Lexipedia

Nationalrat

Conseil national

Consiglio nazionale

Cussegl naziunal

Commissione degli affari giuridici CH-3003 Berna

www.parlement.ch rk.caj@pd.admin.ch

06.490 n Iniziativa parlamentare.

Maggiore protezione dei consumatori. Modifica dell'articolo

210 del Codice delle obbligazioni

__________________________________________________________

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DEGLI AFFARI GIURIDICI DEL 30 APRILE 2010

Compendio

Secondo il diritto vigente, il termine di prescrizione delle azioni per difetti della co- sa nella vendita di cose mobili è di un anno, un termine assai breve rispetto a quello ordinario di dieci anni previsto dal diritto dei contratti e al diritto internazionale. Nell’ottica di un rafforzamento ragionevole della protezione dei consumatori, la Commissione propone una proroga moderata del termine di prescrizione e invia in consultazione due varianti in tal senso. Nel contempo, la Commissione vuole adeguare il termine di prescrizione delle azio- ni per difetti di una cosa mobile che è stata adoperata secondo le condizioni d’uso previste per un’opera immobiliare e ne ha provocato i difetti, portandolo a cinque anni come quello del committente d’una costruzione immobiliare nei confronti dell’appaltatore. Nel diritto in materia di contratto di appalto si continuerà a rin- viare alle disposizioni sulla prescrizione relative al diritto di compravendita. Si vuo- le così ovviare al problema dei termini tanto differenti, a causa dei quali un appal- tatore può essere oggetto di un’azione nel caso di un difetto dell’opera immobiliare, mentre le sue azioni nei confronti di un fornitore o di un subappaltante sono però già prescritte.

2

Rapporto

1 Genesi del progetto

1.1 Iniziativa parlamentare

Il 20 dicembre 2006 la consigliera nazionale Susanne Leutenegger Oberholzer ha depositato un’iniziativa parlamentare che chiede di migliorare la protezione dei con- sumatori mediante la proroga a due anni del termine di prescrizione per le azioni di garanzia per difetto della cosa secondo l’articolo 210 del Codice delle obbligazioni (CO).1 Il 6 novembre 2008 la Commissione degli affari giuridici del Consiglio na- zionale (CAG-N) ha sottoposto l’iniziativa all’esame preliminare e, con 12 voti con- tro 8 e un’astensione, ha deciso di darle seguito conformemente all’articolo 109 ca- poverso 2 della legge sul Parlamento (LParl).2 Il 19 febbraio 2009, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati ha approvato questa decisione all’unanimità (art. 109 cpv. 3 LParl).

1.2 Lavori della Commissione

A causa delle sovrapposizioni materiali con l’iniziativa parlamentare 07.497 «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d’acquisto (art. 210 CO)» deposita- ta il 20 dicembre 2007 dal consigliere agli Stati Hermann Bürgi, la Commissione del Consiglio nazionale sta lavorando all’attuazione delle due iniziative in un unico pro- getto, d’intesa con la Commissione del Consiglio degli Stati. Il 26 giugno 2008 quest’ultima ha dato seguito senza opposizione alla summenzionata iniziativa par- lamentare. Il 6 novembre 2008 la Commissione del Consiglio nazionale (di seguito: «la Commissione») si è allineata all’unanimità a tale decisione. In occasione di due sedute nel 2010, la Commissione si è occupata dell’attuazione delle iniziative parlamentari: il 28 gennaio 2010 ha deciso di preparare due varianti di modifica del CO e il 30 aprile 2010, con 14 voti contro 0 e 7 astensioni (variante 1) e 11 voti contro 7 e 4 astensioni (variante 2), ha approvato gli avamprogetti alle- gati. Su tali avamprogetti sarà indetta una procedura di consultazione, conformemente al- la legge federale sulla procedura di consultazione (legge sulla consultazione).3 Nel suo lavoro la Commissione è stata sostenuta dal Dipartimento federale di giusti- zia e polizia, in virtù dell’articolo 112 capoverso 1 LParl.

3

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Situazione iniziale

2.1.1 Breve termine di prescrizione per le azioni di garan-

zia per difetto della cosa L’articolo 210 capoverso 1 CO disciplina la prescrizione delle azioni per difetti della cosa nella compravendita di cose mobili. In conformità con il capoverso 1, essa è di un anno dalla consegna della cosa al compratore ed è molto breve se paragonata al termine ordinario di dieci anni previsto dal diritto contrattuale (art. 127 CO). Ciò è criticato da esponenti della dottrina in relazione con la vendita a consumatori,4 ma anche con la vendita a imprese.5 Inoltre, lo stesso Tribunale federale ha evidenziato come le necessità del commercio addotte quale motivazione in realtà favoriscano unilateralmente il venditore senza tenere conto delle esigenze dei compratori.6 Se- condo la Commissione la critica è giustificata e ritiene perciò che la breve durata del termine di prescrizione in vigore di un anno andrebbe prorogata allo scopo di raffor- zare moderatamente la protezione dei consumatori, andando quindi nel senso auspi- cato dall’iniziativa Leutenegger Oberholzer. La Commissione rammenta che il termine di un anno dell’articolo 210 CO inizia a decorrere con la consegna della cosa, dunque indipendentemente dalla scoperta del difetto. La brevità del termine si rivela particolarmente sconveniente per il compratore quando le azioni per violazione dell’obbligo di garanzia si prescrivono prima che il difetto venga scoperto. Ciò vale tanto più considerando che i prodotti divengono sempre più complessi e il termine previsto per legge può essere modificato mediante accordo. La Commissione segnala inoltre che il termine dell’articolo 210 capoverso 1 CO contraddice la Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merce,7 il cui articolo 39 paragrafo 2 prevede un termine di denuncia di due anni. Il Tribunale federale lo ha confermato di recente, senza però decidere se sia applicabile un termine di due anni o il termine ordinario di dieci anni.8 Il termine può essere definito relativamente breve anche rispetto alla direttiva europea concernente la vendita dei beni di consumo,9 il cui articolo 5 numero 1 prevede che il termine di prescrizione per i diritti di garanzia riguardo a contratti fra un commerciante e un consumatore non può essere inferiore a due anni.

4 Gelzer, Philipp, Zur Wünschbarkeit der Anpassung des schweizerischen Kaufrechts an die EU-Richtlinie zum Verbrauchergüterkauf und das UN-Kaufrecht, Basilea/Ginevra/ Monaco 2003, pagg. 54-57; Honsell, Heinrich, articolo 210 OR, in: Honsell, Heinrich / Vogt, Nedim Peter / Wiegand, Wolfgang (edit.), Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 4. Auflage, Basilea 2007, n. 1 ad articolo 210; Kramer, Ernst A., Die konsumentenrechtli- chen Defizite des schweizerischen Kaufrechts vor dem Hintergrund der europäischen Re- chtsentwicklung, ADC 1998, pag. 206 segg, 215; Schönle, Herbert, Zum schweizerischen Kaufrecht und Schenkungsrecht, in Gauch, Peter/Schmid, Jörg (edit.), Die Rechtsentwi- cklung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Zurigo 2001, pag. 345 segg. 361. 5 Böckli, Peter, Gewährleistungen und Garantien in Unternehmenskaufverträgen, in Tschä- ni, Rudolf (edit.), Mergers and Acquisitions, Zurigo 1998, pag. 59 segg., 74.

6 DTF 114 II 131, cons. 1c.

7 Convenzione delle Nazioni Unite dell’11 aprile 1980 sui contratti di compravendita internazionale di merci (RS 0.221.211.1)

8 Decisione del Tribunale federale del 18 maggio 2009, 4A_68/2009, cons. 10.3.

9 Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 1999 su ta- luni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU n. L 171 del 7/7/1999).

4

Occorre infine segnalare l’avamprogetto di legge federale sul commercio elettronico, che il Consiglio federale ha inviato in consultazione nel gennaio del 2001 e che prevedeva anch’esso una proposta di proroga del termine di prescrizione previsto dall’articolo 210 CO.10 Il 9 novembre 2005 il Consiglio federale ha deciso di non portare avanti il progetto legislativo, considerate le reazioni estremamente controverse in occasione della procedura di consultazione.

2.1.2 Mancanza di coordinamento fra i termini di prescrizione

Strettamente connesso alla durata del termine di prescrizione dell’articolo 210 CO è il problema al quale l’iniziativa parlamentare Bürgi11 intende apportare una soluzione. Conformemente all’articolo 371 capoverso 1 CO, l’articolo 210 si applica anche al diritto in materia di contratto di appalto. Il termine di prescrizione per i difetti dell’opera è dunque, di massima, di un anno dalla consegna (art. 210 cpv. 1 CO). Coordinando i termini di prescrizione nel diritto in materia di contratti di appalto e di compravendita si vuole consentire all’appaltatore di rivalersi nei confronti dei suoi fornitori se il committente fa valere azioni di garanzia nei suoi confronti.12 Per fare valere azioni di garanzia per difetti d’una costruzione immobiliare, la legge prevede un’eccezione, poiché secondo l’articolo 371 capoverso 2 CO in questo caso il termine è di cinque anni dalla consegna. Lo stesso termine di cinque anni si applica alle azioni di garanzia nella compravendita di fondi (art. 219 cpv. 3 CO). Per i beni mobili venduti a un appaltatore e da questi incorporati in una costruzione immobiliare si applica tuttavia il termine di un anno di cui all’articolo 210 capoverso 1 CO. In questo caso non funziona più il coordinamento fra il contratto di compra- vendita e il contratto di appalto. L’appaltatore può essere oggetto di un’azione da parte del committente durante cinque anni, mentre può procedere contro i suoi forni- tori soltanto per un anno. Il medesimo problema si pone nel caso in cui l’appaltatore incarichi un subappaltatore di approntare un’opera mobiliare. Secondo il Tribunale federale, un lavoro effettuato a una costruzione immobiliare non può semplicemente essere qualificato come «costruzione immobiliare»; per sua natura deve costituire esso stesso una costruzione immobiliare.13 Tale interpretazione ha effetti sul rappor- to fra l’appaltatore e i suoi subappaltatori: nel lavoro di un subappaltatore a una co- struzione immobiliare si può vedere una «costruzione immobiliare» solamente se il subappaltatore ha incorporato la sua opera nella costruzione principale.14 Nei rima- nenti casi, per il subappaltatore vale il termine di prescrizione di un anno di cui all’articolo 371 capoverso 1 CO, mentre l’appaltatore risponde nei confronti del committente durante cinque anni. Così, un appaltatore oggetto di un’azione nel 1991 per un’opera consegnata nel 1988 non ha più potuto rivalersi nei confronti del suo

10 L’avamprogetto è pubblicato sul sito web del DFGP al seguente indirizzo:

http://www.ejpd.admin.ch/etc/medialib/data/wirtschaft/gesetzgebung/konsumentenschutz _geschaeftsverkehr.Par.0017.File.tmp/vn-ve-i.pdf. 11 «Modifica del termine di prescrizione nel diritto d'acquisto (art. 210 CO)» (07.497; cfr. in merito anche il n. 1.2).

12 DTF 113 II 264, cons. 2c; 93 II 242, cons. 2a.

13 DTF 93 II 242, cons. 2b.

14 DTF 120 II 214, cons. 3d ed e.

5

subappaltatore che aveva fabbricato lastre in pietra artificiale difettose ma che non le aveva incorporate.15 Il Tribunale federale considera l’attuale soluzione legale insoddisfacente e non volu- ta in questo modo dal legislatore, ma ritiene di non potere eliminare il problema per via interpretativa.16 Anche la Commissione considera problematica la situazione giuridica vigente e, anche in quest’ottica, è dunque data la necessità di legiferare.

2.2 Analisi delle possibili soluzioni

La Commissione ha esaminato due varianti per attuare le presenti iniziative parla- mentari. La variante 1 riprende l’esatto contenuto delle due iniziative e lo mette in atto. Il risultato è un termine di prescrizione di massima di due anni per azioni di ga- ranzia derivanti da contratti di compravendita e di appalto relativi a una cosa mobile o un’opera mobiliare. Un termine di cinque anni va tuttavia applicato alle relative azioni per difetti della cosa mobile che è stata adoperata secondo le condizioni d’uso previste per un’opera immobiliare e ne ha provocato i difetti. Lo stesso vale per l’opera mobiliare che soddisfa questi requisiti. Nulla cambia quanto al termine di cinque anni per le opere immobiliari o per la vendita di fondi. Vanno considerati nulli i patti in merito all’abolizione o alla limitazione del termine di due anni nei contratti di compravendita fra commercianti e consumatori, fermo restando che il termine per le cose usate può essere ridotto a un anno. La variante 2 va oltre quanto richiesto dalle due iniziative parlamentari. Propone un termine unitario di cinque anni per azioni di garanzia derivanti da un contratto di compravendita e da un contratto di appalto, valido indipendentemente dalla natura mobile della cosa o dell’opera. Si intende così semplificare la normativa inerente ai termini di prescrizione ed evitare le incertezze del diritto che potrebbero derivare dai criteri di delimitazione previsti nella variante 1 per l’applicazione del termine di due o di cinque anni. I termini inderogabili per l’acquisto di beni di consumo rimangono per contro di due anni e di un anno per le cose usate, come per la variante 1. La Commissione invia in consultazione le due varianti e, dopo averne valutato i risultati, deciderà in che direzione andare. La Commissione fa inoltre notare che, trasmettendo la mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale «Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile» (07.3763) al Consiglio federale, quest'ultimo è stato incaricato di presentare un progetto di revisione dei termini di prescrizione nel dirit- to della responsabilità civile. I termini saranno prorogati in modo tale che sia possi- bile fare valere azioni di risarcimento anche in caso di danni tardivi. Attualmente è previsto di inviare in consultazione un avamprogetto ancora quest’anno. Nel quadro di questo progetto legislativo verrà presumibilmente esaminata l’armonizzazione dei termini di prescrizione nel diritto dei contratti e nel diritto della responsabilità civile. In tale occasione verranno esaminati anche i termini di prescrizione delle azioni per difetti della cosa, tuttavia non sullo sfondo delle problematiche sollevate dalle due iniziative parlamentari. Poiché al momento questo progetto si trova ancora in una

15 DTF 120 II 214, cons. 3e.

16 DTF 120 II 214, cons. 3d.

6

fase iniziale e la sua portata non è ancora definita chiaramente, le due iniziative parlamentari saranno trattate separatamente.

3 Commento ai singoli articoli

Variante 1

Articolo 199 Esclusione della garanzia Occorre chiedersi se nell’acquisto di beni di consumo si può abolire o limitare per contratto il termine di prescrizione. Secondo il diritto dei consumatori svizzero e quello europeo, non si deve derogare per contratto a prescrizioni emanate nell’interesse della protezione dei consumatori, poiché altrimenti le disposizioni protettive non adempirebbero il loro scopo. Perciò, nell’articolo 199 P-CO si propone una modifica in base alla quale sono nulli patti che aboliscono o restringono il termine di due anni nei contratti fra commercianti e consumatori. Pur limitando la libertà contrattuale, la soluzione rimane però anch’essa moderata; rimangono in particolare possibili, nei limiti del diritto in vigore, le clausole di esclusione della responsabilità. Qualora venga escluso qualsivoglia obbligo di garanzia, non è applicabile l’articolo 199 lettera b P-CO. Per le cose usate è inoltre prevista una normativa specifica. In questi casi, in sintonia con il diritto europeo (art. 7 n. 1 par. 2 della direttiva CE), il termine può essere ridotto a un anno.

Articolo 210 Prescrizione

In conformità con l’iniziativa parlamentare Leutenegger Oberholzer, il termine per la garanzia proposto è di due anni e si applica sia all’acquisto di beni di consumo sia ad altri tipi di vendita di cose mobili (capoverso 1). L’articolo 210 capoverso 1 P- CO è così in sintonia con l’articolo 39 paragrafo 2 della Convenzione di Vienna sui contratti di compravendita internazionale di merce. Il termine di due anni tiene conto dell’interesse di entrambe le parti e corrisponde agli ultimi sviluppi nel diritto internazionale ed estero. Così, nel diritto tedesco, il termine assai breve di sei mesi per la prescrizione delle azioni per difetti della cosa in relazione a un contratto di compravendita è stato prolungato a due anni nel quadro dell’ammodernamento del diritto in materia di debiti (Schuldrechtsmodernisierung), in vigore dal 1° gennaio 2002 (art. 438 cpv. 1 n. 3 del Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]). Questo termine vale sia per l’acquisto di beni di consumo sia per altri tipi di acquisti. Il termine proposto nell’avamprogetto rimane moderato nel raffronto internazionale e riprende il termine minimo della direttiva CE. Si può, ad esempio, rinviare al diritto francese, secondo cui si può fare valere un difetto nascosto fino a vent’anni dopo la conclusione del contratto (art. 1641 segg. e art. 2232 del Codice civile francese); secondo il diritto tedesco, diritti di regresso possono essere fatti valere fino a cinque anni dopo la conclusione del contratto (art. 479 cpv. 2 BGB). Gli interessi del venditore rimangono preservati dai rigidi requisiti degli obblighi di verifica e di denuncia di cui all’articolo 201 CO. Della proroga del termine beneficia anche il venditore, che può così rivalersi più facilmente sul proprio fornitore.

7

Come chiede l’iniziativa parlamentare Bürgi, nel caso di cose adoperate per un’opera immobiliare il termine di prescrizione dev’essere di cinque anni (capoverso 2). Questo termine di cinque anni è applicabile dati tre presupposti: le cose o le opere devono essere state effettivamente adoperate per un’opera immobiliare, devono essere la causa dei difetti di tale opera e devono essere state adoperate secondo le condizioni d’use previste. I primi due presupposti limitano l’applicazione del termine di prescrizione di cinque anni a casi in cui diventano possibili diritti di regresso. Se un appaltatore scopre dopo tre anni che le finestre da lui ordinate sono difettose, non può quindi più semplicemente rivalersi sul suo fornitore poiché, di massima, è determinante il termine di due anni. Le finestre devono provocare un difetto di un’opera immobiliare per il quale l’appaltatore deve rispondere entro un termine di cinque anni. Il terzo presupposto mira a proteggere venditori e appaltatori che commerciano in cose mobili o in opere mobiliari che non hanno alcun rapporto con un’opera immobiliare. Non devono assumere il rischio quando queste cose od opere vengono adoperate per un’opera immobiliare. Le condizioni proposte nell’avamprogetto sono previste anche nel diritto tedesco (art.

438 cpv. 1 n. 2 BGB). La nozione di opera immobiliare sostituisce così quella di

costruzione immobiliare, che risulta più restrittiva. Si evita così una distinzione fra opere immobiliari e costruzioni immobiliari e il sistema legale diventa più semplice e comprensibile. Poiché l’inizio dei termini rimane differente, una loro durata uguale non porta a un coordinamento completo. Il fornitore è garante dei materiali nei confronti dell’appaltatore per cinque anni dalla loro consegna; per contro, questi risponde al committente soltanto quando l’opera è terminata ed è stata consegnata a quest’ultimo. Si potrebbe conseguire un coordinamento completo solamente con un vero e proprio diritto di regresso che l’appaltatore potrebbe fare valere nei confronti dei suoi subappaltatori o fornitori dopo avere soddisfatto le pretese del committente. Una simile soluzione è tuttavia di difficile attuazione e prolungherebbe eccessivamente il tempo durante il quale i subappaltatori o i fornitori potrebbero es- sere oggetto di un’azione. Il capoverso 3 corrisponde all’attuale capoverso 1bis, che prevede una normativa particolare per i beni culturali. I capoversi 4 e 5 (che sostituiscono i vigenti capoversi 2 e 3) vengono inoltre adeguati ai nuovi termini proposti. Inoltre, si coglie l’occasione per chiarire che il vigente capoverso 3 è applicabile anche all’acquisto di beni culturali. Il proposto capoverso 5 si riferisce esplicitamente anche a quest’ultimo, precisando che si tratta del termine relativo di un anno, che non può essere fatto valere dal venditore in caso di inganno deliberato da parte sua. Per termine di prescrizione conformemente al capoverso 4 sono da intendere i termini di due e cinque anni dei capoversi 1 e 2, ma anche il termine di trent’anni nella vendita di beni culturali di cui al capoverso 3.

Articolo 371 Prescrizione La modifica proposta porta a un prolungamento del termine ordinario di cui all’articolo 371 capoverso 1 CO, poiché secondo questa disposizione i diritti del committente per i difetti dell’opera si prescrivono conformemente ai diritti del compratore secondo l’articolo 210 CO. Lo scopo dell’attuale breve termine nel contratto di appalto è lo stesso di quello nel contratto di compravendita. Occorre

8

pertanto coordinare la normativa per entrambi i contratti; il nuovo termine di due anni deve applicarsi anche al contratto di appalto. A causa del rinvio all’articolo 371 capoverso 1 P-CO, il nuovo termine di cinque anni dell’articolo 210 capoverso 1 P-CO si applica anche alle azioni per difetti dell’opera mobiliare adoperata per un’opera immobiliare. In questo modo l’appaltatore può rivalersi nei confronti dei suoi partner contrattuali, vale a dire dei subappaltatori o dei fornitori. Si consegue così il coordinamento chiesto dall’iniziativa parlamentare Bürgi fra il contratto di compravendita e il contratto di appalto, ma anche fra i diversi contratti di appalto. Un simile coordinamento è previsto anche dall’articolo 180 della norma SIA 11817 e dal diritto tedesco (art. 438 cpv. 1 n. 2, 634a cpv. 1 n. 2 e 651 BGB). I subappaltatori e i fornitori traggono a loro volta profitto da un termine di cinque anni che permette loro di rivalersi nei confronti dei loro fornitori o subappaltatori. L’articolo 371 capoverso 1 CO comprende l’articolo 219 capoverso 3 CO. Diventa così superfluo indicare esplicitamente il termine di cinque anni per le opere immobiliari nell’articolo 371 capoverso 2 P-CO. È sufficiente indicare nell’articolo 371 capoverso 2 P-CO che la normativa include anche il contratto fra il committente e l’architetto o l’ingegnere.

Variante 2

Articolo 199 Esclusione della garanzia La modifica corrisponde a quella della variante 1 (v. commento più in alto).

Articolo 210 Prescrizione La variante 2 propone un termine unitario di cinque anni per azioni di garanzia derivanti da un contratto di compravendita e da un contratto di appalto. I termini inderogabili per l’acquisto di beni di consumo rimangono per contro di due anni e di un anno per le cose usate. Ciò corrisponde sia alla richiesta dell’iniziativa parlamentare Bürgi di coordinare i termini, sia a quella dell’iniziativa parlamentare Leutenegger Oberholzer di prorogare i termini; la proposta va però oltre. La seconda variante semplifica la normativa inerente ai termini di prescrizione nel contratto di compravendita e nel contratto di appalto ed elimina l’incertezza del diritto che oggi risulta dalla distinzione fra cose mobili e immobili e dalla nozione di costruzione immobiliare. Così, ad esempio, secondo il diritto vigente, la qualifica di lavori di pittura a un fondo è controversa.18 La variante 2 evita anche l’incertezza che potrebbe risultare con la variante 1 in seguito all’introduzione della nozione delle cose o delle opere che sono state adoperate secondo le condizioni d’use previste per un’opera immobiliare. La giurisprudenza dovrebbe in effetti chiarire la nozione di utilizzo «secondo le condizioni d’use previste». Prodotti quali chiodi, colla o pittura possono essere utilizzati sia per opere mobiliari, sia per opere immobiliari. La

17 Norma 118 della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA), edizione 1977/91; cfr. in merito Gauch, Peter, Kommentar zur SIA-Norm 118, Artikel 157-190 (Ausgabe 1977): Abnahme des Werkes, Mängelhaftung, vorzeitige Beendigung des Werkvertrages und Zahlungsverzug des Bauherrn, Zurigo 1999, articolo 180 N 4a.

18 DTF 93 II 242, cons. 3 (non si tratta di un’opera immobiliare).

9

soluzione proposta equipara ogni venditore e ogni appaltatore, indipendentemente dal fatto che sia o non sia attivo nel settore della costruzione. Tuttavia, i termini legali (fatto salvo l’articolo 199) possono essere modificati contrattualmente. La soluzione proposta non corrisponde allo scopo normativo dell’articolo 371 capoverso 2 e dell’articolo 219 capoverso 3 CO, secondo il quale è previsto un termine più lungo poiché i difetti di una costruzione immobiliare sono riconoscibili soltanto dopo molto tempo. Oggi si può relativizzare un simile punto di vista, tanto più che anche i difetti di opere mobiliari o cose mobili, considerata la loro complessità, possono rivelarsi anche dopo anni. La variante 2 va oltre quanto chiesto dalle due iniziative, muovendosi tuttavia in un quadro conosciuto. L’articolo 180 della norma SIA 118 prevede ad esempio un termine di cinque anni, senza distinguere fra opere mobiliari o immobiliari. Una simile soluzione non è esagerata se si considera il diritto tedesco o francese e il termine inderogabile di due anni o di un anno corrisponde al termine minimo della direttiva CE. Il vigente capoverso 1bis diventa il capoverso 2. I vigenti capoversi 2 e 3 vengono di conseguenza rinumerati (capoversi 3 e 4) e adeguati ai termini proposti. Come nella variante 1, il capoverso 3 viene adeguato così da includere sia il termine generale di cinque anni sia il termine di trent’anni nella vendita di beni culturali. Il capoverso 4 contiene la medesima precisazione riguardo alla vendita di beni culturali del capoverso 5 nella variante 1 (v. commento più in alto).

Articolo 219 capoverso 3 Garanzia Il termine particolare di cui all’articolo 219 capoverso 3 CO diventa superfluo con la soluzione di cui alla variante 2. La disposizione viene tuttavia mantenuta per disciplinare il momento dell’inizio della prescrizione. Come avveniva finora, essa fissa l’inizio del termine con il trasferimento di proprietà. Sebbene il testo normativo vigente menzioni solamente i «fabbricati», il termine vale per tutti i difetti del fondo.19

Articolo 371 Prescrizione La variante 2 introduce un termine unitario di cinque anni sia per il contratto di compravendita sia per il contratto di appalto. Il rinvio nell’articolo 371 capoverso 1 può dunque essere mantenuto. Non è per contro più necessario prevedere un termine particolare nel capoverso 2, che disciplina ancora il termine riguardante l’architetto e l’ingegnere nel caso di un’opera immobiliare. Essi sono soggetti alla stessa normativa in materia di prescrizione dell’appaltatore, quali che siano i loro rapporti contrattuali con il committente.

4 Ripercussioni

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sul piano finanziario e del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni.

19 DTF 104 II 265, cons. 3.

10

5 Diritto europeo

Secondo l’articolo 5 numero 1 della direttiva CE su taluni aspetti della vendita e del- le garanzie dei beni di consumo il termine di prescrizione dei diritti di garanzia non può essere inferiore a due anni. Questo termine può essere ridotto soltanto da un accordo concluso dopo la notifica del difetto (art. 7 n. 1). Per i beni usati è ammesso un termine di almeno un anno (art. 7 n. 1 paragrafo 2). La direttiva è applicabile solamente ai contratti di compravendita di beni mobili materiali tra un commerciante e un consumatore (art. 1 n. 2 lett a, b, c). Secondo l’articolo 4, il venditore finale og- getto di un’azione da parte del consumatore può rivalersi sui suoi fornitori. Riprendendo i termini proposti nei presenti avamprogetti, il diritto svizzero diverrebbe conforme al minimo valido per tutti gli Stati membri dell’UE.

6 Costituzionalità

Il progetto di legge si fonda sull’articolo 122 della Costituzione federale, in virtù del quale la legislazione nel campo del diritto civile compete alla Confederazione.

11