Lexipedia

Dipartimento federale dell’economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV

Note esplicative relative alla modifica dell’ordinanza del 3 marzo 1995 sulla pesatura degli animali macellati (RS 817.190.4)

I. Premessa L’ordinanza del 3 marzo 1995 si basa sull’articolo 46 della legge sulle derrate alimentari e sull’articolo 43 dell’ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni. Lo scorso anno l’organizzazione settoriale dell’economia svizzera della carne Proviande aveva proposto di adeguare le disposizioni dell’ordinanza sulla pesatura degli animali macellati all’attuale prassi applicata nella determinazione del peso delle carcasse. Proviande aveva incaricato un gruppo di lavoro di verificare l’apprestamento attuale delle carcasse per la pesatura, sia per i produttori sia per i valorizzatori, e di trovare una soluzione praticabile per tutti. A tal proposito il gruppo di lavoro ha effettuato studi approfonditi presso i macelli svizzeri.

II. Obiettivi Con la modifica dell’ordinanza sulla pesatura degli animali macellati si prevede di tener conto delle condizioni vigenti nella determinazione del peso delle carcasse. Alcuni punti sono stati ridefiniti in modo che rispecchino la prassi corrente nei macelli svizzeri e che migliorino e uniformino quindi anche l’esecuzione.

III. Spiegazioni relative alle singole disposizioni Ingresso L’ingresso è aggiornato. La nuova ordinanza si basa sull’articolo 43 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 concernente la macellazione e il controllo delle carni.

Articolo 3 Determinazione del peso La presente revisione dell’ordinanza sulla pesatura degli animali macellati serve per sostituire il rimando all’obbligo legale di utilizzare gli strumenti di misurazione con una formulazione più attuale e appropriata. Si tratta di un adeguamento prettamente linguistico e non influisce quindi in alcun modo sul metodo di misurazione.

2/3

Se i Cantoni beneficiano della possibilità di affidare l’esecuzione a organizzazioni private possono risultare costi causati dalle indennizzazioni di queste ultime. Non vi sono conseguenze finanziarie per la Confederazione.

IV. Rapporti con il diritto europeo Le modifiche proposte corrispondono agli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, in particolare nell’ambito dell’allegato 11 dell’Accordo del 21 giugno 1999 3 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli. Con la presente modifica dell’ordinanza sulla pesatura degli animali macellati si eliminano differenze rispetto al diritto comunitario UE. Nei regolamenti (CE) n. 1234/20074 e n. 1249/20085 l’UE disciplina le disposizioni relative all’apprestamento per gli animali delle specie bovina, suina e ovina, anche se va detto che per queste due ultime specie gli Stati membri dell'UE hanno la competenza di derogare alle regole vigenti. Le rimanenti differenze rispetto al diritto comunitario UE non sono importanti dato che la Svizzera usufruisce dello stesso margine di competenza di cui dispone uno Stato membro dell’UE.

3 RS 0.916.026.81 4 GU L 299 del 22.10.2007, pag. 95. 5 GU L 337 del 10.12.2008, pag. 3. 3/3