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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG

Spiegazioni relative all’ordinanza che adegua ordinanze in vista dell’entrata in vigore del Codice di diritto processuale penale del 5 ottobre 20071 (CPP)

I Abrogazione dell’ordinanza del 22 ottobre 2003 sulle spese della proce- dura penale federale (RS 312.025) Detta ordinanza si fonda sull’articolo 246 capoverso 2 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP; RS 312.0) e sarà abrogata secondo l’allegato 1 numero I/1 CPP. Secondo l’articolo 73 della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP, FF 2010 1813), il Tri- bunale penale federale emana un regolamento che disciplina il calcolo delle spese procedu- rali e definisce gli emolumenti e le indennità anche per la procedura preliminare. L’ordinanza menzionata risulta quindi obsoleta e va abrogata.

II Abrogazione dell’ordinanza del 21 novembre 2007 sull’indennizzo delle spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali nell’attività di poli- zia giudiziaria della Confederazione (RS 312.015) Detta ordinanza si fonda sugli articoli 17 capoversi 4-7 e 257 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP; RS 312.0) e sarà abrogata secondo l’allegato 1 numero I/1 CPP. Ora la base per gli indennizzi è costituita dall’articolo 423 capoversi 2 e 3 CPP, ma, considerato che l’allegato numero 7 CPP abrogherà anche questa base, dal 1° gennaio 2011 le spese straordinarie sostenute dagli organi cantonali per l’attività di polizia giudiziaria non saranno più indennizzate. L’ordinanza summenzionata risulta quindi superflua e va abrogata.

III Modifica dell’ordinanza del 10 novembre 2004 sulla comunicazione (RS 312.3) Detta ordinanza si fonda sull’articolo 265 capoverso 1 della legge federale del 15 giu- gno 1934 sulla procedura penale (PP; RS 312.0) e sarà abrogata secondo l’allegato 1 nume- ro I/1 CPP. Di conseguenza l’attuale base dell’ordinanza sulla comunicazione sarà sostituita dall’articolo 455 CPP, secondo cui il Consiglio federale emana le disposizioni per l’esecuzione del Codice di procedura penale. L’ingresso dell’ordinanza sulla comunicazione va adeguato di conseguenza.

IV Modifica dell'ordinanza del 10 novembre 2004 sull'inchiesta mascherata (OFIM; RS 312.81)

1. In generale

La presente ordinanza è retta dall'articolo 9 capoverso 3 della legge federale del 20 giugno 2003 sull'inchiesta mascherata (LFIM; RS 312.8) che sarà abrogata in virtù dell'al- legato 1 numero I/2 CPP. Verrà quindi a mancare la base giuridica su cui attualmente poggia

1 RS 312.0; RU 2010 1881

l'ordinanza sull'inchiesta mascherata. La nuova base sarà costituita dall'articolo 445 CPP, che sancisce la facoltà del Consiglio federale di emanare le disposizioni necessarie per l'e- secuzione del CPP. L'OFIM va quindi modificata di conseguenza.

2. Le singole modifiche

Art. 1 L'articolo 1 della sezione «Contenuto e campo d'applicazione» stabilisce che l'ordinanza con- tiene le disposizioni d'esecuzione in materia di inchiesta mascherata secondo gli articoli del CPP indicati. Questa modifica consente di migliorare la trasparenza e l'attuazione dell'ordi- nanza e rende esplicito il nuovo campo d'applicazione dell'OFIM. Quest'ultima disciplina, infatti, le inchieste mascherate eseguite nell'ambito del perseguimento da parte delle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni, dei reati contemplati dal diritto federale (art. 1 cpv. 1 CPP). Invece non si applica più alla Procedura penale militare (PPM), che è esclusa dal campo d'applicazione del CPP (art. 1 cpv. 2 CPP). L'inchiesta mascherata nel procedi- mento penale militare sarà pertanto disciplinata nelle relative disposizioni esecutive della PPM.

Art. 2 Nel capoverso 1 è stato stralciato il rinvio al relativo articolo della LFIM. Il CPP non distingue più espressamente tra documenti relativi all'intervento e atti procedurali. Dato che i requisiti per la gestione degli atti sono disciplinati dal CPP, la vecchia versione del capoverso 2 è abrogata. Il legislatore lascia espressamente inalterata la volontà di garantire agli agenti infiltrati la mi- gliore protezione possibile. Se è stata loro assegnata un'identità fittizia e se è stato loro ga- rantito l'anonimato, essi hanno il diritto a che la loro vera identità venga mantenuta segreta durante il procedimento e dopo la sua chiusura e che nessuna informazione relativa alla loro vera identità sia acquisita agli atti (art. 151 e 288 cpv. 2 CPP). L’articolo 2 capoverso 2 OFIM stabilisce pertanto che i documenti che potrebbero fornire informazioni sull'identità fittizia o sulla vera identità degli agenti vanno gestiti e conservati separatamente dagli atti procedurali.

Sezione 3: Importi necessari alla conclusione di un affare fittizio

Art. 3 - 6 In questi articoli le espressioni «Cantoni», «comando di polizia», «corpo di polizia», «corpi di polizia» e «comandante» sono sostituite con «pubblico ministero» o «procuratore». Questa modifica risulta dalla differente ripartizione delle competenze sancita dal CPP: infatti non spetta più al comando di polizia competente per l'intervento presentare alla Confederazione la richiesta concernente gli importi necessari e prendere le debite misure per proteggere il denaro, bensì al pubblico ministero (art. 295 CPP).

Art. 12 e 14 L'espressione «autorità di polizia competente» è sostituita con «Ufficio federale di polizia». Dato che le inchieste mascherate eseguite nell'ambito del perseguimento penale in virtù del- la PPM non rientrano più nel campo d'applicazione della presente ordinanza (cfr. commento all'art. 1), a livello federale l'Ufficio federale di polizia è quindi l'unico datore di lavoro tenuto a prendere eventuali misure per proteggere i propri collaboratori o i loro familiari (art. 12) o autorizzato a stipulare assicurazioni per i propri collaboratori (art. 14).

Art. 13 Nei capoversi 1 e 3 sono adeguati i rinvii ai pertinenti articoli di legge. L'articolo stabilisce inoltre che l’Ufficio federale di polizia è l'autorità responsabile della con- clusione dei contratti. Dal momento che l'OFIM non si applica più alle inchieste mascherate eseguite in virtù della PPM, l’Ufficio federale di polizia ora è l'unico organo autorizzato a sti- pulare tali contratti. Per quanto riguarda l’Ufficio federale di polizia, il vecchio capoverso 3 è stato integrato nel capoverso 1. La disposizione relativa all'Ufficio dell'uditore in capo re- sponsabile nel caso di procedimenti penali militari è invece stata abrogata.

V Modifica dell'ordinanza del 24 ottobre 1979 concernente la giustizia pe- nale militare (OGPM; RS 322.2) La legge federale del 20 giugno 2003 sull'inchiesta mascherata (LFIM; RS 312.8), ancora in vigore, disciplina l'inchiesta mascherata per i procedimenti penali in ambito civile e militare. Di conseguenza, anche l'ordinanza del 10 novembre 2004 sull'inchiesta mascherata (OFIM; RS 312.81) si applica a entrambi i settori. Poiché le disposizioni legali sull'inchiesta masche- rata sono trasferite nel Codice di diritto processuale penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) e nella Procedura penale militare del 23 marzo 1979 (PPM; RS 322.1), vanno ripartite di conseguenza anche le disposizioni dell'ordinanza: quelle relative ai procedimenti penali in ambito civile restano come finora nell'OFIM, mentre le disposizioni applicabili ai procedimenti penali militari sono trasferite nell'OGPM. In questo caso è sufficiente un rinvio alle prescrizioni dell'OFIM.

VI Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull’effettivo del personale Le modifiche e abrogazioni previste non hanno conseguenze finanziarie e ripercussioni sull’effettivo del personale.

VII Entrata in vigore Le modifiche e le abrogazioni entrano in vigore assieme al Codice di diritto processuale pe- nale, ovvero il 1° gennaio 2011.