Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale della migrazione UFM
Commento Modifica dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lu- crativa (OASA) in attuazione della mozione Barthassat (08.3616) «Giovani in situazione irregolare. Accesso all’apprendistato»
Febbraio 2012
1. Situazione iniziale
Le Camere federali hanno approvato la mozione «Giovani in situazione irregolare. Accesso all’apprendistato» (08.3616) depositata il 2 novembre 2008 dal consigliere nazionale Luc Barthassat (GE/PPD)1. La mozione incarica il Consiglio federale di consentire ai giovani in situazione irregolare che hanno frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera di svolgere un apprendistato. Il proposto nuovo articolo 30a dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201) è finalizzato all’attuazione della mozione. La mozione è motivata dal fatto che i giovani senza status regolare che hanno frequentato la maggior parte - o la totalità - della scuola dell’obbligo in Svizzera non possono cominciare un apprendistato o svolgere uno stage, poiché l’assenza dello status legale è redibitoria per i potenziali datori di lavoro. I giovani «sans-papiers» possono invece continuare gli studi fino a un livello superiore praticamente senza problemi (vedi n. 4.1). Ne risulta una disparità di trat- tamento secondo la formazione scelta. Trattasi secondo l’autore di una pratica deleteria per diversi motivi (penalizza una popolazione solidamente integrata, priva l’economia svizzera di potenziali competenze e know-how, spreca denaro pubblico investito nella formazione obbli- gatoria di questi giovani ecc.). Nella sua risposta del 5 dicembre 2008, il Consiglio federale proponeva di respingere la mo- zione. Considerava, da un lato, che il diritto vigente offre un congruo margine di manovra che permette di considerare gli aspetti umanitari nel singolo caso e rilevava, dall’altro, che l’idea di un’amnistia o dell’introduzione di una nuova disposizione a favore dei giovani in situazione irregolare era già stata ampiamente dibattuta dinanzi al Parlamento nel quadro della revisio- ne totale della legge federale sugli stranieri (LStr) e che le Camere federali avevano segna- tamente deciso di non adottare nuove disposizioni in tal senso. Tuttavia, il 3 marzo 2010 il Consiglio nazionale ha accolto la mozione con 93 voti favorevoli, 85 contrari e 8 astensioni. Alla sua seduta del 20 aprile 2010, anche la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-CS) ha proposto di accogliere la mozione con 5 voti a favore, tra cui il voto preponderante del presidente, e 5 contrari. Sostanzialmen- te, la commissione ha riconosciuto che vi è un problema di disparità d’accesso alla formazio- ne e desidera porre fine a una certa ingiustizia, rifiutando di punire ulteriormente dei giovani
1 http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20083616
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che non sono responsabili della loro situazione. Dopo l’accettazione di una mozione d’ordine depositata da un consigliere agli Stati in occasione della seduta della Camera alta del 14 giugno 2010 (BU 2010 E 628), il Consiglio degli Stati ha ritrasmesso la mozione Barthas- sat alla CIP-CS per un esame complementare. Quest’ultima, alla sua seduta del 30 agosto 2010, è tornata sulla sua precedente decisione e ha respinto la mozione con 6 voti contro 5. Sostanzialmente, la maggioranza dei membri della commissione ha ritenuto che le disposizioni vigenti per quanto concerne il trattamento dei casi di rigore consentono di trova- re soluzioni2. Alla sua seduta del 14 settembre 2010, tuttavia, il Consiglio degli Stati ha accol- to la mozione con 23 voti favorevoli e 20 contrari (BU 2010 E 793).
2. «Sans-papiers» in Svizzera
2.1 Definizione della nozione di «sans-papiers»
Per «sans-papiers» o «persone senza status legale» s’intendono gli stranieri che dimorano in Svizzera senza esservi autorizzati. Queste persone esercitano spesso un’attività lucrativa. Entrate sul territorio svizzero senza essere controllate o producendo documenti falsi, non sono mai state autorizzate a dimorare nel nostro Paese oppure hanno continuato illegalmen- te a soggiornare in Svizzera dopo lo scadere di un soggiorno regolare (p. es. nonostante lo scadere di un visto, la mancata proroga di un permesso o il passaggio in giudicato di una decisione negativa in materia d’asilo). Secondo uno studio commissionato dall’Ufficio federale della migrazione (UFM) e realizzato dall’istituto di ricerca «gfs.bern», nel 2005 vivevano in Svizzera qualcosa come 90 000 persone prive di un permesso di soggiorno. Dallo studio emerge altresì che i «sans- papiers» sono ripartiti sull’intero territorio nazionale e hanno perlopiù degli impieghi precari in settori a bassa retribuzione. Solo un numero relativamente esiguo di «sans-papiers» passa alla criminalità. Sinora la politica in materia d’asilo non influisce minimamente sul loro effetti- vo3.
2.2 Situazione dei giovani «sans-papiers»
Secondo un rapporto dell’iniziativa delle città, nel 2004 vivevano in Svizzera 10 000 giovani senza titolo di soggiorno. Ogni anno tra 300 e 500 giovani «sans-papiers» terminano la scuo- la dell’obbligo e potrebbero teoricamente iniziare un apprendistato. Dalle statistiche svizzere dell’educazione emerge che circa due terzi di questi giovani desidererebbero iniziare un ap- prendistato, ossia tra 200 e 400 persone. In cifre relative, ciò rappresenta tra lo 0.25 e lo
0.5 per cento dei contratti d’apprendistato conclusi ogni anno in Svizzera4.
Di norma i bambini e i giovani non sono responsabili del loro soggiorno illegale in Svizzera. L’illegalità del loro soggiorno è dovuta a motivi assai diversi. Per alcuni di loro, i genitori di- moravano illegalmente in Svizzera al momento della loro nascita. Altri sono venuti in Svizze- ra senza autorizzazione per raggiungere un genitore, oppure sono rimasti in Svizzera con i genitori dopo lo scadere del permesso di soggiorno o sono stati mandati illegalmente in Svizzera dai genitori. Per quanto concerne la scolarità di questi bambini, è d’uopo riferirsi alle raccomandazioni formulate nel 1991 dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazio- ne (CDPE). Le raccomandazioni ripropongono il principio secondo cui tutti i bambini stranieri
2 http://www.parlament.ch/i/mm/2010/pagine/mm-spk-s-2010-08-31.aspx 3 Sans-Papiers in der Schweiz: Arbeitsmarkt, nicht Asylpolitik ist entscheidend. gfs.bern forschung für Politik, Kommunikation und Gesellschaft, aprile 2005 Berna. 4 Rapporto dell’iniziativa delle città «Accesso all’apprendistato dei giovani senza status legale in Svizzera», luglio 2010, che rimanda alle stime dell’istituto gfs bern. Disponibile solo in francese e tedesco: http://staedteverband.ch/cmsfiles/bericht_sanspapiers_ssv_franzoesisch_final.pdf
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che vivono in Svizzera devono essere integrati nelle scuole pubbliche, evitando discrimina- zioni di sorta. Nella prassi, l’accesso all’istruzione scolastica di base obbligatoria sembra garantito. Trattasi peraltro di un diritto costituzionale di cui godono tutti i bambini che vivono in Svizzera (cfr. art. 19 Cost.). I giovani «sans-papiers» non hanno invece diritto a una formazione susseguente alla scuola dell’obbligo. Alcuni Cantoni adottano i principi stabiliti dalla circolare della CDPE del 1991 e non distinguono tra istruzione scolastica di base obbligatoria e post-obbligatoria. In questi Cantoni i giovani in questione hanno pertanto accesso al liceo, quindi all’università o a una scuola universitaria professionale. La formazione professionale di base è una delle vie possibili di formazione post-obbligatoria. Sinora però i «sans-papiers» non vi hanno accesso perché questo iter si svolge parallela- mente a un’attività lucrativa ai sensi della legislazione sugli stranieri, la quale richiede un permesso di soggiorno e un’autorizzazione di lavoro. Questa esigenza concerne in particola- re le formazioni duali, ossia oltre l’80 per cento delle formazioni professionali di base in Sviz- zera. Le imprese che formano i giovani in situazione irregolare si rendono punibili (art. 117 LStr; vedi anche il n. 4.1).
2.3 Interventi parlamentari
Le Camere federali si chinano già da parecchi anni sulla questione dei «sans-papiers». Sul tema sono stati presentati diversi interventi parlamentari, come per esempio la domanda Schenker del 9 marzo 2009, «Sans-papiers. Uniformare l'attuazione delle regole applicabili ai casi di rigore", non disponibile in italiano» (09.5035), l’interpellanza Heim del 9 dicembre 2009, «Dignità umana dei sans papiers» (09.4122) o l’interpellanza Menétrey- Savary del 23 marzo 2007, «"Sans papiers". Situazione d’impasse?» (07.3207). La situazione dei bambini e dei giovani senza status regolare è stata oggetto in particolare delle mozioni Perrinjaquet del 3 giugno 2010, «Giovani privi di documenti. Una formazione professionale, ma nessun diritto» (10.3375), Hodgers dell’11 dicembre 2009, «Rispetto della Convenzione sui diritti del fanciullo per i minori senza statuto legale» (09.4236) e van Singer del 16 dicembre 2008, «Regolarizzazione dei giovani clandestini che hanno compiuto gli studi in Svizzera» (08.3835). Nella sua risposta del 26 maggio 2012, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mo- zione Barthassat depositata il 19 marzo 2010, «Aprire le porte del tirocinio ai sans papier» (10.3329), la quale chiedeva di rendere possibile l’accesso al tirocinio per i «sans-papiers». Il 29 settembre 2011 anche il Consiglio nazionale ha respinto la mozione. Oltre alla mozione Barthassat (08.3616), che ha suscitato il consenso delle due Camere ed è stata trasmessa al Consiglio federale, sono state depositate altre quattro iniziative sul tema. Tre di esse non sono ancora state trattate in seduta plenaria5 ma sono state respinte dalla CIP-CN, segnatamente in quanto, ora che la mozione Barthassat è stata accolta dalle Came- re, spetta al Consiglio federale formulare delle proposte.6 Il 14 settembre 2009, il Consiglio degli Stati, seguendo le proposte delle commissioni, ha parimenti deciso di non dare seguito all’iniziativa del Cantone Neuchâtel (10.318). La reiezione di questi interventi parlamentari consente di evitare doppioni.
5 Iniziativa parlamentare Perrinjaquet 10.446; iniziativa cantonale Giura 10.330; iniziativa cantonale Basilea Città 10.325 6 L’iniziativa parlamentare Perrinjaquet chiede che l’art. 30 cpv. 1 LStr sia completato mediante una lett. m che consenta alle persone in situazione irregolare che hanno terminato la scuola dell'obbligo in Svizzera di seguire una formazione professionale. Le iniziative depositate dai Cantoni di Basilea, Neuchâtel e Giura vanno nella medesima direzione: chiedono una disciplina uniforme che consenta a giovani e giovani adulti senza status legale di iniziare un apprendistato.
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2.4 Situazione giuridica attuale dei giovani «sans-papiers» in Svizzera
In linea di principio, chiunque soggiorna illegalmente in Svizzera dev’essere allontanato dal Paese. Nel caso dei minorenni «sans-papiers» occorre tuttavia ossequiare il diritto alla for- mazione previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e dal Patto I dell’ONU. L’articolo 19 Cost. sancisce peraltro il diritto giustiziabile a un’istruzione scolastica di base sufficiente e gratuita. Secondo l’opinione predominante, i giovani «sans-papiers» non hanno nessun diritto a una formazione consecutiva alla scuola dell’obbligo. Tuttavia, vi è chi sostie- ne che dalla Convenzione sui diritti del fanciullo deriva per la Svizzera un obbligo di diritto internazionale ad accordare ai giovani «sans-papiers» l’accesso a possibilità formative al termine della scuola dell’obbligo, così come vi hanno accesso i loro coetanei con status re- golare7. I «sans-papiers» possono depositare già tuttora presso i Servizi cantonali di migrazione una domanda di soggiorno per un caso di rigore. Se l’autorità cantonale considera trattarsi di un caso personale particolarmente rigoroso ed è disposta a rilasciare un permesso di dimora, è tenuta a sottoporre il dossier all’approvazione dell’UFM (cfr. art. 30 cpv. 1 lett. b e 99 LStr, art. 85 OASA e istruzioni UFM8). Tuttavia non vi è un diritto al rilascio del permesso. L’articolo 31 capoverso 1 OASA enuncia i criteri da considerare in occasione dell’esame di una tale domanda: sono decisivi, in particolare, l’integrazione del richiedente, il rispetto dell’ordinamento giuridico svizzero, la situazione familiare e finanziaria, la volontà di parteci- pare alla vita economica e di acquisire una formazione, la durata della presenza in Svizzera, lo stato di salute e le possibilità di reinserimento nel Paese di origine. Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale, il richiedente deve trovarsi in una situazione di rigore personale e le sue condizioni di vita e d’esistenza devono essere molto più precarie di quelle della media degli stranieri (DTAF C_2740/2009 del 25 gennaio 2010). Occorre considerare la situazione dell’intera fa- miglia. Occorre altresì considerare la durata del soggiorno nel caso individuale, infatti né la legge né la giurisprudenza fissano una durata precisa per giustificare un caso di rigore per- sonale. Nel 2011, l’UFM ha ricevuto 192 domande d’approvazione di casi di rigore personale ai sensi dell’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStr concernenti «sans-papiers». Di queste domande,
163 sono state accolte e 25 respinte.
3. Situazione giuridica nell’Unione europea
Per il momento il diritto comunitario non contempla una disciplina specifica per i cittadini di Paesi terzi che soggiornano illegalmente e desidererebbero lavorare nello spazio UE. Per quanto riguarda i «sans-papiers», tuttavia, la direttiva 2009/52/CE9 obbliga gli Stati dell’UE a vietare l’assunzione di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Va detto però che, in virtù dell’articolo 3 paragrafo 3 della direttiva, uno Stato membro può decidere di non ap- plicare il predetto divieto ai cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e il cui allonta- namento è stato differito e che sono autorizzati a lavorare conformemente alla legislazione nazionale.
7 Peter Uebersax et al. (éd.) Ausländerrecht - Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Aus- ländern in der Schweiz, 2a edizione, Basilea 2009, pag. 410 / N 9.112 segg. 8 http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/weisungen_auslaender bereich/verfahren_und_zustaendigkeiten/1-verfahren-zustaendigkeiten-i.pdf 9 Direttiva n. 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU n. L 168, pag. 24.
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Per quel che riguarda l’accesso alla formazione professionale e continua, l’articolo 3 para- grafo 1 lettera b della direttiva contro la discriminazione10 vieta qualsiasi discriminazione fon- data sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali. Seb- bene sia applicabile anche ai cittadini di Paesi terzi, il divieto non comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e lascia impregiudicate le disposizioni che disciplinano l’ammissione e il soggiorno dei cittadini dei paesi terzi e il loro accesso all’occupazione e alle condizioni di lavoro (consid. 12). Va tuttavia rilevato che, secondo l’articolo 14 paragrafo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE11, ogni persona ha diritto all’istruzione e all’accesso alla formazione professionale e continua.
La Svizzera non è vincolata da questi atti normativi europei. In virtù dell’associazione a Schengen/Dublino, è unicamente tenuta a recepire gli sviluppi in questi settori. Tuttavia, la cooperazione Schengen comprende unicamente le disposizioni sull’entrata e i soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni) e non disciplina invece le condizioni per l’assunzione d’impiego da parte di cittadini di Paesi terzi che soggiornano illegalmente in Svizzera. Peral- tro, queste persone non possono beneficiare delle garanzie inerenti all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, che si applica esclusivamente ai cittadini dell’UE e agli altri aventi diritto.
4. Commento all’articolo 30a AP-OASA:
4.1 In generale
In seguito all’adozione della mozione Barthassat (08.3616) da parte delle Camere federali, il Consiglio federale propone una modifica dell’OASA. La mozione chiede infatti al Consiglio federale di consentire ai giovani in situazione irregolare che hanno frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera di svolgere un apprendistato (cfr. n. 1). Se i giovani «sans-papiers» che hanno frequentato le nostre scuole scelgono una formazio- ne professionale, data la loro situazione irregolare, non possono cominciare un apprendista- to o svolgere uno stage, poiché l’assenza dello statuto legale è redibitoria per i potenziali datori di lavoro. Infatti, secondo la LStr, lo straniero che intende esercitare un’attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno (art. 11 cpv. 1 LStr). È considerata attività lucrativa ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2 LStr, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso. Siccome l’apprendistato è considerato un’attività lucrativa (art. 1a cpv. 2 OASA), i giovani «sans-papiers» non possono accedervi proprio per l’assenza di un regolare status di soggiorno. Il datore di lavoro che assumesse un giovane «sans-papiers» si renderebbe punibile ai sensi dell’articolo 117 LStr (impiego di stranieri sprovvisti di permesso). Se i giovani «sans-papiers» scelgono invece l’indirizzo accademico, di norma l’assenza di un permesso non pone problemi d’accesso, questo tipo di formazione non essendo assimilabile a un’attività lucrativa (vedi al proposito anche il n. 2.2). La legislazione vigente prevede già la possibilità di rilasciare un permesso di dimora in un caso di rigore. La disciplina è applicabile anche ai «sans-papiers». I titolari di un permesso di dimora per caso di rigore possono essere autorizzati a esercitare un’attività lucrativa dipen- dente o indipendente alle condizioni di cui all’articolo 31 capoversi 3 e 4 OASA. Rileviamo che l’articolo 31 OASA si riferisce sia ai casi personali particolarmente gravi nel settore degli
10 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, GU n. L 303, pag. 16. 11 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 12 dicembre 2007, GU n. C 303, pag. 1.
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stranieri (art. 30 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 1 lett. b e 84 cpv. 5 LStr) sia ai gravi casi di rigore per- sonale nel settore dell’asilo (art. 14 cpv. 2 LAsi). Nell’ambito dell’attuazione della mozione Barthassat è però emersa l’opportunità di discipli- nare concretamente le condizioni di rilascio del permesso di soggiorno e dell’autorizzazione di lavoro a persone senza status legale, così da consentire loro di svolgere un apprendistato (art. 30a OASA)12. Ciò al fine di consentire agli interessati di valutare in maniera chiara le opportunità di successo della loro domanda. Questa variante è stata preferita all’introduzione nella LStr di una fattispecie specifica di de- roga alle condizioni d’ammissione, nonché alla modifica degli articoli 1a OASA e 11 capover- so 2 LStr affinché l’apprendistato non sia più considerato un’attività lucrativa. La legislazione vigente tiene conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici in vista dell’ammissione in Svizzera (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr). Ciò parla a favore di una disciplina a livello d’ordinanza. Secondo l’articolo 30 capoverso 2 LStr, infatti, il Consiglio federale stabilisce le condizioni generali e disciplina la procedura. Proponendo il nuovo articolo 30a OASA, il Consiglio federale usufruisce di tale facoltà. In virtù dell’articolo 30 capoverso 1 lettera b LStr, il Consiglio federale ha già definito le fatti- specie specifiche per il rilascio di un permesso di dimora in casi di rigore. Sono contemplate due situazioni diverse: quella dei figli di cittadini svizzeri (art. 29 OASA) e quella di ex cittadi- ni svizzeri (art. 30 OASA). Consentendo l’accesso a una formazione professionale di base in virtù della disciplina dei casi di rigore, il Consiglio federale crea una nuova fattispecie. Così facendo, tiene conto di importanti interessi pubblici, come previsto dall’articolo 30 capover- so 1 lettera b LStr. L’interesse pubblico risiede nelle maggiori opportunità per lo straniero di reintegrarsi nel paese d’origine, quindi nella maggiore probabilità che lasci la Svizzera al termine della formazione professionale di base. Va altresì rilevato che inizialmente questo progetto era stato formulato dal Consiglio federale stesso. L’iniziativa che prevede la modifica del diritto emana invece piuttosto dall’Assemblea federale, in seguito al dibattimento e alla trasmissione della mozione Barthassat al Consiglio federale (08.3616 ; «Giovani in situazione irregolare. Accesso all’apprendistato»). Peraltro, anche la variante che consiste nel non più considerare l’apprendistato alla stregua di un’attività lucrativa è stata abbandonata in considerazione dei problemi che avrebbe pro- vocato a livello sia pratico sia giuridico. In quanto esercitanti un’attività lucrativa, gli appren- disti devono ottenere un’autorizzazione di lavoro e quindi essere titolari di un permesso di soggiorno valido. Se la formazione professionale di base non fosse più considerata un’attività lucrativa ai sensi del diritto sugli stranieri, non occorrerebbe più un’autorizzazione di lavoro, tuttavia l’interessato abbisognerebbe comunque di un permesso di dimora. Il sog- giorno dell’apprendista sarebbe quindi comunque illegale. Anche i meccanismi di protezione inerenti al mercato del lavoro e codificati dal diritto sugli stranieri (contingenti, priorità dei cittadini svizzeri e dei cittadini dell’UE/AELS, controllo delle condizioni salariali e lavorative) diverrebbero generalmente caduchi per quanto concerne la formazione professionale di ba- se. Infine, una siffatta disciplina non sarebbe coerente rispetto ad altri ambiti del diritto (p. es. l’assicurazione contro la disoccupazione o le assicurazioni sociali in generale), che invece continuerebbero a considerare la formazione professionale di base un’attività lucrativa. Introdurre il diritto a un permesso per queste persone equivarrebbe a introdurre una disparità di trattamento ingiustificata rispetto agli altri casi di rigore personale che, pur trovandosi in una situazione personale paragonabile, non beneficerebbero di un diritto di soggiorno.
12 L’art. 30a OASA disciplina l’accesso all’apprendistato dei giovani privi di permesso di dimora. Gli stagee altre attività lucrative non rientrano nel campo d’applicazione di questa disposizione. In questi casi è possibile presentare una domanda individuale per casi di rigore alle condizioni previste dagli art. 30 cpv. 1 lett. b LStr e 31 OASA.
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Sorge anche la domanda in merito all’opportunità di concedere un permesso per casi di rigo- re a giovani che dimorano illegalmente in Svizzera e frequentano il liceo o l’università o un’altra formazione teorica. In pratica però è tuttora già possibile seguire questi tipi di forma- zione senza che il soggiorno sia disciplinato in virtù del diritto sugli stranieri. Le persone inte- ressate hanno peraltro la possibilità di presentare una domanda fondandosi sulle disposizioni generali inerenti ai permessi in casi personali particolarmente gravi (art. 31 OASA). Al termi- ne degli studi universitari, questi giovani possono altresì accedere più facilmente al mercato del lavoro svizzero, giacché se la loro attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico, essi possono essere autorizzati a svolgere tale attività senza previo esame dell’ordine di priorità (art. 21 cpv. 3 LStr). Il presente progetto legislativo non introduce pertanto un diritto al rilascio di un permesso. Se l’autorità competente rifiuta il rilascio del permesso sollecitato, il rischio di essere allontanati permane sia per l’interessato sia per i suoi familiari, trattandosi infatti di persone che dimora- no illegalmente in Svizzera. La nuova disposizione è altresì completata con due capoversi che disciplinano la proroga del permesso al termine della formazione, da un lato, e il rilascio di un permesso di dimora per casi di rigore ai familiari della persona interessata, dall’altro.
4.2. In particolare
Ad cpv. 1 Alle condizioni cumulative di cui alle lettere a-e, può essere rilasciato un permesso di dimora per caso di rigore personale (art. 30 cpv. 1 lett. b LStr) a una persona senza status legale per la durata dell’apprendistato. Non vi è tuttavia un diritto in tal senso. Il permesso è rilasciato e rinnovato per la durata della formazione prevista. Se quest’ultima prende fine prematuramente occorre sollecitare un nuovo permesso (art. 54 OASA). Questa nuova disposizione disciplina l’accesso all’apprendistato per giovani privi di un per- messo di soggiorno. Gli stage e le altre attività lucrative non rientrano nel campo d’applicazione della nuova disposizione (sul tema vedi anche il n. 2.3 e la nota a piè di pagi- na n. 12 sotto 4.1). In questi casi è possibile presentare una domanda individuale per caso di rigore alle condizioni di cui agli articoli 30 capoverso 1 lettera b LStr e 31 OASA.
Ad lett. a La persona interessata deve aver frequentato la scuola dell’obbligo in Svizzera ininterrotta- mente durante i cinque anni immediatamente precedenti il deposito della domanda. Il richie- dente deve dimostrare di aver totalizzato il necessario numero di anni di scuola in Svizzera. L’accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS), entrato in vigore il 1° gennaio 2009, è finalizzato all’armonizzazione delle strutture e degli obiettivi della scuola dell’obbligo. Fissa in particolare a 11 anni la durata della scuola dell’obbligo (due anni di scuola dell’infanzia, sei di scuola elementare e tre di scuola secon- daria). Per i Cantoni firmatari, gli anni di scuola dell’infanzia fanno ormai parte del curriculum scolastico normale e divengono obbligatori. I Cantoni che hanno aderito al concordato hanno sei anni di tempo, ossia sino all’inizio dell’anno scolastico 2015/2016, per soddisfare le esi- genze HarmoS. L’accordo è valido per tutti i Cantoni che lo hanno ratificato. Per il resto, il diritto cantonale disciplina in maniera differenziata gli anni di frequenza della scuola dell’infanzia. Per il momento 15 Cantoni hanno deciso di aderire a HarmoS (SH, GL, VD, JU,
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NE, VS, SG, ZH, GE, TI, BE, FR, BS, SO, BL), mentre sette lo hanno respinto (LU, GR, TG, NW, UR, ZG, AR)13. Visto che la disciplina non si applica a tutti i Cantoni e per tenere conto delle differenze tra i diversi Cantoni, è stato considerato un periodo di formazione obbligatoria della durata di no- ve anni, senza cioè i due anni di scuola dell’infanzia, che in taluni Cantoni sono obbligatori e in taluni no. Pertanto, la durata minima della frequenza della scuola dell’obbligo di cui alla lettera a corrisponde a oltre la metà del curriculum scolastico obbligatorio. Il rilascio di un permesso per casi di rigore nel settore dell’asilo (art. 14 cpv. 2 LAsi) e nel settore dell’ammissione provvisoria (art. 84 cpv. 5 LStr) presuppone che l’interessato risieda in Svizzera da oltre cinque anni. La domanda per casi di rigore dev’essere depositata immediatamente dopo la formazione obbligatoria. Questa condizione, codificata all’articolo 30a AP-OASA, è volta a evitare che i giovani attendano troppo a lungo prima di mettersi in cerca di un posto d’apprendistato. Di norma, le persone desiderose di svolgere un apprendistato (di nazionalità svizzera o straniera) iniziano le ricerche un anno - per certe professioni due anni - prima di concludere la scuola dell’obbligo. Così facendo hanno buone opportunità di trovare un posto che consenta loro di iniziare l’apprendistato consecutivamente alla scuola dell’obbligo. È esperienza comune che i giovani stranieri faticano maggiormente a trovare un posto d’apprendistato rispetto ai loro coetanei svizzeri, per cui iniziare le ricerche quanto prima dovrebbe rientrare nella loro responsabilità personale. In certi casi può capitare che la ricerca non dia esito. Qui le autorità competenti possono ammettere in via eccezionale che la domanda per un caso di rigore sia depositata fino a un massimo di 12 mesi dopo il termine della scuola dell’obbligo. In questo modo è possibile, per motivi speciali non imputabili alla responsabilità del richiedente, derogare al principio del de- posito immediato della domanda.
Ad lett. b, c, d ed e Per analogia con l’articolo 31 OASA, occorre esaminare se vi è la domanda di un datore di lavoro (art. 18 cpv. b LStr) e se sono rispettate le condizioni salariali e lavorative (art. 22 LStr). Come nell’ambito dell’articolo 31 OASA, occorre considerare l’integrazione del richiedente. L’integrazione è ritenuta buona se l’interessato si conforma all’ordine e alla sicurezza pubbli- ci e ai principi fondamentali della Costituzione federale, è in grado di esprimersi in una lingua nazionale e ha l’intenzione di partecipare alla vita economica o di acquisire una formazione. Di norma, se l’interessato ha frequentato cinque anni di scuola dell’obbligo in Svizzera, si considera che gli ultimi di questi presupposti sono adempiti. L’integrazione del richiedente dev’essere esaminata segnatamente in base ai criteri di cui all’articolo 4 dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205) e - de lege feranda - del nuovo artico- lo 58 dell’avamprogetto del 23 dicembre 2011 concernente la modifica della legge federale degli stranieri14. Occorre considerare debitamente l’effetto integrativo della formazione. Il comportamento dello straniero sin dal suo arrivo in Svizzera è di centrale importanza. Tut- tavia il soggiorno illegale non può essere imputato a questi giovani, che di norma sono entra- ti in Svizzera con i genitori.
13 Fonte: sito internet della Conferenza dei direttori della pubblica educazione (CDEP) www. cdip.ch / Domaine d’activité / Har- moS / Procédures d’adhésion et entrée en vigueur/. Sito consultato il 30 novembre 2011. 14
http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/dokumentation/rechtsgrundlagen/laufende_gesetzgebungsprojekte/teilrev_aug.ht ml
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Ad cpv. 2 Al termine della formazione è possibile prorogare il permesso. Non vi è un diritto in tal senso e ogni caso va esaminato alla luce dei criteri di cui all’articolo 31 OASA. Il grado d’integrazione riveste un’importanza cruciale.
Ad cpv. 3
Le condizioni di soggiorno dei genitori e dei fratelli e delle sorelle dell’interessato vanno e- saminate secondo l’articolo 31 OASA. Contrariamente a quanto avviene tuttora nell’ambito dell’esame dei casi di rigore «usuali», l’esame della domanda della persona desiderosa di svolgere un apprendistato deve pertanto essere sottoposto alle condizioni di cui all’articolo 30a OASA, mentre l’esame della domanda dei genitori, dei fratelli e delle sorelle deve essere sottoposto alle condizioni di cui all’articolo 31 OASA. Nell’esaminare la doman- da si deve tuttavia considerare la situazione dell’insieme della famiglia.
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