Adeguamento di ordinanze dovuto all'introduzione di dati biometrici nel titolo di soggiorno (Sviluppo dell'acquis di Schengen): Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale della migrazione UFM
Commento esplicativo relativo all’adeguamento di ordinanze dovuto all’introduzione dei dati biometrici nella carta di soggiorno per stranieri
(Sviluppo dell’acquis di Schengen)
Ufficio federale della migrazione Berna, maggio 2010
1. Introduzione
1.1 Situazione iniziale
Il 21 maggio 2008 è stato notificato alla Svizzera il regolamento (CE) n. 380/20081. Il regola- mento è stato concepito per introdurre dati biometrici nella carta di soggiorno uniforme che la Svizzera rilascia dal 12 dicembre 2008 in applicazione del regolamento (CE) n. 1030/20022. Il 18 giugno 2008 il Consiglio federale ha approvato la trasposizione del regolamento (CE) n. 380/2008 sotto riserva dell’approvazione finale da parte del Parlamento. Secondo l’Unione europea è essenziale che il modello uniforme della carta di soggiorno sod- disfi dei requisiti tecnici di livello molto elevato, soprattutto per quanto concerne le garanzie contro le contraffazioni e le falsificazioni. L’obiettivo è la prevenzione e la lotta contro l’immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare. Il modello uniforme della carta di soggiorno biometrica deve contenere, registrati su un microchip, un’immagine del volto e le immagini di due impronte digitali del titolare. I dati bio- metrici contenuti nella carta di soggiorno sono utilizzati esclusivamente per verificare l’autenticità del documento e l’identità del suo titolare con l’ausilio di elementi di confronto. È prevista la conservazione durante cinque anni dei dati biometrici rilevati per semplificare il lavoro delle autorità cantonali competenti al momento del rinnovo delle carte di soggiorno. Ciò consente ai titolari delle carte di soggiorno di rinnovarle senza doversi sottoporre ogni anno a una nuova procedura di registrazione dei dati biometrici evitando così anche di dover pagare il relativo emolumento. L’obiettivo della conservazione dei dati biometrici nel sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (SIMIC) non è la sicurezza. Sarà infatti tecnicamente impossibile confrontare le impronte di una persona con quelle registrate in SIMIC. A differenza del pas- saporto biometrico svizzero, la carta di soggiorno peraltro non è un documento d’identità ma un attestato del diritto a soggiornare in Svizzera. Grazie ai dati biometrici della carta è possi- bile confrontare le impronte digitali ivi registrate con quelle del titolare del documento.
1.2 Trasposizione nella legislazione nazionale
In vista dell’introduzione dei dati biometrici nella carta di soggiorno, occorre adeguare la leg- ge federale sugli stranieri (LStr)3 e la legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)4.Tali modifiche di legge sono appena state sottoposte all’approvazione del Parlamento5. Il 3 marzo 2010 il Consiglio nazionale ha approvato l’intero progetto e il 22 marzo 2010 vi ha acconsentito anche la Commissione delle istituzioni politi- che del Consiglio degli Stati. Sono state tuttavia apportate alcune piccole correzioni alla LStr che non riguardano la tra- sposizione del regolamento (CE) n. 380/2008, ma che sono correlate a Schengen. Si tratta, ad esempio, delle sanzioni comminate per violazioni degli obblighi di diligenza da parte delle imprese di trasporto (art. 120a LStr) e dell’obbligo per le imprese di trasporto aereo di comu-
Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GUL 115 del 29 aprile 2008, pag. 1. Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi, GUL 157 del 15 giugno 2002, pag. 1 3 RS 142.20 4 RS 142.51 Messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente l’introduzione dei dati biometrici nei permessi di soggiorno per stranieri (Sviluppo dell'acquis di Schengen, FF 2010 51).
nicare i dati personali (art. 104 cpv. 2 LStr). Tali modifiche di legge non comportano alcuna conseguenza per le ordinanze.
1.3 Adeguamenti delle ordinanze
È stato giudicato opportuno trasporre in tre ordinanze le basi legali descritte nel messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009.
a) Ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA)
Come prima cosa occorre adeguare l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lu- crativa (OASA)6. Il capitolo 5 della versione vigente disciplina la carta di soggiorno. È necessario aggiornare il contenuto del capitolo, sancire in particolare che esiste una carta di soggiorno biometrica, disciplinarne il contenuto e precisare a chi viene rilasciata. Inoltre occorre definire le condi- zioni quadro della registrazione dei dati biometrici e del loro aggiornamento. È comunque tuttora possibile rilasciare carte di soggiorno non biometriche in formato carta di credito o in forma cartacea per determinate categorie di persone, in particolare coloro che non devono sottoporsi a una procedura d’autorizzazione ai sensi dell’articolo 71 (nuovo) OASA. A tale proposito è necessario fare una distinzione chiara fra le persone che devono sottopor- si a una procedura d’autorizzazione in vista di un soggiorno in Svizzera ai sensi della legge sugli stranieri (LStr) e dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1030/2002 e le persone che non ottengono alcun permesso di soggiorno, ad esempio perché sono contemplate dal settore dell’asilo. Di quest’ultima categoria fanno parte i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e coloro che beneficiano di una protezione provvisoria decisa dal Consiglio federale. L’articolo 71a (nuovo) OASA elenca tutti i permessi di soggiorno che non si otten- gono mediante una procedura d’autorizzazione in senso stretto secondo l'articolo 41 capo- verso 1 LStr.
b) Ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinan- za SIMIC L’ordinanza concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (Ordinanza SI- MIC)7 dev’essere adeguata disciplinando in particolare la durata di conservazione dei dati biometrici nel sistema. Inoltre è necessario regolamentare l’accesso a questi dati speciali.
c) Ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri (Ordinanza sugli emo- lumenti LStr, OEmol-LStr ) L’ordinanza del 24 ottobre 2007 sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri8 dev’essere anch’essa sottoposta a una revisione. Si tratta di riformulare l’ammontare degli emolumenti riscossi tenendo conto dell’introduzione dei dati biometrici. Tuttavia se il Parlamento rinuncerà alla registrazione dei dati biometrici nel SIMIC, determi- nate disposizioni andranno stralciate. Si tratta degli articoli 71f, 87 capoverso 4 OASA, 15a e
18 capoverso 4 lett. g nonché dell'allegato 1 dell'Ordinanza SIMIC.
6 RS 142.201 7 RS 142.513 8 RS 142.209
2. Commenti alle singole disposizioni
2.1. OASA
Art. 15 cpv. 3 (nuovo) Il presente capoverso non è stato introdotto a causa dell’applicazione del regolamento (CE) n. 380/2008. Si tratta invero di una disposizione nuova che è necessario aggiungere per consentire in alcuni casi ai Cantoni di confiscare la carta di soggiorno di uno straniero. Il nuovo capoverso 3 statuisce che è possibile confiscare una carta di soggiorno ancora valida se nel frattempo non sono più adempite le condizioni per proseguire il soggiorno in Svizzera. Un caso specifico del genere può verificarsi quando una persona viene allontanata in appli- cazione dell’articolo 66 LStr o espulsa in base all’articolo 68 LStr. La presente disposizione è volta a impedire alle persone private del diritto di soggiorno o allontanate dalla Svizzera di rimanere all’interno dello spazio Schengen per un periodo che può durare fino a tre mesi, perché provvisti di una carta di soggiorno ancora formalmente valida. A differenza del permesso di domicilio (permessi C), il permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) e il permesso di dimora (permesso B) di norma non vengono revocati. Tali permessi non vengono prorogati, vale a dire che scadono automaticamente. Pertanto, di principio, non è necessario confiscarli. Invece capita spesso che il permesso di domicilio sia revocato quando è ancora valido e diventa allora necessario confiscarlo. L’articolo 120 capoverso 2 LStr autorizza il Consiglio federale a prevedere multe in caso di violazioni delle disposizioni esecutive della legge sugli stranieri. Nel caso specifico l’articolo 90a OASA concretizza tale delega conferita al Consiglio federale ed è quindi necessario completare l’articolo in conformità con il nuovo capoverso 3 dell’articolo 15.
Capitolo 5 : Carta di soggiorno Il titolo è stato modificato da «carta di soggiorno per stranieri», in «carta di soggiorno».
Art. 71 Carte di soggiorno secondo l'articolo 41 capoverso1 LStr L’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1030/2002 definisce la nozione di permesso di soggior- no. Si tratta di un'autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato Schengen che consente a un cittadino di un Paese terzo di soggiornare legalmente sul territorio di tale Stato. L’articolo 71 OASA precisa la definizione di permesso di soggiorno ottenuto in Svizzera sotto forma di una carta di soggiorno. Si tratta di fare riferimento all'articolo 41 capoverso 1 LStr, secondo cui, con il permesso, lo straniero riceve di norma una carta di soggiorno indicante il tipo di permesso di cui è titolare.
Cpv. 1-3 (nuovi) Cpv. 1 L’articolo 71 sancisce un principio di base secondo cui tutti gli stranieri soggetti all’obbligo del permesso ricevono una carta di soggiorno conformemente all'articolo 41 capoverso 1 LStr. Si tratta di definire con un unico termine i seguenti permessi di soggiorno: il permesso di sog- giorno di breve durata (permesso L), il permesso di dimora (permesso B) e il permesso di domicilio (permesso C).
Cpv. 2
È prevista un’eccezione al principio sancito nel capoverso 1. Si tratta del caso in cui, nell’ambito di un soggiorno soggetto a permesso obbligatorio, è rilasciato un permesso d’entrata per esercitare un’attività lucrativa per un periodo non superiore a quattro mesi in un arco di tempo di dodici mesi. In applicazione dell'articolo 14 LStr, il Consiglio federale può prevedere disposizioni più favorevoli concernenti l'obbligo di ottenere un permesso o di noti- ficare il proprio arrivo. È quanto fa il Consiglio federale all'articolo 12 capoverso 1 OASA, secondo cui lo straniero che ha ricevuto un permesso d’entrata per esercitare un’attività lu- crativa in Svizzera per complessivi quattro mesi in un arco di tempo di dodici mesi non deve notificarsi. Queste persone ottengono un permesso prima di entrare in Svizzera. È rilasciato loro un visto D con la menzione «vale quale titolo di soggiorno» se la persona effettua un unico soggiorno di durata superiore a tre mesi ma di al massimo quattro mesi. Non vi è pertanto procedura del permesso dopo l'entrata in Svizzera. I Cantoni non conse- gnano una carta di soggiorno oltre al visto già rilasciato. Questa prassi è già stata notificata a Bruxelles prima dell'entrata in vigore degli accordi d'associazione nel dicembre 2008. Dal 5 aprile 2010 i titolari del visto D godono peraltro della medesima libertà di circolazione nello spazio Schengen di cui beneficiano i titolari della carta di soggiorno. Si rinuncia pertan- to a emanare una carta di soggiorno per tali persone dal gennaio 2011. Tale deroga non concerne tuttavia gli artisti e artisti di cabaret sottostanti all'obbligo di notifi- carsi. Cpv. 3 Gli artisti di cabaret e gli altri artisti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA (mu- sica, letteratura, arti plastiche) ricevono un attestato di lavoro e, se la durata dell'ingaggio è superiore a tre mesi, una carta di soggiorno. Gli artisti di cabaret vengono in Svizzera per una durata tra quattro e otto mesi sull'arco di 12 mesi, mentre gli altri artisti ai sensi dell'articolo 19 capoverso 4 lettera b OASA (musica, letteratura, arti plastiche) vengono in Svizzera per al massimo otto mesi nell'arco di 12 mesi. Si tratta qui di un tipo particolare di permesso di soggiorno di breve durata (permesso L). Gli artisti di cabaret e gli altri artisti devono notificarsi sin dall'arrivo in Svizzera, diversamente da
quanto accade per i titolari del permesso di soggiorno di breve durata di cui al capoverso 2. Non sono possibili deroghe ai sensi dell'articolo 14 LStr. Queste persone ottengono pertanto una carta di soggiorno biometrica (cittadini di Stati non membri dell'UE/AELS). I titolari sono tenuti a notificarsi sin dall'arrivo nonché in occasione di ogni cambiamento di Cantone o di datore di lavoro. I Cantoni consegnano agli interessati un attestato di lavoro. La validità della carta di soggiorno biometrica per artisti di cabaret e altri artisti non supera quella del sog- giorno autorizzato e comporta al massimo otto mesi. Tale carta deve contenere un riferimen- to all'attestato di lavoro. Questa disciplina specifica non è applicabile agli artisti di cabaret cittadini dell'UE/AELS o che usufruiscono del loro diritto alla libera circolazione. Queste persone ottengono infatti un permesso L non biometrico.
Cpv. 3 e 4 vigenti abrogati Il capoverso 3 dell’articolo 71 OASA è stato trasferito nella legge formale (art. 41 cpv. 6 LStr). Pertanto occorre stralciarlo dall’ordinanza. Il vigente capoverso 4 diventa invece il nuovo articolo 71g OASA.
Art. 71a (nuovo) Altri permessi di soggiorno L’articolo 71a è nuovo ed elenca gli altri permessi di soggiorno che non sono rilasciati in se- guito a una procedura d’autorizzazione in senso stretto e che non attestano il diritto di sog-
giorno ai sensi dell’articolo 41 capoverso 1 LStr. Questi permessi di soggiorno non devono pertanto essere biometrici.
Cpv. 1 Nel capoverso sono elencate tutte le persone che possono ottenere un permesso di soggior- no dai Cantoni conformemente alle direttive dell’UFM.
Lett. a La lettera a distingue fra il normale permesso di soggiorno e il documento rilasciato ai fronta- lieri, ossia alle persone domiciliate in uno Stato limitrofo della Svizzera che durante la setti- mana vengono a lavorare nella zona frontaliera. In verità non si tratta di un permesso che attesta il diritto di soggiorno in senso stretto ma piuttosto di un documento che autorizza la persona interessata a venire a lavorare in Svizzera. Questa categoria di persone non è con- templata dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Lett. b Le persone menzionate in questa lettera non vengono sottoposte a una procedura d’autorizzazione ai sensi dell’articolo 71 capoverso 1 OASA. Si tratta, infatti, di richiedenti l’asilo che possono rimanere in Svizzera per il periodo della procedura d’asilo. Essi sono peraltro espressamente esclusi dal campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002, come statuito dall’articolo 1 paragrafo 2 lettera a.
Lett. c La maggior parte delle persone ammesse provvisoriamente sono richiedenti l’asilo la cui domanda è stata respinta e il cui allontanamento non è stato eseguito. L’ammissione provvi- soria è una misura temporanea che subentra all’allontanamento e che non equivale a un permesso di soggiorno. L’articolo 41 capoverso 2 LStr spiega espressamente la natura di tale permesso. Inoltre, se una persona è ammessa provvisoriamente, si applica il principio del carattere e- sclusivo della procedura d’asilo di cui all’articolo 14 capoverso 1 LAsi. Questo significa che la persone interessata non può presentare una domanda per il rilascio di un permesso di dimo- ra. L’eccezione sancita dal regolamento (CE) n. 1030/2002 in merito ai richiedenti l’asilo si applica pertanto per analogia alle persone ammesse provvisoriamente. È anche vero che alcune persone sono ammesse provvisoriamente per decisione dell'UFM su domanda dei Cantoni quando un rimpatrio è illecito, non è ragionevolmente esigibile o è impossibile, ben- ché non abbiano presentato una domanda d’asilo. Tuttavia non è sensato rilasciare un per- messo di soggiorno a un numero così ridotto di persone, tanto più che il soggiorno attestato dal documento emanato non rientra nella cornice di una procedura di rilascio del permesso in senso stretto. Del resto l’ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)9 di- mostra che tale statuto speciale non costituisce un diritto di soggiorno, dato che le persone interessate non possono viaggiare liberamente all’interno dello spazio Schengen con il loro passaporto e il loro permesso F. Sono infatti tenute a richiedere un’autorizzazione per un nuovo ingresso in Svizzera rilasciata dall’UFM (art. 4 cpv. e art. 8 cpv. 4 ODV). Inoltre una persona ammessa provvisoriamente che si reca in un altro Paese europeo deve, se cittadina di uno Stato sottostante a un pertinente obbligo, richiedere un visto. Nessuno fra coloro che
9 RS 143.5
godono di tale statuto speciale può quindi lasciare la Svizzera senza autorizzazione. Chi lo fa è ritenuto rimpatriato e Il rimpatrio è considerato eseguito.
Lett. d Lo stesso principio vale per le persone bisognose di protezione accolte temporaneamente per decisione del Consiglio federale. Neanche tali persone rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Lett. e I familiari stranieri di persone chiamate in veste ufficiale presso un beneficiario istituzionale ai sensi della legge sullo Stato ospite10 godono di un accesso facilitato al mercato del lavoro conformemente all’articolo 22 dell’ordinanza del 7 dicembre 200711 sullo Stato ospite. Se essi esercitano effettivamente un’attività sul mercato del lavoro svizzero, ottengono un per- messo di lavoro. In tal caso dovranno sostituire la carta di legittimazione loro rilasciata dal Dipartimento degli affari esteri (cfr. cpv. 2) con una carta di soggiorno rilasciata dalle autorità cantonali.
Cpv. 2 Le carte di legittimazione rilasciate dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) alle persone che beneficiano di privilegi, immunità e facilità conformemente all'articolo 17 capo- verso 1 dell'ordinanza sullo Stato ospite sono considerate carte di soggiorno.
Art. 71b (nuovo) Carta di soggiorno non biometrica Gli articoli 1 e 5 del regolamento (CE) n. 1030/2002 modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008 disciplinano il campo d’applicazione del regolamento e statuiscono quali sono di principio le persone che necessitano di un permesso di soggiorno biometrico o non biometri- co. Il regolamento statuisce che sono escluse dal campo d’applicazione segnatamente le perso- ne seguenti (art. 5):
1. familiari di cittadini dell'Unione che esercitano il loro diritto alla libera circolazione; dal punto di vista della Svizzera tale disposizione concerne i familiari dei cittadini dell’UE (dei 27 Paesi membri) che esercitano il diritto alla libera circolazione in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC)12;
2. cittadini degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, parti dell'ac- cordo sullo Spazio economico europeo e loro familiari che esercitano il diritto alla li- bera circolazione in virtù del suddetto accordo;
nell’ottica della Svizzera la disposizione contempla i cittadini degli Stati membri dell’AELS e i loro familiari che esercitano il diritto alla libera circolazione in virtù dell’ALC. Gli Stati membri dello Spazio economico europeo fanno comunque già parte dell’UE. Del resto nel 2002 è entrato in vigore l’accordo d’estensione agli Stati dell’AELS (Norvegia, Islanda e Liechten- stein) degli accordi settoriali sulla libera circolazione.
10 RS 192.12 11 RS 192.121 12 RS 0.142.112.681
Pertanto il regolamento europeo summenzionato implica che tutti i cittadini degli Stati non membri dell’UE o dell’AELS che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, di principio non sono sottoposte al campo d’applicazione del regolamento e di conseguenza non otten- gono un permesso di soggiorno biometrico. Tuttavia il nuovo articolo 5bis del regolamento statuisce che quando gli Stati membri utilizzano il modello uniforme per scopi diversi da quel- li contemplati nel regolamento, devono essere adottate opportune misure per assicurare che sia esclusa qualsiasi possibilità di confusione con il permesso di soggiorno di cui all’articolo 1 e che lo scopo sia indicato con chiarezza sulla carta. Tale articolo consente alla Svizzera di decidere liberamente se rilasciare una carta di soggiorno biometrica a determinate categorie di stranieri che non rientrano nel campo d’applicazione del regolamento. Per il momento la Svizzera non prevede tuttavia di ricorrere a questa possibilità.
Cpv. 1 Le autorità cantonali possono rilasciare delle carte di soggiorno non biometriche. L'UFM e- manerà un'ordinanza amministrativa relativa alla forma di tali carte di soggiorno.
Lett. a I cittadini europei e quelli di Stati terzi non membri dell’UE e dell’AELS che esercitano il loro diritto alla libera circolazione ottengono una carta di soggiorno non biometrica secondo le modalità descritte in precedenza.
Lett. b Le carte di soggiorno rilasciate agli stranieri contemplati dall’articolo 71a capoverso 1 OASA che non ottengono un’autorizzazione di soggiorno in senso stretto sono anch’esse non bio- metriche. L’UFM decide il formato della carta di soggiorno rilasciata alle persone summenzionate.
Cpv. 2 Per ragioni politiche non è opportuno sottoporre i titolari di carte di legittimazione del DFAE di cui all’articolo 71a capoverso 2 OASA all’obbligo di registrare i dati biometrici. Il DFAE e l’UFM ritengono che per queste persone sia necessario prevedere una carta di soggiorno non biometrica, anche se il regolamento (CE) n. 1030/2002 non contiene alcuna norma spe- cifica in proposito.
Cpv. 3 La carta di soggiorno non biometrica si può eventualmente rilasciare sotto forma di carta senza elementi biometrici (lett. a). Si tratterebbe di una nuova carta che sarebbe rilasciata senza dati biometrici, ossia senza registrare le impronte digitali e l’immagine del volto su un microchip. Inoltre in alcuni casi è previsto il rilascio di una carta di soggiorno in forma carta- cea (lett. b). Attualmente, salvo le carte di soggiorno emanate dalla Svizzera conformemente alle specifiche dell'UE, le carte di soggiorno sono rilasciate in forma cartacea. . Art. 71c (nuovo) Carta di soggiorno biometrica Il nuovo articolo 71c disciplina la nuova carta di soggiorno biometrica.
Cpv. 1
Il nuovo capoverso 5 dell’articolo 41 LStr statuisce che spetta al Consiglio federale decidere a chi sarà rilasciata una carta di soggiorno biometrica. Sulla base di quanto sancisce il rego- lamento (CE) n. 1030/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 380/2008, è opportuno con- siderare separatamente i cittadini di Stati terzi che hanno già esercitato il loro diritto alla libe- ra circolazione in conformità all’ALC. Si tratta di familiari di un cittadino europeo o di uno Sta- to che fa parte dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che vive in Svizzera. Soltanto le persone che non hanno mai esercitato il proprio diritto alla libera circolazione del- le persone ottengono una carta di soggiorno biometrica conforme al regolamento europeo (cfr. art. 5 del regolamento [CE] n. 1030/2002). Pertanto quando si trovano in presenza di un cittadino europeo residente in Svizzera con il proprio coniuge che è invece cittadino di uno Stato che non fa parte dell’UE o dell’AELS, a quest’ultimo le autorità cantonali devono rilasciare una carta di soggiorno non biometrica. Anche se durante un colloquio con le autorità cantonali di rilascio emerge che un cittadino svizzero ha già soggiornato in uno Stato europeo insieme al suo coniuge, cittadino di uno Stato che non fa parte dell’UE o dell’AELS, e che quindi quest’ultimo si è già appellato all’ALC, l’autorità di rilascio deve rilasciare al coniuge del cittadino svizzero una carta di sog- giorno non biometrica.
Cpv. 2 Qualsiasi cittadino di uno Stato che non fa parte dell’UE e dell’AELS e che non ha mai usu- fruito del proprio diritto alla libera circolazione delle persone contemplato dall’ALC, ottiene una carta di soggiorno biometrica. Inoltre riceve anche una carta recante la menzione «fami- liare» se egli è il genitore o il coniuge di un cittadino svizzero. Tale menzione garantisce che le autorità si rendano conto che si trovano in presenza di un familiare di un cittadino svizzero.
Cpv. 3 Il capoverso 3 dell’articolo 71c statuisce, conformemente ai requisiti del regolamento (CE) n. 380/2008, quali dati biometrici devono essere contenuti nella carta di soggiorno biometrica. Si tratta più precisamente delle impronte digitali di due dita, conformi a quanto statuito dalla specifiche tecniche13, e dell’immagine del volto. Inoltre i dati identitari del titolare sono regi- strati sul microchip. Tutti i dati contenuti nel permesso di soggiorno sono elencati nell’allegato 1 del regolamento (CE) n. 1030/2002, compresa la parte leggibile elettronica- mente che dev’essere conforme alle norme dell’organizzazione dell'aviazione civile interna- zionale (OACI). Dal canto suo il nuovo articolo 41 capoverso 4 LStr statuisce che i dati iscritti nella parte leggibile elettronicamente vanno anch’essi registrati sul microchip14. Si tratta più precisamente dei dati relativi all’identità della persona (cognome, nome, data di nascita, na- zionalità, sesso ecc.).
Al. 4 Un permesso uniforme per gli Stati Schengen viene già prodotto dal 12 dicembre 2008 se- condo un modello speciale conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1030/2002. Tale permesso sarà utilizzato ancora per cinque anni al massimo dopo l'introduzione della carta di soggiorno biometrica, in particolare per i titolari di un permesso C.
Decisione C(2009) 3770 della Commissione del 20 maggio 2009 recante modifiche alle specifiche tecniche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Non pub- blicato nella GU. Messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 2009, FF 2010 51
Art. 71d (nuovo) Registrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma Lo scopo del nuovo articolo 71d OASA è di disciplinare la procedura di registrazione della fotografia, delle impronte digitali e della firma del titolare della carta di soggiorno.
Cpv. 1 L'autorità che rilascia la carta di soggiorno o le autorità designate dal Cantone scattano una fotografia digitale del richiedente se questi non ne ha fornita una oppure ne ha fornita una che non soddisfa le esigenze stabilite. Il fatto che il richiedente possa fornire una fotografia di cui il Cantone accetti di eseguire lo scanning non comporta alcun diritto all’esenzione dall’emolumento di 20 franchi (cfr. n. 2.3). Lo scanning della fotografia consegnata implica infatti un lavoro paragonabile a quello eseguito dalle autorità per scattare direttamente la fotografia.
Cpv. 2 L'autorità rileva segnatamente le impronte prese a dita piatte dell'indice sinistro e dell'indice destro del richiedente. In caso di assenza dell'indice, di qualità insufficiente dell'impronta o di ferita al polpastrello è possibile rilevare l'impronta del maggiore, dell'anulare o del pollice.
Cpv. 3 È necessario precisare che le impronte digitali sono rilevate a partire dall’età di sei anni. L’età è stabilita espressamente dal regolamento (CE) n. 1030/2002.
Cpv. 4 Il regolamento (CE) n. 1030/2002 non prevede invece alcuna norma specifica sull’età a parti- re dalla quale si fotografano i bambini. Pertanto è opportuno fotografare i bambini sin dalla nascita.
Cpv. 5 La firma di un bambino può essere richiesta a partire dai sette anni d'età. Tuttavia si racco- manda una certa flessibilità nell’applicazione di questa norma.
Cpv. 6 Le persone di cui, per ragioni fisiche, non è possibile rilevare le impronte digitali sono esenta- te dall'obbligo di darle, conformemente all’articolo 1 paragrafo 5 in fine della modifica del regolamento (CE) n. 1030/2002.
Art. 71e (nuovo) Presentazione dinanzi all'autorità Cpv. 1 Tale capoverso statuisce chiaramente che chiunque voglia ottenere un permesso che attesta il diritto di soggiorno deve presentarsi dinanzi alle autorità cantonali per far registrare i dati biometrici.
Cpv. 2
L'autorità di rilascio può dispensare il richiedente affetto da gravi infermità fisiche o psichiche dal presentarsi personalmente se l’identità può essere stabilita inequivoca-bilmente in altro modo e se i dati necessari possono essere ottenuti altrimenti.
Cpv. 3 L'autorità cantonale è libera di esigere che il richiedente si presenti in occasione del rinnovo della carta di soggiorno. Si tratta di permettere ai Cantoni che lo desiderano, di esigere un controllo d’identità prima di rinnovare la loro carta di soggiorno. Allo stesso tempo si evita di sancire norme troppo severe che obblighino tutti gli stranieri a presentarsi dinanzi alle autori- tà, le quali sono tuttavia libere di eseguire determinati controlli se lo desiderano. L’UFM pro- pone un controllo sistematico dell’identità.
Art. 71f (nuovo) Attualizzazione della carta di soggiorno biometrica L’articolo sancisce un’eccezione al principio della registrazione dei dati biometrici ogni cinque anni, retto dall’articolo 102b LStr. Le autorità cantonali possono esigere per gli adulti e i bambini, la registrazione dei dati biometrici dopo il primo rilascio della carta di soggiorno e prima della scadenza del termine di cinque anni, se sono stati riscontrati cambiamenti impor- tanti della fisionomia che in occasione di un controllo non consentirebbero più di riconoscere nella persona interessata il titolare della carta di soggiorno.
Art. 71g (nuovo) Obbligo dei Cantoni Come avviene già attualmente, i Cantoni sono tenuti a riprendere la carta di soggiorno e la pertinente procedura di allestimento alle condizioni pattuite fra la Confederazione e i terzi incaricati di produrre la carta di soggiorno. Il nuovo articolo 71g corrisponde al capoverso 4 dell’articolo 71 OASA.
Art. 72 Titolo Presentazione della carta di soggiorno Nella versione francese dell’articolo 72 è stato necessario introdurre il termine «titre de sé- jour». Inoltre è meglio se le autorità abilitate (autorità di migrazione, Corpo delle guardie di confine, polizia degli stranieri) possono controllare efficacemente i titolari di una carta di sog- giorno biometrica. Il formato carta di credito consente a una persona di portare facilmente con sé il documento quando si sposta. Si raccomanda pertanto ai Cantoni di chiedere a que- ste persone di avere sempre con sé la carta di soggiorno biometrica.
Art. 72a (nuovo) Lettura delle impronte digitali La legge autorizza il Consiglio federale a designare le imprese di trasporto aereo e le società aeroportuali abilitate a leggere le impronte digitali registrate sul microchip della carta di sog- giorno biometrica. A tale proposito va ricordato che le impronte digitali sono cifrate in modo speciale e che per leggerle occorrono le informazioni sull’infrastruttura a chiave pubblica (ICP).
Cpv. 1 L’articolo 102b capoverso 2 LStr statuisce che il Consiglio federale può autorizzare le impre- se di trasporto aereo a leggere in particolare le impronte digitali registrate sul microchip. Nell’ordinanza occorre stabilire quali imprese di trasporto aereo e quali società aeroportuali siano abilitate a leggere le impronte digitali registrate sul microchip al momento del controllo dei passeggeri precedente l'imbarco.
L’UFM può esigere tale controllo motivandolo con l’obbligo di diligenza delle imprese di tra- sporto di cui all’articolo 25 OEV15. Si propone che l’UFM scelga, tenendo conto dei luoghi di provenienza degli immigrati clandestini, le imprese di trasporto aereo e le società aeropor- tuali abilitate a eseguire tale lettura e sottoponga le sue proposte al Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) che poi decide. Conformemente all’articolo 48 capoverso 1 della legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)16, il Consiglio federale può delegare determinate competenze ai Dipartimenti, in particolare quella di emanare norme di diritto. Taluni criteri sono stabiliti al fine di consentire al DFGP di determinare quali imprese di tra- sporto aereo devono avere accesso alla lettura delle impronte digitali delle carte di soggiorno biometriche. Ciò al fine di tenere conto del rischio di migrazione illegale constatato per de- terminati voli o determinate provenienze (lett. a), nonché del numero di persone che non dispongono dei documenti di viaggio necessari, dei visti o dei titoli di soggiorno (lett. b). Tra tali casi figurano anche le situazioni in cui una persona è in possesso di un documento di viaggio autentico ma non destinatole. L'affidabilità dei documenti di viaggio e d'identità e- messi da Stati non membri dell'UE/AELS deve parimenti figurare tra i criteri da valutare (lett. c). In determinati Stati capita che i documenti di viaggio vengano emanati dietro paga- mento. Tali documenti hanno pertanto un valore tutto relativo e non sono atti a stabilire in maniera affidabile l'identità del titolare. Occorre infine tenere conto dei comportamenti frau- dolenti o dei nuovi metodi necessitanti una lettura delle impronte digitali (lett. d).
Cpv. 2 Su proposta dell’UFM il Dipartimento determina i luoghi e la durata dei controlli.
Cpv. 3 L'UFM è inoltre autorizzato a comunicare i diritti di lettura delle impronte digitali agli Stati vin- colati da uno degli accordi d'associazione a Schengen con cui il Consiglio federale ha con- cluso un accordo ai sensi dell'articolo 41a capoverso 2 LStr, alle autorità svizzere autorizzate per legge a procedere alla lettura delle impronte digitali nonché alle imprese e alle società designate dal Dipartimento in applicazione dell’articolo 72a capoverso 1 OASA.
Capitolo 5a Centro incaricato di produrre la carta di soggiorno biome- trica È stato creato un nuovo capitolo riguardante il centro incaricato di produrre la carta di sog- giorno biometrica.
Art. 72b (nuovo) Prova della buona reputazione L’articolo 72b disciplina in modo nuovo come si può esaminare la prova della buona reputa- zione del centro incaricato di produrre la carta di soggiorno biometrica. Tale disposizione si rifà alla normativa già prevista per il passaporto biometrico svizzero.
Cpv. 1 Il capoverso elenca i documenti che si possono richiedere alle persone fisiche o giuridiche.
Ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204) 16 RS 172.010
Cpv. 2 Il capoverso 2 definisce la nozione giuridica di «aventi diritto economico e titolari di quote che hanno un’influenza determinante sull’impresa». L’influenza è considerata determinante quando le persone dispongono di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del capitale o dei diritti di voto. Tuttavia è consentito richiedere i documenti elencati al capoverso 1 anche se la partecipazione è inferiore.
Cpv. 3 La sede situata all’estero non deve ostacolare l’ottenimento dei documenti enumerati al ca- poverso 1.
Cpv. 4 Il capoverso 4 statuisce che l’UFM può chiedere al centro incaricato di produrre la carta di soggiorno biometrica di verificare regolarmente in modo autonomo la buona reputazione delle persone interessate e di confermare che godono di una buona reputazione.
Art. 72c (nuovo) Obbligo di produzione e di controllo Cpv. 1-3 Il nuovo articolo 72c disciplina l’obbligo di produzione e di controllo di cui all’articolo 41b LStr che incombe al centro incaricato di produrre la carta di soggiorno biometrica, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori. L’articolo riprende la formulazione delle disposi- zioni concernenti il passaporto biometrico svizzero che sono state allestite sul modello della legge sulle case da gioco17, dell'ordinanza sulle case da gioco18 e della legge sulle banche19.
Art. 87 cpv. 4 (nuovo) Il nuovo capoverso 4 dell’articolo 87 ha lo scopo di precisare quali dati biometrici sono utiliz- zati per il rilascio della carta di soggiorno biometrica. Inoltre, per quanto riguarda questi dati speciali l’articolo rinvia espressamente all’ordinanza SIMIC.
È necessario che l’articolo 90a faccia ora riferimento al nuovo capoverso 3 dell’articolo 15. Statuisce che è punito con una multa chiunque viola l’obbligo di consegnare la carta di sog- giorno quand’essa scade, è revocata oppure dopo aver comunicato che intende lasciare il Paese.
Legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (Legge sulle case da gioco, LCG), RS 935.52 Ordinanza del 24 settembre 2004 sul gioco d’azzardo e le case da gioco (Ordinanza sulle case da gioco, OCG), RS 935.521 Legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR), RS 952.0
2.2. Ordinanza SIMIC
Art. 15a (nuovo) Comunicazione dei dati biometrici
Cpv. 1 La comunicazione di dati è consentita soltanto in modo limitato analogamente a quanto pre- visto dal nuovo articolo 7a capoverso 5 della legge federale sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA). Si tratta di comunicare i dati biometrici della carta di soggiorno (immagine del volto e impronte digitali) registrati nel SIMIC alle autorità incarica- te d’identificare le vittime d’incidenti o catastrofi naturali. Il regolamento (CE) n. 380/2008 non prevede tale possibilità. Si tratta tuttavia di una situazione particolare rara in cui è giustificato trasmettere i dati biometrici. A questo scopo l'UFM è autorizzato a consultare nel SIMIC i dati relativi a stranieri segnata- mente in base ai cognomi e ai nomi delle persone.
Cpv. 2 Se la persona ricercata è registrata nel SIMIC, i suoi dati biometrici possono essere tra- smessi tramite un canale sicuro alle autorità incaricate dell’identificazione delle persone.
Cpv. 3 Dopo aver eseguito il confronto, l’autorità incaricata dell’identificazione distrugge i dati.
Art. 18 cpv. 4 lett. g (nuova) I dati biometrici destinati alla carta di soggiorno registrati nel SIMIC sono cancellati in oc- casione di ogni registrazione di dati biometrici nuovi o, al più tardi, cinque anni dopo la loro registrazione. Il nuovo articolo 102a della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri statuisce che i dati biometrici necessari all’allestimento di una carta di soggiorno sono rilevati almeno ogni cinque anni. Pertanto il termine di cinque anni equivale anche al periodo massimo di conser- vazione dei dati biometrici. Quando il richiedente fa registrare nuovamente i propri dati bio- metrici (ad esempio perché è cambiata la sua fisionomia) prima della scadenza dei cinque anni, il termine viene ricalcolato a partire da quel momento. Dato che i dati biometrici desti- nati alla carta di soggiorno sono registrati nel sistema d’informazione centrale sulla migrazio- ne (SIMIC), l’articolo 18 dell’ordinanza è stato completato in tal senso.
Allegato 1 dell’ordinanza SIMIC Nell’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC occorre indicare chi ha accesso ai dati biometrici regi- strati nella carta di soggiorno biometrica. Soltanto le autorità cantonali di migrazione benefi- ceranno di tale accesso finalizzato al trattamento dei dati. Inoltre determinati collaboratori della sezione Informatica dell’UFM potranno accedere ai dati delle fotografie per trattarli. Va sottolineato che, grazie ai recenti sviluppi tecnologici, le autorità summenzionate potranno visionare le fotografie ma soltanto quando dovranno rinnovare una carta di soggiorno biome- trica. Le impronte digitali invece non saranno visibili. Nel quadro della creazione del sistema d'informazione destinato ai centri di registrazione e procedura e agli alloggi negli aeroporti (MIDES) è peraltro previsto di registrare la fotografia dei richiedenti l'asilo nel SIMIC. Nell'allegato 1 è già previsto un campo per la fotografia per il settore dell'asilo, sinora inattivo. Il progetto di lettura della fotografia non è ancora giunto a
buon porto, per cui rinunciamo al campo attuale. Non appena sarà tecnicamente possibile gestire la fotografia in MIDES, l'Ordinanza SIMIC sarà adeguata conseguentemente. Per il momento dunque sono stralciati gli attuali campi concernenti la fotografia e la firma nel setto- re dell'asilo. Infine, sono stati cancellati i campi che attualmente concernono la fotografia e la firma nel settore degli stranieri, non soltanto per gli stranieri a cui viene rilasciata una carta di soggior- no biometrica, ma per tutti gli stranieri che soggiornano in Svizzera. Sono stati stralciati an- che i campi riguardanti la fotografia e la firma nel settore dell’asilo. Tali campi erano stati introdotti nell’allegato 1 quando era entrato in funzione il SIMIC, ma in effetti non vi sono mai stati registrati dei dati a causa dell’insorgere di problemi tecnici (tempi di risposta troppo lun- ghi e problemi di archiviazione).
2.3. Tariffe degli emolumenti LStr (OEmol-LStr)
Art. 8 (nuovo, revisione totale) Emolumenti massimi Sinora è previsto un unico emolumento cantonale massimo per la carta di soggiorno. Esso comprende tutte le spese legate alla procedura per le autorizzazioni e per l'allestimento della carta di soggiorno. In avvenire saranno prodotte carte di soggiorno biometriche e non biome- triche e insorgeranno nuove spese, per cui occorre rivedere interamente l'articolo 8 OEmol- LStr. Sono ora previsti tre tipi di emolumenti: l’emolumento per le autorizzazioni (cpv. 1), quello per l’allestimento (cpv. 2) e quello per la registrazione dei dati biometrici (cpv. 3). Le tariffe massime dei tre emolumenti nuovi consentono di tenere meglio conto delle diverse prestazioni fornite dalle autorità. Occorre comunque rispettare sempre il principio della co- pertura delle spese e quello della proporzionalità. Le tariffe degli emolumenti proposti comportano un costo più elevato del primo allestimento di una carta di soggiorno. L’aumento degli emolumenti non concerne tuttavia l'emolumento destinato a coprire il rilascio del permesso, Infatti la prestazione fornita dalla polizia degli stranieri non diventa più cara. Questo aumento complessivo dell'emolumento per le autoriz- zazioni e dell'emolumento per la registrazione dei dati biometrici è giustificato soprattutto per la carta di soggiorno biometrica, dato che gli stranieri provenienti da Stati terzi ricevono un permesso di soggiorno protetto contro le falsificazioni e vantaggioso, che permette loro di entrare senza visto nello spazio Schengen e di soggiornarvi fino a tre mesi senza dover ri- chiedere alcun’autorizzazione. Queste persone, che sono sottoposte all’obbligo del visto più sovente di altre, non avranno più bisogno di richiedere un visto Schengen che costa quasi 100 franchi. Gli stranieri che possono appellarsi all'ALC20 o alla Convenzione AELS21 conti- nuano a soggiacere all'emolumento di 65 franchi previsto dall'ALC. Si tratta peraltro di tariffe massime che fissano dei limiti. I Cantoni possono senz’altro preve- dere emolumenti meno elevati.
Cpv. 1 L’emolumento per le autorizzazioni consente di coprire le spese sostenute dalle autorità can- tonali per il rilascio e la proroga delle autorizzazioni. Le ricerche necessarie in quest’ambito, soprattutto per rilasciare un’autorizzazione per la prima volta, sono diventate più complesse e lunghe, in particolare quando si tratta di richieste di ricongiungimento familiare (art. 42 segg. LStr), di autorizzazioni concesse per delle formazioni o per il perfezionamento professionale (art. 27 LStr) o di deroghe alle condizioni d’ammissione (art. 30 LStr). Il nuovo emolumento per il permesso corrisponde pertanto all'emolumento massimo vigente (per il permesso e la carta di soggiorno). Le lettere a, b, c, d, f ed h corrispondono formalmente alle lettere a, b, c, d, f ed h in vigore. Anche l’ammontare dell’emolumento di cui alle lettere a-d rimane in teoria invariato a 95 franchi. Tuttavia esso contempla soltanto la procedura d’autorizzazione e non più, come finora, la procedura d’autorizzazione e l’allestimento o la modifica della carta di soggiorno. L’emolumento per l’allestimento (cpv. 2) e un eventuale emolumento per il rilevamento e la registrazione dei dati biometrici (cpv. 3) sono riscossi separatamente. In virtù dell'articolo 71 capoverso 3 OASA (cfr. pag. 5), gli artisti di cabaret che non possono appellarsi all'ALC o alla Convenzione AELS ottengono, oltre alla carta di soggiorno biometri- ca, un attestato di lavoro. Oltre all'emolumento per la carta di soggiorno (emolumento per le autorizzazioni, cpv. 1 lett. b), all'emolumento per l'allestimento (cpv. 2 lett. a) e all'emolumen- 20 RS 0.142.112.681 21 RS 0.632.31
to per la registrazione dei dati biometrici (cfr. cpv. 3) non è prelevato nessun emolumento supplementare per l'attestato di lavoro in quanto già compreso nell'emolumento per le auto- rizzazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b. Al rinnovo dell'attestato di lavoro in caso di cam- biamento di Cantone o di impiego non è emanata una carta di soggiorno suppementare. In questo caso può essere prelevato un emolumento massimo di 95 franchi ai sensi del capo- verso 1 lettera c. Gli artisti (segnatamente i musicisti) che non possono appellarsi all'ALC o alla Convenzione AELS e che entrano in Svizzera per un soggiorno di al massimo tre mesi ottengono, confor- memente all'articolo 71 capoverso 3 OASA (cfr. pag. 6), oltre al visto C, anche un attestato di lavoro. Non essendovi registrazione di dati biometrici, oltre all'emolumento per il visto C (60 euro, cfr. art. 12 OEmol-LStr), è prelevato un emolumento di 95 franchi per l'allestimento dell'attestato di lavoro conformemente al capoverso 1 lettera b. Al rinnovo dell'attestato di lavoro in caso di cambiamento di Cantone o di impiego può essere prelevato un emolumento ai sensi del capoverso 1 lettera c, parimenti dell'importo di 95 franchi. Il carico di lavoro è invece spesso inferiore quando si tratta di prorogare un’autorizzazione. Pertanto appare giustificato ridurre l’ammontare dell’emolumento rispetto alle disposizioni precedenti sugli emolumenti per la proroga dei permessi di soggiorno di breve durata e gli altri permessi di soggiorno. L’ammontare dell’emolumento è stato quindi ridotto da 95 a 75 franchi (lett. e). Il tetto massimo dell’emolumento cantonale riscosso per la proroga della carta di soggiorno di persone ammesse provvisoriamente è stato abbassato da 65 a 25 fran- chi (lett. h). La nuova lettera i (richiesta di un estratto del casellario giudiziale) corrisponde sostanzial- mente alla vigente lettera l. La tariffa dell’emolumento rimane invariata a 25 franchi. La lettera k corrisponde materialmente alla vigente lettera m (conferma della notifica dei la- voratori e dei lavoratori indipendenti). Al momento di sostituire una carta di soggiorno (lett. i vigente) è prelevato unicamente un emolumento per l'allestimento (cfr. nuovo cpv. 2) non comprendente l'emolumento per le autorizzazioni. La lettera i è pertanto stralciata al capoverso 1 e il suo contenuto è menziona- to unicamente al capoverso 2.
La lettera l (esame di tutte le restanti modifiche della carta di soggiorno) corrisponde sostan- zialmente, dal punto di vista materiale, alla vigente lettera k. Va rilevato che è prelevato l'im- porto massimo dell'emolumento (40 franchi) unicamente per l'«esame di tutte le altre modifi- che della carta di soggiorno», e non come sinora per l'esame e l'allestimento del titolo di soggiorno. Il tetto massimo dell’emolumento ormai deve coprire unicamente l'onere ammini- strativo correlato a tutte le altre modifiche (p. es. cambiamento del cognome). Il capoverso 2 prevede peraltro un emolumento per l’allestimento della carta di soggiorno (registrazione biometrica compresa, risp. non compresa).
Cpv. 2 L’emolumento per l’allestimento deve consentire d’indennizzare le spese dovute all’allestimento della carta di soggiorno. È opportuno indennizzare soprattutto le spese eleva- te riconducibili all’allestimento della carta di soggiorno in formato carta di credito contenente i dati biometrici. La lettera a (prima: cpv. 1 lett. i) fissa a 22 franchi l’emolumento per l’allestimento, la sostituzione e anche per tutte le restanti modifiche della carta di soggiorno biometrica in formato carta di credito. L'emolumento per l'allestimento è stato fissato previa discussione con i Cantoni, in base ai calcoli dell'unità delle finanze dell'UFM e del prezzo fissato nel contratto firmato con l'impresa incaricata di confezionare le carte di soggiorno. I guadagni ottenuti con la riscossione di tale emolumento saranno ripartiti come segue.
I Cantoni riceveranno il 25 per cento della somma a copertura delle proprie spese di gestione dei documenti (corrispondenza ecc.). I costi di realizzazione a carico della Confederazione saranno coperti dall’emolumento per l’allestimento della carta di soggiorno. La quota corrisponde al 25 per cento della somma sopra indicata ed è destinata all’UFM, più precisamente per coprire le spese d’introduzione della carta di soggiorno e i costi riconducibili allo sviluppo dell’infrastruttura a chiave pubblica (ICP). Una parte di tale emolumento è pertanto riservata all'ammortizzazione delle spese d'investimento e d'esercizio dell'ICP. Una volta ammortizzate le spese d'investimento si potrà prevedere una riduzione dell'emolumento, sempreché le spese d'esercizio dell'ICP non si rivelino superiori alle previsioni. Se tuttavia tali costi aumentassero, andrebbe ridotto l'emo- lumento per l'allestimento. Infine, l’impresa che produce le carte di soggiorno riceve la metà dei guadagni ottenuti con la riscossione dell’emolumento per l’allestimento, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’emolumento previsto per l’allestimento, la sostituzione e tutte le restanti modifiche della carta di soggiorno non biometrica è ormai soltanto di 10 franchi (finora esso era disciplinato dal cpv. 1 lett. i). Tale emolumento è volto a coprire le spese di produzione (carta, impressio- ne) nonché le spese supplementari legate alla gestione dei documenti (spese d'esercizio, corrispondenza ecc.). Le spese di spedizione della carta di soggiorno per raccomandata sono a carico del destina- tario.
Cpv. 3 L’emolumento massimo per la registrazione biometrica è di 20 franchi. Secondo la base di calcolo prevista dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) per il nuovo passaporto svizzero, tali spese sono infatti stimate a 20 franchi. L'importo previsto per la registrazione dei dati biome- trici figura anche all'allegato 3 dell'ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV)22. L'UFM stima infatti il carico di lavoro per registrare i dati biometrici mediamente a 9 minuti per persona. Le spese corrispondono a 125 franchi l’ora e la parte dell’emolumento spettante ai Cantoni è di 20 franchi. Tale calcolo tiene conto della parte dell'emolumento prevista per l'infrastruttura informatica di registrazione dei dati biometrici (ad es. ammortizzazione degli strumenti di registrazione dei dati biometrici).
Cpv. 4 Conformemente alle prescrizioni dell'ALC23, per gli stranieri che possono appellarsi all’ALC o alla Convenzione AELS24 l’emolumento massimo resta invariato a 65 franchi (composto di diversi emolumenti parziali) per una carta di soggiorno emanata in applicazione del capover- so 1 lettere a, b, c o e, nonché del capoverso 2 lettere a e b. Questo tetto massimo com- prende sia l’emolumento per l’autorizzazione (55 franchi) sia quello per l’allestimento (10 franchi) della carta di soggiorno non biometrica. In questi casi l'emolumento per la regi- strazione dei dati biometrici viene meno, non essendoci registrazione dei dati biometrici.
Cpv. 5
22 RS 143.5 23 RS 0.142.112.681 24 RS 0.632.31
Il capoverso 5 corrisponde sostanzialmente all'attuale capoverso 4. Come sinora, gli stranieri che possono appellarsi all’ALC o alla Convenzione AELS e che presentano u- n'«assicurazione di rilascio del permesso» (cpv. 1 lett. a) non sottostanno a emolumenti sup- plementari. In questi casi la competente autorità cantonale si astiene dal prelevare un emo- lumento supplementare, perché l'emolumento dell'assicurazione di rilascio del permesso copre già l'emolumento per l'autorizzazione nonché l'emolumento per l'allestimento.
Cpv. 6 Il capoverso 6 rinvia ora alle nuove lettere i e j del capoverso 1. Il tetto massimo dell’emolumento per le persone non coniugate minori di 18 anni che possono appellarsi al- l'ALC o alla Convenzione AELS permane a 12,50 franchi. Le persone non coniugate minori di 18 anni che non possono appellarsi all'ALC o alla Convenzione AELS sottostanno a un emolumento massimo di 25 franchi anziché 30 franchi come sinora. Il tetto massimo dell'emolumento comprende unicamente l'emolumento per l'autorizzazione. L’emolumento per l'allestimento (10 o 22 franchi) e l'emolumento per la registrazione dei dati biometrici (20 franchi) sono prelevati separatamente.
Cpv. 7 Il capoverso 7 precisa che i capoversi 4-6 si applicano per analogia ai familiari stranieri di un cittadino svizzero per possono appellarsi all’articolo 42 capoverso 2 LStr. Tali stranieri bene- ficiano pertanto delle medesime agevolazioni degli stranieri che possono appellarsi all’ALC o alla Convenzione AELS.
Cpv. 8 Tale capoverso corrisponde di principio al vigente capoverso 5. Per i gruppi di più di 12 per- sone si preleva un emolumento di gruppo. Esso ammonta al massimo a 12 emolumenti di cui ai capoversi 1, 4, 6 e 7. I capoversi 4, 6 e 7 sono applicabili per analogia alla fissazione del- l'emolumento di gruppo per gli stranieri che possono appellarsi all'ALC o alla Convenzione AELS (cfr. cpv. 4 e 6) o per i familiari di un cittadino svizzero che invocano l'articolo 42 capo- verso 2 LStr (cfr. cpv. 7); ciò equivale a dire che questi stranieri beneficiano di una riduzione dell'emolumento per l'autorizzazione di gruppo o ne sono esentati (cfr. cpv. 5). L’emolumento per l’allestimento (cpv. 2) e quello per la registrazione dei dati biometrici (cpv. 3) invece si prelevano separatamente per ogni persona che non ne è esentata confor- memente al capoverso 5 e che non abbia ottenuto una riduzione dell'emolumento per l'alle- stimento in virtù dei capoversi 4 e 7.
Cpv. 9 Tale capoverso corrisponde sostanzialmente al vigente capoverso 6.