n. 2 della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e l’art. 30 n. 3 della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. 83 p. es. art. 19 par. 1 della Convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione; art. 24 par. 2 della convenzione del Consiglio d’Europa sulla cibercriminalità.
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198184 sull’assistenza internazionale in materia penale, l’estradizione è ammissibile se il reato è passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente, e se non soggiace alla giurisdizione svizzera. L’avamprogetto non si prefigge di ridurre le pene minime, ragion per cui non do- vrebbe essere incompatibile con le succitate disposizioni internazionali. Secondo l’articolo 305bis n. 1 CP ciascun crimine è un potenziale reato preliminare del riciclaggio di denaro. Nessun reato preliminare determinante essendo derubricato da crimine a delitto, le modifiche proposte dal presente avamprogetto non hanno alcuna conseguenza sui reati preliminari definiti conformemente agli standard inter- nazionali, segnatamente alle raccomandazioni della Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF). Prima della conclusione del Trattato di Amsterdam gli Stati membri dell’UE erano soltanto tenuti a prevedere pene efficaci, proporzionali e dissuasive. Una parte degli atti normativi di diritto secondario adottati in seguito contiene anche disposizioni penali che, oltre a stabilire elementi costitutivi dei diversi, fissano in parte anche le pene da comminare.85 Questa tendenza è destinata a consolidarsi ulteriormente con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009. Infatti, quest’ultimo, in quanto disposizione di diritto primario, riconosce espressamente la competenza dell’UE di stabilire, a determinate condizioni, norme minime relative alla definizio- ne dei reati e delle sanzioni (art. 83 della Versione consolidata del Trattato sul fun- zionamento dell’Unione europea86). Per la Svizzera gli atti normativi di diritto secondario dell’UE che stabiliscono soglie minime per le pene non sono vincolanti. Due di questi atti normativi87 sono divenuti vincolanti per il nostro Paese in seguito all’associazione ai trattati di Schengen/Dublino, ma non sono rilevanti nell’ambito del presente avamprogetto. Le modifiche del CP previste nell’avamprogetto sono di conseguenza compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
84 RS 351.1 85 Si tratta ad esempio della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2202, pag. 3), decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamen- to sessuale dei bambini e la pornografia infantile (GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44), Deci- sione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008 , relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell‘11.11.2008, pag. 42).
86 Il testo del trattato può essere consultato online: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:115:0047:0199:IT:PDF 87 Decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al raffor- zamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del tran- sito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1); Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relati- vi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 4).
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